CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 24386/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13687-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentat i e difes i unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce del ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso unitamente agli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura allegata alricorso, con indicazione degli indirizzi pec; Ric. 2021n. 13687 sez. S2 -ud. 30-01-2023 - 2 - -controricorrente - avverso la sentenza n. 3056/2020della CORTE D'APPELLO di VENEZIA , depositata il 1/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del /0/20 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.1038/2017, il Tribunale di Venezia rigettò l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] della s ocietà c ooperativa Trasbagagli a r.l. avverso l’ordinanza ingiunzione n. 5414/2016 del 06.09.2016, con cui il Comune di Venezia aveva irrogato loro, quale conducente trasgressore e qual e società proprietaria/armatrice, la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 344,00ela sanzione accessoria della confisca dell’imbarcazione tipo mototopo, in applicazione dell’art. 43, co. 1 lett. a) della legge regionale n. 63 del 30/12/1993, in combinato disposto con l’art. 27 co. 1 lett. a) del regolamento comunale attuativo e dell’art. 44della stessa legge regionale. Era accaduto che in data 8/7/16 la Guardia di finanza aveva riscontrato a bordo dell’imbarcazione condotta da Badolin, autorizzata soltanto al trasporto di cose per conto terzi, la presenza di due passeggeri, con relativi bagagli , che avevano pagato per essere trasportati da V. Ferrovia a V. [OSCURATO:PERSONA]Anna; Badolin non aveva né foglio di servizio ex art. 14 comma 6 bis del Regolamento att. l.r. 63/93 né bolla/voucher ; era stato perciò contestato l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea di due passeggeri, senza prescritta autorizzazione comunale. 2. Con sentenza n. 3056/2020, la Corte d’appello di Venezia rigettò l’appello degli opponenti, rilevando che l’imbarcazione aveva soltanto l’autorizzazione all’esercizio del trasporto di cose per conto Ric. 2021n. 13687 sez. S2 -ud. 30-01-2023 - 3 - terzi e non del trasporto dei due passeggeri; che la previsione, nella licenza di navigazione rilasciata alla società, di un numero massimo di persone imbarcabili di cinque, di cui uno di equipaggio,era unicamente finalizzata alla salvaguardia della sicurezza della navigazionema non consentiva il trasporto di terzi; che era irrilevante che anc he per lo svolgimento dell’attività di taxi con natante a motore non fosse necessaria l’emissione del foglio di servizio o di bolla; che non era invocabile la scriminante della buona fede perché la stessa infrazione commessa l’anno precedente era stata punita con la sola sanzione pecuniaria prevista dall’art. 43, comma 1, lett. b); che era inammissibile per sua formulazione la questione di legittimità costituzionale della norma che dispone la confisca del natante anche nelcaso di una singola violazione. 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e la s ocietà cooperativa Trasbagagli a r.l. hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi. Il Comune di Venezia ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente si deve rimarcare l’inammissibilità delle censure articolate in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., ex art. 348 ter IV e V comma cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis: per questa disposizione, infatti, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che, come nella fattispecie, confermi la decisione di primo grado può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360 cod. proc. civ. 1. Con il primo motivo, Badolin e la società hanno prospettato, in riferimento al n. 3 e al n. 5del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazionee falsa applicazione dell’ art. 5 comma 5 e dell’art. 30 della Ric. 2021n. 13687 sez. S2 -ud. 30-01-2023 - 4 - legge regionale n.63/93 e degli artt. 17 e 18 del regolamento attuativo [OSCURATO:PERSONA] per non avere la Corte d’appello consideratoche le persone a bordo erano inferiori al numero di cinque autorizzato e che è consentito il trasporto occasionale di persone in funzione dell’espletamento del servizio. 2. Con il secondo motivo, pure articolato in riferimento ai nn. 3 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato la violazionee falsa applicazione dell’art. 43 comma 1 lett. a) e dell’art. 44 comma 1 della legge regionale n. 63/93 e dell’ art.112 cod. proc. civ.:la Corte d’appello avrebbe erroneamente affermato che il natante fosse privo di autorizzazione, mentre comunque era munito di un’autorizzazione al trasporto di cose; era stato perciò svolto un servizio di trasporto misto, in difformità ma non in assenza di autorizzazione e, in conseguenza, avrebbe dovuto essere applicare la sanzione pecuniaria prevista dalla lett. b) dell’art. 43 ed esclusa la confisca; peraltro, in precedenza, per sanzionare la stessa violazione, era stata applicata soltanto la lett. b) dell’art. 43 così ingenerando la convinzione che fosse posto in essere un comportamento corrispondente all’espletamento del servizio non in assenza, ma in difformità di autorizzazione. 2.1. I primi due motivi, che devono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione e, come detto,sono inammissibiliin riferimento al n. 5, sono infondat i . La legge regionale Veneto n. 63/93 all’art. 3, riproducendo la corrispondente previsione della L. quadro n. 21 del 1992, definisce servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo e periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta; prevede, quindi, che Ric. 2021n. 13687 sez. S2 -ud. 30-01-2023 - 5 - costituiscano servizi pubblici non di linea per via d'acqua- tra gli altri e per quel che qui rileva - il servizio di taxi effettuato con natante a motoree il servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore; ilsuccessivo art. 5 specifica, al comma 1, che i l servizio di noleggio con conducente è rivolto all'utenza specifica che avanza apposita richiesta presso la sede del vettore per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio e , al comma 5, che questo servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune. La stessa legge regionale definisce quindi, all’ art. 30, trasporto di cose per conto terzi quello con il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo a un altro, prevedendo che nell'esercizio del servizio è consentito il trasporto occasionale di persone solo in funzione dell'espletamento del trasporto medesimo; il numero massimo delle persone trasportabili a tal fine deve essere indicato sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione. Infine, la legge regionale prevede, all’art. 43 , lett. a) l'applicazione di una sanzione pecuniaria più afflittiva in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua, in assenza della prescritta autorizzazione o licenza e, alla lettera b) , una sanzione più lievein caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza; il successivo art. 44, infine, commina al comma 1 lasanzione accessoria della confisca del natante in ipotesi di applicazione della sanzione ex art. 43, comma 1, lett. a). Con la lorochiara formulazione letterale, dunque, gli art. 3, 5 e 30 consentono di individuare come ontologicamente differenti per contenuto e funzione l’autorizzazione alservizio pubblico non di linea per via d’acqua dall’autorizzazione al servizio di trasporto cose per conto terzi. Ric. 2021n. 13687 sez. S2 -ud. 30-01-2023 - 6 - Diversamente non può ritenersi neppure considerando icommi 2 e 3 dell’art. 30 e la indicazione, nella licenza di navigabilità, della portata massima di 5 persone compreso l’equipaggio, perché, come ben argomentato dalla Corte d’appello, la previsione si riferisce alla sola ipotesi della necessità di presenza a bordo di altre persone oltre l’equipaggio per assicurare l’espletamento del servizio di trasporto delle cosein sicurezza: in assenza di questo nesso strettamente funzionale, nessuno è trasportabile al mero scopo di trasferimento da un luogo all’altro su natante autorizzato al trasporto di cose. Sul punto, sono inequivoc i la formulazione del secondo comma dell’art. 30 («è consentito il trasporto occasionale di persone solo in funzione dell'espletamento del trasporto medesimo») e il richiamo testuale a questo secondo comma, nel comma terzo, laddove è fissato il numero di persone trasportabili («Il numero massimo delle persone trasportabili, ai sensi del comma 2»). Deve perciò escludersi che, come invece prospettato in ricorso, la legge regionale preveda, oltre al servizio pubblico non di linea per via d’acqua e al servizio di trasporto cose per conto terzi, un tertium genuscostituente servizio di «trasporto misto». Nella specie, dunque, è stato accertato che il natante era autorizzato soltanto al trasporto di cose e che invece sono stati imbarcati due turisti sotto il Ponte degli Scalzi per essere trasportati con i loro tre bagagli sino alla Locanda S. Anna, con ilpagamento di un corrispettivo di euro 60,00, corrisposto al conducente al momento dello sbarco. Risulta allora evidente che il trasporto dei turisti è avvenuto in assenza dell’autorizzazione al servizio pubblico non di linea, secondo la previsione della lett. a) dell’art. 43e non in violazione degli obblighi stabiliti dall’autorizzazione al trasporto, secondo la previsione della lett. b) dello stesso articolo. Ric. 2021n. 13687 sez. S2 -ud. 30-01-2023 - 7 - La lettera b), infatti, nel sanzionare l’«inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza» si riferisce alla realizzazione di condotte esorbitanti gli specifici limiti fissati all’espletamento del servizio autorizzato come stabiliti nel provvedimento di autorizzazione(a titolo di mero esempio, il numero delle persone nel caso di servizio pubblico non di linea, il peso delle cose da trasportare): il divieto di trasportare persone , invece, consegue all’assenza di autorizzazione al servizio pubblico non di linea (lett. a dell’art. 43), ma non può essereidentificato come un obbligo specifico non osservatoin ipotesi di autorizzazione al trasporto di cose (lett. b dello stesso articolo); come ribadito , infatti, le due autorizzazioni costituiscono provvedimenti ontologicamente differenti, predisposti dallastessa legge per servizi differenti , per cui trasport are persone o trasportare cose identifica l’oggetto di ciascun servizio, non una modalità del loroespletamento. Infine, diversamente non rileva la dedotta applicazione , in passato, al medesimo fatto per cui è giudizio, della sanzione prevista per il trasporto eccedente i limiti dell’autorizzazione. L’amministrato non può, infatti, invocare un affidamento incolpevole fondato su una presunta tacita tendenza dell'Autorità a non punire una determinata condotta o a punirla con una sanzione più lieve: secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative, l'art. 3 della legge n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare l’assenza di elemento soggettivo (Cass., Sez. 1, n. 2406 del 08/02/2016); in particolare, poiché il giudizio di colpevolezza non è ancorato al dato puramente psicologico, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981, l'onere di provare di aver Ric. 2021n. 13687 sez. S2 -ud. 30-01-2023 - 8 - agito in assenza di colpevolezza (Cass., Sez. Un., n. 20930 del 30/09/2009; Cass., Sez. 1, n. 4114 del 02/03/2016). L’errore escludente la colpa, allora, può rinvenirsi negli atti o circostanze positive che abbiano potuto ingenerare una certa convinzione sul significato della norma, ma non certamente nella supposta tolleranza dell'Autorità; la consapevolezza che la propria condotta integri la fattispecie vietata dalla norma, infatti, esclude per sé stessa l’errore incolpevole, rispetto a cui resta perciò irrilevante la convinzione di poter restare impuniti o di poter essere puniti con una sanzione più lieve (Cass. Sez. 2, n. 29709 del 18/12/2008; Sez. 2, n. 5127 del 03/03/2011). 3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n.3 del comma I dell’art. 360 cod.proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 5 della legge regionale n.63/1993 e reiterato la questione di costituzionalità dell’ art. 23 comma 3 della legge 87/1953, dell’art. 43 1 lett. a) e dell’art. 44 comma 1 della legge regionale63/93, per contrasto con gli art. 3, 27 e 97 della Cost. e dell’art. 49 comma 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: la Corte territoriale non avrebbe motivato adeguatamente il giudizio di infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata e avrebbe erroneamente richiamato l’art. 12 comma 5 della legge regionale n.63/1993 e la necessità di gestire correttamente la gestione del traffico acqueo allo scopo di contenere gli effetti del moto ondoso in laguna, perché in ogni caso le autorizzazioni sono contingentate e un tipo di trasporto misto comunque riduce la necessità di imbarcazioni rispetto al trasporto separato di persone e cose. Anche questo motivo è infondato. Innanzitutto correttamente la Corte d’appello ha richiamato il quinto comma dell’art. 12della legge regionale n. 63/1993, perché è Ric. 2021n. 13687 sez. S2 -ud. 30-01-2023 - 9 - proprio la necessità di «comunque sempre tener conto delle esigenze di una corretta gestione del traffico acqueo e, in particolar modo per ciò che riguarda la città di Venezia e l'intero ambito lagunare, degli effetti del moto ondoso derivanti dalla circolazione dei natanti a motore» a determinare i l numero complessivo delle licenze di taxi rilasciate ed il numero di autorizzazioni per le altre attività di trasporto acqueo, secondo una gestione complessiva estesa, come pure rilevato proprio dai ricorrenti, all’intera città metropolitana. È perciò necessario che il servizio di trasporto di persone e cose sia strettamente regolamentato e non affidato all’iniziativa incontrollata del singolo. Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità , come statuito già da questa Corte, in riferimento alla previsione della confisca anche in ipotesi di sospensione della licenza e non soltanto di mancanza di autorizzazione, come accaduto nella fattispecie ( cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19012 del 24/09/2015,Sez. 2, Sentenza n. 11478 del 15/06/2020): la confisca del mezzo con cui viene commesso l'illecito ha la specifica funzione di prevenire la commissione di nuove trasgressioni; è esclusa perciò la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza per la mancata previsione, tra i presupposti di applicazione, della recidiva, perché il legislatore regionale ha ritenuto –ed era nella sua discrezionalità - di proteggere la laguna regolamentando strettamente la circolazione dei mezzi per il trasporto di cose e persone; una circolazione abusiva per il trasporto di persone evidentemente lede lo scopo della norma; non vi è perciò irragionevolezza, né sproporzione, né risulta una disparità di trattamentoperché, come rilevato, la misura della sanzione accessoria è esplicitamente diretta alla tutela dell'incolumità pubblica e , soprattutto, dell'ambiente lagunare; la rilevanza di questi interessi Ric. 2021n. 13687 sez. S2 -ud. 30-01-2023 - 10 - giustifica la limitazione legislativa del diritto di proprietà dell'individuo, coerentemente con quella funzione sociale attribuitale dalla stessa Costituzione ed esclude l’irragionevolezza o l’eccessiva afflittività della sanzione. 4. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese processuali, liquidate in dispositivo in relazione al valore della sanzione, in favore del Comune controricorrente. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del Comune di Venezia, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulte