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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 34150/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27157/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL],[OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE TRANI i n n . 1687 /202 1 depositat o il 06/04/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta cessionaria in blocco dei crediti di [OSCURATO:SOCIETA]., tra cui quello vantato verso [OSCURATO:PERSONA] , in forza di operazione di cartolarizzazione (ex artt. 1 e 4, l . n. 130 del 1999 e art. 8 t.u.b. ) pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], parte II, n. 151, propone ricorso per cassazione in due motivi avverso il decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Trani ha rigettato il reclamo contro l’omologazione del piano del consumatore proposto dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 12, legge n. 3 del 2012 (e successive mod. e integraz.), il quale resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Occorre premettere che il ricorso è ammissibile ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., avendo questa Corte più volte affermato, in tema di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla legge n. 3 del 2012 (e succ. modd.), l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione tutte le volte in cui il provvedimento impugnato rivesta i caratteri della decisorietà e definitività, per la sua idoneità ad incidere su diritti soggettivi, regolamentando in modo incontrovertibile lo stato di sovraindebitamento.

In particolare, tali caratteri sono stati rinvenuti nelle ipotesi, come quella in esame, di ricorso avverso i provvedimenti di rigetto del reclamo contro l’omologazione dell’accordo o del piano del consumatore (Cass. 30948/2021; cfr. Cass. 22797/2023).

2. – Sempre in via preliminare, v a respinta l’eccezione di “nullità della procura alle liti” ovvero di “improponibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale”, per non avere l a ricorrente documentato di essere effettiva mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. – avendo depositato solo la procura di conferimento del mandato difensivo da parte di una sua procuratrice speciale – poiché tra i documenti elencati nell’indice delle produzioni in calce al ricorso v’è al n. 1 la procura notarile del 3.7.2019, rep. 7774/4685 con cui la ricorrente è stata costituita mandataria.

3. –Ancora preliminarmente va disattesa l’ulteriore eccezione (formulata impropriamente come “inammissibilità del Ricorso per evidente carenza di legittimazione attiva della ricorrente”) per cui la ricorrente non av rebbe provato – nonostante le eccezioni sollevate dal debitore «per ogni fase del giudizio» – che il credito vantato da MPS nei confronti del Piazzolla rientrava nell’operazione di cartolarizzazione, essendo a tal fine insufficiente la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA], di per sé inidonea a provare «che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato».

3.1. –Premesso che a venire in rilievo non è la legittimazione attiva, bensì la titolarità del rapporto controverso, la questione afferisceal merito della controversia (Cass. 32814/2023) e integra una mera difesa, la cui proponibil ità in ogni fase del giudizio e rilevabilità anche di ufficio presuppone, però, che essa risulti dagli atti di causa, poiché, pur non essendo soggetta alle decadenze processuali, richiede comunque «la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere»(Cass. 16814/2024; cfr. Cass. Sez.

U, 10531/2013).

Il c ontroricorso difetta allora di autosufficienza, poiché nel decreto impugnato della questione non v’è traccia, e il controricorrente si limita ad asserire , genericamente, di averlasollevata “ in ogni grado ” .

3.2. –Ma soprattutto, la questione è rilevabile «in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato» (Cass.23721/2021) e, sul punto, può dirsi formato un giudicato implicito.

Invero, Siena NPLrisulta inserita come creditrice nel lo stesso piano del consumatore (con conseguente implicito riconoscimento della cessione: cfr. Cass. 4116/2016, 10518/2016), e il tribunale , dopo aver annotato che la soc ietà di cartolarizzazione « ha acquistato il diritto di credito “già’ deteriorato”» (pag. 2), ha direttamente deciso la causa nel merito , sicché il controricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale condizionato.

4. –Si può dunque passare all’esame dei motivi.

4.1. – Con il primo ( rubricato “ violazione o falsa applicazione dell’articolo 8 della legge 3 del 2012 e dell’art icolo 1186 c.c. ” ) il ricorrente deduce che, trattandosi di un credito derivante da « un contratto di mutuo ipotecario da tempo risolto per inadempimento» del Piazzolla, i l t ribunale avrebbe errato « allorquando ha confermato l’ammissibilità del piano del consumatore con una dilazione non solo superiore all’anno», ai sensi dell’art. 8, comma 4, l. 3/2012, «ma addirittura superiore all’originario piano di ammortamento iniziale» – che sarebbe scaduto nel 2031 (25 anni dal 2006), a fronte di una scadenza del piano omologato nel 2033- 2034 (14 anni dal 2019-2020) – « con obiettivo pregiudizio del creditore ipotecarioperaltro non integralmente soddisfatto».

4.2. – Con i l secondo ( ru bricato “ violazione o falsa applicazione degli articoli 7, 8 e 9, 11 e 12 bis della legge 3 del 2012, e degli art icoli 177 comma 3 l.fall. e 186 bis comma 2 lett. c”) si sostiene che proprio il richiamo all’arresto di Cass.17834/2019 – per cui sono legittimi piani del consumatore con orizzonte temporale ultrannuale, purché si tenga conto della volontà de i creditor i manifestata attraverso la valutazione di convenienza ad essi riservata – avrebbe dovuto indurre il tribunale a ritenere determinante il dissenso manifestato dal ricorrente, il cui credito, ammonta nte a quasi il 90% del totale , è stato « acquistato già deteriorato» mediante un’ operazione di cartolarizzazione assistita da “GACS” (garanzia dello Stato, rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dal d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 8 aprile 2016, n. 49), con conseguente « interesse primario, anche rispondente a ragioni di pubblico interesse, di vedere realizzati quanto prima i crediti garantiti con detta modalità, atteso anche il “breve termine di presumibile durata della società”» di cartolarizzazione.

5. – I due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili.

5.1. – Il ricorrente non mette in discussione (ed anzi ne invocal’applicazione) l’approdo di questa Corte per cui negli accordi di ristrutturazione dei debiti, come pure nei piani del consumatore, è legittimo prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, comma 4, della l. n. 3/2012, purché, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme loro spettanti, si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto o, con riferimento ai piani del consumatore, la ‘possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore’ (Cass. 17834/2019, 17391/2020).

Si è detto, infatti, che la “dilazione”, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori (Cass. 17834/2019, 17391/2020; cfr. Cass. 22797/2023).

Invece la “moratoria” infrannuale ex art. 8, comma 4 cit. ( per cui «La proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione»)opera su un piano diverso, poiché, trattandosi di misura espressamente ammessa ex lege, non soffre la contestazione di convenienza da parte del creditore, né è subordinata al vaglio giudiziale.

Dunque realizza una modalità di organizzazione ristrutturativa divenuta, per tal modo, ordinaria.

Tutto ciò sulla premessa – avallata da Corte cost. n. 245 / 2019 – chele procedure di composizione della crisi d a sovraindebitamento , regolate dagli artt. 7 e s. della l. n. 3/2012, condivi dono la natura concorsuale e la ratio de l l’istituto del concordato preventivo , mirando all’omologazione giudiziale di una proposta di accordo, ovvero di un piano di ristrutturazione del consumatore , che il debitore non assoggettabile a fallimento formula ai propri creditori sulla base di un contenuto non predeterminato dalla legge – che sicuramente contempla,tra le possibili forme di ri s trutturazione , la dilazione del pagamento – e che, in caso di esito positivo del procedimento, vincola tutti i creditori anteriori, anche se contrari (Cass. 27843/2022, 22797/2023, 4622/2024, in motiv.).

Invero, tanto la proposta del sovraindebitato quanto quella concordataria si muovono lungo le direttrici comuni della fattibilità del pianoe della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria , le quali, a fronte della contestazione dei creditori interessati, vengono in rilievo come regola di giudizio che, al concorrere dei presupposti di legge, governa la fase della omologazione giudiziale.

5.2. – C on particolare riguardo estensivo , si è detto che l’asimmetria derivante dall’assenza del voto pu ò essere colmata in via interpretativa, nell’ambito delle regole proprie dell’istituto ristrutturativo, le quali, «per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontàcui associare la tutela del creditore » (Cass. 17834 / 2019; conf.Cass. 22797/2023, 4622/2024, tutte in motiv.).

E dunque, secondo l’ orientamento di legittimità applicato dal giudice a quo e richiamato dallo stesso ricorrente, anche nel piano del consumatore –ribadisce il Collegio - può essere legittimamente prevista una dilazione ultrannuale del pagamento dei crediti prelatizi, a condizione che sia loro assicurata la facoltà di esprimersi sulla convenienza del la proposta; facoltà che , in tale istituto, si concretizza nella possibilità di contestare « la convenienza del piano», ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, l. n. 3/2012, al fine di suscitareil controllo del giudice circa la possibilità che quel credito «sia soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria» di cui dagli artt. 14-ter e ss., l . cit. ; controllo che, solo se in caso di esito positivo, può legittimare l’omologazione delpiano medesimo. 5.3.– Orbene, nel caso in esame (come si legge a pag. 2 e s. del decreto impugnato) il creditore ha effettivamente contestato «la convenienza del piano per essere eccessivamente lungo (quattordici anni) rispetto all’interesse dei creditori», ma il collegio del reclamo, così come il giudice monocratico di prime cure , valutando gli elementi allegati ed operando un bilanciamento tra l’interesse (ritenuto recessivo) « delle società di cartolarizzazione a conseguire il soddisfacimento del proprio diritto di credito (acquistato già deteriorato) nel breve termine dipresumibile durata della società medesima» -peraltro contestato dal controricorrente - e l’interesse (ritenuto prioritario ) « a garantire – in determinate condizioni – ai debitori la cosiddetta second chance » , di matrice unionale, ha concluso che «la lunghezza del piano … (quattordici anni) non appare eccessiva, soprattutto in rapporto alla durata originaria dell’ammortamento del mutuo», perciò escludendo la sua efficacia ostativa all’omologazione del piano.

5.4. –Ebbene una simile valutazione, afferendo il merito, non è di per sé sindacabile in questa sede, non essendo stata articolata una censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

6. – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrent e alla rifusione de lle spese del presente giudizioin favore del controricorrente, liquidate in dispositivo.

7. – Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto d a l co mma 1 - bis del l’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 115/02, sedovuto ( Cass. Sez.

U, 20867/2020 e 4315/2020) .

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna il ricorrente a l pagamento, in favore d el controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27157/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL],[OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE TRANI i n n . 1687 /202 1 depositat o il 06/04/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta cessionaria in blocco dei crediti di [OSCURATO:SOCIETA]., tra cui quello vantato verso [OSCURATO:PERSONA] , in forza di operazione di cartolarizzazione (ex artt. 1 e 4, l . n. 130 del 1999 e art. 8 t.u.b. ) pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], parte II, n. 151, propone ricorso per cassazione in due motivi avverso il decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Trani ha rigettato il reclamo contro l’omologazione del piano del consumatore proposto dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 12, legge n. 3 del 2012 (e successive mod. e integraz.), il quale resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Occorre premettere che il ricorso è ammissibile ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., avendo questa Corte più volte affermato, in tema di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla legge n. 3 del 2012 (e succ. modd.), l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione tutte le volte in cui il provvedimento impugnato rivesta i caratteri della decisorietà e definitività, per la sua idoneità ad incidere su diritti soggettivi, regolamentando in modo incontrovertibile lo stato di sovraindebitamento. In particolare, tali caratteri sono stati rinvenuti nelle ipotesi, come quella in esame, di ricorso avverso i provvedimenti di rigetto del reclamo contro l’omologazione dell’accordo o del piano del consumatore (Cass. 30948/2021; cfr. Cass. 22797/2023). 2. – Sempre in via preliminare, v a respinta l’eccezione di “nullità della procura alle liti” ovvero di “improponibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale”, per non avere l a ricorrente documentato di essere effettiva mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. – avendo depositato solo la procura di conferimento del mandato difensivo da parte di una sua procuratrice speciale – poiché tra i documenti elencati nell’indice delle produzioni in calce al ricorso v’è al n. 1 la procura notarile del 3.7.2019, rep. 7774/4685 con cui la ricorrente è stata costituita mandataria. 3. –Ancora preliminarmente va disattesa l’ulteriore eccezione (formulata impropriamente come “inammissibilità del Ricorso per evidente carenza di legittimazione attiva della ricorrente”) per cui la ricorrente non av rebbe provato – nonostante le eccezioni sollevate dal debitore «per ogni fase del giudizio» – che il credito vantato da MPS nei confronti del Piazzolla rientrava nell’operazione di cartolarizzazione, essendo a tal fine insufficiente la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA], di per sé inidonea a provare «che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato». 3.1. –Premesso che a venire in rilievo non è la legittimazione attiva, bensì la titolarità del rapporto controverso, la questione afferisceal merito della controversia (Cass. 32814/2023) e integra una mera difesa, la cui proponibil ità in ogni fase del giudizio e rilevabilità anche di ufficio presuppone, però, che essa risulti dagli atti di causa, poiché, pur non essendo soggetta alle decadenze processuali, richiede comunque «la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere»(Cass. 16814/2024; cfr. Cass. Sez. U, 10531/2013). Il c ontroricorso difetta allora di autosufficienza, poiché nel decreto impugnato della questione non v’è traccia, e il controricorrente si limita ad asserire , genericamente, di averlasollevata “ in ogni grado ” . 3.2. –Ma soprattutto, la questione è rilevabile «in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato» (Cass.23721/2021) e, sul punto, può dirsi formato un giudicato implicito. Invero, Siena NPLrisulta inserita come creditrice nel lo stesso piano del consumatore (con conseguente implicito riconoscimento della cessione: cfr. Cass. 4116/2016, 10518/2016), e il tribunale , dopo aver annotato che la soc ietà di cartolarizzazione « ha acquistato il diritto di credito “già’ deteriorato”» (pag. 2), ha direttamente deciso la causa nel merito , sicché il controricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale condizionato. 4. –Si può dunque passare all’esame dei motivi. 4.1. – Con il primo ( rubricato “ violazione o falsa applicazione dell’articolo 8 della legge 3 del 2012 e dell’art icolo 1186 c.c. ” ) il ricorrente deduce che, trattandosi di un credito derivante da « un contratto di mutuo ipotecario da tempo risolto per inadempimento» del Piazzolla, i l t ribunale avrebbe errato « allorquando ha confermato l’ammissibilità del piano del consumatore con una dilazione non solo superiore all’anno», ai sensi dell’art. 8, comma 4, l. 3/2012, «ma addirittura superiore all’originario piano di ammortamento iniziale» – che sarebbe scaduto nel 2031 (25 anni dal 2006), a fronte di una scadenza del piano omologato nel 2033- 2034 (14 anni dal 2019-2020) – « con obiettivo pregiudizio del creditore ipotecarioperaltro non integralmente soddisfatto». 4.2. – Con i l secondo ( ru bricato “ violazione o falsa applicazione degli articoli 7, 8 e 9, 11 e 12 bis della legge 3 del 2012, e degli art icoli 177 comma 3 l.fall. e 186 bis comma 2 lett. c”) si sostiene che proprio il richiamo all’arresto di Cass.17834/2019 – per cui sono legittimi piani del consumatore con orizzonte temporale ultrannuale, purché si tenga conto della volontà de i creditor i manifestata attraverso la valutazione di convenienza ad essi riservata – avrebbe dovuto indurre il tribunale a ritenere determinante il dissenso manifestato dal ricorrente, il cui credito, ammonta nte a quasi il 90% del totale , è stato « acquistato già deteriorato» mediante un’ operazione di cartolarizzazione assistita da “GACS” (garanzia dello Stato, rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dal d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 8 aprile 2016, n. 49), con conseguente « interesse primario, anche rispondente a ragioni di pubblico interesse, di vedere realizzati quanto prima i crediti garantiti con detta modalità, atteso anche il “breve termine di presumibile durata della società”» di cartolarizzazione. 5. – I due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili. 5.1. – Il ricorrente non mette in discussione (ed anzi ne invocal’applicazione) l’approdo di questa Corte per cui negli accordi di ristrutturazione dei debiti, come pure nei piani del consumatore, è legittimo prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, comma 4, della l. n. 3/2012, purché, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme loro spettanti, si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto o, con riferimento ai piani del consumatore, la ‘possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore’ (Cass. 17834/2019, 17391/2020). Si è detto, infatti, che la “dilazione”, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori (Cass. 17834/2019, 17391/2020; cfr. Cass. 22797/2023). Invece la “moratoria” infrannuale ex art. 8, comma 4 cit. ( per cui «La proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione»)opera su un piano diverso, poiché, trattandosi di misura espressamente ammessa ex lege, non soffre la contestazione di convenienza da parte del creditore, né è subordinata al vaglio giudiziale. Dunque realizza una modalità di organizzazione ristrutturativa divenuta, per tal modo, ordinaria. Tutto ciò sulla premessa – avallata da Corte cost. n. 245 / 2019 – chele procedure di composizione della crisi d a sovraindebitamento , regolate dagli artt. 7 e s. della l. n. 3/2012, condivi dono la natura concorsuale e la ratio de l l’istituto del concordato preventivo , mirando all’omologazione giudiziale di una proposta di accordo, ovvero di un piano di ristrutturazione del consumatore , che il debitore non assoggettabile a fallimento formula ai propri creditori sulla base di un contenuto non predeterminato dalla legge – che sicuramente contempla,tra le possibili forme di ri s trutturazione , la dilazione del pagamento – e che, in caso di esito positivo del procedimento, vincola tutti i creditori anteriori, anche se contrari (Cass. 27843/2022, 22797/2023, 4622/2024, in motiv.). Invero, tanto la proposta del sovraindebitato quanto quella concordataria si muovono lungo le direttrici comuni della fattibilità del pianoe della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria , le quali, a fronte della contestazione dei creditori interessati, vengono in rilievo come regola di giudizio che, al concorrere dei presupposti di legge, governa la fase della omologazione giudiziale. 5.2. – C on particolare riguardo estensivo , si è detto che l’asimmetria derivante dall’assenza del voto pu ò essere colmata in via interpretativa, nell’ambito delle regole proprie dell’istituto ristrutturativo, le quali, «per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontàcui associare la tutela del creditore » (Cass. 17834 / 2019; conf.Cass. 22797/2023, 4622/2024, tutte in motiv.). E dunque, secondo l’ orientamento di legittimità applicato dal giudice a quo e richiamato dallo stesso ricorrente, anche nel piano del consumatore –ribadisce il Collegio - può essere legittimamente prevista una dilazione ultrannuale del pagamento dei crediti prelatizi, a condizione che sia loro assicurata la facoltà di esprimersi sulla convenienza del la proposta; facoltà che , in tale istituto, si concretizza nella possibilità di contestare « la convenienza del piano», ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, l. n. 3/2012, al fine di suscitareil controllo del giudice circa la possibilità che quel credito «sia soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria» di cui dagli artt. 14-ter e ss., l . cit. ; controllo che, solo se in caso di esito positivo, può legittimare l’omologazione delpiano medesimo. 5.3.– Orbene, nel caso in esame (come si legge a pag. 2 e s. del decreto impugnato) il creditore ha effettivamente contestato «la convenienza del piano per essere eccessivamente lungo (quattordici anni) rispetto all’interesse dei creditori», ma il collegio del reclamo, così come il giudice monocratico di prime cure , valutando gli elementi allegati ed operando un bilanciamento tra l’interesse (ritenuto recessivo) « delle società di cartolarizzazione a conseguire il soddisfacimento del proprio diritto di credito (acquistato già deteriorato) nel breve termine dipresumibile durata della società medesima» -peraltro contestato dal controricorrente - e l’interesse (ritenuto prioritario ) « a garantire – in determinate condizioni – ai debitori la cosiddetta second chance » , di matrice unionale, ha concluso che «la lunghezza del piano … (quattordici anni) non appare eccessiva, soprattutto in rapporto alla durata originaria dell’ammortamento del mutuo», perciò escludendo la sua efficacia ostativa all’omologazione del piano. 5.4. –Ebbene una simile valutazione, afferendo il merito, non è di per sé sindacabile in questa sede, non essendo stata articolata una censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 6. – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrent e alla rifusione de lle spese del presente giudizioin favore del controricorrente, liquidate in dispositivo. 7. – Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto d a l co mma 1 - bis del l’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 115/02, sedovuto ( Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020) . P.Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrente a l pagamento, in favore d el controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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