CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08653/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-contro[OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA, difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eMONTEMAGGI STEFANO-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5669/2022 depo-sitata il 19/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] — già consigliere di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito BPVi) dal 22 settembre 1998all'11 luglio 2016, presidente del Comitato soci dal 27 aprile 2013 almarzo 2015 e costantemente membro del Comitato esecutivo —Numero registro generale 7247/2023Numero sezionale 375/2026propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'ap-Numero di raccolta generale 8653/2026pello di Roma che ha rigettato l'opposizione proposta ai sensDia dtae pullb'balicratz.io ne 07/04/2026145 t.u.b. avverso il provvedimento sanzionatorio della [OSCURATO:PERSONA] d'Ita-lia n. Prot. 683186/17 del 25 maggio 2017. Con tale provvedimentoera stata irrogata al ricorrente una sanzione amministrativa pecu-niaria complessiva di euro 175.000 — di cui euro 105.000 per ca-renze nell'organizzazione, nella gestione dei rischi e nei controlli in-terni, ed euro 70.000 per carenze di governo societario, con riguardoall'assetto del gruppo, alla ripartizione delle deleghe e ai flussi infor-mativi.L'iniziativa sanzionatoria traeva origine da un'ispezione condottadalla [OSCURATO:PERSONA] presso BPVi dal 26 febbraio 2015 al 3luglio 2015 ai sensi dell'art. 12 del Regolamento UE n. 1024/2013istitutivo del Meccanismo di vigilanza unico. Alla luce delle risultanzeispettive, la BCE chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, con nota del 22 dicem-bre 2015 ai sensi dell'art. 18, par. 5, del medesimo Regolamento, divalutare i fatti emersi quali possibili violazioni delle disposizioni na-zionali, ai fini dell'avvio di procedimenti sanzionatori nei confrontidelle persone fisiche responsabili. [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, all'esito dell'i-struttoria condotta dal Gruppo per l'esame delle irregolarità, indivi-duava una serie di irregolarità riconducibili a due nuclei — carenzenell'organizzazione, nella gestione dei rischi e nei controlli interni, ecarenze nel governo societario — e notificava la nota di contesta-zione degli addebiti n. 0877341/16 del 7 luglio 2016. Il procedimentosi concludeva con la delibera sanzionatoria impugnata, motivata perrelationem mediante rinvio alla proposta dell'ufficio istruttorio.La Corte d'appello ha rigettato l'opposizione, escludendo la naturasostanzialmente punitiva delle sanzioni ex art. 144 t.u.b. Ha confer-mato la legittimità della motivazione per relationem e del procedi-mento sanzionatorio nel suo complesso, e ha ritenuto provata la re-sponsabilità colposa del ricorrente sulla base del dovere di agire2 di 24Numero registro generale 7247/2023Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 8653/2026informato e della posizione specifica da questi rivestita quale presi-Data pubblicazione 07/04/2026dente del Comitato soci e componente del Comitato esecutivo.Ricorre per cassazione Breganze sulla base di ventidue motivi. Re-siste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] d'Italia. Entrambe le parti hanno de-positato memorie in prossimità dell'adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 117 co. 1,Cost., come ricavabile dall'interposizione dell'art. 6 CEDU nonchédell'art. 41, 47, 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali UE, nellaparte in cui la Corte d'appello di Roma ha escluso la natura punitivadelle sanzioni. Si tratta del motivo-quadro dell'intero ricorso. La cen-sura investe la qualificazione giuridica delle sanzioni ex art. 144t.u.b. come sanzioni di natura puramente amministrativa. Il ricor-rente sostiene che l'evoluzione della giurisprudenza della Corte co-stituzionale in materia di sanzioni punitive — con particolare riguardoall'estensione progressiva delle garanzie penalistiche alle sanzioniamministrative a carattere afflittivo — avrebbe superato la distin-zione tra sanzioni per abusi di mercato e sanzioni bancarie, rendendole seconde riconducibili alla materia penale ai fini dell'applicazionedegli artt. 6 e 7 CEDU e delle corrispondenti disposizioni della CartaUE. Se ne invoca altresì l'autonomo fondamento negli artt. 41, 47,48 e 49 della Carta, vincolanti per le autorità nazionali ex art. 51,par. 1.1.2. - Il motivo è rigettato.La natura amministrativa delle sanzioni ex art. 144 t.u.b. è con-solidata nella giurisprudenza di questa Corte e non risulta alteratadalle pronunce della Corte costituzionale invocate dal ricorrente. Talipronunce — nn. 63/2019, 84/2021, 112/2019 e altre — attengonoesclusivamente al diverso sistema sanzionatorio della Consob perabusi di mercato ex art. 187-ter t.u.f., caratterizzato da massimiedittali ed effetti interdittivi di severità incomparabile. Le sanzioniirrogate da [OSCURATO:PERSONA] d'Italia per carenze organizzative non sono3 di 24Numero registro generale 7247/2023Numero sezionale 375/2026assimilabili, sotto il profilo della tipologia, della severità e dell'inci-Numero di raccolta generale 8653/2026denza patrimoniale, a quelle comminate per manipolazioneD adta ip umbbleicraz-ione 07/04/2026cato (Cass. n. 3656/2016; Cass. n. 20689/2018; Cass. n. 4/2019;Cass. n. 4599/2020; Cass. n. 11570/2025, § 4.1.2; Cass. n.8229/2025). Le sanzioni ex art. 144 t.u.b. sono prive di misure in-terdittive e di confisca obbligatoria; la mera pubblicazione sul Bollet-tino di Vigilanza non integra un pregiudizio reputazionale tale da con-ferire natura penale alla misura. La funzione di tali sanzioni è corret-tiva, non espulsiva dall'ambito professionale. Le garanzie della Con-venzione, secondo i criteri enunciati nella sentenza Engel, non si ap-plicano a misure amministrative che non presentino caratteri di so-stanziale penalità. Il doppio grado di tutela giurisdizionale — me-diante opposizione dinanzi alla Corte d'appello e successivo ricorsoin cassazione — assicura pienamente le esigenze di tutela richiamatedall'art. 6 CEDU, come questa Corte ha ribadito (Cass. n.32010/2024; Cass. n. 20952/2024).2.1. - Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 24,co. 1, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 262, dell'art. 145, co. 1-bis Tub nonchédell'art. 4. co. 3 Tub, come interpretati alla luce dell'art. 6 Cedu,dell'art. 41, par. 2, lett. a), ed art. 52, par. 5, della Carta dei dirittifondamentali UE, dell'art. 6 CEDU, nella parte in cui la Corte d'ap-pello ha ritenuto non fondata la censura d'illegittimità del provvedi-mento punitivo impugnato per la sua contrarietà alla dinamica dell'e-quo procedimento ed al principio della necessaria autosufficienzadella determinazione afflittiva di [OSCURATO:PERSONA] d'Italia. La censura investe ilprincipio di separazione tra funzione istruttoria e decisoria nella mi-sura in cui esso imporrebbe che il provvedimento sanzionatorio con-tenga una motivazione espressa e autonoma. Il ricorrente contestal'applicabilità ai provvedimenti sanzionatori della motivazione per re-lationem e deduce che il rinvio sistematico del Direttorio alla propo-sta degli uffici evidenzierebbe una sostanziale delega dell'attività de-cisionale.4 di 24Numero registro generale 7247/2023Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 8653/20262.2. - La censura è destituita di fondamento.Data pubblicazione 07/04/2026L'orientamento di questa Corte in materia è consolidato: i provve-dimenti sanzionatori ex art. 144 t.u.b. possono essere legittima-mente motivati per relationem, mediante preciso rinvio alla propostadi irrogazione (Cass. n. 4/2019; Cass. S.U. n. 7074/2017; Cass. n.21924/2021; Cass. n. 16316/2020; Cass. n. 11570/2025, § 3.1.1).Il principio di separazione tra funzione istruttoria e funzione deciso-ria, enunciato dall'art. 24, comma 1, l. 262/2005, non postula unamotivazione autonoma nel corpo del decreto, bensì la terzietàdell'organo decidente, che resta pienamente realizzata quando il Di-rettorio conservi il potere di accogliere, rigettare o modificare la pro-posta e di richiedere integrazioni istruttorie. Il richiamo all'art. 22,comma 3, dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia è inconferente, trattan-dosi di disposizione meramente ricognitiva dell'ambito di compe-tenza del Direttorio.3.1. - Il terzo motivo investe la falsa applicazione dell'art. 14, co.2, l. 689/1981, nella parte in cui la Corte d'appello ha reputato dipoter correlare il dies a quo del termine decadenziale per l'eserciziodella potestà punitiva all'apposizione agli atti del visto del direttorecentrale per la vigilanza bancaria, e comunque operando una valu-tazione della complessità dell'accertamento avulsa dal caso con-creto, contrariamente alle indicazioni della giurisprudenza di legitti-mità; omesso esame di fatto decisivo, in ogni caso, nella parte in cuila Corte d'appello ha giustificato la protrazione dei tempi dell'accer-tamento omettendo di verificare in concreto la sussistenza della pre-sunta complessità dello stesso. La questione concerne l'individua-zione del dies a quo del termine novantennale: il ricorrente lo iden-tifica nel 29 febbraio 2016, data della riunione conclusiva del Gruppoper l'esame delle irregolarità, anziché nel 6 luglio 2016, data di ap-posizione del visto del Capo del Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA]. Si censura altresì la valutazione della complessità dell'accerta-mento come astratta e non verificata in concreto.5 di 24Numero registro generale 7247/2023Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 8653/20263.2. - La doglianza va disattesa.Data pubblicazione 07/04/2026L'accertamento, quale attività amministrativa, comprende iltempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti, alla loro analisicomparativa e alla sussunzione nella fattispecie normativamente ri-levante (Cass. S.U. n. 5395/2007; Cass. n. 12436/2022; Cass. n.4820/2019). La Corte d'appello ha individuato il dies a quo nell'ap-posizione del visto del Capo del Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA], datato 6 luglio 2016, ricostruzione conforme all'insegnamentogiurisprudenziale poi ribadito da Cass. n. 11570/2025, § 3.1.2, e giàapplicato nella medesima vicenda sanzionatoria da Cass. n.32010/2024. La sentenza impugnata ha motivatamente valorizzatola novità della procedura — essendo questa la prima applicazione nelsistema italiano dell'art. 18, par. 5, del Regolamento MVU — nonchéla peculiarità dell'attività istruttoria relativa a rapporto ispettivo di103 pagine in lingua inglese con 57 pagine di allegati, la necessità dielaborazione in lingua italiana, l'interlocuzione con Consob ai finidella verifica del divieto di bis in idem e la consultazione della BCEper l'ostensione della documentazione. Le argomentazioni del ricor-rente si risolvono nel tentativo di rimettere in discussione l'apprez-zamento di merito sulla ragionevolezza del tempo impiegato, pre-cluso in sede di legittimità.4.1. - Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 19, co. 3, l.689/1981, nella parte in cui la Corte d'appello ha negato la deca-denza del potere punitivo per superamento del termine di conclu-sione del procedimento sanzionatorio opinando che la norma non èconferente rispetto all'ambito delle sanzioni amministrative; omessoesame di fatto decisivo, nella parte in cui la Corte d'appello haomesso di valorizzare – come avrebbe dovuto in base al Regola-mento di Bankitalia – la data del deposito delle controdeduzioni delProf. Breganze (23.9.2016) quale dies a quo del decorso del terminedi 240 giorni prescritto per la conclusione del procedimento, definitoinvece in data 29.5.2017. La censura investe il termine6 di 24Numero registro generale 7247/2023Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 8653/2026regolamentare di 240 giorni e, in subordine, il termine semestraleData pubblicazione 07/04/2026dell'art. 19, comma 3, l. 689/1981, sostenendo che entrambi sareb-bero stati superati.4.2. - Il motivo non merita accoglimento.L'art. 19, comma 3, l. 689/1981 concerne la misura cautelare inpendenza di procedimento e non il termine di conclusione del mede-simo (Cass. S.U. n. 5395/2007; Cass. n. 5362/2022; Cass. n.1740/2022). Il termine regolamentare di 240 giorni non assume na-tura perentoria, come questa Corte ha ripetutamente chiarito: unprimario, e il solo termine cui è soggetta l'autorità è quello di pre-scrizione quinquennale ex art. 28 l. 689/1981 (Cass. n. 1591/2017).La Corte costituzionale, con sentenza n. 151/2021, ha confermatotale orientamento, pur invitando il legislatore a una revisione delquadro normativo. La Corte d'appello ha peraltro accertato in fatto ilrispetto del termine regolamentare, accertamento non sindacabile incassazione.5.1. - Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 5 d.lgs.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 72, come interpretato alla luce dall'art. 7 Cedu,dell'art. 49, par. 1, e art. 52, par. 5, della Carta dei diritti fondamen-tali UE, nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto non fondatala già prospettata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6d.lgs. 72/2015 e dell'ivi contenuta previsione che esclude la retroat-tività della disciplina più favorevole a (presunti) illeciti compiuti an-teriormente alla sua entrata in vigore. La censura si fonda sull'as-sunto che il nuovo regime introdotto dal d.lgs. 72/2015, eliminandola sanzionabilità automatica delle persone fisiche, sarebbe più favo-revole al ricorrente e dovrebbe trovare applicazione retroattiva inforza del principio della lex mitior.5.2. - La prospettazione è priva di fondamento.L'invocazione del favor rei presuppone il riconoscimento della na-tura sostanzialmente penale delle sanzioni ex art. 144 t.u.b. —7 di 24Numero registro generale 7247/2023Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 8653/2026questione già risolta in senso negativo nella trattazione del primoData pubblicazione 07/04/2026motivo. Una volta esclusa tale natura, il principio della lex mitior nontrova applicazione nel dominio delle sanzioni amministrative (Cass.n. 17209/2020; Cass. n. 9371/2020; Cass. n. 11570/2025, § 4.1.2;Cass. n. 32010/2024; Cass. n. 8229/2025). L'art. 6, comma 2, d.lgs.72/2015 contiene una disciplina esplicita di diritto intertemporale cheriserva l'applicazione delle nuove disposizioni ai soli illeciti successiviall'entrata in vigore del decreto attuativo, scelta rientrante nella di-screzionalità legislativa legittimamente esercitata dal legislatore de-legato. Per completezza, ove si applicasse ipoteticamente il nuovoregime, il ricorrente risulterebbe comunque sanzionabile: il discono-scimento di CET 1 per oltre 521 milioni di euro attesta l'impatto strut-turale delle carenze contestate, con superamento della soglia di in-cidenza prevista dall'art. 144-ter t.u.b. per la sanzionabilità dellepersone fisiche.6.1. - Il sesto e il ventunesimo motivo si prestano a trattazionecongiunta, investendo entrambi, sotto angolazioni complementari, laquestione dell'applicabilità dei criteri di quantificazione previstidall'art. 144-quater t.u.b.Il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.144-quater Tub relativamente alla disposizione che regola l'attivitàdecisionale della P.A. in sede di quantificazione delle sanzioni. Lacensura contesta l'omessa applicazione dei criteri specifici di propor-zionalità, sostenendo che essi avrebbero dovuto trovare applicazioneindipendentemente dalla loro formale entrata in vigore.Il ventunesimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedell'art. 144-quater TUB e dell'art. 18, par. 5, Reg. UE 1024/2013 –nella parte in cui prevede che le sanzioni applicate dalle autorità na-zionali siano efficaci, proporzionate e dissuasive – per avere la sen-tenza impugnata ritenuto corretta la determinazione della sanzione.Si censurano l'omessa verifica delle circostanze rilevanti e l'insuffi-ciente motivazione sulla personalizzazione della misura afflittiva,8 di 24Numero registro generale 7247/2023Numero sezionale 375/2026segnatamente sotto il profilo della maggiorazione connessa alla par-Numero di raccolta generale 8653/2026tecipazione del ricorrente al Comitato soci. Data pubblicazione 07/04/20266.2. - Entrambi i motivi sono da rigettare.L'art. 144-quater t.u.b. non si applica ratione temporis: l'art. 2,comma 3, d.lgs. 72/2015 dispone univocamente che le modifiche alTitolo VIII del t.u.b. si applicano alle sole violazioni commesse dopol'entrata in vigore delle disposizioni attuative. L'argomento della pro-porzionalità come principio immediatamente applicabile non regge:il legislatore ha ragionevolmente coordinato l'inasprimento sanzio-natorio con il rafforzamento del contraddittorio, sicché il regime pre-vigente si applica integralmente ai fatti per cui è causa. Quanto alladeterminazione della sanzione, essa costituisce valutazione di meritonon sindacabile in sede di legittimità purché contenuta entro i limitiedittali e parametrata all'effettiva gravità del fatto (Cass. n.25141/2015; Cass. n. 19560/2020). [OSCURATO:PERSONA] d'Italia ha operatouna differenziazione degli importi tra i diversi esponenti, e la san-zione di importo maggiore irrogata al ricorrente trova adeguata giu-stificazione nella qualità di presidente del Comitato soci e di compo-nente del Comitato esecutivo, posizioni che conferivano diretta con-sapevolezza della dinamica delle operazioni su azioni proprie, senzache il ricorrente avesse promosso controlli o sollecitato la discussioneconsiliare.7.1. - Il settimo motivo pone la questione della legittimità dell'ac-certamento fondato sulle risultanze ispettive della BCE, denunciandola violazione dell'art. 18, par. 5, Reg. UE n. 1024/2013, dell'art. 23Cost., e dell'art. 1 L. n. 689/1981, nella parte in cui la Corte d'appelloha reputato correttamente esercitato il potere punitivo di [OSCURATO:PERSONA] d'I-talia, in assenza di un accertamento istruttorio proprio e sulla basedi un accertamento ispettivo di BCE, compiuto relativamente a fattiper cui la stessa era carente, in assoluto, di poteri di natura pubbli-cistica nei confronti del ricorrente. Il ricorrente contesta che la Bancad'Italia abbia fondato il proprio accertamento sulle risultanze9 di 24Numero registro generale 7247/2023Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 8653/2026ispettive di BCE, senza condurre attività istruttoria autonoma, in unData pubblicazione 07/04/2026procedimento al quale egli non aveva partecipato; aggiunge che laBCE avrebbe valutato condotte riferibili al periodo 2011-2015 se-condo la normativa [OSCURATO:PERSONA], più stringente di quella applicabile ra-tione temporis.7.2. - Il rilievo è infondato.L'architettura del Meccanismo di vigilanza unico non comporta du-plicazione dell'attività istruttoria bensì articolazione di competenze:la BCE svolge l'ispezione, la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia valuta la sussumibilità deifatti nelle fattispecie nazionali, accerta l'imputabilità ai singoli espo-nenti e determina la misura della sanzione (Cass. n. 11570/2025, §§3.1.1 e 5.1.1). Il profilo relativo alla pretesa carenza di potere ac-certativo della BCE per fatti anteriori al 4 novembre 2014 è inconfe-rente: il Regolamento MVU non contempla limitazioni ai poteri ispet-tivi in ragione di circostanze temporali, e le carenze accertate inte-grano violazioni dell'art. 53, comma 1, t.u.b. e delle circolari nn.229/1999 e 263/2006, vigenti già prima della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] d'I-talia ha garantito il contraddittorio nei confronti del ricorrente, cui èstato accordato l'accesso agli atti e la possibilità di presentare dedu-zioni.8.1. - Sotto distinto profilo, l'ottavo motivo denuncia la violazionedell'art. 24 l. 262/2005, come interpretato sulla base dell'art. 41della Carta europea dei diritti fondamentali e dell'art. 6 Cedu, nellaparte in cui la Corte d'appello ha negato la compressione del dirittodi difesa dinanzi al diniego di [OSCURATO:PERSONA] d'Italia dell'accesso a documentiamministrativi, oltre che per l'utilizzo di documentazione in linguastraniera non tradotta. Due sono i profili di censura: il diniego diaccesso alla valutazione positiva di [OSCURATO:PERSONA] d'Italia sul passaggio dellavigilanza a BCE, e l'ostensione del rapporto ispettivo in lingua inglesesenza traduzione.8.2. - Il motivo è inammissibile e comunque infondato.10 di 24Numero registro generale 7247/2023Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 8653/2026La censura non raggiunge la necessaria perspicuità nella costru-Data pubblicazione 07/04/2026zione giuridica, confondendo la nozione di full jurisdiction — catego-ria che attiene alla fase giurisdizionale di merito — con le garanzieprocedimentali. La nota di valutazione di cui si lamenta il mancatoaccesso non risulta integrata nel fascicolo istruttorio del procedi-mento sanzionatorio, sicché ad essa non si collegavano garanzie par-tecipative; il ricorrente, peraltro, non ha tempestivamente reagitonelle forme previste dall'ordinamento, realizzando una sostanzialeacquiescenza. Quanto al rapporto ispettivo in lingua inglese, la Bancad'Italia, esercitando una scelta discrezionale di trasparenza, ha resodisponibile la versione ufficiale ampliando il materiale a disposizionedegli interessati; la contestazione e gli estratti dagli allegati eranostati notificati in lingua italiana, sì che la parità delle armi non risultacompromessa.9.1. - Il nono e il decimo motivo, strettamente connessi in quantoinvestono sotto profili complementari il medesimo nucleo argomen-tativo — la presunzione di colpa e i limiti alla sua operatività — me-ritano trattazione congiunta.Il nono motivo denuncia la violazione dell'art. 3 l. 689/1981, comeinterpretato alla luce dell'art. 6 CEDU, dell'art. 48 Carta dei dirittifondamentali UE, nonché dell'art. 7, co. 10, d.lgs. 150/2011, peressere stato disatteso il principio di presunzione di innocenza. Lacensura contesta l'impostazione della sentenza impugnata che, muo-vendo dall'assunto della natura non punitiva delle sanzioni, ha fon-dato la responsabilità su una presunzione di colpa trasformata, nellaprospettazione del ricorrente, in probatio diabolica: dal mero acca-dimento di irregolarità organizzative è stata dedotta l'inadeguatezzadel sistema di controlli e, a cascata, la responsabilità omissivadell'amministratore non esecutivo.Il decimo motivo denuncia l'omesso esame di fatto decisivo, peravere la Corte d'appello giudicato sulla base della cd. presunzione dicolpevolezza ritraibile dall'art. 3 L. n. 689/1981, omettendo di11 di 24Numero registro generale 7247/2023Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 8653/2026valorizzare il limite all'operare della stessa, quale individuato nellaData pubblicazione 07/04/2026giurisprudenza di Codesta Suprema Corte, connesso alla circostanza– pacifica in casu – dell'occultamento della propria condotta illecitada parte di un gruppo di dirigenti al livello di Direzione Generale: eciò pur in presenza di fatti accertati ed incontroversi, in tal sensorisultanti dallo stesso atto di accertamento di BCE e considerati inquello di [OSCURATO:PERSONA] d'Italia. Si sostiene che l'occultamento sistematicoimpediva strutturalmente agli amministratori non esecutivi di acqui-sire contezza dei fatti attraverso i normali flussi informativi.9.2. - Entrambi i motivi vanno rigettati.Quanto al nono motivo, l'art. 3 l. 689/1981 pone una presunzioneiuris tantum di colpa consequenziale alla provata violazione dellanorma, con trasferimento al sanzionato dell'onere di dimostrare diaver agito senza colpevolezza (Cass. n. 17211/2020; Cass. n.6625/2020; Cass. n. 11777/2020; Cass. n. 4/2019; Cass. n.11570/2025, § 4.1.2; Cass. n. 8229/2025). L'invocazione dell'art. 6,par. 2, CEDU — che sancisce la presunzione di innocenza per i soliprocedimenti penali — è priva di pertinenza, atteso che le sanzioniin discorso non rivestono natura sostanzialmente penale. Il riferi-mento all'art. 7, comma 10, d.lgs. 150/2011 risulta inconferente,trattandosi di disposizione applicabile alle sole controversie in mate-ria di codice della strada. L'obbligo di agire in modo informato ex art.2381, ultimo comma, c.c. assume declinazione particolarmente rigo-rosa per gli amministratori di intermediari creditizi, in ragione dellatutela costituzionale del risparmio e della normativa di vigilanza pru-denziale. La giurisprudenza della Corte EDU, del resto, ammette lalegittimità delle presunzioni purché ragionevoli e proporzionate e nonlesive del diritto di difesa (Janosevic c. Svezia, 2002, § 101; G.I.E.M.e altri c. Italia, 2018, § 243), condizioni soddisfatte nel caso di speciedalla piena cognizione del giudice dell'opposizione.Quanto al decimo motivo, la sentenza impugnata ha esaminato ilfenomeno dell'occultamento e ne ha motivatamente escluso la12 di 24Numero registro generale 7247/2023Numero sezionale 375/2026portata scriminante, ritenendo che il silenzio fraudolento dei verticiNumero di raccolta generale 8653/2026esecutivi costituisca esso medesimo conseguenza delle Dactaa pruebbnliczaezio ne 07/04/2026strutturali del sistema di controlli interni sulla cui effettività gli am-ministratori erano tenuti a vigilare (Cass. n. 11570/2025, §§ 4.1.1-4.1.2; Cass. S.U. n. 20930/2009). Il ricorrente non era un mero con-sigliere privo di funzioni specifiche: egli presiedeva il Comitato soci,organismo direttamente investito della supervisione sulle operazioniazionarie, e sedeva nel Comitato esecutivo. Tali posizioni gli conferi-vano una capacità di percezione dei fenomeni anomali incomparabilea quella di altri amministratori non delegati: gli organi preposti allaverifica preventiva delle operazioni su azioni proprie coincidevanocon quello di cui il ricorrente era al vertice. Il silenzio fraudolentodella dirigenza non può dunque operare quale schermo per chi, inragione del ruolo esercitato, avrebbe dovuto intercettare gli indizi dianomalia.10.1. - L'undicesimo e il dodicesimo motivo si prestano anch'essia trattazione congiunta, investendo sotto profili speculari la respon-sabilità dell'amministratore in rapporto all'architettura organizzativadella banca e alla condotta dolosa della dirigenza.L'undicesimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedell'art. 2392, co. 1, c.c., nonché dell'art. 53, co. 1, TUB, e delledisposizioni regolamentari di attuazione adottate da [OSCURATO:PERSONA] d'Italiacon le circolari n. 285 del 17.12.2013 e n. 263 del 27.12.2006, neltesto applicabile all'epoca dei fatti, per avere la sentenza impugnataritenuto di poter formulare un giudizio d'imputazione di omissioni alricorrente, pretermettendo la considerazione di quali sono – a normadi legge e regolamento – le effettive facoltà di controllo del CdA edei suoi componenti sulla struttura aziendale di una [OSCURATO:PERSONA]. Il ricor-rente oppone la rigida separazione tra supervisione strategica e ge-stione operativa quale disciplinata dalla normativa regolamentare,sostenendo che la Corte d'appello avrebbe postulato un obbligo di13 di 24Numero registro generale 7247/2023Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 8653/2026monitoraggio diretto e puntuale incompatibile con l'architettura or-Data pubblicazione 07/04/2026ganizzativa delle banche.Il dodicesimo motivo denuncia l'omesso esame di fatto decisivo,per avere la Corte d'appello ritenuto comunque irrilevante l'attivitàdolosa dell'alta dirigenza della [OSCURATO:PERSONA] ad escludere la colpa in capo alricorrente. Si sostiene che la sentenza impugnata ha operato un'in-versione logica: dal mero accadimento delle irregolarità ha dedottol'inadeguatezza dei controlli e, da questa, la responsabilità omissiva,rendendo impossibile la prova liberatoria.10.2. - Le censure non meritano accoglimento.L'interpretazione restrittiva proposta dal ricorrente non regge di-nanzi alla normativa vigente. Le circolari citate attribuiscono al con-siglio la funzione di supervisione strategica, intesa come verifica pe-riodica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, del sistema deicontrolli interni e della gestione dei rischi: tale funzione non è fram-mentabile né interamente devolvibile a comitati endoconsiliari (Cass.n. 4/2019; Cass. n. 4099/2019; Cass. n. 8237/2019; Cass. n.11570/2025, § 4.1.1; Cass. n. 8229/2025). L'amministratore è te-nuto ad attivarsi con ogni mezzo a sua disposizione, richiedendo in-formazioni, sollecitando interventi correttivi e esercitando vigilanzaeffettiva; la complessità organizzativa non costituisce sotto alcunprofilo un'esimente (Cass. n. 1602/2021; Cass. n. 24170/2022). Nelcaso di specie, la premessa stessa della difesa risulta contraddettadall'accertamento in fatto del giudice di merito: il ricorrente, qualecomponente del Comitato esecutivo, non poteva qualificarsi comeamministratore meramente non esecutivo. Quanto alla rilevanzascriminante dell'attività dolosa dei dirigenti, la Corte d'appello ne hamotivatamente escluso la portata liberatoria, poiché l'obbligo di agireinformato ex art. 2381, ultimo comma, c.c. non consente al consi-gliere di fondare la propria difesa sull'incondizionato affidamentonella correttezza dell'operato altrui. L'affidamento riposto senza fon-damento oggettivo nella diligenza della dirigenza non costituisce14 di 24Numero registro generale 7247/2023Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 8653/2026esimente, tanto meno per chi — come il ricorrente — rivestiva posi-Data pubblicazione 07/04/2026zione di diretta esposizione informativa in ragione della presidenzadel Comitato soci.11.1. - Il tredicesimo motivo deduce l'omesso esame di fatto de-cisivo, per avere la Corte d'appello ritenuto comunque irrilevante, aifini dell'esclusione della colpa, il fatto che, per regolamentazione in-terna di BPVi, le domande di acquisto di azioni e quelle di venditadelle stesse erano vagliate preventivamente dal comitato soci, orga-nismo interno composto da consiglieri di amministrazione non dele-gati con cui cooperavano addetti all'ufficio soci della stessa banca.La censura muove dall'assunto che, se l'organismo specificamentepreposto alla verifica preventiva non aveva percepito anomalie, afortiori esse non potevano essere percepite da altri.11.2. - La doglianza è priva di pregio.L'argomento si rivela un rovesciamento logico: ove il Comitato soci— la cui presidenza era ricoperta dal ricorrente — non abbia perce-pito anomalie, ciò non attesta l'assenza di irregolarità bensì l'inade-guatezza dei sistemi di controllo primario, sulla cui configurazione ilconsiglio nel suo complesso ha responsabilità non delegabile. La sen-tenza impugnata ha accertato che il ricorrente, quale presidente delComitato, disponeva di diretta consapevolezza della dinamica azio-naria e avrebbe dovuto promuovere il controllo dei processi seguitie sollecitare la discussione in sede consiliare. La costituzione di co-mitati endoconsiliari non esonera l'organo collegiale dai doveri chela legge gli assegna: ragionare diversamente condurrebbe all'as-surdo che amministratori estranei ai comitati specializzati non avreb-bero alcun obbligo, trasformando l'incarico in carica meramente ono-raria.12.1. - Con il quattordicesimo motivo si denuncia la violazione efalsa applicazione dell'art. 2441 c.c. nella parte in cui la Corte d'ap-pello ha respinto la censura di illegittimità del provvedimento san-zionatorio per non essere stata correttamente determinata l'entità15 di 24Numero registro generale 7247/2023Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 8653/2026del sovrapprezzo delle azioni di nuova emissione di BPVi. Il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]sostiene che l'art. 2441 c.c. non imporrebbe agli amministratori dideterminare un sovrapprezzo congruo, e che la Corte d'appelloavrebbe errato nel ritenere violato il dovere di sana e prudente ge-stione per non aver verificato l'adeguatezza metodologica della va-lutazione dell'esperto indipendente.12.2. - Il motivo non coglie nel segno.L'art. 2441 c.c. risulta inconferente rispetto all'addebito conte-stato, che non riguarda il merito della determinazione del sovrap-prezzo bensì le carenze procedurali nella fissazione del prezzo delleazioni. La sentenza impugnata ha rilevato che il consiglio aveva re-cepito passivamente le risultanze della stima esterna senza alcuncoinvolgimento delle unità operative e con ingiustificata riduzione delcoefficiente di rischio, abdicando a competenze non delegabili aisensi degli artt. 2381 e 2392 c.c. La circostanza che la valutazionesia stata affidata a consulente esterno non dispensa il consigliodall'obbligo di verifica critica delle conclusioni raggiunte. Il ricorsotenta nella sostanza di rimettere alla Corte di legittimità considera-zioni di merito sulla correttezza dei criteri metodologici, precluse inquesta sede.13.1. - Il quindicesimo motivo investe la violazione e falsa appli-cazione dell'art. 2392, co. 1, c.c., nella parte in cui la Corte d'appelloha ritenuto fondato l'addebito di violazione delle norme prudenzialiche impediscono di considerare il capitale finanziato nel patrimoniodi vigilanza, al fine di garantire la stabilità degli intermediari. Il ri-corrente contesta l'imputazione di responsabilità per i cosiddetti fi-nanziamenti baciati, sostenendo che tali operazioni erano sistemati-camente occultate dalla Direzione Generale e impermeabili ai nor-mali flussi informativi.13.2. - Il motivo va rigettato.Si rinvia alle considerazioni svolte in ordine ai motivi nono e de-cimo per quanto concerne l'operabilità della presunzione di colpa e16 di 24Numero registro generale 7247/2023Numero sezionale 375/2026l'inidoneità dell'occultamento a scriminare il consiglio. La dimensioneNumero di raccolta generale 8653/2026sistemica del fenomeno — disconoscimento di CET 1 per oDaltar peu b5bli2ca1zio ne 07/04/2026milioni di euro — rendeva la correlazione tra erogazioni creditizie eacquisti azionari percepibile attraverso gli ordinari flussi informativie comparativi disponibili al consiglio; l'accertamento ispettivo hacomprovato l'esistenza di specifici indizi di correlazione temporale equantitativa tra le operazioni di credito e i conferimenti patrimonialidel 2013 e 2014. Per quanto attiene all'aumento di capitale delibe-rato nel 2014, l'assistenza finanziaria ai sottoscrittori era stata espli-citamente deliberata dal consiglio ai sensi dell'art. 2358 c.c., di modoche i profili di adeguatezza della disciplina e della comunicazione nonpotevano rimanere al di fuori della vigilanza consiliare.14.1. - La censura di cui al sedicesimo motivo denuncia la viola-zione e falsa applicazione dell'art. 2392, co. 1, c.c., nonché dell'art.53, co. 1, TUB, e delle disposizioni regolamentari di attuazione adot-tate da [OSCURATO:PERSONA] d'Italia con le circolari n. 285 del 17.12.2013 e n. 263del 27.12.2006 nel testo applicabile all'epoca dei fatti, per avere lasentenza impugnata ritenuto di poter formulare un giudizio d'impu-tazione di omissioni al ricorrente per le ipotizzate carenze riguardantila mala gestio sia del Fondo acquisto azioni proprie, sia delle richiestedi vendita delle azioni da parte dei soci, con mancato rispetto dell'or-dine di presentazione temporale delle relative domande e comunquecon violazione della normativa Mifid per quanto attiene all'aumentodi capitale deliberato nel 2013. Il ricorrente nega l'esistenza di unobbligo giuridico di riacquisto e contesta che le procedure internefossero inadeguate.14.2. - Il rilievo è destituito di fondamento.L'addebito ha ad oggetto i difetti procedurali nella gestione ordi-nata del fondo di riacquisto e nella registrazione delle istanze di ven-dita, non l'astratta legittimità dell'istituzione del fondo. L'omessa isti-tuzione di un ordine cronologico di registrazione degli ordini di ven-dita ha esposto la banca a rischi legali documentati da quasi 1.20017 di 24Numero registro generale 7247/2023Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 8653/2026reclami tra gennaio 2014 e giugno 2015 per un ammontare superioreData pubblicazione 07/04/2026a 91 milioni di euro. La gestione del fondo acquisto azioni proprierientra nella supervisione strategica del consiglio, non essendo inte-gralmente devolvibile al management; il ricorso ripropone argomentigià confutati nei motivi precedenti.15.1. - Quanto al diciassettesimo motivo, esso deduce l'omessoesame di fatto decisivo, nella parte in cui la Corte d'appello ha rite-nuto colposa la condotta del ricorrente in riferimento alle censure pernon aver intercettato ed impedito il fenomeno dei c.d. "ristorni", e dinon essersi attivato o di non aver contribuito all'adozione di proce-dure e di sistemi di controllo interno idonei ad evitare quelle opera-zioni di remunerazione dei soci. Il ricorrente invoca l'occultamentodella dirigenza e l'impossibilità di intercettare le anomalie senza glistrumenti ispettivi di cui dispose la BCE.15.2. - Il motivo non può trovare accoglimento.Il fenomeno degli storni contabili di interessi integrava un'irrego-larità percepibile mediante l'incrocio dei dati contabili e di bilancionormalmente disponibili all'organo amministrativo: le lettere d'im-pegno e le garanzie di rendimenti trovavano riscontro nella docu-mentazione contabile. La Corte d'appello ha fondatamente ritenutoche tali operazioni presentassero elementi di emersione accessibili alsistema dei controlli interni. Il ricorrente, peraltro, non poteva invo-care la qualità di amministratore non esecutivo, essendo egli com-ponente del Comitato esecutivo.16.1. - Il diciottesimo motivo denuncia l'omesso esame di fattodecisivo, nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto colposa lacondotta del ricorrente in riferimento alle censure di non essersi at-tivato per la predisposizione di procedure di monitoraggio degli im-pieghi di risorse di BPVi in fondi comuni di investimento, e per nonaver riscontrato termini e modalità di verifica dell'andamento degliinvestimenti c.d. "in monte", anche previa limitazione delle delegheconferite dal CdA al cessato D.G. di BPVi Dr. Sorato. Il ricorrente18 di 24Numero registro generale 7247/2023Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 8653/2026sostiene che gli investimenti erano coerenti con il livello di propen-Data pubblicazione 07/04/2026sione al rischio approvato e che la delega al Direttore Generale erasottoposta a controllo delle funzioni specializzate.16.2. - La censura è infondata.L'investimento di centinaia di milioni di euro in fondi privi di ade-guata analisi strutturata rappresentava un profilo di gestione di in-discussa rilevanza strategica. La sentenza impugnata ha accertatoche non erano state elaborate linee-guida su politica di investimento,profilo di rischio e clausole di uscita, e che non era stata condottauna valutazione sul merito dei gestori. La passiva devoluzione al de-legato non opera quale esimente bensì, come rilevato dalla Corteterritoriale, quale spia del disinteresse e del deficit di presidio consi-liare: la mera denominazione dei fondi avrebbe dovuto sollecitare unapprofondimento. La verifica dell'adeguatezza complessiva dell'ope-ratività costituiva il nucleo dell'obbligo di supervisione strategica nonabdicabile.17.1. - Resta da esaminare il diciannovesimo motivo, che denun-cia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c.,nella parte in cui la Corte d'appello ha reso una motivazione "appa-rente" e/o "oggettivamente incomprensibile" con riguardo alle cen-sure relative alle asserite carenze relative all'organizzazione, ge-stione dei rischi e nei controlli effettuati (par. 25 e par. 26 dell'attodi opposizione), all'assetto del gruppo, alla ripartizione delle deleghe,ai flussi informativi (par. 27, par. 28 e par. 29 dell'atto di opposi-zione), e vigilanza sull'organizzazione societaria, sui flussi informa-tivi relativi agli investimenti ed all'operatività sui fondi comuni (par.30 dell'atto di opposizione) con riferimento alla presunta colposacondotta del ricorrente, quale componente del CdA, per essere in-corso in omissioni e negligenza relativamente alle attività dovute inbase al contegno imposto dall'obbligo d'agire informato. Il ricorrentecontesta che la Corte d'appello abbia liquidato i motivi di merito con19 di 24Numero registro generale 7247/2023Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 8653/2026formule generiche, senza esaminare le singole censure e la docu-Data pubblicazione 07/04/2026mentazione prodotta.17.2. - Il motivo va disatteso.La censura è carente dei caratteri di specificità, completezza e ri-feribilità richiesti per l'accoglimento della doglianza di motivazioneapparente. Il ricorrente ha formulato una critica per stilemi generici,astraendo singoli frammenti della motivazione dalla trama logicacomplessiva. La Corte d'appello ha sottoposto a puntuale esameanalitico i motivi 25 e 26 dell'atto di opposizione, respingendoli conconsiderazioni logiche e conformi al dato normativo; ha dedicato am-pia motivazione ai motivi 27-30, trattando i derivati di copertura, icontrolli interni, il governo societario, le carenze organizzative nelledeleghe, l'operatività della controllata irlandese e gli investimenti infondi di natura sconosciuta. L'evocazione generica della motivazioneapparente nel senso di Cass. S.U. nn. 8053 e 8054/2014 risulta privadi fondamento allorché il ricorrente censuri passaggi isolati senzaconfrontarsi con le loro connessioni sistematiche.18.1. - Il ventesimo motivo deduce l'omesso esame di fatto deci-sivo, nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto colposa la con-dotta del ricorrente in riferimento alle censure relative al c.d. porta-foglio strategico, ove non era stata rilevata l'operatività di un diri-gente della banca (direttore finanza), in difetto di una apposita de-lega da parte del Direttore Generale, investito della gestione di talecomparto di risorse di BPVi. Il ricorrente sostiene che l'attività ope-rativa rientrava nella competenza della Direzione Generale e chel'assenza di formalizzazione della sub-delega era irrilevante.18.2. - Il motivo è infondato.Le anomalie nella gestione del portafoglio strategico erano stateindividuate dalla funzione di revisione interna e risultavano nel rap-porto ispettivo; il consiglio avrebbe dovuto rilevare l'insufficienza delrimedio proposto dalla funzione di audit — consistente nel mero in-serimento dell'[OSCURATO:PERSONA] e del Direttore Generale tra20 di 24Numero registro generale 7247/2023Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 8653/2026i destinatari per conoscenza delle comunicazioni operative — e sol-Data pubblicazione 07/04/2026lecitare gli opportuni interventi di formalizzazione. La sentenza im-pugnata ha accertato che l'organo amministrativo non aveva mai ri-chiesto ai soggetti delegati un'informativa idonea a valutare la coe-renza tra i limiti posti dal consiglio e l'effettiva operatività della [OSCURATO:PERSONA]: tale omissione integra una carenza di supervisionestrategica non delegabile.19.1. - Il ventiduesimo motivo denuncia la violazione dell'art. 91c.p.c., nella parte in cui la Corte d'appello ha disposto la condannaalle spese del ricorrente a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, nonostantequest'ultima si sia difesa con funzionari interni e non con avvocatidel libero foro, senza pertanto incorrere in alcuna spesa (al di là dellostipendio già garantito ai medesimi funzionari) per la difesa in giudi-zio. Il ricorrente sostiene che la condanna alle spese presuppone l'ef-fettiva sopportazione delle medesime.19.2. - La censura non supera il vaglio di ammissibilità.La giurisprudenza invocata (Cass. n. 17674/2004; Cass. n.12232/2003; Cass. n. 7597/2001) attiene all'ipotesi in cui la pub-blica amministrazione compaia in giudizio senza difesa tecnica di av-vocato, avvalendosi di funzionari privi di qualificazione professionaleforense. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia si è difesa per il tramitedella propria Avvocatura interna, composta da avvocati iscrittiall'Albo nella Sezione Speciale e muniti di procura, abilitati all'eser-cizio delle attività riservate alla professione legale. La circostanzache tali professionisti percepiscano una retribuzione fissa dall'entenon osta alla liquidazione delle spese di lite a favore dell'amministra-zione vittoriosa (Cass. n. 31860/2018; Cass. n. 32010/2024).20. - Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimitàdell'adunanza camerale.La memoria della controricorrente ha introdotto giurisprudenza dilegittimità successiva al deposito del controricorso — in particolareCass. n. 32010/2024, n. 20952/2024 e n. 27127/2024 —21 di 24Numero registro generale 7247/2023Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 8653/2026sviluppando l'argomento secondo cui le garanzie dell'art. 6 CEDUData pubblicazione 07/04/2026troverebbero comunque piena realizzazione nel giudizio di opposi-zione dinanzi alla Corte d'appello, organo dotato di piena giurisdi-zione. Ha altresì segnalato che doglianze identiche a quelle del ricor-rente sul dies a quo del termine novantennale sono state già respintenel medesimo contesto sanzionatorio da Cass. n. 32010/2024 eCass. n. 12436/2022. Sul motivo relativo alla presunzione di colpa,ha sviluppato un'argomentazione sulla compatibilità della presun-zione con la CEDU anche ove si riconoscesse la natura punitiva dellesanzioni, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU sulla legit-timità delle presunzioni ragionevoli e proporzionate.La memoria del ricorrente ha introdotto due pronunce del 2025:Corte EDU, 11 settembre 2025, ric. 377185/18, Mereghetti c. Italia,nella quale il giudice di Strasburgo ha qualificato come sostanzial-mente penale una sanzione di 40.000 euro irrogata dalla [OSCURATO:PERSONA] d'I-talia ex art. 190 t.u.f.; CGUE, 1° agosto 2025, C-544/23, nella qualela Corte di giustizia ha affermato che l'art. 49 della Carta dei dirittifondamentali UE si applica alle sanzioni amministrative a caratterepunitivo-deterrente anche di importo contenuto. Sulla base di talipronunce, il ricorrente ha riformulato la richiesta di rinvio pregiudi-ziale alla CGUE con sei quesiti ampliati, vertenti sulla compatibilitàcon gli artt. 41, 47, 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali UEdell'esclusione della natura punitiva delle sanzioni, della negazionedella retroattività della lex mitior, della presunzione di responsabi-lità, della presunzione di colpevolezza, della negazione del diritto diaccesso e della rimessione all'amministrazione della fissazione deldies a quo.La richiesta di rinvio pregiudiziale non può essere accolta. Nessunodei quesiti formulati soddisfa i presupposti stabiliti dalla giurispru-denza della Corte di giustizia a partire dalla sentenza Cilfit del 6 ot-tobre 1982 (causa C-283/81) per la sussistenza dell'obbligo del rin-vio. Non esiste un ragionevole dubbio circa la coerenza dell'indirizzo22 di 24Numero registro generale 7247/2023Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 8653/2026giurisprudenziale di questa Corte sulla qualificazione amministrativaData pubblicazione 07/04/2026delle sanzioni con i principi elaborati dalla Corte di Strasburgo e re-cepiti dalla CGUE. La sentenza Mereghetti attiene a una sanzioneirrogata ai sensi dell'art. 190 del t.u.f. per carenze organizzative e dicontrollo interno di un intermediario finanziario: fattispecie diversada quella delle sanzioni per carenze organizzative previste dall'art.144 t.u.b. La sentenza della CGUE causa C-544/23 enuncia criterigenerali sulla applicazione della lex mitior, la cui ricaduta sul casoconcreto non muterebbe l'esito della controversia per le ragioniesposte nella trattazione del quinto motivo: assenza di natura puni-tiva sostanziale, inapplicabilità ratione temporis e adeguato impattodei fatti ai fini dell'art. 144-ter t.u.b. Come ribadito dalla CGUE (sez.VI, ordinanza 15 dicembre 2022, causa C-144/22), la mera possibi-lità di effettuare diverse letture di una disposizione del diritto dell'U-nione non è sufficiente a integrare un dubbio ragionevole, quandonessuna lettura alternativa appaia sufficientemente plausibile allaluce del contesto e della finalità della disposizione.21. - In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono lasoccombenza e si liquidano in dispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dàad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quellaprevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell'art.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor-sare alla parte controricorrente le spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 11.000,00 per compensi, oltre alle spese forfet-tarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da23 di 24Numero registro generale 7247/2023Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 8653/2026parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni-Data pubblicazione 07/04/2026ficato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 17/02/2026.Il PresidenteGIUSEPPE TEDESCO24 di 24