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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 10029/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso 12327/2018 proposto da: proposto da: COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dom.ti in Roma alla via Cosseria n. 5, int.1 giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]„ in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Largo di torre c,(2(ev,i rov-.e Argentina 14rappresentata e difesa da4iravv.t4) [OSCURATO:PERSONA].

Maurd gaponel giusta procura in calce al ricorso Controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 1406/2017 della [OSCURATO:PERSONA] Piemonte, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] E udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1.La CTR del Piemonte, con sentenza indicata in epigrafe, nel riformare la decisone di primo grado, accoglieva l'appello della contribuente con riferimento alla parte variabile della Tarsu/ Tia 2012 e Tarsu 2013, sul rilievo che era incontestato che la società aveva denunciato l'occupazione dei locali, dichiarando di produrre rifiuti speciali costituiti da imballaggi terziari con richiesta di esenzione dalla tassa per le superfici indicate, producendo documentazione che aveva indotto il Comune alla riduzione della tassa rispetto alla documentazione attestante lo smaltimento in proprio di rifiuti assimilati prodotti.Affermava la regionale che sia sulla base della normativa del decreto Ronchi che in base alla

I. 214/2011( Tares) il contribuente è sempre tenuto a corrispondere la parte fissa della tariffa che è correlata al possesso dei locali; mentre la parte variabile è determinata dalla tipologia dei rifiuti prodotti, dalla loro eventuale assimilazione a quelli urbani e la riduzione della tariffa dipende dall'avviamento dei rifiuti allo smaltimento in proprio con operatori autorizzati.

Precisava che gli imballaggi terziari sfuggono alla privativa comunale, per cui il loro trattamento può avvenire esclusivamente con operatori autorizzati.

Davano atto i giudici di appello che le parti concordavano sui principi di diritto esposti, ma non anche su un dato fattuale: ovvero se la CEVA avesse denunciato e richiesto l'esenzione documentando la produzione dei rifiuti speciali non assimilabili e se avesse dimostrato il loro corretto smaltimento.

La CTR, constatato che dai formulari non emergeva la natura terziaria degli imballaggi - ma che detti formulari erano predisposti dall'amministrazione e non prevedono detta indicazione, tenuto conto che la CEVA si occupa di logistica integrata per conto terzi e non di vendita all'ingrosso o al dettaglio della merce che riceve - ne desumeva che non si trattava di imballaggi primari o secondari, bensì di imballaggi terziari confezionati in modo da consentirne il trasporto.

Di guisa, che avendo il Comune con regolamento escluso la tassabilità delle superfici dove si producono imballaggi terziari in conformità al disposto dell'art. 14

I. 21/2011, doveva ritenersi non dovuta la parte varabile della tariffa, assumendo che il Comune aveva regolamentato la fattispecie di riduzione di imposta e non quella facoltativa prevista dall'art. 62, comma 3, d.lgs. 507/93 per le aree in cui si formano rifiuti speciali e sulle quali sarebbe esclusa l'imposta salvo che il regolamento comunale non individui categorie produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività vien svolta; atteso che il comune aveva applicato un riduzione per i rifiuti assimilati smaltiti in proprio ( art,. 25 reg. com Tares e Tarsu) e non una riduzione per rifiuti speciali ex art. 62 comma 3, che dal testo di legge sarebbe facoltativa.

Avverso la pronuncia della CTR il Comune propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

L'intimata società ha replicato con controricorso e ricorso incidentale.

Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 2.Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 324 c.p.c., 124 disp.att. c.p.c, nonchè dell'art.115 in rapporto con gli artt. 1 e 58 d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 3), c.p.c. affermando l'esistenza di un giudicato esterno in materia di imponibilità Tarsu dei locali oggetto di causa, quale circostanza mai contestata dalla controparte.

Si assume che la CTR pur avendo evidenziato che il giudicato è rilevabile d'ufficio, ha considerato detta eccezione inammissibile per la mancata attestazione del passaggio in giudicato.

Sostiene al riguardo, che il passaggio in giudicato della sentenza era stata confermata dalla controparte che nelle memorie illustrative della fase di appello ha dedotto" la difesa avversaria, sulla scorta della sentenza 135/2011 emessa dalla CTP di Novara, per tarsu 2009-2010, assume che si sarebbe formato il giudicato esterno", inferendo da dette allegazioni la prova del passaggio in giudicato della decisione menzionata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; con la conseguenza che il giudice d'appello sulla base della non contestazione da parte della CEVA avrebbe potuto acquisire d'ufficio le sentenze con relative attestazioni.

Insiste dunque l'ente locale sulla inammissibilità del ricorso in appello avendo la società sollevato le medesime questioni già esaminate con decisione passata in giudicato per le annualità di imposta precedenti. 3.11 secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 65 e 67 d.lgs. 507/93 ex art. 360, n.3), c.p.c., nonché l'illegittimità del riconoscimento della esclusione dalla tassazione dei magazzini per la parte variabile della tariffa, in relazione alla Tarsu applicata nel 2012 dal Comune; per avere il decidente escluso l'applicabilità della parte variabile della Tarsu per l'annualità 2012, ancorchè la relativa normativa non distingua tra parte variabile e fissa della tariffa, ma preveda che "La tassa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie per unita' di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonche' al costo dello smaltimento"; prevedendo in ogni caso l'applicazione di una tariffa unitaria a metro come confermato dal successivo art. 67 il quale recita" Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni.

2. Il regolamento puo' prevedere riduzioni nel caso di attivita' produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico- organizzativi comportanti un 'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantita' di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'articolo 61, comma 3." Rispetto a detta annualitià, il Comune aveva già applicato il trattamento agevolato previsto dalla'rt.7 dell'allora vigente regolamento comunale con applicazione della tariffa ridotta nelle misure stabilite previste per categoria di appartenenza del compendio produttivo della società.

4. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 62, comma 3, 70 d.lgs. 507/93, 14 comma 10 e commi 32 e 33 del d.l. 201/2011 convertito in I. 214/2011, ex art. 360, n. 3), c.p.c.; violazione degli obblighi dichiarativi o mancato assolvimento dell'onere della prova della natura dei rifiuti in relazione alla parziale esenzione Tarsu e Tares; per avere il giudicante riconosciuto che difettava l'individuazione nei formulari della natura terziaria degli imballaggi desumendone tuttavia la tipologia dalla natura dell'attività svolta dalla CEVA, ancorchè la società e prima di lei la cessionaria per le annualità di imposta 2006-2008 avevano sempre provveduto al pagamento della Tarsu anche sui locali destinati ad uso magazzino, così confermando che in quei locali non venivano prodotti rifiuti da imballaggio terziario.

Tutto ciò, in violazione del disposto dell'art. 62 e della disciplina di settore che prevedono ai fini dell'esenzione anche parziale della Tarsu /tares la preventiva denuncia della tipologia dei rifiuti speciali non assimilabili generati nonché del loro recupero a spese del produttore, in mancanza del quale la produzione di rifiuti assimilati e tassabili si presume fino a prova contraria.

Si afferma che la CTR avrebbe dovuto valutare la natura dei rifiuti sulla base di un giudizio tecnico fondato sui MUD acquisiti agli atti da cui, tuttavia, non risultava la natura della produzione, e sulla base della preventiva denuncia delimitativa delle aree produttive di rifiuti speciali. 5.Con l'ultimo mezzo si lamentano le medesime violazioni rubricate nel precedente motivo, censurando la pronuncia impugnata per aver esentato la CEVA dal pagamento dell'intera parte variabile della tassa, ritenendo che tutta la superficie produttiva del compendio industriale oggetto di causa dovesse considerarsi di regola produttiva di imballaggi terziari, non tenendo conto delle carenze documentali e della normativa che consente al più una riduzione tariffaria e non una esenzione, considerando soprattutto la destinazione di alcune aree( magazzini, aree accessorie, locali tecnici).

Si osserva altresì che la tassa è dovuta ex art. 62 cit. e 14 cit.( comma 3) per l'occupazione dei locali ed aree scoperte (ad esclusione delle aree pertinenziali o accessorie di civili abitazioni ex art. 62 cit.). 6.Con ricorso incidentale, la società contribuente lamenta la violazione degli artt. 62, comma 3, e 67, comma 1 d.lgs. 507/93 dell'art. 14 comma 10

I. 214/2011 ex art. 360 n.3), c.p.c. - illegittima applicabilità alle superfici di magazzino della quota fissa; per avere i giudici regionali confermato la debenza della quota fissa che invece non è prevista dal d.lgs 507/93, mentre la disciplina Tares prevederebbe la totale esenzione dal tributo per le superfici che producono rifiuti speciali al cui recupero sono tenuti i produttori non valendo la privativa comunale.

7. Il primo motivo del ricorso principale è infondato, non potendosi desumere dalla trascrizione delle affermazioni della controparte contenute nella memoria il riconoscimento del passaggio in giudicato della sentenza invocata dal Comune nel giudizio, ma priva di attestazione relativa alla sua definitività.

In particolare, come per la verifica di conformità all'originale della decisione impugnata, la rilevanza della "non contestazione" del controricorrente è stata tradizionalmente esclusa sul principale assunto secondo cui la materia non è nella disponibilità delle parti; ritenendosi, comunque, che, in materia, non possono trovare applicazione né l'art.2719 cod. civ. né il comma 2 dell'art. 23 del CAD in tema di copia analogica di documento informatico, che si ritengono riferibili ad ipotesi in cui si tratta di attribuire ad un documento efficacia probatoria, da valere tra le parti, ma non valgono "quando si devono operare verifiche, quali la conformità della copia all'originale ovvero la tempestività di un atto di impugnazione rispetto ad un termine perentorio e quindi correlativamente la formazione del giudicato, che hanno implicazioni pubblicistiche e non sono nella disponibilità delle parti" (come ricordato da Cass. n. 30765 del 2017 cit.).

Con la conseguenza che, tale ambito, la non contestazione del controricorrente in ordine alla esistenza o meno del giudicato non assurge al rango di elemento probatorio. 8.Le altre censure, che involgendo questioni intimamente connesse, possono essere scrutinate unitariamente, sono fondate, assorbito il ricorso incidentale. 8.1 Con riferimento alla dedotta assimilazione degli imballaggi terziari, vale osservare che il Titolo 2^ (specificamente dedicato alla "gestione degli imballaggi") del decreto Ronchi, premesso che la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio è disciplinata "sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza", ai sensi della citata direttiva 94/62/CE (art. 34, comma 1), ha disposto che: a) gli imballaggi si distinguono in primari (quelli costituiti da "un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore"), secondari o multipli (quelli costituiti dal "raggruppamento di un certo numero di unità di vendita") e terziari (quelli concepiti "in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli") (art.35, commal); b) "i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti"; oltre ai vari obblighi in tema di raccolta, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio, sono sa carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per - fra l'altro - la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari (art.38); c) "dal 1 gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata"(art.43, comma2).

L'art.. 49, compreso nel Titolo 3^, ha istituito la "tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" (usualmente denominata TIA, "tariffa di igiene ambientale"), in sostituzione della soppressa TARSU, prevedendo, in particolare, nella modulazione della tariffa, agevolazioni per la raccolta differenziata, "ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori" (comma 10), e disponendo altresì che sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua detta attività (comma 14) Va poi ricordato che i termini del regime transitorio per la soppressione della TARSU e l'operatività della TIA - regime introdotto dal D.P.R. n. 158 del 1999, modificato dalla L. n. 488 del 1999, art. 33, salva la possibilità per i comuni di introdurre in via sperimentale la TIA - hanno subito varie proroghe e che, infine, il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238 (recante "Norme in materia ambientale") ha soppresso tale tariffa, sostituendola con una nuova - "tariffa integrata ambientale", come definita dal D.L. n. 208 del 2008, convertito nella L. n. 13 del 2009, cd.

TIA 2 -, e l'art. 264 ha abrogato l'intero D.Lgs. n. 22 del 1997 (sia pur prevedendo anche in questo caso una disciplina transitoria: v.

Cass.17488, 17487,22981,22890,226637, 22545 del 2017; Cass. 10812 del 2016 e n. 41291 del 2016).

L'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), che ha istituito la nuova "tariffa" sui rifiuti TIA 2, destinata a sostituire quella di cui al d.lgs. n. 22 del 1997, ha previsto al comma 1, che : "la tariffa di cui all'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è 1 soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11", il quale recita che sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti".

Invero, il regolamento ministeriale di cui sopra non è stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), pertanto sono rimaste in vigore, ed applicate dai Comuni nei rispettivi territori, per quanto qui d'interesse, sia la TARSU che la TIA 1 alla quale sono stati estesi i criteri di determinazione della TARSU.

Ciò premesso, il quadro normativo rimane quello costituito dal d.lgs. n. 507 del 1993 e dal d.lgs. n. 22 del 1997.

Questa Corte ha già statuito che per effetto dell'art. 17, comma terzo, della legge 24 aprile 1998, n. 128, che ha abrogato l'art. 39 della legge 26 febbraio 1994, n. 146, è venuta meno l'assimilazione "ope legis" ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione CIPE del 27 luglio 1984, con la conseguenza che è divenuto pienamente operante l'art. 21, comma 2, lettera g), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e quindi a partire da tale annualità d'imposta, era stato restituito ai comuni (Cass.nn. 18303/2004,18382/2004) il potere di assimilare ai rifiuti urbani ordinari alcune categorie di rifiuti speciali, anche "per qualità e quantità" (art. 21, comma 2, lett. g).

Il citato art. 21 consentiva l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dallo Stato con Delib CC. 27 luglio 1984 (punto

1.1.1. lett.a), laddove erano indicati tra i rifiuti assimilabili agli urbani gli imballaggi in genere.

Ma dall'esame del Titolo 2^ del decreto Ronchi si ricava che i rifiuti di imballaggio costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, regime caratterizzato essenzialmente dalla attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro "gestione" (termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento) (art. 38 cit.); ciò vale in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, cioè, in sostanza, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale. 9.Ne deriva che i rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani, nell'esercizio del potere ad essi restituito dall'art. 21 del decreto Ronchi e dalla successiva abrogazione della L. n. 146 del 1994, art. 39, ed i regolamenti che una tale assimilazione abbiano previsto vanno perciò disapplicati in parte qua dal giudice tributario (Cass. n. 627 del 19.10.2011; Cass. n. 627/2012; Cass. n. 4793/2016; Cass.14414/2017; Cass. n. 6358 e 6359 del 2016). 9.1 Quindi, stante la non assimilabilità assoluta degli imballaggi terziari ai rifiuti urbani, la tassa in relazione agli stessi non è dovuta, indipendentemente dall'assimilazione agli urbani eventualmente operata dal Comune.

Va osservato, infatti, che l'operata assimilazione è priva di rilevanza nel caso concreto, ove, trattandosi di imballaggi terziari, si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3), e la tassa è esclusa per la sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali, circostanza fattuale accertata dal giudice regionale. 9.2.Ciò non comporta, che tali categorie di rifiuti (imballaggi terziari) siano, di per sè, esenti dalla TARSU, ma che ad esse si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali (Cass. n. 4793 del 15.12.2015; Cass. nn. 4792 e 4793 del 2016).

10. Con riferimento alla TARES, si osserva che essa è stata l'imposta sui rifiuti dal gennaio al dicembre 2013 (dal 10 gennaio 2014 è stata sostituita dalla TARI), ed è stata introdotta dal d.I n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto Salva Italia), convertito con Leg n. 214 del 2011, in sostanziale continuità con i preesistenti tributi (TARSU e TIA) dovuti da cittadini, enti e imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, conservandone la medesima natura, sicché ai fini qui considerati, valgono per tutti i tributi oggetto di causa i principi di seguito riportati.

In particolare il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibito e nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali.

La disciplina, regolamentata dagli artt. 62 comma 3 d.lvo 507/93, per la TARSU, e 14

I. 214/2001 per la TARES, che trova applicazione con riferimento ai rifiuti speciali pericolosi e tossici e a quelli non assimilati, rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo, nell'ovvio presupposto che in un locale od area in cui si producono rifiuti speciali si formano anche, di norma, rifiuti ordinari l'esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali.

I locali dove si producono rifiuti speciali non assimilati sono quindi esenti dal pagamento dell'imposta. 11.Ciò che qui è in discussione, tuttavia, è la qualificazione dei rifiuti prodotti che il Comune contesta appartenere alla categoria degli imballaggi terziari.

Tanto premesso, in tema di ripartizione dell'onere probatorio spetta al contribuente fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti esclusivamente i rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale è onere dell'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70), un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. 13 settembre 2017, n. 21250; 4 aprile 2012, n. 5377).

A tal fine, in mancanza di specifica contestazione al riguardo, sia il MUD che i registri di carico e scarico possono anche essere ritenuti elementi comprovanti il superamento della soglia stabilita dal Comune, ai fini della esclusione dalla assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani.

12. Diversamente, tale circostanza, da sola, non è sufficiente ai fini della esclusione dalla tassazione, dovendo la società fornire la prova di avere provveduto al loro effettivo smaltimento mediante ditte specializzate, producendo copia dei relativi contratti e/o delle relative fatture, in quanto ratio della esclusione della imposta, in tale caso, è di evitare una indebita duplicazione di costi in capo ai soggetti che producono tali rifiuti e che sono tenute a pagare ditte specializzate per il loro smaltimento in quantità madori di quelle previste dalla deliberazione comunale (v.

Cass. n. 10812 del 2016.; sulla insufficienza della sola produzione documentale dei MUD. v. anche Cass. n. 15481 del 2019).

Ebbene, dalla stessa sentenza della CTR risulta evidente che i formulari non espongono la natura dei rifiuti prodotti, la cui natura è stata desunta dalla CTR solo dalla natura dell'attività svolta dalla società, non considerando affatto che la contribuente avrebbe dovuto provare che l'intera superficie indicata nella denuncia produceva in via prevalente imballaggi di natura terziaria individuandone la natura nei MUD e fornendo la relativa prova dell'auto -smaltimento attraverso la produzione dei contratti e delle ricevute.

Alla stregua di quanto esposto, i motivi esaminati (dal secondo all'ultimo) vanno accolti, respinto il primo e dichiarato assorbito il ricorso incidentale; pertanto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, l'originario ricorso della contribuente deve essere respinto.Sussistono i presupposti, tenuto conto delle alterne vicende processuali, per compensare le spese del giudizio di merito.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte - Accoglie il secondo, terzo e ultimo motivo del ricorso principale, respinto il primo ed assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente; compensa le spese del giudizio di meri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso 12327/2018 proposto da: proposto da: COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dom.ti in Roma alla via Cosseria n. 5, int.1 giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]„ in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Largo di torre c,(2(ev,i rov-.e Argentina 14rappresentata e difesa da4iravv.t4) [OSCURATO:PERSONA]. Maurd gaponel giusta procura in calce al ricorso Controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 1406/2017 della [OSCURATO:PERSONA] Piemonte, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] E udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1.La CTR del Piemonte, con sentenza indicata in epigrafe, nel riformare la decisone di primo grado, accoglieva l'appello della contribuente con riferimento alla parte variabile della Tarsu/ Tia 2012 e Tarsu 2013, sul rilievo che era incontestato che la società aveva denunciato l'occupazione dei locali, dichiarando di produrre rifiuti speciali costituiti da imballaggi terziari con richiesta di esenzione dalla tassa per le superfici indicate, producendo documentazione che aveva indotto il Comune alla riduzione della tassa rispetto alla documentazione attestante lo smaltimento in proprio di rifiuti assimilati prodotti.Affermava la regionale che sia sulla base della normativa del decreto Ronchi che in base alla I. 214/2011( Tares) il contribuente è sempre tenuto a corrispondere la parte fissa della tariffa che è correlata al possesso dei locali; mentre la parte variabile è determinata dalla tipologia dei rifiuti prodotti, dalla loro eventuale assimilazione a quelli urbani e la riduzione della tariffa dipende dall'avviamento dei rifiuti allo smaltimento in proprio con operatori autorizzati. Precisava che gli imballaggi terziari sfuggono alla privativa comunale, per cui il loro trattamento può avvenire esclusivamente con operatori autorizzati. Davano atto i giudici di appello che le parti concordavano sui principi di diritto esposti, ma non anche su un dato fattuale: ovvero se la CEVA avesse denunciato e richiesto l'esenzione documentando la produzione dei rifiuti speciali non assimilabili e se avesse dimostrato il loro corretto smaltimento. La CTR, constatato che dai formulari non emergeva la natura terziaria degli imballaggi - ma che detti formulari erano predisposti dall'amministrazione e non prevedono detta indicazione, tenuto conto che la CEVA si occupa di logistica integrata per conto terzi e non di vendita all'ingrosso o al dettaglio della merce che riceve - ne desumeva che non si trattava di imballaggi primari o secondari, bensì di imballaggi terziari confezionati in modo da consentirne il trasporto. Di guisa, che avendo il Comune con regolamento escluso la tassabilità delle superfici dove si producono imballaggi terziari in conformità al disposto dell'art. 14 I. 21/2011, doveva ritenersi non dovuta la parte varabile della tariffa, assumendo che il Comune aveva regolamentato la fattispecie di riduzione di imposta e non quella facoltativa prevista dall'art. 62, comma 3, d.lgs. 507/93 per le aree in cui si formano rifiuti speciali e sulle quali sarebbe esclusa l'imposta salvo che il regolamento comunale non individui categorie produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività vien svolta; atteso che il comune aveva applicato un riduzione per i rifiuti assimilati smaltiti in proprio ( art,. 25 reg. com Tares e Tarsu) e non una riduzione per rifiuti speciali ex art. 62 comma 3, che dal testo di legge sarebbe facoltativa. Avverso la pronuncia della CTR il Comune propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. L'intimata società ha replicato con controricorso e ricorso incidentale. Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 2.Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 324 c.p.c., 124 disp.att. c.p.c, nonchè dell'art.115 in rapporto con gli artt. 1 e 58 d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 3), c.p.c. affermando l'esistenza di un giudicato esterno in materia di imponibilità Tarsu dei locali oggetto di causa, quale circostanza mai contestata dalla controparte. Si assume che la CTR pur avendo evidenziato che il giudicato è rilevabile d'ufficio, ha considerato detta eccezione inammissibile per la mancata attestazione del passaggio in giudicato. Sostiene al riguardo, che il passaggio in giudicato della sentenza era stata confermata dalla controparte che nelle memorie illustrative della fase di appello ha dedotto" la difesa avversaria, sulla scorta della sentenza 135/2011 emessa dalla CTP di Novara, per tarsu 2009-2010, assume che si sarebbe formato il giudicato esterno", inferendo da dette allegazioni la prova del passaggio in giudicato della decisione menzionata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; con la conseguenza che il giudice d'appello sulla base della non contestazione da parte della CEVA avrebbe potuto acquisire d'ufficio le sentenze con relative attestazioni. Insiste dunque l'ente locale sulla inammissibilità del ricorso in appello avendo la società sollevato le medesime questioni già esaminate con decisione passata in giudicato per le annualità di imposta precedenti. 3.11 secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 65 e 67 d.lgs. 507/93 ex art. 360, n.3), c.p.c., nonché l'illegittimità del riconoscimento della esclusione dalla tassazione dei magazzini per la parte variabile della tariffa, in relazione alla Tarsu applicata nel 2012 dal Comune; per avere il decidente escluso l'applicabilità della parte variabile della Tarsu per l'annualità 2012, ancorchè la relativa normativa non distingua tra parte variabile e fissa della tariffa, ma preveda che "La tassa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie per unita' di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonche' al costo dello smaltimento"; prevedendo in ogni caso l'applicazione di una tariffa unitaria a metro come confermato dal successivo art. 67 il quale recita" Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni. 2. Il regolamento puo' prevedere riduzioni nel caso di attivita' produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico- organizzativi comportanti un 'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantita' di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'articolo 61, comma 3." Rispetto a detta annualitià, il Comune aveva già applicato il trattamento agevolato previsto dalla'rt.7 dell'allora vigente regolamento comunale con applicazione della tariffa ridotta nelle misure stabilite previste per categoria di appartenenza del compendio produttivo della società. 4. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 62, comma 3, 70 d.lgs. 507/93, 14 comma 10 e commi 32 e 33 del d.l. 201/2011 convertito in I. 214/2011, ex art. 360, n. 3), c.p.c.; violazione degli obblighi dichiarativi o mancato assolvimento dell'onere della prova della natura dei rifiuti in relazione alla parziale esenzione Tarsu e Tares; per avere il giudicante riconosciuto che difettava l'individuazione nei formulari della natura terziaria degli imballaggi desumendone tuttavia la tipologia dalla natura dell'attività svolta dalla CEVA, ancorchè la società e prima di lei la cessionaria per le annualità di imposta 2006-2008 avevano sempre provveduto al pagamento della Tarsu anche sui locali destinati ad uso magazzino, così confermando che in quei locali non venivano prodotti rifiuti da imballaggio terziario. Tutto ciò, in violazione del disposto dell'art. 62 e della disciplina di settore che prevedono ai fini dell'esenzione anche parziale della Tarsu /tares la preventiva denuncia della tipologia dei rifiuti speciali non assimilabili generati nonché del loro recupero a spese del produttore, in mancanza del quale la produzione di rifiuti assimilati e tassabili si presume fino a prova contraria. Si afferma che la CTR avrebbe dovuto valutare la natura dei rifiuti sulla base di un giudizio tecnico fondato sui MUD acquisiti agli atti da cui, tuttavia, non risultava la natura della produzione, e sulla base della preventiva denuncia delimitativa delle aree produttive di rifiuti speciali. 5.Con l'ultimo mezzo si lamentano le medesime violazioni rubricate nel precedente motivo, censurando la pronuncia impugnata per aver esentato la CEVA dal pagamento dell'intera parte variabile della tassa, ritenendo che tutta la superficie produttiva del compendio industriale oggetto di causa dovesse considerarsi di regola produttiva di imballaggi terziari, non tenendo conto delle carenze documentali e della normativa che consente al più una riduzione tariffaria e non una esenzione, considerando soprattutto la destinazione di alcune aree( magazzini, aree accessorie, locali tecnici). Si osserva altresì che la tassa è dovuta ex art. 62 cit. e 14 cit.( comma 3) per l'occupazione dei locali ed aree scoperte (ad esclusione delle aree pertinenziali o accessorie di civili abitazioni ex art. 62 cit.). 6.Con ricorso incidentale, la società contribuente lamenta la violazione degli artt. 62, comma 3, e 67, comma 1 d.lgs. 507/93 dell'art. 14 comma 10 I. 214/2011 ex art. 360 n.3), c.p.c. - illegittima applicabilità alle superfici di magazzino della quota fissa; per avere i giudici regionali confermato la debenza della quota fissa che invece non è prevista dal d.lgs 507/93, mentre la disciplina Tares prevederebbe la totale esenzione dal tributo per le superfici che producono rifiuti speciali al cui recupero sono tenuti i produttori non valendo la privativa comunale. 7. Il primo motivo del ricorso principale è infondato, non potendosi desumere dalla trascrizione delle affermazioni della controparte contenute nella memoria il riconoscimento del passaggio in giudicato della sentenza invocata dal Comune nel giudizio, ma priva di attestazione relativa alla sua definitività. In particolare, come per la verifica di conformità all'originale della decisione impugnata, la rilevanza della "non contestazione" del controricorrente è stata tradizionalmente esclusa sul principale assunto secondo cui la materia non è nella disponibilità delle parti; ritenendosi, comunque, che, in materia, non possono trovare applicazione né l'art.2719 cod. civ. né il comma 2 dell'art. 23 del CAD in tema di copia analogica di documento informatico, che si ritengono riferibili ad ipotesi in cui si tratta di attribuire ad un documento efficacia probatoria, da valere tra le parti, ma non valgono "quando si devono operare verifiche, quali la conformità della copia all'originale ovvero la tempestività di un atto di impugnazione rispetto ad un termine perentorio e quindi correlativamente la formazione del giudicato, che hanno implicazioni pubblicistiche e non sono nella disponibilità delle parti" (come ricordato da Cass. n. 30765 del 2017 cit.). Con la conseguenza che, tale ambito, la non contestazione del controricorrente in ordine alla esistenza o meno del giudicato non assurge al rango di elemento probatorio. 8.Le altre censure, che involgendo questioni intimamente connesse, possono essere scrutinate unitariamente, sono fondate, assorbito il ricorso incidentale. 8.1 Con riferimento alla dedotta assimilazione degli imballaggi terziari, vale osservare che il Titolo 2^ (specificamente dedicato alla "gestione degli imballaggi") del decreto Ronchi, premesso che la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio è disciplinata "sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza", ai sensi della citata direttiva 94/62/CE (art. 34, comma 1), ha disposto che: a) gli imballaggi si distinguono in primari (quelli costituiti da "un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore"), secondari o multipli (quelli costituiti dal "raggruppamento di un certo numero di unità di vendita") e terziari (quelli concepiti "in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli") (art.35, commal); b) "i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti"; oltre ai vari obblighi in tema di raccolta, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio, sono sa carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per - fra l'altro - la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari (art.38); c) "dal 1 gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata"(art.43, comma2). L'art.. 49, compreso nel Titolo 3^, ha istituito la "tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" (usualmente denominata TIA, "tariffa di igiene ambientale"), in sostituzione della soppressa TARSU, prevedendo, in particolare, nella modulazione della tariffa, agevolazioni per la raccolta differenziata, "ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori" (comma 10), e disponendo altresì che sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua detta attività (comma 14) Va poi ricordato che i termini del regime transitorio per la soppressione della TARSU e l'operatività della TIA - regime introdotto dal D.P.R. n. 158 del 1999, modificato dalla L. n. 488 del 1999, art. 33, salva la possibilità per i comuni di introdurre in via sperimentale la TIA - hanno subito varie proroghe e che, infine, il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238 (recante "Norme in materia ambientale") ha soppresso tale tariffa, sostituendola con una nuova - "tariffa integrata ambientale", come definita dal D.L. n. 208 del 2008, convertito nella L. n. 13 del 2009, cd. TIA 2 -, e l'art. 264 ha abrogato l'intero D.Lgs. n. 22 del 1997 (sia pur prevedendo anche in questo caso una disciplina transitoria: v. Cass.17488, 17487,22981,22890,226637, 22545 del 2017; Cass. 10812 del 2016 e n. 41291 del 2016). L'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), che ha istituito la nuova "tariffa" sui rifiuti TIA 2, destinata a sostituire quella di cui al d.lgs. n. 22 del 1997, ha previsto al comma 1, che : "la tariffa di cui all'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è 1 soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11", il quale recita che sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti". Invero, il regolamento ministeriale di cui sopra non è stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), pertanto sono rimaste in vigore, ed applicate dai Comuni nei rispettivi territori, per quanto qui d'interesse, sia la TARSU che la TIA 1 alla quale sono stati estesi i criteri di determinazione della TARSU. Ciò premesso, il quadro normativo rimane quello costituito dal d.lgs. n. 507 del 1993 e dal d.lgs. n. 22 del 1997. Questa Corte ha già statuito che per effetto dell'art. 17, comma terzo, della legge 24 aprile 1998, n. 128, che ha abrogato l'art. 39 della legge 26 febbraio 1994, n. 146, è venuta meno l'assimilazione "ope legis" ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione CIPE del 27 luglio 1984, con la conseguenza che è divenuto pienamente operante l'art. 21, comma 2, lettera g), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e quindi a partire da tale annualità d'imposta, era stato restituito ai comuni (Cass.nn. 18303/2004,18382/2004) il potere di assimilare ai rifiuti urbani ordinari alcune categorie di rifiuti speciali, anche "per qualità e quantità" (art. 21, comma 2, lett. g). Il citato art. 21 consentiva l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dallo Stato con Delib CC. 27 luglio 1984 (punto 1.1.1. lett.a), laddove erano indicati tra i rifiuti assimilabili agli urbani gli imballaggi in genere. Ma dall'esame del Titolo 2^ del decreto Ronchi si ricava che i rifiuti di imballaggio costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, regime caratterizzato essenzialmente dalla attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro "gestione" (termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento) (art. 38 cit.); ciò vale in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, cioè, in sostanza, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale. 9.Ne deriva che i rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani, nell'esercizio del potere ad essi restituito dall'art. 21 del decreto Ronchi e dalla successiva abrogazione della L. n. 146 del 1994, art. 39, ed i regolamenti che una tale assimilazione abbiano previsto vanno perciò disapplicati in parte qua dal giudice tributario (Cass. n. 627 del 19.10.2011; Cass. n. 627/2012; Cass. n. 4793/2016; Cass.14414/2017; Cass. n. 6358 e 6359 del 2016). 9.1 Quindi, stante la non assimilabilità assoluta degli imballaggi terziari ai rifiuti urbani, la tassa in relazione agli stessi non è dovuta, indipendentemente dall'assimilazione agli urbani eventualmente operata dal Comune. Va osservato, infatti, che l'operata assimilazione è priva di rilevanza nel caso concreto, ove, trattandosi di imballaggi terziari, si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3), e la tassa è esclusa per la sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali, circostanza fattuale accertata dal giudice regionale. 9.2.Ciò non comporta, che tali categorie di rifiuti (imballaggi terziari) siano, di per sè, esenti dalla TARSU, ma che ad esse si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali (Cass. n. 4793 del 15.12.2015; Cass. nn. 4792 e 4793 del 2016). 10. Con riferimento alla TARES, si osserva che essa è stata l'imposta sui rifiuti dal gennaio al dicembre 2013 (dal 10 gennaio 2014 è stata sostituita dalla TARI), ed è stata introdotta dal d.I n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto Salva Italia), convertito con Leg n. 214 del 2011, in sostanziale continuità con i preesistenti tributi (TARSU e TIA) dovuti da cittadini, enti e imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, conservandone la medesima natura, sicché ai fini qui considerati, valgono per tutti i tributi oggetto di causa i principi di seguito riportati. In particolare il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibito e nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali. La disciplina, regolamentata dagli artt. 62 comma 3 d.lvo 507/93, per la TARSU, e 14 I. 214/2001 per la TARES, che trova applicazione con riferimento ai rifiuti speciali pericolosi e tossici e a quelli non assimilati, rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo, nell'ovvio presupposto che in un locale od area in cui si producono rifiuti speciali si formano anche, di norma, rifiuti ordinari l'esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali. I locali dove si producono rifiuti speciali non assimilati sono quindi esenti dal pagamento dell'imposta. 11.Ciò che qui è in discussione, tuttavia, è la qualificazione dei rifiuti prodotti che il Comune contesta appartenere alla categoria degli imballaggi terziari. Tanto premesso, in tema di ripartizione dell'onere probatorio spetta al contribuente fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti esclusivamente i rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale è onere dell'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70), un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. 13 settembre 2017, n. 21250; 4 aprile 2012, n. 5377). A tal fine, in mancanza di specifica contestazione al riguardo, sia il MUD che i registri di carico e scarico possono anche essere ritenuti elementi comprovanti il superamento della soglia stabilita dal Comune, ai fini della esclusione dalla assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani. 12. Diversamente, tale circostanza, da sola, non è sufficiente ai fini della esclusione dalla tassazione, dovendo la società fornire la prova di avere provveduto al loro effettivo smaltimento mediante ditte specializzate, producendo copia dei relativi contratti e/o delle relative fatture, in quanto ratio della esclusione della imposta, in tale caso, è di evitare una indebita duplicazione di costi in capo ai soggetti che producono tali rifiuti e che sono tenute a pagare ditte specializzate per il loro smaltimento in quantità madori di quelle previste dalla deliberazione comunale (v. Cass. n. 10812 del 2016.; sulla insufficienza della sola produzione documentale dei MUD. v. anche Cass. n. 15481 del 2019). Ebbene, dalla stessa sentenza della CTR risulta evidente che i formulari non espongono la natura dei rifiuti prodotti, la cui natura è stata desunta dalla CTR solo dalla natura dell'attività svolta dalla società, non considerando affatto che la contribuente avrebbe dovuto provare che l'intera superficie indicata nella denuncia produceva in via prevalente imballaggi di natura terziaria individuandone la natura nei MUD e fornendo la relativa prova dell'auto -smaltimento attraverso la produzione dei contratti e delle ricevute. Alla stregua di quanto esposto, i motivi esaminati (dal secondo all'ultimo) vanno accolti, respinto il primo e dichiarato assorbito il ricorso incidentale; pertanto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, l'originario ricorso della contribuente deve essere respinto.Sussistono i presupposti, tenuto conto delle alterne vicende processuali, per compensare le spese del giudizio di merito. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte - Accoglie il secondo, terzo e ultimo motivo del ricorso principale, respinto il primo ed assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente; compensa le spese del giudizio di meri
Sentenza Cassazione n. 10029/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris