CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00550/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10985/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 7926/2016 depositata i l 02/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 18 Marzo 2005, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il geometra [OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:PERSONA] srl , la società IG I T e la società Idro S trade I ngegneria costituivano un'associazione temporanea d'impresa, ai sensi dell'articolo 13 legge n.109 del 1994, nell'ambito della quale la società Ciotola rivestiva la qualità di mandataria capogruppo. La convenzione ATI prevedeva che le imprese conservassero la propria autonomia amministrativa, fiscale ed operativa e , nel caso di aggiudicazione, le imprese si impegnavano a costituire una società consortile per l'esecuzione dei lavori con quote di partecipazione in capo alle singole partecipanti; la gestione del parcheggio del Comune di Fondi era affidata dal consorzio alla società [OSCURATO:PERSONA]. 2. In data 14 settembre 2005, l’ATI e il Comune di Fondi sottoscrivevano la convenzione in forza della quale era predisposta la progettazione definitiva ed esecutiva, in particolare la costruzione della casa comunale con annesso parcheggio interrato pertinenziale e un parcheggio interrato a rotazione nelle aree di piazza [OSCURATO:PERSONA] e dell'ex campo sportivo [OSCURATO:PERSONA] in Comune di Fondi,nonché la gestione funzionale dello stesso parcheggio interrato a rotazione. I partecipanti all'ATI costituivano la società “[OSCURATO:PERSONA], società consortile a responsabilità limitata”, la quale in forza dell'art. 37 quinquies della legge n. 109 del 1994 subentrava a titolo originario nella posizione dell'ATI. In data 30 dicembre 2013, successivamente alla sottoscrizione di un accordo di natura transattiva tra il Comune di Fondi e l’associazione, l'amministrazione comunale notificava alla società [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandataria dell'ATI, l'avviso di accertamento con irrogazione della sanzione a titolo di Tarsu per le annualità 2008- 2012. La società impugnava l'avviso di accertamento, eccependo in primo luogo la carenza di legittimazione passiva relativamente alla tassarichiesta. I giudici di prossimità di Latina dichiaravano il difetto di legittimazione passiva della società, sul rilievo che l'articolo 37 quinques summenzionato, nel prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o responsabilità limitata, consente alla società così costituita di subentrare nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione. Sulla base di tale disposizione, l’ATI ha costituito la società consortile per la realizzazione delle opere previste nella convenzione stipulata con il Comune. Detta società consortile affidava la gestione del parcheggio alla società [OSCURATO:SOCIETA] la quale è ilsoggetto detentore delle aree adibite a parcheggio . Sull'appello del Comune di Fondi, la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l'impugnazione sostenendo che la società consortile costituita tra le imprese riunite in associazione temporanea subentra nell'esecuzione del contratto stipulato dalle imprese consorziate, il che non implica la sussistenza di un subappalto o di una cessione del contratto in capo alla consortile come palesato dal fatto che non è prescritta alcuna autorizzazione o approvazione e restano ferme le responsabilità delle imprese riunite; pertanto la società consortile, eseguendo l'opera appaltata dalle imprese consorziate, non acquista alcun diritto nei confronti della committente e non è sua creditrice… La peculiare natura della società consortile e la specifica funzione che le è propria, vale a dire la gestione dei lavori appaltati induce ad escludere che essa possa avere legittimazione ai rapporti tributari che hanno una derivazione diretta dalla concessione… . Avverso detta pronuncia, il Gruppo ECF - I mpianti T ecnologici e [OSCURATO:SOCIETA] – (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Replica con controricorso il Comune di Fondi. La società ha depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione degli art. 22 della l. 8 agosto 1977, n. 584, dell'art. 23, comma 11, del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158, art. 37, comma 17. del d.lgs. 1 2aprile 2006, n.163,art. 48, comma 16, d.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e art. 62 del d.lgs. 507/1993; carenza di legittimazione passiva . Si assume che la Corte distrettuale ha sovrapposto la disciplina che regola i rapporti tra i soggetti partecipanti all’ATI e la stazione appaltante, con la normativa fiscale che avrebbe dovuto essere applicata nel caso concreto, tenendo in considerazione che ciascuna delle società partecipanti ad un'ATI, conserva la propria autonomia fiscale nei confronti dell'Erario. La gravata sentenza si pone, ad avviso della ricorrente, in contrasto con le norme rubricate secondo cui Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. . In altri termini, pur mutando nel tempo la disciplina avente ad oggetto le [OSCURATO:PERSONA] di Impresa, il principio secondo cui ciascuna società partecipante ad un ATI conserva la propria autonomia fiscale è rimasto immutato fino ad oggi. Si osserva che ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 507/1993 in materia di TARSU, "La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto disposto dall'art. 59, comma 4.” Dal che discende che non sussistono i presupposti Tarsu in capo alla ricorrente, in quanto le società partecipanti avevano stabilito di affidare la gestione di tutti i parcheggi alla S.I.S. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società che tutt'ora si occupa della gestione dei parcheggi per il Comune di Fondi. Peraltro, la CTR avrebbe potuto facilmente verificare i presupposti dell’occupazione e della detenzione delle aree sulle quali è stata calcolata la TARSU, in quanto si trattava di un'ATI di tipo verticale ove ciascun componente svolge una attività antologicamente diversa da quella dell’altro e dove "sorge la necessità di individuare esattamente il quid della prestazione esigibile da ciascuna impresa". Per giurisprudenza consolidata, nel caso di ATI di tipo verticale, ciascun partecipante è responsabile esclusivo per le attività svolte da quest'ultimo, configurandosi una responsabilità solidale soltanto per le attività non scorporabili o comunque indivisibili ovvero non imputabili in via esclusiva ad un singolo soggetto (come accade nelle ATI orizzontali). 2.Con il secondo mezzo di ricorso si denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in coerenza con l'art. 111 costituzione in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.- motivazione illogica - motivazione incongrua e incoerente-motivazione apparente . Il decidente ha addebitato in capo alla mandataria capofila la responsabilità fiscale dell'intera ATI, richiamando norme e giurisprudenza aventi ad oggetto la sola responsabilità delle obbligazioni assunte dalla mandataria (in via solidale con i soggetti partecipanti all'ATI) nei confronti della stazione appaltante. Inoltre, la Corte ha citato una sentenza di legittimità (n. 3651 del 2015) concernente l'impossibilità per la società consortile (costituita dalle partecipanti ad un'ATI) di detrarre l'IVA per carenza del requisito di inerenza (atteso che il contenzioso riguardava i rapporti tra mandataria ATI e stazione appaltante), del tutto avulsa dal thema decidendi. 3.Il terzo strumento di ricorso lamenta la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art.112 c.p.c., consistente in omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c.- carenza dei presupposti impositivi Tarsu , deducendo che la società [OSCURATO:PERSONA] non aveva la detenzione o l’occupazione degli stalli. 4. La quarta ragione di contestazione deduce la violazione degli artt. 23 legge 8 agosto 1977, n. 584 e dell’art. 37-quinquies legge n. 109/1994, ai sensi dell’art. 360, n. 3), c.p.c.- carenza di legittimazione passiva ; per avere il giudicante applicato l’art. 23 rubricato che prevedeva che … la società subentra senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione del contratto e senza necessità di approvazione, nell’esecuzione totale o parziale del contratto , ancorchè abrogato, mentre avrebbe dovuto applicare l’art. 37-quinquies cit. che prevede un subentro a titolo originario della consorziata in tutti i rapporti con la stazione appaltante. 5. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione del comma 162 dell'art. 1 legge 296 del 2006 nonché degli artt.2697 c.c. e comma 1 dell'articolo 68 del d.lgs. n. 507 del 1993, in relazione all'articolo 360, primo comma numero 3) c.p.c. - difetto di motivazione dell'avviso impugnato . Si afferma che la ricorrente aveva eccepito il difetto di motivazione dell'avviso impugnato sia nel giudizio di primo grado che nel giudizio di appello per quanto concerne l'errata determinazione delle superfici e l'omessa indicazione delle categorie di appartenenza Tarsu ai fini dell'applicazione della tassa alle aree di parcheggio. Sul punto la Corte distrettuale ha ritenuto che le censure dovessero essere disattese in quanto generiche, ancorchè l'avviso di accertamento ometta l'indicazione degli elementi idonei a risalire alle modalità di determinazione della superficie degli stalli, nonché all’individuazione della categoria di pertinenza degli stalli. 6. Occorre scrutinare con precedenza il secondo motivo di ricorso che ha carattere pregiudiziale rispetto al primo, posto che esso investe la motivazione della decisione dell’appello.Esso non ha pregio. 7. Secondo quello che è ormai divenuto, a seguito di Cass.SU n. 8053/14, vero e proprio diritto vivente in materia,la doglianza di mera insufficienza motivazionale non è oggi (dopo la riforma di cui al d.l. n. 83/12 conv. in legge 134/12) più consentita, posto che la riformulazione dell’art. 360 co. 1^ n.5) cod.proc.civ. così apportata deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione” (SU cit., ed innumerevoli altre). Nel caso di specie la motivazione della [OSCURATO:PERSONA] si pone ben al di sopra di questo parametro minimo, necessario e sufficiente, avendo adeguatamente argomentato in ordine al proprio convincimento di infondatezza dell’eccezione di parte contribuente, così da enucleare una chiara e ben individuabile (non apparente, né contraddittoria, né perplessa) ratio decisoria, difatti il percorso argomentativo è comprensibile e intellegibile anche se- come prospetta la ricorrente - si fonda sulla normativa in materia di contratti di appalti pubblici. (v. Cass. 3819 del 2020). In particolare, sebbene errando, la Commissione regionale ha affermato la legittimazione passiva della mandataria, sul presupposto che la consorziata non subentra nella titolarità del contratto di appalto e delle relative posizioni giuridiche; stabilendo che il rapporto tra le imprese riunite ha la struttura del mandato gratuito ed irrevocabile, mentre la costituita società consortile è regolata dalle norme codicistiche consortili e societarie, alla luce delle quali essa opera in forma aggregata ed è gestita attraverso organi rappresentativi ed amministrativi, ed assumono responsabilità nei confronti dei consorziati ex art. 2392 c.c.. 8. La prima censura è fondata, assorbite le restanti. In tema di associazione temporanea di imprese, l'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006 distingue il raggruppamento orizzontale, che ricorre allorquando tutte le imprese riunite eseguono la medesima prestazione per i servizi e le forniture e realizzano i lavori della stessa categoria di qualificazione, dal raggruppamento verticale, configurabile quando, per i servizi e le forniture, la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti le prestazioni secondarie, mentre per i lavori, la mandataria realizza i lavori della categoria prevalente, e le mandanti quelli delle categorie scorporabili; è inoltre consentito il raggruppamento cd. misto, che è un raggruppamento verticale in cui l'esecuzione delle singole categorie (per i lavori) o delle singole prestazioni (per i servizi e le forniture) viene assunta da sub-associazioni di tipo orizzontale, sicché, in caso di partecipazione alla gara indetta per l'aggiudicazione di appalto di servizi, si applicano sia le regole dei raggruppamenti verticali quanto di quelli orizzontali, a seconda della componente che ne venga in rilievo, dovendosi distinguere i requisiti tecnici di carattere oggettivo dai requisiti di carattere soggettivo, tra i quali sono ricomprese le certificazioni di qualità che devono essere possedute singolarmente da ciascuna associata, a meno che esse non siano riferite unicamente aduna parte delle prestazioni eseguibili da alcune soltanto delle imprese associate. (Cass. n. 35338/2022; n. 16261/2023). Secondo l'opinione di questa Corte, il contratto di consorzio di cui all'art.2602 cod. civ. non comporta l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, con la creazione di un rapporto di immedesimazione organica tra il consorzio e le imprese consorziate, ma unicamente la costituzione di una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti, avente essa stessa carattere strumentale rispetto a quella delle imprese consorziate (in termini: Cass., Sez. 1^, 27 gennaio 2014, n. 1636). Ciò non di meno, con la modifica dell'art. 2602 cod. civ., introdotta dalla Legge 10 maggio 1976 n. 377, e l'entrata in vigore della Legge 21 maggio 1981 n. 240 -che hanno realizzato un ampliamento della causa storica del contratto di consorzio - specifiche fasi dell'attività dei consorziati vengono affidate ad un'organizzazione autonoma, che, per la gestione che deve compiere, non può non avere rilevanza esterna. Pertanto, l’associazione temporanea di imprese contrattando con i terzi, ex art. 2615, comma 2, cod. civ., e coerentemente ai principi di cui agli artt. 2608 e 2609 cod. civ., opera quale mandatario dei consorziati (in termini: Cass., Sez. 1^, 26 luglio 1996, n. 6774), senza bisogno di spendita del nome degli stessi (così: Cass., Sez. 1^, 16 marzo 2001, n. 3829), l'obbligazione dei quali sorge, quindi, direttamente in capo ad essi, per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse (così: Cass., Sez. 3^, 21 febbraio 2006, n. 3664; Cass. n. 8388/2020, in motiv.; Cass. n. 6569/2020). Cass. n.15522/2025 ha ribadito che la costituzione di una ATI mira a realizzare una forma di cooperazione tra le imprese che possono integrare capacità economico-finanziarie e tecnico organizzative in vista dell'aggiudicazione o della esecuzione di un'opera. Lo strumento giuridico per la realizzazione di tale obiettivo è costituito da un accordo negoziale in base al quale più parti effettuano il conferimento di un mandato collettivo irrevocabile ad un soggetto terzo, prescelto come capogruppo, che dovrà agire in nome dei mandanti per effettuare un'offerta congiunta. La connotazione in termini di mera aggregazione di scopo, sulla base di un accordo di cooperazione, implica quindi che la costituzione dell'ATI non dia luogo ad un'entità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio distinto dalle imprese che la compongono. A riguardo la dottrina maggioritaria ha precisato che ciascuna impresa riunita non svolge attività in comune ma, nell'ambito della propria parte dei lavori, agisce autonomamente ed intrattiene direttamente i propri rapporti con terzi (banche, fornitori, personale) di fronte ai quali risponde singolarmente senza impegnare la responsabilità delle altre imprese costituenti la riunione. Il rapporto di mandato non determina, di per sé, la nascita di un'organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia…” (Cass.10/06/2025, n.15522). Questa Corte (vedi Cass. n. 30354/2018) ha avuto modo di precisare che "il raggruppamento temporaneo è volto alla collaborazione delle imprese raggruppate per ottenere l'aggiudicazione di un appalto mediante la presentazione di un'offerta unitaria da parte di soggetti che conservano la propria indipendenza giuridica; e, a tale scopo, è previsto il conferimento di un mandato collettivo speciale gratuito, a norma dell'art. 37, co mma 14, del d.lgs. n. 163/06, secondo cui "Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario". Si tratta quindi di un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale. Il mandato collettivo, per di più con rappresentanza, non configura un centro autonomo d'imputazione giuridica, perché è finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici (in termini, Cass. 26 febbraio 2016, n. 3808; Cassazione civile sez. trib., 10/06/2025, n.15522). 9.Con la convenzione del 18 marzo 2005, le società Ciotola, geom. [OSCURATO:PERSONA] S.I.S. e [OSCURATO:PERSONA] costituivano un’associazione temporanea di imprese per partecipare alla gara indetta dal Comune di Fondi per l’affidamento in concessione di lavori pubblici per la progettazione e costruzione di parcheggi interrati e di casa comunale, nonché per la gestione dei parcheggi stessi; la [OSCURATO:PERSONA] prevedeva che, in caso di aggiudicazione, l’associazione avrebbe costituito una società consortile per l’esecuzione dei lavori formata dalle predette società,e che la gestione del parcheggio sarebbe stata affidata alla società S.I.S.. Con la convenzione del 26 giugno 2006, l’ATI costituiva una società consortile per l’esecuzione dei lavori che subentrava a titolo originario nella posizione dell’ATI in tutti i rapporti col Comune di Fondi. Dunque, l'obbligazione tributaria non poteva che insorgere in capo alla "S.I.S.” in qualità di aderente all’ATI, la quale ne aveva specificamente speso la denominazione nei confronti del Comune di Fondi, come affidataria del servizio di parcheggio a pagamento, atteso che, come esposto, ogni singola impresa dell’ATI risponde dei propriobblighi fiscali e contributivi separatamente, pur partecipando al raggruppamento per uno scopo specifico. Diversa è, invece, la disciplina dei debiti contrattuali (come quelli derivanti dall'appalto), ove vige laresponsabilità solidale tra le imprese. Come è noto, l'art. 62, comma 1 e comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 stabilisce che «la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (...)» e che «non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (...) . In linea generale, questa Corte ha chiarito come, con riguardo alla T.A.R.S.U., il presupposto impositivo è costituito, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, di diritto o di fatto, in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti, con la conseguenza che è dovuta la tassa dal soggetto che occupi o detenga un'area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, restando del tutto irrilevante l'eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il Comune (ex multis: Cass., Sez. 5^, 23 gennaio 2004, n. 1179; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2012, n. 7654; Cass., Sez. 5^, 25 luglio 2012, n. 13100; Cass., Sez. 5^, 13 marzo 2015, n. 5047). 10.In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., con pronuncia di accoglimento del ricorso originario di parte contribuente. Possono essere interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio del merito, tenuto conto dell'andamento del medesimo e della progressiva consolidazione della giurisprudenza di questa Corte sulle questioni trattate, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinto il secondo ed assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglieil ricorso originario della contribuente; compensa per intero tra le parti le spese dei giudizi di merito; condanna il Comune di Fondi alla