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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 ottobre 1973

Cassazione n. 01724/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1980/2019 della Corte di appello di Messina, in data 10/07/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa della parte civile, Comune di Spadafora, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile ovvero di rigettare il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in euro 6.030,00 oltre accessori di legge; preso atto che la difesa della ricorrente non ha chiesto la discussione orale né ha presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 10/07/2020, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in data 28/03/2019, appellata da [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena nei confronti della sunnominata in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 633, 639 bis cod. pen. (capi A e B), 81 cpv., 639 cod. pen. (capo C), nella misura di euro 600,00 di multa, liquidando il danno a favore della parte civile, Comune di Spadafora, in via equitativa, nella misura di euro 2.000.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione.

Lamenta la ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] motivo: con riferimento al capo A), mancanza e manifesta illogicità della motivazione per omessa considerazione del primo motivo di gravame cui si era dedotto che: non era stato effettuato alcun sopralluogo atto a dimostrare l'effettivo stato dei luoghi oggetto di concessione prima dell'affidamento all'associazione "Millecode" di cui la Coiro era presidente; la struttura non era mai stata oggetto di bonifica, manutenzione e/o sopralluogo ordinario; sia gli spazi esterni che quelli interni erano stati vandalizzati e deturpati negli anni; l'accesso ai locali interni era libero; la Coiro non era l'unica animalista ad avere le chiavi per aprire il lucchetto posizionato a chiusura del portone principale d'accesso.

Secondo motivo: con riferimento al capo A), violazione di legge in relazione agli artt. 530, comma 2 cod. proc. pen. e 633 cod. pen.

Si era omesso di considerare che sia l'imputata che le testimoni Rundo e Irrera avevano chiarito di non essere mai entrate all'interno della struttura e di non aver mai detenuto farmaci, precisando che se un animale aveva un'esigenza sanitaria, le stesse si rivolgevano direttamente ad un veterinario.

Inoltre, non era stato precisato quale utilità avesse conseguito la Coiro dal cospargere gli spazi interni da alimenti sfusi, materassi, suppellettili e farmaci.

Nessun rimprovero penale può essere mosso alla ricorrente, posto che gli spazi interni di proprietà del Comune sarebbero stati occupati da animali di proprietà di quest'ultimo e nell'ambito dell'esercizio di un'attività di spettanza comunale (controllo del fenomeno del randagismo) che è stata esercitata senza scopo di lucro da un gruppo di volontari animalisti.

Difetta poi il dolo specifico del reato ritenuto.

Terzo motivo: con riferimento al capo B), contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La Corte territoriale parte dalla premessa secondo la quale la ricorrente avrebbe continuato a permanere negli spazi oggetto di concessione oltre la revoca del protocollo d'intesa e fino alla data del 09/07/2013, per poi concludere che "non può ... parlarsi di una protrazione di un'occupazione avvenuta con il consenso dell'avente diritto.

L'apposizione da parte dell'Ente proprietario dei lucchetti, infatti, ha interrotto il possesso in capo alla prevenuta della struttura.

La successiva introduzione all'interno della stessa è, pertanto, avvenuta sine titulo per quanto riguarda gli spazi esterni ...".

Quarto motivo: con riferimento al capo B), violazione di legge in relazione agli artt. 633 cod. pen. e 530 cod. proc. pen.

Dall'istruttoria dibattimentale è solo emersa la prova che in data 09/07/2013 era stata rilevata la presenza di circa 40 cani nel cortile esterno della "Casa protetta per anziani".

Quinto motivo: con riferimento al capo C), violazione di legge in relazione agli artt. 639 cod. pen. e 533, comma 2, cod. proc. pen.

Si era omesso di tener conto che si è in presenza di un immobile in disuso e abbandonato da oltre un ventennio, oggetto a più riprese di atti vandalici.

Inoltre, diversamente da quanto contestato, una volta fatto ingresso nei luoghi della "Casa protetta per anziani", l'imputata, insieme ai volontari che la coadiuvavano nell'attività di cura degli animali, ha cercato di pulire, per quanto possibile, la parte esterna del terreno data loro in concessione, anche per consentire agli animali di vivere in condizioni dignitose.

Da qui l'esclusione del reato contestato sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto tutti i motivi proposti ripropongono questioni già ampiamente esaminate dai giudici a quibus, proponendo una non consentita rilettura in fatto ed una critica motivazionale tutt'altro che perspicua alla luce del più che puntuale ed esauriente ordito argomentativo in forza del quale i giudici del gravame hanno disatteso le censure poste a base della impugnazione sui singoli profili, oggettivi e soggettivi, ora nuovamente rievocati.

Va inoltre premesso come si sia in presenza di un'ipotesi di c.d.

"doppia conforme" in punto affermazione di penale responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

2. I primi quattro motivi proposti risultano aspecifici e comunque manifestamente infondati e possono essere oggetto di trattazione congiunta in ragione dei reciproci collegamenti.2.1.

Invero, l'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare come il protocollo d'intesa del 5 marzo 2013 stipulato tra il comune di Spadafora e l'Associazione di Volontariato "Millecode C." (di cui l'imputata era presidente, con conseguente suo preciso obbligo giuridico di rispetto), avesse avuto ad oggetto "i soli spazi esterni di pertinenza dei locali comunali destinati a [OSCURATO:PERSONA] per Anziani, in via sperimentale per la durata di 30 giorni".

L'Associazione di cui la Coiro era presidente, di contro, senza alcuna autorizzazione, aveva utilizzato i locali interni, consentendo agli animali di farvi libero accesso, ivi depositando masserizie di ogni genere, tra cui materassi in uso e farmaci, alcuni dei quali ad uso veterinario.

In considerazione di ciò, è apparso del tutto irrilevante che non vi fossero porte che impedissero l'accesso o che la struttura fosse stata vandalizzata (contestualmente o precedentemente ai fatti di invasione) o in disuso.

In tale contesto, dall'istruttoria dibattimentale è altresì emerso che l'ente proprietario avesse apposto dei lucchetti ai cancelli per impedire l'accesso, condotta che - come correttamente rappresentato dalla Corte territoriale - ha "interrotto" il possesso in capo all'odierna ricorrente della struttura.

Peraltro, in occasione del sopralluogo del 09/07/2013 veniva riscontrata "l'apposizione abusiva di una catena".

Inoltre, si legge nella sentenza impugnata che "l'ex [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che, in occasione di accertamenti precedenti a quelli del 9 luglio, aveva apposto un lucchetto con una chiave che teneva solo lui, riscontrando, in occasione di tale ultimo sopralluogo, che i lucchetti apposti non erano gli stessi di quelli di cui aveva le chiavi [...] Dichiarazioni di analogo tenore ha rilasciato il maresciallo [OSCURATO:PERSONA] ... (secondo cui) ... i lucchetti apposti in occasione del precedente sopralluogo erano stati divelti, verificando all'interno della struttura la presenza di numerosi cani ...

".

2.2. Come è noto, l'elemento materiale del reato di cui all'art. 633 cod. pen. è costituito dall'arbitraria invasione di terreni o edifici, mentre l'elemento soggettivo (dolo specifico) consiste nel fine di occuparli o trarne altrimenti profitto.

In ordine al concetto di "arbitraria invasione", sia la giurisprudenza che la stessa dottrina, sono concordi nel ritenere che il termine "invasione" non vada inteso in senso etimologico e cioè come azione tumultuosa e violenta compiuta da più persone sulla totalità del bene, essendo, al contrario, sufficiente che l'accesso o la penetrazione arbitraria nel fondo o nell'edificio altrui siano effettuati al fine di immettersi (arbitrariamente, quindi, illegittimamente) nel possesso o trarne un qualunque profitto.Partendo da tale nozione, si è concluso che non ogni turbativa del possesso comporta un'invasione, ma soltanto quella che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare del diritto di esclusione, secondo quella che è la destinazione economico sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal proprietario (cfr., Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254330).

Corollario di tale nozione è, però, un altro elemento che, sebbene non espresso nella norma, deve ritenersi in essa implicito e che consiste nel fatto che la permanenza nel terreno o nell'edificio non deve avere carattere momentaneo ma, al contrario, un'apprezzabile durata perché solo tale ulteriore elemento consente, poi, di evidenziare il dolo specifico dell'agente, ossia la volontà di occuparli o trarne altrimenti profitto, comportamenti questi (occupazione - approfittamento) che presuppongono, appunto, una stabile ed apprezzabile insistenza fisica dell'agente sul bene altrui (cfr., Sez. 2, n. 2253 del 17/11/1969, dep. 1970, Cantagallo, Rv. 115239; Sez. 2, n. 5603 del 18/10/1976, dep. 1977, Toniolo, Rv. 135748; Sez. 2, n. 42786 del 22/10/2008, Porcellato, non mass.).

La giustificazione della norma, infatti, consiste nel reprimere quei comportamenti idonei a pregiudicare la libera disponibilità del fondo o dell'edificio da parte del proprietario o del legittimo possessore e, quindi, nella tutela della proprietà e del possesso.

Non a caso, come si evince dalla Relazione al codice penale, il reato di invasione di cui all'art. 633 cod. pen. è stato mutuato dal D.L. n. 515 del 1920, art. 9 - trasfuso poi nel R.D. n. 2047 del 1921, art. 36 - che era stato introdotto proprio per far fronte al dilagante fenomeno delle occupazioni di terre che avvenivano alla fine della prima guerra mondiale.

La suddetta giustificazione, impone, però, di soffermarsi sul requisito (implicito) della permanenza di apprezzabile durata.

Va, infatti, osservato che il requisito dell'apprezzabile durata può essere desunto non solo dalla permanenza fisica dell'agente nell'edificio, ma anche da elementi esterni che indichino la volontà dell'agente (pur non presente fisicamente nel bene o come nel caso di specie sorpreso nell'atto di entrare nello stesso) di volerlo occupare o trarne profitto (come ad es., il possesso di chiavi per l'accesso ovvero l'esecuzione di opere od il collocamento di beni che rivelino l'intenzione di permanere nell'immobile).

Ciò significa che non sempre e non necessariamente per la configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici, occorre che l'agente rimanga stabilmente su di essi, ben potendo essere ugualmente ravvisabile il suddetto reato ove la svolta istruttoria evidenzi elementi fattuali tali dai quali si possa desumere che l'agente abbia posto in essere quel comportamento (l'invasione od il tentativo di essa) con il deliberato fine di occupare o trarre profitto dall'immobile.

P

2.3. Con riferimento all'elemento psicologico del reato, caratterizzato dal dolo specifico del fine "trarne altrimenti profitto", si è affermato che non si richiede per la sua sussistenza che il profitto propostosi dall'agente sia strettamente patrimoniale e direttamente realizzabile con l'invasione e può consistere anche nell'intento di un uso strumentale della stessa (cfr., Sez. 2, n. 8107 del 30/05/2000, Pompei, Rv. 216525).

Peraltro, ritiene l'odierno Collegio che detto concetto non possa essere esteso a tal punto da riconnprendervi qualsivoglia vantaggio comunque connesso al possesso e godimento dell'immobile invaso: ciò, in accordo con l'orientamento più rigoroso assunto anche da una parte della dottrina secondo il quale l'interpretazione letterale della norma (il dettato della quale recita testualmente "... al fine di occupare l'immobile o trarne altrimenti profitto") e l'uso della particella "ne" e dell'avverbio "altrimenti" dovrebbero sottendere una nozione di profitto necessariamente ancorata al bene oggetto di invasione, con la conseguenza di qualificarlo come sinonimo di utilità da ricondurre al possesso o godimento (comunque per un'apprezzabile lasso di tempo) dell'immobile da quale dovrebbero quindi esulare le varie tipologie di profitto di carattere indiretto e non economico quali anche quelle di un uso temporalmente limitatissimo dell'immobile.

Da qui la riaffermazione del principio di diritto secondo cui "Ai fini della configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici, il dolo specifico di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto presuppone che la condotta dell'agente sia diretta a realizzare un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del titolare del diritto di esclusione e può essere desunto non solo dalla stabile permanenza del soggetto nel terreno o nell'edificio, ma anche da elementi diversi purchè univocamente dimostrativi della finalità di dare inizio ad un possesso non meramente transitorio od occasionale" (cfr., Sez. 2, n. 50659 del 18/11/2014, Fumarola, Rv. 261695).

2.3.1. Fermo quanto precede, nessun dubbio può residuare sul fatto che l'imputata, con la sua azione, si fosse prefissa di dare inizio ad un possesso dell'immobile che non fosse meramente transitorio od occasionale, bensì finalizzato a spogliarne il titolare del diritto di esclusione per un apprezzabile lasso di tempo, come eloquentemente testimoniato dall'apposizione di una catena e dal cambio dei lucchetti originari a presidio degli accessi, condotte non altrimenti spiegabili se non con la dimostrata volontà di procedere ad uno spoglio permanente del bene.

Del tutto corretta appare, quindi, la valutazione fatta dalla Corte territoriale che ha riconosciuto come non potesse parlarsi di una protrazione di un'occupazione avvenuta con il consenso dell'avente diritto, dal momento che la successiva introduzione all'interno della struttura è avvenuta senza titolo con riferimento agli spazi esterni, mentre, per gli spazi interni, essendo avvenuta sin dall'origine senza il consenso dell'ente proprietario, l'introduzione abusiva è stata così proseguita.

3. Medesima censura di aspecificità e di manifesta infondatezza involge il quinto motivo.

La ricorrente, ancora una volta, omette di confrontarsi adeguatamente con la congrua e non illogica motivazione che ha riconosciuto come "la documentazione fotografica acquista agli atti rende(sse) lampante lo stato di degrado in cui versava la struttura, all'interno e all'esterno, essendo stata riscontrata la presenza di cibo, deiezioni di animali, materassi e quant'altro.

E' smentito in fatto, pertanto, l'assunto difensivo secondo il quale i volontari avevano provveduto a ripulire il terreno dato loro in concessione.

Con tale condotta l'imputata ha senz'altro cagionato il deturpamento e l'imbrattamento della struttura pubblica".

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile Comune di Spadafora, che si liquidano complessivamente in euro 2.000,00 oltre accessori di legge P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile Comune di Spadafora c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1980/2019 della Corte di appello di Messina, in data 10/07/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa della parte civile, Comune di Spadafora, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile ovvero di rigettare il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in euro 6.030,00 oltre accessori di legge; preso atto che la difesa della ricorrente non ha chiesto la discussione orale né ha presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 10/07/2020, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in data 28/03/2019, appellata da [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena nei confronti della sunnominata in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 633, 639 bis cod. pen. (capi A e B), 81 cpv., 639 cod. pen. (capo C), nella misura di euro 600,00 di multa, liquidando il danno a favore della parte civile, Comune di Spadafora, in via equitativa, nella misura di euro 2.000. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione. Lamenta la ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] motivo: con riferimento al capo A), mancanza e manifesta illogicità della motivazione per omessa considerazione del primo motivo di gravame cui si era dedotto che: non era stato effettuato alcun sopralluogo atto a dimostrare l'effettivo stato dei luoghi oggetto di concessione prima dell'affidamento all'associazione "Millecode" di cui la Coiro era presidente; la struttura non era mai stata oggetto di bonifica, manutenzione e/o sopralluogo ordinario; sia gli spazi esterni che quelli interni erano stati vandalizzati e deturpati negli anni; l'accesso ai locali interni era libero; la Coiro non era l'unica animalista ad avere le chiavi per aprire il lucchetto posizionato a chiusura del portone principale d'accesso. Secondo motivo: con riferimento al capo A), violazione di legge in relazione agli artt. 530, comma 2 cod. proc. pen. e 633 cod. pen. Si era omesso di considerare che sia l'imputata che le testimoni Rundo e Irrera avevano chiarito di non essere mai entrate all'interno della struttura e di non aver mai detenuto farmaci, precisando che se un animale aveva un'esigenza sanitaria, le stesse si rivolgevano direttamente ad un veterinario. Inoltre, non era stato precisato quale utilità avesse conseguito la Coiro dal cospargere gli spazi interni da alimenti sfusi, materassi, suppellettili e farmaci. Nessun rimprovero penale può essere mosso alla ricorrente, posto che gli spazi interni di proprietà del Comune sarebbero stati occupati da animali di proprietà di quest'ultimo e nell'ambito dell'esercizio di un'attività di spettanza comunale (controllo del fenomeno del randagismo) che è stata esercitata senza scopo di lucro da un gruppo di volontari animalisti. Difetta poi il dolo specifico del reato ritenuto. Terzo motivo: con riferimento al capo B), contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale parte dalla premessa secondo la quale la ricorrente avrebbe continuato a permanere negli spazi oggetto di concessione oltre la revoca del protocollo d'intesa e fino alla data del 09/07/2013, per poi concludere che "non può ... parlarsi di una protrazione di un'occupazione avvenuta con il consenso dell'avente diritto. L'apposizione da parte dell'Ente proprietario dei lucchetti, infatti, ha interrotto il possesso in capo alla prevenuta della struttura. La successiva introduzione all'interno della stessa è, pertanto, avvenuta sine titulo per quanto riguarda gli spazi esterni ...". Quarto motivo: con riferimento al capo B), violazione di legge in relazione agli artt. 633 cod. pen. e 530 cod. proc. pen. Dall'istruttoria dibattimentale è solo emersa la prova che in data 09/07/2013 era stata rilevata la presenza di circa 40 cani nel cortile esterno della "Casa protetta per anziani". Quinto motivo: con riferimento al capo C), violazione di legge in relazione agli artt. 639 cod. pen. e 533, comma 2, cod. proc. pen. Si era omesso di tener conto che si è in presenza di un immobile in disuso e abbandonato da oltre un ventennio, oggetto a più riprese di atti vandalici. Inoltre, diversamente da quanto contestato, una volta fatto ingresso nei luoghi della "Casa protetta per anziani", l'imputata, insieme ai volontari che la coadiuvavano nell'attività di cura degli animali, ha cercato di pulire, per quanto possibile, la parte esterna del terreno data loro in concessione, anche per consentire agli animali di vivere in condizioni dignitose. Da qui l'esclusione del reato contestato sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto tutti i motivi proposti ripropongono questioni già ampiamente esaminate dai giudici a quibus, proponendo una non consentita rilettura in fatto ed una critica motivazionale tutt'altro che perspicua alla luce del più che puntuale ed esauriente ordito argomentativo in forza del quale i giudici del gravame hanno disatteso le censure poste a base della impugnazione sui singoli profili, oggettivi e soggettivi, ora nuovamente rievocati. Va inoltre premesso come si sia in presenza di un'ipotesi di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione di penale responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. I primi quattro motivi proposti risultano aspecifici e comunque manifestamente infondati e possono essere oggetto di trattazione congiunta in ragione dei reciproci collegamenti.2.1. Invero, l'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare come il protocollo d'intesa del 5 marzo 2013 stipulato tra il comune di Spadafora e l'Associazione di Volontariato "Millecode C." (di cui l'imputata era presidente, con conseguente suo preciso obbligo giuridico di rispetto), avesse avuto ad oggetto "i soli spazi esterni di pertinenza dei locali comunali destinati a [OSCURATO:PERSONA] per Anziani, in via sperimentale per la durata di 30 giorni". L'Associazione di cui la Coiro era presidente, di contro, senza alcuna autorizzazione, aveva utilizzato i locali interni, consentendo agli animali di farvi libero accesso, ivi depositando masserizie di ogni genere, tra cui materassi in uso e farmaci, alcuni dei quali ad uso veterinario. In considerazione di ciò, è apparso del tutto irrilevante che non vi fossero porte che impedissero l'accesso o che la struttura fosse stata vandalizzata (contestualmente o precedentemente ai fatti di invasione) o in disuso. In tale contesto, dall'istruttoria dibattimentale è altresì emerso che l'ente proprietario avesse apposto dei lucchetti ai cancelli per impedire l'accesso, condotta che - come correttamente rappresentato dalla Corte territoriale - ha "interrotto" il possesso in capo all'odierna ricorrente della struttura. Peraltro, in occasione del sopralluogo del 09/07/2013 veniva riscontrata "l'apposizione abusiva di una catena". Inoltre, si legge nella sentenza impugnata che "l'ex [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che, in occasione di accertamenti precedenti a quelli del 9 luglio, aveva apposto un lucchetto con una chiave che teneva solo lui, riscontrando, in occasione di tale ultimo sopralluogo, che i lucchetti apposti non erano gli stessi di quelli di cui aveva le chiavi [...] Dichiarazioni di analogo tenore ha rilasciato il maresciallo [OSCURATO:PERSONA] ... (secondo cui) ... i lucchetti apposti in occasione del precedente sopralluogo erano stati divelti, verificando all'interno della struttura la presenza di numerosi cani ... ". 2.2. Come è noto, l'elemento materiale del reato di cui all'art. 633 cod. pen. è costituito dall'arbitraria invasione di terreni o edifici, mentre l'elemento soggettivo (dolo specifico) consiste nel fine di occuparli o trarne altrimenti profitto. In ordine al concetto di "arbitraria invasione", sia la giurisprudenza che la stessa dottrina, sono concordi nel ritenere che il termine "invasione" non vada inteso in senso etimologico e cioè come azione tumultuosa e violenta compiuta da più persone sulla totalità del bene, essendo, al contrario, sufficiente che l'accesso o la penetrazione arbitraria nel fondo o nell'edificio altrui siano effettuati al fine di immettersi (arbitrariamente, quindi, illegittimamente) nel possesso o trarne un qualunque profitto.Partendo da tale nozione, si è concluso che non ogni turbativa del possesso comporta un'invasione, ma soltanto quella che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare del diritto di esclusione, secondo quella che è la destinazione economico sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal proprietario (cfr., Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254330). Corollario di tale nozione è, però, un altro elemento che, sebbene non espresso nella norma, deve ritenersi in essa implicito e che consiste nel fatto che la permanenza nel terreno o nell'edificio non deve avere carattere momentaneo ma, al contrario, un'apprezzabile durata perché solo tale ulteriore elemento consente, poi, di evidenziare il dolo specifico dell'agente, ossia la volontà di occuparli o trarne altrimenti profitto, comportamenti questi (occupazione - approfittamento) che presuppongono, appunto, una stabile ed apprezzabile insistenza fisica dell'agente sul bene altrui (cfr., Sez. 2, n. 2253 del 17/11/1969, dep. 1970, Cantagallo, Rv. 115239; Sez. 2, n. 5603 del 18/10/1976, dep. 1977, Toniolo, Rv. 135748; Sez. 2, n. 42786 del 22/10/2008, Porcellato, non mass.). La giustificazione della norma, infatti, consiste nel reprimere quei comportamenti idonei a pregiudicare la libera disponibilità del fondo o dell'edificio da parte del proprietario o del legittimo possessore e, quindi, nella tutela della proprietà e del possesso. Non a caso, come si evince dalla Relazione al codice penale, il reato di invasione di cui all'art. 633 cod. pen. è stato mutuato dal D.L. n. 515 del 1920, art. 9 - trasfuso poi nel R.D. n. 2047 del 1921, art. 36 - che era stato introdotto proprio per far fronte al dilagante fenomeno delle occupazioni di terre che avvenivano alla fine della prima guerra mondiale. La suddetta giustificazione, impone, però, di soffermarsi sul requisito (implicito) della permanenza di apprezzabile durata. Va, infatti, osservato che il requisito dell'apprezzabile durata può essere desunto non solo dalla permanenza fisica dell'agente nell'edificio, ma anche da elementi esterni che indichino la volontà dell'agente (pur non presente fisicamente nel bene o come nel caso di specie sorpreso nell'atto di entrare nello stesso) di volerlo occupare o trarne profitto (come ad es., il possesso di chiavi per l'accesso ovvero l'esecuzione di opere od il collocamento di beni che rivelino l'intenzione di permanere nell'immobile). Ciò significa che non sempre e non necessariamente per la configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici, occorre che l'agente rimanga stabilmente su di essi, ben potendo essere ugualmente ravvisabile il suddetto reato ove la svolta istruttoria evidenzi elementi fattuali tali dai quali si possa desumere che l'agente abbia posto in essere quel comportamento (l'invasione od il tentativo di essa) con il deliberato fine di occupare o trarre profitto dall'immobile. P 2.3. Con riferimento all'elemento psicologico del reato, caratterizzato dal dolo specifico del fine "trarne altrimenti profitto", si è affermato che non si richiede per la sua sussistenza che il profitto propostosi dall'agente sia strettamente patrimoniale e direttamente realizzabile con l'invasione e può consistere anche nell'intento di un uso strumentale della stessa (cfr., Sez. 2, n. 8107 del 30/05/2000, Pompei, Rv. 216525). Peraltro, ritiene l'odierno Collegio che detto concetto non possa essere esteso a tal punto da riconnprendervi qualsivoglia vantaggio comunque connesso al possesso e godimento dell'immobile invaso: ciò, in accordo con l'orientamento più rigoroso assunto anche da una parte della dottrina secondo il quale l'interpretazione letterale della norma (il dettato della quale recita testualmente "... al fine di occupare l'immobile o trarne altrimenti profitto") e l'uso della particella "ne" e dell'avverbio "altrimenti" dovrebbero sottendere una nozione di profitto necessariamente ancorata al bene oggetto di invasione, con la conseguenza di qualificarlo come sinonimo di utilità da ricondurre al possesso o godimento (comunque per un'apprezzabile lasso di tempo) dell'immobile da quale dovrebbero quindi esulare le varie tipologie di profitto di carattere indiretto e non economico quali anche quelle di un uso temporalmente limitatissimo dell'immobile. Da qui la riaffermazione del principio di diritto secondo cui "Ai fini della configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici, il dolo specifico di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto presuppone che la condotta dell'agente sia diretta a realizzare un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del titolare del diritto di esclusione e può essere desunto non solo dalla stabile permanenza del soggetto nel terreno o nell'edificio, ma anche da elementi diversi purchè univocamente dimostrativi della finalità di dare inizio ad un possesso non meramente transitorio od occasionale" (cfr., Sez. 2, n. 50659 del 18/11/2014, Fumarola, Rv. 261695). 2.3.1. Fermo quanto precede, nessun dubbio può residuare sul fatto che l'imputata, con la sua azione, si fosse prefissa di dare inizio ad un possesso dell'immobile che non fosse meramente transitorio od occasionale, bensì finalizzato a spogliarne il titolare del diritto di esclusione per un apprezzabile lasso di tempo, come eloquentemente testimoniato dall'apposizione di una catena e dal cambio dei lucchetti originari a presidio degli accessi, condotte non altrimenti spiegabili se non con la dimostrata volontà di procedere ad uno spoglio permanente del bene. Del tutto corretta appare, quindi, la valutazione fatta dalla Corte territoriale che ha riconosciuto come non potesse parlarsi di una protrazione di un'occupazione avvenuta con il consenso dell'avente diritto, dal momento che la successiva introduzione all'interno della struttura è avvenuta senza titolo con riferimento agli spazi esterni, mentre, per gli spazi interni, essendo avvenuta sin dall'origine senza il consenso dell'ente proprietario, l'introduzione abusiva è stata così proseguita. 3. Medesima censura di aspecificità e di manifesta infondatezza involge il quinto motivo. La ricorrente, ancora una volta, omette di confrontarsi adeguatamente con la congrua e non illogica motivazione che ha riconosciuto come "la documentazione fotografica acquista agli atti rende(sse) lampante lo stato di degrado in cui versava la struttura, all'interno e all'esterno, essendo stata riscontrata la presenza di cibo, deiezioni di animali, materassi e quant'altro. E' smentito in fatto, pertanto, l'assunto difensivo secondo il quale i volontari avevano provveduto a ripulire il terreno dato loro in concessione. Con tale condotta l'imputata ha senz'altro cagionato il deturpamento e l'imbrattamento della struttura pubblica". 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile Comune di Spadafora, che si liquidano complessivamente in euro 2.000,00 oltre accessori di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile Comune di Spadafora c
Sentenza Cassazione n. 01724/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris