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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17863/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso 28266/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].a.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat i a Roma presso lo studio dell’avvocatoLuca Pellicelli; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] di Perugia, U fficio T erritoriale di G overno, M inistero del lavoro della Salute e delle [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro; -intimati- avversola sentenza del Tribunale di Perugia 160/2020 de l 30/1/2020 .

Uditala relazione de l consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e gli altri soggetti in epigrafe indicati, propo se ro dinanzi al Giudice di Pace(GdP) di Todi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Pe- rugia e della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro opposizioni a ordinanz e in- giunzione di pagamento emesseper violazioni del Codice della strada (Cds) (ore di guida eccessive, inosservanza dei periodi di pausa e di riposo 2di 4 – 28266/2020 – 2 – 14 / 5 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. giornaliero), rilevate attraverso il controllo del cronotachigrafo degli auto- mezzi di trasporto della ditta.

In primo grado, previa riunione dei procedimenti, l e opposizioni fu rono accolte, in secondo grado, invece, sono state rigettate.

Ricorronoin cassazione [OSCURATO:PERSONA] srl e gli altri opponenti in epigrafe indicati,con quattro motivi.

Rimangono intimate le pubbliche amministra- zioni.

Ragioni della decisione

1. - È da rilevare preliminarmente il grave errore di notifica del ricorso per cassazione presso l’Avvocatura D istrettuale dello Stato di Perugia, anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato .

Tuttavia, impartire un ordine di rinnovazioneè inutile, poiché – come a breve si vedrà - il ricorso è infondato(cfr. tra le tante, Sez. 2 -, Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018).

2. - Il primo motivo (p. 16) denuncia ex art. 112 c.p.c. che il Tribunale ha erroneamente ravvisato un vizio in cui è incorsa la pronuncia di primo grado nell’accogliere l’opposizione argomentando la buona fede e la mancata contestazione immediata delle infrazioni.

Si fa valere che il Gdp ha esercitato correttamente il potere di interpretare la domanda, desumendo profili impliciti dei motivi di opposizioneproposti esplicitamente, che sono il difetto di competenza degli organi accertatori e l’insussistenza delle violazioni.

Il primo motivo è infondato sotto il profilo della mancata contestazione immediata, che in effetti non è riconducibile ai motivi di opposizione (sentenza, p. 30 che il ricorso non attinge), mentre è inammissibile per difetto di interesse sotto il profilo della buona fede (quand’anche lo si potesse ricondurre alla censura generale d’inesistenza della violazione).

Infatti, il Tribunale ha accertato nel merito l’inesistenza di buona fede.

Il primo motivo è da disattendere. 3di 4 – 28266/2020 – 2 – 14 / 5 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA].

2. - Il secondo motivo (p. 22 ss.) denuncia l’inosservanza dell’obbligo di indicare le ragioni della mancata contestazione immediata.

Si deduce violazione degli artt. 174, 200 e 201 CdS e artt. 384-385 reg. esec.

CdS.

Il secondo motivo è inammissibile per due ragioni distinte.

Il rigettoprecedente (cfr. indietro, paragrafo n. 1) del profilo concernente il vizio della mancata contestazione immediata comporta l’accertamentoche il giudice di primo grado è effettivamente incorso nel vizio di ultrapetizione pronunciandosi su tale profilo.

Ne seguel’inammissibilità di questo motivo, anche per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c., poiché ruota attorno al contenuto dei verbali di accertamento e non offre neppure elementi necessari al loro reperimento nel fascicolo (v.

Sez. 1 -, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022).

3. -Il terzo motivo censura che la Corte di appello ha accertato il difetto di buona fede.

Si deduce violazione dell’art. 3 l. 689/1981.

Il motivo è infondato.

Si chiede infatti di rivalutare un accertamento di fatto congruamente motivato (cfr. sentenza, p. 34), anche alla luce del mancato assolvimento dell’onere di provare il difetto di colpa, incombente sul ricorrente (in questo senso, cfr., tra le più recenti, Cass. 24386/2023).

4. - Il quarto motivo (p. 37) denuncia l’errore della sentenza per non avere riscontrato l’incompetenza dell'Ispettorato del lavoro ad irrogare la sanzione.

Si deduce violazione degli artt. 174 CdS e dei reg. europei 3820/1985, 3821/1985, 561/2006.

Il quarto motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. poiché la pronuncia impugnata è in linea con la giurisprudenza più recente che afferma la competenza dell’Ispettorato del lavoro (cfr. Cass. 38489/2021, 18462/2020, 22896/2018, 20594/2016) e il motivo non offre spunti per rimeditare tale orientamento.L’isolato precedente del 2011 citato in ricorso a pag. 39 deve pertanto ritenersi ormai superato. 4di 4 – 28266/2020 – 2 – 14 / 5 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA].

5. -Il ricorso è rigettato.

Le controparti non hanno svolto attività difen- siva, quindi non vi è da provvedere sulle spese.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso 28266/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].a.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat i a Roma presso lo studio dell’avvocatoLuca Pellicelli; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] di Perugia, U fficio T erritoriale di G overno, M inistero del lavoro della Salute e delle [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro; -intimati- avversola sentenza del Tribunale di Perugia 160/2020 de l 30/1/2020 . Uditala relazione de l consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e gli altri soggetti in epigrafe indicati, propo se ro dinanzi al Giudice di Pace(GdP) di Todi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Pe- rugia e della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro opposizioni a ordinanz e in- giunzione di pagamento emesseper violazioni del Codice della strada (Cds) (ore di guida eccessive, inosservanza dei periodi di pausa e di riposo 2di 4 – 28266/2020 – 2 – 14 / 5 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. giornaliero), rilevate attraverso il controllo del cronotachigrafo degli auto- mezzi di trasporto della ditta. In primo grado, previa riunione dei procedimenti, l e opposizioni fu rono accolte, in secondo grado, invece, sono state rigettate. Ricorronoin cassazione [OSCURATO:PERSONA] srl e gli altri opponenti in epigrafe indicati,con quattro motivi. Rimangono intimate le pubbliche amministra- zioni. Ragioni della decisione 1. - È da rilevare preliminarmente il grave errore di notifica del ricorso per cassazione presso l’Avvocatura D istrettuale dello Stato di Perugia, anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato . Tuttavia, impartire un ordine di rinnovazioneè inutile, poiché – come a breve si vedrà - il ricorso è infondato(cfr. tra le tante, Sez. 2 -, Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018). 2. - Il primo motivo (p. 16) denuncia ex art. 112 c.p.c. che il Tribunale ha erroneamente ravvisato un vizio in cui è incorsa la pronuncia di primo grado nell’accogliere l’opposizione argomentando la buona fede e la mancata contestazione immediata delle infrazioni. Si fa valere che il Gdp ha esercitato correttamente il potere di interpretare la domanda, desumendo profili impliciti dei motivi di opposizioneproposti esplicitamente, che sono il difetto di competenza degli organi accertatori e l’insussistenza delle violazioni. Il primo motivo è infondato sotto il profilo della mancata contestazione immediata, che in effetti non è riconducibile ai motivi di opposizione (sentenza, p. 30 che il ricorso non attinge), mentre è inammissibile per difetto di interesse sotto il profilo della buona fede (quand’anche lo si potesse ricondurre alla censura generale d’inesistenza della violazione). Infatti, il Tribunale ha accertato nel merito l’inesistenza di buona fede. Il primo motivo è da disattendere. 3di 4 – 28266/2020 – 2 – 14 / 5 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 2. - Il secondo motivo (p. 22 ss.) denuncia l’inosservanza dell’obbligo di indicare le ragioni della mancata contestazione immediata. Si deduce violazione degli artt. 174, 200 e 201 CdS e artt. 384-385 reg. esec. CdS. Il secondo motivo è inammissibile per due ragioni distinte. Il rigettoprecedente (cfr. indietro, paragrafo n. 1) del profilo concernente il vizio della mancata contestazione immediata comporta l’accertamentoche il giudice di primo grado è effettivamente incorso nel vizio di ultrapetizione pronunciandosi su tale profilo. Ne seguel’inammissibilità di questo motivo, anche per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c., poiché ruota attorno al contenuto dei verbali di accertamento e non offre neppure elementi necessari al loro reperimento nel fascicolo (v. Sez. 1 -, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022). 3. -Il terzo motivo censura che la Corte di appello ha accertato il difetto di buona fede. Si deduce violazione dell’art. 3 l. 689/1981. Il motivo è infondato. Si chiede infatti di rivalutare un accertamento di fatto congruamente motivato (cfr. sentenza, p. 34), anche alla luce del mancato assolvimento dell’onere di provare il difetto di colpa, incombente sul ricorrente (in questo senso, cfr., tra le più recenti, Cass. 24386/2023). 4. - Il quarto motivo (p. 37) denuncia l’errore della sentenza per non avere riscontrato l’incompetenza dell'Ispettorato del lavoro ad irrogare la sanzione. Si deduce violazione degli artt. 174 CdS e dei reg. europei 3820/1985, 3821/1985, 561/2006. Il quarto motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. poiché la pronuncia impugnata è in linea con la giurisprudenza più recente che afferma la competenza dell’Ispettorato del lavoro (cfr. Cass. 38489/2021, 18462/2020, 22896/2018, 20594/2016) e il motivo non offre spunti per rimeditare tale orientamento.L’isolato precedente del 2011 citato in ricorso a pag. 39 deve pertanto ritenersi ormai superato. 4di 4 – 28266/2020 – 2 – 14 / 5 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 5. -Il ricorso è rigettato. Le controparti non hanno svolto attività difen- siva, quindi non vi è da provvedere sulle spese. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il
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