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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 19601/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso n. 1264 - 2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "PILOTINA 2000" s.r.I., in persona del ragioniere [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Pierluigi da Palestrina, n. 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Auria che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. in liquidazione, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Pierluigi da Palestrina, n. 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Auria che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1598 - 27.9/29.11.2017 della Corte d'Appello di Brescia, udita la relazione nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 6 I.fall. al Tribunale di Brescia il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. chiedeva che fosse dichiarato il fallimento della "Pilotina 2000" [OSCURATO:SOCIETA] esser creditore della "Pilotina 2000" per averle, la "[OSCURATO:PERSONA]" in bonis, erogato in data 2.5.2011 un finanziamento dell'importo di euro 100.000,00.

2. Resisteva la "Pilotina 2000" [OSCURATO:SOCIETA] l'insussistenza dello stato di insolvenza e dell'azionata ragione di credito, siccome, quest'ultima, estinta per compensazione. [OSCURATO:SOCIETA] in particolare che, su suo incarico, [OSCURATO:PERSONA], cui aveva fornito la necessaria provvista pecuniaria, aveva provveduto a mezzo assegni bancari al pagamento di tre distinte esposizioni debitorie gravanti sulla "[OSCURATO:PERSONA]" in bonis nei confronti di taluni suoi fornitori.

3. Con sentenza n. 84/2017 il Tribunale di Brescia dichiarava il fallimento.

4. La "Pilotina 2000" s.r.l. proponeva reclamo.[OSCURATO:SOCIETA], peraltro, che il credito ex adverso azionato, invero l'unico credito azionato ai sensi dell'art. 6 I.fall., recisamente contestato siccome estinto per compensazione, non era stato, comunque, oggetto di accertamento giudiziale.

Instava per la revoca della dichiarazione di fallimento.

5. Resisteva il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] dichiarato contumace il curatore del fallimento della "Pilotina 2000".

6. Con sentenza n. 1598 dei 27.9/29.11.2017 la Corte d'Appello di Brescia rigettava il reclamo e condannava la reclamante alle spese.

Evidenziava la corte che il credito azionato dalla "[OSCURATO:PERSONA]" rinveniva riscontro nel bilancio dell'esercizio 2014 della "Pilotina 2000", sicché non aveva rilievo la circostanza che non fosse stato oggetto di accertamento giudiziale.

Evidenziava altresì - la corte - in ordine all'addotta estinzione per compensazione dell'azionato credito, che [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto al pagamento di tre fornitori della "[OSCURATO:PERSONA]" mercé tre assegni bancari, da euro 100.000,00 ciascuno, tratti tuttavia dal proprio personale conto corrente e non già dal conto corrente della "Pilotina 2000", di cui era, al contempo, legale rappresentante.

Evidenziava inoltre che per nulla risultava che [OSCURATO:PERSONA], allorchè aveva atteso al pagamento dei fornitori della "[OSCURATO:PERSONA]", avesse speso il nome della "Pilotina 2000" ed agito in nome e per conto di tal ultima società, sicché, da un canto, non aveva rilievo il versamento dell'importo di euro 300.000,00 contestualmente operato dalla "Pilotina 2000" sul personale conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], sicché, d'altro canto, non era rilevante la prova per testimoni invocata dalla reclamante.ti( Evidenziava, per altro verso, la corte, che il progetto di stato passivo predisposto dal curatore del fallimento della "Pilotina 2000" dava ragione della sussistenza di ulteriori esposizioni debitorie, per il complessivo ammontare di euro 52.523,05, a carico della reclamante ed in favore di "Equitalia" e della "Fast & Go" s.r.I., sicché si aveva ampio riscontro dello stato di insolvenza.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "Pilotina 2000" s.r.I.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione.

Il curatore del fallimento della "Pilotina 2000" s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con vittoria di spese.

Il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. del pari ha depositato controricorso; analogamente ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con vittoria di spese.

8. Con dichiarazione in data 4.3.2019 la ricorrente "Pilotina 2000" s.r.l. ha rinunziato alla rifusione delle spese di lite.

9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1241, 1243, 1269, 2697 e 2729 cod. civ., degli artt. 81, 115, 116 e 244 cod. proc. civ. e degli artt. 5, 6 e 15 I.fall.

Deduce che l'iniziale istanza di fallimento sarebbe stata da respingere siccome non correlata ad un credito certo bensì oggetto di contestazione, viepiù che la cognizione sommaria propria della sede prefallimentare non assicura il pieno svolgimento del diritto di difesa.

Deduce che la Corte di Brescia, allorché, in dipendenza della mancata spendita del nome della delegante "Pilotina 2000", ha disconosciuto la ‹' 4 delegazione sottesa al pagamento eseguito da [OSCURATO:PERSONA] e quindi ha negato l'estinzione per compensazione del credito preteso dalla "[OSCURATO:PERSONA]", ha valutato in maniera atomistica non già nel complesso gli elementi di prova, viepiù che la delega può essere verbale e la "contemplatio domini" anche tacita.

Deduce segnatamente che la corte distrettuale non ha tenuto conto ai fini del riscontro della delegazione di plurime circostanze, quali indizi gravi, precisi e concordanti, ovvero che [OSCURATO:PERSONA] aveva veste di legale rappresentante e della delegante "Pilotina 2000" e della delegataria "[OSCURATO:PERSONA]", che il bonifico eseguito dalla "Pilotina 2000" in favore di [OSCURATO:PERSONA] è stato pressoché contestuale al pagamento eseguito da [OSCURATO:PERSONA] in favore dei fornitori della "[OSCURATO:PERSONA]", che le somme bonificate sono di importo esattamente corrispondente agli importi dovuti ai fornitori di "[OSCURATO:PERSONA]", che [OSCURATO:PERSONA] non era debitore della "[OSCURATO:PERSONA]", che l'operato del delegato - [OSCURATO:PERSONA] - è stato dalla delegante - "Pilotina 2000" - oggetto di ratifica, evidentemente espressa, alla stregua delle deduzioni difensive svolte sin dalla sede prefallimentare, che tutti i soggetti coinvolti erano pienamente consapevoli della delegazione di pagamento.

Deduce che la corte territoriale avrebbe dovuto reputare l'avvenuta delegazione "fatto" pacifico, siccome non oggetto di contestazione.

10. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1 ° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza o del procedimento con riferimento (oltre che agli artt. 1241, 1243, 1269, 2697 e 2729 cod. civ., agli artt. 81, 115, 116 e 244 cod. proc. civ. ed agli artt. 5, 6 e 15 l.fall.) all'art. 132 cod. proc. civ.

A Deduce, alla stregua delle medesime circostanze addotte con il primo motivo, che l'impugnato dictum, nella parte in cui si è disconosciuta la delegazione di pagamento e quindi si è negata l'estinzione per compensazione del credito preteso dalla "[OSCURATO:PERSONA]", è supportato da motivazione "apparente", irriducibilmente contraddittoria, perplessa e incomprensibile.

11. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 16 I.fall. e degli artt. 114, 116 e 244 cod. proc. civ.

Deduce che ha errato la Corte di Brescia a reputare sussistente lo stato di insolvenza.

Deduce segnatamente che la corte di merito non ha tenuto conto che la relazione dell'esperto contabile all'uopo allegata ed il proprio bilancio al 31.12.2015 danno conto che essa ricorrente versava in condizioni di patrimonializzazione tali da escludere in radice lo stato di insolvenza.

Deduce altresì che gli ulteriori crediti non sono stati accertati giudizialmente e sono stati contestati.

12. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza o del procedimento con riferimento (oltre che agli artt. 5, 6 e 16 I.fall. ed agli artt. 116 e 244 cod. proc. civ.) all'art.132 cod. proc. civ.

Deduce, alla stregua delle medesime circostanze addotte con il terzo motivo, che l'impugnato dictum, nella parte in cui si è reputato sussistente lo stato di insolvenza, è supportato da motivazione "apparente", irriducibilmente contraddittoria, perplessa e incomprensibile.13.

I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono inammissibili.

Inammissibili, per un verso, ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., siccome la Corte d'Appello di Brescia ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte; per altro verso, giacché, in sostanza, con gli esperiti motivi, la ricorrente sollecita questa Corte al riesame tout court del giudizio "di fatto", a valutazioni "di merito", sicché si fuoriesce dalla "griglia" delle ragioni di censura che, a norma del novello disposto dell'art. 360 cod. proc. civ., fondano il diritto soggettivo alla sollecitazione di questo Giudice della legittimità.

14. Indiscutibilmente la ricorrente si duole per l'asserita omessa, erronea valutazione, pur in chiave logico-inferenziale, delle risultanze di causa sia in rapporto all'operato disconoscimento della delegazione di pagamento all'uopo invocata, quindi in relazione all'operato disconoscimento dell'addotta compensazione con il credito azionato ai sensi dell'art. 6 I.fall. dal curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]", sia in rapporto alla ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza.

E però, a fronte - sostanzialmente - dell'asserita erronea valutazione degli elementi di riscontro indiziario, sovviene l'insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo comunque il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione nei limiti segnati dall'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass.(ord.) 17.1.2019, n. 1234), ovvero nei limiti dell' "omesso esame circa fatto decisivo e controverso".

D'altronde, già in epoca antecedente alla novella del n. 5 del 1° co. dell'art.360 cod. proc. civ., si reputava spettasse al giudice di merito non solo vagliare l'opportunità del ricorso alle presunzioni, ma pur individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento "di fatto" che, ove adeguatamente motivato, sfuggiva al sindacato di legittimità; e si rilevava altresì che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non potesse limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma dovesse far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario potesse dar luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 11.5.2007, n. 10847; Cass.(ord.) 19.7.2021, n. 20553, secondo cui la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito).

15. In pari tempo, il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento "di fatto" incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (cfr. Cass. 27.3.2014, n. 7252), recte, al cospetto del novello dettato del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., ove non inficiato da "omesso esame circa fatto decisivo e controverso".

16. In questi termini la valutazione cui la Corte d'Appello di Brescia ha atteso sia ai fini del riscontro della ragione di credito invocata dal curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" sia ai fini del riscontro della sua perdurante sussistenza a fronte - nel quadro della prefigurata delegazione - dell'addotta sua estinzione per compensazione sia ai fini del riscontro, più in generale, della sussistenza dello stato di insolvenza della "Pilotina 2000" s.r.l. è - primo profilo - congrua ed esaustiva sul piano logico-formale, è - secondo profilo - ineccepibile in diritto.

17. Con riferimento al primo profilo si rimarca quanto segue.

La valutazione della Corte di Brescia non risulta inficiata da "omesso esame circa fatto decisivo e controverso" e risulta immune da qualsivoglia forma di "anomalia motivazionale" rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.5.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

Invero la corte territoriale ha - lo si è premesso - compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Cosicché per nulla si giustifica la denuncia di motivazione "apparente" (che, viceversa, ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672).

Cosicché per nulla si giustifica la denuncia di irriducibile contraddittorietà e di incomprensibilità della motivazione.

Si tenga conto che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415).Si tenga conto che entrambi i curatori controricorrenti hanno puntualizzato che la delegazione non è mai stata riconosciuta, "anzi è stata fermamente negata (...), dunque non può certo ritenersi <fatto> pacifico in causa" (così ambedue i controricorsi, pag. 12).

18. Con riferimento al secondo profilo si rimarca quanto segue.

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 I.fall. laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice - accertamento incidentale cui la corte di merito ha nella specie senz'altro atteso - all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 30827; Cass. sez. un 23.1.2013, n. 1521).

In tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva (cfr. Cass. (ord.) 3.4.2019, n. 9297; Cass. 30.9.2004, n. 19611).

In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente [il che non è nel caso di specie] di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato [il che non è nel caso di specie] sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892;iw- Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-01)).

In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. solo quando il giudice di merito disattenda [il che non è nel caso di specie] tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-02)).

19. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente "Pilotina 2000" s.r.l. va condannata a rimborsare le spese del presente giudizio sia al curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. sia al curatore del fallimento della "Pilotina 2000" [OSCURATO:SOCIETA] liquidazione segue come da dispositivo.

20. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 10 co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, "Pilotina 2000" s.r.I., a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della "Pilotina 2000" s.r.I., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna la ricorrente, "Pilotina 2000" s.r.I., a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 1264 - 2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "PILOTINA 2000" s.r.I., in persona del ragioniere [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Pierluigi da Palestrina, n. 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Auria che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. in liquidazione, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Pierluigi da Palestrina, n. 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Auria che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1598 - 27.9/29.11.2017 della Corte d'Appello di Brescia, udita la relazione nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 6 I.fall. al Tribunale di Brescia il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. chiedeva che fosse dichiarato il fallimento della "Pilotina 2000" [OSCURATO:SOCIETA] esser creditore della "Pilotina 2000" per averle, la "[OSCURATO:PERSONA]" in bonis, erogato in data 2.5.2011 un finanziamento dell'importo di euro 100.000,00. 2. Resisteva la "Pilotina 2000" [OSCURATO:SOCIETA] l'insussistenza dello stato di insolvenza e dell'azionata ragione di credito, siccome, quest'ultima, estinta per compensazione. [OSCURATO:SOCIETA] in particolare che, su suo incarico, [OSCURATO:PERSONA], cui aveva fornito la necessaria provvista pecuniaria, aveva provveduto a mezzo assegni bancari al pagamento di tre distinte esposizioni debitorie gravanti sulla "[OSCURATO:PERSONA]" in bonis nei confronti di taluni suoi fornitori. 3. Con sentenza n. 84/2017 il Tribunale di Brescia dichiarava il fallimento. 4. La "Pilotina 2000" s.r.l. proponeva reclamo.[OSCURATO:SOCIETA], peraltro, che il credito ex adverso azionato, invero l'unico credito azionato ai sensi dell'art. 6 I.fall., recisamente contestato siccome estinto per compensazione, non era stato, comunque, oggetto di accertamento giudiziale. Instava per la revoca della dichiarazione di fallimento. 5. Resisteva il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] dichiarato contumace il curatore del fallimento della "Pilotina 2000". 6. Con sentenza n. 1598 dei 27.9/29.11.2017 la Corte d'Appello di Brescia rigettava il reclamo e condannava la reclamante alle spese. Evidenziava la corte che il credito azionato dalla "[OSCURATO:PERSONA]" rinveniva riscontro nel bilancio dell'esercizio 2014 della "Pilotina 2000", sicché non aveva rilievo la circostanza che non fosse stato oggetto di accertamento giudiziale. Evidenziava altresì - la corte - in ordine all'addotta estinzione per compensazione dell'azionato credito, che [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto al pagamento di tre fornitori della "[OSCURATO:PERSONA]" mercé tre assegni bancari, da euro 100.000,00 ciascuno, tratti tuttavia dal proprio personale conto corrente e non già dal conto corrente della "Pilotina 2000", di cui era, al contempo, legale rappresentante. Evidenziava inoltre che per nulla risultava che [OSCURATO:PERSONA], allorchè aveva atteso al pagamento dei fornitori della "[OSCURATO:PERSONA]", avesse speso il nome della "Pilotina 2000" ed agito in nome e per conto di tal ultima società, sicché, da un canto, non aveva rilievo il versamento dell'importo di euro 300.000,00 contestualmente operato dalla "Pilotina 2000" sul personale conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], sicché, d'altro canto, non era rilevante la prova per testimoni invocata dalla reclamante.ti( Evidenziava, per altro verso, la corte, che il progetto di stato passivo predisposto dal curatore del fallimento della "Pilotina 2000" dava ragione della sussistenza di ulteriori esposizioni debitorie, per il complessivo ammontare di euro 52.523,05, a carico della reclamante ed in favore di "Equitalia" e della "Fast & Go" s.r.I., sicché si aveva ampio riscontro dello stato di insolvenza. 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "Pilotina 2000" s.r.I.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione. Il curatore del fallimento della "Pilotina 2000" s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con vittoria di spese. Il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. del pari ha depositato controricorso; analogamente ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con vittoria di spese. 8. Con dichiarazione in data 4.3.2019 la ricorrente "Pilotina 2000" s.r.l. ha rinunziato alla rifusione delle spese di lite. 9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1241, 1243, 1269, 2697 e 2729 cod. civ., degli artt. 81, 115, 116 e 244 cod. proc. civ. e degli artt. 5, 6 e 15 I.fall. Deduce che l'iniziale istanza di fallimento sarebbe stata da respingere siccome non correlata ad un credito certo bensì oggetto di contestazione, viepiù che la cognizione sommaria propria della sede prefallimentare non assicura il pieno svolgimento del diritto di difesa. Deduce che la Corte di Brescia, allorché, in dipendenza della mancata spendita del nome della delegante "Pilotina 2000", ha disconosciuto la ‹' 4 delegazione sottesa al pagamento eseguito da [OSCURATO:PERSONA] e quindi ha negato l'estinzione per compensazione del credito preteso dalla "[OSCURATO:PERSONA]", ha valutato in maniera atomistica non già nel complesso gli elementi di prova, viepiù che la delega può essere verbale e la "contemplatio domini" anche tacita. Deduce segnatamente che la corte distrettuale non ha tenuto conto ai fini del riscontro della delegazione di plurime circostanze, quali indizi gravi, precisi e concordanti, ovvero che [OSCURATO:PERSONA] aveva veste di legale rappresentante e della delegante "Pilotina 2000" e della delegataria "[OSCURATO:PERSONA]", che il bonifico eseguito dalla "Pilotina 2000" in favore di [OSCURATO:PERSONA] è stato pressoché contestuale al pagamento eseguito da [OSCURATO:PERSONA] in favore dei fornitori della "[OSCURATO:PERSONA]", che le somme bonificate sono di importo esattamente corrispondente agli importi dovuti ai fornitori di "[OSCURATO:PERSONA]", che [OSCURATO:PERSONA] non era debitore della "[OSCURATO:PERSONA]", che l'operato del delegato - [OSCURATO:PERSONA] - è stato dalla delegante - "Pilotina 2000" - oggetto di ratifica, evidentemente espressa, alla stregua delle deduzioni difensive svolte sin dalla sede prefallimentare, che tutti i soggetti coinvolti erano pienamente consapevoli della delegazione di pagamento. Deduce che la corte territoriale avrebbe dovuto reputare l'avvenuta delegazione "fatto" pacifico, siccome non oggetto di contestazione. 10. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1 ° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza o del procedimento con riferimento (oltre che agli artt. 1241, 1243, 1269, 2697 e 2729 cod. civ., agli artt. 81, 115, 116 e 244 cod. proc. civ. ed agli artt. 5, 6 e 15 l.fall.) all'art. 132 cod. proc. civ. A Deduce, alla stregua delle medesime circostanze addotte con il primo motivo, che l'impugnato dictum, nella parte in cui si è disconosciuta la delegazione di pagamento e quindi si è negata l'estinzione per compensazione del credito preteso dalla "[OSCURATO:PERSONA]", è supportato da motivazione "apparente", irriducibilmente contraddittoria, perplessa e incomprensibile. 11. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 16 I.fall. e degli artt. 114, 116 e 244 cod. proc. civ. Deduce che ha errato la Corte di Brescia a reputare sussistente lo stato di insolvenza. Deduce segnatamente che la corte di merito non ha tenuto conto che la relazione dell'esperto contabile all'uopo allegata ed il proprio bilancio al 31.12.2015 danno conto che essa ricorrente versava in condizioni di patrimonializzazione tali da escludere in radice lo stato di insolvenza. Deduce altresì che gli ulteriori crediti non sono stati accertati giudizialmente e sono stati contestati. 12. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza o del procedimento con riferimento (oltre che agli artt. 5, 6 e 16 I.fall. ed agli artt. 116 e 244 cod. proc. civ.) all'art.132 cod. proc. civ. Deduce, alla stregua delle medesime circostanze addotte con il terzo motivo, che l'impugnato dictum, nella parte in cui si è reputato sussistente lo stato di insolvenza, è supportato da motivazione "apparente", irriducibilmente contraddittoria, perplessa e incomprensibile.13. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono inammissibili. Inammissibili, per un verso, ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., siccome la Corte d'Appello di Brescia ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte; per altro verso, giacché, in sostanza, con gli esperiti motivi, la ricorrente sollecita questa Corte al riesame tout court del giudizio "di fatto", a valutazioni "di merito", sicché si fuoriesce dalla "griglia" delle ragioni di censura che, a norma del novello disposto dell'art. 360 cod. proc. civ., fondano il diritto soggettivo alla sollecitazione di questo Giudice della legittimità. 14. Indiscutibilmente la ricorrente si duole per l'asserita omessa, erronea valutazione, pur in chiave logico-inferenziale, delle risultanze di causa sia in rapporto all'operato disconoscimento della delegazione di pagamento all'uopo invocata, quindi in relazione all'operato disconoscimento dell'addotta compensazione con il credito azionato ai sensi dell'art. 6 I.fall. dal curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]", sia in rapporto alla ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza. E però, a fronte - sostanzialmente - dell'asserita erronea valutazione degli elementi di riscontro indiziario, sovviene l'insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo comunque il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione nei limiti segnati dall'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass.(ord.) 17.1.2019, n. 1234), ovvero nei limiti dell' "omesso esame circa fatto decisivo e controverso". D'altronde, già in epoca antecedente alla novella del n. 5 del 1° co. dell'art.360 cod. proc. civ., si reputava spettasse al giudice di merito non solo vagliare l'opportunità del ricorso alle presunzioni, ma pur individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento "di fatto" che, ove adeguatamente motivato, sfuggiva al sindacato di legittimità; e si rilevava altresì che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non potesse limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma dovesse far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario potesse dar luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 11.5.2007, n. 10847; Cass.(ord.) 19.7.2021, n. 20553, secondo cui la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito). 15. In pari tempo, il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento "di fatto" incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (cfr. Cass. 27.3.2014, n. 7252), recte, al cospetto del novello dettato del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., ove non inficiato da "omesso esame circa fatto decisivo e controverso". 16. In questi termini la valutazione cui la Corte d'Appello di Brescia ha atteso sia ai fini del riscontro della ragione di credito invocata dal curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" sia ai fini del riscontro della sua perdurante sussistenza a fronte - nel quadro della prefigurata delegazione - dell'addotta sua estinzione per compensazione sia ai fini del riscontro, più in generale, della sussistenza dello stato di insolvenza della "Pilotina 2000" s.r.l. è - primo profilo - congrua ed esaustiva sul piano logico-formale, è - secondo profilo - ineccepibile in diritto. 17. Con riferimento al primo profilo si rimarca quanto segue. La valutazione della Corte di Brescia non risulta inficiata da "omesso esame circa fatto decisivo e controverso" e risulta immune da qualsivoglia forma di "anomalia motivazionale" rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.5.2014 delle sezioni unite di questa Corte. Invero la corte territoriale ha - lo si è premesso - compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. Cosicché per nulla si giustifica la denuncia di motivazione "apparente" (che, viceversa, ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672). Cosicché per nulla si giustifica la denuncia di irriducibile contraddittorietà e di incomprensibilità della motivazione. Si tenga conto che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415).Si tenga conto che entrambi i curatori controricorrenti hanno puntualizzato che la delegazione non è mai stata riconosciuta, "anzi è stata fermamente negata (...), dunque non può certo ritenersi <fatto> pacifico in causa" (così ambedue i controricorsi, pag. 12). 18. Con riferimento al secondo profilo si rimarca quanto segue. In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 I.fall. laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice - accertamento incidentale cui la corte di merito ha nella specie senz'altro atteso - all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 30827; Cass. sez. un 23.1.2013, n. 1521). In tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva (cfr. Cass. (ord.) 3.4.2019, n. 9297; Cass. 30.9.2004, n. 19611). In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente [il che non è nel caso di specie] di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato [il che non è nel caso di specie] sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892;iw- Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-01)). In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. solo quando il giudice di merito disattenda [il che non è nel caso di specie] tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-02)). 19. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente "Pilotina 2000" s.r.l. va condannata a rimborsare le spese del presente giudizio sia al curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. sia al curatore del fallimento della "Pilotina 2000" [OSCURATO:SOCIETA] liquidazione segue come da dispositivo. 20. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 10 co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, "Pilotina 2000" s.r.I., a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della "Pilotina 2000" s.r.I., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna la ricorrente, "Pilotina 2000" s.r.I., a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
Sentenza Cassazione n. 19601/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris