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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 23236/2026

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all'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e per essa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA].dist. di Taranto n.194/2022 depositata il 25/05/2022.Numero registro generale 19272/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 23236/2026Data pubblicazione 15/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso depositato ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., la Intesa SanpaoloS.p.A., già [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo di essere creditrice dellaDe.[OSCURATO:SOCIETA]. per la somma complessiva di euro 362.152,96 per l’omessopagamento delle rate di rimborso di due mutui ipotecari concessi,conveniva in giudizio la medesima società e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., chiedendodichiararsi la simulazione assoluta del contratto di locazione stipulato trale predette contraenti in data 17 giugno 2016, avente ad oggetto l’interopatrimonio della locatrice costituito da 72 immobili, ovvero in subordinel’inefficacia della locazione ai sensi dell’art.2901 c.c. o l’inopponibilità a sédella stessa.A sostegno della domanda, l’attrice esponeva che il contratto, di durataventennale, prevedeva un corrispettivo di euro 30.000,00 versatoanticipatamente in un’unica soluzione, ritenuto sintomatico della naturasimulata del negozio.

Evidenziava altresì che i beni oggetto della locazioneerano stati successivamente sottoposti a pignoramento immobiliare, edassumeva quindi che il negozio era stato posto in essere in pregiudiziodelle proprie ragioni creditorie.Costituitasi in giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA]. contestava integralmente ladomanda, deducendo l’insussistenza dell’eventus damni e rappresentandola preesistenza dei rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché la finalitàgestionale del contratto in relazione a vicende urbanistiche incidentisull’utilizzazione degli immobili.Interveniva nelle more del giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., affermandosisucceduta nella titolarità del credito.Numero registro generale 19272/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 23236/2026Data pubblicazione 15/07/2026Il Tribunale di Taranto accoglieva la domanda, dichiarando la simulazioneassoluta del contratto di locazione e condannando le società convenute alpagamento delle spese di lite.Avverso tale pronuncia proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]., deducendol’erroneità della decisione per l’insussistenza dei presupposti perl’accertamento della simulazione, insistendo per la riforma integraledell’ordinanza impugnata.

Nel giudizio di secondo grado si costituivaPenelope [OSCURATO:SOCIETA]., contestando la fondatezza del gravame e proponendoappello incidentale condizionato.

L’appellante sollevava, in comparsaconclusionale d’appello, eccezione di carenza di interesse ad agire e difettodi legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA], anche alla luce di una diversavicenda processuale pendente innanzi ad altro giudice relativa allemedesime parti.La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, per quanto diinteresse in questa sede, rigettava l’appello principale, confermando ladecisione di primo grado ed affermando l’intervenuto giudicato in puntolegittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA].Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso articolato in duemotivi.[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata.memoria ex art.378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata «inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inNumero registro generale 19272/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 23236/2026Data pubblicazione 15/07/2026relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza o delprocedimento per omessa pronuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 81, 99, 100, 102 e 112c.p.c. e 2697 c.c. e art. 58 d.lgs 385/1993, anche in relazione agli artt.2909 c.c. e 324 e 345 c.p.c.».Il motivo si articola in tre profili di cui il primo lamenta: «In relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., Omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».Deduce che la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’eccezione didifetto di legittimazione in quanto il Tribunale avrebbe “in modo esplicitoriconosciuto la successione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al [OSCURATO:SOCIETA] nellatitolarità dei crediti e nella legittimazione all’azione, in tal senso dovendosiintendere la espressione “[OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA].” (v.dispositivo dell’ordinanza appellata)”.Così affermando, la stessa corte avrebbe, tuttavia, omesso di considerareun fatto decisivo per la decisione su tale contestazione, e cioè che laricorrente aveva dedotto in sede di appello, a pagg. 1–5 della comparsaconclusionale depositata nel fascicolo telematico di parte appellata(depositata sub DOC. 7 al presente ricorso) che in altro giudizio diopposizione vertente tra le stesse parti, instaurato successivamenteall’appello n. 208/2019 R.G., pendente innanzi al Tribunale di Taranto eriguardante l’esecuzione immobiliare avente ad oggetto il credito di €362.152,96, in forza dell’atto di precetto notificato in data 12-23.12.2016(lo stesso per il quale la controparte aveva agito per farsi dichiarare lasimulazione del contratto di affitto ritenendo danneggiate le proprieasserite pretese creditorie), si era costituita volontariamente conintervento adesivo la [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19272/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 23236/2026Data pubblicazione 15/07/2026Sotto un secondo profilo la doglianza è proposta: «In relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., Nullità della sentenza o del procedimento peromessa pronuncia».Si evidenzia che, nonostante essa ricorrente avesse chiesto nelle memorieconclusionali espressamente di accertare la carenza di interesse ad agireed il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA], la corte territoriale haomesso la relativa pronuncia.Sotto un terzo profilo rileva «In relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., Violazione o falsa applicazione degli artt. 81, 99, 100, 102 e 112c.p.c. e 2697 c.c. e art. 58 D.lgs 385/1993, anche in relazione agli artt.2909 c.c. e 324 e 345 c.p.c».Assume che le contestazioni da parte del convenuto sulla titolarità delrapporto controverso hanno natura di mere difese e possono pertantoessere proposte in ogni fase del giudizio e che [OSCURATO:SOCIETA]. non haassolto al proprio onere probatorio, in quanto non ha prodotto negli atti dicausa alcunché a sostegno della propria domanda, nonostante lecontestazioni sul punto sollevate dalla ricorrente.

In particolare, deduceche in ipotesi di cartolarizzazione del credito la giurisprudenza dilegittimità e di merito è concorde nell’affermare che la società cessionaria,che agisca per ottenere l’adempimento da parte del debitore ceduto, ètenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavareche lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente edinequivocabilmente cartolarizzato.

Invero, l’avviso di cessione dei crediti,pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA], non costituisce prova idonea adimostrare che il credito vantato rientri tra quelli oggetto deltrasferimento, sicché ai fini della prova della cartolarizzazione del credito,in sede giudiziale, è necessario documentare la sussistenza del contrattodi cessione intercorso tra il cedente e il cessionario.Numero registro generale 19272/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 23236/2026Data pubblicazione 15/07/2026Pertanto, poiché [OSCURATO:SOCIETA] non ha fornito la prova di essere titolaredel credito, la stessa non avrebbe nemmeno mai potuto subire unpregiudizio dal contratto di affitto che ha ritenuto simulato, con l’ulterioreconseguenza che è del tutto assente una legittimazione attiva o uninteresse ad agire in merito alla declaratoria di simulazione di talecontratto.Il motivo è inammissibile sotto tutti i profili esposti.Il fatto decisivo che si assume omesso in relazione all’art.360 n.5 c.p.c.invocato è costituito, secondo l’assunto della ricorrente, dall’interventovolontario adesivo alle ragioni di [OSCURATO:SOCIETA] svolto in altro procedimento daIntesa SanPaolo.Tale intervento, tuttavia, non costituisce un fatto storico, ma rappresentaun’attività processuale svolta da soggetto terzo rispetto al presentegiudizio in causa differente.Ed allora si osserva che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. prevedel'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossiaad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o"argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti (Cass. n.2268/2022).Dunque, l’intervento in sé non è un fatto, ma un’attività i cui effettiimplicano necessariamente una valutazione giuridica spettante al giudice.Con riferimento al secondo profilo, la doglianza di omessa pronuncia èinfondata poiché la corte territoriale ha chiaramente espresso il rigettodella declaratoria di carenza di interesse e declaratoria di legittimazionesentenza impugnata).Numero registro generale 19272/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 23236/2026Data pubblicazione 15/07/2026In merito al terzo profilo di violazione si rileva che la contestazione dellatitolarità in capo a [OSCURATO:SOCIETA] del credito nascente dal rapportointercorso tra [OSCURATO:SOCIETA] e De.Ma. (‘sussistendo una qualcheconfusione sulla titolarità del credito’ – pag.11 del ricorso) è questione chen. 10435/2025, Cass. n. 32814/2023, Cass. n. 2951/2016, Cass.n.2091/2012).La legittimazione ad agire, rilevabile d’ufficio, è infatti l’appartenenzasoggettiva dell’azione a colui che con riferimento alla lesione di un dirittoche assume proprio può pretendere per sé il provvedimento giurisdizionaledomandato, e si distingue invece dalla titolarità in concreto del rapportodedotto in giudizio.La deduzione relativa alla carenza di titolarità del rapporto controverso incapo a [OSCURATO:SOCIETA], attenendo ad un profilo sostanziale, doveva esseredunque tempestivamente allegata, anche quale mera difesa, nel giudiziodi primo grado e le statuizioni ad essa relative dovevano essereimpugnate in sede di appello.

Né la mera conoscenza in diversoprocedimento dell’eventuale titolarità del diritto in capo ad altro soggettopoteva giustificare la proposizione tardiva della questione.La violazione del disposto di cui all’art.2697 c.c. non è poi correttamentededotta atteso che essa è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che neera onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basatesulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddoveoggetto di censura sia la valutazione che il giudice ha svolto delle proveproposte dalle parti, sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entroi ristretti limiti del riformulato art. 360, primo comma, n.5. c.p.c. (Cass. n.13395/2018.

Cass.

S.U. n. 2016/16598), e tale deduzione è mancata.Numero registro generale 19272/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 23236/2026Data pubblicazione 15/07/2026Con il secondo motivo la ricorrente lamenta «in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1416(simulazione e rapporti con i creditori) e 2697 ss. c.c. (onere della prova epresunzioni) anche in relazione all’art. 115 c.p.c. (principio di noncontestazione); in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio e vizio di motivazione».Deduce che ai fini della esperibilità dell’azione di simulazione da parte delcreditore, a norma dell’art. 1416 cod. civ., comma 2, non è sufficiente ilsemplice fatto di essere creditore, ma è necessaria la sussistenza di un“pregiudizio” per il creditore stesso, ricollegabile all’atto che si assumeessere simulato, pregiudizio di apprezzabile rilevanza e di cui la creditricenon ha dato alcuna prova in atti.Anche tale motivo si articola in diversi profili.Con un primo profilo si deduce «In relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., Violazione o falsa applicazione degli artt. 1416 (simulazione erapporti con i creditori) e 2697 ss c.c. (onere della prova e presunzioni)anche in relazione all’art. 115 e 116 c.p.c. (principio di noncontestazione)», evidenziando che il giudice del gravame non haesaminato la sussistenza della predetta condizione (la ricorrenza delpregiudizio) tanto più alla luce del valore stimato di parte degli immobili insede di perizia svolta in sede di procedimento esecutivo.Il motivo sotto tale profilo è inammissibile.Parte ricorrente omette di confrontarsi adeguatamente con la motivazioneresa sul punto dal giudice del gravame e di contrastarla con argomentispecifici.Si osserva che “La domanda di simulazione proposta da chi si dichiarilegittimato in quanto creditore del simulato alienante comportal'allegazione, come fatto di legittimazione, di uno specifico credito nonchéNumero registro generale 19272/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 23236/2026Data pubblicazione 15/07/2026la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo puòderivare dall'alienazione del bene: ai sensi dell'art 1417 cod. civ.l'interesse che legittima i terzi ad agire con l'azione di simulazione si devecorrelare a una specifica posizione soggettiva tutelata dall'ordinamento e,in quanto tale, suscettibile di venire direttamente lesa dall'atto dialienazione… Al riguardo, il pregiudizio può consistere nella potenzialeidoneità dell’atto simulato a incidere negativamente su un diritto di cui ilterzo sia effettivamente titolare” (Cass. n.21524/2011, Cass.n.5961/2008).Ed infatti il pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste quando l'atto didisposizione determina anche solo una variazione peggiorativa, in terminiquantitativi o qualitativi, del patrimonio del debitore (Cass.n.10298/2025); peraltro, l’accertamento dell’eventus damni nonpresuppone una valutazione del pregiudizio già arrecato alle ragionidel creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte diquest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di unapossibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui benidel debitore (Cass. n.26310/2021, Cass. n. 2971/1999).La corte territoriale ha fatto buon governo dei principi giurisprudenzialirichiamati atteso che ha evidenziato che la concessione in locazionedell’intero patrimonio della società ad altro soggetto ( pertanto senzaalcuna residualità in termini di attivo), peraltro amministrato dalmedesimo legale rappresentante della concedente, per un tempoparticolarmente rilevante ed ad un canone irrisorio determinava un gravepregiudizio per il creditore sia per l’impossibilità di estendere gli effetti delpignoramento ex art. 1912 c.c. ai frutti dei beni pignorati, sia per laprobabile vendita degli immobili a prezzo inferiore sia per il mancatoincasso dei canoni da parte dell’assegnatario nelle more della scadenza deirapporti di locazione.Numero registro generale 19272/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 23236/2026Data pubblicazione 15/07/2026La corte territoriale ha peraltro prioritariamente considerato che l’atto didisposizione aveva riguardato l’intero patrimonio della debitrice con glieffetti che l’atto di disposizione comportava inevitabilmente sullo stesso,ritenuto dunque pregiudizievole.D’altra parte, la ricorrente si è limitata ad evidenziare che il valorecomplessivo degli immobili di sua proprietà è comunque di gran lungasuperiore al valore del credito vantato dalla ricorrente così escludendosiogni pregiudizio allo stesso.

A supporto di tale evidenza, tuttavia, la partenon ha allegato in questa sede, né risulta in sede di appello (per quantodedotto in ricorso), alcun atto o documento né, in particolare, la perizia distima disposta nella procedura esecutiva n.136/2017 né altra relativa alvalore dei restanti immobili non pignorati.E l'onere di provare l'insussistenza del rischio di pregiudizio alle ragioni delcreditore, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, al debitoreche eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni’ (intema di azione revocatoria, Cass.n.1902/2015, Cass. n. 11471/2003;Cass. n. 15257/2004; Cass.n. 19963/2005; Cass. n. 21492/2011).Sotto un secondo profilo la doglianza è dedotta «In relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e viziodi motivazione.»Assume che la corte territoriale non ha considerato che il rapporto tra lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. e la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. intercorreva giàdall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (cioè prima della stipula dei mutui che avrebbero dato vitaal credito di [OSCURATO:SOCIETA]).

Il negozio stipulato scaturiva dalla necessità digestione del patrimonio immobiliare in attesa che l’amministrazionecomunale revocasse la sospensione dell’istruttoria, in seguito ad alcuneistanze di intervento su parte di immobili che ricadevano nel piano disistemazione urbanistica.Numero registro generale 19272/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 23236/2026Data pubblicazione 15/07/2026La doglianza è inammissibile sia perché la decisione impugnata è fondatasulle medesime ragioni di fatto di cui alla sentenza di primo grado e con laconseguente preclusione di cui all’art.360 comma quarto c.p.c., sia inquanto tende a che questa Corte dia luogo ad una rivalutazione delcompendio istruttorio per come già svolta chiaramente dal giudice delgravame (pagg.5 e 6 della sentenza impugnata).Il ricorso è dunque inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione liquidate come da dispositivo seguonola soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le speseprocessuali liquidate in euro 8.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi edoltre rimborso forfettario ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 17.6.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott.

Lina RubinoNumero registro generale 19272/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 23236/2026Data pubblicazione 15/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e per essa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA].dist. di Taranto n.194/2022 depositata il 25/05/2022.Numero registro generale 19272/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 23236/2026Data pubblicazione 15/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso depositato ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., la Intesa SanpaoloS.p.A., già [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo di essere creditrice dellaDe.[OSCURATO:SOCIETA]. per la somma complessiva di euro 362.152,96 per l’omessopagamento delle rate di rimborso di due mutui ipotecari concessi,conveniva in giudizio la medesima società e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., chiedendodichiararsi la simulazione assoluta del contratto di locazione stipulato trale predette contraenti in data 17 giugno 2016, avente ad oggetto l’interopatrimonio della locatrice costituito da 72 immobili, ovvero in subordinel’inefficacia della locazione ai sensi dell’art.2901 c.c. o l’inopponibilità a sédella stessa.A sostegno della domanda, l’attrice esponeva che il contratto, di durataventennale, prevedeva un corrispettivo di euro 30.000,00 versatoanticipatamente in un’unica soluzione, ritenuto sintomatico della naturasimulata del negozio. Evidenziava altresì che i beni oggetto della locazioneerano stati successivamente sottoposti a pignoramento immobiliare, edassumeva quindi che il negozio era stato posto in essere in pregiudiziodelle proprie ragioni creditorie.Costituitasi in giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA]. contestava integralmente ladomanda, deducendo l’insussistenza dell’eventus damni e rappresentandola preesistenza dei rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché la finalitàgestionale del contratto in relazione a vicende urbanistiche incidentisull’utilizzazione degli immobili.Interveniva nelle more del giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., affermandosisucceduta nella titolarità del credito.Numero registro generale 19272/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 23236/2026Data pubblicazione 15/07/2026Il Tribunale di Taranto accoglieva la domanda, dichiarando la simulazioneassoluta del contratto di locazione e condannando le società convenute alpagamento delle spese di lite.Avverso tale pronuncia proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]., deducendol’erroneità della decisione per l’insussistenza dei presupposti perl’accertamento della simulazione, insistendo per la riforma integraledell’ordinanza impugnata. Nel giudizio di secondo grado si costituivaPenelope [OSCURATO:SOCIETA]., contestando la fondatezza del gravame e proponendoappello incidentale condizionato. L’appellante sollevava, in comparsaconclusionale d’appello, eccezione di carenza di interesse ad agire e difettodi legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA], anche alla luce di una diversavicenda processuale pendente innanzi ad altro giudice relativa allemedesime parti.La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, per quanto diinteresse in questa sede, rigettava l’appello principale, confermando ladecisione di primo grado ed affermando l’intervenuto giudicato in puntolegittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA].Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso articolato in duemotivi.[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata.memoria ex art.378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata «inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inNumero registro generale 19272/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 23236/2026Data pubblicazione 15/07/2026relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza o delprocedimento per omessa pronuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 81, 99, 100, 102 e 112c.p.c. e 2697 c.c. e art. 58 d.lgs 385/1993, anche in relazione agli artt.2909 c.c. e 324 e 345 c.p.c.».Il motivo si articola in tre profili di cui il primo lamenta: «In relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., Omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».Deduce che la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’eccezione didifetto di legittimazione in quanto il Tribunale avrebbe “in modo esplicitoriconosciuto la successione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al [OSCURATO:SOCIETA] nellatitolarità dei crediti e nella legittimazione all’azione, in tal senso dovendosiintendere la espressione “[OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA].” (v.dispositivo dell’ordinanza appellata)”.Così affermando, la stessa corte avrebbe, tuttavia, omesso di considerareun fatto decisivo per la decisione su tale contestazione, e cioè che laricorrente aveva dedotto in sede di appello, a pagg. 1–5 della comparsaconclusionale depositata nel fascicolo telematico di parte appellata(depositata sub DOC. 7 al presente ricorso) che in altro giudizio diopposizione vertente tra le stesse parti, instaurato successivamenteall’appello n. 208/2019 R.G., pendente innanzi al Tribunale di Taranto eriguardante l’esecuzione immobiliare avente ad oggetto il credito di €362.152,96, in forza dell’atto di precetto notificato in data 12-23.12.2016(lo stesso per il quale la controparte aveva agito per farsi dichiarare lasimulazione del contratto di affitto ritenendo danneggiate le proprieasserite pretese creditorie), si era costituita volontariamente conintervento adesivo la [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19272/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 23236/2026Data pubblicazione 15/07/2026Sotto un secondo profilo la doglianza è proposta: «In relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., Nullità della sentenza o del procedimento peromessa pronuncia».Si evidenzia che, nonostante essa ricorrente avesse chiesto nelle memorieconclusionali espressamente di accertare la carenza di interesse ad agireed il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA], la corte territoriale haomesso la relativa pronuncia.Sotto un terzo profilo rileva «In relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., Violazione o falsa applicazione degli artt. 81, 99, 100, 102 e 112c.p.c. e 2697 c.c. e art. 58 D.lgs 385/1993, anche in relazione agli artt.2909 c.c. e 324 e 345 c.p.c».Assume che le contestazioni da parte del convenuto sulla titolarità delrapporto controverso hanno natura di mere difese e possono pertantoessere proposte in ogni fase del giudizio e che [OSCURATO:SOCIETA]. non haassolto al proprio onere probatorio, in quanto non ha prodotto negli atti dicausa alcunché a sostegno della propria domanda, nonostante lecontestazioni sul punto sollevate dalla ricorrente. In particolare, deduceche in ipotesi di cartolarizzazione del credito la giurisprudenza dilegittimità e di merito è concorde nell’affermare che la società cessionaria,che agisca per ottenere l’adempimento da parte del debitore ceduto, ètenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavareche lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente edinequivocabilmente cartolarizzato. Invero, l’avviso di cessione dei crediti,pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA], non costituisce prova idonea adimostrare che il credito vantato rientri tra quelli oggetto deltrasferimento, sicché ai fini della prova della cartolarizzazione del credito,in sede giudiziale, è necessario documentare la sussistenza del contrattodi cessione intercorso tra il cedente e il cessionario.Numero registro generale 19272/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 23236/2026Data pubblicazione 15/07/2026Pertanto, poiché [OSCURATO:SOCIETA] non ha fornito la prova di essere titolaredel credito, la stessa non avrebbe nemmeno mai potuto subire unpregiudizio dal contratto di affitto che ha ritenuto simulato, con l’ulterioreconseguenza che è del tutto assente una legittimazione attiva o uninteresse ad agire in merito alla declaratoria di simulazione di talecontratto.Il motivo è inammissibile sotto tutti i profili esposti.Il fatto decisivo che si assume omesso in relazione all’art.360 n.5 c.p.c.invocato è costituito, secondo l’assunto della ricorrente, dall’interventovolontario adesivo alle ragioni di [OSCURATO:SOCIETA] svolto in altro procedimento daIntesa SanPaolo.Tale intervento, tuttavia, non costituisce un fatto storico, ma rappresentaun’attività processuale svolta da soggetto terzo rispetto al presentegiudizio in causa differente.Ed allora si osserva che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. prevedel'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossiaad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o"argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti (Cass. n.2268/2022).Dunque, l’intervento in sé non è un fatto, ma un’attività i cui effettiimplicano necessariamente una valutazione giuridica spettante al giudice.Con riferimento al secondo profilo, la doglianza di omessa pronuncia èinfondata poiché la corte territoriale ha chiaramente espresso il rigettodella declaratoria di carenza di interesse e declaratoria di legittimazionesentenza impugnata).Numero registro generale 19272/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 23236/2026Data pubblicazione 15/07/2026In merito al terzo profilo di violazione si rileva che la contestazione dellatitolarità in capo a [OSCURATO:SOCIETA] del credito nascente dal rapportointercorso tra [OSCURATO:SOCIETA] e De.Ma. (‘sussistendo una qualcheconfusione sulla titolarità del credito’ – pag.11 del ricorso) è questione chen. 10435/2025, Cass. n. 32814/2023, Cass. n. 2951/2016, Cass.n.2091/2012).La legittimazione ad agire, rilevabile d’ufficio, è infatti l’appartenenzasoggettiva dell’azione a colui che con riferimento alla lesione di un dirittoche assume proprio può pretendere per sé il provvedimento giurisdizionaledomandato, e si distingue invece dalla titolarità in concreto del rapportodedotto in giudizio.La deduzione relativa alla carenza di titolarità del rapporto controverso incapo a [OSCURATO:SOCIETA], attenendo ad un profilo sostanziale, doveva esseredunque tempestivamente allegata, anche quale mera difesa, nel giudiziodi primo grado e le statuizioni ad essa relative dovevano essereimpugnate in sede di appello. Né la mera conoscenza in diversoprocedimento dell’eventuale titolarità del diritto in capo ad altro soggettopoteva giustificare la proposizione tardiva della questione.La violazione del disposto di cui all’art.2697 c.c. non è poi correttamentededotta atteso che essa è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che neera onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basatesulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddoveoggetto di censura sia la valutazione che il giudice ha svolto delle proveproposte dalle parti, sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entroi ristretti limiti del riformulato art. 360, primo comma, n.5. c.p.c. (Cass. n.13395/2018. Cass. S.U. n. 2016/16598), e tale deduzione è mancata.Numero registro generale 19272/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 23236/2026Data pubblicazione 15/07/2026Con il secondo motivo la ricorrente lamenta «in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1416(simulazione e rapporti con i creditori) e 2697 ss. c.c. (onere della prova epresunzioni) anche in relazione all’art. 115 c.p.c. (principio di noncontestazione); in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio e vizio di motivazione».Deduce che ai fini della esperibilità dell’azione di simulazione da parte delcreditore, a norma dell’art. 1416 cod. civ., comma 2, non è sufficiente ilsemplice fatto di essere creditore, ma è necessaria la sussistenza di un“pregiudizio” per il creditore stesso, ricollegabile all’atto che si assumeessere simulato, pregiudizio di apprezzabile rilevanza e di cui la creditricenon ha dato alcuna prova in atti.Anche tale motivo si articola in diversi profili.Con un primo profilo si deduce «In relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., Violazione o falsa applicazione degli artt. 1416 (simulazione erapporti con i creditori) e 2697 ss c.c. (onere della prova e presunzioni)anche in relazione all’art. 115 e 116 c.p.c. (principio di noncontestazione)», evidenziando che il giudice del gravame non haesaminato la sussistenza della predetta condizione (la ricorrenza delpregiudizio) tanto più alla luce del valore stimato di parte degli immobili insede di perizia svolta in sede di procedimento esecutivo.Il motivo sotto tale profilo è inammissibile.Parte ricorrente omette di confrontarsi adeguatamente con la motivazioneresa sul punto dal giudice del gravame e di contrastarla con argomentispecifici.Si osserva che “La domanda di simulazione proposta da chi si dichiarilegittimato in quanto creditore del simulato alienante comportal'allegazione, come fatto di legittimazione, di uno specifico credito nonchéNumero registro generale 19272/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 23236/2026Data pubblicazione 15/07/2026la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo puòderivare dall'alienazione del bene: ai sensi dell'art 1417 cod. civ.l'interesse che legittima i terzi ad agire con l'azione di simulazione si devecorrelare a una specifica posizione soggettiva tutelata dall'ordinamento e,in quanto tale, suscettibile di venire direttamente lesa dall'atto dialienazione… Al riguardo, il pregiudizio può consistere nella potenzialeidoneità dell’atto simulato a incidere negativamente su un diritto di cui ilterzo sia effettivamente titolare” (Cass. n.21524/2011, Cass.n.5961/2008).Ed infatti il pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste quando l'atto didisposizione determina anche solo una variazione peggiorativa, in terminiquantitativi o qualitativi, del patrimonio del debitore (Cass.n.10298/2025); peraltro, l’accertamento dell’eventus damni nonpresuppone una valutazione del pregiudizio già arrecato alle ragionidel creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte diquest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di unapossibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui benidel debitore (Cass. n.26310/2021, Cass. n. 2971/1999).La corte territoriale ha fatto buon governo dei principi giurisprudenzialirichiamati atteso che ha evidenziato che la concessione in locazionedell’intero patrimonio della società ad altro soggetto ( pertanto senzaalcuna residualità in termini di attivo), peraltro amministrato dalmedesimo legale rappresentante della concedente, per un tempoparticolarmente rilevante ed ad un canone irrisorio determinava un gravepregiudizio per il creditore sia per l’impossibilità di estendere gli effetti delpignoramento ex art. 1912 c.c. ai frutti dei beni pignorati, sia per laprobabile vendita degli immobili a prezzo inferiore sia per il mancatoincasso dei canoni da parte dell’assegnatario nelle more della scadenza deirapporti di locazione.Numero registro generale 19272/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 23236/2026Data pubblicazione 15/07/2026La corte territoriale ha peraltro prioritariamente considerato che l’atto didisposizione aveva riguardato l’intero patrimonio della debitrice con glieffetti che l’atto di disposizione comportava inevitabilmente sullo stesso,ritenuto dunque pregiudizievole.D’altra parte, la ricorrente si è limitata ad evidenziare che il valorecomplessivo degli immobili di sua proprietà è comunque di gran lungasuperiore al valore del credito vantato dalla ricorrente così escludendosiogni pregiudizio allo stesso. A supporto di tale evidenza, tuttavia, la partenon ha allegato in questa sede, né risulta in sede di appello (per quantodedotto in ricorso), alcun atto o documento né, in particolare, la perizia distima disposta nella procedura esecutiva n.136/2017 né altra relativa alvalore dei restanti immobili non pignorati.E l'onere di provare l'insussistenza del rischio di pregiudizio alle ragioni delcreditore, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, al debitoreche eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni’ (intema di azione revocatoria, Cass.n.1902/2015, Cass. n. 11471/2003;Cass. n. 15257/2004; Cass.n. 19963/2005; Cass. n. 21492/2011).Sotto un secondo profilo la doglianza è dedotta «In relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e viziodi motivazione.»Assume che la corte territoriale non ha considerato che il rapporto tra lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. e la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. intercorreva giàdall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (cioè prima della stipula dei mutui che avrebbero dato vitaal credito di [OSCURATO:SOCIETA]). Il negozio stipulato scaturiva dalla necessità digestione del patrimonio immobiliare in attesa che l’amministrazionecomunale revocasse la sospensione dell’istruttoria, in seguito ad alcuneistanze di intervento su parte di immobili che ricadevano nel piano disistemazione urbanistica.Numero registro generale 19272/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 23236/2026Data pubblicazione 15/07/2026La doglianza è inammissibile sia perché la decisione impugnata è fondatasulle medesime ragioni di fatto di cui alla sentenza di primo grado e con laconseguente preclusione di cui all’art.360 comma quarto c.p.c., sia inquanto tende a che questa Corte dia luogo ad una rivalutazione delcompendio istruttorio per come già svolta chiaramente dal giudice delgravame (pagg.5 e 6 della sentenza impugnata).Il ricorso è dunque inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione liquidate come da dispositivo seguonola soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le speseprocessuali liquidate in euro 8.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi edoltre rimborso forfettario ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 17.6.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. Lina RubinoNumero registro generale 19272/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 23236/2026Data pubblicazione 15/07/2026
Sentenza Cassazione n. 23236/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris