CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11676/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R.L., con sede legale in Conegliano (TV), via [OSCURATO:PERSONA] n.1, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.05277610266rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Torrepadula (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]).-controricorrente-e nei confronti diNumero registro generale 17023/2025Numero sezionale 1722/2026Numero di raccolta generale 11676/2026Data pubblicazione 29/04/2026COCIF [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] con sede in Longiano (FC), alla [OSCURATO:PERSONA] Ospedaletto1560.[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, C.F. 80015980636con sede in Portici (NA), [OSCURATO:PERSONA] n. 1.- intimati -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 61/2025, resa in senoal procedimento R.G. n. 1948/2025, pubblicata in data 10/07/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/4/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli - decidendo sulgiudizio di reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza del Tribunale di Napolipubblicata il 5.5.2025 - ha accolto il reclamo e, per l’effetto, in riforma dellasentenza impugnata, ha revocato l’omologazione dell’accordo diristrutturazione dei debiti proposto da [OSCURATO:PERSONA].2. Il Tribunale di Napoli aveva infatti omologato la proposta di ristrutturazionedei debiti ex artt. 67 e s. CCII, presentata da [OSCURATO:PERSONA] tramite l’OCC delC.O.A. di Napoli.3. Avverso tale sentenza la società Organa aveva proposto reclamo ex art.51 CCII, con ricorso depositato il 22.5.2025, deducendo: - l’erroneaqualificazione di consumatore del debitore; - la mancanza del requisito difattibilità del piano; - la non convenienza della proposta; - la violazionedell’art. 67, comma 4, CCII, per la mancanza del consenso del creditoreipotecario alla moratoria di pagamento di durata superiore ai due anni.3.1 [OSCURATO:PERSONA] si era costituito chiedendo nel merito il rigetto dell’impugnazionee ritenendo che il Tribunale avesse correttamente omologato la proposta. LaCocif ed il Comune di Portici (odierni intimati) non si erano costituitinonostante la rituale notifica. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava inveceNumero registro generale 17023/2025Numero sezionale 1722/2026Numero di raccolta generale 11676/2026Data pubblicazione 29/04/2026una memoria in relazione alla quale in udienza precisava di non essersicostituita come parte contrapposta alla reclamante o ai reclamati, ma soloper illustrare le ragioni del proprio operato.4. La Corte di appello ha osservato e rilevato, per quanto qui ancora diinteresse, che: (i) con riferimento ai crediti muniti di privilegio, pegno oipoteca, l’art. 67, quarto comma, del CCII dispone che la proposta puòprevedere “una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamentoe sono dovuti gli interessi legali”; (ii) in ordine all’interpretazione citata, erapreferibile la tesi secondo la quale siffatta moratoria si riferisce al periodoentro cui il creditore munito di privilegio, pegno o ipoteca debba vedersoddisfatto integralmente il proprio credito; (iii) tale interpretazione, infatti,risulta più aderente al dato letterale secondo cui la proposta può prevedereuna moratoria fino a due anni “per il pagamento”; (iii) in assenza di ulterioriprecisazioni, il termine pagamento non può che riferirsi all’adempimentointegrale dell’obbligazione, altrimenti il legislatore avrebbe dovuto chiarireche si trattava di un termine per l’inizio del pagamento o per l’adempimentoparziale in forma rateale; (iv) il quarto comma dell’art. 67 CCII prevede unduplice trattamento di favore per i creditori muniti di una causa legittima diprelazione, disponendo: a) che la proposta possa prevedere che tali creditinon siano soddisfatti integralmente, ma solo a condizione che ne siaassicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in casodi liquidazione; b) che vi possa essere una moratoria non superiore a dueanni dall'omologazione per il pagamento integrale di tali crediti, con l’obbligodi pagamento degli interessi legali; (v) nel caso in esame il secondo dei duerequisiti non era stato rispettato nella proposta omologata dal Tribunale inquanto era stato previsto che il pagamento dell’Organa, creditore munito diipoteca di primo grado, avvenisse in un termine ampiamente superiore ai dueanni e senza riconoscimento degli interessi legali; (vi) per tale ragione laproposta non risultava conforme a quanto prescritto dall’art. 67 sopramenzionato, circostanza che avrebbe dovuto precludere al Tribunale diomologarla, trattandosi di proposta inammissibile in quanto carente di unodei suoi presupposti.Numero registro generale 17023/2025Numero sezionale 1722/2026Numero di raccolta generale 11676/2026Data pubblicazione 29/04/20263. La sentenza, pubblicata il 10/07/2025, è stata impugnata da SIANO LUIGIcon ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. haresistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]. COOP. e [OSCURATO:PERSONA],intimati, non hanno svolto difese.Il P.G. ha concluso nella sua requisitoria scritta per l’accoglimento del ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione dell’art. 67,comma 4, del d.lgs. n. 14/2019 (ccii), in relazione all’art. 12 delle preleggi.erronea interpretazione del concetto di “moratoria” e contrarietà alla ratiolegis della disciplina sul sovraindebitamento”.1.1 Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello di Napoli avrebbe adottatoun’interpretazione meramente letterale e formalistica della norma,decontestualizzandola dal sistema in cui la stessa è inserita e tradendone intal modo la finalità ultima.Aggiunge che, alla luce dell'articolo 70 del CCII, l'assenza di un limitemassimo invalicabile per la moratoria nel piano del consumatore appareevidente, posto che la possibilità per i creditori di contestare la convenienzadel piano e il ruolo attivo del giudice nell'omologazione consentono diprevedere dilazioni ultrannuali, purché il piano sia conveniente per i creditorie rispettati gli obiettivi della procedura.1.2 La Corte territoriale, con l’interpretazione adottata, avrebbe inveceequiparato il concetto di “moratoria per il pagamento” ad un termineperentorio per l’adempimento “integrale” dell’obbligazione: una analisi disiffatta portata sarebbe errata e condurrebbe a risultati irragionevoli edistorsivi, in palese contrasto con la ratio stessa della disciplina delsovraindebitamento.1.3 Più in particolare, l’interpretazione corretta del termine “moratoria” nonpotrebbe che essere quella di “sospensione” o “dilazione” nell’esecuzionedella prestazione. Il legislatore, utilizzando tale espressione, avrebbe intesoconcedere al debitore un periodo di grazia, un lasso di tempo durante il qualeNumero registro generale 17023/2025Numero sezionale 1722/2026Numero di raccolta generale 11676/2026Data pubblicazione 29/04/2026i pagamenti possono essere sospesi o differiti, per poi iniziare secondo lemodalità previste dal piano.2. Con il secondo mezzo si deduce “omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla convenienza delpiano rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)”.2.1 Il ricorso, per effetto dell’esame congiunto dei due motivi, va rigettato,con le precisazioni che seguono quanto alla correzione in iure dellamotivazione impugnata.La Corte territoriale ha infatti negato l’omologazione del piano diristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dall’odierno ricorrenteex art. 67 CCII. E l’ha fatto – sul punto, correttamente - per la ragioneconcorrente della mancata previsione nel piano del pagamento degli interessilegali per il credito ipotecario in corrispondenza della moratoria delpagamento prevista dall’art. 67, 4 comma, CCII, per come novellato dall’art.19 del D.lgs. 13 settembre 2024 n. 136, cioè avendo riguardo (anche) alperiodo del (primo) biennio di moratoria e dunque a partire già dallaomologazione, essi spettando senza soluzione di continuità.2.2 Ma ciò non esime la Corte dal rettificare la motivazione del provvedimentoimpugnato laddove lo stesso ha invece ritenuto che il disposto di cui al comma4 dell’art. 67 CCII andasse interpretato nel senso che, nel termine di dueanni, il creditore munito di privilegio, pegno o ipoteca deve veder soddisfattoper intero il proprio credito.Giova ricordare che già con riguardo all’art. 8, comma 4, della legge n. 3 del2012 - secondo cui “La proposta di accordo con continuazione dell’attivitàd’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria finoad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti diprivilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni odiritti sui quali sussiste la causa di prelazione” - la giurisprudenza di legittimitàaveva chiarito che il legislatore aveva previsto una misura che realizzava unamodalità di ristrutturazione del debito (Cass. n. 34150/2024),assoggettandola ad un termine, estensibile “fino ad un anno”, che andavainquadrato nel novero dei termini iniziali e non finali, e il cui dies a quo era ilprovvedimento del giudice di omologazione del piano del consumatore.Numero registro generale 17023/2025Numero sezionale 1722/2026Numero di raccolta generale 11676/2026Data pubblicazione 29/04/2026Si è così ritenuto (cfr. Cass. n. 9549/2025) che il termine (al massimo)annuale ex art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, decorrente dallaomologazione della proposta di piano del consumatore, individuasse ilmomento a partire dal quale, in attuazione del piano medesimo, il debitore ètenuto quantomeno ad iniziare il pagamento rateale dei crediti privilegiati,non anche il momento entro il quale questi debbono essere soddisfatti perl’intera misura prevista dal piano (“salvo che sia prevista la liquidazione deibeni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”).Diversamente ragionando, sarebbe venuta meno la ratio stessa sottesaall’istituto che intende realizzare un bilanciamento dell’interesse del creditoread essere soddisfatto nella misura consentita dalla conformazione dellagaranzia patrimoniale del credito (art. 2910 c.c.) e nel più breve tempopossibile con quello del debitore a realizzare un piano di pagamenti dei debitiche sia per lui sostenibile e che gli permetta di uscire dalla situazione disovraindebitamento.2.3 Orbene, tale interpretazione è oggi estensibile alla nuova disposizionedettata dal sopra ricordato art. 67, 4 comma, CCII.Del resto, dal confronto tra l’art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 e l’art.67, comma 4, secondo periodo, CCII (il quale dispone che, relativamente aicrediti privilegiati, “La proposta può prevedere […] una moratoria fino a dueanni dall’omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali”) sirimane confortati nella conclusione secondo cui vi è una sostanzialesovrapponibilità della struttura delle due previsioni normative, se si esclude ilsolo profilo dell’allungamento del termine da uno a due anni.2.4 Del resto, già l’interpretazione lessicale del termine “moratoria” nonpotrebbe che essere quella di “sospensione” o “dilazione” nell’esecuzionedella prestazione. Il legislatore, ricorrendo a tale espressione, ha volutoconcedere al debitore la possibilità di “mettere in pausa” i pagamenti, fruendodi una sorta di “periodo di grazia”; un lasso di tempo, cioè, durante il quale ipagamenti possono essere sospesi o differiti, per poi iniziare secondo lemodalità previste dal piano. Ritenere, invece, che l’intero credito debbaessere estinto entro il biennio significa snaturare il concetto stesso dimoratoria, trasformandolo in un termine di adempimento accelerato che,Numero registro generale 17023/2025Numero sezionale 1722/2026Numero di raccolta generale 11676/2026Data pubblicazione 29/04/2026paradossalmente, renderebbe la maggior parte dei piani di ristrutturazione,basati sul reddito del debitore, del tutto inattuabili.2.5 In conclusione, va dunque detto che non può essere messo qui incontestazione il principio (erratamente non assunto invece dalla Corte diappello) in ordine alla prorogabilità anche oltre il biennio del pagamento(integrale) dei crediti privilegiati, con un inizio almeno al biennio (secondol’interpretazione già inaugurata sotto l’egida applicativa della l. n. 3/2012 eche deve essere perpetuata anche sotto la vigenza del CCII); ma al contrariodeve essere evidenziata - per quanto già sopra accennato nell’incipit dellamotivazione - l’erroneità della seconda doglianza del ricorrente ove si censurala questione della mancata previsione degli interessi, che l’art. 67, comma 4,CCII prevede comunque ed invece in caso di moratoria e che il piano avevainvece escluso, sia per i primi due anni che anche dopo.In realtà, come già detto, nel corso del biennio della moratoria gli interessilegali decorrono, ma è solo il loro pagamento a poter essere differito,unitamente al capitale di restituzione, senza che la norma i in esame neimponga il pagamento con l’omologazione ed immediatamente dopo.Il rigetto del primo motivo assorbe l’esame della seconda doglianza.Va pertanto espresso il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 67, 4comma, CCII (così come modificato dall’art. 19 del D.lgs. 13 settembre 2024n. 136), la moratoria fino a due anni dall’omologazione, che può esserecontenuta nella proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore inrelazione ai crediti muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, va interpretata nelsenso che la proposta stessa può comportare una sospensione del pagamentodei corrispondenti debiti e degli interessi legali sino a due anni, senza lanecessità di prevederne l’inizio del pagamento ovvero l’estinzione integraleda parte del debitore prima del decorso del predetto bienniodall’omologazione; a sua volta, anche il pagamento degli interessi legalirimane dunque sospeso, ove la proposta di moratoria lo preveda, per ilmedesimo periodo della moratoria, ferma l’obbligatorietà del loro computodecorrendo essi, sui predetti debiti assistiti da prelazione, anche nel corsodel biennio”.Numero registro generale 17023/2025Numero sezionale 1722/2026Numero di raccolta generale 11676/2026Data pubblicazione 29/04/2026Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 14 aprile 2026Il PresidenteMassimo Ferro