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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 16244/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22507/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AvvocaturaGenerale dello S tato , che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 19/2021 d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIAdepositata il26/02/2021 R.G.N. 95/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 26.2.2021, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile per carenza d’interesse la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a far dichiarare prescritti i crediti per contributi previdenziali portati da cartelle esattoriali e avvisi di addebito non opposti; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo dieci motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno resistito con distinti controricorsi; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2702 c.c. e 214, 215 e 216 c.p.c. per avere la Corte di merito considerato irrilevante il disconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni dei referti di notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito; che, con il secondo motivo, la medesima censura è ribadita sub specie di omessa pronuncia; che, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto da lui conosciute due cartelle di pagamento mai notificategli; che, con il quarto motivo, il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto che le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito gli fossero stati ritualmente notificati benché non vi fosse prova né delle spedizioni né degli avvisi di ricevimento delle necessarie raccomandate informative; che, con il quinto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 8,l. n. 890/1982, per avere la Corte territoriale ritenuto la regolarità delle notifiche effettuate a mezzo del servizio postale; che, con il sesto motivo, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per avere la Corte di merito ritenuto perfezionata la notifica di un avviso di addebito per il quale non era stata dimostrata l’avvenuta notifica; che, con il settimo motivo, il ricorrente lamenta nullità della sentenza per avere la Corte territoriale ritenuto perfezionate le notifiche degli atti a mezzo postaricevute da persone diverse dal destinatario nonostante non vi fosse prova della spedizione della lettera raccomandata di cui all’art. 7, l. n. 890/1982; che, con l’ottavo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. per avere la Corte di merito reputato la carenza d’interesse ad agire della propria domanda di accertamento dell’inesistenza del credito; che, con il nono motivo, il ricorrente deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia circa la sussistenza dell’interesse ad agire; che, con il decimo motivo, il ricorrente si duole della condanna ex art. 96, comma 3°, c.p.c.; che, al riguardo, va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte, statuendo in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche anche extratributarie mediante ruolo, hanno affermato che l'art. 12, comma 4- bis, d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3-bis, d.l. n. 146/2021 (conv. con l. n. 215/2021), secondo cui l’interesse ad agire in subiecta materia può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, ex art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al d.m. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis, d.P.R. n. 602/1973, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, deve trovare applicazione anche nei processi pendenti, dal momento che specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, in armonia con il suo essere condizione dell'azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione, precisando che, nei processi pendenti, la sussistenza dell’interesse ad agire deve essere dimostrata, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini e, nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass.

S.U. n. 26283 del 2022); che, dando continuità a tale indirizzo interpretativo, questa Corte, con specifico riferimento a controversie come quella per cui è causa, in cui la parte ricorrente ha dichiarato di aver appreso dell’esistenza dei carichi relativi ai contributi non pagati dopo aver richiesto essa stessa all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’estratto di ruolo ed ha convenuto in giudizio l’ente previdenziale e l’agente della riscossione allo scopo di eccepire la prescrizione dei contributi sul presupposto della inesistenza o nullità della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito risultanti dall’estratto di ruolo, ha ritenuto che, non avendo la parte ricorrente provveduto a dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire richiesto né in seno al ricorso né nei termini indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte, non potesse dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione, dichiarando conseguentemente l’inammissibilità del gravame (cfr. da ult.

Cass. nn. 10595, 10848 e 10859 del 2023); che, mutatis mutandis, tanto va affermato anche nel caso di specie, dovendo solo ribadirsi che i dubbi di legittimità costituzionale rassegnati nella memoria ex art. 378 depositata da parte ricorrente rispetto all’anzidetta interpretazione del disposto dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, sono già stati fugati da Cass.

S.U. n. 26283 del 2022, cit., alla cui ampia motivazione sul punto non può che farsi rinvio; che quanto sopra comporta non solo l’infondatezza dell’ottavo e del nono motivo di censura, ma altresì l’assorbimento dei primi sette, tutti concernendo statuizioni circa il merito della lite; che il decimo motivo è per contro infondato, del tutto correttamente i giudici territoriali avendo disposto la condanna per responsabilità aggravata in presenza di una condotta processuale quale quella stigmatizzata alle pagg. 22-24 della sentenza impugnata e concretatasi nell’avere “agito in giudizio impugnando un estratto di ruolo dallo stesso richiesto ad una data da lui prescelta, e sostenendo che tutti gli atti impositivi ivi riportati ed emessi nei suoi confronti, ben 22, non gli sarebbero mai stati notificati”, mentre “nel giudizio di primo grado è risultato che tutti gli atti impositivi sono stati invece portati a sua conoscenza in epoca ben anteriore e non sono stati opposti, e oltretutto la notifica della maggioranza di essi è stata ricevuta personalmente”, ed altresì nell’aver “insistito nella propria tesi difensiva [promuovendo] il presente grado di giudizio, pur nella consapevolezza dell'infondatezza e strumentalità di detta tesi, oltre che della sua originaria inverosimiglianza (al fine di dilatare ulteriormente i tempi di esazione dei crediti da lui non pagati per anni)”, senza che peraltro fosse stata iniziata “da parte degli enti impositori alcuna azione esecutiva e non avendo l'opponente neppure richiesto in via amministrativa allo sgravio delle cartelle o degli avvisi di addebito, la cui azione cartolare, successiva al consolidamento del titolo in positivo, a suo dire, si sarebbe prescritta”; che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6.200,00, di cui € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, per ciascuna delle parti controricorrenti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22507/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AvvocaturaGenerale dello S tato , che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 19/2021 d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIAdepositata il26/02/2021 R.G.N. 95/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 26.2.2021, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile per carenza d’interesse la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a far dichiarare prescritti i crediti per contributi previdenziali portati da cartelle esattoriali e avvisi di addebito non opposti; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo dieci motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno resistito con distinti controricorsi; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2702 c.c. e 214, 215 e 216 c.p.c. per avere la Corte di merito considerato irrilevante il disconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni dei referti di notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito; che, con il secondo motivo, la medesima censura è ribadita sub specie di omessa pronuncia; che, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto da lui conosciute due cartelle di pagamento mai notificategli; che, con il quarto motivo, il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto che le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito gli fossero stati ritualmente notificati benché non vi fosse prova né delle spedizioni né degli avvisi di ricevimento delle necessarie raccomandate informative; che, con il quinto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 8,l. n. 890/1982, per avere la Corte territoriale ritenuto la regolarità delle notifiche effettuate a mezzo del servizio postale; che, con il sesto motivo, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per avere la Corte di merito ritenuto perfezionata la notifica di un avviso di addebito per il quale non era stata dimostrata l’avvenuta notifica; che, con il settimo motivo, il ricorrente lamenta nullità della sentenza per avere la Corte territoriale ritenuto perfezionate le notifiche degli atti a mezzo postaricevute da persone diverse dal destinatario nonostante non vi fosse prova della spedizione della lettera raccomandata di cui all’art. 7, l. n. 890/1982; che, con l’ottavo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. per avere la Corte di merito reputato la carenza d’interesse ad agire della propria domanda di accertamento dell’inesistenza del credito; che, con il nono motivo, il ricorrente deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia circa la sussistenza dell’interesse ad agire; che, con il decimo motivo, il ricorrente si duole della condanna ex art. 96, comma 3°, c.p.c.; che, al riguardo, va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte, statuendo in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche anche extratributarie mediante ruolo, hanno affermato che l'art. 12, comma 4- bis, d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3-bis, d.l. n. 146/2021 (conv. con l. n. 215/2021), secondo cui l’interesse ad agire in subiecta materia può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, ex art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al d.m. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis, d.P.R. n. 602/1973, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, deve trovare applicazione anche nei processi pendenti, dal momento che specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, in armonia con il suo essere condizione dell'azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione, precisando che, nei processi pendenti, la sussistenza dell’interesse ad agire deve essere dimostrata, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini e, nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass. S.U. n. 26283 del 2022); che, dando continuità a tale indirizzo interpretativo, questa Corte, con specifico riferimento a controversie come quella per cui è causa, in cui la parte ricorrente ha dichiarato di aver appreso dell’esistenza dei carichi relativi ai contributi non pagati dopo aver richiesto essa stessa all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’estratto di ruolo ed ha convenuto in giudizio l’ente previdenziale e l’agente della riscossione allo scopo di eccepire la prescrizione dei contributi sul presupposto della inesistenza o nullità della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito risultanti dall’estratto di ruolo, ha ritenuto che, non avendo la parte ricorrente provveduto a dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire richiesto né in seno al ricorso né nei termini indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte, non potesse dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione, dichiarando conseguentemente l’inammissibilità del gravame (cfr. da ult. Cass. nn. 10595, 10848 e 10859 del 2023); che, mutatis mutandis, tanto va affermato anche nel caso di specie, dovendo solo ribadirsi che i dubbi di legittimità costituzionale rassegnati nella memoria ex art. 378 depositata da parte ricorrente rispetto all’anzidetta interpretazione del disposto dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, sono già stati fugati da Cass. S.U. n. 26283 del 2022, cit., alla cui ampia motivazione sul punto non può che farsi rinvio; che quanto sopra comporta non solo l’infondatezza dell’ottavo e del nono motivo di censura, ma altresì l’assorbimento dei primi sette, tutti concernendo statuizioni circa il merito della lite; che il decimo motivo è per contro infondato, del tutto correttamente i giudici territoriali avendo disposto la condanna per responsabilità aggravata in presenza di una condotta processuale quale quella stigmatizzata alle pagg. 22-24 della sentenza impugnata e concretatasi nell’avere “agito in giudizio impugnando un estratto di ruolo dallo stesso richiesto ad una data da lui prescelta, e sostenendo che tutti gli atti impositivi ivi riportati ed emessi nei suoi confronti, ben 22, non gli sarebbero mai stati notificati”, mentre “nel giudizio di primo grado è risultato che tutti gli atti impositivi sono stati invece portati a sua conoscenza in epoca ben anteriore e non sono stati opposti, e oltretutto la notifica della maggioranza di essi è stata ricevuta personalmente”, ed altresì nell’aver “insistito nella propria tesi difensiva [promuovendo] il presente grado di giudizio, pur nella consapevolezza dell'infondatezza e strumentalità di detta tesi, oltre che della sua originaria inverosimiglianza (al fine di dilatare ulteriormente i tempi di esazione dei crediti da lui non pagati per anni)”, senza che peraltro fosse stata iniziata “da parte degli enti impositori alcuna azione esecutiva e non avendo l'opponente neppure richiesto in via amministrativa allo sgravio delle cartelle o degli avvisi di addebito, la cui azione cartolare, successiva al consolidamento del titolo in positivo, a suo dire, si sarebbe prescritta”; che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6.200,00, di cui € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, per ciascuna delle parti controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteri
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