CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 luglio 2019
Cassazione n. 35338/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26496-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].),in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura estesa in calce al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 926/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 6/2/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA], composto da Agenzia Delle Entrate Riscossione, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito R.T.I.) propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza 12121/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, in accoglimento del ricorso proposto da A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di accertamento TARSU/TIA 2010-2012; l’Associazione contribuente resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo parte ricorrente lamenta violazione di norme di diritto (art. 53 D.Lgs. n. 446/1997, art. 2 d.m. 289 dell’11.9.2000, art. 37, commi 2, 4 e 6, D.Lgs. n. 163/2016) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la [OSCURATO:PERSONA] confermato la sentenza di primo grado, annullando l’avviso di accertamento e ritenendo erroneamente la sua nullità in quanto emesso da soggetto non legittimato sul presupposto che [OSCURATO:SOCIETA]., una delle società del R.T.I., che aveva emesso l’atto in qualità di Concessionario del Servizio di [OSCURATO:PERSONA] e Straordinaria, [OSCURATO:PERSONA] e Coattiva TARSU/TIA per Napoli e provincia, non risultava iscritta nell’Albo dei Concessionari, istituito con D.M. 290/2000, sebbene essa fosse deputata unicamente alle «fasi secondarie» relative ai servizi di comunicazione, informazione, data entry, stampa avvisi; 1.2. con il secondo motivo parte ricorrente lamenta violazione di norme di diritto (artt. 11, comma 2, 12, comma 8, D.Lgs. n. 546/1992, art. 1, comma 8, DL n. 193/2016, conv.) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la [OSCURATO:PERSONA] ritenuto viziata la costituzione in giudizio di R.T.I. in quanto difesa da Avvocato del libero foro; 2.1. va disattesa la prima censura; 2.2. occorre in primo luogo precisare che la disciplina del [OSCURATO:PERSONA] di Imprese (anche noto con l’acronimo ATI-[OSCURATO:PERSONA] di Impresa) è contenuta nell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 ([OSCURATO:PERSONA]), che distingue due tipi di raggruppamento, orizzontale e verticale; 2.3. in particolare, il raggruppamento orizzontale si configura quando, per i servizi e le forniture, tutte le imprese riunite eseguono la medesima prestazione, per i lavori, le imprese riunite realizzano i lavori della stessa categoria di qualificazione; il raggruppamento verticale si configura invece quando, per i servizi e le forniture, la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti eseguono le prestazioni secondarie, per i lavori, la mandataria realizza i lavori della categoria prevalente, mentre le mandanti realizzano i lavori delle categorie scorporabili; 2.4.è inoltre consentito anche il raggruppamento c.d. misto, che è un raggruppamento verticale in cui l’esecuzione dellesingole categorie (per i lavori) o delle singole prestazioni (per i servizi e le forniture) viene assunta da sub-associazioni di tipo orizzontale; 2.5. ciò posto, come ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. nn. 435/2005, 2294/2002, 2580/2002), in via generale, in caso di partecipazione alla gara - indetta per l’aggiudicazione di appalto di servizi - di imprese riunite in raggruppamento temporaneo, come nel caso di specie, occorre distinguere nettamente fra i requisiti tecnici di carattere oggettivo (afferenti in via immediata alla qualità del prodotto o servizio che vanno accertati mediante sommatoria di quelli posseduti dalle singole imprese), dai requisiti di carattere soggettivo (che devono essere posseduti singolarmente da ciascuna associata), tanto che può verificarsi l’ipotesi di concorrente che, sebbene fornito di tutti i requisiti di qualificazione, non sia in grado di offrire uno specifico servizio per la cui erogazione avrebbe, in astratto, tutti i titoli in termini di capacità organizzativa, di controllo e di serietà imprenditoriale; 2.6. in tale contesto, le certificazioni di qualità sono volte ad assicurare che l’impresa svolga il servizio secondo un livello minimo di prestazioni accertato da un organismo qualificato, sulla base di parametri rigorosi delineati a livello internazionale che valorizzano l’organizzazione complessiva dell’attività e l’intero svolgimento delle diverse fasi; 2.7. secondo un principio di fondo del sistema, tali certificazioni costituiscono, infatti, un requisito tecnico di carattere soggettivo, e devono essere possedute da ciascuna delle imprese associate a meno che non risulti che esse siano incontestabilmente riferite unicamente ad una parte delle prestazioni eseguibili da alcune soltanto delle imprese associate (cfr. Cons. St. nn. 1459/2004, 2569/2002); 2.8. più volte, pertanto, è stato ribadito che sulpiano sostanziale la certificazione di qualità, diretta a garantire che un’impresa è in grado di svolgere la sua attività almeno secondo un l ivello minimo di qualitàaccertato da un organismo a ciò preposto, è un requisito che deve essere posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili (cfr., ex plurimis , Cons. St., nn. 4668/2006, 2756/2005, 2569/2002, 5517/2001); 2.9.il consolidato orientamento del Giudice amministrativo è stato peraltro costantemente condiviso e ribadito, per parte sua, anche dall’Autorità per la Vigilanza sui [OSCURATO:PERSONA], ad esempio nel parere precontenzioso n. 254 del 10.12.2008, laddove la medesima Autorità ha chiarito come nei raggruppamenti «il requisito soggettivo» in parola debba essere «posseduto» da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili; 2.10. nel caso in esame la stessa ricorrente non contesta che «il RTI [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] è di tipo misto, e cioè sia orizzontale che verticale»; 2.11. al raggruppamento misto si applicano, dunque, sia le regole dei raggruppamenti verticali quanto di quelli orizzontali, a seconda della componente che ne venga in rilievo; 2.12. nel caso di specie, non è dimostrato che l’oggetto dell'affidamento, costituito dal servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate,era stato assegnato unicamente ai due contraenti in possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo previsto dall’art. 53 d.lgs. n. 446/1997, e che ad [OSCURATO:SOCIETA]. erano state assegnate unicamente prestazioni «secondarie»; 2.13. al contrario, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, l’atto impugnato è stato emesso dal RTI, e non dalle singole imprese in qualità di eventuali mandatarie per l’attività di riscossione dei tributi, al che consegue che tutte le impresedovessero essere in possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo di cui all’art. 53 cit., richiesto peraltro anche dall’art. 14 del bando di gara per tutte le imprese partecipanti al raggruppamento, trascritto nel controricorso; 2.14. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, la sentenza impugnata va quindi esente da censure, risultando conforme ai principi dianzi illustrati; 3. il rigetto del primo motivo, relativo a ratio decidendi idonea a sostenere autonomamente la decisione impugnata, ha effetto assorbente rispetto al secondo motivo; 4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13