CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33649/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22865/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO DEL L ’ AQUILA n. 180/2021depositata il 09/02/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 519/2016 il Tribunale dell ’ Aquila decise in merito alla domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la restituzione di una credenza in noce della fine ottocento del valore di circa euro 8.000,00, che era di sua proprietà per esservi stata lasciata della propria nonna [OSCURATO:PERSONA]. 2. Riferiva l ’ attrice che nel 1993, dovendo svolgere lavori di ristrutturazione nella propria casa ove era ubicata la credenza, trasportava la stessa presso un fondaco, pertinenza di un immobile sito in S. Lorenzo di Marrucci ove abitava [OSCURATO:PERSONA], zia di ManciniLucia, allora fidanzata del proprio figlio [OSCURATO:PERSONA], con il quale si sposava nel 1994. La credenza in oggetto rimasenel fondaco finchè nel 2006 venne concessa agli sposi in comodato d’uso per l’utilizzo nella loro abitazione coniugale. 3. In data 6/08/2009 intervenne separazione tra i coniugi, e [OSCURATO:PERSONA] chiese alla Mancini la restituzione della credenza rimasta nell’abitazione conuigale ove viveva la predetta. Rimaste tali richieste senza esito, [OSCURATO:PERSONA] instaurò il giudizio dinanzi al Tribunale dell’Aquila. 4. Si costituì [OSCURATO:PERSONA] , la quale chiese il rigetto della domanda e spiegò domanda riconvenzionale (nel caso fosse stata accolta la domanda di restituzione), al fine di ottenere il rimborso di quanto speso per il restauro della credenza, essendo la Mancini erede della Ludovici, per la somma di euro 2.975,00, oltre alla somma di euro 2.000,00 per il maggior valore acquisito dal mobile restaurato. 5. Con sentenza n. 519/2016 il Tribunale dell ’ Aquila rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose gravame dinanzi alla Corte d’appello dell’Aquila. 7. Con sentenza n. 180/2021, depositata in data 09/02/2021, oggetto di ricorso, la Corte d’appello dell’Aquila ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a restituire a [OSCURATO:PERSONA] la credenza in noce. Ha inoltre accolto la domanda riconvenzionale, e, per l’effetto, ha condannato l’odierna ricorrente a restituire a [OSCURATO:PERSONA] importo di euro 2.975,00 oltre interessi dalla domanda al saldo. 8. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. 10. L ’ intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. 11. Parte ricorrente ha depositato memoria. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. –violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. per accoglimento della domanda riconvenzionale svolta in primo grado ma non riproposta in appello”,per avere la Corte territoriale accolto la domanda riconvenzionale svolta in primo grado ma non riproposta in appello. 2. Il motivo è fondato. Nella sentenza gravata si legge: “ Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado e richiamate nella comparsa di costituzione in appello, unitamente a tutte le istanze ed eccezioni di primo grado, deve ritenersi provata la spesa sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], dante causa per eredità della [OSCURATO:PERSONA], per il restauro della credenza nella somma di euro 2.975,00 (…) che vanno pertanto restituite dall’appellante alla controparte” (così ap. 8 penultimo §, della sentenza). 2.1 Va osservato che questa Corte, anche recentemente, ha statuito che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite, essendo soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo (Cass.,S.U. n. 13195 del 25/05/2018). In sostanza, affinché non operi la presunzione di rinuncia e di decadenza di cui all’art. 346 c.p.c.è onere della parte vittoriosa in primo grado di manifestare in modo specifico la propria volontà di riproporre le domande ed eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado (Cass. n. 20451 del 28/08/2017). Il generico “richiamo”, non altrimenti specificato, nell’atto di costituzione in appello, da parte della parte vittoriosa in primo grado, alle singole “eccezioni” contenute nelle difese di primo grado non è idoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata e particolare eccezione. Se, infatti, tale manifestazione di volontà non deve rivestire una particolare forma, tuttavia, deve avvenire con chiarezza e precisione sufficiente a renderla inequivocabilmente intellegibile per la controparte e per il giudicante (vedi Cass. n. 15003/2011) (così Cass., sez. I, ord.15/02/2021, n. 33645). 2.2 Il motivo in esame è pertanto fondato. 3. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., “Art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e dei relativi elementi probatori in punto di omesso esame di documenti e connessa errata valutazione della prova testimoniale”.La ricorrente contesta l’insufficienza della motivazione, che ha omesso di esaminare il documento denominato “preventivo di spesa” nel quale l’ammontare della spesa per il restauro della vetrina con basamento compresa di ferramenta, verniciatura e fornitura per l’importo di euro 1.500,00. 4. Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo. 5. Va disposta la cassazione senza rinvio della decisione nei limiti del motivo accolto. Alla luce della peculiarità della vicenda, va disposta la compensazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo, e cassa senza rinvio in relazione al motivo accolto la decisione impugnata. Dispon