CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09549/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15505/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. , elettivamente domiciliatain Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difend e -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] M ERCURI , -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]., Gianpaolo [OSCURATO:PERSONA], Elena COLANTONIO, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], REGIONE ABRUZZO, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.e Antonio [OSCURATO:PERSONA]-intimati - avverso il decretodel Tribunale di Vasto reso nel procedimento n. 750/2022r.g., depositato i l 6.5.2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.2.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora innanzi anche BNL) – creditrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per complessivi € 165.842,57 , di cui € 152.754,00 da contratto di mutuo ipotecario fondiario , € 10.744,57 da contratto di finanziamento chirografario e d € 2.344,00 da contratto di apertura di credito in conto corrente – , una volta avviatadai debitori la procedura di omologazione del piano del consumatore, proposeopposizione ai sensi dell’art. 12-bis della legge n. 3 del 2012.Il piano prevedeva, per quanto di interesse in questa sede, il soddisfacimento del credit o ipotecario della ricorrente nella misura del 75%, ripartita in 129 rate mensili a decorreredall’undicesimo mese successivo all’omologazione. Il giudice delegato omologòla proposta, cui fece seguito il reclamo dell’attuale ricorrente. In particolare, BNL lament ò che il piano avesse previsto ad un tempo lo stralcio e la dilazione ultrannuale del pagamento del credit o ipotecario , senza il suo consenso, e che non fosse stato riservato alla parte di credito ipotecario incapiente sul valore delbene ipotecato il medesimo trattamento riservato ai creditori chirografari. Il Tribunale di Vasto rigettòil reclamo. Contro il decreto del Tribunale BNL ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono difesi con controricorso.La ricorrente hadepositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso BNLdenuncia«violazione e falsa applicazione delcombinato disposto degli artt. 8, comma 4, 12-bis,comma 1 , l egge n. 3 del 2012, 2740 e 2741 c.c. per avere il Tribunale di Vasto ritenuto ammissibile, inun piano del consumatore, lo stralcio unitamente alla dilazioneultrannuale di un credito ipotecario fondiario». La ricorrente contesta l’interpretazione data dal Tribunale all’art. 8, comma 4, della leggen. 3 del 2012, in forza del qual e «La proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione». Secondo la ricorrente, la previsione normativa contempla un termine finale e non iniziale per il soddisfacimento dei creditori privilegiati, con la conseguenza che questi andrebberointegralmente soddisfatti entro il termine di unanno dall’omologazione, mentre il Tribunale ha omologato il piano che prevedeva il soddisfacimento del creditore ipotecario mediante un a pluriennale rate izzazione a partire dall’undicesimo mese successivoal l ’ omologazione . 2. Con il secondo motivo, BNLlamenta, in via subordinata, la «violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 7, comma 1 , secondo periodo, 8 , comma 4 , e 12 - bis , comma 1, l egge n. 3 del 2012 per avere il Tribunale di Vasto ritenuto ammissibile in un piano del consumatore lo stralcio unitamente alla dilazione ultrannuale di un credito ipotecario fondiario,senza il consenso del creditore». La ricorrente ritiene che il Tribunale sia incorso in errore per non avere riconosc iuto alla banca, quale creditore privilegiato, il diritto di voto sul piano del consumatore predisposto dal debitore. Secondo la ricorrente, l’omogeneità di finalità tra concordato preventivo e piano del consumatore (costituita in entrambi i casi dal superamento dell ’ oggettivo stato di crisi del debitore) avrebbe dovuto suggerire l’applicazione analogica delle disposizioni in materia di voto sulla proposta di concordato preventivo anche alla procedura d i omologazione di cui all’art. 12-bis della legge n. 3 del 2012, così da consentire ai creditori di valutare la convenienza di un piano che prevede sia lo stralcio che la dilazione del pagamento del credito. 3. Il terzo motivo di ricorso censura il provvedimento impugnato per «violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 7, comma 1 , secondo periodo, 12 - bis , comma1, l egge n. 3 del 2012, 12 delle preleggi e 160 , comma 2, e 177 , comma 4 , del R.D. n. 267 del 1942 per avere il Tribunale di Vasto ritenuto non dovuta alcuna forma di ristoro del creditore privilegiato per la parte del credito eccedente il valore della garanzia vantata dalla Banca». Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che non sia dovuto al creditoreun parziale ristor o per la parte di credito eccedente il valore periziatodell’immobile ipotecato, e quindi degradat a al chirografo,con la motivazione che nella legge n. 3 del 2012 non vi è una previsione che riproduca quella dettata, con riferimento al concordato preventivo, dall ’ art. 177, comma 3 , legge fall . Invero, ad avviso della ricorrente, applicando analogicamente le disposizioni in materia di concordato preventivo, il credito eccedente il valore del bene ipotecato avrebbe dovuto essere preso in considerazionenel piano dei pagamenti come previsto per i crediti chirografari. 4. Ilprimo motivo di ricorso è infondato e va rigettato . 4.1. L’art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 stabilisce che «La proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione». L’interpretazione offerta nelricorso – secondo la quale la «moratoria … fino ad un anno » va intesa nel senso che il pagamento dei creditori privilegiati debba avvenire entro il termine di un anno dalla omologazione del piano del consumatore– non può essere condivisa . Con la disposizione in oggetto, il legislatore ha previsto una misura che realizza una modalità di ristrutturazione del debito (Cass. n. 34150/2024), assoggettandola ad un termine, estensibile «fino ad un anno», che va inquadrato nel novero dei termini iniziali e non finali, e il cui dies a quo è i l provvedimento del giudice di omologazione del piano del consumatore. 4.2. In altre parole, il termine (al massimo) annuale ex art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 , decorrente dalla omologazione della proposta di piano del consumatore, individua il momento a partire dal quale, in attuazione del piano medesimo, il debitore è tenuto quantomeno ad iniziare il pagamentorateale dei crediti privilegiati, non anche il momento entro il quale questi debbono essere soddisfatti per l’intera misuraprevista dal piano (« salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione»). Del resto, diversamenteragionando, verrebbe meno la ratio stessa sottesa all’istituto, che intende realizzare un bilanciamento dell’interesse del creditore ad essere soddisfatto nella misura consentita dalla conformazione della garanzia patrimoniale del credito (art. 2910 c.c.) e nel più breve tempo possibile, con quello del debitore a realizzare un piano di pagamentidei debiti che sia per lui sostenibile e che gli permetta di uscire dalla situazione di sovraindebitamento. 4.3. Non coglie poi nel segno l’argomento speso da parte ricorrente in memoria illustrativa, che fa leva sull’attuale regime del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdottodal d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 136 del 2024. Infatti, anche a prescindere da qualsiasi considerazione sulle condizioni e sui limiti dell’utilizzabilità di quel codiceai fini dell’interpretazione della legge n. 3 del 2012 (v., per la medesima questione riferita alla legge fallimentare, Cass. S.U. n. 8504/2021 e molte altre ) , d al raffronto tra l’art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 e l’art. 67, comma 4, secondo periodo, c.c.i.i.(il quale dispone che, relativamente ai crediti privilegiati,«La proposta può prevedere … una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali») emerge la sostanziale sovrapponibilità della struttura delle due previsioni normative, a parte l’allungamento del termine da uno a due anni. 5. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato e va rigettato. 5.1. La pretesa addotta nel ricorso di un coinvolgimento del ceto creditorio in sede di omologazione del piano del consumatore, non trova riscontro nella legge n. 3 del 2012, il cui art. 12-bis, comma 3, si limita a rimette re al giudice, verificata l’ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l’idoneità dello stesso a soddisfare crediti impignorabili, l’omologazione del piano medesimo. La ricorrente incentra allora la propria doglianza sulla necessità di una applicazione analogica delle disposizioni in materia di concordato preventivo. È pur vero che questa Corte ha riconosciuto, sulla scia della giurisprudenza costituzionale, che piano del consumatore e concordato preventivo condividono una medesima ratio e hanno profili di disciplina comuni ( tra le ultime, Cass. n. 31790/2024); tuttavia, ciò non è di per sé sufficiente per applicare analogicamente , in parte qua , la disciplinanormativa recata da lla legge fallimentare . Infatti, lo strumento della interpretazione analogica presuppone l’individuazione di una lacunanell’ordinamento e la conseguente necessità di colmarla ricorrendoall’applicazione di una norma che disciplina un caso simile, di cui si possa argomentare un’associazione secondo il criterio della eadem ratio(Cass. n. 2852/2002). Nel caso in esame non sussiste la denunciata lacuna normativa, perché è stata invece una precisa scelta del legislatore quella di non richiedere ilgradimento dei creditori ai fini della omologazione del piano del consumatore. A differenza di quanto avviene nel concordato preventivo, non è prevista alcuna votazione dei creditori e non è richiesta alcuna maggioranza di consensi perché il giudice possa omologare il piano. Aciascun creditor e rimane l a possibilità di contestare la convenienza e, in tal caso, il giudice accoglie la domanda di omologa solo«se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria» (art. 12-bis, comma 4, legge n. 3 del 2012). La valutazione sulla convenienzaspetta al giudice («se ritiene») e il creditore può contestarla, nel merito, con il reclamo. Ma non è questo l’oggetto del motivo di ricorso (né potrebbe esserlo in se stesso, trattandosi di apprezzamento del fatto), bensì la pretesa della ricorrente di esprimere il proprio dissenso (difetto di gradimento) rispetto a l piano, tramite un «voto»non previsto e non voluto dalla legge (senza contare che la ricorrente, laddove prospetta la necessità di un «consenso dei creditori privilegiati», sembra volere attribuire al «voto» di questi creditori un peso speciale che non trova riscontro nemmeno nella disciplina del concordato preventivo e che ha indotto il Tribunale di Vasto a d attribuire alla ricorrente la pretesa di un diritto di «veto»). 5.2. In definitiva, non può sostenersi, come fa la ricorrente, che la tutela del creditore, ogniqualvolta il piano del consumatore preveda una moratoria superiore al termine annuale dell’art. 8, comma 4, e una falcidia del credito, debba transitare per l’introduzione nella procedura del piano del consumatore di una fase di deliberazione dei creditori sul gradimentodel piano analoga a quella esistente nella disciplina del concordato preventivo . È invero doveroso muoversi nel perimetro normativo della l egge n. 3 del 2012 (Cass. n. 31790/2024, ove ulteriori riferimenti). L a convenienza economica del piano può essere contestata dal creditore ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, della legge n. 3 del 2012 ; è quindi onere del creditore attivarsi in tal senso e, a fronte della sua contestazione, il giudice dell ’ omologazione è tenuto ad esercitare un controllo sulla equivalenza o maggiore convenienza della proposta di ristruttura zione , per come formulata dal debitore,rispetto all’alternativa liquidatoria, ai fini della eventuale omologazione. Ne segue, come correttamente osservato dal Tribunale, che «il piano del consumatore può essere omologato anche contro il dissenso deicreditori, purché sia valutata positivamente la meritevolezza della condotta del consumatore e la convenienza del pianorispetto all’alternativa liquidatoria». 6. Il terzo motivo di ricorso è fondato. 6.1. In ordine al motivo di reclamo con cui l’odierna ricorrente si doleva del fatto che alla falcidia del proprio credito non si accompagnasseun parziale ristoro per la parte di credito eccedente il valore periziato dell’immobile ipotecato con degradazione a credito chirografario, il Tribunale ha osservato che non risulta nella legge n. 3 del 2012 alcuna previsione che riproduca quella dettata, con riferimento al concordato preventivo, dall ’ art. 177, comma 3, l egge fall., a norma del quale«I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell ’ articolo 160, la soddisfazione non integrale, sonoequiparati ai chirografari per la parte residua del credito». La motivazione del giudice del merito fa leva, per un verso, sull’art. 7, comma 1, della legge n. 3 del 2012 (applicabile al piano del consumatore in virtù del richiamo operato dall’art. 6, comma 1 ) che dispone: «È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste lacausa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi». Per un altro verso, la motivazione fa leva sulla diversità di ratio tra procedura del piano del consumatore e procedura del concordato preventivo, per giungere alla conclusione che non è consentita l ’ applicazione analogica alla prima della disciplina del secondo. 6.2. Senonché, come questa Corteha già avuto modo di precisare(Cass. n. 27843/2022), l’art. 7, comma 1 , della legge n. 3 del 2012 sostanzialmente riproduce la previsione dettata per il concordatopreventivo dall’art. 160, comma 2 , l egge fall . , sicché, anche in tema di sovraindebitamento, il creditore privilegiato di cuiil piano del consumatore preveda il pagamento parziale,nei limiti di capienza del valore periziato del bene, non cessa di essere creditore per la parte residua, che viene degradata in chirografo e deve ricevere il medesimo trattamento riservatoagli altri creditori chirografari. Del resto, la disposizione secondo cui la parte incapiente del credito privilegiato va trattata come credito chirografario, dettata in modo esplicito per il concordato preventivo, è espressione del principio generale secondo cui tutti i creditori hanno uguale dirittodi essere soddisfatti sui beni del debitore, fatte salve le cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.). Infatti, diversamente ragionando,il creditore privilegiato – una volta rispettato il requisito del pagamento del suo credito in misura non inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione dei beni su cui grava il privilegio –potrebbe tuttavia essere pagato in misura percentuale inferiore a quella riservata ai creditori chirografarigrazie al riparto tra di loro del ricavato della vendita degli altri beni del debitore ; risultato inaccettabile in qualsiasi sede di realizzazione della responsabilità patrimoniale del debitore. 6.3. Tali considerazioni destituisc ono di fondamento la motivazione del Tribunale che ha valutato come unica condizione della falcidia la «soddisfazione del creditore prelatizio in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, condizione la cui sussistenza nel caso di specie è attestata dall’O.C.C». Posto che il piano prevedeva il pagamento (parziale) del credito privilegiato in misura pari al valore della garanzia ipotecaria, per la parte eccedente il creditore aveva comunque diritto di essere soddisfatto nella misura prevista per i crediti chirografari, data la degradazione d i tale parte d el credito da privilegiato a chirografario. Da quil’accoglimento del motivo di ricorso. 7. In definitiva, rigettati i primi due motivi di ricorso ed accolto il terzo, il decreto del Tribunale di Vasto va cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio al medesimo Tribunale che, in diversa composizione, dovrà decidere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, il quale dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «In tema di sovraindebitamentoe, in particolare, ai fini dell’omologazione del piano del consumatore ai sensi della legge n. 3 del 2012,laddove al creditore privilegiato venga attribuito un pagamento parziale nei limiti della capienza sul valore del benegravato da l privilegio (come consentito d a ll ’ art. 7 , comma 1,della predetta legge), egli non cessa di essere creditore per la parte residua, la quale, degradata in chirografo, gli dà diritto aun ulteriore soddisfacimento, nella misura prevista per gli altri creditori chirografari». P.Q.M La Corte: accoglie il terzo motivo di ricorso , rigettati il primo e i