CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 ottobre 2023
Cassazione n. 32814/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3737/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], fideiussori della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata da doValue s.p.a. ; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; [OSCURATO:SOCIETA]. , quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -intimati- nonché di MB [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 03737/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ( ), in virtù di procura allegata al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 2518/2021 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30giugno 2021; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 18 settembre 2007, il T ribunale di Nola ingiunse a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali fideiussori della [OSCURATO:SOCIETA]., titolare di contratti di conto corrente con saldi a debito presso la Filiale di Nola della [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], incorporata in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) di pagare ad [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di I ntesa [OSCURATO:SOCIETA]. , la sommadi Euro 73.619,49. Gli ingiunti opposero il decreto contestando, oltre al quantum debeatur, la legittimazione attiva della società ingiungente, sul rilievo che, con cessione del 1° marzo 2007, in attuazione del provvedimento n.16249 del 20 dicembre 2006 dell’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato, la Filiale di Nola della [OSCURATO:PERSONA] stata ceduta alla [OSCURATO:SOCIETA].- Cr é dit Agricole , con la conseguenza che, ai fini della legittimazione ad agire, [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto vantare un rapporto di mandato con la cessionaria, non con la cedente. Costituitasi la società opposta, il T ribunale, e s pl e tata CTU contabile, riqualificò l’eccezione in ordine al la carenza di legitt i mazione passiva dell’ingiungente come eccezione afferente alla titolarità attiva del diritto azionato e la rigettò; in accoglimento delle risultanze della CTU contabile, liquidò il quantum debeaturnel minore importo di Euro C.C. 20.10.2023 N. R.G. 03737/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 43.379,91 e condannò gli opponenti a corrispondere ad I t alfo n diario s.p.a. tale minore somma, previa revoca del decreto ingiuntivo. 2. Luciano C andilio, Raff a ela Pizza e Aniello P izza proposero appello, ribadendo l’ eccezione di carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]. e le ragioni poste a fondamento della stessa. Evidenziarono che avevano e ccepito l’estraneità di I talfondiario s.p.a. al credito azionato, non già in ragione della mancanza di un valido rapporto ges t orio con [OSCURATO:PERSONA] o lo s.p.a. , bensì in ragione della circostanza che in data 1° marzo 2007 – anteriormente all’emissione del decreto ingiuntivo – era intervenuta la cessione (documentata con produzioni documentali effettuate nel fascicolo di primo grado) della Filiale di Nola della Banca I ntesa al la C ariparma e [OSCURATO:SOCIETA]. - Cr é dit A gricole, sicché solo quest’ultimo istit uto di credito rivestiva la qualità di creditore e di parte contrattuale del rapporto di conto correntedonde il credito derivava, con conseguente legittimazionead agire per la riscossione. La Corte d’appellodi Napoli ha rigettato l’impugnazione sulla base delleseguenti considerazioni: a) l’eccezione sollevata dagli opponenti era stata correttamente riqualificata dal giudice di primo grado come attinente alla titolarità attiva del rapporto sostanziale, anziché allalegittimazione attiva ; b) ciò posto, gli opponenti - appellanti non avevano contestato minimamente la correttezza della motivazione addotta dal p rimo giudice a sostegno del decisum , basata, per un verso, sull’argomentazione in iure che il difetto di titolarità del diritto sostanziale deve esser e provato da chi lo eccepisce ; per l’altro, sul rilievode facto che in base all a « copiosa documentazione » depositata C.C. 20.10.2023 N. R.G. 03737/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. daItalfondiario s.p.a., la titolarità attiva del diritto da parte di [OSCURATO:PERSONA] risultava comunquecomprovata. 3. P rop o n gono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],sulla base di quattro motivi. Risponde con controricors o MB [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , quale cessionaria pro soluto d i un portafoglio di crediti pecuniari di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., compre n sivo di quello asseritamente vantato nei confronti dei ricorrenti, la quale interviene in qualità di successore a titolo particolare neldiritto controverso ex art.111, comma terzo , cod. proc. civ.. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. La sola controricorrente ha depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo viene denunciata violazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ.. I ricorrentiribadiscono che, con l’ opposizione a l decreto ingiuntivo , avevano addotto che l’ [OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato,con provvedimento del 20 dicembre 2006 , aveva pre s critto a [OSCURATO:PERSONA] di cedere alcunisportelli, tra cui la Filiale di Nola presso la quale la [OSCURATO:SOCIETA]. era corren t ista; evidenziano che , con la medesima opposizione, avevano anche posto in luce che la cessione era stata effettuata in data 1° marzo 2007 , con c onseguente trasferimento alla cessionaria sia dei contrattidi conto corrente che dei crediti, rispettivamente ai sensi degli artt. 2558 e 2559 cod. civ.; sostengono, pertanto, l’estraneità alla posiz io ne creditoria di [OSCURATO:SOCIETA]., la quale,ai fini della propria legittimazione attiva, C.C. 20.10.2023 N. R.G. 03737/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. avrebbedovuto vantare un rapporto gestorio con la cessionaria, non con la cedente; censuranosia la qualificazione dell’eccezione operata dal giudice del merito qualeeccezione attinente alla titolarità del diritto e non alla condizione dell’azione, sia , soprattutto , la sta tuizione secondo la quale essi non avrebbero cont estato la motivazione del Tribunale fondata sul rilievoche la titolarità del diritto in capo a [OSCURATO:PERSONA].p.a. risultava comprovata da lla « copiosa docum e ntazione » depositata da [OSCURATO:SOCIETA].. 1.2.Con il secondo motivo viene denunciata violazione de l l’art.112 cod. proc. civ..per omessa pronuncia. I ricorrenti censurano la sentenza d’appello perché, dopo avere riqualificato l’eccezione da loro s ollevata come eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto, avrebbeomesso di esaminarla. Sostengono che la Corte territorial e , a pre s ci n dere dalla qualificazione giuridica data all’eccezione e dal nomen iuris utilizzato dagli eccipienti, avrebbe dovuto delibarla nel merito per verificare – alla luce dell’avvenutaproduzione, sin dal p rimo grado del giudizio, del provvedimento n.16249 dell’AGCM del 20 dicembre 2006 – se effettivamenteil fatto eccepito fosse stato dimostrato. 1.3.Con il terzo motivo viene den unciata la violazione dell’art.115 cod. proc. civ.,nonché nullità della sentenza per vizio di motivazione costituzionalmenterilevante ex 132 n.4 cod. proc. civ. . I ricorrenti lamentano che la Corte d ’ appello abbia ribadito la motivazione già offertadal Tribunale in ordine alla prova della titolarità del diritto di credito in capo alla cedente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , facendogenerico riferimento alla «copiosa documentazione» da questa depositata e senza invece considerare il documento da essi prodotto sin dal primo grado, diretto a comprovare la cessione del ramo di C.C. 20.10.2023 N. R.G. 03737/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. azienda, con i conseguenziali effetti giuridici sui contratti e sui crediti relativi all’azienda ceduta. Richiamano, al riguardo, il principio enunciato da questa Corte (vengono citate la pronunce n. 16812 del 2 018 e 19150 del 2016), secondo cui il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi vengaa trovarsi priva di fondamento. 2.I primi tre motivi – da esaminarsi congiuntamente per ev identi ragioni di connessione –sono fondati per quanto di ragione. Il giudice del merito ha esattamente ritenuto che la questione sollevatadagli opponenti - appellanti atteneva al difetto di titolarità del diritto sostanziale,anziché alla carenza della legitimatio ad causa m , in quanto essi non avevano a ddotto che I t alfondiario s.p.a. aveva esercitato nel processo in nome proprio (o della sua rappresentata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) un diritto spettante ad altro soggetto ( arg. ex art.81 cod. proc. civ. ) , bensì che il soggetto rapp resentato da [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA] n paolo s.p.a. ) non era più titolare del creditop e r averlo trasferito alla [OSCURATO:SOCIETA] - Cr é dit Agricole in seguito a cessione di ramo di azienda. Ciò posto, la Corte territoriale avrebbe però dovuto delibare nel merito tale rilievo , valutando, per un verso, se la società opposta (attrice in senso sostanziale) avesse provato la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato e, per l’altro, se gli opponenti C.C. 20.10.2023 N. R.G. 03737/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. (convenuti in senso sostanziale) avessero provato la sussistenza del fatto modificativo eccepito , consistente nella modificazione del lato attivo del rapp orto obbligatorio per ef fetto della cessione del credito conseguenteal dedotto trasferimento del ramo d i azienda . La Corte territoriale non ha motivato la prima verifica, ritenendo , con motivazioneapparente, che la titolarità del diritto in capo ad I ntesa [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stata comprovata da una non meglio identificata «copiosa documentazione» prodotta dalla società opposta; e ha completamente omesso la seconda, omettendo di esaminare l a documentazione – evidentemente decisiva ai fini del la prova del trasferimentod’azienda – depositata dagli opponenti . Sebbenevada precisato che non trovano applicazione in materia bancaria le norme del codice civile in ordine al trasferimentodei crediti e dei debiti relativi all’azienda ceduta (artt. 2558 e 2560 cod. civ.), le quali sonoderogate dalla disciplina speciale posta dall’art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1983, n.385 (cfr.,da ultimo, C ass. 22/03/2023, n.8272), tuttavia, anche in forza di tale speciale disciplina , la cessione dell’azienda, corredata dai prescritti adempi menti pu b blic itari , produce, nei confronti dei debitori ceduti, gli e ffetti di cui all’art.1264 cod. civ. Da un lato, dunque,la Corte di merito avrebbe dovuto esaminare la documentazione prodotta dagli opponenti a l fine di valutare la sussistenza del fatto modificativoda essi eccepito (essendo da siffatta documentazionedesumibile la prova di circostanze di portata tale da invalidare l'efficacia delle altre –peraltro non individuate – risultanze istruttorie);d’altro lato, avreb be dovuto identificare le a l tre risultanze istruttorie che l’avevano condotta a ritenere provata la titolarità del creditoin capo ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non essendo sufficiente , ai C.C. 20.10.2023 N. R.G. 03737/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. fini del raggiungimento del “minimo costituzionale” dell’adempimento dell’obbligo di motivazione, il generico riferimento alla « copiosa documentazione»depositata dalla società opposta. 3. In accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione , con rinvio al la Corte d’appello di Napoli , in diversa sezione e diversa composizione , che delibererà nuovamente nel merito l’ op posi zione a decreto ing iuntivo propostadai ricorrenti attenendosi agli enunciati principi. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità(art.385, terzo comma, cod. proc. civ.). 4.Riguardo poi al quarto motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione al «governo delle spese giudiziali», trattasi evidentemente di un “no n motivo ” , giacché la necessitàdi provvedere a d una nuova regolazione delle spe se , avuto riguardo all’ e sito complessivo della lite, costituisce una naturale e necessaria implicazione della nuova valutazione sul merito della domanda. P.Q.M. La Corte accoglie per quant