CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08303/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Torino ha accolto l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza di accoglimento parziale del G.i.p. di Torino con la quale veniva applicata ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla [OSCURATO:PERSONA] ed ha applicato allo stesso la misura della custodia in carcere ritenendo sussistenti le esigenze cautelari di cui alla lettera c) ed a) dell’art. 274 cod. proc. pen. per i capi 1) e 2) della imputazione provvisoria. 2.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Violazione di norme processuali e vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione agli art. 275, 275-bis, 292 cod. proc. pen.; la decisione impugnata non aveva in alcun modo esplicato le ragioni per le quali le esigenze cautelari non potessero essere soddisfatte con altre misure e in particolare con gli arresti domiciliari mediante braccialetto elettronico, vista la disponibilità espressa e la documentazione allegata a supporto (domicilio idoneo e somme di denaro di lecita provenienza). 2.2.Violazione di norme processuali in relazione agli artt. 292, comma 3, 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; la misura applicata ha anche fatto riferimento alla ricorrenza della esigenza cautelare di cui alla lettera a) dell’art. 274 cod. proc. pen. omettendo di indicare la data di scadenza della misura, con conseguente sua nullità. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato con rinvio, in accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi del tutto generici, oltre che manifestamente infondati. In via preliminare giova ribadire il costante principio che chiarisce come in tema dimisurecautelaripersonali il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazionedi circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). 2. Il Tribunale del riesame ha fornito una lettura approfondita, chiara, persuasiva sia quanto alla provvista indiziaria (caratterizzata da evidente gravità, richiamata ampiamente al fine di applicare la diversa misura cautelare della custodia in carcere) che quanto alle caratteristiche specifiche delle condotte imputate per rapina in concorso pluriaggravata e porto illegale di tre pistole comuni cal. 9X21 e ne ha tratto conseguentemente, sulla base dell’appello proposto dal Pubblico ministero e in chiara correlazione con le motivazioni dell’ordinanza genetica, conclusioni logiche derivanti: -dalle particolari modalità di commissione del reato; - dalla violenza della azione posta in essere anche con armi da correlare ai precedenti specifici dell’indagato; così ritenendo non condivisibile la considerazione del primo giudice, secondo la quale i pericoli di cui al capo 2) si dovevano ritenere assorbiti nella considerazione del capo 1). 3. Si è invece evidenziata, proprio quanto alla qualificazione e individuazione delle esigenze cautelari e alla ritenuta ineludibilità della misura adottata, la necessità di evitare la reiterazione di condotte caratterizzate dall’uso di armi, con carattere recidivante, mediante azioni di spoglio violento altrui (in tal senso la chiara descrizione delle condotte poste in essere e gli effetti lesivi dalle stesse valorizzata a pag. 2, dove si richiamavano le dichiarazioni delle persone offese e la condotta posta in essere a volto scoperto, oltre all’esplicito riconoscimento dell’[OSCURATO:PERSONA] come autore di minacce e soggetto che aveva esploso colpi di arma da fuoco anche provocando lesioni, oltre ad una serie di accertamenti successivi estremamente significativi come la disponibilità ingiustificata non solo di somme di denaro in contanti consistenti, ma anche dei documenti di identità della figlia delle persone offese). 4. La difesa, di fatto, omette del tutto di confrontarsi con i plurimi elementi evidenziati dalla motivazione e si limita a proporre una lettura alternativa della cospicua mole di elementi di indagine acquisiti, proponendo una propria personale considerazione, caratterizzata nella sostanza da una visione parcellizzata e limitata della amplia, logica e persuasiva motivazione resa sul punto dal Tribunale del riesame, senza reale confronto con gli elementi addotti per evidenziare l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari in relazione ad una consistente provvista indiziaria, tanto da risolversi in mere petizioni di principio. Nel ricostruire tale mole di elementi indizianti il Tribunale ha chiarito in modo esplicito come unica misura idonea potesse essere ritenuta, in considerazione del pericolo di recidiva ed atteso l’uso di armi, quello della custodia in carcere, sottolineando l’attualità del pericolo imminente di azioni violente nei confronti delle persone offese (pag. 6) e, dunque, evidentemente ha disatteso in modo esplicito, per chiara relazione di incompatibilità logica con tali corposi elementi di valutazione, la possibilità di applicare una diversa e più tenue misura cautelare. 5. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta limitandosi a richiamare fattori successivi non risolutivi e reiterando, anche in questa sede, una diversa lettura degli elementi di fatto al fine di sminuire la portata e gravità della condotta quanto ad una istanza già disattesa in modo esplicito e riscontrato sulla base delle logiche argomentazioni del Tribunale del riesame. In altri termini, si deve sottolineare come l’ampia motivazione del provvedimento impugnato è incensurabile, avuto riguardo sia alla sussistenza del pericolo concreto di recidiva specifica sia all'attualità di detto pericolo, sicché si deve ribadire che il requisito sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767-01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566-01; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122- 01) come avvenuto nel caso di specie, con ciò ovviamente dovendosi ritenere esclusa la idoneità di qualsiasi altra, e più gradata, misura. 6. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la giurisprudenza chiarito che, in tema di misure cautelari personali, l'indicazione del termine di scadenza, prescritta dall'art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., per il caso in cui le esigenze cautelari attengano al pericolo di inquinamento probatorio, nonè necessaria quando concorrono anche esigenze diverse (Sez. 1, n. 9902 del 28/01/2021, Bucaria, Rv. 280678- 01). 7. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con adempimenti a carico della Cancelleria ai sensi dell'art. 28 reg.esec. cod. proc.pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del