CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: D02E
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti delle imprese Tessile Industria
Titolo accordo: CCNL per i dipendenti delle imprese Tessile Industria
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TESSILI
Sottosettori: industrie tessili e dell'abbigliamento
Parti datoriali: UNILAVORO PMI
Parti sindacali: CONFSAL FISALS
Decorrenza: 2024-12-11
Scadenza: 2029-12-10
Stipula: 2024-12-10
Stato: Acquisito
Identificativo: 20548
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=200194
--- Testo contratto ---
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LA VORO
Per i dipendenti delle imprese del settore Tessile Industria
Roma, 10/12/2024
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LA VORO
Per i dipendenti delle imprese Tessile Industria
10/12/2024
(Decorrenza: 11/12/2024 – 10/12/2029)
Parti stipulanti
1. UNILA VORO PMI – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE
E
1. CONFSAL FISALS
Testo del c.c.n.l.
Premessa e ambito di applicazione
1. Il presente c.c.n.l. si applica ai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali tessili
così come definite dalle normative vigenti, esercenti le seguenti attività:
a) Aziende di confezione in serie appartenenti ai seguenti gruppi di produzione:
b) Confezione in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo,
ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e per organizzazioni; abiti per
religiosi.
c) Confezione in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine.
d) Confezione in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche.
e) Confezione in serie di indumenti da lavoro e da fatica (con esclusione di ogni tipo
di divisa già regolamentato dal mansionario confezioni maschili).
f) Confezione in serie di abiti casual-sportwear.
g) Confezione in serie di abiti in pelle e succedanei.
h) Confezione in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di
vestaglie; di pigiama; ecc.
i) Confezione in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati; biancheria
domestica e fazzoletti; rammendatura di abiti e biancheria; preparazione di ricami
a mano e a macchina per abiti, biancheria, ecc.
j) Confezione in serie di busti, reggicalze, reggipetto, panciere, cinture elastiche,
bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini.
k) Confezione in serie di cravatte, sciarpe e foulards.
l) Confezione in serie di articoli vari: sottoascelle, spalline, imbottite, accessori
sportivi ed affini in tessuto, compresa la confezione di vele, bandiere, gagliardetti,
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uose, ghette, assorbenti igienici, piume e fiori artificiali per ornamento, ventagli e
affini, pieghettatura, oggetti cuciti in genere.
m) Bottoni e articoli affini.
n) Aziende fabbricanti maglierie in genere (comprese le sciallerie a maglia), che
adoperano qualsiasi fibra, con macchine di qualsiasi tipo e relativa confezione a
mano e a macchina
o) Aziende che producono qualsiasi tipo di calza con qualsiasi fibra, adoperando
macchine di qualsiasi tipo, escluse le calze per uso ortopedico
p) Aziende dell'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto ed articoli da
caccia
q) Aziende dell'industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche
r) Aziende dell'industria cotoniera, liniera e delle fibre affini
s) Aziende dell'industria della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e
per conto terzi
t) Aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile
u) Aziende dell'industria dei comparti tessili vari e torcitura e filatura serica
v) Aziende dell'industria dei retifici da pesca
TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI
Articolo 1 - Rappresentanze Sindacali
Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti
sindacali i lavoratori che fanno parte:
• di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti
alle OO.SS. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello
stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti
in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
• di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale
dei lavoratori stipulante il presente C.C.N.L.;
• L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la
nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva
Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui al punto
n. 1 lett. a) e b) deve avvenire tramite comunicazione scritta con ricevuta a validità
certa anche tramite PEC.
Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione
di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi che consenta la
razionalizzazione dei costi attraverso anche la individuazione di un monte ore complessivo.
I Dirigenti Sindacali Aziendali potranno godere di permessi retribuiti,
compatibilmente con le esigenze tecnico -produttive dell’azienda, per la partecipazione a
trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura pari a otto giorni
all’anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione
scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti
organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali anche tramite PEC.
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Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori
con qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, deve
essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’eserc izio della carica
ricoperta.
Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo
determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con
lo scadere del contratto a termine.
Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata
tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle
RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento
delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
Articolo 2 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto, per
l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Tale diritto è riconosciuto, sulla base
delle seguenti disposizioni:
a) Il lavoratore che intende esercitare il diritto ai permessi retribuiti deve darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la R.S.A.
anche tramite PEC;
a) Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere comunicazioni
riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell’ambito di
appositi spazi all’interno dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di
lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori;
b) Le sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, in aggiunta ai
permessi delle R.S.A., fruiranno di un monte ore annuo aziendale di permessi
retribuiti pari ad 1 ora e 30 minuti complessive, moltiplicato per il numero dei
dipendenti in forza presso ciascuna azienda al 31 dicembre dell’anno precedente a
quello di riferimento;
c) Le ore di permesso risultanti dal suddetto monte, vanno ripartite tra le
Organizzazioni Sindacali di cui al precedente punto 5, in misura proporzionale al
numero degli iscritti aziendali a ciascuna di esse, risultante alla stessa data del 31
Dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;
d) Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale, compresa quella riguardante la
partecipazione a riunioni e a Commissioni comunque denominate, restando pertanto
escluse quelle convocate dalle Aziende. Tale monte ore così determinato costituisce
un tetto invalicabile annuale;
e) Non è consentita né la fruizione di eventuali residui in anni successivi a quello di
competenza. Vengono concessi eventuali sforamenti nella misura massima del 20%
del monte ore annuo che dovranno essere recuperati entro il 31 dicembre dell’anno
successivo.
Il monte ore di permessi sopra determinato costituisce un limite invalicabile e non
assorbe per le Organizzazioni stipulanti il presente accordo quanto previsto agli artt. 23 e
30 della Legge n. 300/1970 e pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sin dacale, ivi
comprese le convocazioni degli organi direttivi confederali, nazionali, regionali, provinciali
o comprensoriali, etc. Le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, attraverso le proprie
articolazioni, si impegnano a comunicare alle singole aziende, anche tramite PEC, entro il
mese di dicembre di ciascun anno precedente quello di riferimento, i nominativi dei
dipendenti dell’azienda che hanno diritto a fruire del monte ore dei permessi aziendali, in
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quanto dirigenti delle rappresentanze sindacali contrattualmente previste e degli organismi
direttivi nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali ed aziendali, nei limiti previsti dai
rispettivi Statuti.
Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle federazioni sindacali
stipulanti il CCNL ed avanzata, anche tramite PEC, con un preavviso di almeno 24 ore
lavorative, salvo casi di particolare urgenza. Le richieste di permesso devono essere vistate
dal responsabile dell’organo direttivo di appartenenza del lavoratore interessato e quelle
relative alla partecipazione alle riunioni degli organi direttivi devono essere corredate dalla
copia della lettera di convocazione dello stesso organo.
All’infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere concessi, altresì,
permessi sindacali non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
PERMESSI RETRIBUITI PER L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI
RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
Per l'espletamento del ruolo e lo svolgimento delle attribuzioni previste all'art. 50 del
D.Lgs. 81/08 e smi, I RLS, utilizzano permessi retribuiti per ogni RLS nelle seguenti
misure:
- 24 ore per le imprese che occupano fino a 5 lavoratori;
- 48 ore per quelle che occupano da 6 a 15 lavoratori
- 72 ore per le aziende che occupano oltre 15 lavoratori.
Nelle unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti, nel caso in cui, in relazione ad
avvenute o progettate modificazioni tali da variare significativamente le condizioni del
rischio, qualora l’entità dei permessi risulti insufficiente, potrà essere an ticipato l’utilizzo
di ore di competenza dell’anno solare seguente fatti salvi i successivi conguagli.
I permessi di cui ai commi precedenti potranno essere assorbiti fino a concorrenza delle ore
di permesso riconosciute al medesimo titolo.
In tutte le unità produttive di cui al paragrafo 1, per l’espletamento degli adempimenti
previsti dai punti b), c), d), g), i) ed I) dell’articolo 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non
vengono utilizzate le ore sopra specificate.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello aziendale in
considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del rischio ambientale.
Le parti, individuando come valori condivisi la tutela della salute e la sicurezza sul luogo
di lavoro, il rispetto dell’ambiente, la necessità di consolidare e diffondere comportamenti
e applicazioni consapevoli delle norme contrattuali e i legge, ritengo no opportuno
migliorare il coinvolgimento di tutti i lavoratori nel raggiungimento di tali obiettivi e
concordano sull’opportunità di promuovere idonee iniziative formative ed informative
aziendali per tutti i lavoratori dedicate ai temi della salute e scurezza nei luoghi di lavoro.
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Accomodamenti ragionevoli
Anche in riferimento alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della
direttiva 2000/78/CE recepita in Italia dal D.Lgs. n. 216/2003, così come novellato nel
2013, le Parti riconoscono l’importanza sociale del reinserimento del lavorat ore con
disabilità o divenuto non più idoneo alle mansioni per le quali è stato assunto.
In questo senso, dichiarano di ispirare le proprie iniziative ai contenuti dell’accordo
interconfederale sottoscritto da Confindustria e CGIL, CISL e UIL il 12 dicembre 2018,
“Salute e sicurezza - Attuazione del Patto della fabbrica” e richiamano la necess ità di
garantire, secondo logiche di ragionevolezza e di buona fede, il bilanciamento degli
interessi costituzionalmente protetti e l’impegno ad individuare soluzioni organizzative,
tecnologiche e contrattuali che consentono la eliminazione o riduzione dei fattori che
impediscono o rendono difficile l’impiego dei lavoratori con disabilità anche attraverso i
contributi regionali INAIL messi a disposizione per questo fine.
Articolo 3 - Assemblea
Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di
riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o
facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente , su
materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale
interessata e anche fuori dalla stessa purché in locale messo a disposizione dal datore di
lavoro.
La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con almeno
due giorni di anticipo. In caso di emergenza il suddetto termine può essere ridotto a n.1
giorno ferma restando la necessità di specifica indicazione dell’orario di svolgimento.
Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali,
indette dalle OO.SS. stipulanti il presente C.C.N.L., durante l’orario di lavoro fino ad un
massimo di dieci ore all’anno normalmente retribuite. Le riunioni si terranno presso l’unità
aziendale interessata e anche fuori dalla stessa purché in locale messo a disposizione dal
datore di lavoro.
Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato
in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare
funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la
salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL
purché indicati nella convocazione.
Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di
durata.
Articolo 4 – Referendum
Nelle aziende, il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento fuori dell’orario di
lavoro, di referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti all’attività
sindacale.
I referendum sono indetti dalla RSA, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori
appartenenti all’unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti
collettivi decentrati.
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Articolo 5 - Trattenute sindacali
I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta sindacale, a favore della O. S.
firmataria del presente contratto, nei confronti dei lavoratori che ne effettueranno richiesta
scritta.
La suddetta quota sarà trasmessa alle OO. SS. da parte del datore di lavoro, previa
sottoscrizione, da parte del lavoratore della lettera di delega nella quale si indica
l’Organizzazione Sindacale destinataria del contributo associativo.
L’Azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.
Articolo 6 - Contrattazione collettiva decentrata
Dall’entrata in vigore del presente contratto a livello regionale, per il tramite delle
articolazioni territoriali dell’Ente Bilaterale, possono essere attivate le contrattazioni
regionali.
Rientrano nell’ambito della contrattazione regionale i seguenti istituti:
1. trattamenti retributivi integrativi;
1. premi di produzione; fringe benefit, welfare territoriale;
2. orario di lavoro;
3. Flessibilità - Banca ore;
4. tutela del lavoro e dell’integrità fisica dei lavoratori;
5. pari opportunità;
6. individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della
trasferta;
7. regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione
alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
8. formazione professionale;
9. determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento
alla verifica dei percorsi formativi;
10. determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari ed
applicazione dei provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra fatti
commessi rilevanza degli stessi e sanzioni ai fini delle previsioni di cui all’art. 18 l.
300/70;
11. disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla
contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal C.C.N.L., mediante
specifiche clausole di rinvio;
12. specifici accordi finalizzati all’incremento della produttività, allo sviluppo, alla
crescita, al rilancio ed alla competitività delle aziende;
13. referendum.
Rientrano nell’ambito della contrattazione Aziendale i seguenti istituti:
a) mensa o buoni pasto e welfare aziendale;
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a) tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla
contrattazione nazionale e o regionale;
b) specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla
competitività delle aziende;
c) ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti,
programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
d) l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni aziendali;
e) le modalità per la collaborazione nell’espletamento della prestazione lavorativa;
f) la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore
dipendente o ai tele centri per il controllo ovvero la riparazione delle
apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione al telelavoratore.
TITOLO II - ENTE BILATERALE
Articolo 7 - Ente Bilaterale
Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale, in sigla ESBII (Ente Sviluppo Bilaterale
Imprese per l’Italia) costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate
delle Parti stipulanti il C.C.N.L. in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione,
qualificazione professionale e sostegno al reddito.
Quest’ultima attività sarà concretizzata con l’ausilio del fondo di solidarietà
eventualmente costituito dalle confederazioni firmatarie dal presente C.C.N.L.
L’ESBII è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali
tassativamente definite con apposito Statuto e Regolamento.
A tal fine l’ESBII attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e
dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni
occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e
proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario
alla realizzazione degli incontri di informazione;
a) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e
formativi dei settori;
b) provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di
riconoscimento delle competenze per gli addetti;
c) elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e
iniziative in materie di formazione continua, formazione e qualificazione
professionale anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e
comunitari e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate
altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello
territoriale;
d) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria
dei quadri;
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e) riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali
curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL, o
a chi di dovere, agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/1986;
f) istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali di cui agli
artt. 8, 17 e 18 del presente C.C.N.L., nonché ne coordina le attività;
g) riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla
realizzazione degli accordi in materia apprendistato nonché dei contratti a termine;
h) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di
sostegno al reddito;
j) può svolgere la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di
riforma del mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all’Articolo 2113
cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la
tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si svolge, in materia di apprendistato,
le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
k) svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei
tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
l) attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dai C.C.N.L. che ad
esso fanno riferimento;
m) attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento.
n) per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L. può promuovere
lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire
l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali
potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo interprofessionale di formazione
continua.
L’ESBII svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale, in
sigla C.I.S., composte dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti il presente
contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e
contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part -time, lavoro
ripartito e lavoro intermittente, associazione in partecipazione, nonché la gestione delle
problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione
collettiva.
Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all’ESBII Nazionale può essere
riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori
compresi nella sfera di applicazione del presente C.C.N.L. e relativi agli effetti d erivanti
dall’attuazione delle norme contrattuali o di nuove disposizioni di legge.
L’ESBII potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e
ai sistemi di flessibilità dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità
di svolgimento dell’attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di
organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli
verranno espressamente affidate dalle Parti. L’istruttoria avviene attraverso l’istituzione di
un’apposita la CIS Nazionale. Un apposito accordo sig lato in seno alla Commissione
raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente C.C.N.L.
Per il miglior raggiungimento dei propri scopi L’ESBII potrà avviare, partecipare o
contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei
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propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni
od Enti e Scuole, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
Gli organi di gestione di ESBII Saranno composti su base paritetica tra
l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori e dei datori di lavoro.
La costituzione degli ESBII Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio di
Amministrazione dell’ -ESBII -nazionale che ne regola il funzionamento con apposito
regolamento.
Articolo 8 - Enti Bilaterali Territoriali
L’ESBII Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività
individuate dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine
promuove:
a) la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le
Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori
che vi abbiano proficuamente partecipato;
a) il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi
di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la
sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
b) gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai
corsi di formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere
sociale in favore dei lavoratori;
c) il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio dell’attività dei Centri per
l’Impiego;
d) l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed
il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento
con E.SBII Nazionale e con la rete degli ESBII Territoriali e con i servizi locali per
l’impiego;
e) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi
di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e
professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori
professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
f) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
g) le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi
territoriali in materia;
h) per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L. può promuovere
lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire
l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali
potrà essere richiesto il cofinanziamento di un fondo di formazione continuo da
costituire o già costituito;
i) per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L. può svolgere
attività di assistenza ai lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al
rinnovo del permesso di soggiorno.
j) l’ESBII Territoriale, svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a
livello territoriale della normativa legislativa e contrattuale in materia di
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apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo determinato, part -time,
lavoro ripartito e lavoro intermittente.
k) Per la certificazione dei contratti di lavoro, L’ESBII Territoriale si avvale di
apposite commissioni istruttorie e della Commissione Nazionale di Certificazione.
l) l’ESBII Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione
e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti
competenti. In Particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi
competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire
al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione
di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività
del comparto.
Articolo 8bis - Organismo Paritetico Nazionale O.P
Le Parti concordano che l’Organismo Paritetico Nazionale, in sigla O.P. iscritto al
numero 3 del Repertorio Nazionale degli Organismi paritetici istituito presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, costituisce lo strumento necessario al fine del rispetto
delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro come previsto e
disciplinato dal D.Lgs. 81/08.
O.P é costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali definite dal
suo statuto ed ha competenza nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL sottoscritti dalle
OOSS firmatarie.
A tal fine O.P attua ogni utile iniziativa e in particolare:
• supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative
dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
• svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza ed
igiene sui luoghi di lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di
adempiere all’ obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici, anche
attraverso l’im piego dei fondi interprofessionali, nonché, su richiesta delle
imprese, rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di
supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della
efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui
all’articolo 30 del DLGS 81/2008,della quale gli organi di vigilanza possono tener
conto ai fini della programmazione delle proprie attività. A tale fine l’Organismo
Paritetico istituirà specifica commissione paritetica, tecnicamente competente;
• Dare comunicazione alle imprese e agli organi di vigilanza territorialmente
competenti del nominativo del RLST ai sensi dell’art. 51 comma 8 del D.Lgs.
81/2008;
• Dare comunicazione all’ INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al
sistema dell’organismo paritetico e il nominativo o i nominativi dei RLST;
• Svolgere ogni altra funzione affidata dalla legge italiana o europea e quanto
deliberato e regolamentato dall’ Organismo costituito.
Articolo 9 - Assistenza Sanitaria Integrativa
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Le parti concordano sull’utilizzo del fondo integrativo MEDI-PREV , in conformità
alle norme vigenti previste dall’art. 51 comma 2 lett -a) TUIR, allo scopo di erogare
prestazioni integrative rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale.
Hanno diritto all'iscrizione al Fondo i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo
indeterminato e determinato compresi i lavoratori part -time e con contratto di
apprendistato.
Per i suddetti lavoratori è prevista una contribuzione pari a 16,00 euro da versarsi
tramite F24 e flusso Uniemens tramite il codice CLIS, ogni mese entro il giorno 16, a
carico azienda per 12 mensilità.
I contributi sono versati al Fondo con le modalità stabilite dal regolamento del
Fondo stesso.
Le spese di funzionamento del Fondo sono comprese nel contributo a carico del
datore di lavoro.
Nessun altro costo diretto e indiretto per l'attivazione e gestione dell'istituto, può
essere previsto a carico del datore di lavoro.
I contratti o accordi in essere alla loro prima scadenza annuale, dovranno essere
uniformati alla presente intesa aderendo a MEDI-PREV .
Il contributo di assistenza sanitaria è obbligatorio e non è ammessa la
corresponsione di indennità sostitutive.
L’azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi di cui al presente
articolo è responsabile verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie,
fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno ev entualmente
subito.
Articolo 10 – Attività di conciliazione nazionale
Le Parti, consapevoli del valore della collaborazione intersindacale così come
all’interno delle aziende, intendono adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati
momenti di confronto atti a prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede
giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate agli articoli seguenti.
A tal fine, le Parti intendono attribuire all’Ente Bilaterale ESBII con il compito di
verificare con attività di costante monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri incombenti
sulle Parti anche attraverso l’interpretazione autentica del C.C.N.L. ovve ro delle singole
clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche
e/o situazioni di rilievo.
In pendenza di un procedimento instaurato presso l’Ente bilaterale ESBII, è
precluso alle OO. SS. e alle parti interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative
sindacali ovvero legali fino alla definizione della controversia.
Articolo 11 - Convocazione della Commissione
La convocazione della Commissione di Conciliazione Regionale viene disposta a
seguito di formale richiesta presentata alla Segreteria della Commissione da parte
dell’Organizzazione sindacale ovvero dell’Associazione imprenditoriale a livello locale,
autonomamente o in rappresentanza dei propri assistiti.
L’Organizzazione procedente è tenuta a presentare l’istanza per mezzo di PEC,
lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mano in duplice copia od ogni altro mezzo
equipollente idoneo.
La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all’esame della controversia,
l’indicazione delle eventuali parti, l’elenco degli eventuali documenti allegati,
l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale o Associazione Datoriale che rappresenta
l’istante in caso di domanda presentata su interesse di una parte.
Su accordo delle parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata non
oltre i 20 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza e l’intera procedura dovrà esaurirsi
13
entro i 30 giorni successivi. Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano
istruttorio, d’intesa con le parti, il termine potrà essere prorogato dalla Commissione fino
ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Articolo 12 – Commissioni di monitoraggio Nazionale
L’ESBII può istituire commissioni e sottocommissioni per lo studio e la
realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali
in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l’Ente bilaterale attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
• programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto
e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali,
anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
• riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale
Nazionale - E.SBII. inviando a quest’ultimo, con cadenza semestrale, i risultati
trasmessigli dagli ESBII Territoriali;
• elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in
relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie, e, in collaborazione con
le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più
opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
• riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali
sulla realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti d’inserimento e
apprendistato nonché dei contratti a termine inviandone i risultati, di norma a
cadenza annuale, E.SBII Nazionale;
• riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o
aziendale curandone l’analisi e la registrazione;
• predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore
utilizzo dei contratti d’inserimento.
Articolo 13 - Finanziamento Ente Bilaterale
Il contributo mensile da destinare in favore dell’ESBII Nazionale è stabilito nella
misura di 12.00€/mese per 13 mensilità di cui 10.00€ a carico azienda e 2.00€ a carico
lavoratore.
Tale Versamento è da effettuare attraverso F24 e flusso Uniemens per il tramite del
codice EFEI.
Le quote saranno corrisposte mensilmente all’ ESBII mediante il flusso Uniemens
compilando gli appositi campi della sezione INPS inserendo nel campo “causale
contributo” il codice “EFEI”.
L’azienda che applichi il presente Accordo è tenuta al versamento delle quote
suddette e di tutte quelle in riferimento alle prestazioni di bilateralità: l’azienda che non
aderisce a una delle sigle sindacali fondatrici di ESBII e/o che ometta il versamen to delle
quote all’Ente Bilaterale non può avvalersi del presente contratto.
14
Le quote riscosse dall’ ESBII Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto
quanto di competenza dell’ente stesso, saranno trasferite agli Enti Bilaterali Territoriali
regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal presente CCNL.
L’ESBII Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme di cui al punto n. 6
qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei
confronti degli ESBII Regionali e Territoriali in relazione alle quote riscosse direttam ente
dagli stessi.
Le parti concordano di rivedere i criteri di finanziamento dell’Ente Bilaterale
all’occorrenza.
Articolo 13bis - Assistenza Contrattuale
Considerando il presente contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori
di lavoro e i lavoratori , che adottano esplicitamente o recepiscono implicitamente il
presente CCNL mediante la sua applicazione, ai fini della realizzazione della f unzione
contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle
agevolazioni contrattuali e legislative e, conseguentemente, per la sua gestione, nonché per
assicurare le funzioni di tutela e di assistenza delle strutture sindacali, anche territoriali, al
servizio delle aziende le parti concordano di procedere alla riscossione di un contributo di
assistenza contrattuale a carico delle aziende, in misura pari a 10.00e per 13 mensilità
(codice W467 ).
TITOLO III - CONTROVERSIE
Articolo 14 - Conciliazione controversie in sede sindacale
Le Parti, consapevoli del valore della collaborazione all’interno delle aziende,
concordano che qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e
nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste
dovranno essere sottoposte, prima dell’azione giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione
facoltativa in sede sindacale, ai sensi della riforma introdotta dalla Legge n. 183/2010.
Restano escluse le controversie inerenti i provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni.
Il tentativo di conciliazione sindacale può essere previsto egualmente in caso di
controversie relative ai licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 604/1966, Legge n.
300/1970 e successiva Legge n. 108/1990, non derivanti da provvedimento disciplina re,
ferma restando l’obbligatorietà della procedura ex art. 7 della l. 604/66.
Le suddette controversie potranno essere devolute all’Ente bilaterale ESBII.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione
facoltativo interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di
conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine
di decadenza.
Articolo 15 - Attivazione della procedura di conciliazione
Il tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale viene instaurato a cura
della parte interessata personalmente o tramite l’Organizzazione Sindacale firmataria del
presente C.C.N.L. alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato, presentando apposita
richiesta alla Commissione di Conciliazione mediante PEC, lettera raccomandata A/R
ovvero consegna a mano.
15
A carico della parte procedente spetta l’onere di trasmettere prontamente copia della
richiesta del tentativo di conciliazione alla controparte.
Articolo 16 - Richiesta del tentativo di conciliazione
La richiesta deve contenere l’indicazione delle parti (se in caso di persona giuridica,
associazione non riconosciuta o comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la
ditta nonché la sede), l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale o Associazio ne
Datoriale firmataria del presente C.C.N.L. che rappresenta l’istante, il luogo dove è sorto il
rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore
o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, l’esposizione
dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa, l’elenco degli eventuali documenti
allegati, il luogo dove devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura.
Articolo 17 - Convocazioni delle parti
La Commissione di Conciliazione deve provvedere alla convocazione delle parti
indicando il luogo, il giorno e l’ora in cui si terrà il tentativo di conciliazione non oltre i 20
giorni dalla data di ricevimento dell’istanza e l’intera procedura dovrà esaur irsi entro i 30
giorni successivi. Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio,
d’intesa con le parti, il termine potrà essere prorogato dalla Commissione fino ad un
massimo di ulteriori 30 giorni.
In caso di mancata e ingiustificata comparizione di una delle parti, la Segreteria
rilascerà alla parte interessata la relativa attestazione.
Articolo 18 - Istruttoria
La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con
libertà di forme e, laddove fosse necessario, anche con più riunioni.
All’esito della convocazione delle parti e dell’istruttoria, il procedimento si
conclude con la definizione di un accordo tra le stesse, anche parziale, ovvero con la
constatazione da parte della Commissione di Conciliazione del mancato raggiungimento in
tale sede di un accordo ovvero di un rinvio qualora le parti necessitino di ulteriori
riflessioni.
Articolo 19 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, ovvero di mancato accordo
deve contenere:
• il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al
quale fa riferimento la controversia conciliata;
• il richiamo alla presenza delle parti, di persona ovvero attraverso i loro
rappresentanti.
La sottoscrizione del verbale di avvenuta conciliazione ad opera delle parti e di tutti
i componenti della Commissione rende inoppugnabile la conciliazione che acquista
efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 411 c.p.c.
Se il tentativo di conciliazione riesce, la Commissione forma un verbale di
conciliazione che, debitamente sottoscritto, verrà depositato, a cura delle parti o per il
tramite dell’Organizzazione sindacale di rappresentanza, presso la Direzione Territorial e
del Lavoro territorialmente competente.
16
Su istanza di parte, l’esecutività di tale accordo sarà sancita con decreto emesso dal
giudice del lavoro presso il suddetto Tribunale, previo accertamento della regolarità
formale del verbale di conciliazione.
Nel caso di mancata conciliazione, le parti sono tenute a riportare nell’apposito
verbale le rispettive ragioni circa il mancato accordo. Resta salva la facoltà della
Commissione di Conciliazione adita di formulare una proposta per la bonaria definizione
della controversia.
Articolo 20 - Risoluzione bonaria della controversia
Qualora le parti, anteriormente alla conclusione della procedura di conciliazione in
sede sindacale, siano comunque addivenute ad un accordo, possono richiedere, attraverso
spontanea comparizione, di conciliare la controversia stessa ai fini e per gli eff etti del
combinato disposto dell’art. 2113 comma 4 c.c. e artt. 410 e 411 c.p.c.
Articolo 21 - Decisioni
Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione Territoriale ovvero
Nazionale non costituiscono interpretazione autentica del presente C.C.N.L. che resta
demandata alla commissione di conciliazione paritetica nazionale di cui al precedente art.
9.
Articolo 22 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione
Le Parti ricordano che il tentativo di conciliazione è obbligatorio e pertanto
preclusivo all’ammissibilità del ricorso in via giudiziale per le controversie relative a
contratti di lavoro certificati dalle apposite Commissioni di Certificazione di cui
all’Articolo 80 comma 4 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà avere ad oggetto l’erronea
qualificazione del contratto ovvero il vizio del consenso o la difformità tra il programma
negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito dinnanzi alla
medesima Commissione che ha emesso l’atto di certificazione.
Articolo 23 - Risoluzione della lite in via arbitrale
Ai sensi dell’Articolo 412 c.p.c. così come modificato dalla Legge n. 183/2010, in
qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine, in caso di mancato accordo,
le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano,
riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono rimettere
volontariamente alla Commissione di Conciliazione adita il mandato per la risoluzione
della lite in via arbitrale, indicando:
a) il termine per l’emanazione del lodo, in ogni caso, non potrà superare i 60 giorni,
trascorsi i quali l’incarico s’intende revocato, salvo accordo delle parti a concedere
un ulteriore termine;
a) le norme invocate a sostegno delle rispettive posizioni;
17
b) l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, pur nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento, anche derivanti da obblighi comunitari. Le parti possono
inoltre indicare le forme e i modi per l’espletamento dell’attività istruttoria.
Tale mandato comporta l’instaurazione di un arbitrato irrituale, con forza di
contratto tra le parti, e pertanto non impugnabile, anche qualora deroghi a disposizioni di
legge o contratti collettivi.
Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato,
ha forza di legge tra le parti (ai sensi dell’art. 1372 c.c.), è inoppugnabile (ai sensi dell’art.
2113 comma 4 c.c.) salvo quanto disposto dall’art.808 -ter c.p.c. e h a efficacia di titolo
esecutivo (ai sensi dell’art. 474 c.p.c.), su istanza della parte presso il Giudice del Lavoro
del Tribunale nella cui circoscrizione si è svolto l’arbitrato. Il giudice, accertata la regolarità
formale del lodo, lo dichiara esecutivo, con proprio decreto.
Articolo 24 - Controversie collettive
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l’impegno, anche
in relazione agli accordi interconfederali, di favorire, in caso di controversie collettive,
tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame
congiunto tra Direzione Aziendale e RSA assistite dalle rispettive Organizzazioni
Sindacali.
La Direzione Aziendale e RSA potranno concordare in qualunque momento di
sospendere la contrattazione e di attivare un procedimento di mediazione o di arbitrato da
parte della commissione nazionale di cui all’art.9 del presente CCNL, seguendo le regole
definite dalle Parti stipulanti con apposito accordo.
Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o
l’interpretazione di norme contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui al
presente C.C.N.L., le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione di
Conciliazione Paritetica Territoriale ovvero, qualora ancora non istituita, della
Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale, di cui al precedente art. 9.
Articolo 25 - Sistemi di video sorveglianza aziendale
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 4 della Legge 300 del 1970 è vietato l'uso
di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti
da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi
anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere
installati soltanto previo accordo con le rappresentanz e sindacali aziendali, oppure, in
mancanza di queste, con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL. In difetto di
accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove
occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti
alla stipula del CCNL entro sei mesi il Datore di Lavoro convoca i rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL per redigere l’accordo; in mancanza di tale
accordo, il datore di lavoro si rivolgerà all’Ispettorato del lavoro che detterà all'occorrenza
le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i
provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali oppure i sindacati dei lavoratori firmatari del CCNL possono ricorrere, entro 30
giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.
18
Articolo 26 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 9 della Legge 300 del 1970 i lavoratori,
mediante loro rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di
controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Articolo 27 - Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Al fine di semplificare le procedure di formazione e di aggiornamento dei
Rappresentanti del Lavoratori per la sicurezza, il presente C.C.N.L. prevede che tale
formazione possa avvenire tramite l’utilizzo di strumenti di Formazione a distanza.
PREMESSA - STRUTTURA DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL
LA VORO
Articolo 28 - Struttura del contratto
Il presente CCNL si struttura nel modo seguente:
- una premessa;
- due regolamentazioni riportate rispettivamente nella Sezione prima e nella Sezione
seconda
- protocolli e allegati.
Nella prima sezione è possibile rinvenire il sistema delle relazioni industriali per il settore
Tessile Abbigliamento Moda e sono stati disciplinati i rapporti tra le Organizzazioni
imprenditoriali e sindacali firmatarie nonché quelli tra le aziende e le R appresentanze
sindacali unitarie.
Nella seconda vengono delineate le clausole riguardanti l'instaurazione, lo svolgimento e
la risoluzione del rapporto di lavoro intercorrente tra le aziende ed i lavoratori in esse
occupati.
Articolo 29 - Efficacia ed inscindibilità delle disposizioni concordate - clausola di
salvaguardia
Il presente contratto si applica a tutti i lavoratori rappresentati dalle parti contraenti e
sostituisce ed abroga tutti i contratti in vigore regolanti la stessa materia.
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascuna sezione e di ogni istituto,
sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con nessuna altra
regolamentazione pattizia o legislativa.
19
Le parti sono impegnate a concordare disposizioni non difformi qualora siano conclusi
accordi collettivi con altre Organizzazioni imprenditoriali o sindacali in rappresentanza di
imprese industriali o di lavoratori dell'industria Tessile Abbigliamento Moda.
La violazione di tale clausola comporta la nullità della norma concordata in modo difforme
con altre Organizzazioni imprenditoriali e/o sindacali.
Articolo 30 - Esclusiva di stampa
Il presente contratto è edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusiva a
tutti gli effetti.
.
Articolo 31 - Condizioni di miglior favore
Ferma restando la inscindibilità del contratto, le parti, col presente contratto, non hanno
inteso sostituire le condizioni più favorevoli al lavoratore in servizio alla data di
applicazione, non derivanti da accordi nazionali; tali condizioni dovranno essere mantenute
in vigore "ad personam", esclusione fatta nel caso in cui derivassero da accordi provvisori
di cui sia prevista la decadenza nel caso di stipulazione del contratto nazionale.
Articolo 32 - Interpretazione del contratto
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto
dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative ed agli accordi
interconfederali riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.
Articolo 33 - Distribuzione del contratto
Le aziende sono tenute a distribuire gratuitamente entro tre mesi dalla data di stipulazione,
ad ogni singolo dipendente in servizio, una copia del presente contratto.
Articolo 34 - Decorrenza e durata
Il presente contratto decorre dal 11/12/2024 e, ai soli fini della presente vigenza
contrattuale, scadrà sia per la parte economica che per la parte normativa il 10/12/2029.
Il contratto si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno a meno che non
intervenga disdetta sei mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata ovvero
PEC
In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.
Articolo 35 - Lavoro esterno
Le parti, nel riconoscere la pratica del ricorso a lavorazioni esterne nel settore Tessile
Abbigliamento Moda, per la realizzazione di produzioni, sia che queste siano o meno parte
del ciclo produttivo delle aziende committenti, sottolineano che il lavoro presso terzi deve
avvenire in conformità alle leggi e ai contratti collettivi applicabili. Nel caso in cui si
20
riscontrino situazioni in cui le aziende non rispettano l'applicazione del contratto collettivo
di lavoro pertinente e le normative sul lavoro, le parti manifestano il loro rifiuto verso tali
pratiche e si impegnano a intervenire, entro i limiti delle proprie competenze, per superare
tali problematiche.
Per garantire una protezione più efficace dei lavoratori impiegati nelle imprese Tessili
Abbigliamento Moda che eseguono lavorazioni per conto di terzi nel ciclo produttivo
dell'azienda committente, resta inteso che l'implementazione degli impegni previsti non
influenzerà i rapporti commerciali delle aziende committenti né comporterà alcuna
responsabilità per le stesse in relazione ai comportamenti dei terzi.
Le aziende committenti lavorazioni a terzi includeranno nei contratti di commessa una
specifica clausola che obbliga le imprese esecutrici, operanti sul territorio nazionale, ad
applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro di loro competenza e a r ispettare le
normative sul lavoro. Inoltre, le aziende committenti favoriranno l'applicazione del CCNL
pertinente alle aziende terziste, le quali dovranno comunicare alle aziende committenti
quale contratto collettivo applicano.
Le aziende committenti con oltre 50 dipendenti e le aziende terziste che ricorrono a
lavoratori esterni informeranno, su richiesta e generalmente su base annuale, le
rappresentanze sindacali unitarie sulle previsioni di utilizzo di lavoro esterno nel ciclo
produttivo aziendale, specificando quantità e tipo di lavorazione, e fornendo i nomi delle
aziende terziste a cui è stato affidato lavoro nell'anno precedente, con una descrizione dei
contratti di lavoro applicati.
In caso di problematiche occupazionali, se le aziende committenti ricorrono a riduzioni o
sospensioni dell'orario di lavoro o a licenziamenti a causa di fluttuazioni di mercato, crisi
economiche o riorganizzazioni aziendali, informeranno durante le procedu re previste (art.
14 del D.Lgs. n. 148/2015 e artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223) sull'eventuale
ricorso a lavorazioni esterne presenti nel ciclo produttivo delle stesse aziende.
A livello nazionale, le parti potranno monitorare periodicamente il fenomeno e i risultati
ottenuti, studiando gli strumenti più idonei per contenere e superare le situazioni irregolari,
coordinando eventualmente anche il lavoro delle commissioni territori ali. A tal fine, è
previsto un sistema di monitoraggio del fenomeno.
Le aziende committenti comunicheranno, attraverso le proprie associazioni territoriali, alle
associazioni locali nelle aree del Mezzogiorno l'elenco delle aziende terziste presenti nei
rispettivi territori, indicando il contratto collettivo che queste ulti me dichiarano di
applicare.
Le associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno forniranno un elenco complessivo
delle aziende terziste presenti nelle loro province, con l'indicazione del contratto collettivo
da esse applicato.
Le associazioni industriali e le organizzazioni sindacali locali potranno definire contratti
tipo da adottare quando vengano esternalizzate fasi della produzione, al fine di garantire
trasparenza nel ciclo produttivo e il rispetto dei diritti dei lavoratori.
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Le aziende committenti di lavorazioni a terzi si impegnano a rispettare le normative legate
agli appalti. In presenza di situazioni di grave irregolarità, nonostante le misure adottate, le
commissioni competenti potranno attivarsi presso gli enti preposti per individuare possibili
interventi.
Con l'informativa sul lavoro esterno prevista in questo articolo, le parti intendono acquisire
informazioni dettagliate sul ricorso strutturale al lavoro esterno, escludendo però i rapporti
occasionali tra committente e terzista.
Le parti concordano inoltre che le imprese "terziste", che svolgono attività funzionali al
processo produttivo, come la nobilitazione, siano considerate come committenti a tutti gli
effetti.
Infine, le parti riconoscono che la regolamentazione sopra descritta riguarda
esclusivamente il lavoro per conto di terzi relativo al ciclo produttivo delle aziende
committenti, e che eventuali altre problematiche legate alla mancata applicazione di
normative legali e contrattuali dovranno essere risolte attraverso le procedure consuete
previste dalle normative esistenti.
Articolo 36 - Mobilità interna della manodopera
Le direzioni delle unità produttive con più di 80 dipendenti informeranno preventivamente
la rappresentanza sindacale unitaria sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello
stabilimento che interessino gruppi di lavoratori. Potrà seguire un esame cong iunto da
effettuarsi entro 3 giorni dall'avvenuta informazione.
Fatto salvo quanto sopra, gli spostamenti di reparto o di posto di lavoro, in relazione alle
esigenze tecnico-produttive, nonché al migliore utilizzo dell'organico, saranno effettuati
dalle aziende nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali.
Le parti, in relazione a possibili comportamenti anomali, che violino lo spirito della norma,
potranno esaminare il problema a livello territoriale.
Articolo 37 - Andamento attività produttiva
Le direzioni aziendali comunicheranno alla R.S.U., annualmente, semestralmente o
trimestralmente, in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con
riferimento alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
- superamento e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità ordinaria, con indicazione
delle ore prevedibili;
- godimento delle ferie collettive e le relative modalità;
- collocazione degli eventuali permessi collettivi.
I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati congiuntamente tra la
direzione e la R.S.U.. Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche
procedure concordate con il presente contratto.
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In caso di necessità di contrazione temporanea dell'orario di lavoro le parti faranno
riferimento alle norme di Legge vigenti in materia.
Articolo 38 - Clausola di salvaguardia
Le iniziative o i comportamenti in sede nazionale, territoriale e di distretto, aziendale,
attuati in difformità dagli impegni definiti dal presente contratto, daranno facoltà alle
Associazioni industriali stipulanti di dichiararsi, previo esame della situ azione e tentativo
di componimento da compiersi in sede nazionale con le Organizzazioni sindacali, sciolte
dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve, sulle materie prese in considerazione, le pattuizioni preesistenti più
favorevoli.
SEZIONE SECONDA - COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO E RISOLUZIONE
DEL RAPPORTO DI LA VORO
CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 39 - Assunzione
L'assunzione di un lavoratore è regolata dalle normative legali in vigore. Al momento
dell'assunzione, l'azienda dovrà fornire al lavoratore una dichiarazione firmata, contenente
i dettagli relativi alla registrazione nel libro unico del lavoro, e una comu nicazione che
includa le seguenti informazioni:
• la data di inizio del contratto di lavoro;
• la categoria e la qualifica assegnata, in relazione alle mansioni attribuite;
• il trattamento economico, con indicazione dei singoli elementi costitutivi;
• la durata dell'eventuale periodo di prova;
• la tipologia del contratto, specificando se a tempo determinato o indeterminato;
• la sede di lavoro;
• l'orario di lavoro.
Nella lettera di assunzione sarà inoltre fatto riferimento al presente contratto collettivo
nazionale di lavoro per tutti gli altri diritti e trattamenti previsti.
Per formalizzare l'assunzione, il lavoratore è tenuto a fornire i seguenti documenti:
a) libretto di lavoro (se in possesso del lavoratore); b) i documenti richiesti dall'INPS (se in
possesso del lavoratore); c) il tesserino del codice fiscale; d) il titolo di studio e la qualifica
professionale, qualora richiesti dall'azienda.
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L'azienda fornirà a ogni lavoratore neoassunto del materiale informativo relativo al fondo
MediPrev, includendo la proposta di adesione e la modulistica necessaria per l'iscrizione.
Il datore di lavoro rilascerà al lavoratore una ricevuta per i documenti che verranno
trattenuti. Inoltre, il lavoratore, al momento dell'assunzione, è obbligato a comunicare la
propria residenza e il domicilio all'azienda, e a informarla tempestivamente d i eventuali
modifiche. Il lavoratore dovrà anche rilasciare una dichiarazione che autorizzi il
trattamento dei dati sensibili, in conformità con le normative sulla privacy. Qualora il
lavoratore abbia diritto agli assegni familiari, dovrà fornire i relativi documenti.
In ottemperanza agli obblighi di legge, alcune categorie di lavoratori o specifiche posizioni
lavorative potrebbero essere sottoposte a visita medica prima dell'assunzione.
Un lavoratore laureato, assunto per la prima volta per mansioni specifiche relative al
proprio titolo di laurea magistrale, non potrà essere assegnato a un livello inferiore al sesto,
qualora le mansioni svolte, pur non essendo esplicitamente indicate nel mansionario del
contratto, rientrino comunque nella descrizione del sesto livello.
Un lavoratore in possesso di laurea triennale o diplomato presso un ITS academy, assunto
per la prima volta per mansioni direttamente legate al titolo di studio, non potrà essere
assegnato a un livello inferiore al quinto, se le mansioni svolte, pur non sp ecificamente
esemplificate nel mansionario del contratto, appartengono comunque al contenuto del
quinto livello.
Un lavoratore diplomato presso un istituto professionale statale o tecnico, assunto per la
prima volta per mansioni attinenti al titolo di studio conseguito, non potrà essere assegnato
a un livello inferiore al quarto, se le mansioni svolte, pur non dettag liate nel mansionario
del contratto, rientrano comunque nella definizione del quarto livello.
In relazione a quanto previsto nei commi precedenti, resta valida l'applicazione delle
normative sull'apprendistato. Il titolo di studio dovrà essere presentato all'azienda al
momento dell'assunzione.
Articolo 40 - Contratto a tempo determinato
I contratti di lavoro a tempo indeterminato continueranno a rappresentare la forma
prevalente di rapporto di lavoro tra datori di lavoro e lavoratori. Le parti, tuttavia, ritengono
che il contratto a tempo determinato possa contribuire a migliorare la comp etitività delle
imprese del settore Tessile, Abbigliamento e Moda, attraverso una maggiore flessibilità,
pur rispettando le esigenze di tutela e di pari opportunità per i lavoratori coinvolti.
Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è regolato dalla legge, integrata dalle
disposizioni contrattuali che seguono.
Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2015, come modificato dal D.L.
n. 48/2023 e dalla Legge n. 85/2023, le parti concordano che la durata del contratto a tempo
determinato può estendersi oltre i 12 mesi e fino a un massimo di 24 mesi, nelle seguenti
circostanze:
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a) Attività legate alla preparazione di campionari e alla campagna vendite (ad esempio:
promozioni in showroom, fiere, negozi, temporary store, outlet aziendali, ecc.);
b) Sviluppo straordinario delle attività aziendali, riguardante ricerca, progettazione, lancio
e/o sviluppo di nuovi prodotti, linee, sedi, filiali, uffici o punti vendita, oltre a processi di
reinternalizzazione o reshoring;
c) Sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative di natura temporanea;
d) Lavori a carattere temporaneo che richiedono competenze professionali e
specializzazioni particolari, diverse da quelle normalmente impiegate;
e) Investimenti mirati alla gestione sostenibile dell'impresa (ad esempio salute e sicurezza,
ambiente, responsabilità sociale);
f) Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti o di introduzione di nuove
tecnologie nell'ambito della digitalizzazione, automazione, riconversione energetica e
ambientale, e sicurezza.
Secondo l’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, il limite di durata di 24 mesi non si
applica nelle seguenti attività:
• Campagna di vendita in showroom;
• Partecipazione a fiere e mostre, sia in Italia che all’estero;
• Vendita in negozi stagionali o temporary store;
• Vendita stagionale o straordinaria.
Inoltre, per le peculiarità professionali legate alla filiera commerciale e distributiva del
settore moda, sono considerate attività stagionali quelle definite dal D.P.R. n. 1525/1968.
In base all'art. 21, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 81/2015, per queste atti vità non è necessario
indicare le causali specifiche di cui all'art. 19, comma 1.
Per quanto riguarda le proroghe e i rinnovi, si applicano le disposizioni di legge (art. 21,
D.Lgs. n. 81/2015), con alcune eccezioni. Ai sensi dello stesso articolo, comma 2, la pausa
tra contratti successivi di durata determinata non si applica nei seguenti casi:
• Quando il secondo contratto è stipulato per esigenze sostitutive;
• Quando si avviano nuove attività entro 12 mesi (18 mesi per il Mezzogiorno);
• In altre situazioni specificate nel comma 3 dello stesso articolo;
In altri casi definiti dalla contrattazione aziendale, in collaborazione con le articolazioni
territoriali delle parti stipulanti.
In ogni caso, il termine di un contratto a tempo determinato non avrà effetto se non risulta
espressamente indicato in un atto scritto (ad esempio, la lettera di assunzione). Una copia
di tale atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavora tivi dall'inizio del
25
contratto. L'azienda fornirà annualmente alla RSU informazioni riguardanti il ricorso ai
contratti a termine e le tipologie di attività coinvolte.
Su richiesta, l’azienda fornirà ai lavoratori con contratto a tempo determinato informazioni
sui posti vacanti a tempo indeterminato nell’unità produttiva di riferimento.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato riceveranno una formazione adeguata
alle mansioni svolte, per garantire la comprensione dei rischi connessi al lavoro.
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015, il numero di lavoratori a tempo determinato non
può superare il 30% di quelli a tempo indeterminato, arrotondando al valore superiore se il
decimale è pari o maggiore a 0,5. Questo calcolo si basa sul numero med io annuale dei
lavoratori a tempo indeterminato (esclusi i dirigenti e inclusi gli apprendisti). Per datori di
lavoro con fino a 5 dipendenti, è possibile stipulare fino a due contratti a termine, senza
superare il numero di lavoratori a tempo indeterminato.
La percentuale complessiva di contratti a termine, comprensiva di quelli di
somministrazione, può essere aumentata mediante accordo aziendale.
Sono esclusi dai limiti sopra citati:
• Attività legate alla partecipazione a fiere e mostre nazionali e internazionali, nonché
all’allestimento di stand, corners e showroom;
• Vendita in showroom;
• Vendita in negozi stagionali o temporary store;
• Vendita stagionale o straordinaria.
La fase di avvio di nuove attività, come definito nella lettera a) del comma 2 dell’art. 23
del D.Lgs. n. 81/2015, ha una durata di 12 mesi, ed è riferita all’avvio di un’attività
produttiva o di servizio, o all’entrata in funzione di una nuova linea produttiva, di una nuova
unità aziendale o di servizio.
Per le aziende del Mezzogiorno, il periodo è esteso a 18 mesi.
Le parti nazionali firmatarie del presente contratto si riservano di estendere i periodi indicati
in base a specifiche esigenze settoriali.
Il periodo di comporto in caso di malattia o infortunio non sul lavoro è pari a un terzo della
durata del contratto a termine, con un minimo di 30 giorni. Le assenze derivanti da un unico
evento o da eventi multipli vengono sommate. Il trattamento economico durante il periodo
di malattia a carico dell’azienda termina alla scadenza del periodo di comporto.
L'obbligo di conservazione del posto di lavoro termina alla scadenza del contratto a
termine.
Nel caso di contratti stipulati per esigenze sostitutive, è possibile un adeguato periodo di
affiancamento tra il lavoratore sostituito e il sostituto, sia prima dell'assenza che al rientro
del lavoratore.
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Il contratto a termine può prevedere un periodo di prova.
In caso di risoluzione anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore, si applicano
le disposizioni relative al preavviso, con la durata indicata ridotta alla metà ai fini del
calcolo dell’indennità sostitutiva.
In ogni caso, ai lavoratori a termine si applica il principio di non discriminazione di cui
all’art. 25 del D.Lgs. n. 81/2015.
Per il diritto di precedenza nell'esecuzione di contratti a termine consecutivi nella stessa
azienda, si rimanda a quanto stabilito dall’art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015. Il lavoratore dovrà
esercitare questo diritto comunicando la propria intenzione al dator e di lavoro, secondo le
modalità e i tempi previsti dallo stesso articolo 24, comma 4.
Art. 41 - Periodo di prova
L'assunzione può essere fatta, d'accordo tra le parti, previo periodo di prova di durata non
superiore a:
8º livello 6 mesi
7º livello 6 mesi
6º livello 5 mesi
5º livello 5 mesi
4º livello 3 mesi
3º livello 2 mesi
2º livello 2 mesi
1º livello 1 mese
Per le assunzioni a termine di durata fino a sei mesi, la durata del periodo di prova di cui
sopra è ridotta della metà.
Il periodo di prova e la sua durata devono essere specificati in un atto scritto debitamente
controfirmato dalle parti interessate, copia del quale dovrà essere consegnato al lavoratore.
Durante il periodo di prova si applicano tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente
contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova ambedue le parti possono richiedere la risoluzione del rapporto,
in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità sostitutiva.
La malattia, l'infortunio non sul lavoro, l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale
intervenuti durante il periodo di prova, sospendono la prova stessa per un periodo pari alla
durata dell'evento morboso nell'ambito massimo del periodo di conservazione del posto di
cui al presente CCNL, del presente contratto; al termine del periodo di astensione dal lavoro
riprenderà la decorrenza del periodo di prova per la parte residua.
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Non è assoggettabile al periodo di prova il lavoratore assunto nuovamente dalla medesima
impresa e per le medesime mansioni nel caso in cui egli abbia prestato la propria attività
con contratto di lavoro subordinato per un periodo complessivo di almeno 9 mesi nell'arco
dei 2 anni antecedenti la data della nuova assunzione.
Il periodo di prova è inoltre sospeso durante i periodi di assenza per gravidanza e puerperio
(astensione obbligatoria prima e dopo il parto, congedo parentale facoltativo di cui all' art.
32 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 ) e riprenderà a decorrere, per la parte
residua, al rientro del soggetto che ne abbia usufruito.
Il trattamento economico e la maturazione degli istituti indiretti sono dovuti esclusivamente
per i casi di sospensione del periodo di prova a seguito di infortunio sul lavoro e malattia
professionale.
In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, al lavoratore sarà corrisposta
la retribuzione pattuita, che non potrà essere inferiore a quella contrattualmente prevista,
nonché gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, ferie e trattamento di fine rapporto.
In caso di mancata disdetta, alla fine del periodo di prova, il rapporto di lavoro si intenderà
instaurato a tutti gli effetti del presente contratto.
Il trattamento economico integrativo a carico dell'azienda e la maturazione degli istituti
indiretti sono dovuti esclusivamente per i casi di sospensione del periodo di prova a seguito
di infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Art. 42 - Apprendistato
L'apprendistato, disciplinato dagli artt. 41-47 del D.Lgs. n. 81/2015, è un contratto di lavoro a
tempo indeterminato che ha come obiettivo la formazione e alla occupazione dei giovani.
La disciplina dell'apprendistato nell'industria tessile abbigliamento moda è regolata dalle
norme di Legge e dalle norme del presente contratto in quanto applicabili e dalle particolari
disposizioni che seguono.
A) APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE
Le parti considerano l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale uno
strumento funzionale a introdurre nel mondo del lavoro i giovani e per combattere la
dispersione scolastica, mediante il coinvolgimento dei soggetti in percorsi di alternanza tra
istruzione e lavoro che portano all'acquisizione di una qualifica.
Il totale degli apprendisti da assumere non può superare il numero totale degli occupati
specializzati e qualificati in servizio presso il datore di lavoro stesso. Quando il datore di
lavoro non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializ zati, può assumere
fino a tre apprendisti.
Destinatari
Possono essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale i soggetti che abbiano un età compresa fra quindici anni e venticinque anni.
Durata del contratto di apprendistato
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La durata si determina in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e in
ogni caso deve essere ricompresa fra 6 mesi e 3 anni.
Se l'apprendista, dopo il raggiungimento della qualifica professionale, proseguisse l'iter
formativo con la frequenza del corso annuale per il conseguimento del diploma
quadriennale regionale, il contratto di apprendistato sarà prorogato di un anno.
Fatta eccezione per cause oggettive che abbiano impedito all'apprendista la conclusione del
piano formativo, se l'apprendista non viene ammesso all'anno successivo l'azienda può
rescindere il contratto di lavoro con il periodo di preavviso previsto di seguito.
Il periodo di apprendistato iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per
intero nella nuova azienda, se riguarda le medesime mansioni e l'interruzione tra i due
periodi non sia superiore a 12 mesi.
Alternanza scuola lavoro
Gli apprendisti, in alternanza al tempo di lavoro, frequenteranno corsi di qualifica
organizzati dagli Enti certificati dalle Regioni sulla base dei profili formativi identificati
nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la
definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite in
apprendistato.
Il complesso totale delle ore formative annue verrà definito dalle delibere assunte dalle
Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dalla Conferenza Stato/Regioni.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative.
Assunzione
Il rapporto di apprendistato si crea mediante un contratto scritto tra azienda e lavoratore,
nel quale devono essere indicati la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del
periodo di formazione, la durata dell'apprendistato, il corso per l'ab ilitazione che
l'apprendista seguirà, l'istituto dell'Ente certificato dalla Regione o dalle Province autonome
di Trento e Bolzano che eroga la formazione, il periodo di prova che dovrà essere pari a
quello previsto dal CCNL per l'apprendistato professionalizzante.
Inquadramento e retribuzione
L'apprendista sarà inquadrato nel livello previsto per la qualifica da conseguire.
Il trattamento economico durante l'apprendistato è determinato come segue:
- per le ore di formazione svolte nelle istituzioni formative il datore di lavoro è esonerato
da ogni obbligo retributivo.
- Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta all'apprendista una
retribuzione pari al 10% di quella del lavoratore inquadrato nella qualifica da conseguire.
- Per le ore di lavoro effettivo verranno applicate le seguenti percentuali rapportate all'ERN
del livello di inquadramento da conseguire:
- primi 12 mesi: 60%
- successivi 12 mesi: 70%
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- successivi 12 mesi: 80%
- eventuali successivi 12 mesi: 90%
Tali percentuali potranno essere modificate con specifico accordo tra azienda e RSU
assistita dalle associazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale.
La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute
contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello e
anzianità aziendale. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non sono computabili
ai fini degli istituti contrattuali e di Legge.
In caso di risoluzione del rapporto nel periodo di apprendistato sono applicabili il periodo
di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui all'art. 106 parte operai e all'art. 114
parte impiegati del presente CCNL.
Nelle Regioni o Province Autonome ove, alla firma del presente accordo, siano presenti
accordi firmati dalle parti sociali a livello territoriale che disciplinano l'apprendistato per la
qualifica ed il diploma professionale, le aziende potranno decidere quale regolamentazione
applicare fermo restando che i rapporti in essere non potranno cambiare disciplina.
B) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con i giovani di età
compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed ha come obiettivo la qualificazione dei
lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base,
trasversali e tecnico - professionali.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , il contratto di apprendistato professionalizzante o di
mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Il contratto di apprendistato professionalizzante deve avere forma scritta ed è stipulato tra
azienda e lavoratore. In esso devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere
acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il
piano formativo.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori
operai, intermedi, impiegati e quadri, dei livelli dal 2º all' 8º e per tutte le relative mansioni.
All'apprendista è interdetto il lavoro a cottimo.
Per tutti gli apprendisti, operai, impiegati, intermedi e quadri, e per tutti i livelli di
inquadramento, può essere convenuto un periodo di prova non superiore a sei mesi, ridotti
a tre mesi per i contratti di apprendistato di durata fino a 12 mesi.
La durata minima del periodo di apprendistato è di sei mesi. La durata massima del periodo
di apprendistato, per tutte le qualifiche professionale e per tutti i livelli di inquadramento,
è di 3 anni.
Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante, applicabile
sul terzo periodo della tabella sotto riportata, è riconosciuta ai lavoratori che - prima del
contratto di apprendistato - abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata
di stage o tirocinio.
Le parti si riservano la possibilità di individuare, ai sensi dell' art.44, comma 2, del D.Lgs.
n. 81/2015, mansioni ad alto contenuto di professionalità di tipo artigianale per le quali
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potranno essere concordate durate maggiori del periodo di apprendistato fino al massimo
di 5 anni.
Livelli di
destinazione
finale
Durata
complessiva mesi
I periodo
- 2 livelli mesi
II periodo -1
livello mesi
III periodo
Livello finale
8 36 15 15 6
7 36 15 15 6
6 36 15 15 6
5 36 15 15 6
4 36 15 15 6
3 e 3 super 36 12 18 6
2 e 2 super 36 12 18 6
L'inquadramento iniziale e il conseguente trattamento economico dell'apprendista può
essere di due livelli inferiore a quello della qualifica di destinazione finale, con la seguente
progressione periodica:
In caso di apprendistato con durata inferiore a 36 mesi, la durata dei periodi indicati sarà
proporzionalmente riparametrata.
Gli apprendisti con destinazione finale al secondo o secondo livello super saranno
inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall'inizio del secondo periodo
di apprendistato.
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve
essere considerato per intero nella nuova azienda, purchè a parità di mansioni e se
l'interruzione tra i due periodi non sia stata superiore a 12 mesi.
L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione
dell'anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti
saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza.
La retribuzione dell'apprendista non potrà eccedere - per effetto delle minori trattenute
contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista del livello di destinazione
finale e di analoga anzianità aziendale; la stessa regola vale per il lavoratore ex apprendista
che continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla
qualificazione.
La definizione di un eventuale premio di risultato o comunque di altre voci retributive
stabilire a livello aziendale, è demandata al relativo livello di contrattazione.
In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro - nei limiti del periodo di comporto - spetta
all'apprendista operaio un trattamento integrativo dell'indennità di malattia a carico
dell'INPS pari al trattamento economico a carico del datore di lavoro previsto dall'art. 104
per il lavoratore operaio e all'apprendista impiegato un trattamento integrativo
dell'indennità di malattia erogata dall'INPS pari al trattamento economico complessivo
previsto dall'art. 122 per il lavoratore impiegato.
31
In caso di assenza non giustificata alla visita domiciliare di controllo sullo stato di malattia,
al lavoratore con contratto di apprendistato si applica quanto previsto CCNL in materia di
Malattia ed infortunio non sul lavoro.
In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto
superiore a trenta giorni, la durata dell'apprendistato potrà essere prolungata di un periodo
pari alla durata della sospensione, tramite una comunicazione formale dell'azienda al
lavoratore entro il termine originario dell'apprendistato.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili
ai fini degli istituti contrattuali e di Legge.
Il numero totale di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di
apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di
somministrazione di lavoro non può superare il 100 % delle maestranze specializzate e
qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle
proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in
numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Per poter procedere all' assunzione di apprendisti è necessario che l'azienda abbia convertito
in tempo indeterminato almeno il 70% dei contratti di apprendistato venuti a scadenza nei
24 mesi precedenti. A tal fine non si considerano gli apprendisti cessati per recesso durante
il periodo di prova, che abbiano rassegnato le dimissioni, o licenziati per giusta causa,
nonché i contratti di apprendistato giunti a scadenza e non trasformati a tempo
indeterminato in misura pari a 4.
Se questa percentuale non fosse rispettata, è in ogni caso consentita l'assunzione di un
apprendista.
In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato
professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità
sostitutiva di cui al presente contratto.
Al termine dell'apprendistato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 2118 del Codice Civile, con un preavviso minimo di 15 giorni
decorrente dal termine del periodo di formazione, che si intende coincidente con il termine
del periodo di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine
del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
Norma specifica per tessitori, addetti alle macchine circolari o rettilinee, tagliatori su
segnato e fresisti specialisti.
Il periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini del computo dei 18 mesi di
permanenza al livello inferiore per il diritto alla collocazione nel terzo o nel quarto livello.
FORMAZIONE
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire un'uniforme applicazione
sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che
esterni all'azienda di durata complessiva pari a 120 ore medie annue, comprensive della
formazione specifica o professionalizzante e della formazione finalizzata all'a cquisizione
delle competenze di base e trasversali.
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Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo
Individuale (P.F.I.), nel quale sarà indicato lo specifico percorso formativo per
l'acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà
coerente con le qualifiche professionali di destinazione.
Tale formazione professionalizzante dovrà essere superiore ad 80 ore medie annue (ivi
compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta
anche on the job e in affiancamento.
Copia del P.F.I. verrà inviata dal datore di lavoro ad ESBII.
La formazione professionalizzante verrà integrata dall'offerta formativa pubblica, interna o
esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali,
laddove esistente.
Le parti concordano sul fatto che la definizione dei profili formativi dell'apprendistato
professionalizzante competerà alle Regioni, d'intesa con le associazioni datoriali e sindacali
più rappresentative sul piano regionale.
Le organizzazioni di categoria stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che
attraverso l'Organismo Bilaterale ESBII intendono concorrere alla definizione dei profili
professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza.
Per l'attivazione dell'apprendistato professionalizzante e la definizione dei profili
professionali e dei contenuti della formazione, si fa integrale riferimento al relativo
Allegato al presente contratto.
L'apprendista dovrà frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne
e interne all'azienda.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro è obbligato ad
attestare l'attività formativa svolta.
Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla Legge.
La funzione di tutore può essere svolta da un solo referente formativo aziendale anche
qualora vi sia pluratià di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di
tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
La registrazione della formazione svolta e della qualifica professionale ai fini contrattuali,
eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della
piena operatività del libretto formativo, l'azienda provvede all'a ttestazione dell'attività
formativa.
In relazione al divieto di adibire l'apprendista a produzioni in serie, le parti riconoscono che
nel settore Tessile Abbigliamento Moda il processo produttivo, quand'anche caratterizzato
da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al
lavoratore apprendista l'acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica
attraverso la formazione interna ed esterna all'azienda.
Le Parti concordano sul fatto che l'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro
notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente
prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni.
Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di
formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno
tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.
C) APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE
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Le parti, riconosciuta l'importanza che può avere l'apprendistato di alta formazione e di
ricerca sia per promuovere lo sviluppo di alte professionalità e dell'innovazione nelle
imprese, sia per attuare efficaci collaborazioni con le istituzioni scolastiche e universitarie,
hanno definito una specifica normativa contrattuale per le tipologie di apprendistato di alta
formazione e ricerca nell'ambito di progetti sperimentali da realizzarsi a livello territoriale
o nazionale e con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e universitarie.
Pertanto i soggetti firmatari convengono che, ferme restando eventuali diverse previsioni
legislative e regolamentari e Protocolli regionali, la gestione del rapporto di lavoro tra
l'impresa e l'apprendista sarà regolata dalle norme del CCNL in vigore e in particolare dalle
previsioni di cui al presente articolo per l'apprendistato professionalizzante, fatto salvo
quanto di seguito previsto.
In coerenza con i titoli di studio da conseguire, i profili che attengono alla formazione e
alla durata del periodo di apprendistato saranno determinati e troveranno la propria
specifica regolamentazione nell'ambito delle singole iniziative territoriali o nazionali
sperimentali, tenuto conto dei percorsi formativi promossi ai sensi dell' art. 45 del D.Lgs. n.
81/2015.
Ai fini di un adeguato monitoraggio, finalizzato all 'acquisizione di elementi conoscitivi
utili per la definizione di una compiuta disciplina settoriale, le parti stipulanti i progetti
sperimentali ne comunicheranno l'avvio e l'esito dei medesimi a ESBII
Articolo 43 - Lavoratori diversamente abili
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema delle persone disabili e
diversamente abili, nell'Intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti
alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne l a collocazione nelle
strutture aziendali con tutti gli strumenti agevolativi previsti dalla Legge 12 marzo 1999 n.
68, anche nell’ambito delle Convenzioni per l’inserimento, compatibilmente con le
possibilità tecnico organizzative delle aziende.
In occasione di avviamenti di lavoratori disabili effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge in materia, direzione aziendale e R.S.U. verificheranno le opportunità per
agevolare l’integrazione dei soggetti ed utilizzarne al meglio le attitudini lavorative.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella
struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli organi di
collocamento affinchè sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
A livello territoriale, nell’ambito delle verifiche delle iniziative formative si studieranno le
opportune iniziative perchè gli Enti preposti alla formazione professionale organizzino
corsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti
disabili allo scopo di favorirne l’utile collocazione in posti di lavoro confacenti alte loro
attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con te esigenze e te possibilità
tecnico-organizzative delle unità produttive.
Al fine di facilitare e rendere effettivamente praticabile quanto sopra, le parti ritengono
opportuna l’individuazione a livello di unità produttiva della figura del tutor delegato
dall’azienda. Le Parti in sede nazionale provvederanno a definirne i compiti e te linee guida
di comportamento.
34
Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di disabili ed i permessi
fruiti direttamente dai lavoratori disabili, le aziende daranno applicazione a quanto previsto
dall’art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992. Al fine di agevolare l a conciliazione tra le
esigenze di tutela dei lavoratori e te esigenze organizzative delle imprese, l’azienda potrà
richiedere, ove possibile, ai lavoratori stessi una programmazione almeno mensile dei
suddetti permessi. Eventuali necessità di, variazione della collocazione temporale di tali
permessi, rispetto al programma già presenti all’impresa, dovrà essere tempestivamente
comunicata all’azienda.
Tali permessi, nel limite del monte ore mensile di cui sopra, sono frazionabili e fruirli per
gruppi di quattro ore giornaliere (riproporzionabili per i contratti a tempo parziale
orizzontali) per un periodo complessivo non inferiore ad una giornata lavora tiva nel mese
di utilizzo. Per l'equiparazione dei periodi di permesso utilizzati su base oraria con quelli
su base giornaliera si fa riferimento ai criteri di cui all’art. 56 del presente Contratto. Viene
fatta salva la calendarizzazione oraria giornalier a prevista dalla legge qualora l’invalidità
sia riconosciuta direttamente al lavoratore o al lavoratore genitore con figli disabili fino a
3 anni di età, per cui è possibile fruire 2 ore al giorno di permesso Legge n. 104/1992 e dal
D.Lgs. 105/2022.
Nei casi di inidoneità sopravvenuta alla mansione specifica (da disabilità o peggioramento
delle condizioni esistenti al momento dell’assunzione) le aziende daranno applicazione a
quanto previsto dall’art. 5 bis della Legge n. 104/1992 sugli “accomodamenti ragionevoli”.
Articolo 44 - Orario di lavoro
REGIME ORDINARIO
L'orario di lavoro risulta ordinariamente stabilito in 40 ore settimanali e generalmente
articolato in 8 ore giornaliere, distribuendosi di norma dal lunedì al venerdì.
Le parti riconoscono l'esigenza di identificare appropriate e specifiche configurazioni del
suddetto orario di lavoro, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle soluzioni
organizzative e conseguire un progressivamente più efficiente posizionamento competitivo
aziendale.
Pertanto, al fine di garantire quanto precedentemente indicato, unitamente a un incremento
delle prospettive occupazionali e alla riduzione dei costi per unità di prodotto, le parti
considerano idonea l'implementazione - per stabilimenti, singoli reparti o uffici, outlet e
showroom riconducibili alla filiera distributiva diretta dell'impresa, o per gruppi di
lavoratori - di differenti distribuzioni dell'orario nell'ambito settimanale o anche mediante
cicli plurisettimanali in cui l'orario venga realizzato in regime ordinario come media in un
periodo non superiore a 12 mesi.
Tali specifici schemi di orario o differenti distribuzioni o articolazioni dell'orario
settimanale verranno concordate dalle parti a livello aziendale applicando la procedura
prevista nel successivo paragrafo 2. "Regimi particolari di orario".
35
Per gli impianti a ciclo continuo la specifica turnazione relativa sarà definita a livello
aziendale. Le parti stipulanti concordano che fra le lavorazioni a ciclo continuo debba
essere ricompresa la testurizzazione.
1.1 Riduzioni dell'orario di lavoro
Impregiudicato l'insieme della normativa concernente l'orario di lavoro e il lavoro
straordinario, i lavoratori beneficeranno delle seguenti riduzioni complessive annuali
dell'orario di lavoro:
• giornalieri: 56 ore;
• addetti alle squadre di cui al comma 4 dell'art. 49 del presente contratto: 52 ore;
• addetti alle squadre di cui al comma 4 dell'art. 49 del presente contratto se operanti
su turno notturno per almeno 50 notti l'anno di prestazione effettiva, da calcolarsi
in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell'anno precedente: ulteriori 8 ore.
I compensi corrispondenti a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti dal presente
contratto per la coincidenza della festività del 15 agosto (Assunzione) con la domenica o
con il sabato o con il periodo feriale e per la festività nazionale del 4 nove mbre, anziché
essere erogati nei periodi di paga di agosto e di novembre, saranno corrisposti in occasione
del godimento delle predette riduzioni di orario. Rimane a carico dell'azienda la differenza
tra detti compensi e la retribuzione corrispondente alle riduzioni predette. Per i cicli
continui che avessero realizzato, nell'ambito della definizione dei calendari annui, differenti
modalità di assorbimento della festività del 15 agosto, restano in vigore le condizioni già
definite a livello aziendale. Nei c asi - esclusi i cicli continui - di adozione di calendari
aziendali che prevedano l'attività lavorativa nella settimana in cui cade la festività del 15
agosto e, conseguentemente, non consentano l'assorbimento di cui al comma precedente,
nella retribuzione della riduzione di orario sarà trasferito 1/26 di retribuzione lorda mensile
relativo a un'altra festività dello stesso anno cadente in sabato o in domenica. Analoga
soluzione sarà adottata nei casi di mancata maturazione individuale della festività del 1 5
agosto.
Norma particolare per i settori: abbigliamento, maglie-calze, cappello, berretto, cappello di
paglia, copertoni e tende.
Il solo compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsto dal presente contratto
per la festività nazionale già del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga
di novembre, sarà erogato in occasione del godimento della predetta riduzione di orario.
Resta a carico dell'azienda la differenza tra detto compenso e la retribuzione corrispondente
alla riduzione predetta.
2.REGIMI PARTICOLARI DI ORARIO
36
Nell'eventualità di introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata a un maggiore
utilizzo degli impianti per sei giorni alla settimana, anche limitatamente a specifici reparti
o servizi aziendali, in presenza delle necessarie condizioni di mercato e delle caratteristiche
tecnologiche ed organizzative dell'impresa e nei casi di ristrutturazione aziendale, anche
allo scopo di migliorare le prospettive occupazionali, si potrà ricorrere a concordate
strutture di orario.
Per l'adozione del regime di orario 5x8 con il secondo giorno di riposo (sabato) da usufruire
a scorrimento durante i giorni della settimana (punto 2.1) o del regime 6x6 con prestazione
lavorativa su sei giorni alla settimana (punto 2.2) o dell'orario multiperiodale (punto 2.3) si
seguirà la procedura qui di seguito riportata con applicazione delle specifiche condizioni di
orario e retributive convenute nella presente regolamentazione.
Nel caso in cui l'azienda reputi necessario, per il miglioramento della propria competitività,
estendere l'attività su sei giorni o intenda introdurre un orario multiperiodale, ne darà
preventiva comunicazione alla R.S.U.
Entro 7 giorni dalla suddetta comunicazione, seguirà un esame congiunto per verificare le
problematiche tecnico-produttive ed organizzative dell'azienda al fine di salvaguardarne la
competitività e migliorare le prospettive occupazionali. Al termine di tale esame, che dovrà
esaurirsi entro 15 giorni dal primo incontro, le parti potranno concordare l'adozione del
nuovo assetto di orario, rimandando per la regolamentazione dei predetti regimi alle
disposizioni di seguito riportate. In caso di mancato accordo in sede aziendale entro il
termine suddetto, ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento delle organizzazioni
firmatarie del contratto nazionale, che si riuniranno entro 15 giorni dalla richiesta per un
esame congiunto della specifica situazione aziendale con l'obiettivo di:
• chiarire ogni aspetto della situazione aziendale in relazione alla presente disciplina
degli orari di lavoro;
• rimuovere gli impedimenti all'applicazione di quanto previsto dal contratto
nazionale, ferma restando la titolarità delle parti a livello aziendale.
2.1 Orario di lavoro per un utilizzo degli impianti su sei giorni settimanali con prestazione
lavorativa di cinque giorni (schema 5x8 con riposo a scorrimento):
• riduzione annua dell'orario di lavoro pari a 64 ore;
• riduzione annua di ulteriori 8 ore al raggiungimento di almeno 50 notti l'anno di
prestazione effettiva, per i turnisti addetti al lavoro a squadre se operanti a turno
notturno, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell'anno
precedente.
Le parti contraenti dichiarano che a livello aziendale si potrà concordare l'inserimento,
nell'ambito di schemi di orario predeterminati, delle ore annuali di riduzione di cui al
presente paragrafo, a condizione che tale operazione risponda positivamente a lle esigenze
organizzative e di efficienza dell'impresa, e non comporti aggravi di costo.
37
I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti dal presente contratto per
la coincidenza della festività del 15 agosto (Assunzione) con la domenica o con il sabato o
con il periodo feriale e per la festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposti
nei periodi di paga di agosto e di novembre, saranno erogati in occasione del godimento
delle predette riduzioni di orario. Resta a carico dell'azienda la differenza tra detti compensi
e la retribuzione corrispondente alle riduzioni predette.
Per i cicli continui che avessero operato, nell'ambito della definizione dei calendari annui,
differenti modalità di assorbimento della festività del 15 agosto, restano in vigore le
condizioni realizzate a livello aziendale. Nei casi - esclusi i cicli continui - di adozione di
calendari aziendali che prevedano l'attività lavorativa nella settimana in cui cade la festività
del 15 agosto e, conseguentemente, non rendano possibile l'assorbimento di cui al comma
precedente, nella retribuzione della riduzione di orario sarà trasferito 1/26 di retribuzione
lorda mensile relativo a un'altra festività dello stesso anno cadente in sabato o in domenica.
Analoga soluzione sarà adottata nei casi di mancata maturazione individuale della festività
del 15 agosto.
In caso di turnazioni con prestazioni notturne, la maggiorazione per lavoro notturno è pari
al 44%.
2.2 Orario di lavoro per un utilizzo degli impianti su sei giorni settimanali con prestazione
lavorativa su sei giorni:
l'orario individuale di fatto è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione;
la riduzione annua dell'orario di lavoro è di 24 ore.
I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti dal presente contratto per
la coincidenza della festività del 15 agosto (Assunzione) con la domenica o con il sabato o
con il periodo feriale e per la festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposti
nei periodi di paga di agosto e di novembre, saranno erogati in occasione del godimento
delle predette riduzioni di orario. Resta a carico dell'azienda la differenza tra detti compensi
e la retribuzione corrispondente alle riduzioni predette. Per i cicli continui che avessero
operato, nell'ambito della definizione dei calendari annui, differenti modalità di
assorbimento della festività del 15 agosto, restano in vigore le condizioni realizzate a livello
aziendale. Nei casi - esclusi i cicli continui - di adozione di calendari aziendali che
prevedano l'attività lavorativa nella settimana in cui cade la festività del 15 agosto e,
conseguentemente, non rendano possibile l'assorbimento di cui al comma precedente, nella
retribuzione della ri duzione di orario sarà trasferito 1/26 di retribuzione lorda mensile
relativo a un'altra festività dello stesso anno cadente in sabato o in domenica. Analoga
soluzione sarà adottata nei casi di mancata maturazione individuale della festività del 15
agosto. Per i lavoratori a giornata operanti su sei giorni settimanali, vale la riduzione di
orario a 36 ore settimanali.
In caso di turnazioni con prestazioni notturne, la maggiorazione per lavoro notturno è pari
al 38%.
38
2.3 Orario multiperiodale
Trattasi di un'articolazione plurisettimanale multiperiodale dell'orario contrattuale, in base
alla quale l'orario viene realizzato in regime ordinario come media in un periodo non
superiore a dodici mesi, alternando periodi con orario diverso.
L'accordo istitutivo dell'orario multiperiodale, da definire tra azienda e RSU con la
procedura di cui al precedente punto 2, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
• i periodi dell'anno nei quali viene programmato un orario di lavoro settimanale
superiore a quello ordinario contrattuale e quelli in cui viene programmato un orario
settimanale inferiore;
• i reparti/uffici/funzioni aziendali a cui si applicherà l'orario multiperiodale, anche
con misure e modalità differenziate in relazione alla diversa organizzazione del
lavoro;
• la disciplina dell'orario applicabile nei periodi "neutri";
• la quantità massima dell'orario settimanale;
• la corresponsione, sia nei periodi di supero che nei periodi di riduzione dell'orario,
della retribuzione commisurata all'orario ordinario contrattuale;
• le riduzioni dell'orario di lavoro nella misura di cui al precedente punto 1.1, di cui
si potrà tener conto nella definizione dell'orario annuo.
NORME PARTICOLARI PER LA TORCITURA
Le parti concordano sulla necessità di una attività degli impianti anche fino a sette giorni
per le lavorazioni di torcitura. Le specifiche turnazioni ed i regimi di orario saranno definiti
a livello aziendale.
DISPOSIZIONI APPLICATIVE
Le ore di riduzione saranno utilizzate nei periodi di minore attività produttiva,
prioritariamente in forma collettiva, o a titolo di permessi individuali o, previo esame
congiunto, con modalità differenti secondo le specifiche esigenze aziendali, senza al cun
pregiudizio per l'attività degli impianti.
Nel caso di permessi individuali, il lavoratore ne farà richiesta con 48 ore di preavviso.
I permessi individuali saranno accordati compatibilmente con le esigenze di lavoro ed
evitando che dalla sovrapposizione dei godimenti possano derivare interruzioni anche
parziali di attività di macchinari o impianti.
In caso di particolari esigenze di intensificazione dell'attività produttiva, i permessi per
riduzione di orario annualmente spettanti potranno essere monetizzati, secondo modalità e
limiti definiti a livello aziendale.
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Le riduzioni di orario, così come previsto dal D.Lgs. 105/2022, matureranno per dodicesimi
nei casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, considerando come mese intero la
frazione pari o superiore a due settimane.
Qualora la durata dell'orario di lavoro sia inferiore a quella contrattuale si procederà
all'assorbimento, fino a concorrenza delle riduzioni previste dal presente articolo.
Articolo 45 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Tenendo conto delle specifiche peculiarità del settore e al fine di limitare il ricorso al lavoro
straordinario, alla cassa integrazione, o a modalità di decentramento atipiche legate alle
suddette caratteristiche, viene introdotta una modalità flessibile dell'orario di lavoro
contrattuale.
Per far fronte alle oscillazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda o di sue parti, l'impresa
potrà adottare diversi schemi orari in determinati periodi dell'anno, superando l'orario
contrattuale fino a un massimo di 48 ore settimanali, per un totale d i 104 ore annuali
(calcolate dal 1° gennaio al 31 dicembre). Attraverso un accordo sindacale a livello
aziendale, tali limiti settimanali e annuali potranno essere aumentati.
In caso di superamento dell'orario contrattuale, entro 12 mesi dall'inizio del ciclo di
flessibilità, sarà prevista una corrispondente riduzione delle ore lavorative in periodi di
minore attività. Allo stesso modo, per una riduzione dell'orario contrattual e, saranno
recuperate ore aggiuntive nei periodi di maggiore intensità lavorativa durante lo stesso arco
temporale di 12 mesi.
I lavoratori coinvolti continueranno a percepire la retribuzione relativa all'orario
settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento sia in quelli di riduzione dell'orario
lavorativo.
Le ore lavorate oltre l'orario contrattuale saranno compensate con una maggiorazione del
12% per le prime 48 ore eccedenti e del 15% per quelle successive, con il pagamento
effettuato nei periodi in cui si verifica il superamento.
Quando si presenta la necessità di adottare questa flessibilità, l'azienda informerà
tempestivamente la RSU, spiegando le motivazioni, indicando i reparti e i lavoratori
coinvolti, specificando i periodi previsti per il superamento o la riduzione dell'orar io
contrattuale, il numero di ore necessarie e la loro distribuzione temporale.
Le modalità operative per l'attuazione della flessibilità, comprese la distribuzione delle ore
nei periodi di superamento o l'utilizzo delle riduzioni, saranno definite in un incontro
specifico tra la Direzione e le Rappresentanze Sindacali. Tali modalità dovranno garantire
la soddisfazione delle richieste produttive, ottimizzando l'uso degli impianti e mantenendo
i normali turni di lavoro durante i giorni di flessibilità.
L'esito di queste discussioni, che potrebbe anche portare a un mancato accordo, sarà
formalizzato in un verbale in cui saranno riportati sia i punti concordati sia quelli di
disaccordo con relative motivazioni.
40
Al termine della procedura, che dovrà concludersi entro 5 giorni dalla comunicazione
iniziale, il piano di flessibilità diventerà operativo. Sulla base del verbale, le parti potranno
richiedere l’intervento di livelli superiori per risolvere eventuali punti di dissenso.
Una procedura analoga verrà utilizzata successivamente per definire le modalità di recupero
o di superamento delle ore, in funzione delle esigenze organizzative e produttive aziendali.
Le modalità di recupero delle ore accumulate in regime di flessibilità potranno prevedere
una programmazione individuale fino a un massimo di 32 ore annuali, salvo diversi accordi
a livello aziendale.
L’applicazione della flessibilità è vincolante per tutti i lavoratori coinvolti, fatta eccezione
per specifiche deroghe legate a comprovati impedimenti personali.
Questa regolamentazione non prevede attività lavorativa nelle giornate domenicali, salvo
diversi accordi tra le parti. Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003, nel caso di utilizzo
della flessibilità oraria descritta, il riposo giornaliero consecutivo tra la fine del normale
orario di lavoro e l’inizio dell’orario flessibile potrà essere inferiore alle 11 ore. Inoltre, in
conformità all'art. 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 66/2003, il riposo tra la conclusione
dell’attività lavorativa in regime di flessibilità e l’inizio del normale orario settimanale
potrà essere inferiore alle 35 ore complessive (24 più 11), purché siano definite modalità di
riposo compensativo a livello aziendale.
Questa normativa consente alle aziende di disporre di uno strumento efficace per gestire le
variazioni nella domanda di prodotti o servizi durante l’anno.
Qualora un lavoratore, per motivi comprovati, non possa effettuare le ore di superamento
pur usufruendo della riduzione, e se le condizioni aziendali lo consentono, potrà essere
chiamato a recuperare le ore non svolte. In caso di impossibilità di recupero, sarà possibile
compensare con altri istituti contrattuali, come ore di riduzione dell'orario di lavoro o ferie.
Le Parti confermano che, in caso di difficoltà oggettive a completare i cicli di flessibilità
entro i 12 mesi previsti dal terzo comma, tale periodo potrà essere esteso tramite accordo
sindacale a livello aziendale.
Articolo 46 - Flessibilità tempestiva
Tenendo conto delle variazioni della domanda, le imprese che, in qualsiasi momento
dell’anno, decideranno di utilizzare le disposizioni previste nel presente articolo per
adeguarsi alle fluttuazioni dell’intensità delle attività aziendali, di specifiche ar ee o di
gruppi di lavoratori, avranno la possibilità di superare il normale orario settimanale
contrattuale in determinati periodi dell’anno.
Qualora sorga la necessità, la Direzione aziendale informerà le Rappresentanze Sindacali,
con un preavviso minimo di 5 giorni, spiegando le motivazioni del ricorso alla flessibilità
e indicando i reparti e i lavoratori interessati, oltre ai periodi previst i di superamento o
riduzione dell’orario contrattuale, il numero di ore richieste e la loro distribuzione
temporale.
41
Le modalità di attuazione della flessibilità proposte dall’azienda, relative alla gestione delle
ore nei periodi di superamento o alla riduzione, saranno definite durante un incontro
specifico tra la Direzione e le Rappresentanze Aziendali.
L’esito di tale confronto, che potrebbe anche non portare a un accordo, sarà riportato in un
verbale di riunione dove saranno dettagliati sia i punti concordati sia quelli di disaccordo,
con le relative motivazioni.
Queste modalità dovranno consentire di soddisfare prontamente le richieste produttive,
massimizzando anche l’utilizzo efficiente degli impianti e garantendo la regolare
esecuzione dei turni di lavoro durante le giornate di flessibilità.
Una volta completata la procedura, che dovrà concludersi entro 5 giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2, il piano di flessibilità diventerà operativo. Sulla base del
verbale redatto, le parti potranno richiedere l’intervento di livelli superiori per risolvere
eventuali punti di disaccordo.
Una procedura analoga sarà seguita successivamente per stabilire le modalità di recupero
o di superamento delle ore, in base alle necessità organizzative e tecnico -produttive
dell’azienda.
Le modalità per il recupero delle ore accumulate durante la flessibilità potranno includere
una programmazione individuale, fino a un massimo di 32 ore annuali, salvo diversi accordi
presi a livello aziendale.
La flessibilità sarà obbligatoria per tutti i lavoratori coinvolti, salvo deroghe individuali
giustificate da impedimenti comprovati.
Le ore di lavoro svolte in eccedenza rispetto al normale orario contrattuale saranno
compensate nei periodi di minore intensità lavorativa con una riduzione equivalente. La
compensazione tra le ore eccedenti e quelle ridotte dovrà essere completata entro 1 2 mesi
dall’inizio del ciclo di flessibilità. Il programma di flessibilità potrà iniziare con un periodo
di ore eccedenti o con una fase di riduzione, a seconda delle esigenze. I lavoratori coinvolti
percepiranno comunque la retribuzione relativa al normal e orario settimanale contrattuale
sia durante i periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario.
Per le ore lavorate oltre l’orario contrattuale settimanale, sarà prevista una maggiorazione
del 21%, da corrispondere insieme alla retribuzione relativa al periodo in cui si verifica il
superamento.
La presente regolamentazione sulla flessibilità non prevede lavoro nelle giornate
domenicali, salvo diversi accordi tra le parti. Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003, in
caso di adozione di questa modalità flessibile, il riposo giornaliero consecut ivo tra la fine
dell’orario normale e l’inizio di quello flessibile potrà essere inferiore alle 11 ore.
In base all’art. 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 66/2003, nel caso di applicazione del
regime di flessibilità, tra la fine della prestazione lavorativa in flessibilità e l’inizio
dell’orario normale settimanale, il lavoratore potrà avere un riposo inferiore alle 35 ore (24
più 11), purché a livello aziendale siano concordate congiuntamente le modalità per il
riposo compensativo.
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Se vengono utilizzate ore di flessibilità con urgenza, queste saranno sottratte dal monte ore
delle 104 ore previste per la flessibilità.
Qualora un lavoratore, per giustificati motivi, non riesca a effettuare le ore di superamento,
pur usufruendo delle riduzioni, e se le condizioni organizzative dell’azienda lo permettono,
potrà essere richiesto di recuperare le ore non svolte. Se il recupe ro non fosse possibile, si
potrà procedere con una compensazione utilizzando altri istituti contrattuali, come ore di
riduzione dell’orario di lavoro o ferie, ove disponibili.
Le aziende che non intendano avvalersi delle disposizioni relative alla flessibilità
tempestiva potranno non applicare questa procedura, qualora abbiano già concordato tale
materia a livello aziendale.
Le parti specificano che, in caso di difficoltà oggettive nel completamento dei cicli di
flessibilità entro il termine di 12 mesi, tale periodo potrà essere esteso attraverso un accordo
sindacale a livello aziendale.
Articolo 47 - Lavoro straordinario
Si definisce straordinario contrattuale il lavoro svolto oltre il normale orario settimanale.
Ai fini legali, il lavoro straordinario è quello effettuato oltre l’orario stabilito dalla Legge.
Le ore non lavorate a causa di festività nazionali o infrasettimanali che ricadono in giorni
lavorativi saranno considerate esclusivamente ai fini delle maggiorazioni previste dal
presente articolo.
Il lavoro straordinario è di natura volontaria e potrà essere svolto senza mai superare il
limite individuale annuo di 250 ore, in conformità alla normativa vigente. Inoltre, viene
definito un limite aziendale annuo complessivo corrispondente a 160 ore per dipendente.
Nel caso in cui il lavoro straordinario coinvolga gruppi di lavoratori, esso sarà oggetto di
un esame preliminare tra la Direzione aziendale e le Rappresentanze Sindacali.
Fatti salvi i limiti sopra indicati, l’esame preventivo non sarà necessario nei casi in cui il
lavoro straordinario sia determinato da esigenze di assoluta urgenza e comprovata
necessità, legate a cause di forza maggiore. Su richiesta delle Rappresentanze Sindacali
Unitarie (RSU), le aziende forniranno annualmente informazioni sul livello di utilizzo delle
ore straordinarie aziendali.
Le ore straordinarie comprese tra le 160 e le 250 potranno essere recuperate su richiesta del
lavoratore, secondo i seguenti criteri:
• il 50% delle ore sarà convertito in riposi compensativi giornalieri da fruire in date
indicate dal lavoratore stesso;
• il restante 50% sarà trasformato in riposi compensativi giornalieri con date stabilite
dall’azienda.
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In presenza di lavoro straordinario strutturale, cioè di un costante raggiungimento dei limiti
previsti dal presente articolo, si procederà, su richiesta, a un’analisi della situazione presso
la sede territoriale competente. Tale analisi valuterà eventuali misure atte a interro mpere
l’utilizzo sistematico del lavoro straordinario, attraverso una riorganizzazione del lavoro o
un incremento del personale.
Le attività di manutenzione e inventario sono escluse da tali regolamentazioni,
considerando comunque le esigenze dei lavoratori coinvolti.
Le ore straordinarie per le quali si opti per i riposi compensativi saranno comunque
retribuite secondo quanto previsto dal presente articolo.
Per ogni ora straordinaria, l’azienda corrisponderà al lavoratore una quota oraria calcolata
utilizzando il divisore 173. Gli elementi retributivi utilizzati per tale calcolo sono quelli
indicati all’art. 55, punto 1 del presente contratto e, salvo diversi accordi aziendali, quelli
del punto 2.2, relativi alle somme corrisposte mensilmente. Alla quota oraria saranno
applicate le seguenti maggiorazioni:
Straordinario diurno:
• Prime 5 ore settimanali: maggiorazione del 35%.
• Ore successive: maggiorazione del 45%.
• Per ogni mezz’ora continuativa prestata dai turnisti (art. 49): maggiorazione del
40%.
Straordinario notturno:
• Maggiorazione del 56%.
• Per mezz’ora continuativa dei turnisti (art. 49): maggiorazione del 61%.
• Straordinario festivo diurno:
Maggiorazione del 61%.
• Per mezz’ora continuativa dei turnisti (art. 49): maggiorazione del 67%.
• Straordinario festivo notturno:
Maggiorazione del 66%.
• Per mezz’ora continuativa dei turnisti (art. 49): maggiorazione del 72%.
Le percentuali sopra indicate non sono cumulabili tra loro né con quelle previste dall’art.
50 del presente contratto; in caso di sovrapposizione, si applicherà esclusivamente la
maggiorazione più alta.
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Gli obblighi legali e le relative disposizioni in materia di lavoro straordinario restano
invariati, conformemente alle normative vigenti.
Procedura per il lavoro straordinario
Il lavoro straordinario di produzione e quello nell’ambito amministrativo mantengono
carattere volontario individuale. Questa procedura mira specificamente a soddisfare
esigenze legate a situazioni di necessità, scadenze urgenti, completamento di lavorazioni in
corso, preparazione di collezioni, partecipazione a fiere e relative attività, recupero di ritardi
produttivi dovuti a problemi tecnici, rilavorazione di commesse urgenti, ritardi imprevisti
nelle forniture di materie prime o semilavorati, obblighi d erivanti da disposizioni legali
fiscali o amministrative, elevata incidenza di assenze anomale o sostituzione di lavoratori
in aspettativa o impegnati in corsi di formazione continua correlati all’attività aziendale.
Qualora le disponibilità volontarie risultino inferiori alle necessità aziendali, nel rispetto
dei limiti previsti dal presente articolo, la Direzione informerà immediatamente le
Rappresentanze Sindacali. Le parti, nel quadro della volontarietà individuale ,
esamineranno la situazione per risolvere eventuali difficoltà e garantire all’azienda la
tempestiva copertura delle esigenze straordinarie.
Clausola ex art. 4, comma 4, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66
Il periodo di riferimento di cui all’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, è fissato
in dodici mesi, considerando la varietà delle produzioni nel settore e la complessità delle
soluzioni tecnico-organizzative adottate nella filiera Tessile-Abbigliamento-Moda.
Non rientrano nel lavoro straordinario le ore prestate tra la 37ª e la 40ª ora settimanale nei
regimi di turnazione su 6 ore (6 x 6); tali ore saranno compensate con quote orarie
aggiuntive, calcolate utilizzando il divisore orario stabilito all’art. 56, secondo comma, del
presente contratto.
Eventuali condizioni di miglior favore già esistenti o regole pattuite a livello aziendale
potranno essere armonizzate con le disposizioni del presente chiarimento a verbale, tenendo
conto del divisore fisso applicato.
Articolo 48 - Banca delle ore
Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore le prime 40 ore
annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto
forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte
con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per i lavoratori a tempo parziale potranno confluire nella banca delle ore le prime 40 ore di
lavoro supplementare.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà esprimere la sua volontà di
recupero con apposita dichiarazione scritta, che sarà valida fino a disdetta. In tal caso, i
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riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro l'anno successivo a quello
di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che la persona interessata ne
faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente
per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e
comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte. I riposi
non fruiti entro il suddetto termine potranno essere oggetto di monetizzazione.
Le ore di lavoro straordinario svolte per inventario o manutenzione non danno luogo
all'accumulo di ore di cui ai due commi precedenti.
Confluiranno nella Banca delle Ore le giornate di permesso per ex festività - di cui al punto
"Giorni festivi - Riposo settimanale" del presente contratto. Sono escluse da tale
disposizione le aziende nelle quali sia concordato un diverso utilizzo colletti vo delle
giornate e ore di permesso per ex festività o nelle quali le stesse giornate o ore vengano
impiegate per l'attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti.
Nella banca delle ore - se già attivata da parte del lavoratore - confluiranno anche le ore di
recupero della flessibilità se non fruite in occasione del programmato recupero collettivo
per comprovati impedimenti personali.
Articolo 49 - Lavoro a squadre
Si considera lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa
macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il
riposo, la cui durata è di mezzora.
La distribuzione dell'orario di lavoro è disciplinata dal presente contratto e comunicata ai
lavoratori in apposita tabella da affiggersi all'entrata dello stabilimento. In attuazione a
quanto disposto dal presente contratto, l'orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a 40
ore, ivi compresa la mezzora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezzora di
riposo, il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Ai lavoratori cottimisti dovrà essere corrisposto, per la mezzora di riposo goduto, una
mezza quota oraria dell'utile di cottimo realizzato nelle ore di effettivo lavoro.
La squadra dovrà fruire del riposo fuori dal locale di lavoro o altrimenti a macchine ferme.
Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezzora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo. La
mezzora di riposo goduta non concorre al superamento delle sei ore di lavoro richieste. Ai
soli fini del diritto alla maturazione della mezzora di riposo, vengono considerate come
prestazioni di lavoro le assenze per permessi retribuiti.
Le eventuali prestazioni che eccedono le 7 ore e 30 minuti giornalieri di lavoro effettivo
saranno compensate con la retribuzione per il tempo eccedente, aumentata della
maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato
in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore.
Ai sensi dell', art. 17 del Decreto legislativo n. 66/2003 nel caso di modifica del turno
assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire, all'atto del passaggio a diverso turno, di un
adeguato periodo di riposo che può essere inferiore alle 11 ore. In tal caso, le ore di riposo
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non effettuate dovranno essere recuperate entro il riposo giornaliero immediatamente
successivo.
Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza
avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre ed inoltre il suo
inizio od il suo termine coincidano con l'inizio o col termine dell'orario di una delle squadre,
rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di 30 minuti.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà corrisposta una
maggiorazione pari all'1,38% della retribuzione contrattuale nazionale e degli elementi
aggiuntivi della retribuzione stabiliti a livello aziendale e corrisposti a ca denza mensile,
salvo diverse pattuizioni.
La maggiorazione di cui sopra non è dovuta, nei casi di riduzione d'orario, fino ad 11 ore
complessive di lavoro se si tratta di lavoro a 2 squadre (ore 5 e mezza giornaliere per
ciascuna squadra) e fino a 13 ore e mezza se si tratta di 3 squadre (ore 4 e mezza giornaliere
per ciascuna squadra).
Nel caso che, per effetto della distribuzione dell'orario contrattuale di lavoro, prevista dal
presente contratto, sia effettuato in un solo giorno della settimana un orario inferiore alle 6
ore, verrà ugualmente corrisposta la maggiorazione stessa.
La Direzione e le Rappresentanze dei lavoratori potranno definire modalità per assicurare
la regolarità di sostituzione dei turnisti nel lavoro a squadre.
Per gli adolescenti la mezz'ora di riposo intermedio di cui al secondo comma è stata
determinata attuando la facoltà prevista dalla Legge in materia.
Tale normativa non ha carattere innovativo, nel senso che già nei precedenti contratti le
parti, fissando in mezzora la durata del riposo, si erano avvalse della facoltà loro concessa
dalle disposizioni di Legge per i minori.
Art. 50 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
Si considera lavoro notturno, esclusivamente ai fini retributivi, quello svolto tra le ore 22:00
e le ore 6:00.
È definito lavoro festivo quello effettuato nelle giornate di domenica e nelle festività
riconosciute.
Ai fini legali, si considera lavoro notturno quello effettivamente svolto tra le ore 23:00 e le
ore 6:00, in relazione alla casistica indicata alla lettera d) del punto 2 dell’articolo 1 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Ai sensi della normativa, un lavoratore è considerato notturno se:
• Con riferimento all’orario giornaliero, svolge abitualmente almeno tre ore del suo
lavoro durante il periodo compreso tra le ore 23:00 e le ore 6:00, in regime di
normale e continuativa assegnazione. L’inserimento temporaneo in un orario
notturno come sopra descritto è classificato come "circostanza eccezionale" e non
attribuisce la qualifica di lavoratore notturno.
• Con riferimento al totale annuo, svolge abitualmente almeno tre ore di lavoro
notturno, tra le ore 23:00 e le ore 6:00, per almeno 50 giorni lavorativi all’anno.
Si ritiene lavoro notturno occasionale:
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• Quello svolto per sostituire colleghi a causa di cambi turno, aggiunto alle normali
ore di lavoro giornaliere;
• Quello effettuato al di fuori degli schemi orari predefiniti, per attività di
manutenzione degli impianti;
• Quello risultante da un passaggio eccezionale dal lavoro giornaliero o diurno a un
turno notturno;
Le prestazioni svolte nell’ambito della flessibilità oraria;
Le ore di straordinario effettuate per le ragioni specificate nella sezione relativa al lavoro
straordinario, paragrafo "Procedura per lavoro straordinario".
Prioritariamente, saranno assegnati al lavoro notturno i lavoratori e le lavoratrici che ne
facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
In base all’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di utilizzo di un
orario variabile su più settimane e in assenza di un regolamento specifico a livello
aziendale, il limite di 8 ore di lavoro notturno nelle 24 ore è calcolato come media su un
periodo di 12 mesi.
Secondo l’art. 17 del medesimo decreto, tenendo conto delle esigenze particolari
dell’industria Tessile Abbigliamento Moda, che richiedono la continuità di alcune attività
nel fine settimana tramite lavoratori dedicati, anche con orari particolari o part-time, le parti
a livello aziendale possono concordare che il limite massimo di 8 ore, stabilito dall’art. 13,
sia calcolato come media su periodi settimanali o plurisettimanali.
Ai sensi dell’art. 6 del citato decreto, che disciplina il trasferimento dal lavoro notturno a
quello diurno, se un medico competente certifica l’inidoneità del lavoratore al lavoro
notturno e non sono disponibili altre soluzioni nel medesimo livello, il l avoratore potrà
essere assegnato a mansioni di livello inferiore per favorire la continuità occupazionale.
Eventuali controversie saranno sottoposte alle Organizzazioni territoriali competenti, che
dovranno risolverle entro 30 giorni.
Le riduzioni orarie previste dal contratto, sia per il lavoro notturno che in generale, così
come le maggiorazioni retributive, sono attuate in conformità all’art. 13, comma 2, del
decreto legislativo n. 66/2003.
Prima di introdurre il lavoro notturno, il datore di lavoro deve consultare le RSU o, in loro
assenza, le Associazioni territoriali di categoria. Tale consultazione deve essere avviata e
completata entro sette giorni dalla comunicazione del datore di lavoro.
Il lavoratore che debba svolgere attività in orario notturno, festivo o domenicale deve essere
avvisato con almeno un giorno di anticipo, salvo situazioni di urgenza.
Le disposizioni di legge relative al divieto di impiego dei minori in lavoro notturno sono
qui richiamate. Per quanto riguarda il personale femminile, si rimanda all’art. 11 del decreto
legislativo n. 66/2003.
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Le maggiorazioni retributive applicabili al lavoro notturno, domenicale e festivo sono le
seguenti:
• Lavoro notturno generico: maggiorazione del 44%;
• Lavoro notturno per turni 6 x 6 a rotazione: maggiorazione del 38%;
• Lavoro notturno svolto da un lavoratore stabilmente assegnato al turno di notte:
maggiorazione del 45,5%;
• Lavoro festivo o domenicale diurno: maggiorazione del 38%;
• Lavoro festivo o domenicale notturno: maggiorazione del 54%.
Gli elementi retributivi per il calcolo delle maggiorazioni sono quelli definiti nel presente
contratto.
Le percentuali di maggiorazione sopra indicate non possono essere cumulate tra loro né
con altre previste dal contratto, e in caso di sovrapposizione si applicherà esclusivamente
la percentuale maggiore.
Articolo 51 - Regime di orario a tempo parziale
Il contratto di lavoro a tempo parziale è regolato dalla normativa vigente e dal presente
CCNL.
A) DISPOSIZIONI GENERALI
Le parti riconoscono che il lavoro part -time, ossia il rapporto lavorativo con un orario
ridotto rispetto a quello stabilito da questo contratto, può rappresentare uno strumento utile
per garantire flessibilità e una migliore organizzazione del lavoro, pur ché sia applicato
tenendo conto delle esigenze aziendali e dei lavoratori.
L’intenzione delle parti è di promuovere il ricorso al lavoro part -time, favorendone una
gestione corretta e sfruttandolo come mezzo per risolvere problematiche di carattere sociale
per i dipendenti e organizzative per le aziende.
Ogni anno, il datore di lavoro fornirà alle Rappresentanze Sindacali informazioni
sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, comprese le tipologie utilizzate, e
valuterà l’utilizzo del lavoro supplementare.
Le aziende, salvo impedimenti dovuti all'infungibilità delle mansioni, considereranno
positivamente, anche attraverso modalità definite a livello aziendale, le richieste di
instaurare rapporti di lavoro a tempo parziale, entro il limite massimo dell'8% del personale
a tempo indeterminato.
Qualora vi siano ostacoli organizzativi oggettivi che impediscano l'accoglimento di tali
richieste, le parti coinvolte effettueranno un’analisi congiunta a livello aziendale per
individuare possibili soluzioni. Tra queste, potrebbe rientrare il ricorso a s trumenti del
mercato del lavoro per superare eventuali vincoli legati all'infungibilità delle mansioni.
In particolare, entro il limite dell’8%, le aziende accoglieranno richieste di trasformazione
del contratto da tempo pieno a part -time in presenza di gravi e documentati problemi di
salute del dipendente, o per necessità di assistenza continua al coniuge o a parenti di primo
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grado affetti da malattie adeguatamente comprovate. Saranno inoltre accolte richieste
motivate dalla partecipazione a corsi di formazione continua correlati all’attività aziendale,
per la durata degli stessi, a condizione che non vi siano impedimenti relativi alle mansioni
svolte.
Ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, i lavoratori con patologie oncologiche,
che presentano una capacità lavorativa ridotta anche a causa di terapie salvavita, accertata
da una commissione medica della ASL competente, hanno diritto alla tr asformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, sia verticale che orizzontale. Su richiesta del
lavoratore, il rapporto potrà essere successivamente trasformato nuovamente a tempo
pieno.
Tali trasformazioni non sono conteggiate ai fini del limite dell’8% sopra indicato.
Sono inoltre riconosciuti i diritti previsti dai commi 4 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015.
B) INSTAURAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO
L’avvio di un rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire attraverso un accordo
consensuale tra azienda e dipendente; il consenso è richiesto anche per la trasformazione
da part-time a tempo pieno e viceversa.
Il part-time può essere applicato sia ai lavoratori già assunti sia ai nuovi ingressi. In caso di
passaggio da tempo pieno a part -time, le parti potranno concordare modalità e condizioni
per un eventuale ritorno al tempo pieno.
La contrattazione aziendale può definire specifiche modalità per concedere il part -time,
anche per un periodo determinato.
In caso di nuove assunzioni part -time, l’azienda informerà il personale già in servizio
presso l’unità produttiva situata nello stesso comune. Tale comunicazione sarà effettuata
tramite avviso nei reparti interessati, e i dipendenti potranno candidarsi, av endo priorità
nella selezione.
Il lavoro part-time può essere:
• Orizzontale, con riduzione dell’orario su base giornaliera;
• Verticale, con orario pieno limitato a determinati periodi della settimana, mese o
anno;
• Misto, combinando giornate o periodi a tempo pieno con altre a orario ridotto o
assenti, indicati nella lettera di assunzione o nell’atto di trasformazione del rapporto.
Il contratto di lavoro part-time, o la trasformazione da tempo pieno a part-time, deve essere
redatto in forma scritta per fini probatori, specificando mansioni, orario di lavoro,
distribuzione nell’anno e altri elementi previsti per i contratti a tempo pieno.
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Per chi è assunto con contratti part-time verticali o misti, il periodo di prova sarà calcolato
in giornate lavorative: 22 giornate per mese o 26 giornate per turni di 6 ore su 6 giorni. La
retribuzione, sia diretta che indiretta, sarà proporzionata all’orario pattuito.
C) LA VORO SUPPLEMENTARE
A fronte delle esigenze tecnico-organizzative e produttive del settore Tessile Abbigliamento
Moda, il lavoro supplementare è consentito nel part -time orizzontale, verticale o misto,
anche a termine, fino al limite massimo di 40 ore settimanali.
La prestazione di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore e sarà retribuita
con una maggiorazione del 24%, comprensiva degli istituti indiretti e differiti.
Le parti possono includere clausole elastiche che permettano variazioni dell’orario o
aumenti della prestazione lavorativa, attivabili con tre giorni di preavviso, con una
maggiorazione del:
• 15% per variazione dell’orario;
• 24% per aumento della prestazione.
Tali clausole non sono applicabili quando il part -time è stato richiesto per motivazioni
personali.
Il limite massimo di aumento dell’orario è fissato al 50% dell’orario contrattuale.
L’attivazione delle clausole elastiche può essere temporaneamente sospesa in presenza di:
• Gravi problemi di salute o necessità di assistenza documentata;
• Iscrizione a corsi di formazione o studio;
• Contratti subordinati part-time aggiuntivi.
I lavoratori possono revocare tali clausole nei casi previsti dalla normativa vigente.
Articolo 52 - Lavoro agile - Smart working
Il lavoro agile è regolato dalle vigenti disposizioni di Legge.
Le Parti, tenuto conto della crescente importanza e diffusione del lavoro agile nella nuova
organizzazione del lavoro nell'economia digitale, concordano sulla necessità di monitorare
congiuntamente sia l'evoluzione normative ed amministrativa dell'istituto che la sua
concreta applicazione nelle aziende del settore.
Tale monitoraggio sarà oggetto di studio nell'ambito di un apposito Gruppo di Lavoro
paritetico, i cui risultati saranno sottoposti alle Parti entro la vigenza del presente Contratto.
Articolo. 53 - Telelavoro
Le parti riconoscono nel telelavoro uno strumento finalizzato alla modernizzazione ed al
miglioramento dei rapporti di lavoro, che permette anche ai lavoratori di conciliare l'attività
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lavorativa con la vita sociale attraverso una maggiore autonomia nell'assolvimento dei
compiti affidati.
Pertanto, con il presente articolo, le parti, recependo l'accordo interconfederale, intendono
regolamentare la disciplina del telelavoro nell'ambito del CCNL Tessile Abbigliamento
Moda come segue.
1. Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Il presente articolo regolamenta esclusivamente la prestazione di lavoro dipendente svolta
in regime di telelavoro.
II telelavoro costituisce una differente fattispecie rispetto al lavoro a domicilio e ad esso si
applica la disciplina qui di seguito prevista.
Per i dipendenti che operano in regime di telelavoro, le clausole normative ed economiche
del presente contratto si intendono sostituite da quelle speciali riportate in questo articolo,
limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate ; per tutte le altre, si
applicano le disposizioni contenute nel presente CCNL.
2. Per telelavoro si intende la prestazione dell'attività lavorativa effettuata con regolarità e
continuità dal lavoratore, tramite il supporto di strumenti telematici e tecnologie
informatiche, presso il proprio domicilio ovvero in altro luogo fisso e pre determinato,
esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale.
Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta, anche in via telematica, all'interno
dei locali aziendali e quella che, sebbene svolta a distanza, non implichi l'impiego della
strumentazione informatica come mezzo propedeutico allo svolgimento dell'attività
lavorativa.
3. L'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria
del datore di lavoro e del lavoratore interessato.
La modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in regime di telelavoro può essere:
a) prevista all'atto dell'assunzione; b) conseguente alla trasformazione di un normale
rapporto di lavoro in essere.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) sopra indicata, il datore di lavoro può offrire al lavoratore
la possibilità di svolgere la propria prestazione in regime di telelavoro e il lavoratore può
accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di
per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
Nelle ipotesi in cui il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del
rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest'ultimo può accettare o rifiutare tale
richiesta. Nel caso di prestazione lavorativa in regime di telelavoro, dovrann o essere
indicati al lavoratore, in forma scritta: l'unità produttiva di appartenenza, la sua
collocazione all'interno dell'organico aziendale ed il responsabile di riferimento, la
descrizione dell'attività lavorativa da svolgere e le clausole contrattuali applicabili (tale
ultimo obbligo si intende assolto tramite la consegna al lavoratore che opera in regime di
telelavoro di una copia del CCNL in vigore).
Inoltre, nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell'attività lavorativa in regime di
Telelavoro, la decisione di passare al Telelavoro è reversibile per effetto di accordo
individuale e/o collettivo, indicando eventualmente le relative modalità.
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4. Il telelavoratore gode dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e dal CCNL
spettanti al lavoratore comparabile che svolge l'attività all'interno dei locali dell'impresa.
Analogamente, il carico di lavoro e i livelli di prestazione sono equivale nti a quelli dei
lavoratori comparabili che svolgono l'attività nei locali dell'impresa.
Il datore di lavoro promuove l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del
telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell'azienda e può disporre rientri periodici di
quest'ultimo nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riu nioni di lavoro
con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per partecipazione a corsi di
formazione o aggiornamento, per svolgimento di specifiche attività considerate non
telelavorabili e per l'esercizio dei diritti di cui al successivo punto 10, e per altre motivazioni
definite a livello aziendale.
I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che
vengono fomiti e fruiscono di pari opportunità nell' accesso alla formazione e allo sviluppo
della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l'attività all'inte rno dei locali
dell'impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
5. La postazione di telelavoro ed i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della
prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle
relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicu rezza della postazione di
lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell'impresa.
II telelavoratore è tenuto a segnalare l'eventuale guasto al datore di lavoro con la massima
tempestività.
Nel caso di perdita degli strumenti di lavoro ovvero di interruzioni del circuito telematico
od eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente e
tempestivamente segnalati, l'impresa si impegna a intervenire per una rapida ris oluzione
del guasto o per ripristinare la situazione originaria. Qualora il guasto non sia risolvibile in
tempi ragionevoli, l'impresa avrà facoltà di disporre il rientro del telelavoratore presso
l'impresa stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.
Gli strumenti informatici concessi in uso al lavoratore sono di proprietà dell'impresa, la
quale ha diritto a rientrare immediatamente in possesso dei medesimi in caso di cessazione
del rapporto di lavoro per qualunque motivo ovvero di reversione dell'attività lavorativa.
6. Al telelavoratore si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di Legge e dal
presente CCNL in materia di orario di lavoro, relativamente alla durata della prestazione
complessivamente prevista.
Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro in regime di telelavoro potranno svilupparsi
attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, in quanto per la particolare natura
del tipo di rapporto, al lavoratore, è concessa una maggiore autonomia e libertà di gestione
sia con riferimento alla collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata sia
alla durata giornaliera della stessa.
Tuttavia, potrà essere concordata, a livello aziendale ovvero a livello individuale tra
impresa e telelavoratore, una definita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro
in atto nell'impresa.
Ai lavoratori in regime di telelavoro, la cui prestazione non è misurata o predeterminata,
non si applica la disciplina contrattuale relativa a straordinario, ROL, lavoro festivo e
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notturno. In caso contrario, troveranno applicazione le disposizioni contrattuali riferite a
tali istituti.
7. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute
previste per i lavoratori che svolgono analoga attività lavorativa in azienda.
Pertanto, l'impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto
di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio
del dipendente, l'idoneità del posto di lavoro e la sua conformità alla legislazione in materia.
Il datore di lavoro informa il lavoratore delle politiche e direttive aziendali in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai rischi derivanti dall'utilizzo dei
videoterminali, alle quali il lavoratore è tenuto ad attenersi.
Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza,
il datore di lavoro, il responsabile aziendale di prevenzione e protezione ovvero il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno accesso ai luoghi in cui viene svolto il
telelavoro. Qualora il lavoratore svolga la propria attività presso il suo domicilio, tale
accesso avverrà con un adeguato preavviso e con il suo consenso.
Il lavoratore, qualora l o ritenga necessario, può chiedere alla direzione aziendale, per
iscritto, che siano eseguite ispezioni presso la propria postazione di lavoro, specificandone
i motivi. In ogni caso il dipendente, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 81/2008, deve prendersi
cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in
prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni
ricevute.
8. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati
utilizzati ed elaborati dal telelavoratore nell'ambito dello svolgimento della propria attività
e si impegna ad informare quest'ultimo sulle norme di Legge e sulle regole aziendali
applicabili e relative alla protezione dei dati e l'utilizzo dei mezzi informatici.
Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire il segreto su tutte
le informazioni contenute nella banca dati di cui dovesse venire a conoscenza nonché ad
attenersi alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro.
Inoltre, il lavoratore deve attenersi alle direttive allo stesso impartite relativamente alle
modalità e condizioni di utilizzo dei mezzi informatici fomiti nonché attenersi alle regole
previste all'interno di eventuali codici di condotta presenti in azien da, con particolare
riferimento all'utilizzo degli strumenti informatici.
In nessun caso il dipendente può eseguire, sulla postazione in dotazione, lavoro per conto
proprio e/o per conto o a favore di soggetti terzi ovvero utilizzare i sistemi informatici
concessi in uso per svolgere attività diverse da quelle connesse al rapporto di lavoro.
9. Le parti convengono che l'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve
risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del
D.Lgs. 81/2008 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali.
10. Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso alle cariche ed all'attività sindacale
che si svolge nell'impresa.
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11. Nel caso di ricorso al telelavoro, il datore di lavoro informerà e consulterà i
rappresentanti dei lavoratori in merito all'introduzione del telelavoro in azienda.
12. E possibile adottare il regime di telelavoro, secondo le disposizioni e le indicazioni
sopra specificate, anche per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero
con contratto a tempo parziale.
Articolo 54 - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro a tempo
determinato
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze e con le
modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del presente articolo.
La percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di
somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare nell'arco di 12 mesi la
media dell'10% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a
tempo indeterminato. Tale limite potrà essere elevato con accordo aziendale, stipulato con
la Rappresentanze Sindacali e le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali
stipulanti il contratto nazionale, nel quale potranno essere indic ati i casi e le modalità di
conferma.
In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato sino a 5 prestatori di lavoro, purché non risulti superato il totale dei contratti
di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali come sopra considerate sono
sempre arrotondate all'unità superiore.
Nei casi di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per sostituzione di
lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, la durata dei contratti
potrà comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne.
L'azienda, a fronte della necessità di inserire personale con contratto di somministrazione
di lavoro, procederà all'inserimento dei lavoratori previa informazione alla Rappresentanza
sindacale unitaria relativamente a: numero dei contratti, cause, lavoraz ioni e/o reparti
interessati e relativa durata. Analoga informativa riguarderà le ipotesi di proroga dei periodi
di assegnazione inizialmente stabiliti.
Articolo 55 - Trattamento economico contrattuale - Definizione ed elementi della
retribuzione contrattuale
A - TRATTAMENTO ECONOMICO CONTRATTUALE
Il trattamento economico contrattuale è costituito dal Trattamento Economico Minimo
(T.E.M.) e dal Trattamento Economico Complessivo (T.E.C.).
Il T.E.M. è composto dall'Elemento Retributivo Nazionale definito nell'art.55, lettera B e
determinato per ogni livello dell'inquadramento contrattuale nelle tabelle riportate nel
Allegato A del presente CCNL, dagli Aumenti periodici di anzianità, dall'indennità
sostitutiva di mensa e dall'indennità di funzione per i quadri.
Il T.E.C. è costituito da:
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1. II T.E.M.
2. L'Elemento di garanzia Retributiva E.G.R.
3. La Previdenza complementare e l'assicurazione per premorienza e invalidità permanente
4. L'assistenza sanitaria integrativa
5. Le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festive
6. Tutte le indennità, maggiorazioni e trattamenti economici, ulteriori o integrativi rispetto
a quelli di Legge, espressamente previsti nel presente Contratto nazionale.
B - DEFINIZIONE ED ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE CONTRATTUALE
1 - RETRIBUZIONE NAZIONALE
L'ammontare dell'elemento retributivo nazionale è indicato nell'Allegato A - Tabelle
retributive - del presente contratto. Costituiscono la retribuzione nazionale anche gli
importi degli aumenti periodici di anzianità, dell'indennità di mensa e dell'indenn ità di
funzione dei quadri.
2 - ELEMENTI AGGIUNTIVI DELLA RETRIBUZIONE
2.1 Sono elementi aggiuntivi della retribuzione stabiliti dal contratto nazionale:
- Le maggiorazioni per:
- lavoro a squadre;
- lavoro notturno;
- lavoro domenicale e festivo;
- flessibilità;
- turni a scacchi.
- Eventuali indennità stabilite dal contratto nazionale.
- Ogni altro compenso, quote ed eventuali relative maggiorazioni la cui entità sia stabilita
direttamente o indirettamente dal contratto nazionale.
2.2 Sono elementi aggiuntivi della retribuzione stabiliti a livello aziendale:
- gli importi corrisposti a titolo individuale e/o collettivo (aumenti di merito, indennità di
mansione, aumenti per determinate prestazioni o occasioni, ecc.);
- gli incentivi (cottimi) ed il mancato cottimo (concottimo);
- i premi annui o ad altra periodicità comunque denominati;
- le provvigioni e partecipazioni agli utili ed ai prodotti.
L'elencazione sopra riportata è da intendersi a titolo esemplificativo.
Gli elementi aggiuntivi della retribuzione nazionale non si calcolano su nessun istituto
indiretto o differito in quanto tali importi e/o maggiorazioni sono comprensivi di eventuali
effetti sulla retribuzione indiretta e differita, incluso il trattamento di fine rapporto.
Eventuali diverse intenzioni delle parti saranno rese esplicite nei singoli istituti che
dovessero costituire deroga al principio generale.
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L'operazione di riproporzionamento e ricalcolo degli elementi aggiuntivi della retribuzione
a livello nazionale è stata effettuata secondo quanto previsto dal presente CCNL. Nel caso
di assenze retribuite per permessi per R.S.U., per cariche sindacali, per assemblee, per
congedo matrimoniale, per infortunio sul lavoro, per malattia professionale, per malattia,
per diritto allo studio, per permessi per lavoratori studenti: ai lavoratori che prestano lavoro
a squadre e notturno saranno corrisposte anche le maggiorazioni per squadra e/o notturno,
qualora tali prestazioni siano già state programmate. Per i lavoratori a cottimo si farà
riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10
giorni; diversamente si farà riferime nto al guadagno delle ultime quattro settimane o due
quindicine.
3 - PREMIO AZIENDALE PER OBIETTIVI
Compongono il trattamento economico aziendale, alternativamente tra loro:
- le erogazioni economiche variabili derivanti dal raggiungimento degli obiettivi fissati
dalla contrattazione aziendale;
- l'elemento di garanzia retributiva, erogato secondo i criteri e le modalità previste dal
contratto nazionale stesso.
DISPOSIZIONE APPLICATIV A PER IL LIVELLO AZIENDALE
Per quanto riguarda gli elementi retributivi aziendali, le aziende, d'intesa con la R.S.U.,
potranno procedere a riproporzionare gli importi riconosciuti in modo da renderli coerenti
con le disposizioni del presente articolo, rimanendo inteso che da tale o perazione non
possono derivare oneri o vantaggi per le parti.
Le parti dichiarano che l'adozione passata e futura del principio di cui al terzo comma del
punto 2.2 del presente articolo, anche per gli elementi aggiuntivi della retribuzione
aziendale è pienamente coerente con le disposizioni della contrattazione nazionale.
ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIV A
Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori
dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono
altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente
contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia
retributiva”.
Tale importo annuo, pari a 300,00 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con
la retribuzione dei mesi di gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni
anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individual e rilevata nell’anno
precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto
individualmente erogato.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2025 l’importo dell’E.G.R. è elevato a 350,00 euro lordi
annui, con corresponsione da gennaio 2026.
57
L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli
istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in
forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzio nalmente ridotto
in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese
superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base
al minor orario contrattuale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di
competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano
formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con
accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per
l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il
differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.
Articolo. 56 - Determinazione della retribuzione oraria
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173.
Nei sistemi di orario basati su turni di 6 ore (6x6) la retribuzione oraria per le ore fino alla
40a settimanale si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 156.
Per procedere alle detrazioni si opererà secondo la seguente formula:
retribuzione mensile
----------------------
ore lavorative del mese.
Per ore lavorative del mese si intendono quelle che si sarebbero prestate secondo l'intero
orario contrattuale come se non ci fossero assenze di alcun genere (malattia, ferie, festività,
ecc.).
Resta fermo, per i lavoratori operai, quanto previsto dal presente contratto: "Modalità di
corresponsione della retribuzione".
Articolo 57 - Aumenti periodici di anzianità
Ai lavoratori sono riconosciuti i seguenti scatti di l'anzianità maturata presso lo stesso
datore di lavoro indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, nel limite di quattro
aumenti biennali periodici di anzianità:
8º livello Euro 12,91
7º livello Euro 11,88
6º livello Euro 10,33
5º livello Euro 9,81
4º livello Euro 8,26
58
3º livello Euro 7,75
2º livello Euro 7,23
1º livello Euro 6,71
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si
compie il biennio di anzianità. Essi non assorbono né possono essere assorbiti da eventuali
aumenti di merito o superminimi salvo, per questi ultimi, i casi in cui tale assorbimento sia
previsto.
Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione contrattuale nazionale e per gli operai
non saranno considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di retribuzione a
incentivo.
In caso di passaggio di livello successivamente all'entrata in vigore della nuova
regolamentazione il lavoratore conserverà in cifra l'importo maturato e avrà diritto a
ulteriori aumenti periodici di anzianità biennali del nuovo livello fino a concorrenza con
l'importo massimo raggiungibile nel nuovo livello. La frazione di biennio in corso al
momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo
aumento periodico.
L'anzianità trascorsa in periodo di aspettativa per cariche pubbliche o sindacali di cui all'art.
31 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e per le cariche pubbliche previste dalla Legge 27
dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni, è considerata utile ai fini
della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
Per i lavoratori che alla data del 28 -9-1993 risultavano assenti in virtù delle aspettative
richiamate all'ultimo comma del presente articolo, l'intero periodo di aspettativa viene
considerato utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
Articolo 58 - Corresponsione della retribuzione
La retribuzione deve essere corrisposta ai lavoratori nei termini e con le modalità in atto
nelle singole aziende.
Il pagamento deve essere comunque effettuato entro 7 giorni dalla scadenza dei termini di
cui al precedente comma; in linea eccezionale ed in caso di comprovata necessità il termine
può essere elevato fino ad un massimo di 10 giorni. Se l'azienda ritarderà oltre tali 10 giorni,
decorreranno, a favore dei lavoratori, gli interessi sulla somma corrisposta in ritardo nella
misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto.
Qualora il ritardo nel pagamento superi i 30 giorni decorrono di pieno diritto gli interessi
nella misura del 5% in aggiunta al tasso ufficiale di sconto.
Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra oltre i 15 giorni,
il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto all'indennità sostitutiva di
preavviso.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata una busta o prospetto
equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificati: il nome, cognome e qualifica
professionale del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le
singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e la elencazione delle
trattenute.
59
Tale busta o prospetto paga deve portare la firma, sigla, o timbro del datore di lavoro o di
chi ne fa le veci. Il lavoratore ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata a
quella indicata sulla busta paga o prospetto, a condizione che avanzi tale reclamo all'atto
del pagamento. Tale diritto al reclamo non è necessario che sia esercitato all'atto del
pagamento per gli errori contabili o di inquadramento professionale.
Tanto in pendenza del rapporto di lavoro, quanto alla fine di esso, in caso di contestazione
su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al
lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro rilascio da parte del lavoratore
stesso della quietanza per la somma corrisposta.
CESSIONE DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE
L'eventuale cessione a terzi di quote della retribuzione potrà avvenire alle seguenti
modalità, previa notifica del credito al datore di lavoro:
a) la trattenuta non potrà essere superiore ad un quinto della retribuzione e sarà calcolata
mensilmente sulle competenze spettanti al netto, escludendo dal computo le somme
corrisposte a titolo di assegno per il nucleo familiare e indennità di infortunio;
b) l'onere di acquisizione delle trattenute grava sul soggetto creditore;
c) il prelievo sarà interrotto in qualsiasi caso di sospensione, anche parziale durante il mese,
del rapporto di lavoro;)
d) in caso di decesso del lavoratore il datore di lavoro sospenderà qualsiasi trattenuta,
e ne darà comunicazione al soggetto creditore.
Articolo 59 - Trasferte
I lavoratori che, per ragioni di lavoro, siano inviati fuori dai limiti del Comune in cui
svolgono normalmente la loro attività, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio,
vitto ed alloggio, in base a nota documentata e comunque nei limiti della normalità, oppure
in misura da convenirsi preventivamente fra le parti o in difetto con l'intervento della
Rappresentanza sindacale unitaria o delle Organizzazioni territoriali competenti.
Ai lavoratori occasionalmente inviati in trasferta le ore di viaggio eccedenti l'orario normale
di lavoro verranno retribuite con il 100% dell'Elemento Retributivo Nazionale. Sono esclusi
da detto trattamento i lavoratori che non sono soggetti alla limitazione dell'orario di lavoro.
Detto trattamento non è cumulabile con quanto comunque concesso allo stesso titolo
aziendalmente o individualmente.
In occasione delle trasferte all'estero, l'azienda provvede ad un'adeguata copertura
assicurativa contro i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
Articolo 60 - Trasferimenti
Il lavoratore trasferito per comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive,
conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e
competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni s volte
nella località di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione.
60
Al lavoratore trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute durante il viaggio per
trasporto, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia, nonché il rimborso
delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc .) previ opportuni
accordi da prendersi con l'azienda.
È dovuta inoltre un'indennità di trasferimento commisurata a mezza mensilità della
retribuzione, per la cui determinazione si fa riferimento alla retribuzione base per i
lavoratori senza familiari a carico, ovvero ad una mensilità di retribuzione, determinata con
gli stessi criteri, per i lavoratori aventi familiari a carico con lui conviventi e sempreché
questi li seguano nel trasferimento.
Quando per causa di trasferimento il lavoratore debba risolvere anticipatamente il contratto
d'affitto (purché quest'ultimo risulti registrato o comunque documentabile) od altri contratti
di fornitura di gas, luce, ecc. e per questa risoluzione anticipata debbano essere corrisposti
gli indennizzi, questi saranno a carico dell'azienda.
Qualora invece sia il lavoratore a richiedere il trasferimento ad altra sede, non avrà diritto
alle sopra indicate indennità.
Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, qualora ne derivi la risoluzione del
rapporto di lavoro, oltre alle sue competenze, all'indennità sostitutiva del preavviso.
Il lavoratore già trasferito dalla sede ove aveva residenza ad altra sede, qualora entro 5 anni
dal suo trasferimento venga licenziato o si renda dimissionario per giusta causa, ha diritto
all'intera indennità che gli sarebbe spettata a norma del presente articolo in caso di
trasferimento nella primitiva sede.
Tale diritto è però subordinato all'effettivo rientro del lavoratore alla sede di originaria
assunzione entro e non oltre i sei mesi dalla data di risoluzione del rapporto. Se il lavoratore
invece di ritornare alla sede di origine si trasferisce altrove, a vrà diritto al rimborso
dell'indennità di trasferimento con il limite massimo che avrebbe comportato il rientro alla
sua sede di origine.
Articolo 61 - Trattamento per invenzioni
Si richiamano le disposizioni dell'art. 2590 c.c.e del D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà
industriale).
Articolo 62 - Cambiamento e cumulo di mansioni
1) CAMBIAMENTO DI MANSIONI
Il lavoratore che venga temporaneamente adibito, per comprovate esigenze di ordine
tecnico, a mansioni che comportino maggiore retribuzione, ha diritto, oltre alla propria
retribuzione, alla differenza tra la retribuzione (elemento retributivo nazionale più elementi
collettivi aziendali) di competenza del proprio livello e quella prevista per le mansioni di
livello superiore, per il tempo in cui vi è adibito.
Qualora lo svolgimento continuo delle mansioni di livello superiore superi il limite di tre
mesi, continuativamente o a periodi frazionati nell'arco di 24 mesi, il lavoratore si vedrà
riconosciuto definitivamente il nuovo livello e la relativa retribuzione. A titolo sperimentale
61
e transitorio, esclusivamente per il periodo di vigenza del presente contratto, tale limite è
elevato a cinque mesi.
Nel caso di passaggio, anche in più riprese, per sostituzione di altro lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto, il nuovo livello sarà acquisito alla scadenza del termine
di conservazione del posto del lavoratore assente, come previsto d al presente contratto. Il
lavoratore che ritorna alle precedenti mansioni dopo aver sostituito per almeno sei mesi un
assente con diritto alla conservazione del posto, ha diritto a conservare il 50% della
differenza fra le due retribuzioni (elemento retrib utivo nazionale più elementi collettivi
aziendali).
L'adibire un lavoratore, per comprovate esigenze di ordine tecnico, a mansioni di livello
inferiore, non deve comportare, per lo stesso lavoratore, un mutamento sostanziale nella
posizione, né modificarne il livello di inquadramento e la relativa retribuzione.
La permanenza in tali mansioni non può durare oltre i due mesi nell'anno, anche se in
periodi frazionati, e deve essere comunicata al lavoratore per iscritto.
Fatta eccezione per le ipotesi di carattere tecnico previste ai due commi precedenti, nei casi
in cui la permanenza nella mansione assegnata sia impossibilitata a causa di inidoneità
fisica accertata o di necessità di riduzioni di personale e in assenza di soluzioni nell'ambito
del medesimo livello, lo spostamento a mansioni di livello inferiore è consentito a tempo
indeterminato, al fine di agevolare soluzioni tese a tutelare l'occupazione.
Le eventuali contestazioni saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni
territoriali.
Ai lavoratori ai quali vengano affidate mansioni pertinenti a livelli di inquadramento
differenti, è riconosciuto il livello corrispondente alla mansione superiore, sempreché
quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuità.
Articolo 63 - Inquadramento unico dei lavoratori
Parte A)
1) Ferma restando la ripartizione del personale nelle qualifiche operai, intermedi, impiegati
e quadri
- a tutti gli effetti legislativi, regolamentari e contrattuali - i lavoratori sono inquadrati in
un'unica scala classificatoria composta da 8 livelli.
Ai fini suddetti il collegamento tra l'inquadramento ed il trattamento normativo è il
seguente:
- 8º livello : quadri
- 7º livello : impiegati
- 6º livello : impiegati
- 5º livello : impiegati, intermedi, operai
- 4º livello : impiegati, intermedi, operai
- 3º livello "super" e 3º livello: impiegati, operai
- 2º livello "super" e 2º livello: impiegati, operai
62
- 1º livello : operai
Le suddivisioni "super" del secondo e del terzo livello non sono autonomi livelli, ma
differenziazioni economiche all'interno dei livelli secondo e terzo e le mansioni ivi indicate
sono individuate esclusivamente a cura delle parti nazionali.
L'appartenenza ai vari livelli è determinata dalle declaratorie e relative esemplificazioni
riportate nella Parte Inquadramento del presente contratto.
Le esemplificazioni riportate in calce alle declaratorie non esauriscono le mansioni
esistenti.
2) Le singole mansioni non esemplificate verranno inquadrate nell'ambito dei vari livelli
sulla base di riferimenti analogici con le mansioni esemplificate e sulla base delle
declaratorie.
Le eventuali controversie derivanti dall'attribuzione dei livelli formeranno oggetto di esame
tra direzione aziendale e la R.S.U.
In caso di mancato accordo la controversia sarà esaminata in prima istanza a livello
territoriale, entro un mese dalla richiesta di esame formulata da una delle parti, e in seconda
istanza a livello nazionale dalla commissione nazionale per l'inquadramento entro due mesi
dalla trasmissione della richiesta da parte di una Organizzazione territoriale.
Qualora ad uno dei livelli fissati dalla procedura venga riconosciuto al lavoratore il diritto
ad un livello superiore rispetto a quello inizialmente fissato dalla direzione aziendale, i
benefici derivanti dall'attribuzione del nuovo livello verranno ricon osciuti a far tempo dal
periodo di paga in corso al momento di inizio della procedura, per tale intendendosi la data
di ricevimento da parte della direzione aziendale della richiesta di incontro per l'esame del
livello assegnato da parte della R.S.U.
In presenza di profonde innovazioni tecnologiche o di mutamenti strutturali nei processi
produttivi ed organizzativi tali da evidenziare una sostanziale e complessiva inadeguatezza
dell'inquadramento nazionale rispetto alla nuova realtà, la direzione aziendale comunicherà
alla R.S.U. le caratteristiche della nuova situazione per una verifica congiunta
dell'eventuale necessità di ricorso a nuove figure professionali e/o dell'esistenza di
mutamenti tali da determinare un diverso e nuovo contenuto professionale.
Tale nuova specifica situazione sarà valutata con l'intervento, a richiesta di una delle parti,
delle rispettive organizzazioni nazionali, allo scopo di definire, anche nell'ambito della
contrattazione aziendale per obiettivi, ove ritenuto consensualmente opportuno, la
collocazione delle nuove posizioni nell'assetto dell'inquadramento aziendalmente in atto,
tenuto conto dei criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorta dei possibili riferimenti
analogici rispetto al sistema nazionale di classificazione.
In tale definizione verranno tenute presenti, ove oggettivamente compatibili, le possibilità
di arricchire il contenuto professionale, avuto anche riguardo a quei requisiti professionali
individuali utili, insieme al criterio delle pari opportunità, a concorrere agli obiettivi sopra
richiamati.
63
Le parti contraenti dichiarano che sia da favorire, ove possibile e se funzionale al
miglioramento della produttività e dell'efficienza delle imprese, l'introduzione di modalità
di organizzazione della produzione e del lavoro tendenti a ridurre la parcelli zzazione, a
consentire un'intercambiabilità nelle prestazioni, a ricomporre le operazioni, ad ampliare le
mansioni e ad arricchirne il contenuto professionale per adeguare le modalità di
svolgimento del lavoro alle accertate sostanziali innovazioni tecnolo giche/di
processo/organizzative.
A tal fine la direzione aziendale comunicherà alla R.S.U., preventivamente alla loro
introduzione, le nuove modalità di organizzazione del lavoro per verificare le conseguenze
di tali mutamenti, che di per sé non implicano riconoscimenti di passaggio di li vello, sui
contenuti professionali.
Eventuali problematiche relative ai contenuti professionali saranno affrontate con
riferimento ai criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorta dei riferimenti analogici rispetto
al sistema nazionale di classificazione. In ogni caso saranno verificate le necessità di
supporti formativi e di addestramento del personale interessato.
3) Per favorire il consolidamento della presenza di manodopera femminile e l'opportunità
di offrire occasioni di sviluppo professionale, le parti convengono sull'utilità di promuovere
adeguate azioni di formazione professionale.
Articolo 64 - Passaggio di qualifica da operaio a intermedio, da operaio a impiegato,
da intermedio a impiegato
Salvo il caso di intervenuta effettiva risoluzione del rapporto di lavoro in conseguenza di
novazione del rapporto stesso, nel passaggio di qualifica da operaio a intermedio, da
operaio a impiegato, da intermedio a impiegato, l'anzianità trascorsa come operaio o come
intermedio deve valere agli effetti del preavviso e delle ferie.
Articolo 65 - Trattenute per risarcimento danni
L'azienda che sia venuta a conoscenza di danni che comportino trattenute per risarcimento
a carico del lavoratore, deve contestarli a quest'ultimo con tempestività; la quantificazione
del danno ai fini del risarcimento verrà effettuata contestualmente o en tro i tempi tecnici
necessari.
L'importo del risarcimento, in relazione all'entità del danno arrecato, sarà ratealmente
trattenuto nella misura massima del 10% della retribuzione netta per ogni periodo di paga,
salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo even tualmente sarà
ritenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo.
Nei casi di controversia, troverà applicazione la procedura di cui al presente contratto.
64
Articolo 66 - Permessi, assenza ed aspettative
Tutte le assenze devono essere comunicate all’azienda il giorno in cui si verificano, entro
un limite di 4 ore dall’inizio dell’orario di lavoro abituale, salvo i casi di documentato
impedimento, e devono essere giustificate entro i due giorni successivi, salvo comprovata
impossibilità. Nel caso di lavoratori con turni, per permettere l’adozione di adeguate misure
organizzative, la comunicazione deve avvenire prima dell’orario di lavoro previsto,
sempreché l’azienda possa ricevere tali comunicazioni e salvo i casi di impedimento
documentato.
Per le assenze dovute a malattia o infortunio si applicano le disposizioni del presente
contratto.
In conformità all’articolo 1, comma 354, della Legge n. 232/2016, il padre lavoratore
dipendente è obbligato ad astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni entro i cinque
mesi dalla nascita del figlio e/o dall’adozione o affidamento. Per usufruire di tale
astensione, deve fornire una comunicazione preventiva scritta al datore di lavoro con
almeno quindici giorni di preavviso, specificando i giorni scelti. Inoltre, oltre a quanto
stabilito dalla legge, ai genitori (alternativamente tra loro) è riconosci uto un diritto a 10
giorni annui di permesso non retribuito per assistere i figli di età compresa tra i tre e gli otto
anni, purché la malattia sia certificata. Per genitori unici, tale diritto è esteso fino ai 12 anni
del figlio.
Il lavoratore può usufruire di un massimo di tre giorni di permesso retribuito all’anno in
caso di decesso o grave malattia certificata del coniuge, di un parente entro il secondo grado
o del convivente, a condizione che la convivenza sia attestata da un c ertificato anagrafico.
Per gravi e documentati motivi familiari, è inoltre possibile richiedere un periodo di
aspettativa, continuativo o frazionato, per un massimo di due anni. Ai lavoratori con
contratto a tempo indeterminato e almeno un anno di anzianità sarà concessa un’aspettativa,
per esigenze straordinarie e comprovate, della durata minima di 15 giorni e massima di tre
mesi.
Alla fine del periodo di aspettativa, il lavoratore potrà partecipare a corsi di formazione o
aggiornamento professionale fuori dall’orario di lavoro. Compatibilmente con le esigenze
aziendali, l’azienda inserirà il lavoratore in turni che agevolino la frequenza ai corsi.
La lavoratrice madre, assegnata a turni comprendenti lavoro notturno, può richiedere
un’aspettativa per assistere il proprio bambino fino ai 18 mesi di età. In presenza di
comprovate difficoltà tecniche, produttive o di sostituzione, la durata dell’aspetta tiva sarà
determinata tramite un confronto tra le parti, con eventuale intervento della RSU. Per le
aspettative legate a tossicodipendenza, si applicano le disposizioni dell’art. 70 del contratto.
Per i lavoratori che intraprendono un percorso di adozione internazionale, certificato
dall’ente responsabile, si applicano i congedi previsti dal D.Lgs. n. 151/2001.
I periodi di aspettativa sopra indicati non prevedono retribuzione e non comportano costi
per l’azienda, incluso il trattamento di fine rapporto.
65
Tutte le aspettative, incluse quelle previste per i genitori nei primi otto anni di vita del
bambino come da D.Lgs. n. 151/2001, devono essere comunicate all’azienda con almeno
15 giorni di preavviso, salvo oggettiva impossibilità.
I lavoratori in aspettativa possono essere sostituiti con personale assunto a tempo
determinato o tramite contratti di somministrazione a termine.
I dipendenti, per giustificati motivi, possono richiedere brevi permessi per assentarsi
durante l’orario lavorativo. Tali richieste devono essere avanzate con un preavviso di 48
ore, salvo situazioni di urgenza documentata.
Escluse le aspettative previste dalla legge, non è consentita l’assenza contemporanea di
oltre il 2% dei dipendenti. Il calcolo di tale percentuale sarà arrotondato all’unità superiore.
Ai donatori di midollo osseo si applicano le disposizioni della Legge n. 52/2001.
Le lavoratrici sottoposte a terapie di fecondazione assistita, certificate da strutture sanitarie,
anche estere, possono richiedere un mese di aspettativa. Tale periodo è fruibile anche a
giorni (21 giorni lavorativi annui, o 24 per i turnisti 6x6).
I lavoratori che assumono la tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati ai sensi
di legge possono richiedere permessi non retribuiti, compatibilmente con le esigenze
aziendali. I genitori di figli con diagnosi di DSA, impegnati in attività scolastiche a casa,
hanno diritto a quanto stabilito dall’art. 6 della Legge n. 170/2010, con modalità da definirsi
attraverso contrattazione aziendale.
Ai lavoratori mutilati o invalidi civili con capacità lavorativa ridotta di oltre il 50% si
applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 119/2011.
Il presente contratto accoglie la normativa sui congedi per le donne vittime di violenza di
genere. Ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 80/2015, le lavoratrici inserite in
percorsi di protezione certificati dai servizi sociali, centri antiviolenza o case rifugio hanno
diritto ad astenersi dal lavoro per un massimo di tre mesi, percependo un’indennità
corrispondente all’ultima retribuzione a carico dell’INPS. Tale periodo può essere
prolungato di un mese, con retribuzione a carico dell’azienda, se necessario e debitamente
certificato.I permessi di cui al comma 4 del presente articolo sono concessi anche al
"convivente di fatto" ai sen si dell'art. l, commi 36 e segg., della Legge 20 maggio 2016,
n.76.
Articolo 67 - Congedi parentali
I congedi parentali, riconosciuti secondo i criteri e nella misura previsti dalla Legge,
possono essere fruiti su base oraria, giornaliera o continuativa.
Ai fini dell’esercizio del diritto ai congedi parentali, il genitore è tenuto a presentare
richiesta scritta al datore di lavoro di norma con un preavviso di almeno:
• 2 giorni, per i congedi giornalieri o orari;
• 5 giorni per i congedi di durata da 2 a 14 giorni di calendario;
• 15 giorni per i congedi di durata superiore a 14 giorni di calendario,
66
indicando l’inizio e la fine del congedo richiesto, le modalità di utilizzo e allegando la
certificazione di nascita.
Ai sensi dell'art. 32, comma 1 -ter, del D.Lgs n. 151/2001, l'utilizzo su base giornaliera e
oraria dei periodi di congedo parentale è disciplinato come segue:
• i permessi sono frazionabili per gruppi di 4 ore giornaliere (riproporzionabili per i
contratti a tempo parziale), per un periodo complessivo non inferiore ad una
giornata lavorativa nel mese di utilizzo;
• il genitore è tenuto a presentare un programma almeno mensile, da aggiornare ogni
mese con un preavviso di almeno una settimana, indicando i giorni o le ore di
congedo richieste (con il numero di giornate equivalenti) e il calendario dei giorni
in cui sono collocati i permessi;
• in caso di oggettivi impedimenti, debitamente certificati, le modifiche al
programma dei permessi dovranno essere presentate entro la fine del turno/orario
di lavoro della giornata che precede l'inizio della fruizione del congedo.
Per l'equiparazione dei periodi di congedo utilizzati in modo continuativo con quelli su base
giornaliera o oraria, si fa riferimento ai divisori fissi contrattuali, pari a:
- 173 ore/mese per l'orario a 40 ore;
- 156 ore/mese per l'orario 6x6.
Pertanto, la suddetta equiparazione avviene secondo i seguenti parametri:
• 6 mesi = 1.038 ore (936 ore per 6x6);
• 7 mesi = 1.211 ore (1.092 ore per 6x6);
• 10 mesi = 1.730 ore (1560 ore per 6x6).
Articolo 68 - Recuperi
Le ore perdute per cause indipendenti dalla volontà delle parti possono essere recuperate,
ove l'azienda ne ravvisi la necessità, a regime normale, previa definizione congiunta, con
le seguenti modalità: qualora il recupero sia effettuato oltre il normale orario contrattuale,
deve essere contenuto nel limite massimo di un'ora giornaliera, o in caso di orario ridotto,
sino alla concorrenza di 8 ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il
recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
Qualora il recupero riguardi gruppi di lavoratori e sia previsto per gruppi di ore formerà
oggetto di esame preventivo fra direzione aziendale e le Rappresentanze Sindacali dei
Lavoratori.
Il recupero potrà essere effettuato entro i 60 giorni utili successivi al momento in cui si è
verificata la causa che ha determinato la perdita di ore di lavoro.
Per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, le ore di lavoro perdute possono essere
recuperate a regime normale con modalità preventivamente stabilite di intesa con la
Rappresentanza sindacale unitaria.
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Le parti riconoscono che è opportuno che nelle circostanze contemplate dal presente
articolo il recupero venga effettuato anche al fine di evitare eventuali contenziosi con
l'Istituto assicuratore nel caso di richiesta di integrazione salariale.
Articolo 69 - Servizio militare e volontariato civile
Per il caso di chiamata alle armi per servizio di leva e di richiamo alle armi si rinvia alle
norme di Legge che regolano la materia.
La chiamata alle armi per obblighi di leva ed il richiamo alle armi non risolvono il rapporto
di lavoro.
Il periodo di servizio militare per leva vale quale anzianità a tutti gli effetti contrattuali ad
essi connessi, ad eccezione del trattamento di fine rapporto; il periodo del richiamo alle
armi vale solo quale anzianità di servizio.
Terminato il servizio di leva il lavoratore dovrà presentarsi a riprendere servizio entro 30
giorni dal congedamento o dall'inizio della licenza illimitata, salvo il caso di comprovato
impedimento. Alla fine del richiamo il lavoratore deve presentarsi in azienda, sempre salvo
il caso di comprovato impedimento, entro il termine di otto giorni se il richiamo ha avuto
durata sino ad un mese, di quindici giorni se ha avuto durata superiore ad un mese, ma non
a sei, di trenta se ha avuto durata superiore a sei m esi. Non presentandosi nei termini
suddetti il lavoratore sarà considerato dimissionario.
Il lavoratore richiamato alle armi non potrà essere licenziato, sempreché non si verifichi
una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, prima
che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa dell'occupazione.
Il trattamento di cui sopra viene applicato anche a quei lavoratori che anziché il servizio
militare compiano un servizio sostitutivo previsto dalla Legge.
I lavoratori cui sia attribuita la qualifica di volontario in servizio civile, che beneficiano del
rinvio del servizio militare, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro secondo le
norme di Legge previste per la chiamata alle armi per il servizio di leva.
Sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni i quali, in
possesso dei requisiti previsti e prescindendo da fini di lucro, assumano un impegno di
lavoro nei paesi in via di sviluppo della durata di almeno due anni, per l'esercizio di attività
dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione internazionale.
Fermo restando quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica
194/2001 (regolamento recante norme concernente la partecipazione delle organizzazioni
di volontariato nell'a ttività di protezione civile), compatibilmente con l'organizzazione e
con le esigenze tecnico -produttive dell'azienda ed in casi di calamità naturali ed eventi
eccezionali, il datore di lavoro potrà c oncedere ai lavoratori che facciano parte di
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all' art. 6 della Legge 11 agosto
1991, n. 266 e che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera
volontaria e gratuita, permessi non retr ibuiti per l'espletamento di siffatte attività di
volontariato, o ricorrendo ad istituti contrattuali quali la flessibilità degli orari, le ferie, i
permessi, ecc.
Compatibilmente con l'organizzazione e con le esigenze tecnico -produttive, le imprese,
sempre nell'ambito di programmi certificati e verificabili, valuteranno le richieste di
68
aspettativa non retribuita per periodi prolungati di volontariato nazionale e/o
internazionale. Tali aspettative non potranno comunque essere superiori a 6 mesi.
Articolo 70 - Conservazione del posto per l'accesso ai programmi di cura e
riabilitazione dalla tossicodipendenza
A norma del D.P .R. 9 ottobre 1990, n. 309 , in materia di d isciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, il lavoratore del quale sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza
e che voglia avvalersi di un trattamento di terapia e riabilitazione, ha diritto alla
conservazione del posto per il tempo necessario all'esecuzione del suddetto trattamento. Lo
stato di tossicodipendenza dovrà essere accertato dal servizio pubblico di assistenza ai
tossicodipendenti.
La durata massima della conservazione del posto è in ogni caso di tre anni.
Per usufruire dell'aspettativa, il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro la
documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza ed il programma di
terapia da svolgere presso i servizi sanitari delle ASL o di altre strutture terap eutiche-
riabilitative e socio-assistenziali.
Con cadenza mensile, inoltre, il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro la
documentazione rilasciata dalla struttura di cura e riabilitazione attestante l'effettivo
svolgimento e la prosecuzione del programma terapeutico.
Al termine del programma sopra indicato, il lavoratore è tenuto a riprendere il servizio entro
sette giorni dalla fine del percorso di riabilitazione terapeutica.
I lavoratori familiari di tossicodipendenti, per i quali il servizio pubblico per le
tossicodipendenze attesti la necessità di concorrere al programma di riabilitazione, possono
richiedere di un periodo di aspettativa, che sarà concessa di diritto considerate le esigenze
organizzative e produttive aziendali.
Per usufruire dell'aspettativa, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro le attestazioni
dello stato di tossicodipendenza del familiare e della necessità di concorrere al programma
di cura e riabilitazione. Entrambe le attestazioni saranno rilasciate dal servizio pubblico di
assistenza ai tossicodipendenti.
La durata massima dell'aspettativa per i lavoratori familiari di tossicodipendenti è di tre
mesi e può essere concessa una sola volta per ogni familiare coinvolto.
Essa può essere usufruita anche in modo frazionato, comunque per periodi non inferiori ad
una settimana.
I periodi di aspettativa di cui al presente articolo non comportano alcun trattamento
retributivo diretto, indiretto e differito, e non saranno ritenuti utili ai fini di alcun
trattamento contrattuale e di Legge.
Articolo 71 - Congedo matrimoniale
Ferme restando le norme di Legge e di accordo interconfederale vigenti in materia, in caso
di matrimonio, compete al lavoratore non in prova un periodo di congedo di 15 giorni
consecutivi con decorrenza della retribuzione. Per la determinazione della stessa si fa
riferimento a alla paga base nazionale. Altri elementi di essa si prendono in considerazione
se corrisposti mensilmente e comunque fatte salve diverse pattuizioni aziendali.
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Per gli operai e gli intermedi il trattamento economico complessivo di cui sopra sarà
commisurato al 100% della retribuzione netta, e sarà corrisposto dall'azienda con deduzione
di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell'INPS; il trattamento
è subordinato al riconoscimento del diritto da parte dell'istituto stesso.
In caso di mutamento della normativa contrattuale “in parte qua”, il trattamento previsto
dal presente articolo si intenderà sostituito fino a concorrenza dal nuovo trattamento.
Articolo 72 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto e all’anzianità maturata, a tutti gli effetti contrattuali, fino al
raggiungimento della guarigione clinica. Tale guarigione dovrà essere documentata tramite
un certificato definitivo di guarigione rilasciato dall’Istituto assicuratore. Qualora, a causa
di postumi invalidanti, il lavoratore non sia più in grado di svolgere le sue precedenti
mansioni, l’azienda sarà tenuta a cercare di assegnargli un’attività lavorativa più idonea
alle sue capacità residue, mantenendo i trattamenti in atto. Questo potrà avvenire anche
attraverso specifici percorsi di riqualificazione professionale.
Nel caso in cui un evento morboso generi un’assenza lavorativa e sia collegato a un
precedente infortunio o a una malattia professionale riconosciuti dall’INAIL, si
applicheranno le disposizioni normative ed economiche previste dal presente articolo,
anche se l’infortunio o la malattia originari si sono verificati durante rapporti di lavoro
precedenti.
L’assenza, ad eccezione degli infortuni verificatisi durante l’orario lavorativo che
impediscono al lavoratore di riprendere l’attività nel corso del turno, deve essere
comunicata all’azienda entro 24 ore, salvo comprovati impedimenti. Il certificato medic o
deve essere consegnato o inviato tempestivamente, comunque non oltre tre giorni
dall’inizio dell’assenza.
Il datore di lavoro è obbligato, entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, a
comunicare all’Autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui l’evento si è verificato
ogni infortunio sul lavoro che abbia causato morte o un’inabilità al lavoro superiore a tre
giorni.
Un lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale non può essere considerato in
ferie, in preavviso di licenziamento o in congedo matrimoniale.
Dalla data del primo giorno di assenza e fino al completo recupero clinico, al lavoratore
sarà garantito un trattamento assistenziale integrativo dell’indennità corrisposta
dall’INAIL, fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta. Ai fini di questo calcolo si
considera la paga base nazionale, includendo altri elementi retributivi solo se erogati
mensilmente, salvo diversi accordi aziendali.
Il diritto a ricevere il trattamento previsto da questo articolo è subordinato al
riconoscimento, da parte dell’Istituto assicuratore, dell’infortunio o della malattia
professionale, oltre che alla comunicazione tempestiva degli stessi da parte del lavoratore,
fermo restando l’obbligo di denuncia da parte del datore di lavoro.
70
In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore è tenuto a presentare il certificato di ricovero
rilasciato dall’amministrazione ospedaliera o un’attestazione del medico che ne ha disposto
il ricovero, comunicando successivamente la data di dimissione. L’im porto finale
dell’integrazione sarà calcolato sulla base dei certificati definitivi emessi dall’Istituto
assicuratore.
Il trattamento economico descritto sopra compensa eventuali integrazioni aziendali già
esistenti e non è cumulabile con altri trattamenti, sia convenzionali sia legali, presenti o
futuri.
Su richiesta del lavoratore, l’azienda anticiperà le indennità spettanti dall’Istituto
competente, alle normali scadenze della retribuzione, purché tali somme non siano soggette
a contributi assicurativi e previdenziali. Inoltre, il rimborso da parte dell’Istituto interessato,
tramite conguaglio o altri strumenti equivalenti, dovrà avvenire entro 90 giorni dalla
chiusura dell’infortunio o della malattia professionale.
Articolo 73 - Malattia ed infortunio non sul lavoro
A - ASSENZA DAL LA VORO
Per ragioni organizzative e nella volontà di adottare adeguate misure, l'assenza per malattia
o per infortunio non sul lavoro, sia nel lavoro a giornata che nel lavoro a turni, deve essere
comunicata all'azienda prima dell'inizio del previsto orario di lav oro, salvo i casi di
comprovato impedimento, secondo le modalità comunicate dall'azienda stessa e sempreché
l'azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni.
Inoltre, il lavoratore è tenuto a comunicare all'azienda, non oltre il secondo giorno
dall'inizio dell'assenza, il numero di protocollo del certificato medico attestante l'effettivo
stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa.
L'eventuale prosecuzione dovrà essere comunicata con le stesse modalità ed il numero di
protocollo del certificato medico relativo comunicato entro due giorni.
In ogni caso di mancata trasmissione telematica all'INPS del certificato di malattia da parte
del medico, il lavoratore, previo tempestivo avviso all'azienda, consegnerà o farà pervenire
all'azienda stessa il certificato medico cartaceo in luogo del numero di protocollo.
L'azienda potrà far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza.
Il lavoratore deve rendersi reperibile, presso il domicilio comunicato all'azienda, fin dal
primo giorno e per tutto il periodo della malattia, compresi i giorni domenicali e festivi,
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per cons entire il controllo
dell'incapacità lavorativa, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.
Nel caso in cui per disposizioni a livello nazionale e/o territoriale le visite di controllo siano
effettuate in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno automaticamente adeguate.
L'azienda darà comunicazione alla Rappresentanza sindacale unitar ia e, mediante
affissione, ai lavoratori, delle nuove fasce orarie di reperibilità.
71
Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite,
prestazioni ed accertamenti specialistici, nonché per le visite di controllo, di cui il
lavoratore darà preventiva informazione all'azienda, salvo casi di obiettivo impedimento.
Salvo i casi comprovati di cui al precedente comma, il lavoratore che non sia reperito al
domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare
e che non abbia dato preventiva comunicazione dell'esigenza di assentarsi, incorre nella
perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ed infortunio non sul lavoro, con
effetto dal giorno in cui il medico non ha potuto effettuare la visita di controllo e fino al
termine dell'assenza. Il lavoratore che non si faccia t rovare presso il proprio domicilio
all'atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità si considera assente ingiustificato.
Ogni mutamento di indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia o infortunio non
sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all'azienda.
In caso di effettuazione di visite di controllo il certificato medico di controllo prevale, ai
soli fini del trattamento economico a carico dell'azienda, su ogni altra certificazione.
Nel caso di prolungamento della malattia o di inizio di nuova malattia oltre il termine di
prognosi indicato dal medico curante e confermato o prolungato dal medico di controllo, il
lavoratore ha l'obbligo di comunicare all'azienda entro 24 ore la successi va certificazione
del medico curante, ai fini di un'ulteriore visita di controllo. Qualora l'Azienda non proceda
a disporre la visita di controllo ciò equivale ad accettazione della certificazione.
In caso di prescrizione di cure idrotermali i lavoratori usufruiranno del trattamento
rispettivamente previsto dalla normativa per la qualifica di appartenenza, ove le cure stesse
siano in rapporto ad un'infermità in atto.
Per il trattamento economico in caso di malattia si fa riferimento a quanto all'uopo disposto
dagli articoli 105, 112 e 122 del presente contratto.
B - CONSERV AZIONE DEL POSTO
Al lavoratore ammalato sarà conservato il posto con decorrenza dell'anzianità a tutti gli
effetti contrattuali per 13 mesi.
Il limite di cui al comma precedente è elevato a 15 mesi per le gravi patologie debitamente
documentate e certificate, dovute a malattie degenerative che richiedano terapie salvavita
e/o comportanti una invalidità lavorativa superiore ai 2/3.
L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di 30
mesi si raggiungano i limiti predetti anche con più malattie.
In caso di superamento dei limiti predetti, il datore di lavoro potrà effettuare, e il lavoratore
richiedere, la risoluzione del rapporto, restando in ogni caso al lavoratore il diritto al
trattamento di fine rapporto e all'indennità sostitutiva del preavviso.
Il lavoratore ammalato non può essere considerato in ferie, né in preavviso di
licenziamento, né in congedo matrimoniale durante i previsti periodi di conservazione del
posto.
Nel caso di superamento del periodo di conservazione del posto di cui al presente articolo,
il lavoratore che abbia avuto un lungo periodo o ripetuti periodi di ricovero ospedaliero o
di ricovero in day hospital, ovvero sia stato sottoposto a terapia salvavita (intesa come ciclo
terapeutico determinato nel tempo, sotto il controllo e la direzione del medico specialista,
di assunzione di farmaci o di sottoposizione ad altre cure definite "salvavita") ha diritto, a
richiesta, ad un periodo di aspettativa fino ad un massimo di quattro mesi oltre i limiti di
72
conservazione del posto. Le parti stipulanti raccomandano alle aziende di accogliere la
domanda di aspettativa fino ad un massimo del tempo sopra indicato anche per altre
situazioni di gravi malattie ed alle medesime condizioni.
L'aspettativa per malattia non è retribuita e non deve comportare alcun onere per l'azienda,
incluso il trattamento di fine rapporto.
Nel caso di mancato rientro al lavoro rimane salvo il diritto del lavoratore alla indennità
sostitutiva del preavviso.
Previo accordo con la direzione aziendale il lavoratore potrà ridurre la durata
dell'aspettativa già richiesta, riprendendo il lavoro prima della scadenza prevista e l'azienda
potrà far accertare l'idoneità fisica del lavoratore, ai sensi della Legge 300/1970.
L'aspettativa per malattia è considerata come periodo neutro per il calcolo dei periodi di
tredici e di trenta mesi agli effetti della conservazione del posto.
Le disposizioni di cui al terzo comma del paragrafo B), si interpretano nel senso che in caso
di più assenze il periodo di conservazione del posto si considera nell'ambito di un periodo
mobile da determinare con riferimento ai 909 giorni di calendario imme diatamente
precedenti.
Il periodo di conservazione del posto di 13 mesi è pari a 394 giorni di calendario.
Il periodo di conservazione del posto di 15 mesi è pari a 456 giorni di calendario.
C - INFORTUNIO NON SUL LA VORO PER CAUSA DI TERZI
Nell'ipotesi di infortunio non sul lavoro ascrivibile a responsabilità di terzi, è fatta salva la
facoltà dell'azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte
(retribuzione diretta, indiretta, differita e contributi), restando ad essa ceduta la
corrispondente azione nei limiti degli importi predetti.
Il lavoratore è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'infortunio al datore di lavoro
precisando gli estremi del terzo responsabile e/o della sua compagnia di assicurazione,
nonché le circostanze dell'infortunio.
D – TRATTAMENTO ECONOMICO
In caso di malattia, al lavoratore (operaio, intermedio o impiegato) saranno corrisposti
trattamenti assistenziali, per gli operai ad integrazione dell’indennità di malattia a carico
dell’INPS, ed eventualmente di altri soggetti pubblici o privati, fino al raggiungimento dei
seguenti limiti massimi:
• dal 1° al 3° giorno di malattia: 100% della retribuzione normale per tutti gli eventi
di malattia con prognosi superiore a 5 giorni.
Per gli eventi con prognosi breve (inferiore o uguale a 5 giorni):
- 100% della retribuzione normale per il primo evento nell’anno (1° gennaio - 31 dicembre);
- 66% delia retribuzione normale per il secondo ed II terzo evento nell’anno;
- 50% della retribuzione normale dal quarto evento nell’anno.
Non saranno considerate tra gli eventi di malattia breve (e quindi saranno retribuite al
100%) le seguenti patologie:
73
- malattie oncologiche e/o degenerative che richiedono terapie salvavita debitamente
certificate;
- sindromi invalidanti attinenti al ciclo mestruale, debitamente certificate dal medico
ginecologo.
dal 4° giorno di malattia:
- operai: 100% della retribuzione netta normale fino al 180° giorno di malattia. In aggiunta,
al lavoratore ammalato l’azienda riconoscerà una indennità pari al 50% della retribuzione
normale per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto e fino al termine del periodo
di conservazione del posto.
- Intermedi e impiegati: corresponsione dell’intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni
malattia e corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi fino al termine del
periodo di conservazione del posto.
Il trattamento economico di cui sopra non è dovuto durante il periodo di prova, fatta salva
la corresponsione dell’indennità di malattia a carico dell’INPS, se dovuta.
L’azienda anticiperà, a norma di legge, alle normali scadenze dei periodi di paga II valore
presumibile della indennità a carico del competente istituto, se spettante, salvo conguaglio
finale.
Agli apprendisti verranno corrisposti trattamenti assistenziali che determinino per l’azienda
oneri economici della stessa misura di quelli sostenuti per i lavoratori non apprendisti.
Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo è subordinato al
riconoscimento della malattia da parte degli Istituti assicuratori, con decorrenza dalla data
di comunicazione al datore di lavoro del numero di protocollo identificativo del certificato
inviato dal medico all’INPS per via telematica, nonché all’osservanza di ogni altro aspetto
previsto dal presente contratto. L’azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto
corrispostogli, a norma dal presente articolo, nel caso In cui il riconoscimento
dell’indennità da parte dell’INPS non abbia avuto luogo o venga a mancare per
inadempienza del lavoratore stesso.
In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare o il certificato di ricovero
rilasciato dall’amministrazione ospedaliera o l’attestato del medico che ne ha ordinato il
ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione.
I conteggi finali dell’integrazione saranno effettuati in base ai certificati definitivi rilasciati
dagli Istituti assicuratori.
Tali trattamenti assorbiranno fino a concorrenza eventuali integrazioni aziendali in atto e
non saranno cumulabili con altri trattamenti, presenti o futuri, convenzionalmente o
legalmente dovuti.
Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica nell’ambito dei periodo di
conservazione del posto di cui all’art. 62 del presente contratto, anche in caso di tbc. In tal
caso, il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall’INPS.
74
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA NEI CASI DI CASSA
INTEGRAZIONE
Nel caso di malattia insorta durante un perìodo di riduzione o sospensione del lavoro con
intervento della cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, il trattamento economico
a carico del datore di lavoro sarà commisurato a quanto dì volta in volt a riconosciuto da
parte dell’INPS.
Pertanto, se l’INPS corrisponde al lavoratore l’indennità di malattia il datore di lavoro
erogherà la prevista integrazione contrattuale di malattia. Tale integrazione sarà effettuata
fino al limite del trattamento economico netto che il dipendente avrebbe percepito
dall’INPS per cassa integrazione, se non fosse stato malato. L’integrazione sarà quindi
effettuata entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni
di legge relativi alla C.I.G. sia ordinaria, sia straordinaria.
Se l’INPS, al contrario, corrisponde al lavoratore ammalato il trattamento di integrazione
salariale, il datore di lavoro non erogherà alcun trattamento integrativo di malattia.
Ai lavoratori per i quali non è prevista l’indennità di malattia INPS, il datore di lavoro
erogherà la stessa percentuale di trattamento economico netto che sarebbe spettata ad un
dipendente con la qualifica di operaio nelle medesime condizioni. L’intero t rattamento di
malattia, entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di
legge in materia di integrazione salariate, è a carico del datore di lavoro.
Per l’applicazione delle norme contenute nei commi precedenti si fa riferimento alla
casistica riportata fra gli allegati del presente contratto (allegato G).
Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e,
comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.
Il trattamento assistenziale integrativo dell’indennità di malattia, posta a carico
dell’azienda, di cui al 1°comma del presente articolo, non è comprensivo delle quote
afferenti la tredicesima mensilità e le retribuzioni differite ad essa equiparate che s ono
invece a carico dell’INPS.
Articolo 74 - Abiti da lavoro
Gli abiti da lavoro sono forniti gratuitamente dall'azienda nei casi in cui gli stessi si rendano
necessari per le condizioni particolari nelle quali si svolga il lavoro, nonché quando essa ne
prescriva comunque l'adozione. La sostituzione di tali abiti do vrà essere fatta in relazione
all'usura determinata dalla natura della lavorazione.
Articolo 75 - Mense aziendali
L'Azienda metterà a disposizione dei lavoratori, in quanto possibile, un servizio di mensa
aziendale o interaziendale, anche con possibilità di convenzione con mense o gestioni
75
esterne, purché vicine alla azienda o alle aziende interessate. Le possibilità concrete di
attuazione potranno essere esaminate tra direzione aziendale e R.S.U. e, per le mense
interaziendali, tra le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali t erritorialmente
competenti.
Ove la mensa manchi, ai lavoratori sarà corrisposta una indennità sostitutiva.
Detta indennità compete anche ai lavoratori che non possono fruire, per esigenze di
servizio, della mensa esistente.
L'indennità stessa verrà corrisposta ai lavoratori, nella misura mensile di 0,34 Euro ferme
restando le misure più elevate che fossero in atto aziendalmente o territorialmente per le
aziende della categoria. Le aziende cureranno che i refettori, costituiti in conformità alle
disposizioni del regolamento di igiene, siano accoglienti e confortevoli.
Laddove le mense funzionano, il servizio dovrà essere adeguato al numero dei partecipanti.
La Rappresentanza sindacale unitaria od i delegati di impresa hanno la facoltà di sorvegliare
l'andamento in collaborazione con le direzioni aziendali.
Quando esiste la mensa, il valore della mensa in natura da calcolare ai soli effetti della
computabilità negli istituti contrattuali e da corrispondere a tutti i lavoratori
indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno del servizio di mensa, è ragguagli ato
convenzionalmente alla misura derivante dalle norme di cui al 4º comma del presente
articolo. Se manca la mensa e vi è solo la corresponsione dell'indennità sostitutiva, questa
deve essere presa a base per la computabilità negli istituti contrattuali. Il computo di cui
trattasi non modifica le situazioni in atto per quanto riguarda le prestazioni di mensa in
natura o l'indennità sostitutiva.
Articolo 76 - Iniziative a sostegno della formazione continua
Hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore annuo aziendale,
messo a disposizione di tutti i dipendenti:
a) i lavoratori che, al fine di migliorare la loro preparazione professionale specifica,
intendono frequentare corsi di formazione continua correlati all'attività generale
dell'azienda o inerenti ad altre funzioni presenti nella stessa, organizzati da Enti pubblici o
legalmente riconosciuti, o da Enti direttamente gestiti dalle Regioni, nonché da Istituti scelti
di comune accordo a livello territoriale nell'ambito delle verifiche delle iniziative formative
di cui all'art. 46 del presente contratto;
b) i lavoratori che siano inviati dall'azienda a frequentare corsi di formazione continua
aventi i medesimi requisiti di quelli di cui al punto precedente, previsti da piani formativi
aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali anche in coerenza con quanto previsto
dall'art. 17 della Legge n. 196 del 1997 e successive modificazioni.
Il monte ore complessivo a disposizione dei lavoratori viene individuato all'inizio di ogni
anno moltiplicando 6 ore per il numero di dipendenti occupati nell'azienda; il calcolo del
monte ore e il suo utilizzo possono essere fatti anche su base biennale, moltiplicando 6 ore
per 2 per il numero di dipendenti. Nelle aziende con meno di 25 dipendenti il calcolo del
monte ore nonché il suo utilizzo avvengono su base biennale.
76
Sempre all'inizio dell'anno, a richiesta della direzione o della Rappresentanza dei lavoratori,
saranno esaminate tra le parti le modalità di utilizzo del monte ore aziendale disponibile, a
partire da una analisi congiunta dei fabbisogni formativi e tenend o conto delle richieste e
del tipo di corso che i lavoratori intendono frequentare, oltre ad esaminare eventuali
proposte che la RSU o le organizzazioni sindacali territoriali avanzeranno per la definizione
di piani formativi di interesse per i lavoratori e per le imprese.
In tale ambito, nei casi di crisi o di riorganizzazione aziendale, sarà data particolare
attenzione alla definizione di iniziative mirate alla riqualificazione professionale,
finalizzate alla rioccupabilità dei lavoratori, sia interna che esterna all'azienda.
Per favorire la formazione continua e una proficua collaborazione tra Direzione aziendale
e RSU nell'implementazione dei piani formativi annuali, la RSU stessa può nominare tra i
suoi membri un "Delegato alla formazione", con l'incarico specifico di curare i rapporti con
le figure aziendali responsabili dell'organizzazione e della realizzazione operativa dei
progetti di formazione continua aziendali o interaziendali.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro -capite ogni
anno.
Il lavoratore che intende usufruire dei permessi retribuiti ai sensi del precedente punto a)
deve farne domanda scritta all'azienda, fornendo documentazione idonea a comprovare: i
requisiti dell'Istituto che eroga la formazione, le caratteristiche e finali tà del corso,
l'avvenuta iscrizione.
Tutti i lavoratori che usufruiscono dei permessi retribuiti devono fornire all'azienda un
certificato di frequenza con l'indicazione delle ore relative.
Per la frequenza ai corsi di cui alle precedenti lettere a) e b) potranno assentarsi
contemporaneamente non più del 2% dei dipendenti occupati, con un minimo di una unità.
Le ore di permesso retribuito si intendono coincidenti con l'orario di lavoro. In caso di
necessità è consentito computare nei permessi anche il tempo di viaggio per raggiungere la
sede del corso, purché coincidente con l'orario di lavoro.
Le ore non utilizzate del monte annuo aziendale potranno essere destinate a programmi di
formazione continua concordati tra le parti a livello aziendale o territoriale.
In caso di necessità di contrazione temporanea dell'orario di lavoro per eventi legati al
mercato, le parti potranno utilizzare i periodi di minore attività produttiva e/o
amministrativa per l'attuazione di piani formativi concordati con la RSU o le organizzazioni
sindacali territoriali.
I trattamenti previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dall'art.
77 (Facilitazioni per i lavoratori stude nti), a motivo della diversa destinazione delle due
norme. Con il presente articolo le parti hanno dato attuazione all' art. 6, comma 2º, della
Legge 8 marzo 2000, n. 53.
Le attività formative e le competenze acquisite da ciascun lavoratore a seguito dello
svolgimento delle iniziative di formazione di cui ai punti a) e b) del presente articolo sono
registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all' art. 2, comma 1, lett. I) del D.Lgs.
10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, se concretamente disponibile in
quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
Con accordo aziendale le ore di permesso retribui to di cui al presente articolo
eventualmente non utilizzate potranno essere destinate ad altri fini, come l'istituzione di
borse di studio per i figli dei dipendenti dell'impresa o per i lavoratori studenti.
77
Le parti, riconfermando congiuntamente l'importanza della formazione continua e
dell'aggiornamento professionale ai fini della competitività, delle aziende e della tenuta e
dello sviluppo di tutto il settore e dell'occupabilità dei lavoratori, nell'ambito delle attività
dell'Organismo Bilaterale Nazionale per la formazione di cui all'art. 24 del presente
contratto nazionale, si impegnano a realizzare una verifica congiunta sull'adeguatezza e
sull'efficacia delle regolamentazioni contrattuali riguardanti le suddette materie, con
particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 76 "Iniziative a sostegno della formazione
continua".
In tale ambito, saranno analizzate le problematiche concretamente riscontrate nel sistema
delle aziende del settore nella programmazione e realizzazione di progetti di formazione
continua riguardanti il personale dipendente a tutti i livelli, organizzati a ll'interno delle
aziende stesse o ai quali le aziende aderiscono con proprio personale, con particolare
riferimento a quelli realizzati nell'ambito dei fondi interprofessionali.
A tale riguardo, le parti convengono sulla necessità di approfondire gli aspetti relativi alle
agevolazioni che consentono una migliore conciliazione tra la riconosciuta esigenza di
estendere le suddette iniziative formative e la necessità di salvaguardare le esigenze
organizzative dell'azienda, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.
Tra i suddetti aspetti di facilitazione, le parti definiranno specifiche modalità di
organizzazione dell' erogazione della formazione che, valutando positivamente l'attività
formativa stessa sia con riguardo al miglioramento della competitività delle azie nde che
all'autonomo interesse dei lavoratori all'accrescimento delle proprie conoscenze e
competenze professionali, prevedano forme di compartecipazione di aziende e lavoratori ai
costi della formazione.
Le conclusioni condivise che emergeranno dai suddetti lavori dell'Ente Bilaterale ESBII e
saranno proposti alle parti stipulanti il presente contratto nazionale che ne definiranno il
migliore utilizzo a beneficio di tutto il sistema.
Articolo 77 - Facilitazioni per i lavoratori studenti
I lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio - diversi dalla formazione
e dall'aggiornamento professionale - in scuole di istruzione dell'obbligo e superiore statali,
paritarie o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio,
possono usufruire su loro richiesta dei seguenti benefici:
a) saranno immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza scolastica e la preparazione
degli esami;
b) saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali;
c) usufruiranno di permessi retribuiti per tutti i giorni delle prove di esame e per i due giorni
lavorativi precedenti la sessione di esami;
d) usufruiranno di permessi retribuiti a carico di un monte ore annuale aziendale fissato
all'inizio di ogni anno nella misura di 4 ore per ogni dipendente occupato nell'azienda. Tali
permessi competono nella misura massima individuale di 100 ore annue pro -capite. Nelle
aziende con meno di 25 dipendenti il calcolo del monte ore nonché il suo utilizzo
avvengono su base biennale, moltiplicando 4 ore per 2 per il numero di dipendenti.
78
All'inizio di ogni anno tra azienda e RSU saranno esaminate le modalità di utilizzo del
monte ore, tenendo conto delle richieste e del tipo di scuola che i lavoratori intendono
frequentare.
I permessi retribuiti a carico del monte ore di cui alla precedente lettera d) possono essere
accordati - con le stesse modalità - anche ai lavoratori che si iscrivano a corsi di
alfabetizzazione e ai lavoratori stranieri che intendano frequentare corsi pe r
l'apprendimento o l'approfondimento della lingua italiana. In tal caso le ore annue di
permesso individuale retribuito sono elevate a 200.
I permessi di cui alla lettera d) del presente articolo sono subordinati alla frequenza e
spettano solo per le ore di lavoro che si sovrappongono a quelle delle lezioni. In caso di
necessità è consentito computare nei permessi anche il tempo di viaggio per raggiungere la
sede del corso, purché coincidente con l'orario di lavoro. I permessi retribuiti di cui alla
lettera c) del presente articolo per sostenere prove di esame saranno concessi, dietro loro
richiesta, anche agli studenti universitari; essi competono per i giorni dell'esame e per i due
giorni lavorativi precedenti. Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in
giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di due.
Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di due volte
nello stesso anno accademico.
Nell’ambito del monte ore di cui alla lettera d) del presente articolo, 48 ore annue pro -
capite per la preparazione degli esami.
I permessi retribuiti previsti alla lettera c) e al comma precedente non vengono detratti dal
monte ore stabilito al punto d).
I lavoratori, inoltre, potranno usufruire delle aspettative ai fini formativi previste dall'art. 5
della Legge 8 marzo 2000, n. 53 con le modalità e nei limiti fissati dalla Legge. Tali aspettative
non retrib uite non comporteranno alcun onere per l'azienda, non saranno computabili
nell'anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto. Per
usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne domanda alla direzione con 30 giorni di
anticipo fornendo la documentazione idonea a comprovare le caratteristiche della scuola e
dei corsi da frequentare, ai fini della rispondenza ai requisiti di legge. Dovrà inoltre essere
fornita una idonea certificazione comprovante la frequenza.
L'accoglimento dell'aspettativa potrà essere rimandato dal datore di lavoro in caso di
oggettive esigenze tecnico organizzative.
I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i permessi e le aspettative
previsti o richiamati dal presente articolo non possono superare il 2% dei dipendenti
occupati, con un minimo di una unità. Non sono compresi nel computo i lavoratori assenti
per gli esami di cui alla lettera c) del presente articolo.
I trattamenti previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'art. 76
(Iniziative a sostegno della formazione continua), a motivo della diversa destinazione delle
due norme. Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.
Con riferimento al comma 5 del presente articolo, si intendono come studenti in corso anche
i lavoratori studenti iscritti a corsi di laurea a tempo parziale per la durata ordinaria degli
stessi e comunque per un periodo non superiore al doppio della durat a ordinaria dei corsi
stessi.
Articolo 78 - Borse di studio
79
Una borsa di studio per concorrere alle spese sostenute per frequentare la scuola sarà
corrisposta ai dipendenti con almeno tre anni di anzianità aziendale i cui figli frequentino
con accertato profitto e regolarità corsi scolastici riconosciuti di indiriz zo Tessile
Abbigliamento Moda o comunque corrispondenti all'attività dell'azienda. La misura della
borsa di studio verrà stabilita dall'azienda, sentita la RSU.
Articolo 79 - Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori
1 - DOVERI DELLE AZIENDE E DEI LA VORATORI
L'Azienda e i lavoratori sono tenuti a adoperarsi per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali garantendo il rispetto delle relative norme di Legge, così come
previsto dagli artt. 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano,
nell'ambito delle rispettive competenze e respons abilità per ridurre progressivamente i
rischi e migliorare le condizioni ambientali di igiene e sicurezza.
In particolare:
- il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela come previsto
dall'art. 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ; in relazione alla natura dell'attività
dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze
o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari;
- il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue
azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi fomiti
dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori sono tenuti agli obblighi contemplati dal 2º
comma dell'art. 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 relativamente all'osservanza
delle disposizioni ed istruzioni loro impartite dai rispettivi superiori, ai fini della protezione
collettiva ed individuale, ed all'utilizzo corretto dei macchinari, delle apparecchiature, degli
utensili, delle sostanze e dei preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature
di lavoro, nonché dei dispositivi di sicurezza;
- l'adozione e l'uso appropriato dei mezzi di prevenzione e protezione individuali e
collettivi, in quanto derivanti da disposizioni normative o dalla consultazione tra datori di
lavoro, dirigenti e preposti con i Rappresentanti per la sicurezza, deve esse re
scrupolosamente osservata dai lavoratori interessati;
- il lavoratore segnalerà, tempestivamente, al proprio capo diretto le anomalie che dovesse
rilevare durante il lavoro nel corretto funzionamento di impianti, macchinari ed attrezzature
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o nello stato di conservazione e nelle condizioni di utilizzo di sostanze nocive e pericolose,
ed ogni altro evento suscettibile di generare situazioni di pericolo.
2 - CRUSCOTTO INFORTUNI - CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni
sul lavoro, secondo le disposizioni di Legge. Nel registro sono annotati il nome, il cognome,
la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostan ze dell'infortunio, nonché
la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello
approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed è conservato
sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza.
Dal 23 dicembre 2015 è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni (art. 21, c. 4 D.Lgs
151/2015). Gli infortuni avvenuti in data precedente al 23 dicembre 2015 sono consultabili
nell'abolito registro degli infortuni cartaceo, il cui obbligo di conservazione rimane a carico
del datore di lavoro sino al 23 dicembre 2019. Per la consultazione degli eventi
infortunistici relativi alla propria azienda, denunciati dal 23 dicembre 2015, i datori di
lavoro hanno a disposizione il "cruscotto infortuni" sul portale dell'INAIL.
Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e partecipazione ad una
assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute sui luoghi di
lavoro, con riferimento all' art. 27 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 integrato dalle
disposizioni di cui all'art. 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La cartella sanitaria
e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella
vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato può prenderne
visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista;
l'originale deve essere mantenuto presso l'azienda.
3 - LA VORATORI ADDETTI AI VIDEOTERMINALI
Si intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati dall' art. 173, primo
comma, lett. c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Il lavoratore addetto ai videoterminali gode del diritto ad una interruzione della sua attività
mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua attività per almeno
quattro ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di e sposizione al
videoterminale.
Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha diritto ad
una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al
videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti al lavoro a squadre
come previsto dall'art. 49 del presente contratto, l'effettivo godimento della mezzora di
riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorché
coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulativamente all'inizio ed
al termine dell'orario di lavoro.
In relazione alla riforma legislativa realizzata con il T. U. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 le parti
si impegnano fin d'ora ad integrare l'attuale di sciplina contrattuale, con particolare
81
riferimento ai temi dell'aggiornamento della formazione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza ed alla informazione e formazione dei lavoratori.
Articolo 80 - Disciplina del lavoro
I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale,
saranno improntati a reciproca correttezza. Nell'esecuzione del lavoro il lavoratore dipende
dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. L'azienda avrà cura di
indicare ai lavoratori le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun
lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità. Il lavoratore deve
svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza.
Per le raccolte di fondi, di firme, di quote di qualunque genere, la vendita di merci, oggetti,
biglietti e simili, durante l'orario di lavoro e comunque nell'ambiente di lavoro, si fa
esclusivamente riferimento all'art. 26 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Articolo 81 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna e, in caso di
licenziamento o di dimissioni, è obbligato alla restituzione degli stessi prima di lasciare il
servizio.
Qualora non vi provvedesse, può essergli addebitato sulla liquidazione l'importo relativo
alle cose non riconsegnate. Il lavoratore deve conservare in buono stato gli attrezzi, gli
utensili, gli armadietti, i modelli e i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato. D'altra
parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso
contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente
però la direzione dell'azienda. Il lavoratore risponderà della perdita e degli eventuali danni
agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza. Il lavoratore non
può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione
dal suo superiore. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà la facoltà all'azienda
di rivalersi per danni subiti.
Articolo 82 - Visite di inventario e di controllo
Nessun lavoratore può rifiutarsi a qualu nque visita di inventario che per disposizioni
superiori venisse fatta agli oggetti affidatigli. Per le visite personali all'uscita dello
stabilimento si richiama la regolamentazione prevista all' art. 6 della Legge n. 300 del 20
maggio 1970.
Articolo 83 - Regolamento interno
In ciascuna azienda può essere redatto ed esposto in luogo chiaramente visibile, un
regolamento interno. La redazione o gli eventuali aggiornamenti saranno esaminati e
discussi tra la direzione aziendale e la Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato di
impresa. Il loro contenuto non dovrà comunque essere in contrasto con le norme legislative
e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro.
82
Articolo 84 - Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva
indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e
mancanza. In tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, le eventuali sanzioni
dell'organo di vigilanza competente comminate ai lavoratori ai sensi dell'art. 59 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non escludono la possibilità di irrogare provvedimenti
disciplinari; l'applicazione di provvedimenti disciplinari, motivati da trasgressioni agli
obblighi di rispetto delle norme e prescrizioni in tema di ambiente di lavoro, igiene e
sicurezza, è correlata alla corretta applicazione, da parte del datore di lavoro, delle nonne
riguardanti la sorveglianza sanitaria, l'informazione e la formazione dei lavoratori.
1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di
rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed
i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili
a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più
specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi,
tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare, in for ma meno labile del
rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza
abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al
lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore dell'element o retributivo
nazionale, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per
un massimo di tre giorni. A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione
potranno essere inflitte al lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro, non comunichi (salvo il caso di comprovato impedimento)
e non giustifichi l'assenza con le modalità e nei termini di cui agli artt. 66, 72 e 73;
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi
la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta autorizzazione
del diretto superiore;
c) che per negligenza esegua male il lavoro affidatogli;
d) che, nell'interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave
pregiudizio all'azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente
impiegato;
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi
oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
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f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità dell'andamento del lavoro, non
ne avverta il proprio superiore diretto;
g) che, nel proprio interesse o di un compagno di lavoro, escluso ogni preventivo concerto
con altri, alteri i sistemi di controllo predisposti dall'azienda (schede, scritturazioni) allo
scopo di accertare la presenza dei lavoratori ed il rispetto dell'orario;
h) che contravvenga al divieto di fumare all'interno dello stabilimento, ove tale divieto
esista o s1a reso noto con appositi cartelli;
i) che contravvenga alle disposizioni in tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza,
previste dall'art. 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
l) che usi impropriamente o in modo difforme rispetto ai regolamenti dell'azienda macchine
e strumenti aziendali, compresi il sistema e gli apparecchi informatici e di comunicazione
aziendali.
m) che usi impropriamente o in modo difforme rispetto ai regolamenti dell'azienda il
cellulare personale o quello aziendale durante l'orario di lavoro.
L'importo delle multe dovrà essere devoluto alle istituzioni assistenziali dell'azienda, o in
mancanza di queste, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Articolo. 85 - Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari
1) Le norme di cui ai precedenti articoli nonché quella del presente articolo dovranno essere
portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione nell'albo aziendale.
Parimenti dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, sempre mediante affissione
nello stesso albo aziendale, altre norme previste dal regolamento interno predisposto ai
sensi dell'art. 83 del presente contratto.
2) L'azienda non può applicare nei confronti del lavoratore alcun provvedimento
disciplinare, ad eccezione di quello del rimprovero verbale, senza avergli preventivamente
contestato l'addebito per iscritto e sentite le sue difese. Nella contestazione scrit ta di cui
sopra dovranno essere indicati dall'azienda i fatti specifici che costituiscono l'infrazione
imputata. Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato se non trascorsi 5 giorni
lavorativi (dal lunedì al venerdì) dalla documentata notific azione della contestazione
dell'infrazione.
Nel corso di detto termine il lavoratore potrà presentare verbalmente o per iscritto le sue
controdeduzioni o giustificazioni e potrà farsi assistere da un rappresentante
dell'Associazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato o da un Rappresentant e
sindacale unitario. Trascorso il predetto termine di 5 giorni l'azienda, ove non abbia ritenuto
valide le giustificazioni addotte dal lavoratore o in assenza di controdeduzioni e
giustificazioni da parte del lavoratore, potrà dare applicazione alla sanzi one disciplinare
dandone motivata comunicazione scritta al lavoratore. Per contro, qualora tale
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provvedimento non venga applicato dall'azienda entro 10 giorni lavorativi (dal lunedì al
venerdì) dallo scadere del termine per la presentazione delle controdeduzioni, le stesse si
riterranno accolte.
3) Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare - salva la sua
facoltà di adire l'Autorità giudiziaria - può promuovere nei venti giorni successivi - anche
per mezzo della Associazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato - la
costituzione, tramite la direzione provinciale del lavoro, di un collegio di conciliazione ed
arbitrato composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto
di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore de lla direzione
provinciale del lavoro. In tal caso, la sanzione disciplinare resterà sospesa sino alla
definizione del predetto giudizio di arbitrato.
Articolo 86 - Norme per il licenziamento
Per i licenziamenti individuali hanno applicazione le leggi vigenti.
In particolare possono costituire causa di licenziamento disciplinare:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare pericoli alle
persone, agli impianti, ai materiali;
b) assenze ingiustificate per oltre tre giorni lavorativi consecutivi, oppure assenze
ingiustificate ripetute per tre volte in un anno, nei giorni susseguenti a quelli festivi o alle
ferie. Non interrompono la predetta consecutività i giorni festivi o non lavorativi
eventualmente intercorrenti;
c) abbandono del proprio posto di lavoro, che implichi pregiudizio all'incolumità delle
persone o alla sicurezza degli impianti, fatta eccezione per l'ipotesi di pericolo grave ed
immediato che non possa essere evitato, salvo che lo stesso lavoratore non s ia stato
debitamente formato e preposto per affrontare lo stato di pericolo al fine di farlo cessare o
attenuarlo;
d) grave negligenza nell'esecuzione di lavori o di ordini che implichino pregiudizio
all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
e) non rispetto del divieto di assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro
delimitate per esposizione a rischi cancerogeni o per esposizione a rischi biologici;
f) litigi di particolare gravità e seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento,
quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti;
g) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo a una sospensione per la medesima
mancanza, o a una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi precedenti;
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h) furto, trafugamento di materiali, di modelli, di disegni, purché il fatto sia provato, anche
se non esista danno rilevante e non sia intervenuta l'Autorità giudiziaria. Limitatamente ai
modelli e ai disegni si terrà conto dell'elemento costituito dalla loro originalità;
i) quando il lavoratore non sospeso accetti di produrre o contribuisce a produrre per conto
di terze persone fuori dallo stabilimento, articoli o parti di essi, analoghi a quelli prodotti
nell'azienda;
j) quando, lavorando solo o in comunione con altri operai, nell'interno dello stabilimento,
per proprio tornaconto, e introducendo o asportando materiali anche di sua proprietà, abbia,
per il carattere continuativo di questa attività e per l'estensione del la stessa, recato
nocumento all'azienda;
k) insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi da essa delegati, quando
non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravità degli
atti, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica;
l) trattare affari per conto proprio e di terzi in concorrenza con l'imprenditore.
m) che usi in modo fraudolento rispetto ai regolamenti dell'azienda macchine e strumenti
aziendali, compresi il sistema e gli apparecchi informatici, per fini diversi da quelli
lavorativi.
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per la loro natura
o gravità configurano giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
Nel caso di licenziamento per giusta causa l'azienda procederà, prima della risoluzione
formale del rapporto, a una sospensione cautelare dal lavoro della durata massima di 6
giorni. Resta fermo il termine di 5 giorni entro il quale il lavoratore può prese ntare
all'azienda le sue giustificazioni. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante
della Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato e/o da un Rappresentante
sindacale unitario.
Articolo 87 - Cessioni e trasformazione di azienda
In caso di cessione o trasformazione di azienda si fa rinvio all' art. 2112 del codice civile e
all'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428.
La trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di
lavoro e in tal caso il lavoratore conserva nei confronti della nuova azienda i diritti acquisiti
(anzianità di servizio, categoria, mansioni, trattamento economico, ecc.) e gli obblighi
derivanti dal presente contratto di lavoro.
Articolo 88 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
A mente dell'art. 2124 del codice civile l'azienda dovrà rilasciare al lavoratore - all'atto della
cessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia la causa e sempreché non sia rilasciato
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il libretto di lavoro - un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale il
lavoratore è stato occupato alle dipendenze dell'azienda stessa e le mansioni esercitate.
Sempre all'atto della cessazione del rapporto di lavoro l'azienda consegnerà al lavoratore,
che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di pertinenza dell'interessato, con
regolarizzazione di aggiornamento, sempreché non ne sia impedita da ragioni indipendenti
dalla sua volontà. In quest'ultimo caso l'azienda rilascerà al lavoratore interessato una
dichiarazione che possa servire al lavoratore stesso per contrarre eventuale nuovo rapporto
di lavoro.
Articolo 89 - Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto, spettante in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è
disciplinato dall'art. 2120 del codice civile così come modificato dalla Legge 29 maggio
1982, n. 297.
Articolo 90 - Trattamento di fine rapporto in caso di morte
In caso di morte del lavoratore il datore di lav oro ai sensi dell' art. 2122 del codice
civile deve corrispondere al coniuge superstite, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore
di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, il trattamento di fine
rapporto e la indennità sostitutiva del preavviso. In mancanza delle persone indicate le
indennità sono attribuite secondo le norme della successione.
In caso di morte di un lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato che
abbia anzianità inferiore a 5 anni ma abbia superato il periodo di prova, l'azienda liquiderà,
esclusivamente a favore del coniuge o dei figli minori già conviventi e a carico, le indennità
predette calcolate in via convenzionale su una anzianità di 5 anni.
CAPITOLO II - DISPOSIZIONI PER GLI OPERAI
Art. 91 - Modalità di corresponsione della retribuzione
La retribuzione normale sarà corrisposta ai lavoratori in misura mensile fermo restando che
il lavoro prestato è compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell’ambito dei
giorni, in base alle ore effettivamente lavorate.
Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme:
a) Ai lavoratori che, nel corso del mese, avranno prestato la loro opera per l’intero orario
contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto per ferie, per festività, per congedo
matrimoniale o per altre cause che comportano il diritto alla retr ibuzione, verrà liquidata
l’intera retribuzione mensile.
In tal modo si intenderanno compensati oltre al lavoro ordinario, le ferie, il congedo
matrimoniale, le altre assenze retribuibili e le festività di cui all’art.... del presente contratto,
escluse solo quelle coincidenti con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale;
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b) ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore a un mese, o
comunque per parte dell’orario contrattuale, verrà detratta una quota di retribuzione
proporzionale alle ore non lavorate.
Le quote relative alle ore normali non lavorate, o comunque non retribuibili, nell’ambito
dell’orario contrattuale, saranno calcolate applicando il seguente rapporto (riferito al
singolo lavoratore):
retribuzione mensile / ore lavorative del mese
Per ore lavorative si intendono quelle che si sarebbero prestate secondo l’intero orario
contrattuale come se non ci fossero assenze di alcun genere (malattia, ferie, festività, ecc.
Articolo 92 - Inizio e fine del lavoro
Al segnale di inizio del lavoro l'operaio o l'apprendista dovrà trovarsi al proprio posto.
L'operaio o l'apprendista, che si presenti con un ritardo non superiore a mezzora, sarà
considerato presente, agli effetti del computo delle ore, a partire dal quarto d'ora successivo
qualora il ritardo non superi i 15 minuti oppure dalla mezzora qualora superi i 15 minuti.
Nessun operaio o apprendista potrà cessare il lavoro ed abbandonare il proprio posto prima
del segnale di cessazione.
In caso di adozione di sistemi elettronici di rilevazione dell'orario di entrata e di uscita, il
datore di lavoro consegnerà al lavoratore, dietro sua richiesta, copia del tabulato di
rilevazione delle sue presenze del mese.
Articolo 93 - Interruzione del lavoro
In caso di interruzione di lavoro sarà riservato ai lavoratori il seguente trattamento:
1) per le ore perdute, ma passate in azienda, sarà corrisposta la retribuzione con facoltà per
l’azienda v di adibire i lavoratori ad altri lavori;
2) per le ore perdute, per le quali i lavoratori non vengono trattenuti in azienda, previo
esame congiunto tra direzione aziendale e R.S.U., la direzione aziendale può disporre il
recupero a regime normale. Nel caso in cui il recupero non venga disposto, p er la prima
giornata di sospensione sarà corrisposto il 100% della retribuzione;
Restano ferme le norme sulla cassa integrazione guadagni per quanto riguarda il rimborso
da richiedersi dalle aziende.
Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni, nonché nel caso
di riduzione di lavoro a meno di 24 ore settimanali per un periodo superiore a quattro
settimane, il lavoratore ha facoltà di dimettersi con diritto all'indennità sost itutiva del
preavviso.
Articolo 94 - Lavori discontinui
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L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui
alla tabella annessa al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 , non può superare le 48 ore medie
settimanali.
In funzione della peculiare tipologia e delle caratteristiche delle mansioni svolte, tale durata
media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento ad un periodo di dodici mesi.
Sono considerati lavoratori discontinui: i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri,
gli autisti addetti al trasporto di persone.
Agli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non fruenti, nello
stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni a esso
pertinenti, chiamati a prestare servizio in giorni di domenica con riposo compens ativo, si
corrisponderà la percentuale di maggiorazione del 38%.
Per i lavoratori discontinui le ore prestate oltre il normale orario contrattuale di 40 ore
settimanali della generalità degli altri lavoratone nell'ambito del loro orario normale
contrattuale saranno compensate con quote orarie di retribuzione ordinaria fino alla 50a ora
settimanale compresa, ovvero 72a ora settimanale per i custodi e portieri fruenti, nello
stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni a esso
pertinenti, e con quote orarie di retribuzione maggiorate de lle percentuali di straordinario,
per le ulteriori ore prestate. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento ai
criteri indicati allo stesso articolo.
Ai fini del trattamento economico per festività, ferie e tredicesima mensilità sarà tenuto
conto della normale retribuzione percepita dal discontinuo in relazione al proprio orario.
Ai lavoratori discontinui è estesa la medesima riduzione di orario prevista dall'art. 33 del
presente contratto per gli altri lavoratori dell'azienda.
Ai lavoratori discontinui operanti su turni avvicendati nell'arco delle 24 ore si applica la
normativa dell'art. 49 (Lavoro a squadre), ai soli fini della maggiorazione dell'1,38%.
Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno considerati alla
stregua degli operai addetti a mansioni continue qualora il complesso delle mansioni da
essi espletate tolga di fatto al lavoro il carattere della discontinuità.
Articolo 95 - Turni a scacchi
Non sono di regola ammessi i turni a scacchi.
Essi potranno essere mantenuti dove ricorrono le condizioni per il loro regolare
funzionamento. Nel caso che le maestranze ne richiedano la soppressione, le
Organizzazioni sindacali territoriali competenti interverranno per adottare le risoluzioni del
caso.
I turni a scacchi non potranno essere istituiti laddove attualmente non esistono, se non a
seguito del parere concorde favorevole delle Organizzazioni sindacali territoriali
competenti.
Ai lavoratori è dovuta la maggiorazione dell'1,64% sull'elemento retributivo nazionale.
Articolo 96 - Assegnazione delle macchine e degli strumenti di lavoro
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Le assegnazioni del macchinario dovranno essere effettuate tenendo presenti le esigenze
della produzione, le possibilità di prestazione degli operai in relazione alla natura del
macchinario, alla specie dell'articolo prodotto, al rendimento del lavoro, all e condizioni
dell'ambiente di lavoro.
Le modifiche non temporanee dell'assegnazione del macchinario e delle conseguenziali
variazioni dell'assetto tecnico -organizzativo che comportino un aumento del carico di
lavoro, saranno regolate dalla seguente procedura:
1) la direzione aziendale, preventivamente alla nuova assegnazione di macchinario,
comunicherà agli operai interessati (o a parte degli operai stessi) e alla Rappresentanza
sindacale unitaria o al delegato di impresa le disposizioni studiate per l'attuazio ne in via
sperimentale della nuova assegnazione;
2) la direzione aziendale, contemporaneamente, tramite la propria Associazione territoriale,
comunicherà alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori la data di inizio
dell'assegnazione in esperimento, la sua durata, il numero dei lavoratori interessati, nonché
un'indicazione sui criteri e sulle modalità della predisposta nuova assegnazione;
3) dopo l'inizio dell'esperimento, previa acquisizione dei necessari elementi di giudizio,
l'esame delle eventuali particolari situazioni di effettiva gravosità per i lavoratori non
superate in sede aziendale, sarà demandato alle Organizzazioni territorial i sindacali alle
quali verranno in tal caso forniti i relativi elementi di valutazione. Per dette particolari
situazioni non può esservi, in via normale, l'acquisizione dei necessari elementi per la
formulazione di un giudizio se non decorsi 20 giorni di esperimento;
4) al termine dell'esperimento, la direzione aziendale comunicherà per iscritto o per
affissione ai lavoratori interessati e alla Rappresentanza sindacale unitaria o al delegato di
impresa, 1e indicazioni del lavoro da eseguire e le relative condizioni riguardanti la nuova
assegnazione. Inoltre, tramite la propria Associazione territoriale, darà analoga
comunicazione alle Organizzazioni territoriali sindacali dei lavoratori. Qualunque
contestazione non abbia trovato risoluzione nell'ambito aziendale, sarà r imessa
all'opportuno esame in sede sindacale territoriale qualora una delle parti ne faccia richiesta;
5) per l'esame delle controversie demandate in sede sindacale territoriale, come previsto al
punto 4) del presente articolo, le Associazioni industriali e le Organizzazioni dei lavoratori
competenti potranno farsi assistere da tecnici qualificati della materia e gli eventuali
accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendale tramite il
Comitato tecnico paritetico di accertamento.
6) nel caso di adozione di nuove forme di remunerazione a cottimo o a incentivo o di
adeguamento di quelle esistenti in relazione alle diverse assegnazioni di macchinario,
dovranno essere comunque applicate le norme previste all'art. 88 sulla disciplina de l
cottimo.
Detta comunicazione ha finalità puramente informativa essendo ammesso l'intervento delle
Associazioni sindacali sull'esperimento in attuazione solo nei casi previsti ai punti 3) e 4)
del presente articolo.
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Articolo 97 - Pulizia del macchinario
I lavoratori debbono procedere alla puntuale pulizia del macchinario seguendo le
disposizioni di Legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ove sia effettuata oltre i limiti dell'orario contrattuale di lavoro è considerata come
prestazione straordinaria ai fini retributivi.
Articolo 98 - Lavoro a cottimo
a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo in relazione alle
possibilità tecniche delle varie lavorazioni ed ai sistemi in uso nei vari settori. Ogni
qualvolta in conseguenza dell'organizzazione del lavoro nell'azienda un o peraio sia
vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui
affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve
essere retribuito a cottimo.
Nel caso che le lavorazioni siano organizzate in linee a catena o a flusso continuo, con
prestazioni vincolate all'osservanza di un ritmo predeterminato che richieda un rendimento
superiore a quello richiesto dal lavoro ad economia, l'operaio dovrà essere retribuito a
cottimo, sempreché questo sistema sia praticabile. Qualora ciò non sia possibile, l'azienda
dovrà corrispondere agli operai, le cui prestazioni sono vincolate come sopra detto, una
percentuale di maggiorazione del loro elemento retributivo nazionale del 4,13%.
Nulla è dovuto nel caso che la linea assolva un servizio ausiliario automatizzato o
comunque non si verifichino le condizioni di cui al comma precedente.
b) Le tariffe di cottimo dovranno consentire all'operaio di normale capacità ed operosità di
conseguire un guadagno non inferiore all'elemento retributivo nazionale stabilito per la sua
categoria maggiorato del 4,13%. Tale condizione si presume adempiuta quando - essendovi
più operai retribuiti in base alla medesima tariffa di cottimo - detti operai abbiano realizzato
un guadagno medio di cottimo non inferiore al 4,13%.
c) Nel caso in cui per cause non dipendenti dalla sua capacità o volontà, un operaio
lavorando a cottimo non raggiunga il guadagno minimo di cui al punto b), la retribuzione
gli sarà integrata fino a raggiungerlo.
d) Prima dell'inizio delle singole lavorazioni, dovranno essere comunicati ai lavoratori
interessati mediante affissione o con altro mezzo di comunicazione scritta:
1) le indicazioni del lavoro da eseguire;
2) il compenso unitario (tariffe di cottimo) corrispondente.
L'azienda comunicherà all'operaio gli elementi riepilogativi di computo del suo guadagno
di cottimo nel periodo di paga, con riferimento ai risultati delle singole tariffe.
e) Le tariffe di cottimo, nell'interesse dell'azienda come degli operai, divengono definitive
dopo un periodo di esperimento la cui durata (avuto riguardo ai caratteri tecnici e alle
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eventuali complessità delle lavorazioni) sarà preventivamente stabilita e comunicata agli
operai interessati. Tale durata sarà compresa tra i 15 e i 45 giorni; l'esperimento sarà seguito
dal periodo di assestamento della tariffa di cottimo o di incentivo di durata non superiore a
due mesi.
f) L'azienda comunicherà alla Rappresentanza sindacale unitaria o al delegato di impresa
e, tramite la propria Associazione territoriale, ai Sindacati provinciali dei lavoratori all'atto
di introduzione dei nuovi sistemi di cottimo o di incentivo, o nel ca so di modifiche ai
sistemi in vigore, solo i criteri generali applicati.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti minimo e
massimo di maggiorazione dei tempi esecutivi e ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
Nel caso di introduzione di lavorazioni a catena o a flusso continuo di cui al secondo comma
del precedente punto a), le comunicazioni saranno fatte tenendo conto della diversa
denominazione che detti criteri assumono. Tali comunicazioni avranno finalità informative
essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.
g) Ove si verifichi che per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni l'applicazione di
una o più voci delle vigenti tariffe determini una minore retribuzione rispetto ai livelli
raggiunti nel quadrimestre precedente per ragioni indipendenti dalla labo riosità degli
operai, l'azienda dovrà ricercare ed eliminare la causa del fatto e, contemporaneamente,
determinerà la quota di minor guadagno che dovrà essere riconosciuta agli operai, ad
integrazione delle retribuzioni già riscosse.
I provvedimenti di cui sopra non saranno adottati vigendo le tariffe provvisorie durante il
periodo di assestamento.
Non è ammessa la compensazione tra i risultati di tariffe assestate e quelli di tariffe in corso
di assestamento.
h) L'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello ad economia non dovrà,
rimanendo inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale, portare
diminuzioni di retribuzione.
i) I datori di lavoro non potranno servirsi di cottimisti che abbiano alle loro dipendenze altri
operai da essi direttamente retribuiti.
A questo effetto la dipendenza di un operaio da un altro può essere intesa soltanto come
rapporto tecnico e disciplinare nell'ambito della azienda.
j) Per guadagno medio orario complessivo di cottimo s'intende il totale delle somme pagate
per il lavoro a cottimo nel periodo preso in esame diviso per il totale delle ore di lavoro a
cottimo compiuto nello stesso periodo.
k) L'operaio cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento quando il cottimo
è ancora in corso, ha diritto alla liquidazione dell'eventuale guadagno di cottimo
spettantegli fino al momento in cui lascia il lavoro.
Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il cottimo sia ultimato, l'operaio avrà
diritto ad un acconto sulla base della presumibile liquidazione.
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l) Qualunque contestazione che non trovi risoluzione nell'ambito aziendale - sia per i
cottimi e gli incentivi già in atto, sia per quelli di nuova introduzione - riguardante la
precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tar iffa di cottimo,
è rimessa ad opportuno riesame da parte delle competenti Organizzazioni territoriali.
Gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede
aziendale tramite le procedure previste dal presente contratto.
m) La procedura sopra prevista non concerne le controversie di interpretazione, né quelle
di applicazione non indicate nel punto precedente, per le quali valgono le norme del
presente contratto.
n) Le decisioni assunte decorreranno dalla data di presentazione del reclamo.
Articolo 100 - Definizione di jolly
Vengono considerati jolly quei lavoratori titolari di una mansione variabile che l'azienda
utilizza per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero
ciclo di produzione presente in azienda.
L'inquadramento dei jolly al livello immediatamente superiore a quello della generalità
delle singole mansioni svolte, sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione
dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte.
Non rientrano nei lavoratori jolly coloro i quali sono utilizzati a titolo di mobilità interna,
per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di
assenti.
Articolo 101 - Giorni festivi - Riposo settimanale
1) Sono giorni festivi i seguenti:
1) Capodanno: 1 gennaio
2) Epifania: 6 gennaio
3) Giorno dell'angelo
4) Anniversario Liberazione: 25 aprile
5) Festa del Lavoro: 1 maggio
6) Fondazione della Repubblica: 2 giugno
7) Assunzione Maria Vergine: 15 agosto
8) Ognissanti: 1 novembre
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9) Immacolata Concezione: 8 dicembre
10) Santo Natale: 25 dicembre
11) Santo Stefano: 26 dicembre
12) Santo Patrono della località, ove ha sede lo stabilimento nel giorno in calendario
Per i giorni festivi anzidetti verrà applicato il seguente trattamento economico:
a) quando non vi sia prestazione lavorativa il trattamento è compreso nella retribuzione
mensile;
b) in caso di prestazione di lavoro saranno corrisposte oltre la retribuzione mensile tante
quote orarie di retribuzione quante sono le ore prestate, con la maggiorazione prevista
dall'art. 50 del presente contratto;
c) in caso di festività coincidente con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale,
verrà corrisposto un trattamento economico corrispondente a 1/26 della retribuzione
mensile;
d) la festività coincidente con altre festività sarà retribuita in aggiunta alla retribuzione
mensile sulla base di 1/26. Qualora due festività oltre che tra loro coincidano anche con il
sabato o con la domenica, verranno aggiunti alla retribuzione mensile 2/26.
Per i compensi relativi alle festività del 15 Agosto e del 4 Novembre si fa riferimento alle
norme speciali (spostamenti di erogazione e assorbimenti nell'istituto della Riduzione di
orario) contenute nell'articolo relativo all’orario di lavoro del presente accordo.
La retribuzione degli operai pagati a cottimo, o con altre forme di compensi mobili, sarà
calcolata con riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa
di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle u ltime quattro
settimane o due quindicine.
Il trattamento stabilito nel presente articolo dovrà essere ugualmente corrisposto per intero
all'operaio o all'apprendista, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:
- infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al
puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
- riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
- sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica;
- sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con un altro giorno festivo
elencato nella prima parte del presente articolo; in tale caso sarà corrisposto agli operai il
trattamento previsto per ciascuna delle due festività.
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In caso di intervento della cassa integrazione guadagni rimane a carico dell'azienda,
limitatamente alle prime due settimane di sospensione, la differenza tra quanto corrisposto
dall'Ente previdenziale ed il normale trattamento di festività.
Fanno eccezione le festività di cui ai numeri 4) e 5) per le quali il trattamento integrativo
sarà ugualmente corrisposto dall'azienda anche oltre le due settimane di sospensione.
I trattamenti integrativi di cui ai due commi precedenti sono commisurati al 100% della
retribuzione normale netta.
Il trattamento stabilito alle lettere c) e d) sarà egualmente corrisposto all'operaio o
all'apprendista che risulti assente dal lavoro per sospensione a qualunque causa dovuta -
indipendente dalla volontà del lavoratore - da non oltre due settimane. Fanno eccezione le
festività di cui ai numeri 4) e 5) che verranno ugualmente corrisposte anche oltre le due
settimane di sospensione.
2) Il lavoratore maturerà annualmente il diritto a fruire di riposi compensativi pari a 8 ore
per quattro giorni in regime di prestazione su 5 giorni e 6 ore per 5 giorni in regime di
prestazione su 6 giorni, in relazione alle festività soppresse di cui alla Legge 5 marzo 1977,
n. 54 , successivamente modificata dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 . D ette giornate
confluiranno nella "Banca delle ore" di cui all'art. 37 del presente contratto, qualora attivata.
Per i criteri di maturazione si fa riferimento a quanto previsto dagli ultimi quattro commi
dell'art. 102 del presente contratto.
I permessi si intendono individuali, fatta salva la possibilità di diverse modalità di
utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali, concordate tra azienda
e RSU.
3) Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la
domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in un altro
giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è
consentito soltanto nei casi previsti dalla Legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l'operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo
giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il
periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
4) Restano ferme le modalità retributive per la festività nazionale spostata in domenica,
salvi gli spostamenti di erogazione previsti dall’articolo relativo all’orario di lavoro del
presente contratto.
Per i cicli continui, allo scopo di semplificare la corresponsione del trattamento dovuto per
festività cadenti di domenica o di sabato, tale trattamento sarà, dovuto anche a coloro che,
nei casi consentiti dalla Legge, lavorino in domenica, godendo del pr escritto riposo
compensativo in altro giorno della settimana, o lavorino in sabato, restando esenti dal
lavoro in altro giorno della settimana. Resta fermo che, in tali casi, non è dovuto alcun
compenso per la coincidenza della festività con i riposi fruiti negli altri giorni, salvo che in
dette giornate ci sia prestazione lavorativa.
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Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 55 del presente contratto.
Gli elementi di cui al punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente.
Articolo 102 - Ferie
Nel corso di ogni anno lavorativo, il dipendente ha diritto a un periodo di riposo pari a 4
settimane, con retribuzione corrispondente all’orario settimanale contrattualmente stabilito.
I lavoratori con qualifica di intermedi hanno diritto a ferie aggiuntive come segue:
• 1 giorno lavorativo per un’anzianità compresa tra oltre 12 anni e fino a 20 anni;
• 1 settimana per un’anzianità superiore a 20 anni.
I dipendenti con qualifica di impiegati maturano il diritto a ferie aggiuntive nei seguenti
termini:
• 1 giorno lavorativo per un’anzianità compresa tra oltre 10 anni e fino a 18 anni;
• 1 settimana per un’anzianità superiore a 18 anni.
Per il calcolo della retribuzione si fa riferimento all’apposito articolo del presente contratto.
Gli elementi previsti al punto 2.2 sono inclusi solo se corrisposti mensilmente, salvo diversi
accordi aziendali.
Per gli operai cottimisti, il riferimento sarà il guadagno del mese in corso se si è lavorato
per almeno 10 giorni; in caso contrario, si considererà il guadagno delle ultime quattro
settimane o delle ultime due quindicine.
Di norma, tre settimane di ferie saranno consecutive, mentre la quarta sarà fruita in un
periodo separato.
Se sussistono particolari esigenze tecnico -produttive o organizzative, l’azienda può
prevedere un periodo di ferie consecutive di due settimane. In tal caso, entro il mese di
aprile, sarà necessario effettuare un confronto con la RSU per analizzare il programma ferie
e le modalità di applicazione. Ogni lavoratore interessato dovrà comunque avere la
possibilità di godere di un ulteriore periodo continuativo di una settimana, da concordare,
preferibilmente tra giugno e settembre.
La quarta settimana e le eventuali ferie aggiuntive potranno essere fruite collettivamente in
un periodo concordato tra la direzione aziendale e la RSU o individualmente, previa intesa
tra le parti coinvolte.
Le ferie continuative indicate nei commi 5 e 6 saranno di norma stabilite, tenendo conto
delle esigenze lavorative, nel periodo tra giugno e settembre. Le ferie potranno essere
programmate contemporaneamente per l’intero stabilimento, per singoli reparti/u ffici, per
scaglioni o su base individuale. La direzione comunicherà con adeguato preavviso l’epoca
delle ferie, previo confronto con la RSU o il delegato aziendale, secondo l’accordo
interconfederale vigente.
In caso di elevato utilizzo delle capacità produttive, la direzione e la RSU potranno
concordare modalità specifiche di scaglionamento delle ferie durante l’anno.
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Se le festività previste dalla prima parte dell’articolo ... del contratto cadono durante il
periodo di ferie, verrà erogato il trattamento economico relativo alle festività, senza
prolungare il periodo di ferie.
Ogni settimana di ferie, se l’orario di lavoro è distribuito su 5 giorni, equivarrà a 5 giorni
lavorativi in caso di godimento frazionato.
Il diritto a godere delle ferie intere si matura dopo un anno dalla data di precedente
maturazione. Se le ferie vengono concesse in anticipo, l’anzianità per il nuovo periodo
feriale decorrerà comunque dalla data di maturazione.
Un lavoratore che non abbia maturato il diritto a ferie intere avrà diritto a 1/12 del periodo
annuale per ogni mese o frazione di mese lavorato superiore a due settimane.
Ai fini della maturazione delle ferie, saranno considerate valide le sospensioni lavorative
dovute a malattia, infortunio (nei periodi in cui è garantita la conservazione del posto),
congedo matrimoniale, permessi retribuiti e assenze giustificate, nonché i periodi di
maternità e congedo parentale secondo le normative vigenti.
Il periodo minimo di ferie di quattro settimane non può essere monetizzato tramite
indennità per ferie non godute, salvo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Per i lavoratori con anzianità superiore ai tre anni che operano in luoghi lontani dalla
residenza della famiglia, le aziende faciliteranno il godimento consecutivo di quattro
settimane di ferie, qualora queste siano maturate o maturabili entro l’anno, da fruire durante
la fermata collettiva.
Articolo 103 - Tredicesima mensilità
La liquidazione della tredicesima mensilità sarà effettuata in occasione della ricorrenza
natalizia nella misura annua di una mensilità della retribuzione. Per la determinazione della
stessa si fa riferimento a quanto disposto all'art. 55 del presente contratto. Gli elementi del
punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve
le diverse pattuizioni aziendali. Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno del
mese di dicembre se vi è stata prestazione l avorativa di almeno 10 giorni; diversamente si
farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine.
Agli effetti della liquidazione della tredicesima mensilità verranno computate le
sospensioni della prestazione di lavoro dovute a malattia, infortunio - nell'ambito dei
previsti periodi di conservazione del posto - congedo matrimoniale, le assenze giustificate,
nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche
disposizioni di Legge.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro o di sospensione dell'attività
lavorativa nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima
mensilità per quanti sono i mesi di anzianità di servizio nell'azienda. La frazione di mese
non inferiore a due settimane verrà considerata come mese intero.
Articolo 104 - Trattamento economico in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro
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In caso di malattia, all'operaio che abbia superato il periodo di prova e quindi regolarmente
inserito nell'organico aziendale saranno corrisposti trattamenti assistenziali ad integrazione
dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, ed eventualmente di altri soggetti pubblici o
privati, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi:
- dal 1º al 3º giorno di malattia: 50% della retribuzione normale;
- dal 4º al 180º giorno di malattia: 100% della retribuzione netta normale.
In aggiunta a quanto sopra, all'operaio ammalato, ove venisse a cessare il trattamento a
carico dell'INPS, l'azienda riconoscerà una indennità pari al 50% della retribuzione normale
per i periodi di malattia eccedenti il 6º mese compiuto e fino al termine del periodo di
conservazione del posto.
L'azienda anticiperà, a norma di Legge, il valore presumibile della indennità a carico del
competente istituto salvo conguaglio finale.
Agli apprendisti verranno corrisposti trattamenti assistenziali che determinino per l'azienda
oneri economici della stessa misura di quelli sostenuti per gli operai.
Solo previo riconoscimento della malattia da parte degli Istituti assicuratori, è possibile
fruire del diritto previsto dal presente articolo; tale riconoscimento avviene con decorrenza
dalla data del riconoscimento stesso, alla presentazione di certificat o medico indicante la
data di inizio o di prosecuzione e/o di chiusura dell'incapacità al lavoro, la data del rilascio,
la prognosi ed ogni altra indicazione stabilita dalle regolamentazioni in materia, nonché
all'osservanza di quanto previsto all'art. 73 del presente contratto. L'azienda eserciterà
azione di rivalsa nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli, a norma del presente
articolo, nel caso in cui il riconoscimento dell'indennità da parte dell'INPS non abbia avuto
luogo o venga a mancare per inadempienza del lavoratore stesso.
In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare o il certificato di ricovero
rilasciato dall'amministrazione ospedaliera o l'attestato del medico che ne ha ordinato il
ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione.
I conteggi finali dell'integrazione saranno effettuati in base ai certificati definitivi rilasciati
dagli Istituti assicuratori.
Tali trattamenti assorbiranno fino a concorrenza eventuali integrazioni aziendali in atto e
non saranno cumulabili con altri trattamenti, presenti o futuri, convenzionalmente o
legalmente dovuti.
Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica nell'ambito del periodo di
conservazione, anche in caso di tbc. In tal caso, il trattamento ha carattere integrativo di
quanto erogato dall'INPS.
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA NEI CASI DI CASSA
INTEGRAZIONE
Nel caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o sospensione del lavoro con
intervento della cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, il trattamento economico
a carico del datore di lavoro sarà commisurato a quanto di volta in volt a riconosciuto da
parte dell'INPS.
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Pertanto, se l'INPS corrisponde al lavoratore l'indennità di malattia il datore di lavoro
erogherà la prevista integrazione contrattuale di malattia. Tale integrazione sarà effettuata
fino al limite del trattamento economico netto che il dipendente avrebbe percepito
dall'INPS per cassa integrazione, se non fosse stato malato. L'integrazione sarà quindi
effettuata entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni
di Legge relativi alla C.I.G. sia ordinaria, sia straordinaria.
Se l'INPS, al contrario, corrisponde al lavoratore ammalato il trattamento di integrazione
salariale, il datore di lavoro non erogherà alcun trattamento integrativo di malattia.
Ai lavoratori per i quali non è prevista l'indennità di malattia INPS, il datore di lavoro
erogherà la stessa percentuale di trattamento economico netto che sarebbe spettata ad un
dipendente con la qualifica di operaio nelle medesime condizioni. L'intero t rattamento di
malattia, entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di
Legge in materia di integrazione salariale, è a carico del datore di lavoro.
Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 55 del presente contratto.
Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e,
comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.
Il trattamento assistenziale integrativo dell'indennità di malattia, posta a carico dell'azienda,
di cui al 1º comma del presente articolo, non comprende le quote afferenti la tredicesima
mensilità e le retribuzioni differite ad essa equiparate che sono invece a carico dell'INPS.
Articolo 105 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di Legge sulla tutela fisica
ed economica delle lavoratrici madri, l'azienda deve integrare il trattamento mutualistico
per il periodo di assenza fino al 100% della retribuzione netta normale mensile per i primi
5 mesi. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 55 del presente
contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti
mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi
e insalubri di cui all' art. 5 D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 (allegato A del decreto
legislativo 26 marzo 2001 n. 151 ) le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a
sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la
retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica
originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art.
7, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo Unico sulla Maternità).
Il trattamento integrativo, di cui al 1º comma del presente articolo, non è comprensivo delle
quote afferenti la tredicesima mensilità e le retribuzioni differite ad essa equiparate che
sono invece a carico dell'INPS.
Articolo 106 - Risoluzione del rapporto e preavviso
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L'azienda, l'operaio o l'apprendista che intendano risolvere il rapporto di lavoro devono
darne comunicazione scritta all'altra parte.
Il termine di preavviso per il licenziamento o le dimissioni è, per ciascuna parte, di una
settimana lavorativa (ad orario normale secondo il presente contratto) o di due settimane
lavorative ad orario normale secondo il presente contratto per gli operai di 3º, 4º e 5º livello.
A termini dell'art. 2118 del codice civile, la parte che risolve il rapporto di lavoro senza la
osservanza dei termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari
all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come sopra stabilito.
Il periodo di preavviso non può essere computato quale periodo di ferie né di congedo
matrimoniale.
Nel corso del periodo di preavviso dovranno essere concessi all'operaio licenziato da parte
dell'azienda, a richiesta e compatibilmente con le esigenze aziendali, brevi permessi per la
ricerca di nuova occupazione.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato
nella anzianità agli effetti della indennità di anzianità.
CAPITOLO III - DISPOSIZIONI PER LE QUALIFICHE SPECIALI O
INTERMEDIE
Articolo 107 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cassa integrazione guadagni, in caso di
diversa sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro, disposte
dall'azienda, la retribuzione mensile non subirà riduzioni.
Articolo 108 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Sono giorni festivi i seguenti:
1) Capodanno: 1 gennaio
2) Epifania: 6 gennaio
3) Giorno dell'angelo
4) Anniversario Liberazione: 25 aprile
5) Festa del Lavoro: 1 maggio
6) Fondazione della Repubblica: 2 giugno
7) Assunzione Maria Vergine: 15 agosto
8) Ognissanti: 1 novembre
9) Immacolata Concezione: 8 dicembre
10) Santo Natale: 25 dicembre
11) Santo Stefano: 26 dicembre
12) Santo Patrono della località, ove ha sede lo stabilimento nel giorno in calendario
100
Qualora uno dei giorni festivi di cui sopra coincidesse con la domenica o con altro giorno
festivo o con il sabato o con il periodo feriale, verrà corrisposto in aggiunta alla retribuzione
un importo pari a 1/26 della retribuzione stessa.
Nel caso di coincidenza della festa del Santo Patrono con altra festività cadente in domenica
o in sabato, verranno corrisposti in aggiunta alla retribuzione, 2/26 di tale retribuzione.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi di cui sopra saranno compensate in aggiunta
alla retribuzione con quote orarie della retribuzione stessa aumentate delle percentuali di
maggiorazione di cui all'art. 50 del presente contratto.
Per i compensi relativi alle festività del 15 Agosto e del 4 Novembre si fa riferimento alle
norme speciali (spostamenti di erogazione e assorbimenti nell'istituto della Riduzione di
orario) contenute nel presente contratto.
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la
domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro
giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è
consentito soltanto nei casi previsti dalla Legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un intermedio nella
giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo
nell'orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'intermedio dovrà venire preavvisato entro il
terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro
il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
2) In favore del lavoratore si verifica la maturazione annuale del diritto a fruire di riposi
compensativi pari a 8 ore per quattro giorni in regime di prestazione su 5 giorni e 6 ore per
5 giorni in regime di prestazione su 6 giorni, in relazione alle fe stività soppresse di cui
alla Legge 5 marzo 1977, n. 54 , successivamente modificata dal D.P .R. 28 dicembre 1985, n.
792. Dette giornate confluiranno nella "Banca delle ore" di cui al presente contratto, qualora
attivata.
Per i criteri di maturazione si fa riferimento a quanto pre visto dagli ultimi quattro commi
dell'art. 109 del presente contratto.
I permessi si intendono individuali, fatta salva la possibilità di diverse modalità di
utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali, concordate tra azienda
e RSU.
3) Restano ferme le modalità retributive per la festività nazionale spostata in domenica,
salvi gli spostamenti di erogazi one previsti dall'art. 44 - Orario di lavoro - del presente
contratto.
Per i cicli continui, allo scopo di semplificare la corresponsione del trattamento dovuto per
festività cadenti di domenica o di sabato, tale trattamento sarà dovuto anche a coloro che,
nei casi consentiti dalla Legge, lavorino in domenica, godendo del pre scritto riposo
compensativo in altro giorno della settimana, o lavorino in sabato, restando esenti dal
lavoro in altro giorno della settimana.
Resta inteso che, in tali casi, non è dovuto alcun compenso per la coincidenza della festività
con i riposi fruiti negli altri giorni, salvo che in dette giornate ci sia prestazione lavorativa.
101
Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento alle disposizioni generali previsti
dal presente CCNL.
Articolo 109 - Ferie
Nel corso di ogni anno feriale l'intermedio ha diritto a un periodo di riposo, con decorrenza
della retribuzione, pari a:
- 4 settimane per anzianità da 1 a 12 anni;
- 4 settimane più 1 giorno lavorativo per anzianità da oltre 12 fino a 20 anni;
- 5 settimane per anzianità oltre 20 anni.
Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 55 del presente contratto.
Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e,
comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.
Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana e le eventuali
eccedenze verranno godute in separato periodo.
In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecnico - produttive, l'Azienda potrà
programmare un periodo di ferie consecutive di due settimane. In tal caso, l'azienda dovrà
procedere ad un esame congiunto con la RSU del programma di ferie e delle mod alità
applicative entro il mese di aprile, prevedendo comunque la possibilità per ogni dipendente
interessato di godere di un ulteriore periodo continuativo di ferie della durata di una
settimana, da concordare anche individualmente nei mesi da giugno a settembre.
La quarta settimana e le eventuali eccedenze potranno essere godute collettivamente in
periodo da concordare tra direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o
individualmente con accordo tra le parti interessate.
L'epoca di godimento delle ferie continuative di cui ai commi 3 e 4 sarà in via normale
stabilita, compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre, o
contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o
individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L'epoca delle ferie verrà fissata
dalla direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la
Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato di impresa.
Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, direzione e R.S.U. potranno concordare
particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno.
Per le festività elencate nella prima parte dell'art. 108 del presente contratto, cadenti nel
corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse
senza prolungamento del periodo di riposo.
Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso
di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi.
Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di
precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianità agli
effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente d alla data di
maturazione.
All'intermedio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per
ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane.
102
Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della
prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell'ambito dei previsti periodi di
conservazione del posto -, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze
giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle
specifiche disposizioni di Legge.
I giorni di ferie - eccedenti il periodo minimo di quattro settimane - eventualmente non
usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi
retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione
dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto al
momento della liquidazione delle ferie medesime.
In caso di rapporto di lavoro con lavoratori con anzianità superiore ai tre anni che operano
in luoghi lontani dalla residenza delle loro famiglie, le aziende favoriranno il godimento
consecutivo di quattro settimane di ferie, se maturate o maturabili nel corso dell'anno, da
fruire in coincidenza con il periodo di fermata collettiva.
Le Parti riconoscono che l'attuale disciplina contrattuale delle ferie, che prevede trattamenti
differenziati tra operai, qualifiche speciali o intermedie e impiegati, in particolare in
riferimento al numero di giorni di riposo annuali spettanti a ciascun lavoratore in relazione
all'anzianità di servizio aziendale, risponde a caratteristiche degli inquadramenti ed a
esigenze ormai non più presenti nell'attuale organizzazione delle imprese del settore.
Pertanto, entro 6 mesi dalla firma del presente Contratto, le Parti costituiranno un apposito
Gruppo di lavoro che, entro i successivi 12 mesi, analizzerà gli aspetti quantitativi ed i
risvolti organizzativi della differenziazione del trattamento tra operai, qualifiche speciali o
intermedie e impiegati e in particolare in riferimento al numero di giorni di riposo annuali
spettanti a ciascun lavoratre in relazione all'anzianità di servizio, per poi sottoporre alle
Parti nazionali le possibili ipotesi dì rifo rma o modifica della disciplina attualmente
prevista.
Articolo 110 - Tredicesima mensilità
In occasione della ricorrenza natalizia verrà corrisposta all'intermedio una mensilità di
retribuzione. Per la determinazione della stessa si fa riferimento all'art. 55 del presente
contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se cor risposti
mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro o di sospensione dell'attività
lavorativa nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima
mensilità per quanti sono i mesi di anzianità di servizio nella azienda, consider ando come
mese intero la frazione non inferiore a due settimane.
Articolo 111 - Trattamento economico di malattia
In caso di malattia, l'intermedio non in prova, nell'ambito della conservazione del posto
prevista dall'art. 73 del presente contratto avrà diritto al seguente trattamento economico:
- corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia;
103
- corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi.
Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 55 del presente contratto.
Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e,
comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.
Il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall'azienda con deduzione
delle somme che l'intermedio ha diritto di riscuotere da parte degli Istituti assicuratori,
oppure per atti di previdenza dell'azienda.
Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica nell'ambito del periodo di
conservazione del posto di cui all'art. 73 del presente contratto, anche in caso di tbc. In tal
caso, il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS.
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA NEI CASI DI CASSA
INTEGRAZIONE
Nel caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o sospensione del lavoro con
intervento della cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, il trattamento economico
a carico del datore di lavoro sarà commisurato a quanto di volta in volt a riconosciuto da
parte dell'INPS.
Pertanto, se l'INPS corrisponde al lavoratore l'indennità di malattia il datore di lavoro
erogherà la prevista integrazione contrattuale di malattia. Tale integrazione sarà effettuata
fino al limite del trattamento economico netto che il dipendente avrebbe percepito
dall'INPS per cassa integrazione, se non fosse stato malato. L'integrazione sarà quindi
effettuata entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni
di Legge relativi alla C.I.G. sia ordinaria, sia straordinaria.
Se l'INPS, al contrario, corrisponde al lavoratore ammalato il trattamento di integrazione
salariale, il datore di lavoro non erogherà alcun trattamento integrativo di malattia.
Ai lavoratori per i quali non è prevista l'indennità di malattia INPS, il datore di lavoro
erogherà la stessa percentuale di trattamento economico netto che sarebbe spettata ad un
dipendente con la qualifica di operaio nelle medesime condizioni. L'intero t rattamento di
malattia, entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di
Legge in materia di integrazione salariale, è a carico del datore di lavoro.
Il trattamento assistenziale integrativo dell'indennità di malattia, posta a carico dell'azienda,
di cui al 1º comma del presente articolo, non è comprensivo delle quote afferenti la
tredicesima mensilità, e le retribuzioni differite ad essa equiparate che sono invece a carico
dell'INPS.
Articolo 112 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di Legge sulla tutela fisica
ed economica delle lavoratrici madri, l'azienda deve integrare il trattamento mutualistico
per il periodo di assenza fino a concorrenza dell'intera retribuzione netta per i primi 5 mesi.
Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 55 del presente contratto.
Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e,
comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.
104
L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso
dell'anzianità di servizio per il periodo suddetto.
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi
e insalubri di cui all'art. 5 D.P.R. 25-11-1976, n. 1026 (allegato A del decreto legislativo 26
marzo 2001 n. 151) le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo
il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la
retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica
originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art.
7, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo Unico sulla Maternità).
Il trattamento integrativo, di cui al 1º comma del presente articolo, non è comprensivo delle
quote afferenti la tredicesima mensilità e le retribuzioni differite ad essa equiparate che
sono invece a carico dell'INPS.
Per le lavoratrici già in forza al 1º luglio 1995, l'azienda dovrà corrispondere il 27% della
retribuzione mensile per il 6º mese di assenza. Inoltre, ove durante tale periodo intervenga
una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate dall'art. 111 del presente contratto,
quando risultino più favorevoli alla lavoratrice, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la
malattia stessa.
Articolo. 113 - Permessi
Articolo abrogato
Art. 114 - Risoluzione del rapporto e preavviso
L'azienda o l'intermedio che intendano risolvere il rapporto di lavoro devono darne
comunicazione scritta all'altra parte.
Il termine di preavviso per il licenziamento o dimissioni dell'intermedio non in prova è di:
- 1 mese per anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 1 mese e mezzo per anzianità di servizio da oltre 5 fino a 10 anni;
- 2 mesi per anzianità di servizio superiore ai 10 anni.
I termini di disdetta decorreranno dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Ai sensi dell'art. 2118 del codice civile , la parte che risolve il rapporto di lavoro senza la
osservanza dei termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari
all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come sopra stabilito.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie né di congedo
matrimoniale. Nel corso del periodo di preavviso dovranno essere concessi all'intermedio
105
licenziato da parte dell'azienda, a richiesta e compatibilmente con le esigenze aziendali,
brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato
nella anzianità agli effetti della indennità di anzianità.
CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI PER GLI IMPIEGATI
Articolo 115 - Laureati e diplomati
L'impiegato laureato, assunto in primo impiego per mansioni specificamente attinenti al
proprio titolo di studio di laurea magistrale, non potrà essere assegnato a un livello inferiore
al sesto qualora sia adibito a mansioni che - pur non specificamente es emplificate nel
mansionario del presente contratto - ricadano comunque, per il loro contenuto, nella
declaratoria dello stesso sesto livello.
L'impiegato diplomato, assunto in primo impiego per mansioni specificamente attinenti al
titolo di studio conseguito, non potrà essere assegnato a un livello inferiore al quinto
qualora sia adibito a mansioni che - pur non specificamente esemplificate nel mansionario
del presente contratto - ricadano comunque, per il loro contenuto, nella declaratoria dello
stesso quinto livello.
Il titolo di studio deve essere esibito all'azienda all'atto dell'assunzione.
Le parti concordano circa l'opportunità che le aziende considerino prioritariamente la
possibilità di sviluppo professionale di quei lavoratori che conseguano un titolo di studio
che si inquadri nell'ambito delle necessità e dell'evoluzione organizzativa dell'impresa.
Articolo 116 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
La retribuzione mensile non subirà riduzioni ad eccezione di quanto prevista dalle
disposizioni vigenti in materia di cassa integrazione guadagni, in caso di diversa
sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposte dall'azienda,
Art. 117 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Sono giorni festivi i seguenti:
1) Capodanno: 1 gennaio
2) Epifania: 6 gennaio
3) Giorno dell'angelo
4) Anniversario Liberazione: 25 aprile
5) Festa del Lavoro: 1 maggio
6) Fondazione della Repubblica: 2 giugno
106
7) Assunzione Maria Vergine: 15 agosto
8) Ognissanti: 1 novembre
9) Immacolata Concezione: 8 dicembre
10) Santo Natale: 25 dicembre
11) Santo Stefano: 26 dicembre
12) Santo Patrono della località, ove ha sede lo stabilimento nel giorno in calendario
Qualora uno dei suindicati giorni dovesse coincidere con la domenica o con altro giorno
festivo o con il sabato o con il periodo feriale, verrà corrisposto in aggiunta alla retribuzione
un importo pari a 1/26 della retribuzione stessa.
Nel caso di coincidenza della festa del Santo Patrono con altra festività cadente in domenica
o in sabato, verranno corrisposti in aggiunta alla retribuzione, 2/26 di tale retribuzione.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi di cui sopra saranno compensate in aggiunta
alla retribuzione con quote orarie della retribuzione stessa aumentate delle percentuali di
maggiorazione di cui all'art. 50 del presente contratto.
Per i compensi relativi alle festività del 15 Agosto e del 4 Novembre si fa riferimento alle
norme speciali (spostamenti di erogazione e assorbimenti nell'istituto della Riduzione di
orario) contenute nell'articolo 33 - Orario di lavoro del presente contratto.
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la
domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro
giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è
consentito soltanto nei casi previsti dalla Legge. Non è consentito il riposo compensativo
per il lavoro prestato da un impiegato nella giornata del sabato, quando questa sia stata
precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro azienda le. In caso di
modificazioni dei turni di riposo, l'impiegato dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno
precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di
due settimane il giorno di riposo non effettuato.
2) Il lavoratore maturerà annualmente il diritto a fruire di riposi compensativi pari a 8 ore
per quattro giorni in regime di prestazione su 5 giorni e 6 ore per 5 giorni in regime di
prestazione su 6 giorni, in relazione alle festività soppresse di cui alla Legge 5 marzo 1977,
n. 54 , successivamente modificata dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 . Dette giornate
confluiranno nella "Banca delle ore" di cui all'art. 37 del presente contratto, qualora attivata.
Per i criteri di maturazione si fa riferimento a quanto previsto dagli ultimi quattro commi
dell'art. 118 del presente contratto.
I permessi si intendono individuali, fatta salva la possibilità di diverse modalità di
utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali, concordate tra azienda
e RSU.
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Per i cicli continui, allo scopo di semplificare la corresponsione del trattamento dovuto per
festività cadenti di domenica o di sabato, tale trattamento sarà dovuto anche a coloro che,
nei casi consentiti dalla Legge, lavorino in domenica, godendo del pre scritto riposo
compensativo in altro giorno della settimana, o lavorino in sabato, restando esenti dal
lavoro in altro giorno della settimana.
Resta fermo che, in tali casi, non è dovuto alcun compenso per la coincidenza della festività
con i riposi fruiti negli altri giorni, salvo che in dette giornate ci sia prestazione lavorativa.
Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 55 del presente contratto.
Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente.
Articolo 118 - Ferie
Nel corso di ogni anno feriale l'impiegato ha diritto a un periodo di riposo, con decorrenza
della retribuzione, pari a:
- 4 settimane in caso di anzianità di servizio fino a 10 anni alla data di maturazione delle
ferie;
- 4 settimane più un giorno lavorativo, in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino
a 18 anni alla data di maturazione delle ferie;
- 5 settimane in caso di anzianità di servizio di oltre 18 anni alla data di maturazione delle
ferie. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 55 del presente
contratto.
Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e,
comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.
Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana e le eventuali
eccedenze verranno godute in separato periodo.
In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecnico - produttive, l'Azienda potrà
programmare un periodo di ferie consecutive di due settimane. In tal caso, l'azienda dovrà
procedere ad un esame congiunto con la RSU del programma di ferie e delle mod alità
applicative entro il mese di aprile, prevedendo comunque la possibilità per ogni dipendente
interessato di godere di un ulteriore periodo continuativo di ferie della durata di una
settimana, da concordare anche individualmente nei mesi da giugno a settembre.
La quarta settimana e le eventuali eccedenze potranno essere godute collettivamente in
periodo da concordare tra direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o
individualmente con accordo tra le parti interessate.
L'epoca di godimento delle ferie continuative di cui ai commi 3 e 4 sarà in via normale
stabilita, compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre, o
contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o uffici o per scaglioni o
individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L'epoca delle ferie verrà fissata
dalla direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la
Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato d'impresa.
Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, direzione e R.S.U. potranno concordare
particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno.
108
Per le festività elencate nella prima parte dell'art. 117 del presente contratto cadenti nel
corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse
senza prolungamento del periodo di riposo.
Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso
di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi.
Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di
precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianità agli
effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente d alla data di
maturazione.
All'impiegato che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per
ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane.
Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della
prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell'ambito dei previsti periodi di
conservazione del posto - congedo matrimoniale, le assenze giustificate, nonché i periodi
di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di
Legge.
I giorni di ferie - eccedenti il periodo minimo di quattro settimane - eventualmente non
usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi
retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione
dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto dal
momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva.
In caso di rapporto di lavoro con lavoratori con anzianità superiore ai tre anni che operano
in luoghi lontani dalla residenza delle loro famiglie, le aziende favoriranno il godimento
consecutivo di quattro settimane di ferie, se maturate o maturabili nel corso dell'anno, da
fruire in coincidenza con il periodo di fermata collettiva.
Entro 6 mesi dalla firma del presente Contratto, le Parti potranno costituire un apposito
Gruppo di lavoro che, entro i successivi 12 mesi, analizzerà gli aspetti quantitativi ed i
risvolti organizzativi del fenomeno relativo ai trattamenti differenziati tra operai, qualifiche
speciali o intermedie e impiegati, in particolare in riferimento al numero di giorni di riposo
annuali spettanti a ciascun lavoratore in relazione all'anzianità di servizio aziendale, per poi
sottoporre alle Parti nazionali le possibi li ipotesi di riforma o modifica della disciplina
attualmente prevista negli arti. 102, 109 e 118.
Articolo 119 - Tredicesima mensilità
Nel mese di Dicembre, entro il giorno 23, verrà corrisposta all'impiegato una mensilità di
retribuzione a titolo di gratifica natalizia. Per la determinazione della stessa si fa riferimento
all'art. 55 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione
se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali. Nel
caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro o di sospensione dell'attività lavorativa
nel corso dell'anno saranno corrisposti ta nti dodicesimi della tredicesima mensilità per
quanti sono i mesi di anzianità di servizio nella azienda, considerando come mese intero la
frazione non inferiore a due settimane.
109
Articolo 120 - Indennità di cassa per maneggio denaro - Cauzione
Il lavoratore, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossioni e
pagamenti con responsabilità per errore anche finanziaria, ha diritto ad una particolare
indennità mensile pari al 6 % dell'elemento retributivo nazionale.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere
depositate, a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune
gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore.
Articolo 121 - Trattamento economico di malattia
In caso di malattia, l'impiegato non in prova, nell'ambito della conservazione del posto
prevista dall'art. 73 del presente contratto, avrà diritto al seguente trattamento economico:
- corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia;
- corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi.
Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 55 del presente contratto.
Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e,
comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali. Il trattamento eco nomico di cui al
presente articolo si applica nell'ambito del periodo di conservazione del posto di cui all'art.
73 del presente contratto anche in caso di tbc. In tal caso, il trattamento ha carattere
integrativo di quanto erogato dall'INPS.
In caso di inquadramento previdenziale che preveda l'intervento economico di malattia a
carico dell'Istituto assicuratore la corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 4 mesi
di ogni malattia dovrà, essere intesa come retribuzione netta.
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA NEI CASI DI CASSA
INTEGRAZIONE
Nel caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o sospensione del lavoro con
intervento della cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, il trattamento economico
a carico del datore di lavoro sarà commisurato a quanto di volta in volt a riconosciuto da
parte dell'INPS.
Pertanto, se l'INPS corrisponde al lavoratore l'indennità di malattia il datore di lavoro
erogherà la prevista integrazione contrattuale di malattia. Tale integrazione sarà effettuata
fino al limite del trattamento economico netto che il dipendente avrebbe percepito
dall'INPS per cassa integrazione, se non fosse stato malato. L'integrazione sarà quindi
effettuata entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni
di Legge relativi alla C.I.G. sia ordinaria, sia straordinaria.
Se l'INPS, al contrario, corrisponde al lavoratore ammalato il trattamento di integrazione
salariale, il datore di lavoro non erogherà alcun trattamento integrativo di malattia.
Ai lavoratori per i quali non è prevista l'indennità di malattia INPS, il datore di lavoro
erogherà la stessa percentuale di trattamento economico netto che sarebbe spettata ad un
110
dipendente con la qualifica di operaio nelle medesime condizioni. L'intero trattamento di
malattia, entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di
Legge in materia di integrazione salariale, è a carico del datore di lavoro.
Articolo 122 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di Legge sulla tutela fisica
ed economica delle lavoratrici madri, l'azienda deve integrare il trattamento mutualistico
per il periodo di assenza fino a concorrenza dell'intera retribuzione netta per i primi 5 mesi.
Per la determinazione della stessa si fa riferimento all'art. 55 del presente contratto. Gli
elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e,
comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.
L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso
dell'anzianità di servizio per il periodo suddetto.
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi
e insalubri di cui all' art. 5 D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 (allegato A del D.Lgs. 26
marzo 2001 n. 151) le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo
il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la
retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica
originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art.
7, comma 6, del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (Testo Unico sulla Maternità).
Il trattamento integrativo, di cui al 1º comma del presente articolo, non è comprensivo delle
quote afferenti la tredicesima mensilità e le retribuzioni differite ad essa equiparate che
sono invece a carico dell'INPS.
Articolo 123 - Permessi
Articolo abrogato
Art. 124 - Preavviso
I termini di preavviso per la risoluzione del contratto di lavoro per ambo le parti sono quelli
di cui alla seguente tabella:
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Anzianità di servizio
Mesi di preavviso secondo i livelli
8°-7° 6°-5° 4°-3° 2°
Fino a 5 anni 2 mesi 1,5 mesi 3 sett 2 sett
111
Anzianità di servizio
Mesi di preavviso secondo i livelli
8°-7° 6°-5° 4°-3° 2°
da 5 a 10 anni 3 mesi 2 mesi 1 mese 3 sett
Oltre 10 anni 4 mesi 3 mesi 1,5 mesi 1 mese
Per i lavoratori inquadrati al 1° livello il preavviso è fissato in una settimana.
L’azienda che intende risolvere il rapporto di lavoro deve darne comunicazione scritta al
lavoratore.
Le dimissioni del lavoratore devono essere formalizzate con modalità telematica nelle
forme di legge e il periodo di preavviso decorre dalla data della ricevuta di invio attraverso
la procedura telematica.
A termini dell’art. 2118 del codice civile, la parte che risolve il rapporto di lavoro senza la
osservanza dei termini di preavviso di cui sopra, deve corrispondere all’altra una indennità
pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come sopra stabilito.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie né di congedo
matrimoniale.
Nel corso del periodo di preavviso dovranno essere concessi al lavoratore licenziato da
parte dell’azienda, a richiesta e compatibilmente con le esigenze aziendali, brevi permessi
per la ricerca di nuova occupazione.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato
nella anzianità agli effetti della maturazione del TFR.
Art. 125 - Norme particolari per lavoratori con funzioni direttive o di capo ufficio
Ai lavoratori che svolgono funzioni direttive o di capo ufficio per l'attuazione delle
disposizioni generali aziendali, si conviene di riconoscere, anche attraverso apposita
polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di pr ocedimenti
civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente
connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Al fine di favorire l'esercizio delle attribuzioni proprie dei lavoratori con funzioni direttive
o di capo ufficio verrà agevolata la partecipazione degli stessi ad iniziative di
aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle competenze richieste dal ruolo.
CAPITOLO V - DISPOSIZIONI PER I QUADRI
Articolo 126 - Norme per i quadri
Ai sensi della Legge 13 maggio 1985, n. 190 , ha qualifica di quadro il personale con
funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di
responsabilità gestionale ed organizzativa att ribuito e per l'elevata preparazione
specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli
obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza
112
ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi. Ai lavoratori con la qualifica di
quadro viene riconosciuta, anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle
spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause purchè non
dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle
funzioni svolte.
L'azienda deve assicurare il personale con la qualifica di quadro contro il rischio di
responsabilità civile verso terz i conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie
funzioni.
Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e diritti di
autore è riconosciuta al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, la possibilità di
pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni su esperienze e lavori compiuti in
riferimento alle specifiche attività svolte. Ai sensi dell' art. 4 della Legge 13 maggio 1985,
n. 190 , in materia di riconoscimento economico delle innovazioni ed invenzioni, si
richiamano le disposizioni dell'art. 2590 codice civile e del R.D. 29 giugno 1932.
In caso di svolgimento temporaneo di mansion i di quadro, che non sia determinato dalla
sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,
l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata una volta trascorso un periodo di 6
mesi.
Per il lavoro straordinario o supplementare, si farà riferimento al generale trattamento
economico riconosciuto al quadro a livello aziendale.
Articolo 127 - Attività formativa
Le imprese promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione ed
aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle capacità professionali in
riferimento alle specifiche attività svolte.
Articolo 128 - Indennità di funzione
Ai lavoratori con qualifica di quadro è riconosciuta una indennità di funzione nella misura
di 51,65 Euro mensili. Vengono fatti salvi trattamenti di miglior favore.
SEZIONE SU MOLESTIE SESSUALI, MOBBING E WELFARE AZIENDALE
Articolo 129 – Molestie sessuali
Al fine di favorire un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, le
parti concordano sulla necessità di ritenere del tutto inaccettabile qualsiasi comportamento
indesiderato basato sul sesso o sull’orientamento sessuale e, comunque, lesivo della dignità
personale, anche ai sensi del decreto legislativo n. 145/2005.
A tal fine, debbono essere considerate molestie sessuali tutti quei comportamenti
indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale e non verbale, aventi
lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un
clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Il datore di lavoro dovrà predisporre tutte le misure per prevenire il verificarsi di tali
comportamenti e sarà tenuto alla promozione e diffusione della cultura del rispetto della
113
persona, nel quadro della salvaguardia e tutela della personalità psicofisica del lavoratore a
norma dell’art. 2087 c.c.
Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale, sul posto
di lavoro, la persona oggetto di molestie può rivolgersi alle RSU/RSA e alla Direzione del
Personale, per la trattazione formale del caso ai sensi della normativa vigente in materia di
responsabilità disciplinare e/o presso gli uffici legali competenti.
Articolo 130 - Mobbing
Le parti, concordando sull’importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della
dignità della persona, si impegnano affinché venga evitata ogni forma di violenza
psicologica o morale. Il datore di lavoro si impegna quindi a fare quanto in suo p otere per
prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di tal genere, posto in
essere sia dai superiori nei confronti dei sottoposti (mobbing verticale), sia da
lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri (mobbing orizzontale), sul luogo del lavoro.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di "mobbing", le parti convengono
di affidare agli Enti Preposti la facoltà di analizzare la problematica, con particolare
riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organi zzativi che
possano determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale, e di
formulare proposte alle parti firmatarie il presente c.c.n.l. per prevenire e reprimere tali
situazioni.
Articolo 131 – Welfare Aziendale
Le parti concordano nell’introduzione di un sistema di welfare aziendale, utilizzabile
mediante piattaforma digitale on-line debitamente approntata che le aziende metteranno a
disposizione dei propri lavoratori secondo le modalità previste dal presente articolo e da un
apposito Regolamento che ne esplichi la puntuale operatività.
Il ricorso al sistema di welfare aziendale, potrà avvenire anche in assenza di
piattaforma online, secondo uno specifico regolamento che ne esplichi le modalità
operative
Entro il 1° giugno di ciascun anno, le aziende potranno mettere a disposizione dei
lavoratori strumenti di welfare elencati in via esemplificativa in calce, del valore di €
250,00 da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di
calcolo del trattamento di fine rapporto.
Hanno diritto a quanto sopra indicato, i lavoratori che, superato il periodo di prova,
risultino in forza all’azienda dal 1°gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro
il 31 Dicembre di ciascun anno.
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non
consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (01.01-31.12).
Sono esclusi dai beneficiari delle misure di welfare aziendale i lavoratori in
aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno – 31 dicembre di ciascun
anno.
114
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part -time e sono
comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in
azienda previsti sia per effetto di un regolamento unilaterale, lettera di assunzione o altre
modalità di formalizzazione, sia derivanti da contrattazione collettiva.
In caso di accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi, potranno armonizzare
i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende
potranno confrontarsi con la RSA o RSU per individuare, tenuto conto delle esigenze dei
lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni
e4 servizi coerenti con le caratteristiche specifiche dei dipendenti, finalizzata a migliorare
la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di
educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
Le strutture territoriali delle OO.SS. Stipulanti, forniranno adeguate informazioni,
rispettivamente a imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina, e, altresì, ne
monitoreranno l’applicazione nel territorio di riferimento.
In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l’andamento dell’attuazione della
disciplina, tenendo conto dell’evoluzione normativa, anche al fine di definire
congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle PMI.
Le parti concordano sin d’ora sul recepimento di quanto stabilito in tema di welfare
aziendale dalla normativa italiana e comunitaria. 1) Spese sostenute dall’Azienda
nell’interesse del lavoratore o dei propri familiari
Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese
sostenute con le seguenti finalità:
• Istruzione ed educazione
- Corsi di lingua straniera;
- Corsi di formazione di qualsivoglia natura;
- Scuole private;
- Università e testi universitari;
- Altri servizi di educazione e istruzione;
• Culto
• Assistenza sociale e sanitaria
- Strutture odontoiatriche;
- Strutture Ospedaliere;
• Ricreazione
- Viaggi di qualsivoglia natura;
- Palestre;
- Circoli ed eventi sportivi;
- Cinema;
115
- Centri benessere;
- Concerti;
- Teatro;
- Biblioteche;
- Altri servizi ricreativi.
• Beni e servizi in natura
- Buoni Carburante;
- Buoni spesa alimentare;
- Buoni e servizi acquistati tramite Amazon;
• Servizi di trasporto collettivo
- Servizi di abbonamento a TPL, regionale o interregionale;
2) Spese sostenute dal lavoratore nell’interesse dei propri familiari, richieste a
rimborso
Rientrano in tali spese, tutti i beni e i servizi che il lavoratore acquista in favore die
propri familiari purché vengano effettuati con le seguenti finalità:
• Educazione;
• Istruzione;
• Assistenza a familiari anziani (oltre i 75 anni compiuti) o non autosufficienti
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Asili nido;
• Scuole materne;
• Servizi di Babysitting;
• Visite di istruzione scolastiche;
• Scuole di istruzione di ogni ordine e grado, pubbliche o private in Italia e
all’estero;
• Trasporto scolastico;
• Servizi di mensa;
• Testi scolastici e universitari;
• Gite didattiche e visite di istruzione scolastiche;
• Ludoteche e centri estivi e invernali;
• Badanti;
116
• Strutture ospedaliere;
• Residenze Sanitarie Assistite e Case di Riposo;
• Altri servizi di assistenza;
Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente è possibile effettuare il rimborso delle spese
sostenute da parte del lavoratore per il pagamento degli interessi di prestiti e mutui stipulati
dal lavoratore.
CAPITOLO VI
A) ELEMENTO RETRIBUTIVO NAZIONALE
Le Parti hanno convenuto quanto segue:
- per il periodo di vigenza del presente contratto la dinamica dell'E.R.N. viene regolata
dalle Tabelle di seguito riportate;
- nell'ambito del prossimo rinnovo contrattuale, le Parti definiranno la nuova disciplina
dell'E.R.N. .
Tabella E.R.N.
livelli parametri 1a tranche
DICEMBRE 2024
2a tranche
GENNAIO 2026
3a tranche
GENNAIO 2027
8 127 120,65 € 72,39 € 60,96 €
7 120 114,00 € 68,40 € 57,60 €
6 112 106,40 € 63,84 € 53,76 €
5 105 99,75 € 59,85 € 50,40 €
4 100 95,00 € 57,00 € 48,00 €
3bis 98 93,10 € 55,86 € 47,04 €
3 96 91,20 € 54,72 € 46,08 €
2bis 93 88,35 € 53,01 € 44,64 €
2 91 86,45 € 51,87 € 43,68 €
1 *** 90,32 € 90,32 € 90,32
Dal prossimo rinnovo il parametro per il 1° livello sarà 79
117
Conseguentemente l’Elemento Retributivo Nazionale -ERN- assumerà i seguenti valori
mensili alle scadenze indicate:
Tabella E.R.N. fino al 31 marzo 2027
livello ERN fino a
novembre 2024
ERN da
dicembre 2024
ERN da
gennaio 2026
ERN da
gennaio 2027
8 2.264,68 € 2.385,33 € 2.457,72 € 2.518,68 €
7 2.136,10 € 2.250,10 € 2.318,50 € 2.376,10 €
6 2.005,13 € 2.111,53 € 2.175,37 € 2.229,13 €
5 1.878,36 € 1.978,11 € 2.037,96 € 2.088,36 €
4 1.786,95 € 1.881,95 € 1.938,95 € 1.986,95 €
3bis 1.745,98 € 1.839,08 € 1.894,94 € 1.941,98 €
3 1.707,25 € 1.798,45 € 1.853,17 € 1.899,25 €
2bis 1.657,81 € 1.746,16 € 1.799,17 € 1.843,81 €
2 1.621,70 € 1.708,15 € 1.760,02 € 1.803,70 €
1 1.289,04 € 1.379,36 € 1.469,68 € 1.560,00 €
Viaggiatori e piazzisti
Livello
ERN fino a
novembre
2024
ERN da
dicembre 2024
ERN da
gennaio 2026
ERN da
gennaio
2027
1a cat. 1.932,91 € 2.039,31 € 2.103,15 € 2.156,91 €
2a cat. 1.823,07 € 1.922,82 € 1.982,67 € 2.033,07 €
CAPITOLO VII - INQUADRAMENTO
Premesso che l'art. 63 del presente contratto definisce i criteri generali dell'inquadramento
unico dei lavoratori, vengono qui di seguito specificate le declaratorie e le esemplificazioni:
- per i dipendenti addetti all'industria dell'abbigliamento tradizionale, informale e sportivo
-camicerie - biancheria personale e da casa - confezioni in pelle e succedanei - divise e abiti
118
da lavoro - corsetteria - cravatte, sciarpe e foulards - accessori dell'abbigliamento - oggetti
cuciti in genere - bottoni ed articoli affini;
- per i dipendenti addetti all'industria della maglieria, calzetteria e tessuti a maglia;
- per i dipendenti addetti all'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto ed
articoli da caccia;
- per i dipendenti addetti all'industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e
sintetiche;
- per i dipendenti addetti all'industria del cotone, del lino e delle fibre affini;
- per i dipendenti addetti all'industria della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto
proprio e per conto terzi.
- per i dipendenti delle aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa
tessile;
- per i dipendenti impiegati in altre attività tessili e per i dipendenti di aziende esercenti
altre attività tessili.
8º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartiene a questo livello con qualifica di quadro il personale con funzioni direttive il
quale, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità
gestionale ed organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione sp ecialistica conseguita,
è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e
svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e
dell'attuazione di tali obiettivi.
A tale personale è affidata la gestione, il coordinamento ed il controllo, in condizioni di
autonomia decisionale e con poteri discrezionali, di settori o servizi di particolare
complessità ed importanza per il perseguimento degli obiettivi dell'impresa.
A tale personale sono affidate, in condizioni di autonomia decisionale e responsabilità,
funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale per l'impresa per l'elevato livello,
ampiezza e natura dei compiti.
Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di
quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto
disposto dalla Legge 13 maggio 1985, n. 190 . Al lavoratore con la qualifica di quadro si
applicano le norme contrattuali e di Legge disposte per gli impiegati.
7º LIVELLO
119
DECLARATORIA
Appartiene a questo livello con qualifica di impiegato il personale con funzioni direttive
che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà
di iniziativa ed autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con
discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
ESEMPLIFICAZIONI
- Responsabile del servizio amministrazione e/o finanza
- Responsabile del servizio del personale, selezione formazione e gestione delle risorse
umane e delle relazioni industriali
- Responsabile della produzione, anche di unità operative autonome
- Product manager (responsabile del servizio progettazione e industrializzazione del
prodotto)
- Responsabile del servizio commerciale
- Responsabile del servizio EDP
- Responsabile del servizio qualità di prodotto e/o processo
- Responsabile del magazzino totalmente automatizzato
6º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di
indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà di
iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o
fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi,
anche nella conduzione di un ufficio o reparto.
ESEMPLIFICAZIONI
- Capo ufficio contabilità
- Capo ufficio controllo di gestione
120
- Capo ufficio acquisti e/o vendite, cui può essere richiesta la conoscenza operativa di
almeno una lingua estera
- Capo ufficio amministrazione del personale
- Capo ufficio programmazione della produzione
- Brand manager (capo ufficio progettazione e industrializzazione del prodotto, con
riferimento a singole linee di prodotto)
- Capo ufficio gestione e coordinamento delle produzioni decentrate (outsourcing)
- Capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti
- Capo ufficio marketing
- Analista EDP
- Capo laboratorio di analisi chimiche, chimico/fisiche
- Gestore di strutture di vendita medie (di cui all' art. 4, lett. e) del D.Lgs. 114/1998 ) o
superiori con: funzioni di coordinamento e guida di altro personale e molo decisionale
anche in ordine all'assortimento dei capi e alle politiche di vendita al pubblico
- Responsabile sala stampa InkJet
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI
ALL'INDUSTRIA ABBIGLIAMENTO TRADIZIONALE, INFORMALE E
SPORTIVO - CAMICERIE - BIANCHERIA PERSONALE E DA CASA -
CONFEZIONI IN PELLE E SUCCEDANEI - DIVISE ED ABITI DA LA VORO -
CORSETTERIA - CRA V ATTE, SCIARPE E FOULARDS - ACCESSORI
DELL'ABBIGLIAMENTO - OGGETTI CUCITI IN GENERE - BOTTONI ED
ARTICOLI AFFINI
5º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà di iniziativa nei limiti
assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od
operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile
tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni
di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico -pratica o
121
che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di
competenza e facoltà di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
ESEMPLIFICAZIONI
IMPIEGATI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto ufficio acquisti responsabile di tutte le operazioni relative a un gruppo di fornitori
- Addetto amministrazione paghe e contributi, con compiti di relazione con uffici esterni
- Analista tempi e metodi
- Addetto alla comunicazione e immagine con contatti con l'esterno
- Web manager
- Segretaria di direzione
- Addetto al controllo, anche qualitativo, delle produzioni decentrate
- Coordinatore dell'applicazione delle procedure di qualità di prodotto e/o processo
- Assistente al responsabile del magazzino totalmente automatizzato
- Addetto alla programmazione della logistica
- Analista chimico/fisico di laboratorio
- Programmatore EDP
- Addetto all'ufficio vendite, responsabile per gruppi di clienti, incaricato di tutte le
operazioni relative Confezioni esterne maschili e femminili, confezione di abiti casual -
sportwear:
- Collaudatore intermedio o finale di giacche, cappotti, tailleurs, mantelli, pantaloni, gonne,
casual, con riscontro dei difetti ed individuazione delle origini degli stessi in lavorazione
INTERMEDI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Capo magazziniere
122
- Capo squadra area manutenzione
- Capo sezione
- Aiuto modellista
- Assistente: fermo restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli
intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e
normativo con gli impiegati di 5º livello
Confezioni maschili e femminili, confezioni in pelle e succedanei, impermeabili, abiti da
lavoro, biancheria uomo e donna:
- Studio della composizione del disegno con ricerca di ottimizzazione del consumo
Confezioni maschili e femminili, confezioni in pelle e succedanei:
- Segnatura su tessuti con modelli (cartoni) già preparati, con facoltà di modifiche tali da
cambiare l'impostazione o l'appiombo del modello
- Segnatura su tessuto o carta con modifiche prestabilite che differenziano il modello base
(cartone) già preparato in modo da ottenere le diverse taglie
Confezioni maschili e femminili:
- Sarto finito che confeziona il capo completo
Confezioni in pelle e succedanei:
- Addetto allo sviluppo dei modelli
– Addetto alla formazione partite colori con autonomia operativa
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione
- Specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici
particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici
di macchine
4º LIVELLO
DECLARATORIA
123
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole
precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori
tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibi le tramite
corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente
esperienza di lavoro. Può essere richiesta la guida di altro personale.
ESEMPLIFICAZIONI IMPIEGATI
- Addetto contabilità clienti/fornitori
- Addetto alla disposizione delle lavorazioni interne e/o decentrate
- Addetto all'aggiornamento del sito Web
- Coordinatore dell'attività dello spaccio aziendale
- Operatore EDP
- Addetto alle analisi chimiche e chimico/fisiche di laboratorio
INTERMEDI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Aiuto capo squadra area manutenzione
- Capogruppo istruttore che, lavorando manualmente, è preposto alla guida esecutiva di un
gruppo di operai senza responsabilità decisionale del lavoro degli operai stessi
- Operatori di modellistica
Confezioni di abiti casual -sportswear; impermeabili, biancheria uomo e donna, busti e
reggiseni, cravatte:
– Segnatura su tessuto con modelli (cartoni) già preparati con facoltà di modifiche tali
da cambiare l'impostazione o l'appiombo del modello
- Segnatura su tessuto o carta con modifiche prestabilite che differenziano il modello base
(cartone) già preparato in modo da ottenere le diverse taglie
Busti e reggiseni:
- Studio del disegno (modellista) con determinazione del consumo con modello già
preparato
Cravatte:
124
- Studio della composizione del modello del disegno e determinazione del consumo
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Personale addetto alla programmazione e al controllo delle merci in magazzino
- Personale ausiliario specialista che esegue con autonomia operativa lavori di particolare
impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti e
macchine (ad esempio meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri,
falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Addetto allo sviluppo delle taglie e/o piazzamento con applicazione di regole predefinite
- Campionaristi che confezionano il capo spalla completo (cucito e stiro)
- Personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi
e centraline di impianti di condizionamento
- Fuochisti patentati
- Autista conduttore di autotreni e/o autoarticolati
Confezioni in pelle e succedanei:
- Sceglitori di pelli
- Addetto al taglio e al piazzamento
Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e
bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezione in
serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezione in serie di
impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezioni di abiti casual-sportswear:
- Addetto al taglio tradizionale su tessuto unito e/o a righe e/o a quadri (dopo 18 mesi di
permanenza al terzo livello)
Bottoni ed articoli affini:
- Incisori su stampi a macchina con relativa messa a punto
- Stampatori specializzati
- Tintori con autonoma capacità di preparazione e correzione delle tinte
125
- Addetto alla guida e al controllo dei lavoratori della borlonatura
- Addetto alle prove su ricette preparate, con autonoma capacità operativa
- Fresista specialista, con autonoma capacità di realizzazione degli utensili (dopo 18 mesi
di permanenza al terzo livello)
3º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva
del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi
complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un
medio periodo di pratica lavorativa.
Mansioni identificate come "3º super"
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo
finito
Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e
bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in
serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di
impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezione di abiti casual- sportswear:
- Macchiniste confezionatrici del capo completo
- Addetto alla stiratura finale completa del capo (sia con ferro che con pressa)
Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e
bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in
serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di
impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezioni in pelle e succedanei:
- Addetto al montaggio completo del collo al capo senza preventiva imbastitura
- Addetto alla attaccatura della manica senza preventiva imbastitura
Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e
bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in
serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di
impermeabili in cotone e in fibre sintetiche:
126
- Addetto alla confezione completa del capo -spalla con operazioni effettuate
prevalentemente a mano
- Addetto all'imbastitura ed alla preparazione a macchina per l'incatenatura della spalla a
manica già attaccata con o senza attaccatura del rollino
- Addetto al ripasso completo (tessuto e fodere) del capo finito con ferro da stiro
- Campionarista confezionatrice del capo spalla completo (solo cucitura)
- Campionarista/prototipista confezionatrice del Pantalone completo (cucito e stiro)
Confezioni in serie di indumenti da lavoro e da fatica (con esclusione di ogni tipo di divisa).
Confezioni in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglie;
di pigiama, ecc. Confezioni in serie di biancheria per donna, ragazz e, bambine e neonati;
biancheria domestica e fazzoletti; rammendatura di abiti e biancheria; preparazione di
ricami a mano o a macchina per abiti, biancheria, ecc. Confezioni in serie di busti,
reggicalze, reggiseno, pancere, cinture elastiche, bretelle, g iarrettiere, costumi da bagno e
lavorazioni affini. Confezioni in serie di cravatte, sciarpe e foulards:
- Addetto al taglio che operi indifferentemente con macchine diverse (seghe a nastro,
taglierine verticali, taglierine circolari o trance) su materassi di diverso spessore
Bottoni ed articoli affini:
- Addetto alle disposizioni delle lavorazioni
L'ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME "3º SUPER" È
TASSATIV A.
Esemplificazioni relative al 3º livello
IMPIEGATI
- Addetto al servizio amministrazione
- Addetto pratiche servizio personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe
- Addetto al disegno tessile con l'utilizzo di strumenti elettronici
- Addetto all'inserimento di testi nel sito Web
- Addetto al servizio commerciale
- entralinista /receptionist cui sia richiesta la conoscenza di almeno una lingua estera
127
- Commesso addetto alla vendita negli spacci aziendali
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Ordinatore e smistatore delle merci in magazzino (ad esempio: preparazione delle
etichette, ricevimento colli con corrispondenza documenti, sistemazione delle merci)
- Addetto ai servizi di manutenzione (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori,
lattameli, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Addetto all'esecuzione della manutenzione programmata o preventiva
- Conduttore in genere di impianti termici a vapore
- Autista addetto al trasporto merci
- Autista non addetto al trasporto merci
- Infermiere professionale
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con evidenziazione e correzione
dei difetti, con classificazione della pezza con autonomia decisionale e, se richiesto, con il
riscontro tempestivo in produzione
- Addetto alla ricezione e verifica di tessuti e filati greggi
Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e
bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in
serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di
impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezioni di abiti casual -sportswear.
Confezioni in pelle e succedanei:
- Piazzamento e segnatura di modelli su carta o materiale con consumi già determinati (nel
settore taglio)
- Addetto al taglio di fodere od interni
- Addetto alla tranciatura
- Rifilatura al taglio
- Addetto alla divisione, preparazione e distribuzione dei materiali tagliati perla confezione
128
- Collaudo intermedio o finale su riferimenti obbligati, con riscontro e semplice
segnalazione dei difetti
- Addetto all'imbastitura della tela lunga (esclusivamente per capo sartoriale)
Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e
bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in
serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di
impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezioni di abiti casual-sportswear:
– Stenditura tessuti
- Campionarista/prototipista confezionatrice del pantalone completo (solo cucito)
- Addetti alla confezione completa del pantalone
- Addetto ad operazioni di stiro intermedio con esclusione delle operazioni di semplice
apertura delle cuciture
- Addetto alla stiratura finale
- Addetto al taglio tradizionale su tessuto unito e/o a righe e/o a quadri (per i primi 18 mesi)
Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e
bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in
serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di
impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezioni in pelle e succedanei:
- Addetto alla riparazione a macchina o a mano che intervengono anche per la sostituzione
di qualsiasi parte del capo
Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e
bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in
serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di
impermeabili in cotone e in fibre sintetiche:
- Visitaggio, vaporissaggio e trattamento tessuto
- Addetto alle segnature sul davanti delle tasche e del taschino applicati su tessuti a quadri
o a righe
- Addetto all'attaccatura e alla finitura con eventuale impuntura del taschino con taglio a
mano e cucito con macchina normale o Addetto a procedimento analogo per le tasche
- Addetto all'impuntura del margine con macchina normale e a trasporto della barra d'ago
senza imbastitura di riferimento
129
– Addetto alla cucitura del margine davanti con applicazione della fettuccia con
macchina taglia-cuci senza imbastitura di riferimento
–
- Addetto all'imbastitura delle paramonture
- Addetto all'attaccatura tasche a toppa a quadri
- Addetto all'attaccatura del taschino su tessuti rigati e/o a quadri con riscontro delle righe
e dei quadri al taglio
- Mansione speciale: utilitari o volanti (10,22% di maggiorazione sull'elemento retributivo
nazionale)
Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e
bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in
serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di
impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezioni di abiti casual -sportswear.
Confezioni in serie di indumenti da lavoro e da fatica (con esclusione di ogni tipo di divisa).
Confezioni in serie di busti, reggicalze, reggiseno, pancere, cinture elastiche, bretelle,
giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini. Confezioni in serie di cravatte, sciarpe
e foulards:
- Addetto a macchine di taglio a controllo elettronico
Confezioni in serie di indumenti da lavoro e da fatica (con esclusione di ogni tipo di divisa).
Confezioni in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglie;
di pigiama, ecc. Confezioni in serie di biancheria per donna, ragazz e, bambine e neonati;
biancheria domestica e fazzoletti; rammendatura di abiti e biancheria; preparazione di
ricami a mano o a macchina per abiti, biancheria, ecc.:
- Segnatura su tessuto con modello o sagome già predisposte, con possibilità di spostamento
del modello
Confezioni in serie di busti, reggicalze, reggiseno, pancere, cinture elastiche, bretelle,
giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini Confezioni in serie di cravatte, sciarpe e
foulards:
- Segnatura e taglio su tessuti apportando eventuali modifiche ed adattamenti
Bottoni ed articoli affini:
- Fresista
- Foratore specialista
130
- Fresista specialista, con autonoma capacità di realizzazione degli utensili (per i primi 18
mesi)
2º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti
o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che
comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti t ecnici o
amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso
professionale.
Mansioni identificate come "2º super"
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto alla cucitura spalle tessuto con distribuzione della lentezza sul dietro
- Addetto alla confezione della fodera degli spacchi senza preventiva imbastitura
- Addetto all'imbastitura della tela
- Addetto alla sorfilatura del davanti del pantalone con o senza tasche eseguite, con
applicazione contemporanea della fodera senza preventiva imbastitura o fissaggi diversi
- Addetto alla cucitura delle cinture al pantalone classico con inserimento dei laccini
(passanti) senza riferimenti determinati
- Addetto alla cucitura cavallo pantaloni in unica soluzione (dal davanti al dietro) con
rimessa sul dietro in vita e senza segnatura indicativa della cucitura stessa
- Addetto alle impunture con l'esecuzione di puntini a mano
- Addetto alle rifiniture ornamentali a mano (ricamo)
- Campionarista che confeziona parti consistenti e importanti del capo
- Addetto alla confezione a mano degli occhielli aperti
L'ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME "2º SUPER" È
TASSATIV A.
Esemplificazioni relative al 2º livello
131
IMPIEGATI
- Addetto a mansioni semplici di ufficio anche con l'utilizzo di strumenti elettronici (es.:
stenodattilografia, videoscrittura, spedizioni, archiviazione, fax e posta in genere, ecc.)
- Addetto alla sistemazione/prelievo delle merci negli spacci aziendali
- Centralinista/Receptionist
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto alla movimentazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti
- Addetto all'imballaggio e al confezionamento di merci
- Addetto ai servizi di manutenzione sotto la guida di altro personale (meccanici, elettricisti,
saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Aiuto fuochista
- Addetto al servizio mensa e ristoro
- Fattorini
- Portinai, guardiani, uscieri
- Infermiere generico
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con marcatura dei tipi di difetti
e correzione degli stessi per mezzo di interventi semplici e di pulizia
- Ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione,
costruzione e modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale
nelle fasi più difficili
Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e
bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in
serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di
impermeabili in cotone e in fibre sintetiche:
- Personale che compie lavori od operazioni in produzione non compreso nel 3º livello: per
la mansione speciale degli utilitari o volanti è previsto il 10,22% di maggiorazione
sull'elemento retributivo nazionale
132
Confezioni di abiti casual-sportswear; confezioni in pelle e succedanei:
- Personale che compie lavori od operazioni in produzione non compresi nei livelli superiori
Confezioni in serie di indumenti da lavoro e da fatica (con esclusione di ogni tipo di divisa):
- Segnatura su tessuto con modello e sagome già predisposte
- Addetto ad operazioni semplici di taglio
- Taglio su segnato
- Addetto alla cucitura
- Stiratura e piegatura del capo
- Imballaggio e spedizioni
Confezioni in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglie;
di pigiama, ecc.:
- Addetto ad operazioni semplici di taglio
- Tranciatura colli, polsi e varie
- Confezione
- Stiratura e piegatura del capo
- Imballaggio e spedizioni
Confezioni in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati; biancheria
domestica e fazzoletti; rammendatura di abiti e biancheria; preparazione di ricami a mano
e a macchina per abiti, biancheria, ecc.:
- Segnatura su tessuto con modello o sagome già preparate (cartoni)
- Addetto ad operazioni semplici di taglio
- Confezione del capo completo
- Ricamo a macchina
- Stiratura e piegatura del capo
133
- Imballaggio e spedizioni
Confezioni in serie di busti, reggicalze, reggiseno, pancere, cinture elastiche, bretelle,
giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini:
- Addetto al controllo metrico dei tessuti
- Addetto alla faldatura
- Addetto ad operazioni semplici di taglio
- Addetto alla divisione ed alla preparazione dei materiali tagliati per la confezione
- Addetto alla preparazione degli accessori per la confezione
- Confezione
- Stiratura e piegatura del capo
- Imballaggio e spedizioni
Confezioni in sene di cravatte, sciarpe e foulards:
- Addetto al controllo metrico dei tessuti
- Addetto ad operazioni semplici di taglio
- Cucitura
- Confezione
- Stiratura
- Imbustatura
- Imballaggio e spedizioni
Confezioni in serie di articoli vari: sottoascelle, spalline imbottite, accessori sportivi ed
affini in tessuto, vele, bandiere, gagliardetti, uose, assorbenti igienici, piume e fiori
artificiali per ornamento, ventagli ed affini, pieghettatura, oggetti cuciti in genere:
- Operazioni di taglio o tranciatura
- Imballaggio e spedizioni
Bottoni ed articoli affini:
134
- Addetto alla cernita dei colori
- Addetto alla cernita della seconda scelta
- Addetto al confezionamento, imballaggio e spedizioni
1º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per
l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile
esecuzione. Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di
prima assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedo no specifica
esperienza di lavoro.
ESEMPLIFICAZIONI
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto alla movimentazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti senza la
guida di mezzi motorizzati
- Addetto alla pulizia sulle macchine e/o nei reparti e/o negli uffici
- Addetto a mansioni di manovalanza
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI
ALL'INDUSTRIA DELLA MAGLIERIA, CALZETTERIA E TESSUTI A MAGLIA
5º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà di iniziativa nei limiti
assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od
operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile
tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa:
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni
di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico -pratica o
che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di
competenza e facoltà di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
135
ESEMPLIFICAZIONI
IMPIEGATI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto ufficio acquisti responsabile di tutte le operazioni relative a un gruppo di fornitori
- Addetto alla comunicazione e immagine con contatti con l'esterno
- Web manager
- Segretaria di direzione
- Coordinatore dell'applicazione delle procedure di qualità di prodotto e/o processo
- Assistente al responsabile del magazzino totalmente automatizzato
- Addetto alla programmazione della logistica
- Addetto al controllo, anche qualitativo, delle produzioni decentrate
- Analista chimico/fisico di laboratorio
- Programmatore EDP
- Addetto amministrazione paghe e contributi, con compiti di relazione con uffici esterni
- Analista tempi e metodi
- Addetto all'ufficio vendite, responsabile per gruppi di clienti, incaricato di tutte le
operazioni relative
INTERMEDI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Capo magazziniere
- Capo squadra area manutenzione
- Assistente: fermo restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli
intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e
normativo con gli impiegati di 5º livello.
OPERAI
136
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione
- Specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici
particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici
di macchine
Mansioni relative al comparto Maglieria:
- Collaudatore intermedio o finale di giacche, cappotti, tailleurs, mantelli, pantaloni, gonne,
con riscontro dei difetti ed individuazione delle origini degli stessi in lavorazione
4º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole
precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori
tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibi le tramite
corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente
esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
ESEMPLIFICAZIONI
IMPIEGATI
- Addetto contabilità clienti/fornitori
- Addetto alla disposizione delle lavorazioni interne e/o decentrate
- Addetto all'aggiornamento del sito Web
- Coordinatore dell'attività dello spaccio aziendale
- Operatore EDP
- Addetto alle analisi chimiche e chimico/fisiche di laboratorio
INTERMEDI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Aiuto capo squadra area manutenzione
137
- Aiuto assistente
Mansioni relative al comparto Maglieria:
- Segnatura su tessuto a maglia con modelli (cartoni) già preparati con facoltà di modifiche
tali da cambiare l'impostazione e l'appiombo del modello, limitatamente per abiti, mantelli,
soprabiti, tailleurs fatti con tessuto a maglia
- Segnatura su tessuto a maglia o carta con modifiche prestabilite che differenziano il
modello base (cartone) già preparato in modo da ottenere le diverse taglie, limitatamente
per abiti, mantelli, soprabiti, tailleurs fatti con tessuto a maglia
- Addetto alla campionatura, che sulla base del disegno o del tracciato eseguono per intero
e autonomamente il prototipo sulla macchina rettilinea e della tessitura (settore maglieria)
- Addetto alla campionatura, che taglia il prototipo ed esegue tutte le operazioni della
confezione apportando le eventuali correzioni o modifiche (settore maglieria)
Mansioni relative al comparto Calzetteria:
- Addetto allo sviluppo del prodotto nella fase produttiva
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Personale addetto all'addestramento ed alla sorveglianza della lavorazione
- Personale addetto alla programmazione e al controllo delle merci in magazzino
- Ricettista (si intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare)
- Addetto alle operazioni di distribuzione, consegna e accettazione del lavoro esterno, con
verifica dei controlli qualitativi secondo gli standards predefiniti
- Personale ausiliario specialista che esegue con autonomia operativa lavori di particolare
impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti e
macchine (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami,
idraulici, attrezzisti, muratori)
- Personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi
e centraline di impianti di condizionamento
- Fuochisti patentati
138
- Autista conduttore di autotreni e/o autoarticolati
3º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva
del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi
complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un
medio periodo di pratica lavorativa.
Mansioni identificate come "3º super"
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo
finito
Mansioni relative al comparto Maglieria:
- Addetto alle operazioni congiunte di taglio e confezione del capo completo
- Addetto alle macchine rettilinee a mano di qualsiasi finezza che dopo adeguato tirocinio
esegue in piena autonomia la tessitura delle parti componenti il capo con conseguente
sviluppo delle taglie
- Addetto alle macchine rettilinee elettroniche
- Addetto alla confezione del capo completo per le sole lavorazioni inerenti ad abiti,
mantelli, soprabiti, tailleurs fatti con tessuto a maglia o misto pelle maglia
- Addetto al taglio che opera indifferentemente con macchine diverse (seghe a nastro,
taglierine verticali, taglierine circolari o tranche) su materassi di diverso spessore o su teli
da rettilinee o circolari con programmazione
- Addetto ai telai elettronici cotton
Mansioni relative al comparto Calzetteria:
- Addetto alla verifica del colore: sceglie le miscele dei colori tra quelle già elaborate, in
base agli articoli, alle taglie e alle fibre, anche a campione, effettuando la verifica finale
- Addetto al controllo colore con divisione taglie e distribuzione sulle macchine del
prodotto con controllo del filato
139
L'ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME "3º SUPER" È
TASSATIV A,
Esemplificazioni relative al 3º livello
IMPIEGATI
- Addetto al servizio amministrazione
- Addetto pratiche servizio personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe
- Addetto al disegno tessile con utilizzo di strumenti elettronici
- Addetto all'inserimento di testi nel sito Web
- Addetto al servizio commerciale
- Centralinista/receptionist cui sia richiesta la conoscenza di almeno una lingua estera
- Commesso addetto alla vendita negli spacci aziendali
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Ordinatore e smistatore delle merci in magazzino (ad esempio: preparazione delle
etichette, ricevimento colli con corrispondenza documenti, sistemazione delle merci)
- Addetto ai servizi di manutenzione (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori,
lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Addetto all'esecuzione della manutenzione programmata o preventiva
- Conduttore in genere di impianti termici a vapore
- Autista addetto al trasporto merci
- Autista non addetto al trasporto merci
- Infermiere professionale
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con evidenziazione e correzione
dei difetti, con classificazione della pezza con autonomia decisionale e, se richiesto, con il
riscontro tempestivo in produzione
- Addetto alla ricezione e verifica di tessuti e filati greggi
140
Mansioni relative al comparto Maglieria:
- Addetto alle macchine rettilinee a motore di qualsiasi finezza che dopo un adeguato
tirocinio esegue in piena autonomia la tessitura delle parti componenti il capo con
conseguente sviluppo delle taglie
- Addetto alle macchine circolari o rettilinee (dopo 18 mesi di permanenza al secondo
livello)
- Addetto alla tessitura di maglieria con calati eseguiti a mano senza l'ausilio di mezzi
meccanici o automatici (dopo 18 mesi di permanenza al secondo livello)
- Addetto alle operazioni di taglio su segnato per le sole lavorazioni inerenti ad abiti,
mantelli, soprabiti, tailleurs fatti con tessuto a maglia
- Addetto in modo prevalente alla rammendatura tessuti in greggio
- Addetto al ricamo a mano
- Coloristi (che tingono a campione filati o manufatti e che passano dall'uno all'altro colore
e dall'una all'altra fibra)
- Addetto ai telai cotton
Mansioni relative al comparto Calzetteria:
- Conduttori di macchine circolari che eseguono le operazioni relative senza intervento in
caso di guasti meccanici e che oltre alle normali operazioni eseguono almeno una delle
seguenti: sostituzione platine, sostituzione jaks, sostituzione uncino bordo, cambio aghi,
eliminazione barrature verticali
- Conduttori di macchine circolari con tessuto a tubo ad uso calza -mutanda (dopo 18 mesi
di permanenza al secondo livello)
- Addetto al funzionamento ed alla movimentazione delle macchine circolari con normali
operazioni di azzeratura, cambio spole, infilatura, sfilatura, rovesciamento ecc. e con
eventuale controllo a campione della qualità del prodotto (dopo 18 mesi di perman enza al
secondo livello)
- Addetto al funzionamento ed alla movimentazione dei telai rettilinei con eventuale
controllo a campione della qualità del prodotto smacchinato
- Addetto al rimaglio tradizionale a mano
141
- Addetto alla movimentazione e al carico dei filati, raccolta e cartellinatura sacche,
distribuzione dello smacchinato (manualmente o in automatico)
- Coloristi (che tingono a campione filati o manufatti e che passano dall'uno all'altro colore
e dall'una all'altra fibra)
- Addetto al controllo colore con divisione taglie e distribuzione sulle macchine del
prodotto
- Addetto al controllo taglie
2º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti
o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che
comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti t ecnici o
amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso
professionale.
Mansioni identificate come "2º super"
OPERAI
Mansioni relative al comparto Maglieria:
- Confezionatori del capo completo (camicie da uomo)
- Addetto alla confezione di parti staccate tramite l'espletamento congiunto di almeno tre
delle seguenti operazioni, ritenute di valore equivalente: preparazione ed attaccatura colli,
ribattitura dei colli, preparazione e attaccatura di tasche, taschini e profilati, confezione
degli orli, preparazione ed attaccatura dei polsi, attaccatura fodera al capo
- Ricamatori con programmazione della macchina
- Addetto alla stiratura a mano e alla pressatura e stiratura con macchine di ogni tipo su
capo calato, su capo finito e/o accessori
- Addetto alle macchine rimagliatrici
- Addetto alla ripassatura e controllo del lavoro finito o nelle fasi intermedie
Mansioni relative al comparto Calzetteria:
- Addetto alle cuciture di qualità (4 aghi/2 aghi)
142
- Addetto alla scelta in greggio o in tinto
- Addetto al controllo nelle fasi intermedie di lavorazione
- Addetto alla preparazione bollini e codici a barre
L'ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME "2º SUPER" È
TASSATIV A.
Esemplificazioni relative al 2º livello
IMPIEGATI
- Addetto a mansioni semplici di ufficio anche con l'utilizzo di strumenti elettronici (es.:
stenodattilografia, videoscrittura, spedizione, archiviazione, fax e posta in genere, ecc.)
- Addetto alla sistemazione/prelievo delle merci negli spacci aziendali
- Centralinista/receptionist
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto alla movimentazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti
- Addetto all'imballaggio e al confezionamento di merci
- Addetto ai servizi di manutenzione sotto la guida di altro personale (meccanici, elettricisti,
saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Aiuto fuochista
- Addetto al servizio mensa e ristoro
- Fattorini
- Portinai, guardiani, uscieri
- Infermiere generico
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con marcatura dei tipi di difetti
e correzione degli stessi per mezzo di interventi semplici e di pulizia
Mansioni relative al comparto Maglieria:
143
- Dipanatori, stracannatori, torcitori, roccatori, ribobinatori o spalatori
- Montapettini telai
- Ricamatori senza programmazione della macchina
- Faldatori a mano e a macchina del tessuto
- Segnatori
- Addetto alle operazioni semplici di taglio
- Addetto alla confezione
- Addetto alla raccolta ed alla distribuzione del lavoro
- Addetto al prefissaggio
- Addetto alle macchine automatiche di piegatura, imbustatura, scatolatura del prodotto
finito con controllo finale
- Addetto all'attaccatura a mano dei bottoni
- Addetto alle macchine circolari o rettilinee (per i primi 18 mesi)
- Addetto alla tessitura di maglieria con calati eseguiti a mano senza l'ausilio di mezzi
meccanici o automatici (per i primi 18 mesi)
Mansioni relative al comparto Calzetteria:
- Addetto alle cuciture normali e/o automatiche
- Addetto all'orlatura e alla finta cucitura
- Addetto alla stiratura a vapore: fissa il capo in greggio o in tinto, a seconda del ciclo
produttivo
- Addetto alla raccolta e inscatolamento
- Addetto al carico e scarico forme di fissaggio
- Addetto al pattugliamento macchine di spilaratura, roccatura, incannaggio, torcitura
- Conduttori di macchine tubolari a uno o più cilindri ausiliari degli incannatoi
144
- Addetto al carico e scarico delle macchine per il prefissaggio
- Addetto alle macchine di testurizzazione e falsa torsione
- Addetto al controllo Down Stream o statistico di qualità
- Addetto alle macchine tingi-fissa
- Addetto ai telai rettilinei da elastici e Jacquard
- Addetto alle macchine rettilinee
- Montapettini
- Addetto alle operazioni di carico, infilatura e scarico delle macchine
- Addetto al carico delle cantre
- Addetto alle macchine da taglio
- Addetto al taglio manuale
- Addetto alle macchine da controllo o stiro in greggio
- Addetto agli armadi tintoriali, agli apparecchi ad impacco, rotativi e a tamburo, alle
centrifughe e agli essiccatoi
- Addetto alla preparazione bagni
- Addetto all'asciugatura
- Addetto alla confezione, a mano o automatica, del prodotto finito effettuando un controllo
formale (piegatura, imbustatura, scatolatura)
- Conduttori di macchine circolari con tessuto a tubo ad uso calza-mutanda (per i primi 18
mesi)
- Addetto al funzionamento ed alla movimentazione delle macchine circolari con normali
operazioni di azzeratura, cambio spole, infilatura, sfilatura, rovesciamento ecc. e con
eventuale controllo a campione della qualità del prodotto (per i primi 18 mesi)
Mansioni relative al comparto Tintoria:
- Addetto alle barche o armadi di tintoria, vasche di lavaggio e centrifughe, aventi anche
mansioni di carico e scarico e lavori vari
145
1º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per
l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile
esecuzione. Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di
prima assunzione nel setto re addetti a lavori semplici che non richiedono specifica
esperienza di lavoro.
ESEMPLIFICAZIONI
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto alla movimentazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti senza la
guida di mezzi motorizzati
- Addetto alla pulizia sulle macchine e/o nei reparti e/o negli uffici
- Addetto a mansioni di manovalanza
Mansioni relative al comparto Maglieria:
- Addetto al recupero filato a mano e a macchina
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI
ALL'INDUSTRIA DELLA LANA, DEL FELTRO TESSUTO, DEL FELTRO
BATTUTTO ED ARTICOLI DA CACCIA
5º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà di iniziativa nei limiti
assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od
operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile
tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni
di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico -pratica o
che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di
competenza e facoltà di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
ESEMPLIFICAZIONI
146
IMPIEGATI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto ufficio acquisti responsabile di tutte le operazioni relative a un gruppo di fornitori
- Addetto amministrazione paghe e contributi, con compiti di relazione con uffici esterni
- Addetto alla comunicazione e immagine con contatti con l'esterno
- Web manager
- Segretaria di direzione
- Addetto al controllo, anche qualitativo, delle produzioni decentrate
- Coordinatore dell'applicazione delle procedure di qualità di prodotto e/o processo
- Assistente al responsabile del magazzino totalmente automatizzato
- Addetto alla programmazione della logistica
- Programmatore EDP
- Analista chimico/fisico di laboratorio
- Analista tempi e metodi
- Addetto all'ufficio vendite, responsabile per gruppi di clienti, incaricato di tutte le
operazioni relative
INTERMEDI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Casistente: ferma restando l'appartenenza degli assistenti alla categoria degli intermedi,
viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli
impiegati di 5º livello
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione
147
- Specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici
particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici
di macchine
Declaratorie ed esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria della LANA
4º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole
precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori
tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibi le tramite
corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente
esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
ESEMPLIFICAZIONI
IMPIEGATI
- Addetto contabilità clienti/fornitori
- Addetto alla disposizione delle lavorazioni interne e/o decentrate
- Addetto all'aggiornamento del sito Web
- Coordinatore dell'attività dello spaccio aziendale
- Operatore EDP
- Addetto alle analisi chimiche e chimico/fisiche di laboratorio
INTERMEDI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Aiuto capo squadra area manutenzione
- Aiuto assistente
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
148
- Personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e
smistamento dei prodotti di magazzino
- Personale ausiliario specialista che esegue con autonomia operativa lavori di particolare
impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti e
macchine (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami,
idraulici, attrezzisti, muratori)
- Personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi
e centraline di impianti di condizionamento
- Fuochisti patentati
- Autista conduttore di autotreni e/o autoarticolati
Mansioni relative al comparto Pettinatura:
- Addetto alla classificazione con selezione della lana succida
- Addetto a smontare, pulire, molare e rimettere in moto le carde compresa la sostituzione
delle guarnizioni
- Regolazione e registrazione linee di pettinatrici con autonomia e responsabilità nei
confronti dello standard qualitativo
Mansioni relative al comparto Filatura a pettine:
- Addetto alla regolazione e registrazione di linee di mescolatura, ripettinatura,
preparazione e/o macchine di filatura, roccatura (anche se collegate) compresi i loro
automatismi e accessori, con autonomia e responsabilità nei confronti degli standard
qualitativi e quantitativi
Mansioni relative al comparto Orditura e Tessitura:
- Addetto alla registrazione e regolazione delle macchine dei cicli di tessitura e dei relativi
automatismi e/o accessori, con autonomia e responsabilità nei confronti degli standards
qualitativi e quantitativi (regolatori telai)
Mansioni relative al comparto Apparecchio
- Addetto ai folloni con responsabilità di modifica dei tempi e di regolazione della macchina
in funzione della qualità prestabilita
3º LIVELLO
DECLARATORIA
149
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva
del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi
complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un
medio periodo di pratica lavorativa.
Mansioni identificate come "3º super"
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto alla conduzione del ciclo acque reflue o trattate con responsabilità della dosatura
degli ingredienti e delle relative prove di controllo
- Addetto in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino
Mansioni relative al comparto Pettinatura
- Addetto alla conduzione di linea o linee di lavaggi di lane succide con o senza asciugatoio
con responsabilità della dosatura degli ingredienti e dello standard qualitativo
Mansioni relative al comparto Tintoria:
- Addetto alla pesatura di coloranti anche con l'utilizzo di impianti di pesatura e
distribuzione automatica e/o alla preparazione feltrino
Mansioni relative al comparto Ritorcitura:
- Addetto a operazioni di regolazione e registrazione di macchine di binatura e/o ritorcitura
con autonomia e responsabilità nei confronti degli standard qualitativi e quantitativi
Mansioni relative al comparto Orditura e Tessitura:
- Addetto al cambio catena (carico, scarico e/o annodatura) con messa a punto del telaio
fino all'inizio del tessimento
- Addetto al controllo delle testane di inizio catena con ricerca e individuazione difetti a
telaio
L'ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME "3º SUPER" È
TASSATIV A.
Esemplificazioni relative al 3º livello
IMPIEGATI
150
- Addetto al servizio amministrazione
- Addetto pratiche servizio personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe
- Addetto al disegno tessile con utilizzo di strumenti elettronici
- Addetto all'inserimento di testi nel sito Web
- Addetto al servizio commerciale
- Centralinista/receptionist cui sia richiesta la conoscenza di almeno una lingua estera
- Commesso addetto alla vendita negli spacci aziendali
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Ordinatore e smistatore delle merci in magazzino (ad esempio: preparazione delle
etichette, ricevimento colli con corrispondenza documenti, sistemazione delle merci)
- Addetto ai servizi di manutenzione (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori,
lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Addetto all'esecuzione della manutenzione programmata o preventiva
- Conduttore in genere di impianti termici a vapore
- Autista addetto al trasporto merci
- Autista non addetto al trasporto merci
- Infermiere professionale
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con evidenziazione e correzione
dei difetti, con classificazione della pezza con autonomia decisionale e, se richiesto, con il
riscontro tempestivo in produzione
- Addetto alla ricezione e verifica di tessuti e filati greggi
- Addetto alle macchine di registrazione pesi
- Addetto alle prove di pulizia, resistenza, titolo, torsione, grammatura, colore, regolarità,
condizionatura, ecc. con relativi calcoli e annotazioni
- Addetto ai rilievi statistici
151
Mansioni relative al comparto Pettinatura:
- Addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo Pettinatura
- Addetto al caricamento delle carde e alla gestione delle relative celle di stoccaggio
Mansioni relative al comparto Filatura a pettine:
- Addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo Filatura a pettine
- Addetto alla conduzione e messa a punto delle apparecchiature semiautomatiche per le
levate ai filatoi
- Addetto al laboratorio controllo qualità
Mansioni relative al comparto Filatura cardata:
- Addetto alla conduzione del ciclo di carbonizzo stracci e/o lana e degodronaggio con
responsabilità della dosatura degli ingredienti
- Addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo Filatura cardata compresi
loro automatismi e accessori
- Addetto alla preparazione delle mischie con pesatura componenti e dosatura additivi
Mansioni relative al comparto Tintoria:
- Addetto alla conduzione del ciclo di stampa vigoreux con preparazione e pesatura
coloranti e additivi
- Addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo Tintoria
- Addetto alle macchine di tintura in pezza
Mansioni relative al comparto Finissaggio:
- Addetto alla conduzione del ciclo di carbonizzo pezze con responsabilità della dosatura
degli ingredienti
- Addetto alla conduzione di folloni e/o lavaggi previa dosatura ingredienti con regolazione
e registrazione macchina
- Addetto alla conduzione di lavaggi a secco con regolazione e registrazione del ciclo
- Addetto alla conduzione di macchine bruciapelo con regolazione e registrazione macchina
152
- Addetto alla conduzione del ciclo completo di decatissaggio in autoclave
- Addetto alla conduzione di asciugatoi con responsabilità della dosatura degli additivi e
appretti
- Addetto alla conduzione di cimatrici e/o garzatrici anche in linea con regolazione e
registrazione macchina
- Addetto alla regolazione e registrazione macchine del ciclo Apparecchio
- Addetto alla stima dei difetti pezze
Mansioni relative al comparto Orditura e Tessitura:
- Addetto alla conduzione di imbozzimatrici con responsabilità della dosatura degli
ingredienti
- Addetto alla conduzione di incorsatrici automatiche a ciclo completo
- Addetto alla conduzione di macchine per agofeltratura con regolazione e registrazione del
ciclo
- Addetto alla assegnazione e distribuzione filati
- Addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo Orditura e Tessitura
compresi gli automatismi e gli accessori
- Addetto alla realizzazione di provini e/o campioni tessuti con relativi controlli e
registrazione di macchina
- Addetto alla lettura e/o messa in carta disegni anche con l'uso di sistemi informatizzati
- Addetto alla conduzione degli orditoi con sviluppo dei calcoli di portata
- Addetto alle macchine di tessitura (dopo 18 mesi di permanenza al secondo livello)
- Addetto alla stima dei difetti pezze in greggio
2º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti
o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che
comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti t ecnici o
153
amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso
professionale.
Mansioni identificate come "2º super"
OPERAI
Mansioni relative al comparto Filatura a pettine:
- Addetto alla macchina che esegue operazioni di confezione, incellofanatura, inscatolatura,
etichettatura, pallettizzazione e pesatura delle rocche e delle matasse
Mansioni relative al comparto Filatura cardata:
- Addetto alla macchina che esegue operazioni di confezione, incellofanatura, inscatolatura,
etichettatura, pallettizzazione e pesatura delle rocche e delle matasse
Mansioni relative al comparto Tintoria:
- Addetto alle macchine lisciatrici con responsabilità di verifica e correzione bagno
Mansioni relative al comparto Orditura e Tessitura:
- Addetto al magazzino filati con compiti di alimentazione ai reparti di preparazione alla
tessitura e tessitura e gestione dei ritorni di lavorazione
L'ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME "2º SUPER" È
TASSATIV A.
Esemplificazioni relative al 2º livello
IMPIEGATI
- Addetto a mansioni semplici di ufficio anche con l'utilizzo di strumenti elettronici (es.:
stenodattilografia, videoscrittura, spedizione, archiviazione, fax e posta in genere, ecc.)
- Addetto alla sistemazione/prelievo delle merci negli spacci aziendali
- Centralinista/receptionist
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto alla movimentazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti
- Addetto all'imballaggio e al confezionamento di merci
154
- Addetto ai servizi di manutenzione sotto la guida di altro personale (meccanici, elettricisti,
saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Aiuto fuochista
- Addetto al servizio mensa e ristoro
- Fattorini
- Portinai, guardiani, uscieri
- Infermiere generico
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con marcatura dei tipi di difetti
e correzione degli stessi per mezzo di interventi semplici e di pulizia
Mansioni relative al comparto Pettinatura:
- Addetto alle macchine di lavaggio di lane succide con o senza asciugatoio
- Addetto alle macchine centrifughe per estrazione dei grassi di lana
- Addetto alle macchine di pettinatura, lisciatura, intersecting, vuota vasi
- Addetto alle macchine converter e/o seydel
- Addetto alle macchine di carderia
- Addetto alle macchine di battitura cascami e/o lana succida e/o apritoi fiocco
- Addetto alle operazioni di spazzatura, nettatura e pulitura carde
- Addetto alle operazioni di preparazione e riparazione pettini e spazzole con eventuale
saldatura di parti Mansioni relative al comparto Filatura a Pettine:
- Addetto alle macchine di vaporissaggio, condizionamento, umidificazione e operazioni di
pesatura
- Addetto alle macchine di mescolatura, ripettinatura, preparazione, filatura pettinata,
roccatura, accoppiatura, ritorcitura, aspatura, dipanatura, gomitolatura, riroccatura e
confezionatrici anche aggregate e/o collegate in automatico
- Addetto alle macchine di filoroccatura
- Addetto alle macchine converter e/o seydel
155
- Addetto alle macchine stirovap
- Addetto alle macchine di testurizzazione e/o elasticizzazione
- Addetto alle operazioni di rettifica e rivestimenti cilindri
- Addetto alle operazioni di controllo e/o ripassatura spole, rocche e/o matasse
- Addetto alle operazioni di confezione cartelle campioni e allestimento campioni filati
Mansioni relative al comparto Filatura cardata:
- Addetto alle macchine di carbonizzo stracci e/o lana
- Addetto alle macchine di vaporissaggio, condizionamento, umidificazione e/o oliatura e
operazioni di pesatura
- Addetto alle macchine di preparazione, mischia e di filatura cardata e "open end",
accoppiatura, ritorcitura, roccatura, aspatura, dipanatura, gomitolatura, ritoccatura e
confezionatrici anche aggregate e/o collegate in automatico
- Addetto alle macchine di filoroccatura
- Addetto alle macchine di carderia
- Addetto alle macchine di battitura cascami e/o lana
- Addetto alle operazioni di spazzatura, nettatura e pulitura carde
- Addetto alle operazioni di controllo e/o ripassatura spole, rocche e/o matasse
- Addetto alle operazioni di confezione cartelle campioni e allestimento campioni filati
Mansioni relative al comparto Tintoria:
- Addetto alle macchine di essicazione, centrifugazione
- Addetto alle macchine di tintura matasse, tops, fiocco e rocche e/o stampa vigoreux
- Addetto alle macchine di tintura e vaporizzazione tessuti agofeltrati
- Addetto alle macchine intersectings, mélangeuses e/o lisciatrici
- Addetto alle operazioni ausiliarie di tintura e/o stampa
156
- Addetto alla preparazione delle corde o dei subbi e/o dei grandi rotoli per le continue
Mansioni relative al comparto Ritorcitura:
- Addetto al vaporizzo, condizionamento, umidificazione, oliatura e/o operazioni di
pesatura
- Addetto alle macchine di binatura, ritorcitura ed eventuale ritoccatura
Mansioni relative al comparto Finissaggio:
- Addetto alle macchine di carbonizzo pezze
- Addetto alle macchine di follatura e/o lavatura panni
- Addetto alle macchine di lavaggio a secco
- Addetto alle macchine bruciapelo
- Addetto alle macchine centrifughe, aspiratrici e asciugatoi
- Addetto alle macchine di arricciatura, rameuses, calandre, decatissaggio, vaporissaggio,
alzatrici, spazzolatoci, fissatrici, presse, rosolatura
- Addetto alle macchine cimatrici e/o garzatrici
- Addetto alle operazioni ausiliarie di decatissaggio in autoclave
- Addetto alle operazioni di pesatura e misurazione del tessuto finito con relativa
annotazione del peso e del metraggio
- Addetto alle operazioni di preparazione emulsioni, soluzioni, additivi, saponi
- Addetto alle operazioni di pinzatura, smacchiatura e debarratura
- Addetto alle operazioni di marcatura e segnatura difetti
- Addetto alle operazioni di cucitura, scucitura pezze
- Personale addetto alle operazioni di nastratura, orlatura, frangiatura, taglio panni e coperte
e altre operazioni similari di finitura
- Addetto alle operazioni di confezione cartelle campioni e allestimento campioni tessuti
e/o coperte
- Addetto ai lavaggi in largo o alle continue di preparazione alla tintoria
157
- Addetto al lavaggio in cesto
- Addetto alla preparazione delle corde o dei subbi e/o dei grandi rotoli per le continue
- Addetto alle macchine apri pezza
Mansioni relative al comparto Orditura e Tessitura:
- Addetto alle macchine per agofeltratura
- Addetto alle operazioni di annodatura a mano e/o a macchina
- Addetto alle operazioni di carico, scarico e/o pulizia del telaio
- Addetto alle macchine selettrici e/o porgifilo, alle orditoci e/o alle incorsatrici
- Addetto alle operazioni di incollaggio e imbozzimatura
- Addetto alle operazioni di preparazione di licciate e pettini e/o alle armature di tessitura e
lavori similari
- Addetto alle operazioni di scaricamento degli orditoi con svolgimento ordito e incannatura
- Addetto alle operazioni di incorsatura a mano e/o a macchina
- Addetto alle operazioni di pesatura e misurazione del tessuto greggio con relativa
annotazione del peso e del metraggio
- Addetto alle macchine per la divisione e/o assemblaggio del filato a servizio del reparto
(riroccatura)
- Addetto al dissemblaggio licci e/o pulizia maglie lamelle
- Addetto alle macchine di tessitura (per i primi 18 mesi)
1º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per
l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile
esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di prima
assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di
lavoro.
158
ESEMPLIFICAZIONI
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto alla movimentazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti senza la
guida di mezzi motorizzati
- Addetto alla pulizia sulle macchine e/o nei reparti e/o negli uffici
- Addetto alla manovalanza
Mansioni relative al comparto Pettinatura:
- Addetto alla raccolta e cernita cascami e sottoprodotti diversi
- Addetto alla pulitura barrette, pettini e spazzole
- Addetto alla cucitura bisacce con o senza pulitura
Mansioni relative al comparto Filatura a pettine:
- Addetto alla raccolta e cernita cascami e sottoprodotti diversi
- Addetto alla pulitura barrette, pettini e spazzole
- Addetto alla cernita e/o pulizia tubetti e/o coni
Mansioni relative al comparto Filatura cardata:
- Addetto alla raccolta e cernita cascami e sottoprodotti diversi
- Addetto alla cernita e/o pulizia tubetti e/o coni
Mansioni relative al comparto Orditura e Tessitura:
- Addetto alla cernita e/o pulizia tubetti e/o coni
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI
ALL'INDUSTRIA DEL FELTRO TESSUTO
4º LIVELLO
DECLARATORIA
159
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole
precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori
tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibi le tramite
corsi professionali o un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente
esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
ESEMPLIFICAZIONI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e
smistamento dei prodotti di magazzino
Mansioni relative al comparto Filatura Cardata:
- Addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo di filatura cardata e
semipettinata
- Addetto a smontare, pulire, molare e rimettere in moto le carde compresa la sostituzione
delle guarnizioni
Mansioni relative al comparto Tessitura:
- Addetto alla regolazione e registrazione iniziale con avviamento di qualsiasi tipo di telaio
per la produzione di qualsiasi tessuto
Apparecchio:
- Addetto ai folloni con responsabilità di modifica dei tempi e di regolazione della macchina
in funzione della qualità prestabilita
Agofeltratura:
- Addetto alla regolazione e registrazione iniziale del ciclo di agofeltratura
3º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva
del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi
complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un
medio periodo di pratica lavorativa.
160
ESEMPLIFICAZIONI
Follatura:
- Addetto alla conduzione di folloni e/o lavaggi previa dosatura ingredienti
Tessitura:
- Addetto alla conduzione di qualsiasi tipo di telaio
- Addetto alle macchine di tessitura (dopo 18 mesi di permanenza al secondo livello)
Rammendatura e Giuntura:
- Addetto a qualsiasi operazione di rammendo con autonoma capacità di ricostruire porzioni
complete di tessuto e di giuntura a mano e/o a macchina e/o a clipper con grado di
competenza che consenta di iniziare autonomamente la lavorazione
2º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti
o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che
comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti t ecnici o
amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso
professionale.
ESEMPLIFICAZIONI
Rammendatura e Giuntura:
- Rammendatura (personale che esegue tutti i lavori di rammendatura di feltri e di
essiccatori cotone)
- Giuntura (personale che esegue tutti i lavori di giuntura di feltri e di essiccatori cotone)
Tessitura:
- Addetto alle macchine di tessitura (per i primi 18 mesi)
Nota: Per tutti gli altri dipendenti non addetti alle prestazioni sopra richiamate, dovrà essere
applicata, in relazione alle mansioni singolarmente svolte, la classificazione e relativo
trattamento salariale previsto per il personale addetto all'industria della lana.
161
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI
ALL'INDUSTRIA DEL FELTRO BATTUTTO
4º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole
precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori
tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite
corsi professionali o un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente
esperienza di lavoro. Può essere richiesta la guida di altro personale.
ESEMPLIFICAZIONI
- Addetto ai folloni con responsabilità di modifica dei tempi e di regolazione della macchina
in funzione della qualità prestabilita
3º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva
del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi
complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali c/o con un
medio periodo di pratica lavorativa.
ESEMPLIFICAZIONI
Feltro battuto:
- Addetto alla composizione di dischi filtri e tubi (dipendenti con diretta responsabilità circa
le dimensioni e la compattezza del manufatto)
- Follatura (personale con la responsabilità del gruppo di folloni)
- Tornitura di dischi (personale in grado di effettuare la sagomatura)
Feltro sintetico:
- Quadrista C.T.E. e servizi
- Primo operatore conduttore trattamento acque
- Addetto preparazione coloranti e additivi
162
- Conduttore ciclo tintura
- Conduttore linea impregnazione ed estrazione
- Addetto taglio
- Quadrista recupero solventi
- Conduttore ciclo polimero
2º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti
o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che
comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti t ecnici o
amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso
professionale.
ESEMPLIFICAZIONI
Feltro battuto:
- Spazzatura e pulitura carde (personale anche con mansioni di registrazione)
- Personale macchinista alla valadora
- Personale macchinista al macchinone
- Follatura (personale responsabile di macchina)
- Personale macchinista alle feltratrici
- Personale macchinista responsabile degli essiccatoi
- Tornitura di dischi
- Rifinitura feltri di lana e di pelo (personale responsabile delle macchine rameuses,
calandre, presse, cimatrici)
- Personale addetto alla turbinatura
- Sovrapposizione veli dischi e tranciatura dischi (personale con almeno 12 mesi di
anzianità nel reparto)
163
Feltro sintetico
- Operatore ciclo vapore
- Operatore servizi
- Operatore trattamento acque
- Operatore preparazione additivi e analisi
- Operatore preparazione greggio
- Operatore stoccaggio greggio e prodotto finito
- Operatore finissaggio
- Operatore settaggio
- Operatore confezionamento prodotto finito
- Addetto preparazione soluzioni
- Operatore linea impregnazione collante
- Operatore linea estrazione componente di base fibra
- Operatore molatura
- Operatore agugliatura
- Operatore esterno recupero solventi
- Operatore polimero e analisi
1º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per
l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile
esecuzione. Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di
prima assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica
esperienza di lavoro.
ESEMPLIFICAZIONI
164
- Addetto ai lavori di follatura, acidatura, apparecchiatura
- Addetto ai lavori di cardatura
- Spazzatura e pulitura carde (personale senza mansioni di registrazione)
- Addetto ai lavori di pressatura
- Addetto ai lavori di ramatura
- Addetto ai lavori di tintoria
- Addetto ai lavori di tranciatura
- Addetto alla rifilatura al tavolo
Nota: Per tutto il personale ausiliario dovrà essere fatto riferimento all'inquadramento e alla
retribuzione stabilite per lo stesso personale ausiliario appartenente all'industria della lana.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI DEGLI ARTICOLI
DA CACCIA
4º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole
precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori
tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite
corsi professionali o un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente
esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
ESEMPLIFICAZIONI
- Personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione
2º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti
o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che
comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti t ecnici o
165
amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso
professionale.
ESEMPLIFICAZIONI
- Personale in servizio presso le aziende che alla data del presente contratto abbia almeno
12 mesi di anzianità e sia idoneo a tutti i lavori del reparto
Nota: Tutto il personale operaio di prima assunzione per le mansioni e prestazioni
lavorative sopra elencate al 2º livello e fino a una anzianità di 12 mesi sarà retribuito con
la paga mensile contrattuale di cui alla corrispettiva Nota inserita nella tabella salariale.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le declaratorie per i singoli livelli costituiscono un corpo unico con le corrispettive
esemplificazioni indicate.
Per le mansioni non previste in una specifica voce di comparto o di reparto si farà
riferimento - nell'ambito del presente contratto - alle voci di comparto o di reparto nelle
quali le mansioni stesse risultino indicate.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI
ALL'INDUSTRIA DELLA TESSITURA DELLA SETA E DELLE FIBRE ARTIFICIALI
E SINTETICHE
5º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà di iniziativa nei limiti
assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od
operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile
tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni
di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico -pratica o
che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di
competenza e facoltà di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
ESEMPLIFICAZIONI
IMPIEGATI
- Addetto ufficio acquisti responsabile di tutte le operazioni relative a un gruppo di fornitori
- Responsabile amministrazione paghe e contributi, con compiti di relazione con uffici
esterni
166
- Analista tempi e metodi
– Addetto all'ufficio vendite, responsabile per gruppi di clienti, incaricato di tutte le
operazioni relative
- Addetto alla comunicazione e immagine con contatti con l'esterno
- Web manager
- Segretaria di direzione
- Programmatore EDP
- Coordinatore dell'applicazione delle procedure di qualità di prodotto e/o processo
- Assistente al responsabile del magazzino totalmente automatizzato
- Addetto alla programmazione della logistica
- Analista chimico/fisico di laboratorio
- Addetto al controllo, anche qualitativo, delle produzioni decentrate
INTERMEDI
- Capo magazziniere
- Capo squadra area manutenzione
- Assistente: ferma restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli
intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e
normativo con gli impiegati di pari livello
OPERAI
- Saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione
- Specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici
particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici
di macchine
4º LIVELLO
DECLARATORIA
167
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole
precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori
tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibi le tramite
corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente
esperienza di lavoro. Può essere richiesta la guida di altro personale.
ESEMPLIFICAZIONI
IMPIEGATI
- Addetto contabilità clienti/fornitori
- Addetto alla disposizione delle lavorazioni interne e/o decentrate
- Addetto all'aggiornamento del sito Web
- Coordinatore dell'attività dello spaccio aziendale
- Operatore EDP
- Addetto alle analisi chimiche e chimico/fisiche di laboratorio
INTERMEDI
- Aiuto capo squadra area manutenzione
OPERAI
- Aiuto assistente (si intendono i lavoratori che, pur non avendo la responsabilità del ciclo
delle lavorazioni, svolgono mansioni di carattere superiore a quelle del caricatelaio)
- Personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione
- Addetto alla programmazione e al controllo delle merci in magazzino
- Personale ausiliario specialista che esegue con autonomia operativa lavori di particolare
impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti e
macchine (ad esempio: meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri,
falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi
e centraline di impianti di condizionamento
- Fuochisti patentati
- Autista conduttore di autotreni e/o autoarticolati
168
- Registrazione e regolazione centralina di lancio telai, con autonomia e responsabilità nei
confronti dello standard qualitativo
- Tessitura a mano
3º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva
del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi
complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un
medio periodo di pratica lavorativa.
Mansioni identificate come "3º super"
OPERAI
- Addetto alla annodatura che effettua anche le operazioni complete di avvio del telaio
L'ELENCAZIONE DELLA MANSIONE IDENTIFICATA COME "3º SUPER" È
TASSATIV A.
IMPIEGATI
Esemplificazioni relative al 3º livello
- Addetto al servizio amministrazione
- Addetto pratiche servizio personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe
- Addetto al disegno tessile con utilizzo di strumenti elettronici
- Addetto all'inserimento di testi nel sito Web
- Addetto al servizio commerciale
- Centralinista/receptionist cui sia richiesta la conoscenza di almeno una lingua estera
- Commesso addetto alla vendita negli spacci aziendali
- Cronometrista non analista
OPERAI
169
- Ordinatore e smistatore delle merci in magazzino (ad esempio: preparazione delle
etichette, ricevimento dei colli con corrispondenza dei documenti, sistemazione delle
merci)
- Caricatelaio che oltre alle normali operazioni secondo parametri predefiniti effettua in
autonomia le regolazioni necessarie all'avvio del telaio
- Addetto all'esecuzione della manutenzione programmata o preventiva su impianti o
macchine (ad esempio: meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri,
falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Conduttore in genere di impianti termici a vapore
- Autista addetto al trasporto merci
- Addetto a mansioni discontinue: autisti non addetti al trasporto merci
- Infermiere professionale
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con evidenziazione e correzione
dei difetti, con classificazione della pezza con autonomia decisionale e, se richiesto, con il
riscontro tempestivo in produzione
- Addetto alla conduzione di orditoi con sviluppo dei calcoli di portata
- Addetto alla incorsatura automatica a ciclo completo
- Addetto alla lettura e messa in carta disegno e/o battitura, preparazione montaggio cartoni
e/o carico e scarico con messa a punto telai fino all'inizio del tessimento
- Tessitura di velluti operati o a bacchetta
- Tessitura di tessuti tecnici speciali
- Tessitura (dopo 18 mesi di permanenza al secondo livello)
- Esecuzione messincarta
- Cimatura
- Imbozzimatura
- Ripassatura pettini
2º LIVELLO
170
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti
o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che
comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o
amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso
professionale.
Mansioni identificate come "2º super"
OPERAI
- Addetto alla dispensa di rocche di trama che opera autonomamente in relazione al
fabbisogno dei telai
L'ELENCAZIONE DELLA MANSIONE IDENTIFICATA COME "2º SUPER" È
TASSATIV A.
Esemplificazioni relative al 2º livello
IMPIEGATI
- Addetto a mansioni semplici di ufficio anche con l'utilizzo di strumenti elettronici (es.:
stenodattilografia, videoscrittura, spedizione, archiviazione, fax e posta in genere, ecc.)
- Addetto alla sistemazione/prelievo delle merci negli spacci aziendali
- Centralinista/receptionist
OPERAI
- Caricatelaio: addetto a normali operazioni, secondo parametri predefiniti di: scarico del
subbio vuoto, carico del nuovo subbio, attacco dei licci, sistemazione delle lamelle e del
pettine, fissaggio della catena, regolazione dell'altezza
- Addetto all'incorsatura semiautomatica
- Addetto alla movimentazione dei carichi
- Addetto all'imballaggio e alla confezione di merci
- Addetto ai servizi di manutenzione sotto la guida di altro personale (meccanici, elettricisti,
saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Aiuto fuochista
- Addetto al servizio mensa e ristoro
171
- Fattorini
- Infermiere generico
- Addetto a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia: guardiani, portieri e
uscieri
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con marcatura dei tipi di difetti
e correzione degli stessi per mezzo di interventi semplici e di pulizia
- Battitura disegni Jacquard e ricopiatura disegni
– Montatura di disegni nella macchina
- Aiuto imbozzimatura
- Lettura disegni a lisage ed a matrice
- Provinatura e controllo titoli
- Battitura disegni per ratières con mansioni esclusive
- Pulitura pettini
- Orditura
- Rimettaggio
- Preparazione e ripassatura remisse di cotone
- Intorcitura
- Tessitura (per i primi 18 mesi)
1º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per
l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile
esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di prima
assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di
lavoro.
172
ESEMPLIFICAZIONI
OPERAI
- Addetto alla movimentazione di materie prime e/o semilavorati e/o prodotti finiti senza la
guida di mezzi motorizzati
- Addetto alla pulizia sulle macchine e/o nei reparti e/o negli uffici
- Addetto a mansioni di manovalanza
- Campionatura (*)
- Introduzione catene macchine incollaggio (*)
- Eguagliatura di montature con mansioni esclusive (*)
- Incannatura (*)
- Spolatura (*)
- Preparazione remisse metalliche (*)
- Porgitura (*)
- Resubbiatura nello stabilimento (*)
- Posa delle lamelle (*)
- Marcatura pezze (*)
- Caricacantre (*)
- Legatura e incarto pezze
(*) I lavoratori addetti alle mansioni contrassegnate con asterisco passeranno nel livello
superiore (2º) dopo nove mesi di permanenza al 1º.
Le declaratorie per i singoli livelli costituiscono un corpo unico con le corrispettive
esemplificazioni indicate.
Per le mansioni non previste in una specifica voce di comparto o di reparto si farà
riferimento - nell'ambito del presente contratto - alle voci di comparto o di reparto nelle
quali le mansioni stesse risultino indicate.
PRECISAZIONI SU ALCUNE PRESTAZIONI LA VORATIVE E MANSIONI
173
Tessitura tessuti tecnici speciali - Riguarda la tessitura a mano ed a macchina di tessuti
tecnici speciali di particolare difficoltà produttiva svolta in modo continuativo.
Esecuzione messincarta - Riguarda il personale che, non essendo disegnatore, esegue la
punteggiatura, il contorno e la riempitura con colori, del disegno già predisposto da
disegnatori.
Cimatura - Riguarda il personale addetto alla condotta della macchina cimatrice con
effettiva responsabilità per il funzionamento della macchina stessa ed alla affilatura dei
cilindri.
Conduttori carrelli - Riguarda il personale conduttore di carrelli elevatori e trasportatori a
motore - lavoro fisso - addetto a mezzi per l'uso dei quali è richiesta, o non richiesta, la
patente prevista dal codice della strada.
Fuochisti - Conduttori di generatori a vapore per i quali è richiesto il certificato di
abilitazione di I, oppure II grado generale o particolare. Per i conduttori di generatori di
vapore il tempo impiegato alla messa in pressione ed allo spegnimento delle caldaie entra
a tutti gli effetti nel computo dell'orario di lavoro.
Ausiliari specializzati - Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con
specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida
di altro operaio.
A titolo esemplificativo: pettinista (fabbricatore pettini), attrezzisti, tornitori, fresatori,
modellisti, aggiustatori meccanici di reparto o di officina, tubisti, lattonieri, saldatori,
autogeni ed elettricisti con funzioni esclusive o prevalenti, fabbri, fucinatori non a stampa,
fonditori, calderai in rame e piombisti, falegnami, elettricisti, bobinatori, avvolgitori
elettrici, conduttori di forni a cementazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici
termiche in genere, compositore tipografo.
Ausiliari qualificati - Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni
richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica.
A titolo esemplificativo: tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto,
tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri, forgiatori, falegnami, elettricisti, verniciatori,
muratori, ferraioli, turbinisti, idraulici, quadristi non elettricisti, calderai, piombisti, ecc.
Aiutanti degli ausiliari - Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non
occasionali, di aiuto agli ausiliari qualificati o specializzati senza responsabilità tecnica del
lavoro.
A titolo esemplificativo: aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici, ecc.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI
ALL'INDUSTRIA DEL COTONE, DEL LINO E DELLE FIBRE AFFINI, PER I
174
IPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA TINTORIA, STAMPERIA E
FINITURA TESSILE PER CONTO PROPRIO E PER CONTO TERZI
5º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà di iniziativa nei limiti
assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od
operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile
tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni
di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico -pratica o
che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di
competenza e facoltà di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
ESEMPLIFICAZIONI
IMPIEGATI
Mansioni relative a tutti i comparti
- Addetto ufficio acquisti responsabile di tutte le operazioni relative a un gruppo di fornitori
- Addetto amministrazione paghe e contributi, con compiti di relazione con uffici esterni
- Analista tempi e metodi
- Addetto all'ufficio vendite, responsabile per gruppi di clienti, incaricato di tutte le
operazioni relative
- Addetto alla comunicazione e immagine con contatti con l'esterno
- Web manager
- Segretaria di direzione
- Programmatore EDP
- Coordinatore dell'applicazione delle procedure di qualità di prodotto e/o processo
- Assistente al responsabile del magazzino totalmente automatizzato
- Addetto alla programmazione della logistica
- Analista chimico/fisico di laboratorio
175
- Addetto al controllo, anche qualitativo, delle produzioni decentrate
Mansioni relative al comparto Nobilitazione
- Ricettista di tintoria che determina la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra
fibra con qualsiasi classe di coloranti e determina il ciclo di tintura, dispone per la
correzione, corregge ed approva i colori con responsabilità dei risultat i (dispositore o
analista di laboratorio)
- Ricettista di stampa che determina la ricetta passando indifferentemente dall'uno all'altro
tessuto con qualsiasi classe di coloranti e determina il ciclo di stampa, dispone per la
correzione, corregge ed approva i colori con responsabilità dei risultati (dispositore o
analista di laboratorio)
- Addetto manutenzione macchine ink jet
- Dispositore/stampatore
- Dispositore inkjet che opera su programma "CAD" e prepara il disegno per il caricamento
in macchina.
INTERMEDI
- Capo magazziniere
- Capo squadra area manutenzione
- Assistente tessile (ferma restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli
intermedi, viene riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con
gli impiegati di 5º livello)
- Capo macchina stampanti inkjet che opera indistintamente sulle macchie da stampa inkjet
presenti in azienda, con conoscenza delle fasi da stampa e dei tessuti, funzione di
coordinamento in caso assenza del responsabile di sala, capacità formativa nei con fronti
degli addetti stampa inkjet.
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti
- Saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione
- Specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici
particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici
di macchine
176
Mansioni relative al comparto Nobilitazione suddivise per reparto
Stampa
- Capo macchina da stampa che opera indistintamente su macchine rotative e piane,
svolgendo con facoltà di iniziativa e autonomia decisionale, nei limiti assegnati per ottenere
gli obiettivi di produzione e di qualità richiesti nel rispetto degli standard produttivi,
mansioni di particolare rilievo e complessità che richiedono notevole esperienza, quali:
a. preparazione e registrazione avviamento della macchina da stampa a fronte di una
cartella di disposizione
b. ripristino delle racle
- Capo macchina stampanti inkjet che opera indistintamente sulle macchie da stampa inkjet
presenti in azienda, con conoscenza delle fasi di stampa e dei tessuti
Fotoincisione e preparazione cilindri e quadri da stampa
- Addetto all'incisione dei cilindri in rame con rilevazione del disegno tramite elaboratore
elettronico e incisione per mezzo di pantografo elettronico
4ºLIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole
precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori
tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibi le tramite
corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente
esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
ESEMPLIFICAZIONI
IMPIEGATI
Addetto contabilità clienti/fornitori
- Addetto alla disposizione delle lavorazioni interne e/o decentrate
- Addetto all'aggiornamento del sito Web
- Coordinatore dell'attività dello spaccio aziendale
177
- Operatore EDP
- Addetto alle analisi chimiche e chimico/fisiche di laboratorio
INTERMEDI
- Aiuto capo squadra area manutenzione
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti
- Aiuto assistente tessile
- Personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione
- Personale addetto alla programmazione e al controllo delle merci in magazzino
- Personale ausiliario specialista che esegue con autonomia operativa lavori di particolare
impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti e
macchine (ad esempio: meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri,
falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di grappi frigoriferi
e centraline di impianti di condizionamento
- Fuochista patentato
- Autista conduttore di autotreni e/o autoarticolati
Mansioni relative al comparto Filatura
- Personale addetto a tutte le operazioni di manutenzione e riparazione delle carde: pulizia,
smontaggio, rettifica e sostituzione delle guarnizioni, rimessa in moto, ecc.
Mansioni relative al comparto Tessitura
- Tessitore a mano
- Addetto registrazione e regolazione centralina lancio telai con responsabilità dello
standard qualitativo
Mansioni relative al comparto Nobilitazione suddivise per reparto
Tintoria
178
- Capo macchina di tintoria in continuo
- Colorista che tinge a campione filati e tessuti e che passa indifferentemente dall'una
all'altra fibra o dall'uno all'altro colore
Stampa
- Capo macchina di stampa piana o rotativa a più colori
- Conduttore di macchine inkjet con conoscenza base dei tessuti ed autonomia operativa.
Fotoincisione e preparazione cilindri c quadri da stampa
- Addetto all'incisione dei cilindri con procedimento laser
3º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva
del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi
complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un
medio periodo di pratica lavorativa.
Mansioni identificate come "3º super"
OPERAI
Mansioni relative al comparto Filatura:
- Addetto di laboratorio alle prove di: pulizia, colore, lunghezza, regolarità, resistenza,
maturità, ecc., sul cotone sodo
Mansioni relative al comparto Lino Canapa:
- Conduttore delle macchine per candeggio con responsabilità della dosatura manuale degli
ingredienti
- Conduttore delle macchine per tintura con responsabilità della dosatura manuale degli
ingredienti
Mansioni relative al comparto Filati cucirini:
- Meccanico di reparto, addetto tenters rocchetti
Mansioni relative al comparto Tessitura:
179
- Addetto all'annodatura che effettua anche le operazioni complete di avvio del telaio
- Addetto in modo continuativo alla rammendatura dei tessuti in greggio o in fino
Mansioni relative al comparto Nobilitazione e Stampa:
- Addetto all'impianto di depurazione delle acque, che effettua i controlli e le relative
correzioni
- Conduttore macchine inkjet in fase di formazione (3-12 mesi) senza conoscenza dei tessuti
e/o senza autonomia operativa
L'ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME "3" SUPER" È
TASSATIV A,
Esemplificazioni relative al 3º livello
IMPIEGATI
- Addetto al servizio amministrazione
- Addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe
- Addetto al disegno tessile con l'utilizzo di strumenti elettronici
- Addetto all'inserimento di testi nel sito Web
- Addetto al servizio commerciale
- Centralinista/receptionist cui sia richiesta la conoscenza di almeno una lingua estera
- Commesso addetto alla vendita negli spacci aziendali
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Ordinatore e smistatore delle merci in magazzino (esempio: preparazione delle etichette,
ricevimento dei colli con corrispondenza dei documenti, sistemazione delle merci)
- Addetto di laboratorio alle prove di: pulizia, resistenza, titolo, torsione, grammatura,
colore, regolarità, condizionatura, ecc., sul prodotto finito o su semilavorati
- Personale addetto ai servizi di manutenzione (ad esempio: meccanici, elettricisti,
saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
180
- Addetto all'esecuzione della manutenzione programmata o preventiva
- Conduttore in genere di impianti termici a vapore
- Autista addetto al trasporto merci
- Autista non addetto al trasporto merci
- Infermiere professionale
- Addetto alla ricezione e verifica di tessuti e filati greggi
Mansioni relative al comparto Filatura:
- Capo squadra di pulizia delle macchine
Mansioni relative al comparto Lino Canapa:
- Addetto alla fresatura cilindri per la filatura a umido
- Conduttore per le macchine di candeggio
- Conduttore delle macchine per tintura
Mansioni relative al comparto Tessitura:
- Conduttore dell'imbozzimatrice e cucinatore di bozzima
- Addetto all'orditura che sviluppa i calcoli di portata e/o opera continuativamente su orditi
contenenti note di colore
- Addetto all'incorsatura automatica a ciclo completo
- Addetto all'annodatura (dopo 18 mesi di permanenza al secondo livello)
- Tessitore (dopo 18 mesi di permanenza al secondo livello)
- Caricatelaio che, oltre alle normali operazioni secondo parametri predefiniti, effettua in
autonomia le regolazioni necessarie all'avvio del telaio
- Addetto alla lettura e messa in carta disegno e/o battitura (anche con l'uso di strumenti
informatici), preparazione montaggio cartoni e/o carico e scarico con messa a punto telai
fino all'inizio del tessimento
- Conduttore di cimatrice
181
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con evidenziazione e correzione
dei difetti, con classificazione della pezza con autonomia decisionale e, se richiesto, con il
riscontro tempestivo in produzione
Mansioni relative al comparto Velluto:
- Tessitore di velluti operati e quadrettati (dopo 18 mesi di permanenza al secondo livello)
- Tessitore di velluti di ordito o lisci (dopo 18 mesi di permanenza al secondo livello)
- Addetto al taglio del velluto liscio con affilatura dei coltelli
- Conduttore di macchine di stabilizzazione dimensionale del velluto
- Conduttore di cimatrici per tessuti a pelo o operati, che esegue la regolazione, taratura e
affilatura dei cilindri
Mansioni relative al comparto Nobilitazione suddivise per reparto:
Preparazione
– Conduttore di macchine per la preparazione di filati e tessuti in largo e in corda,
continuo e discontinuo (sbozzima, bruciapelo, purga, candeggio, mercerizzo, ecc.)
Tintoria
- Conduttore di macchine per la tintura di filati e tessuti in largo e in corda, continuo e
discontinuo (jigger, flue, barche, foulard, ecc.)
Stampa
- Conduttore di macchine per la stampa a tavolo di tessuti (produzione e campionatura)
- Aiuto capo macchina di stampa, piana e rotativa, a più colori
Finissaggio
- Conduttore di macchine per il finissaggio (rameuse, calandra, sanfor, smeriglio, cimatura,
airo, essiccazione, ecc.)
Operazioni accessorie e complementari
- Conduttore di macchine per operazioni complementari ed accessorie della tintoria e
stampa (vaporizzo, lavaggio, asciugatura, in corda e in largo, continuo e discontinuo, ecc.)
- Ordinatore di quadri e cilindri da stampa in magazzino
182
Preparazione dei colori e ausiliari
- Addetto alla cucina colori e/o ausiliari e/o prodotti di finissaggio (impianto automatizzato
e manuale)
- Campionatore e provinatore di colori
Fotoincisione e preparazione cilindri e quadri da stampa
- Addetto all'impressione, spoglio, polimerizzazione e ghieratura dei cilindri
- Addetto all'impressione, spoglio, polimerizzazione e ritocco dei quadri
- Addetto all'impressione, spoglio, provinatura e correzione dei quadri
- Addetto al ritocco di quadri e cilindri
Controllo qualità
- Verificatore di pezze al tavolo di spedizione o comunque per l'ultimo controllo
- Addetto al ritocco di pezze stampate
2º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti
o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che
comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o
amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso
professionale.
Mansioni identificate come "2º super"
OPERAI
Mansioni relative al comparto Filatura:
- Addetto alla movimentazione dei cotoni e alla disposizione delle mischie, con funzioni di
controllo della rispondenza delle indicazioni qualitative ricevute
- Addetto alla confezione, incellofanatura, inscatolatura, etichettatura, pallettizzazione e
pesatura delle rocche o delle matasse
183
- Addetto a una delle mansioni del ciclo di filatura esemplificate al secondo livello,
chiamato continuativamente a collaborare alla formazione tecnico pratica di altro personale
Mansioni relative al comparto Lino Canapa:
- Addetto alla confezione, incellofanatura, etichettatura, pallettizzazione del filato, che
effettua anche la pesatura e/o il controllo visivo dell'uniformità del colore
Mansioni relative al comparto Filati cucirini:
- Meccanico di reparto, addetto tenters tubetti
Mansioni relative al comparto Tessitura:
- Addetto alla cernita a mano dei fili, in preparazione alla incorsatura / annodatura
– Addetto alla dispensa di rocche di trama che opera autonomamente in relazione al
fabbisogno dei telai
- mansioni relative al comparto Nobilitazione:
- Addetto alla spalmatura di tessuti
- Addetto alla calandra con più di 5 cilindri
- Addetto al mercerizzo con prelavaggio (bagnato su bagnato)
L'ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME "2" SUPER" È
TASSATIV A,
Esemplificazioni relative al 2º livello
IMPIEGATI
- Addetto a mansioni semplici di ufficio anche con l'utilizzo di strumenti elettronici (es.:
stenodattilografia, videoscrittura, spedizioni, archiviazione, fax e posta in genere, ecc.)
- Addetto alla sistemazione/prelievo delle merci negli spacci aziendali
- Centralinista/Receptionist
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto alla movimentazione di materie prime e/o semilavorati e/o prodotti finiti
184
- Addetto all'imballaggio e alla confezione di merci
- Addetto ai servizi di manutenzione sotto la guida di altro personale (meccanico,
elettricista, saldatore, tornitore, fresatore, lattoniere, falegname, idraulico, attrezzista,
muratore)
- Aiuto fuochista
- Addetto al servizio mensa e ristoro
- Fattorino
- Portinaio, guardiano, usciere
- Infermiere generico
Mansioni relative al comparto Filatura:
- Addetto alla movimentazione dei cotoni e alla disposizione delle mischie
- Addetto alle macchine di apertura e cardatura
- Addetto agli stiratoi
- Addetto alla preparazione pettinatura
- Addetto alla pettinatura
- Addetto ai banchi a fusi
- Addetto ai filatoi
- Addetto ai filatoi a rotore o turbina
- Addetto alle roccatrici
- Addetto alle filoroccatrici
- Addetto alle macchine condizionatrici filati, che effettua anche l'inserimento e il ritiro del
semi-lavorato
- Addetto all'aspatura
- Addetto alla binatura
185
- Addetto alla ritorcitura ad anello
- Addetto alla ritorcitura a doppia torsione
- Addetto alla ri-roccatura
- Addetto alla gasatura
- Addetto alle dipanatrici matasse
- Addetto alla mercerizzazione filati
- Addetto alla tintura filati
- Addetto alle vaporizzatrici
- Addetto alle binatrici per elastomero ricoperto
- Addetto alla ritorcitura doppia torsione con elastomero ricoperto
- Addetto alle binatrici per elastomero nudo
- Addetto ai torcitoi per elastomero nudo
- Addetto ai filatoi per la produzione di filati Core Spun
- Addetto ripasso fusi e rocche Core Spun e Core Twist con o senza lampada di Wood
- Addetto alla confezione, incellofanatura, inscatolatura, etichettatura, pallettizzazione
delle rocche o delle matasse
Mansioni relative al comparto Lino Canapa:
- Addetto alla pulizia delle macchine che effettua anche il montaggio e lo smontaggio delle
parti da pulire
- Addetto alla mischia
- Addetto al carico / scarico macchina imballo automatico
- Addetto alle carde
- Addetto alla pettinatura
- Addetto alla ri-pettinatura
186
- Addetto agli stiratoi
- Addetto agli stiroriunitori
- Addetto al banco a fusi
- Addetto alle macchine per candeggio
- Addetto alle macchine per tintura
- Filatore a umido
- Filatore a secco
- Addetto alle roccatrici / ri-roccatrici
- Addetto alla confezione, incellofanatura, etichettatura e pallettizzazione del filato
- Addetto al carico e scarico dell'essiccatoio
Mansioni relative al comparto Filati cucirini:
- Addetto alla confezione, imballo, etichettatura (dopo i primi 12 mesi di permanenza al
primo livello)
- Conduttore di macchine automatiche per rocchetti, tubetti, gomitoli, matasse, ecc.
- Addetto alla mercerizzazione filati
- Addetto alla tintura filati
Mansioni relative al comparto Tessitura:
- Addetto alla cucinatura di bozzima
- Addetto all'imbozzimatrice
- Addetto carica cantre
- Addetto all'orditura
- Addetto porgifili all'incorsatura
- Addetto all'incorsatura semiautomatica
- Addetto all'annodatura (per i primi 18 mesi)
187
- Addetto dispensa rocche di trama
- Tessitore (per i primi 18 mesi)
- Caricatelaio: addetto alle normali operazioni, secondo parametri predefiniti, di: scarico
del subbio vuoto, carico del nuovo subbio, attacco dei licci, sistemazione delle lamelle e
del pettine, fissaggio della catena, regolazione dell'altezza
- Addetto alla arrotolatura, faldatura, piegatura, doppiatura, misurazione del tessuto
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con marcatura dei tipi di difetti
e correzione degli stessi per mezzo di interventi semplici e di pulizia
- Addetto alla confezione delle pezze (incellofanatura, legatura, marcatura, applicazione
etichette, imballaggio, ecc.)
- Addetto ai servizi ausiliari di reparto (levapezze, oliatura, pulizia telai, manutenzione
pettini, preparazione licci, ecc.)
- Addetto alle macchine di finissaggio (es.: cimatrice, spazzolatrice, ecc.)
- Addetto alla preparazione di campioni
- Addetto alla roccatura
- Addetto alla foratura e doppiaggio cartoni per disegni ratiere
- Addetto alla confezione di articoli di biancheria per la casa (cucitura, orlatura, ecc.)
- Addetto alla incellofanatura, inscatolatura, imballaggio, applicazione etichette, ecc., di
articoli di biancheria per la casa
Mansioni relative al comparto Velluto:
- Addetto al carico / scarico della macchina per il taglio dei velluti
- Addetto alla piegatura, faldatura, misurazione dei velluti, a mano e a macchina
- Addetto alla tagliatura del velluto liscio con cucitura della pezza
- Addetto alla tagliatura del velluto a coste con cucitura della pezza
- Addetto alla cimatura di tessuti piani e velluto
- Tessitore di velluti in genere (per i primi 18 mesi)
188
- Addetto alle macchine di finissaggio in genere dei velluti: cardatura, spazzolatura,
cimatura, vaporizzo, polimerizzazione, ecc.
Mansioni relative al comparto Materiale da medicazione:
- Addetto alla confezione, imballo, etichettatura (dopo i primi 12 mesi di permanenza al
primo livello)
- Addetto alle carde
- Addetto alle macchine per materiale idrofilo e cotoni
- Addetto ai battitoi
- Addetto agli essiccatoi, compreso il carico e scarico
- Addetto alla lavorazione delle garze
- Addetto alla lavorazione del materiale da sutura
- Addetto alla cucitura
- Addetto alla taglierina
Mansioni relative al comparto Nobilitazione suddivise per reparto:
Preparazione
- Addetto alle macchine per la preparazione di filati e tessuti in largo e in corda, continuo e
discontinuo (sbozzima, bruciapelo, purga, candeggio, mercerizzo, ecc.)
Tintoria
- Addetto alle macchine per la tintura di filati e tessuti in largo e in corda, continuo e
discontinuo (jigger, flue, barche, foulard, ecc.)
Stampa
- Addetto al rifornimento e riattrezzaggio delle macchine da stampa piana, rotativa, tavolo
(lavaggio quadri, rifornimento colori, stesura pezze, ecc.)
Finissaggio
- Addetto alle macchine per il finissaggio (rameuse, calandra, sanfor, smeriglio, cimatura,
airo, essiccazione, ecc.)
189
Operazioni accessorie e complementari
- Addetto alle operazioni accessorie e complementari alla tintoria e alla stampa (stendaggio,
roccatura, incannatura, ecc.)
Servizi alla produzione
- Addetto ai servizi di produzione (cucitura pezze, lava gamelle, arrotolatura, montaggio
dei quadri o dei cilindri, ecc.)
- Addetto alle movimentazioni interne (es: trasporto quadri e cilindri)
- Addetto alla preparazione e all'archivio del campionario e dei disegni
Fotoincisione e preparazione cilindri e quadri da stampa
- Addetto alla preparazione del telaio del quadro o del cilindro
- Addetto alla tracciatura al pantografo
Laboratorio
- Aiuto di laboratorio
1º LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per
l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile
esecuzione. Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di
prima assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica
esperienza di lavoro.
ESEMPLIFICAZIONI
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto alla movimentazione di materie prime e/o semilavorati e/o prodotti finiti senza la
guida di mezzi motorizzati
- Addetto alla pulizia sulle macchine e/o nei reparti e/o negli uffici
190
- Addetto ai servizi ausiliari alla produzione (es.: distribuzione e pulizia tubetti,
distribuzione spole, ritiro e cernita dei cascami, ecc.)
- Addetto a mansioni di manovalanza
Mansioni relative al comparto Filati cucirini:
- Addetto alla confezione, imballo, etichettatura (per i primi 12 mesi)
Mansioni relative al comparto Materiale da medicazione:
- Addetto alla confezione, imballo, etichettatura (per i primi 12 mesi)
CHIARIMENTO A VERBALE
Le declaratorie per i singoli livelli costituiscono un corpo unico con le corrispettive
esemplificazioni indicate.
Per le mansioni non previste in una specifica voce di comparto o di reparto si farà
riferimento - nell'ambito del presente contratto - alle voci di comparto o di reparto nelle
quali le mansioni stesse risultino indicate.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE
ESERCENTI LA FOTOINCISIONE DI QUADRI E CILINDRI PER LA STAMPA
TESSILE
5º LIVELLO
Appartengono a questo livello:
IMPIEGATI con mansioni, per le quali si richiede una particolare preparazione
professionale, svolte in conformità a specifiche direttive dei propri superiori.
INTERMEDI che svolgono le mansioni di:
- Caporeparto: intesi coloro che hanno poteri decisionali e responsabilità del lavoro e che
guidino il reparto con apporto di competenza tecnico-pratica.
- Disegnatori-Lucidisti ed Elaboratori dei disegni a CAD intesi coloro che realizzano lucidi
manuali o elaborazioni di disegni con sistemi informatici; elaborazioni che consentono
l'incisione di quadri o cilindri oppure la stampa digitale direttamente su t essuto. La
realizzazione di tali supporti relativamente a disegni di ogni e qualsiasi tipo di difficoltà.
4º LIVELLO
191
Appartengono a questo livello:
IMPIEGATI che svolgono mansioni esecutive, nel rispetto delle direttive ricevute e che
richiedono una generica preparazione professionale od una specifica esperienza e
competenza.
ESEMPLIFICAZIONI:
- Operatore contabile
- Addetto controllo fidi Clienti
- Addetto fatturazione
- Addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe
- Operatore su elaboratori o macchine contabili elettroniche
INTERMEDI LUCIDISTI e INTERMEDI RAPPORTISTI ed ELABORATORI DI
DISEGNI A CAD intesi per Lucidisti ed Elaboratori dei disegni a CAD coloro che
eseguono Lucidi o elaborazioni di ogni e qualsiasi tipo e grado di difficoltà, ed intesi per
Rapportisti, coloro che eseguono la messa a rapporto dello schizzo o del disegno originale,
rappresentante qualsiasi tipo o grado di difficoltà.
OPERAI addetti a mansioni che richiedono interventi di particolare complessità e/o
variabilità, effettuati con autonomia operativa ai fini dei risultati qualitativi richiesti,
comportanti conoscenza delle macchine e/o del processo operativo e/o del materiale.
Appartengono altresì a questa categoria, gli operai addetti a compiti di particolare
delicatezza e difficoltà che richiedono l'applicazione di specifiche tecniche produttive e
conoscenze del materiale trattato.
ESEMPLIFICAZIONI:
- Operai Specializzati, responsabili alla lavorazione di impressione, rapportatura,
provinatura, ritocco dei cilindri e dei quadri per stampa.
- Addetti al funzionamento e controllo delle macchine per la stampa digitale.
3º LIVELLO
Appartengono a questo livello:
IMPIEGATI che nel rispetto di procedure prestabilite compiono operazioni che richiedono
conoscenze eventualmente acquisibili in seguito a frequenza di corsi specifici od a pratica
d'ufficio.
192
ESEMPLIFICAZIONI:
- Stenodattilografo
- Addetto a mansioni semplici di segreteria
- Addetto controllo fatture
- Addetto controllo documenti contabili, relativi al movimento di materiali
- Addetto alla perforazione e/o verifica schede
- Centralinista
- Addetto registrazione dati.
OPERAI addetti a mansioni che richiedono interventi di normale complessità e/o
variabilità, effettuati con una relativa discrezione operativa, comportanti conoscenze delle
macchine e/o del materiale.
Gli operai che svolgono mansioni di una certa delicatezza e precisione comportanti
l'applicazione di determinate metodologie.
Gli operai addetti a mansioni che richiedono interventi di relativa complessità che possono
essere eseguiti dopo adeguata esperienza di lavoro. Gli operai che svolgono lavori anche
senza utilizzo di macchine, che richiedono una relativa abilità acquisibile con adeguata
capacità.
ESEMPLIFICAZIONI:
- Addetto alla gelatinatura
- Addetto allo sviluppo e spoglio di cilindri e quadri
- Addetto alla verniciatura
- Autista
- Coloro che svolgono mansioni di coadiuvatore alle lavorazioni di: impressione,
rapportatura, provinatura, ritocco di cilindri e quadri.
2º LIVELLO
Appartengono a questo livello:
OPERAI QUALIFICATI LUCIDISTI ed ELABORATORI A CAD in possesso di diploma
di Scuola Superiore di indirizzo artistico o tecnico o di diploma conseguito per aver
193
frequentato corsi preparatori all'utilizzo di programmi informatici specifici per il disegno
tessile.
La permanenza in questo livello è di due anni.
1º LIVELLO
Appartengono a questo livello:
OPERAI addetti ad operazioni di manovalanza e pulizia, anche se per l'applicazione delle
dette, vengono utilizzati appositi attrezzi.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 12 mesi, gli operai di prima
assunzione nel settore, addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di
lavoro.
ESEMPLIFICAZIONI:
- Personale di prima assunzione nel settore, per i primi 12 mesi
- Personale di manovalanza e pulizie
DEFINIZIONE JOLLY
Si richiama integralmente quanto stabilito all'art. 90 del presente contratto.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE
DELL'INDUSTRIA DEI RETIFICI DA PESCA
5º LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà di iniziativa nei limiti
assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od
operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile
tramite un consistente periodo di pratica lavorativa e/o specifici corsi professionali.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni
di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico -pratica e
che svolgono mansioni che per loro particolare natura richiedono elevato gr ado di
competenza e facoltà di iniziativa in rapporto alla conduzione ed ai risultati di lavorazione,
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- operatore contabile;
- addetto controllo fidi clienti;
- addetto fatturazione;
194
- addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe;
- operatore su elaboratori o macchine contabili;
- cronometrista non analista;
- addetto agli acquisti di parti staccate dei materiali necessari all'allestimento della rete da
pesca da "armare successivamente";
- addetto a pratiche doganali e valutarie;
- addetto alla vendita con competenze sul prodotto con ampia autonomia nella fissazione
del prezzo.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- intermedi appartenenti all'ex categoria C (esempio: aiuto capo squadra area di
manutenzione).
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale addetto alla costruzione di nuovi disegni telai a catena;
- specialisti in elettronica addetti alla ripartizione e manutenzione dei circuiti elettronici;
- meccanico provetto che interviene sugli impianti e macchinari per la regolazione, messa
a punto e manutenzione;
- meccanico responsabile della messa a punto dei telai e macchinari vari;
- coordinatore di squadra per la preparazione dei prodotti;
- coordinatore di squadra per allestire i materiali di base (rete, cavi, calamenti, ecc.), in una
rete da pesca completa.
4º LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che operano con compiti complessi e che
interessano più settori fra loro in coerenza organizzativa inseriti in forme organizzative di
gruppo, che comportano un elevato grado di conoscenza, dei prodotti ittici, delle forme di
conservazione, delle macchine, dei materiali nonché dei procedimenti tecnici o
amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un adeguato periodo di pratica lavorativa
oppure corsi professionali appositi.
A) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
195
- addetto a controllo fatture unitamente a mansioni complesse di segreteria;
- addetto alle registrazioni dei dati contabili se correlati ai movimenti bancari in entrata o
in uscita (controllo bonifici -predisposizione bonifici), utilizzando la tecnologia
informatica.
B) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- elettricisti che operano utilizzando schemi e disegni;
- autotrenisti;
- preparatore con conoscenza specifica dei concetti di qualità e definizione/maturazione dei
prodotti connessi alla pesca;
- sommozzatore;
- addetto al controllo qualità visiva dei prodotti ed organizzatore dello stoccaggio.
3º LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori con compiti complessi o di precisione, anche se
inseriti in forme organizzative di gruppo, che comportano un grado di conoscenza nelle
macchine, materiali e/o procedimenti tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre
un adeguato periodo di pratica lavorativa oppure corsi professionali appositi.
A) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- stenodattilografa;
- addetto a mansioni semplici di segreteria;
- addetto a controllo fatture;
- addetto controllo contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetto alla perforazione e/o verifiche schede;
- centralinista;
- addetto registrazioni dati;
- preparatore di commissioni-acquisitore di ordine telefonico;
- pratico di laboratorio di analisi.
196
B) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- aiuti meccanici regolatori telai e macchinari vari;
- conduttori caldaia a vapore;
- elettricisti che aiutano gli addetti richiamati al livello superiore;
- misuratori e controllisti;
- autisti addetti trasporti merci/autovetture/motofurgone;
- sommozzatore;
- conducente di motobarca con patente nautica.
2º LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti predefiniti con fasi che
richiedono interventi di media complessità, che comportano conoscenze di materiali,
macchine e procedimenti tecnico -amministrativi acquisibili con un idoneo periodo di
esperienza e/o con un corso professionale apposito.
A) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- macchinisti;
- rammendatati;
- bobinatori;
- infìlatori;
- cordatori, torcitori, ecc.,
- addetti allo stiraggio-finissaggio, addetti alla tintura;
- discontinui (guardiani-portinai);
- addetto al controllo, alla verifica dei prodotti e alle disposizioni dei carichi nelle celle
frigorifere.
1º LIVELLO
Vi appartengono i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia e di manovalanza di facile
esecuzione. Vi appartengono, inoltre, per un periodo non superiore a 12 mesi, i lavoratori
197
di prima assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica
esperienza di lavoro.
CAPITOLO VIII - NORME SPECIFICHE DI COMPARTO
NORME SPECIFICHE DI COMPARTO PER I LA VORATORI DELL'INDUSTRIA
COTONIERA
Stampatori a macchina
La normale retribuzione mensile degli stampatori a cilindro o a rulli, nel caso di assenza
per malattia, verrà corrisposta per i primi tre giorni di assenza nella misura di due terzi,
mentre a partire dal quarto giorno troveranno applicazione le norme prev iste dall'art. 104
del presente contratto.
Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cassa integrazione guadagni, in caso di
diversa sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro, disposte
dall'azienda, la retribuzione mensile non subirà riduzioni.
Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 55 del presente contratto.
Coadiutori di assistenti di filatura
Le parti si danno atto che a favore dei coadiutori di assistenti di filatura continuano ad
essere applicate le seguenti norme di miglior favore:
Malattia: per i primi tre giorni di assenza la ditta corrisponderà i due terzi della normale
retribuzione, mentre a partire dal quarto giorno troveranno applicazione le norme previste
dall'art. 94 del presente contratto.
Infortunio: troverà applicazione la normativa di cui all'art. 61 del presente contratto.
Preavviso: il periodo di preavviso nei casi di licenziamento o di dimissioni è stabilito in un
mese.
Trattamento di fine rapporto: art. 89 del presente contratto.
Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cassa integrazione guadagni, in caso di
diversa sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro, disposte
dall'azienda, la retribuzione mensile non subirà riduzioni.
Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 55 del presente contratto.
NORME SPECIFICHE DI COMPARTO PER I LA VORATORI DELL'INDUSTRIA
DELLA TINTORIA, STAMPERIA E FINITURA TESSILE PER CONTO PROPRIO
E PER CONTO TERZI
FINIMENTO COTONIERO
Stampatori a macchina
La normale retribuzione mensile degli stampatori a cilindri o a rulli, nel caso di assenza per
malattia, verrà corrisposta per i primi tre giorni di assenza nella misura dei due terzi mentre
a partire dal quarto giorno troveranno applicazione le norme previste del presente contratto.
198
Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cassa integrazione guadagni in caso di
diversa sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro, disposte
dall'azienda, la retribuzione mensile non subirà riduzioni.
FINIMENTO SERICO
Norme particolari per gli operai superspecializzati
Reparti tintoria e purga
- Ricettisti. Si intendono i coloristi che compongono le ricette di tintura dei vari colori col
sistema della percentuale metrica servendosi anche dell'ausilio di cartelle colori e ricette
prestabilite
Reparti stampa
- Titolare o conduttore di macchine da stampa a rullo, a quadro rotativo, a quadro, a più
colori. Reparti fotoincisione - incisione
- Incisori di qualsiasi disegno su molette a mano o a macchinetta
- Incisori su placche di metallo di qualsiasi disegno
- Molettatori su cilindri di rame o di acciaio di qualsiasi disegno
- Rilevatori da qualunque moletta
- Pantografisti responsabili della messa a punto dei pantografi e della corrosione dei cilindri
Viene applicata la norma che segue:
1) Trattamento per malattia e infortunio - In caso di assenza dovuta a malattia e infortunio,
sarà corrisposta un'integrazione dell'indennità riconosciuta dagli istituti assicuratori fino al
raggiungimento del 100% della retribuzione netta normale, dal 1º al 180º giorno. Per la
determinazione della retribuzione si fa riferime nto all'art. 55 del presente contratto. Gli
elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e,
comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.
2) Trattamento di fine rapporto - Il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto nella misura
di 18/30 per ogni anno di servizio compiuto fino a 18 anni di anzianità. Successivamente
valgono le quote annue di cui all'art. 78 del presente contratto.
Le anzianità precedentemente maturate saranno liquidate in base alle disposizioni prescritte
dall'art. 78 - Trattamento di fine rapporto.
199
3) Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cassa integrazione guadagni, in caso di
diversa sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro, disposte
dall'azienda, la retribuzione mensile non subirà riduzioni.
Trattamento "disegnatori - disegnatori lucidisti e fotografi"
Ai "disegnatori", "disegnatori lucidisti" e "fotografi", dei reparti fotoincisione, viene
riconosciuta la qualifica impiegatizia di 3º livello, con retribuzione mensile pari alla media
fra le retribuzioni in vigore per gli impiegati di 5º e 3º livello.
Per "disegnatori" e "disegnatori lucidisti" si intendono coloro che con provata esperienza
eseguono disegni, schizzi, messe a rapporto, coloritura, lucidi di qualsiasi genere, nonché
creano disegni di semplice natura.
Per "fotografi" si intendono gli specializzati nella produzione fotografica di disegni e di
lucidi aventi provata esperienza in tutte le manipolazioni di sviluppo, fissaggio e stampa
delle fotografie.
Ai "lucidisti" viene riconosciuta la qualifica impiegatizia di 2º livello.
Per "lucidisti" si intendono coloro che eseguono lucidi di qualsiasi difficoltà e natura.
Per "disegnatori di incisione" si intendono coloro che dopo un adeguato periodo di
addestramento come decalcatoli, con provata esperienza eseguono decalchi per pantografo
atti a impressionare moiette, messe a rapporto, nonché creano disegni di semplice natura a
completamento del disegno principale.
Ai "disegnatori" viene riconosciuta la qualifica impiegatizia di 3º livello con retribuzione
mensile pari alla media tra la retribuzione in vigore per gli impiegati di 5º e 3º livello.
Integrazione salariale per il finimento serico
Le aziende del finimento serico dovranno corrispondere, in aggiunta ai minimi contrattuali,
l'integrazione salariale, e cioè:
Livelli Euro
7º 14,25
6º 12,39
5º 11,68
4º 10,01
3º 9,39
2º 8,80
1º 8,06
Premio di produzione per il finimento serico
Ai lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del presente Accordo che non percepivano
tale premio nel precedente rapporto verranno corrisposte unicamente le somme indicate
nella sopra riportata tabella con la seguente gradualità:
Periodo Valore
200
Primi dodici mesi Nessun importo
Dal 13º al 18º mese 20%
Dal 19º al 24º mese 40%
Dal 25º al 30º mese 60%
Dal 31º al 36º mese 80%
Dal 37º mese 100%
NORME SPECIFICHE DI COMPARTO PER I LA VORATORI DIPENDENTI
DELLE AZIENDE ESERCENTI LA FOTOINCISIONE DI QUADRI E CILINDRI
PER LA STAMPA TESSILE
Per la parte economica sia applica integralmente il Capitolo VI del presente contratto, ad
eccezione della tabella ERN di seguito riportata:
Tabella E.R.N.
Livello ERN
6 2.025,92 €
5 1.897,58 €
4 1.740,39 €
3 1.624,27 €
2 1.516,28 €
1 1.347,01 €
Per i lavoratori che già percepivano tali premi nel precedente rapporto di lavoro, verranno
interamente corrisposti dal momento dell'assunzione i seguenti valori:
Livello Importo annuo
6º 1.329,29
5º 1.164,72
4º 1.016,69
3º 917,37
201
2º 863,88
1º 779,31
Ai suddetti valori sarà aggiunto quello corrispondente ad eventuali superminimi collettivi
mensili in atto nell'azienda di destinazione.
Ai lavoratori assunti dopo la suddetta data che non percepivano tale premio nel precedente
rapporto verranno corrisposte unicamente le somme indicate nella sopra riportata tabella
con la seguente gradualità:
Periodo Valore
Primi sei mesi Nessun importo
Dal 7º al 12º mese 20%
Dal 13º al 18º mese 40%
Dal 25º al 30º mese 60%
Dal 31º mese 100%
NORME SPECIFICHE DI COMPARTO PER I LA VORATORI DIPENDENTI
DELLE AZIENDE DELL'INDUSTRIA DEI RETIFICI DA PESCA
PREMESSA
Ai dipendenti delle aziende dell'industria dei retifici da pesca si applica integralmente il
presente contratto collettivo nazionale di lavoro, fatte salve le integrazioni e le norme
specifiche di comparto di seguito indicate.
Per la parte economica sia applica integralmente il Capitolo VI del presente contratto, ad
eccezione della tabella ERN di seguito riportata:
Tabella E.R.N.
Livello ERN
8 2.202,05 €
7 2.087,99 €
6 1.930,14
5 1.802,34 €
4 1.757,89 €
3 1.711,87 €
202
Livello ERN
2 1.621,78 €
1 1.284,29 €
.
PROTOCOLLI
PROTOCOLLO N.1 - Dichiarazione sul commercio internazionale tessile -
abbigliamento sul traffico di perfezionamento passivo e sul codice di condotta per il
rispetto dei diritti umani fondamentali e per l'eliminazione dello sfruttamento del
lavoro minorile nelle attività economico-produttive internazionali
Le parti ribadiscono l'importanza fondamentale di un corretto sviluppo del commercio
internazionale tessile -abbigliamento quale strumento di crescita economica e di tutela
occupazionale per tutti i paesi interessati. A tal fine concordano che il generale passaggio
da un regime di regolamentazione basato sul principio dei contingenti bilate rali (Accordo
Multifibre) ad una nuova regolamentazione tendente alla liberalizzazione degli scambi,
deve essere ispirato a principi di rispetto dei diritti umani e delle norme di tutela del lavoro
secondo le convenzioni dell'OIL.
In questo ambito concordano che uno strumento fondamentale per la realizzazione dei
principi evidenziati è costituito dall'accettazione della c.d. "clausola sociale" negli accordi
di scambio tra i vari paesi partner commerciali.
Le parti inoltre ribadiscono che il corretto sviluppo del commercio internazionale tessile -
abbigliamento non può discostarsi dai concetti affermati nella "Carta dei Principi
Fondamentali del Commercio Mondiale per i Tessili e l'Abbigliamento" denominata Magna
Charta e sottoscritta nel maggio 1993 dalle Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali della
Unione Europea, Stati Uniti e Giappone e successivamente recepita, come
Raccomandazione delle Parti Sociali risultato del Dialogo Sociale settoriale per l'industria
tessile-abbigliamento nell'ambito dell'Unione Europea; tali principi sono intesi a garantire
l'apertura dei mercati del commercio tessile-abbigliamento su base di reciprocità, eliminare
tutte le forme di "dumping" e di sovvenzioni, proteggere la proprietà intellettuale, impedire
l'evasione di regole commerciali, garantire meccanismi di salvaguardia contro la
disorganizzazione del mercato, attuare provvedimenti specifici contro le pratiche che
falsano il commercio tramite ricorso a forme di lavoro forz ato, irregolare dei bambini,
rispettare le condizioni ecologiche ed ambientali, assicurare un efficace sistema
sanzionatorio in caso di comprovata irregolarità.
In questo ambito le parti dichiarano che un corretto utilizzo del decentramento
internazionale sotto forma di Traffico di Perfezionamento Passivo (T.P.P.) può costituire
una forma di collaborazione tra paesi produttori atta a prevenire forme irregolari o i llecite
di commercio.
Tutto ciò premesso le parti concordano il presente Codice di Condotta per le imprese che
operano a livello internazionale finalizzato a rispettare ed a far rispettare alle aziende che
203
per loro producono in forma diretta, o tramite società controllate o consociate, ovvero
tramite terzi integrati nel proprio ciclo produttivo, o infine servendosi di contesti produttivi
e distributivi non sottoposti al proprio diretto controllo, le seguenti sette Convenzioni OIL:
1. Divieto di lavoro forzato (Convenzioni 29 e 105) - È proibito il lavoro forzato, in
schiavitù o fornito da reclusi.
2. Libertà di associazione e diritto di negoziazione (Convenzioni 87 e 98) - Sono
riconosciuti il diritto dei lavoratori di costituire Sindacati e di aderire ad un Sindacato ed il
diritto dei datori di lavoro di organizzarsi. I lavoratori ed i datori di lavoro possono trattare
liberamente ed in modo indipendente.
3. Divieto del lavoro dei bambini (Convenzione 138) - È proibito il lavoro dei bambini.
Non sono ammessi al lavoro i bambini di età inferiore ai 15 anni o più giovani dell'età di
obbligo scolare in vigore nei Paesi interessati.
4. Non discriminazione nell'occupazione (Convenzioni 100 e 111) -I lavoratori sono
occupati sulla base della propria capacità lavorativa e non in relazione alla propria razza,
sesso, caratteristica individuale, credo religioso, opinione politica o origine sociale.
L'adesione al Codice di Condotta rappresenta per l'impresa italiana un sistema trasparente
ed efficace di gestione della responsabilità sociale, che le parti stipulanti propongono quale
risultato della concertazione.
Le parti stipulanti si impegnano a promuovere, la più ampia diffusione ed applicazione del
Codice di Condotta.
L'impresa italiana che adotterà tale Codice di Condotta informerà e definirà
congiuntamente con le RSU i sistemi di monitoraggio bilaterale, i provvedimenti nei
confronti dei fornitori - partners commerciali in caso di comportamenti non conformi o di
violazioni del Codice da parte degli stessi, l'impegno a inserire nei contratti di commessa
all'estero il rispetto delle Convenzioni contenute nel Codice, la consegna periodica
dell'elenco dei siti produttivi del decentramento nazionale e internazionale dell'im presa,
l'eventuale responsabile di gestione e applicazione del Codice, secondo le procedure
concordate a livello nazionale tra le parti secondo quanto previsto al capitolo "Disposizioni
finali e verifiche".
DIRITTI DI INFORMAZIONE
L'impresa italiana, applicando il Codice di Condotta, fornirà specifiche informazioni alle
Rappresentanze Sindacali Unitarie interessate, in occasione delle ordinarie procedure per
l'esercizio del Sistema Informativo a livello aziendale, in ordine ai contenuti e alle modalità
di applicazione con particolare riferimento alle seguenti tematiche:
1. le attività, i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del Codice;
2. lo stato di applicazione del Codice e le fasi di sperimentazione eventualmente previste;
204
3. i programmi aziendali per diffondere e controllare l'applicazione del Codice e le relative
azioni di sensibilizzazione nei confronti delle società estere controllate e/o consociate,
nonché dei fornitori/partners commerciali;
4. le eventuali iniziative di cooperazione con Organismi internazionali, Autorità pubbliche
locali competenti in materia di lavoro.
In questa sede l'impresa comunicherà, di volta in volta, se l'informativa ha carattere
riservato e riguarda aspetti coperti da segreto industriale o che siano di natura tale da
provocare, in caso di diffusione esterna, difficoltà o danni alle imprese inter essate, fermo
restando il rispetto delle norme in materia di tutela della "privacy" vigenti nella legislazione
italiana.
ELIMINAZIONE DELLO SFRUTTAMENTO DEL LA VORO MINORILE
Le parti riconoscono che il Codice di Condotta costituisce uno strumento per contribuire
principalmente alla eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile.
L'impresa italiana operante in contesti produttivi o distributivi sottoposti al proprio diretto
controllo, provvederà perché in tali contesti non siano realizzati beni, in qualsiasi stadio
della loro fabbricazione, realizzazione o trasformazione, in violaz ione delle Convenzioni
OIL che vietano il lavoro minorile prestato:
1. sotto forma di schiavitù o pratiche analoghe, quali la tratta, il lavoro forzato o coatto, la
servitù per debiti e l'asservimento di minori;
2. in condizioni ambientali o secondo modalità che possano oggettivamente compromettere
la salute, la sicurezza o la moralità dei minori, secondo le normative o gli usi locali;
3. da parte di soggetti di età inferiore a quella stabilita per ravviamento al lavoro dalle
normative del luogo nel quale la prestazione è eseguita o, in ogni caso, di età inferiore a 15
anni, fatte salve le eccezioni espressamente previste in materia dall e Convenzioni OIL ed
eventualmente dalla legislazione locale.
Qualora in tali contesti si verifichino violazioni delle disposizioni indicate al precedente
comma, l'impresa stessa provvederà a far cessare immediatamente lo sfruttamento dei
minori ovvero a rimuovere le situazioni di non conformità con il lavoro minorile.
L'impresa italiana si riserva di regolare i rapporti con i propri fornitori -partners diretti,
prevedendo la possibilità di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni qualora tali
fornitori-partners si rendessero responsabili, direttamente o indirettam ente,
dell'inosservanza della garanzia dagli stessi fornita riguardo al non utilizzo di lavoro
minorile vietato dalle Convenzioni OIL e dalle normative nazionali. Nell'ambito di progetti
per l'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile, promossi o sostenuti da
competenti Autorità a livello locale e/o da Organismi internazionali, l'impresa italiana
valuterà le modalità per contribuire a realizzare specifiche "azioni positive" atte a favorire
l'istruzione e la formazione professionale dei minori avviati al lavoro.
205
ELIMINAZIONE DEL LA VORO FORZATO O OBBLIGATORIO E DI OGNI FORMA
DI DISCRIMINAZIONE NEL LA VORO
L'impresa italiana si attiverà per assicurare il rispetto dei principi dell'OIL che vietano lo
sfruttamento del lavoro, con riguardo:
1. al divieto del lavoro forzato o obbligatorio;
2. al divieto di ogni forma di discriminazione nel lavoro e nella professione per motivi di
razza, colore, sesso, religione, opinione politica, discendenza nazionale, origine sociale,
ovvero per ogni altro eventuale motivo stabilito dalle leggi nazionali che abbiano ratificato
le Convenzioni dell'OIL in materia.
Nei casi di violazione dei divieti in questione, l'impresa italiana si attiverà per rimuovere le
situazioni di non conformità alle presenti disposizioni.
RISPETTO DELLA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE SINDACALE E DEL DIRITTO
ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIV A
L'applicazione del Codice di Condotta comporta per l'impresa italiana il rispetto, nei
termini di seguito precisati, dei principi di libertà di associazione sindacale e di
contrattazione collettiva secondo le norme fondamentali dell'OIL, richiamate nella
"Dichiarazione tripartita" adottata dalla Conferenza internazionale dell'OIL nel 1998.
Nei contesti produttivi o distributivi sottoposti al diretto controllo delle aziende italiane
secondo quanto indicato sopra e riferiti a Paesi che hanno ratificato le Convenzioni
fondamentali dell'OIL concernenti i principi e i diritti di libertà di associazione sindacale e
di contrattazione collettiva, l'impresa italiana rispetterà le legislazioni nazionali vigenti nei
Paesi stessi in materia di diritto dei lavoratori dipendenti di costituire Organizzazioni
sindacali liberamente scelte, nonché di aderire a tali Organizzazioni e di partecipare alla
contrattazione collettiva.
APPLICAZIONE ED EFFICACIA DEL CODICE DI CONDOTTA
L'impresa italiana applicherà il Codice di Condotta attraverso gli strumenti e le modalità
definiti a livello aziendale fermo restando l'obbligo dell'impresa italiana al rispetto delle
leggi esistenti nei diversi contesti nazionali in cui essa operi.
Vengono di seguito indicate, in via esemplificativa e senza che le stesse debbano
considerarsi tutte correlate, le azioni che l'impresa può porre in atto:
1. portare il Codice a conoscenza delle Rappresentanze sindacali nelle proprie società estere
controllate e/o consociate, nonché dei propri fornitori -partners commerciali diretti e
richiedere il rispetto delle disposizioni relative alla tutela dei "diritti fondamentali nel
lavoro" (eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile, del lavoro forzato o
obbligatorio degli adulti e delle forme di discriminazione del lavoro, libertà sindacale e
diritto di contrattazione collettiva) quale condizione necessari a per l'instaurazione e/o il
206
mantenimento dei rapporti commerciali. A tal fine le garanzie potranno consistere in
specifiche autocertificazioni rilasciate dai suddetti fornitori -partners commerciali diretti,
sotto la loro responsabilità, ovvero in attestazioni rilasciate agli stessi d a competenti
Autorità pubbliche a livello locale;
2. diffondere il testo del Codice di Condotta in lingua locale e curare che esso venga affisso
nelle unità produttive locali poste sotto il proprio diretto controllo;
3. provvedere per il rispetto del Codice di Condotta principalmente con il ricorso a
propri strumenti di verifica definiti congiuntamente con riguardo alle lavorazioni poste
sotto il proprio controllo e nei confronti dei fornitori-partners commerciali;
4. attivare ogni possibile forma di cooperazione con le Autorità pubbliche locali competenti
in materia di lavoro, intervenire tempestivamente per rimuovere eventuali situazioni di non
conformità rilevate attraverso sistemi di controllo e monitoraggio o co munque accertate
dalla impresa italiana;
5. adottare, negli eventuali accertati casi di inosservanza del Codice di Condotta, gli
opportuni provvedimenti sanzionatori nei confronti dei fornitori-partners commerciali.
DISPOSIZIONI FINALI E VERIFICHE
Le parti si attiveranno tempestivamente in caso di notizie di violazione dello stesso, per
verificare le fonti e gli eventuali elementi di fondatezza di tali notizie, onde evitare ogni
possibile danno derivante dalla diffusione di notizie prive di fondamento.
Le parti definiranno un sistema di procedure di controllo e di verifiche indipendenti al fine
di garantire il rispetto dei contenuti del Codice, avvalendosi anche dell'esito dei confronti
in corso tra le Parti sociali nelle sedi istituzionali di Governo.
Le parti studieranno altresì l'introduzione di un sistema di certificazione della responsabilità
sociale per le imprese che applicano il Codice di Condotta.
Tale sistema potrà permettere alle imprese di poter apporre ai propri prodotti il marchio
sociale. Nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio congiunturale tessile -abbigliamento, le
parti:
1. effettuano studi, ricerche, iniziative di assistenza tecnica relativamente al Codice di
Condotta;
2. propongono al Governo, ai Ministeri competenti ed alle Autorità dell'Unione Europea,
gli interventi incentivanti il rispetto della dimensione sociale nel commercio internazionale.
PROTOCOLLO N. 3 - Processi di ristrutturazione e implicazioni occupazionali
Le parti affermano che un efficiente sistema di ammortizzatori sociali, costituito da una
ampia gamma di possibili strumenti, sia necessario per accompagnare i processi di
ristrutturazione che interessano la filiera del settore Tessile Abbigliamento Moda.
207
In questo contesto le parti convengono sull'opportunità di poter utilizzare gli strumenti in
relazione alle condizioni dell'azienda, alle prospettive del mercato ed alle necessità di
salvaguardare i livelli occupazionali e di ridurre al minimo le conseguen ze sociali dei
provvedimenti e di non disperdere il patrimonio professionale presente in azienda.
A questi fini, sarà favorito il ricorso ai diversi strumenti legislativi, tra i quali i contratti di
solidarietà, nonché contrattuali disponibili, come l'utilizzo collettivo delle riduzioni di
orario, delle ferie e dei permessi per ex festività, nonché il ricorso a contratti a tempo
parziale.
In particolare, in questo momento in cui gravano ancora sulle aziende del settore moda le
conseguenze negative dell'emergenza sanitaria Covid-19, che hanno comportato oltre alla
caduta dei volumi e dei fatturati anche una forte accelerazione dei cambiamenti nei processi
organizzativi lungo tutta la filiera, le Parti nazionali raccomandano di affrontare le
situazioni di modifica organizzativa condividendo i seguenti principi di comportamento nel
rispetto delle normative vigenti:
- la trasparenza e la completezza delle informazioni relative ai piani organizzativi aziendali,
alle loro motivazioni industriali e di mercato ed alle loro conseguenze sugli organici
aziendali;
- la tempestività delle informazioni stesse, con l'obiettivo di prevenire il più possibile gli
effetti negativi delle crisi aziendali;
- la condivisione dei più idonei strumenti legislativi e contrattuali a disposizione per
limitare l'impatto sui lavoratori delle crisi aziendali;
- la salvaguardia del patrimonio professionale presente in azienda, necessario per
consolidare e migliorare i propri livelli di competitività.
PROTOCOLLO N. 4 - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti concordano sull'opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un clima
aziendale idoneo allo svolgimento dell'attività. A tal fine dovrà essere assicurato il rispetto
della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene all a condizione
sessuale e dovrà essere prevenuto ogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti,
parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalità e all'integrità psico -fisica della
lavoratrice e del lavoratore.
In particolare saranno evitati comportamenti discriminatori che determinino una situazione
di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle
condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali nel luogo di lavoro, la R. S.U. o le
Organizzazioni sindacali e la direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali
condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.
Al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori delle normative in argomento, vengono
inserite nella parte relativa alla legislazione del lavoro, allegata al presente contratto, le
Risoluzioni del Consiglio della CEE del 29 maggio 1990 e del Parlamento della UE
A50283/2001.
208
In caso di emanazione di specifiche normative, le parti si incontreranno e ne faranno
oggetto di valutazione.
PROTOCOLLO N. 5 - Disciplina speciale per gli addetti alla distribuzione
commerciale nei negozi, showroom e spacci aziendali
La presente sezione del CCNL è applicabile ai lavoratori dipendenti occupati nei negozi,
negli showroom, negli spacci nonché ogni altro spazio di vendita della filiera distributiva
tessile abbigliamento moda. La presente normativa potrà essere applicata:
- ai dipendenti diretti dell'azienda industriale;
- ai dipendenti delle società commerciali controllate interamente o a maggioranza
dall'azienda industriale o dalla holding controllante quest'ultima;
- ai dipendenti delle società commerciali partecipate dall'azienda industriale o dalla holding
controllante purché legate dalla medesima logica industriale.
L'applicazione del presente Protocollo ai dipendenti addetti alla distribuzione commerciale
costituisce, per le imprese interessate, una facoltà e non un vincolo.
Attraverso la definizione di norme specifiche riguardanti la distribuzione commerciale, le
parti stipulanti intendono da un lato consentire alle imprese che lo desiderino un più efficace
e diretto controllo della filiera distributiva dall'altro consentire una uniforme tutela dei
lavoratori addetti, anche per ciò che riguarda la previdenza integrativa e la formazione
continua.
Inquadramento
Ad integrazione di quanto previsto dal capitolo VII del presente CCNL, si riporta
l'elencazione delle mansioni specifiche riguardanti gli addetti ai negozi, showroom, spacci
nonché ogni altro spazio di vendita della filiera distributiva tessile abbigliamento moda.
- VI LIVELLO: IMPIEGATI
a) responsabile di più negozi;
b) responsabile del negozio di grandi dimensioni.
- V LIVELLO: IMPIEGATI
a) responsabile di negozio di medie dimensioni;
b) vetrinista/figurinista/visual merchandiser di più punti vendita.
- IV LIVELLO: IMPIEGATI
a) responsabile di negozio di piccole dimensioni;
209
b) addetto alla vendita con mansioni di vetrinista/figurinista/visual merchandiser del
singolo punto vendita.
- III LIVELLO: IMPIEGATI
a) addetto alla vendita
- II LIVELLO: IMPIEGATI
a) addetto alle operazioni ausiliarie di vendita;
b) aiuto venditore;
OPERAI
c) fattorino, custode, addetto carico scarico merce, addetto pulizia.
Orario di lavoro
L'orario normale settimanale dei lavoratori che operano nei negozi, negli showroom, negli
spacci nonché ogni in altro spazio di vendita della filiera distributiva tessile abbigliamento
moda è normalmente di 40 ore settimanali distribuibili su tutti i giorn i di apertura
dell'esercizio commerciale, fermi restando i riposi compensativi, secondo le disposizioni di
Legge in vigore.
La distribuzione dell'orario sarà definita e comunicata dall'azienda, di norma con
periodicità settimanale, tenuto conto ove possibile delle proposte condivise tra i lavoratori
del sito interessato. L'azienda provvederà altresì a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni temporanee dell'orario di lavoro dovute a esigenze organizzative
contingenti ovvero ad impedimenti sopravvenuti da parte di singoli lavoratori.
Contratto a tempo determinato
Le Parti hanno convenuto che per le seguenti specifiche attività non trova applicazione il
vincolo del limite di 24 mesi come termine massimo per la successione di contratti a
termine tra stesso lavoratore e stesso datore di lavoro per lo svolgimento di mansioni
equivalenti:
- attività connesse alla campagna vendita in showroom;
- attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store;
- attività di vendita stagionale o straordinaria.
Comunicazione preventiva lavoratore assente:
210
Per i lavoratori dipendenti occupati nei negozi, negli showroom, negli spacci nonché ogni
altro spazio di vendita della filiera distributiva tessile abbigliamento moda impossibilitati a
presentarsi al lavoro, al fine di consentire l'adozione di adeguate mi sure organizzative, la
comunicazione dell'assenza deve avvenire prima dell'inizio del previsto orario di lavoro.
Periodo di comporto
In deroga a quanto previsto dal vigente CCNL, il periodo di conservazione del posto
applicabile ai lavoratori dipendenti occupati nei negozi, negli showroom, negli spacci
nonché ogni altro spazio di vendita della filiera distributiva tessile abbigliamento moda con
anzianità di servizio fino a 5 anni sarà pari a 6 mesi nell'arco di 18 mesi.
Provvedimenti disciplinari
In considerazione dell'articolazione degli esercizi commerciali che si estendono per l'intero
territorio nazionale, le parti convengono che il termine di 10 giorni di cui all'articolo 95,
comma 5 del presente CCNL, viene esteso a 15 giorni.
Inoltre, le Parti convengono che il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più
scrupoloso i doveri e il segreto d'ufficio, di usare modi cortesi con il pubblico e di tenere
una condotta conforme ai civici doveri. Il lavoratore ha altresì l'obbligo d i conservare
diligentemente le merci ed i materiali e di cooperare alla prosperità dell'impresa.
Può costituire causa di licenziamento disciplinare, oltre a quanto previsto dall'articolo 86
del vigente CCNL, anche la grave violazione degli obblighi di cui al comma precedente.
Resta inteso che l'avvicendamento del personale che si alterna e/o sovrappone all'interno
dell'esercizio commerciale non costituisce lavoro a squadre secondo quanto previsto
dall'art. 60 del vigente CCNL.
Per tutto quanto non previsto dal presente Protocollo trovano applicazione ai lavoratori
dipendenti occupati nei negozi, negli showroom, negli spacci nonché ogni altro spazio di
vendita della filiera distributiva tessile abbigliamento moda le norme previste dal presente
PROTOCOLLO N. 6 - Protocollo d'intesa sulla gestione delle flessibilità
Premessa
L'evoluzione della strumentazione contrattuale che le parti hanno individuato e reso
disponibile nel contratto nazionale di lavoro per consentire alla filiera manifatturiera di
esprimere le proprie potenzialità è un percorso che narra la storia delle relazioni industriali
dell'insieme delle imprese che costituiscono il sistema Tessile Abbigliamento Moda
italiano.
In particolare, l'ampia ed articolata serie di istituti messi a disposizione ha consentito di
individuare le migliori risposte alla domanda di efficienza che il sempre più agguerrito
confronto competitivo impone in un mercato globale dove l'economia di scopo è subentrata
all'economia di scala.
La struttura organizzativa delle aziende si è evoluta verso sistemi sempre più flessibili
interpretando impostazioni a geometria variabile nel ricorso ai sempre più ampi strumenti
211
messi a disposizione dalla disciplina contrattuale, coniugando l'innovazione di prodotto con
l'innovazione di processo.
Ma in questi ultimi anni si è verificata una ulteriore criticità, suscettibile di pregiudicare
l'efficacia delle soluzioni ad oggi positivamente utilizzate, rendendo necessario individuare
adeguate contromisure. L'ostacolo costituito dalla suddetta nuova c riticità è determinato
dalla irregolarità dei flussi che costituiscono - a monte e/o a valle - impedimenti
imprevedibili per la programmazione delle attività aziendali, perché non compatibili con i
tempi di intervento per le risposte organizzative.
Tale fenomeno, sia pure con intensità variabile, impatta sulle aziende dei diversi comparti
produttivi a prescindere dalla dimensione delle imprese e dall'esistenza o meno di un
sistema di relazioni sindacali strutturato.
Riconfermando la validità dell'insieme degli istituti contrattuali già definiti, in
considerazione delle particolari condizioni che pregiudicano la regolarità dei flussi di
attività cui tende ad orientarsi la programmazione dei processi manifatturieri e de i servizi,
ma anche in considerazione della imprevedibile durata di tale fenomeno, si conviene una
modalità supplementare di ricorso a detti istituti, secondo il percorso di seguito indicato.
Procedura
L'orario di lavoro e la flessibilità nelle sue varie articolazioni e nella sua applicazione è
regolamentato dagli appositi articoli del CCNL.
Le parti riconoscono che l'andamento dei mercati, i volumi sempre più variabili, la
diversificazione della tipologia del prodotto e l'incertezza sulla conferma degli ordini si
traduce in una sempre maggiore irregolarità dei flussi e causa un forte impedimento per la
programmazione delle attività aziendali, anche in relazione alle specificità delle stesse.
Pertanto per migliorare la competitività e l'efficienza, cogliere le potenzialità di un mercato
sempre più imprevedibile e flessibile si conviene che con apposito accordo da realizzare a
livello aziendale potrà essere adottata una specifica procedura per gestire, in via preventiva
e anticipata rispetto all'eventuale verificarsi della emergenza produttiva o di servizio, gli
articoli contrattuali riguardanti la gestione flessibile dell'orario di lavoro e/o individuare
altri dispositivi in grado di rispondere al meglio alle esigenze organizzative aziendali.
Tale procedura potrà essere attivata in base ad una specifica formale richiesta dell'azienda
alla RSU o, in sua assenza, alle organizzazioni sindacali territoriali informando
l'Associazione imprenditoriale di riferimento. Tale richiesta farà riferimento es plicito al
presente Protocollo e potrà avvenire anche all'interno della contrattazione di secondo
livello.
La procedura può definire:
- il passaggio dal confronto negoziale sul singolo evento al confronto previsionale sulle
situazioni che potrebbero verificarsi nel periodo.
- La durata del periodo di riferimento nel quale ipotizzare le diverse situazioni che
potrebbero verificarsi, che sarà definita secondo le specificità produttive e organizzative
delle singole imprese. Tale periodo sarà di norma di 3 mesi salvo diverso acco rdo tra le
parti.
212
- La previsione di massima dell'andamento della produzione nell'arco di tempo considerato.
- L'individuazione dei casi e delle situazioni che potrebbero verificarsi nel periodo con le
connesse esigenze di variazione dell'organizzazione del lavoro (aumento o riduzione delle
capacità produttive).
- Indicazione delle modalità applicative (relative alla disposizione delle ore di supero) degli
istituti della flessibilità (o di altri istituti previsti nella contrattazione aziendale) da applicare
nel caso in cui si determinassero le situazioni non prevedibili.
- Definizione, nel rispetto del CCNL, di eventuali ulteriori strumenti di gestione delle
emergenze.
- Definizione dei tempi di preallerta e dei tempi di preavviso per l'applicazione, con
semplice informazione da parte dell'azienda, di quanto convenuto in fase previsionale. Il
preavviso di applicazione delle flessibilità sarà di 2 giorni.
- Impegno dell'azienda a comunicare, nel momento in cui ha la certezza del verificarsi della
situazione non prevedibile, della probabile durata di tale evento.
- Definizione delle modalità di recupero delle ore di flessibilità.
- Riconoscimento della possibilità di recupero in termini individuali e su semplice richiesta
del lavoratore, con 2 giorni di preavviso all'azienda, di almeno 8 ore di flessibilità
salvaguardando le esigenze che hanno portato alla richiesta della presente procedura.
Inoltre l'accordo su richiesta dell'azienda conterrà la possibilità:
- del recupero a livello individuale della flessibilità ordinaria e tempestiva nel limite
dell'articolo contrattuale;
- di monetizzare i permessi per ROL;
- di utilizzo collettivo dei permessi per ROL.
Le parti definiscono anche le verifiche sull'applicazione di quanto ipotizzato e sul rispetto
di tutte le parti della procedura.
La procedura si concluderà con un documento nel quale saranno indicate le soluzioni
organizzative concordate per affrontare, nel periodo di tempo definito, le emergenze
produttive.
In caso di mancato accordo in sede aziendale entro il termine di 20 giorni dall'inizio
dell'attivazione della procedura, ciascuna delle parti potrà richiedere, in sede territoriale,
l'intervento delle Organizzazioni firmatarie del CCNL ed eventualmente, in seconda
istanza, l'intervento delle parti nazionali firmatarie del CCNL entro i successivi 15 giorni.
Le organizzazioni firmatarie del CCNL destinatarie di tali richieste si riuniranno per un
esame congiunto della specifica situazione aziendale con l'obiettivo di chiarire ogni aspetto
213
di tale situazione in relazione alla presente procedura, al fine di facilitare la rimozione degli
eventuali impedimenti, ferma restando la titolarità negoziale delle parti a livello aziendale.
Resta inteso che le aziende che non intendano seguire la procedura di cui al presente
Protocollo potranno continuare ad applicare gli istituti previsti dal CCNL, affrontando le
singole emergenze organizzative con gli strumenti contrattuali ordinari.
La presente procedura ha l'obiettivo di rendere più competitive le imprese, di migliorare la
loro posizione sul mercato, di dare stabilità all'occupazione e di garantire il rispetto delle
condizioni individuali dei lavoratori. Per questo le parti si impegn ano a garantire la
massima coerenza nell'applicazione della presente procedura.
Le parti ritengono che la positiva e corretta attuazione del percorso sopra delineato possa
contribuire ad ampliare l'area del confronto costruttivo tra imprese e lavoratori anche nella
prospettiva dell'estensione della contrattazione aziendale.
Al fine di facilitare e semplificare l'applicazione della procedura viene riportata in allegato,
al solo scopo esemplificativo, una scheda contenente l'illustrazione delle soluzioni già
adottate all'interno della filiera tessile-abbigliamento.
SCHEDA
Le pratiche adottate dalle aziende della filiera tessile moda si distinguono in due tipologie:
1. SOLUZIONI ADOTTATE A LIVELLO AZIENDALE SU RIMANDO DEL CCNL
Tali soluzioni riguardano 4 istituti contrattuali:
Flessibilità: prevedono 3 possibili modalità di intervento:
- Incremento delle ore di flessibilità oltre le 96 previste dal CCNL
- Possibilità di superamento delle 48 ore settimanali
- Recupero della flessibilità con programmazione individuale e non collettiva
Ferie:
- Possibilità di programmare il godimento della 3A settimana di ferie in modo separato
rispetto alle altre due
Riduzione dell'orario di lavoro:
- Possibilità di definire il godimento dei permessi per ROL in modo individuale o collettivo
- Possibilità, in caso di particolari esigenze produttive, di monetizzare in tutto o in parte tali
permessi
Lavoro straordinario:
- Procedura per il lavoro straordinario di produzione e dell'area amministrativa che agevoli
l'adesione volontaria dei lavoratori alle richieste dell'azienda
214
2. SOLUZIONI ADOTTATE TOTALMENTE A LIVELLO AZIENDALE PER
RISPONDERE AD ESIGENZE PARTICOLARI
Orario di lavoro
- Per consentire la flessibilità di utilizzo degli impianti, possibilità del passaggio, con un
preavviso minimo predefinito e per un periodo limitato, da un regime di orario ad un altro
(il caso più comune è quello del passaggio dal 2x8x5 al 3x6x6)
Flessibilità:
- Trasformazione della percentuale di maggiorazione in permessi retribuiti
- Utilizzo contestuale (ad esempio, a settimane alterne) di flessibilità positiva e negativa
Lavoro straordinario:
- Particolari procedure per individuare preventivamente la disponibilità impegnativa dei
lavoratori a prestare lavoro straordinario in caso di necessità.
PROTOCOLLO N. 7 - Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale delle imprese
Le Parti riconoscono l'opportunità di promuovere, secondo quanto previsto dalle linee
guida dell'OCSE e gli indirizzi contenuti nel Libro Verde del 2001 dell'Unione Europea
sulla Responsabilità Sociale dell'impresa, uno sviluppo sostenibile dell'economia orientato
all'equità sociale e al rispetto dell'ambiente.
Le Parti ritengono che la responsabilità sociale d'impresa vada intesa come qualificante
valore aggiunto per l'impresa e per i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il
territorio e le Istituzioni e costituisca il modello a cui ispirarsi, per l'avvio di azioni in grado
di perseguire evoluzioni positive.
Le parti, in relazione alla qualità delle relazioni industriali in essere, sostengono una
metodologia partecipativa di rapporti, basata sulla trasparenza e completezza degli elementi
di informazione, sulla corretta comunicazione e sulla promozione di un po sitivo clima
aziendale.
Pertanto l'impresa e tutti i soggetti che in essa operano o che vi sono coinvolti, ciascuno in
relazione al proprio ruolo, sono impegnati a dare attuazione e a sviluppare tutte le iniziative
che, nel pieno rispetto della legislazione degli Stati in cui ope rano, favoriscono i
comportamenti socialmente responsabili.
ORIENTAMENTI SOCIALMENTE RESPONSABILI
L'impresa socialmente responsabile è un'impresa che considera nella definizione della
propria strategia, gli impatti che il suo operato può avere sulla dimensione sociale ed
ambientale. La responsabilità sociale delle imprese è parte fondante di un modello di
sviluppo economico sostenibile, basato sullo sviluppo della conoscenza, sul rispetto
dell'ambiente e su obiettivi di sempre maggiore coesione sociale. L'adozione di
215
comportamenti socialmente responsabili comporta l'adesione a valori che debbono
necessariamente essere condivisi da tutte le parti interessate, si declinano poi in politiche e
in comportamenti di gestione coerenti, nell'interesse di tutti i gli stakeholder . È una scelta
ed un percorso che le imprese di ogni dimensione possono intraprendere per agire quale
soggetto economico socialmente responsabile, secondo una concezione più coerente con la
stessa cultura europea del ruolo dell'impresa nella società.
Una impresa socialmente responsabile ha come principali punti di riferimento:
- le risorse umane in genere e i propri lavoratori
- i soci, gli azionisti, la comunità finanziaria
- i clienti/utenti
- i fornitori
- i partner
- lo Stato, gli enti locali e la Pubbliche Amministrazioni e in genere la comunità nel suo
complesso. L'adozione delle politiche socialmente responsabili si declinano entro un
percorso coerente che comporti:
1. l'adozione di valori condivisi, assunti come valori guida nelle scelte strategiche e
gestionali, contemperando i propri interessi con gli interessi di tutte le parti interessate nella
definizione delle politiche aziendali;
2. l'attenzione al proprio processo caratteristico e a tutti gli impatti economici/sociali ed
ambientali che l'attività può generare nelle interazioni con tutte le parti interessate;
3. la valorizzazione del rapporto con la comunità locale, attraverso l'adozione di partnership
con la pubblica amministrazione e la società civile nonché la promozione di un modello a
rete che stimoli al confronto e al miglioramento continuo;
4. l'adozione di modalità di comunicazione esaustive e trasparenti, che garantiscano alle
parti interessate le informazioni necessarie per una valutazione critica e consapevole.
COMPORTAMENTI E V ALORI DI RIFERIMENTO
1. Responsabilità: l'organizzazione deve assumersi la responsabilità del suo impatto sulla
società e sullo sviluppo. Deve accettare eventuali controlli e ha il dovere di risponderne.
2. Trasparenza: l'organizzazione deve essere trasparente in tutte le sue decisioni ed attività,
in particolare in relazione alla sua natura, ai suoi obiettivi, ai risultati in termini di
responsabilità sociale e alla provenienza delle sue risorse finanziarie.
216
3. Etica: l'organizzazione deve comportarsi sempre in modo onesto, equo e integro
moralmente. In questo atteggiamento deve essere compreso il rispetto per persone,
ambiente, animali e il rispetto delle esigenze di tutti coloro che in qualche modo sono
coinvolti nella attività dell'azienda.
4. Rispetto di tutti gli interessi: l'organizzazione deve identificare tutti coloro che,
direttamente o indirettamente, sono coinvolti nell'attività d'impresa e avere particolare
attenzione per le loro necessità.
5. Rispetto della Legge: l'organizzazione deve accettare che il rispetto del ruolo della Legge
è obbligatorio e accettare che nessun individuo o ente è al di sopra di esso.
6. Rispetto degli standard di comportamento internazionali: conseguentemente,
l'organizzazione dovrà aderire ai principi stabiliti a livello internazionale e rispettarli il più
possibile nel caso in cui operi in nazioni con una legislazione che entri in co nflitto con
queste norme.
7. Rispetto dei diritti umani: l'organizzazione deve riconoscere l'importanza e l'universalità
di questi diritti ed evitare di trarre vantaggio da situazioni in cui tali diritti non siano
rispettati.
APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO SULLA RESPONSABILITÀ SOCIALE
L'impresa italiana applicherà il Protocollo sulla Responsabilità Sociale attraverso strumenti
e modalità che verranno definititi volontariamente a livello aziendale fermo restando
l'obbligo dell'impresa italiana al rispetto delle leggi esistenti nei divers i contesti nazionali
in cui essa operi.
Vengono di seguito indicati, in via esemplificativa e senza che gli stessi debbano
considerarsi tutti correlati di strumenti che l'impresa può adottare per promuovere la
Responsabilità Sociale:
1. Il rispetto dei Codici di Condotta e delle Convenzioni Internazionali sul lavoro così come
previste dal Protocollo n.1.
2. Il Codice Etico: il Codice Etico è la "Carta Costituzionale" dell'impresa, una carta dei
diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico -sociale di ogni partecipante
all'organizzazione aziendale.
Il Codice Etico per l'impresa ha una duplice funzione: da un lato auto qualificarsi ovvero
connotarsi verso l'esterno dall'altro lato uniformare il comportamento di tutti quei soggetti
che lavorano in e per quell'impresa. Il Codice Etico introduce una defi nizione chiara ed
esplicita delle responsabilità etiche e sociali dei propri dirigenti, quadri, dipendenti e spesso
anche fornitori verso i diversi gruppi di stakeholder: comunque non sostituisce e non
prevale sulle leggi vigenti e sul Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in essere.
3. Il sostegno e la qualificazione dell'occupazione attraverso lo sviluppo delle relazioni
sindacali, la formazione, il miglioramento dell'attività produttiva.
217
4. Le misure per il miglioramento della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.
5. La tutela delle fasce deboli: inserimento dei diversamente abili e delle altre categorie
svantaggiate, ricollocazione dei lavoratori inidonei.
6. L'agevolazione delle attività di volontariato.
7. La conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro e riconoscimento di agibilità
specifiche nel caso di particolari esigenze personali e situazioni familiari.
8. L'attivazione di forme di solidarietà, assistenza sociale, welfare aziendale.
9. La formazione per migliorare la competitività delle imprese, la professionalità dei
lavoratori e la loro occupabilità, l'inserimento dei lavoratori stranieri, la partecipazione ai
processi d'impresa.
10. Il miglioramento del clima aziendale sviluppando l'informazione, la trasparenza, la
comunicazione.
11. La tutela ambientale attraverso processi di ottimizzazione energetica, la prevenzione
dell'inquinamento attraverso la sostenibilità dei processi produttivi, la riduzione dei rifiuti
e il riciclaggio.
12. Il rafforzamento del rapporto con il territorio definendo progetti di relazione con le
comunità locali, le istituzioni e la società civile.
13. Il bilancio sociale: è lo strumento attraverso il quale l'impresa misura l'impatto che
esercita sul mondo che la circonda. Il bilancio sociale ha l'obiettivo di monitorare e
condividere con i propri stakeholder (dipendenti, clienti, azionisti, finanziatori , fornitori,
enti, associazioni) non solo le performance economiche ma anche quelle sociali e
ambientali, al fine di orientare i processi decisionali e coniugare armonicamente gli
interessi delle singole parti nel rispetto dei valori condivisi.
PROTOCOLLO N. 8 - Partecipazione
Le parti riconoscono che le trasformazioni dei mercati, dei sistemi produttivi e la sempre
maggiore internazionalizzazione dell'economia impongono di affrontare in tempi rapidi i
problemi organizzativi e di adattare il sistema produttivo ai cambiamenti in corso.
Tutto questo per contribuire allo sviluppo della competitività, alla tutela e alla
qualificazione dell'occupazione e alla crescita del dialogo continuo tra le parti.
La condivisione dello scenario economico e industriale è un elemento qualificante delle
relazioni e di un loro ordinato ed efficace sviluppo.
La partecipazione dei lavoratori all'impresa è una necessità per rinnovare consapevolmente
e responsabilmente i processi, per adeguare i sistemi produttivi, rispondere alle esigenze di
mercato e migliorare la produttività.
218
Per promuovere la partecipazione, le parti si impegnano a:
1. arricchire il sistema di informazioni secondo quanto previsto dalla normativa europea in
materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
2. Definire apposite linee guida sulla partecipazione.
3. Qualificare l'Osservatorio nazionale di categoria.
4. Definire orientamenti comuni sulla responsabilità sociale dell'impresa.
5. Promuovere modalità condivise per lo svolgimento di assemblee congiunte.
6. Valutare l'opportunità di costituire comitati strategici.
Allegato A - Regolamento del lavoro a domicilio
1. DEFINIZIONE DEL LA VORATORE A DOMICILIO
È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio
domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della
sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di
apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime
o accessorie c attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fomite per il tramite
di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento e a miglioramento di quanto
stabilito dall'art. 2094 c.c., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto a osservare le
direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del
lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento o
nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi
precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali
locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso
di qualsiasi natura.
Non si considera lavoratore a domicilio ai fini della presente regolamentazione il lavoratore
subordinato che svolge presso il proprio domicilio mansioni di concetto o funzioni
specialistiche per le quali viene retribuito non in base a tariffe di cottimo pieno. Inoltre non
si considera lavoratore a domicilio il lavoratore che opera con le modalità di Telelavoro
regolamentate dall'art. 42 del presente contratto.
2. NON AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO AL LA VORO A DOMICILIO
219
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego
di sostanze o materiali nocivi oppure pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e
dei suoi familiari.
E fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e
di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare
lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di
licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di
intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno
commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore
di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.
3. RESPONSABILITÀ DEL LA VORATORE A DOMICILIO
Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto
il materiale che riceve in consegna, nonché quella per la esatta e tempestiva esecuzione e
riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.
4. RETRIBUZIONI
a) I lavoratori a domicilio dovranno godere del trattamento economico salariale,
comprensivo dei miglioramenti previsti dal presente contratto e dai successivi, per gli
operai interni, ciascuno in ragione della categoria o della qualifica prevista dai contratti
stessi.
b) Il trattamento di cui sopra si concreterà in una tariffa di cottimo pieno costituita
dall'elemento retributivo nazionale percepito dagli operai interni, maggiorato dalla
percentuale per lavoro a cottimo e delle indennità accessorie.
La formula da utilizzare è la seguente: quota oraria operaio interno: 60 = quota minuto
Le indennità accessorie giornaliere dovranno essere tradotte in quota minuto tramite il
divisore 480.
c) Base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno di cui sopra sarà
la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario a un lavoratore di normale
capacità per eseguire l'operazione o il gruppo di operazioni a esso richieste.
L'anzidetta tariffa di cottimo risulterà così dalla moltiplicazione delle quote orarie di cui al
punto b) per i tempi accertati nel modo dianzi indicato.
d) Tutti gli aggiornamenti determinati, in aumento o diminuzione, dal variare della
retribuzione contrattuale nazionale e delle eventuali indennità accessorie, daranno luogo
automaticamente, e con la stessa decorrenza, all'aggiornamento delle tariffe di co ttimo di
cui al capoverso c).
e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento, in esecuzione
degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di
220
lavoro e dei prestatori d'opera con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a
domicilio interessati, tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni e il
trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgon o analoghe
mansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate.
A tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti potrà chiedere la
costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente, a
seconda della necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pie no e per il loro
aggiornamento.
Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni sindacali territoriali dei
lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a livello di zone
omogenee, preventivamente definite tra le parti, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del
presente CCNL. Le Commissioni di cui sopra potranno convocare aziende e R.S.U. di
aziende interessate al lavoro a domicilio per acquisire tutti gli elementi utili al fine di
facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la costituzione delle
Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle parti, dopo aver avvertito
l'altra, potrà richiedere alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto di
intervenire al fine di tentar di rimuovere le cause che non hanno consentito l'attuazione di
quanto sopra previsto.
Esperito senza successo anche questo tentativo, la R.S.U. di singole imprese potrà
rivolgersi alla Commissione al fine di concordare in quella sede tariffe di cottimo valevoli
per l'azienda. Tale livello di contrattazione è esperibile solo laddove la mater ia non abbia
già formato oggetto di accordi a livello territoriali o di zona.
5. MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE
a) Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con le festività natalizie,
sarà corrisposta al lavoratore a domicilio - a titolo di indennità sostitutiva della gratifica
natalizia, delle ferie annuali, delle festività nazionali e infrasettimanali - una maggiorazione
del 22% da computarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita
dal lavoratore stesso nel corso del periodo considerato.
b) Con le stesse modalità sarà corrisposta al lavoratore a domicilio, in conformità con la
Legge, un'indennità sostitutiva del trattamento di fine rapporto nella misura del 7,4%
dell'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita;
c) La percentuale dovuta a titolo di rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia e
accessori, viene stabilita nella misura del 2% dell'ammontare complessivo della
retribuzione globale percepita.
Le maggiorazioni di cui al presente paragrafo saranno assorbite, fino, a concorrenza, da
quelle eventualmente già concordate per le medesime finalità.
6 - SISTEMA DI INFORMAZIONI
221
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli Organismi sindacali l'esame dei
problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati al punto 1. del presente regolamento
al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare
l'occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alla R.S.U. e ai sindacati provinciali i dati, quantità e tipo di lavoro
a domicilio commissionato e i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con il
relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno essere periodicamente aggio rnati. Le aziende
forniranno inoltre alla R.S.U. tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra la Rappresentanza sindacale unitaria potrà richiedere
alle direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di
prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame la Rappresentanza sindacale unitaria potrà farsi assistere
da un lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie
del presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera continuativamente per
l'azienda interessata.
A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra saranno riconosciute 16 ore annue
pro-capite, con possibilità di cumulo qualora la designazione non sia avvenuta da parte di
ciascuna Organizzazione sindacale, che verranno retribuite convenzion almente sulla base
dell'elemento retributivo nazionale e del minimo di cottimo dell'operaio qualificato.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli organismi
sindacali territoriali.
A livello nazionale è prevista la costituzione di una Commissione paritetica composta da
rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori,
con il compito di seguire l'evoluzione del fenomeno e della situazione tar iffaria sulla base
di idonea documentazione.
7. LA VORO NOTTURNO E FESTIVO
I lavori consegnati al lavoratore a domicilio la sera di una vigilia di una festività e da
riconsegnarsi al mattino susseguente alla festività stessa, nonché i lavori consegnati alla
sera e da riconsegnarsi al mattino successivo o che impegnano l'attività lavorativa del
lavoratore a domicilio anche nelle ore comprese fra le 22 e le 6 o in giorno festivo, saranno
retribuiti, limitatamente alle ore per cui si renda indispensabile una prestazione in periodi
notturni o festivi, con le corrispondenti maggiorazioni previste per i lavoratori interni.
8. PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
Il pagamento della retribuzione sarà effettuato all'atto della riconsegna del lavoro e secondo
le consuetudini in vigore presso le singole aziende e non contrastanti con le norme del
contratto per gli operai interni.
10. FORNITURA MATERIALE
222
Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste,
deve essere fornito dal datore di lavoro.
È tuttavia riconosciuta alle parti la facoltà di concordare, in base ai prezzi correnti, la misura
del rimborso spettante al lavoratore per quella parte del materiale accessorio che, in deroga
alle disposizioni di cui sopra, egli dovesse impiegare senza av erlo ricevuto dal datore di
lavoro.
11. NORME GENERALI
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro
a domicilio, valgono le norme di Legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai
interni della categoria, in quanto compatibili con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative
alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi
regolamenti.
L'azienda committente è la sola responsabile verso i propri lavoratori a
Allegato B - Viaggiatori o piazzisti
Le parti convengono sulla necessità che alcuni istituti contrattuali per essere aderenti alle
specificità della prestazione e del trattamento dei Viaggiatori o Piazzisti siano regolamentati
con criteri e formulazioni diversi da quelli della generalità dei dipendenti.
Le parti ritengono quindi di considerare applicabili al rapporto di lavoro dei Viaggiatori o
Piazzisti le norme contrattuali del Tessile Abbigliamento Moda sugli istituti qui di seguito
tassativamente indicati che non attengono alle ricordate specificità:
- Esclusiva di stampa
- Condizioni di miglior favore
- Controversie
- Distribuzione del contratto
- Decorrenza e durata
- Versamenti dei contributi sindacali
- Assunzione
- Contratto a tempo determinato
- Periodo di prova
- Corresponsione della retribuzione
- Trasferimenti
- Permessi, assenze ed aspettative
- Congedi parentali
- Conservazione del posto per l'accesso ai programmi di cura e riabilitazione della
tossicodipendenza
- Congedo matrimoniale
- Malattia ed infortunio non sul lavoro
- Provvedimenti disciplinari
- Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari
223
- Norme per il licenziamento
- Cessione e trasformazione di azienda
- Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
- Trattamento di fine rapporto
- Giorni festivi - Riposo settimanale
- Ferie
- Tredicesima mensilità
- Trattamento economico di malattia
- Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
- Preavviso (fatte salve le specifiche durate previste all'art. 16 del presente Allegato)
- Inquadramento e classificazione
Agli effetti del presente contratto si considera:
a) Viaggiatore o Piazzista di 1a categoria (ex 2a categoria impiegatizia) l'impiegato di
concetto, comunque denominato, assunto stabilmente in una azienda con l'incarico di
viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli
articoli per i quali ha avuto incarico.
b) Viaggiatore o Piazzista di 2a categoria (ex 3a categoria impiegatizia) l'impiegato
comunque denominato, assunto stabilmente dall'azienda con l'incarico di collocare gli
articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro
diretta consegna.
Al Viaggiatore o Piazzista potranno essere assegnati compiti alternativi e/o complementari
all'attività diretta di vendita, quali la promozione, la propaganda, l'assistenza al punto
vendita. L'eventuale assegnazione dei compiti anzidetti non comporterà agg ravi delle
preesistenti situazioni lavorative individuali e dovrà essere motivata da reali esigenze
tecniche della distribuzione.
Il distributore che, contemporaneamente alla consegna, è incaricato dall'azienda in via
continuativa anche del collocamento dei prodotti, viene inquadrato nella categoria di cui al
punto b).
Le parti precisano che l'eventuale assegnazione di compiti alternativi all'attività di vendita
- da affidare in via temporanea - non dovrà modificare il profilo professionale del
Viaggiatore o Piazzista sopra indicato.
Sono applicate ai Viaggiatori o Piazzisti le norme che prevedono trattamenti differenziati
ai fini fiscali, previdenziali ed assicurativi.
Art. 2 - Prestazione lavorativa settimanale
La prestazione lavorativa del singolo Viaggiatore o Piazzista si svolgerà su cinque giornate
alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate.
224
La determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate rapportata alle esigenze
organizzative aziendali e alle situazioni locali, sarà definita a livello aziendale.
Resta inteso tra le parti che della diversa distribuzione delle presenze in servizio si terrà
conto in modo da non alterare il significato della normativa nel senso che le ipotesi previste
nel 1º comma debbono essere tra loro equivalenti.
Le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale prestazione lavorativa concorrono
al raggiungimento delle presenze in servizio di cui al primo comma; le festività coincidenti
con un giorno di parziale o totale non prestazione lavorativa non dar anno luogo a riposi
sostitutivi.
Art. 3 - Riposi aggiuntivi e riduzione della prestazione lavorativa
a) Riposi aggiuntivi
I lavoratori hanno diritto di godere annualmente 4 giornate di riposo in relazione alle
festività soppresse di cui alla Legge 5 marzo 1977, n. 54 , successivamente modificata
dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792.
b) Riduzione della prestazione lavorativa
La prestazione lavorativa del Viaggiatore o Piazzista è ridotta di 7 giornate annue.
I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti per la festività del 15 agosto
coincidente col periodo di ferie e per la festività nazionale già del 4 novembre, anziché
essere corrisposti nei periodi di paga di agosto e novembre, saranno corrisposti in occasione
del godimento delle predette giornate di riduzione della prestazione lavorativa.
I riposi o le riduzioni di cui ai punti a) e b) assorbono quanto, a qualsiasi titolo, già attuato
nelle aziende.
Art. 4 - Aumenti periodici di anzianità
I Viaggiatori o Piazzisti per l'anzianità maturata presso una stessa azienda a partire dal 1º
gennaio 1984 avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a
maturare quattro aumenti biennali periodici di anzianità fissati nelle misure seguenti:
- 1a categoria Euro 9,81
- 2a categoria Euro 8,26
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si
compie il biennio di anzianità.
Essi non assorbono né possono essere assorbiti da eventuali aumenti di merito o
superminimi, salvo, per questi ultimi, i casi in cui tale assorbimento sia previsto.
Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione e non saranno considerati agli effetti
delle forme di retribuzione ad incentivo.
225
In caso di passaggio di categoria successivamente all'entrata in vigore della nuova
regolamentazione il lavoratore conserverà in cifra l'importo maturato ed avrà diritto ad
ulteriori aumenti periodici di anzianità biennali del nuovo livello fino a concorre nza con
l'importo massimo raggiungibile del nuovo livello.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria, sarà utile agli effetti
della maturazione del successivo aumento
Art. 5 - Indennità maneggio denaro - cauzione
Il Viaggiatore o Piazzista, la cui normale mansione consista anche nel compiere maneggio
di denaro per incasso delle vendite effettuate presso la clientela, con diretta responsabilità
per errore finanziario, ha diritto ad una indennità pari al 6 % dell'ele mento retributivo
nazionale in vigore al 1º gennaio di ciascun anno.
Le somme eventualmente richieste al Viaggiatore o Piazzista a titolo di cauzione dovranno
essere determinate o vincolate a nome del garante e del garantito dopo un anno di durata
del rapporto di lavoro, presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi
maturano a favore del Viaggiatore o Piazzista. È fatta salva la facoltà delle parti di
convenire diverse pattuizioni qualora queste risultino più favorevoli al Viaggiatore o
Piazzista.
La cauzione non sarà comunque richiesta quando i valori, normalmente affidati al
Viaggiatore o Piazzista, non la giustificano.
Art. 6 - Diarie e rimborsi spese
La diaria fissa, escluse le spese di trasporto, non è considerata parte integrante della
retribuzione per una quota pari all'ammontare dell'indennità di trasferta esente dall'IRPEF.
Nessuna diaria è dovuta al Viaggiatore o Piazzista quando è in sede a disposizioni
dell'azienda, nella città ove egli risiede abitualmente.
Qualora, però, durante l'anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo
convenuto contrattualmente, gli sarà corrisposta una indennità per i giorni di mancato
viaggio nella misura seguente:
a) se ha residenza nella stessa sede dell'azienda, avrà una indennità nella misura di 2/5 della
diaria;
b) se invece il Viaggiatore o Piazzista, con consenso dell'azienda ha la sua residenza in
luogo diverso da quello ove ha sede l'azienda stessa, avrà diritto, oltre al trattamento di cui
sopra, al riconoscimento delle maggiori spese sostenute per l'eventual e permanenza nella
città ove ha sede l'azienda, per l'esplicazione dei compiti di cui all'art. 1.
Qualora l'azienda non corrisponda la diaria, le spese sostenute o documentate dal
Viaggiatore o Piazzista per vitto e alloggio nell'espletamento della propria attività fuori
della città sede di deposito di filiale o di residenza contrattuale, sempre che lo stesso non
possa - per la distribuzione del suo lavoro - rientrare nella propria abitazione, saranno
rimborsate nei limiti della normalità. Lo stesso criterio si applica a tutte le altre spese
autorizzate dall'azienda.
226
Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, in sede aziendale saranno
individuati tra direzione e R.S.U. i criteri da prendere a riferimento per la determinazione
della misura dei rimborsi spese.
Art. 7 - Lavoratori studenti
In attuazione dell'art. 10 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, si conviene:
a) Lavoratori studenti universitari
A tali lavoratori sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto.
Per gli esami di diploma universitario o di laurea i giorni di permesso retribuito saranno
elevati a quattro.
b) Lavoratori studenti di scuole medie superiori e di scuole professionali.
A tali lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni
degli esami. Le aziende potranno richiedere la produzione delle certificazioni necessarie
all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Art. 8 – Relazioni Sindacali
Per quanto riguarda le relazioni e i diritti sindacali, si applicano integralmente le
disposizioni di cui al presente CCNL
Art. 9 - Provvigioni
Per il Viaggiatore o Piazzista retribuito anche a provvigione o con altri elementi
incentivanti, la determinazione del trattamento retributivo per ferie e 13a mensilità sarà
computata con riferimento alla media mensile di tali elementi percepiti nei 12 mes i
precedenti la data di scadenza dell'ultima liquidazione periodica. Nel caso in cui il rapporto
abbia durata inferiore ad un anno, la media è computata con riferimento al periodo di
servizio prestato.
Sono fatte salve diverse modalità di corresponsione stabilite con accordo individuale o
aziendale. La provvigione sarà corrisposta solo sugli affari andati a buon fine.
Nel caso di fallimento o di provata insolvenza del cliente, non sarà dovuta al Viaggiatore o
Piazzista alcuna provvigione sulla percentuale di riparto o di concordato, se questa sia
inferiore al 65 %. Al Viaggiatore o Piazzista spetterà però integralmente la provvigione nel
caso di contratti che, essendo stati già approvati, siano successivamente stornati dalla ditta
senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa di essa.
Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di miglior favore,
ogni mese successivo a quello in cui l'affare è andato a buon fine, esibendo ove occorra
copia delle fatture. La liquidazione dovrà farsi in base all'importo netto delle fatture, dedotti
vuoti, diritti fiscali, eventuali porti ed imballi.
227
Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della
ditta; non sono altresì deducibili gli sconti extra o abbuoni concordati dalla ditta dopo la
conclusione dell'affare, all'atto o dopo l'emissione della fattura e ch e siano dovuti ad
iniziativa esclusiva della ditta medesima. Al Viaggiatore o al Piazzista retribuito anche a
provvigione, spetterà la provvigione anche sugli affari conclusi dalla ditta senza il suo
tramite (affari indiretti) con la clientela da esso rego larmente visitata nella zona
normalmente affidatagli, oppure, ove non esista una zona determinata, con la clientela
abitualmente e regolarmente da esso visitata. La provvigione è dovuta anche sugli affari
conclusi prima della risoluzione o cessazione del rapporto e la cui esecuzione deve avvenire
dopo la fine del rapporto stesso.
Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta e il dipendente
Viaggiatore o Piazzista.
Nel caso in cui il Viaggiatore o Piazzista non sia retribuito anche a provvigioni si farà
riferimento all'art. 55 del presente contratto.
Art. 10 - Rischio macchina
Le spese di riparazione automezzo per danni provocati - senza dolo - da Viaggiatori o
Piazzisti durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative, saranno sostenute dalle
aziende nella misura dell'80% e comunque con un massimale di Euro 1.549,37 per sinistro
anche con forme assicurative o altre equivalenti convenzionalmente pattuite fra le parti
interessate, fermo il diritto d i controllo sull'effettività del danno e della rispondenza della
fattura.
L'uso dell'automezzo deve essere comunque preventivamente autorizzato dall'azienda.
Le parti esprimono la raccomandazione che la copertura del rischio possa avvenire con
formula assicurativa tipo Kasco.
ASSICURAZIONE AGGIUNTIV A PER INFORTUNIO SUL LA VORO
In caso di infortunio sul lavoro, purché riconosciuto dall'INAIL, le aziende garantiranno
con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti
capitali:
- Euro 18.075,99 in caso di morte;
- Euro 20.658,28 in caso di invalidità permanente totale.
Articolo 13 - Risoluzione del rapporto per mancati viaggi
Qualora il Viaggiatore o Piazzista retribuito anche a provvigione fosse trattenuto in sede
per oltre un terzo del tempo in cui dovrebbe rimanere in viaggio in base al suo contratto
228
individuale di cui all'art. 1, il rapporto di impiego si intenderà risolto, su richiesta del
Viaggiatore o Piazzista stesso, con diritto, da parte di questi, a considerarsi licenziato e a
percepire le relative indennità, compresa quella di mancato preavviso.
Art. 11 - Aumenti retributivi contrattuali
l'elemento retributivo nazionale - ERN - assumerà i seguenti valori mensili alle scadenze
sotto indicate:
ERN dal 05/2024
1a categoria 1.806,98
2a categoria 1.705,01
Art. 15 - Norme di comportamento
Il Viaggiatore o Piazzista deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti
all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando
le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
2) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno
dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, né svolgere
attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare in forma di
concorrenza sleale, neppure dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante
il servizio;
3) avere cura dei locali, degli oggetti o strumenti a lui affidati.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, il Viaggiatore o Piazzista deve
uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione dell'azienda,
purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al Viaggiatore o
Piazzista dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore
di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza del Viaggiatore o
Piazzista.
In relazione a quanto segnatamente previsto al punto 1) del presente articolo, le aziende,
nell'interesse di una sempre maggiore efficienza della distribuzione, confermano
l'opportunità di comunicare al Viaggiatore o Piazzista fatti che incidono sulla sua attività di
vendita (quali ad esempio: tempi di consegna, disponibilità degli articoli, ecc.).
Le aziende confermano l'impegno a porre in essere quanto necessario per il pieno rispetto
delle norme di Legge volte a salvaguardare la salute e l'incolumità dei lavoratori, fermi
restando gli obblighi di diligenza - a carico dei Viaggiatori o Piazzisti - nello svolgimento
dell'attività lavorativa.
229
Art. 16 - Preavviso
Ferme restando le disposizioni in materia di preavviso contenute nell'art. 125 del presente
contratto, la durata del periodo di preavviso per i Viaggiatori o Piazzisti è così fissata:
Anzianità di servizio Prima categoria Seconda categoria
Fino a 5 anni 1 mese e mezzo 1 mese
Da 5 a 10 anni 2 mesi 1 mese e mezzo
Oltre 10 anni 3 mesi 2 mesi
Art. 17 - Inscindibilità delle disposizioni del regolamento
Le disposizioni del presente regolamento nell'ambito di ogni istituto sono correlative ed
inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Allegato C - Casistica malattia nei casi di C.i.g. e C.i.g.s.
Causa di
assenza INPS Azienda
A) Il
dipendente si
ammala prima
del ricorso
alla C.i.g.o. o
alla C.i.g.s.
C.i.g. ordinaria e
C.i.g. straordinaria:
Sospensione a 0 ore
di tutta l'attività
aziendale o del
reparto/ufficio/squa
dra a cui appartiene
il dipendente:
- spetta l'indennità
di C.i.g.o./C.i.g.s.
Riduzione orario di
lavoro o
sospensione a 0 ore
ma non di tutta
l'attività aziendale o
del
reparto/ufficio/squa
dra a cui appartiene
il dipendente:
Il trattamento di malattia a carico del
datore di lavoro è così
regolamentato:
1) C.i.g. a zero ore per tutto lo
stabilimento, reparto, squadra o
gruppo: anche l'operaio in malattia,
se non fosse stato già assente per
malattia, sarebbe stato collocato in
C.i.g.
Non si corrisponde alcun trattamento
integrativo perché l'operaio è
considerato in C.i.g. dall'INPS e
percepisce il trattamento di
integrazione salariale.
2) C.i.g. a zero ore, ma non per tutto
lo stabilimento, reparto, squadra o
gruppo
Il trattamento integrativo aziendale
230
Causa di
assenza INPS Azienda
- spetta l'indennità
di malattia
viene ridotto entro i limiti della
copertura C.i.g. solo se il lavoratore
malato appartiene allo stabilimento,
reparto, squadra, gruppo di lavoratori
che sono stati messi in Cassa
integrazione. In tutti gli altri casi, il
trattamento integrativo contrattuale
di malattia non subisce alcuna
decurtazione.
3) C.i.g. in riduzione d'orario per
tutto lo stabilimento, reparto, squadra
o gruppo: anche l'operaio in malattia,
se non fosse stato già assente per
malattia, sarebbe stato collocato in
C.i.g. ad orario ridotto.
L'integrazione contrattuale di
malattia a carico del datore di lavoro
viene corrisposta senza alcuna
riduzione, per le ore di previsto
lavoro, ed entro i limiti di copertura
della C.i.g. per le ore di prevista
Cassa integrazione.
4) C.i.g. in riduzione d'orario, ma
non per tutto lo stabilimento, reparto,
squadra o gruppo
Il trattamento integrativo aziendale
viene ridotto entro i limiti di
copertura della C.i.g. (solo per le ore
di prevista C.i.g.) solo se il lavoratore
malato appartiene allo stabilimento,
reparto, squadra o gruppo che sono
stati collocati in C.i.g. con riduzione
d'orario. In tal caso, l'integrazione di
malattia viene corrisposta senza
alcuna riduzione, per le ore di
previsto lavoro, ed entro i limiti di
copertura della C.i.g. per le ore di
prevista Cassa integrazione.
231
Causa di
assenza INPS Azienda
In tutti gli altri casi, il trattamento
integrativo contrattuale di malattia
non subisce alcuna decurtazione.
B) Il
dipendente si
ammala dopo
il ricorso alla
C.i.g.o. o alla
C.i.g.s.
C.i.g. ordinaria e
C.i.g. straordinaria
Sospensione a 0 ore
di tutta l'attività
aziendale o del
reparto/ufficio/squa
dra a cui appartiene
il dipendente:
- spetta l'indennità
di C.i.g.o./C.i.g.s.
Riduzione orario di
lavoro o
sospensione a 0 ore
ma non di tutta
l'attività aziendale o
del
reparto/ufficio/squa
dra a cui appartiene
il dipendente:
- spetta l'indennità
di malattia
Il trattamento integrativo di malattia
a carico del datore di lavoro è così
regolamentato:
1) C.i.g. ordinaria e straordinario a
zero ore
Non si corrisponde alcun trattamento
integrativo perché l'operaio è
considerato in C.i.g. dall'INPS e
percepisce il trattamento di
integrazione salariale.
2) C.i.g. ordinaria e straordinaria in
riduzione di orario
L'integrazione contrattuale di
malattia a carico del datore di lavoro
viene corrisposta senza alcuna
riduzione, per le ore di previsto
lavoro, e nei limiti di copertura della
C.i.g. per le ore di prevista Cassa
integrazione.
Trattamento per gli impiegati, intermedi e quadri
Causa di assenza Trattamento spettante
A1) L'intermedio/
impiegato è già
assente per malattia
prima del ricorso
alla C.i.g.o. o alla
C.i.g.s.
1) C.i.g. ordinaria/straordinaria a zero ore per tutta
la sede, ufficio o reparto
Anche l'intermedio/impiegato in malattia, se non
fosse stato assente per malattia prima del ricorso
alla C.i.g., sarebbe stato collocato in C.i.g.
Non si corrisponde alcun trattamento integrativo
perché l'intermedio/impiegato è considerato in
C.i.g. dall'INPS e percepisce il trattamento di
integrazione salariale.
232
Causa di assenza Trattamento spettante
2) C.i.g. ordinaria/straordinaria a zero ore, ma non
per tutta la sede, ufficio o reparto
Se l'intermedio/impiegato malato fa parte della
sede, ufficio o reparto in cui tutti sono stati collocati
in C.i.g., il trattamento di malattia in atto viene
ridotto (nei primi 4 mesi di assenza) entro i limiti di
copertura della C.i.g.
Se l'intermedio/impiegato è assente da oltre 4 mesi
continuerà a percepire il 50% della retribuzione,
fino al termine della malattia, entro i limiti del
periodo di comporto e di copertura della C.i.g.
3) C.i.g. ordinaria/straordinaria in riduzione d'orario
per tutta la sede, ufficio o reparto
Anche l'intermedio/impiegato in malattia (se non
fosse stato già assente per malattia) sarebbe stato
collocato in C.i.g. ad orario ridotto.
Il trattamento contrattuale di malattia viene
corrisposto in misura normale per i periodi di
previsto lavoro ed in misura ridotta entro i limiti di
copertura della C.i.g. per i periodi di prevista Cassa
integrazione.
4) C.i.g. ordinaria/straordinaria in riduzione di
orario, ma non per tutta la sede, ufficio o reparto
Il trattamento di malattia viene ridotto entro i limiti
di copertura della C.i.g. (solo per i periodi di
prevista Cassa integrazione) solo se
l'intermedio/impiegato malato fa parte del gruppo di
intermedi/impiegati che sono stati collocati in C.i.g.
con riduzione di orario. In tutti gli altri casi, il
trattamento di malattia non subisce detrazioni.
B1)
L'intermedio/impieg
ato si ammala dopo
il ricorso alla C.i.g.o
o alla C.i.g.s.
1) C.i.g. ordinaria/straordinaria a zero ore
Non si corrisponde alcun trattamento integrativo
perché l'intermedio/impiegato è considerato in
C.i.g. dall'INPS e percepisce il trattamento di
integrazione salariale.
233
Causa di assenza Trattamento spettante
2) C.i.g. ordinaria/straordinaria in riduzione di
orario
L'impiegato percepisce il trattamento contrattuale di
malattia nelle normali misure, per i periodi di
previsto lavoro, e nei limiti della copertura della
C.i.g. per i periodi di prevista Cassa integrazione.
Note applicative
Impiegati e intermedi
La determinazione del trattamento economico di malattia spettante agli impiegati ed
intermedi in concomitanza con la Cassa integrazione, è stata effettuata tenendo conto del
principio di equità di trattamento tra operai ed impiegati/intermedi. All'analogo principio
di parità le parti stipulanti erano ricorse in passato per regolamentare il trattamento di
malattia degli apprendisti e la riduzione del trattamento di malattia nei casi di assenza alla
visita di controllo.
Agli intermedi si applicano le regole previste per gli impiegati, tenendo conto che il
trattamento di malattia è corrisposto dal datore di lavoro, ma con deduzione delle somme
che l'intermedio ha diritto di percepire dall'INPS.
Ricovero ospedaliero
Nei casi di ricovero ospedaliero di operaio senza familiari a carico, e di conseguente
riduzione dell'indennità di malattia INPS ai 2/5, resta a carico del datore di lavoro la
differenza fino ai limiti di copertura della C.i.g.
Comunicazione dello stato di malattia
C.i.g.o./C.i.g.s. in sospensione totale a 0 ore per tutta l'attività aziendale o del
reparto/ufficio/squadra a cui appartiene il dipendente: il lavoratore percepisce le
integrazioni salariali, l'attività lavorativa è totalmente sospesa, non dovrà comunicare lo
stato di malattia.
C.i.g.o./C.i.g.s. in riduzione di orario e/o in rotazione per il reparto/ufficio/squadra a cui
appartiene il dipendente: dovrà essere comunicato e documentato lo stato di malattia.
234
Cassa integrazione con rotazione
Nei casi in cui la Cassa integrazione è effettuata a rotazione, ed i turni sono già stati
predisposti, il trattamento integrativo spettante al lavoratore ammalatosi mentre era in
C.i.g. viene ridotto entro i limiti di copertura della C.i.g. per i periodi di prevista Cassa
integrazione. Per i periodi di successivo normale lavoro, il trattamento integrativo è
corrisposto nelle normali misure.
Maturazione dei ratei
Ai fini della maturazione dei ratei degli istituti indiretti e differiti, restano ferme le
disposizioni contrattuali previste nei casi di malattia, per la parte di competenza
dell'azienda.
Infortunio e malattia professionale
L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale danno diritto alle relative indennità a
carico degli enti assicuratori ed esulano pertanto dal concetto di malattia e dalle casistiche
dell'Allegato G.
Allegato D -Gli obiettivi formativi per l'apprendistato: il sistema delle industrie tessili-
abbigliamento-moda-calzature-pelli e cuoio
Premessa
Il gruppo di esperti del sistema delle industrie tessili-abbigliamento-moda-calzature-pelli e
cuoio1 ha individuato nove figure professionali come rappresentative di gruppi di figure
professionali che possono essere composti per l'organizzazione della formazione.
Le figure di riferimento individuate sono le seguenti:
1) Operatore di produzione
2) Operatore di controllo prodotto
3) Addetto ad operazioni di coordinamento della produzione (gestione reparto/unità
operativa)
4) Conduttore di sistemi automatizzati, di processi di tintura e stampa, finissaggio
5) Addetto ad operazioni di programmazione della produzione
6) Addetto ad operazioni di laboratorio/controllo qualità
235
7) Addetto ad operazioni di sviluppo del progetto-prodotto/modellista
8) Stilista/progettista di prodotto
9) Addetto ad operazioni di promozione prodotto/servizio assistenza clienti
Per individuare le figure di riferimento si è partiti dall'analisi dei cc.cc.nn.l. del settore,
esaminando tutte le qualifiche che possono essere oggetto di un contratto di apprendistato;
ciò significa che sono stati considerati anche i livelli più elevati , che pure possono essere
oggetto di apprendistato, anche se nella realtà gli apprendisti occupati con queste qualifiche
sono pochi.
Il sistema TAMCP è caratterizzato dalla articolazione in vari comparti produttivi:
- comparto filatura;
- comparto tessitura ortogonale;
- comparto tessitura a maglia/calze;
- comparto nobilitazione;
- comparto confezioni (maglia/tessuto);
- comparto pelletteria;
- comparto calzature;
- comparto tessili vari:
- pizzi/ricami;
- non tessuti/feltri.
Tali comparti si differenziano per le caratteristiche peculiari dei materiali usati (fibre,
tessuti, pizzi/ricami, tessuti speciali, pellami e quant'altro) e per le macchine e gli impianti
in uso. Quindi, una stessa figura professionale, e in particolare quelle di livello più basso,
svolgerà attività diverse a seconda del comparto in cui agisce e quindi avrà bisogno di
maturare differenti competenze.
Pertanto è necessario che tutti gli apprendisti ricevano una formazione mirata, adeguata alla
specificità dell'area in cui operano, senza però trascurare una conoscenza trasversale della
filiera, in particolare per quanto riguarda i materiali in lavorazion e (fibre, filati, tessuti,
ciclo di produzione).
Secondo il modello già utilizzato per i settori metalmeccanico, edile, terziario distribuzione
e servizi e turismo, in seguito si evidenziano, per ogni figura professionale di riferimento,
236
gli esempi di qualifiche contrattuali più diffuse, l'area di attività e le conoscenze e
competenze che gli apprendisti devono acquisire nell'ambito dei percorsi di formazione.
Figura di riferimento: Operatore di produzione
Esempi di qualifiche contrattuali più diffuse
Comparto filatura: cardatore, filatore, addetto alle pettinatrici, addetto ai banchi e ai rings,
ritorcitore, addetto alle roccatrici, addetto agli stiratoi, addetto alle levate e al cambiamento
spole, addetto alle binatrici, spolatore, ribobinatore, addetto alla roccatura, personale per la
sorveglianza della lavorazione, capo squadra pulizia macchine, meccanico e/o
manutentore, coadiutore di assistenti di filatura.
Comparto tessitura ortogonale: caricatelai, personale addetto alla registrazione e
regolazione centralina di lancio telai, orditore, incorsatore, tessitore (anche jacquard),
imbozzinatore, personale per la sorveglianza della lavorazione, meccanico e/o
manutentore.
Comparto tessitura a maglia/calze: tessitore, addetto alle macchine circolari e rettilinee,
rammendatore, rimagliatrice, conduttore macchine tubolari, addetto al taglio/cucito/stiro,
personale per la sorveglianza della lavorazione, meccanico e/o manutentore.
Comparto nobilitazione: tintore in pezza/in filo/tops/fiocco, conduttore di macchine,
addetto alla cucina colori, personale per la sorveglianza della lavorazione, meccanico e/o
manutentore.
Comparto confezioni (maglia/tessuto): addetto al taglio, addetto al cucito, addetto allo stiro,
addetto al rammendo, personale per la sorveglianza della lavorazione, meccanico e/o
manutentore.
Comparto pelletteria (accessori/pellicceria): addetto al taglio, addetto alla cucitura, addetto
alla scarnitura, addetto alla stiratura prodotti finiti, addetto alla rifinitura prodotti finiti,
personale per la sorveglianza della lavorazione, addetto alla doratura e decorazione a mano.
Comparto calzature: addetto al taglio e tranciatura, addetto alla scarnitura tomaia, addetto
alla giuntatura e cucitura tomaie, addetto ripiegatura tomaia, addetto alla orlatura, addetto
applicazione accessori, addetto premontatura, addetto al montaggio, a ddetto fresatura,
addetto macchine estrusione/iniezione/schiuntura materiale plastico, addetto alla rifinitura,
addetto al controllo qualità, personale per la sorveglianza della lavorazione, addetto alla
applicazione collanti, addetto alla coloritura tacco e suola.
Comparto tessili vari:
- pizzi/ricami: addetto macchine e impianti del ricamo e della formazione del pizzo, addetto
al rammendo, apprettatore, addetto lettura disegni, addetto foratura e ricopiatura disegni,
personale per la sorveglianza della lavorazione;
237
- non tessuti/feltri: addetto macchine e impianti per la formazione del non tessuto e del
feltro, addetto al rammendo, addetto alle macchine, addetto alla
follatura/infornatura/tintoria, personale per la sorveglianza della lavorazione.
Area di attività: L'operatore di produzione effettua l'avvio, la gestione e/o regolazione delle
macchine in dotazione, curandone il normale andamento e la funzionalità, e realizza, con
adeguati standard qualitativi, le principali operazioni proprie del comparto in cui è inserito.
Conoscenze e competenze di settore
- Conoscere le caratteristiche peculiari del sistema TAMCP (il ciclo tessile, il ciclo pelli -
cuoio-calzature)
- Conoscere le principali materie prime (fibre tessili naturali e chimiche per il ciclo tessile-
abbigliamento; fibre tessili naturali e chimiche, pellami e materiali sintetici per il ciclo
pelli-cuoio-calzature) in termini di origine, caratteristiche merce ologiche, destinazioni
d'uso e caratteristiche di impiego
- Conoscere il ciclo di produzione del sistema TAMCP e i relativi macchinari per i diversi
comparti
- Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene,
prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione
dagli incendi
- Conoscere i principi base del controllo di qualità, di prodotto, di processo nei vari step
produttivi
- Conoscere le principali tendenze relativamente alle innovazioni di prodotto, di processo,
di contesto e organizzative del sistema TAMCP e sviluppare attenzione e attitudini al
cambiamento
Conoscenze e competenze generali di profilo
- Saper effettuare l'avvio, la gestione, l'uso e la regolazione delle macchine in dotazione,
secondo i parametri relativi al regolare funzionamento delle macchine
- Saper gestire le operazioni di intervento volte a ristabilire l'ottimale operatività del parco-
macchine affidato
- Conoscere la struttura e le caratteristiche dei prodotti realizzati, le relative tecnologie di
formazione e i principali processi di trattamento del prodotto
Conoscenze e competenze specifiche di comparto
238
- Conoscere le materie prime e/o accessori, il ciclo di produzione, i macchinari utilizzati e
le tecniche di lavoro del proprio comparto
- Acquisizione di competenze operative relative in particolare alle seguenti fasi:
per il comparto filatura: preparazione, cardatura, filatura, roccatura, ritorcitura, controllo;
per il comparto tessitura ortogonale: orditura, apprettatura/bozzima, tessitura, controllo;
per il comparto tessitura a maglia/calze: tessitura a maglia, controllo;
per il comparto nobilitazione: preparazione, tintura, stampa, controlli;
per il comparto confezioni (maglia/tessuto): taglio, cucito, stiro, rifinitura dei capi e
controllo;
per il comparto pelletteria: taglio, assemblaggio, cucito, incollaggio degli oggetti in pelle,
rifinitura, controllo;
per il comparto calzature: taglio, cucito, assemblaggio, incollaggio, montaggio, rifinitura,
controllo;
per il comparto tessili vari:
pizzi/ricami: formazione del pizzo o ricamo, finissaggio, controllo;
non tessuti/feltri: assemblaggio/consolidamento fibre, finissaggio, controllo.
Figura di riferimento: Operatore di controllo prodotto
Esempi di qualifiche contrattuali più diffuse
Comparto filatura: addetto al controllo prodotti/qualità.
Comparto tessitura ortogonale: addetto alla misurazione/controllo con marcatura difetti,
addetto al controllo prodotti/qualità.
Comparto tessitura a maglia/calze: addetto controllo fasi intermedie, addetto alla
misurazione/controllo con marcatura difetti, addetto al controllo prodotti/qualità.
Comparto nobilitazione: addetto al controllo prodotti/qualità.
Comparto confezioni (maglia/tessuto): collaudatore giacche/capispalla/gonne/pantaloni,
addetto alla misurazione/controllo con marcatura difetti, addetto al controllo
prodotti/qualità.
239
Comparto pelletteria: addetto al controllo prodotti/qualità.
Comparto calzature: addetto al controllo prodotti/qualità.
Comparto tessili vari:
- pizzi/ricami: collaudatore, addetto alla misurazione/controllo con marcatura difetti,
addetto al controllo prodotti/qualità;
- non tessuti/feltri: collaudatore, addetto alla misurazione/controllo con marcatura difetti,
addetto al controllo prodotti/qualità.
Area di attività: L'operatore riconosce la coerenza del prodotto semilavorato e/o finito con
le specifiche richieste. Con l'ausilio di attrezzature, evidenzia ed indica eventuali difetti.
Eventualmente provvede, attraverso i rimedi più appropriati e in base alla tipologia del
prodotto e dei suoi processi di lavorazione, all'eliminazione delle difettosità e al tempestivo
riscontro in produzione per le correzioni del lavoro.
Conoscenze e competenze di settore
- Conoscere le caratteristiche peculiari del sistema TAMCP (il ciclo tessile, il ciclo pelli -
cuoio-calzature)
- Conoscere le principali materie prime (fibre tessili naturali e chimiche per il ciclo tessile-
abbigliamento; fibre tessili naturali e chimiche, pellami e materiali sintetici per il ciclo
pelli-cuoio-calzature) in termini di origine, caratteristiche merce ologiche, destinazioni
d'uso e caratteristiche di impiego
- Conoscere il ciclo di produzione del sistema TAMCP e i relativi macchinari per i diversi
comparti
- Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene,
prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione
dagli incendi
- Conoscere i principi base del controllo di qualità, di prodotto, di processo nei vari step
produttivi
- Conoscere le principali tendenze relativamente alle innovazioni di prodotto, di processo,
di contesto e organizzative del sistema TAMCP e sviluppare attenzione e attitudini al
cambiamento
Conoscenze e competenze generali di profilo
- Saper utilizzare metodi, procedure e strumenti per la verifica e valutazione del livello
qualitativo del prodotto
240
- Saper intervenire sulle difettosità e segnalare (con le dovute procedure) quelle non
risolvibili mediante intervento immediato, eventualmente individuando ipotesi di soluzione
- Conoscere la struttura e le caratteristiche dei prodotti realizzati, le relative tecnologie di
formazione e i principali processi di trattamento del prodotto
Conoscenze e competenze specifiche di comparto
- Conoscere le materie prime e/o accessori, il ciclo di produzione, i macchinari utilizzati e
le tecniche di lavoro del proprio comparto
- Acquisizione di competenze operative relative in particolare alle seguenti fasi:
per il comparto filatura: preparazione, cardatura, filatura, ritorcitura, roccatura, controllo;
per il comparto tessitura ortogonale: orditura, apprettatura/bozzima, tessitura, controllo;
per il comparto tessitura a maglia/calze: tessitura a maglia, controllo;
per il comparto nobilitazione: preparazione, tintura, stampa, finissaggio, controlli;
per il comparto confezioni (maglia/tessuto): taglio, cucito, stiro, rifinitura dei capi e
controllo;
per il comparto pelletteria: taglio, assemblaggio, cucito, incollaggio degli oggetti in pelle,
rifinitura, controllo;
per il comparto calzature: taglio, cucito, assemblaggio, incollaggio, montaggio, rifinitura,
controllo;
per il comparto tessili vari:
pizzi/ricami: formazione del pizzo o ricamo, finissaggio, controllo;
non tessuti/feltri: assemblaggio/consolidamento fibre, finissaggio, controllo.
Figura di riferimento: Addetto ad operazioni di coordinamento della produzione (gestione
reparto/unità operativa)
Esempi di qualifiche contrattuali più diffuse
Capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti, assistente, capo squadra
manutenzione, responsabile di reparto di produzione.
241
Area di attività: L'addetto conosce funzioni e ruoli del reparto nell'economia produttiva
dell'intera filiera. Unisce una buona conoscenza dei materiali in lavorazione a competenze
relative alla gestione ottimale delle macchine e all'organizzazione dei flussi produttivi.
Collabora con il responsabile di reparto nell'approvvigionamento e nella movimentazione
dei materiali in lavorazione, contribuendo a definire la migliore gestione delle risorse
umane a disposizione.
Sovrintende al flusso produttivo e collabora nella scelta delle migliori tecniche di
lavorazione curando anche il flusso di approvvigionamento.
Conoscenze e competenze di settore
- Conoscere le caratteristiche peculiari del sistema TAMCP (il ciclo tessile, il ciclo pelli -
cuoio-calzature)
- Conoscere le principali materie prime (fibre tessili naturali e chimiche per il ciclo tessile-
abbigliamento; fibre tessili naturali e chimiche, pellami e materiali sintetici per il ciclo
pelli-cuoio-calzature) in termini di origine, caratteristiche merce ologiche, destinazioni
d'uso e caratteristiche di impiego
- Conoscere il ciclo di produzione del sistema TAMCP e i relativi macchinari per i diversi
comparti
- Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene,
prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione
dagli incendi
- Conoscere i principi base del controllo di qualità, di prodotto, di processo nei vari step
produttivi
- Conoscere le principali tendenze relativamente alle innovazioni di prodotto, di processo,
di contesto e organizzative del sistema TAMCP e sviluppare attenzione e attitudini al
cambiamento
Conoscenze e competenze generali di profilo
- Essere in grado di collaborare, sulla base degli input ricevuti, al coordinamento delle
attività del ciclo produttivo (tempistica di produzione, determinazione dei carichi di lavoro,
resa e manutenzione macchine, ottimizzazione delle risorse, coordinamen to delle risorse
umane, programmazione del flusso di approvvigionamento dei materiali)
- Saper utilizzare gli strumenti informatici per le principali operazioni di gestione,
rilevazione e controllo dei dati, secondo le esigenze di comparto
- Saper effettuare rappresentazioni grafiche di dati tecnici di produzione utilizzando i
software dedicati
242
- Conoscere gli standard qualitativi del prodotto nei vari step produttivi e finito e le relative
modalità di verifica
- Essere in grado di collaborare all'organizzazione del lavoro
- Conoscere le diverse materie prime e le loro caratteristiche tecniche con particolare
riguardo a quelle del comparto di appartenenza
- Conoscere le tecniche basilari della comunicazione ed essere in grado di coordinare un
gruppo
Figura di riferimento: Conduttore di sistemi automatizzati, di processi di tintura e stampa,
finissaggio
Esempi di qualifiche contrattuali più diffuse
Conduttore di sistemi automatizzati, di processi di tintura e stampa, finissaggio
Area di attività: Sulla base di un input iniziale (normalmente riferito ad una macchina, ad
un substrato tessile, all'impiego di prodotti e coloranti) di cui comprende il significato,
presidia il processo di lavorazione (che può essere anche parziale), controllando parametri
tecnici (temperatura, tempi, velocità di avanzamento, agenti chimici, ecc.) e di efficienza e
di sicurezza degli impianti. Apporta, se necessario, correzioni ai parametri di lavorazione
(colori, agenti chimici, ecc.) avvalendosi di prove di laboratorio e/o di test di controllo e di
qualità. Accerta l'idoneità e la riproducibilità del processo condotto; attesta la conformità
del prodotto e ne promuove l'avanzamento alle fasi successive di lavorazione.
Conoscenze e competenze di settore
- Conoscere le caratteristiche peculiari del sistema TAMCP (il ciclo tessile, il ciclo pelli -
cuoio-calzature)
- Conoscere le principali materie prime (fibre tessili naturali e chimiche per il ciclo tessile-
abbigliamento; fibre tessili naturali e chimiche, pellami e materiali sintetici per il ciclo
pelli-cuoio-calzature) in termini di origine, caratteristiche merce ologiche, destinazioni
d'uso e caratteristiche di impiego
- Conoscere il ciclo di produzione del sistema TAMCP e i relativi macchinari per i diversi
comparti
- Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene,
prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione
dagli incendi
243
- Conoscere i principi base del controllo di qualità, di prodotto, di processo nei vari step
produttivi
- Conoscere le principali tendenze relativamente alle innovazioni di prodotto, di processo,
di contesto e organizzative del sistema TAMCP e sviluppare attenzione e attitudini al
cambiamento
Conoscenze e competenze generali di profilo
- Saper gestire le fasi della preparazione alla tintura e stampa con le modalità e i prodotti
più idonei da usare nei processi, definendo i parametri di tempo, temperatura, acidità e
velocità di avanzamento
- Saper scegliere i coloranti da usare sulla base delle solidità richieste, dei costi di
produzione e del metamerismo del colore
- Contribuire con il responsabile di produzione alla definizione del flusso di tintura, stampa
e finissaggio più idoneo, tenendo conto delle esigenze dei clienti, delle richieste del mercato
e delle innovazioni tecnologiche del settore
- Saper apportare correzioni (aggiunte, schiarimenti, ripresa) al processo di tintura, stampa
e finissaggio, avvalendosi di prove di laboratorio o del controllo di qualità o dei test
condotti
automaticamente
- Saper rilevare l'idoneità e la conformità del prodotto e la riproducibilità del processo
condotto (anche parziale), promuovendo l'avanzamento alle lavorazioni successive
- Conoscere e saper gestire i vari sistemi di automazione per la preparazione, distribuzione
e trattamento sistematico dei prodotti e per il controllo dei processi in dotazione
Figura di riferimento: Addetto ad operazioni di programmazione della produzione
Esempi di qualifiche contrattuali più diffuse
Addetto alla programmazione della produzione e della logistica, addetto alla
programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento delle merci in
magazzino
Area di attività: L'addetto, sulla base degli input ricevuti dal tecnico responsabile del
servizio, svolge operazioni relative alla definizione della tempistica di produzione e alla
calendarizzazione stagionale o per commessa, contribuendo alla determinazi one dei
fabbisogni di materie prime/accessori, alla determinazione dei carichi di lavoro per i reparti
e le linee produttive e all'ottimizzazione dei tempi e dei consumi. Nello svolgere le
mansioni sopra indicate, usa gli strumenti informatici dedicati.
244
In caso di decentramento di parte delle produzioni, decise e coordinate dal tecnico,
collabora all'alimentazione dei sub-fornitori italiani o esteri.
Conoscenze e competenze di settore
- Conoscere le caratteristiche peculiari del sistema TAMCP (il ciclo tessile, il ciclo pelli -
cuoio-calzature)
- Conoscere le principali materie prime (fibre tessili naturali e chimiche per il ciclo tessile-
abbigliamento; fibre tessili naturali e chimiche, pellami e materiali sintetici per il ciclo
pelli-cuoio-calzature) in termini di origine, caratteristiche merceologiche, desti nazioni
d'uso e caratteristiche di impiego
- Conoscere il ciclo di produzione del sistema TAMCP e i relativi macchinari per i diversi
comparti
- Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene,
prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione
dagli incendi
- Conoscere i principi base del controllo di qualità, di prodotto, di processo nei vari step
produttivi
- Conoscere le principali tendenze relativamente alle innovazioni di prodotto, di processo,
di contesto e organizzative del sistema TAMCP e sviluppare attenzione e attitudini al
cambiamento
Conoscenze e competenze generali di profilo
- Saper svolgere, sulla base degli input ricevuti dal responsabile del servizio, operazioni
relative alla definizione della tempistica di produzione, anche attraverso l'utilizzo di
strumenti statistici
- Saper contribuire alla determinazione dei carichi di lavoro per i reparti
– Saper contribuire all'ottimizzazione dei tempi usando gli strumenti cartacei e
informatici dedicati
- Collaborare, in caso di decentramento di parte della produzione, alle funzioni di
coordinamento delle attività delocalizzate
- Saper utilizzare gli strumenti informatici per le principali operazioni di programmazione,
gestione, rilevazione e controllo dei dati, secondo le esigenze di comparto
- Saper effettuare rappresentazioni grafiche di dati tecnici di produzione
245
- Conoscere, oltre agli standard qualitativi del prodotto nei vari step produttivi e finito,
anche le relative modalità di verifica
- Conoscere le diverse materie prime, le loro caratteristiche tecniche e prestazionali con
particolare riguardo ai materiali lavorati nel comparto di appartenenza
- Conoscere il ciclo di produzione delle lavorazioni successive a quelle svolte nel comparto
di appartenenza
- Conoscere le problematiche e i parametri di gestione delle acque e dell'energia di processo
(solo per il comparto nobilitazione)
Figura di riferimento: Addetto ad operazioni di laboratorio/controllo qualità
Esempi di qualifiche contrattuali più diffuse
Addetto laboratorio analisi chimico/fisiche, addetto laboratorio chimico, analisi chimiche/
fisiche
Area di attività: L'addetto conosce i materiali lavorati nell'azienda di appartenenza, i cicli
di trasformazione a cui gli stessi sono sottoposti e gli standard qualitativi. Conosce inoltre
le attrezzature usate nel laboratorio, le normative di riferimento e le tolleranze. In supporto
al responsabile di laboratorio, predispone i campioni da analizzare o da ricettare e, con
l'aiuto di strumentazioni adeguate, sottopone gli stessi ai procedimenti necessari alla
valutazione. Interpreta i risultati elaborati da gli strumenti al fine di trasmettere ai
responsabili di produzione, alla funzione sviluppo prodotti e all'area marketing le
informazioni necessarie ad individuare le soluzioni tecniche per l'eliminazione di difettosità
e per la valorizzazione commerciale del prodotto stesso.
Conoscenze e competenze di settore
- Conoscere le caratteristiche peculiari del sistema TAMCP (il ciclo tessile, il ciclo pelli -
cuoio-calzature)
- Conoscere le principali materie prime (fibre tessili naturali e chimiche per il ciclo tessile-
abbigliamento; fibre tessili naturali e chimiche, pellami e materiali sintetici per il ciclo
pelli-cuoio-
calzature) in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazioni d'uso e
caratteristiche di impiego
- Conoscere il ciclo di produzione del sistema TAMCP e i relativi macchinari per i diversi
comparti
- Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene,
prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione
dagli incendi
246
- Conoscere i principi base del controllo di qualità, di prodotto, di processo nei vari step
produttivi
- Conoscere le principali tendenze relativamente alle innovazioni di prodotto, di processo,
di contesto e organizzative del sistema TAMCP e sviluppare attenzione e attitudini al
cambiamento
Conoscenze e competenze generali di profilo
- Saper predisporre, sulla base degli input ricevuti, i campioni da analizzare o da ricettare e
le strumentazioni relative
- Saper leggere ed interpretare, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
statistici, i risultati relativi alle prove effettuate, conoscendo le normative di riferimento
- Saper effettuare l'archiviazione dei campioni e della documentazione relativa
- Saper effettuare rappresentazioni grafiche di dati tecnici di produzione
- Conoscere, oltre agli standard qualitativi del prodotto nei vari step produttivi e finito,
anche le relative modalità di verifica
- Conoscere le problematiche relative al comportamento dei materiali nelle lavorazioni
successive
- Conoscere le diverse materie prime e le loro caratteristiche tecniche con particolare
riguardo a quelle del comparto di appartenenza
Figura di riferimento: Addetto ad operazioni di sviluppo del progetto/prodotto/modellista
Esempi di qualifiche contrattuali più diffuse
Realizzatore di modelli su CAD/CAM, progettista -sviluppatore di modelli e/o stampa
completa con CAD tridimensionale e capacità di modifica ed adattamento del software,
tecnico di prototipazione rapida, operatore modellista su CAD/CAM addetto alla
preparazione e/o modifica modelli, m odellista CAD-CAM per confezione e/o calzature,
addetto alla preparazione e/o modifica dei modelli, colorista, sarto finito per capo completo
Area di attività: L'addetto, sulla base delle richieste espresse dall'area marketing e
commerciale e degli input dello stilista (o direttamente dal cliente nel caso di aziende che
operano su commessa), collabora alla realizzazione dei prototipi e/o alla tr aduzione degli
stessi in indicazioni tecniche utili al processo di industrializzazione.
Conosce i materiali utilizzabili, le fasi di realizzazione del prodotto, la struttura tecnica
dello stesso, l'utilizzo al quale il prodotto è destinato, lo standard qualitativo richiesto.
Realizza le sue proposte su materiale cartaceo, su stoffa, pelle e/o mediante supporto
informatico (CAD), di cui conosce l'utilizzo. Gestisce l'archiviazione dei disegni/campioni.
247
Indica le soluzioni più adeguate per il raggiungimento dell'obiettivo finale.
Conoscenze e competenze di settore
- Conoscere le caratteristiche peculiari del sistema TAMCP (il ciclo tessile, il ciclo pelli -
cuoio-calzature)
- Conoscere le principali materie prime (fibre tessili naturali e chimiche per il ciclo tessile-
abbigliamento; fibre tessili naturali e chimiche, pellami e materiali sintetici per il ciclo
pelli-cuoio-calzature) in termini di origine, caratteristiche merce ologiche, destinazioni
d'uso e caratteristiche di impiego
- Conoscere il ciclo di produzione del sistema TAMCP e i relativi macchinari per i diversi
comparti
- Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene,
prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione
dagli incendi
- Conoscere i principi base del controllo di qualità, di prodotto, di processo nei vari step
produttivi
- Conoscere le principali tendenze relativamente alle innovazioni di prodotto, di processo,
di contesto e organizzative del sistema TAMCP e sviluppare attenzione e attitudini al
cambiamento
Conoscenze e competenze generali di profilo
- Supportare il responsabile dell'ufficio prodotti nella messa a punto dei nuovi materiali
mediante definizione dei processi lavorativi di realizzazione degli stessi
- Essere in grado di disegnare e sviluppare ipotesi di prodotto da sottoporre ad una prima
selezione non trascurando di evidenziare i dati e la terminologia tecnica indispensabili alla
sua riproduzione
- Essere in grado di collaborare alla definizione e realizzazione del campionario
- Conoscere elementi di informatica di base e il sistema CAD
- Conoscere, oltre agli standard qualitativi del prodotto nei vari step produttivi e finito,
anche le relative modalità di verifica
- Conoscere elementi di marketing
- Conoscere la terminologia commerciale dei vari materiali (filati, tessuti, ...)
248
- Conoscere le diverse materie prime e le loro caratteristiche tecniche con particolare
riguardo a quelle del comparto di appartenenza
Solo per il modellista:
- saper effettuare l'impostazione dei modelli;
- supportare il responsabile dell'ufficio prodotti nella messa a punto dei prodotti
interpretando il disegno dello stilista e tenendo conto delle difficoltà di lavorazione
determinate dalle diverse tipologie dei materiali;
- saper predisporre il disegno e le sagome per il taglio dei tessuti anche in funzione delle
diverse tipologie di taglie e misure;
- saper compilare le distinte base, trasmettendo tutte le informazioni tecniche utili
all'assemblaggio dei capi
Figura di riferimento: Stilista/progettista di prodotto
Esempi di qualifiche contrattuali più diffuse
Stilista-progettista di prodotto
Area di attività: Lo stilista/progettista di prodotto conosce i materiali, il mercato, le
tendenze moda, le tecniche di produzione. Concorre alla definizione di proposte utili per la
realizzazione di campionari e/o prodotti finiti. Formula idee e progetti che tengano conto
della realtà tecnico-organizzativa dell'impresa in cui opera e del mercato di riferimento. A
questo scopo utilizza strumenti grafici, manuali o informatici (CAD).
Può concorrere alla definizione dei cicli di lavorazione, all'adeguamento delle tecnologie
di produzione alle specifiche esigenze del prodotto, alle scelte in relazione al ricorso a
risorse esterne ("make or buy"), agli interventi sui processi produttivi e sugli impianti.
Conoscenze e competenze di settore
- Conoscere le caratteristiche peculiari del sistema TAMCP (il ciclo tessile, il ciclo pelli -
cuoio-calzature)
- Conoscere le principali materie prime (fibre tessili naturali e chimiche per il ciclo tessile-
abbigliamento; fibre tessili naturali e chimiche, pellami e materiali sintetici per il ciclo
pelli-cuoio-calzature) in termini di origine, caratteristiche merce ologiche, destinazioni
d'uso e caratteristiche di impiego
- Conoscere il ciclo di produzione del sistema TAMCP e i relativi macchinari per i diversi
comparti
249
- Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene,
prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione
dagli incendi
- Conoscere i principi base del controllo di qualità, di prodotto, di processo nei vari step
produttivi
- Conoscere le principali tendenze relativamente alle innovazioni di prodotto, di processo,
di contesto e organizzative del sistema TAMCP e sviluppare attenzione e attitudini al
cambiamento
Conoscenze e competenze generali di profilo
- Saper elaborare idee creative sulla base degli input derivati dalle tendenze moda dei
materiali tessili e dai trend di consumo ed esprimerle graficamente mediante l'utilizzo di
strumenti manuali e/o computerizzati
- Saper esplorare e rielaborare il contesto socio -culturale per la individuazione e la
previsione di nuovi trend
- Essere in grado di progettare proposte di materiali tessili e capi moda o di tradurre input
dei clienti in progetti in sintonia con l'immagine aziendale e con le esigenze di produzione,
realizzazione, marketing
- Concorrere alla definizione e alla gestione delle strategie di sviluppo dei prodotti e alla
gestione delle fasi di promozione
- Conoscere la tecnologia della produzione
- Supportare il responsabile della funzione nella fase di progettazione, sviluppo e
definizione dei prototipi e dei campionari
- Conoscere elementi di marketing e di gestione della relazione commerciale
- Conoscere la struttura e le caratteristiche dei tessuti, le relative tecnologie di formazione
e i principali processi di trattamento
Figura di riferimento: Addetto ad operazioni di promozione prodotto/servizio assistenza
clienti
Esempi di qualifiche contrattuali più diffuse
Addetto ad operazioni di promozione prodotto/servizio assistenza clienti, addetto ufficio
acquisti e vendite
250
Area di attività: L'addetto rileva le esigenze dei clienti e, sulla base degli input del mercato
e del cliente, concorre alla definizione e gestione delle strategie di sviluppo dei prodotti e
alla programmazione e alla gestione dei campionari.
Conosce i materiali, il ciclo di trasformazione, le caratteristiche dei prodotti finali, le
modalità più adeguate di promozione e gestione della relazione commerciale.
Inoltre si occupa dell'assistenza del cliente nell'analisi e nella scelta del prodotto durante le
fasi di definizione dell'ordine e/o di post-vendita, trasferendo all'azienda gli input necessari
all'adeguamento dell'offerta.
Conoscenze e competenze di settore
- Conoscere le caratteristiche peculiari del sistema TAMCP (il ciclo tessile, il ciclo pelli -
cuoio-calzature)
- Conoscere le principali materie prime (fibre tessili naturali e chimiche per il ciclo tessile-
abbigliamento; fibre tessili naturali e chimiche, pellami e materiali sintetici per il ciclo
pelli-cuoio-calzature) in termini di origine, caratteristiche merce ologiche, destinazioni
d'uso e caratteristiche di impiego
- Conoscere il ciclo di produzione del sistema TAMCP e i relativi macchinari per i diversi
comparti
- Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene,
prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione
dagli incendi
- Conoscere i principi base del controllo di qualità, di prodotto, di processo nei vari step
produttivi
- Conoscere le principali tendenze relativamente alle innovazioni di prodotto, di processo,
di contesto e organizzative del sistema TAMCP e sviluppare attenzione e attitudini al
cambiamento
Conoscenze e competenze generali di profilo
- Supportare il responsabile della funzione nella fase di rilevamento delle esigenze dei
clienti o della definizione dei campionari
- Concorrere alla definizione e alla gestione delle strategie di sviluppo dei prodotti e alla
gestione delle fasi di promozione
- Sapersi relazionare con il cliente presidiando l'assistenza nelle fasi di definizione
dell'ordine e post -vendita, trasferendo all'azienda gli input necessari all'adeguamento
dell'offerta
251
- Saper utilizzare gli strumenti informatici per la presentazione del prodotto e per la
gestione della relazione commerciale
- Conoscere gli standard qualitativi e le modalità di verifica dei campioni relativi alla
materia prima e al prodotto finito
- Conoscere elementi di marketing e di gestione della relazione commerciale
- Conoscere la terminologia commerciale dei vari materiali
- Conoscere le diverse materie prime e le loro caratteristiche tecniche con particolare
riguardo a quelle del comparto di appartenenza
Contenuti professionalizzanti per la formazione in apprendistato
Figure trasversali settore tessile-abbigliamento-moda
Areeaziendali
Conoscere i
prodotti
ed i servizi del
settore
merceologico di
appartenenza e del
contesto aziendale
Conoscere le basi
tecniche e
scientifiche
della
professionalità
Conoscere e
saper utilizzare le
tecniche ed i
metodi di lavoro
Amministr. e
gestione del
personale
Conoscenza dei
prodotti e servizi di
settore
Contabilità
generale, nozioni
generali di
normativa del
lavoro
Tecniche di:
- gestione
aziendale
- archiviazione
- amministr. del
personale
- sviluppo
organizz. e
formazione
Area servizi
generali
Conoscenza dei
prodotti e servizi di
settore
Conoscenza della
strumentaz.
tecnica
Lingue
Tecniche di
comunicaz. e
relazione
Sistemi
informativi
Conoscenza dei
prodotti e servizi di
settore
Informatica
generale
Lingue
Tecniche e
metodi di lavoro
Logistica
Conoscenza delle
materie prime, dei
semilavorati, dei
prodotti finiti, dei
materiali di
imballaggio e dei
Conoscenza dei
mezzi e delle
attrezzature di
stoccaggio e
movimentaz. delle
merci
Tecniche e
metodi di lavoro
Tecniche di
magazzino e
stoccaggio
252
Areeaziendali
Conoscere i
prodotti
ed i servizi del
settore
merceologico di
appartenenza e del
contesto aziendale
Conoscere le basi
tecniche e
scientifiche
della
professionalità
Conoscere e
saper utilizzare le
tecniche ed i
metodi di lavoro
servizi di settore
Commerciale e
comunicaz.
Conoscenza dei
prodotti e servizi di
settore
Struttura della rete
distributiva
Lingue
Tecniche di
comunicaz.
Tecniche di
ricerca di
mercato
Tecniche di
vendita
Tecniche di
marketing
Servizio clienti
Manutenzione
e impiantistica
Conoscenza
prodotti,
dell'impiantist. di
produzione e servizi
di settore
Materiali di
lavoro,
component.,
impianti
Tecniche di
manutenz.
Areeaziendali
Conoscere e saper
utilizzare strumenti e
le tecnologie di
lavoro (attrezzature,
macchinari,
strumenti di lavoro)
Conoscere e
utilizzare misure
di sicurezza
individuale e
tutela ambientale
Conoscere le
innovazioni di
processo e
del contesto
produttivo
Amministr. e
gestione del
personale
Competenze
informatiche
Sicurezza e
misure di
prevenzione e
protezione
individuale
Innovazioni
Area servizi
generali
Conoscenza degli
strumenti di Office
Automation
Sicurezza e
misure di
prevenzione e
protezione
individuale
Innovazioni
Orientam. alla
soddisfazione
del cliente
Sistemi
informativi
Informatica e
telematica applicate
Strumenti di lavoro
Sicurezza e
misure di
prevenzione e
protezione
individuale
Innovazioni
Orientam. alla
qualità
Logistica Competenze
informatiche
Sicurezza e
misure di
Innovazioni
Orientam. alla
253
Areeaziendali
Conoscere e saper
utilizzare strumenti e
le tecnologie di
lavoro (attrezzature,
macchinari,
strumenti di lavoro)
Conoscere e
utilizzare misure
di sicurezza
individuale e
tutela ambientale
Conoscere le
innovazioni di
processo e
del contesto
produttivo
Strumenti di lavoro prevenzione e
protezione
individuale
Ecologia e tutela
ambientale
qualità
Commerciale e
comunicaz.
Informatica e
telematica applicate
Strumenti di lavoro
Sicurezza e
misure di
prevenzione e
protezione
individuale
Innovazioni
Orientam. alla
qualità e/o alla
soddisfaz. del
cliente
Manutenzione e
impiantistica
Competen.
informatiche
Strumenti di lavoro
Sicurezza, misure
di prevenzione,
protezione
individuale
Ecologia tutela
ambientale
Innovazioni
ALLEGATO A
APPRENDISTI
LIVELLO DA
MESE
A
MESE MINIMO CONTINGENZA EDR (*) ALTRE
INDENNITÀ TOTALE
Apprendistato
Professionalizzante 2 -
Assunti dal
01/04/2013
1 12 1.289,04 0,00 0,00 0,00 1.289,04
13 36 1.621,70 0,00 0,00 0,00 1.621,70
Apprendistato
Professionalizzante 3 -
Assunti dal
01/04/2013
1 12 1.289,04 0,00 0,00 0,00 1.289,04
13 30 1.621,70 0,00 0,00 0,00 1.621,70
31 36 1.707,25 0,00 0,00 0,00 1.707,25
Apprendistato
Professionalizzante 4 -
Assunti dal
01/04/2013
1 15 1.621,70 0,00 0,00 0,00 1.621,70
16 30 1.707,25 0,00 0,00 0,00 1.707,25
31 36 1.786,95 0,00 0,00 0,00 1.786,95
Apprendistato
Professionalizzante 5 -
Assunti dal
01/04/2013
1 15 1.707,25 0,00 0,00 0,00 1.707,25
16 30 1.786,95 0,00 0,00 0,00 1.786,95
31 36 1.878,36 0,00 0,00 0,00 1.878,36
254
APPRENDISTI
LIVELLO DA
MESE
A
MESE MINIMO CONTINGENZA EDR (*) ALTRE
INDENNITÀ TOTALE
Apprendistato
Professionalizzante 6 -
Assunti dal
01/04/2013
1 15 1.786,95 0,00 0,00 0,00 1.786,95
16 30 1.878,36 0,00 0,00 0,00 1.878,36
31 36 2.005,13 0,00 0,00 0,00 2.005,13
Apprendistato
Professionalizzante 7 -
Assunti dal
01/04/2013
1 15 1.878,36 0,00 0,00 0,00 1.878,36
16 30 2.005,13 0,00 0,00 0,00 2.005,13
31 36 2.136,10 0,00 0,00 0,00 2.136,10
Apprendistato
Professionalizzante 8 -
Assunti dal
01/04/2013
1 15 2.005,13 0,00 0,00 0,00 2.005,13
16 30 2.136,10 0,00 0,00 0,00 2.136,10
31 36 2.264,68 0,00 0,00 0,00 2.264,68
Apprendistato
Professionalizzante2S
- Assunti dal
01/04/2013
1 12 1.289,04 0,00 0,00 0,00 1.289,04
13 36 1.657,81 0,00 0,00 0,00 1.657,81
Apprendistato
Professionalizzante3S
- Assunti dal
01/04/2013
1 12 1.289,04 0,00 0,00 0,00 1.289,04
13 30 1.621,70 0,00 0,00 0,00 1.621,70
31 36 1.745,98 0,00 0,00 0,00 1.745,9
255
Organizzazione firme
UNILA VORO - PMI
CONFSAL FISALS