CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 gennaio 2026
Cassazione n. 28841/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello dell’Aquilavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 26 gennaio 2026, la Corte di appellodell’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti del 31 luglio 2024,che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la colpevolezza di MaurizioDi [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’art. 517 cod. pen. e lo aveva condannatoalla pena di un mese e dieci giorni di reclusione e di 400,00 euro di multa,concesse le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per ilrito.Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], in data22 novembre 2021, quale titolare dell’attività commerciale “[OSCURATO:PERSONA] diMaurizio [OSCURATO:PERSONA]”, avrebbe posto in vendita 3.752 capi di abbigliamento dopoaver sostituito le etichette recanti la dicitura “Made in China” con altre riportantila bandiera italiana o diciture come “Made in Italy” e “[OSCURATO:PERSONA]”, tali daindurre in errore il compratore su provenienza e qualità della merce.2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte diappello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 517 cod. pen. e 4, comma 49-bis, legge n. 350 del 2003, a norma dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenzadel reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, invece che dellacontravvenzione amministrativa di prodotti industriali con fallaci indicazioni diprovenienza.Si deduce che l’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 517cod. pen. è erronea, perché la dicitura riportata sull’etichetta dei capi diabbigliamento sequestrati non recava l’indicazione “Made in Italy”, ma le diverseindicazioni “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]”, quest’ultimo contrassegnoregolarmente registrato dall’imputato come suo marchio di commercio. Siosserva che le etichette apposte non rappresentano che il prodotto è italiano, masolo che lo stesso si ispira allo stile italiano, e che, quindi, si è in presenza di una“fallace indicazione dell’origine dei prodotti”, prevista dall’art. 4, comma 49-bis,legge n. 350 del 2003, come illecito amministrativo (si cita Sez. 4, n. 25030 del26/04/2017): le indicazioni, in altri termini, sono insufficienti ed imprecise, manon ingannevoli, né false o fuorvianti. Si aggiunge che, previa autorizzazionedella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, e all’esito di verificadella Guardia di [OSCURATO:PERSONA], i capi di abbigliamento in questione sono stati“bonificati” e poi commercializzati, e che tale procedura, prevista dall’art. 4,comma 49, legge n. 350 del 2003, presuppone l’esclusione del reato di cui all’art.517 cod. pen.2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimentoall’art. 517 cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di vendita di prodotti industrialicon segni mendaci nonostante la merce non fosse ancora uscita dalladisponibilità del detentore.Si deduce che l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 517cod. pen. è erronea anche perché il sequestro dei capi di abbigliamento èavvenuto in un locale di stoccaggio e deposito della merce all’ingrosso, nondestinato alla vendita al minuto. Si segnala che la rilevanza penale della condottadi detenzione per la vendita a norma dell’art. 517 cod. pen. è stata introdottasolo dall’art. 52, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e che laprevisione «mette altrimenti in circolazione» già presente nell’originario dispostonormativo non è sufficiente, perché altrimenti non vi sarebbe stato il successivointervento del legislatore nel 2023. Si precisa che l’unica condotta astrattamentesignificativa ai fini penali potrebbe essere quella della vendita oggetto dellafattura n. 51 del 4 novembre 2021; si osserva che, però, si tratta di vendita, perun verso, relativa ad un quantitativo di molto inferiore a quello indicato nel capodi imputazione e, sotto altro profilo, effettuata ad un commerciante, ossia ad unapersona in relazione alla quale il rischio di induzione in errore è irrilevante.2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimentoall’art. 131-bis cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., avuto riguardo alla esclusione della causa di non punibilità della particolaretenuità del fatto.Si deduce che i profili rilevanti ai fini dell’applicabilità della causa di nonpunibilità, ossia le modalità della condotta susseguente al reato, il grado dicolpevolezza e l’esiguità del danno e del pericolo, specie avendo riguardo allaspontanea bonifica delle etichette, nonché la non abitualità della condotta, sonotutti ampiamente favorevoli all’imputato.3. A seguito della requisitoria del Procuratore generale della Corte dicassazione, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Colucci, nell’interesse del ricorrente, ha presentato memoria nella quale siripropongono e sviluppano le argomentazioni svolte nel ricorso e si insiste perl’accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.2. In parte prive di specificità e in parte infondate sono le censure espostenel primo motivo, le quali contestano l’affermazione di responsabilità deducendo,per un verso, che le diciture riportate sui capi di abbigliamento rappresentavanoesclusivamente il riferimento dei prodotti allo stile italiano, recando le indicazioni“[OSCURATO:PERSONA] italiano” e “[OSCURATO:PERSONA]”, e, quindi, al più integravano una «fallaceindicazione dell’origine del prodotto», costituente mero illecito amministrativo anorma dell’art. 4, comma 49-bis, legge n. 350 del 2003, e, sotto altro profilo,che i predetti capi di abbigliamento sono stati “bonificati” previa autorizzazionedella competente Procura della Repubblica, sulla base della disciplina previstadall’art. 4, comma 49, legge n. 350 del 2003, con conseguente esclusione delreato.2.1. Le censure relative alla configurabilità dell’illecito amministrativodeterminato dalla «fallace indicazione dell’origine del prodotto» sono prive dispecificità, perché non si confrontano compiutamente con gli accertamenti difatto cui perviene la sentenza impugnata.La Corte d’appello, infatti, rappresenta, del tutto in linea con quantospecificamente indicato dalla sentenza di primo grado, che militari della [OSCURATO:PERSONA], effettuando l’accesso presso il negozio gestito dall’imputato e attualericorrente, denominato “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, hanno riscontrato «lapresenza di ben 3.752 capi di abbigliamento esposti in vendita sulle scaffalature,con etichette riportanti la bandiera italiana e le diciture “[OSCURATO:PERSONA] italiano”, “ClaraIl ricorso, invece, non si confronta compiutamente con tale dato, perchéomette di considerare che le etichette riportavano la bandiera italiana e si limitaa negare del tutto assertivamente la presenza della dicitura “Made in Italy”,evocando, senza produrle e senza fornire ulteriori precisazioni, «riproduzionifotografiche depositate in primo grado».L’accertamento compiuto in modo convergente da entrambi i Giudici dimerito, però, proprio nella parte in relazione alla quale il ricorso non si confrontaspecificamente, è risolutivo.Invero, costituisce principio giurisprudenziale assolutamente consolidatoquello secondo cui, in tema di tutela penale dei prodotti dell'industria e delcommercio, la "fallace indicazione" del marchio di provenienza o di origineimpressi sui prodotti presentati in dogana per l'immissione in commercio integra:a) il reato previsto dall'art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003 qualora,figure, il consumatore è indotto a ritenere che la merce sia di origine italiana; b)l'illecito amministrativo previsto dall'art. 4, comma 49-bis, della medesima leggequalora, a causa di indicazioni di provenienza insufficienti o imprecise, ma noningannevoli, il consumatore è indotto in errore sulla effettiva origine dei prodotti(così, tra le tante, Sez. 4, n. 24030 del 26/04/2017, Menna, Rv. 270005 – 01, eSez. 3, n. 54521 del 14/06/2016, Pigini, Rv. 268716 – 01).Ciò posto, le etichette riportanti la bandiera italiana e la dicitura “Made inItaly”, attesa la loro univocità, costituiscono sicuramente indicazioni false efuorvianti, tali da indurre il consumatore a ritenere che la merce sia di origineitaliana, e non certo indicazioni di provenienza insufficienti o imprecise (cfr., perqueste conclusioni, con riferimento a merce riportante sulla confezione labandiera italiana, Sez. 3, n. 21256 del 05/02/2014, Uberti, Rv. 259721 – 01,nonché, in ordine all’uso della dicitura “Made in Italy”, Sez. 4, n. 3789 del17/10/2014, dep. 2015, Martini, Rv. 263199 – 01).2.2. Le censure relative alla esclusione del reato per l’avvenuta “bonifica” deicapi di abbigliamento che ne costituivano l’oggetto, secondo il procedimentoprevisto dall’art. 4, comma 49, legge n. 350 del 2003, sono infondate.In giurisprudenza, infatti, si è più volte precisato che la regolarizzazioneamministrativa dei prodotti commercializzati con false o fallaci indicazioni diprovenienza, attuata con l'asportazione dei segni o delle figure o di quant'altroinduca a ritenere che si tratti di prodotto di origine italiana, oppure attraversol'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made inItaly", non comporta l'estinzione del reato (cfr.: Sez. 3, n. 19746 del09/02/2010, Follieri, Rv. 247484 – 01; Sez. 3, 3669 del 24/11/2005, dep. 2006,Huang, Rv. 233285 – 01; Sez. 3, n. 49394 del 10/11/2004, D’Amodio, Rv.230477 – 01).E questo principio merita adesione in considerazione del dato normativo esistematico. Invero, l’art. 4, comma 49, legge n. 350 del 2003 si limita aprevedere che «la falsa indicazione sull’origine o sulla provenienza di prodotti omerci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l’esatta indicazionedell’origine o l’asportazione della stampigliatura “made in Italy”». Quindi, laprecisata “regolarizzazione” è riferita, testualmente, alla falsa indicazionesull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci, e non anche alla condottaintegrante il reato, costituita dalla commercializzazione o dalla commissione diprevisione di questa “regolarizzazione” sarebbe priva di significato solo perchéalla stessa non segue l’estinzione del reato: la “sanatoria” è utile ad evitare laconfisca delle merci e a consentire la loro (corretta) commercializzazione.3. Infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, le qualicontestano l’affermazione di responsabilità deducendo che il fatto, costituito dalladetenzione della merce in un locale di stoccaggio e deposito all’ingrosso, nonintegra gli estremi dell’art. 517 cod. pen., poiché è stato commesso prima dellamodifica di tale disposizione ad opera dell’art. 52, comma 1, legge n. 206 del2023, la quale ha previsto la condotta di “detenere per la vendita”, e non èsussumibile nella condotta di “mettere altrimenti in circolazione”.In realtà, il sintagma «mette altrimenti in circolazione», per la sua latitudinesemantica, è tale da includere anche la detenzione nell’ambito del circuito delladistribuzione, e questa, del resto, è l’interpretazione ad esso data dallagiurisprudenza anche prima della modifica dell’art. 517 cod. pen., recata dall’art.52, comma 1, legge n. 206 del 2023. In particolare, una decisione di oltre ventianni fa aveva già precisato che, in tema di elemento oggettivo del delitto divendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.), la condottadi messa in vendita o di messa in circolazione si verifica quando il prodotto escedalla sfera di custodia del fabbricante per un qualsiasi scopo che non escluda lapossibilità di circolazione (così Sez. 3, n. 14644 del 23/02/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv.231611 – 01, la quale ha ritenuto configurabile il reato con riguardo a prodottirecanti segni mendaci, i quali erano detenuti nel deposito di un centrocommerciale in attesa della loro distribuzione finale nei punti vendita).Nella specie, peraltro, la sentenza impugnata evidenzia che le merci eranostate trovate sugli scaffali di vendita del negozio e che parte della merce erastata effettivamente venduta, come documentato dalla fattura n. 51 del 2021.4. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censureenunciate nel terzo motivo, che contestano la mancata applicazione della causadi non punibilità della particolare tenuità del fatto, sottolineando l’avvenuta“bonifica” delle merci e la non abitualità della condotta.La Corte d’appello, in proposito, fornisce una congrua motivazione, inparticolare richiamando l’elevato numero dei capi di abbigliamento interessatidalla condotta illecita, pari a ben 3.752.5. Alla complessiva infondatezza delle censure seguono il rigetto del ricorsoe la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]