CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27435/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3820/2021R.G. proposto da 3V [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] s. r . l . , in persona dei rispettivi legal i rappresentantipro tempore, rappresentat e e difes e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 27 -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a da gli a vv. Carlo e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Milano, via Sant’Eufemia, -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1884 /20 20 , depositata il 20 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:abuso di dipendenza economica [OSCURATO:PERSONA]: - la 3V [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. propon gono ricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di Milano , depositatail 20 luglio 2020 , che, in riforma della sentenza d el locale Tribunale, ha respinto le loro domande di accertamento della nullità dell’art. 9 e dell’allegato 4 del contratto concluso il 16 dicembre 2008 con la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) per abuso di posizione dominante e di dipendenza economica e di condanna di quest’ultima alla restituzione in favore della predetta 3V [OSCURATO:SOCIETA]. ovvero, in subordine, alla [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro 481.800,00, oltre interessi; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva dichiarato la propria incompetenza in ordine alle domand e fondate sull’asserito abuso di posizione dominante, mentre aveva accolto quelle fondate sull’allegato abuso di dipendenza economica, relativamente alla clausola determinativa del prezzo del vapore per cicli produttivi, condannando la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di un importo pari alla differenza tra quanto richiestoa tale titolo per l’anno 2008 e quanto richiesto per l’anno 2009; - ha, quindi, accolto il gravame di quest’ultima ritenendo insussistente il dedotto abuso di dipendenza economica, in ragione dell’assenza sia di una situazione di dipendenza economica, sia di un abuso della stessa e, pur riconoscendo la sua competenza in ordine alledomande fondat e sull’abuso di posizione dominante , insussistenti (anche)gli elementi costitutivi di tale fattispecie ; - ha, conseguentemente, respinto le doma n de proposte in primo grado dalle odierne ricorrenti e condannato queste ultime alla restituzione della somma versata in esecuzione della sentenza riformata, oltre interessi; -il ricorso è affidato a due motivi; -resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. ;- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo le ricorrent i denuncia no , con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 l.18 giugno 1998, n. 192, 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata escluso la sussistenza di una situazione di dipendenza economica delle medesime nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].; - evidenzia no , in proposito , che la 3V [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente scissa nelle società ricorrenti, aveva concluso per oltre venti anni contratti con le società che si erano succedute nella gestione dell’impianto di distribuzione, da ultima la [OSCURATO:SOCIETA]., aventi a oggetto la somministrazione di vapore necessario per il funzionamento del lo stabilimento produttivo sito nel complesso petrolchimico di Marghera e che la continuità della somministrazione del vapore, il contesto territoriale in cui la stessa si era svolta e le modalità temporali che avevano caratterizzato la conclusione dell’accordo in oggetto (a pochi giorni dalla cessazione degli effetti del precedente contratto) costituivano indici della allegata situazione di dipendenza; - sottolineano la inconcludenza, a tale fine, degli elementi valorizzati dalla Corte di appello, quali il fatto che la parte somministrata si era liberamente rivolta alla somministrante, il riconoscimento della facoltà di recesso dal contratto, nonché l’esistenza di un progetto delle attrici per la costruzione di un proprio impianto di produzione del vapore; -con il secondo motivo le ricorrenti deducono, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 l.n. 192 del 1998, 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata escluso che la contestata clausola contrattuale determinativa del prezzo del vapore fosse espressiva di una condotta abusiva per difetto della relativa prova da parte delle attrici; - rileva no che la richiesta della [OSCURATO:SOCIETA]. per la fornitura per il 2009 prevedeva un aumento pari all’80,99% rispetto a quella per l’anno precedente (peraltro, negoziata solo due mesi prima e che già scontava una tariffa superiore del 30% rispetto a quella praticata per il 2007) e che la giustificazione di tale aumento addotta in giudizio dalla predetta [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva trovato alcun riscontro probatorioe, per tale ragione, non era idonea a fondare l’ onere delle attrici di dimostrare il contrario; -i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; - giova rammentare che l’art. 9 l.n. 192 del 1998 vieta l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice (primo comma), prevedendo che il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo (terzo comma); - la norma chiarisce che si considera dipendenza economica la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi, imponendo che la valutazione di tale requisito tenga conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti; - specifica, poi, che l’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto (secondo comma); -come condivisibilmente evidenziato in dottrina, la fattispecie assolve a una duplice funzione, di riequilibrio della posizione di forza nella singola relazione contrattuale e di tutela dei meccanismi concorrenziali del mercato e u n riscontro di quest’ultima funzione è offerto dalla previsione del comma 3-bis del predetto art. 9, inserita con l’art. 11, l. 2001, n. 57, che riconosce all’Autorità garante della concorrenza e del mercato di procedere alle diffide e sanzioni previste dall'art. 15, l. 10 ottobre 1990, n. 287, a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, nei confronti dell’impresa o delle imprese che hanno commesso un abuso di dipendenza economica qualora tale abuso abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato; - il divieto di abuso di dipendenza economica costituisce peculiare espressione di un principio generale finalizzato a caratterizzare l'intero sistema dei rapporti di mercato (così, Cass. 23 luglio 2014, n. 16787) e, in quanto tale, presenta una applicazione che può prescindere dall’esistenza di uno specifico rapporto di subfornitura (cfr. Cass., Sez. Un., 25 novembre 2011, n. 24906); - la situazione di dipendenza economica ricorre allorché si sia in presenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un «eccessivo squilibrio» nelle rispettive prestazioni e, a tal fine, la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti ne costituisce elemento sintomatico, comportando sempre, almeno potenzialmente, la possibilità di determinare squilibri nelle prestazioni contrattuali; - il requisito dell’ abuso ricorre, invece, allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia finalizzata , in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui(cfr. Cass. 20 gennaio 2020, n. 1184); -orbene, nel caso in esame, le odierne ricorrenti hanno ravvisato una condotta abusiva nella richiesta di prosecuzione del rapporto contrattuale per l’anno 2009 a un prezzo superiore dell’80% rispetto a quello praticato per l’anno precedente e negoziato solo due mesi prima;- sul punto, la Corte di appello ha escluso l ’abusività di una siffatta condotta, evidenziando che il dedotto aumento di prezzo trovava una giustificazione economica nella « maggiore incidenza del costo fisso del vapore a carico di [OSCURATO:SOCIETA] … pienamente compatibile con la misura del costo fisso praticato dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla convenuta»[ recte , attrice, n.d.r.]; -ha aggiunto che priva di riscontro era rimasta la deduzione di parte attrice in ordine alfatto che la fornitura ad altre società operanti nel medesimo complesso di [OSCURATO:PERSONA] avveniva a un prezzo notevolmente inferiore (e senza quota fissa); - le ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di appello av eva escluso l’onere della somministrante di dimostrare gli elementi che giustificassero l’aumento del prezzo e, dunque, la non abusività della condotta, richiamando, a sostegno della doglianza, il principio della vicinanza della prova, e contestano la mancata dimostrazione dell’aumento del costo del vapore per la somministrante; - quanto al primo aspetto, si osserva che il giudice territoriale , pur avendo escluso l’esistenza di un onere della convenuta di giustificare la condotta asseritamente abusiva, ha poi espressamente negato che tale condotta fosse priva di razionalità sotto il profilo imprenditoriale, valorizzando le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio che aveva accertato la sostanziale traslazione da parte della somministrante alla somministrata del maggior costo del bene fornito; - ha, dunque, ritenuto che la somministrante a vesse fornito una idonea giustificazione della condotta asseritamente abusiva, facendo, dunque, applicazione del criterio dell’onere della prova nel senso espressodalle ricorrenti; - quanto al secondo aspetto, la censura si risolve in una critica all a valutazione delle prove effettuata dalla Corte di appello, nella parte in cui ha ritenuto che le stesse fossero idonee a dimostrare le ragioni sottese all’aumento del prezzo della somministrazione, che è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); - la resistenza della ratio della decisione vertente sull’assenza di una condotta abusiva e la conseguente definitività dell’autonoma motivazione resa sul punto osta all’esame del primo motivo di appello, vertente sulla distinta e autonoma ratio decidendiconsistente nell’assenza di una situazione di dipendenza economica, stante l’impossibilità di tale motivo , anche laddove ritenut o fondat o , a condurre all’annullamento della sentenza (cfr., in tema , Cass. 26 febbraio 2024, n. 5102; Cass. 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108); - pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; condanna le ricorrent i, in solido tra loro,alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 14.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que