62022CC0201
.CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate l’11 maggio 2023 (
1
)
Causa C‑201/22
[OSCURATO:PERSONA] r.y.
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] oikeus (Corte suprema, Finlandia)]
«Rinvio pregiudiziale – Diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2014/26/UE – Gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi – Organismo di gestione collettiva – Direttiva 2004/48/CE – Misure, procedure e mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Articolo 4 – Soggetti legittimati a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla direttiva – Organismi di gestione collettiva autorizzati a concedere licenze collettive estese – Titolari dei diritti che non hanno conferito all’organismo l’autorizzazione a rappresentarli»
Introduzione
1.
Nonostante un’armonizzazione specifica (
2
), gli aspetti procedurali della tutela dei diritti di proprietà intellettuale restano soggetti, in larga misura, a normative nazionali eterogenee. Le disposizioni della direttiva 2004/48/CE (
3
) mirano a limitare gli inconvenienti che ne derivano per lo sviluppo del mercato interno, definendo in materia una gamma di misure che devono essere previste nel diritto nazionale al fine di garantire il rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali.
2.
Le difficoltà che sorgono nella presente causa riguardano tuttavia non la gamma di misure in questione, bensì i soggetti che dovrebbero essere autorizzati a utilizzarle dinanzi ai giudici nazionali. La questione principale è se l’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48 obblighi gli [OSCURATO:PERSONA] membri a riconoscere agli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale (in prosieguo: gli «OGC») la capacità di agire in nome proprio nelle controversie aventi ad oggetto l’applicazione delle misure previste da tale direttiva.
3.
Tale questione si pone nel caso di specie con riferimento all’attività di un organismo che dispone della facoltà di concedere licenze collettive dette «estese». Introdotte nei paesi scandinavi a partire dagli anni ’60 (
4
), le licenze estese rappresentano un meccanismo originale di gestione dei diritti della proprietà intellettuale, che consente ad alcuni OGC di concedere i diritti di sfruttamento non solo in nome dei propri aderenti, ma anche in nome di altri titolari che non hanno optato per una gestione individuale dei loro diritti. Questo meccanismo si è dimostrato efficace nei settori in cui la moltitudine di opere che possono essere sfruttate dai licenziatari e l’eccessiva frammentazione del mercato rendono difficile la gestione mediante contratti individuali, generando una notevole incertezza giuridica (
5
).
4.
Le ampie competenze conferite agli OGC in materia di gestione dei diritti inducono a chiedersi quale dovrebbe essere il ruolo di tali organismi nella tutela giurisdizionale della proprietà intellettuale. La risposta a tale domanda dovrebbe tenere conto delle profonde differenze esistenti tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda i procedimenti contenziosi. Tali differenze spiegano, a mio avviso, la prudenza del legislatore dell’Unione, che ha deciso di non realizzare un’armonizzazione integrale delle normative nazionali nell’ambito delle disposizioni del diritto dell’Unione in vigore.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 93/83/CEE
5.
Ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 93/83/CEE (
6
), intitolato «Esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo»:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che il diritto dei titolari d’autore e dei detentori dei diritti connessi di concedere o negare ad un cablodistributore l’autorizzazione di ritrasmettere via cavo possa essere esercitato esclusivamente attraverso una società di gestione collettiva.
2. Se il titolare dei diritti non ne ha affidato l’esercizio ad una società di gestione collettiva, si considera incaricata di amministrare quella che si occupa della stessa categoria di diritti. Se questi ultimi sono amministrati da più di una società di gestione collettiva, il titolare dei diritti è libero di scegliere quella che deve considerarsi incaricata di amministrare i propri. Il titolare di cui al presente paragrafo gode degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi previsti, per gli altri titolari di medesimi diritti, dal contratto tra il cablodistributore e la società che si considera incaricata di amministrare i suoi diritti e può reclamarli entro un termine, fissato dallo Stato membro interessato, non inferiore a tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la sua opera o altro elemento protetto.
3. Uno Stato membro può prevedere che quando un titolare di diritti autorizza la emissione primaria all’interno del suo territorio di un’opera o di un altro elemento protetto, si presume che egli accetti di esercitare i diritti di ritrasmissione via cavo non su base individuale ma conformemente alle disposizioni della presente direttiva».
Direttiva 2004/48
6.
I considerando 3, 10 e 18 della direttiva 2004/48 così recitano:
«(3)
(...) in assenza di misure efficaci che assicurino il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, l’innovazione e la creazione sono scoraggiate e gli investimenti si contraggono. È dunque necessario assicurare che il diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale, oggi ampiamente parte dell’acquis comunitario, sia effettivamente applicato nella Comunità. In proposito, gli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale rivestono un’importanza capitale per il successo del mercato interno.
(...)
(10)
L’obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare queste legislazioni al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.
(...)
(18)
Il diritto di chiedere l’applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso dovrebbe essere riconosciuto non soltanto ai titolari dei diritti, ma anche alle persone direttamente interessate e legittimate ad agire nella misura in cui ciò è consentito dalla legge applicabile e conformemente ad essa, comprese eventualmente le organizzazioni professionali di gestione dei diritti o di difesa degli interessi collettivi e individuali di cui sono responsabili».
7.
A norma dell’articolo 1 della direttiva 2004/48, intitolato «Oggetto»:
«La presente direttiva concerne le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Ai fini della presente direttiva i termini “diritti di proprietà intellettuale” includono i diritti di proprietà industriale».
8.
L’articolo 2 di tale direttiva, dal titolo «Campo d’applicazione», al paragrafo 1 dispone quanto segue:
«Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione [dell’Unione] o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si applicano, conformemente all’articolo 3, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione [dell’Unione] e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato».
9.
L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Obbligo generale», così dispone:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. (...)
2. Le misure, le procedure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».
10.
L’articolo 4 della direttiva 2004/48, intitolato «Soggetti legittimati a chiedere l’applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso», è così formulato:
«[OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono la legittimazione a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al presente capo:
a)
ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione,
b)
a tutti gli altri soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime,
c)
agli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime,
d)
agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime».
Direttiva 2014/26/UE
11.
Il considerando 12 della direttiva 2014/26/UE (
7
) così recita:
«Sebbene la presente direttiva sia applicabile a tutti gli organismi di gestione collettiva, fatta eccezione per il titolo III le disposizioni che si applica solamente agli organismi di gestione collettiva che gestiscono diritti d’autore su opere musicali per l’uso online su base multiterritoriale, essa non interferisce con le modalità di gestione dei diritti in vigore negli [OSCURATO:PERSONA] membri quali la gestione individuale, l’estensione degli effetti di un accordo tra un organismo di gestione collettiva rappresentativo e un utilizzatore, vale a dire l’estensione della concessione collettiva di licenze, la gestione collettiva obbligatoria, le presunzioni legali di rappresentanza e la cessione dei diritti agli organismi di gestione collettiva».
12.
L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», alla lettera a) così dispone:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
a)
“organismo di gestione collettiva”: un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d’autore o i diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari come finalità unica o principale e che soddisfa uno o entrambi i seguenti criteri:
i)
è detenuto o controllato dai propri membri;
ii)
è organizzato senza fini di lucro».
13.
Ai sensi dell’articolo 35 di detta direttiva, intitolato «Risoluzione di controversie»:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che le controversie tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori relative in particolare alle condizioni per la concessione di licenze vigenti e proposte o un’inadempienza contrattuale possano essere presentate dinanzi a un tribunale o, se del caso, a un altro organismo indipendente e imparziale di risoluzione delle controversie con competenze in materia di legislazione sulla proprietà intellettuale.
2. Gli articoli 33 e 34, nonché il paragrafo 1 del presente articolo, non incidono sul diritto delle parti di affermare e difendere i loro diritti presentando ricorso dinanzi a un tribunale».
Diritto finlandese
14.
L’articolo 26, paragrafo 1, della tekijänoikeuslaki (404/1961) (legge sul diritto d’autore), nella versione modificata dalla legge 607/2015 (in prosieguo: la «legge sul diritto d’autore»), intitolato «Licenza contrattuale», prevede che le disposizioni della suddetta legge relative alle licenze contrattuali si applicano a un contratto concluso tra un utilizzatore e un organismo, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e della Cultura, che rappresenta, in un determinato settore, un grande numero di autori di opere utilizzate in Finlandia, al fine di utilizzare le opere degli autori di tale settore. Rispetto al suddetto contratto, si ritiene che l’organismo riconosciuto sia legittimato a rappresentare anche altri autori di opere dello stesso settore. L’acquirente di una licenza collettiva estesa ottenuta mediante detto contratto può, alle condizioni stabilite da quest’ultimo, utilizzare tutte le opere degli autori di tale settore.
15.
Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 4, della legge sul diritto d’autore, la determinazione adottata dall’organismo di cui al paragrafo 1 di detto articolo in merito alla ripartizione dei corrispettivi spettanti agli autori direttamente rappresentati dall’organismo per la riproduzione dell’opera, la sua intermediazione o la sua trasmissione, o in merito all’utilizzo per fini comuni degli autori, si applica anche agli altri autori dello stesso settore che l’organismo non rappresenta direttamente.
Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
Fatti e svolgimento del procedimento principale
16.
L’associazione registrata [OSCURATO:PERSONA] r.y. è un organismo di gestione collettiva che rappresenta i titolari di diritti d’autore ai sensi dell’articolo 3, lettera a), della direttiva 2014/26, autorizzato dal Ministero dell’Istruzione e della Cultura quale organismo abilitato a concedere licenze estese. Queste ultime riguardano, in particolare, i diritti di ritrasmissione di opere contenute in una trasmissione radiofonica o televisiva. Al contempo, la [OSCURATO:PERSONA] gestisce e concede licenze per numerosi autori sulla base dei mandati conferitile da questi ultimi.
17.
La società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») gestisce una rete di teledistribuzione via cavo sulla quale vengono trasmessi i segnali dei canali televisivi nazionali in chiaro per la ricezione pubblica.
18.
Il 24 gennaio 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha adito il markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche, Finlandia) con un’azione per contraffazione diretta ad accertare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritrasmesso programmi televisivi senza autorizzazione da parte sua. A tale titolo, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la compensazione e il risarcimento del danno, facendo valere, in via principale, la sua qualità di organismo abilitato a concedere licenze estese e, in subordine, la sua qualità di mandatario degli autori che le avevano conferito la gestione dei loro diritti.
19.
Con sentenza del 18 giugno 2019, il markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche) ha respinto le domande della [OSCURATO:PERSONA], con la motivazione che tale organismo non era legittimato a esperire, in nome proprio, un’azione per contraffazione.
20.
[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] oikeus (Corte suprema, Finlandia), facendo valere il suo interesse diretto ad agire nelle controversie relative ai diritti oggetto delle licenze da essa concesse.
21.
In risposta agli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la capacità di tale organismo di concedere licenze collettive non le consente di esperire un’azione per contraffazione in nome proprio, in quanto tale azione è riservata ai titolari di tali diritti, vale a dire ai creatori o ai loro cessionari.
Questioni pregiudiziali
22.
In assenza di disposizioni nazionali che disciplinino la materia di cui trattasi nel procedimento principale, il giudice del rinvio ritiene che la ricevibilità dell’azione per contraffazione esperita dalla [OSCURATO:PERSONA] dipenda dall’interpretazione da dare alle pertinenti disposizioni della direttiva 2004/48, lette alla luce degli articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
23.
In tale contesto, il giudice del rinvio chiede, anzitutto, se la legittimazione degli OGC a chiedere l’applicazione delle misure previste dalla direttiva 2004/48 dipenda unicamente dalla loro capacità generale di stare in giudizio, oppure anche dall’esistenza di disposizioni della normativa applicabile specificamente adottate a tal fine.
24.
[OSCURATO:PERSONA] oikeus (Corte suprema) chiede, poi, se la nozione di «interesse diretto» utilizzata al considerando 18 della direttiva 2004/48 costituisca una nozione autonoma del diritto dell’Unione, cosicché l’interpretazione uniforme di tale nozione dovrebbe indurre a riconoscere l’interesse diretto degli OGC a chiedere in nome proprio l’applicazione delle misure previste da tale direttiva.
25.
Infine, nel caso in cui gli OGC siano legittimati a chiedere l’applicazione delle misure previste dalla direttiva 2004/48, il giudice del rinvio si chiede quali ne sarebbero le conseguenze, alla luce dei diritti fondamentali dei titolari non aderenti, sanciti agli articoli 17 e 47 della Carta, nel caso in cui tali organismi siano autorizzati a concedere licenze collettive estese.
26.
In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] oikeus (Corte suprema) ha disposto la sospensione del procedimento e il rinvio alla Corte delle seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se, con riferimento agli organismi per la gestione delle licenze contrattuali che gestiscono collettivamente i diritti di proprietà intellettuale, per legittimazione a difendere tali diritti, presupposta dalla legittimazione attiva fondata sull’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48, si intenda esclusivamente la capacità generale di stare in giudizio o si richieda un diritto espressamente riconosciuto dalla legislazione nazionale di agire in giudizio in nome proprio a difesa dei diritti di cui trattasi.
2)
Se, nell’interpretazione basata sull’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48, la nozione di “interesse diretto alla difesa dei diritti d’autore dei titolari che esso rappresenta”, debba essere interpretata in modo uniforme in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri nel caso in cui si tratti del diritto di un organismo di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi di cui all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2014/26/UE, di proporre in nome proprio un’azione per contraffazione qualora:
i)
si tratti di utilizzi di opere per le quali un organismo, in quanto organismo di gestione delle licenze contrattuali ai sensi del Tekijänoikeuslaki (legge sul diritto d’autore), ha la facoltà di concedere licenze collettive estese che consentono al licenziatario di utilizzare anche opere di autori di questo settore che non hanno conferito a detto organismo alcun mandato per gestire i propri diritti;
ii)
si tratti di utilizzi di opere per le quali gli autori hanno conferito mediante contratto o mandato all’organismo un’autorizzazione all’utilizzo dei propri diritti senza trasferire i diritti d’autore all’organismo.
3)
Ove si presuma che l’organismo, in quanto organismo di gestione delle licenze contrattuali, abbia un interesse diretto e la legittimazione attiva ad agire in giudizio in nome proprio: quale rilevanza debba attribuirsi, nella valutazione della legittimazione attiva, eventualmente alla luce degli articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al fatto che l’organismo, in quanto organismo di gestione delle licenze contrattuali, rappresenta anche gli autori che non lo hanno autorizzato a gestire i propri diritti e al fatto che il diritto di tale organismo di agire in giudizio a difesa dei diritti dei suddetti autori non è disciplinato dalla legge».
27.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 15 marzo 2022. Hanno presentato osservazioni scritte le parti nel procedimento principale, i governi finlandese e polacco, nonché la Commissione. Al termine della fase scritta del procedimento, la Corte si è ritenuta sufficientemente edotta per statuire senza udienza di discussione.
[OSCURATO:PERSONA] prima questione pregiudiziale
28.
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se, con riferimento agli organismi per la gestione delle licenze contrattuali che gestiscono collettivamente i diritti di proprietà intellettuale, per legittimazione a difendere tali diritti, presupposta dalla legittimazione attiva fondata sull’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48, si intenda esclusivamente la capacità generale di stare in giudizio o anche un diritto di agire in giudizio in nome proprio a difesa dei diritti di cui trattasi, espressamente riconosciuto dalla legislazione nazionale.
29.
Per ragioni di leggibilità, e per distinguere chiaramente la
capacità di stare in giudizio
(che deriva generalmente dalla personalità giuridica) dalla
legittimazione ad agire
(che si valuta alla luce della natura e dell’oggetto della controversia), propongo alla Corte di riformulare tale questione nel senso che, con essa, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la legittimazione degli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti al capo II della direttiva 2004/48, ai sensi dell’articolo 4, lettera c), di detta direttiva, sia subordinata alla sola capacità di stare in giudizio di tali organismi, o anche al riconoscimento espresso nel diritto nazionale della loro legittimazione ad agire a difesa dei diritti individuali di cui sono responsabili.
30.
Per rispondere a tale questione, occorre anzitutto stabilire se la «legittimazione a chiedere», ai sensi dell’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48, dipenda unicamente dalla capacità di stare in giudizio degli OGC, o anche dall’esistenza della legittimazione ad agire in capo a tali organismi. Nel secondo caso, occorre ancora stabilire se tale legittimazione ad agire debba essere espressamente sancita dalla normativa applicabile.
Sull’interpretazione della «legittimazione a chiedere», ai sensi dell’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48
31.
Tale prima questione non mi sembra particolarmente complessa. A mio avviso, non vi è alcun dubbio che la legittimazione degli OGC a chiedere l’applicazione delle misure previste al capo II della direttiva 2004/48 sia subordinata alla loro legittimazione ad agire, sicché la mera capacità generale di stare in giudizio non è sufficiente a tal fine.
32.
La nozione di «legittimazione a chiedere», utilizzata all’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48, sembra al riguardo poco precisa. Tuttavia, tale disposizione deve essere letta alla luce del considerando 18 di tale direttiva. Gli enunciati ivi contenuti sono stati interpretati nella sentenza SNB-REACT (
8
), nella quale la Corte ha dichiarato che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a riconoscere ad un organo di rappresentanza collettiva di titolari di marchi (...) la legittimazione a chiedere, in nome proprio, l’applicazione dei mezzi di ricorso previsti da tale direttiva per proteggere i diritti di tali titolari nonché la legittimazione ad agire in giudizio, in nome proprio, al fine di far valere tali diritti, a condizione che il suddetto organo sia considerato dalla normativa nazionale come avente un interesse diretto alla difesa di tali diritti
e che tale legislazione gli consenta di agire in giudizio a tal fine
» (
9
).
33.
Ne consegue chiaramente, a mio avviso, che la «legittimazione a chiedere», ai sensi dell’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48, dipende non solo dalla capacità generale di stare in giudizio, ma anche dalla legittimazione ad agire esistente in capo agli OGC in forza della legislazione applicabile.
34.
Aggiungerei che l’interpretazione contraria, che subordinerebbe la «legittimazione a chiedere», ai sensi dell’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48, alla sola capacità di stare in giudizio, priverebbe tale requisito di qualsiasi portata pratica.
35.
Infatti, come rilevato dal governo finlandese (
10
), la capacità di stare in giudizio costituisce un normale attributo della personalità giuridica, di cui in generale gli OGC sono titolari, indipendentemente dalla varietà di forme che tali organismi rivestono in forza delle regolamentazioni nazionali (
11
). In concreto, solo la legittimazione o l’interesse ad agire degli OGC suscitano incertezze (
12
).
36.
Alla luce delle osservazioni che precedono, ritengo che la legittimazione a chiedere, ai sensi dell’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48, sia subordinata al riconoscimento della legittimazione ad agire degli OGC. Pertanto, occorre stabilire se tale legittimazione debba essere sancita espressamente.
[OSCURATO:PERSONA] necessità di un riconoscimento espresso della legittimazione ad agire
37.
Nei limiti in cui la prima questione pregiudiziale verte sulla necessità di un
espresso
riconoscimento della legittimazione ad agire degli OGC nel diritto nazionale, il giudice del rinvio cerca di determinare se il riconoscimento di tale qualità debba fondarsi su una disposizione della legge scritta.
38.
Su questo punto, alla luce delle difficoltà che sorgono rispetto all’eventuale riconoscimento della legittimazione degli OGC ad agire in nome proprio al posto dei titolari dei diritti (
13
), ritengo che l’adozione di un testo di rango legislativo sarebbe la soluzione più idonea per soddisfare le esigenze della certezza del diritto.
39.
In pratica, tuttavia, nella maggior parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri non esiste un testo che disciplini specificamente la legittimazione ad agire degli OGC (
14
). Non si può quindi escludere che tale questione sia disciplinata da disposizioni processuali di carattere generale o, ancora, che essa sia risolta in via giurisprudenziale (
15
), soprattutto in quegli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui i giudici di merito sono formalmente tenuti a conformarsi alla giurisprudenza delle Corti supreme (
16
).
40.
In tali circostanze, mi sembra che l’interpretazione letterale dell’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48, nella misura in cui subordina la legittimazione ad agire degli OGC alle «
disposizioni
della legislazione applicabile» (il corsivo è mio), rischierebbe di indebolire l’effetto utile di tale direttiva in talune circostanze.
41.
Pertanto, ritengo che la Corte potrebbe ispirarsi, nel caso di specie, alla sua giurisprudenza relativa alle modalità di trasposizione delle direttive (
17
). Secondo tale giurisprudenza, «la trasposizione di una direttiva non esige necessariamente una riproduzione formale e letterale delle sue disposizioni in una norma di legge o regolamentare espressa e specifica e può trovare realizzazione in un contesto giuridico generale, purché quest’ultimo ne garantisca effettivamente la piena applicazione in maniera sufficientemente chiara e precisa» (
18
).
42.
Un siffatto contesto giuridico può derivare, in particolare, da una prassi giurisprudenziale consolidata (
19
).
43.
Propongo quindi alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che la legittimazione degli OGC a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti al capo II della direttiva 2004/48, ai sensi dell’articolo 4, lettera c), di tale direttiva, è subordinata al riconoscimento della loro legittimazione ad agire a difesa dei diritti individuali di cui essi sono responsabili. In mancanza di disposizioni adottate a tal fine nella legislazione applicabile, tale legittimazione può derivare dal contesto giuridico generale, a condizione che la sua portata e le sue conseguenze sulla situazione dei singoli siano determinate in modo sufficientemente chiaro e preciso.
[OSCURATO:PERSONA] seconda questione pregiudiziale
44.
Così come è stata formulata, la seconda questione pregiudiziale è diretta ad esaminare la natura autonoma dell’espressione «interesse diretto alla difesa dei diritti d’autore dei titolari che esso rappresenta».
45.
Tale espressione non figura in nessuna disposizione della direttiva 2004/48. Con una formulazione leggermente diversa, essa è stata invece utilizzata dalla Corte nella sentenza SNB-REACT (
20
), nel contesto dell’interpretazione dell’articolo 4, lettera c), della suddetta direttiva alla luce del considerando 18 di tale direttiva (
21
), che fa riferimento alla nozione di persone «direttamente interessate».
46.
[OSCURATO:PERSONA] base di tale considerando, la Corte ha dichiarato che l’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48 doveva essere inteso nel senso che, qualora un organo di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi è ritenuto dalla legislazione nazionale avere un
interesse diretto
alla difesa dei suddetti diritti, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a riconoscere a tale organo la legittimazione a chiedere l’applicazione delle misure previste da tale direttiva (
22
).
47.
In tale contesto, mi sembra che ciò che il giudice del rinvio cerca di determinare, interrogando la Corte sul carattere autonomo della nozione di «interesse diretto» di cui alla sentenza SNB-REACT, sia l’esistenza e l’eventuale portata di un obbligo, gravante sugli [OSCURATO:PERSONA] membri in forza delle disposizioni della direttiva 2004/48, di riconoscere l’interesse degli OGC ad agire in nome proprio nelle controversie vertenti sull’applicazione delle misure di cui all’articolo 4, lettera c), di tale direttiva, nell’ipotesi in cui un siffatto interesse non derivi dalle normative nazionali.
48.
Pertanto, propongo di riformulare la seconda questione pregiudiziale nel senso che, con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni dell’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48 debbano essere interpretate nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a riconoscere l’interesse diretto degli organismi autorizzati a concedere licenze collettive, di cui a tale disposizione, a chiedere in nome proprio l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti al capo II di tale direttiva, quale l’azione per contraffazione, nell’ipotesi in cui un siffatto interesse non derivi dalle normative nazionali.
49.
Nella parte essenziale, tale questione è stata risolta in senso negativo nella sentenza SNB-REACT (
23
) e non vedo ragioni che possano indurre la Corte a decidere diversamente nella presente causa.
50.
Ricordo che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48, la legittimazione a chiedere, ai sensi di tale disposizione, resta subordinata alle «disposizioni della legislazione applicabile». In tale contesto, la Corte ha rilevato che, «mentre l’articolo 4, lettera a), della direttiva 2004/48, prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscano, in ogni ipotesi, ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale la legittimazione a chiedere l’applicazione delle misure, procedure e mezzi di ricorso di cui al capitolo II di tale direttiva, le lettere da b) a d) dell’articolo 4 della stessa precisano tutte e tre che solo se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile, e conformemente alle medesime, gli [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono la stessa legittimazione ad altri soggetti nonché ad alcuni organi determinati» (
24
).
51.
Per quanto riguarda i termini «legislazione applicabile» che figurano in tale disposizione, la Corte ha dichiarato che essi fanno riferimento non solo alla normativa nazionale, ma anche alla legislazione dell’Unione (
25
).
52.
Pertanto, al fine di rispondere alla seconda questione pregiudiziale, occorre stabilire se le disposizioni del diritto dell’Unione attualmente in vigore riconoscano l’interesse diretto degli OGC, come la [OSCURATO:PERSONA], a chiedere in nome proprio l’applicazione delle misure previste dalla direttiva 2004/48.
53.
Ritengo di no.
54.
In primo luogo, un siffatto interesse non può dedursi dalle disposizioni della direttiva 2004/48.
55.
Al contrario – e indipendentemente dal tenore letterale dell’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48, che mi sembra chiaro –, lo svolgimento dei lavori preparatori di tale disposizione indica che tale direttiva non obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a riconoscere agli OGC la possibilità di agire nelle controversie vertenti sui diritti individuali dei titolari. Infatti, una disposizione contenuta nella proposta iniziale della Commissione, che prevedeva un siffatto obbligo, non è stata confermata (
26
).
56.
In secondo luogo, mi sembra che l’interesse ad agire degli OGC non derivi nemmeno dalle disposizioni della direttiva 2014/26. Su questo punto, mi si permetta tuttavia un’esitazione.
57.
Infatti, l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/26 prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono garantire «che le
controversie tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori
relative in particolare alle condizioni per la concessione di licenze vigenti e proposte o un’inadempienza contrattuale possano essere presentate dinanzi a un tribunale» (il corsivo è mio). Alla luce del testo di questa disposizione, se ne potrebbe dedurre un riconoscimento implicito dell’interesse degli OGC ad agire nelle controversie che li vedono opposti agli utilizzatori.
58.
Tuttavia, una lettura isolata di questa disposizione sarebbe contraria agli obiettivi e allo schema generale della direttiva 2014/26, che non ha lo scopo di disciplinare le capacità degli OGC in materia di contenzioso (
27
). Una simile lettura sarebbe inoltre difficile da conciliare con le disposizioni dell’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48, che disciplinano detta materia e alle quali la direttiva 2014/16 non deroga. Pertanto, ritengo che l’articolo 35, paragrafo 1, di quest’ultima direttiva non riconosca l’interesse ad agire degli OGC.
59.
Infine, un siffatto interesse non deriva neppure dall’articolo 12 della direttiva (UE) 2019/790 (
28
), che consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di introdurre il regime di licenze collettive con effetto esteso (
29
) in talune situazioni contemplate da tale disposizione.
60.
Su tale punto, non condivido l’analisi della Commissione (
30
), che sembra aver interpretato le espressioni «organismo [che] si supponga rappresenti i titolari di diritti» e «presunzioni legali di rappresentanza», contenute rispettivamente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2019/790 e al considerando 12 della direttiva 2014/26, nel senso che designerebbero le capacità processuali degli OGC. Orbene, nel contesto in cui sono stati utilizzati, tali termini designano una delle
modalità di rilascio delle licenze
ad effetto esteso, che si distingue dal modello «classico» per una maggiore libertà che essa lascia ai titolari di diritti (
31
).
61.
Aggiungo che il riconoscimento della legittimazione a gestire i diritti non presuppone il riconoscimento della legittimazione o dell’interesse ad agire ad essi relativi. Alcuni meccanismi di gestione collettiva, come il regime di presunzione legale di rappresentanza, non comportano necessariamente una cessione dei diritti agli OGC, di modo che la legittimazione a concedere una licenza con effetto esteso non implica il riconoscimento implicito della legittimazione ad agire in luogo del titolare dei diritti (
32
). Quest’ultima può derivare, se del caso, dalle disposizioni specificamente adottate a tal fine (
33
).
62.
Alla luce delle osservazioni che precedono, ritengo che le disposizioni del diritto dell’Unione in vigore non impongano agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di riconoscere l’interesse degli OGC ad agire in nome proprio nelle controversie vertenti sull’applicazione delle misure previste dalla direttiva 2004/48.
63.
Propongo pertanto alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che le disposizioni dell’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48 devono essere interpretate nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono tenuti a riconoscere l’interesse diretto degli organismi autorizzati a concedere licenze collettive, di cui a dette disposizioni, a chiedere in nome proprio l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti al capo II di tale direttiva, quali l’azione per contraffazione, nell’ipotesi in cui un siffatto interesse non derivi dalle normative nazionali applicabili.
[OSCURATO:PERSONA] terza questione pregiudiziale
64.
La terza questione pregiudiziale viene sollevata nell’ipotesi in cui, in assenza di qualsiasi normativa pertinente nel diritto nazionale, si ritenesse che le disposizioni della direttiva 2004/48 obblighino gli [OSCURATO:PERSONA] membri a riconoscere agli OGC la legittimazione ad agire in nome proprio nelle controversie vertenti sui diritti oggetto delle licenze estese. Il giudice del rinvio si chiede se un siffatto obbligo sia conforme ai diritti sanciti agli articoli 17 e 47 della Carta.
65.
Tenuto conto della risposta che propongo di fornire alla seconda questione pregiudiziale, ritengo che non sia necessario rispondere alla terza questione. Il problema sollevato dal giudice del rinvio può porsi e può essere analizzato solo nel contesto di una normativa nazionale che riconosca la legittimazione o l’interesse ad agire degli OGC, che non sussiste nel caso di specie (
34
).
66.
Aggiungerò che la legittimazione ad agire può essere utilmente riconosciuta agli OGC solo se gli interessi e i diritti fondamentali dei creatori sono adeguatamente protetti, il che dipende da un insieme di normative sostanziali e procedurali del diritto nazionale, che sono state parzialmente armonizzate dalle disposizioni della direttiva 2014/26.
67.
Tali normative riguardano questioni quali l’esistenza di un meccanismo di «opt-out» in materia di gestione dei diritti, il diritto di intervento o di opposizione in capo al titolare, le conseguenze di un’eventuale rinuncia da parte di un OGC, la portata e gli effetti delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie o ancora la possibilità di far valere la responsabilità risarcitoria del gestore nell’ambito di un rapporto quasi contrattuale, come la negotiorum gestio. Nelle circostanze della presente causa, tali questioni rivestono tuttavia un carattere ipotetico.
Conclusione
68.
Alla luce di tutte le osservazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] oikeus (Corte suprema, Finlandia):
1)
La legittimazione degli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al capo II della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, ai sensi dell’articolo 4, lettera c), di tale direttiva, è subordinata al riconoscimento della loro legittimazione ad agire a difesa dei diritti individuali di cui essi sono responsabili. In mancanza di disposizioni adottate a tal fine nella legislazione applicabile, tale legittimazione può derivare dal contesto giuridico generale, a condizione che la sua portata e le sue conseguenze sulla situazione dei singoli siano determinate in modo sufficientemente chiaro e preciso.
2)
Le disposizioni dell’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48 devono essere interpretate nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono tenuti a riconoscere l’interesse diretto degli organismi autorizzati a concedere licenze collettive, di cui a tali disposizioni, a chiedere in nome proprio l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti al capo II di tale direttiva, quali l’azione per contraffazione, nell’ipotesi in cui un siffatto interesse non derivi dalle normative nazionali applicabili.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) V. articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (
GU 2001, L 167, pag. 10
).
(
3
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (
GU 2004, L 157, pag. 45
, e rettifiche in
GU 2004, L 195, pag. 16
, e
GU 2007, L 204, pag. 27
).
(
4
) Sull’integrazione delle licenze collettive estese nel diritto dell’Unione, v. Quaedvlieg, A., «Les licences collectives étendues. Un oiseau exotique des lacs du Nord fait un atterrissage réussi à Bruxelles»,
Revue internationale du droit d’auteur
, n. 4, 2020, pag. 189.
(
5
) Per una descrizione generale del meccanismo e una panoramica dettagliata delle soluzioni adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di licenze estese sui mercati digitali, v. lo studio realizzato per conto della Commissione europea,
Study on [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2021, pagg. da 131 a 242.
(
6
) Direttiva del Consiglio del 27 settembre 1993 per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (
GU 1993, L 248, pag. 15
).
(
7
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (
GU 2014, L 84, pag. 72
).
(
8
) Sentenza del 7 agosto 2018 (C‑521/17; in prosieguo: la «sentenza SNB-REACT,
EU:C:2018:639
).
(
9
) Sentenza SNB-REACT (punto 39). Il corsivo è mio.
(
10
) V. osservazioni scritte del governo finlandese, punti 12 e 14.
(
11
) Dal considerando 14 della direttiva 2014/26 risulta che quest’ultima non impone agli OGC di adottare una forma giuridica specifica. Nella pratica, tali organismi assumono la forma di società, associazioni, sindacati o fondazioni.
(
12
) Per quanto riguarda le controversie sorte su tale punto nell’ordinamento giuridico francese, v. Vivant, M., Bruguière, J.-M.,
Droit d’auteur et droits voisins
, 4
a
ed., Dalloz, Parigi, 2019, punto 1348, pagg. 1288 e 1289.
(
13
) Tali difficoltà sono state sollevate dal giudice del rinvio nell’ambito della terza questione pregiudiziale.
(
14
) In particolare, in Finlandia non è stata adottata alcuna disposizione di questo tipo (v. punti 16 e segg. della domanda di pronuncia pregiudiziale).
(
15
) Come sembra essere avvenuto in Francia, dove la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha messo fine alle (precedenti) divergenze giurisprudenziali esistenti rifiutando di ammettere la legittimazione ad agire degli OGC nelle controversie relative alla difesa dei diritti dei creatori non aderenti (sentenza dell’11 settembre 2013, n. 12-17.795, FR:CCASS:2013:C100905).
(
16
) A titolo esemplificativo, ciò può avvenire in Polonia, in cui i collegi giudicanti ampliati del Sąd Najwyższy (Corte suprema) hanno il potere di adottare «determinazioni con valore di principio giuridico», conformemente all’articolo 87, paragrafo 1, dell’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema).
(
17
) Tale giurisprudenza può essere applicata nel procedimento principale non direttamente ma solo per analogia, in quanto il riconoscimento della legittimazione ad agire degli OGC nel diritto nazionale non deriva, a mio avviso, dai requisiti stabiliti dalla direttiva 2004/48. Le ragioni che mi inducono a tale conclusione saranno esposte nella parte dell’analisi dedicata alla seconda questione pregiudiziale.
(
18
) V. sentenza del 13 febbraio 2014, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑530/11
,
EU:C:2014:67
, punto
33
e giurisprudenza ivi citata).
(
19
) V. sentenza del 13 febbraio 2014, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑530/11
,
EU:C:2014:67
, punti da
34
a
36
e giurisprudenza ivi citata).
(
20
) Sentenza SNB-REACT (punto 38).
(
21
) Sentenza SNB-REACT (punto 33).
(
22
) Sentenza SNB-REACT (punto 34).
(
23
) V., in particolare, sentenza SNB-REACT (punto 38).
(
24
) Sentenza SNB-REACT (punto 28).
(
25
) Sentenza SNB-REACT (punto 31).
(
26
) L’articolo 5 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale [COM (2003)46 definitivo], intitolato «Soggetti qualificati a richiedere l’applicazione delle misure e delle procedure», prevedeva, al suo paragrafo 2, che gli «[OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono agli enti di gestione dei diritti o agli organismi di tutela professionale, nella misura in cui rappresentano i titolari di diritti di proprietà intellettuale o altre persone autorizzate a far uso di tali diritti secondo la legislazione pertinente, la legittimazione a chiedere l’applicazione delle misure e delle procedure di cui al presente capo e ad agire in giudizio a difesa dei diritti o degli interessi collettivi
o individuali
» (il corsivo è mio).
(
27
) Alla luce dei considerando 8 e 9 della direttiva 2014/26, quest’ultima mira a coordinare le normative nazionali sull’accesso all’attività di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli OGC, le modalità di governance e il quadro di sorveglianza, nonché di garantire standard elevati in materia di governance, gestione finanziaria, trasparenza e comunicazioni delle informazioni da parte di tali organismi.
(
28
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (
GU 2019, L 130, pag. 92
). Come osservato dalla Commissione, tale direttiva non incide sulla risposta da dare nel caso di specie alla seconda questione pregiudiziale, in quanto essa non si applica alla controversia di cui al procedimento principale ratione temporis. Mi sembra tuttavia opportuno tornare sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva, adottata dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte.
(
29
) L’articolo 12, intitolato «Concessione di licenze collettive con effetto esteso» della direttiva 2019/790, al paragrafo 1 dispone quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri possono disporre, per quanto riguarda l’utilizzo sul loro territorio e in base alle garanzie previste dal presente articolo, che qualora un organismo di gestione collettiva, che sia soggetto alle norme nazionali recanti attuazione della direttiva 2014/26/UE, stipula, in conformità dei suoi mandati conferiti dai titolari dei diritti, un accordo di licenza per lo sfruttamento di opere o altri materiali:
a) tale accordo possa essere esteso ai diritti dei titolari dei diritti che non hanno autorizzato l’organismo di gestione collettiva a rappresentarli in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale; oppure
b) in relazione a tale accordo, che l’organismo disponga di un mandato legale o si supponga rappresenti i titolari di diritti che non hanno autorizzato l’organismo in tal senso».
(
30
) Punti 24 e 26 delle osservazioni scritte della Commissione.
(
31
) Per una tipologia dei meccanismi di licenza ad effetto esteso e la loro caratteristica, v. lo studio realizzato per conto della Commissione,
Study on [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2021, pag. 132.
(
32
) Per lo stesso motivo, ritengo che la legittimazione ad agire della [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento principale non possa essere dedotta dalle disposizioni della direttiva 93/83, in quanto l’articolo 9 di tale direttiva prevede un meccanismo di gestione collettiva obbligatoria in materia di ritrasmissione via cavo.
(
33
) Ad esempio, ciò si verifica in Polonia, dove la legittimazione ad agire degli OGC che beneficiano della presunzione legale di rappresentanza è stata riconosciuta all’articolo 5, paragrafo 1, dell’ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (legge sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi) del 15 giugno 2018.
(
34
) V. punti da 16 a 19 della domanda di pronuncia pregiudiziale.