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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 29139/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22160/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale in atti -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] N 36/2020 -intimato- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 81/2020 depositata il16/07/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. –con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza del Tribunale di Napoli che in data 24/02/2020 ne ha dichiarato il fallimento, su ricorso di CE.DI. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo;

2. –avverso detta decisione il reclamante propone ricorso per cassazione articolato su 7 motivi, illustrato da memoria, cui CE.DI. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo resiste con controricorso, parimenti corredato da memoria, mentre il Fallimento intimato non svolge difese. [OSCURATO:PERSONA]

3. – preliminarmente si rileva che la “sintesi dei motivi”, riportata a pag. 2 del ricorso presenta difformità dai singoli motivi poi sviluppati a pag. 17 e ss. del ricorso medesimo, di seguito indicati nel loro (differente) tenore testuale: l) «Violazione dell’art. 360 n. 5 cpc Omessa valutazione di un fatto decisivo Carenza di ius postulandi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’istanza di fallimento ed il reclamo»; II) «Violazione ex art. 360 n. 5 cpc Violazione dell’art 41 LF.

Violazione dell’art 6 LF» per non avere erroneamente la Corte territoriale esaminato «la necessità di autorizzazione del Comitato dei creditori per il rilascio della procura da parte del Liquidatore giudiziale ex art. 41 LF»; III) «Violazione dell’art. 6 LF e art. 2093 cc e art 81 cpc.

Carenza di legittimazione Liquidatore giudiziali per gli atti esorbitanti il piano concordatario presentato a lui assegnato», nel quale questi veniva «incaricato di addivenire alla “transazione ad euro 500mila”»; IV) «Violazione degli artt. 6 legge fall. e degli art 2385 cc. art. 16 LF, art 115 cpc dell’art 116 cpc 115 e 116 c.p.c. art 132 e 118 disp.att.c.p.c. e artt. 101 e 112 c.p.c. 2721 CM2 e 2724 C.C.», per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che non vi fossero “anomalie” nella sentenza del Tribunale di Isernia che, rigettando l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da CE.DI. [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. a pagarle la somma di euro 1.697.024,44 oltre interessi di mora, di cui al credito ritenuto non contestato; V) «Violazione dell’art 5 L.F.», per avere «erroneamente la Corte ritenuto sussistente lo stato di insolvenza» nonostante si trattasse dell’inadempimento «di una asserita obbligazione, di una unica ricorrente»; VI) «Omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti in Relazione alla non presentazione di Domanda di concordato da parte della [OSCURATO:PERSONA]», poiché «l’unica ad aver presentato domanda di concordato per di più Liquidatorio è stata la [OSCURATO:PERSONA]»; VII) «Violazione dell’art 360 n.5cpc per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti relativamente alle richieste istruttorie formulate innanzi al Tribunale da portarsi in compensazione», stante il deposito in sede prefallimentare di documentazione attestante un complessivo credito della [OSCURATO:SOCIETA] per euro 1.696.629,36, asseritamente «non contestato né dalla [OSCURATO:PERSONA] (già nella causa di opposizione e nella I Istanza fallimentare) né dal Concordato in sede prefallimentare oggetto del presente Ricorso», il che avrebbe dovuto indurre il Tribunale di Napoli e poi la Corte d’appello «a constatare una compensazione (…) o, in subordine ad accogliere ancor più ad accogliere la richiesta istruttoria di ordine di produzione al [OSCURATO:PERSONA] dei libri contabili e degli atti societari a far data dal gennaio 2012 e fino al 13.11.2013»;

3.1. – il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, poiché, a prescindere dalla trascuratezza e imprecisione delle censure (sopra appositamente trascritte), riversa indistintamente in questa sede l’intero giudizio prefallimentare per cui è causa e quello di opposizione a decreto ingiuntivo che lo ha preceduto (v. pagg. 3-17 del ricorso), sicché la deduzione di vizi di violazione di legge e difetto di motivazione risulta solo apparente, mirando surrettiziamente alla rivalutazione dei fatti e delle risultanze probatorie già operata dai giudici di merito (Cass. Sez.

U, 34476/2019), finendo per trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito;

3.2. – inoltre, le censure motivazionali veicolate dai motivi primo, secondo, sesto e settimo non rispettano i canoni del novellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., in base ai quali per cui il ricorrente è tenuto a indicare –nel rispetto degli artt. 366, co. 1, n. 6), e 369, co. 2, n. 4), c.p.c. – il "fatto storico", il cui esame sia stato in tesi omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché la sua "decisività" (ex multis, Cass. Sez.U, 8053/2014; Cass. 19987/2017, 27415/2018);

4. –a ciò si aggiunga, in particolare:

4.1. –che il primo motivo risulta inammissibile anche perché, oltre a difettare di autosufficienza circa il contenuto del “piano” concordatario della CE.DI. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (essedo trascritta solo la sesta Relazione del Liquidatore giudiziale, ove si fa generico riferimento ad una «definizione della controversia nei confronti del cliente [OSCURATO:PERSONA] Srl»), è manifestamente infondato, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., avendo la Corte d’appello puntualmente esaminato e deciso l’eccezione relativa al difetto di ius postulandi del difensore del creditore istante, con specifico riferimento agli atti di causa e con pertinente richiamo dei principi sulla legittimazione attiva del liquidatore giudiziale nel concordato preventivo liquidatorio (artt. 182 e 185 l.fall.) –a prescindere dalla procura conferita ad abundantiam al liquidatore volontario della società in concordato e persino al commissario giudiziale (v. pag. 5 s. sentenza impugnata) – tenuto conto che, alla stregua degli artt. 2487, comma 2, e 2489, comma 1, c.c., il liquidatore è investito del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società (Cass. 13687/2017; conf.

Cass. 10523/2019).

4.2. – che il secondo motivo presenta il medesimo difetto di autosufficienza segnalato con riguardo al primo;

4.3. – che il terzo motivo ripropone i due precedenti e ne ripete i difetti;

4.4. –che il quarto motivo è confuso nei riferimenti normativi ed ha natura prettamente meritale, specie in riferimento alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (v.

Cass. Sez.

U, 20867/2020, 34474/2019; Cass. 19601/2022, 16598/2016), avendo i giudici del reclamo puntualmente motivato (v. pag. 6 e s. sentenza impugnata) circa la non ricorrenza di “significative anomalie” della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, che costituisce il presupposto della legittimazione attiva ex art. 6 l.fall., in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui tale norma «non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante» (Cass. Sez.

U, 1521/2013; Cass.30827/2018, 17105/2019, 23494/2020, 24153/2022), attraverso una delibazione che, compatibilmente con il carattere sommario del rito, può essere meno rigorosa al ricorrere di determinate condizioni, come quando il credito sia stato già accertato con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, rilevando in quel caso, appunto, solo “significative anomalie” della pronuncia (Cass.17181/2022, 7087/2022, 27689/2018, 5001/2016);

4.5. – che il quinto mezzo è manifestamente infondato, poiché la decisione impugnata offre un’ampia e complessa motivazione sullo stato di insolvenza della società, peraltro inattiva (v. pag. 7), in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Cass. Sez.

U, 115/2001; conf. ex plurimis , da ultimo, Cass. 23993/2022, 7087/2022, 22444/2021), restando irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale (da ultimo Cass. 5856/2022), con la precisazione che lo stato di insolvenza ben può essere ricavato in via induttiva anche dal mancato pagamento di un solo credito di importo non inferiore ad euro trentamila, ai sensi dell'art. 15, ult. co., l.fall. (Cass.23993/2022, 12338/2017);

4.6. – che il sesto motivo è inammissibile per difetto di decisività del “fatto” di cui si lamenta l’omesso esame, finendo in sostanza la ricorrente per contestare la persuasività del convincimento del giudice di merito, fondato sull'esame delle risultanze probatorie, contrapponendovi la propria tesi difensiva, tanto più che, per ius receptum , l'omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., se il fatto storico rilevante in causa ― nel caso di specie la sussistenza dello stato di insolvenza ― sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 23993/2022, 19601/2022, 27415/2018);

4.7. – che analoghi rilievi inficiano il settimo motivo, le cui argomentazioni ineriscono alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 24153/2022, 3340/2019, 24155/2017, 195/2016), dovendosi ribadire l’insegnamento di questa Corte per cui «il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta» (Cass. 17105/2019, 7252/2014), come è nel caso in esame;

5. – segue la condanna del ricorrente alle spese, liquidate in dispositivo;

6. – ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez.

U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22160/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale in atti -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] N 36/2020 -intimato- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 81/2020 depositata il16/07/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza del Tribunale di Napoli che in data 24/02/2020 ne ha dichiarato il fallimento, su ricorso di CE.DI. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo; 2. –avverso detta decisione il reclamante propone ricorso per cassazione articolato su 7 motivi, illustrato da memoria, cui CE.DI. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo resiste con controricorso, parimenti corredato da memoria, mentre il Fallimento intimato non svolge difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. – preliminarmente si rileva che la “sintesi dei motivi”, riportata a pag. 2 del ricorso presenta difformità dai singoli motivi poi sviluppati a pag. 17 e ss. del ricorso medesimo, di seguito indicati nel loro (differente) tenore testuale: l) «Violazione dell’art. 360 n. 5 cpc Omessa valutazione di un fatto decisivo Carenza di ius postulandi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’istanza di fallimento ed il reclamo»; II) «Violazione ex art. 360 n. 5 cpc Violazione dell’art 41 LF. Violazione dell’art 6 LF» per non avere erroneamente la Corte territoriale esaminato «la necessità di autorizzazione del Comitato dei creditori per il rilascio della procura da parte del Liquidatore giudiziale ex art. 41 LF»; III) «Violazione dell’art. 6 LF e art. 2093 cc e art 81 cpc. Carenza di legittimazione Liquidatore giudiziali per gli atti esorbitanti il piano concordatario presentato a lui assegnato», nel quale questi veniva «incaricato di addivenire alla “transazione ad euro 500mila”»; IV) «Violazione degli artt. 6 legge fall. e degli art 2385 cc. art. 16 LF, art 115 cpc dell’art 116 cpc 115 e 116 c.p.c. art 132 e 118 disp.att.c.p.c. e artt. 101 e 112 c.p.c. 2721 CM2 e 2724 C.C.», per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che non vi fossero “anomalie” nella sentenza del Tribunale di Isernia che, rigettando l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da CE.DI. [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. a pagarle la somma di euro 1.697.024,44 oltre interessi di mora, di cui al credito ritenuto non contestato; V) «Violazione dell’art 5 L.F.», per avere «erroneamente la Corte ritenuto sussistente lo stato di insolvenza» nonostante si trattasse dell’inadempimento «di una asserita obbligazione, di una unica ricorrente»; VI) «Omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti in Relazione alla non presentazione di Domanda di concordato da parte della [OSCURATO:PERSONA]», poiché «l’unica ad aver presentato domanda di concordato per di più Liquidatorio è stata la [OSCURATO:PERSONA]»; VII) «Violazione dell’art 360 n.5cpc per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti relativamente alle richieste istruttorie formulate innanzi al Tribunale da portarsi in compensazione», stante il deposito in sede prefallimentare di documentazione attestante un complessivo credito della [OSCURATO:SOCIETA] per euro 1.696.629,36, asseritamente «non contestato né dalla [OSCURATO:PERSONA] (già nella causa di opposizione e nella I Istanza fallimentare) né dal Concordato in sede prefallimentare oggetto del presente Ricorso», il che avrebbe dovuto indurre il Tribunale di Napoli e poi la Corte d’appello «a constatare una compensazione (…) o, in subordine ad accogliere ancor più ad accogliere la richiesta istruttoria di ordine di produzione al [OSCURATO:PERSONA] dei libri contabili e degli atti societari a far data dal gennaio 2012 e fino al 13.11.2013»; 3.1. – il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, poiché, a prescindere dalla trascuratezza e imprecisione delle censure (sopra appositamente trascritte), riversa indistintamente in questa sede l’intero giudizio prefallimentare per cui è causa e quello di opposizione a decreto ingiuntivo che lo ha preceduto (v. pagg. 3-17 del ricorso), sicché la deduzione di vizi di violazione di legge e difetto di motivazione risulta solo apparente, mirando surrettiziamente alla rivalutazione dei fatti e delle risultanze probatorie già operata dai giudici di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019), finendo per trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito; 3.2. – inoltre, le censure motivazionali veicolate dai motivi primo, secondo, sesto e settimo non rispettano i canoni del novellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., in base ai quali per cui il ricorrente è tenuto a indicare –nel rispetto degli artt. 366, co. 1, n. 6), e 369, co. 2, n. 4), c.p.c. – il "fatto storico", il cui esame sia stato in tesi omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché la sua "decisività" (ex multis, Cass. Sez.U, 8053/2014; Cass. 19987/2017, 27415/2018); 4. –a ciò si aggiunga, in particolare: 4.1. –che il primo motivo risulta inammissibile anche perché, oltre a difettare di autosufficienza circa il contenuto del “piano” concordatario della CE.DI. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (essedo trascritta solo la sesta Relazione del Liquidatore giudiziale, ove si fa generico riferimento ad una «definizione della controversia nei confronti del cliente [OSCURATO:PERSONA] Srl»), è manifestamente infondato, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., avendo la Corte d’appello puntualmente esaminato e deciso l’eccezione relativa al difetto di ius postulandi del difensore del creditore istante, con specifico riferimento agli atti di causa e con pertinente richiamo dei principi sulla legittimazione attiva del liquidatore giudiziale nel concordato preventivo liquidatorio (artt. 182 e 185 l.fall.) –a prescindere dalla procura conferita ad abundantiam al liquidatore volontario della società in concordato e persino al commissario giudiziale (v. pag. 5 s. sentenza impugnata) – tenuto conto che, alla stregua degli artt. 2487, comma 2, e 2489, comma 1, c.c., il liquidatore è investito del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società (Cass. 13687/2017; conf. Cass. 10523/2019). 4.2. – che il secondo motivo presenta il medesimo difetto di autosufficienza segnalato con riguardo al primo; 4.3. – che il terzo motivo ripropone i due precedenti e ne ripete i difetti; 4.4. –che il quarto motivo è confuso nei riferimenti normativi ed ha natura prettamente meritale, specie in riferimento alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (v. Cass. Sez. U, 20867/2020, 34474/2019; Cass. 19601/2022, 16598/2016), avendo i giudici del reclamo puntualmente motivato (v. pag. 6 e s. sentenza impugnata) circa la non ricorrenza di “significative anomalie” della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, che costituisce il presupposto della legittimazione attiva ex art. 6 l.fall., in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui tale norma «non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante» (Cass. Sez. U, 1521/2013; Cass.30827/2018, 17105/2019, 23494/2020, 24153/2022), attraverso una delibazione che, compatibilmente con il carattere sommario del rito, può essere meno rigorosa al ricorrere di determinate condizioni, come quando il credito sia stato già accertato con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, rilevando in quel caso, appunto, solo “significative anomalie” della pronuncia (Cass.17181/2022, 7087/2022, 27689/2018, 5001/2016); 4.5. – che il quinto mezzo è manifestamente infondato, poiché la decisione impugnata offre un’ampia e complessa motivazione sullo stato di insolvenza della società, peraltro inattiva (v. pag. 7), in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Cass. Sez. U, 115/2001; conf. ex plurimis , da ultimo, Cass. 23993/2022, 7087/2022, 22444/2021), restando irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale (da ultimo Cass. 5856/2022), con la precisazione che lo stato di insolvenza ben può essere ricavato in via induttiva anche dal mancato pagamento di un solo credito di importo non inferiore ad euro trentamila, ai sensi dell'art. 15, ult. co., l.fall. (Cass.23993/2022, 12338/2017); 4.6. – che il sesto motivo è inammissibile per difetto di decisività del “fatto” di cui si lamenta l’omesso esame, finendo in sostanza la ricorrente per contestare la persuasività del convincimento del giudice di merito, fondato sull'esame delle risultanze probatorie, contrapponendovi la propria tesi difensiva, tanto più che, per ius receptum , l'omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., se il fatto storico rilevante in causa ― nel caso di specie la sussistenza dello stato di insolvenza ― sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 23993/2022, 19601/2022, 27415/2018); 4.7. – che analoghi rilievi inficiano il settimo motivo, le cui argomentazioni ineriscono alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 24153/2022, 3340/2019, 24155/2017, 195/2016), dovendosi ribadire l’insegnamento di questa Corte per cui «il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta» (Cass. 17105/2019, 7252/2014), come è nel caso in esame; 5. – segue la condanna del ricorrente alle spese, liquidate in dispositivo; 6. – ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. U, 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de