CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 dicembre 2014
Cassazione n. 29085/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2634/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA n. 7578/2014depositata il 15/12/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.la società [OSCURATO:PERSONA] ed Immobiliari srl e [OSCURATO:PERSONA] proponevano l’accatastamento di un dato immobile di cui erano rispettivamente proprietaria e usufruttuario con procedura Docfa in categoria A/7, la classe 2, metri 1572, vani 46,5 rendita € 4322,74; 2.l’Agenzia delle Entrate notificava ad entrambi un avviso di accatastamento con cui inquadrava l’immobile in categoria A/8, classe 1, vani 42 e attribuiva ad esso la rendita di € 6615,81; 3. i ricorsi proposti contro l’avviso dalla [OSCURATO:PERSONA] ed Immobiliari srl e da [OSCURATO:PERSONA] davanti alla CTP di Frosinone, per difetto di motivazione e per erroneità della rettifica, venivano riuniti e respinti. La CTP, traendo spunto dalle allegazioni contenute nell’atto di costituzione dell’Agenzia secondo cui la rettifica era stata effettuata sulla scorta delle risultanze di un sopralluogo e mediante comparazioni con immobili in Comune di Frosinone (non essendovi immobili comparabili con quello oggetto di accertamento nel Comune di Torrice), disponeva che l’Agenzia producesse in giudizio il verbale di sopralluogo e le schede di comparazione. L’Agenzia provvedeva. Le parti ricorrenti contestavano l’esercizio del potere d’impulso esercitato dalla CTP e negavano di aver mai avuto conoscenza o comunicazione delle schede di comparazione. La CTP decideva sulla scorta di tale documentazione; 4. la CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, superando la riproposta contestazione di difetto di motivazione e di illegittimità del potere d’impulso esercitato dalla CTP, ha confermato la decisione di primo grado; 5.per la cassazione della sentenza della CTR ricorrono la società [OSCURATO:PERSONA] ed Immobiliari srl e [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi avversati dalla Agenzia delle Entrate; considerato che: 1.il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, è fondato. 1.1. Va premesso che l’avviso, riprodotto a pagina quattro del ricorso per cassazione, si riduce ad un estratto di accatastamento in cui sono indicati, oltre alla ubicazione dell’immobile, esclusivamente i dati dell’accatastamento rettificato e la rendita attribuita. 1.2. La Corte ha ripetutamente affermato che "in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso" (v. tra molte, Cass. 7 dicembre 2018, n. 31809 e Cass. 23 maggio 2018, n.12777). 1.3. E’ pacifico che la proposta Docfa degli odierni ricorrenti non è stata accolta dall'amministrazione finanziaria non già all'esito di una mera diversa valutazione tecnica ed economica dei medesimi elementi di fatto caratterizzanti l'immobile così come descritti nella proposta medesima, bensì all'esito del mutamento –in esito a sopralluogo- di quel tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dal numero di vani dell'unità urbana, assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione diclasse e rendita in cui si concreta il riclassamento. 1.4. Su fattispecie assimilabile la Corte ha statuito che “in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. proceduraDOCFA, l'obbligo dimotivazione del relativo avviso, in caso di rideterminazione del numero dei vani catastali, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva non già da un diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto ma dal mutamento e, quindi, dalla diversa considerazione di quel tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dallaconsistenza e dal numero dei vani assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta il riclassamento” (Cass. 10 maggio 2021, n.12278). 1.5. Né è invocabile nel caso di specie il principio espresso dalla Corte nella ordinanza n.3106 del 2021 e secondo cui l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento può ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita anche nel caso in cui l’amministrazione abbia rideterminato il numero dei "vani catastali" laddove questa rideterminazione non consegua ad un diverso accertamento dello stato materiale della suddivisione interna dell’immobili ma derivi da una diversa valutazione, qualificazione o classificazione dei medesimi elementi di fattoforniti dal docfa (descrizioni, misure, grafici e planimetrie) ed elaborati dall’amministrazione sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale. Il principio non è invocabile in quanto emerge dalla sentenza impugnata e, prima ancora, dagli atti delle parti, che l’amministrazione ha proceduto -in esito a sopralluogo- a rideterminare anche la superficie dell’immobile di cui trattasi (da quella indicata nel docfa di mq. 1572 a quella accertata in sede di sopralluogo di mq.1609 oltre “una pertinenza di mq. 3600”). 1.6. E' dunque evidente - da un lato - come l'incidenza sul classamento del numero dei vani e della loro idoneità in concreto a determinare una variazione di consistenza implicasse appunto l'accertamento di elementi fattuali richiedenti, già nell'avviso e quindi prima che nella sede processuale, una più diffusa motivazione e -dall'altro - come il passaggio di classe e rendita per effetto della variazione del numero dei vani comportasse non già un mero “estratto di nuovo inquadramento catastale dell’immobile” ma proprio una diversa ricostruzione di elementi estimativi di origine prettamente fattuale. 1.7. Merita aggiungere che, come tante volte evidenziato da questa Corte, la motivazione degli atti di accertamento catastale, come quella di ogni altro atto tributario, ove carente, non può essereintegrata dall'Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso -tanto meno, si dice per inciso, non può esserlo a seguito di impulso del giudice tributario che, come la CTP di Frosinone, abbia esercitato in modo abnorme il potere previsto per l'acquisizione di mezzi di prova, di cui all’art.7 del d.lgs. 546/92 - poiché la sufficienza della motivazioneva apprezzata con giudizio "ex ante", basato sull'idoneità degli elementi ivi enunciati a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa (v., tra altre ordinanzan. 14931 del14/07/2020; sentenza n. 25450del 12/10/2018, quest’ultima su fattispecie simile a quella di cui trattasi in cui l'atto di "riclassamento" con maggior rendita recava una motivazione limitata ad una tabella di stima censuaria, ed era stata integrata in giudizio mediante la produzione di un elenco comparativo di fabbricati similari ubicati nella medesima zona); 2. il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto. Gli altri quattro motivi, espressamente condizionati al rigetto del primo, restano assorbiti. La sentenza della CTR del Lazio deve essere cassata. Il difetto di motivazione è un vizio di per sé invalidante l’avviso. Non vi sono quindi accertamenti in fatto da svolgere. La causa pertanto può essere decisa nel merito con accoglimento dei ricorsi originari; 3. le spese del merito sono compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale; 4. le spese delgiudizio di legittimità seguono la soccombenza; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento dei ricorsi originari; compensa le spese del merito; condanna l’Agenzia delle Entrate e rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €4000,00, per compensi professionali, euro 200,00