CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 42362/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTEINIZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 16244 del 2023, ha confermato la misura degli arresti dlomiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione a plurimi reati di ricettazione di somme di denaro provenienti da numerosi delitti di circonvenzione di incapace posti in essere dalla compagna [OSCURATO:PERSONA] ai danni di anziani. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento. Con unico motivo, il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, e 627 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe uniformato alle statuizioni della sentenza rescindente. Il Tribunale, in particolare, avrebbe omesso di motivare in ordine all'attualità delle esigenze cautelari, erroneamente ritenendo che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione avesse riguardato esclusivamente il profilo dell'adeguatezza e della proporzionalità della misura cautelare. Nella motivazione dell'ordinanza impugnata il Tribunale avrebbe, peraltro, fatto riferimento a condotte poste in essere dalla Ciurar, irrilevanti rispetto alla posizione del ricorrente, obliterando ogni indagine sulla permanente attualità delle esigenze cautelari e l'indicazione di elementi recenti (o, comunque, non remoti) a sostegno della diagnosi cautelare. Il Tribunale, inoltre, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, si sarebbe conformato alle statuizioni del giudice di merito, il Tribunale di Locri, che, con ordinanza del 6 marzo 2023, aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, cornma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 13 settembre 2023, il Procuratore generale ha chiesto di rigettare il ricorso. In data 18 settembre 2023 il difensore del ricorrente ha depositato, in replica, conclusioni scritte, chiedendo raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Con unico motivo, il ricorrente deduce che il Tribunale dei riesame di [OSCURATO:PERSONA], in violazione delle statuizioni della sentenza rescindente, avrebbe omesso di motivare in ordine all'attualità delle esigenze cautelari. 3. Il motivo è infondato. La carenza di motivazione denunciata dal ricorrente è, infatti, insussistente, in quanto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pur avendo ritenuto che l'annullamento della precedente ordinanza disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 16244 del 2023, abbia avuto ad oggetto soli i profili della misura cautelare relativi alla sua adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare, ha argomentato congruamente e diffusamente anche in ordine all'attualità delle esigenze cautelari. Nell'ordinanza impugnata, infatti, il Tribunale, con motivazione congrua e non certo illogica, ha ritenuto le esigenze cautelari, concrete e attuali, sulla base delle reiterate e sistematiche condotte di ricettazione poste in essere dall'imputato il /i a mezzo di numerose operazioni di money transfer dall'Italia alla Romania, della pregressa condanna del ricorrente per un delitto di estorsione, commesso in concorso, e dell'inserimento della sua attività illecita in una "fitta rete di connazionali" dediti al riciclaggio dei proventi di reati commessi ai danni di persone anziane. Il Tribunale, muovendo da questi rilievi, ha, inoltre, rilevato che, ove si consentisse al ricorrente di godere di pii) ampi ambiti di libertà rispetto a quelli evinmt; connaturati all'applicazione degli g; domiciliari, sarebbe concreto il pericolo che commetta ulteriore attività criminosa, anche in ragione dell'assenza di una documentata attività lavorativa lecita. Sulla base di questi rilievi, pertanto, il Tribunale ha ritenuto non incongruamente adeguata alle esigenze cautelari ravvisate nel caso di specie la misura coercitiva degli arresti domiciliari. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 8 processuali. Così deciso