Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 22585/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

presentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Varvaro-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 895/2022depositata il 23/05/2022.Numero registro generale 19522/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 22585/2026Data pubblicazione 01/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Gli odierni ricorrenti nel 2013 proposero opposizione a precetto innanzial Tribunale di Palermo contro la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].,chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento della nullità di alcuneclausole dei contratti di finanziamento inter partes e la condanna dellacontroparte alla restituzione dell’indebito ed al risarcimento del danno, inrelazione ad un’operazione di leveraged buy out, finanziata dalla banca,conclusasi con l’incorporazione della newco [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella Metropols.r.l., società target.Il Tribunale di Palermo con sentenza n. 6511/2016 respinse tutte leeccezioni di nullità e inesistenza dell’atto di precetto, nonché le domandericonvenzionali.La decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Palermo consentenza n. 895/2022.La Corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che:a) i vizi di natura formale denunziati dagli opponenti, relativi allamancata previa notifica del titolo esecutivo ed alla menzione dellemodifiche apportate al contratto di finanziamento, integrano vizi propridell’atto e sono stati così qualificati dal Tribunale, ai sensi dell’att. 617c.p.c., non diretti a contestare il diritto a procedere, onde al riguardo ilmezzo esperibile è il ricorso straordinario per cassazione;b) non è stata provata la condizione di dipendenza economica dellaMetropol s.r.l. dalla banca, sia in quanto l’art. 9 l. n. 192/1998 è dettatoper il contratto di subfornitura, sia perché la fattispecie presupponel’assenza di alternative per l’impresa svantaggiata, costretta a sottostaread ogni pretesa del contrante forte, situazione insussistente nella vicendadi specie: infatti, la società decise liberamente di rivolgersi alla BancaNumero registro generale 19522/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 22585/2026Data pubblicazione 01/07/2026Antonveneta per il finanziamento e nessuna situazione di debolezzacontrattuale è ravvisabile, avendo fruito di ingenti somme di denaro per lacomplessa operazione di ristrutturazione dell’impresa alberghiera da essiprogrammata, e nemmeno nel corso del rapporto può dirsi che la bancaabbia agito con abuso di dipendenza economica, fino alla notifica del titoloe del precetto per procedere ad esecuzione forzata, non potendosi ad essaimporre assetti contrattuali alternativi;c) non vi è prova, sulla base delle risultanze di causa, che il leveragedbuy out sia stato imposto dalla banca, al contrario risultando che essa fuoperazione concepita dagli opponenti, sulla base di una relazionedescrittiva redatta dal professionista di fiducia in atti; lo stesso contrattodi consulenza ed assistenza, concluso tra la newco [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e labanca, palesa che non vi fu nessuna coartazione di volontà; le provededotte dagli opponenti, dunque, correttamente sono state ritenuteirrilevanti dal Tribunale, e comunque essi non ne hanno contestato ilrigetto, né all’udienza di precisazione delle conclusioni, né nelleconclusioni rassegnate, né in comparsa conclusionale o in memoria direplica;d) la condotta di imposizione abusiva del costo del finanziamento allaMetropol s.r.l. da parte della banca non è provata, dato che solo questa, inquanto società target, nell’economia dell’operazione di leveragedrealizzata avrebbe potuto accollarsi il debito, essendo la newco dalcapitale di appena € 10.000 e priva di garanzia patrimoniale; non è stato,quindi, dimostrato in nessun modo che vi fu la condotta di abusivaimposizione ad opera della banca, avendo, invece, il professionista difiducia e gli amministratori delle società esposto, nelle loro relazioni, laconcreta operazione nelle sue precise modalità di realizzazione, ossia lafusione inversa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in [OSCURATO:SOCIETA].: da cui risulta, indefinitiva, che l’operazione fu realizzata esattamente secondo lo schemanegoziale delineato dalle società interessate;Numero registro generale 19522/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 22585/2026Data pubblicazione 01/07/2026e) nessun divieto di assistenza finanziaria per l’acquisto di azioniproprie è stato violato, ai sensi degli artt. 2358 e 2474 c.c., proprio perchél’operazione progettata fu quella di un leveraged buy out: ripercorsi ipassaggi della complessa operazione, ivi compresi i finanziamenti erogatidalla banca, la Corte territoriale ha escluso qualsiasi violazione del divieto,rispecchiando invece il procedimento seguito tutte le regole previste perlegge, anche quanto all’adempimento degli obblighi informativi da partedel rispettivi amministratori delle due società coinvolte; il finanziamentoconcesso alla newco, pertanto, serviva non per l’acquisto di azioni proprie,ma per quelle della target ed il relativo impegno finanziario, con laconnessa garanzia, fu effetto della fusione, non dell’assunzione di unprestito per l’acquisto di azioni proprie;f) non vi è nullità delle c.d. clausole impossibili, contenute nel prestitoeffettuato o senior loan, operazione interamente svolta secondo ilprogramma dei professionisti incaricati, né può dirsi nulla quella sugliinteressi, per il fatto del loro importo, liberamente accettato;g) non vi è prova dell’indebita appropriazione, da parte della banca,della somma di € 1.031.227,00, oltre ad € 191.750,00: infatti, ripercorsele vicende bancarie, alla luce della documentazione in atti, la Corted’appello ha concluso che tali somme furono acquisite dalla banca ai sensidell’art. 1853 c.c., che prevede la compensazione tra i saldi di piùrapporti, in forza di titoli negoziali validi;h) la domanda di risarcimento del danno per condotte abusivepregiudizievole della banca va respinta, essendo mancata del tutto laprova delle medesime.Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione isoccombenti, sulla base di sei motivi.L’intimata ha depositato il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 19522/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 22585/2026Data pubblicazione 01/07/20261. – Con il primo motivo, si deduce la violazione o falsa applicazionedell’art. 9 l. n. 192/1998, perché la corte del merito ha errato nel negarela situazione fattuale di abuso di dipendenza economica, dal momento chela norma è di applicazione generale e non limitata ai contratti disubfornitura: e, nel caso di specie, esisteva proprio tale situazione, non almomento della conclusione del contratto di finanziamento, ma della suaesecuzione, in quanto era impossibile, per la società debitrice, reperirealternative soddisfacenti di finanziamento sul mercato, come è, adesempio, dimostrato dalla notifica dell’atto di precetto senza previa messain mora o diffida ad adempiere ad opera della banca.Il motivo è inammissibile.1.1. – Questa Corte (cfr. Cass. 21 gennaio 2020, n. 1184; nonchéCass. n. 27435/2024; Cass. n. 5782/2026) ha da tempo rilevato comel’art. 9 l. n. 192/1998 vieti l’abuso di dipendenza economica instaurata trauna ed altra impresa, fra le quali intercorra un rapporto contrattuale.La norma ha cura di fornire una definizione (seppur contenenteelementi indeterminati) di “dipendenza economica” (la «situazione in cuiun’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali conun’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi.

Ladipendenza economica è valutata tenendo conto anche della realepossibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercatoalternative soddisfacenti»).

L’abuso può consistere «nel rifiuto di vendereo nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattualiingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitrariadelle relazioni commerciali in atto»; si tratta di nozioni indeterminate, chespetta all’interprete riempire di significato, in coerenza con la rationormativa ed i principi dell’ordinamento; al comma 3, quindi, è sancita lanullità di ogni patto, attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenzaeconomica; ne segue, altresì, il risarcimento del danno (di naturacontrattuale: Cass., sez. un., 25 novembre 2011, n. 24906).Numero registro generale 19522/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 22585/2026Data pubblicazione 01/07/2026Non ogni situazione di dipendenza economica può dirsi vietata, maunicamente quella che sia abusivamente sfruttata dalla parte dominante,al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimoesercizio della propria autonomia negoziale.Dunque, nell’applicazione della norma è necessario: i) in primo luogo,con riguardo alla sussistenza della situazione di dipendenza economica,indagare non se sussista una situazione di mero squilibrio o asimmetria didiritti e di obblighi, ma se lo squilibrio sia “eccessivo” e se l’altrocontraente sia realmente privo di alternative economiche sul mercato(rilevando, ad esempio, la dimensione della società dipendente, che nonpermetta agevolmente di differenziare la propria attività, o l’avereadeguato l’organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); ii)in secondo luogo, indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede,ossia l’intenzionalità di una vessazione perpetrata sull’altra impresa, invista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commercialeretta da un apprezzabile interesse economico dell’impresa dominante, inquanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui.Come sopra rilevato, invero, che non ogni situazione di dipendenzaeconomica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia abusivamentesfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispettoa quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale.L’onere della prova di tali presupposti resta a carico dell’attore cheinvochi la tutela in questione.1.2. – In tale materia, la norma di riferimento è l’art. 41 Cost., poichési incide sulle pattuizioni contrattuali che si esplicano sul mercato.Il principio della libertà di iniziativa economica è riflesso anche nelleregole dell’autonomia privata (art. 1322 comma 1, c.c.) e dell’efficaciavincolante del contratto fra le parti (art. 1372 comma 1, c.c.), cui limitipossono essere posti in virtù di specifiche esigenze di tutela positivamentenormate, alla stregua dell’art. 41 Cost.Numero registro generale 19522/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 22585/2026Data pubblicazione 01/07/2026A questa categoria di principi va ricondotta anche la disciplina dettatadall’art. 9 legge ordinaria sulla subfornitura, che attiene più generalmente,come ormai si concorda dagli interpreti, all’ordine pubblico del mercato.1.3. – In tal modo, l’art. 9 l. n. 192/1998 provvede a circoscrivere lecondotte abusive, pur in presenza dei concetti indeterminati checompongono le fattispecie: che, appunto, devono essere interpretate erese concrete dagli interpreti nell’individuazione delle condotte fattuali cheintegrano violazione del divieto; e non, invece, un esercizio legittimo deldiritto d’intrapresa economica.Ed invero, l’ordinamento tutela la libertà d’impresa, anche di quella inthesi “dominante”: ma ciò, sino al punto in cui essa non usurpi il profittoche, secondo l’iniziale regolamento negoziale, avrebbe dovuto competerealla controparte imprenditoriale, in quanto il comportamento tenutodall’impresa dominante sia privo di un senso oggettivo e non si possagiustificare sulla base delle necessità della stessa, vuoi di tipo economico,vuoi di tipo industriale e tecnico, nell’ambito dei propri processi produttivio distributivi, al contrario mirando ad “appropriarsi” del legittimo marginedi profitto altrui.Onde, fuori da ciò, le conseguenze sanzionatorie, incisive per la libertànegoziale, previste dalla legge non possono operare: pena il rischio disoluzioni, in definitiva, disfunzionali per il sistema, che finirebbero percontrastare gli obiettivi voluti, al di là della singola vicenda concreta,costituendo, piuttosto, ostacoli allo stesso sviluppo dell’impresa“dipendente”.1.4. – Nell’interpretazione ed applicazione dell’art. 9 cit. è, pertanto,essenziale l’enucleazione della causa del contratto concluso tra le parti:nozione sorta per l’esigenza di una verifica della cosiddetta “razionalitàmercantile” delle convenzioni fra i privati, ed ora intesa unanimementequale causa concreta della singola operazione che il complessivoregolamento negoziale realizza.

Occorre l’individuazione di una condottaNumero registro generale 19522/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 22585/2026Data pubblicazione 01/07/2026contraria alla buona fede, in cui il potere di dettare le condizionicontrattuali trasli nell’illecita imposizione di clausole o di patti contrari allacd. razionalità del mercato.1.5. – Il confine tra comportamento “lecito” – sebbene gravoso per lacontroparte – e comportamento “vietato” passa, dunque, perl’accertamento, in via di fatto, della liceità dell’interesse in vista del qualeil comportamento è stato tenuto.Per questa via, l’atto abusivo può essere privato della sua efficacia ocomportare reazioni risarcitorie; e, tuttavia, ciò non è dato allorché, puravendo in una relazione contrattuale una parte tenuto condotta nonidonea a salvaguardare gli interessi dell’altra, «tale condotta persegua unrisultato lecito attraverso mezzi legittimi» (cfr. Cass. 7 maggio 2013, n.10568; Cass. 29 maggio 2012, n. 8567).Proprio in quanto si supera il principio della c.d. autoresponsabilitàimprenditoriale, mettendo fuori gioco l’autonomia contrattuale ed il vincolonegoziale raggiunto dalle parti – senza che ricorrano i presupposti deirimedi della rescissione o dei vizi del consenso ex artt. 1425 ss. c.c. – lavalutazione delle condotte deve essere svolta secondo criteri approfonditi,completi e coerenti.Atteso il principio costituzionale della libertà d’iniziativa economica, edate la liceità e la normalità, di per sé, di una diversa forza negoziale delleparti, si richiede, da parte del giudicante, una adeguata ponderazione ditutti gli elementi di fatto e di diritto, al fine della puntuale ricostruzionedella causa concreta degli accordi e prima di giungere alla vanificazione diun regolamento negoziale fonte di posizioni giuridiche soggettive ed allarivisitazione ex post delle opzioni contrattuali in funzione di apprezzamentiesterni: non avendo il giudice il potere di sovrapporre la propriasoggettiva valutazione al regolamento posto in essere dalle parti.

Ondel’esigenza di accertare, in concreto, l’esistenza di una condotta arbitrariaed ingiustificata.Numero registro generale 19522/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 22585/2026Data pubblicazione 01/07/20261.6. – La sentenza impugnata ha ritenuto che, nella specie, non siastata raggiunta la prova di una condizione di “dipendenza economica”della [OSCURATO:SOCIETA]. dalla banca: ha, dapprima, affermato che l’art. 9 l. n.192/1998 è dettato per il solo contratto di subfornitura, ma ha, poi,esaminato del tutto la situazione concreta, per valutare se, sia purenell’ambito dell’operazione per cui è causa, sussista la situazione predetta.Nel compiere tale accertamento, nessun errore nel giudizio di fatto(neppure denunziato né valutabile neppure come vizio motivazionale,stante la doppia conforme ed indimostrata divergenza delle ragioni difatto) o di diritto ha compiuto la sentenza impugnata: la quale haapprofonditamente vagliato sia la fattispecie dell’abuso di posizionedominante, sia la situazione della concreta vicenda, per concludere comele parti decisero ogni passaggio dell’operazione nella piena esplicazionedella loro autonomia negoziale, senza condotte di abuso o approfittamentodi un’altrui situazione di debolezza contrattuale.Ha ritenuto la corte territoriale che né al momento del finanziamento,né nel corso dell’esecuzione del rapporto, né quanto alla operazione dileveraged buy out – frutto di autonoma determinazione delle due societàcoinvolte nella fusione inversa – la banca tenne qualche condotta illecita odi indebita pressione.Ed ha più volte sottolineato che l’intera operazione fu programmata,progettata ed eseguita secondo il parere del professionista di fiducia e lavolontà degli amministratori delle due società.In tal modo, la sentenza impugnata si è, da un lato, perfettamenteconformata ai principi di diritto sopra richiamati, senza che nessun pesoeffettivo abbia assunto, nella sua decisione, il riferimento al merocontratto di subfornitura; e, dall’altro lato, ha compiuto un accertamentodi fatto della concreta situazione, non ripetibile in sede di legittimità.2. – Con il secondo motivo, si deduce la violazione o falsa applicazionedegli artt. 2697 c.c., 112, 183, 187, 188, 189, 345 e 346 c.p.c., perché laNumero registro generale 19522/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 22585/2026Data pubblicazione 01/07/2026corte del merito ha negato fosse stata raggiunta la prova dell’abusopredetto, ma non ha ammesso le istanze istruttorie, ritenendo non averegli opponenti contestato il rigetto delle medesime ad opera del primogiudice, quando, invece, essi non vi avevano mai rinunciato, avendoribadito le proprie tesi difensive.Il motivo è inammissibile, non risultando dal medesimo la concludenzae neppure il contenuto delle istanze, che si lamentano pretermesse epermanendo la ratio decidendi, non impugnata, di ritenuta correttezzadell’esclusione delle prove da parte del tribunale per assenza di rilevanza.3. – Con il terzo motivo, si deduce la violazione o falsa applicazionedegli artt. 1256, 2358, 2474 e 2501-bis c.c., laddove la Corte del meritoha escluso la violazione del divieto di financial assistance: al contrario,solo l’art. 2358 c.c. ha ora ammesso, per le s.p.a., l’eccezione ex art.2501-bis c.c., che tuttavia non compare nell’art. 2474 c.c. per le s.r.l., edavendo comunque la banca concesso garanzie anche direttamente allatarget [OSCURATO:SOCIETA].

Di conseguenza, ai sensi dell’art. 1256 c.c., essendodivenuta impossibile la prestazione in capo a questa, la stessa dovevaritenersi estinta.Il motivo è infondato.3.1. – L’art. 2501-bis c.c., dettato per tutti i tipi societari, costituiscenorma speciale che, all’interno del procedimento di fusione, prevale suldettato dell’art. 2474 c.c.Quest’ultima disposizione tutela il capitale sociale, vietandol’assistenza finanziaria ordinaria, mentre il 2501-bis c.c. disciplina e,quindi, rende per definizione lecita l’operazione a fini di acquisizione, acondizione che l’operazione rispetti i precetti, quanto ad obblighi diinformazione ed iter procedurale, previsti dalla norma.Come è noto, l’acquisizione con indebitamento (leveraged buy out)consiste in un’operazione che, muovendo dalla creazione di una “societàveicolo” appositamente costituita, o newco, comporta l’acquisto, da parteNumero registro generale 19522/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 22585/2026Data pubblicazione 01/07/2026di quella, della partecipazione totalitaria o di controllo (buy out, acquistototale) della società oggetto dell’acquisizione o la società target,giungendo alla stipulazione di una fusione per incorporazione nella societàveicolo, e ciò “facendo leva” sulla maggior capacità patrimoniale e diindebitamento di quest’ultima, ai fini del rimborso del debito contratto peril suo acquisto.Elemento caratteristico di tale operazione è il ricorso massiccio alcredito: il cash flow prodotto dalla società target o l’alienazione di suoicespiti non strategici permettono il rientro del debito.leveraged buy out (MLBO): la traslazione del debito a carico della societàobiettivo avviene mediante la fusione con la newco (forward leveragedbuy out); in altri casi, invece, la newco viene incorporata nella target(reverse leveraged buy out).Prima della riforma societaria del 2003, si dubitava dell’ammissibilitàdell’operazione di acquisizione con indebitamento.

La tesi contrariasosteneva che, atteso il disposto degli artt. 2358 e 2483 (oggi, art. 2474),vecchio testo, c.c., essa integra una frode alla legge ex art. 1344 c.c.mediante collegamento negoziale, essendo la garanzia per l’acquisto diazioni proprie il risultato vietato raggiunto; la tesi favorevole reputava,invece, l’insussistenza di una frode, posta l’estraneità della target allanewco ed ai suoi finanziatori (cfr. Cass. pen., 4 febbraio 2000, n. 5503).Sussistono analogie fra il MLBO ed il ricorso al credito per l’acquisto diazioni proprie o per la liquidazione della quota del socio receduto: ma ladifferenza fondamentale è che, in questi ultimi due casi, l’indebitamentonasce come vicenda societaria, mentre nel primo l’intento di acquistoriguarda in origine solo un socio, ed esclusivamente a causa dellasuccessiva fusione diventa debito dell’intera società.

Ecco perché si èavvertita la necessità di circondare l’operazione di particolari cautele.Numero registro generale 19522/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 22585/2026Data pubblicazione 01/07/2026La riforma del 2003 ha introdotto l’art. 2501-bis c.c., esplicitamenteammettendo la legittimità del leveraged buy out, nel cui ambito la fusioneriveste soltanto una funzione strumentale e non è certo illecita solo perchéconcorre agli scopi dell’operazione.Ma ha imposto l’adozione, da parte degli amministratori, di unprocedimento di fusione “aggravato”, prevedendo tutele informative esostanziali, ad evidente tutela dei soci di minoranza e dei creditori;nonché, da parte degli esperti, l’attestazione della “ragionevolezza” delleindicazioni contenute nel progetto di fusione.Ora, l’art. 2501-bis c.c. riguarda tutte le società e non distingue pertipi.In sostanza, l’art. 2501-bis c.c. dètta, a tutela dei soci di minoranza edei creditori della target, i requisiti di liceità della particolare operazione,che altrimenti potrebbe prestarsi all’elusione del divieto di cui all’art. 2358e 2474 c.c.Poiché oggi il merger leveraged buy out è espressamente permesso,non vi è più il rischio di ritenerlo di per sé illecito per violazione o elusionedell’art. 2358 c.c. o dell’art. 2474 c.c.Resta solo da dire, a fonte della tesi sostenuta nel motivo, che essanon è fondata, dal momento che tali disposizioni saranno rispettate al difuori della particolare vicenda straordinaria di cui all’art. 2501-bis c.c.Invero, nell’intento d’incoraggiare il trasferimento azionario ed ilmercato delle partecipazioni ove sorretto da valide ragioni imprenditoriali,la legge delega 25 febbraio 2008, n. 34, attuata con il d.lgs. 4 agosto2008, n. 142, ha posto fine al dogma assoluto del divieto di assistenzafinanziaria per le s.p.a., in attuazione della Direttiva CE 2006/68/CE, laquale ha permesso agli Stati di perseguire obiettivi di politica economicaulteriori, rispetto alla rigida tutela di soci e creditori.

L’art. 2358 c.c.ammette dunque la concessione di prestiti e garanzie per l’acquisto o lasottoscrizione delle proprie azioni, ma alla condizione che l’operazione siaNumero registro generale 19522/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 22585/2026Data pubblicazione 01/07/2026autorizzata dall’assemblea straordinaria con delibera da iscrivere nelregistro delle imprese, e che gli amministratori predispongano unarelazione, da lasciare depositata presso la sede sociale, che la illustri sulpiano sia giuridico e sia economico, in particolare descrivendone «leragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specificointeresse che l’operazione presenta per la società, i rischi che essacomporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzoal quale il terzo acquisirà le azioni».

L’operazione deve, inoltre, avvenirealle condizioni di mercato; ulteriori profili sono disciplinati, in particolare illimite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimobilancio regolarmente approvato e l’obbligatoria iscrizione di una riservaindisponibile al passivo del bilancio.Come evidenzia, se ve ne fosse stato bisogno, l’ultimo comma, restasalvo quanto disposto dall’art. 2501-bis c.c.: quindi, le rispettive disciplinesi integrano.Per le s.r.l., il divieto è ancora assoluto, ai sensi dell’art. 2474 c.c.: maesclusivamente ove, come detto, si ponga in essere la singola operazionedi acquisto o concessione in garanzia di partecipazioni proprie, oconcessione di prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la lorosottoscrizione.3.2. – La sentenza impugnata ha escluso la realizzazione di unacondotta violativa dell’art. 2474 c.c., trattandosi non di integrazione diquesta fattispecie, ma della diversa e tipica operazione progettata dimerger leveraged buy out.

E senza omettere di accertare, altresì, come ilprocedimento seguito abbia rispettato tutte le regole previste dalla legge.Tale argomentare non è suscettibile di essere attaccato dal motivoproposto, atteso che la Corte territoriale si è perfettamente adeguata aiprincipî esposti.Ed è appena il caso di rilevare che infondata è la pretesa estinzionedell’obbligo di restituzione del finanziamento, ai sensi dell’art. 1256 c.c.: aNumero registro generale 19522/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 22585/2026Data pubblicazione 01/07/2026tacer d’altro, per la nozione restrittiva ed assoluta della nozione di“impossibilità” della prestazione, in nessun modo ravvisabile nella meradifficoltà o persino impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni(che, semmai, costituisce situazione di insolvenza), ma dovendoconsistere, ai fini dell’esonero da responsabilità del debitore, in unimpedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, onde laliberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della suaprestazione può verificarsi, secondo la previsione degli art. 1218 e 1256c.c., solo se ed in quanto concorrano l’elemento obiettivo dellaimpossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, equello soggettivo dell’assenza di colpa da parte del debitore riguardo alladeterminazione dell’evento che ha reso impossibile la prestazione (eplurimis, Cass. 20 aprile 2023, n. 10683; Cass. 15 novembre 2013, n.25777; Cass. 28 novembre 1998, n. 12093).4. – Con il quarto motivo, si deduce la violazione o falsa applicazionedegli artt. 1418 e 1419 c.c., 40 t.u.b. e della delibera CICR del 9 febbraio2000, per non avere la Corte del merito dichiarato la nullità delle c.d.clausole impossibili, contenute nel senior loan, quando invece esse eranoabusive ed imposte alla [OSCURATO:SOCIETA]., come elencate nel ricorso e comedimostrato matematicamente quanto agli interessi pattuiti, già nel giudiziodi primo grado.Ma la Corte territoriale ha ritenuto che il programma negoziale stabilitodalle società, secondo la consulenza loro resa dai professionisti incaricati,fu attuato secondo le previsioni, senza che possa neppure ritenersi nulla laclausola sugli interessi, frutto di autonoma negoziazione e per la qualenessuna specifica illiceità è stata dedotta.La valutazione sul giudizio di fatto, così esposta dalla sentenza dimerito, non è suscettibile di essere riproposta in sede di legittimità.5. – Con il quinto motivo, si deduce la violazione o falsa applicazionedegli artt. 1853 e 2697 c.c., perché la Corte del merito ha ritenutoNumero registro generale 19522/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 22585/2026Data pubblicazione 01/07/2026insussistente un pagamento indebito in favore della banca, né potendo laprima norma operare, in mancanza di crediti liquidi ed esigibili.La Corte territoriale ha ritenuto indimostrata qualsiasi indebitaappropriazione di somme, dopo avere esaminato i documenti in atti, e levalutazioni in fatto, esposte dalla sentenza di merito, non sonoriproponibili in sede di legittimità.6. – Con il sesto motivo, si deduce la violazione o falsa applicazionedegli artt. 615 e 617 c.p.c., per avere i giudici del merito qualificatol’opposizione come agli atti esecutivi, mentre si trattava di censure mirantia porre in discussione il diritto di procedere ad esecuzione e l’inesistenzadel precetto.Il motivo è inammissibile, perché non coglie e non censura la ratiodecidendi in termini di dipendenza dell’impugnazione esperibiledall’apparenza del provvedimento; peraltro, in violazione dell’art. 366,comma 1, n. 6, c.p.c., non risulta indicato in termini specifici il contenutosia dell’opposizione, che rivestirebbe la natura di opposizione agli attiesecutivi, né del precetto, nella parte rilevante.7. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti alpagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in€ 13.000,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie al 15%sui compensi ed agli accessori, come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Varvaro-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 895/2022depositata il 23/05/2022.Numero registro generale 19522/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 22585/2026Data pubblicazione 01/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Gli odierni ricorrenti nel 2013 proposero opposizione a precetto innanzial Tribunale di Palermo contro la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].,chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento della nullità di alcuneclausole dei contratti di finanziamento inter partes e la condanna dellacontroparte alla restituzione dell’indebito ed al risarcimento del danno, inrelazione ad un’operazione di leveraged buy out, finanziata dalla banca,conclusasi con l’incorporazione della newco [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella Metropols.r.l., società target.Il Tribunale di Palermo con sentenza n. 6511/2016 respinse tutte leeccezioni di nullità e inesistenza dell’atto di precetto, nonché le domandericonvenzionali.La decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Palermo consentenza n. 895/2022.La Corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che:a) i vizi di natura formale denunziati dagli opponenti, relativi allamancata previa notifica del titolo esecutivo ed alla menzione dellemodifiche apportate al contratto di finanziamento, integrano vizi propridell’atto e sono stati così qualificati dal Tribunale, ai sensi dell’att. 617c.p.c., non diretti a contestare il diritto a procedere, onde al riguardo ilmezzo esperibile è il ricorso straordinario per cassazione;b) non è stata provata la condizione di dipendenza economica dellaMetropol s.r.l. dalla banca, sia in quanto l’art. 9 l. n. 192/1998 è dettatoper il contratto di subfornitura, sia perché la fattispecie presupponel’assenza di alternative per l’impresa svantaggiata, costretta a sottostaread ogni pretesa del contrante forte, situazione insussistente nella vicendadi specie: infatti, la società decise liberamente di rivolgersi alla BancaNumero registro generale 19522/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 22585/2026Data pubblicazione 01/07/2026Antonveneta per il finanziamento e nessuna situazione di debolezzacontrattuale è ravvisabile, avendo fruito di ingenti somme di denaro per lacomplessa operazione di ristrutturazione dell’impresa alberghiera da essiprogrammata, e nemmeno nel corso del rapporto può dirsi che la bancaabbia agito con abuso di dipendenza economica, fino alla notifica del titoloe del precetto per procedere ad esecuzione forzata, non potendosi ad essaimporre assetti contrattuali alternativi;c) non vi è prova, sulla base delle risultanze di causa, che il leveragedbuy out sia stato imposto dalla banca, al contrario risultando che essa fuoperazione concepita dagli opponenti, sulla base di una relazionedescrittiva redatta dal professionista di fiducia in atti; lo stesso contrattodi consulenza ed assistenza, concluso tra la newco [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e labanca, palesa che non vi fu nessuna coartazione di volontà; le provededotte dagli opponenti, dunque, correttamente sono state ritenuteirrilevanti dal Tribunale, e comunque essi non ne hanno contestato ilrigetto, né all’udienza di precisazione delle conclusioni, né nelleconclusioni rassegnate, né in comparsa conclusionale o in memoria direplica;d) la condotta di imposizione abusiva del costo del finanziamento allaMetropol s.r.l. da parte della banca non è provata, dato che solo questa, inquanto società target, nell’economia dell’operazione di leveragedrealizzata avrebbe potuto accollarsi il debito, essendo la newco dalcapitale di appena € 10.000 e priva di garanzia patrimoniale; non è stato,quindi, dimostrato in nessun modo che vi fu la condotta di abusivaimposizione ad opera della banca, avendo, invece, il professionista difiducia e gli amministratori delle società esposto, nelle loro relazioni, laconcreta operazione nelle sue precise modalità di realizzazione, ossia lafusione inversa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in [OSCURATO:SOCIETA].: da cui risulta, indefinitiva, che l’operazione fu realizzata esattamente secondo lo schemanegoziale delineato dalle società interessate;Numero registro generale 19522/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 22585/2026Data pubblicazione 01/07/2026e) nessun divieto di assistenza finanziaria per l’acquisto di azioniproprie è stato violato, ai sensi degli artt. 2358 e 2474 c.c., proprio perchél’operazione progettata fu quella di un leveraged buy out: ripercorsi ipassaggi della complessa operazione, ivi compresi i finanziamenti erogatidalla banca, la Corte territoriale ha escluso qualsiasi violazione del divieto,rispecchiando invece il procedimento seguito tutte le regole previste perlegge, anche quanto all’adempimento degli obblighi informativi da partedel rispettivi amministratori delle due società coinvolte; il finanziamentoconcesso alla newco, pertanto, serviva non per l’acquisto di azioni proprie,ma per quelle della target ed il relativo impegno finanziario, con laconnessa garanzia, fu effetto della fusione, non dell’assunzione di unprestito per l’acquisto di azioni proprie;f) non vi è nullità delle c.d. clausole impossibili, contenute nel prestitoeffettuato o senior loan, operazione interamente svolta secondo ilprogramma dei professionisti incaricati, né può dirsi nulla quella sugliinteressi, per il fatto del loro importo, liberamente accettato;g) non vi è prova dell’indebita appropriazione, da parte della banca,della somma di € 1.031.227,00, oltre ad € 191.750,00: infatti, ripercorsele vicende bancarie, alla luce della documentazione in atti, la Corted’appello ha concluso che tali somme furono acquisite dalla banca ai sensidell’art. 1853 c.c., che prevede la compensazione tra i saldi di piùrapporti, in forza di titoli negoziali validi;h) la domanda di risarcimento del danno per condotte abusivepregiudizievole della banca va respinta, essendo mancata del tutto laprova delle medesime.Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione isoccombenti, sulla base di sei motivi.L’intimata ha depositato il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 19522/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 22585/2026Data pubblicazione 01/07/20261. – Con il primo motivo, si deduce la violazione o falsa applicazionedell’art. 9 l. n. 192/1998, perché la corte del merito ha errato nel negarela situazione fattuale di abuso di dipendenza economica, dal momento chela norma è di applicazione generale e non limitata ai contratti disubfornitura: e, nel caso di specie, esisteva proprio tale situazione, non almomento della conclusione del contratto di finanziamento, ma della suaesecuzione, in quanto era impossibile, per la società debitrice, reperirealternative soddisfacenti di finanziamento sul mercato, come è, adesempio, dimostrato dalla notifica dell’atto di precetto senza previa messain mora o diffida ad adempiere ad opera della banca.Il motivo è inammissibile.1.1. – Questa Corte (cfr. Cass. 21 gennaio 2020, n. 1184; nonchéCass. n. 27435/2024; Cass. n. 5782/2026) ha da tempo rilevato comel’art. 9 l. n. 192/1998 vieti l’abuso di dipendenza economica instaurata trauna ed altra impresa, fra le quali intercorra un rapporto contrattuale.La norma ha cura di fornire una definizione (seppur contenenteelementi indeterminati) di “dipendenza economica” (la «situazione in cuiun’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali conun’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. Ladipendenza economica è valutata tenendo conto anche della realepossibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercatoalternative soddisfacenti»). L’abuso può consistere «nel rifiuto di vendereo nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattualiingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitrariadelle relazioni commerciali in atto»; si tratta di nozioni indeterminate, chespetta all’interprete riempire di significato, in coerenza con la rationormativa ed i principi dell’ordinamento; al comma 3, quindi, è sancita lanullità di ogni patto, attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenzaeconomica; ne segue, altresì, il risarcimento del danno (di naturacontrattuale: Cass., sez. un., 25 novembre 2011, n. 24906).Numero registro generale 19522/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 22585/2026Data pubblicazione 01/07/2026Non ogni situazione di dipendenza economica può dirsi vietata, maunicamente quella che sia abusivamente sfruttata dalla parte dominante,al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimoesercizio della propria autonomia negoziale.Dunque, nell’applicazione della norma è necessario: i) in primo luogo,con riguardo alla sussistenza della situazione di dipendenza economica,indagare non se sussista una situazione di mero squilibrio o asimmetria didiritti e di obblighi, ma se lo squilibrio sia “eccessivo” e se l’altrocontraente sia realmente privo di alternative economiche sul mercato(rilevando, ad esempio, la dimensione della società dipendente, che nonpermetta agevolmente di differenziare la propria attività, o l’avereadeguato l’organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); ii)in secondo luogo, indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede,ossia l’intenzionalità di una vessazione perpetrata sull’altra impresa, invista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commercialeretta da un apprezzabile interesse economico dell’impresa dominante, inquanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui.Come sopra rilevato, invero, che non ogni situazione di dipendenzaeconomica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia abusivamentesfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispettoa quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale.L’onere della prova di tali presupposti resta a carico dell’attore cheinvochi la tutela in questione.1.2. – In tale materia, la norma di riferimento è l’art. 41 Cost., poichési incide sulle pattuizioni contrattuali che si esplicano sul mercato.Il principio della libertà di iniziativa economica è riflesso anche nelleregole dell’autonomia privata (art. 1322 comma 1, c.c.) e dell’efficaciavincolante del contratto fra le parti (art. 1372 comma 1, c.c.), cui limitipossono essere posti in virtù di specifiche esigenze di tutela positivamentenormate, alla stregua dell’art. 41 Cost.Numero registro generale 19522/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 22585/2026Data pubblicazione 01/07/2026A questa categoria di principi va ricondotta anche la disciplina dettatadall’art. 9 legge ordinaria sulla subfornitura, che attiene più generalmente,come ormai si concorda dagli interpreti, all’ordine pubblico del mercato.1.3. – In tal modo, l’art. 9 l. n. 192/1998 provvede a circoscrivere lecondotte abusive, pur in presenza dei concetti indeterminati checompongono le fattispecie: che, appunto, devono essere interpretate erese concrete dagli interpreti nell’individuazione delle condotte fattuali cheintegrano violazione del divieto; e non, invece, un esercizio legittimo deldiritto d’intrapresa economica.Ed invero, l’ordinamento tutela la libertà d’impresa, anche di quella inthesi “dominante”: ma ciò, sino al punto in cui essa non usurpi il profittoche, secondo l’iniziale regolamento negoziale, avrebbe dovuto competerealla controparte imprenditoriale, in quanto il comportamento tenutodall’impresa dominante sia privo di un senso oggettivo e non si possagiustificare sulla base delle necessità della stessa, vuoi di tipo economico,vuoi di tipo industriale e tecnico, nell’ambito dei propri processi produttivio distributivi, al contrario mirando ad “appropriarsi” del legittimo marginedi profitto altrui.Onde, fuori da ciò, le conseguenze sanzionatorie, incisive per la libertànegoziale, previste dalla legge non possono operare: pena il rischio disoluzioni, in definitiva, disfunzionali per il sistema, che finirebbero percontrastare gli obiettivi voluti, al di là della singola vicenda concreta,costituendo, piuttosto, ostacoli allo stesso sviluppo dell’impresa“dipendente”.1.4. – Nell’interpretazione ed applicazione dell’art. 9 cit. è, pertanto,essenziale l’enucleazione della causa del contratto concluso tra le parti:nozione sorta per l’esigenza di una verifica della cosiddetta “razionalitàmercantile” delle convenzioni fra i privati, ed ora intesa unanimementequale causa concreta della singola operazione che il complessivoregolamento negoziale realizza. Occorre l’individuazione di una condottaNumero registro generale 19522/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 22585/2026Data pubblicazione 01/07/2026contraria alla buona fede, in cui il potere di dettare le condizionicontrattuali trasli nell’illecita imposizione di clausole o di patti contrari allacd. razionalità del mercato.1.5. – Il confine tra comportamento “lecito” – sebbene gravoso per lacontroparte – e comportamento “vietato” passa, dunque, perl’accertamento, in via di fatto, della liceità dell’interesse in vista del qualeil comportamento è stato tenuto.Per questa via, l’atto abusivo può essere privato della sua efficacia ocomportare reazioni risarcitorie; e, tuttavia, ciò non è dato allorché, puravendo in una relazione contrattuale una parte tenuto condotta nonidonea a salvaguardare gli interessi dell’altra, «tale condotta persegua unrisultato lecito attraverso mezzi legittimi» (cfr. Cass. 7 maggio 2013, n.10568; Cass. 29 maggio 2012, n. 8567).Proprio in quanto si supera il principio della c.d. autoresponsabilitàimprenditoriale, mettendo fuori gioco l’autonomia contrattuale ed il vincolonegoziale raggiunto dalle parti – senza che ricorrano i presupposti deirimedi della rescissione o dei vizi del consenso ex artt. 1425 ss. c.c. – lavalutazione delle condotte deve essere svolta secondo criteri approfonditi,completi e coerenti.Atteso il principio costituzionale della libertà d’iniziativa economica, edate la liceità e la normalità, di per sé, di una diversa forza negoziale delleparti, si richiede, da parte del giudicante, una adeguata ponderazione ditutti gli elementi di fatto e di diritto, al fine della puntuale ricostruzionedella causa concreta degli accordi e prima di giungere alla vanificazione diun regolamento negoziale fonte di posizioni giuridiche soggettive ed allarivisitazione ex post delle opzioni contrattuali in funzione di apprezzamentiesterni: non avendo il giudice il potere di sovrapporre la propriasoggettiva valutazione al regolamento posto in essere dalle parti. Ondel’esigenza di accertare, in concreto, l’esistenza di una condotta arbitrariaed ingiustificata.Numero registro generale 19522/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 22585/2026Data pubblicazione 01/07/20261.6. – La sentenza impugnata ha ritenuto che, nella specie, non siastata raggiunta la prova di una condizione di “dipendenza economica”della [OSCURATO:SOCIETA]. dalla banca: ha, dapprima, affermato che l’art. 9 l. n.192/1998 è dettato per il solo contratto di subfornitura, ma ha, poi,esaminato del tutto la situazione concreta, per valutare se, sia purenell’ambito dell’operazione per cui è causa, sussista la situazione predetta.Nel compiere tale accertamento, nessun errore nel giudizio di fatto(neppure denunziato né valutabile neppure come vizio motivazionale,stante la doppia conforme ed indimostrata divergenza delle ragioni difatto) o di diritto ha compiuto la sentenza impugnata: la quale haapprofonditamente vagliato sia la fattispecie dell’abuso di posizionedominante, sia la situazione della concreta vicenda, per concludere comele parti decisero ogni passaggio dell’operazione nella piena esplicazionedella loro autonomia negoziale, senza condotte di abuso o approfittamentodi un’altrui situazione di debolezza contrattuale.Ha ritenuto la corte territoriale che né al momento del finanziamento,né nel corso dell’esecuzione del rapporto, né quanto alla operazione dileveraged buy out – frutto di autonoma determinazione delle due societàcoinvolte nella fusione inversa – la banca tenne qualche condotta illecita odi indebita pressione.Ed ha più volte sottolineato che l’intera operazione fu programmata,progettata ed eseguita secondo il parere del professionista di fiducia e lavolontà degli amministratori delle due società.In tal modo, la sentenza impugnata si è, da un lato, perfettamenteconformata ai principi di diritto sopra richiamati, senza che nessun pesoeffettivo abbia assunto, nella sua decisione, il riferimento al merocontratto di subfornitura; e, dall’altro lato, ha compiuto un accertamentodi fatto della concreta situazione, non ripetibile in sede di legittimità.2. – Con il secondo motivo, si deduce la violazione o falsa applicazionedegli artt. 2697 c.c., 112, 183, 187, 188, 189, 345 e 346 c.p.c., perché laNumero registro generale 19522/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 22585/2026Data pubblicazione 01/07/2026corte del merito ha negato fosse stata raggiunta la prova dell’abusopredetto, ma non ha ammesso le istanze istruttorie, ritenendo non averegli opponenti contestato il rigetto delle medesime ad opera del primogiudice, quando, invece, essi non vi avevano mai rinunciato, avendoribadito le proprie tesi difensive.Il motivo è inammissibile, non risultando dal medesimo la concludenzae neppure il contenuto delle istanze, che si lamentano pretermesse epermanendo la ratio decidendi, non impugnata, di ritenuta correttezzadell’esclusione delle prove da parte del tribunale per assenza di rilevanza.3. – Con il terzo motivo, si deduce la violazione o falsa applicazionedegli artt. 1256, 2358, 2474 e 2501-bis c.c., laddove la Corte del meritoha escluso la violazione del divieto di financial assistance: al contrario,solo l’art. 2358 c.c. ha ora ammesso, per le s.p.a., l’eccezione ex art.2501-bis c.c., che tuttavia non compare nell’art. 2474 c.c. per le s.r.l., edavendo comunque la banca concesso garanzie anche direttamente allatarget [OSCURATO:SOCIETA]. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 1256 c.c., essendodivenuta impossibile la prestazione in capo a questa, la stessa dovevaritenersi estinta.Il motivo è infondato.3.1. – L’art. 2501-bis c.c., dettato per tutti i tipi societari, costituiscenorma speciale che, all’interno del procedimento di fusione, prevale suldettato dell’art. 2474 c.c.Quest’ultima disposizione tutela il capitale sociale, vietandol’assistenza finanziaria ordinaria, mentre il 2501-bis c.c. disciplina e,quindi, rende per definizione lecita l’operazione a fini di acquisizione, acondizione che l’operazione rispetti i precetti, quanto ad obblighi diinformazione ed iter procedurale, previsti dalla norma.Come è noto, l’acquisizione con indebitamento (leveraged buy out)consiste in un’operazione che, muovendo dalla creazione di una “societàveicolo” appositamente costituita, o newco, comporta l’acquisto, da parteNumero registro generale 19522/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 22585/2026Data pubblicazione 01/07/2026di quella, della partecipazione totalitaria o di controllo (buy out, acquistototale) della società oggetto dell’acquisizione o la società target,giungendo alla stipulazione di una fusione per incorporazione nella societàveicolo, e ciò “facendo leva” sulla maggior capacità patrimoniale e diindebitamento di quest’ultima, ai fini del rimborso del debito contratto peril suo acquisto.Elemento caratteristico di tale operazione è il ricorso massiccio alcredito: il cash flow prodotto dalla società target o l’alienazione di suoicespiti non strategici permettono il rientro del debito.leveraged buy out (MLBO): la traslazione del debito a carico della societàobiettivo avviene mediante la fusione con la newco (forward leveragedbuy out); in altri casi, invece, la newco viene incorporata nella target(reverse leveraged buy out).Prima della riforma societaria del 2003, si dubitava dell’ammissibilitàdell’operazione di acquisizione con indebitamento. La tesi contrariasosteneva che, atteso il disposto degli artt. 2358 e 2483 (oggi, art. 2474),vecchio testo, c.c., essa integra una frode alla legge ex art. 1344 c.c.mediante collegamento negoziale, essendo la garanzia per l’acquisto diazioni proprie il risultato vietato raggiunto; la tesi favorevole reputava,invece, l’insussistenza di una frode, posta l’estraneità della target allanewco ed ai suoi finanziatori (cfr. Cass. pen., 4 febbraio 2000, n. 5503).Sussistono analogie fra il MLBO ed il ricorso al credito per l’acquisto diazioni proprie o per la liquidazione della quota del socio receduto: ma ladifferenza fondamentale è che, in questi ultimi due casi, l’indebitamentonasce come vicenda societaria, mentre nel primo l’intento di acquistoriguarda in origine solo un socio, ed esclusivamente a causa dellasuccessiva fusione diventa debito dell’intera società. Ecco perché si èavvertita la necessità di circondare l’operazione di particolari cautele.Numero registro generale 19522/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 22585/2026Data pubblicazione 01/07/2026La riforma del 2003 ha introdotto l’art. 2501-bis c.c., esplicitamenteammettendo la legittimità del leveraged buy out, nel cui ambito la fusioneriveste soltanto una funzione strumentale e non è certo illecita solo perchéconcorre agli scopi dell’operazione.Ma ha imposto l’adozione, da parte degli amministratori, di unprocedimento di fusione “aggravato”, prevedendo tutele informative esostanziali, ad evidente tutela dei soci di minoranza e dei creditori;nonché, da parte degli esperti, l’attestazione della “ragionevolezza” delleindicazioni contenute nel progetto di fusione.Ora, l’art. 2501-bis c.c. riguarda tutte le società e non distingue pertipi.In sostanza, l’art. 2501-bis c.c. dètta, a tutela dei soci di minoranza edei creditori della target, i requisiti di liceità della particolare operazione,che altrimenti potrebbe prestarsi all’elusione del divieto di cui all’art. 2358e 2474 c.c.Poiché oggi il merger leveraged buy out è espressamente permesso,non vi è più il rischio di ritenerlo di per sé illecito per violazione o elusionedell’art. 2358 c.c. o dell’art. 2474 c.c.Resta solo da dire, a fonte della tesi sostenuta nel motivo, che essanon è fondata, dal momento che tali disposizioni saranno rispettate al difuori della particolare vicenda straordinaria di cui all’art. 2501-bis c.c.Invero, nell’intento d’incoraggiare il trasferimento azionario ed ilmercato delle partecipazioni ove sorretto da valide ragioni imprenditoriali,la legge delega 25 febbraio 2008, n. 34, attuata con il d.lgs. 4 agosto2008, n. 142, ha posto fine al dogma assoluto del divieto di assistenzafinanziaria per le s.p.a., in attuazione della Direttiva CE 2006/68/CE, laquale ha permesso agli Stati di perseguire obiettivi di politica economicaulteriori, rispetto alla rigida tutela di soci e creditori. L’art. 2358 c.c.ammette dunque la concessione di prestiti e garanzie per l’acquisto o lasottoscrizione delle proprie azioni, ma alla condizione che l’operazione siaNumero registro generale 19522/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 22585/2026Data pubblicazione 01/07/2026autorizzata dall’assemblea straordinaria con delibera da iscrivere nelregistro delle imprese, e che gli amministratori predispongano unarelazione, da lasciare depositata presso la sede sociale, che la illustri sulpiano sia giuridico e sia economico, in particolare descrivendone «leragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specificointeresse che l’operazione presenta per la società, i rischi che essacomporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzoal quale il terzo acquisirà le azioni». L’operazione deve, inoltre, avvenirealle condizioni di mercato; ulteriori profili sono disciplinati, in particolare illimite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimobilancio regolarmente approvato e l’obbligatoria iscrizione di una riservaindisponibile al passivo del bilancio.Come evidenzia, se ve ne fosse stato bisogno, l’ultimo comma, restasalvo quanto disposto dall’art. 2501-bis c.c.: quindi, le rispettive disciplinesi integrano.Per le s.r.l., il divieto è ancora assoluto, ai sensi dell’art. 2474 c.c.: maesclusivamente ove, come detto, si ponga in essere la singola operazionedi acquisto o concessione in garanzia di partecipazioni proprie, oconcessione di prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la lorosottoscrizione.3.2. – La sentenza impugnata ha escluso la realizzazione di unacondotta violativa dell’art. 2474 c.c., trattandosi non di integrazione diquesta fattispecie, ma della diversa e tipica operazione progettata dimerger leveraged buy out. E senza omettere di accertare, altresì, come ilprocedimento seguito abbia rispettato tutte le regole previste dalla legge.Tale argomentare non è suscettibile di essere attaccato dal motivoproposto, atteso che la Corte territoriale si è perfettamente adeguata aiprincipî esposti.Ed è appena il caso di rilevare che infondata è la pretesa estinzionedell’obbligo di restituzione del finanziamento, ai sensi dell’art. 1256 c.c.: aNumero registro generale 19522/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 22585/2026Data pubblicazione 01/07/2026tacer d’altro, per la nozione restrittiva ed assoluta della nozione di“impossibilità” della prestazione, in nessun modo ravvisabile nella meradifficoltà o persino impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni(che, semmai, costituisce situazione di insolvenza), ma dovendoconsistere, ai fini dell’esonero da responsabilità del debitore, in unimpedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, onde laliberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della suaprestazione può verificarsi, secondo la previsione degli art. 1218 e 1256c.c., solo se ed in quanto concorrano l’elemento obiettivo dellaimpossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, equello soggettivo dell’assenza di colpa da parte del debitore riguardo alladeterminazione dell’evento che ha reso impossibile la prestazione (eplurimis, Cass. 20 aprile 2023, n. 10683; Cass. 15 novembre 2013, n.25777; Cass. 28 novembre 1998, n. 12093).4. – Con il quarto motivo, si deduce la violazione o falsa applicazionedegli artt. 1418 e 1419 c.c., 40 t.u.b. e della delibera CICR del 9 febbraio2000, per non avere la Corte del merito dichiarato la nullità delle c.d.clausole impossibili, contenute nel senior loan, quando invece esse eranoabusive ed imposte alla [OSCURATO:SOCIETA]., come elencate nel ricorso e comedimostrato matematicamente quanto agli interessi pattuiti, già nel giudiziodi primo grado.Ma la Corte territoriale ha ritenuto che il programma negoziale stabilitodalle società, secondo la consulenza loro resa dai professionisti incaricati,fu attuato secondo le previsioni, senza che possa neppure ritenersi nulla laclausola sugli interessi, frutto di autonoma negoziazione e per la qualenessuna specifica illiceità è stata dedotta.La valutazione sul giudizio di fatto, così esposta dalla sentenza dimerito, non è suscettibile di essere riproposta in sede di legittimità.5. – Con il quinto motivo, si deduce la violazione o falsa applicazionedegli artt. 1853 e 2697 c.c., perché la Corte del merito ha ritenutoNumero registro generale 19522/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 22585/2026Data pubblicazione 01/07/2026insussistente un pagamento indebito in favore della banca, né potendo laprima norma operare, in mancanza di crediti liquidi ed esigibili.La Corte territoriale ha ritenuto indimostrata qualsiasi indebitaappropriazione di somme, dopo avere esaminato i documenti in atti, e levalutazioni in fatto, esposte dalla sentenza di merito, non sonoriproponibili in sede di legittimità.6. – Con il sesto motivo, si deduce la violazione o falsa applicazionedegli artt. 615 e 617 c.p.c., per avere i giudici del merito qualificatol’opposizione come agli atti esecutivi, mentre si trattava di censure mirantia porre in discussione il diritto di procedere ad esecuzione e l’inesistenzadel precetto.Il motivo è inammissibile, perché non coglie e non censura la ratiodecidendi in termini di dipendenza dell’impugnazione esperibiledall’apparenza del provvedimento; peraltro, in violazione dell’art. 366,comma 1, n. 6, c.p.c., non risulta indicato in termini specifici il contenutosia dell’opposizione, che rivestirebbe la natura di opposizione agli attiesecutivi, né del precetto, nella parte rilevante.7. – Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti alpagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in€ 13.000,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie al 15%sui compensi ed agli accessori, come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti
Sentenza Cassazione n. 22585/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris