CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23284/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTERLOCUTORIA sul ricorso 4105/2019 proposto da: Comune di [OSCURATO:PERSONA] (FR), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 53 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 24 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7268/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19 novembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: Con contratto del 14 gennaio 1995 [OSCURATO:PERSONA] concesse in locazione al Comune di [OSCURATO:PERSONA] un proprio terreno di 500 metri quadri quale sito provvisorio per lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani (d'ora in avanti, RSU), per la durata di un anno a decorrere dall'i gennaio 1995 e a fronte di un canone annuo di euro 4028,36; contratto che fu prorogato di anno in anno fino al 31 dicembre 2000, e poi rinnovato sino alla fine del 2001 anche per consentire al conduttore di bonificarlo. Con atto di citazione del 6 maggio 2022 la Costanzo convenne davanti al Tribunale di Cassino il Comune di [OSCURATO:PERSONA], adducendo che aveva continuato a depositare nel terreno i RSU oltre il termine stabilito, che non aveva bonificato, che aveva occupato una più ampia superficie e permesso a terzi di accedervi per farne una discarica abusiva. Chiese pertanto che, accertata la scadenza del contratto locatizio e accertata altresì la maggiore estensione dell'area occupata rispetto a quella concessa in locazione, si dichiarasse che il terreno a partire dal gennaio 2001 era abusivamente detenuto dalla controparte e si condannasse pertanto quest'ultima al rilascio del terreno locato e al rilascio del terreno occupato illegittimamente e al risarcimento dei danni per l'utilizzo sia del terreno locato - successivamente al 31 dicembre 2000 - sia del terreno illegittimamente occupato - successivamente al 14 gennaio 1995 - in base al canone della quantificazion stipulata nel contratto per il terreno che ne era stato oggetto, il tutto fino al rilascio; chiese altresì la condanna del Comune a corrisponderle i costi della bonifica e la somma di euro 15.000, equitativamente determinata, per la sua condotta inadempiente. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si costituì, resistendo. Il Tribunale, con sentenza del 27 marzo 2013, condannò il Comune convenuto a risarcire danni all'attrice nella misura di euro 239.076,21, oltre accessori, e alla rifusione delle spese processuali. Nella sentenza affermò che non era cessata la materia del contendere per avere nel 2010 il Comune bonificato e rilasciato i terreni, che era stata legittima la durata annuale della concessione di locazione poi rinnovata, risultando la transitorietà della detenzione da una delibera della [OSCURATO:PERSONA] del 17 gennaio 1995 e da allegata scrittura privata nonché dalla destinazione a stoccaggio provvisorio dei RSU; rilevò altresì che l'area occupata, secondo quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio, superava i 2960 metri quadri in quanto includente spazi di accesso e di manovra esterni "a macchia di leopardo" (occupazione, questa, che non era stata eliminata rimuovendo un cassone, essendo rimasta una piazzola in cemento funzionale allo stoccaggio), aree in cui il Comune non aveva impedito l'accesso dei cittadini per usarle come discarica abusiva; infine, dichiarava che era impossibile determinare una somma per risarcire il danno derivante dall'incompleta bonifica, essendo stata compiuta questa successivamente alla consulenza tecnica d'ufficio. Il Comune propose appello, cui controparte resistette. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 19 novembre 2018, in parziale riforma della pronuncia impugnata, ha rettificato l'importo di quanto dovuto per l'occupazione abusiva da euro 224.076,21 a euro 302.200, rigettando peraltro la domanda di condanna relativa alla somma di euro 15.000. Il Comune ha presentato ricorso, articolato in cinque motivi, da cui la Costanzo si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1.1 Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 27 e 42 I. 392/1978 per essere stata dichiarata valida ed efficace la durata annuale del contratto. In appello l'attuale ricorrente avrebbe impugnato proprio su tale durata annuale, sostenendo che sia per la particolare attività - lo stoccaggio di RSU sia per la qualità del conduttore - un ente pubblico territoriale - si sarebbero dovuti applicare gli articoli 27 e 42 suddetti, norme imperative prevedenti una durata minima di sei anni. Il contratto, pertanto, si sarebbe rinnovato automaticamente per altri sei anni per mancata disdetta, onde sarebbe scaduto il 1 gennaio 2007, e non invece, come ritenuto dal Tribunale, il 1 gennaio 2001. Il Comune dunque avrebbe esercitato legittimo possesso fino al 1 gennaio 2007, per cui non sarebbe stata fondata la domanda risarcitoria presentata dalla Costanzo. 1.2 In particolare, la corte territoriale, nella sentenza impugnata, avrebbe rilevato che appunto con il primo motivo del gravame l'appellante avrebbe propugnato l'applicabilità non dell'articolo 27 (attinente al contratto di locazione non abitativa transitoria tra privati), bensì dell'articolo 42 (attinente al contratto di locazione stipulato da ente pubblico territoriale), per cui i contratti locatizi di immobili urbani per attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, sedi di partiti e di sindacati "e quelli stipulati dallo Stato o da enti pubblici territoriali in qualità di conduttori" hanno durata come previsto dall'articolo 27, primo comma. Ad avviso dell'appellante il primo giudice avrebbe dovuto quindi applicare l'articolo 42, e non all'articolo 27, e ritenere nulla ai sensi dell'articolo 79 I. 392/1978 la deroga annuale di natura ,,,... / .17 transitoria stabilita dalle parti in quanto non prevista né richiamata dall'articolo 42, con conseguente ripristino, per eterointegrazione di cui agli articoli 1339 e 1419 c.c., della durata sessennale; mancando allora la disdetta effettuata nei modi di legge si sarebbe compiuta rinnovazione per un altro sessennio, cioè il 1 gennaio 2007. Non vi sarebbe stata pertanto alcuna utilizzazione abusiva del terreno da parte del Comune, e dunque nessun danno per occupazione sine titulo. Il giudice d'appello avrebbe tuttavia ritenuto che, al di là della indicata perentorietà della durata locatizia nel contratto con ente pubblico territoriale, dovrebbe tenersi conto della normativa attinente ai rifiuti. Richiama pertanto giurisprudenza di legittimità (Cass. 7557/2011) nel senso che il contratto con cui il proprietario concede a un terzo la disponibilità del suo terreno, per utilizzarlo come discarica di rifiuti secondo le modalità determinate nel contratto e peculiari ("come nella specie la previsione di opere di bonifica a carico del conduttore anche dopo la chiusura della discarica"), è un contratto atipico cui sono analogicamente applicabili le norme del contratto di locazione e, mancando una espressa clausola che disponga diversamente, il conduttore ha obbligo, alla scadenza del termine, di riconsegna, pur nelle condizioni ordinariamente conseguenti all'uso; pertanto il conduttore, se non dimostra che la bonifica non sia fattibile senza conservare la disponibilità del bene, diventa responsabile del ritardo della riconsegna ex articolo 1591 c.c. Tale situazione, secondo il giudice d'appello, si sarebbe quindi verificata, essendo stata riconsegnata l'area oggetto del contratto il 1 aprile 2010, essendo stata terminata la bonifica il 14 settembre 2009. Essendo dunque il Comune responsabile del ritardo di cui all'articolo 1591 c.p.c., la corte territoriale avrebbe rigettato il motivo del gravame, pur con motivazione diversa rispetto al primo giudice. 1.3 Il ricorrente, in primis, oppone che la corte territoriale non avrebbe tenuto conto della qualità soggettiva del conduttore, che avrebbe dovuto comportare l'applicazione, anziché dell'articolo 27, quinto comma - che disciplina la durata transitoria del contratto di locazione -, dell'articolo 42 I. 392/1978 (si invo a Cass.12947/1995), per cui sarebbe stata nulla ai sensi dell'articolo 79 della medesima legge la deroga della durata annuale, e avrebbe dovuto scattare la eterointerpretazione di cui agli articoli 1339 e 1419 c.c. per la durata sessennale. Sostiene infatti il ricorrente che i contratti con enti pubblici territoriali sarebbero sempre assoggettati al citato articolo 42, indipendentemente dall'uso del bene locato (Cass.2274/1998 e Cass. 16321/2009). 1.4 In secondo luogo dovrebbe negarsi il diritto della Costanzo all'indennizzo fino al 1 gennaio 2007 anche per la "maggiore superficie asseritamente utilizzata" di 2400 metri quadri circa: il giudice d'appello avrebbe riconosciuto che in gran parte si trattava di spazi di accesso e manovra esterni; non rileverebbe pertanto che "non siano stati oggetto di specifica pattuizione" nel contratto del 14 gennaio 1995, perché si tratterebbe di "obblighi presupposti" per i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, sussistenti anche se in esso non espressamente previsti (Cass. 13583/2011). Diversamente il contratto sarebbe stato nullo per "impossibilità dell'oggetto e del contenuto (locare un terreno ma non poterlo raggiungere per non occupare le strade di accesso)", dato che la destinazione a deposito dei RSU "è stata tenuta presente da entrambi i contraenti come situazione di fatto imprescindibile nella formazione del consenso", onde il giudice potrebbe anche sollevarla d'ufficio ai sensi dell'articolo 1421 c.c. Ne conseguirebbe, se fosse accolto il motivo, la decurtazione del risarcimento del danno delle somme relative alla occupazione abusiva dal 1 gennaio 1995 al 1 gennaio 2007, sia per il terreno locato sia per quello ulteriormente utilizzato. 2. Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c., 113, 115 e 116 c.p.c. ove si accetta e dichiara la proprietà della Costanzo della maggior area di 2460 metri quadri. Si afferma che il Comune nell'atto d'appello avrebbe lamentato che mancasse la prova al riguardo; e controparte invero non avrebbe mai provato, pur avendo sostanzialmente esercitato un'azione di rivendica. Si riportano stralci della motivazione della sentenza qui impugnata per affermare poi: "Il fondamento logico giuridico di simile convincimento è ... il frutto di un errato accertamento e di una inadeguata valutazione dei fatti". La proposta d'acquisto sarebbe stata avanzata in un'ottica transattiva, per cui non avrebbe esonerato dalla prova; e sull'area di 2460 metri quadri la Costanzo non avrebbe "esercitato un'azione di restituzione, di natura personale", bensì azione reale sul presupposto di essere la proprietaria e di non avere più in possesso; inoltre la Costanzo non avrebbe "mai specificato l'estensione, la dimensione ed i confini" di tale area oltre i 500 metri quadri, demandandone l'accertamento al consulente tecnico d'ufficio, al quale infatti sarebbe stato proposto il seguente primo quesito: "Accerti il CTU la porzione di terreno di proprietà della ... Costanzo ... occupata e/o utilizzata dall'inizio del contratto...". [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito i titoli per sostenere la sua domanda, e tutto sarebbe stato poi tratto dalla consulenza tecnica d'ufficio, la quale, basata soltanto "su rilievi catastali e fotografici (senza alcuna indagine o misura ipocatastale)", non avrebbe potuto esonerarla da "allegare e provare i fatti costitutivi" della domanda, "né supplire a simili deficienze istruttorie tramite una attività di carattere esplorativo". Insufficiente sarebbe infatti soltanto una certificazione catastale (qui viene citata giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. 5842/2004). Da tutto ciò conseguirebbe la violazione degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c. per mancato rigetto per carenza di prova. 3. Il terzo motivo denuncia nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., in relazione agli articoli 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere il giudice d'appello aderito alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio "senza esaminare le specifiche e dettagliate critiche ad essa rivolte". Si richiama quanto detto al riguardo nella sentenza qui impugnata (che è compreso nella parte motivazionale della sentenza sopra riportata nel vaglio del precedente motivo) e si nega che vi sia stata una consulenza tecnica percipiente, perché per valutare i titoli di proprietà della maggiore area "rivendicata dall'attrice" non occorrerebbe "l'ausilio di alcuna speciale cognizione tecnica". Si sarebbe quindi dinanzi ad una consulenza deducente. Il richiamo poi, effettuato dal giudice d'appello, a supplemento della consulenza sarebbe "mera clausola di stile". Nel caso in esame, invece, si sarebbe soltanto una motivazione apparente, che renderebbe nulla la sentenza. Si dichiara di riportare per rispetto del principio di autosufficienza le "critiche sollevate alla sentenza di primo grado e alla consulenza tecnica su cui si basa" per evidenziare "l'incidenza causale del difetto di motivazione" (si vedano le pagine 24-28 del ricorso), argomentando infine sull'avere la corte territoriale alla prima udienza sospeso l'esecutività della sentenza di primo grado per la parte eccedente la somma di euro 120.000, ritenendo i motivi d'appello "non particolarmente infondati e pretestuosi, in particolare sulle questioni della estensione dell'area occupata e dei criteri di determinazione della somma liquidata, su cui si appalesa la necessità di approfondimenti", mai compiuti. 4. Il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1223, 1226, 2056, 2059 e 2697 c.c. per la liquidazione del danno da occupazione abusiva in euro 302.000, pur "in assenza di qualsiasi prova" del danno. Si richiama il passo della motivazione della sentenza impugnata (anch'esso già riportato in occasione del vaglio del secondo motivo) in cui la Corte d'appello afferma che tale specie di danno è in re ipsa, opponendo invece la necessità di allegare e provare di aver subito un danno (si invocano alcuni arresti, tra cui Cass. 378/2005 e Cass. 13071/2018), che nel caso in esame non sarebbe stato dimostrato, ciò impedendo pure la liquidazione equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c. 5. Il quinto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli articoli 287, 288, 343 e 346 c.p.c. per la correzione dell'importo risarcitorio da euro 224.076,21 a euro 302.200, nonché, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione "di norme di diritto". Il giudice d'appello - in primis - avrebbe accolto la richiesta di correzione della Costanzo formulata ai sensi dell'articolo 346 c.p.c. (si riporta il passo motivazionale, che è stato già trascritto a proposito del secondo motivo). Il che sarebbe "il frutto di un errato accertamento e di una inadeguata valutazione dei fatti", perché il primo giudice avrebbe determinato il danno "sulla scorta della CTU", che lo avrebbe quantificato "non in base al valore locativo del cespite, ma in relazione al costo di bonifica del sito". Pertanto non vi sarebbe stato un errore materiale, e non si sarebbe potuto effettuare una correzione. In secondo luogo la Costanzo non avrebbe potuto chiedere la riforma della sentenza ex articolo 346 c.p.c. riproponendo l'istanza, bensì avrebbe dovuto proporre appello incidentale ai sensi dell'articolo 343 c.p.c. La sua domanda sarebbe stata dunque inammissibile. 6. Deve rilevarsi, in relazione al contenuto del quarto motivo, che in tema vi è stata recente rimessione alle Sezioni Unite con Cass. sez. 3, ord. int. 17 gennaio 2022 n. 1162. Tale ordinanza interlocutoria ha chiesto di chiarire se il danno da illegittima occupazione di immobile costituisca un danno in re ipsa, nel senso di rapportarsi alla mera circostanza della perdita della disponibilità dell'immobile stesso, oppure richieda la prova, anche per via presuntiva, della concreta intenzione del proprietario di mettere a frutto l'immobile. In attesa dell'i