CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09694/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 265/2021depositata il 03/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Nel 2016, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di PadovaLuca Codogno, titolare dell’impresa individuale Coral di [OSCURATO:PERSONA],assumendo di avergli ordinato una tensostruttura, versando a titolo diNumero registro generale 9554/2021Numero sezionale 852/2026Numero di raccolta generale 9694/2026Data pubblicazione 15/04/2026acconto la somma di euro 12.810,00 e sottolineando che l’ordine eracondizionato all’approvazione dell’installazione da parte del Comune diMarcon. Non essendo stato rilasciato il permesso, la società ha domandatoaccertarsi la risoluzione del contratto e condannarsi il convenuto allarestituzione dell’acconto, anche, in subordine, ex art. 2041 c.c.[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, negando, tral’altro, che fosse stata prevista dalle parti una condizione.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Padova, verificata laprevisione della condizione e qualificata la stessa come condizionesospensiva, non avveratasi, ha accertato l’inefficacia del contratto e hacondannato il convenuto alla restituzione dell’acconto ricevuto e allarifusione delle spese processuali.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza dellaRatio s.r.l., la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 265/2021pubblicata il giorno 03.02.2021, in riforma della decisione di primo grado,ha rigettato la domanda dell’appellata e ha dichiarato il diritto di LucaCodogno di trattenere la caparra di euro 12.810,00, condannando lasocietà alla rifusione delle spese di lite.In motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, laCorte d’appello ha ritenuto che la pronuncia del Tribunale fosse viziata daultrapetizione nella parte in cui, a fronte di una domanda di risoluzione delcontratto ex art. 1467 c.c., era stata accertata l’inefficacia del contrattostesso per mancato avveramento della condizione sospensiva, e chel’appellata avesse l’onere, rimasto inadempiuto, di proporre appelloincidentale allo scopo di denunciare l’errore del giudice di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultimasentenza sulla scorta di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.memorie illustrative.Numero registro generale 9554/2021Numero sezionale 852/2026Numero di raccolta generale 9694/2026Data pubblicazione 15/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: ex art. 360 comma I n. 3)c.p.c. violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in relazioneall’art. 112 c.p.c., laddove il Giudice di seconde cure ha ravvisato un viziodi extrapetizione nella pronuncia resa dal Tribunale di Padova perviolazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.Secondo la società ricorrente, era erronea la decisione della Corted’appello, nella parte in cui aveva ravvisato la sussistenza del vizio diultrapetizione nella pronuncia di primo grado, non essendosi tenuto contodell’adesione da parte del Tribunale alla teoria della presupposizione e nonessendosi considerato che la diversa qualificazione giuridica attribuita dalgiudice di primo grado alla causa petendi della domanda non ne avevaampliato il petitum.Il motivo è fondato.Al riguardo, deve osservarsi, in generale, che non incorre nel vizio diultrapetizione il giudice di merito, che abbia esercitato il doveroso compitodi definire e qualificare la domanda proposta dalla parte - senza essere inciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima e tenutoconto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dallasituazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate incorso di causa - e si sia, quindi, nel pronunciare su di essa, attenuto ailimiti della domanda come interpretata (cfr.: Cass. n. 27285/2006; Cass.n. 15383/2010).In applicazione di tale principio generale, si è ritenuto che non incorra nelvizio di extrapetizione il giudice che - fermi restando i fatti posti afondamento della domanda di risarcimento dei danni -, ritenga unafattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale, pur avendone laparte dedotto il diverso titolo contrattuale, limitandosi in tal caso soltantoa dare una diversa qualificazione giuridica della domanda, senzaNumero registro generale 9554/2021Numero sezionale 852/2026Numero di raccolta generale 9694/2026Data pubblicazione 15/04/2026mutamento dei fatti sui quali si fonda (cfr.: Cass. n. 2746/2007; in sensoanalogo, si veda anche: Cass. n. 27648/2011).Venendo più specificamente all’oggetto del presente giudizio, occorrerilevare che l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimitàdistingue nettamente tra l’eccezione di avveramento della condizionerisolutiva, che costituisce un elemento estintivo, quindi eccezione in sensostretto rilevabile solo dalla parte interessata, e il mancato avveramentodella condizione sospensiva, che attiene all’efficacia iniziale del negozio; lasua carenza, ovvero il mancato avveramento dell’evento dedotto incondizione, determina la mancanza di un elemento costitutivo e come taleè rilevabile dal giudice d’ufficio, purché ciò risulti dagli atti di causa (cfr.:Cass. n. 24860/2025; Cass. n. 15375/2010; Cass. n. 2214/2002).Pertanto, il giudice, ove esamini il profilo relativo al mancato avveramentodella condizione sospensiva, non pronuncia oltre i limiti della domanda,ma esercita correttamente il suo potere-dovere di verificare la sussistenzadei fatti costitutivi della domanda stessa.In concreto, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata,l’attrice, odierna ricorrente, aveva domandato in primo grado larestituzione della somma versata a titolo di acconto, sostenendo chel’ordine della tensostruttura era condizionato al rilascio del permessocomunale di installazione del manufatto; la pronuncia di risoluzione èstata chiesta ai sensi dell’art. 1467 c.c. sul rilievo che la concessioneedilizia costituisse «una presupposizione ben presente e accettata dalleparti del contratto».Il richiamo dell’art. 1467 c.c. da parte dell’attrice si fondasull’orientamento interpretativo di legittimità secondo il quale, in tema dirapporti giuridici sorti da contratto, deve ritenersi configurabile lapresupposizione tutte le volte in cui, dal contenuto del contratto, si evincache una situazione di fatto, considerata, ma non espressamente enunciatadalle parti in sede di stipulazione del medesimo, quale presuppostoNumero registro generale 9554/2021Numero sezionale 852/2026Numero di raccolta generale 9694/2026Data pubblicazione 15/04/2026imprescindibile della volontà negoziale, venga successivamente mutata dalsopravvenire di circostanze non imputabili alle parti stesse, in modo taleche l'assetto che costoro hanno dato ai loro rispettivi interessi venga atrovarsi a poggiare su una base diversa da quella in forza della quale erastata convenuta l'operazione negoziale, così da comportare la risoluzionedel contratto stesso ai sensi dell'articolo 1467 c.c. (cfr.: Cass. n.6631/2006).Al di là di tale inquadramento giuridico, il fatto posto a fondamento dellarisoluzione del contratto era costituito dal mancato rilascio del permessocomunale e il titolo della domanda di ripetizione dell’acconto era l’indebitoda ciò derivante.Il giudice di primo grado, come si è visto, ha qualificato come condizionesospensiva la circostanza fatta valere dalla parte a titolo dipresupposizione, e, rilevatone il mancato avveramento (rilievo che benpoteva essere compiuto d’ufficio, come sopra si è visto), ne ha fattodiscendere l’inefficacia del contratto e la sussistenza dell’indebito chelegittimava la richiesta di restituzione dell’acconto.È evidente che i fatti posti a fondamento della decisione sono sempre imedesimi e che il bene della vita attribuito alla parte non differisce daquello richiesto, sicché, sulla scorta dei principi giuridici sopra enunciati,risulta erronea la decisione della Corte d’appello che ha ravvisato lasussistenza del vizio di ultrapetizione.Peraltro, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, inipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporreappello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni nonaccolte (cfr.: Cass. n. 33649/2023; Cass. n. 20451/2017), sicché amaggior ragione tale onere non sussiste riguardo a una diversaqualificazione giuridica della causa petendi relativa alla domanda accolta.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: ex art. 360 comma I n. 5)c.p.c. e errata applicazione dell’art. 1385 c.c. al caso di specie - omessoNumero registro generale 9554/2021Numero sezionale 852/2026Numero di raccolta generale 9694/2026Data pubblicazione 15/04/2026esame di un fatto storico (qualificazione giuridica dell’importo versato daRatio S.r.l. alla ditta Coral di [OSCURATO:PERSONA]) che ha costituito oggetto didiscussione tra le parti nei libelli difensivi di prime e di seconde cure /Totale carenza di motivazione relativa a un punto decisivo dellacontroversia laddove il Giudice di seconde cure, in violazione dell’art. 132,comma 2°, n. 4), c.p.c., ha omesso di indicare le ragioni per cui haritenuto sussistente il diritto del Sig. [OSCURATO:PERSONA] di trattenere ex art.1385 c.c. la somma di € 12.810,00.A dire della ricorrente, la Corte distrettuale non aveva spiegato in alcunmodo le ragioni in virtù delle quali aveva qualificato come caparra unasomma versata, invece, a titolo di acconto. Inoltre, parimenti erronea erala declaratoria del diritto di controparte a ritenere la somma, essendosi ilcontratto risolto per mutuo consenso e non avendo il venditore provatoalcun danno da risarcirsi ed alcuna spesa da rimborsarsi.Il motivo è fondato.Sotto il profilo giuridico, deve premettersi che, in tema di esercizio deldiritto di recesso ex art. 1385 c.c., il contraente che esercita il recesso nondeve essere a sua volta inadempiente e l'accertamento circa il suoinadempimento, rientrante nei poteri del giudice di merito ed insindacabilese congruamente motivato, deve avvenire tenendo conto del valore dellaparte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, sulla base di uncriterio di proporzionalità, occorrendo verificare, a seguito di unavalutazione complessiva e globale del comportamento delle parti, se, pereffetto dell'inadempimento del recedente, si sia verificata ai danni dellacontroparte una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale o se,invece, tale alterazione non dipenda dall'inadempimento della controparte(cfr.: Cass. n. 19246/2024; Cass. n. 13241/2019).Inoltre, la pronuncia sulla sorte della caparra confirmatoria presupponeuna domanda di accertamento della legittimità del recesso, o, in ogniNumero registro generale 9554/2021Numero sezionale 852/2026Numero di raccolta generale 9694/2026Data pubblicazione 15/04/2026caso, l’interpretazione in tal senso della domanda eventualmente propostain termini differenti (cfr.: Cass. n. 22657/2017; Cass. n. 29482/2025).Nella specie, premesso che, come emerge dagli atti depositati dalle partiin questa sede di legittimità, è controversa la stessa qualificazionegiuridica, come acconto ovvero come caparra confirmatoria, della sommaversata, si osserva che la sentenza impugnata contiene nel solodispositivo la declaratoria del diritto dell’appellante «di trattenere ex art.1385 cc la caparra di € 12.810,00», mentre in motivazione ècompletamente assente qualsiasi trattazione delle questioni concernenti laqualificazione della somma in esame, la sussistenza o meno deipresupposti per la sua ritenzione da parte del venditore e, infine,l’eventuale esistenza di spese o danni sopportati dal venditore.3. Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto con riguardo adentrambi i motivi.Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corted’appello di Venezia in diversa composizione, perché provveda al riesamedella domanda in applicazione dei principi suesposti.Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sullespese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie entrambi i motivi del ricorso; cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello diVenezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 8 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso