Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 maggio 2024

Cassazione n. 20952/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5710/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA, elettivamente domiciliata in ROMA

V. NAZIONALE 91, rappresentata e difesa congiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7821/2018 depositato il 04/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ed altri, indicati in epigrafe, hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso il decreto della Corte d’appello di Roma del 4 luglio 2018, che ha rigettato l’opposizione proposta alla delibera del Direttorio della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia del 6 marzo 2012.

Con detto provvedimento, all’esito di procedimento sanzionatorio ex art. 145 TUB, era stata irrogata a ciascuno degli opponenti, quali esponenti aziendali (consiglieri di amministrazione e sindaci) della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. [OSCURATO:PERSONA], la sanzione amministrativa di € 30.000,00, per violazione dell'art. 106, comma 6, TUB e della Circolare della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia del 5 gennaio 2009, n. 273. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha resistito con controricorso, proponendo anche un motivo di ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive.

2. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1 c.p.c.

3. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993 e dell’art. 11 della legge n. 689 del 1981.

La censura, che attiene al terzo motivo di opposizione, lamenta che la sanzione irrogata sia incongruente rispetto alle violazioni contestate, consistenti unicamente nell'avere omesso la segnalazione di crediti a sofferenza risultanti dal bilancio e dalla contabilità della [OSCURATO:SOCIETA] e nel non avere predisposto un sistema efficiente di segnalazione interno; sarebbe anche mancato il riferimento ai criteri indicati dall’art. 11 della legge n. 689 del 1981.

3.1. Il motivo è infondato.

L’eccezione pregiudiziale della controricorrente, circa la novità della doglianza, può essere disattesa, ove si intenda che il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo comunque al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere - dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, sulla base di un apprezzamento discrezionale, insindacabile, pertanto, in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici.

In particolare, il giudice dell’opposizione è chiamato a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della l. n. 689 del 1981.

Ciò è quanto avvenuto a pagina dieci della decisione impugnata, ove si legge che “le sanzioni non sono immotivate, né prive di graduazione, posto che le violazioni contestate si sono diffuse nel tempoe sono risultate collegate alle carenze del sistema informativo contabile... e che " che "nessuno degli opponenti, a prescindere dal momento in cui ha assunto la carica, ha posto in essere o segnalato le misure necessarie adimpedire il protrarsi di tale carente situazione –riguardante sia i controlli che le segnalazioni…”.

4. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omessa considerazione della durata degli incarichi e la diversa posizione dei ricorrenti nella vicenda (in particolare si indicano le situazioni particolari di quattro esponenti aziendali).

4.1. Il motivo è inammissibile agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto la censura non specifica "come" e "quando" tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti, né quale istanza fosse stata fatta negli scritti difensivi tale da comportare il potere-dovere dei giudici dell’opposizione di esaminare i documenti richiamati (la “tabella sub A”).

La carenza di decisività dei fatti su cui fonda il terzo motivo di ricorso discende, inoltre, dalla considerazione che la circolare della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 273 del 5 gennaio 2009, che aveva introdotto, ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Testo unico bancario, gli obblighi segnaletici a carico degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui al medesimo articolo, specificava che la prima segnalazione doveva effettuarsi con riferimento al 31 dicembre 2008.

Si ha riguardo, d’altro canto, a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni, in rapporto alle quali sussistono doveri di particolare pregnanza in capo a tutti i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo di istituti bancari, anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia.

Infine, rispetto a condotte illecite omissive permanenti imputate a più soggetti, tutti gravati dell’obbligo inadempiuto, la circostanza che esse siano intervenute in tempi e con durate differenti, per essersi gli agenti succeduti nell’incarico, non incide in senso univoco neppure nel senso di diversificarne il grado delle rispettive responsabilità, configurandosi, piuttosto, un concorso di cause.

5. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di riduzione delle sanzioni.

5.1. Anche detto terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto la domanda di rideterminazione delle sanzioni è stata decisa, in senso però contrario gli auspici degli opponenti, a pagina dieci della decisione impugnata, nello stralcio già richiamato a proposito del primo motivo

6. Il ricorso principale va perciò rigettato.

Rimane assorbito il motivo di ricorso incidentale condizionato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, per violazione degli artt. 11, comma 2, e 119, commi 1 lett. b), 2 e 7 del d.lgs. n. 104 del 2010, in ordine alla tardività della riassunzione effettuata dagli opponenti in seguito alla declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo.

Si tratta, del resto, di ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investe questione pregiudiziale di rito oggetto di decisione esplicita da parte della Corte d’appello di Roma, sicché esso ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte (Cass. Sez.

Unite n. 7381 del 2013).

Segue la condanna in solido dei ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.

Non deve provvedersi al riguardo per l’intimata [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. [OSCURATO:PERSONA], la quale non ha svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti in solido , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna in solido i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 8.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5710/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA, elettivamente domiciliata in ROMA V. NAZIONALE 91, rappresentata e difesa congiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7821/2018 depositato il 04/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ed altri, indicati in epigrafe, hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso il decreto della Corte d’appello di Roma del 4 luglio 2018, che ha rigettato l’opposizione proposta alla delibera del Direttorio della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia del 6 marzo 2012. Con detto provvedimento, all’esito di procedimento sanzionatorio ex art. 145 TUB, era stata irrogata a ciascuno degli opponenti, quali esponenti aziendali (consiglieri di amministrazione e sindaci) della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. [OSCURATO:PERSONA], la sanzione amministrativa di € 30.000,00, per violazione dell'art. 106, comma 6, TUB e della Circolare della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia del 5 gennaio 2009, n. 273. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha resistito con controricorso, proponendo anche un motivo di ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive. 2. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1 c.p.c. 3. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993 e dell’art. 11 della legge n. 689 del 1981. La censura, che attiene al terzo motivo di opposizione, lamenta che la sanzione irrogata sia incongruente rispetto alle violazioni contestate, consistenti unicamente nell'avere omesso la segnalazione di crediti a sofferenza risultanti dal bilancio e dalla contabilità della [OSCURATO:SOCIETA] e nel non avere predisposto un sistema efficiente di segnalazione interno; sarebbe anche mancato il riferimento ai criteri indicati dall’art. 11 della legge n. 689 del 1981. 3.1. Il motivo è infondato. L’eccezione pregiudiziale della controricorrente, circa la novità della doglianza, può essere disattesa, ove si intenda che il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo comunque al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere - dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, sulla base di un apprezzamento discrezionale, insindacabile, pertanto, in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici. In particolare, il giudice dell’opposizione è chiamato a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della l. n. 689 del 1981. Ciò è quanto avvenuto a pagina dieci della decisione impugnata, ove si legge che “le sanzioni non sono immotivate, né prive di graduazione, posto che le violazioni contestate si sono diffuse nel tempoe sono risultate collegate alle carenze del sistema informativo contabile... e che " che "nessuno degli opponenti, a prescindere dal momento in cui ha assunto la carica, ha posto in essere o segnalato le misure necessarie adimpedire il protrarsi di tale carente situazione –riguardante sia i controlli che le segnalazioni…”. 4. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omessa considerazione della durata degli incarichi e la diversa posizione dei ricorrenti nella vicenda (in particolare si indicano le situazioni particolari di quattro esponenti aziendali). 4.1. Il motivo è inammissibile agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto la censura non specifica "come" e "quando" tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti, né quale istanza fosse stata fatta negli scritti difensivi tale da comportare il potere-dovere dei giudici dell’opposizione di esaminare i documenti richiamati (la “tabella sub A”). La carenza di decisività dei fatti su cui fonda il terzo motivo di ricorso discende, inoltre, dalla considerazione che la circolare della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 273 del 5 gennaio 2009, che aveva introdotto, ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Testo unico bancario, gli obblighi segnaletici a carico degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui al medesimo articolo, specificava che la prima segnalazione doveva effettuarsi con riferimento al 31 dicembre 2008. Si ha riguardo, d’altro canto, a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni, in rapporto alle quali sussistono doveri di particolare pregnanza in capo a tutti i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo di istituti bancari, anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia. Infine, rispetto a condotte illecite omissive permanenti imputate a più soggetti, tutti gravati dell’obbligo inadempiuto, la circostanza che esse siano intervenute in tempi e con durate differenti, per essersi gli agenti succeduti nell’incarico, non incide in senso univoco neppure nel senso di diversificarne il grado delle rispettive responsabilità, configurandosi, piuttosto, un concorso di cause. 5. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di riduzione delle sanzioni. 5.1. Anche detto terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto la domanda di rideterminazione delle sanzioni è stata decisa, in senso però contrario gli auspici degli opponenti, a pagina dieci della decisione impugnata, nello stralcio già richiamato a proposito del primo motivo 6. Il ricorso principale va perciò rigettato. Rimane assorbito il motivo di ricorso incidentale condizionato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, per violazione degli artt. 11, comma 2, e 119, commi 1 lett. b), 2 e 7 del d.lgs. n. 104 del 2010, in ordine alla tardività della riassunzione effettuata dagli opponenti in seguito alla declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo. Si tratta, del resto, di ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investe questione pregiudiziale di rito oggetto di decisione esplicita da parte della Corte d’appello di Roma, sicché esso ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte (Cass. Sez. Unite n. 7381 del 2013). Segue la condanna in solido dei ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Non deve provvedersi al riguardo per l’intimata [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. [OSCURATO:PERSONA], la quale non ha svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti in solido , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna in solido i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 8.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
Decreto Cassazione n. 20952/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris