CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 febbraio 1970
Cassazione n. 42155/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/02/1970 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa della parte civile, Comune di Dello, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, nonché con p.e.c. in data 9 giugno 2023, la liquidazione delle spese come da nota; lette le conclusioni della difesa della parte civile, A.N.P.A.N.A., avv. M. M. Suaria, trasmesse con p.e.c. del 9 giugno 2023, con le quali ha chiesto la conferma della sentenza e la condanna al risarcimento di tutti i danni, nonché, ai sensi dell'art. 540, comma 1, cod. proc, pen., la declaratoria di provvisoria esecutività della pronuncia. In subordine chiede che venga, comunque, concessa una provvisionale che si riterrà di giustizia, con vittoria di spese di costituzione, allegando decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. 260 d. Igs n. 152 del 2006 (capo 1,), artt. 110, 434 cod. pen. (capo 2), artt. 110, 440 cod. pen. (capo 3), artt. 334, 349 cod. pen. (capo 4), art. 256 comma, d. Igs. n. 152 del 2006 (capo 5), dal Tribunale in sede, in data 25 ottobre 2021, concedendo al medesimo le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e rideterminando la pena in quella di anni tre mesi sei di reclusione con conferma, nel resto, della sentenza impugnata. 2.Ricorre tempestivamente, avverso la descritta sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore, avv. S. Toniolo, denunciando due vizi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. posto che la Corte territoriale, non avrebbe compiuto alcuna valutazione circa la sussistenza dei presupposti per emettere, a favore del ricorrente, sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia con riferimento al capo 5, inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, trattandosi di reato contravvenzionale che ha natura di reato istantaneo, contestato come commesso con condotta interrotta al 21 settembre 2015, che si prescrive in cinque anni, tenuto conto di atti interruttivi. Dunque, si chiede la declaratoria di prescrizione del reato alla data del 21 settembre 2020. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte, S. Perelli, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La difesa della parte civile, Comune di Dello, ha fatto pervenire richieste scritte con le quali ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, nonché con p.e.c. in data 9 giugno 2023, nota spese. La difesa della parte civile, A.N.P.A.N.A., avv. M. M. Suaria, ha chiesto con p.e.c. del 9 giugno 2023, la conferma della sentenza e la condanna a tutti i danni, nonché, ai sensi dell'art. 540, co. 1 del codice di rito, che la condanna venga dichiarata provvisoriamente esecutiva. In subordine, ha chiesto che venga comunque concessa una provvisionale che si riterrà di giustizia, con vittoria di spese dì costituzione e difesa, allegando decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, comunque, inammissibile. 1.1.11 primo motivo è inammissibile. Invero osserva il Collegio che quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sulla responsabilità è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non è tenuta a motivare nuovamente sull'an della responsabilità, proprio per effetto della rinuncia ai motivi sul punto da parte dell'imputato; sicché l'accordo sulla pena, ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non oggetto di rinuncia. 2.2.Con riferimento al secondo motivo di ricorso, si osserva che questo è manifestamente infondato. Va premesso che l'eccezione di prescrizione formulata è proponibile anche a seguito di concordato in appello, tenuto conto della recente pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite che ha affermato il principio secondo il quale (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, .dep. 2023, Rv. 284481), avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza. Tanto premesso, si rileva che il reato contravvenzionale indicato dal ricorrente non è estinto per prescrizione. Si tratta quale termine massimo di quello di anni cinque, tenuto conto della pena edittale massima e dell'esistenza di plurime cause di interruzione del corso della prescrizione, tra cui la sentenza di primo grado (intervenuta in data 25 ottobre 2021). Quindi, tenendo conto, quale dies ad quem, della data di consumazione del reato, come contestato (fino al 21 settembre 2015), si deve rilevare che risultano, dall'esame degli atti, plurime cause di sospensione del corso della prescrizione. Questa deriva dal rinvio del processo dal 21 aprile 2016 al 22 settembre 2016, per mesi cinque e giorni uno, dal 27 ottobre 2016 al giorno 11 maggio 2017, per mesi sei e giorni quattordici, dal 6 luglio 2017 al 5 ottobre 2017, per mesi due e giorni ventotto, dal giorno 11 gennaio 2018 al 26 aprile 2018, per mesi tre e giorni quindici, dal 10 maggio 2018 al giorno 8 novembre 2018, per mesi cinque e giorni ventotto, dal 21 marzo 2019 al 20 giugno 2019, per mesi due e giorni ventinove, nonché dal 28 novembre 2019 al 23 gennaio 200, per mesi due e giorni due, per complessivi anni due, mesi quattro e giorni ventisette di sospensione del corso della prescrizione. Sicché, la data di compimento del corso della prescrizione è, senz'altro, successiva alla sentenza di appello (29 settembre 2022) e, nel ricorso, viene dedotta con ragionamento manifestamente infondato e, comunque, non specifico, posto che non si dà atto, in alcuna parte, delle cause di sospensione del corso della prescrizione di cui, peraltro, rende conto la sentenza di appello laddove indica che Campa aveva chiesto la regolarizzazione, onde provvedere alla bonifica del sito contaminato. Infatti, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 11/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). 2. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. Non segue la condanna alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute dalle parti civili, nonché alcun seguito può darsi alle altre richieste delle difese delle parti civili, tenuto conto che sì tratta di richieste che riguardano parti non interessate al presente giudizio. Invero, il concordato, conformemente alle norme sul procedimento e alla ratio dell'istituto previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., era intervenuto esclusivamente su questioni penalistiche, con rinuncia a tutti i motivi in punto di responsabilità, senza interferire in alcun modo sul riconoscimento del diritto al risarcimento del danno legato, in via esclusiva, all'affermazione di responsabilità formulata dal giudice di primo grado senza occuparsi, neanche indirettamente, delle statuizioni civili contenute nella pronuncia oggetto di appello. Peraltro, anche la dedotta eccezione di prescrizione non sarebbe stata in grado di travolgere le statuizioni civilistiche adottate con la sentenza di primo grado, tenuto conto dei periodi di sospensione del corso della prescrizione, che ne hanno determinato lo spirare del relativo termine, sicuramente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza di primo grado. Si richiama, infine, la giurisprudenza secondo la quale (tra le altre, Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923) la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, anche senza partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de