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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 settembre 2026

Cassazione n. 25696/2026

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te-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]

I. Gallina eChiara Gallina-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 581/2021 depositata il08/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose dinanzi al Giudice di pace di Treviso opposizione aun decreto ingiuntivo con cui, su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., gli era statoingiunto di pagare la somma di euro 926,83, a titolo di penale perNumero registro generale 27031/2021Numero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 25696/2026Data pubblicazione 22/09/2026illegittimo recesso dal contratto del 23.03.2016 - avente ad oggetto larealizzazione di un impianto fotovoltaico - e di corrispettivo relativo adalcune prestazioni eseguite in adempimento di tale contratto.

L’opponentepropose anche domanda riconvenzionale di condanna della contropartealla restituzione dell’acconto già pagato, pari a euro 2.550,47.Con la sentenza di primo grado, il Giudice di pace, in accoglimentodell’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la societàopposta alla restituzione della somma di euro 2.550,47, nonché allarifusione delle spese processuali.2.

A seguito di impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Treviso, con sentenza n.581/2021, ha rigettato l’appello e ha condannato l’appellante alpagamento delle spese processuali del grado.Nella motivazione si è ritenuto che, non essendo stato sottoscritto anche ildocumento negoziale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (affidamento dell’incarico relativo aduna verifica di fattibilità), il cui contenuto era parte essenziale delcomplessivo regolamento contrattuale di cui al documento negoziale del23.03.2016, il quale racchiudeva solo una parte del complessivo assettorelativo alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, non si eraperfezionato l’accordo tra le parti.3. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per cassazione avverso quest’ultima sentenzasulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato come segue: violazione di una norma didiritto ovvero dei limiti ex art. 112 c.p.c. dell’effetto devolutivodell’appello.Numero registro generale 27031/2021Numero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 25696/2026Data pubblicazione 22/09/2026In particolare, secondo la ricorrente, avendo il giudice di primo gradoritenuto legittimo il recesso dell’opponente sull’implicito presupposto dellavalidità del contratto, non essendo stato tale presupposto oggettodell’appello principale e in mancanza di appello incidentale sul punto, sullostesso si sarebbe formato il giudicato interno, sicché il Tribunale,nell’accertare la mancata conclusione del contratto, sarebbe incorso nelvizio di ultrapetizione.Il motivo è infondato.Al riguardo, deve osservarsi che, in tema di impugnazioni, qualoraun'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espressoo attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente edinequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudiced'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittoriosoquanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravameincidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art.345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art.329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile,invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non siastata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice diprime cure (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 11799/2017; nello stesso senso, sivedano anche: Cass. n. 24658/2017; Cass. n. 21264/2018; Cass. n.14899/2022; Cass. n. 9505/2024; Cass. n. 25876/2024).Le Sezioni Unite della Corte, nel precedente innanzi citato, hanno preso inesame, tra le altre, anche l’ipotesi in cui il rigetto della domandadell’attore, anziché essere determinato da un giudizio di fondatezzadell'eccezione proposta dal convenuto, sia invece avvenuto per altreragioni, che possono essere state, o la stessa inidoneità in iure dei fatticostitutivi a giustificare il diritto fatto valere con la domanda giudiziale, ola loro mancata dimostrazione a livello probatorio come fatti storici, oanche una valutazione di fondatezza di un'altra eccezione di merito.

InNumero registro generale 27031/2021Numero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 25696/2026Data pubblicazione 22/09/2026questi casi - hanno affermato le Sezioni Unite - è palese che l'interesse adimpugnare con l'appello la decisione sarà dell'attore, perché egli ha vistorigettata la domanda ed è in posizione di c.d. soccombenza praticarispetto all'esito finale della lite, mentre l'interesse ad ottenere che inappello si ridiscuta dell'eccezione di merito ritenuta infondata, sarà delconvenuto, che ha solo una soccombenza c.d. virtuale sull'eccezione, cioèuna soccombenza che non ha inciso sull'esito finale della decisione che gliè favorevole e che non può venire in rilievo in sede di impugnazione senon ove l'appello sia svolto dall'attore.Ebbene, l'art. 346 c.p.c., con l'espressione "eccezioni non accolte nellasentenza di primo grado", nell'ammettere la mera riproposizionedell'eccezione di merito da parte del convenuto rimasto vittorioso conriguardo all'esito finale della lite, intende riferirsi all'ipotesi in cuil'eccezione non sia stata dal primo giudice ritenuta infondata nellamotivazione né attraverso un'enunciazione in modo espresso, némera riproposizione (che dev'essere espressa) è possibile, la suamancanza rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere dirilevazione riguardo ad essa è riservato alla parte, mentre, se il potere dirilevazione compete anche al giudice, non impedisce - ferma lapreclusione del potere del convenuto - che il giudice d'appello esercitidetto potere a norma del secondo comma dell'art. 345 c.p.c.Anche successivamente, le Sezioni Unite hanno ribadito che la partepienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravameformulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentaleper richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accoltenella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o nonesaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta ariproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio dicassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne ilNumero registro generale 27031/2021Numero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 25696/2026Data pubblicazione 22/09/2026riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da uncomportamento omissivo (cfr.: Cass. , Sez.

Un., n. 13195/2018).Passando ad applicare i suddetti principi al caso concreto sulla scortadell’accesso diretto agli atti del giudizio di merito, che è consentito allaCorte di cassazione quale giudice del “fatto processuale”, essendo statolamentato un error in procedendo (cfr.: Cass. n. 2771/2017; Cass. n.20924/2019), deve rilevarsi quanto segue.In primo luogo, l’eccezione di merito relativa all’asserita mancataconclusione del contratto complessivo per carenza del consenso anche inordine allo studio di fattibilità - da ritenersi presupposto indefettibile dellarealizzazione dell’impianto fotovoltaico - è stata sollevata nell’atto dicitazione in opposizione unitamente ad altre eccezioni, tra cui quellarelativa al possibile esercizio del diritto al ripensamento, e ciò senza chel’opponente abbia indicato espressamente alcuna graduazione tra leeccezioni medesime, sì da vincolare il giudice nell’esame delle stesse.In secondo luogo, l’eccezione relativa all’asserita mancata conclusione delcontratto non risulta esaminata nella sentenza di primo grado e non puòritenersi che essa sia stata ritenuta infondata dal primo giudice, néun'enunciazione chiara ed inequivoca, sebbene indiretta.In terzo luogo, dopo che nell’atto di appello, a pag. 8, al paragrafointitolato «Sull’oggetto del contratto», la società appellante avevanuovamente trattato la questione relativa alla tesi di controparteconcernente «il mancato perfezionamento del contratto a fronte dellamancata sottoscrizione, da parte del committente, del modulo relativoall’affidamento dell’incarico per lo studio di fattibilità della tettoria,considerato parte integrante e necessaria ai fini della conclusione delcontratto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico», l’appellato, incomparsa di risposta, a pag. 11, al paragrafo intitolato «Sull’oggetto delcontratto, sulle prestazioni mai rese da [OSCURATO:SOCIETA]. e sull’omessaNumero registro generale 27031/2021Numero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 25696/2026Data pubblicazione 22/09/2026sottoscrizione dell’incarico per esecuzione dello studio di fattibilità», haespressamente dedotto che «condizione per l’esecuzione da parte diProgenia dell’impianto fotovoltaico, era la realizzazione dello studio difattibilità, per il quale mai ha ricevuto incarico e mai ha svolto attività»,dal che si evince una manifestazione di volontà di reiterare le propriedifese sul punto, manifestazione avvenuta con chiarezza e precisionesufficienti a renderla inequivocabilmente intellegibile per la controparte eper il giudicante (cfr.: Cass. n. 33649/2023).Ne deriva che, appartenendo la questione al thema decidendum devolutoalla Corte d’appello, non risulta ravvisabile sul punto alcun giudicatointerno.2.

Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione di legge, ovveroviolazione dell’articolo 1321 c.c., illogicità della motivazione.La ricorrente, in particolare, lamenta che il Tribunale, ritenendo che lostudio di fattibilità costituisse elemento essenziale – non già ex art. 1325c.c., bensì secondo la comune esperienza – del contratto relativo allarealizzazione di un impianto fotovoltaico, sicché l’uno non potevasussistere in assenza dell’altro, sia incorso in un errore logicomotivazionale e in un’arbitraria modificazione dell’accordo tra le parti, che,al contrario, prevedeva in proposito l’esistenza di due contratti distinti eautonomi.Il motivo è inammissibile.Sul punto, deve premettersi che la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantoNumero registro generale 27031/2021Numero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 25696/2026Data pubblicazione 22/09/2026testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(cfr., fra le altre: Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014; Cass., Sez.

Un., n.8054/2014; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022).Al contrario, il vizio di illogicità della motivazione, mediato dalle risultanzedella documentazione prodotta dalle parti, non può essere fatto valere inquesta sede.Va ulteriormente premesso che il vizio di violazione di legge consiste nelladeduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge eimplica necessariamente un problema interpretativo della stessa;l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta alsindacato di legittimità (cfr.: Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 3340/2019;Cass. n. 7871/2025).Al contrario, come si ricava agevolmente dall’esame del motivo, la censuranon comporta alcun problema interpretativo, ma riguarda in sostanza ilragionamento decisorio del giudice del merito, insuscettibile di controllo dilegittimità, ove congruamente motivato.Invero, come già affermato in sede di legittimità, la volontà negoziale puòesprimersi in diversi documenti o negozi (cfr.: Cass. n. 7323/2024), cosìcome è anche possibile la puntuazione del contratto (cfr.: Cass. n.2204/2020).Inoltre, ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale ènecessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementiNumero registro generale 27031/2021Numero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 25696/2026Data pubblicazione 22/09/2026dell'accordo, non potendosene ravvisare la sussistenza qualora - raggiuntal'intesa solamente su quelli essenziali, pure riportati in appositodocumento (cosiddetto "minuta" o "puntuazione") - risulti rimessa ad untempo successivo la determinazione degli elementi accessori, con laconseguenza che, rispetto a tale convenzione, non può esserviinadempimento, non essendo la stessa fonte di obbligazioni determinate(cfr.: Cass. n. 11126/2024; Cass. n. 30851/2018).Ora, dall’esame della motivazione del Tribunale emerge che la decisione sifonda su un accertamento concreto dell’unitarietà dell’assetto negozialevoluto dalle parti, quale emergente dalla documentazione prodotta, il tuttosulla scorta delle seguenti circostanze: a) il fatto che il documentonegoziale relativo allo studio di fattibilità contenesse l’individuazione delsito in cui collocare l’impianto, dei rilievi e delle misurazioni da effettuarsia tal fine, delle verifiche tecnico- amministrative e degli adempimentiprogettuali ai fini della presentazione della pratica presso il Comune; b) ilfatto che il documento negoziale del 23.03.2016, sottoscritto dalle parti,contenesse un riferimento esplicito proprio alla successiva disciplinacontrattuale oggetto del documento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non sottoscritto.Sebbene la sentenza impugnata contenga anche, fra le altre,l’affermazione secondo cui gli elementi indicati nel documento negozialerelativo allo studio di fattibilità sono gli «elementi essenziali del contenutodi un qualsiasi contratto avente ad oggetto la realizzazione edinstallazione di un impianto fotovoltaico», detta affermazione ha merovalore confermativo di quanto rilevato innanzi.In virtù di quanto precede, va rilevato che, con accertamento di fattocongruamente motivato, il giudice del merito ha ritenuto che le parti, nellafattispecie concreta esaminata, avessero frazionato l’oggetto complessivodel loro accordo in due documenti, da considerarsi unitariamente ai finidella manifestazione del consenso.Numero registro generale 27031/2021Numero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 25696/2026Data pubblicazione 22/09/2026Le argomentazioni in questione riguardano l’individuazione dell’oggetto diquello specifico accordo e l’interpretazione della volontà delle parti qualeemergente dai documenti prodotti, sicché esse attengono al merito.Da parte sua, la stessa ricorrente, pur censurando la sentenza di secondogrado per non aver considerato autonomi i due testi negoziali, sostieneche «con il contratto del 23.03.2016, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha commissionato aProgenia la realizzazione di un impianto nella consapevolezza dellanecessità di uno studio di fattibilità, tanto che nel contratto stesso ilcommittente si impegnava ad eseguire tale conferimento a Progeniastessa per l’importo di Euro 1.500,00» (cfr.: ricorso, alle pag. 12 e 13).Sulla scorta di quanto precede, deve ritenersi che la doglianza della partesi risolva, nella sostanza, in una sollecitazione ad una diversa ricostruzionefattuale, sicché essa va considerata inammissibile, pur ove risultinoallegati al ricorso gli atti processuali sui quali la parte fonda la diversainterpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio cheriporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suoinsieme (cfr.: Cass. n. 10927/2024).3.

Il terzo motivo è rubricato come segue: omesso esame su un fattodecisivo.In particolare, la ricorrente evidenzia che nel contratto del 23.03.2016,pacificamente sottoscritto, le parti avevano già concordato il corrispettivodello studio di fattibilità, la cui misura, come dedotto nell’atto di citazionein opposizione, costituiva la ragione del recesso esercitato.

Da ciò,secondo la parte, deriverebbe come conseguenza l’irrilevanza dellamancata sottoscrizione del documento contrattuale in data 01.04.2016relativo allo studio di fattibilità, che serviva unicamente a formalizzare unaccordo già raggiunto.Il motivo è infondato.Sul punto, deve in primo luogo osservarsi che nella sentenza impugnata èstato espressamente rilevato che «il documento negoziale del 23.3.16Numero registro generale 27031/2021Numero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 25696/2026Data pubblicazione 22/09/2026contiene un riferimento esplicito proprio alla successiva disciplinacontrattuale che poi formò oggetto del documento dell’1.4.16», dal che sidesume univocamente che la circostanza di cui la ricorrente lamental’omesso esame è stata, invece, considerata ai fini della decisione.Ne deriva ulteriormente che con la censura, anziché lamentarsi l’omessoesame di un fatto, si rimprovera, invece, al giudice del merito di nonaverne tratto la conseguenza che un accordo doveva ritenersi giàraggiunto anche in ordine allo studio di fattibilità.In proposito, deve osservarsi che il controllo di logicità del giudizio difatto, consentito dall'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c., non equivalealla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che hacondotto il giudice del merito ad una determinata soluzione dellaquestione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, nonsarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente inuna sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnatadall'ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tuttoestranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte dicassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraversol'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa.

Né,ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazioneche le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito)giudizio di merito, se - confrontando la sentenza con le risultanzeistruttorie - prendesse d'ufficio in considerazione un fatto probatoriodiverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito afondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso "sub specie" diomesso esame di un punto decisivo.

Del resto, il citato art. 360, commaprimo, n. 5), c.p.c. non conferisce alla Corte di cassazione il potere diriesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare,sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e lavalutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spettaNumero registro generale 27031/2021Numero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 25696/2026Data pubblicazione 22/09/2026individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne leprove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varierisultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (cfr.: Cass n. 4766/2006; in senso conforme, si vedanoanche: Cass. n. 12445/2006; Cass. n. 19274/2006; Cass. n. 27168/2006;Cass. n. 4500/2007).In proposito, poi, deve rilevarsi che la parte non ha provveduto, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, c.p.c., a indicare il "come" e il "quando" talefatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua"decisività" (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014; Cass., Sez.

Un., n.8054/2014; Cass. n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. n.27415/2018; Cass. n. 17005/2024), tanto più ove si osservi che, secondoquanto evidenziato nel controricorso a pag. 18, in sede di appello la stessaha confermato di non aver ricevuto detto incarico – quello sullo studio difattibilità – e di non aver chiesto nulla in relazione ad esso.4.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va disatteso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alcontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 2.500,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Numero registro generale 27031/2021Numero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 25696/2026Data pubblicazione 22/09/2026Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 16 settembre 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] I. Gallina eChiara Gallina-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 581/2021 depositata il08/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose dinanzi al Giudice di pace di Treviso opposizione aun decreto ingiuntivo con cui, su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., gli era statoingiunto di pagare la somma di euro 926,83, a titolo di penale perNumero registro generale 27031/2021Numero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 25696/2026Data pubblicazione 22/09/2026illegittimo recesso dal contratto del 23.03.2016 - avente ad oggetto larealizzazione di un impianto fotovoltaico - e di corrispettivo relativo adalcune prestazioni eseguite in adempimento di tale contratto. L’opponentepropose anche domanda riconvenzionale di condanna della contropartealla restituzione dell’acconto già pagato, pari a euro 2.550,47.Con la sentenza di primo grado, il Giudice di pace, in accoglimentodell’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la societàopposta alla restituzione della somma di euro 2.550,47, nonché allarifusione delle spese processuali.2. A seguito di impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Treviso, con sentenza n.581/2021, ha rigettato l’appello e ha condannato l’appellante alpagamento delle spese processuali del grado.Nella motivazione si è ritenuto che, non essendo stato sottoscritto anche ildocumento negoziale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (affidamento dell’incarico relativo aduna verifica di fattibilità), il cui contenuto era parte essenziale delcomplessivo regolamento contrattuale di cui al documento negoziale del23.03.2016, il quale racchiudeva solo una parte del complessivo assettorelativo alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, non si eraperfezionato l’accordo tra le parti.3. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per cassazione avverso quest’ultima sentenzasulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione di una norma didiritto ovvero dei limiti ex art. 112 c.p.c. dell’effetto devolutivodell’appello.Numero registro generale 27031/2021Numero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 25696/2026Data pubblicazione 22/09/2026In particolare, secondo la ricorrente, avendo il giudice di primo gradoritenuto legittimo il recesso dell’opponente sull’implicito presupposto dellavalidità del contratto, non essendo stato tale presupposto oggettodell’appello principale e in mancanza di appello incidentale sul punto, sullostesso si sarebbe formato il giudicato interno, sicché il Tribunale,nell’accertare la mancata conclusione del contratto, sarebbe incorso nelvizio di ultrapetizione.Il motivo è infondato.Al riguardo, deve osservarsi che, in tema di impugnazioni, qualoraun'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espressoo attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente edinequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudiced'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittoriosoquanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravameincidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art.345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art.329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile,invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non siastata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice diprime cure (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 11799/2017; nello stesso senso, sivedano anche: Cass. n. 24658/2017; Cass. n. 21264/2018; Cass. n.14899/2022; Cass. n. 9505/2024; Cass. n. 25876/2024).Le Sezioni Unite della Corte, nel precedente innanzi citato, hanno preso inesame, tra le altre, anche l’ipotesi in cui il rigetto della domandadell’attore, anziché essere determinato da un giudizio di fondatezzadell'eccezione proposta dal convenuto, sia invece avvenuto per altreragioni, che possono essere state, o la stessa inidoneità in iure dei fatticostitutivi a giustificare il diritto fatto valere con la domanda giudiziale, ola loro mancata dimostrazione a livello probatorio come fatti storici, oanche una valutazione di fondatezza di un'altra eccezione di merito. InNumero registro generale 27031/2021Numero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 25696/2026Data pubblicazione 22/09/2026questi casi - hanno affermato le Sezioni Unite - è palese che l'interesse adimpugnare con l'appello la decisione sarà dell'attore, perché egli ha vistorigettata la domanda ed è in posizione di c.d. soccombenza praticarispetto all'esito finale della lite, mentre l'interesse ad ottenere che inappello si ridiscuta dell'eccezione di merito ritenuta infondata, sarà delconvenuto, che ha solo una soccombenza c.d. virtuale sull'eccezione, cioèuna soccombenza che non ha inciso sull'esito finale della decisione che gliè favorevole e che non può venire in rilievo in sede di impugnazione senon ove l'appello sia svolto dall'attore.Ebbene, l'art. 346 c.p.c., con l'espressione "eccezioni non accolte nellasentenza di primo grado", nell'ammettere la mera riproposizionedell'eccezione di merito da parte del convenuto rimasto vittorioso conriguardo all'esito finale della lite, intende riferirsi all'ipotesi in cuil'eccezione non sia stata dal primo giudice ritenuta infondata nellamotivazione né attraverso un'enunciazione in modo espresso, némera riproposizione (che dev'essere espressa) è possibile, la suamancanza rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere dirilevazione riguardo ad essa è riservato alla parte, mentre, se il potere dirilevazione compete anche al giudice, non impedisce - ferma lapreclusione del potere del convenuto - che il giudice d'appello esercitidetto potere a norma del secondo comma dell'art. 345 c.p.c.Anche successivamente, le Sezioni Unite hanno ribadito che la partepienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravameformulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentaleper richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accoltenella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o nonesaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta ariproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio dicassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne ilNumero registro generale 27031/2021Numero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 25696/2026Data pubblicazione 22/09/2026riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da uncomportamento omissivo (cfr.: Cass. , Sez. Un., n. 13195/2018).Passando ad applicare i suddetti principi al caso concreto sulla scortadell’accesso diretto agli atti del giudizio di merito, che è consentito allaCorte di cassazione quale giudice del “fatto processuale”, essendo statolamentato un error in procedendo (cfr.: Cass. n. 2771/2017; Cass. n.20924/2019), deve rilevarsi quanto segue.In primo luogo, l’eccezione di merito relativa all’asserita mancataconclusione del contratto complessivo per carenza del consenso anche inordine allo studio di fattibilità - da ritenersi presupposto indefettibile dellarealizzazione dell’impianto fotovoltaico - è stata sollevata nell’atto dicitazione in opposizione unitamente ad altre eccezioni, tra cui quellarelativa al possibile esercizio del diritto al ripensamento, e ciò senza chel’opponente abbia indicato espressamente alcuna graduazione tra leeccezioni medesime, sì da vincolare il giudice nell’esame delle stesse.In secondo luogo, l’eccezione relativa all’asserita mancata conclusione delcontratto non risulta esaminata nella sentenza di primo grado e non puòritenersi che essa sia stata ritenuta infondata dal primo giudice, néun'enunciazione chiara ed inequivoca, sebbene indiretta.In terzo luogo, dopo che nell’atto di appello, a pag. 8, al paragrafointitolato «Sull’oggetto del contratto», la società appellante avevanuovamente trattato la questione relativa alla tesi di controparteconcernente «il mancato perfezionamento del contratto a fronte dellamancata sottoscrizione, da parte del committente, del modulo relativoall’affidamento dell’incarico per lo studio di fattibilità della tettoria,considerato parte integrante e necessaria ai fini della conclusione delcontratto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico», l’appellato, incomparsa di risposta, a pag. 11, al paragrafo intitolato «Sull’oggetto delcontratto, sulle prestazioni mai rese da [OSCURATO:SOCIETA]. e sull’omessaNumero registro generale 27031/2021Numero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 25696/2026Data pubblicazione 22/09/2026sottoscrizione dell’incarico per esecuzione dello studio di fattibilità», haespressamente dedotto che «condizione per l’esecuzione da parte diProgenia dell’impianto fotovoltaico, era la realizzazione dello studio difattibilità, per il quale mai ha ricevuto incarico e mai ha svolto attività»,dal che si evince una manifestazione di volontà di reiterare le propriedifese sul punto, manifestazione avvenuta con chiarezza e precisionesufficienti a renderla inequivocabilmente intellegibile per la controparte eper il giudicante (cfr.: Cass. n. 33649/2023).Ne deriva che, appartenendo la questione al thema decidendum devolutoalla Corte d’appello, non risulta ravvisabile sul punto alcun giudicatointerno.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione di legge, ovveroviolazione dell’articolo 1321 c.c., illogicità della motivazione.La ricorrente, in particolare, lamenta che il Tribunale, ritenendo che lostudio di fattibilità costituisse elemento essenziale – non già ex art. 1325c.c., bensì secondo la comune esperienza – del contratto relativo allarealizzazione di un impianto fotovoltaico, sicché l’uno non potevasussistere in assenza dell’altro, sia incorso in un errore logicomotivazionale e in un’arbitraria modificazione dell’accordo tra le parti, che,al contrario, prevedeva in proposito l’esistenza di due contratti distinti eautonomi.Il motivo è inammissibile.Sul punto, deve premettersi che la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantoNumero registro generale 27031/2021Numero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 25696/2026Data pubblicazione 22/09/2026testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(cfr., fra le altre: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n.8054/2014; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022).Al contrario, il vizio di illogicità della motivazione, mediato dalle risultanzedella documentazione prodotta dalle parti, non può essere fatto valere inquesta sede.Va ulteriormente premesso che il vizio di violazione di legge consiste nelladeduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge eimplica necessariamente un problema interpretativo della stessa;l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta alsindacato di legittimità (cfr.: Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 3340/2019;Cass. n. 7871/2025).Al contrario, come si ricava agevolmente dall’esame del motivo, la censuranon comporta alcun problema interpretativo, ma riguarda in sostanza ilragionamento decisorio del giudice del merito, insuscettibile di controllo dilegittimità, ove congruamente motivato.Invero, come già affermato in sede di legittimità, la volontà negoziale puòesprimersi in diversi documenti o negozi (cfr.: Cass. n. 7323/2024), cosìcome è anche possibile la puntuazione del contratto (cfr.: Cass. n.2204/2020).Inoltre, ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale ènecessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementiNumero registro generale 27031/2021Numero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 25696/2026Data pubblicazione 22/09/2026dell'accordo, non potendosene ravvisare la sussistenza qualora - raggiuntal'intesa solamente su quelli essenziali, pure riportati in appositodocumento (cosiddetto "minuta" o "puntuazione") - risulti rimessa ad untempo successivo la determinazione degli elementi accessori, con laconseguenza che, rispetto a tale convenzione, non può esserviinadempimento, non essendo la stessa fonte di obbligazioni determinate(cfr.: Cass. n. 11126/2024; Cass. n. 30851/2018).Ora, dall’esame della motivazione del Tribunale emerge che la decisione sifonda su un accertamento concreto dell’unitarietà dell’assetto negozialevoluto dalle parti, quale emergente dalla documentazione prodotta, il tuttosulla scorta delle seguenti circostanze: a) il fatto che il documentonegoziale relativo allo studio di fattibilità contenesse l’individuazione delsito in cui collocare l’impianto, dei rilievi e delle misurazioni da effettuarsia tal fine, delle verifiche tecnico- amministrative e degli adempimentiprogettuali ai fini della presentazione della pratica presso il Comune; b) ilfatto che il documento negoziale del 23.03.2016, sottoscritto dalle parti,contenesse un riferimento esplicito proprio alla successiva disciplinacontrattuale oggetto del documento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non sottoscritto.Sebbene la sentenza impugnata contenga anche, fra le altre,l’affermazione secondo cui gli elementi indicati nel documento negozialerelativo allo studio di fattibilità sono gli «elementi essenziali del contenutodi un qualsiasi contratto avente ad oggetto la realizzazione edinstallazione di un impianto fotovoltaico», detta affermazione ha merovalore confermativo di quanto rilevato innanzi.In virtù di quanto precede, va rilevato che, con accertamento di fattocongruamente motivato, il giudice del merito ha ritenuto che le parti, nellafattispecie concreta esaminata, avessero frazionato l’oggetto complessivodel loro accordo in due documenti, da considerarsi unitariamente ai finidella manifestazione del consenso.Numero registro generale 27031/2021Numero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 25696/2026Data pubblicazione 22/09/2026Le argomentazioni in questione riguardano l’individuazione dell’oggetto diquello specifico accordo e l’interpretazione della volontà delle parti qualeemergente dai documenti prodotti, sicché esse attengono al merito.Da parte sua, la stessa ricorrente, pur censurando la sentenza di secondogrado per non aver considerato autonomi i due testi negoziali, sostieneche «con il contratto del 23.03.2016, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha commissionato aProgenia la realizzazione di un impianto nella consapevolezza dellanecessità di uno studio di fattibilità, tanto che nel contratto stesso ilcommittente si impegnava ad eseguire tale conferimento a Progeniastessa per l’importo di Euro 1.500,00» (cfr.: ricorso, alle pag. 12 e 13).Sulla scorta di quanto precede, deve ritenersi che la doglianza della partesi risolva, nella sostanza, in una sollecitazione ad una diversa ricostruzionefattuale, sicché essa va considerata inammissibile, pur ove risultinoallegati al ricorso gli atti processuali sui quali la parte fonda la diversainterpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio cheriporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suoinsieme (cfr.: Cass. n. 10927/2024).3. Il terzo motivo è rubricato come segue: omesso esame su un fattodecisivo.In particolare, la ricorrente evidenzia che nel contratto del 23.03.2016,pacificamente sottoscritto, le parti avevano già concordato il corrispettivodello studio di fattibilità, la cui misura, come dedotto nell’atto di citazionein opposizione, costituiva la ragione del recesso esercitato. Da ciò,secondo la parte, deriverebbe come conseguenza l’irrilevanza dellamancata sottoscrizione del documento contrattuale in data 01.04.2016relativo allo studio di fattibilità, che serviva unicamente a formalizzare unaccordo già raggiunto.Il motivo è infondato.Sul punto, deve in primo luogo osservarsi che nella sentenza impugnata èstato espressamente rilevato che «il documento negoziale del 23.3.16Numero registro generale 27031/2021Numero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 25696/2026Data pubblicazione 22/09/2026contiene un riferimento esplicito proprio alla successiva disciplinacontrattuale che poi formò oggetto del documento dell’1.4.16», dal che sidesume univocamente che la circostanza di cui la ricorrente lamental’omesso esame è stata, invece, considerata ai fini della decisione.Ne deriva ulteriormente che con la censura, anziché lamentarsi l’omessoesame di un fatto, si rimprovera, invece, al giudice del merito di nonaverne tratto la conseguenza che un accordo doveva ritenersi giàraggiunto anche in ordine allo studio di fattibilità.In proposito, deve osservarsi che il controllo di logicità del giudizio difatto, consentito dall'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c., non equivalealla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che hacondotto il giudice del merito ad una determinata soluzione dellaquestione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, nonsarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente inuna sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnatadall'ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tuttoestranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte dicassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraversol'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Né,ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazioneche le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito)giudizio di merito, se - confrontando la sentenza con le risultanzeistruttorie - prendesse d'ufficio in considerazione un fatto probatoriodiverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito afondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso "sub specie" diomesso esame di un punto decisivo. Del resto, il citato art. 360, commaprimo, n. 5), c.p.c. non conferisce alla Corte di cassazione il potere diriesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare,sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e lavalutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spettaNumero registro generale 27031/2021Numero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 25696/2026Data pubblicazione 22/09/2026individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne leprove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varierisultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (cfr.: Cass n. 4766/2006; in senso conforme, si vedanoanche: Cass. n. 12445/2006; Cass. n. 19274/2006; Cass. n. 27168/2006;Cass. n. 4500/2007).In proposito, poi, deve rilevarsi che la parte non ha provveduto, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, c.p.c., a indicare il "come" e il "quando" talefatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua"decisività" (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n.8054/2014; Cass. n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. n.27415/2018; Cass. n. 17005/2024), tanto più ove si osservi che, secondoquanto evidenziato nel controricorso a pag. 18, in sede di appello la stessaha confermato di non aver ricevuto detto incarico – quello sullo studio difattibilità – e di non aver chiesto nulla in relazione ad esso.4. Alla luce di quanto precede, il ricorso va disatteso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alcontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 2.500,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Numero registro generale 27031/2021Numero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 25696/2026Data pubblicazione 22/09/2026Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 16 settembre 2026.Il PresidenteMauro Mocci