CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: H02I
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti delle Sale Bingo e Gaming Hall
Titolo accordo: CCNL per i dipendenti delle Sale Bingo e Gaming Hall
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TERZIARIO E SERVIZI
Sottosettori: pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale
Parti datoriali: ANPIT; ANIB; ASCOB
Parti sindacali: CISAL; CISAL TERZIARIO
Decorrenza: 2023-12-01
Scadenza: 2026-11-30
Stipula: 2023-11-23
Stato: Acquisito
Identificativo: 20179
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=177184
--- Testo contratto ---
ASCOB - ANIB - ANPIT / CISAL Terziario
Insieme per la promozione di un Gioco Responsabile
RINNOVO
Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per i Dipendenti delle
SALE BINGO
e
GAMING HALL
Roma, 23 novembre 2023
Il presente CCNL ha validità dal 1° dicembre 2023 al 30 novembre 2026
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
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Riserva sulla proprietà intellettuale
Le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni
Sindacali stipulanti il presente CCNL intendono
salvaguardare la piena e completa proprietà del
Testo contrattuale e, pertanto, ne inibiscono
l’inserimento totale o parziale in altri Contratti,
riservandosi ogni azione di salvaguardia.
Gli Enti Istituzionali quali, Ministero del Lavoro,
CNEL, INPS, INAIL e le Banche Dati, oltre ai
Lavoratori e ai Datori di lavoro iscritti a una delle
Associazioni Datoriali stipulanti il presente CCNL
e all’Ente Bilaterale, potranno liberamente
utilizzarne il testo, anche memorizzandolo su
supporti cartacei o informatici.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
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Sedi Nazionali delle Parti Sottoscrittici il presente CCNL
Parti Imprenditoriali
v ASCOB: Associazione Nazionale Concessionari delle Sale Bingo
P.I. 07039771006 - C.F. 97234520589
Via Alessandro Dudan 18 - 00143 Roma
Sito Internet: www.ascob.it
v ANIB: Associazione Nazionale Italiana Bingo
P.I. 11676111005
Via Prenestina, n. 657/b - 00155 ROMA
Sito Internet: www.anibingo.it
v ANPIT: Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario
C.F. 97730240583
Via Giacomo Trevis, n. 88 - 00147 ROMA
Sito Internet: www.anpit.it
Parti Sindacali
v C.I.S.A.L. Terziario: Federazione Nazionale Sindacati autonomi
lavoratori commercio, servizi, terziario e turismo
C.F. 97086090582
Via Cristoforo Colombo, n. 115 - 00147 ROMA
Sito Internet: www.cisalterziario.it
v C.I.S.A.L.: Confederazione Italiana Sindacati Autonomi
Lavoratori
C.F. 80418520583
Via Torino, n. 95 (Galleria Esedra) - 00184 ROMA
Sito Internet: www.cisal.org
Ente Bilaterale
v ENBIC: Ente Bilaterale Confederale
C.F. 97711130589
Via Cristoforo Colombo, n. 115 - 00147 ROMA
Sito Internet: www.enbic.it
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
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VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 23 novembre 2023 presso la Sede N azionale
dell’Organizzazione Sindacale CISAL Terziario, in Roma, Via
Cristoforo Colombo, n. 115, si sono incontrati:
Ø ASCOB - Associazione Nazionale Concessionari delle
Sale Bingo, rappresentata dal Presidente Salvatore Barbieri e da
Gianenrico Boel, Martini Filini e Corrado Gennuso;
Ø ANIB - Associazione Nazionale Italiana Bingo ,
rappresentata dai Sigg.ri Renato Calcara, Giorgio Calcara,
Felice Vallone, Maurizio D'Ambra, Gianpiero Manconi;
Ø ANPIT - Associazione Nazionale per l’Industria e il
Terziario, rappresentata dal Presidente Federico Iadicicco e da
una Delegazione composta da Francesco Ambrogio, Ruggero
Besana, Cesare Bianchi, Luigi Birtolo, Francesco Catanese, Luca
Colavolpe Severi, Giovanni Costantini, Lidia Dimasi, Marco
Furnari, Leonardo Giacomozzi, Giovanni Greco, Emanuele
Grimandi, Emanuele Guazzo; Ettore Lucarelli, Alessandro
Maiello, Iconio Massara; Giovanni Mignozzi, Domenico
Novembre, Claudio Orlandini, Lucio Palombini, Roberto
Panfili, Attilio Fausto Parisi, Giuseppe Piccolo, Giuseppe
Quatela, Alberto Saitta, Daniele Saponaro, Alessandro Sarni,
Antonio Sbrescia, Antonio Schiavo, Antonella Scrima, Antonio
Vallebona, Veronica Viticchiè;
e
Ø CISAL Terziario - Federazione Nazionale Sindacati
Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e
Turismo, rappresentata dal Segretario Nazionale Vincenzo
Caratelli e dalla Delegazione composta dai Sig.ri Giovanni
Giudice, Antonio Cassano, Luca Di Oto, Alice Fioranzato, de
Cesare Margherita, Giuseppe Coppola, Giuseppe Mazzei,
Marco Testa, Giorgio Petroselli, Raffaele Depunzio, Cantelli
Francesco, Tofani Arianna, Corrado Magrì, Susanna Baldi,
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
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Lorenzo Cancogni, Ambrosio Pasquale, Gianluca Colombino,
Maurizio Panepucci, Stefano Farisato, Scarponi Gianpiero,
Angotzi Stefano;
Ø Con l’assistenza della CISAL - Confederazione Italiana
Sindacati Autonomi Lavoratori , rappresentata dal
Segretario Generale Francesco Cavallaro e dal Segretario
Confederale Fulvio De Gregorio;
(nel seguito i comparenti saranno anche solo denominati “Parti”).
Le Parti hanno quindi discusso, concordato e sottoscritto il presente
rinnovo di CCNL, con validità dal 1° dicembre 2023 al 30
novembre 2026.
Per brevità, nel seguito, il presente CCNL potrà essere individuato
anche solo come “CCNL Sale Bingo e Gaming Hall” o, semplicemente,
“Contratto” o “CCNL”.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
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Indice del presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro
Pag. Descrizione Titolo Artt.
12 Premessa contrattuale
21 Disciplina Generale
23 Il CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
• Aspetti generali sul CCNL
I 1
25 Diritti Sindacali e di Rappresentanza
• R.S.A./R.S.T.
• Assemblea Sindacale
• Referendum Aziendale
• Cariche Sindacali
• Trattenuta sindacale
II 2-14
31 Livelli di Contrattazione e Incontri:
• Contratto Collettivo Nazionale (di Primo livello)
• Contratto Collettivo Integrativo (di Secondo livello)
• Ambiti della Contrattazione Collettiva di Secondo livello
• Premio di Risultato (P.d.R.)
III 15-21
37 Referendum IV 22-34
46 Diritti d’Informazione
• Di comparto territoriale e Aziendali
V 35-36
49 CCNL: Decorrenza e durata
• Decorrenza e Durata del CCNL
• Clausole di raffreddamento
• Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC)
VI 37-39
50 CCNL: Stampa e distribuzione
• Esclusiva del CCNL e Distribuzione ai Lavoratori
VII 40-42
51 CCNL: Efficacia VIII 43
52 CCNL: Definizioni
• Definizioni dei termini utilizzati nel CCNL
IX 44
62 Mobilità e Mercato del Lavoro X 45
62 Gli istituti del nuovo Mercato del Lavoro
• Normale rapporto di lavoro
• Elenco tipologie contrattuali e istituti del nuovo mercato del
lavoro
XI 46-47
64 Lavoro a Tempo Parziale
• Definizioni e Condizioni
• Trattamento economico e normativo
• Lavoro supplementare e straordinario
• Clausole elastiche e flessibili
XII 48-56
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
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Pag. Descrizione Titolo Artt.
71 Lavoro a Tempo Determinato
• Assunzione, divieti e Limiti quantitativi
• Disciplina generale (durata, prosecuzione del rapporto,
estinzione del rapporto, periodi interruttivi, diritto di
precedenza, tredicesima mensilità e permessi retribuiti)
• Certificazione o Conformità contrattuale
• Impugnazione
XIII 57-68
82 Contratto di Stabilizzazione
• Norma transitoria
XIV 69
82 Telelavoro
• Definizioni, ambito e condizioni, Tipologie
• Postazione di lavoro
• Diritti e doveri del telelavoratore
• Telecontrollo
XV 70-88
89 Lavoro Agile
• Definizioni, ambito e condizioni
• Disconnessione
• Recesso
XVI 89-102
96 Lavoro Intermittente
• Definizioni, ambito e condizioni
• Trattamento economico
• Indennità di disponibilità
XVII 103-109
103 Contratto di Somministrazione di Lavoro
• Definizioni, ambito e condizioni
• Limiti, divieti e Regime di solidarietà
• Tutela del lavoratore e potere disciplinare
• Effetti della somministrazione irregolare
XVIII 110-119
106 Apprendistato Professionalizzante
• Definizione e Condizioni
• Piano Formativo Individuale, Formazione e Tutor
• Durata e Trattamento economico e normativo
• Diritti e Doveri propri dell’Apprendista
• Proporzione numerica e stabilizzazione degli Apprendisti
• Recesso dal Contratto
• Conferma e assegnazione della qualifica
XIX 120-140
117 Mobilità V erticale
• Definizione, Condizioni e Aspetti generali
• Patto di prova per l’acquisizione di mansioni superiori d’area
omogenea
• Mobilità Verticale per l’acquisizione di mansioni superiori
d’area eterogenea
XX 141-143
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
8
Pag. Descrizione Titolo Artt.
120 Condizioni d’Ingresso - Lavoratori di Prima Assunzione
• Definizione, Condizioni e Aspetti generali
• Durata delle Condizioni d’Ingresso
XXI 144
122 Tirocinio o Stage
• Definizione
Indennità di frequenza (minima)
XXII 145-147
124 Collaborazioni
• Ambito di riferimento
• Trattamento economico e normativo
• Profili fiscali, contributivi e assicurativi
XXIII 148-154
129 Lavoratori: costituzione del rapporto di lavoro
• Lettera di assunzione
• Documenti
• Visita preassuntiva e visita di idoneità alla mansione
XXIV 155-157
133 Periodo di Prova
• Sospensione del Patto di prova
• Durata minima del Patto di prova
XXV 158
137 Mansioni del Lavoratore
• Mansioni, sostituzioni e mutamento
• Mansioni jolly
XXVI 159-162
138 Formazione e Aggiornamento XXVII 163
140 Orario di lavoro
• Definizione, profili giornalieri e turni avvicendati
• Limiti (giornaliero, settimanale, mensile, semestrale,
straordinario annuo saldo della Banca delle Ore e Media
mobile annuale)
• Composizione multiperiodale dell’orario ordinario di lavoro e
Clausola Elastica
• Personale discontinuo
XXVIII 164-173
148 Dirigenti e Personale non soggetto a limitazione d’orario XXIX 174
149 Riposo Giornaliero e Riposo Settimanale XXX 175-176
151 Permessi, Aspettative e Congedi
• Permessi retribuiti
• Riposi compensativi per lavoro straordinario
• Sintesi previsione legali dei permessi, aspettative e congedi vari
XXXI 177-178
160 Festività e Festività abolite XXXII 179-180
162 Intervallo per la consumazione dei pasti
• Intervallo
XXXIII 181
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
9
Pag. Descrizione Titolo Artt.
163 Maternità
• Sintesi previsioni legali su: astensione obbligatoria, parentale,
riposi giornalieri, malattia del bambino e controlli prenatali
XXXIV 182-183
165 Ferie
• Durata e Maturazione
• Regolamentazione e casi particolari
XXXV 184-185
167 Malattia o Infortunio non professionali
• Condizioni
• Periodo di comporto
• Indennità INPS e Integrazione Datoriale
• Sospensione ferie
• Controllo assenze
XXXVI 186
173 Malattia o Infortunio professionali
• Condizioni e Periodo di comporto
• Indennità INAIL e Integrazione Datoriale
• Controllo assenze
XXXVII 187
175 Aspettative non retribuite XXXVIII 188
176 Sostegno al reddito caso morte del Lavoratore per
malattia o infortunio o per invalidità permanente
assoluta
XXXIX 189
177 Gratifica natalizia o Tredicesima mensilità
• Maturazione ed Erogazione
XL 190-191
178 Trattamento di Fine Rapporto
• Definizione
• Liquidazione e Anticipazioni
XLI 192-194
180 Cessione o Trasformazione dell’Azienda XLII 195
181 Solidarietà contrattuale difensiva XLIII 196
193 Ente Bilaterale Confederale (ENBIC)
• Competenze, finalità, contributi e adempimenti
• “Gestione speciale” per le Prestazioni Sanitarie Integrative e
Assicurative Vita
• Elemento Contrattuale Perequativo
• Interpretazioni Contrattuali
• Responsabilità per mancata contribuzione
XLIV 197-205
193 Previdenza Complementare XLV 206
193 Patronati XLVI 207
193 Contributo d’Assistenza Contrattuale (Co.As.Co.) XLVII 208
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
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Pag. Descrizione Titolo Artt.
194 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) XLVIII 209
194 Rispetto della Riservatezza XLIX 210
195 Disciplina Speciale
197 Ambito di applicazione del CCNL L 211
197 Norme particolari per i Dirigenti
• Costituzione del rapporto di lavoro
• Disciplina del rapporto di lavoro e cessazione dello stesso
• Polizza assicurativa e Responsabilità Civile
LI 212-242
206 Norme particolari per i Quadri
• Costituzione del rapporto di lavoro
• Disciplina del rapporto di lavoro
• Polizza assicurativa e Responsabilità Civile
LII 243-257
211 Classificazione Unica del Personale
• Criteri di inquadramento del personale e mobilità professionale
• Sintesi della Classificazione del personale con sistema europeo
“E.Q.F.”
• Classificazione dei Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai
LIII 258-263
250 Operatori di Vendita
• Definizione e Classificazione degli Operatori di Vendita
• Retribuzione fissa e condizionata o provvigioni
LIV 264-266
252 Trattamento economico contrattuale
• Paga Base Nazionale Conglobata Mensile
• Elemento Perequativo Mensile Regionale
• Indennità di Mancata Contrattazione
• Aumenti Periodici di anzianità
LV 267-273
272 Trattamento economico: Indennità
• Indennità di Cassa
• Indennità per il Lavoro Discontinuo
LVI 274-275
273 Welfare Contrattuale LVII 276-278
277 Trattamento economico: Maggiorazioni
• Lavoro straordinario e straordinario, con riposo compensativo
• Lavoro “a recupero” e Banca delle Ore
• Lavoro straordinario o supplementare: Indennità forfetaria
• Solidarietà - Cessione dei Riposi e del saldo individuale della
Banca delle Ore
• Lavoro ordinario a turni: maggiorazioni
LVIII 279-286
292 Trasferimento - Trasferta - Distacco o comando -
Reperibilità
LIX 287-294
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
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Pag. Descrizione Titolo Artt.
302 Igiene, Sicurezza e confortevolezza dell’ambiente di
lavoro
• Misure generali e Obblighi del Datore e Sanzioni
• Il Preposto
• Obblighi e Diritti del Lavoratore
• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
LX 295-308
311 Codice disciplinare: Diritti del Lavoratore dipendente LXI 309-316
314 Codice disciplinare: Doveri del Lavoratore dipendente LXII 317-332
319 Codice disciplinare: Divieti del Lavoratore dipendente LXIII 333
320 Codice disciplinare: Doveri e Poteri del Datore di lavoro
• Doveri del Datore di lavoro
• Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
• Potere Disciplinare e Sanzioni disciplinari
• Risarcimento dei danni
LXIV 334-343
330 Risoluzione del rapporto di lavoro
• Recesso Aziendale o del Lavoratore - Periodo di preavviso
LXV 344-346
333 Patto di Non Concorrenza LXVI 347
334 Allineamento Contrattuale (in caso di cambio di CCNL) LXVII 348
338 Conciliazione in sede sindacale LXVIII 349-350
343 Cambio d’Appalto LXIX 351-359
n. Allegati Pag.
1 Accordo sulla Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA), Territoriale
(RST) e sulle Trattenute Sindacali 348
2 Piano Formativo Individuale 352
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
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PREMESSA CONTRATTUALE
In un momento difficile per il settore delle “Sale Bingo e Sale Gioco”, ove si tende
a imputare effetti (ludopatie) a cause arbitrarie (Sale Gioco), il Settore ha ritenuto
di formulare una risposta responsabile che comprende uno specifico Contratto
Collettivo di Lavoro, con la previsione di formazione “su misura” del
personale dipendente, al fine di contenere, per quanto possibile, eventuali
fenomeni patologici.
In particolare ASCOB (Associazione Nazionale Concessionari delle Sale Bingo
- http://www.ascob.eu), Associazione fondata nel 2001 per l’intuizione di alcuni
concessionari convinti delle potenzialità del settore bingo, in anticipo rispetto alle
vigenti disposizioni legali in materia di contrasto alla Ludopatia e in odierna
assonanza ad esse, già nel 2015 aveva avviato pubblici incontri per la promozione
del Gioco responsabile, anche grazie a studi promossi in collaborazione con
alcune delle maggiori Università Italiane.
Infatti l’attività dei gestori delle Sale Bingo ASCOB, così come di tutti gli
operatori della filiera del gioco legale e autorizzato in Italia, è di rappresentare lo
Stato sul territorio nella gestione quotidiana di questo delicato settore, con
l’obiettivo di contribuire alla tutela degli introiti dell’Erario, di difendere i
giocatori dalle sirene del gioco illegale gestito dalle organizzazioni cr iminali e,
ovviamente, anche di generare valore per gli operatori. Oltretutto, è ormai
pensiero comune e diffuso, che nella vasta rete di proposte di gioco pu bblico le
sale bingo rappresentino le realtà maggiormente controllate e sicure.
In tale ottica, ASCOB ha individuato anche l’esigenza di un proprio CCNL, da
applicare ai dipendenti delle Aziende Associate, in modo da prevedere un quadro
normativo corrispondente alle specifiche esigenze di settore ed alle scelte ed ai
comportamenti coerenti alla nozione di “Gioco Responsabile”. Inoltre la
necessità di un nuovo quadro normativo si è ravvisata anche alla luce
dell’evolversi delle mansioni non più in linea con quelle stabilite nel 2001.
1) NUOVE RETRIBUZIONI
Le Parti, in questo rinnovo contrattuale, reso molto complesso dai conflitti
internazionali, la conseguente emergenza energetica e criticità climatica, hanno
lavorato per apportare aumenti contrattuali di una discreta rilevanza,
valorizzando anche le forme di partecipazione dei Lavoratori e di responsabile
cogestione nell’Impresa onde rendere possibili integrazioni retributive e di
sostegno dirette ed indirette quali:
• il sistema premiale aziendale per obiettivi;
• lo sviluppo del Welfare;
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
13
• l’ampliamento delle indennità aventi lo scopo di retribuire particolari
onerosità del lavoro;
• l’incremento delle maggiorazioni per lavoro straordinario;
• lo sviluppo delle forme di partecipazione dei Lavoratori agli utili aziendali;
• la prevenzione contro l’emergenza infortuni sul lavoro, tramite
l’Organismo Paritetico En.Bi.C. Sicurezza con corsi di formazione gratuiti
in favore dei lavoratori e del datore di lavoro e la rivalutazione del ruolo
dell’RLS (prevista un’indennità contrattuale ad hoc);
• la previsione contrattuale per i lavoratori infortunati o i loro famigliari, in
caso di decesso, di un sostegno al reddito da 5.000 a 20.000 euro.
Quanto precede si aggiunge alle già previste “ Indennità di Mancata Contrattazione ”
(obbligatoriamente dovuta quando non vi sia una previsione collettiva di sistema
premiale aziendale, al fine di incentivare gli accordi di secondo livello) ed agli
“Elementi Perequativi Regionali”, che consentono ai Lavoratori di accedere, a
parità di live llo d’inquadramento, ai medesimi beni e servizi tenendo conto del
diverso costo della vita certificato dall’Istat delle Regioni d’Italia (addirittura fino
al 30%).
2) CCNL EUROPEO
L’Europa, con il Quadro Europeo delle Qualifiche (“E.Q.F.”), ha fatto una
proposta coerente con i principi che informano l’Unione, e le Parti sottoscrittrici
di questo CCNL hanno rilevato una sostanziale coincidenza tra il sistema
contrattuale da esse già applicato e quello proposto dall’Europa.
Le Parti consigliano di verificare l’inquadramento del Personale in modo che il
livello e la retribuzione siano effettivamente quelli contrattualmente previsti per
le mansioni svolte. Tale verifica, a domanda di chi ne ha interesse, potrà essere
effettuata anche dalla Commissione Bilaterale di Certificazione alle condizioni
ricavabili dal sito www.enbic.it.
Le Parti, inoltre, contraddicendo la prassi sindacale di uno specifico contratto per
i Dirigenti, hanno confermato il principio di un Contratto Collettivo Unico per
tutte le Categorie. Tale scelta, si giustifica per il messaggio che trasmette ai
Lavoratori dipendenti: Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai concorrono
indistintamente ai risultati, seppure con competenze e responsabilità diverse, e la
crisi non può chiedere sacrifici solo alle Categorie che già maggiormente vivono
le difficoltà presenti. Ovvi amente, tutto ciò è realizzato da questo CCNL sempre
tenendo conto delle diverse responsabilità presenti nella forza lavoro, in una
cornice contrattualmente coerente.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
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3) COLLABORAZIONE DEI LAVORATORI NELLA GESTIONE
DELL’IMPRESA
Il prorompente sviluppo tecnologico, la crescente complessità del quadro
normativo, la dilatazione planetaria dei mercati e della concorrenza, impongono,
per lo sviluppo delle attività, nuove e concrete forme di collaborazione e
responsabilità tra l’Impres a ed i propri Dipendenti.
4) SUSSIDIARIETÀ
Le Parti sottoscrittrici di questo Contratto Collettivo, pur consapevoli che il
CCNL non potrà esaurire le problematiche connesse alla complessa situazione
del lavoro, intendono favorire al massimo le condizioni aziendali di dialogo e
collaborazione, in mo do da prevenire i conflitti e dedicare tutte le risorse allo
sviluppo.
Pertanto, la scelta di questo CCNL è:
a) prevedere solo le retribuzioni e le norme che rispondano ai bisogni primari
della generalità dei Lavoratori;
b) privilegiare le forme di Collaborazione condivisa tra Azienda e Lavoratore
e le forme di partecipazione agli utili d’impresa, che si affianchino ai sistemi
incentivanti della produttività del lavoratore o d’area, come individuati
dalla Contrattazione di Se condo livello, anche con sviluppo del Welfare
aziendale. Quanto precede, affinché il Datore e i Lavoratori ricerchino in
azienda le soluzioni economiche e normative compatibili con la
permanenza e lo sviluppo dei posti di lavoro, con la specificità del mercato
di settore, conciliate con la salvaguardia e la tutela dei bisogni primari dei
Lavoratori;
c) riconoscere un Elemento Perequativo Regionale, proporzionato agli Indici
Regionali del costo della vita, per ridurre le differenze sui poteri d’acquisto,
a parità di retribuzione nominale;
d) affrontare tutti i casi di particolare difficoltà, che non avrebbe alcun senso
gestire tramite il CCNL e il cui rischio non si potrebbe porre in capo alle
singole Aziende, attraverso le prestazioni dell’Ente Bilaterale Confederale,
che comprendono le assic urazioni sull’invalidità e sulla vita, la mutualità
sanitaria integrativa al S.S.N. ed i Fondi Interprofessionali, di Solidarietà e
di Previdenza Complementare.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
15
5) SCELTE RETRIBUTIVE E NORMATIVE
Le Parti hanno ritenuto che le retribuzioni complessivamente dovute al
Lavoratore debbano essere salvaguardate nel loro sviluppo, ed hanno anche
concordato sull’opportunità di contenere gli istituti di nicchia.
6) WELFARE CONTRATTUALE E AZIENDALE
Le Parti concordano sull’opportunità di sviluppare il Welfare Aziendale, estensione
dell’obbligatorio Welfare Contrattuale , quale elemento di fidelizzazione del
Lavoratore all’Impresa e per assicurare al Lavoratore maggiori benefici a parità
di costo aziendale.
7) PROGRESSIVITÀ
Per la novità dell’impostazione data, vi sarà progressività ed articolazione nel
decollo complessivo dei benefici derivanti dal CCNL, dalle Contrattazione di
Secondo livello e individuale. Alcuni di essi saranno correlati alla misura dei
risultati economici ottenuti nell’esercizio dalla singola realtà aziendale.
Inoltre, sempre nel rispetto del criterio di progressività e nella constatazione di un
aumento delle spinte inflazionistiche, le Parti concordano d’incontrarsi entro la
metà della vigenza del presente CCNL per valutare la congruità degli aumenti
contrattualmente qui previsti, rispetto all’evoluzione che vi sarà dell’Indice IPCA
del costo della vita.
8) ESEMPLIFICAZIONI E INTERPRETAZIONI: EFFICACIA
Le Parti riconoscono le difficoltà di rendere sempre univoca l’interpretazione del
Testo contrattuale.
Perciò esse continueranno a raccogliere, attraverso l’Organismo Bilaterale
(En.Bi.C.), le osservazioni e le proposte dei Lavoratori e delle Aziende che
applicano il presente CCNL, oltre a quelle degli Operatori ( Consulenti del Lavoro,
Società di Software paghe ecc. ), predisponendo sollecitamente le Interpretazioni e le
eventuali integrazioni o modifiche necessarie.
Inoltre, per favorire la comprensione dell’articolato, le Parti concordano
d’inserire nel Testo contrattuale in caratteri corsivi alcune premesse particolari,
esemplificazioni, definizioni o note esplicative ed applicative.
Nel caso si rilevasse una dicitura contrattualmente imprecisa, le Parti, per il
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
16
tramite dell’apposita Commissione Bilaterale Nazionale, formuleranno il testo
d’Interpretazione autentica, con le eventuali esemplificazioni che saranno di volta
in volta inserite in corsivo nel Testo contrattuale successivamente editato nel sito
dell’Ente Bilaterale e/o delle Parti, subito alla fine dell’articolo cui si riferiscono.
Solo con la pubblicazione dell’Interpretazione, il testo modificato avrà piena
efficacia contrattuale dal primo giorno del mese successivo a quello di
pubblicazione nel sito: www.enbic.it.
9) DINAMICITÀ, PARTECIPAZIONE E FORMAZIONE DEL CCNL
I Lavoratori e i Datori di lavoro potranno autonomamente trasmettere motivate
osservazioni e proposte alla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia,
Interpretazione, Certificazione e Conciliazione (indirizzo di posta elettronica:
certificazionenazionale@enbic.it).
Tali osservazioni saranno discusse e potranno determinare un’interpretazione
autentica, immediatamente operativa dopo la pubblicazione nei tempi, modi e
condizioni previste al punto che precede, oppure origineranno una proposta di
modifica da discutere nella Commissione trattante il futuro rinnovo contrattuale.
I Lavoratori potranno attivamente partecipare, per il tramite delle rispettive RSA,
alla discussione e stesura degli Accordi Aziendali di Secondo livello, realizzando
così un modello di democrazia sindacale diretta.
10) REFERENDUM AZIENDALE
Il Referendum Aziendale, assicura la verifica degli Accordi di Secondo Livello
discussi e sottoscritti dalla RSA e dal Datore, con esercizio di responsabile
democrazia sindacale diretta. Esso è dettagliatamente regolato dal presente
CCNL.
11) PARITA’ DI GENERE E SALVAGUARDIA DELLA DIGNITA’ DEI
LAVORATORI, DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE
Le Parti riconoscono l’importanza che nelle Aziende si realizzino le condizioni
atte ad assicurare l’assenza di pregiudizi di genere ed a garantire le concrete
possibilità di pari sviluppo delle retribuzioni e delle carriere, ogniqualvolta vi sia
parità nella quantità e qualità del lavoro prestato.
Al fine di garantire un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell’attività
lavorativa e per assicurare il pieno rispetto della dignità della persona in ogni sua
manifestazione, le Parti si impegnano a prevenire, contrastare e rimuovere gli
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effetti di ogni forma di discriminazione e molestia.
Ai sensi del D.Lgs. n.198 del 2006 e ss.mm.ii. la discriminazione può essere
diretta e indiretta. Per discriminazione diretta si intende qualsiasi atto, patto o
comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le
lavoratrici o i lavorator i in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento
meno favorevole rispetto a quello di un’altra lavoratrice o di un altro lavoratore
in situazione analoga. Per discriminazione indiretta si intende una disposizione,
un criterio, una prassi, un atto, u n patto o un comportamento apparentemente
neutri che mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una
posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso, salvo che
riguardino requisiti essenziali allo svolgiment o dell’attività lavorativa, purché
l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano
appropriati e necessari.
Sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei
comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica,
verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una
lavoratrice o di un lavora tore e di creare un clima intimidatorio, ostile,
degradante, nei loro confronti. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il
rapporto di lavoro delle vittime dei comportamenti sopra descritti, saranno
considerati nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai
comportamenti medesimi.
Sono considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del
datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione
volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e
donne.
Nel caso in cui vengano denunciati atti che costituiscono i comportamenti sopra
indicati, il datore di lavoro ha l’obbligo di porre in atto procedure tempestive ed
imparziali di accertamento assicurando la riservatezza dei soggetti coinvolti.
Le parti si impegnano a prevenire e contrastare i comportamenti sopra descritti
anche qualora rivolti nei confronti di lavoratori/lavoratrici di altre aziende
operanti presso l’azienda, attraverso l’attivazione di procedimenti disciplinari.
Funzioni di assistenza e consulenza per le lavoratrici ed i lavoratori che subiscano
atti di molestia o ricatti sessuali possono potranno essere svolti, su richiesta della
parte interessata.
12) ENTE BILATERALE - CERTIFICAZIONI
Le Parti definiscono le competenze dell’Ente Bilaterale Confederale Nazionale (e
delle sue articolazioni Regionali, Provinciali e di Formazione) e demandano ad
esso la dettagliata regolamentazione degli istituti contrattuali assicurativi,
assistenziali e p revidenziali, non esaustivamente compresi nel presente CCNL,
pur facendo parte integrante delle controprestazioni complessivamente dovute al
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Lavoratore. Inoltre, l’Ente Bilaterale, direttamente o tramite i suoi Organismi
Tecnici, a domanda, certifica i Contratti di Secondo livello, i Contratti d’appalto,
gli Allineamenti Contrattuali e, in genere, quanto previsto dal D.Lgs. 276/2003
e s.m.i.
13) ERMENEUTICA CONTRATTUALE
Nell’interpretare le disposizioni del presente CCNL, non si può ad esse attribuire
altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la
loro connessione e secondo le intenzioni espresse nella presente Premessa e nelle
Premesse dei vari Titoli.
I casi dubbi, a domanda di una Parte interessata, saranno risolti dalla
Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia ed Interpretazione, mediante
l’emissione di Parere.
14) CONCLUSIONI
Il presente CCNL, in funzione delle concrete situazioni, intende favorire una
straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello che, anche grazie ai
recuperi di efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle
retribuzioni reali dei Lavorator i, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo
sviluppo del Welfare aziendale.
Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni
sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di
collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali
diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un
rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà,
partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto
dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta , quindi, lo
strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo
inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole
necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto.
Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla
Contrattazione di Secondo livello.
Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione
di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un
importo mensile a titolo di “Indennità di Mancata Contrattazione ”, che cesserà solo in
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caso di Accordo di Secondo livello che garantisca almeno la parità di attribuzioni
economiche rispetto all’Indennità stessa, sempre fermo restando la possibilità
delle Parti di introdurre istituti migliorativi.
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Rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
SALE BINGO
e
GAMING HALL
Disciplina Generale
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TITOLO I
IL CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
Art. 1 - Aspetti generali
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera
unitaria per tutto il territorio nazionale le condizioni minime, derogabili solo da
Accordi di Secondo livello approvati mediante Referendum o conformi Accordi
Individuali sottoscritti dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori interessati, che
regolano i rapporti di lavoro subordinato instaurati tra le Aziende rientranti
nell’ambito di applicazione previsto all’art. 211 del presente CCNL e tutto il
relativo Personale Dipendente (Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai).
Il presente CCNL richiama o disciplina, per quanto compatibile con le vigenti
disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro e/o di collaborazione: quelli
speciali a carattere formativo, quale l’Apprendistato; quelli atipici degli Addetti
occupati con le diverse forme d’impiego, quali i Co.Co.Co. e quelli propedeutici
all’assunzione, quali lo Stage o Tirocinio.
L’applicazione del presente CCNL, a qualsiasi titolo avvenuta, obbliga le Parti
aziendali al suo integrale rispetto e, in particolare, salvo temporanee, motivate ed
eccezionali deroghe in peius, è impregiudicato il diritto dei Lavoratori di usufruire
di tutti i benefici e diritti contrattualmente previsti.
Il predetto principio si applica anche nei casi di applicazione contrattuale di fatto
o di sostanziale mera trasposizione del presente testo contrattuale, da chiunque
effettuata.
Le disposizioni del presente Contratto sono pertanto correlate e
inscindibili tra loro e, per la corretta configurazione del sistema contrattuale,
non ne è ammessa un’applicazione parziale , salvo che a favore del
Dipendente e, eccezionalmente, per le eventuali deroghe consentite dalla Legge
e/o dalla Contrattazione di Secondo livello.
Pertanto, la corretta applicazione del presente CCNL comporta anche l'obbligo
contrattuale di aderire all’Ente Bilaterale Confederale (En.Bi.C.) , al fine di
garantire ai Lavoratori la totalità delle controprestazioni, delle assistenze e dei
diritti contrattualmente previsti.
Sono, infatti, parte integrante del presente Contratto anche le prestazioni erogate
dall’Ente Bilaterale Confederale, per brevità di seguito denominato anche solo
“En.Bi.C.” o “ENBIC”, che comprendono:
• il Welfare Contrattuale (erogato mediante le piattaforme convenzionate);
• l’Assistenza Sanitaria Integrativa al Servizio Sanitario Nazionale;
• il sostegno economico in caso di decesso o d’invalidità per infortuni
professionali o extraprofessionali dei Lavoratori cui si applica il presente
CCNL;
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• i servizi bilaterali resi alle Aziende e ai Lavoratori iscritti;
• l’accesso al Fondo Interprofessionale , agli Istituti di Solidarietà e alla
Previdenza Integrativa;
• l’accesso alle prestazioni dell’Organismo Paritetico Nazionale Confederale
(ONPC) in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dei rispettivi Organismi
Paritetici Territoriali (OPRC e OPTC).
I contributi dovuti all’Ente Bilaterale Confederale comprendono anche il ristoro
dei costi del sistema contrattuale applicato e, per tutti i servizi resi ai Lavoratori,
essi fanno parte del trattamento economico complessivamente dovuto. In caso
d’omissione dei versamenti contributivi previsti, il Datore di lavoro sarà
comunque tenuto a riconoscere e garantire al Lavoratore le prestazioni
contrattuali di Assistenza Sanitaria Integrativa al S.S.N., le prestazioni di
sostegno, quelle assicurative, assistenziali e sociali, fermo restando il diritto
dell’ENBIC di richiedere il versamento delle quote non versate. Inoltre, le Parti
segnalano che gli Organi Ispettivi normalmente sanzionano il mancato
versamento dei contributi dovut i all’En.Bi.C., in quanto garantiscono benefici
contrattualmente dovuti ai Lavoratori.
L’applicazione completa del CCNL suppone quindi: il puntuale rispetto degli
obblighi e delle disposizioni in esso contenute; l’iscrizione dell’Azienda a una delle
Associazioni Datoriali sottoscrittrici, quale condizione per la piena applicabilità
del presente CCNL, con i versamenti delle previste quote Co.As.Co., oltre al
regolare versamento dei contributi dovuti all’Ente Bilaterale En.Bi.C.
L’applicazione del presente CCNL è perciò inibita alle Aziende che non
rispettano tutte le condizioni previste al capoverso che precede.
Ferma restando l'inscindibilità contrattuale di cui sopra, le Parti dichiarano che
con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni
economiche complessivamente più favorevoli già riconosciute al Lavoratore che era in
forza prima della sua applicazione.
Tali condizioni più favorevoli dovranno essere comunque garantite con apposite
voci individuali di compensazione monetaria assorbibili o con voci risarcitorie
sostitutive di benefici normativi rinunciati, fino alla loro scadenza, fatti salvi
eventuali Accordi Collettivi di Secondo livello o Accordi individuali assistiti.
Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle
norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le
agevolazioni fiscali e contributive, le integrazioni salariali nonché l’accesso ai
Fondi per la formazione continua erogati dai Fondi Interprofessionali, sia
compreso l’impegno da parte delle Aziende di essere iscritte ad una delle
Associazioni Datoriali sottoscrittrici, di versare integralmente i contributi dovuti
all’En.Bi.C., di applicare integralmente il presente CCNL, nonché l’eventuale
Contratto Integrativo di Secondo, fermo restando il rispetto della vigente
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normativa legale, previdenziale, fiscale e sulla sicurezza e l’igiene del lavoro.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente CCNL, valgono le disposizioni di
Legge applicabili mentre, per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali
Aziendali, si farà riferimento agli Accordi Interconfederali tra i Sindacati dei
Lavoratori e le Associazioni Datoriali che hanno sottoscritto il CCNL.
TITOLO II
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA
Art. 2 - Statuto dei Lavoratori
Per la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, le Parti fanno espresso
rinvio alla Legge n. 300/1970 e s.m.i., di seguito anche solo detta “ Statuto dei
Lavoratori”.
Art. 3 - Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori
La Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori spetta di diritto esclusivamente ai
Sindacati che hanno sottoscritto il CCNL applicato e alle Organizzazioni
Sindacali che, congiuntamente ai Sindacati che precedono, hanno sottoscritto
nelle Aziende l’Accordo Aziendale di Secondo livello vigente.
Le altre Organizzazioni Sindacali hanno solo il diritto di assistere singolarmente
i Lavoratori ogniqualvolta abbiano da loro ricevuto mandato o siano loro iscritti.
Nel prosieguo del presente CCNL, quando vi sia la dicitura “ Organizzazioni
Sindacali”, “Sindacati o “OO.SS.” che hanno sottoscritto (o firmatari) il presente CCNL”,
deve intendersi compresa anche l’estensione alle Organizzazioni Sindacali, di cui
al primo comma del presente articolo, cioè che hanno sottoscritto Accordi
Aziendali congiuntamente ai Sindacati della Confederazione CISAL che hanno
firmato il presente CCNL.
La R.S.A. o la R.S.T. svolgono le attività negoziali per le materie d’interesse dei
Lavoratori dipendenti dall’Azienda, secondo i modi definiti nel presente
Contratto, nel rispetto delle situazioni particolari, nonché in attuazione delle
scelte generali delle Associazioni e dei Sindacati firmatari.
Art. 4 - R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale) - Estensione
Contrattuale
Per la presenza nell’ambito di applicazione del presente CCNL anche di Azienda
con un numero ridotto di Lavoratori, le Parti concordano che sia
contrattualmente costituibile a iniziativa delle Organizzazioni Sindacali
firmatarie il presente CCNL una Rappresentanza Sindacale già nelle
Aziende con almeno 7 (sette) Lavoratori , per la quale R.S.A. trova
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applicazione la disciplina prevista dallo Statuto dei Lavoratori e dall’Accordo di
Categoria.
Per le Rappresentanze dei Dirigenti e dei Quadri, si rinvia alle specifiche
discipline.
Art. 5 - R.S.A.: Durata e Informativa
La R.S.A. nominata resta in carica per tutta la vigenza del presente CCNL e fino
alla decorrenza del suo rinnovo, dopo il quale essa potrà essere confermata o
sostituita.
Le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici il CCNL dovranno tempestivamente
comunicare al Datore di lavoro l’avvenuta costituzione della R.S.A., il numero,
entro i limiti contrattualmente previsti, e le generalità dei Lavoratori componenti,
al fine di permettere la garanzia dei diritti sindacali alla stessa attribuiti.
In caso di dimissioni, individuali e/o individuali plurime/collettive, anticipate
rispetto alla durata del mandato della R.S.A., le Organizzazioni Sindacali
sottoscrittrici il CCNL, potranno indire apposita Assemblea per integrare la
R.S.A., sempre comunicando tempestivamente all’Azienda la relativa nomina.
Art. 6 - R.S.T. (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Nelle Aziende non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 19 della Legge
n. 300/1970 e del precedente articolo, cioè che hanno meno di 7 (sette)
dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della Contrattazione di
Secondo livello, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla
“RST”, nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il
presente CCNL. Alla RST competono , nelle aziende rappresentate, le seguenti
materie:
a) i diritti d’informazione;
b) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all’Apprendistato;
c) la segnalazione al R.S.P.P. o R.L.S.T. di eventuali problemi riportati dai
Lavoratori in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
d) l’analisi territoriale delle dinamiche occupazionali;
e) la titolarità della Contrattazione :
§ di Secondo livello;
§ di prossimità, in caso di crisi dell’Azienda o d’attivazione degli
ammortizzatori sociali;
§ di Allineamento Contrattuale in caso di passaggio di CCNL;
§ sui controlli a distanza;
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§ per promuovere presso i Lavoratori il Welfare Contrattuale e le prestazioni
sanitarie e mutualistiche obbligatoriamente previste dalla presente
Contrattazione;
§ su altri ambiti demandati al Secondo livello, così come previsto dall’art.
18.
Le Parti Nazionali, di riferimento di quelle locali e che siano sottoscrittrici degli
Accordi di Secondo Livello, hanno diritto di accesso all’Archivio Contratti (di
Secondo Livello) e possono chiedere informazioni aggiuntive utili a verificare la
coerenza dell’Accordo Aziendale o Territoriale con i criteri generali del CCNL.
Il funzionamento della RST sarà garantito mediante un contributo annuo di €
36,00 per ciascun Dipendente di Azienda che applichi il presente CCNL. Tale
contributo sarà quale quota parte della riscossione del contributo “misto” (Azienda
e Lavoratore), destinato alla “ Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C., così come definito
all’art. 199 del presente CCNL.
Detto contributo sarà versato all’Ente Bilaterale, che lo destinerà integralmente
ai Sindacati di Categoria firmatari del CCNL per favorire la costituzione, la
formazione e l’operatività della “RST”, avvalendosi anche dell’organizzazione
delle altre associazioni sindacale socie.
Art. 7 - Poteri della RSA/RST
Alla R.S.A./R.S.T., costituite nelle Aziende che applicano il presente CCNL e
che hanno la “Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori ” come prevista nel presente
Contratto, competono i seguenti diritti:
1) di accesso ai locali aziendali, con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi,
fatto salvo un minor termine per i casi di emergenza o urgenza;
2) di affissione, secondo le previsioni dell’art. 9;
3) di assemblea con i Lavoratori, secondo le previsioni dell’art. 8;
4) di discutere e sottoscrivere gli Accordi sindacali aziendali di secondo livello;
5) di assistere i Lavoratori nella corretta applicazione delle maggiorazioni e
degli altri istituti previsti dal presente CCNL.
Art. 8 - Assemblea Sindacale
I Lavoratori delle Aziende con oltre 15 (quindici) Dipendenti hanno il diritto di
riunirsi, nell’unità o sede in cui prestano la loro opera, al di fuori o durante
l’orario di lavoro, nei limiti di 10 (dieci) ore annue retribuite.
Nelle Aziende fino a 15 (quindici) ma con almeno 7 (sette) Dipendenti , i
Lavoratori, nei casi di Contrattazione Aziendale di Secondo livello o di crisi
aziendale, hanno il diritto di riunirsi con la R.S.A./R.S.T., nell’unità in cui
prestano la loro opera, fuori dall’orario di lavoro, nei limiti di 4 (quattro) ore
annue retribuite.
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Nelle Aziende con meno di 7 (sette) Dipendenti, alle stesse condizioni che
precedono, i Lavoratori hanno diritto a 2 ore/anno di assemblea retribuita.
La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea sindacale, salvo che nel caso di
fatti gravissimi o che potrebbero compromettere il proseguo dell’attività, saranno
comunicati con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. Il monte ore non
utilizzato entro il 31 dicembre di ciascun anno, decadrà e non potrà essere
sostituito da indennità. Per quanto possibile, il diritto d’assemblea sindacale sarà
esercitato in orari compatibili alle esigenze di servizio conciliate con quelle dei
Lavoratori.
Art. 9 - Diritto d’affissione
La R.S.A., o la R.S.T., ha diritto di affiggere su appositi spazi, che l’Azienda ha
l’obbligo di predisporre all’interno della sede di lavoro e in luoghi accessibili a
tutti i Lavoratori, comunicazioni, pubblicazioni o testi purché esclusivamente
inerenti a materie d’interesse sindacale o del lavoro, ivi comprese le
comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dall’Ente Bilaterale En.Bi.C. o
le notizie sui Patronati di riferimento delle Parti stipulanti il presente CCNL.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente
inoltrate, per conoscenza, alla Direzione Aziendale.
Art. 10 - Cariche sindacali
Come previsto dall’art. 30 dello Statuto dei Lavoratori, i dipendenti che siano
componenti degli Organi Direttivi Provinciali o Nazionali delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie il presente CCNL, hanno diritto d’usufruire, pro -quota in
funzione dei rispe ttivi iscritti, di permessi retribuiti per la partecipazione alle
riunioni degli Organi sindacali ai quali appartengono, nella misura massima
complessiva di un’ora/anno per ciascun dipendente in forza.
Tali permessi dovranno essere richiesti dall’Organizzazione Sindacale
Provinciale che ne ha titolo, con il preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni
lavorativi.
Ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 300/1970, i lavoratori chiamati a ricoprire
cariche sindacali provinciali o nazionali, nei Sindacati titolari di Rappresentanza
collettiva (cfr. 1° comma, art. 4) hanno diritto, su richiesta, di essere collocati in
aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato. Tale aspettativa
va richiesta con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi e sarà
considerata utile, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto
e della determin azione della misura della pensione a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria.
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Art. 11 - Dirigenti di R.S.A.
La qualifica di Dirigente di R.S.A. spetta a quei Lavoratori nominati dal
Sindacato rappresentato quali Responsabili della conduzione delle proprie
Rappresentanze Sindacali aziendali.
Per la loro disciplina si rinvia all’Accordo di Categoria in Allegato 1).
Art. 12 - Trattenuta sindacale
L’Azienda provvederà a trattenere dalla retribuzione del Lavoratore i contributi
sindacali previsti dalla delega trasmessa dal Sindacato firmatario il presente
CCNL o dalle Organizzazioni Sindacali che, congiuntamente ai Sindacati
sottoscrittori del CCNL, hanno stipulato un vigente Accordo Collettivo
Aziendale di Secondo livello.
Il Dipendente interessato dovrà presentare formale richiesta, conformemente
all’Accordo di Categoria in Allegato 1).
Art. 13 - Inscindibilità del presente CCNL - Edizione Ufficiale
Le Parti riconoscono che la funzione ora attribuita alla Contrattazione Collettiva
non è d’esclusiva natura retributiva, ma si configura come un complesso e
ordinato apparato negoziale che comporta la condivisione d’obiettivi, strategie e
comportamenti che, in questo CCNL, sono mirati specialmente alla salvaguardia
dei livelli occupazionali esistenti e a favorire le nuove assunzioni. Per qualsiasi
utilizzo ufficiale del presente CCNL, avranno esclusivamente valore l’edizione a
stampa predisposta a cura delle Parti stipulanti, integrata dalle successive
Interpretazioni della Commissione Bilaterale, o quella editata nel sito dell’Ente
Bilaterale Confederale (En.Bi.C: www.enbic.it).
Art. 14 - Diritti sindacali e d’associazione: sintesi e rinvio
Per agevolare le Parti interessate, si riporta la Tabella di sintesi dei diritti e dei
permessi per attività sindacale. Per quanto non previsto nel presente CCNL, si
rinvia all’Accordo di Categoria in Allegato 1) e alle norme di Legge applicabili.
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Tab. 1): Sintesi dei diritti e dei permessi per attività sindacale
R.S.T.: Assemblea Sindacale retribuita nelle Aziende fino a 15 Lavoratori
Destinatari: Tutti i Dipendenti.
Misura del
diritto:
Nelle Aziende da 7 a 15 Lavoratori: 4 ore annue di assemblea retribuita da
utilizzare normalmente fuori dall’orario di lavoro per la Contrattazione di Secondo
livello o situazioni di crisi dell’Azienda.
Nelle Aziende fino a 6 Lavoratori: 2 ore annue alle stesse condizioni di cui sopra.
Le ore di assemblea, ancorché eccedenti l’orario ordinario di lavoro, saranno
retribuite come ore ordinarie.
Condizioni: L’oggetto deve riguardare aspetti del lavoro aziendale d’interesse dei lavoratori. Va
richiesta dalla RST con preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
R.S.A.: Assemblea Sindacale retribuita nelle Aziende con oltre 15 Lavoratori
Destinatari: Tutti i Dipendenti.
Misura del
diritto:
10 ore annue di assemblea retribuita da effettuarsi collettivamente durante o fuori
l’orario di lavoro. Le ore di assemblea, ancorché eccedenti l’orario ordinario di
lavoro, saranno retribuite come ore ordinarie.
Condizioni: L’oggetto deve riguardare aspetti del lavoro aziendale d’interesse dei lavoratori.
Va richiesta dalla RSA con preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
Permessi per Cariche sindacali
Destinatari: Dipendenti componenti gli Organi direttivi, provinciali o nazionali, delle OO.SS.
firmatarie il presente CCNL.
Misura del
diritto:
Un’ora di permesso retribuito all’anno, per ciascun dipendente in forza, da
utilizzare pro-quota da ciascuna RSA. Diritto di aspettativa non retribuita per la
durata del mandato.
Condizioni:
I permessi devono essere richiesti dall’Organizzazione Sindacale interessata, con il
preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. L’aspettativa va richiesta con
preavviso di almeno 30 giorni lavorativi.
Norma
Comune
Le ore non usufruite al 31/12 di ogni anno decadono, senza diritto del Lavoratore ad ottenere
alcuna indennità sostitutiva o di riportare “a nuovo” il saldo del monte ore non utilizzato.
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TITOLO III
LIVELLI DI CONTRATTAZIONE E INCONTRI
Art. 15 - Livelli di Contrattazione Collettiva
Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in coerenza agli obiettivi di
creare nuova occupazione e per favorire la crescita fondata sull’aumento
dell’efficienza nonchè , per quant o compatibile, per ottenere incremento delle
retribuzioni.
Ciò premesso, la Contrattazione si svolgerà su due livelli:
a) Primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore,
anche solo detto “CCNL” e Accordi Nazionali allegati;
b) Secondo livello: Contratto Integrativo Aziendale, anche solo detto
Contratto Collettivo di Secondo Livello o Contratto Aziendale di Secondo Livello o
Contratto di Secondo Livello.
Art. 16 - Contrattazione Collettiva Nazionale di Primo livello
La Contrattazione C ollettiva N azionale riconosce all’Azienda il diritto
d’impostare la propria attività sulla certezza degli oneri derivanti dal lavoro.
Le Parti concordano che il CCNL, in condizioni di normalità, ha anche la
funzione di garantire a tutti i Dipendenti del settore, ovunque impiegati nel
territorio nazionale, la certezza di trattamenti economici minimi regionali e
normativi nazionali.
Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni sindacali a
livello nazionale, territoriale o aziendale.
Art. 17 - Contrattazione Collettiva di Secondo livello
Le Parti al fine di favorire al massimo l’auspicato sviluppo della Contrattazione
Collettiva di Secondo Livello in tutti gli ambiti ove essa sia possibile, prevedono
strumenti contrattuali integrativi collettivi (Indennità di Mancata Contrattazione ) nelle
Aziende in cui tale Contrattazione non dovesse realizzarsi.
La previsione Collettiva di primo livello ha, comunque, carattere sussidiario
rispetto alla Contrattazione Collettiva di Secondo Livello e, pertanto, nelle
materie delegate (cfr. successivo articolo), sarà sostituita da quest’ultima nelle singole
disposizioni definite.
Inoltre le Parti, riconoscendo la fondamentale importanza della gestione locale
di una parte degli aspetti contrattuali, concordano sulla possibilità che la
Contrattazione di Secondo livello , in casi e situazioni particolari quali la
salvaguardia dei posti lavoro o in situazioni di obiettiva e provata difficoltà
territoriale o aziendale, possa temporaneamente portare anche a risultati
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economici inferiori a quelli della Contrattazione collettiva sostituita.
In tali casi, però, gli obiettivi e i sacrifici richiesti dovranno essere:
1) dichiarati formalmente;
2) programmati in tempi definiti;
3) essere soggetti a verifica periodica.
Infine, tale C ontrattazione “in pejus” dovrà essere approvata mediante
Referendum Aziendale e prevedere, a obiettivi raggiunti, future voci o condizioni
di compensazione dei sacrifici già sostenuti dai Lavoratori.
Art. 18 - Durata e Ambiti della Contrattazione di Secondo Livello
La Contrattazione di Secondo livello sarà preferibilmente svolta in sede aziendale
e avrà una durata normale di 3 (tre) anni.
Essa potrà riguardare solo le materie e gli istituti contrattuali espressamente
indicati nel presente articolo o gli specifici istituti che il CCNL indica come
derogabili. La parte economica aggiuntiva potrà definire solamente
l’introduzione di Premi di Risultato o, in caso di Cooperativa, gli eventuali
ristorni, integra lmente correlati ad elementi dall’esito incerto ( es. redditività,
produttività, qualità, ecc.), anche in concorso tra loro, o indennità strettamente
giustificate da particolari tempi, modi o condizioni che siano richiesti dalla
prestazione lavorativa in alcuni settori o uffici.
Le Parti sottoscrittrici il presente CCNL, per favorire la Contrattazione
Aziendale di Secondo livello, concordano che, a richiesta delle Parti ( Aziende,
Lavoratori o RSA/RST), la Commissione Bilaterale di Garanzia, Interpretazione,
Certificazione e Conciliazione, a richiesta fornisca indicazioni utili a definire
aziendalmente modelli di “ Premio”, eventualmente anche per accedere ai
benefici della “detassazione” (ex D.I. del 25/03/2016 ). Tali Premi dovranno
conciliarsi con le compatibilità aziendali in funzione:
ü degli aumenti retributivi previsti dai rinnovi del CCNL;
ü delle eventuali retribuzioni eccezionalmente già previste dalla
Contrattazione regionale o provinciale di Secondo livello.
La Contrattazione Aziendale di Secondo livello potrà disciplinare pattiziamente
le seguenti materie.
1) Sul Patto di Prova:
a) durata del periodo di prova, ma entro i limiti legali consentiti.
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2) Sull’Orario di lavoro:
a) la riorganizzazione dell’orario di lavoro ordinario o il ricorso al “lavoro
agile” o profili particolari d’orario, la loro distribuzione nell’arco della
giornata, settimana, mese e anno;
b) deroghe sulla durata del lavoro giornaliero, settimanale, mensile e/o
annuale, eccezionalmente, sul riposo giornaliero e sul riposo settimanale;
c) definizione dei limiti massimi dell’orario di lavoro settimanale per i
Lavoratori discontinui;
d) modi di godimento dei riposi, pause intermedie o intervalli per la
consumazione dei pasti;
e) turni delle ferie;
f) disciplina del lavoro a turni, anche quando a ciclo continuo, c.d. “H24”;
g) ampliamento della Banca delle Ore e individuazione delle rarefazioni
collettive;
h) casi di superamento dei limiti previsti per il lavoro straordinario e
supplementare, con individuazione di riposi compensativi;
i) adozione di particolari regimi di flessibilità aziendale;
j) adeguare le maggiorazioni orarie nel lavoro supplementare,
straordinario e in caso di attivazione della Banca delle Ore, secondo lo
Schema di Ipotesi di Accordo pubblicato nel sito: https://cisalterziario.it.
3) Sulle mansioni:
a) eventuali cambi delle mansioni assegnate ai Lavoratori per modifica degli
assetti organizzativi;
b) proposta alla Commissione Bilaterale Nazionale d’Interpretazione
d’inserire nella Classificazione del personale Profili ed esemplificazioni
mancanti.
4) Sul trattamento economico, assistenziale e di Welfare:
a) istituzione o disciplina particolare degli eventuali Premi di produttività o
presenza, dell’Indennità di trasporto, dell’Indennità di mensa o dei buoni
pasto;
b) previsione di Ristorni per i Soci Lavoratori e loro regolamentazione;
c) ampliamento delle prestazioni di Welfare Contrattuale;
d) previsione di specifiche destinazioni del Welfare Aziendale e della
destinazione di parte dei Premi di risultato alla Previdenza
complementare;
e) casi collettivi di istituzione e disciplina delle retribuzioni variabili per gli
Operatori di Vendita;
f) previsione di contabilizzazione mensile dei ratei di tredicesima;
g) casi di ammissibilità del pagamento della tredicesima in ratei mensili;
h) lavoro e retribuzione a cottimo;
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i) in materia di T.F.R., le condizioni di miglior favore ex comma 11, art. 2120
c.c., nel rispetto dei criteri previdenziali e legali vigenti.
5) Sul cambiamento della sede di lavoro:
a) disciplina dei trattamenti aziendali nei casi particolari di trasferimento,
trasferta, distacco o comando.
6) Sulle tipologie contrattuali:
a) Tempo Parziale: modi aziendali d’applicazione delle Clausole Elastiche e
di distribuzione dell’orario di lavoro;
b) Lavoro Determinato: individuazione delle attività stagionali ex art. 21 D.Lgs.
81/2015 e s.m.i.; definizione dei casi di “intensificazione” per il ricorso
al tempo determinato; eventuali trattamenti aziendali correlati alla
tipologia aziendale del lavoro determinato; il limite numerico dei
contratti a tempo determinato; la riduzione dei periodi d’interruzione tra
contratti a termine; la monetizzazione mensile delle retribuzioni differite,
le causali per la stipulazione di Contratti a termine;
c) Lavoro Somministrato: definizione, in particolari situazioni, che si
prevedono temporanee o incerte, delle possibilità di superamento dei
limiti numerici;
d) Apprendistato: formazione aziendale nell'Apprendistato e costituzione della
Commissione Bilaterale Aziendale di verifica e certificazione; eventuale
estensione agli Apprendisti di Premi e/o Indennità;
e) Telelavoro: l’esercizio della reversibilità nel Telelavoro; disciplina dell’uso
di apparecchiature, strumenti e programmi informatici del
Telelavoratore; azioni positive di coinvolgimento del Telelavoratore;
suddivisione dei carichi di lavoro e individuazione dell’e ventuale
strumentazione di controllo; individuazione delle fasce di reperibilità;
individuazione, in contraddittorio, delle fattispecie disciplinarmente
rilevanti e delle sanzioni previste;
f) Lavoro Intermittente : definizione di particolari casi di ricorso al lavoro
intermittente.
7) Sui controlli a distanza:
a) accordi sull’introduzione di impianti audiovisivi e nuove tecnologie.
8) Sull’appalto:
a) le condizioni particolari nei cambi d’appalto.
9) Sullo stato di crisi aziendale:
a) eventuali deroghe in pejus rispetto ai diritti contrattuali (per essere operative,
necessitano della validazione mediante Accordi di Secondo livello, approvati da
Referendum Aziendale). Sono ammesse deroghe alle previsioni contrattuali
in tema di retribuzione solo nei casi di accertata crisi aziendale, quando
tali accordi “di prossimità” siano necessari alla salvaguardia
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dell’occupazione; essi devono indicare le motivate ragioni, i tempi di
applicazione previsti e, all’atto di superamento della crisi, dei premi di
risultato condizionati che compensino il sacrificio della deroga in pejus
dei lavoratori. Resta inteso che sono incomprimibili: la “Paga Base
Nazionale Conglobata Mensile” e gli “Aumenti Periodici d’Anzianità.
b) attivazione degli ammortizzatori sociali, compresa la stipulazione dei
Contratti di Solidarietà.
10) Sugli incontri sindacali e informativi:
a) definizione di incontri, a livello territoriale e/o aziendale, fra le Parti
stipulanti il presente CCNL e i loro Rappresentanti territoriali, per la
disamina e approvazione dei contratti previsti dalla disciplina nazionale
e leggi vigenti;
b) definizione e attivazione degli incontri sindacali aziendali, dell’esercizio
dei diritti sindacali e di consultazione dei Lavoratori.
11) Sugli Enti Bilaterali:
a) attivazione di particolari percorsi formativi, anche e -learning, attagliati
alle caratteristiche dell’Azienda in materia di apprendistato e iniziative
di formazione professionale.
In caso di controversie inerenti alla Contrattazione di Secondo livello, le Parti
dovranno attivare la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia,
Interpretazione e Conciliazione, istituita presso l’En.Bi.C.
Art. 19 - Procedure di attivazione della Contrattazione di Secondo
Livello
A livello territoriale, in sede di prima applicazione, la richiesta di stipula della
Contrattazione di Secondo livello non può essere presentata prima di due mesi
dal deposito del presente CCNL presso gli Uffici preposti.
Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette
nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste e il successivo
termine di tre mesi, decorrente dal ricevimento delle lettere d’apertura delle
trattative. A regime, per le proposte di rinnovo del Contratto di Secondo livello
è necessario che una delle Parti ne dia disdetta almeno due mesi prima dalla
relativa scadenza, presentando le proposte di modifica, al fine di consentire
l'apertura delle trattative.
Nei due mesi antecedenti e nei due mesi successivi alla scadenza del Contratto di
Secondo livello, e comunque per un periodo complessivamente pari ad almeno 4
(quattro) mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non
assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette e, durante
tale periodo, i trattamenti economici e la parte normativa, previsti dal Contratto
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di Secondo livello scaduto, continueranno ad essere applicati in prorogatio.
Dal primo giorno del terzo mese successivo alla scadenza, cesseranno gli effetti di
tutti gli Accordi di Secondo livello scaduti che, da tale termine, non saranno più
applicati.
Nel caso di stallo delle trattative di secondo livello per oltre cinque mesi, le Parti
regolarmente iscritte all’ENBIC, per favorire un accordo, interesseranno gli
Organismi Nazionali di riferimento che hanno sottoscritto il presente CCNL.
Art. 20 - Premio di Risultato (P.d.R.)
Le Parti, al fine di favorire l’incremento del reddito dei Lavoratori compatibile
con l’esercizio, dichiarano il reciproco interesse ad ampliare le forme di
retribuzione premiante, attraverso la Contrattazione Aziendale di Secondo
livello, concordando porz ioni di retribuzione esclusivamente
commisurate agli incrementi od obiettivi di produttività, presenza,
redditività, qualità, efficienza organizzativa e innovazione , oltre ogni
altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
In particolare, per permettere la fruizione dei vantaggi fiscali e previdenziali , il
Premio di Risultato potrà essere riconosciuto anche attraverso il coinvolgimento
paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro o previsioni alternative di
Welfare.
La gestione paritetica si realizza mediante schemi organizzativi che permettano
di coinvolgere in modo diretto e attivo i lavoratori nei processi di innovazione e
di miglioramento delle prestazioni aziendali, finalizzati ad ottenere incrementi di
efficienza e produttività e condizioni di miglioramento della qualità della vita e
del lavoro (Cfr. Circ. Agenzia entrate n. 5 del 2018, par. 1.2).
Per questo, le Parti intendono promuovere la Contrattazione Aziendale di
Secondo livello, normalmente sottoscritta tra Azienda e R.S.A., avente le
caratteristiche previste dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 e s.m.i.
In merito agli indicatori di misurazione dei Premi incentivanti previsti dall’art. 2
del citato Decreto Ministeriale, le Parti confermano che gli stessi devono
determinare un effettivo incremento della produttività, redditività, qualità,
efficienza e innovazione, essere oggettivi e verificabili dai Lavoratori.
Inoltre, gli indicatori dovranno essere conformi all’Accordo Quadro
Interconfederale e i Premi corrispondenti essere fissati in funzione dei risultati
ottenuti, dagli Accordi Integrativi Aziendali sottoscritti dalla R.S.A. e
dall’Azienda.
Così come previsto dall’art. 22 del presente CCNL, l’Accordo di Secondo livello
che istituisce o regola il Pr emio di Risultato dovrà essere preferibilmente
sottoposto a Referendum Aziendale, ogniqualvolta le deleghe individuali e gli
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iscritti al/ai Sindacato/i sottoscrittore/i siano inferiori al 50% (cinquanta
percento) della forza lavoro cui si applica l’Accordo.
Le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici o l’apposita Commissione
dell’Ente Bilaterale di Categoria, si rendono disponibili ai Datori di lavoro che applicano
integralmente il presente CCNL e ai loro Lavoratori dipendenti, per favorire la corretta
applicazione del presente articolo, nonché per l’assistenza nella Contrattazione Aziendale di
Secondo livello.
Art. 21 - Esame congiunto territoriale
A livello provinciale o aziendale, su richiesta di una delle Parti sottoscrittrici il
presente CCNL, le Associazioni territoriali Datoriali e dei Lavoratori,
s’incontreranno per il tramite delle rispettive Organizzazioni Sindacali
firmatarie, al fine di procedere ad un esame congiunto sulla stima delle condizioni
operative future e sulle possibilità di raggiungimento d’intese aziendali.
TITOLO IV
REFERENDUM AZIENDALE: STRUMENTO DI DEMOCRAZIA
SINDACALE DIRETTA
Premessa
L’enorme differenziazione intervenuta nei contenuti professionali dei Lavoratori e le divergenti
situazioni che possono configurarsi anche tra aziende del medesimo settore e territorio, rendono
obsoleta la conformazione verticistica delle vecchie strutture sindacali, funzionale agli aspetti
politici piuttosto che aziendali. Per questo, e quale concreta dimostrazione del favore contrattuale
verso il principio di sussidiarietà e verso gli strumenti di democrazia diretta, le Parti intendono
promuovere tra i Lavoratori l’istituto del Referendum, così come lo sviluppo della Contrattazione
di Secondo livello.
Art. 22 - Referendum Aziendale: oggetto, finalità e scopi
Il Referendum Aziendale, che dovrà riguardare aspetti retributivi e/o normativi
collettivi, Territoriali o Aziendali, si effettua tra tutti i Lavoratori interessati dagli
effetti di un Accordo o Bozza di Accordo sottoscritto tra Azienda e RSA, per
verificarne la loro effettiva adesione.
In caso di bocciatura, l’Accordo o la Bozza di Accordo dovranno essere annullati
o ridiscussi.
In caso di approvazione, essi potranno essere legittimamente applicati alla totalità
dei dipendenti interessati dall’Accordo, già presenti in Azienda od anche
successivamente assunti.
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Art. 23 - Referendum Aziendale : definizione, condizioni e tipi di
Referendum
Vi potranno essere tre tipi di Referendum Aziendale:
1) Referendum Consultivo
2) Referendum Deliberativo
3) Referendum Confermativo
1) Referendum Consultivo: esso potrà essere promosso dall'Azienda, dalla
RSA o da un terzo dei Lavoratori interessati all'eventuale applicazione, con un
minimo di 2. Ordinariamente, lo scopo è quello di individuare possibili linee di
soluzione ad una situazione di crisi. I suoi effetti avranno valore di indirizzo per la
discussione del provvedimento tra le Parti o di scelta tra le diverse soluzioni poste
a verifica referendaria.
2) Referendum Deliberativo: esso può essere promosso dall'Azienda, dalla
RSA o da un terzo dei lavoratori interessati, con un minimo di 2. Lo scopo è di
approvare o di respingere un testo già preventivamente concordato tra Azienda
e RSA.
I suoi effetti saranno validi per tutti i soggetti (Datore di lavoro e Lavoratori) per
i quali sia prevista l'esecuzione o l’applicazione dell’Accordo.
3) Referendum Confermativo: esso può essere riferito ad un pregresso
Accordo intervenuto tra Impresa ed RSA, anche quando esso sia già operante in
Azienda. Tale Referendum può essere richiesto entro 60 giorni
dall’applicazione del presente CCNL , da qualsiasi Parte che ne abbia
interesse (Azienda, RSA o un terzo dei lavoratori, con un minimo di 2), ed il suo
scopo è di rendere valido tale Accordo per tutti o verificarne la validità, mediante
il parere dei Lavoratori cui si applica, anche se assun ti successivamente
all'Accordo stesso o, in caso di cambiamento delle situazioni o delle norme
legislative o contrattuali che fossero successivamente intervenute, quale verifica
della sua attuale validità.
Il Referendum Confermativo potrà essere indetto entro 60 giorni
dall’applicazione del presente CCNL, anche per porre in sanatoria formale
Accordi aziendali già a suo tempo sottoscritti, qualora il CCNL avesse previsto,
ai fini della loro validità applicati va, che fossero obbligatoriamente da sottoporre
a Referendum. In caso di approvazione referendaria o di mancata richiesta di
Referendum, tali Accordi saranno validamente applicati sin dalla data della loro
sottoscrizione.
Nel caso in cui il Referendum Confermativo bocci l’Accordo già sottoscritto,
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l’efficacia dell’Accordo stesso cesserà l’ultimo giorno del mese in cui sono stati
proclamati i risultati del Referendum.
Inoltre, nel caso di Accordo tra RSA ed Azienda intervenuto nel corso di vigenza
del presente CCNL, anche se complessivamente non peggiorativo, un terzo dei
lavoratori in forza, con un minimo di 2, avrà il diritto, entro 30 giorni dalla sua
comunicazione ufficiale alle maestranze, di proporre a tutti i lavoratori interessati
il Referendum Confermativo dell'Accordo stesso.
Sia l’Accordo in peius che migliorativo, qualora fosse respinto dal Referendum
Confermativo, perderà di efficacia l’ultimo giorno del mese di proclamazione dei
risultati del Referendum.
Art. 24 - Referendum Aziendale: condizioni ed effetti, in generale
Il Referendum Aziendale dovrà avvenire in modo formale, con garanzia
d’informazione sulla materia da decidere e congrua illustrazione della stessa,
anche con l’assistenza del Dirigente esterno del Sindacato.
La Rappresentanza dell’Impresa, in apposito spazio, potrà illustrare ai Lavoratori
interessati gli obiettivi dell’Accordo o della proposta da sottoporre a Referendum.
Quando al Referendum partecip i la maggioranza assoluta degli aventi
diritto, tali essendo tutti i Lavoratori interessati dalle applicazioni del quesito, il
risultato approvato dalla maggioranza assoluta dei votanti diverrà vincolante per
tutti i Lavoratori ai quali si applicano o si applicheranno le norme approvate.
Resta inteso che il Referendum Aziendale non è percorribile ogniqualvolta la
RSA/RST sottoscrittrice dell’Accordo documenti , in modo formale, di
rappresentare un numero di iscritti almeno pari alla maggioranza assoluta della
forza lavoro cui l’Accordo si applica. Con tale condizione, l’Accordo sottoscritto
dalla RSA sarà immediatamente vincolante per tutti i Lavoratori interessati.
Art. 25 - Referendum Aziendale: Parti promotrici, scopo del
Referendum e ambito di applicazione
Nelle Aziende che applicano il presente CCNL un accordo di secondo livello
potrà essere sottoposto a Referendum indetto dalla RSA o dalla RST tra i
Lavoratori dell’ambito in cui l’Accordo si applica.
Nel caso in cui l’ipotesi di Accordo aziendale sia sottoscritta tra le Parti Aziendali
e preveda anche deroghe in peius rispetto alla disciplina collettiva nazionale, la
stessa, per essere valida e applicabile alla generalità dei lavoratori interessati,
dovrà seguire una specifica procedura espressamente sotto indicata:
• stipulata con le prerogative ed i criteri previsti dalla normativa di
riferimento, anche in relazione alla legittimazione alla sottoscrizione;
• comunicata e consegnata in copia a tutti i lavoratori con nota scritta e
sottoscrizione per avvenuta consegna.
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In tal modo, le pattuizioni di cui al Contratto di prossimità , saranno valide ed
efficaci a decorrere dal 15° giorno successivo all’avvenuta consegna della copia
ai Lavoratori.
Infatti, entro tale data, e quindi entro 15 giorni dalla ricezione della copia, è
facoltà dei lavoratori fare richiesta di sottoposizione a Referendum aziendale
dell’Accordo sottoscritto, nella misura di almeno un terzo dei lavoratori
interessati, con un minimo di due nelle aziende fino a sette dipendenti. La
richiesta potrà essere effettuata in maniera sia congiunta che disgiunta dai singoli
lavoratori.
La comunicazione di consegna dell’Accordo deve quindi espressamente indicare
la facoltà per i lavoratori della richiesta di Referendum ed il termine di scadenza
dell’esercizio del diritto, nonché il numero minimo necessario di richieste per
l’indizione dello stesso.
La richiesta dei lavoratori deve necessariamente avvenire in forma scritta.
Pertanto, a llo scadere del 15° giorno, senza che sia intervenuta richiesta di
Referendum, il Contratto di secondo livello si intenderà definitivamente accettato
dal lavoratore senza possibilità di contestazione alcuna.
Il promotore del Referendum potrà essere la RSA/RST o almeno un terzo dei
lavoratori interessati dall’applicazione dell’Accordo, sempre con un minimo di 2,
o l’Azienda.
Pertanto, scopo del Referendum Aziendale sarà di porre all’approvazione della
generalità dei lavoratori interessati la bozza di Accordo di Secondo livello
raggiunto tra RSA/RST e Azienda o una proposta di Accordo di prossimità,
formulata al fine di salvagu ardare posti di lavoro o la continuità dell’azienda
stessa. Con l’approvazione referendaria di tale Intesa, Proposta o Accordo, esso
sarà poi applicabile di diritto a tutti i lavoratori cui lo stesso si riferisce.
La stessa efficacia “erga omnes” dell’approvazione sarà data dalla comunicazione
scritta di approvazione del Contratto di Secondo livello, secondo le modalità
sopra descritte, qualora l’esercizio della richiesta di referendum non venga
effettuata da un numero di lavoratori pari ad un ter zo, con un minimo di 2 per
le aziende con almeno 7 dipendenti.
La bozza o Ipotesi di Accordo da sottoporre a Referendum dovrà avere portata
collettiva e, quindi, riguardare l’intera Azienda o una parte di essa
funzionalmente autonoma o, comunque, chiaramente individuabile. L’Ipotesi di
Accordo e quindi il Referendum, potranno riguardare anche una o più Categorie
di lavoratori (es. Impiegati o Operai) o specifiche mansioni (es. Impiegati Commerciali o
Operai addetti alle manutenzioni ). Come detto, parteciperanno di diritto al
Referendum tutti i Lavoratori che fanno parte dell’area, categoria o mansione
regolamentata dall’Ipotesi di Accordo che si sottopone a verifica referendaria.
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Art. 26 - Referendum Aziendale: Prima assemblea ed Elezione del
Comitato Elettorale
Procedura:
1. Prima delle attività referendarie di cui al successivo articolo, la RSA/RST
dovrà convocare apposita assemblea sindacale, richiesta nei tempi e modi
previsti dal CCNL, ponendo all’Ordine del Giorno la presentazione
dell’Accordo o Proposta che sarà oggetto di Referendum.
2. In tale assemblea, la RSA/RST, anche mediante l’assistenza del Dirigente
esterno del sindacato, illustrerà l’oggetto del Referendum, i modi di
svolgimento ( condizioni di validità, modi delle votazioni, maggioranze necessarie,
garanzie formali, operazioni di spoglio e proclamazione dei risultati) e gli effetti del
risultato, chiarendo che l’esito sarà vincolante per tutti i lavoratori interessati.
3. La RSA/RST provvederà poi ad illustrare il quesito del Referendum ed il
testo che sarà sottoposto a voto.
4. In tale assemblea di Lavoratori, in apposito spazio distinto, potrà partecipare
anche il Datore di lavoro o un Delegato Aziendale, sempre allo scopo di
illustrare gli obiettivi dell’accordo o della proposta da sottoporre a
Referendum.
5. Al fine di garantire la regolarità delle operazioni di consultazione
referendaria, si formerà il Comitato Elettorale composto, oltre che dalla
RSA/RST, anche da un Delegato aziendale e da altri 2 lavoratori eletti
dall’Assemblea per ciascun membro della RSA/RST. Il Lavoratore che avrà
ottenuto maggiori voti di preferenza sarà cooptato Presidente del Comitato
Elettorale.
Tale Comitato avrà i compiti di presiedere al corretto svolgimento della
consultazione, di effettuare lo spoglio delle schede di voto e di proclamare i
risultati del Referendum.
6. Il Comitato redigerà tre originali del Verbale di Assemblea con la votazione
degli eletti nel Comitato Elettorale e dei rispettivi voti ottenuti. I membri del
Comitato sottoscriveranno i predetti Verbali, conservandone uno tra gli Atti
del Referendum. Un altro originale sarà conservato dalla RSA/RST. Il terzo
originale sarà per l’Azienda. Una copia sarà trasmessa all’En.Bi.C. per
l’inoltro agli Enti di competenza.
7. Le Parti consigliano che, a garanzia degli aspetti formali, la RSA/RST, negli
adempimenti di cui ai predetti punti da 3. a 6., sia assistita da un Dirigente
esterno del/dei Sindacato/i sottoscrittore/i.
Art. 27 - Referendum Aziendale: Indizione della seconda assemblea
Trascorsi almeno 5 giorni lavorativi dall’Assemblea sindacale di cui al precedente
articolo, la RSA/RST indirà, nei modi e forma consueti per la richiesta di
Assemblea sindacale, il “Referendum” tra tutti i Lavoratori interessati, fissandone
la data dopo aver sentito il Comitato Elettorale ed allegando o esponendo nella
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Bacheca aziendale il testo che sarà posto al voto, completo di Allegati e/o di
riferimenti.
Art. 28 - Referendum Aziendale: Diritto di voto e Validità della
Consultazione
Per il Referendum hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti destinatari
delle intese oggetto del Referendum, indipendentemente dalla qualifica, tipologia
di lavoro ( Telelavoro, Lavoro Agile, Lavoro Intermittente, Lavoro somministrato o
Apprendistato) o durata del loro rapporto (tempo pieno, parziale, determinato, intermittente
ecc.), purché siano in forza sia alla data d’indizione che di svolgimento del
Referendum.
Per la validità del Referendum è sempre richiesta la partecipazione al voto della
maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Art. 29 - Referendum Aziendale: Operazioni di Voto - Procedura
1. Prima dell’apertura dei seggi, il Comitato Elettorale si assicura:
a. che sia stata formata la lista degli aventi diritto al voto, che sarà siglata e
sottoscritta da tutti i Membri del Comitato;
b. che la domanda posta nelle schede di voto individui in modo certo e
univoco l’oggetto e il quesito referendario, seguito da due evidenti riquadri
indicanti “SI” o “NO”;
c. che siano state predisposte tante schede di voto quanti gli aventi diritto, più
tre originali sottoscritti dal Comitato: uno per la RSA/RST, uno per
l’Azienda ed uno da allegare agli Atti del Referendum, conservati poi dal
Presidente per conto del Comitato;
d. che le schede, conformi al modello predisposto dalle Parti, si presentino
identicamente tutte piegate, in modo che l’esterno sia privo di qualsiasi
indicazione, salvo una timbratura che qualifichi la scheda in modo certo;
e. che siano stati preventivamente fissati e pubblicizzati i tempi di apertura e
di chiusura della consultazione;
f. che siano state preventivamente concordate tra tutte le Parti interessate le
condizioni organizzative che rendano effettivo l’esercizio del diritto di voto
a tutti i Lavoratori destinatari delle Intese che si sottopongono a
Referendum. In realtà articolate, l’apertura dei seggi potrà essere fatta in
più giorni, in modo da favorire al massimo la partecipazione al voto di tutti
gli aventi diritto;
g. che sia garantita la segretezza del voto.
2. Per l'identificazione dei lavoratori per l’esercizio del diritto di voto, ove non
noti ad almeno due componenti del Comitato Elettorale, gli stessi dovranno
esibire la tessera aziendale munita di fotografia e generalità o un valido
documento di riconoscimento.
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3. La scheda di voto sarà consegnata all’avente diritto al momento dell’esercizio
del voto, con spunta sull’elenco dei votanti.
4. Il voto, a pena di nullità, dovrà essere espresso in condizioni di riservatezza.
5. Il voto si esprimerà con una croce su uno solo dei due riquadri: “SI”, per
approvazione del quesito, “NO” per la sua bocciatura.
6. Qualsiasi altra scritta o espressione di voto renderà nulla la scheda.
7. Il Presidente del Comitato registrerà, con sottoscrizione e firma, nel Verbale
del Referendum, il nome di tutti i Lavoratori aventi diritto di voto,
precisando quelli che hanno votato, gli astenuti e gli assenti.
8. La scheda votata sarà consegnata ripiegata al Presidente, o a suo incaricato
del Comitato, per essere introdotta e conservata in un’apposita urna sigillata,
ove permarrà fino all’apertura delle operazioni di spoglio. Introdotta la
scheda nell’urna, l’incaricato proclamerà: “( nome e cognome) ha votato ” e tale
voto sarà utile al raggiungimento del quorum di cui al successivo comma 1.
dell’articolo seguente.
9. Il Comitato registrerà nominalmente l’avvenuto esercizio del diritto di voto.
10. In caso di apertura dei seggi su più giorni, ad ogni chiusura del seggio, le urne
di voto dovranno essere sigillate e firmate dai componenti del Comitato
Elettorale, formando un sintetico verbale. Alla riapertura del seggio, il
Comitato constaterà la regol arità dei sigilli e lo verbalizzerà. Quindi, in
assenza di anomalie, il Comitato potrà rimuovere i sigilli e riprendere le
operazioni di voto.
11. Concluse le votazioni, all’ora di chiusura del/dei seggio/i, le schede timbrate
e non ritirate entro il termine di chiusura delle operazioni di voto, previa
verifica con il numero degli astenuti, degli assenti e verbalizzazione, saranno
annullate, mentre tutte le schede votate dovranno permanere nell’urna di
voto sigillata.
Art. 30 - Referendum Aziendale: Operazioni di Spoglio - Procedura
1. Dopo la chiusura delle operazioni di voto, il Comitato verificherà che il
numero dei votanti sia superiore al 50% degli aventi diritto, nel qual caso
proclamerà raggiunto il quorum e la validità della consultazione. In caso
contrario, con apposito Verbale, il Referendum sarà considerato deserto e la
consultazione non valida.
2. Se la consultazione è dichiarata valida, il Comitato:
a. aprirà le urne di voto, verificando la coincidenza tra il numero dei
votanti e le schede di voto espresse;
b. quindi, effettuerà lo spoglio delle schede contenute, registrando e
separando le schede nulle ( vedi precedente articolo, commi 4, 5 e 6 ), le
schede bianche, le schede valide con voto “SI” e quelle valide con
voto “NO”.
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3. Il Presidente del Comitato, compiuto lo spoglio, registrerà nel Verbale del
Referendum il risultato ottenuto dalle votazioni, indicando:
a. il numero dei lavoratori aventi diritto al voto;
b. il quorum di votanti richiesto per la validità della consultazione;
c. il numero dei lavoratori votanti;
d. il numero delle schede nulle;
e. il numero delle schede bianche;
f. il quorum richiesto per l’approvazione del quesito (50% del numero
dei votanti + 1);
g. il numero dei voti “SI”;
h. il numero dei voti “NO”;
i. l’indicazione dell’esito del Referendum: “Oggetto del Referendum
approvato”, quando vi è la maggioranza di SI o, “ Oggetto del Referendum
respinto”, quando vi è la maggioranza di NO.
4. Il Verbale del Referendum dovrà riportare le eventuali osservazioni di uno o
più membri del Comitato Elettorale. Inoltre, dovrà essere debitamente
siglato in ogni pagina da tutti i membri del Comitato Elettorale (RSA/RST,
Delegato aziendale e membri Eletti) e sottoscritto dal Presidente.
5. Le schede di voto saranno conservate in un contenitore, chiuso con sigillatura
siglata dal Comitato, e custodito dalla RSA/RST per le eventuali operazioni
di verifica del voto.
Art. 31 - Referendum Aziendale: Proclamazione dei risultati
Il Comitato Elettorale proclamerà i risultati del Referendum mediante
pubblicazione del Verbale di Referendum (email, affissione in bacheca, ecc.).
Un originale di tale Verbale sarà inoltrato dal Presidente del Comitato Elettorale
alla RSA/RST e un altro originale all’Azienda, che ne accuseranno ricevuta,
sottoscrivendo l’originale del Comitato.
Una copia sarà inoltrata all’En.Bi.C. Territoriale (Regionale o Provinciale) e
all’En.Bi.C. Nazionale, per quanto di competenza.
Un terzo originale, per conto del Comitato, sarà conservato dal Presidente tra gli
Atti del Referendum.
Art. 32 - Referendum Aziendale: Richiesta di esibizione delle schede
di voto
A garanzia della correttezza della consultazione, i Lavoratori, con motivazione
scritta, potranno richiedere al Presidente del Comitato Elettorale, entro 3 giorni
lavorativi dalla proclamazione dei risultati, la verifica delle schede di voto.
Tale richiesta dovrà essere trasmessa anche alla RSA/RST, sempre entro il
termine di decadenza di giorni 3 lavorativi dalla proclamazione dei risultati.
Il Comitato Elettorale, esaminate le richieste di verifica e le loro motivazioni, le
porrà ai voti. Se almeno un terzo dei componenti approva la verifica, la stessa
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dovrà essere effettuata tempestivamente e, comunque, entro 5 (cinque) giorni
lavorativi, alla presenza del richiedente o del Rappresentante dei richiedenti.
Art. 33 - Referendum Aziendale: Ricorsi
Eventuali ricorsi o impugnazioni della procedura di Referendum dovranno
essere presentati per iscritto all’Organizzazione Sindacale della RSA/RST e al
Presidente del Comitato Elettorale, entro il 5° giorno lavorativo dalla
proclamazione dei risultati o dalla data di avvenuta verifica.
In caso di ricorsi sul rispetto della procedura, il Comitato Elettorale sarà integrato
dal Richiedente la verifica o dal Rappresentante dei richiedenti, e da un Dirigente
sindacale esterno rappresentante dell’Organizzazione/i Sindacale/i che
ha/hanno eletto la RSA/RST.
Previo ricevimento in copia di tutta la documentazione afferente al Referendum
(richieste di convocazione delle assemblee sindacali, numero schede di voto predisposte, copia di
tutte le schede di voto, anche quelle nulle o non utilizzate, Verbale di Referendum, copia
dell’Accordo/Ipotesi di accordo oggetto del Referendum, ogni ulteriore comunicazione intervenuta
in merito al Referendum ), che dovrà essere consegnata ai Ricorrenti entro 5 giorni
lavorativi dalla presentazione del ricorso, gli stessi Ricorrenti avranno altri 5
giorni lavorativi per illustrare al Comitato Elettorale allargato le motivazioni del
ricorso. Il Comitato Elettorale allargato dovrà stendere entro 7 giorni lavorativi,
con l’approvazione della maggioranza assoluta dei suoi membri, un motivato
Verbale conclusivo di conferma o di reiezione del Referendum e dei risultati
proclamati. Il Verbale sarò redatto in cinque originali: uno per il Comitato, uno
per la RSA/RST, uno per l’Azienda, uno per il Rappresentante
dell’Organizzazione Sindacale che ha eletto o nominato la RSA/RST e uno per
il Ricorrente o per il Rappresentante dei ricorrenti. Il Verbale, in copia, sarà
pubblicato in bacheca aziendale per informazione di tutti i Lavoratori e sempre
trasmesso all’En.Bi.C. Territoriale e Nazionale.
In caso di annullamento per vizi di forma dei risultati del Referendum, a rimedio,
lo stesso potrà essere riproposto, rispettando le forme prescritte.
Art. 34 - Referendum Aziendale: Effetti dei risultati del Referendum
Il risultato del Referendum, condotto nel rispetto della procedura di cui al
presente Titolo, dal 6° giorno lavorativo dalla Proclamazione dei risultati o, in
caso di Ricorso, dalla pubblicazione in bacheca o simili del Verbale conclusivo
di conferma, l’approvazione renderà efficace l’Accordo sottoposto a Referendum,
che diverrà così vincolante per tutti i lavoratori aventi diri tto di voto, anche di
futura assunzione, e per entrambe le Parti che l’hanno sottoscritto ( RSA/RST e
Datore di lavoro).
Attesa la procedura di informazione dei lavoratori con comunicazione
dell’Accordo e facoltà di richiesta del Referendum, e la conseguente sostanziale
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approvazione dello stesso in ipotesi di mancata richiesta di consultazione, per un
principio di democrazia sostanziale, in ipotesi di mancato raggiungimento del
quorum di validità della consultazione, l’Accordo si intenderà come approvato,
dovendo dare alla mancata partecipazione dei lavoratori una formale
accettazione per omessa manifestazione del dissenso all’Accordo già approvato.
Pertanto, il mancato raggiungimento del quorum renderà efficace l’Accordo
sottoposto a Referendum, che diverrà così vincolante per tutti i lavoratori aventi
diritto di voto, anche di futura assunzione, e per entrambe le Parti che l’hanno
sottoscritto (RSA/RST e Datore di lavoro).
Gli effetti del Referendum non saranno retroattivi e, quindi, l’Accordo
eventualmente cassato continuerà a produrre effetti fino all’ultimo giorno del
mese in cui si è ufficializzato il Verbale conclusivo di conferma dei risultati del
Referendum che ha bocciato l’Accordo.
Parimenti, in caso di approvazione referendaria di Accordi già operanti, gli stessi
continueranno a produrre effetti senza soluzione di continuità.
Qualora il Referendum approvi un Accordo non ancora pubblicato, esso sarà
applicato dal primo giorno del mese successivo a quello di proclamazione del
risultato referendario.
TITOLO V
DIRITTI D’INFORMAZIONE
Art. 35 - Diritti di Informazione
A. Di comparto territoriale - Le Aziende che applicano il presente
Contratto e che occupano a tempo indeterminato più di:
a) 50 Dipendenti, se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 100 Dipendenti, se operano in più province ma nell'ambito di una sola
regione;
c) 200 Dipendenti, se operano nell'ambito nazionale in più regioni;
annualmente, di norma entro il primo semestre, su domanda delle
Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL o della maggioranza
delle RSA interessate o anche attraverso l’Associazione territoriale
imprenditoriale cui l’Azienda aderisce, s’incontreranno, ai rispettivi livelli,
per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo settoriali.
Nell’occasione degli incontri, a richiesta del Sindacato, anche al di fuori delle
scadenze previste, le Aziende forniranno, nel rispetto della piena autonomia
imprenditoriale, informazioni, anche orientate al raggiungimento d’intese,
preventive alla fase d’attuazione di programmi che comportino processi
rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione,
utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica, acquisizioni o
incorporazioni che investano gli assetti aziendali, e informazioni sui nuovi
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insediamenti nel territorio.
Nelle medesime occasioni, a richiesta saranno fornite informazioni
sull’effettuazione del lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni
inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie d’impiego ivi
utilizzate. Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in
materia di responsabilità sociale delle Aziende quali, ad esempio, sui Codici
di condotta disciplinare interni, Certificazioni, asseverazioni, situazione
infortunistica aziendale e conflitti di lavoro.
B. Aziendali - Con la stessa periodicità e alle stesse condizioni di cui al primo
comma del paragrafo A. del presente articolo, le Aziende, a domanda,
forniranno alle Organizzazioni Sindacali e/o alle RSA, informazioni
orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D. Lgs.
25/2007, riguardanti:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività, nonché indicazioni
sulla situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione,
nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di
contrasto della crisi;
c) le decisioni aziendali che siano suscettibili di comportare rilevanti
cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
Inoltre, sempre con cadenza annuale, l'Azienda, a richiesta delle proprie
R.S.A. o della R.S.T., è tenuta a informarle sull'andamento del ricorso del
lavoro:
• a tempo determinato;
• a tempo parziale;
• intermittente;
• in somministrazione (la durata e il numero dei contratti; la qualifica dei lavoratori
interessati);
• supplementare e/o straordinario e utilizzo della Banca delle ore.
Copia del verbale conclusivo di tali incontri sarà inoltrata per conoscenza
anche all'Organizzazione Nazionale di ciascuna parte interessata.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale , il Datore di lavoro è
tenuto a informare tempestivamente il personale già dipendente con
contratto a tempo pieno, occupato in unità periferiche aziendali site nello
stesso comune, anche mediante comunicazione scritta da affiggere in luogo
accessibile a tutti, ed è tenuto a prendere in prioritaria considerazione,
nell'ambito della fungibilità, le domande interne di trasformazione a tempo
parziale.
Al fine di favorire la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato, il Datore di lavoro è tenuto a informare
i lavoratori assunti a tempo determinato e le R.S.A. o R.S.T., dei posti
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vacanti a tempo indeterminato, che si rendano disponibili in azienda,
riferentesi alle medesime mansioni del lavoratore informato.
Tali previsioni potranno essere ottemperate anche mediante affissione in
bacheca aziendale della relativa comunicazione.
Art. 36 - Commissioni Paritetiche Settoriali
A tutela delle realtà lavorative di più ridotte dimensioni, annualmente (di norma,
entro il primo semestre), le Parti, a richiesta di una di esse, s’incontreranno anche con
la presenza degli R.S.T. e dei R.S.D., al fine di effettuare un esame congiunto del
quadro sociale ed economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle
prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi d’innovazione. Saranno altresì
presi in esame:
1) i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o
indirettamente, dalla riforma del settore, che abbiano riflessi sull'esercizio
delle singole attività;
2) le conseguenze sul settore e sugli addetti dei sopraddetti processi, sia sotto
l'aspetto organizzativo che formativo e professionale;
3) lo stato e la dinamica dell’occupazione, con particolare riguardo a quella
giovanile, nonché, per quanto definito dal presente Contratto in materia di
formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica dei rapporti di
praticantato breve o “stage” e di Apprendistato, dei contratti a tempo
determinato, del telelavoro, nonché di ogni altra forma cosiddetta “atipica”
del rapporto di lavoro.
Inoltre, nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta di una delle Parti
stipulanti il presente Contratto, saranno affrontati le materie e definiti gli obiettivi
in appositi incontri relativi :
a) ai fabbisogni occupazionali, su quelli formativi e in particolare sulla
riqualificazione professionale;
b) alle problematiche aziendali connesse alla previdenza integrativa,
all’assistenza sanitaria integrativa e al Welfare;
c) alla costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di
settore;
d) all'esame e l'elaborazione di un Codice di condotta sulla tutela della dignità
della persona (molestie sessuali, mobbing) nel settore, tenuto conto delle
risoluzioni e raccomandazioni Comunitarie;
e) alla costituzione, ove non già operativa, delle Commissioni paritetiche
provinciali di conciliazione per la gestione della "composizione delle
controversie", di cui ai D.Lgs. del 31/03/1998, n. 80 e del 29/10/1998, n.
387 e s.m.i., nonché la nomina dei rap presentanti e la sede operativa delle
stesse, così come previsto dal presente Contratto;
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f) alla nomina dei membri/arbitri dei collegi d’arbitrato e la sede operativa
degli stessi, così come previsto dal presente CCNL e dalla Legge.
Le Parti, con la presente disciplina, hanno inteso adempiere alla normativa
comunitaria e nazionale in materia d’informazione e consultazione dei
Lavoratori.
Allorquando le tematiche trattate riguardino categorie professionali quali Quadri
e Dirigenti, sarà data facoltà ad almeno un R.S.A. di queste Categorie di fruire
in modo specifico del diritto di informazione e partecipazione.
TITOLO VI
CCNL: DECORRENZA E DURATA
Art. 37 - CCNL: Decorrenza e Durata
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ha validità dal 1°
dicembre 2023 e scadrà il 30 novembre 2026, sia per la parte economica
che normativa.
Il CCNL, se non disdetto mediante raccomandata A.R. alla controparte, almeno
sei mesi prima della sua scadenza, s’intenderà tacitamente prorogato d’anno in
anno.
In caso di disdetta, il presente CCNL manterrà piena efficacia economica e
normativa fino al successivo accordo di rinnovo.
La proposta di rinnovo ( piattaforma contrattuale datoriale o sindacale ) dovrà
preferibilmente pervenire all’altra Parte almeno tre mesi prima della data di
scadenza del CCNL o dal termine della proroga.
Art. 38 - CCNL: Clausole di raffreddamento
Durante i tre mesi antecedenti e nei sei mesi successivi alla scadenza del presente
CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a nove mesi dalla
presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative
unilaterali di sospensione dei benefici contrattuali o di sciopero, né procederanno
ad azioni dirette. A tal proposito, le Parti richiamano l’Accordo Quadro del 25
giugno 2018 sottoscritto tra le Associazioni Datoriali e Sindacali “ Sugli assetti dei
livelli della Contrattazione e sulle regole della stessa”.
Art. 39 - CCNL: Indennità di Vacanza Contrattuale
Le Parti si danno atto che, in caso di disdetta contrattuale, dal primo giorno
del quarto mese successivo alla data di scadenza del CCNL dovrà
essere corrisposta ai Lavoratori dipendenti un’indennità retributiva provvisoria
denominata “Indennità di Vacanza Contrattuale” , nei valori che saranno calcolati in
base all’incremento degli Indici Nazionali IPCA ( al netto degli energetici importati )
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intervenuto dalla data di applicazione del presente CCNL alla data di sua
scadenza.
Le Parti determineranno, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla
scadenza del CCNL, la tabella delle Indennità di Vacanza Contrattuale per
ciascun livello d’inquadramento, applicando i criteri che precedono.
Dal primo giorno del mese di decorrenza della rinnovata retribuzione prevista
dal nuovo CCNL, l'Indennità di Vacanza Contrattuale cesserà di essere
corrisposta per decadenza.
In sede di rinnovo del CCNL, sarà anche definita la compensazione delle
eventuali differenze retributive per il periodo di vacanza contrattuale.
Inoltre, le Parti valuteranno l’entità del recupero degli scostamenti dell’Indice
IPCA, depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, anche in
funzione della situazione socio economica di settore, conciliando le primarie
esigenze di salvaguardia e di espansione dei posti di lavoro con la tutela del potere
d’acquisto delle retribuzioni.
TITOLO VII
CCNL: STAMPA E DISTRIBUZIONE
Art. 40 - CCNL: esclusiva
Il presente CCNL sarà editato a cura delle Parti sottoscrittrici nel testo conforme
all’originale con le modifiche o integrazioni eventualmente intervenute . Inoltre,
nel sito dell’ En.Bi.C. ( www.enbic.it), sarà editato il Testo Ufficiale , sempre
aggiornato, che farà fede in caso di controversia, comprendendo anche le
eventuali modifiche disposte a seguito delle Interpretazioni Contrattuali emesse
dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione,
Certificazione e Conciliazione.
Per quanto concerne la determinazione degli elementi contrattuali ai fini
contributivi, nonchè ai fini dell’applicazione di un regime fiscale agevolato, farà
testo esclusivamente il Contratto depositato presso la Direzione Generale della
tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, Divisione IV, presso
il Ministero del Lavoro.
Le Parti intendendo salvaguardare la piena e completa proprietà del testo
contrattuale, ne inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo
espressa autorizzazione di tutte le Parti sottoscrittrici che si riservano, in caso
contrario, ogni azione di tutela.
Gli Enti Istituzionali (C.N.E.L.: Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, sito del
Ministero del Lavoro e delle Politiche S ociali, ecc.), le Banche Dati, i Datori di
lavoro iscritti a una delle Associazioni sottoscrittrici e i Dipendenti delle Aziende
ove si applica regolarmente questo CCNL, cioè iscritte all’ENBIC, potranno
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liberamente utilizzare il presente Testo, anche memorizzandolo su supporti
informatici.
Art. 41 - CCNL: distribuzione a Enti
Le Parti sottoscrittrici s’impegnano ad inviare copia del presente CCNL al
CNEL, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, a richiesta, agli Enti
Assicurativi Previdenziali e Assistenziali interessati, agli aventi diritto per Legge
e alle principali case di Software paghe (Zucchetti, Team System, Ipsoa,
CentroPaghe, Buffetti, Inaz Paghe, Sistemi, Data Service, Essepaghe ecc.).
Art. 42 - CCNL: distribuzione ai Lavoratori
L’Azienda è tenuta a distribuire gratuitamente a ogni singolo Dipendente, in
servizio o neo assunto, una copia del presente CCNL, in formato cartaceo o
digitale, contenente le informazioni previste dal D.Lgs. 104/2022 (c.d. “Decreto
Trasparenza”).
TITOLO VIII
CCNL: EFFICACIA
Art. 43 - CCNL: Efficacia
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia
obbligatoria solo ed esclusivamente nei confronti dei Dipendenti di Datori di
lavoro che applic hino il presente CCNL e che siano iscritti a una delle
Associazioni Datoriali stipulanti e all’En.Bi.C., versando mensilmente le quote
previste per ciascun Dipendente.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL,
o qualsiasi estensione pattuita con altre Parti, potrà avvenire solo con il
preventivo consenso, espresso congiuntamente, di tutte le Parti stipulanti.
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TITOLO IX
CCNL: DEFINIZIONI
Art. 44 - I vari termini indicati nel presente CCNL si assumono nel seguente
significato:
A) Sulla Retribuzione
a. “Trattamento complessivo”:
E’ costituito da tutti gli elementi retributivi stabili dovuti al Lavoratore,
in denaro o in natura, quale corrispettivo della prestazione lavorativa,
oltre le prestazioni Sanitarie Integrative e Assicurative e di Welfare
Contrattuale. Ai fini del presente CCNL, esso comprende : la P.B.N.C.M.,
l’Elemento Perequativo Mensile Regionale, gli Aumenti periodici di
anzianità, l’Indennità di Mancata Contrattazione, o gli eventuali benefici
della Contrattazione di Secondo livello, le voci previste dal Contratto
Individuale quali, ad esempio, il Superminimo, le Indennità correlate ai
modi della prestazione (lavoro notturno, festivo, ecc.) , le Indennità correlate
alla mansione, le prestazioni contrattualmente dovute per il Welfare
Contrattuale, così come per l’Assistenza Sanitaria Integrativa e per le
garanzie Assicurative Vita.
b. “Paga Base Nazionale Conglobata Mensile” o “P.B.N.C.M.”:
Comprende gli importi lordi mensili della retribuzione contrattualmente
definita per la generalità dei Lavoratori nell’apposita Disciplina Speciale
del presente CCNL, commisurata al la Categoria e livello
d’inquadramento professionale. E ssa è comprensiva anche del l’ex
indennità di contingenza e dell’ E.D.R. In caso di Tempo Parziale , essa
dovrà essere rapportata all’ Indice di Prestazione.
c. “Elemento Perequativo Mensile Regionale”:
E’ un elemento retributivo lordo, aggiuntivo alla P.B.N.C.M., introdotto
al fine di recuperare, almeno parzialmente, il differenziale dei diversi
Indici Regionali del costo della vita. Esso sarà riconosciuto in funzione
della Categoria e livello professionale d’inquadramento, della Regione di
riferimento e, in caso di Tempo Parziale, sarà rapportato alla percentuale
di prestazione (Indice di Prestazione).
d. “Retribuzione Mensile Normale” o “R.M.N.”:
S’intende la retribuzione “fissa” mensile lorda, parametrata all’Indice di
Prestazione in caso di Tempo Parziale, costituita dai seguenti elementi:
• Paga Base Nazionale Conglobata Mensile;
• Elemento Perequativo Mensile Regionale;
• Aumenti periodici d’anzianità ( c.d. scatti);
• Superminimi “ad personam”;
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• tutti gli altri elementi retributivi derivanti dalla Contrattazione
Individuale o Collettiva, che siano stati previsti utili per le
retribuzioni differite e il T.F.R.
e. “Retribuzione Oraria Normale” o “RON”:
Si ottiene dividendo la “ Retribuzione Mensile Normale ” per il Divisore
convenzionale orario che, salvo per i lavoratori discontinui, è pari a 173
(centosettantatre).
f. “Retribuzione Giornaliera Normale” o “R.G.N.”:
Si ottiene dividendo la “ Retribuzione Mensile Normale ” per il Divisore
convenzionale giornaliero, che è pari a 26 (ventisei).
g. “Retribuzione Mensile di Fatto” o “R.M.F.”:
S’intende l’importo lordo mensile dovuto al Lavoratore quale
corrispettivo per il lavoro prestato, nel rispetto delle previsioni
contrattuali collettive e individuali pattuite. È, quindi, comprensiva di
tutte le voci retributive, stabili, condizionate e variabili del periodo
considerato quali, oltre alla R.M.N., delle seguenti:
• Indennità di Mancata Contrattazione o, in alternativa, gli eventuali
importi previsti dalla Contrattazione di secondo livello;
• Indennità correlate alla mansione ( ad esempio: indennità di trasferta,
indennità trasfertisti, maggiorazioni e indennità di turno, indennità di maneggio
denaro, ecc.);
• Retribuzioni extraorarie con maggiorazioni ( ad esempio: per lavoro
straordinario, supplementare, festivo, notturno ecc.);
• Eventuali importi forfettariamente riconosciuti per lavoro
extraorario contrattuale ( forfetizzazione lavoro supplementare e/o
straordinario);
• Premi (ad esempio: premio presenza, di produttività, di risultato, ecc.);
• Indennità sostitutive (ad esempio, per ferie maturate e non godute, di preavviso,
di trasporto, ecc.).
h. “Indennità di Mancata Contrattazione”:
Elemento retributivo riconosciuto in assenza di Contrattazione di
Secondo livello, secondo le previsioni dell’art. 270.
i. “Integrazione Mensile Variabile”:
Ogniqualvolta le Parti stabiliscono in un Contratto Individuale una
retribuzione fissa mensile (per esempio, per dare certezza al Lavoratore
di poter affrontare delle spese mensilmente ricorrenti), si potrà prev edere
la voce di “Integrazione Mensile V ariabile” quale complemento tra la
R.M.F. (Retribuzione Mensile di Fatto) spettante e l’importo
mensilmente pattuito. Nel caso di minori retribuzioni contrattualmente
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dovute (per trattenute per danni, per sciopero, per multa, sospensione
disciplinare, assenze per malattia, mese parzialmente lavoro ecc.), tali
differenze NON saranno compensate dall’Integrazione Mensile
Variabile.
Nel caso di retribuzione fissa mensile, ottenuta mediante un’Integrazione
Mensile Variabile ricorrente, la R.M.F. coinciderà con la retribuzione
fissa mensile pattuita, aumentata delle “retribuzio ni extraorarie con
maggiorazioni”, eventuali Indennità sostitutive e Premi condizionati
annuali.
j. “Retribuzione Media Globale Giornaliera” o “R.M.G.G.”:
E’ la retribuzione lorda che si calcola con i criteri indicati dall’INPS,
normalmente pari a 1/26° ( per gli Impiegati) o 1/30° ( per gli Operai )
dell’Imponibile previdenziale del mese precedente, incrementato dei
ratei di tredicesima mensilità, salvo che la stessa non sia stata frazionata
o già contabilizzata in ratei mensili.
k. “Divisore Convenzionale” o “DC”:
Orario: 173
Giornaliero: 26
l. “Rimborso spese”:
S’intende il ristoro delle spese sostenute dal Lavoratore in nome e per
conto dell’Azienda, ivi comprese le spese di viaggio, vitto e
pernottamento, conseguenti al lavoro comandato al di fuori della sede
abituale, nei limiti della normalità o preventivamente concordate. In caso
di prestazione comandata al di fuori dal C omune della sede abituale di
lavoro, il rimborso spese di vitto e alloggio può essere sostituito
dall’Indennità di trasferta con esenzione contributiva e fiscale, nei limiti
legalmente previsti , mentre eventuali importi eccedenti faranno parte
della R.M.F. Il Rimborso spese, per la sola documentazione contabile,
potrà essere contabilizzato e riconosciuto unitamente alla retribuzione,
ma esso non sarà soggetto a contribuzione previdenziale né a prelievo
fiscale.
B) Sul Tempo
a. “Anno Solare”:
Arco temporale di 365/366 giorni.
b. “Anno di Calendario”:
Arco temporale dal 1° gennaio al 31 dicembre.
c. “Giorni di Calendario”:
Giorni compresi nell’anno di calendario.
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d. “Giorni”:
Salvo che non sia diversamente precisato, il computo si effettua secondo
i criteri dell’art. 2963 c.c.:
“I termini […] si computano secondo il calendario comune.
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine […
e il termine] si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.
Se il termine cade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo”.
e. “Giorni lavorabili” e “Giorni lavorativi”:
Nel lavoro giornaliero (5+2), il computo si effettua deducendo dai giorni
dell’anno di calendario i giorni festivi, di riposo, di ferie contrattualmente
previste e i giorni di festività infrasettimanali cadenti nell’anno.
Negli altri profili d’orario, dai giorni dell’anno si dedurranno i giorni di
ferie contrattualmente previsti, quelli di riposo, i festivi e le festività che
siano previste come godute.
f. “Giorni lavorati”:
Corrispondono ai giorni lavorabili nei quali vi sia stata l’effettiva
prestazione ordinaria lavorativa. Nell’orario settimanale “5+2”, al fine
del calcolo di eventuali indennità giornaliere, i giorni lavorati sono pari ai
gruppi di 8 (otto) ore ordinarie lavorate nel mese, eventualmente
moltiplicati per l’ Indice di Prestazione, con arrotondamento al
quoziente intero superiore quando il resto di ore ordinarie lavorate sia
pari o superiore alla metà dell’orario ordinario giornaliero. Nel caso di
Addetti ai Servizi con profilo d’orario “6+1” e “6+1+1”, i giorni lavorati
corrispondono ai giorni in cui il Lavoratore ha prestato lavoro ordinario,
secondo le previsioni della regolare turnistica.
g. “Mese Lavorato”:
Ai fini della maturazione degli istituti contrattuali, il mese si considera
lavorato quando vi sia stata prestazione lavorativa per più di 14 giorni di
calendario.
h. “Fine Settimana”:
Il periodo che va dalle ore 13:00 di venerdì alle ore 6:00 del lunedì.
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i. “Periodo Feriale Estivo”:
Il periodo che va dal 15 maggio al 30 settembre.
j. “Periodo Feriale Natalizio”:
Il periodo che va dal sabato precedente il 7 dicembre al sabato seguente
il 6 gennaio.
k. “Periodo Feriale Pasquale”:
Il periodo che va dal sabato antecedente alla domenica delle Palme al
sabato successivo alla Pasqua.
C) Sulle Parti del rapporto di lavoro
a. “Azienda”, “Studio”, “Agenzia”, “Società”, “Impresa”, “Datore di
lavoro” e “Datore”:
Sono termini utilizzati come sinonimi per indicare il Soggetto giuridico
titolare del rapporto di lavoro.
b. “Lavoratore” e “Dipendente”:
Nel CCNL sono termini utilizzati come sinonimi del Soggetto prestatore
di lavoro subordinato. Agli effetti dell’interpretazione e dell’applicazione
del presente CCNL, con la dizione “Lavoratore” e/o “Dipendente”,
s’intendono sia i Dirigenti, che i Quadri, gli Impiegati o gli Operai. In
caso di clausole che interessino una sola Categoria di Lavoratori, sono
usate le dizioni separate di “Dirigente ”, “Quadro”, “Impiegato ” o di
“Operaio/Operatore”.
c. “Parti aziendali”:
S’intendono i R appresentanti dell’Azienda e dei Lavoratori.
Normalmente, tale termine è utilizzato per individuare i soggetti delegati
alla sottoscrizione degli Accordi aziendali di secondo livello.
d. “Generalità dei lavoratori”:
S’intendono tutti i Dipendenti di un Insieme, quali: una determinata
Categoria ( Dirigenti, Quadri, Operai o I mpiegati) o R eparto ( servizio, settore
aziendale ecc.) o mansioni (amministrativi, tecnici, commerciali ecc.) o dell’intera
Azienda.
e. “Lavoratore Assistito”:
Così si qualifica il Lavoratore che, in un contenzioso, esercita il suo diritto
a farsi assistere o rappresentare dal Sindacato cui aderisce o conferisce
mandato. Per esempio: per la presentazione delle giustificazioni alle contestazioni
disciplinari e l’assistenza presso il Collegio di Conciliazione e Arbitrato ai sensi
dell’art. 7 della L. 300/1970; in caso di richiesta di Convocazione facoltativa presso
la ITL ai sensi dell’art. 410 del c. p.c.; in caso di Conciliazione obbligatoria per
licenziamento per “giustificato motivo oggettivo ” ai sensi dell’art. 7 della L.
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604/1966. L’assistenza individuale è libera, mentre l’A ssistenza e la
Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori sono riservate alle
Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto il presente CCNL o,
contestualmente alle Parti del CCNL, gli Accordi aziendali di Secondo
livello.
f. “Accordo Assistito”:
Quando il Lavoratore acconsente a un Accordo Transattivo (ex art t.
410/411 c.p.c.), con sottoscrizione contestuale delle Parti, dell’Assistente
Sindacale cui il dipendente abbia conferito mandato e dei Conciliatori.
In assenza di sottoscrizione con le forme previste dagli artt. 410/ 411
c.p.c., s’intende “assistito” l’Accordo tra Azienda e Lavoratore alla
presenza e con la sottoscrizione della R.S.A./R.S.T.
D) Sul Contratto di lavoro
a. “Contratto Collettivo di Lavoro”:
E’ il Contratto che disciplina il rapporto di lavoro dal punto di vista
normativo e retributivo per la generalità dei lavoratori dipendenti o per
una determinata categoria di essi.
Se il Contratto Collettivo ha un ambito applicativo riferito all’intero
territorio nazionale, si definirà “Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro” (come il presente CCNL). I Contratti Collettivi, oltre che Nazionali,
possono essere Regionali, Provinciali, Aziendali, di Reparto o di
Mansioni, di Settore ecc. e ciascuno di essi regolamenterà situazioni
particolari non comprese nel CCNL.
I Contratti C ollettivi “particolari”, quando rispettano le condizioni
inderogabili legali e quelle previste in fatto di Rappresentanza Collettiva
(art. 3) o di Referendum Aziendale, essendo “disciplina speciale”, avranno
prevalenza rispetto alle corrispondenti disposizioni generali del CCNL.
b. “Contratto Individuale di Lavoro” o “Contratto Individuale” o
“Lettera o Contratto di assunzione” :
E’ il Contratto che disciplina il rapporto di lavoro individuale, tra
Lavoratore e Datore di lavoro. Nella Lettera d’assunzione devono essere
contenute tutte le informazioni previste dall’art. 155, oltre ogni altra
previsione rientrante nell’autonomia privata negoziale, concordata tra le
Parti sia di natura normativa che economica, purchè essa non
contraddica condizioni inderogabili legali e non sia co mplessivamente
peggiorativa rispetto alle previsioni del CCNL o di altri Contratti
Collettivi applicabili in Azienda e sia determinata o determinabile.
In alcuni casi , è richiesta la forma scritta quale requisito essenziale ( per
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esempio in presenza del Patto di Prova); in altri, la forma scritta è richie sta solo
ai fini della prova.
Nella Lettera d’assunzione dovrà essere precisato anche il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro che regolerà il rapporto in questione per
tutto quanto non espressamente previsto a livello individuale tra le Parti
o nel caso di più favorevole condizione collettiva.
c. “Impegno” o “Impegnativa d’assunzione”:
Prima dell’assunzione e della sottoscrizione del Contratto Individuale, le
Parti (Datore di lavoro e Lavoratore ) potranno sottoscrivere un reciproco
impegno alla futura instaurazione del rapporto di lavoro alle condizioni
che, seppur in modo sintetico, dovranno essere ivi richiamate.
Per essere vin colante, esso dovrà quindi essere sottosc ritto dalle Parti
interessate (c.d. Contraenti) e prevedere i seguenti elementi:
• identità delle Parti (Datore e Lavoratore);
• data prevista d’assun zione ( a tempo o a condizione) e tipologia
contrattuale;
• mansione, livello d’inquadramento e retribuzione concordati;
• orario di lavoro (se Tempo Parziale o Tempo Pieno);
• CCNL che sarà applicato al rapporto di lavoro;
• termine di decadenza dell’Impegno d’assunzione.
Il mancato ingiustificato adempimento all’Impegno, determinerà alla
Parte lesa il diritto al risarcimento del danno, così come previsto dalla
normativa in materia.
d. Forma del Contratto o del negozio giuridico “Ad Substantiam” o
“Essenziale” :
Si ha quando l a forma richiesta scritta è elemento essenziale , la cui
assenza determina nullità del patto o delle correlate condizioni.
e. Forma del Contratto o del negozio giuridico “Ad Probationem” o
“ai fini della prova”:
Si ha quando la forma non è di tipo essenziale, avendo essa solo lo scopo
di provare un fatto e potendo essere sostituita anche da altri elementi di
prova (testimoniale o documentale).
E) Sull’Orario di lavoro
a. “Tempo Pieno”:
E’ il normale orario di lavoro, stabilito in 40 (quaranta) ore ordinarie
settimanali. Per gli Addetti ai Servizi che lavorano in turni periodici
nelle turnistiche “6+1+1”, il normale orario medio di lavoro settimanale
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è stabilito in 42 (quarantadue) ore ordinarie. In caso di cambio turno, il
normale orario di lavoro di 40 (quaranta) ore settimanali, potrà variare
con una composizione plurisettimanale o plurimensile dell’orario
ordinario di lavoro, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali e legali.
b. “Tempo Parziale”:
E’ l’orario di lavoro, fissato dal Contratto Individuale, in misura inferiore
rispetto al Tempo Pieno. L’articolazione del Tempo Parziale potrà
essere: “orizzontale”, “verticale” o “ mista”, come previsto dall’art. 48 del
presente CCNL.
c. “Indice di Prestazione” o “IP”:
Nell’orario di lavoro a Tempo Parziale è determinato dal rapporto tra
l’orario di lavoro praticato dal Lavoratore e quello contrattualmente
previsto per il Tempo Pieno. Per esempio, per un Lavoratore assunto con orario
di lavoro a Tempo Parziale di 30 ore settimanali, l’Indice sarà: 30 : 40 = 0,75
(Indice di Prestazione). Analogamente, per alcuni istituti contrattuali,
l’Indice di Prestazione sarà tra il tempo lavorato e il tempo inizialmente
o contrattualmente previsto.
d. “Orario di lavoro”:
E’ il tempo nel quale il Lavoratore si pone a disposizione del Datore per
l’esecuzione dell’opera richiesta secondo le sue direttive, contro la
retribuzione ordinaria pattuita. Può essere distribuito nell’arco del giorno
o della settimana, secondo i turni comunicati. Può svolgersi a “tempo pieno”
o a “ tempo parziale”. Può essere distribuito uniformemente nei vari
giorni/settimane lavorative, oppure in modo differenziato, purché il
tempo medio risultante rispetti i limiti contrattuali e legali del lavoro
ordinario.
e. “Orario di lavoro settimanale”:
Nel Tempo pieno è di 40 (quaranta) ore ordinarie normalmente
distribuite su 5 (cinque) o 6 (sei) giorni alla settimana. Per gli Addetti ai
Servizi con turni di lavoro 6+1+1 a copertura “H24”, al fine di garantire
la rotazione tra i diversi turni, l’orario di lavoro settimanale sarà
distribuito in modo “plurisettimanale” su cicli di 8 (otto) giorni. Nel
tempo parziale orizzontale, l’orario di lavoro settimanale è dato dal
prodotto tra l’Indice di Prestazione e l’orario settimanale pieno (40).
Per i lavoratori discontinui, l’orario di lavoro ordinario settimanale potrà
essere compreso tra 40 e 45 ore.
f. “Orario di lavoro (giornaliero o settimanale) normale”:
E’ la preventiva definizione dei termini iniziali e finali dell’orario/i di
lavoro (giornaliero o settimanale) che, nel periodo considerato,
compongono il tempo di Lavoro Ordinario previsto per il Tempo Pieno.
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g. “Lavoro ordinario spezzato”:
E’ la prestazione ordinaria lavorativa suddivisa in due parti giornaliere ,
con un intervallo intermedio superiore a 1,5 ore.
h. “Lavoro Supplementare”:
Nel contratto a Tempo Parziale è il lavoro prestato oltre l’orario di lavoro
normale pattuito con il Lavoratore (orizzontale, verticale o misto ), entro i
limiti previsti all’art. 51 e l’orario contrattuale previsto per il tempo pieno,
superati i quali assume la qualifica di “lavoro straordinario”.
Nel Tempo Pieno, è il lavoro richiesto, autorizzato e svolto per recupero
di ritardi, fermate del lavoro imposte da cause di forza maggiore, oltre
l’orario giornaliero contrattualmente predeterminato, ma entro i limiti
mensili di lavoro effettivo previsti dall’orario contrattuale.
i. “Consolidamento dell’orario di lavoro”:
Ogniqualvolta nel Tempo Parziale, il ricorso alle Clausole Flessibili o al
Lavoro Supplementare siano permanenti e di durata superiore a 6 ( sei)
mesi di calendario, salvo che le Parti aziendali abbiano già definito per
iscritto un diverso termine certo, a tempo o a condizione per il ritorno
all’Indice di prestazione iniziale, si opera il Consolidamento dell’orario
di lavoro che, a tutti gli effetti, modifica l’Indice di Prestazione del
Lavoratore acquisendo nel suo orario di lavoro settimanale anche la
quota di lavoro (da Clausole Flessibili o Lavoro Supplementare) consolidato.
In caso di consolidamento ( positivo o negativo), le competenze differite del
Lavoratore saranno riconosciute pro-quota, cioè proporzionate al tempo
dei rispettivi Indici di prestazione.
Il consolidamento opera fino a concorrenza dell’Indice di Prestazione
uguale a 1 (uno).
Restano salve diverse pattuizioni tra Datore di lavoro e Lavoratore ,
purché concluse mediante Accordo assistito e le diverse condizioni se più
favorevoli al Lavoratore.
j. “Lavoro Straordinario”:
E’ il lavoro prestato al di fuori dei termini iniziali e finali dell’Orario di
lavoro giornaliero e/o settimanale n ormale, così come previsto per la
prestazione a Tempo Pieno.
k. “Lavoro prolungato”:
E’ la prestazione lavorativa (di flessibilità, di straordinario, di straordinario con
riposo compensativo, di lavoro supplementare o d’intensificazione con accredito nella
Banca delle Ore ), richiesta quale anticipazione o prolungamento del
normale orario di lavoro e in eccedenza ad esso.
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l. “Lavoro extra ordinario spezzato”:
E’ la prestazione lavorativa (di flessibilità, di straordinario, di straordinario con riposo
compensativo, di lavoro supplementare o d’intensificazione con accredito nella Banca
delle Ore), richiesta in modo non adiacente, per un tempo superiore a 30 (trenta) minuti
al normale orario ordinario di lavoro. Normalmente, il lavoro extra ordinario spezzato
comporta il rimborso delle spese di viaggio preventivamente concordate ed
effettivamente sostenute e documentate dal Lavoratore per il rientro al lavoro e
all’abitazione e deve avere una durata di almeno un’ora. Comunque, in ogni caso, la
retribuzione minima del lavoro extra ordinario spezzato deve essere di un’ora, con le
relative maggiorazioni, oltre il rimborso delle spese.
m. “Lavoro notturno”:
E’ il lavoro prestato nell’arco temporale dalle ore 24:00 alle ore 7:00,
mediante lavoro ordinario a turni, straordinario o intensificazioni con
accredito nella Banca delle Ore.
n. “Turni Avvicendati”:
É il sistema di distribuzione dell’orario di lavoro articolato su più turni
giornalieri, fissi o periodici.
I turni avvicendati giornalieri potranno essere così distribuiti:
- su “semi- turni”, nel qual caso il lavoro si svolgerà, per esempio,
alternativamente, dalle 6:00 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 22:00 o con
altro simile profilo di orario;
- su tre turni con “turno continuo giornaliero” nelle 24 ore,
normalmente dalle 6:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 22:00 o dalle 22:00
alle 6:00, con inizio dalle 06:00 del lunedì e termine alle 06:00 del
sabato;
- su turni “H24”, i nastri orari prevedono la continuazione del lavoro
senza soluzione di continuità. I riposi settimanali e i festivi saranno
calendarizzati dalla turnistica, con distribuzione variabile all’interno
dell’intera settimana.
La Contrattazione di Secondo livello potrà introdurre, modificare o
disciplinare i profili d’orario e i turni di lavoro praticati, nel rispetto delle
previsioni legali.
F) Sulla Malattia e Infortunio
a. “Periodo di Carenza”:
Sono i primi 3 (tre) giorni solari di malattia e/o i nfortunio non
professionale o seguenti a quello dell’infortunio professionale , in cui
l’INPS/INAIL non erogano al Lavoratore alcun trattam ento
indennitario. Infatti, le Indennità riconosciute dall’INPS o dall’INAIL
decorrono solo dal 4° (quarto) giorno di malattia/infortunio.
b. “Periodo di Comporto”:
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E’ il periodo di conservazione del posto di lavoro del lavoratore assente
per malattia o infortunio.
Il periodo di comporto può essere “secco”, quando considera un solo
evento morboso oppure “frazionato” o “per sommatoria”, quando
considera più eventi morbosi in un dato arco temporale. Nel presente
CCNL, il periodo di comporto, come stabilito agli artt. 186 e 187, è
frazionato e per sommatoria. Entro tale periodo complessivo l’Azienda,
salvo il caso di giusta causa o giustificato motivo (oggettivo o soggettivo), non potrà
licenziare il Lavoratore.
Per le definizioni relative alla Classificazione del Personale, si rinvia all’art.
260 e seguenti della Disciplina Speciale del presente CCNL.
TITOLO X
MOBILITÀ E MERCATO DEL LAVORO
Art. 45 - Mobilità e Mercato del Lavoro
Alle Imprese che applicano integralmente il presente Contratto è data la
possibilità di utilizzare, in funzione delle differenti esigenze, gli strumenti di
flessibilità previsti.
Le Parti convengono che, a fronte di temporanea difficoltà di mercato, di crisi, di
ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale che comportino
esuberi occupazionali, nella Contrattazione di secondo livello si dovranno
concordare i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire le
conseguenze sociali della minore necessità d’impiego della forza lavoro, anche
facendo ricorso a strumenti contrattuali alternativi o integrativi ai soli strumenti
di Legge.
TITOLO XI
GLI ISTITUTI DEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO
Art. 46 - Normale rapporto di lavoro
In assenza di esplicita diversa pattuizione scritta, il Contratto di lavoro si
considera a tempo pieno e indeterminato.
Solo ricorrendo le condizioni previste dalla Legge e dal CCNL, l’Impresa
usufruirà degli sgravi contributivi previsti.
Art. 47 - Istituti del nuovo mercato del lavoro
Si evidenziano le seguenti tipologie contrattuali, disciplinate nei Titoli seguenti.
A) LAVORI C.D. “TIPICI”
1) Tempo Parziale
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2) Tempo Determinato
3) Telelavoro
4) Lavoro Agile (Smart working)
5) Lavoro Intermittente
6) Somministrazione di lavoro
B) TIPOLOGIE CONTRATTUALI FORMATIVE
7) Apprendistato
8) Mobilità Verticale
9) Condizioni d’Ingresso
10) Tirocinio o Stage e Alternanza Scuola-Lavoro
C) LAVORI C.D. “ATIPICI”
11) Contratto di Collaborazione
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TITOLO XII
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Premessa
Nell’ambito di applicazione del presente CCNL, le Parti sottoscrittrici individuano il Contratto a Tempo
Parziale quale tipologia particolarmente utile nei seguenti casi:
• se orizzontale: per garantire i servizi di durata temporale ridotta e giornalmente ripetuti quali, ad
esempio, le “aperture al pubblico” e simili. Inoltre, può permettere al lavoratore la conciliazione di
determinate particolari incombenze familiari/sociali;
• se verticale: per garantire i servizi nei fine settimana, durante i periodi feriali e per le intensificazioni
annuali di lavoro e/o per permettere al lavoratore di educare/assistere i figli o congiunti in determinati
periodi dell’anno (chiusure scolastiche e simili).
Le Parti, mentre riconoscono l’importanza dello “jus variandi” al fine di permettere al Datore di
organizzare il lavoro secondo le obiettive necessità dell’impresa, ricordano che il lavoro a Tempo Parziale
è spesso richiesto per esigenze personali o famili ari del Lavoratore, che dovranno essere, nei limiti del
possibile, rispettate.
Da quanto precede, le Parti hanno concordato la disciplina dell’art. 51, che prevede maggiorazioni crescenti
in funzione della diversa onerosità della prestazione richiesta e a seconda della sua collocazione.
Art. 48 - Lavoro a Tempo Parziale: definizione
Il Contratto di lavoro a Tempo Parziale prevede lo svolgimento dell’attività
lavorativa con orario ridotto rispetto a quello ordinario previsto nel presente
Contratto (40 ore/settimana).
Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere uno
strumento idoneo ad agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e a
rispondere alle esigenze delle Aziende e dei Lavoratori, concordano che lo stesso
possa essere di tipo:
a) orizzontale: quando la prestazione giornaliera ridotta si svolga per tutti i
giorni lavorativi;
b) verticale: quando la prestazione a tempo pieno si svolga solo per alcuni
giorni della settimana, del mese o dell’anno (particolarmente adatto per i periodi
di intensificazione);
c) misto: quando la prestazione sia resa secondo una combinazione dei
modi “orizzontale” e “verticale” sopraindicati e contempli giornate o
periodi a tempo pieno, alternati a giornate o periodi a orario ridotto o non
lavorati;
d) per gli “ over 63” : quando la prestazione sia resa a tempo parziale, in
accordo con la Società, da un lavoratore che ha oltre 63 (sessantatré) anni
(cfr. art. 1, comma 284, L. 208/2015).
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Art. 49 - Lavoro a Tempo Parziale: condizioni di assunzione
L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale necessita della
volontarietà di entrambe le Parti ( Azienda e Lavoratore) e, ai fini della prova, dovrà
risultare da atto scritto, nel quale saranno indicati, oltre a quanto previsto per la
generalità dei Lavoratori, i seguenti elementi:
1) l’indicazione della durata della prestazione lavorativa ridotta e della sua
collocazione con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Quando è previsto il lavoro a turni, l’indicazione che precede può limitarsi a
rinviare al calendario aziendale dei turni programmati;
2) il trattamento economico e normativo, secondo i criteri di proporzionalità
all’entità della prestazione lavorativa ordinaria ridotta ( con applicazione
dell’Indice di Prestazione);
3) l’accettazione delle Clausole Elastiche e Flessibili, di cui all’art. 53, comprendenti
l’eventuale previsione concordata della possibilità d’intensificazione in
particolari periodi dell’anno (per festività ecc.) o di variare temporaneamente la
collocazione dell’orario di lavoro.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 (quattro) ore, salvo diverso Accordo
sottoscritto in sede sindacale, non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale verticale anche per
le sole giornate di sabato e/o festive , cui possono accedere anche studenti e/o
Lavoratori, purchè essi siano in possesso dei requisiti contrattuali e legali
necessari.
Diversi modi relativi alla collocazione temporale dell’orario di lavoro potranno
essere definiti con Accordo aziendale che, a domanda di una Parte, potrà essere
sottoposto all’Ente Bilaterale Nazionale per ottenere l’Attestato di Conformità
Contrattuale/Legale.
Art. 50 - Lavoro a Tempo Parziale: trattamento economico e
normativo
Il trattamento economico e tutti gli istituti normativi contrattuali dovranno essere
proporzionati all’orario di lavoro a tempo parziale concordato nel periodo e agli
eventuali diversi Indici di Prestazione occorsi nell’anno , ad eccezione dei
contributi destinati alla “ Gestione Speciale” dell’En.Bi.C. e del Welfare Contrattuale,
che saranno integralmente dovuti o esclusi, così come previsto agli artt. 198 e
199. In caso di esclusione della Gestione Speciale dell’En.Bi.C., il Lavoratore a
Tempo Parziale avrà diritto all’Indennità sostitutiva di cui all’art. 200.
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Art. 51 - Lavoro a Tempo Parziale: lavoro supplementare
Si definisce Lavoro Supplementare quello prestato tra l’orario parziale pattuito
con il Lavoratore e l’orario contrattuale a tempo pieno, così come previsto dal
presente CCNL.
Per le particolari caratteristiche che contraddistinguono il settore disciplinato dal
presente CCNL quali, ad esempio, l’esigenza di sostituire i Dipendenti assenti e
di assicurare comunque la copertura dei servizi in caso d’intensificazione, le Parti
hanno stabilito che sia consentito di richiedere al Lavoratore la prestazione di
lavoro supplementare nei limiti di seguito precisati e con le maggiorazioni della
R.O.N. ivi previste.
Premesso tutto quanto precede, il lavoro supplementare richiesto è obbligatorio
se:
§ motivato da ragioni impreviste, oggettive, tecniche, organizzative o
sostitutive;
§ richiesto per intervenuta calamità.
Resta però inteso che, per la particolare tutela del lavoro a tempo parziale ( che
prevede una prestazione inferiore per l’eventuale assistenza familiare o per il completamento con
altro rapporto di lavoro a tempo parziale ), il lavoro supplementare non sarà mai
obbligatorio in presenza di comprovate situazioni personali del lavoratore che
siano state preventivamente documentate oltre che, ovviamente, nei casi di forza
maggiore.
Limiti diversi potranno essere concordati all’atto dell’assunzione del Lavoratore
o, successivamente, mediante Accordo Individuale assistito o Contrattazione
aziendale di secondo livello, che potrà individuare anche i casi di applicazione
dello Schema di Ipotesi di accordo pubblicato nel sito: https://cisalterziario.it.
In caso di lavoro supplementare “permanente”, superiore a 6 (sei) mesi di
calendario, vi sarà il Consolidamento dello stesso, con cessazione delle
maggiorazioni per i tempi “consolidati”.
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo sono già comprensive
dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti e, pertanto, il Lavoro
Supplementare sarà ininfluente nella determinazione delle ferie o della relativa
indennità sostitutiva, della tredicesima e del T.F.R.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
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Tab 1): Sintesi delle maggiorazioni per il Lavoro Supplementare *
a) Descrizione del Lavoro Supplementare
b) Maggiorazione oraria
Se “in prolungato”* Se “in spezzato”*
A Entro il 25% del normale orario mensile a tempo
parziale 25% 28%
B
Oltre il 25% del normale orario mensile a tempo
parziale, ma sempre entro il limite del 25% della
normale prestazione annua a tempo parziale
28% 31%
C In regime diurno in giorno di riposo - 36%
D In regime diurno in giorno festivo - 39%
E In regime notturno in giorno feriale 36% 39%
F In regime notturno in giorno di riposo - 41%
G In regime notturno in giorno festivo - 46%
* Per le definizioni del lavoro notturno, prolungato, spezzato, si rinvia all’art. 44.
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo sono già comprensive
dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti e, pertanto, saranno
ininfluenti nella determinazione delle ferie o della relativa indennità sostitutiva,
della tredicesima e del T.F.R.
Art. 52 - Lavoro a Tempo Parziale: lavoro straordinario (cioè
eccedente l’orario normale settimanale di lavoro: 40 ore)
Solo con acc ordo del Lavoratore, anche nel Tempo P arziale, potrà essere
eccezionalmente richiesta l’effettuazione di lavoro straordinario. Resta inteso che
in tale eventualità si applicheranno le maggiorazioni per il lavoro supplementare
di cui alla Tabella 1) dell’art. 51, ma con l’incremento di 5 (cinque) punti
percentuali della maggiorazione prevista per il lavoro richiesto nelle
medesime condizioni (lettere da A a G Tab. 1).
Art. 53 - Lavoro a Tempo Parziale: Clausole Elastiche e Flessibili
Per maggior chiarezza, è contrattualmente conservata la distinzione tra Clausole Elastiche e
Clausole Flessibili.
Definizioni:
Nel contratto di lavoro a tempo parziale , s’intendono Clausole Elastiche
quelle che danno la possibilità di variare temporaneamente la
collocazione giornaliera/settimanale della prestazione lavorativa ordinaria e
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
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Clausole Flessibili quelle che permettono di variare in aumento o in
diminuzione la prestazione lavorativa per almeno due settimane di calendario.
Variazioni diverse o per tempi minori potranno essere richieste facendo ricorso
al lavoro supplementare o straordinario di cui agli articoli che precedono.
Clausole Elastiche nel Contratto a Tempo Parziale:
1) Per rispetto allo jus variandi del Datore di lavoro, a fronte di mutate esigenze
aziendali, egli ha diritto di variare la collocazione temporale dell’orario di
lavoro nei limiti del 10% ( dieci percento ) del normale orario di lavoro,
giornaliero o settimanale, concordato con il Lavoratore alle seguenti
condizioni:
a. dando un preavviso al Lavoratore di almeno 10 (dieci) giorni
lavorativi;
b. con il riconoscimento per le ore variate e nei soli primi 2 mesi solari
di variazione, di una maggiorazione della retribuzione del 5% (cinque
percento), a titolo di risarcimento dell’iniziale disagio causato dalla
variazione stessa, già comprensiva dell’incidenza sugli istituti
retributivi indiretti, differiti e di T.F.R.
2) Più estese modificazioni della collocazione temporale dell’orario di lavoro
potranno essere previste in sede di assunzione nel Contratto Individuale di
lavoro, quando vi sia stata l’accettazione del Dipendente, o mediante
Accordo scritto avanti alla Commis sione Bilaterale di Certificazione, con
facoltà del Lavoratore di farsi assistere da un Rappresentante sindacale o da
un Avvocato o da un Consulente del lavoro. Anche in tale caso, il Datore di
lavoro dovrà comunque riconoscere al Lavoratore un preavviso d i almeno
10 (dieci) giorni lavorativi, unitamente alla maggiorazione del 5% ( cinque
percento), a titolo di risarcimento dell’iniziale disagio, ma per le ore variate nei
primi 4 (quattro) mesi solari di variazione.
In tali casi, la variazione potrà modificare la collocazione temporale fino al
limite del 25% (venticinque percento) del normale orario di lavoro giornaliero o
settimanale concordato con il Lavoratore.
Clausole Flessibili nel Contratto a Tempo Parziale:
1) Sempre per rispetto allo jus variandi, a fronte di mutate esigenze aziendali, è
contrattualmente previsto il diritto del Datore di lavoro di variare in aumento
o in diminuzione la prestazione lavorativa ordinaria, nel rispetto del
preavviso al Lavoratore di 10 giorni lavorativi, entro il limite del 10% del
normale orario di lavoro settimanale già precedentemente concordato. In
caso di aumento, il Lavoratore avrà diritto di ricevere per le ore richieste, la
retribuzione oraria prevista per il lavoro supplementare, già comprensiva
dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti, differiti e di T.F.R. Superati 6
mesi, in costanza di variazion e dell’orario di lavoro, dovrà effettuarsi il
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
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Consolidamento, a tutti gli effetti, dello stesso, così come previsto al punto
i, lettera E) dell’art. 51 del presente CCNL. In caso di diminuzione
dell’orario, le Parti concorderanno l’iscrizione a debito nella Banca delle Ore
o la proporzionale temporanea riduzione della retribuzione ( permesso non
retribuito).
2) Variazioni in aumento più estese potranno essere previste nel Contratto
Individuale di lavoro, quando vi sia stata la puntuale accettazione del
Dipendente, o mediante Accordo scritto avanti alle Commissioni di
Certificazione, con facoltà del Lavoratore di farsi assistere da un
Rappresentante sindacale o da un Avvocato o da un Consulente del lavoro.
In tali casi, sempre nel rispetto del preavviso di 10 giorni lavorativi, il Datore
di lavoro potrà richiedere prestazioni aggiuntive ma, comunque, entro il
limite del 25% del normale orario di lavoro settimanale concordato, tutte le
altre condizioni invariate. Nelle sedi indicate, si definiranno anche i termini
temporali di applicazione delle Clausole Flessibili o la definitiva modifica
della percentuale di presta zione lavorativa ( variazione Indice di Prestazione -
Consolidamento dell’orario). Inoltre, si definiranno le eventuali maggiorazioni da
riconoscere, fermo restando che la modifica concordata e permanente
dell’orario di lavoro settimanale non comporta l’automatico riconoscimento
di maggiorazioni. Il consenso alle Clausole Flessibili già espresso dai
Lavoratori potrà essere revocato nei seguenti casi:
§ lavoratori affetti da patologie oncologiche nonch é́ da gravi patologie
cronico-degenerative ingravescenti;
§ patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti
riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché́ nel caso in
cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente
inabilità lavorativa, alla quale sia stata riconosciuta una percentuale di
invalidità̀ pari al 100%, con necessità di assistenza;
§ presenza nel nucleo familiare di figlio convivente di età̀ inferiore a 13
(tredici) anni o portatore di handicap;
§ lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole
di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali,
pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di
titoli di studio legali;
§ lavoratori studenti, compresi quelli universitari, nelle due settimane che
precedono le prove di esame.
È in ogni caso fatta salva la facoltà del Lavoratore di chiedere, in caso di oggettivi,
comprovati e proporzionati gravi motivi familiari e/o personali, con preavviso
ordinario di 2 giorni lavorativi o, per i casi gravi e imprevedibili, di almeno un
giorno lavorativo, il ripristino della prestazione originariamente concordata.
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Art. 54 - Lavoro a Tempo Parziale: trasformazioni per esigenze di
assistenza o cura o per pensionamento
Il lavoratore ha la facoltà di optare, per una sola volta, in alternativa al congedo
parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del
D.Lgs. 151/2001, ad una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno
in rapporto a tempo parziale, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 7,
art. 8 del D.Lgs 81/2015.
È altresì riconosciuto il diritto alla trasformazione o la priorità nella
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle
ipotesi di cui ai commi 3, 4, 5 e 8 dell’art. 8 del D. Lgs. 81/2015.
Inoltre, il Lavoratore potrà richiedere all’Azienda di rendere la propria
prestazione lavorativa a tempo parziale a titolo definitivo per la c.d. flessibilità di
accesso alla pensione (art. 1, comma 284, L. 208/2015).
In tal caso, quando vi sia l’accordo o l’approvazione aziendale, le Parti (Datore e
Lavoratore) dovranno rispettare i termini legali previsti per tale forma di tempo
parziale e potranno beneficiare di tutti i rispettivi benefici previsti dalla Legge.
Anche a questi Contratti, per tutti gli aspetti non diversamente regolati dalla
Legge, si applicheranno i principi del presente Titolo.
Art. 55 - Lavoro a Tempo Parziale: informativa
Per gli obblighi informativi del Datore di lavoro, si rinvia all’art. 35 del presente
CCNL.
Art. 56 - Lavoro a Tempo Parziale: criteri di computo
Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la
quale sia rilevante il numero dei dipendenti, i lavoratori a tempo parziale
dovranno essere computati in proporzione all’orario concordato, rapportato al
tempo pieno, con arrontondamento all’unità superiore in caso di decimale uguale
o superiore a 5 (cinque).
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TITOLO XIII
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Premessa
Nel settore delle Sale Bingo e Sale Gioco è frequente un forte incremento della domanda in
concomitanza delle aperture domenicali, delle festività, dei periodi natalizi o pasquali e dei saldi.
Inoltre, tale forte incremento è presente negli esercizi commerciali situati in aree turistiche nel
corso delle rispettive stagioni di massima affluenza. Ne consegue l’opportunità che in tali periodi
siano favoriti tutti gli strumenti di flessibilità previsti dal Contratto e dalla Legge (Banca delle
ore, lavoro straordinario, a tempo determinato, intermittent e e somministrato). Le Parti, per
incentivare la costituzione di nuovi rapporti di lavoro, hanno inteso regolamentare il contratto a
Tempo Determinato in modo estensivo e, cioè, prevedendo le deroghe ammesse dalla Legge. Per
tale motivo, le Parti raccomandano un uso corretto e rigoroso delle deroghe contrattuali e, al fine
di evitare abusi, esortano i Lavoratori interessati a segnalare eventuali utilizzi distorti della
presente normativa, o eventuali ricadute anomale derivanti dall’applicazione della stessa, alla
Commissione Bilaterale Nazionale di Certificazione.
Art. 57 - Lavoro a Tempo Determinato: assunzione
Fermo restando che la forma comune del rapporto di lavoro è quella a tempo
indeterminato, è consentita, nel rispetto delle ragioni e dei limiti legali e
contrattuali indicati al presente Titolo, l’apposizione di un termine.
L’assunzione a tempo determinato dovrà risultare ( direttamente o indirettamente) da
atto scritto (Contratto di assunzione), una copia del quale, sottoscritta dall’Azienda,
dovrà essere consegnata al Lavoratore normalmente prima o, al massimo,
contestualmente all’inizio della prestazione di lavoro.
Il Contratto di assunzione potrà prevedere il Patto di prova, che avrà forma
scritta “ad substantiam” e dovrà avere i contenuti richiesti per la generalità dei
Lavoratori, integrati dalle seguenti indicazioni:
1) la durata prevista del rapporto di lavoro con termine , “ a tempo” o “a
condizione”, nel rispetto dei limiti temporali legalmente previsti;
2) l’espressa indicazione che, alle condizioni del punto 7) dell’art. 59, il
Lavoratore ha il diritto di precedenza in caso di future assunzioni che fossero
effettuate dall’Azienda per le medesime attività già svolte;
3) l’eventuale previsione di contabilizzazione mensile della tredicesima
mensilità, che sarà erogata a dicembre, o l’erogazione mensile del rateo di
tredicesima maturato;
4) in caso di rinnovo oltre i 12 mesi, la specificazione delle esigenze di cui
all’art. 1, D.L. 87/2018, convertito dalla Legge 96/2018 e s.m.i., in base alle
quali il contratto è rinnovato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale
indicazione sarà necessaria solo quando il termine complessivo ecceda i
termini legali (attualmente, 12 mesi).
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72
La Lettera di assunzione deve indicare anche il cognome e nome e/o ragione
sociale, l’indirizzo, il codice fiscale e la partita iva aziendale , nonché tutti quei
dati o notizie previste dalla Legge e dal presente CCNL. Il Lavoratore
sottoscriverà la Lettera di assunzione “per accordo e integrale accettazione”,
apponendovi la data.
Per l’assunzione, il Lavoratore dovrà presentare i documenti elencati all’art. 156
del CCNL.
Art. 58 - Lavoro a Tempo Determinato: divieti
Non è ammesso stipulare Contratti a tempo determinato nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, salvo che
quando necessario per l’integrità e la sicurezza degli impianti, dei patrimoni,
dell’esercizio e/o delle persone e quando la mancata copertura sia
potenzialmente idonea a compromissioni gravi e/o irreversibili;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nei 6 (sei) mesi precedenti,
a licenziamenti collettivi (artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991), che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il Contratto
di lavoro a tempo determinato, salvo che il Contratto sia concluso per
sostituire lavoratori temporaneamente assenti , o per assumere lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata non superiore a 3 (tre) mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione del lavoro o
una riduzione dell’orario in regime di Cassa Integrazione Guadagni, che
interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il Contratto
a tempo determinato;
d) da parte di Datori di lavoro che non abbiano effettuato la Valutazione dei
Rischi in applicazione della normativa sulla tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori e della salubrità degli ambienti di lavoro .
In caso di violazione dei divieti sopra elencati, fatte salve le sanzioni di Legge, il
Contratto si trasforma sin dal suo inizio a tempo indeterminato.
Art. 59 - Tempo Determinato: disciplina generale
1) Tempo Determinato: Durata massima del Contratto a termine
per la generalità dei lavoratori
Secondo quanto stabilito dalla Legge (ora L. 96/2018), ad esclusione delle
attività stagionali previste al successivo punto 9), è ammess a l’apposizione di
un termine di durata non superiore a 12 mesi a l Contratto di lavoro
subordinato, per lo svolgimento di qualsiasi mansione , senza motivazione
(c.d. “acausale”) e per lo stesso lavoratore.
Solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, richiamate come
causale nel Contratto di Assunzione, il Contratto potrà avere una durata
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anche superiore ma, comunque, non oltre i 24 mesi:
• esigenze temporanee e oggettive, che dovranno essere provate a richiesta
dei Servizi Ispettivi pubblici (ITL, INPS, INAIL ecc.), come estranee
all'ordinaria attività;
• esigenze sostitutive di altri lavoratori. In tali casi, è possibile un periodo
di affiancamento con il lavoratore da sostituire sia prima dell’inizio della
sua assenza sia dopo il suo rientro; tutto ciò al fine di garantire un corretto
passaggio di consegne. Tale periodo sarà conforme al paragra fo 4) del
punto A. della Tabella 1) dell’art. 60;
• esigenze connesse a d incrementi temporanei, significativi e non
programmabili dell'attività ordinaria, che dovranno anch’esse essere
provate a richiesta dei Servizi Ispettivi pubblici.
Secondo le norme legali vigenti, il termine del contratto a tempo determinato
potrà essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata
iniziale del contratto fosse inferiore a ventiquattro mesi e, comunque, per un
massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal
numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe fosse superiore, il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di
decorrenza della quinta proroga. Nel caso di legislazione più estensiva, e cioè
più favorevole alla stipula di contratti a tempo determinato, per il favore
contrattuale verso il predetto istituto, si assumerà, quale condizione
normativa, la predetta disciplina legale.
Ai fini del computo dei 24 mesi del termine massimo di durata, si tiene altresì
conto di eventuali periodi aventi ad oggetto mansioni di pari Livello e
Categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti nell’ambito di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, mentre sono esclusi i
periodi di lavoro stagionale, i tempi determinati occasionali e il lavoro di
surroga. In ogni caso, qualora il limite di 24 mesi consecutivi ,
indipendentemente dai periodi d’interruzione intercorsi, sia superato per
effetto di un unico Contratto o di una successione di contratti o il numero
delle proroghe sia superiore a 4 (quattro), il Contratto si trasforma a tempo
indeterminato dalla data di tale superamento.
2) Tempo Determinato: Durata massima del Contratto a termine
per i Dirigenti
Per i Dirigenti la durata del Contratto a Tempo Determinato potrà essere
complessivamente pari a 5 anni consecutivi , con possibilità di proroghe
intervenute nel medesimo periodo secondo le vigenti previsioni vigenti. In
caso di previsione unica quinquennale, è data la facoltà al Dirigente di
recedere, dopo il compiersi di 36 mesi di servizio, prestando il preavviso
contrattualmente dovuto.
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3) Tempo determinato: causali inserite dal presente CCNL
(Decreto Lavoro)
Il Decreto Lavoro ( art. 24 , D.L. 4 maggio 2023 n. 48 , conv . L. n. 85/2023 )
modifica i criteri di individuazione delle causali legittimanti l’apposizione del
termine al contratto di lavoro subordinato per un arco di tempo superiore a
12 mesi.
A partire dal 5 maggio 2023, le causali che possono essere indicate nei
Contratti Individuali di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le
proroghe e i rinnovi), sono così definite:
o fattispecie previste dai Contratti Collettivi;
o esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle
Parti ( nella Contrattazione Aziendale e/o con Accordo Assistito ), in caso di
mancato esercizio da parte della Contrattazione Collettiva (fino al 30
aprile 2024);
o esigenze sostitutive di altri lavoratori.
Rilevato quindi che la suddetta norma ha introdotto la possibilità per la
Contrattazione Collettiva di inserire e prevedere specifiche causali per la
stipula di Contratti a tempo determinato, al fine di promuovere l’occupazione
anche durante il periodo emergenziale, le Parti introducono le seguenti
specifiche causali:
a) quando l'assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un'opera o di un
servizio definiti e predeterminati nel tempo;
b) quando l'assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un'opera o di un
servizio aventi carattere straordinario od occasionale;
c) quando l'assunzione avvenga per Lavoratori con competenze specifiche,
per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente
alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuità
di impiego nell'ambito dell'azienda, che sia richiesta una durata
contrattuale superiore ai 12 mesi;
d) quando l’assunzione avvenga in fase di avvio di nuova attività
operativamente autonoma (nuovo cantiere, negozio, punto vendita ecc.)
nei primi 36 mesi;
e) quando l’assunzione avvenga in caso di appalto o proroga di appalto;
f) quando l’assunzione si riferisca a giovani fino a 29 anni o di lavoratori
con più di 45 anni;
g) quando l’assunzione si riferisca a lavoratori in cassaintegrazione;
h) quando l’assunzione si riferisca a disoccupati e inoccupati da almeno sei
mesi o soggetti percettori di NaspI;
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i) quando l’assunzione si riferisca a donne di qualunque età, senza impiego
retribuito da almeno sei mesi e/o residenti in aree geografiche il cui tasso
di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello
maschile;
j) quando l’assunzione si riferisca a Laureati da meno di tre anni per
favorire l’inserimento nel mondo lavorativo;
k) quando l’assunzione si riferisca a soggetti che abbiano frequentato nei tre
anni precedenti corsi di formazione a carattere specialistico;
l) quando l’assunzione si riferisca a soggetti in aree depresse del Paese, ed
in particolare nelle regioni del mezzogiorno.
Premesso quanto sopra, tenuto conto delle particolarità che possono
contraddistinguere gli ambiti di applicazione del presente CCNL, le Parti
confermano in sede aziendale, mediante apposito Accordo di Secondo
Livello, si potranno definire le specifiche ed ulteriori causali contemperando,
per quanto possibile, le esigenze del settore con la promozione
dell’occupazione e la stabilizzazione del personale dipendente.
4) Tempo Determinato: Estinzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro a tempo determinato si estingue con lo scadere del
termine previsto, senza che sia necessaria alcuna particolare manifestazione
delle Parti. Solo se la cessazione avviene in data diversa da quella fissata
all’atto dell’assunzione, la stessa dovrà essere comunicata agli Enti
Competenti. Lo scadere del termine dà luogo alla cessazione, anche qualora
essa intervenga nel periodo di conservazione del posto per gravidanza,
puerperio, malattia o infortunio. Il rapporto a tempo determinato pot rà
cessare prima della scadenza del termine per risoluzione consensuale in caso
di comune volontà delle Parti, per giusta causa o per anticipata fine
dell’attività prevista quando essa configuri il termine (a condizione).
5) Tempo Determinato: Prosecuzione oltre il termine e
trasformazione automatica
Salvo quanto previsto per la Proroga con Contratto Assistito , in caso di
continuazione del lavoro oltre la scadenza del termine, inizialmente fissato o
successivamente prorogato, la mancata trasformazione del rapporto di lavoro
a tempo indeterminato determinerà l’obbligo di corrispondere al Lavoratore
un’indennità pari al 20% della P.B.N.C.M. fino al 10° giorno successivo al
termine e al 40% (quaranta percento) per ciascun giorno ulteriore, fermo
restando che se il rapporto di lavoro continua oltre il 30° giorno, in caso di
Contratto di durata inferiore a 6 mesi, ov vero oltre il 50° giorno negli altri
casi, il Contratto si considera trasformato a tempo indeterminato dalla data
di decorrenza dei predetti termini, sempre tenuto conto l’attuale invalicabilità
dei 24 mesi consecutivi.
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6) Tempo Determinato: Periodi interruttivi tra contratti diversi
Successive assunzioni del medesimo Lavoratore con Contratto a termine,
purché sempre entro i predetti 24 mesi consecutivi e in presenza dei vigenti
requisiti di Legge, salvo diverso Accordo di Secondo livello confermato
mediante Referendum Aziendale, dovra nno rispettare i periodi minimi
d’interruzione di 10 giorni dalla data di scadenza per i Contratti di durata
fino a 6 mesi o 20 giorni, sempre dalla data di scadenza, per i Contratti di
durata superiore a 6 mesi. Nel caso in cui tali disposizioni non fosse ro
rispettate, fatta salva l’esclusione dei lavoratori assunti per le attività
stagionali, il secondo Contratto si considera a tempo indeterminato.
Le Parti, al fine di rispondere alle esigenze locali e migliorare l’efficienza dei
servizi resi dalle imprese, demandano alla Contrattazione Aziendale di
Secondo livello il compito d’individuare eventuali casi di legittimità di
motivati periodi d’interruzione ridotti.
7) Tempo Determinato: Diritto di precedenza
La Legge prevede che il Lavoratore a termine che abbia prestato attività
lavorativa per almeno 6 (sei) mesi presso la stessa Impresa con uno o più
contratti, comprensivi di proroghe, ha diritto di precedenza nelle successive
assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento alle mansioni già espletate
in esecuzione dei rapporti a termine intervenuti, semplicemente
manifestandone l’interesse per scritto entro i primi 6 (sei) mesi dalla data di
cessazione. Tale diritto si estingue trascorso un anno dalla cessazione del
rapporto.
Le Parti, consapevoli dell’importanza della tutela del diritto di precedenza,
così come della grande variabilità delle situazioni aziendali, concordano di
delegare alla Contrattazione Aziendale di Secondo Livello un’eventuale
diversa definizione dei termini predetti legali.
8) Tempo Determinato: tredicesima mensilità
Nei rapporti di lavoro a tempo determinato di durata prevista fino a 12
(dodici) mesi, quando previsto nella lettera di assunzione , la tredicesima
mensilità, sarà corrisposta frazionata, mediante il riconoscimento dell’8,33%
della Retribuzione Mensile Normale o, nei casi di retribuzione mensile
garantita da un’integrazione variabile, l’8,33% di tale importo garantito,
spettante per ciascun mese lavorato, o frazione di mese superiore a 14
(quattordici) giorni.
Nel mese di dicembre o al termine del rapporto di lavoro intervenuto in corso
d’anno, vi sarà l’erogazione dell’eventuale saldo a conguaglio della
tredicesima dovuta (ciò si verifica quando nel corso dell’anno è intervenuto un aumento
della Retribuzione Mensile Normale).
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9) Tempo Determinato: Lavoro a tempo determinato per le Attività
stagionali
Come previsto dalla Legge (art. 21 del D.Lgs. 81/2015, così come modificato
dalla L. 96/2018), i Contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per
attività stagionali ex decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,
n. 1525, nonché per le altre ipotesi individuate dai Contratti Collettivi,
potranno essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui
all'articolo 19, comma 1 del medesimo Decreto (durata massima e condizioni per
la proroga del Contratto ). Pertanto, la Contrattazione Aziendale di Secondo
livello potrà individuare le attività con carattere stagionale per le quali sarà
applicata la seguente particolare disciplina in materia di lavoro a tempo
determinato:
• Durata: dovrà essere contenuta al tempo necessario al lavoro da
effettuarsi e a quello eventualmente richiesto per la formazione,
addestramento, attività preparatorie e/o aggiornamento e per le chiusure
e/o consegne finali. Salvo diverso Accordo di Secondo livel lo, nell'arco
dello stesso ciclo d'attività stagionale, non è normalmente consentito per
ogni singolo lavoratore superare nell'anno solare 8 (otto) mesi di durata
massima complessiva del rapporto di lavoro, comprese le eventuali
proroghe e i periodi di formazione, addestramento, chiusure e/o
consegne e ferie godute.
• Contratto di lavoro : le mansioni principali, l'inizio anticipato e la
possibilità dell'eventuale proroga, oltre che essere previsti dalla
Contrattazione Aziendale di Secondo Livello, dovranno essere
espressamente richiamati nella Lettera di assunzione sottoscritta tra
Azienda e Lavoratore.
• Esclusioni: nei contratti stagionali non trova applicazione la disciplina
relativa alla durata massima della successione di contratti a tempo
determinato, né quella relativa ai periodi interruttivi tra contratti.
• Ambiti generali e deroghe: la Contrattazione Aziendale di Secondo
livello, nelle assunzioni per lavoro stagionale, potrà eccezionalmente
prevedere una disciplina diversa rispetto alla presente, in funzione delle
situazioni particolari, fermi restando i limiti inderogabili di legge e, in
caso di condizioni peggiorative, la necessità di preventiva approvazione
dei Lavoratori con Referendum Aziendale.
Nota Bene: Essendo la disciplina in materia di Lavoro a T empo Determinato soggetta a
continue modificazioni, resta inteso che qualora la Legge disponga condizioni inderogabili diverse
da quanto indicato al presente Titolo, il rapporto di lavoro per non essere trasformato di diritto
in Contratto a T empo Indeterminato dovrà essere regolato a norma di Legge . Ciò, in particolare,
per quanto riguarda la durata massima del T empo Determinato, per le proroghe, i rinnovi, i
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termini di riassunzione, le interferenze con il lavoro somministrato e gli obblighi di comunicazione
e informazione.
Art. 60 - Te m p o D e t e r m i n a t o : l i m i t i q u a n t i t a t iv i
I limiti quantitativi ( legali e contrattuali ) di assunzioni di Lavoratori a Tempo
Determinato rispetto ai Lavoratori a Tempo Indeterminato già in forza presso
ciascuna unità produttiva aziendale, dovranno essere conformi alle previsioni di
cui alla successiva Tabella 1).
Tab. 1): Sintesi Limiti quantitativi legali e contrattuali ai Contratti a T empo
Determinato (in sigla “T .D.”) rispetto ai Contratti a T empo Indeterminato
nel primo semestre di applicazione del presente CCNL
Descrizione dei motivi d’instaurazione del Tempo Determinato
Limite di
Contratti
a T.D. 1
A. Ragioni Oggettive:
1) Nei primi 12 mesi della fase di avvio di nuove attività operativamente
autonome (apertura nuova Sala, Agenzia, Struttura ecc.). Senza limiti
2) Per imprese start-up innovative, di cui alla Legge n. 221 del 2012. Senza limiti
3) Per specifici spettacoli, specifici programmi radiofonici o televisivi. Senza limiti
4) Per la sost ituzione del Lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto di lavoro, con durata contrattuale a tempo
determinato che può iniziare fino a 30 giorni solari prima
dell’astensione e protrarsi fino a 15 giorni solari dal rientro del
Lavoratore sostituito, ma comunque non oltre i 24 mesi.
Senza limiti
5) Per l’assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni. Senza limiti
6) Nella fase di avvio di nuovi servizi, nei limiti di 180 giorni solari,
intesi come tempo medio richiesto per l’assestamento e
l’integrazione della forza lavoro.
40%
7) Per il soddisfacimento di un incremento della domanda di attività o
servizi connessi alla ricorrente necessità di intensificazione 2 del
lavoro, in particolari periodi dell’anno, quali, ad esempio:
§ per la copertura delle intensificazioni dei servizi durante i
Periodi Feriali e/o Festivi e/o nei Fine settimana;
§ durante i periodi di attività promozionale;
§ nei periodi di chiusure contabili, fiscali e amministrative.
40%
8) Nel caso di acquisizioni o di cambio di appalto, per i lavoratori già
ivi occupati a tempo determinato, quando assunti a tempo
determinato anche dalla nuova gestione, fino al completamento del
termine massimo complessivo di 24 mesi consecutivi e/o di 4
proroghe.
50%
9) Per l’esecuzione di un’opera, appalto o servizio, definiti e
predeterminati nel tempo o aventi carattere straordinario o d 50%
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occasionale, nei limiti di durata previsti per l’esecuzione, oltre ai
documentati tempi necessari di collaudo e consegna.
B. Ragioni di rioccupazione:
1) Al fine d’incentivare la rioccupazione , l’assunzione, per qualsiasi
mansione, di disoccupati che siano già regolarmente iscritti presso i
competenti Centri per l’Impiego Territoriali da almeno 6 mesi.
40%
C. Senza Ragioni specifiche, per la generalità dei Lavoratori: 50%
1 La Contrattazione di Secondo livello potrà incrementare i limiti quantitativi, se motivati da ragioni oggettive.
2 La Contrattazione di Secondo livello potrà meglio definire o individuare altre previsioni di intensificazione
particolare dell’attività, adattandole alle particolari esigenze locali o aziendali.
Nella base di computo dei Lavoratori a Tempo Indeterminato saranno compresi
anche gli Apprendisti, i Lavoratori Intermittenti con diritto all’Indennità di
disponibilità e i Lavoratori a tempo parziale ( quest’ultimi in proporzione all’Indice di
prestazione); tali Lavoratori saranno computati al 1° gennaio dell’anno
d’assunzione o, nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, in forza al
momento dell'assunzione.
Se dall’applicazione matematica della percentuale sul numero dei Lavoratori a
Tempo Indeterminato deriva un numero decimale, i Contratti a Tempo
Determinato consentiti saranno quelli risultanti dall’arrotondamento al valore
intero superiore.
Art. 61 - Lavoro a Tempo Determinato: proroga oltre 24 mesi con
Contratto Assistito
Al raggiungimento dei 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, solo presso l’Ispettorato
Territoriale del Lavoro (I .T.L.) competente, potrà essere stipulato fra gli stessi
soggetti un ulteriore Contratto a tempo determinato della durata massima di 12
(dodici) mesi.
In caso di mancato rispetto di tale procedura, nonché di superamento del termine
stabilito nel Contratto Assistito, lo stesso si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla data della stipulazione presso l’I.T.L.
Art. 62 - Lavoro a Tempo Determinato: Contrattazione di S econdo
livello
La disciplina del presente Titolo è cedevole rispetto alla Contrattazione
Aziendale di Secondo Livello per ragioni adeguatamente motivate e per durate
al massimo triennali.
A titolo di sintesi, si riportano gli ambiti in cui la Contrattazione di Secondo
livello può derogare/aggiornare/ampliare la disciplina del CCNL in materia di
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Contratto a Tempo Determinato:
a) limiti quantitativi, temporali e causali di instaurazione, proroga o rinnovo di
contratti a tempo determinato;
b) individuazione di periodi, attività e/o mansioni che presentino significative
rarefazioni o intensificazioni del lavoro;
c) individuazione delle attività stagionali;
d) definizione delle deroghe legalmente ammesse, al fine di migliorare la
competitività e la qualità dei servizi aziendali;
e) casi motivati di eccezionale riduzione dei periodi d’interruzione tra Contratti
a termine;
f) definizione aziendale di eventuali trattamenti particolari correlati al
Contratto a tempo determinato quali, ad esempio, la contabilizzazione della
gratifica natalizia o tredicesima mensilità in ratei mensili, particolari
indennità di mansione e/o la definizione delle prestazioni rese a tali
lavoratori dagli Organismi Bilaterali o tramite i sistemi di Welfare.
Art. 63 - Lavoro a Tempo Determinato: Certificazione
L’Azienda e il/i Lavoratore/i, ai sensi dell’art. 76, D. Lgs. 276/2003, potranno
richiedere all’Ente Bilaterale ENBIC o agli altri Organi abilitati ( per esempio le
Commissioni costituite presso i Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro ), la
Certificazione del Contratto a Tempo Determinato tra loro sottoscritto.
Art. 64 - Lavoro a Tempo Determinato: principio di non
discriminazione
Al lavoratore assunto con Contratto a tempo determinato spettano, in
proporzione al periodo lavorato, le retribuzioni dirette, differite, il Trattamento
di Fine Rapporto e ogni altro trattamento in atto presso l’Azienda per i lavoratori
con contratto a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello e che svolgano
identiche o analoghe mansioni, con le sole esclusioni, quando previste, delle
prestazioni integrative al S.S.N. e/o assicurative vita prestate tramite l’En.Bi.C.
(www.enbic.it, fermo restando il riconoscimento della relativa indennità sostitutiva ex art. 200)
e del Welfare Contrattuale.
È fatta salva la possibilità di monetizzazione frazionata mensile delle retribuzioni
differite nei casi di rapporto a tempo determinato fino a mesi 12 (dodici), così
come previsto all’art. 59, o quando così definito nella Contrattazione Aziendale
di Secondo Livello o nella lettera di assunzione.
Il T.F.R. maturato, a parità di condizioni dei lavoratori a tempo indeterminato,
potrà essere destinato dal Lavoratore all’INPS o a un Fondo di Previdenza
Complementare.
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In caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo
indeterminato, al lavoratore che svolga identiche o analoghe mansioni, dovranno
essere riconosciuti gli aumenti periodici di anzianità decorrenti dal 1° giorno del
mese successivo a quello dell'iniziale assunzione a tempo determinato.
Art. 65 - Lavoro a Tempo Determinato: informativa
Per gli obblighi informativi del Datore di lavoro, si rinvia all’art. 35 del presente
CCNL.
Art. 66 - Lavoro a Tempo Determinato: criteri di computo dei
Lavoratori
Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la
quale sia rilevante il numero dei dipendenti, si tiene conto anche del numero
medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i Dirigenti, impiegati
negli ultimi 2 (due) anni.
A tal fine, si considera in forza il Lavoratore che nel mese considerato ha lavorato
più di 14 giorni di calendario.
Art. 67 - Tempo Determinato: esclusioni e discipline specifiche
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Titolo, in quanto già
disciplinati da specifiche normative, i rapporti instaurati ai sensi dell’art. 8,
comma 2, L. n. 223/1991 ( Lavoratori in mobilità ) e le ulteriori ipotesi legalmente
previste dall’art. 29 del D. Lgs. 81/2015.
Inoltre, con i Dirigenti è possibile instaurare contratti a tempo
determinato di durata complessiva pari a 5 (cinque) anni , salvo il
diritto del Dirigente stesso di recedere, a norma dell’art. 2118 c.c., una volta
trascorso il triennio.
Art. 68 - Tempo Determinato: impugnazione
Già tenuto conto del D.L. 87/2018, convertito in Legge (n. 96/2018),
l’impugnazione del Contratto a tempo determinato deve avvenire, a pena di
decadenza, nelle sedi e nelle forme legalmente previste, entro 180 giorni dalla
cessazione del singolo contratto.
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TITOLO XIV
CONTRATTO DI STABILIZZAZIONE
Art. 69 - Contratto di Stabilizzazione: norma transitoria
Le Parti, nel rinnovo del presente CCNL, hanno ritenuto di demandare la
specifica regolamentazione del Contratto di Stabilizzazione introdotta dal
previgente CCNL alla Contrattazione Aziendale di Secondo Livello, nel rispetto
dei seguenti parametri:
1. ambito applicativo: introduzione in azienda di “nuove competenze”;
2. previsione di un congruo risarcimento al lavoratore in caso di sua mancata
stabilizzazione;
3. contrattazione di Secondo Livello sottoscritta tra Azienda e Lavoratori, nelle
loro rappresentanze collettive, con l’assistenza delle Organizzazioni Sindacali
sottoscrittrici il presente CCNL.
La scelta di demandare la futura regolamentazione del Contratto di
Stabilizzazione alla Contrattazione Aziendale di Secondo Livello, è stata
determinata dalla rilevazione della pluralità di Imprese che, per loro natura
intrinseca, sono portatrici di competenze e necessità molto eterogenee in materia
di servizi prestati, mercati di riferimento, avvio di nuove attività o tecnologie,
periodi di formazione specifica e risorse umane, difficilmente assimilabili tra loro.
Oltre a ciò, anche il trascorso periodo emergenziale - pandemico, ha reso ancora
più mutevole tale Categoria. A ciò si aggiunga il sistematico intervento legislativo
sul contratto a tempo determinato che incide in maniera diretta sull’applicazione
dell’Istituto.
Per quanto sopra, dalla data di sottoscrizione del presente rinnovo di CCNL, non
sarà più attivabile il Contratto di Stabilizzazione previsto dal previgente CCNL
se non a mezzo di Contratto di Secondo livello, alla luce dei parametri suddetti.
Viceversa, per i Contratti di Stabilizzazione già instaurati alla data del
30/11/2023, continuerà ad essere applicata, fino alla loro naturale scadenza o
stabilizzazione del contratto, la previsione di cui al previgente CCNL.
TITOLO XV
TELELAVORO
Premessa
La pandemia Covid-19 ha sviluppato il Telelavoro, svolto normalmente nella propria abitazione,
ma connessi al server aziendale mediante computer, linee dedicate od interne, ed altre forme di
lavoro di difficile configurazione tradizionale, quali gli incontri telematici, nei quali una pluralità
di soggetti con competenze eterogenee ma complementari, da luoghi disparati, s'incontrano "in
video" per approfondire un argomento, verificare opinioni, decidere percorsi, fare scelte operative.
Tutto ciò, quale reazione alle chiusure e per ridurre i rischi di contagio.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
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Il Telelavoro, quindi, mediante l’ausilio di strumenti informatici, permette lo svolgimento totale
o parziale della prestazione di lavoro subordinato dall’abitazione del lavoratore o da altro luogo
di domicilio dello stesso, previamente individuato ed esterno alla sede aziendale.
Il Telelavoro può favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, specialmente a fronte di
esigenze familiari e personali particolari (cura di familiari anziani, minori, non autosufficienti
ecc.). Nel corso della pandemia “Covid-19”, il Telelavoro si è dimostrato anche strumento utile
per il contenimento dei rischi di trasmissione tra i Lavoratori.
Per le sue caratteristiche, il Telelavoro si presta ad essere principalmente svolto nell’ambito
impiegatizio o nei servizi che, per lo svolgimento dell’attività lavorativa , prevedano l’utilizzo di
strumenti telefonici, informatici o telematici.
Art. 70 - Telelavoro: definizione
Il Telelavoro è un modo di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato
reso possibile dall’utilizzo di sistemi telefonici, elettronici ed informatici e
dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore e l’Azienda.
Il Telelavoro è pertanto solo un modo particolare di rendere la prestazione
lavorativa ed anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno ai locali
aziendali, esso è soggetto alla disciplina del lavoro e all’organizzazione aziendale.
Trattandosi solo di un particolare modo di svolgimento della prestazione di
lavoro subordinato, il Telelavoratore è titolare dei medesimi diritti e doveri di
coloro che svolgono , per il medesimo tempo, l’identica attività lavorativa nei
locali aziendali.
Il Telelavoratore permane, dunque, sostanzialmente assoggettato al potere
direttivo, organizzativo e di controllo aziendale , anche se con mezzi e forme
proprie della precipua condizione lavorativa “a distanza”.
Art. 71 - Telelavoro: tipologie
Il Telelavoro può essere di tre tipi:
1) domiciliare: svolto nell’abitazione del Telelavoratore;
2) remotizzato o “a distanza”: se svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi
telecentri, i quali non coincidono né con l’abitazione del Telelavoratore, né con gli uffici
aziendali;
3) misto: nel caso in cui una parte della prestazione complessiva avvenga con periodica
stabilità all’interno dell’Azienda.
Art. 72 - Telelavoro: ambito di applicazione del presente Titolo
Il Telelavoro si applica ai Dipendenti subordinati e , come per la generalità dei
dipendenti, potrà svolgersi a tempo pieno o parziale ed essere a tempo
determinato o indeterminato.
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Il Telelavoro “misto” potrà essere compatibile con il Contratto di Apprendistato
ogniqualvolta il relativo Progetto e le condizioni operative siano validate dalla
Commissione Contrattuale Paritetica Bilaterale Nazionale preposta.
Il Centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del Telelavoratore
non configurano un’autonoma unità aziendale.
Art. 73 - Telelavoro: condizioni e reversibilità
Il Telelavoro ha carattere volontario sia per l’Azienda che per il Lavoratore.
Se il Telelavoro non è previsto nel Contratto d’assunzione, il Lavoratore è libero
di accettare o respingere una successiva offerta di Telelavoro prospettata
dall’Azienda nel corso del normale rapporto di lavoro.
Nel caso di Telelavoro imposto da esigenze di tutela della salute collettiva, fino al
perdurare dell’emergenza pandemica, esso potrà diventare temporaneamente
obbligatorio.
Lo svolgimento del Telelavoro dev ’essere stipulato in forma scritta "ad
probationem", cioè ai fini della regolarità amministrativa e della prova.
Il compito d’individuare le condizioni di esercizio del diritto alla reversibilità è
demandato alla Contrattazione di Secondo livello, fermo restando il rispetto del
preavviso minimo non inferiore a 30 giorni per la generalità dei dipendenti o di
90 giorni per lavoratori disabili.
Art. 74 - Telelavoro: formazione
I Telelavoratori dovranno poter fruire della formazione specifica sugli strumenti
di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma d’organizzazione del
lavoro. Tale formazione sarà fornita dall’Azienda o dalle strutture formative
paritetiche locali, ove presenti, conformemente ai programmi approvati dalle
strutture paritetiche regionali o nazionali per la specifica attività.
In sede di definizione, al Telelavoratore potrà essere riconosciuto il diritto
all’apprendimento permanente a distanza e alla periodica certificazione delle relative
competenze.
Art. 75 - Telelavoro: postazione di lavoro
I costi per la postazione del Telelavoratore, i collegamenti necessari per
l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le
spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei
sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, compresa l’eventuale copertura
assicurativa della stessa, sono a carico dell’Azienda.
Tenuto conto degli investimenti richiesti per la costituzione della postazione di
lavoro, il recesso immotivato del Telelavoratore, che avvenga entro 3 (tre) anni
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dall’inizio del rapporto di telelavoro, o nell’eventuale minor termine previsto nel
Contratto di telelavoro, comporterà che le spese di postazione sostenute dal Datore
e comunicate al Telelavoratore all’atto della sottoscrizione del Contratto di
telelavoro, siano pro-quota temporale residua a carico del Telelavoratore.
L’Azienda è tenuta a fornire al Telelavoratore tutti i necessari supporti tecnici
per il corretto utilizzo dei programmi e delle apparecchiature e, in ogni caso,
assumerà anche i costi derivanti dalla normale usura o dal danneggiamento
accidentale degli strumenti di lavoro, nonché dall’eventuale perdita dei dati
utilizzati dal Telelavoratore, salvo che ciò non sia imputabile a mancata
diligenza, dolo o imperizia grave del Telelavoratore stesso.
Art. 76 - Telelavoro: rimborso costi di esercizio
Il rimborso da parte della Società dei costi di esercizio sostenuti dal
Telelavoratore ed analiticamente documentati può avvenire tramite “Nota
spese”.
Ciò, mentre il rimborso dei costi forfettari, salvo futura più favorevole previsione
legale, assumerà il trattamento di reddito imponibile previdenziale e fiscale del
Telelavoratore.
Art. 77 - Telelavoro: rimborso chilometrici
Salvo diversa futura disposizione di Legge, qualora la sede di lavoro fosse
contrattualmente definita nell’abitazione del Telelavoratore, allo stesso spetterà
il rimborso delle spese di viaggio sostenute nell’interesse dell’Azienda, solo con
commisurazione dei costi dalla propria abitazione.
Nel caso di Telelavoro Misto, con predefinita e permanente definizione
temporale delle diverse Sedi ove prestare l’opera, la decorrenza della misura dei
rimborsi sarà dalla sede di lavoro di partenza fino alla sede di destinazione.
Art. 78 - Telelavoro: trasferte
Salvo diversa futura disposizione di Legge, le eventuali trasferte richieste al
Telelavoratore che abbia contrattualmente definita la sede di lavoro nella propria
abitazione, si configurano a partire dalla predetta sede.
Nel caso di Telelavoro Misto, la configurazione della trasferta sarà dalla Sede di
lavoro individuata con i criteri dell’articolo che precede.
Art. 79 - Telelavoro: protezione dei dati e informazioni
L’Azienda disporrà tutte le misure appropriate a garantire la protezione dei dati
utilizzati ed elaborati dal Lavoratore dipendente per fini professionali; ess a
provvederà ad informare il Telelavoratore in ordine a tutte le norme di Legge e
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
86
alle regole sulla protezione dei dati. La responsabilità del rispetto personale,
ambientale e sociale di tali norme e regole sarà del Telelavoratore.
È demandata alla Contrattazione di Secondo livello ogni disciplina generale
riguardante la protezione dei dati e delle informazioni nell’uso
d’apparecchiature, strumenti, banche dati e programmi informatici.
Art. 80 - Telelavoro: procedure disciplinari
Nel Telelavoro, l’obbligo d’esposizione delle norme e sanzioni disciplinari, ex 1°
comma, art. 7 Legge 300/1970, sarà assolto anche mediante inoltro telematico
delle norme stesse all’indirizzo del Lavoratore. Sarà compito del Lavoratore
salvare tali norme in modo da poter sempre agevolmente consultarle.
Inoltre, l’Azienda informerà il Telelavoratore, sempre per iscritto, sull e
responsabilità e sulla disciplina del Telelavoro, sulle nuove fattispecie
disciplinarmente rilevanti e sulle sanzioni applicabili in caso di violazione.
In presenza di Contratto di Telelavoro è, quindi, opportuno che l’Azienda
predisponga e trasmetta al Telelavoratore uno specifico Disciplinare Interno.
Le comunicazioni aziendali trasmesse all’indirizzo di posta elettronica del
Telelavoratore, salvo comprovato impedimento o forza maggiore,
s’intenderanno ricevute alla mezzanotte del giorno di trasmissione.
Art. 81 - Telelavoro: tempo di lavoro
Il Telelavoratore, salvo diverso accordo stipulato nel Contratto di assunzione o
di trasformazione in Telelavoro, gestisce l’organizzazione del proprio tempo di
lavoro in modo però compatibile ai “corridoi” di ricevimento e trasmissione dati
con l’Azienda. Con riferimento all’orario di lavoro, non sono applicabili al
Telelavoratore le norme previste dal D.Lgs. 66/2003 , salvo che esso non sia
cogente ed aziendalmente definito.
In sede di accordo, l’Azienda e il Telelavoratore individueranno i tempi per il
riposo giornaliero e settimanale, nonché le misure tecniche e organizzative
necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni
tecnologiche di lavoro, conformi ai tempi di riposo contrattualmente previsti.
Art. 82 - Telelavoro: diritti del Telelavoratore
Il Telelavoratore, in proporzione alle mansioni e d al lavoro svolto, ha gli stessi
diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in
Azienda ed avrà diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione e
allo sviluppo della carriera previsti per la generalità dei Lavoratori dipendenti
con le medesime mansioni e tempi lavorati.
Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto, a parità
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
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di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, conserva le
condizioni economiche precedentemente acquisite , con la sola esclusione di
specifiche indennità correlate all’effettiva presenza in azienda (es. Indennità di
trasporto e simili) od alle particolari condizioni di lavoro ivi presenti.
Art. 83 - Telelavoro: doveri del Telelavoratore
Il Telelavoratore ha gli stessi obblighi di diligenza, collaborazione e fedeltà degli
altri Lavoratori.
Egli curerà di tutelare la riservatezza dei dati e di operare in modo da impedire
accessi di altri soggetti alla propria postazione di lavoro , così come di
manomissioni delle apparecchiature, dei dati o dei programmi.
Il Telelavoratore ha l’obbligo di segnalare tempestivamente all’Azienda eventuali
impossibilità sopravvenute nell’esecuzione del telelavoro, trasmettendo le
giustificazioni nei tempi e modi previsti per la generalità dei lavoratori.
I rapporti del Telelavoratore con l’organizzazione aziendale saranno improntati
a forti principi di diligenza , correttezza e collaborazione, al fine di favorire il
superamento delle discrasie favorite dalla mancata presenza in azienda.
Il Telelavoratore è soggetto, per tutte le parti applicabili, al codice disciplinare e
alla disciplina del lavoro previsti per la generalità dei Lavoratori .
Art. 84 - Telelavoro: telecontrollo
L’Azienda, in funzione dell’esperienza e previo Accordo di Secondo Livello ,
potrà attivare gli strumenti di telecontrollo delle prestazioni nel rispetto del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy e delle Leggi vigenti in materia, fermo
restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo del
lavoro svolto potrà essere inserito o utilizzato all’insaputa dei telelavoratori.
Art. 85 - Telelavoro: sicurezza e salute
L’Azienda garantirà il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza del
Telelavoratore e, a tal fine, deve consegnare al dipendente e al RLS (o al RST)
un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e quelli
specifici connessi al particolare modo di esecuzione del rapporto di lavoro,
provvedendo ad aggiornarla al mutare dell’esperienza e delle condizioni
operative.
Il Telelavoratore ha l’obbligo di cooperare all’attuazione ed al rispetto delle
misure di prevenzione e protezione disposte dal Datore di lavoro.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
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Art. 86 - Telelavoro: competenza della Commissione Bilaterale
Contrattuale “Telelavoro e Lavoro Agile”
Ogni questione dubbia sul Telelavoro: strumenti di lavoro, competenze,
inquadramento, retribuzione e responsabilità , a domanda di almeno una Parte
interessata, sarà definita dalla Commissione Bilaterale Contrattuale “Telelavoro e
Lavoro Agile”, dell’Ente Bilaterale di riferimento del presente CCNL.
Art. 87 - Telelavoro: agevolazioni fiscali e contributive
Gli incentivi fiscali e contributivi conseguenti agli incrementi di produttività ed
efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quan do l’attività
lavorativa sia prestata in Telelavoro.
Art. 88 - Telelavoro: Contrattazione di Secondo livello
In assenza di analoghi accordi in sede di assunzione, alla Contrattazione
Aziendale di Secondo livello è demandato di stabilire:
1. le condizioni ed i termini per l’applicazione del Telelavoro, ai Quadri e
Impiegati aziendali, con funzioni ad esso compatibili;
2. le eventuali Indennità o Premi correlati ai particolari modi di svolgimento
dell’attività lavorativa;
3. gli eventuali riconoscimenti, addebiti o ripartizione delle spese per gli
strumenti utilizzati nel Telelavoro in caso di anticipato immotivato recesso
da parte del Lavoratore;
4. l’adozione di misure dirette a favorire l’integrazione del Telelavoratore
nell’ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l’esercizio dei diritti
sindacali e l’accesso alle informazioni aziendali;
5. il carico di lavoro, la sua misura, verifica e gli eventuali strumenti di
telecontrollo;
6. l’eventuale fascia e condizioni di reperibilità;
7. la determinazione degli strumenti necessari al Telelavoro e di quelli
eventualmente accessori;
8. le condizioni che permettano al Telelavoratore l’autonoma gestione del
tempo di lavoro e dei riposi nei limiti di compatibilità aziendale (apertura
delle connessioni, presenza di interlocutori interattivi ecc.);
9. ogni altra condizione particolare rilevata in sede aziendale tra le Parti, purché
nel rispetto della disciplina inderogabile in materia di lavoro subordinato ed
in coerenza con quella prevista dal presente CCNL e dalla normativa legale
vigente.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
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TITOLO XVI
LAVORO AGILE
Premessa generale
Indubbiamente, le crisi generano un forzato e rapido rinnovamento perché evidenziano limiti che,
in condizioni normali, sarebbero invece considerati sopportabili.
In tal senso, l'evento prorompente del Covid -19 ha impresso una fortissima accelerazione
all'utilizzo anche remoto di competenze I.C.T. e all'estensione del Lavoro Agile.
Oggi vi è maggiore consapevolezza dei vantaggi che la telematica può offrire al mondo del lavoro
in termini di competitività e di flessibilità della prestazione lavorativa.
Così, mentre nel manifatturiero permangono ampie aree di lavoro "tradizionale", essendo
connesso a macchine, impianti, attrezzature e programmi complessi e residenti, ora vi sono diffuse
professionalità che hanno nel computer e nelle sue estese connessioni , lo strumento principale di
lavoro Agile, reso disponibile al lavoratore. È così inevitabile una trasformazione radicale del
modo della prestazione, con il Lavoro Agile che, per le sue caratteristiche, può essere svolto in sedi
esterne all’Azienda e all’abitazione del Lavoratore; con il Telelavoro, svolto normalmente nella
propria abitazione ma con connessioni al server aziendale mediante computer e linee dedicate;
con altre forme di lavoro di difficile configurazione tradizionale, quali gli incontri telem atici.
Tutti questi sviluppi sono fortemente cresciuti quale reazione alle chiusure e per ridurre i rischi
di contagio. Ancorarsi oggi ad una visione tradizionale del lavoro diventa, perciò, una sfida
impossibile. Tutto è "fluido": il luogo di lavoro, il t empo ad esso dedicato, le mansioni, la
disciplina che lo regola, i controlli necessari e possibili.
Si presentano anche inediti problemi rispetto a quelli che erano i tradizionali fondamenti stessi
del rapporto di lavoro: la misura della quantità e qualità del lavoro prestato ai fini retributivi; la
ridefinizione degli obblighi di collaborazione; una nuova qualificazione della disciplina del
lavoro, un tempo principalmente riferita ai problemi di ambito aziendale; il nuovo modo di
estrinsecarsi degli obblighi di fedeltà degli adem pimenti e delle richieste garanzie di riservatezza;
la qualificazione della "sede di lavoro" ed il luogo formale di costituzione del rapporto di lavoro,
con i suoi effetti retributivi e normativi e la definizione del luogo di decorrenza dei rimborsi viaggio
e di qualificazione delle trasferte; la disciplina applicabile, la reversibilità delle scelte, le
precedenze, le priorità, le garanzie per il Lavoratore e per l'Impresa; l’adeguamento di norme ed
istituti, quali rimborsi spese per viaggi e trasferte, un tempo riferiti alla “normale sede di lavoro”,
quasi sempre coincidente con la sede dell’azienda, ed ora, come nel Lavoro Agile, sempre variabile.
Il Lavoro Agile, negli ultimi anni, anche quale conseguenza del favore verso il principio del
bilanciamento tra la vita lavorativa e la vita personale o privata del lavoratore, ha iniziato a
trovare spazio. Dopo un primo riferimento normativo, che disciplinava l'erogazione dei premi di
risultato e la partecipazione agli utili di impresa con “tassazione agevolata", precisando che il
ricorso al Lavoro Agile, quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato,
era tra gli elementi conco rrenti nella definizione dei Premi di Risultato, vi sono stati altri
interventi legislativi che hanno meglio tratteggiato l’istituto (art. 18, L. 81/2017), che è poi
“esploso” con la Pandemia Covid correlata.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
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Art. 89 - Lavoro Agile: Definizioni e ambiti
Il Lavoro Agile, con riferimento ad un rapporto di lavoro subordinato, consiste
nell'eseguire la prestazione lavorativa con modi definiti mediante Accordo tra le
Parti, anche per obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con
il possibile utilizzo di strumenti tecnologici che permettano lo svolgimento
dell'attività lavorativa in tale configurazione.
Il Lavoratore Agile è caratterizzato da alcuni elementi quali: flessibilità dell'orario
di lavoro e della prestazione, valutazione non puntuale ma complessiva dei
risultati, rapporto fiduciario elevato, interlocutorio ed interattivo.
Il Lavoro Agile è oggi favorito dall'uso di strumenti informatici, dal facile accesso
alle Banche dati, dalla messa a disposizione in tempo reale dei risultati, dalla
possibilità del telecontrollo lavorativo, almeno rispetto ai risultati complessivi
raggiunti.
Il Lavoratore, beneficiando della flessibilità, che è appunto uno degli elementi più
peculiari del Lavoro Agile, può meglio conciliare i propri bisogni familiari e
personali con il lavoro svolto in tale maniera, che è simile a quella del lavoro
autonomo, r iuscendo così ad essere anche più produttivo, con conseguente
vantaggio personale ed aziendale.
Il presente Titolo ha lo scopo di precisare la disciplina contrattuale generale sul
Lavoro Agile, da sviluppare, aggiornare ed applicare in sede aziendale, mediante
Accordi di Secondo Livello e/o Accordi Individuali, nel rispetto dei principi
contrattuali e dei limiti imposti dalla legge.
Inoltre, le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono il particolare valore che
il Lavoro Agile può avere anche nell'ambito delle Reti d'impresa, anche al fine di
massimizzare l'aumento di competitività del sistema.
Art. 90 - Lavoro Agile: condizioni
Il Lavoro Agile ha carattere volontario sia per l'Azienda che per il Lavoratore,
fermo restando che condizione necessaria per avvalersi del diritto a svolgere la
prestazione di lavoro in modo agile è che essa sia compatibile con le caratteristiche
della prestazione lavorativa richiesta al dipendente.
L'accordo deve essere stipulato in forma scritta "ad probationem", dunque ai fini
della prova, e deve prevedere la disciplina sull'esecuzione della prestazione
lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di
esercizio dei poteri del Datore di lavoro, agli strumenti resi a disposizio ne ed
utilizzati dal Lavoratore ed alle garanzie di sicurezza e riservatezza.
Tale Accordo potrà essere a termine o a tempo indeterminato.
Nell'Accordo, le Parti devono stabilire:
• i contenuti propri della mansione e gli obiettivi richiesti al Lavoratore;
• gli strumenti ed i modi di esercizio del potere di controllo del Datore di lavoro
sulla prestazione resa, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della
legge 20 maggio 1970, n. 300;
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
91
• la disciplina del lavoro applicabile alle prestazioni lavorative rese all'esterno
dei locali aziendali;
• l'orario di lavoro, ed i tempi di riposo del Lavoratore, nonché le misure
tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione,
secondo quanto previsto dal precedente Titolo sul Telelavoro e dalla Legge;
• i modi di esercizio del potere direttivo;
• l’impegno del Lavoratore Agile a svolgere la prestazione lavorativa solo in
luoghi dei quali Egli sia in grado di verificare preventivamente l’idoneità
lavorativa e garantire la conformità alle norme e condizioni di sicurezza e di
igiene del lavoro, nonché il rispetto degli obblighi di riservatezza;
• la previsione che in caso di anticipato ed immotivato recesso del Lavoratore
Agile rispetto una previsione di durata minima, egli sia tenuto a restituire in
buono stato gli strumenti consegnatigli dall’Azienda ed accettare un addebito
pro-quota temporale residua delle spese sostenute dal Datore, purché
comunicate analiticamente al Lavoratore all'atto dell'attivazione del Lavoro
agile stesso;
• ai fini dell’assicurazione INAIL, l’individuazione dei rischi lavorativi ai quali
il Lavoratore Agile è esposto ed i riferimenti spazio -temporali ai fini del
riconoscimento delle prestazioni in caso d’infortunio.
L'Accordo va comunicato ai Servizi per l'Impiego mediante l’apposita procedura
telematica disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali.
Art. 91 - Lavoro Agile: il recesso
In caso di contratto a tempo indeterminato, dopo il superamento della clausola
di durata minima, il recesso dal Lavoro Agile deve avvenire con un preavviso
dovuto da entrambe le Parti, non inferiore a 30 giorni. È fatta eccezione per i
lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68/1999, per i quali il termine di
preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non potrà essere inferiore a 90
giorni, al fine di permettere una idonea e adeguata riorganizzazione dei percorsi
di lavoro, con riguardo alle specifiche esigenze di vita e di cura del lavoratore.
In ogni caso, a fronte di una giusta causa specificatamente riferita al Lavoro Agile,
che dovrà essere contestualmente dichiarata dalla Parte che intende recedere dal
contratto, il diritto di recesso potrà essere esercitato da ciascuno dei contraenti
senza alcun preavviso.
Nell'accordo individuale e/o in quelli di Secondo livello, potranno essere indicate
le casistiche che costituiscono giusta causa di recesso dal Lavoro Agile ai sensi del
presente articolo.
Per la parte disciplinare, si farà riferimento alle casistiche ed alle procedure
previste per la generalità dei lavoratori.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
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Art. 92 - Lavoro Agile: formazione
Al Lavoratore Agile è riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente ed
alla periodica certificazione delle relative competenze. Sarà l'accordo individuale
a disciplinare i modi di erogazione della formazione, gli eventuali sistemi di
validazione del le competenze, la ripartizione dei costi del processo di
certificazione ed anche le scadenze temporali con cui tali certificazioni saranno
effettuate.
La formazione del Lavoratore Agile potrà avvenire, al pari degli altri lavoratori,
anche in modo telematico, attraverso apposite convenzioni con l'Ente Bilaterale
di Categoria di riferimento (ENBIC Sicurezza).
Art. 93 - Lavoro Agile: sicurezza e igiene del lavoro
L’Azienda garantirà il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza del
Lavoratore Agile e, a tal fine, deve consegnare al dipendente e al RLS (o al RST)
un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e quelli
specifici connessi al particolare modo di esecuzione della prestazione lavorativa,
provvedendo ad aggiornare tale informazione al mutare dell’esperienza e delle
condizioni operative.
Il Lavoratore Agile, anche all’esterno dei locali aziendali, è tenuto a cooperare
all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per
fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione.
Qualora la scelta del luogo o le condizioni di lavoro fossero determinate da
esigenze esterne, il Lavoratore dovrà informare tempestivamente l’Azienda in
tutti i casi d’inidoneità ambientale ai parametri di sicurezza/igiene, anche
sospendendo la prestazione lavorativa in attesa d’idonea valutazione dei rischi.
I lavoratori in modalità agile devono essere assicurati all'INAIL ogniqualvolta lo
svolgimento della loro attività li esponga alle fonti di rischio previste dall'art. 1,
D.P.R. n. 1124/1965. Tale assicurazione dovrà essere riferita sia per gli infortuni
connessi al rischio proprio dell’attività lavorativa, che per quelli connessi alle
attività prodromiche e/o accessorie svolte dal Lavoratore Agile, a patto che siano
strumentali e connesse allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo
professionale.
Il lavoratore ha inoltre diritto alla tutela contro gli infortuni in itinere anche verso
il luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei
locali aziendali, sempreché la scelta del luogo della prestazione sia conseguente
ad esigenze connesse alla prestazione stessa o dipendente dalla concordata
necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative, e
risponda a criteri di ragionevolezza.
Art. 94 - Lavoro Agile: sede e strumenti di lavoro
Il Lavoratore “agile”, la cui sede di lavoro fosse esterna all’Azienda, dovrà
preventivamente concordare qual è la sede principale di lavoro (i.e. “scelta del
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
93
luogo della prestazione”), in funzione della quale vi sarà la copertura degli
infortuni in itinere, dalla quale decorreranno gli eventuali rimborsi chilometrici e
si configureranno le condizioni contrattuali e legali di trasferta.
Gli strumenti tecnologici necessari a rendere la prestazione saranno sempre
forniti dal datore, che ne curerà la manutenzione ed il buon funzionamento. Tra
gli strumenti necessari potrà esservi anche l’autovettura aziendale o la previsione
analitica di rimborso chilometrico o delle spese di viaggio.
Art. 95 - Lavoro Agile: luogo e tempo di lavoro - disconnessione
L'attività lavorativa svolta in parte all'interno di locali aziendali ed in parte
all'esterno, suppone una postazione mobile compatibile con lo svolgimento del
lavoro in modo “agile” e conforme alle previsioni preventivamente pattuite tra le
parti in materia di sicurezza sul lavoro e relativamente ai rischi assicurati INAIL
da parte del Datore di lavoro.
L'orario di lavoro sarà concordato tra Azienda e Lavoratore, fermo restando che
esso dovrà comunque rispettare i limiti di durata giornaliera e settimanale previsti
dalla Legge e dalla Contrattazione Collettiva, ivi compresi i tempi di riposo del
lavoratore, nonché le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare
la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni di lavoro, nelle fasce
d'orario concordate e durante le quali il lavoratore non avrà accesso alle banche
dati aziendali e non sarà contattato dall’Azienda, salvo che per urgenti cause
imprevedibili.
Art. 96 - Lavoro Agile: trattamento economico e agevolazioni fiscali
Il trattamento economico del Lavoratore Agile non sarà inferiore a quello
applicato ai lavoratori che, all'interno dell'impresa, prestino la medesima quantità
e qualità di lavoro, con la sola esclusione delle indennità connesse ai particolari
modi di resa della prestazione, quando gli stessi non si configurino nelle
concordate fattispecie di Lavoro Agile o svolto in Azienda.
Tutti i benefici eventualmente riconosciuti alla generalità dei Lavoratori per gli
incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato o per l'attuazione
di piani di Welfare aziendale, quando compatibili, devono applicarsi anche ai
rapporti di lavoro subordinato in modalità di Agile.
In materia di buoni pasto, eventualmente riconosciuti in Azienda, si riporta
l’estratto dell’Interpello n. 956-2631/2020, in risposta ad apposita Istanza
presentata in data 11/11/2020 dall’ Ente Bilaterale Confederale
(ENBIC) all’Agenzia delle Entrate , dalla quale si ricava che il trattamento
contributivo e fiscale di favore degli stessi, è dovuto anche per i Lavoratori Agili,
od in Telelavoro, in condizione di parità con i Lavoratori che operano in
Azienda.
“[…] Con riferimento al caso in esame, in cui l'Istante riconosce i buoni pasto ai lavoratori
agili, si ritiene che gli stessi non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
94
sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Pertanto,
l’Istante non sarà tenuto ad operare anche nei confronti dei lavoratori in smart-working, la
ritenuta a titolo di acconto Irpef, prevista dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, sul
valore dei buoni pasto fino a euro 4, se cartacei, ovvero euro 8, se elettronici.”
Art. 97 - Lavoro Agile: riservatezza o privacy
In materia di riservatezza, per il Lavoratore che presta la sua attività in Lavoro
Agile, valgono le stesse tutele e gli stessi obblighi previsti per la generalità dei
lavoratori dipendenti. Tale fatto comporta una maggiore formazione ed
attenzione per il Lavoratore Agile, così come nel Telelavoro, in considerazione
dell’autonoma scelta o configurazione del posto di lavoro che, almeno nei
dettagli, gli compete.
Art. 98 - Lavoro Agile: diritti del Lavoratore
Il Lavoratore Agile, a parità di quantità e qualità di lavoro prestato, ha gli stessi
diritti normativi, retributivi di base e sindacali e avrà diritto alle medesime
opportunità d'accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera, previste per
i lavoratori dipendenti che operano all'interno dell'azienda.
Art. 99 - Lavoro Agile: doveri del Lavoratore
Il Lavoratore Agile, a parità di condizioni, ha gli stessi obblighi di diligenza,
collaborazione e fedeltà degli altri lavoratori. Poiché gli competono alcune scelte
che in Azienda sarebbero proprie del Datore (posto di lavoro e sua
configurazione, limitaz ione od esclusione all’accesso di estranei sul luogo di
lavoro, collaborazioni sussidiarie dei colleghi ecc.), ne assume la relativa
responsabilità. Egli sarà responsabile di tutelare la riservatezza dei dati e di
operare in modo da impedire accessi di estranei alla propria postazione di lavoro.
Il Lavoratore Agile è anche responsabile per l'uso improprio di dispositivi
tecnologici che gli sono stati assegnati, nonché risponde per la violazione delle
direttive aziendali contenenti le indicazioni sul corretto utilizzo di tali mezzi. Egli
dovrà perciò custodire con la massima diligenza e l’attenzione del buon padre di
famiglia gli strumenti ricevuti dal datore di lavoro, la password di accesso e le
procedure di collegamento, evitando nel modo più assoluto di lasciare connessa
la propria stazione di lavoro quando, per qualsiasi ragione, debba abbandonarla.
Il Lavoratore deve segnalare tempestivamente all'Azienda eventuali impossibilità
sopravvenute nell'esecuzione del Lavoro Agile pattuito, trasmettendo le
giustificazioni nei tempi e modi previsti per la generalità dei lavoratori o con esso
singolarmente pattuiti.
Per i doveri in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, si rinvia al precedente
art. 85.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
95
Art. 100 - Lavoro Agile: i poteri del datore di lavoro e le sanzioni
disciplinari
Il potere direttivo del datore di lavoro, per tutto quanto applicabile, è quello stesso
previsto dal presente CCNL per la generalità dei lavoratori. Per i particolari casi
specifici, Datore di lavoro e Lavoratore concorderanno, anche con rinvio alle
previsioni di eventuale Accordo Aziendale di Secondo livello o tramite Accordo
Individuale assistito, le condizioni ed i limiti del potere direttivo e di controllo
datoriale, e quali comportamenti siano rilevanti ai fini disciplinari, oltre a quelli
espressamente previ sti dalla Legge o dal presente CCNL, in particolare, dal
presente Titolo.
L’esercizio del potere disciplinare, quando il lavoratore si trova in azienda, farà
riferimento al Codice Disciplinare del CCNL ed all’eventuale Regolamento
Aziendale, mentre, per l'attività lavorativa svolta fuori dal perimetro aziendale,
occorrerà individuare nell'Accordo Aziendale od in quello Individuale, le
specifiche condotte che potranno dar luogo alla contestazione disciplinare ed alla
successiva applicazione delle sanzioni disciplinari, nel rispetto dell'iter
contrattuale e dell'art. 7, legge n. 300/1970.
Pertanto, con l'Accordo che disciplina l'esecuzione della prestazione in modo
Agile saranno precisati, anche mediante richiami legali e contrattuali, i casi
disciplinari specificamente configurabili, le forme di esercizio del potere direttivo
datoriale, gl i strumenti utilizzati dal lavoratore e le ricadute dei controlli
sull’attività lavorativa.
Art. 101 - Lavoro Agile: la Contrattazione Collettiva di Secondo livello
La titolarità contrattuale in materia di Lavoro Agile è riconosciuta ad ogni livello
di Contrattazione, sia mediante il presente CCNL o, possibilmente, mediante
Accordo Aziendale di Secondo livello e/o Accordo Individuale assistito.
Ciò, in particolare per disciplinare:
a) le condizioni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nel Lavoro
Agile;
b) l'orario di lavoro del Lavoratore Agile ed i relativi riposi;
c) le condizioni ed i termini per l'applicazione del Lavoro Agile ai Quadri e
Impiegati aziendali con funzioni commerciali, di collegamento, tutela
immagine, studio, ricerca, organizzazione dei servizi ecc.;
d) gli strumenti di lavoro utilizzati in modalità agile;
e) eventuali indennità e/o premi correlati ai particolari modi di svolgimento
agile dell'attività lavorativa;
f) eventuali riconoscimenti, addebiti e ripartizioni delle spese per gli
strumenti utilizzati nel Lavoro agile, in caso di anticipato immotivato
recesso da parte del Lavoratore;
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
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g) ogni altra condizione particolare rilevata in sede aziendale tra le Parti,
purché nel rispetto della disciplina legale inderogabile in materia di lavoro
subordinato ed in coerenza a quella prevista dal presente CCNL.
Art. 102 - Lavoro Agile: competenza della Commissione Bilaterale
Contrattuale “Telelavoro e Lavoro Agile”
Ogni questione dubbia sul Lavoro Agile : strumenti di lavoro, competenze,
inquadramento, retribuzione e responsabilità , a domanda di almeno una Parte
interessata, sarà definita dalla Commissione Bilaterale Contrattuale “Telelavoro
e Lavoro Agile”, dell’Ente Bilaterale di riferimento del presente CCNL.
TITOLO XVII
LAVORO INTERMITTENTE
Premessa
Nel settore delle Sale Bingo e Sale Gioco, il ricorso al Lavoro Intermittente può essere u na soluzione
consigliata per le intensificazioni poiché permette di sopperire alle impreviste esigenze con personale già
selezionato, con il necessario rapporto fiduciario, la competenza e la prontezza nella risposta per
l’effettuazione dell’opera richiesta.
Art. 103 - Lavoro Intermittente o “a chiamata” : definizione
Con il C ontratto di Lavoro Intermittente o a chiamata, che potrà essere sia a
tempo determinato che indeterminato, il Lavoratore si pone a disposizione
dell’Azienda, che potrà utilizzarne la pre stazione a richiesta nelle ipotesi
“Oggettive” e/o “Soggettive” di seguito precisate.
1. Oggettive:
a) per lo svolgimento di mansioni di carattere discontinuo o intermittente e
per la temporanea intensificazione di lavori, quali:
i. servizi di portineria, guardiania, ricevimento e accoglienza;
ii. servizi di sorveglianza;
iii. fattorino e addetto alla consegna corrispondenza e/o merci, con
uso di normali mezzi di trasporto;
iv. servizi di pulizie, manutenzione, disinfestazione, derattizzazione
ecc.;
v. manutenzione del verde;
vi. attività a carattere discontinuo (volantinaggio ecc.);
vii. attività connesse a manifestazioni, promozioni o fiere;
viii. addetti ai Call Center;
ix. Promoter e Addetti al merchandising;
x. dichiarazioni annuali;
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
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xi. attività di inventario;
xii. informatizzazione del sistema o di documenti e loro archiviazione;
xiii. addetti ai Call center;
xiv. attività di cameriere, cuoco, pizzaiolo, pasticcere, gelatiere,
panettiere o commesso;
xv. attività a carattere stagionale e quelle previste nel Regio Decreto
n. 2657/1923;
xvi. attività di preparazione, manutenzione e pulizie straordinarie
richieste per le aperture dei locali soggetti a stagionalità ( nei 3 mesi
antecedenti alle aperture stesse);
xvii. attività di chiusura a fine stagione, per messa in sicurezza e ricovero
(nei 2 mesi seguenti la chiusura stagionale);
xviii. altre ipotesi individuate dalla Contrattazione di Secondo livello tra
le Parti aziendali;
b) quelli da rendersi: nei fine settimana, nei periodi feriali ( pasquali, estivi,
natalizi), così come definiti all’art. 44 del presente CCNL, o in altri
eventuali periodi successivamente individuati dalla Contrattazione di
secondo livello tra le Parti aziendali.
2. Soggettive:
a) per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 (ventiquattro) anni di età
(con termine delle prestazioni lavorative entro il 25° anno ), ovvero da Lavoratori
con più di 55 (cinquantacinque) anni, anche pensionati.
Il Contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore entro il
limite previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 81/2015: 400 giornate di lavoro negli ultimi
36 mesi. In caso di superamento di tale limite, il rapporto di lavoro si trasforma
a tempo pieno e indeterminato.
Art. 104 - Lavoro Intermittente: forma e comunicazioni
Il Contratto di lavoro I ntermittente, ai fini della prova, deve essere s tipulato in
forma scritta e la L ettera di assunzione, oltre ai contenuti richiesti dall’art. 155,
deve indicare i seguenti elementi:
a) la durata e le ipotesi, Oggettive o Soggettive, che consentono la stipulazione
del Contratto;
b) il luogo e i modi della disponibilità, eventua lmente garantita dal Lavoratore
e del relativo preavviso di chiamata, che non potrà essere inferiore a un
giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al Lavoratore per la
prestazione eseguita e, se prevista la disponibilità, l’importo della relativa
indennità;
d) le forme e i modi con cui l’Azienda è legittimata a richiedere l ’esecuzione
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
98
della prestazione di lavoro, nonché i sistemi di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e i modi di pagam ento della retribuzione e dell’I ndennità di
disponibilità (quando spettante);
f) le eventuali specifiche misure di formazione e sicurezza necessarie in
relazione al tipo di attività dedotta nel C ontratto.
Prima dell’inizio di ciascuna prestazione lavorativa o di un ciclo
integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 (trenta) giorni, l’Azienda è
tenuta a comunicarne 1 la durata alla Direzione - Ispettorato Territoriale del
Lavoro competente, mediante sms o posta elettronica, nonchè con altri modi di
comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie individuali.
Nota:
1 Si ricorda che, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, sarà applicata la sanzione
amministrativa da € 400,00 (quattrocento) a € 2.400,00 (duemilaquattrocento) per ciascuna omessa
comunicazione.
Art. 105 - Lavoro Intermittente: trattamento economico
Tutti i trattamenti economici previsti dal CCNL dovranno essere riconosciuti ai
Lavoratori Intermittenti in modo proporzionale al periodo effettivamente
lavorato, mediante riconoscimento della retribuzione oraria
onnicomprensiva delle retribuzioni dirette e differite indicate nelle
successive Tabelle, fatte salve condizioni di miglior favore, così come ogni altra
voce pattuita tra le Parti “ad personam”.
Ciò premesso, si riportano sinteticamente i trattamenti da riconoscere al
Lavoratore Intermittente.
1) Retribuzione nel Lavoro Intermittente
Al Lavoratore Intermittente, per ogni ora di lavoro effettivamente prestato,
si dovrà riconoscere la retribuzione indicata nella riga i) delle seguenti Tab.
1), che comprende:
Ø quota oraria della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile e
dell’Elemento Perequativo Mensile Regionale , nel valore
convenzionalmente stabilito;
Ø quota oraria del Rateo di tredicesima mensilità e del Rateo di ferie e
permessi;
Ø quota oraria del Preavviso contrattuale (solo in caso di Lavoro
Intermittente a Tempo Indeterminato);
Ø quota oraria dell’Indennità oraria sostitutiva delle prestazioni della
“Gestione Speciale” dell’En.Bi.C.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
99
Tab. 1)a: Sintesi Retribuzione nel Lavoro Intermittente
dall’1/12/2023
Descrizione Livello
D2
Livello
D1
Livello
C2
Livello
C1
a) Quota oraria P.B.N.C.M. 5,9962 6,5958 7,4953 8,2148
b) Quota oraria Elemento Perequativo Mensile
Regionale (valore convenzionale) 0,5797 0,6608 0,7535 0,8405
c) Aliquota oraria I.M.C. 0,5954 0,6040 0,6431 0,6743
d) Quota oraria Rateo di tredicesima mensilità 0,5480 0,6047 0,6874 0,7546
e) Quota oraria Rateo di ferie 0,5480 0,6047 0,6874 0,7546
f) Quota oraria Rateo di permessi 0,1014 0,1119 0,1271 0,1396
g) Quota oraria Indennità sostitutiva (valore
convenzionale) del preavviso (solo nel
tempo indeterminato) 1
0,2298 0,2536 0,2883 0,3165
h) Quota oraria sostitutiva della “Gestione
Speciale” dell’En.Bi.C. (vedi successivo
punto 3)
0,2023 0,2023 0,2023 0,2023
i) Retribuzione onnicomprensiva
oraria (nel T.I.) 8,8007 9,6379 10,8844 11,8971
Tab. 1)b: Sintesi Retribuzione nel Lavoro Intermittente
dall’1/12/2024
Descrizione Livello
D2
Livello
D1
Livello
C2
Livello
C1
a) Quota oraria P.B.N.C.M. 6,2358 6,8594 7,7948 8,5431
b) Quota oraria Elemento Perequativo Mensile
Regionale (valore convenzionale) 0,5797 0,6608 0,7535 0,8405
c) Aliquota oraria I.M.C. 0,5954 0,6040 0,6431 0,6743
d) Quota oraria Rateo di tredicesima mensilità 0,5680 0,6267 0,7124 0,7820
e) Quota oraria Rateo di ferie 0,5680 0,6267 0,7124 0,7820
f) Quota oraria Rateo di permessi 0,1051 0,1159 0,1318 0,1446
g) Quota oraria Indennità sostitutiva (valore
convenzionale) del preavviso (solo nel
tempo indeterminato) 1
0,2382 0,2628 0,2987 0,3279
h) Quota oraria sostitutiva della “Gestione
Speciale” dell’En.Bi.C. (vedi successivo
punto 3)
0,2023 0,2023 0,2023 0,2023
i) Retribuzione onnicomprensiva
oraria (nel T.I.) 9,0923 9,9587 11,2489 12,2967
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
100
Tab. 1)c: Sintesi Retribuzione nel Lavoro Intermittente
dall’1/12/2025
Descrizione Livello
D2
Livello
D1
Livello
C2
Livello
C1
1. Quota oraria P.B.N.C.M. 6,4071 7,0478 8,0088 8,7777
2. Quota oraria Elemento Perequativo Mensile
Regionale (valore convenzionale) 0,5797 0,6608 0,7535 0,8405
3. Aliquota oraria I.M.C. 0,5954 0,6040 0,6431 0,6743
4. Quota oraria Rateo di tredicesima mensilità 0,5822 0,6424 0,7302 0,8015
5. Quota oraria Rateo di ferie 0,5822 0,6424 0,7302 0,8015
6. Quota oraria Rateo di permessi 0,1077 0,1188 0,1351 0,1483
7. Quota oraria Indennità sostitutiva (valore
convenzionale) del preavviso ( solo nel
tempo indeterminato) 1
0,2442 0,2694 0,3062 0,3361
8. Quota oraria sostitutiva della “Gestione
Speciale” dell’En.Bi.C. (vedi successivo
punto 3)
0,2023 0,2023 0,2023 0,2023
9. Retribuzione onnicomprensiva
oraria (nel T.I.) 9,3008 10,1879 11,5094 12,5822
1 Premesso che , nel Lavoro Intermittente a Tempo Indeterminato, la “chiamata” del Lavoratore è
nell’esclusiva facoltà dell’Azienda, in caso di licenziamento, il diritto al preavviso contrattuale potrebbe
essere “annullato” dalla mancata chiamata da parte del Datore in corrispondenza del preavviso stesso.
Pertanto, al fine di garantire al Lavoratore Intermittente i medesimi diritti previsti per la generalità dei
lavoratori, le Parti hanno ritenuto di definire un’Indennità sostitutiva (convenzionale) del preavviso,
equitativamente stabilita in giorni 10 (dieci) per ciascun anno, con aliquota oraria calcolata sulla base
di 1.904 ore lavorabili per anno. Resta inteso che, in caso di licenziamento, al Lavoratore Intermittente
a Tempo Indeterminato non spetterà il preavviso contrattuale previsto dal presente CCNL.
2) Trattamento di Fine Rapporto nel Lavoro Intermittente
Anche nel Lavoro Intermittente (sia a Tempo Determinato che Indeterminato ), il
Trattamento di Fine Rapporto sarà calcolato sugli importi lordi
effettivamente erogati al dipendente con carattere di stabilità, al netto di
eventuali rimborsi spese e delle indennità correlate agli specifici modi della
prestazione, quali indennità di viaggio, maggiorazioni per lavoro
straordinario o notturno e indennità di cassa.
3) Contributi all’En.Bi.C. in caso di Lavoro Intermittente a Tempo
Indeterminato
In caso di Lavoro Intermittente a Tempo Indeterminato l e Parti, tenuto
conto dei limiti temporali previsti per tale tipologia contrattuale , hanno
concordato un minore contributo destinato alla “ Gestione Ordinaria”
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
101
dell’En.Bi.C., in alternativa a quello previsto per la generalità dei dipendenti
di cui all’art. 199 del presente CCNL.
Pertanto, in caso di Lavoro Intermittente a Tempo Indeterminato dovrà
essere versato il seguente contributo alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C.
Tab. 3): Contributo alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C.
da versare tramite Mod. F24 (codice ENBC)
Descrizione Contributo
orario *
Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la pratica realizzazione e il
funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali sull’Interpretazione
autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre, assicura l’effici enza e
l’efficacia delle strutture Bilaterali Nazionali e garantisce i servizi previsti in modo
conforme ai rispettivi Regolamenti. È comprensivo delle quote per il funzionamento delle
R.S.T.
Totale contributo orario dovuti all’En.Bi.C., a totale carico del
Datore 0,0347
* per ogni ora di lavoro prestato dal Lavoratore.
Considerato che le prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa e Assicurative
erogate dalla “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C. , al fine di essere garantite,
suppongono il versamento di un contributo annuale predefinito e che nel Lavoro
Intermittente manca la garanzia di una “soglia minima” della prestazione
lavorativa, le Parti hanno concordato che , i n tali casi , vi sia l’esonero dal
versamento del contributo destinato alla “ Gestione Speciale” dell’En.Bi.C. e,
conseguentemente, dal diritto del lavoratore di richiedere le relative prestazioni.
A ristoro di tale perdita, le Parti hanno previsto il riconoscimento al lavoratore di
un’indennità “per mancate prestazioni”, pari ad € 0,2023 per ogni ora ordinaria
lavorata, già esposta nelle precedenti Tabelle 1) e 2) .
Art. 106 - Lavoro Intermittente: Indennità di disponibilità
Qualora il Lavoratore, a richiesta o chiamata dell’Azienda, garantisca la sua
prestazione lavorativa, avrà diritto di ricevere , una “Indennità oraria di disponibilità”,
conforme alla seguente Tabella 4).
Tab. 4) Indennità oraria di disponibilità (in euro)
Periodo Liv. D2 Liv. D1 Liv. C2 Liv. C1
Da 1/12/2023 1,4248 1,5723 1,7872 1,9620
Da 1/12/2024 1,4767 1,6294 1,8521 2,0331
Da 1/12/2025 1,5138 1,6702 1,8985 2,0839
Tale Indennità dovrà essere riconosciuta per ogni ora di “ disponibilità alla
prestazione” resa dal Lavoratore Intermittente.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
102
Nel C ontratto individuale, dovranno precisarsi le eventuali particolari norme
disciplinari sulla disponibilità.
Il Lavoratore che, per malattia o altra causa, sia nell’impossibilità di rispondere
alla chiamata, salvo provata forza maggiore, dovrà informare l’Azienda
tempestivamente e, comunque, non oltre 12 (dodici) ore dall’inizio
dell’impedimento, precisandone la prevedibile durata.
Nel periodo in cui si verifica la temporanea indisponibilità, per qualsiasi causa
dovuta, il Lavoratore non matura il diritto alla relativa Indennità di disponibilità.
Il reiterato e ingiustificato rifiuto di rispondere “alla chiamata” durante le fascie
di disponibilità costituisce motivo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Nel caso di riconoscimento dell’Indennità di disponibilità , essa sarà soggetta a lla
normale contribuzione previdenziale , ma sarà esclusa dal computo delle
retribuzioni dovute per festività e ferie e non sarà utile nella determinazione del
T.F.R. (art. 16, D. Lgs. 81/2015).
Nei casi di Contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato con
riconoscimento dell’Indennità di disponibilità per almeno 20 ore settimanali , il
Lavoratore avrà diritto al Welfare Contrattuale, così come previsto agli artt. 276 e
277 del presente CCNL.
Art. 107 - Lavoro Intermittente: divieti
L’Azienda non potrà ricorrere al lavoro intermittente nei casi già richiamati
all’art. 58 del presente CCNL.
Art. 108 - Lavoro Intermittente: criteri di computo
Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la
quale sia rilevant e il numero dei dipendenti, il L avoratore intermittente è
computato nell’organico dell’Azienda in proporzione all’orario di lavoro
effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre, con arrotondamento all’unità
superiore in caso di decimale uguale o superiore a 5 (cinque).
Art. 109 - Lavoro Intermittente: informativa
Per gli obblighi informativi del Datore di lavoro, si rinvia all’art. 35 del presente
CCNL.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
103
TITOLO XVIII
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Art. 110 - Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni
Tale Contratto ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze momentanee dell’Azienda,
che assume le vesti negoziali di “Utilizzatore”.
Il contratto di somministrazione deve essere stipulato con una delle Agenzie
autorizzate di somministrazione per il lavoro, iscritte all’Albo Nazionale
Informatico delle Agenzie per il Lavoro.
Per la disciplina del tempo determinato e delle proroghe nel “ Contratto di
Somministrazione” si rinvia al “Lavoro a tempo determinato” e alle previsioni legislative
in materia (D.Lgs. 81/2015, modificato dal Decreto Dignità, convertito in Legge
96/2018 e s.m.i.).
Il C ontratto di lavoro dovrà avere i requisiti previsti dalla Legge, che
comprendono l’obbligo della forma scritta (ad substantiam).
Art. 111 - Contratto di Somministrazione di Lavoro: limiti
Ai Lavoratori somministrati presso l’Utilizzatore in forza dei contratti di cui al
precedente articolo, sono riconosciute, qualora più favorevoli, le retribuzioni
previste dal presente CCNL, salvo le aree d’esclusione direttamente derivanti
dalla natura del rapporto di lavoro.
L’Assistenza sanitaria integrativa e la copertura assicurativa sarà dovuta solo per
i Contratti che prevedano attività presso l’Utilizzatore, senza soluzione di
continuità, con durata superiore a 12 (dodici) mesi.
In tal caso, al pari degli altri lavoratori, dovrà essere versata all’En.Bi.C. la
contribuzione prevista e i Lavoratori avranno diritto alle relative prestazioni
integrative del S.S.N. e assicurative vita.
I Lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, somministrati presso
le Aziende che applicano il presente CCNL, non potranno superare, in ciascuna
unità produttiva, i seguenti limiti.
Dipendenti dell’Utilizzatore: da 0 a 2 Da 2 a 6 Oltre 6
N. max di Lavoratori Somministrati 1 2 20% 1
1 dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’Utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula
del contratto, con arrotondamento del decimale all’unità superiore. Nel caso d’inizio dell’attività nel
corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in
forza al momento della stipula del contratto di somministrazione.
E’, in ogni caso, esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo
determinato:
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
104
§ di lavoratori di cui all’art. 8, comma 2, Legge 223/1991;
§ di soggetti disoccupati che godano da almeno 6 (sei) mesi di trattamenti di
disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
§ di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dei numeri 4) e
99) dell’art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014, così come individuati con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La Contrattazione Collettiva di S econdo livello potrà stabilire percentuali
maggiori di lavoratori somministrati rispetto a quelle previste dal presente
CCNL, con specifica attenzione alle seguenti particolari ipotesi: nuovi appalti,
acquisizioni di servizi, ampliamenti o ristrutturazioni.
Art. 112 - Contratto di Somministrazione di Lavoro: divieti
L’Azienda non potrà ricorrere alla somministrazione di lavoro nei casi già
richiamati all’art. 58 del presente CCNL.
Art. 113 - Contratto di Somministrazione di Lavoro: regime di
solidarietà
L’Utilizzatore è obbligato in solido con il Somministratore a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali,
fatto salvo il diritto di rivalsa verso il Somministratore.
Art. 114 - Contratto di Somministrazione di Lavoro: tutela del
lavoratore ed esercizio del potere disciplinare
Il Somministratore deve preventivamente informare i lavoratori sui rischi per la
sicurezza e la salute connessi alle attività cui essi saranno destinati, formarli e
addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento
dell’attività lavorativa, in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il contratto di somministrazione potrà prevedere che tale obbligo sia completato,
in funzione dei rischi specifici, dall’Utilizzatore.
L’Utilizzatore deve osservare nei confronti dei Lavoratori somministrati gli stessi
obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per Legge e Contratto, nei
confronti dei propri dipendenti.
Nel caso in cui l’Utilizzatore adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore
o inferiore a quelle dedotte in contratto, dovrà darne immediata comunicazione
scritta al Somministratore , consegnandone copia al lavoratore stesso,
rispondendo, in caso d’inadempimento, in via esclusiva per le differenze
retributive spettanti e per l’eventuale risarcimento del danno.
Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al solo
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105
Somministratore, l’Utilizzatore deve comunicare al Somministratore gli elementi
che formeranno oggetto della contestazion e ai sensi dell’art. 7 della Legge
300/1970.
Art. 115 - Contratto di Somministrazione di Lavoro: diritti sindacali
Il lavoratore somministrato ha diritto ad esercitare presso l’Utilizzatore, per tutta
la durata della missione, i diritti sind acali, nonchè a partecipare alle assemblee
dei lavoratori delle imprese utilizzatrici , a parità di condizione dei dipendenti
delle stesse.
Art. 116 - Contratto di Somministrazione di Lavoro: effetti
In mancanza di forma scritta, il contratto di somministrazione è nullo e i
lavoratori saranno considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’Utilizzatore.
Quando la somministrazione avvenga oltre i limiti massimi consentiti dal
presente CCNL, nei casi vietati dalla Legge o al di fuori delle condizioni previste,
il lavoratore potrà chiedere, anche soltanto nei confronti dell’Utilizzatore, la
costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto
dalla data di costituzione.
Art. 117 - Contratto di Somministrazione di Lavoro: computo
Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina legale o contrattuale, per la quale
sia rilevante il numero dei dipendenti, i Lavoratori somministrati non sono
computati nell’organico dell’Utilizzatore, fatta eccezione per la disciplina relativa
alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
In caso di somministrazione di lavoratori disabili per mansioni di durata non
inferiore a 12 (dodici) mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota
di riserva di cui all’art. 3 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999.
Art. 118 - Contratto di Somministrazione di Lavoro: informativa
Per gli obblighi informativi del Datore di lavoro, si rinvia all’art. 35 del presente
CCNL.
Art. 119 - Contratto di Somministrazione di Lavoro: rinvio alla Legge
Per quanto non previsto in questo Titolo, si rinvia al Capo IV del D.Lgs 81/2015
e s.m.i.
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106
TITOLO XIX
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Art. 120 - Apprendistato: definizione e condizioni
Ai sensi dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2015, l’Apprendistato è un contratto di lavoro
a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
Tale contratto può essere stipulato per Lavoratori d’età compresa tra i 18
(diciotto) e 29 (ventinove) anni; l ’assunzione può essere effettuata fino al giorno
antecedente al compimento del 30° (trentesimo) anno d’età ( ovvero fino a 29 anni e
364 giorni).
Il contratto d’apprendistato potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in
possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 53/2003 e
dal D.Lgs. 226/2005.
E’ contrattualmente dovuta la forma scritta del Contratto.
Per quanto riguarda la qualifica finale da attribuire all’Apprendista, si dovrà fare
riferimento alla Classificazione del Personale prevista agli artt. 259, 262 e 263 del
presente CCNL.
Il Contratto di assunzione dell’Apprendista, oltre ai contenuti previsti per la
generalità dei lavoratori, deve specificare:
a) l’indicazione delle mansioni oggetto della qualifica;
b) la durata del periodo d’Apprendistato;
c) il livello d’inquadramento iniziale, intermedio e finale;
d) il rinvio Piano Formativo Individuale (che dovrà recepire le indicazioni e le direttive
contenute nel presente CCNL, secondo lo schema in All. 3) e nella normativa regionale di
settore);
e) l’indicazione del monte ore annuo di formazione, che sarà suddiviso nel
Piano Formativo, in ore “aula” e ore “affiancamento”;
f) i riferimenti del Tutor aziendale.
All’atto dell’assunzione, il Lavoratore Apprendista, oltre a esibire il titolo di
studio, dovrà dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di
lavoro già eventualmente svolti con la medesima mansione e qualifica presso altre
Aziende.
Vi è il div ieto per l’Azienda di recedere dal Contratto d’Apprendistato prima
della sua conclusione, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo.
Art. 121 - Apprendistato Professionalizzante: Piano F ormativo
Individuale e formazione
Il Piano Formativo Individuale (in sigla P.F.I.) è un documento che integra il
Contratto di Apprendistato, nel quale sono indicati gli obiettivi formativi
dell’Apprendista.
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107
Esso dovrà essere elaborato dall’Azienda, in collaborazione con il Tutor, e dovrà
essere sottoscritto dalle Parti (Datore di lavoro , Tutor e Apprendista ) in sede
d’instaurazione del rapporto di Apprendistato.
Il percorso formativo, interno e/o esterno all’Azienda, teorico e/o pratico, dovrà
essere personalizzato in funzione del titolo di studio dell’Apprendista, della sua
pregressa esperienza e della qualifica di destinazione.
Le Parti, in via esemplificativa, individuano i seguenti ambiti formativi che
dovranno essere sviluppati in funzione della realtà aziendale e delle mansioni per
le quali l’Apprendista è in formazione:
§ conoscenza dei prodotti, dei servizi di settore e del contesto aziendale;
§ conoscenza dell’organizzazione aziendale e del lavoro;
§ conoscenza dello specifico ruolo dell’Apprendista all’interno dell’Azienda;
§ conoscenza e applicazione delle basi tecniche e commerciali, degli aspetti
pratici, teorici e legali delle mansioni richieste;
§ conoscenza e utilizzo delle procedure, degli strumenti, delle tecnologie e dei
procedimenti di lavoro;
§ conoscenza e utilizzo delle misure adottate in materia di sicurezza sul lavoro
e tutela ambientale;
§ competenze c.d. “trasversali”, quali:
o i diritti e i doveri del Lavoratore;
o le fonti normative;
o il CCNL applicato;
o la comunicazione interpersonale applicata alla sicurezza del lavoro;
o la comunicazione in lingua straniera;
o l’utilizzo delle strumentazioni informatiche.
La formazione teorica, il cui programma, modi e durata dovranno essere precisati
nel P.F.I., sarà preferibilmente erogata dagli Organismi Formativi Bilaterali o, in
subordine, dalle strutture convenzionate.
In alternativa, la formazione potrà essere erogata dagli Organismi Regionali
Convenzionati, sulla base dei programmi certificati dall’Ente Bilaterale o
integrata dalla formazione pubblica, generalmente sulle c.d. competenze trasversali.
Le Parti concordano che gli Apprendisti potranno usufruire anche della
formazione a distanza, c.d. e-learning, nell’ambito della progettazione formativa
coordinata dall’Ente Bilaterale En.Bi.C.
L’Azienda dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione della scelta
formativa teorica effettuata (tramite l’Ente Bilaterale o Strutture Convenzionate).
La formazione può essere svolta mediante:
ü affiancamento al personale qualificato (interna);
ü addestramento pratico nel lavoro (“on the job” - interna);
ü lezioni e/o esercitazioni (interna);
ü testimonianze;
ü visite aziendali;
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108
ü formazione a distanza (e-learning);
ü utilizzo dei servizi delle Università Telematiche;
ü partecipazione a Corsi, Fiere, Convegni ecc.;
ü altre metodologie atte a garantire il perseguimento degli obiettivi formativi
del P.F.I.
La formazione interna comprenderà sia quella “pratica” di spiegazione,
istruzione e prove di utilizzo dei vari strumenti, programmi, processi e servizi
necessari per lo svolgimento del lavoro, sia quella “teorica” sulle particolari
normative che disciplinano il settore.
La formazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro dovrà:
• essere tempestivamente effettuata, comunque, entro i primi 6 (sei) mesi di
lavoro;
• avvenire secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
dall’Accordo Stato Regione del 7 luglio 2016, considerando i rischi
specifici presenti nel luogo di lavoro, così come rilevabili dal Documento
di Valutazione dei Rischi aziendali, che dovrà essere aggiornato al Rischio
biologico “indiretto” da coronavirus SARS-Cov-2 (c.d. “Covid-19”);
• essere conforme al comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (concetti
di rischio, danno, prevenzione, protezione , organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi
riferiti alle mansioni e ai possibili danni e conseguenti misure e procedure di prevenzione
e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda);
• essere documentata, mediante registrazione nel Piano Formativo
Individuale, conformemente al modello previsto in All. 2). La restante
formazione professionale, nel rispetto degli obiettivi formativi, potrà essere
erogata nei diversi modi previsti nel Piano Formativo Individuale, entro la
durata del Contratto di Apprendistato, preferibilmente in connessione
funzionale con le mansioni progressivamente acquisite.
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Art. 122 - Apprendistato Professionalizzante: Tutor o Referente
aziendale
Il Tutor o Referente aziendale, se diverso dal Datore di Lavoro, potrà essere
individuato tra i lavoratori qualificati di livello superiore, o almeno pari, a quello
in cui l’Apprendista sarà inquadrato al termine dell’apprendistato, e che svolgono
attività lavorativa coerente con quella dell’Apprendista.
Il Tutor o Referente aziendale dovrà conoscere i diritti e i doveri
dell’Apprendista, nonché gli obblighi aziendali nei suoi confronti nonché avere
un’esperienza lavorativa di almeno 3 (tre) anni.
Quest’ultimo requisito non si applicherà nel caso in cui non siano presenti in
Azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica.
Il Tutor o Referente aziendale dovrà seguire e indirizzare l’Apprendista nel
percorso formativo, valutarne periodicamente le competenze acquisite, rilevando
le eventuali difficoltà presenti, al fine di adottare soluzioni migliorative.
Art. 123 - Apprendistato Professionalizzante: Patto di prova
L’assunzione dell’Apprendista diverrà definitiva dal positivo compimento del
Patto di prova. La durata di tale Patto di prova non potrà superare i limiti previsti
per la generalità dei lavoratori , commisurati al livello finale di qualificazione
dell’Apprendista. Durante la prova, l’Apprendista ha diritto ai trattamenti
previsti dalla Legge e dal Contratto per gli apprendisti di uguale qualifica, che
abbiano superato il Patto di prova.
Nel Contratto di Apprendistato, in deroga alle previsioni del presente CCNL, è
reciprocamente ammesso interrompere la prova in qualunque momento, senza
obbligo di preavviso o di comunicare una specifica motivazione.
Art. 124 - Apprendistato Professionalizzante: durata e retribuzione
Il Contratto d’apprendistato ha contenuto “misto” che prevede una controprestazione suddivisa
in formazione e retribuzione.
Per tale motivo, il CCNL prevede una graduazione dei livelli d’inquadramento in funzione del
prevedibile sviluppo professionale dell’Apprendista.
La durata dell’Apprendistato Professionalizzante è stabilita in relazione al tipo di
qualificazione da conseguire ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 6 (sei)
o superare i 36 (trentasei) mesi.
Per la generalità dei lavoratori, la durata e corrispondente retribuzione
dell’Apprendistato professionalizzante sarà conforme alla seguente Tabella 1).
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Tab. 1): Durata e inquadramento durante l’Apprendistato
Professionalizzante
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Inquadramento
Finale o
d’Approdo
Primo
Periodo
Livello
d’inquadramento
e retribuzione
Secondo
Periodo
Livello
d’inquadramento
e retribuzione
Durata
Totale
Totale ore di
Formazione *
Teorico Pratica
A1 18 mesi B1 18 mesi A2 36
mesi 80 160
A2 18 mesi B2 18 mesi B1 36
mesi 64 146
Op. di Vendita
di 1a Cat. 18 mesi Op. di Vendita
di 3a Cat. 18 mesi Op. di Vendita
di 2a Cat.
36
mesi 64 146
B1 18 mesi C1 18 mesi B2 36
mesi 64 116
Op. di Vendita
di 2a Cat. 18 mesi Op. di Vendita
di 4a Cat. 18 mesi Op. di Vendita
di 3a Cat.
36
mesi 64 146
B2 18 mesi C2 18 mesi C1 36
mesi 64 116
Op. di Vendita
di 3a Cat. 16 mesi 80% di Op. di
Vendita di 4a Cat. 16 mesi 90% di Op. di
Vendita di 4a Cat.
32
mesi 48 112
C1 16 mesi D1 16 mesi C2 32
mesi 48 112
C2 15 mesi D2 15 mesi D1 30
mesi 40 80
D1 14 mesi 80% di D2 14 mesi 90% di D2 28
mesi 40 80
* Le ore di documentata formazione effettuate dall’Apprendista in precedente rapporto di apprendistato,
per l’acquisizione di “competenze di base e trasversali ” e quelle di “formazione professionalizzante”,
saranno computate nella durata totale della formazione prevista nella precedente Tabella 1).
Il livello d’inquadramento e la corrispondente retribuzione dovuta
all’Apprendista, nel primo periodo sarà quella prevista in Colonna 3, mentre nel
secondo periodo sarà quella prevista in Colonna 5 della precedente Tabella.
Dalla Qualifica, al Lavoratore sarà dovuta la normale retribuzione afferente il
suo livello d’approdo (Inquadramento Finale - Col. 1).
In deroga alla durata massima prevista per il Contratto di apprendistato (36
mesi), in coerenza con quanto indicato dal Ministero del Lavoro all’Interpello n.
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111
40 del 26 ottobre 2011, in relazione alle figure professionali aventi contenuti e
competenze analoghe e sovrapponibili a quelle artigiane, sarà possibile attivare
Contratti di apprendistato con durata superiore a 36 (trentasei) mesi e fino al
limite di 60 (sessanta) mesi.
Art. 125 - Apprendistato Professionalizzante: precedenti periodi di
Apprendistato
I periodi di apprendistato di durata pari ad almeno 12 (dodici) mesi, svolti presso
altri datori di lavoro per la medesima qualifica finale, saranno computati ai fini
della durata complessiva dell’apprendistato, purché non vi sia stata
un’interruzione superiore ad un anno.
In tale ultimo caso, la durata complessiva del secondo Contratto di apprendistato
sarà ridotta di soli 6 (sei) mesi.
In caso di completamento dell’Apprendistato prima interrotto con la medesima
Azienda e riferito alla medesima qualifica, il precedente periodo sarà sempre
computato “alla pari” ai fin i della durata complessiva del C ontratto
d’apprendistato.
Art. 126 - Apprendistato Professionalizzante : prolungamento del
periodo di Apprendistato
In caso di assenze con diritto alla conservazione del posto ( malattia, infortunio,
gravidanza e puerperio, cassa integrazione e simili ) superiori a 30 (trenta) giorni
complessivi di calendario, il Contratto di Apprendistato sarà prolungato per un
periodo massimo pari alla durata delle assenze, fermo restando il limite massimo
temporale di durata del Contratto di apprendistato di 36 o 60 mesi ( se Figura
equiparabile a quella dell’artigianato).
Quanto precede, fermo restando che in caso di sospensione dell’Apprendistato
per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, superiore a mesi sei, ma
inferiore ad un terzo della durata totale prevista dal Contratto di Apprendistato,
tutto il periodo di interruzione sarà considerato utile ai fini del raggiungimento
della durata prevista dal Contratto, al compiersi della quale l’Azienda potrà
recedere dal rapporto.
In caso di assenze superiori a 30 (trenta) giorni causate da ragioni diverse da
quelle sopra indicate, l’Azienda avrà diritto di recedere dal contratto.
Art. 127 - Apprendistato Professionalizzante: disciplin a
previdenziale e assistenziale
Per i Contratti d’apprendistato si applicano le discipline legislative vigenti in
materia. Gli Apprendisti , ai fini previdenziali, saranno assicurati al pari dei
lavoratori qualificati.
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112
Gli apprendisti, salvo diverse previsioni legali in deroga, avranno diritto ai
trattamenti d’integrazione salariale secondo le previsioni legali vigenti all’atto
della sospensione dal lavoro.
In caso di malattia o infortunio , spettano al Lavoratore Apprendista gli stessi
trattamenti previsti dagli artt. 186 e 187 del presente CCNL per la generalità dei
Lavoratori.
Nei Contratti di apprendistato di durata superiore a mesi 12 (dodici), gli
Apprendisti hanno diritto all’iscrizione all’Ente Bilaterale (En.Bi.C.) e alle relative
prestazioni integrative al S.S.N. e per caso morte per malattia ed infortunio, così
come al Welfare Contrattuale.
Art. 128 - Apprendistato Professionalizzante: trattamento normativo
L'Apprendista, ove non div ersamente stabilito, ha diritto al trattamento
normativo dei Lavoratori di qualifica pari a quella per la quale egli compie
l’apprendistato.
Le ore d'insegnamento teorico e pratico mediante “affiancamento sul lavoro”, sono
comprese nell'orario di lavoro e saranno, quindi, retribuite. Eventuale
formazione esterna all’orario di lavoro sarà retribuita con la Normale
Retribuzione Oraria.
Le ore di formazione , ai fini della prova, saranno riportate sul cedolino paga,
possibilmente, con apposita voce di “formazione retribuita”.
Art. 129 - Apprendistato Professionalizzante: diritti propri
dell’Apprendista
L’Azienda ha l'obbligo di:
1. impartire, o fare impartire, all’Apprendista la formazione e l’assistenza
prevista per il suo percorso professionale nei vari cicli formativi,
conformemente al Piano Formativo Individuale, al fine di conseguire la
capacità per assumere i compiti previsti dalla qualifica;
2. non sottoporre l'Apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;
3. non adibire l'Apprendista al lavoro straordinario o supplementare eccedente
le 120 ( centoventi) ore per anno solare ( ad esclusione degli eventuali tempi di
formazione retribuita esterna all’orario ordinario di lavoro);
4. non adibire l'Apprendista a lavori di manovalanza * e non sottoporlo,
comunque, a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti
alla lavorazione o alla mansione per la quale è stato assunto;
5. accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al
conseguimento di titoli di studio;
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113
6. accordare all'Apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione,
i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento
complementare e per i relativi esami, nei limiti di 8 (otto) ore settimanali per
non più di 20 (venti) settimane nel triennio o pro-quota;
7. in caso di interruzione del rapporto prima del termine, a richiesta
dell’Apprendista, attestare l'attività formativa svolta;
8. informare periodicamente la famiglia dell'Apprendista minore d’età, o chi
esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.
* Agli effetti di quanto richiamato al precedente punto 4., non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti
le attività nelle quali l’Apprendista effettua l'addestramento in affi ancamento al Tutor o sotto la guida di altro
lavoratore qualificato, quelli di riordino del posto di lavoro o quelli rilevanti ai fini del conseguimento della
qualifica.
Art. 130 - Apprendistato Professionalizzante: doveri propri
dell’Apprendista
L’Apprendista deve:
1. seguire con il massimo impegno le istruzioni del Tutor, del Datore di lavoro
o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e gli
insegnamenti impartiti;
2. prestare la sua opera con la massima diligenza;
3. frequentare assiduamente e con profitto i corsi di formazio ne, anche se in
possesso di un Titolo di studio;
4. effettuare le eventuali intensificazioni d’orario previste, mediante attivazione
della Banca delle Ore e le prestazioni di lavoro straordinario, entro il limite
massimo di un’ora giornaliera e 4 (quattro) ore nella giornata di riposo
(normalmente il sabato), richieste nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 279,
280 e 283;
5. osservare le norme disciplinari generali previste dal presente Contratto e/o
contenute negli eventuali Regolamenti interni aziendali, purché questi ultimi
non siano in contrasto con la disciplina legale e contrattuale in materia di
Apprendistato.
Art. 131 - Apprendistato Professionalizzante: proporzione numerica
Il numero massimo di Apprendisti da assumere presso la Società, direttamente o
indirettamente, per il tramite delle Agenzie di somministrazione, a tempo
indeterminato o determinato stagionale, non potrà superare il rapporto di 3 (tre)
a 2 (due) rispetto alle maestranze specializzate, qualificate e di elevato ordine
presenti (dal livello D1 al Quadro).
In caso di Aziende che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 (dieci), il
numero di Apprendisti potrà essere pari al 100% (cento per cento) dei lavoratori
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qualificati in servizio.
Se un’Azienda ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati in numero
inferiore a 3 (tre), potrà assumere al massimo 3 (tre) Apprendisti.
Per maggior chiarezza, si riporta una sintesi dei limiti numerici:
Tab. 3): Sintesi dei Limiti quantitativi per l’assunzione di
Apprendisti (per imprese non artigiane 1)
Numero Lavoratori in Azienda Apprendisti che possono
essere assunti
Fino a 2 Lavoratori 3
Da 3 a 9 dipendenti, con almeno 3 Lavoratori 1 per ciascun Lavoratore
qualificato
Oltre i 9 dipendenti, con almeno 3 Lavoratori 3 ogni 2 Lavoratori qualificati
1 Nelle imprese artigiane trova applicazione l’art. 4 della L. n. 443/1985 e s.m.i.
Art. 132 - Apprendistato Professionalizzante: stabilizzazione
L’Azienda con più di 50 (cinquanta) Lavoratori dipendenti potrà assumere
Apprendisti solo qualora abbia mantenuto in servizio almeno il 20% (venti
percento) dei C ontratti di Apprendistato scaduti nei 36 (trentasei) mesi
precedenti. Se nei 36 (trentasei) mesi precedenti sono scaduti meno di 3 (tre)
contratti d’Apprendistato, l’Azienda è esonerata dal vincolo che precede.
Non sono comunque computati tra i Contratti scaduti:
a) i rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova;
b) i Contratti risolti per dimissioni;
c) i licenziati per giusta causa;
d) i Contratti risolti senza qualifica dell’Apprendista.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso cons entita
l'assunzione solo di 1 (uno) Apprendista con Contratto professionalizzante.
Gli Apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui sopra sono considerati, a
tutti gli effetti, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di
costituzione del rapporto.
Art. 133 - Apprendistato Professionalizzante: Lavoratori in mobilità
È possibile assumere con Contratto di appre ndistato professionalizzante i
Lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di diso ccupazione, senza limiti
di età, come previsto dall’art. 47 del D. Lgs. 81/2015 e s.m.i..
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Art. 134 - Apprendistato Professionalizzante: computo
Gli Apprendisti, fatte salve le ev entuali deroghe previste dalla Legge o dal
Contratto, sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti per l’applicazione
di particolari normative e istituti.
Art. 135 - Apprendistato Professionalizzante: competenze degli Enti
Bilaterali
Le apposite Commissioni istituite presso l’En.Bi.C., o le altre sedi di
Certificazione previste dalla normativa vigente, potranno, a richiesta delle Parti,
certificare i Contratti di Apprendistato e i relativi programmi di formazione e/o
emettere i Pareri di Conformità dei Piani Formativi Individuali.
Per informazioni, si rinvia al sito: www.enbic.it o all’indirizzo di posta elettronica:
certificazionenazionale@enbic.it.
Art. 136 - Apprendistato Professionalizzante: recesso dal Contratto
Stante la peculiare natura a causa mista del Contratto di apprendistato, il periodo
di formazione si conclude solo al termine della durata prevista dal C ontratto,
oltre all’eventuale proroga di cui all’art. 126, ma entro il termine massimo
applicabile al contratto (di 36 mesi solari).
Pertanto, al termine del periodo di formazione , sia quando la qualifica è
riconosciuta, sia quando fosse negata, le Parti potranno recedere dal rapporto, ai
sensi dell’art. 2118 del c.c., dando comunicazione all’altra parte nel rispetto del
periodo di preavviso di 15 (quindici) giorni solari . Ciò premesso , il preavviso
decorrerà dal primo giorno successivo al compiersi d el termine finale previsto dal
Contratto stesso.
Durante il preavviso, continuerà a trovare applicazione la disciplina
del Contratto di apprendistato , prima in essere, comprese le riduzioni
contributive.
Il preavviso d ovrà essere sostituito, in tutto o in parte , dalla relativa indennità
ogniqualvolta esso determinerebbe il superamento di 36 mesi di durata
complessiva del Contratto di apprendistato.
Vedasi il successivo art. 138 per i recessi in costanza di protezione.
Art. 137 - Apprendistato Professionalizzante: conferma e
assegnazione della qualifica
In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il Contratto proseguirà come
ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’Apprendista mantenuto in servizio, con o senza qualifica, beneficerà ancora
delle riduzioni contributive previste per i 12 mesi successivi al termine
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dell’apprendistato.
In caso di prosecuzione del Contratto, il periodo di apprendistato sarà computato
nell’anzianità di servizio per tutti gli istituti contrattuali, ad esclusione degli
aumenti periodici di anzianità. È, altresì, possibile confermare il lavoratore a
tempo indeterminato prima della conclusione del periodo di formazione. In caso
di mancata qualifica, la permanenza dell’ex Apprendista non qualificato sarà nel
livello d’inquadramento previsto del secondo periodo.
Art. 138 - Apprendistato Professionalizzante: recesso in costanza di
“protezione”
Nel rapporto di lavoro subordinato vi sono dei periodi di “protezione” nei quali vi
è la possibilità di recedere dal contratto solo per giusta causa, giustificato motivo o
compimento del termine, quali:
1) il periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni del
matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione dello stesso;
2) il periodo intercorrente dall’inizio della maternità fino ad un anno di età del
bambino;
3) in costanza di malattia, infortunio o di congedo parentale.
Le Parti ritengono che il recesso al compiersi del periodo di apprendistato non
sia riconducibile al recesso per giustificato motivo, né a quello per compimento
del termine, pur presentando alcuni elementi di ciascuna delle due tipologie.
Ciò premesso, in riferimento al punto 1), tenuto conto che il congedo
matrimoniale ha una durata prevista di 15 (quindici) giorni e che l’art. 126
prevede la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato solo in caso di
assenze superiori a 30 (trenta) giorni, le Parti ritengono che il recesso al termine
del periodo formativo possa effettuarsi anche se esso cade entro un anno dalle
pubblicazioni o celebrazione del matrimonio, con il solo onere del preavviso di
cui all’art. 136.
In riferimento al punto 2), se il termine dell’apprendistato cade entro un periodo
di “interdizione”, l’Azienda che intenda recedere dal rapporto di lavoro dovrà
rispettare la seguente procedura:
a) entro il termine del periodo formativo, comunicare con lettera raccomandata
o altro mezzo equipollente, il recesso dal Contratto di Apprendistato nel
rispetto dei termini e dei modi di preavviso previsti dal presente CCNL;
b) l’effetto del recesso sarà sospeso fino alla fine del periodo di interdizione, al
compiersi del quale l’Azienda comunicherà al Lavoratore, nei modi
legalmente e/o contrattualmente previsti, l’effettiva cessazione , con
sostituzione del periodo di preavviso con la corrispondente indennità.
In riferimento al punto 3), la malattia intervenuta dopo la comunicazione prevista
dall’art. 136 del presente CCNL, in analogia al disposto del comma 41 dell’art. 1
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della L. 92/2012, non avrà effetto sospensivo, per cui l’effettiva cessazione
avverrà al compiersi del preavviso, o al termine del Contratto di apprendistato ,
qualora il preavviso sia sostituito dalla relativa indennità.
In caso di malattia iniziata prima della comunicazione di recesso, prevista
dall’art. 136, con prognosi superiore a 30 giorni, vi sarà il prolungamento del
Contratto di apprendistato , così come previsto dal precedente art. 126, fermo
restando il limite complessivo di durata contrattuale di 36 mesi.
Quando la prognosi complessiva, anche riferita a diversi eventi morbosi, fosse
inferiore a 30 giorni, la malattia si considererà neutra e la comunicazione di
recesso e i suoi effetti saranno conformi alle previsioni di durata del C ontratto
individuale di apprendistato.
Nel caso di malattia, infortunio e congedo parentale, prima di raggiungere il
termine legale di 36 mesi, il Datore che intenda recedere, comunicherà
all’Apprendista la data di cessazione, coincidente con il termine legale,
sostituendo il preavviso dovuto con la relativa indennità.
Art. 139 - Apprendistato Professionalizzante: licenziamento in
generale
Durante l’Apprendistato trova applicazione la disciplina sui licenziamenti
applicata alla generalità dei lavoratori.
Art. 140 - Apprendistato: rinvio
Le Parti, per quanto qui non disciplinato e per le altre forme di Apprendistato
(“Apprendistato per la Qualifica e il Diploma Professionale ” e “ Apprendistato di Alta
Formazione e R icerca”), rinviano a ll’Accordo sull’Apprendistato e alle norme
legislative vigenti in materia, nonché per quanto attiene all’Apprendistato di Alta
Formazione e Ricerca per l’accesso alla qualifica di Quadro, alla Contrattazione
di Secondo livello, che potrà stabilire idonei percorsi formativi.
TITOLO XX
MOBILITÀ VERTICALE
Premessa
La crisi, oltre che ridurre il numero dei lavoratori complessivamente occupati, postula l’estensione
dell’area delle competenze professionali richieste (prima “puntuali”), con progressivo
arricchimento dei contenuti del lavoro, mentre l’interpretazione restrittiva e formale dell’art. 2103
c.c., costringerebbe a ricerche “esterne” di professionalità che, altrimenti, sarebbero state formabili
in azienda.
In situazioni di costante sviluppo e di elevata mobilità tra aziende diverse, tale impostazione non
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
118
determinava particolari svantaggi; viceversa, ora tale rigidità danneggia i Lavoratori nello
sviluppo interno delle carriere, così come le Aziende, che si trovano costrette a ricercare specifiche
competenze esterne, tra soggetti estranei alla cultura aziendale.
Per superare le difficoltà, le Parti hanno ritenuto di favorire l’istituto della “Mobilità Verticale”,
prevedendo alcune clausole di garanzia a tutela delle Aziende e dei Lavoratori. Tra queste
clausole, vi è il Patto di prova per mansioni superiori d’area omogenea (per tali intendendosi
i casi di arricchimento delle mansioni permanendo nella medesima area lavorativa), per esempio:
un lavoratore amministrativo addetto “alla prima nota” che acquisisce anche la “contabilità
fornitori”) e la Mobilità Verticale per mansioni superiori d’area eterogenea (per tale
intendendosi un arricchimento in diversa area professionale), per esempio: un lavoratore
amministrativo d’ordine che assume mansioni di concetto nell’area della sicurezza o commerciale),
nei casi tali mansioni siano in divenire nei contenuti e, quindi, richiedano un periodo e un
programma di formazione.
Poiché le Parti sono coscienti degli aspetti indisponibili dell’art. 2103 c.c., così posti a tutela dei
Lavoratori, concordemente precisano che l’ambito di applicazione del presente articolo è limitato
ai casi in cui vi sia un percorso professionale, che parte da un “nome” della mansione superiore
per concludere ad un suo effettivo “contenuto” e vi sia formalizzazione degli obiettivi, dei
contenuti, dei tempi, delle verifiche aziendalmente previste e del livello d’approdo.
Art. 141 - Mobilità Verticale: introduzione e aspetti generali
La condizione essenziale per l’attivazione della Mobilità Verticale è la
volontarietà delle Parti , che dovrà essere formalizzata per iscritto mediante
Progetto sottoscritto tra le Parti stesse, contenente le seguenti indicazioni:
a) livello iniziale del Lavoratore;
b) patto di prova per la mansione di livello superiore;
c) sintetica descrizione delle mansioni di partenza e di approdo del Lavoratore
e tempi previsti di acquisizione;
d) formazione prevista (nel lavoro/in affiancamento/corsi interni o esterni) e sua durata;
e) previsione di verifica finale da attuarsi mediante prova pratica o colloquio
sulle competenze effettivamente acquisite;
f) in caso di mansioni eterogenee, al positivo compiersi del periodo previsto,
formalizzazione delle nuove mansioni, del nuovo livello d’inquadramento e
della relativa retribuzione.
È fatta salva la possibilità di attivare più percorsi successivi di Mobilità Verticale
per il medesimo Lavoratore, purché ciascuno di essi sia riferito all’acquisizione di
una professionalità superiore .
A titolo di esempio, un Lavoratore di livello C2 potrà attivare i percorsi di Mobilità Verticale
per il livello C1 e, una volta definitivamente acquisito tale livello, potrà attivare altro percorso
formativo per il livello B2, e così via.
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119
Art. 14 2 - Mobilità Verticale: procedure d’attivazione del Patto di
Prova per l’acquisizione di mansioni superiori d’area omogenea
L’Azienda e il Lavoratore, nel rispetto delle presenti previsioni contrattuali,
possono concordare un iter di ingresso alle mansioni superiori omogenee, che
preveda un’iniziale libera reversibilità alle condizioni ex ante durante il “Patto di
prova per mansioni superiori d’area omogenea ”. Pertanto, l’acquisizione del livello
superiore diventerà definitiva solo al positivo compiersi del Patto di prova
previsto per la mansione superiore.
La durata di tale Patto di prova, per qualsiasi mansione superiore, è fissata in
mesi 6 di effettivo lavoro e dovrà risultare da atto scritto ad substantiam.
Durante la Mobilità Verticale in Patto di prova, sul presupposto che i contenuti
professionali del livello superiore siano in fase di acquisizione, al Lavoratore
permane l’inquadramento e la retribuzione del livello di partenza.
Dal positivo superamento del Patto di prova, la retribuzione e il livello
d’inquadramento saranno quelli contrattualmente previsti per la mansione
superiore. Eventuali condizioni economiche ad personam nel livello di partenza,
per effetto della novazione e per l’eterogeneità delle mansioni, di diritto saranno
assorbibili fino a concorrenza, all’atto dell’acquisizione del livello di approdo.
Art. 14 3 - Mobilità Verticale: procedure d’attivazione per
l’acquisizione di mansioni superiori d’area eterogenea
Nel caso di mansioni superiori sostanzialmente novative, è data la possibilità di
prevedere, oltre al Patto di Prova che abilita alla prosecuzione dell’esperimento,
un tempo di formazione che permetta al Lavoratore di acquisire a pieno titolo le
mansioni superiori in area eterogenea.
Tale configurazione si evidenzia quando, per esempio, a un “ Addetto alla
contabilità ” si applic hi la Mobilità Verticale per il livello superiore e per la
mansione di “Addetto agli acquisti ”. In tal caso, le Parti dovranno integrare le
previsioni di cui ai precedenti articoli, con le seguenti:
a) indicazione dei contenuti e dei termini del percorso formativo, che potrà
avvenire anche esclusivamente “nel lavoro”;
b) superato il Patto di Prova, previsione di una prima verifica, entro la metà
residua del percorso formativo, per accertare la positiva evoluzione
nell’effettiva acquisizione delle mansioni superiori d’area eterogenea;
c) indicazione delle verifiche e/o condizioni per la definitiva acquisizione, al
termine del percorso formativo, delle mansioni superiori e del relativo livello.
Diversamente dal Patto di prova per mansioni superiori d’area omogenea, in caso
di attivazione della Mobilità Verticale per mansioni superiori d’area eterogenea,
la durata del Patto di Prova, che abilita alla prosecuzione dell’esperimento
formativo, del percorso formativo e il tempo per il superiore inquadramento
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120
professionale del Lavoratore, dovranno essere conformi alla seguente Tabella 1).
Superato il Patto di prova e le previste verifiche, entro i termini massimi di
Formazione riassunti nella Colonna 3 della Tabella 1) che segue, le nuov e
mansioni, la progressione di carriera e il riconoscimento del livello superiore
spettanti non potranno essere posticipate per altre cause o ragioni.
Tab. 1): Livelli iniziali, tempi di prova, livelli di approdo e durata
della formazione nella Mobilità Verticale per mansioni in area
eterogenea
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4
Livello iniziale Mesi di prova per
l’esperimento *
Mesi di Durata
della Formazione
extra prova *
Livello di approdo
Quadro 6 18 Dirigente
A1 6 14 Quadro
A2 6 10 A1
B1 6 8 A2
B2
Op. di Vendita 2° Cat. 5 7 B1
Op. di Vendita 1° Cat.
C1
Op. di Vendita 3° Cat. 5 7 B2
Op. di Vendita 2° Cat.
C2
Op. di Vendita 4° Cat. 4 6 C1
Op. di Vendita 3° Cat.
D1 3 5 C2
D2 2 4 D1
* I tempi della Prova e della Formazione s’intendono di effettivo lavoro, come indicato al punto 2) dell’art.
262 del presente CCNL.
TITOLO XXI
CONDIZIONI D’INGRESSO
Premessa
Nell’attuale crisi si rilevano molti disoccupati che non sono in possesso dei requisiti anagrafici di
Legge previsti per l’Apprendistato, né delle necessarie pregresse competenze sulle mansioni
richieste, con conseguente difficoltà di nuovo inserimento lavorativo.
Le Parti, al fine di favorire l’occupazione di quanti si trovino nelle condizioni sopra descritte,
sempre che in sede di assunzione non abbiano documentato le pregresse competenze, concordano
sulla possibilità di un Contratto d’assunzione con “Condizioni d ’ingresso” che preveda, nel
periodo iniziale di affiancamento, l’inquadramento al livello inferiore rispetto a quello altrimenti
spettante per il titolo delle mansioni che solo in futuro saranno compiutamente espletabili.
Art. 144 - Condizioni d’ingresso per i Lavoratori di prima assunzione
In presenza dei requisiti posti in Premessa al presente articolo, per l’attivazione
delle Condizioni d’ingresso per i Lavoratori di prima assunzione , le Parti
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121
Aziendali dovranno concordare in sede di assunzione il percorso formativo in
affiancamento che sarà effettuato durante il periodo d’ingresso di cui alla
successiva Tabella 2).
In particolare, le Parti, in sede di assunzione, dovranno prevedere nel Contratto
Individuale di Lavoro:
• la dichiarazione del Lavoratore che attesti l’effettiva mancanza di esperienza
pregressa riferita alle mansioni d’approdo;
• l’indicazione dei contenuti e dei termini del percorso formativo in
affiancamento, che avverrà “ nel lavoro”;
• l’indicazione che al termine del percorso di affiancamento, il Lavoratore sarà
inquadrato al livello superiore.
Il periodo massimo di lavoro durante il quale il Lavoratore può essere inquadrato
nel livello immediatamente inferiore rispetto a quello riferibile alle mansioni
espletande, dovrà essere conforme alle previsioni della successiva Tabella 2).
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122
Tab. 2): Livelli iniziali, di approdo e durata della formazione nelle
Condizioni d’Ingresso
Col. 1 Col. 2 Col. 4
Livello iniziale
Mesi di Durata
Complessiva di
Formazione 1
Livello di approdo
Quadro 36 Dirigente
A1 30 Quadro
A2 22 A1
B1 22 A2
B2
Op. di Vendita 2° Cat. 20 B1
Op. di Vendita 1° Cat.
C1
Op. di Vendita 3° Cat. 20 B2
Op. di Vendita 2° Cat.
C2
Op. di Vendita 4° Cat. 18 C1
Op. di Vendita 3° Cat.
D1 16 C2
D2 14 D1
1 I tempi di formazione s’intendono di effettivo lavoro, come indicato al punto 2) dell’art. 262 del presente
CCNL.
Anche in questo caso, superato il Patto di prova contrattualmente previsto per il
livello di approdo e le previste verifiche periodiche, entro i termini massimi di
Formazione riassunti nella Tabella 2) che precede, la progressione di carriera e il
riconoscimento del livello superiore spettanti per le mansioni svolte, non
potranno essere posticipati per altre cause o ragioni.
In caso di mancata previsione delle Condizioni d’Ingresso in sede di assunzione,
il Lavoratore, dal primo giorno di lavoro, avrà diritto all’inquadramento
contrattuale conseguente alle mansioni espletande.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si dovrà far riferimento, per
quanto compatibile, alla disciplina sulla “ Mobilità Verticale ” di cui al precedente
Titolo.
TITOLO XXII
TIROCINIO (o STAGE) e ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Premessa
Il Tirocinio o Stage non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma è una forma
d’inserimento temporaneo all’interno dell’Azienda, al fine di realizzare percorsi di alternanza tra
studio e lavoro o con l’obiettivo formativo di agevolare le scelte professionali attraverso la
conoscenza diretta del mondo del lavoro o per favorire l’inserimento di lavoratori svantaggiati
(inoccupati, disoccupati, invalidi ecc.), quali Lavoratori Subordinati.
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123
Per le professioni ordinistiche che prevedono specifici periodi formativi mediante “Praticantato”,
si rinvia alla disciplina prevista dai rispettivi Albi.
Art. 145 - Tirocinio: indennità di frequenza e rinvio
Nel caso di Tirocinio a tempo pieno, la Società Ospitante che applica il presente
CCNL riconoscerà al tirocinante un’ indennità di frequenza o rimborso spese mensile
pari a lordi € 500,00 (Euro cinquecento/00), soggetta alle sole ritenute fiscali,
fatta salva diversa più favorevole previsione della legislazione regionale
applicabile o degli accordi tra Ospitante e Tirocinante.
Nella stessa Impresa non si potranno effettuare due tirocini con il medesimo
Tirocinante, salvo che il secondo non sia per un inserimento a livello superiore al
primo e non vi sia tra i due inizi dei tirocini un intervallo di almeno 24 mesi. Per
la regolamentazione del Tirocinio o Stage si rinvia all’Accordo Stato - Regioni -
Province Autonome in materia di Tirocini del 25 maggio 2017 e alla normativa
regionale di riferimento.
Art. 146 - Alternanza Scuola - Lavoro
È forma didattica per sviluppare le attitudini lavorative e le capacità di scelta
professionali degli Studenti e, quindi, fa parte integrante degli studi, in linea di
massima, dell’ultimo triennio delle Scuole Superiori.
Lo scopo è di far effettuare agli Studenti concrete esperienze di lavoro
comprendendone così la dimensione subordinata, organizzativa, sociale ecc.
Il percorso formativo, per avere significato, dovrà svilupparsi lungo specifiche
linee in funzione delle caratteristiche di settore ed aziendale, nonché delle finalità
di progetto da realizzare.
Per quanto precede, è opportuno vi sia attiva progettazione congiunta tra Scuola
ed Impresa, sia nella fase di formazione del progetto, nella valutazione
dell’esperienza effettuata e ai fini dell’attestazione delle competenze acquisite.
Le Parti sottoscrittrici, attraverso i rispettivi Organismi territoriali, concordano
di farsi promotrici delle esperienze di “alternanza scuola-lavoro”, reputando che
esse abbiamo una forte possibilità di orientare positivamente le successive scelte
universitarie o lavorative.
Art. 147 - Rinvio
Le Parti, con il concorso degli Organismi Bilaterali Contrattuali e degli
Organismi Regionali preposti, concordano che specifici percorsi di “ Alternanza
Scuola-Lavoro”, potranno essere progettati per gli Studenti degli Istituti
Professionali e degli Istituti Tecnici Superiori. Per tutto quanto non definito nel
presente Titolo, si rinvia alle disposizioni legali e ad eventuali Accordi Federali
vigenti.
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TITOLO XXIII
COLLABORAZIONI
Premessa
Con l’art. 52 del D.Lgs. 81/2015 le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69 -bis del D.Lgs.
276/2003 sul Contratto a Progetto sono state abrogate.
Come previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2015, dal 1° gennaio 2016, alle “Collaborazioni
Organizzate dal Committente” si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando
esse si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e i cui modi di
esecuzione siano organizzati dal Committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Pertanto, a norma di Legge e di Contratto, potranno invece stipularsi Collaborazioni Coordinate nei
seguenti casi:
a) Collaborazioni previste e disciplinate dal presente Titolo o successivamente individuate dalla
Commissione Bilaterale Nazionale di Interpretazione Contrattuale;
b) Collaborazioni prestate nell'esercizio di Professioni intellettuali, per le quali sia necessaria
l'iscrizione in appositi Albi professionali;
c) attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli Organi di
Amministrazione e controllo delle Società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) Collaborazioni continuative svolte in maniera prevalentemente personale e autonomamente
organizzate dal Collaboratore (ex art. 409 c.p.c. punto 3).
Negli ambiti regolamentati dal presente CCNL, possono essere presenti Figure professionali che
operano con caratteristiche simili ai dipendenti e che possono così avere livelli di responsabilità ad essi
equiparabili a quelli dei Lavoratori Autonomi, ma in un contesto di Collaborazione Continuativa di
carattere prevalentemente personale e non etero organizzata. Per tali Figure, le Parti esplicitamente
prevedono la possibilità di attivare Collaborazioni ex art. 2, D.Lgs. 81/2015 e s.m.i., alle
condizioni di seguito precisate.
Art. 148 - Collaborazioni: ambito di riferimento
Le Parti concordano che, nell’ambito di applicazione del presente CCNL, le
Figure professionali per le quali, a norma del punto a), comma 2 dell’art. 2 del
D.Lgs. 81/2015, sono consentiti rapporti di collaborazione con le discipline
integrative generali previste, per quanto compatibili con il presente CCNL,
dall’Accordo Interconfederale in allegato, siano le seguenti:
• Organizzazione Eventi;
• Consulente di Organizzazione, nelle fasi di preparazione ed
implementazione di nuovi aspetti organizzativi;
• Consulente Tecnico;
• Consulente I.C.T.
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125
Inoltre, sempre a norma del comma 2, dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015, potranno
instaurarsi rapporti di Collaborazione anche per le Figure professionali in
possesso delle competenze, titoli e/o abilitazioni previste, che effettuano servizi
formativi e di consulenza, quali:
• Figure professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi Albi
Professionali, così come da lettera b), comma 2, art. 2, D.Lgs. 81/2015;
• altre Figure professionali per le quali, su istanza di una Parte interessata, la
Commissione Bilaterale Nazionale di Interpretazione Contrattuale preveda
discipline specifiche in ragioni delle particolari esigenze produttive e
organizzative del relativo settore di applicazione;
Infine, a norma dei punti c) e d) del comma 2, dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015,
potranno instaurarsi rapporti di Collaborazione:
• alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli
organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a
collegi e commissioni;
• alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società
sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti
dal C.O.N.I. ex art. 90 L. 289/2002.
Le Parti interessate potranno richiedere alla Commissione Bilaterale Nazionale
di Certificazione o alle Commissioni di cui all’art. 76 D.Lgs. 276/2003, la
certificazione dell’assenza dei requisiti di “prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal Committente anche con
riferimento ai tempi e luoghi di lavoro”.
La certificazione dovrà rispettare le procedure e gli obblighi di forma previsti dal
Regolamento di Certificazione.
Nel caso, il Collaboratore potrà farsi assistere da un Rappresentante
dell’Associazione Sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un Avvocato
o da un Consulente del Lavoro.
Art. 149 - Collaborazioni: trattamento economico
Fermo restando il rispetto delle condizioni contrattuali previste e, per tutto
quanto non definito dal presente CCNL, dell’Accordo Interconfederale o, per
eventuali trattamenti migliorativi, dagli Accordi individuali, le Parti concordano
che la disciplina dei compensi applicabile alle Collaborazioni sia quella di seguito
precisata:
a) il compenso annuale lordo del Collaboratore non potrà essere
complessivamente inferiore a quello previsto per un lavoratore dipendente di
identiche o analoghe mansioni, prestazioni, professionalità ed estensione
temporale, ovviamente parametrato all’Indice di Prestazione;
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126
b) trattandosi di prestazione autonoma prevalentemente ad obiettivo, non è
prevista alcuna maggiorazione per eventuale lavoro prestato, nei limiti della
ragionevolezza, che sia eccedente le previsioni contrattualmente previste per
il lavoro subordinato;
c) in caso di sospensione della prestazione del Collaboratore, il compenso
pattuito sarà ridotto pro -quota, salvo nei casi di malattia e/o infortunio così
come previsti dai successivi articoli, con diritto del Collaboratore a ricevere
le eventuali indennità p reviste dall’Istituto Previdenziale e Assicurativo e,
quando spettanti, le prestazioni dell’Ente Bilaterale e/o Mutualistico;
d) il Collaboratore avrà titolo al rimborso delle spese preventivamente
autorizzate e sostenute in nome e per conto del Committente alle stesse
condizioni previste per i lavoratori dipendenti;
e) nelle Collaborazioni di durata prevista superiore a 12 mesi, sarà
integralmente dovuta la contribuzione all’En.Bi.C. e il Collaboratore avrà
conseguentemente diritto alle prestazioni sanitarie integrative e per Caso
morte/infortuni, così come per la genera lità dei lavoratori dipendenti. In
caso di collaborazioni inferiori a 12 mesi, saranno invece dovute all’En.Bi.C.
le contribuzioni ridotte previste per la generalità dei lavoratori;
f) il Collaboratore, che opera in esclusiva per il Committente, avrà titolo ai
benefici del Welfare Aziendale , conformemente alle previsioni dei rispettivi
Accordi istitutivi di secondo livello;
g) qualora previsto per la generalità dei dipendenti, il Collaboratore, a parità di
condizioni, avrà diritto agli eventuali buoni pasto o di accedere al servizio
mensa aziendale;
h) la corresponsione del compenso avverrà normalmente con cadenza mensile
al pari degli altri lavoratori dipendenti.
Art. 150 - Collaborazioni: profili fiscali, contributivi e assicurativi
Considerato che attualmente il compenso del Collaboratore rientra tra i redditi
assimilabili a quelli di lavoro dipendente e che esso è escluso dal campo di
applicazione iva, il Committente opererà le ritenute previdenziali e fiscali
conformemente alle previsioni legali, riconoscendo al Collaboratore le detrazioni
spettanti.
In particolare, il Collaboratore è tenuto all’iscrizione alla Gestione Separata (art.
2, L. 335/1995) e il Committente è tenuto a versare le rispettive ritenute nella
misura prevista dalla normativa al tempo vigente.
Infine, il Committente assicurerà il Collaboratore contro gli infortuni
professionali, così come previsto dall’INAIL.
È consigliato, specialmente nei casi di prestazioni domiciliari, che il Committente
sottoscriva idonea polizza assicurativa per la rivalsa di terzi a qualsiasi causa
dovuta (danneggiamento, furto, errori ecc.).
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Art. 151 - Collaborazioni: trattamento normativo
a) Forma del Contratto (aggiornato dal c.d. Decreto Trasparenza)
Il Contratto di Collaborazione dovrà avere forma scritta e precisare il
complesso delle condizioni pattuite tra le Parti e quelle previste per la
generalità dei lavoratori dipendenti (cfr. art. 155), per quanto applicabili.
b) Sospensione della Collaborazione
La gravidanza, la malattia e l’infortunio del Collaboratore che presta l’attività
in via continuativa per il Committente, non comportano l’estinzione della
collaborazione, la cui esecuzione, su richiesta del Collaboratore, rimane
sospesa senza diritto al c orrispettivo, per un periodo non superiore a 150
(centocinquanta) giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno
dell’interesse del Committente.
Sempre fatto salvo il venire meno dell’interesse del Committente, in caso di
sospensione della collaborazione dovuta a malattia e/o infortunio che sia
eccedente giorni 5 (cinque), il Collaboratore dal 6° (sesto) giorno, e nel limite
complessivo di 60 (sessanta) giorni cumulativi di prognosi nel primo biennio
di collaborazione, aumentati di 30 (trenta) giorni per ciascun anno successivo,
fino al limite di 150 giorni cumulativi nell’ultimo quinquennio mobile di
collaborazione, avrà diritto ad ottenere un sussidio alimentare pari al 25%
(venticinque percento) del normale compenso pattuito, pro-quota.
A tal fine, resta fermo l’obbligo del Collaboratore, per motivi di sicurezza, di
organizzazione e, per evitare abusi, di comunicare al Committente le
eventuali assenze e il loro rispettivo titolo.
In caso di maternità/paternità, si applicheranno le previsioni legislative in
materia, ivi compreso il diritto all’astensione dal lavoro, l’indennità di
maternità/paternità e il congedo parentale.
c) Riposi
A norma del terzo comma dell’art. 36 della Costituzione, il Collaboratore ha
diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite nella misura prevista
per la generalità dei lavoratori dipendenti cui si applica il presente CCNL.
d) Sicurezza e salute
Il Committente, per quanto di sua competenza, dovrà applicare le tutele
previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., garantendo la formazione sui rischi
specifici, la salubrità dei luoghi di lavoro, la sicurezza e, in genere, l’integrità
personale del Collaboratore.
e) Preavviso
Il Collaboratore e il Committente avranno reciprocamente diritto di recedere
anticipatamente dal Contratto stipulato con durata effettiva, comprensiva di
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eventuali proroghe, superiore a mesi 12, con un preavviso di giorni 30 (trenta)
in tutti i casi di recesso per giustificato motivo oggettivo (esempio: cessazione
commesse) e di giorni 60 (sessanta) in caso di recesso immotivato. Per il
mancato o minor preavviso, il Recedente dovrà riconoscere all’altra Parte
un’indennità sostitutiva corrispondente al compenso mensile mediamente
percepito negli ultimi sei mesi al Collaboratore, rapportato pro -quota al
periodo di preavviso non effettuato.
f) Diritto di precedenza
Il Collaboratore ha diritto di precedenza nel caso di nuove Collaborazioni
instaurate per le stesse professionalità e per lo svolgimento delle stesse attività
già svolte presso il Committente per un periodo almeno pari a 24
(ventiquattro) mesi negli ultimi 36 (trentasei) mesi.
Tale diritto potrà essere esercitato dal Collaboratore a condizione che esso
abbia manifestato per iscritto al Committente la propria volontà di esercitare
il diritto di precedenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di
cessazione dell’ultimo rapporto di Collaborazione.
Non potrà essere esercitato il diritto di precedenza in caso di recesso
immotivato del Committente che abbia riconosciuto al Collaboratore il
preavviso di giorni 60 (sessanta).
Il diritto di precedenza si estingue, in ogni caso, una volta decorsi 12 (dodici)
mesi dalla fine della Collaborazione.
Art. 152 - Collaborazioni: coordinamento del Committente e
autonomia del Collaboratore
Le modalità del coordinamento della prestazione del Collaboratore dovranno
essere stabilite tra le Parti nei limiti del fondamentale requisito dell’autonomia
del Collaboratore e tenendo conto delle esigenze organizzative del Committente.
Il Committente darà, quindi, al Collaboratore le indicazioni generali sull’opera
richiesta, che sarà realizzata dal Collaboratore con carattere di personalità, con
l’adozione di propri criteri organizzativi, in autonomia, senza assoggettamento al
potere disciplinare e gerarchico del Committente che siano riferiti al tempo della
prestazione, dovendo il Collaboratore rispondere del risultato.
Pur in assenza di vincoli d’orario, per motivi organizzativi, di sicurezza e di
compimento nei termini dell’opera richiesta, il Committente e il Collaboratore
potranno concordare delle fasce orarie di presenza entro i limiti di apertura della
struttura.
Il Collaboratore, essendo coordinato nell’organizzazione aziendale, dovrà agi re
con lealtà e in buona fede. Esso avrà l’obbligo di riservatezza e di prestare la
collaborazione secondo criteri di buona professionalità e correttezza.
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Art. 153 - Collaborazioni: riconversioni
Nel caso di Collaborazioni svolte nei modi propri del lavoro subordinato ex art.
2094 c.c. o per figure professionali contrattualmente non previste, il
Collaboratore avrà diritto di chiedere la prosecuzione della Collaborazione con
la qualifica di rapporto di lavoro dipendente.
In tal caso, l’anzianità convenzionale del dipendente in costanza delle predette
condizioni, decorrerà dall’inizio della Collaborazione trasformata.
Art. 154 - Collaborazioni: rinvio all’Accordo Interconfederale sulle
Collaborazioni
Per tutto quanto non precisato al presente Titolo, si rinvia all’Accordo
Interconfederale sulle Collaborazioni sottoscritto tra le Parti e in Allegato 8) al
presente CCNL, nonché alle disposizioni legali vigenti in materia di
Collaborazioni Organizzate dal Committente.
TITOLO XXIV
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 155 - Lettera di Assunzione o Contratto Individuale di lavoro
L’assunzione del personale deve essere effettuata secondo le norme di Legge in
vigore. L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, ai fini della prova, salvo che
per le clausole ad substantiam e dovrà contenere le seguenti Informazioni,
aggiornate al D.Lgs. 104/2022 (c.d. “Decreto Trasparenza”):
a) * l’identità delle Parti (estremi del Datore di lavoro e del Lavoratore);
b) * l’indicazione del luogo abituale di lavoro, escluso per i Trasfertisti, per i quali
s’indicherà la sola sede di costituzione del rapporto. In mancanza di un luogo
di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro dovrà comunicare che il
lavoratore sarà occupato in luoghi diversi, o sarà libero di determinare il
proprio luogo di lavoro (es. nel lavoro agile);
c) * la data di inizio del lavoro e tipologia contrattuale (esempio: tempo parziale o
determinato ecc.). Se richiesto dalla tipologia contrattuale instaurata, indicare la
durata della prestazione, il diritto di precedenza ecc.;
d) le altre specifiche informazioni richieste per le varie tipologie contrattuali
(patente, certificati, abilitazioni ecc.);
e) * la durata dell’eventuale periodo di prova. In tal caso, la forma scritta è
richiesta ad substantiam. Come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 104/2022, in caso
di tempo determinato, il periodo di prova deve essere proporzionato alla
durata del contratto; per le durate proporzionali del periodo di prova al
tempo determinato, si rinvia all’art. 158 del presente CCNL;
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
130
f) * le mansioni, qualifica e livello d’inquadramento attribuiti al Dipendente ,
l’eventuale “Mobilità Verticale ” o le eventuali “Condizioni d’ingresso”;
g) * la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni
relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali
condizioni per i cambiamenti di turno. Quando il lavoro già si prevede articolato in
turni, l’indicazione potrà avvenire mediante rinvio al calendario aziendale dei turni
programmati. Quando i turni comprendono anche lavoro domenicale o coincidente con le
festività, tale fatto dovrà essere indicato nella Lettera di Assunzione, unitamente al diritto
alla relativa indennità, con esplicita accettazione del Lavoratore. Se il rapporto di lavoro
fosse caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente
imprevedibili, che non prevedono un orario normale di lavoro programmato,
il datore di lavoro dovrà informare il lavoratore circa:
Ø la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo
delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in
aggiunta alle ore garantite;
Ø le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le
prestazioni lavorative;
Ø il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima
dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla
tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il
datore di lavoro può annullare l'incarico;
h) l’accettazione delle Clausole Elastiche;
i) * la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha
diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione,
le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
j) * il trattamento economico iniziale , con l’indicazione dei relativi elementi
costitutivi (P.B.N.C.M., Elemento Regionale, I.M.C., eventuali Indennità di
mansione ecc.), gli eventuali sviluppi di carriera se previsti (es. in caso di
Mobilità Verticale) , con l’indicazione del periodo e la modalità di pagamento ;
k) * il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
l) * la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore
di lavoro o del lavoratore;
m) * l’indicazione del CCNL applicato e delle Parti stipulanti : “Sale Bingo e
Gaming Hall sottoscritto tra ASCOB, ANIB e ANPIT con CISAL Terziario/CISAL”;
se vigente, l’indicazione del Contratto Aziendale di Secondo livello e delle
Parti stipulanti;
n) * gli Enti e gli Istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi
dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di
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131
sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso, ivi compreso il Welfare
Contrattuale;
o) altre eventuali condizioni particolari concordate quale, ad esempio, la
previsione che il Lavoratore utilizzi la propria autovettura per motivi di
lavoro e i criteri dei relativi rimborsi chilometrici;
p) indicazione del Termine di Decadenza Contrattuale per i reclami sulla
retribuzione (entro 24 mesi dalla consegna del Prospetto Paga e,
comunque, entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro), così come previsto
all’art. 310;
q) la precisazione: “ per tutto quanto non definito nella presente, si applicheranno le
disposizioni del CCNL Sale Bingo e Gaming Hall sottoscritto tra ASCOB, ANIB e
ANPIT con CISAL Terziario/CISAL”.
L’obbligo informativo ex D.Lgs. 104/2022 si intende assolto con la consegna al
Lavoratore del Contratto Individuale contenente le indicazioni di cui ai punti che
precedono prima dell’inizio dell’attività lavorativa, anche in modalità telematica.
Le informazioni eventualmente non contenute nel Contratto Individuale riferite
ai punti a) e b) dovranno in ogni caso essere fornite per iscritto al lavoratore entro
i sette giorni successivi all'inizio della prestazione lavorativa, mentre quelle
relative ai punti i), l), k), m) e n) potranno essere fornite al lavoratore entro un
mese dall'inizio della prestazione lavorativa. In caso di estinzione del rapporto di
lavoro prima della scadenza del termine di un mese dalla data dell'instaurazione,
al lavoratore deve essere consegnata, al momento della ce ssazione del rapporto
stesso, una dichiarazione scritta contenente tutte le Informazioni di cui ai
precedenti punti (indicati con simbolo *), ove tale obbligo non sia stato già
adempiuto.
N.B. Semplificazioni - La Legge di Conversione del Decreto Lavoro, ha previsto che
alcune informazioni relative all’assunzione (sul periodo di prova; la formazione; i vari congedi;
la procedura, forma e termini di preavviso; la retribuzione; l’orario di lavoro; gli enti e istituti che
ricevono contributi previdenziali, assicurativi od altre forme di sicurezza sociale) possono essere
comunicate al Lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento
normativo o del Contratto Collettivo, anche Aziendale, che ne disciplina le materie.
Il Lavoratore riceverà un originale della Lettera di assunzione da Lui sottoscritta
“per accordo e d integrale accettazione” e dall’Azienda, con indicazione della data di
firma.
L’avvenuta ed attestata consegna del CCNL al Lavoratore (anche in formato digitale)
esaurisce gli obblighi di pubblicità del Codice Disciplinare contrattuale, salvo un
più esteso Codice aziendale che , in tal senso, dovrà essere esposto in luogo
accessibile ai dipendenti.
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132
Art. 156 - Assunzione: documenti
All’atto dell’assunzione, il Lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti, dei
quali l’Azienda tratterà copia:
ü carta d’identità o altro documento equipollente, tesserino codice fiscale o
tessera sanitaria;
ü certificati, diploma degli s tudi dichiarati o diploma o attestazione dei corsi
di addestramento frequentati;
ü per i Lavoratori extracomunitari, permesso di soggiorno in corso di validità;
ü referenze, altri documenti e/o certificati che l’Azienda ritenga opportuno
richiedere o il Lavoratore presentare.
Si ricorda che , ai sensi dell’art. 25 bis del D.P.R. 313/2002, i n caso di
svolgimento di attività lavorativa che comporti contatti diretti e regolari con i
minori, al fine di verificare un’eventuale incompatibilità all’assunzione del
Lavoratore per l’esistenza di “condanne di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater,
600 quinquies e 609 undecies del codice penale , ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori ”, il Datore di
lavoro dovrà richiedere il Certificato penale del casellario giudiziale.
In caso di inadempimento, il Datore di lavoro sarà soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 10.000,00 ad €
15.000,00.
Il Lavoratore rilascerà all’Azienda:
v firma per integrale accettazione del contratto o proposta di assunzione;
v documenti e dichiarazioni necessari per l’applicazione delle norme
previdenziali e fiscali;
v dichiarazione di espressa accettazione della normativa del CCNL a lui
applicato: “Per i Dipendenti delle Sale Bingo e Gaming Hall sottoscritto tra ASCOB,
ANIB e ANPIT con CISAL Terziario/CISAL”;
v autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per lo svolgimento degli
adempimenti di Legge.
Inoltre, il Lavoratore dovrà dichiarare per scritto la propria residenza
e/o domicilio e d informare tempestivamente (cioè entro 24 ore)
l’Azienda di ogni eventuale successiva variazione , salvo comprovate
cause di forza maggiore.
In tale residenza/domicilio, l’Azienda trasmetterà le comunicazioni formali che,
decorsa la compiuta giacenza, anche in caso di mancato effettivo ricevimento e
salvo provata forza maggiore, s’intenderanno a tutti gli effetti come ricevute dal
Lavoratore.
In caso di raccomandata con avviso di ricevimento , non contenente atti
giudiziari, la stessa si considererà come ricevuta attraverso l’avviso immesso nella
cassetta delle lettere, a prescindere che sia presente o meno il destinatario.
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133
Art. 157 - Assunzione: visita medica preassuntiva e idoneità alla
mansione
Il Lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica
preassuntiva.
Tale accertamento ha lo scopo di certificarne la generale idoneità al lavoro ed è
distinto dalla visita medica preventiva d’idoneità alla mansione prevista dall’art.
41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
La visita medica preassuntiva sarà effettuata, a scelta dell’Azienda, dal Medico
Competente, dal Medico Specialista o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
La visita medica, ai fini dell’accertamento dell’idoneità del Lavoratore alle
mansioni cui è destinato, sarà invece effettuata esclusivamente dal Medico
Competente.
Allorquando il Lavoratore contesti la propria idoneità fisica ad espletare le
mansioni che gli sono state affidate, sarà sottoposto dal Medico Competente a
visita medica e/o ad accertamenti a cura degli Enti Pubblici preposti.
TITOLO XXV
PERIODO DI PROVA
Art. 158 - Periodo di prova (o Patto di prova)
A. Durata del Periodo di prova nel Contratto a Tempo
Indeterminato
L’assunzione del Lavoratore con previsione del Periodo o “Patto” di Prova
deve risultare da atto scritto, in assenza del quale il Lavoratore s’intenderà
assunto a tempo indeterminato sin dall’inizio del rapporto.
Durante il periodo di prova, ai fini della sua validità, il Lavoratore dovrà
svolgere prevalentemente le mansioni d’area professionale per le quali è
stato assunto (cfr. art. 2103 c.c.). Non sono ammesse né la protrazione, né il
rinnovo del Patto di Prova.
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134
Tabella 1: Durata del Periodo di Prova nel Contratto a Tempo
Indeterminato e dei preavvisi di recesso (vedi seguente punto B.)
1 di calendario.
B. Clausola di durata minima del Patto di Prova
1. Le Parti, al fine di garantire un tempo minimo di verifica dell’effettiva
capacità del Lavoratore in prova, a favore del Dipendente, hanno
concordano una “clausola di durata minima” del Patto di Prova, nella durata
indicata in Colonna 3 della precedente Tabella 1, ritenuta congrua in
funzione dei diversi livelli d’inquadramento.
2. Pertanto, salvo che per le ragioni che avrebbero potuto determinare
cessazioni per giusta causa o giustificato motivo, solo superato il periodo
minimo indicato in Colonna 3 della precedente Tabella 1, ed entro il limite
massimo della stessa, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi
momento dall’Azienda, anche se il Lavoratore fosse legittimamente assente
(malattia, infortunio ecc.), senza obbligo di preavviso o d’indennità sostitutiva.
Resta fermo il diritto del Lavoratore a ricevere il T.F.R., oltre che le
retribuzioni dirette e differite maturate nel periodo.
3. Il Lavoratore, durante il Periodo di prova, ha diritto al libero recesso, ma
nel rispetto dell’obbligo di preavviso ridotto, pari a quanto indicato in
Colonna 4 della precedente Tabella 1.
4. Durante il Patto di Prova, la retribuzione da corrispondere al Lavoratore
sarà commisurata ai soli giorni di effettiva prestazione, conservando
integralmente i relativi diritti nei confronti dell’INPS e dell’INAIL.
5. Anche nel corso del Patto di prova, il Datore adotterà iniziative
obbligatorie di base per la formazione sui diritti e sui doveri del Lavoratore
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, conformi ai programmi
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4
Livello
Periodo di
prova
previsto 1 e 2
Recesso
azienda
(vedi punto B.1
e B.2) 1
Preavviso del
Lavoratore
(vedi punto B.3.)
1
Dirigente, Quadro, A1 e A2 180 giorni 30 giorni 15 giorni
B1 e Op. Vendita di 1a Cat. 150 giorni 25 giorni 13 giorni
B2 e Op. Vendita di 2a Cat. 150 giorni 25 giorni 13 giorni
C1 e Op. Vendita di 3a Cat. 120 giorni 20 giorni 10 giorni
C2 e Op. Vendita di 4a Cat. 90 giorni 15 giorni 8 giorni
D1 60 giorni 10 giorni 5 giorni
D2 30 giorni 5 giorni 3 giorni
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135
predisposti dall’En.Bi.C., della durata prevista di almeno 4 (quattro) ore ,
anche per il tramite dell’Organismo Paritetico. È fatta salva la possibilità
di formazione a distanza tramite l’En.Bi.C. (informazioni sul sito: www.enbic.it
e www.enbicsicurezza.it).
6. Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle Parti abbia dato
regolare disdetta, l'assunzione s’intenderà confermata e il periodo stesso
sarà computato, a tutti gli effetti, nell'anzianità di servizio.
C. Sospensione del Patto di Prova
1. Nel caso in cui nel corso del Patto di Prova intervenga malattia, infortunio,
congedo matrimoniale o astensione per maternità/paternità, con prognosi
o durata prevista superiore a 7 (sette) giorni di calendario, il Lavoratore
sarà ammesso a completare i gi orni previsti dal Patto solo previo assenso
scritto dell’Azienda, purchè sia in grado di riprendere il servizio entro il
termine complessivo corrispondente al 50% (cinquanta percento) della
durata del Patto di Prova, di cui alla colonna 2 della precedente Tabella 1.
2. Nel caso che precede, le Parti concordano di considerare neutro il periodo
conseguente alla sospensione di cui sopra, potendo così superare, per
effetto della sola interruzione, la durata massima complessiva di calendario
prevista dalla Legge e dal presente CCNL.
D. Durata del Periodo di prova nel Contratto a Tempo Determinato
(aggiornato al “Decreto Trasparenza”)
Nel Tempo Determinato, in conformità all’art. 7 del D.Lgs. 104/2022, la
durata del Patto di prova dovrà essere proporzionata alla durata iniziale del
Contratto a termine, conformemente alla seguente Tabella 2, nel rispetto
del limite massimo di durata del Patto di un terzo rispetto alla durata iniziale
del Contratto stesso.
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136
Tabella 2) Periodo di prova nel Tempo Determinato
Durata Iniziale del
Contratto a Tempo
Determinato
Durata del Periodo di prova nel Tempo Determinato, in
funzione del livello e della durata iniziale del Contratto
a Tempo Determinato
Dirigente
, Quadro,
A1 e A2
B1 e
Op.
Vendi
ta di
1a
Cat.
B2 e
Op.
Vendita
di 2a
Cat.
C1 e
Op.
Vendita
di 3a
Cat.
C2 e
Op.
Vendi
ta di
4a
Cat.
D1 D2
A. 1 Mese 10 10 10 10 7 5 5
B. 2 Mesi 20 20 20 20 15 10 5
C. 3 Mesi 30 30 30 30 22 15 7
D. 4 Mesi 40 40 40 40 30 20 10
E. 5 Mesi 50 50 50 49 37 25 12
F. 6 Mesi 60 60 60 59 44 30 15
G. 7 Mesi 70 70 70 69 52 35 17
H. 8 Mesi 80 80 80 79 59 39 20
I. 9 Mesi 90 90 90 89 67 44 22
J. 10 Mesi 100 100 100 99 74 49 25
K. 11 Mesi 110 110 110 108 81 54 27
L. 12 Mesi 122 122 122 120 90 60 30
M. Oltre 12 Mesi
(oltre 12 mesi, si
applicherà lo stesso
periodo di prova
previsto per i
Lavoratori assunti a
tempo determinato)
180 150 150 120 90 60 30
Nel Tempo Determinato, la Clausola di durata minima del periodo di prova prevista
dalla Tabella 1 (colonna 3 e 4) che precede, riferita ai contratti a tempo
indeterminato, dovrà essere rispettata a partire da Contratti a termine di durata
iniziale di almeno 6 mesi (cfr. da riga F) Tabella 2 di cui sopra).
Invece, in caso di contratti a termine di durata iniziale fino a 6 mesi, il
recesso delle Parti sarà libero in costanza di periodo di prova ma superata la
diversa Clausola di durata minima, così quantificata:
Ø Clausola di durata minima per il recesso aziendale durante il
periodo di prova : 50% del periodo di prova spettante in funzione del
livello e della durata iniziale del contratto a termine , con arrotondamento
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137
all’unità superiore in caso di decimale pari o superiore a 0,5 o all’unità
inferiore in caso di decimale fino a 0,4;
Ø Clausola di durata minima per il recesso del lavoratore durante
il periodo di prova: 30% del periodo di prova spettante in funzione del
livello e della durata iniziale del contratto a termine , con arrotondamento
all’unità superiore in caso di decimale pari o superiore a 0,5 o all’unità
inferiore in caso di decimale fino a 0,4.
TITOLO XXVI
MANSIONI DEL LAVORATORE
Art. 159 - Mansioni del Lavoratore
Come previsto dall’attuale art. 2103 c.c., il Lavoratore deve essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento
superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni
riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime
effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidano sulla
posizione dei Lavoratori, gli stessi, ai soli fini conservativi e previo Accordo
assistito, potranno essere eccezionalmente assegnati a mansioni appartenenti al
livello d’inquadramento inferiore.
Ulteriori ipotesi di assegnazione a mans ioni appartenenti al livello
d’inquadramento inferiore, quando alternative ad un’avviata procedura di
licenziamento, potranno essere previste dai Contratti Collettivi Aziendali,
confermati dal Referendum Aziendale.
Nelle ipotesi che precedono, il Lavoratore avrà diritto alla conservazione del
trattamento retributivo complessivamente prima riconosciuto, fatta eccezione
per le indennità che erano collegate a particolari modi di svolgimento della
precedente prestazione lavorativa, mentre il successivo sviluppo di carriera e di
retribuzione sarà quello proprio del nuovo inferiore livello.
Art. 160 - Mansioni Promiscue: Indennità di sostituzione
Il Lavoratore dipendente, che sia adibito con carattere di prevalenza ad una
mansione e che effettui periodicamente sostituzioni o supplenze di altri lavoratori
con professionalità superiori, se protratte con continuità per oltre il 30% (trenta
per cento) del tempo complessivo delle attività dallo stesso svolte, entro il
compiersi di un anno , dovrà essere inquadrato nella qualifica di categoria
superiore.
Se le mansioni di qualifica superiore sono svolte con continuità, ma per un tempo
inferiore al 30% di quello complessivamente lavorato e sono richieste da esigenze
sostitutive, quali la copertura di pausa pranzo del titolare della mansione, il
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
138
parziale completamento di un turno e simili, il Lavoratore manterrà il proprio
livello.
In entrambi i predetti casi, però, il Lavoratore percepirà un’ Indennità di
sostituzione, per 13 mensilità annue pro quota per il tempo di riferimento,
commisurata alla differenza retributiva tra il livello d’appartenenza e quello della
mansione superiore, proporzionata al tempo mediamente dedicato alla mansione
superiore.
Art. 161 - Mansioni: mutamento
Al Lavoratore dipendente che per almeno un mese solare sia temporaneamente
adibito a mansione superiore, limitatamente a tale tempo, sarà riconosciuto il
trattamento economico corrispondente a tale mansione superiore.
Qualora l’esercizio delle prevalenti mansioni superiori si protragga oltre 6 (sei)
mesi consecutivi, il Dipendente dovrà essere inquadrato nella Categoria o Livello
superiore, salvo che l’assegnazione non sia avvenuta entro i limiti di tempo
contrattualmente e legalmente previsti per la sostituzione di un altro Lavoratore
assente con diritto alla conservazione del posto.
Inoltre, se l’esercizio delle prevalenti mansioni superiori fosse frazionato e/o
ricorrente, l’assegnazione diverrà definitiva quando tale esercizio sia
complessivamente protratto per almeno 12 (dodici) mesi di effettivo lavoro
nell’arco dell’ultimo triennio.
Art. 162 - Mansioni: Jolly
Sono considerati Jolly quei Lavoratori dipendenti assegnati permanentemente e
per l’intero orario di lavoro a mansioni che comprendono qualifiche diverse che
possono anche articolarsi su più categorie contrattuali. L’inquadramento dei Jolly
sarà al livello della mansione temporalmente prevalente, mentre la retribuzione ,
quando più favorevole al Lavoratore, sarà conforme al terzo comma del
precedente art. 160 “Mansioni promiscue”.
TITOLO XXVII
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Le Parti riconoscono che l’impetuosa evoluzione della tecnologia, dei mercati e dei bisogni, non
possono più garantire la permanenza di mansioni statiche. Pertanto, ai fini dell'effettivo
mantenimento dei livelli professionali acquisiti, le Parti concordano sulla necessità di favorire
percorsi aziendali di formazione e aggiornamento. Tali percorsi, quando mirati e specialistici,
esigono importanti investimenti economici e determinano un arricchimento professionale, che
permane nelle disponibilità del Lavoratore. Inoltre, la crescente presenza di lavoratori stranieri
impegna le Parti a favorire specifici cicli di formazione professionale e di integrazione.
A tal fine, le Parti concordano che a livello aziendale si individuino congiuntamente le specifiche
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
139
esigenze formative d’area o collettive, in modo da favorire la positiva evoluzione delle competenze
dei Lavoratori con il conseguente, almeno potenziale, accesso a forme di arricchimento
professionale. Tali percorsi formativi potranno essere validati dalla Commissione Bilaterale di
Formazione e Qualificazione dell’En.Bi.C., mentre l’offerta formativa potrà articolarsi anche
con utilizzo delle Convenzioni “ENBIC-Unimercatorum” e/o “ENBIC Accademy University”
o, in materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro, tramite “ENBIC Sicurezza”.
Per favorire al massimo tale arricchimento le Parti hanno concordato quanto segue.
Art. 163 - Formazione e aggiornamento
A. Corsi esterni segnalati o richiesti dal Dipendente
1) L'Azienda, una volta riconosciuta la pertinenza professionale, favorirà la
partecipazione del Lavoratore al corso, ponendolo in permesso retribuito per
tutto il tempo necessario alla sua frequenza e assumendosi gli oneri
dell'eventuale trasferta.
2) I costi del corso saranno a carico dell'Azienda ma, quando essi nel loro
complesso (retribuzione riferita al periodo formativo più costo del corso) eccedano un
terzo della normale retribuzione mensile del Dipendente, il relativo importo
sarà “virtualmente” posto a carico del Lavoratore stesso, e successivamente
mensilmente diminuito del controvalore di un decimo della retribuzione
lorda mensile del lavoratore.
3) In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per dimissioni, o licenziamento
“per giusta causa” o “giustificato motivo soggettivo”, sarà diritto dell’Azienda
trattenere effettivamente dalle competenze di fine rapporto del lavoratore
l’intero importo residuo del valore del corso.
4) Pertanto, non si effettuerà trattenuta del residuo solo in caso di licenziamento
“per giustificato motivo oggettivo”.
B. Corsi interni
1) Nel presente punto, si considera tempo del corso quello impiegato in aula
e/o in affiancamento ad altro Lavoratore esperto, solo quando tale
affiancamento sia eccedente l'ordinaria prassi lavorativa e mirato
all’acquisizione di specifica nuova competenza.
2) Il complessivo tempo del corso, quando previsto da un Progetto formale,
preventivamente noto e accettato dalle Parti interessate anche nella
definizione del suo costo (meglio se con validazione dell’Ente Bilaterale Contrattuale),
sarà normalmente retribuito, anche con le eventuali maggiorazioni
contrattualmente previste, ma posto “a debito virtuale” del Lavoratore.
3) I costi del corso saranno quindi a carico dell'Azienda ma, quando essi nel
loro complesso eccedano un terzo della normale retribuzione mensile del
Dipendente, il relativo importo sarà “virtualmente” posto a carico del
Lavoratore stesso, e successivamente m ensilmente diminuito del
controvalore di un decimo della retribuzione lorda mensile del Lavoratore.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
140
4) In questo caso, la cessazione per dimissioni o licenziamento “per giusta
causa” o “per giustificato motivo soggettivo”, determinerà il diritto
dell’Azienda di trattenere dalle competenze di fine rapporto il 50%
dell’intero importo residuo del corso di formazione, se svolto così come era
stato preventivato dal relativo Progetto Formativo.
La presente disciplina, si applica con gli stessi criteri anche alla formazione
finanziata, ma le trattenute al lavoratore potranno riferirsi ai soli importi residui
effettivamente posti a carico dell’Azienda.
Restano salve eventuali condizioni di miglior favore concesse per iscritto al
Lavoratore all’atto dell’iscrizione al corso.
TITOLO XXVIII
ORARIO DI LAVORO
Art. 164 - Orario di lavoro: definizione
Come previsto dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 66/2003, per “ orario di lavoro”
s’intende qualsiasi periodo in cui il Lavoratore sia al lavoro, a disposizione
dell’Azienda, soggetto alla disciplina del lavoro e nell'esercizio della sua attività o
delle sue funzioni, compresi i periodi in cui i Lavoratori sono obbligati ad essere
fisicamente presenti sul luogo indicato dal Datore di lavoro e a tenersi a
disposizione per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità.
La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei
Lavoratori è fissata in 40 (quaranta) ore ordinarie settimanali, distribuite
su 5 (cinque) giorni, seguiti da due giorni, uno di Riposo e uno di Festività o su 6
(sei) giornate lavorative consecutive, seguite da una F estività, ad esclusione dei
profili d’orario con turno “6+1+1”, che prevedono 48 (quarantotto) ore per
ciascun ciclo “settimanale” di 8 (otto) giorni solari, di cui 6 (sei) di lavoro, uno di
Festività e uno di R iposo.
Nel contratto di assunzione dovrà essere fissata la distribuzione dell’orario
giornaliero di lavoro, la sua collocazione prevalente (diurno/notturno/turni a ciclo
continuo, ecc.) e la collocazione del /dei giorno/i di riposo e festività. Nel caso di
lavoro a turni l’orario di lavoro potrà essere definito mediante rinvio alla relativa
turnistiche che il Datore di lavoro dovrà comunicare settimanalmente al
Lavoratore, di regola entro la giornata di giovedì, l’orario di lavoro o i turni che
egli dovrà rispettare nella successiva settimana.
Le eventuali modifiche all’orario individuale di lavoro pattuito nella lettera di
assunzione dovranno essere giustificate da proporzionate ragioni tecniche,
produttive, organizzative o da esigenze di servizio e dovranno essere portate a
conoscenza del Lavoratore, con un preavviso normalmente superiore a una
settimana.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
141
Il Lavoratore non potrà rifiutarsi di rendere la prestazione nell’orario e nei turni
di lavoro richiesti dall’Azienda (diurni, notturni, festivi), salvo documentata
sopraggiunta inidoneità, oppure forza maggiore o proporzionato evento
imprevisto.
Art. 165 - Orario di lavoro: limiti
Tenuto conto dell’esigenza di risposta alle domande di servizi per eventi, correlati
alle aperture domenicali, alle intensificazioni e/o festività e/o ai periodi feriali o
simili e delle esigenze di riposo dei Lavoratori, le Parti convengono che la durata
dell’orario di lavoro, comprensivo del lavoro ordinario, straordinario o
straordinario con riposo compensativo e delle intensificazioni con accredito nella
Banca delle Ore, non potrà superare nel tempo pieno i seguenti limiti massimi:
a) Giornaliero: 12 ore, di cui 8 ore di lavoro ordinario e 4 ore di lavoro
straordinario e/o straordinario con riposo compensativo e/o Banca delle Ore;
b) Settimanale: 60 ore ( ordinario + straordinario + straordinario con riposo
compensativo + Banca delle Ore), purché entro il limite massimo di 2 settimane al
mese;
c) Mensile: 216 ore (ordinario + straordinario + straordinario con riposo compensativo +
Banca delle Ore);
d) Semestrale: 1296 (ordinario + straordinario + straordinario con riposo compensativo
+ Banca delle Ore), purché entro il limite di 12 settimane a 60 ore settimanali e
le restanti settimane con il limite di 48 ore;
e) Straordinario annuo: 300 ore;
f) Saldo continuo attivo o passivo nella Banca delle Ore: è fissato dalle
Parti nel massimo di 160 ore.
Tutto q uanto precede, fermo restando che negli ultimi 12 mesi la Media
Mobile di lavoro ordinario, straordinario, saldi positivi dei riposi compensativi
e della Banca delle Ore NON potrà eccedere le 48 ore settimanali. Nei casi
di assoluta straordinarietà e urgenza, solo con Accordo Collettivo sottoscritto con
la R .S.A., potranno essere ammesse motivate deroghe ai limiti massimi
giornalieri e settimanali di cui sopra.
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142
Art. 166 - Orario di lavoro: esemplificazioni dei profili
A. Orario giornaliero di lavoro su 5 (cinque) giorni per settimana,
con turni “5 + 2”:
Tale forma di articolazione dell’orario settimanale, fatta salva la normale
durata di 40 (quaranta) ore, si realizza ordinariamente attraverso la
prestazione di 5 (cinque) giornate lavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi
ordinariamente nei giorni dal lunedì al venerdì. L’articolazione d’orario
“5+2” prevede 52 (cinquantadue) cicli settimanali per anno solare. È un
orario che può articolarsi su uno, due o tre turni giornalieri, con copertura
“H24”, normalmente nei primi 5 (cinque) giorni della settimana.
B. Orario giornaliero di lavoro su 6 (sei) giorni per settimana, con
turni “6 + 1” :
Tale forma di articolazione si realizza attraverso la distribuzione in 6 (sei)
giornate lavorative di 6,66 (sei e sessantasei) ore, o diversa previsione, sempre
nel limite medio di 40 (quaranta) ore settimanali di lavoro ordinario, per 52
(cinquantadue) cicli settimanali per anno solare. È un orario particolarmente
adatto alla copertura su sei giorni degli esercizi e servizi o per la vigilanza
degli impianti, potendosi così agevolmente svolgere il doppio turno
giornaliero con 13,33 (tredici e trentatre) ore di copertura nei primi 6 (sei)
giorni della settimana.
C. Orario di lavoro (nei servizi “H24”), con turni di “6 + 1 + 1”:
Premessa sul lavoro a ciclo continuo “H24”, 7 giorni su 7
Qualora si presentasse il cosiddetto servizio “H24”, per tale intendendosi la copertura permanente
del servizio, cioè senza soluzione di continuità, che necessita di turni di lavoro alterni a “nastro
continuo”, quali le portinerie presidiate “H24”, al fine di permettere un’equilibrata rotazione
“giorno/notte” per ciascun lavoratore e la rotazione delle Festività e dei giorni di Riposo, i turni non
potranno essere impostati secondo lo schema usuale detto “5+1+1” (cinque giorni di lavoro, uno di
riposo e uno festivo), a meno di codificare la possibilità delle c.d. “maratone” e, cioè, di ridurre nei
profili “5+2” o “6+1”, di un turno la durata della Festività settimanale, permettendo così
l’anticipazione del turno settimanale successivo. Pertanto, la scelta delle Parti è stata quella
d’individuare con favore, per tutti i casi di servizio giornaliero a ciclo continuo di 7 giorni su 7, la
turnistica detta “6+1+1” (sei giorni di lavoro, uno di riposo e uno festivo), che garantisce il pieno
rispetto degli obblighi legali in tema di riposi giornalieri e settimanali.
Tale turnistica prevede l’effettuazione di 45,62 cicli “settimanali”, ciascuno di 8
(otto) giorni, dei quali 6 (sei) sono lavorati con 8 (otto) ore giornaliere, uno è di
Riposo e uno di Festività mobile, comprensivi del periodo feriale di 192
(centonovantadue) ore/anno, con assorbimento di 32 (trentadue) ore/anno di
permesso retribuito.
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143
Tale profilo d’orario si differenzia dal “5+2” per un diverso numero di ore
lavorabili nell’anno:
v nel “5+2” vi sono 1.920 ore lavorabili e 160 ore di ferie (52 cicli settimanali x
40 ore = 2080 - 160 = 1.920);
v nel “6+1+1”: vi sono 1.997,76 ore lavorabili e 192 ore di ferie ( 45,62 cicli
settimanali x 48 ore = 2.189,76 - 192 = 1.997,76).
A compensazione del maggior orario annuale previsto in tale profilo d’orario
(1.997,76 ore anziché 1.920 ore) e dei minori Riposi e Festività goduti nell’anno di
calendario (45,62 Riposi anziché 52 e 45,62 Festività, anziché 52), oltre alla normale
retribuzione delle ore ordinarie effettivamente lavorate ( 48 ore per ogni 8 giorni
solari), al Lavoratore dovrà essergli riconosciuta un’“ Indennità turno 6+1+1”
di € 35,00 (Euro trentacinque/00) lordi per ciascun mese lavorato con turno
“6+1+1”. Tale Indennità è già comprensiva dei ratei della tredicesima mensilità,
delle ferie e del T.F.R.
Allo scopo, si precisa che le frazioni di mese lavorate nel turno “6+1+1” , così
come gli accantonamenti di ferie ( 192 ore o 160 ore ), dovranno essere retribuite
pro quota . Se, per qualsiasi motivo (ad esclusione delle ferie), il Lavoratore fosse
adibito ad altri profili d’orario ( esempio: “5+2”), cess erà di essergli corrisposta
l’“Indennità turno 6+1+1” e la retribuzione, le ferie e i permessi saranno
conformi a quelli della turnista applicata.
La Contrattazione Collettiva Aziendale di secondo livello potrà concordare, in
funzione di particolari esigenze di servizio e della disponibilità dei Lavoratori:
• diversi profili particolari d’orario e la loro distribuzione;
• ogni altra deroga in tema d’orario di lavoro, di riposi e di straordinari, purché
essa sia consentita, giustificata e contenuta nei limiti previsti dal presente
CCNL e dalle norme inderogabili di Legge.
Come di consueto, per le eventuali condizioni di secondo livello peggiorative
rispetto alla presente disciplina, dovranno applicarsi le previsioni applicative di
cui all’art. 22 del presente CCNL (Referendum Aziendale).
Art. 167 - Orario di lavoro settimanale: criteri di computo
L’orario di lavoro si misura con gli strumenti a tale scopo predisposti
dall’Azienda: orologi, marcatempo, badge magnetici, rilievi biometrici, firma di accesso ecc.
Non si computano nell'orario di lavoro, salvo condizioni aziendali più favorevoli,
come previsto dall'art. 5 del R.D. 1955/1923, richiamato dal comma 3, art. 8 del
D. Lgs. 66/2003:
• gli eventuali riposi giornalieri intermedi (esempio c.d. “ pausa caffè ”), della
durata di almeno 15 minuti presi sia all'interno che all'esterno dell’Azienda,
con contestuale assorbimento dei permessi retribuiti, ad eccezione della pausa
retribuita prevista con orario di lavoro su due turni o continuato “H24”;
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144
• le soste calendarizzate per pausa pranzo della durata di almeno 15 (quindici)
minuti e complessivamente non superiori a 1,5 ore (un’ora e mezza), comprese
tra l'inizio e la fine della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta
alcuna prestazione al Dipendente (Nota bene: i periodi non lavorati sinora elencati
non si computano ai fini del riposo giornaliero, che dev’essere continuativo);
• il tempo impiegato per recarsi dall’abitazione del Lavoratore alla sede e luogo
abituale di lavoro o per rientrare all’abitazione.
Art. 168 - Orario di lavoro: composizione multiperiodale dell’orario
ordinario di lavoro
La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso
allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle
Ore (normalmente, nei casi collettivi).
Previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi
d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime
ordinario, nei limiti di tempo complessivamente previsti, le 40 (quaranta) ore
settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva
corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi
dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore
ordinarie lavorate nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di
40 (quaranta) settimanali (per il profilo d’orario “6+1+1”, confrontare l’art. 166).
Resta inteso che l’Azienda dovrà informare, sin dalla comunicazione della
composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i diritti del Lavoratore in tema
di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare .
Inoltre, concorderà con la RSA/RST le date di recupero dei riposi collettivi con
preavviso di almeno 2 (due) settimane.
Art. 169 - Orario di lavoro: Clausola Elastica
In caso di temporanea necessità aziendale dovuta a ragioni tecniche o
organizzative, nel tempo pieno sarà possibile variare per il singolo Lavoratore la
collocazione dell’ordinario orario di lavoro, purchè tale variazione sia richiesta
con un preavviso di almeno una settimana lavorativa e sia contenuta nei limiti
del 25% (venticinque percento) dell’orario e di 30 (trenta) giorni lavorativi per
anno di calendario.
Al di fuori delle predette condizioni , l’applicazione della presente Clausola
Elastica determina il diritto all’Indennità per Clausola Elastica, per le sole ore variate,
pari al 5% (cinque percento) della Retribuzione Oraria Normale quale
ristoro del disagio causato al Lavoratore.
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145
Esempio:
Normale Orario di lavoro: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, per un totale di 8 (otto)
ore ordinarie.
Variazione richiesta: dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00, sempre per un totale di 8
(otto) ore ordinarie.
L’indennità risarcitoria, dovuta al Lavoratore per “Clausola Elastica”, pari al 5% (cinque per
cento) della R.O.N., dovrà essere riconosciuta per 2 ore (dalle 8:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle
14:00, pari al 25% di 8 ore), in quanto nelle restanti 6 (sei) ore il lavoratore ha svolto la
prestazione lavorativa nel normale orario di lavoro precedentemente pattuito.
L’attivazione delle Clausole Elastiche, è subordinata alla presenza di giustificati
motivi aziendali e sono fatte salve documentate situazioni d’impossibilità del
Lavoratore.
Oltre il limite di 3 0 (trenta) giorni lavorativi, la Clausola Elastica sarà attivabile
con Accordo Collettivo Aziendale di secondo livello o con l’accordo del
Lavoratore, espresso in uno dei seguenti modi:
• in sede di assunzione: nel Contratto di lavoro, con apposita puntuale
previsione;
• in sede sindacale: con sottoscrizione di un Accordo Sindacale Assistito;
• in sede bilaterale: avanti la competente Commissione Bilaterale istituita
presso l’En.Bi.C., nelle forme e nei modi ricavabili dal sito: www.enbic.it.
Art. 170 - Orario di lavoro: turni avvicendati e sostituzioni
In caso di assunzione che preveda il lavoro a turni avvicendati, il Lavoratore
dovrà prestare l’opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi fossero
predisposti soltanto per determinati servizi o reparti , con diritto dell’Azienda di
rifiutare le prestazioni rese al di fuori dei turni comunicati.
Nel caso d’istituzione di turni giornalieri di lavoro, i Lavoratori non potranno
rifiutarsi di effettuarli, salvo gravi e documentate condizioni ostative, che saranno
valutate tra Azienda, RSA e Lavoratore al momento di avvio dei turni.
Qualora siano previsti turni periodici e/o nastri orari, i Lavoratori, salvo diversa
previsione nel Contratto di assunzione o diverso accordo assistito dalla RSA,
dovranno essere avvicendati allo scopo di evitare che essi abbiano a prestare la
loro opera sempre in ore notturne.
Nei servizi di portineria, custodia, cassa e simili non interrompibili, tenuto conto
delle esigenze di tutela dei beni, il Lavoratore, salvo gravi e documentati eventi
di forza maggiore, non potrà lasciare il proprio posto di lavoro prima dell’arrivo
del collega che lo sostituirà (effettuando, quindi, lavoro straordinario prolungato), pena la
sanzione contrattualmente prevista per l’infrazione disciplinare dell’abbandono
del posto di lavoro.
In caso di ritardo del sostituto, il Lavoratore avviserà tempestivamente il
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146
personale preposto, affinché egli possa verificare il ritardo e dare le necessarie
disposizioni per la sostituzione o di servizio al Lavoratore smontante.
Art. 171 - Orario di lavoro: sospensione dell’attività lavorativa
In caso di eccezionale e breve sospensione del lavoro ( fino a 30 minuti ), per fatto
indipendente dalla volontà del Lavoratore, egli avrà diritto alla normale
retribuzione per tutto il periodo di sospensione. In caso di sospensione superiore
a 30 (trenta) minuti, dovuta a causa di forza maggiore, l’Azienda ha diritto di
porre in libertà i dipendenti, interrompendo così la loro retribuzione. È ammesso
il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di comprovata
forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra Azienda e RSA,
purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno, o di 4 (quattro) ore nel
giorno di riposo e si effettui entro i 60 (sessanta) giorni immediatamente successivi
a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
In caso di sospensione decisa dall’Azienda, in accordo con la RSA, si attiverà la
Banca delle Ore o si effettuerà, in presenza dei necessari requisiti, domanda di
sospensione con integrazione salariale, secondo le vigenti previsioni di Legge.
La sospensione del lavoro disposta dall’Azienda senza retribuzione e/o con
accesso agli ammortizzatori sociali ma senza anticipo datoriale della relativa
indennità, che oltrepassi i 15 (quindici) giorni, salvo diverso Accordo tra Azienda
e RSA per il prolungamento di tale termine, darà diritto al Lavoratore di
dimettersi senza alcun obbligo di preavviso.
Art. 172 - Orario di lavoro: personale discontinuo o di semplice
attesa e custodia
Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa
o custodia (custodi, guardiani, portinai, addetti ai servizi antincendio, fattorini, uscieri, addetti alla
reception, centralinisti, personale addetto alla conduzione degli impianti di condizionamento, frigoriferi e
riscaldamento, autisti che non effettuano le operazioni di carico e scarico permanendo in attesa e altre
eventuali esemplificazioni individuate dalla Commissione d’Interpretazione Nazionale dell’En.Bi.C.), la
durata normale dell’orario di lavoro ordinario settimanale potrà essere fissata nel
Contratto d’assunzione, oltre 40 (quaranta) ore ma entro il limite di 45
(quarantacinque) ore settimanali.
I Lavoratori discontinui, a norma dell’art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono
esclusi dall’ambito d’applicazione della disciplina legale sull’orario di lavoro
normale di cui all'art. 3 dello stesso Decreto Legislativo ma sono soggetti alla
disciplina sulla durata massima settimanale di cui all’art. 4, salvo eventuali
deroghe previste dalla Contrattazione Aziendale di Secondo livello, conciliate in
funzione di rilevanti esigenze di servizio e con la salvaguardia dei diritti alla salute
e degli interessi dei Lavoratori.
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L'orario settimanale di lavoro, che può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6
giorni), dovrà essere indicato nella lettera di assunzione.
Resta fermo che, quando la variazione d’orario sia richiesta dalla natura del
servizio e da eventi imprevisti, la stessa potrà essere eccezionalmente comandata
in qualsiasi momento. N ormalmente, il comando potrà avvenire solo dopo
comunicazione scritta al Lavoratore entro 4 (quattro) giorni lavorativi dall’inizio
del mese in cui la variazione avrà effetto.
Per i lavoratori discontinui, la retribuzione mensile dovuta è quella prevista per
il loro livello d’inquadramento (“ D2” o “D1”) correlato alla mansione
normalmente svolta o al contenuto professionale prevalente. Inoltre, è loro
riconosciuta una specifica “Indennità di attesa” per il previsto tempo di attesa
eccedente le 40 ore settimanali (art. 275).
La retribuzione oraria sarà ricavata dal rapporto tra la R.M.N. concordata e
l’orario settimanale pattuito moltiplicato per il coefficiente 4,33 (quattro e
trentatre) con arrotondamento all’unità. Nel caso di decimale pari a 0,5
(zerovingolacinque) l’arrotondamento sarà all’unità superiore.
Una volta superato l’orario di lavoro normale (dalla 46° ora settimanal e), decorrerà
la qualificazione del lavoro straordinario con la maggiorazione del 15% (quindici
per cento) per le prime 8 (otto) ore e del 20% (venti per cento) per le ore eccedenti.
Al pari di tutti gli altri lavoratori, le percentuali di maggiorazione saranno
incrementate in caso di lavoro straordinario prolungato o spezzato , come
riportato nella successiva Tabella 1).
Tab. 1): Lavoro discontinuo - Sintesi delle maggiorazioni per il
lavoro straordinario *
a) Descrizione dello straordinario b) Maggiorazione oraria
Se “in prolungato” * Se “spezzato” *
A Entro le 8 ore settimanali di
straordinario 15% 20% **
B Oltre le 8 ore settimanali di
straordinario 20% 25% **
C In regime diurno in giorno di riposo - 25%
D In regime diurno in giorno festivo - 28%
E In regime notturno in giorno feriale 27% 30%
F In regime notturno in giorno di riposo - 35%
G In regime notturno in giorno festivo - 35%
* Per le definizioni del lavoro notturno, prolungato, spezzato, si rinvia all’art. 44.
** Tenuto conto della maggiore onerosità del lavoro ordinario dei lavoratori discontinui, che è su base settimanale 45
anziché 40 ore, lo straordinario “spezzato” di cui ai punti A e B della Tabella che precede ha una maggiorazione
aumentata rispetto ai lavoratori non discontinui.
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Art. 173 - Orario di lavoro: minori
In materia di orario di lavoro dei minori si applicano le norme di Legge vigenti.
TITOLO XXIX
DIRIGENTI E PERSONALE NON SOGGETTO
A LIMITAZIONE D’ORARIO
Art. 174 - Dirigenti e Personale Direttivo: Definizione
Come prevede l'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 66/2003, fermo restando il rispetto
dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei Lavoratori,
le disposizioni dello stesso Decreto Legislativo relative all'orario di lavoro non si
applicano ai Lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle
caratteristiche dell'attività esercitata, non sia misurabile o predeterminabile o sia
scelta dai Lavoratori stessi. In particolare, vi è deroga quando si tratta di
Dirigenti, di Quadri, di Personale Direttivo, di Personale Commerciale
inquadrato quale Operatore di Vendita di 1 a, 2 a, 3 a e 4 a Categoria o di altri
Lavoratori aventi, di fatto, l’autonomo potere di gestione del loro orario, anche
quando esso fosse talvolta determinato da esigenze obiettive.
A tale effetto, si conferma che è da considerarsi “Dirigente” il personale assunto
con la relativa Categoria e “Personale Direttivo” quello che svolge la Direzione
Tecnica, Commerciale o Amministrativa dell’Azienda, con diretta responsabilità
dell’andamento dei servizi (come prevedeva l'art. 3 del R.D. 1955/1923), per
esteso individuato nel personale che riveste la Categoria e L ivello “Dirigente”,
“Quadro”, Impiegato “Direttivo A1” e Impiegato “Direttivo A2”, della Classificazione
del presente CCNL.
Premesso quant o sopra, salvo diverso Accordo Collettivo Aziendale o
Individuale, poichè i Dirigenti, Quadri ed il Personale Direttivo, rispondendo del
risultato, in via diretta o indiretta, determinano autonomamente il proprio orario
di lavoro, non vi sarà specifica retribuzione per l’eventuale lavoro supplementare
o straordinario effettuato nei giorni lavorativi, nei limiti della ragionevolezza e
della normalità , contrattualmente individuati, nel tempo pieno, nel massimo di
30 (trenta) ore mensili di extraorario, la cui retribuzione è già compresa nella
P.B.N.C.M. contrattualmente concordata.
Il lavoro straordinario mediamente eccedente i predetti limiti o svolto nei giorni
di riposo (sabato) o di festività settimanale o in orario notturno , dovrà essere
distintamente retribuito con le maggiorazioni contrattuali, salvo che nel
Contratto Individuale di Assunzione sia stata prevista una sua specifica voce di
forfetizzazione. In alternativa al pagamento dovuto, l’Azienda, all’atto della
richiesta della prestazione di lavoro straordinario, potrà disporne il godimento
sostitutivo alle condizioni previste dal presente CCNL, con riposo compensativo
o con il suo accredito nella Banca delle Ore.
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TITOLO XXX
RIPOSO GIORNALIERO E RIPOSO SETTIMANALE
Art. 175 - Riposo giornaliero
Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 (undici) ore consecutive nelle 24
(ventiquattro) ore.
Per effetto dell’art. 17 del D.Lgs. 66/2003, nell’ambito della Contrattazione
Aziendale di secondo livello, a fronte di valide e documentate ragioni, potranno
essere concordate deroghe, limitate e temporanee, rispetto a quanto previsto dal
presente CCNL.
Nell’attesa della regolamentazione particolare di quanto sopra, fatte salve
eventuali ipotesi già concordate dalla Contrattazione di secondo livello, il riposo
giornaliero normale di 11 (undici) ore consecutive ogni 24 (ventiquattro) ore,
potrà essere frazionato per non più di 12 (dodici) giorni lavorativi per anno solare,
per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:
1) tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali o
amministrativi straordinari;
2) cambio della turnistica o del “nastro orario”;
3) attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
4) fase d’avvio di nuove attività ( cioè, nei primi 90 giorni );
5) attività promozionali o commerciali in occasione delle festività natalizie e
pasquali;
6) vigilanza degli impianti e custodia dei beni.
Nei casi di riposo frazionato, in aggiunta alla normale retribuzione e alle altre
eventuali maggiorazioni spettanti al Lavoratore ( esempio per lavoro notturno ), sarà
dovuta l’ulteriore maggiorazione del 15 % ( quindici percento) della
R.O.N. per tutte le ore di lavoro svolto all’interno del riposo inizialmente
previsto.
Le ore di maggiorazione, dovranno essere calcolate dal momento della richiesta
d’interruzione del riposo fino alla sua ripresa, indipendentemente dal fatto che
esse siano state o meno tutte lavorate ( per esempio per effetto di ore di viaggio, attesa e
simili).
Art. 176 - Riposo settimanale (festività domenicale)
Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto a una festività settimanale di 24
(ventiquattro) ore ( riposo settimanale), in aggiunta al riposo giornaliero di cui
all’articolo che precede. Tale festività, salvo diversa previsione aziendale, sarà
normalmente coincidente con la domenica.
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In caso di lavoro a turni o di aperture “ 7 giorni su 7 ”, essa cadrà in altro giorno
della settimana preventivamente stabilito a rotazione.
Contrattualmente, nei profili d’orario “5+1+1” o “6+1+1”, oltre alla festività
settimanale è previsto un giorno di riposo aggiuntivo.
Nei servizi a turno continuo, la festività settimanale coinciderà con la data
prevista nel turno di lavoro e cadrà, prevalentemente, in giorno diverso dalla
domenica.
Inoltre, nei servizi “H24” con turni “6+1+1”, la festività settimanale o festività
mobile, anzichè entro il 7° (settimo) giorno, potrà essere goduta entro l’8° (ottavo)
giorno del ciclo “settimanale”.
L’Azienda normalmente assicurerà la rotazione dei riposi domenicali tra tutto il
personale impiegato nei turni di lavoro a ciclo continuo.
Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere, mediante la Contrattazione
Aziendale di Secondo livello, a diversi modi di godimento della festività
settimanale rispetto alle previsioni del presente CCNL, in particolare:
1) al fine di favorire l’organizzazione dei turni e la rotazione extra-domenicale
del giorno di festività, con particolare riferimento alle esigenze dei servizi
continui, che non effettuano il giorno di fermo aziendale settimanale;
2) al fine di rispondere alle esigenze di conciliazione della vita professionale con
la vita privata e le esigenze familiari dei Lavoratori;
3) nei casi in cui nel Contratto di assunzione si preveda che la festività
settimanale cada sempre in un giorno diverso dalla domenica.
Nelle ipotesi sopra elencate, la festività settimanale potrà essere usufruita a
intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14
(quattordici) giorni o nel diverso periodo eventualmente determinato dalla
Contrattazione Collettiva Aziendale di secondo livello, corrisponda
mediamente ad almeno 24 (ventiquattro) +11 (undici) ore di riposo ogni
7 (sette) giornate effettivamente lavorate.
Le Parti convengono, in via transitoria, che durante l’attesa della stipula degli
Accordi Collettivi Aziendali di secondo livello, il numero dei riposi che, in ciascun
anno, possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana sia, al
massimo, pari a 12 (dodici) e che nelle turnistiche “6 (lavoro) + 1 (festività o riposo)
+ 1 ( riposo aggiuntivo )”, il giorno di riposo aggiuntivo sia considerato “neutro”
anche nei casi in cui fosse lavorato.
Salvo che per i turnisti “6+1+1”, per i quali è già prevista un’indennità
onnicomprensiva, in caso di rinvio del riposo oltre il 7° (settimo) giorno, in
assenza di relativo Accordo di secondo livello, sarà riconosciuta al Lavoratore, a
titolo risarcitorio, un’Indennità fissa di € 10,00 ( dieci/00) per ciascuna
settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio, ma con il limite massimo di 2 (due)
rinvii settimanali al mese.
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Qualora l’Accordo Aziendale di Secondo livello fosse peggiorativo rispetto alle
previsioni di cui sopra, lo stesso dovrà essere confermato dai Lavoratori mediante
Referendum Aziendale.
Tab. 1) Sintesi sulle deroghe contrattuali del Riposo settimanale
Voce Descrizione
Ø Limiti: Due rinvii al mese, per il massimo di 12 rinvii all’anno.
Ø Condizioni: Presenza di esigenze organizzative o personali e riconoscimento di
un’Indennità fissa di € 10,00 (Euro dieci/00) lordi, per ciascuna
settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio.
Ø Possibilità: E’ prevista una diversa regolamentazione pattuita tra Azienda e
R.S.A. con Accordo Aziendale di secondo livello.
Ø Obblighi: Se quanto precede fosse peggiorativo rispetto alla disciplina del
CCNL, per l’applicazione dell’Accordo, è necessaria la conferma
dei Lavoratori mediante Referendum Aziendale.
TITOLO XXXI
PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI
Art. 177 - Permessi retribuiti
Saranno dovute al Lavoratore 48 (quarantotto) ore annue di permesso
retribuito (pari a 4 ore maturate per ciascun mese lavorato), già comprensive
delle ex festività, fermo restando che il loro godimento è subordinato alla richiesta
in gruppi di 4 (quattro) o di 8 (otto) ore, nel rispetto del preavviso di almeno 2
(due) giorni lavorativi (salvo i casi di documentata impossibilità, imprevedibilità o urgenza )
e contemperamento delle diverse esigenze di servizio. In caso di mancato
accordo, il Lavoratore potrà farsi assistere dalla R.S.A./R.S.T.
Il Lavoratore in permesso retribuito avrà diritto alla normale retribuzione
(R.O.N. o R.G.N.).
Agli Addetti ai turni “H24” con profili d’orario “6+1+1”, per effetto
dell’assorbimento di 32 ore di permesso/anno ex art. 166, saranno dovute le
residue 16 ore/anno.
In caso di mancata fruizione (in tutto o in parte) delle ore maturate nell’anno, dal 1°
aprile dell’anno successivo il Lavoratore potrà essere posto in permesso o, in
alternativa, il Datore avrà diritto a liquidare la relativa indennità sostitutiva,
unitamente al saldo delle competenze del mese di maggio dell’anno successivo.
Eventuali permessi retribuiti maturati oltre il saldo di 32 (trentadue) ore saranno
mensilmente sostituiti dalla corrispondente indennità .
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152
Art. 178 - Sintesi dei permessi contrattuali e legali
Oltre a quanto previsto dal precedente articolo, ai lavoratori saranno riconosciuti
i permessi, le aspettative e i congedi riportati in sintesi nelle successive Tabelle.
Per eventuali altre previsioni non presenti nel CCNL, si dovrà far esclusivo
riferimento alle disposizioni dei Contratti individuali di lavoro, dei Contratti
Collettivi di Secondo livello applicabili e delle Leggi vigenti.
1) Riposi compensativi retribuiti per lavoro straordinario (previsione
contrattuale)
Durata Condizioni Retribuzione *
Riposi di 4 o 8 ore,
per un limite
complessivo pari al
saldo delle ore di
straordinario con
riposo compensativo
effettuato dal
Lavoratore.
Il lavoratore potrà richiedere i riposi
retribuiti nel rispetto del preavviso di
almeno 2 (due) giorni lavorativi, salvo
i casi di documentata impossibilità,
imprevedibilità o urgenza.
Per la concessione di tali permessi,
l’Azienda dovrà privilegiare la scelta
del lavoratore, conciliandola alle
eventuali inderogabili esigenze di
servizio.
In caso di mancato accordo, il
Lavoratore potrà farsi assistere dalla
R.S.A./R.S.T.
Il Lavoratore in riposo
compensativo avrà
diritto alla normale
retribuzione (R.O.N. o
R.G.N.)
2) Aspettative, Permessi e Congedi Straordinari (previsione legale e
contrattuale)
Tipologia Durata Retribuzione *
Matrimonio di un figlio 1 giorno per evento Retribuzione
Giornaliera
Normale, senza
maggiorazioni.
Decesso o grave infermità
documentata di
padre/madre,
fratello/sorella, coniuge,
figli, nonno/a, suocero/a
convivente, purché risulti
stabile la convivenza con
il Lavoratore da
certificazione anagrafica
(L. 53/2000).
3 giorni lavorativi per anno
In alternativa, nei casi di
documentata grave infermità, il
Lavoratore, ferma restando la
compatibilità organizzativa, potrà
concordare con l’Azienda diversi modi
di espletamento dell'attività
lavorativa.
Al Lavoratore donatore di
midollo osseo
Secondo disposizioni L. 6
marzo 2001 n. 52, art. 5.
Retribuzione
Giornaliera
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
153
Al Lavoratore donatore di
sangue
24 ore di riposo dal momento
in cui il dipendente si è
assentato dal lavoro per la
donazione di sangue.
Normale, senza
maggiorazioni, con
diritto del Datore di
richiedere il rimborso
all’INPS tramite
conguaglio sui
contributi dovuti
(UniEmens).
I Lavoratori che
adempiono funzioni
presso gli Uffici elettorali
hanno diritto, a richiesta
con almeno un giorno di
anticipo, salvo che nei casi
imprevisti, ad assentarsi
dal lavoro per tutto il
periodo corrispondente
alle operazioni di
consultazioni elettorali e
referendarie.
La durata del permesso sarà
conforme alle disposizioni del
D.P.R. 361/1957.
Il Lavoratore dovrà
documentare, mediante
attestazione del Presidente del
seggio, la data, l’orario di inizio
e di chiusura delle operazioni.
Retribuzione
Giornaliera
Normale, in quanto il
periodo è considerato
lavorato a tutti gli
effetti.
Nel caso in cui il
periodo comprenda
giorni festivi o non
lavorativi, il Lavoratore
avrà diritto alla
retribuzione della
“festività o del riposo non
goduti” o a riposi
compensativi.
Cariche elettive per i
membri del Parlamento
nazionale o europeo e dei
Consigli regionali.
Aspettativa per tutta la durata
del mandato.
L’aspettativa non è
retribuita e non
decorrono le
retribuzioni differite, il
T.F.R. né l’anzianità di
servizio.
Il Lavoratore potrà
ottenere, su richiesta
all’INPS, l’accredito
della contribuzione
figurativa.
Cariche elettive per
Sindaci, Presidenti delle
province, Presidenti dei
Consigli comunali e
provinciali, Presidenti dei
Consigli circoscrizionali,
Presidenti delle comunità
montane e delle unioni di
comuni, nonché i membri
delle Giunte di comuni.
Aspettativa per tutta la durata
del mandato.
L’aspettativa non è
retribuita, ma è
considerata come
servizio effettivamente
prestato.
Il Datore di lavoro, alle
condizioni di Legge, ha
diritto al rimborso della
quota annuale di
accantonamento per il
T.F.R.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
154
Cariche elettive per i
membri dei Consigli
comunali, provinciali e
altri enti pubblici
territoriali
Permessi retribuiti e non
retribuiti, come previsto dal
D.Lgs. 267/2000:
• per il tempo necessario alle
sedute e allo spostamento;
• ulteriori permessi non
retribuiti per lo
svolgimento del mandato.
Quando è prevista la
retribuzione, la stessa è
anticipata dal Datore di
lavoro, che ne
richiederà il rimborso
all’Ente presso il quale il
lavoratore esercita la
funzione elettiva.
Tipologia Durata Retribuzione *
Consiglieri/e nazionali,
regionali o Consigliera
provinciale di parità
Permessi retribuiti per un
massimo di 50 ore lavorative
mensili medie in caso di
consiglieri nazionali o
regionali; se provinciali,
massimo 30 ore lavorative
mensili medie.
I permessi devono essere
richiesti dal lavoratore con un
preavviso di almeno 3 giorni.
L’onere delle assenze è
a carico dell’Ente di
riferimento del
lavoratore Consigliere.
- Sia i permessi retribuiti goduti, che le loro indennità sostitutive, saranno liquidate con l’aliquota oraria ordinaria vigente
all’atto del loro godimento o pagamento.
3) Permessi e agevolazioni per lavoratori studenti (previsione legale:
art. 10, L. 300/1970)
Permessi e
agevolazioni
Destinatari e Condizioni Retribuzione
Sono concessi permessi per
i giorni degli esami.
Inoltre, è data la possibilità
di concordare un orario di
lavoro, purché compatibile
con le esigenze
dell’Azienda, che permetta
la frequenza dei corsi e la
preparazione degli esami.
Infine, vi è l’esenzione dal
prestare lavoro
straordinario durante i
riposi settimanali.
• Lavoratori che intendono
frequentare corsi di studio in
scuole dell’obbligo o
superiori statali, parificate o
legalmente riconosciute o
abilitate al rilascio di titoli
legali di studio, nonché corsi
regolari per il
conseguimento del diploma
di scuola secondaria
superiore e dei diplomi
universitari o di laurea.
• È necessaria la
documentazione di
frequenza del corso e delle
prove d’esame. Inoltre, il
Datore può chiedere ai
Retribuzione
Giornaliera
Normale, senza
maggiorazione.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
155
lavoratori studenti la
produzione dei Certificati di
iscrizione ai corsi.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di
studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio
legali, nonché corsi regolari per il conseguimento del diploma
di scuola secondaria superiore e dei diplomi universitari o di
laurea potranno usufruire, a richiesta e per la preparazione
degli esami, di 40 ore di permesso straordinario per ogni anno
solare, per un periodo massimo di 3 anni (per un totale
complessivo di 120 ore nel triennio). Se richiesto dal
Lavoratore, nel medesimo anno solare, potranno essere
utilizzate fino a 60 ore di permesso straordinario (anziché 40),
fermo restando il limite massimo complessivo di 120 ore nel
triennio.
Quanto precede, al fine di contemperare le opposte esigenze
del lavoratore e quelle relative all'attività lavorativa ed anche
tenuto conto che le sessioni di esami sono programmate
normalmente almeno su base semestrale.
Anche i Lavoratori assunti a tempo determinato avranno
diritto ai permessi per studio di cui alla presente Tabella, in
modo proporzionato ai mesi di contratto a termine (40 ore anno
: 12 mesi x mesi di contratto a termine, per tali intendendosi quelli che
superano i 14 giorni nel mese di calendario considerato).
Restano possibili condizioni di miglior favore che le Parti
potranno attivare in sede aziendale mediante la
Contrattazione di Secondo livello o con Accordi Individuali.
Infine, le Parti ricordano che, sempre in ottica di conciliazione
delle diverse esigenze di lavoratore-impresa, anche i regimi di
flessibilità dell'orario di lavoro potrebbero rappresentare uno
strumento utile per i Lavoratori Studenti, come, a titolo di
esempio, la Banca delle Ore. In tal modo, il Lavoratore
Studente avrebbe diritto ad un numero di permessi pari alle
ore prestate in intensificazione dell'orario ordinario di lavoro,
con diritto, ovviamente, alla normale retribuzione e l’impresa
manterrebbe la propria attività.
Per quanto riguarda invece la formazione professionale e/o
comunque collegata alle attività lavorative svolte dal
Lavoratore, si rinvia alle previsioni di cui all'art. 163
"Formazione e Aggiornamento" del presente CCNL.
I permessi saranno
retribuiti previa
presentazione della
documentazione
ufficiale degli esami
che il lavoratore
intende sostenere e la
successiva prova
dell'esame effettuato,
nel rispetto di un
preavviso minimo di
due mesi.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
156
4) Congedo per la formazione (previsione legale: L. 53/2000)
Durata Destinatari e Condizioni Retribuzione
Congedo
per un
massimo di
6 mesi,
purché
entro gli 11
mesi previsti
nell’intera
vita
lavorativa.
• Lavoratori con anzianità di servizio di
almeno 5 anni presso la stessa Azienda
• Al fine di completare la scuola dell’obbligo,
conseguire un titolo di studio di secondo
grado o diploma universitario o di laurea e
per partecipare ad attività formative
diverse.
• Esso non è cumulabile con ferie, malattia o
altri congedi e può essere frazionato solo se
compatibile con i carichi di lavoro o con le
eventuali sostituzioni.
• Esso dev’essere richiesto con un preavviso
pari al triplo della sua durata, con il limite
minimo di 30 giorni e massimo di 3 mesi.
• Il congedo sarà riconosciuto dall’Azienda
compatibilmente con le motivate e
inderogabili esigenze di servizio.
Non è prevista la
retribuzione diretta,
differita, il T.F.R., la
contribuzione né la
decorrenza
dell’anzianità di
servizio.
Alle condizioni
legali, il dipendente
potrà richiedere il
riscatto del periodo o
la successiva
prosecuzione
volontaria.
5) Aspettativa per gravi motivi di salute di un familiare (previsione
legale: D.M. 278/2000) ** …. Segue in pagine successive …
Definizione e
Durata
Condizioni Retribuzione
Il lavoratore potrà
ottenere, previa sua
richiesta, per
comprovate e gravi
ragioni di salute della
propria famiglia
anagrafica, dei
soggetti obbligati agli
alimenti di cui all’art.
433 c.c., anche se
non conviventi,
nonché dei portatori
di handicap, parenti
o affini entro il terzo
grado, anche se non
conviventi, un
periodo di
aspettativa non
retribuita della
durata di 15
• Comprovate situazioni che
comportano un impegno
particolare e personale nella cura e
nell'assistenza del familiare,
derivanti da patologie acute o
croniche che gli determinano una
temporanea o permanente
riduzione o perdita dell'autonomia.
• Durante tale aspettativa, il
Lavoratore avrà diritto alla
conservazione del posto di lavoro.
• Il Datore di lavoro dovrà accogliere
la richiesta di aspettativa
contemperando le necessità del
Lavoratore alle esigenze
organizzative e tecnico-produttive,
ivi compresa l’impossibilità
derivante dall’obbligo di rispettare
scadenze tassativamente previste
dalla Legge o simili. Il Datore potrà
L’aspettativa
sarà senza
retribuzione e
senza decorrenza
dell’anzianità di
servizio a tutti gli
effetti
contrattuali, ivi
compreso il
T.F.R., né della
contribuzione
previdenziale.
Alle condizioni
legali, il
dipendente potrà
richiedere il
riscatto del
periodo o la
successiva
prosecuzione
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
157
giorni
continuativi, per
ogni anno completo
d’anzianità maturata,
fino ad un massimo
di 6 mesi.
L’aspettativa di cui al
presente punto, rientra tra
i periodi di congedo di
durata non superiore a
due anni nell'arco della
vita lavorativa di cui al
D.M. 278 del 21 luglio
2000.
negare il congedo quando il
rapporto è stato instaurato a tempo
determinato per la sostituzione di
altro dipendente in congedo.
• Il Datore è tenuto a rilasciare al
termine del rapporto di lavoro
l'attestazione del periodo di
congedo fruito dal Lavoratore ai
sensi del presente punto.
• Il lavoratore dipendente che entro
7 giorni di calendario dalla
scadenza del periodo d’aspettativa
non si presenti per riprendere
servizio e non documenti la causa
di forza maggiore o di
sopravvenuta impossibilità, previo
esperimento della procedura
disciplinare, sarà passibile di
licenziamento per giustificato motivo
soggettivo.
• Il licenziamento causato dalla
domanda o dalla fruizione della
presente aspettativa è nullo.
• L’Azienda, qualora accerti che
durante il periodo d’aspettativa
siano venuti meno i motivi che ne
hanno giustificata la concessione,
potrà richiedere al Lavoratore di
riprendere il lavoro entro il termine
di 7 giorni di calendario.
• Il Lavoratore avrà diritto di
rientrare al lavoro prima del
termine del congedo, dando
preventiva comunicazione al
Datore, nel rispetto del seguente
preavviso: almeno 3 giorni, in caso
di aspettativa della durata iniziale
inferiore a 45 giorni o di almeno 7
giorni, in caso di aspettativa della
durata iniziale superiore a 45
giorni.
• Durante l’aspettativa, il Lavoratore
non può svolgere altra attività
lavorativa. Viceversa, nel caso in
cui presti a terzi lavoro
subordinato, se retribuito, sarà
volontaria.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
158
** In altri casi di documentata forza maggiore o di grave problema familiare del dipendente non rientranti nei
precedenti, il Lavoratore potrà concordare con l’Azienda la concessione di congedi /permessi non retribuiti o il
godimento di ore già accreditate presso la Banca delle Ore. In caso di brevi permessi non retribuiti, la relativa
trattenuta oraria dovrà comprendere, oltre la R.O.N., le quote orarie di retr ibuzioni differite e di T.F.R. Perciò,
essa dovrà essere incrementata del 24% in modo da permettere, alla naturale scadenza, la normale erogazione
dell’indennità di ferie, della tredicesima mensilità e del T.F.R.
6) Congedo matrimoniale (previsione legale e contrattuale)
Durata Condizioni Retribuzione
In occasione del primo
matrimonio civile, ai lavoratori
non in prova, sarà concesso un
periodo di congedo
matrimoniale retribuito pari a
15 giorni consecutivi di
calendario.
I lavoratori assunti a tempo
determinato con contratto della
durata di almeno 12 mesi,
hanno diritto di usufruire del
congedo matrimoniale come i
lavoratori a tempo
indeterminato, purché tale
congedo sia compreso entro il
termine finale pattuito.
Qualora per necessità personali
In via ordinaria, la richiesta
di congedo dovrà essere
presentata dal lavoratore con
un termine di preavviso pari a
15 giorni lavorativi.
Entro 30 giorni dal termine
del periodo di congedo
matrimoniale, il lavoratore
dovrà produrre copia del
Certificato di matrimonio
ovvero una Dichiarazione
sostitutiva autenticata.
Il periodo di congedo non
può essere computato in
conto ferie, né essere
considerato quale periodo di
preavviso di licenziamento.
Il periodo di
congedo è
considerato a
tutti gli effetti
lavorato, con
diritto del
lavoratore a
percepire la
Retribuzione
Giornaliera
Normale.
Per gli operai
delle Aziende
Industriali,
Artigiane e
Cooperative,
quando
applicabile, si
passibile di licenziamento per grave
lesione del rapporto fiduciario, c.d.
per giusta causa o in tronco; se non
retribuito, sarà licenziabile per
giustificato motivo soggettivo, cioè con
riconoscimento del preavviso
contrattuale.
• Nel caso in cui, durante
l’aspettativa e in assenza di
preventivo accordo scritto con
l’Azienda, il Lavoratore presti
l’opera in forma diversa dal lavoro
subordinato, sarà passibile di
licenziamento per giustificato motivo
soggettivo.
• Per tutto quanto non previsto nel
presente punto, si rinvia al D.M.
278/2000.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
159
del lavoratore o inerenti alla
produzione o ai servizi svolti
non fosse possibile, in tutto o in
parte, l’utilizzo del congedo
all’epoca del matrimonio, il
periodo potrà essere concesso o
completato nei successivi 30
giorni dalla celebrazione delle
nozze.
In occasione dell’eventuale
secondo matrimonio civile, il
congedo sarà ridotto a 8 giorni,
sempre consecutivi di
calendario.
rinvia alla
disciplina in
materia, che
prevede il
riconoscimento
di un’Indennità
a carico
dell’INPS.
7) Congedo per donne vittime di violenza di genere
Durata Condizioni Indennità
Tale congedo
spetta per un
periodo massimo
di 3 mesi,
equivalenti a 90
giornate di
prevista attività
lavorativa (pertanto
un mese di congedo
equivale a 30
giornate di astensione
effettiva dal lavoro).
Esso non è fruibile
né indennizzabile
nei giorni in cui
non vi è obbligo
per la Lavoratrice
di prestare attività
lavorativa.
Per fruire del congedo indennizzato la
lavoratrice deve:
• essere inserita in percorsi di protezione
relativi alla violenza di genere,
debitamente certificati dai servizi
sociali del Comune di residenza o dai
centri antiviolenza o dalle case rifugio;
• preavvisare il datore di lavoro almeno
7 giorni prima dell’inizio del congedo,
salvi casi di oggettiva impossibilità;
• indicare al datore di lavoro l’inizio e la
fine del periodo di congedo. Per la
presentazione della domanda, la Lavoratrice
potrà farsi assistere dai Patronati di
riferimento, ivi compreso il Patronato
ENCAL CISAL.
• consegnare al datore di lavoro la
certificazione relativa al percorso
di protezione.
Il congedo può essere fruito su base
giornaliera o oraria, a seconda della
preferenza della Lavoratrice.
In caso di congedo orario, l’astensione
potrà avvenire per un numero di ore pari
alla metà dell’orario medio giornaliero
(contrattuale) del periodo di paga
quadrisettimanale o mensile scaduto ed
Indennità
giornaliera pari
al 100%
dell’ultima
retribuzione della
Lavoratrice, da
calcolare
prendendo a
riferimento le sole
voci fisse e
continuative della
retribuzione stessa.
L’indennità è
anticipata dal
Datore di lavoro e,
successivamente,
conguagliata sui
contributi dovuti
all’INPS, mediante
apposita procedura.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
160
immediatamente precedente a quello nel
corso del quale ha inizio il congedo.
Per tutto quanto qui non previsto, si rinvia
alla normativa legale vigente in materia
(art. 24, D.Lgs. 80/2015 e s.m.i.).
8) Altri Congedi o Aspettative (previsione legale)
Tipologia Condizioni
Soccorso alpino e speleologico
Per le fattispecie specifiche riferite ai lavoratori ai
quali si applica il presente CCNL, si rinvia alle
disposizioni legislative vigenti in materia.
Volontariato per
Servizio civile
Lavoratori tossicodipendenti e
loro familiari
Portatori di handicap e
Invalidi
TITOLO XXXII
FESTIVITÀ E FESTIVITÀ ABOLITE
Art. 179 - Festività
Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la
Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati.
1. Festività nazionali:
a. 25 aprile – Ricorrenza della Liberazione;
b. 1° maggio – Festa del Lavoro;
c. 2 giugno – Festa della Repubblica.
2. Festività religiose cattoliche:
a. 1° gennaio – Santa Madre di Dio;
b. 6 gennaio – Epifania;
c. il giorno del Lunedì di Pasqua;
d. 15 agosto – festa dell’Assunzione della Vergine Maria;
e. 1° novembre – tutti i Santi;
f. 8 dicembre – Immacolata Concezione della Vergine Maria;
g. 25 dicembre – Santo Natale del Signore;
h. 26 dicembre – Santo Stefano;
i. il Giorno del Santo Patrono.
Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* sopra elencati è
dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o
la retribuzione della festività non goduta ( per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la
retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
161
o, se del caso, con le maggiorazioni previste per il lavoro supplementare o
straordinario o per Banca delle Ore.
Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in
conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al
presente articolo.
In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o
con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il
godimento di un’altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle
Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo
a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera
Normale.
Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di
coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e
dalla retribuzione.
* Per effetto di Sentenze della Cassazione (per tutte, Sezione Lavoro n. 16592/2015 ), l’obbligatorietà a
fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, dovrà derivare da un Accordo individuale tra Lavoratore e
Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori per i quali è previsto il lavoro in turni continui si
dovrà precisare che i turni di lavoro ordinario comprenderanno, a rotazione, anche giorni festivi, richiedendo la
sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore
di Lavoro potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione assistita di apposita Integrazione al
Contratto di assunzione.
3. Festività di altre Religioni o di altri Culti:
A richiesta dei Lavoratori appartenenti a Religioni o Culti diversi da quello
Cattolico, salvo che la Legge già non preveda le rispettive festività, la
Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione
e Conciliazione ( certificazionenazionale@enbic.it), sentiti il Lavoratore e i
Rappresentanti della sua Religione o Culto, compatibilmente con le esigenze
dell’attività e in ottica perequativa, individuerà festività religiose integrative o
sostitutive di quelle previste al punto 2. Del presente articolo e le relative
condizioni di godimento.
Art. 180 - Festività abolite
Le festività legalmente abolite, cosiddette “festività soppresse” sono:
a) il 19 marzo, la festività di San Giuseppe;
b) il giorno dell’Assunzione;
c) il giorno del Corpus Domini;
d) il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo.
In loro sostituzione, sono previsti i permessi retribuiti di cui all’art. 154.
La festività del 4 novembre, come previsto dalla Legge n. 54/1977, ha “luogo nella
prima domenica di novembre” e, pertanto, la ricorrenza sarà retribuita, quale “festività
non goduta” in aggiunta alle normali competenze mensili di novembre, con
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
162
1/26° della Retribuzione Mensile Normale.
Le Parti si danno atto che la presente disciplina sostituisce i precedenti Accordi in materia di Festività Abolite.
TITOLO XXXIII
INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI
Art. 181 - Intervallo per la consumazione dei pasti
Il tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversa configurazione
dell’intervallo che fosse prevista nella Lettera di Assunzione, o diversi Accordi
Aziendali di secondo livello tra Azienda e R.S.A., in funzione delle esigenze di
servizio conciliate a quelle familiari o personali, potrà avere le seguenti durate:
a) Lavoratori giornalieri (e a tempo pieno): l’intervallo normale potrà essere da
30 (trenta) minuti a un massimo di 1,5 ore (un’ora e mezza).
b) Lavoratori turnisti su 2 turni giornalieri: sarà aziendalmente concordata una
pausa di 15 (quindici) minuti, che potrà:
• comporre l’orario giornaliero di lavoro a tempo pieno (7,75 ore
lavorate e 0,25 ore di pausa);
• essere inserita all’interno del turno di 8 (otto) ore di effettivo lavoro.
In questo caso, la presenza in azienda del dipendente sarà di 8,25 ore
giornaliere, di cui 8 retribuite e 0,25 ore di pausa retribuita o non,
secondo gli accordi tra le Parti aziendali.
La pausa giornaliera potrà essere anche di 30 minuti (0,5 ore); in tal caso essa non
sarà retribuita e il lavoratore a tempo pieno sarà presente 8,5 ore, di cui 8 ore
lavorate e 0,5 ore di pausa non retribuita. Con Accordo aziendale, sarà possibile
anche m odificare il profilo d’orario giornaliero, per esempio con 7,75 ore
lavorate; 0,25 ore di pausa retribuita e 0,25 ore di pausa non retribuita.
Per quanto precede, ma fatti salvi diversi Accordi A ziendali di secondo livello, i
Lavoratori turnisti che operano su due turni giornalieri effettueranno le pause nei
seguenti modi:
• se le pause sono di 0,25 ore (15 minuti), le stesse saranno effettuate
all’interno dell’Azienda;
• se le pause sono di almeno 0,5 ore (30 minuti), le stesse potranno, a
seconda delle consuetudini aziendali, essere godute all’interno e/o
all’esterno dell’Azienda. In quest’ultimo caso il Lavoratore, anche ai
fini assicurativi, documenterà formalmente la durata di ciascuna
pausa.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
163
Tab. 1): Esemplificazione delle Pause nei turni alterni con profili
d’orario “5 + 2”
Turni Tempo
Lavorato Pausa non retribuita Durata Pausa
(in ore e minuti)
06-14,25 8,00 0,25 (15 minuti) 0,25 ore 15 minuti 14,25-22,50 8,00 0,25 (15 minuti)
06-14,50 8,00 0,50 (trenta minuti) 0,50 ore 30 minuti 14,50-23 8,00 0,50 (trenta minuti)
Tab. 2): Due esemplificazione delle Pause nei turni alterni con profili
d’orario “6 + 1”
Turni Tempo
Lavorato Pausa non retribuita Ore a debito *
8,25-14,25 6,00 0,25 ore (15 minuti) 0,66
14,25-20,25 6,00 0,25 ore (15 minuti) 0,66
* Ore lavorate in meno rispetto alle ordinarie 40 ore settimanali, che potranno essere utilizzate tramite la Banca delle
Ore per compensare intensificazioni dell’orario di lavoro o per lo straordinario con riposo compensativo.
c) Lavoratori “H24” su 3 turni giornalieri : sarà prevista una pausa di 15
(quindici) minuti retribuiti nell’arco delle 8 (otto) ore di lavoro. Normalmente, tale
pausa sarà autonomamente gestita dal/i Lavoratore/i, nel rispetto della compatibilità
con le esigenze lavorative ( es. pausa alternata per reparti, in successione,
contemporanea ecc.).
Tab. 3): Esemplificazione delle Pause nei turni continui con profili
d’orario “6+1+1”
Turni Tempo Lavorato Pausa retribuita * Tempo in azienda
06-14 7,75 0,25 ore (15 minuti) 8
14-22 7,75 0,25 ore (15 minuti) 8
22-06 7,75 0,25 ore (15 minuti) 8
* La pausa retribuita va goduta all’interno del ciclo di lavoro e sarà, per quanto possibile, gestita dal Lavoratore in
modo da assicurare al meglio la regolare continuità del servizio.
TITOLO XXXIV
MATERNITA’
Art. 182 - Maternità
In caso di gravidanza e puerperio, prima dell’inizio del periodo di divieto di
lavoro, la Lavoratrice dipendente ha l’obbligo di esibire all’Azienda, all’INPS e
al gestore dell’Assistenza Sanitaria Integrativa, il certificato medico rilasciato
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164
dall’ufficiale sanitario o dal medico del S.S.N. indicante la data presunta del
parto, fermo restando che per usufruire dei benefici connessi al parto e al
puerperio, la Lavoratrice dipendente è tenuta ad inviare all’INPS, entro 30
(trenta) giorni dal parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la Dichiarazione
sostitutiva prevista dalla Legge.
Durante i periodi di gravidanza e puerperio, la Lavoratrice dipendente ha diritto
di astenersi dal lavoro secondo i modi stabiliti dalle norme di Legge vigenti.
La Lavoratrice dipendente ha diritto all’erogazione da parte dell’INPS di
un’indennità giornaliera per tutto il periodo del congedo di maternità
obbligatoria, pari all’80% (ottanta percento) dell’imponibile contributivo del
mese immediatamente precedente a quello d’inizio del congedo e, durante
l’astensione facoltativa, di un’indennità giornaliera del 30% (trenta percento), a
seconda dei casi previsti dalla normativa.
L'indennità INPS è anticipata dal Datore di lavoro e il relativo importo sarà posto
a conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'INPS secondo la prassi
in uso.
Inoltre, durante il periodo “obbligatorio”, l’Azienda integrerà una quota
all’Indennità INPS atta a garantire la retribuzione mensile normale che sarebbe
spettata alla Lavoratrice, ad esclusione degli elementi correlati alla presenza, ai
modi e all’onerosità della prestazione .
Per la compilazione e la trasmissione della richiesta di congedo di maternità, la
Lavoratrice (o il Lavoratore), potrà richiedere l’assistenza del Patronato ENCAL
- CISAL (www.encalcisal.org).
Per le lavoratrici dipendenti assunte con contratto a termine o stagionale, l’INPS,
a domanda, provvederà direttamente al pagamento delle prestazioni di
maternità. I periodi di congedo di maternità obbligatoria devono essere
computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla
tredicesima mensilità e alle ferie.
Per tutto quanto non qui definito, si rinvia alla normativa legale vigente in
materia.
La Lavoratrice dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per
tutto il periodo di gravidanza, nonché fino al compimento di un anno di età del
bambino.
In tale periodo opera, quindi, il divieto di licenziamento, salvo in caso di:
a) esito negativo della prova;
b) licenziamento per giusta causa;
c) cessazione dell’attività dell’Azienda;
d) nel tempo determinato, ultimazione della prestazione per la quale la
Lavoratrice fosse stata assunta, o risoluzione del rapporto di lavoro per
scadenza del termine.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
165
Art. 183 - Prestazioni e sussidi contrattualmente erogati tramite il
sistema bilaterale En.Bi.C., a sostegno della maternità
Quale ulteriore beneficio, le Parti, per il tramite del sistema bilaterale En.Bi.C.,
hanno previsto anche specifiche Prestazioni Sanitarie integrative al S.S.N. e
Prestazioni Straordinarie.
Per tali Prestazioni, variabili ed aggiornate periodicamente, i requisiti di accesso
ed i relativi modi di richiesta, si rinvia al sito: www.enbic.it.
TITOLO XXXV
FERIE
Art. 184 - Ferie: maturazione
Il Lavoratore dipendente con orario ordinario medio di lavoro pari a 40
(quaranta) ore settimanali ( giornalieri o turnisti “5+2” o “6+1”) matura, per
ciascun mese a tempo pieno lavorato, quindi a norma del comma 3 dell’art. 22
del D.Lgs. 151/2001 anche per i periodi di maternità obbligatoria, un rateo di
13,33 (tredici virgola trentatre) ore di ferie, corrispondenti a 160 (centosessanta)
ore di ferie annuali, 28 (ventotto) giornate di calendario o a 4 (quattro)
settimane, sempre di calendario. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto alla
maturazione del rateo mensile di ferie di 13,33 ore moltiplicato per l’“ Indice di
Prestazione”.
Se il Lavoratore è stato assunto o è cessato nel corso dell’anno, la maturazione
del rateo mensile di ferie avviene con lo stesso criterio utilizzato per la
maturazione dei ratei di tredicesima. Pertanto, le frazioni di mese superiori a 14
(quattordici) giorni si considerano come mese intero.
Nei turni “6+1+1”, con orario medio di lavoro ordinario di 48
(quarantotto) ore ogni 8 giorni , c.d. ciclo “settimanale” (per 45,62 “cicli
settimanali”, anzichè gli ordinari 52 ), per garantire un periodo feriale di 4 (quattro)
cicli “settimanali” completi, anche al fine di permettere le alternanze dei
lavoratori a cicli settimanali completi, saranno concesse 192 ore di ferie
annuali, con contestuale assorbimento dei permessi retribuiti .
Pertanto, il rateo mensile di ferie maturato da chi lavora con la turnistica
“6+1+1” sarà di 16 (sedici) ore ( 192 : 12 = 16).
Ciascuna settimana solare di ferie godute diminuirà le “ ferie residue” di tante ore
quante quelle che sarebbero state previste come lavorabili durante le ferie stesse.
Analogamente avverrà nel corso dei cicli settimanali previsti nelle turnistiche
“6+1+1”.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
166
Eventuali festività cadenti nel periodo delle ferie godute, saranno accantonate
quali “permessi maturati” dal Lavoratore nel valore di 6,66 ore per ciascuna
Festività.
Art. 185 - Ferie: regolamentazione - Le ferie saranno godute esclusivamente
in periodi settimanali interi e, salvo diverso Accordo di secondo livello, non
potranno essere frazionate in più di 2 (due) periodi. È facoltà dell’Azienda fissare,
eccezionalmente, un periodo di ferie consecutive pari a 3 (tre) settimane; in tal
caso il Lavoratore, fermo restando le compatibilità irrinunciabili, avrà diritto di
precedenza nel fissare la 4° (quarta) settimana.
Le ferie sono irrinunciabili e non possono essere sostituite dalla relativa indennità,
salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro; solo in tal caso al Lavoratore
spetterà l’indennità sostitutiva per “ferie maturate e non godute”.
La gestione delle ferie avverrà a ciclo continuo, con evidenza nel cedolino paga
delle ore maturate e delle ore effettivamente godute.
Anche al fine di favorire i lavoratori che abbiano necessità di godere di un periodo
di ferie unitario e prolungato, specialmente stranieri, il saldo potrà essere,
temporaneamente, negativo nella misura massima di 40 (quaranta) ore nel primo
biennio di anzianità, 80 (ottanta) nel secondo e 120 (centoventi) dal terzo. In caso
di cessazione, l’eventuale saldo negativo sarà di diritto trattenuto dalle
competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute al Lavoratore, ivi compreso
il T.F.R.
Il Lavoratore ha il diritto- dovere di programmare con congruo anticipo le
settimane di ferie annuali eccedenti quelle previste dall’Azienda, salvo Accordi in
deroga che potranno essere raggiunti con il Lavoratore, in funzione di sue
particolari esigenze, conciliate con quelle di servizio.
Nella compilazione del calendario estivo delle ferie si terrà conto delle richieste
dei Lavoratori, compatibilmente con le esigenze di servizio e con l’eventuale
presenza di minori nel nucleo familiare.
In caso di richieste concorrenti per i medesimi periodi, esse si risolveranno con il
criterio della rotazione.
Eccezionalmente e per motivi proporzionati, l’Azienda potrà richiamare il
Lavoratore nel corso del periodo di ferie, fermo restando il diritto del dipendente
a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle
documentate spese sostenute per il rientro al lavoro e per il ritorno in ferie.
Durante il periodo di ferie spetta al Lavoratore la Retribuzione Mensile
Normale; ai Lavoratori “H24” spetterà anche, pro- quota, l’Indennità Mensile
“6 + 1 + 1” (art. 166).
La malattia insorta durante il periodo di ferie, comunicata nei termini
contrattualmente previsti e regolarmente certificata, ne sospende il godimento
come previsto dal successivo Titolo. Il periodo di ferie non goduto per effetto
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
167
della malattia non sarà utilizzato quale prolungamento automatico delle ferie, ma
dovrà essere goduto solo in un successivo momento e previo accordo con
l’Azienda.
Si ricorda che in caso di malattia insorta durante le ferie, l’integrazione datoriale
potrà essere sospesa nel caso d’impossibilità d’effettuare la visita medica di
controllo, come previsto al successivo articolo “ Malattia o Infortunio non
professionali”.
Il periodo di preavviso contrattualmente dovuto, salvo diverso Accordo assistito
tra l’Azienda e il Lavoratore, non potrà essere computato nelle ferie.
Ai lavoratori minori, le ferie dovranno essere riconosciute nella misura prevista
dalla Legge.
TITOLO XXXVI
MALATTIA O INFORTUNIO NON PROFESSIONALI
Art. 186 - Malattia o infortunio non professionali
Si prevede la seguente disciplina:
Malattia:
Condizioni
L’assenza, nel suo inizio e nella sua continuazione, deve essere
comunicata dal lavoratore con tempestiva diligenza, normalmente prima
dell’inizio del turno di lavoro . In caso di eccezionali difficoltà e salvo
documentata impossibilità o forza maggiore, dovrà comunque essere
comunicata, entro le prime 4 (quattro) ore dall ’inizio o dalla
continuazione dell’assenza stessa.
La certificazione medica, invece, dev’essere inoltrata o resa disponibile
all’Azienda tramite comunicazione del relativo protocollo, entro il giorno
successivo all’inizio o continuazione dell’assenza.
In mancanza di ciascuna di tali comunicazioni e di provato impedimento,
le assenze saranno considerate ingiustificate, con le conseguenti
decurtazioni retributive (dirette e differite) e l’attivazione delle sanzioni
disciplinari contrattualmente previste.
Malattia:
Periodo
di
comporto
Il “periodo di comporto contrattuale ” dev’essere calcolato per determinare il
numero massimo dei giorni indennizzabili al lavoratore e per fissare il
termine di conservazione del rapporto di lavoro. Esso ha le seguenti
durate, in funzione degli anni di anzianità compiuti all’inizio dell’ultimo
episodio di malattia o infortunio non professionale:
1. Lavoratore non in prova, fino a 2 (due) anni di anzianità : ha diritto al
mantenimento del posto di lavoro per un massimo di 90 (novanta)
giorni solari, continuati o frazionati.
2. Oltre 2 (due) anni di anzianità: il Lavoratore ha diritto al
mantenimento del posto per assenze anche non continuative o riferite
a eventi morbosi diversi, per 90 ( novanta) giorni solari, con
l’incremento di 30 (trenta) giorni per ciascun anno lavorato
oltre il biennio, ma con il limite di 365 (trecentosessantacinque)
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168
Segue
Malattia:
Periodo
di
comporto
giorni di prognosi complessiva , fermo restando che il
computo va effettuato all’interno dell’arco temporale mobile di 5
(cinque) anni, sempre decorrenti, a ritros o, all’inizio dell’ultimo
episodio morboso.
Eccezione per malattia continuativa con prognosi superiore a 60
(sessanta) giorni per lavoratori con oltre 5 (cinque) anni di anzianità :
sempre fermo restando il limite di 365 giorni di prognosi complessiva
nell’arco temporale mobile degli ultimi 5 (cinque) anni dalla data
dell’inizio dell’evento morboso, ai fini del computo del periodo di
comporto contrattuale, tale malattia sarà considerata solo per i 2/3 (due
terzi) della sua effettiva durata.
Agli effetti del comporto, ciascun periodo si computa per somma dei
giorni solari dal primo giorno seguente all’ultimo lavorato fino al giorno
immediatamente precedente alla ripresa del lavoro, computando
entrambi i termini.
Ai fini del comporto, come detto, si farà riferimento all’arco temporale
mobile degli ultimi 5 (cinque) anni a ritroso, dalla data d’inizio dell’ultimo
evento morboso, sommando la prognosi in corso ai periodi di malattia
pregressi computati secondo il criterio del comma precedente.
Nel caso di malattie non continuative, sia in riferimento all’integrazione
datoriale, sia per la decorrenza dell’arco temporale sul quale conteggiare
il periodo di comporto, si deve considerare ogni singolo evento morboso
che non sia “continuazione” del precedente.
Quando, invece, una successione di eventi morbosi fosse certificata quale
“continuazione” di un unico evento, anche con soluzione di continuità,
vi sarà una sola carenza e, dall’inizio dell’ultima prognosi, vi sarà
decorrenza dell’arco temporale sul quale conteggiare il periodo di
comporto.
In caso di assenza per malattia fino al termine del periodo di comporto e
d’impossibilità per il Dipendente di riprendere il lavoro, per il perdurare
di malattia o infortunio non professionale o dei suoi postumi, l’Azienda
ha diritto di recedere dal rapporto di lavoro, per “ giustificato motivo
soggettivo”, riconoscendo al Lavoratore la relativa indennità sostitutiva di
preavviso.
Tenuto conto che, specialmente per le piccole realtà, vi è un’oggettiva
difficoltà di rilevare correttamente e tempestivamente il superamento del
periodo di comporto contrattuale, si conviene che l’Azienda con più di
15 (quindici) dipendenti possa procedere al licenziamento per “giustificato
motivo” del Lavoratore, ancora assente per malattia, in qualsiasi momento,
purchè entro 45 (quarantacinque) giorni solari dal superamento del
periodo di comporto e semprechè vi sia stato per tale intero periodo il
costante riconoscimento dell’integrazione datoriale all’indennità dovuta
dall’INPS.
Nelle Aziende con meno di 15 dipendenti, il licenziamento per
superamento del periodo di comporto contrattuale potrà avvenire, a
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
169
parità di condizioni, entro un arco temporale di 90 (novanta) giorni dal
verificarsi dell’evento.
In assenza di licenziamento entro il 45° (quarantacinquesimo) o il 90°
(novantesimo) giorno di superamento del periodo di comporto, il
Lavoratore, rispettivamente dal 46° o dal 91° giorno sarà considerato in
“aspettativa non retribuita”, con diritto a percepire la sola indennità
INPS, qualora dovuta. Fermo quanto precede, in ogni caso, al compiersi
di 120 g iorni dalla licenziabilità del L avoratore ancora assente per
malattia, l’Azienda potrà procedere, in qualsiasi momento, all ’effettivo
licenziamento senza che possa eccepirsi inerzia e, quindi, senza ulteriori
attese o preavvisi.
Malattia:
Indennità
INPS
- Dal 4° al 20° giorno: 50% della Retribuzione Media Giornaliera
(RMG);
- Dal 21° giorno e fino al 180° nell’anno solare: 66,66% della
Retribuzione Media Giornaliera del mese di calendario
precedente.
Malattia:
Retribuzione
Aziendale o
Integrazione
all’Indennità
INPS
a) Dal 1° (primo) al 3° (terzo) giorno, detto “ periodo di Carenza ”:
retribuzione aziendale pari al 50% (cinquanta percento) della
Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al
Lavoratore, con esclusione dal computo degli elementi correlati alla
presenza, ai modi della prestazione o alla sua particolare onerosità (es.
indennità di cassa ). Nel corso dell’ultimo anno solare, computato a
ritroso dal compiersi del periodo di carenza considerata, si
corrisponderà l’integrazione di cui al presente punto solo per i primi
6 (sei) giorni cumulativi di carenza, salvo che le assenze siano dovute
a patologia grave con continue terapie salvavita o ricovero
ospedaliero e che tali circostanze siano debitamente documentate.
b) Dal 4° al 180° giorno: integrazione aziendale pari al 25%
(venticinque percento) della Retribuzione Giornaliera Normale,
che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione degli
elementi correlati alla presenza, ai modi e all’onerosità della
prestazione.
In caso di modifica delle percentuali dell’indennità di malattia
riconosciuta dall’INPS, la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia,
Interpretazione, Certificazione e Conciliazione aggiornerà l’integrazione
datoriale con il criterio dell’invarianza complessiva.
Ove venisse a cessare il trattamento economico da parte dell ’INPS, per
superamento dei 180 (centottanta) giorni di malattia nell’anno solare, per
il periodo di malattia dal 181° (centottantunesimo) giorno fino al termine
del periodo di conservazione del posto, l’Azienda riconoscerà una
retribuzione pari al 50% (cinq uanta per cento) della Retribuzione
Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre
esclusi gli elementi correlati alla presenza, ai modi e all’onerosità della
prestazione, fermo r estando che in caso di ripresa dell’indennità INPS
(oltre il 31/12), l’integrazione datoriale, se spettante, tornerà al 25% di cui
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
170
alla lettera b) che precede.
Entro il periodo di comporto contrattuale il Lavoratore in malattia
regolarmente certificata matura ferie, tredicesima mensilità e T.F.R.
Casi
Particolari:
In tutti i casi di rapporto di lavoro non soggetto al prelievo contributivo INPS per
malattia ed infortunio professionale e per i quali conseguentemente non è prevista
l’indennità INPS, l’integrazione datoriale dovrà essere incrementata del suo mancato
riconoscimento al Lavoratore.
Ai lavoratori dipendenti soggetti al contributo aggiuntivo per la tutela della
malattia, che ricevono un’indennità INPS pari all’80% della RMG,
dal 4° al 180° giorno non sarà dovuta alcuna integrazione
datoriale.
L’azienda anticiperà solo l’indennità INPS, ponendola a conguaglio con i contributi
dovuti. Per i periodi di carenza e/o quelli successivi al 180° giorno, si applicheranno
le previsioni destinate alla generalità dei lavoratori.
Malattia:
Norme
comuni
Integrazione
Aziendale
Il diritto a percepire i trattamenti di malattia previsti dal presente articolo,
è subordinato al riconoscimento della malattia o dell'infortunio non
professionale da parte dell'INPS e al rispetto da parte del Lavoratore degli
obblighi previsti per il controllo delle assenze.
È diritto dell’Azienda rivalersi nei confronti del Dipendente delle quote
anticipate sia per conto dell'INPS sia per conto proprio, quando, per
inadempienza del Lavoratore, le erogazioni non fossero riconosciute
dall’INPS come dovute o non fossero stati ri spettati gli obblighi
contrattuali in caso di malattia (di certificazione, di comunicazione, di
presenza nelle fasce orarie ecc.), fatta salva la preventiva azione
disciplinare ex art. 7, L. 300/1970 e s.m.i.
Resta impregiudicato il diritto contrattuale dell’Azienda di sospendere
l’erogazione dell’integrazione in caso di assenza ingiustificata alla visita di
controllo o di mancata tempestiva comunicazione formale del luogo di
residenza, anche temporanea, nel corso della malattia, oltre al diritto di
attivare l’azione disciplinare conseguente.
Nell'ipotesi di infortunio non professionale o “in itinere” ascrivibile a
responsabilità di Terzo, resta salva la facoltà dell’Azienda di recuperare
dal terzo responsabile i costi sostenuti per o durante l’infortunio subito dal
Lavoratore ( retribuzione diretta, indiretta, differita, contributi e risarcimenti ),
restando ceduta dal Lavoratore all’Azienda la corrispondente azione di
risarcimento del danno nei confronti del terzo responsabile.
Il Lavoratore è tenuto, sotto la sua responsabilità, a dare tempestiva
comunicazione dell'infortunio extraprofessionale e “in itinere”
all’Azienda, precisando gli estremi del terzo responsabile e/o la sua
compagnia di assicurazione, nonché le circostanze dell'infortunio, fermo
restando che, in assenza di comunicazione, oltre ad essere soggetto
all’azione disciplinare, risponde in solido con il terzo responsabile dei
danni patiti dall’Azienda.
Malattia:
Prestazioni
Integrative
Saranno dovute al Lavoratore anche le prestazioni integrative al S.S.N.
previste dall’Ente Bilaterale, conformemente al relativo Regolamento,
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
171
al S.S.N. così come quelle di Welfare Contrattuale , con le estensioni previste
dall’eventuale Welfare Aziendale.
Malattia:
Previdenza
Copertura del 100% del periodo di malattia indennizzata o integrata,
salvo diversa previsione di Legge.
Malattia:
Ferie
Se la malattia è insorta durante le ferie programmate, ne sospenderà la
fruizione nelle seguenti ipotesi:
a) malattia che comporti ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello
stesso, nei limiti di durata delle ferie programmate;
b) malattia la cui prognosi sia superiore a 4 (quattro) giorni di
calendario, per tutta la sua durata, sempre nei limiti delle ferie
programmate;
c) infortunio non professionale debitamente documentato, anche con
la Comunicazione sull’eventuale terzo responsabile.
L'effetto sospensivo si determina solo a condizione che il Lavoratore
assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e d’ogni altro
adempimento necessario per poter assicurare l'effettivo espletamento della
visita di controllo sullo stato di inf ermità, come previsto dalle norme di
Legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Malattia:
Controllo
dell’assenza
L’Azienda ha diritto di far effettuare le visite di controllo del Lavoratore,
presso il domicilio da lui dichiarato, nel rispetto dell’art. 5, comma 2, della
L. 300/70.
Nei casi in cui si verifichi l’effettiva necessità per il lavoratore di dover
cambiare il proprio indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi,
egli dovrà darne tempestiva comunicazione telefonica al Contact Centre
INPS o mediante: PEC, fax o lettera raccomandata A.R. alla competente
struttura territoriale INPS. La visita di controllo dovrà effettuarsi
all’interno delle fasce orarie contrattualmente e legalmente previste,
attualmente dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00 di ciascun
giorno di calendario. Quale conseguenza di quanto precede, il Lavoratore
ha l’obbligo di diligenza, salvo documentati casi di forza maggiore, di
rendersi disponibile presso il proprio domicilio durante tali fasce orarie.
Quando il Lavoratore, durante le fasce orarie, preveda di
assentarsi legittimamente dal proprio domicilio (per ricoveri,
visite o cure altrimenti non rinviabili) dovrà, salvo
documentata impossibilità, informare preventivamente
l’Azienda di tale fatto.
In caso d’assenza ingiustificata alla visita medica di controllo, il
Lavoratore sarà passibile sia di sanzione disciplinare sia della perdita
dell’integrazione aziendale.
Inoltre, l’assenza a visita medica di controllo, se non giustificata,
comporterà anche la mancata indenizzabilità INPS delle giornate di
malattia, nel seguente modo:
v per un massimo di 10 (dieci) giorni di calendario, dall’inizio
dell’evento, in caso di prima assenza a visita di controllo, non
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
172
Segue
Malattia:
Controllo
dell’assenza
giustificata;
v per il 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia in caso di
seconda assenza a visita di controllo, non giustificata;
v per il 100% dell’indennità di malattia dalla data della terza assenza a
visita di controllo non giustificata.
Resta inteso che l’assenza può essere disciplinarmente ingiustificata anche
in caso di conferma della prognosi originaria da parte dell’INPS. Ciò,
poiché l’ingiustificatezza non dipende dalla presenza o meno accertata
dello stato di malattia ma dal mancato rispetto dell’onere di presenza al
proprio domicilio nell’intervallo delle fasce orarie legalmente e
contrattualmeme previste o della mancata preventiva comunicazione
dell’eventuale legittima assenza dal domicilio.
Quando, per qualsiasi ragione, la visita di controllo del dipendente,
nonostante i diritti datoriali, non fosse possibile o di difficilissima
effettuazione, come nel caso di malattia insorta o prolungata al di fuori
del territorio nazionale, l’Azienda, dal terzo giorno successivo a quello
della richiesta del controllo inoltrata all’Ente preposto, senza che
l’accertamento sia stato effettuato, avrà diritto di non integrare l’indennità
erogata dall’INPS.
In caso di controllo effettuato successivamente, con conferma della
prognosi, da tale data riprenderà la decorrenza dell’integrazione
aziendale di malattia.
Tale diritto aziendale si applicherà anche ai casi di esonero della
reperibilità del Lavoratore, ex art. 25 del D. Lgs. 151/2015. Tale diritto
di non integrazione decade nei casi e per il tempo di documentato
ricovero ospedaliero. In tal caso, resta inteso che eventuali integrazioni
non erogate, fatto salvo l’obbligo di tempestiva comunicazione
dell’assenza, saranno spettanti solo dal momento del ricovero.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
173
TITOLO XXXVII
MALATTIA O INFORTUNIO PROFESSIONALI
Art. 187 - Malattia o Infortunio Professionali
In caso di malattia o infortunio professionali si prevede la seguente disciplina:
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Condizioni
Il Lavoratore deve dare immediata notizia alla propria
Azienda di qualsiasi infortunio occorso sul lavoro, anche se
di lieve entità.
Se il Lavoratore trascura d’ottemperare all’obbligo suddetto e
l’Azienda non può di conseguenza inoltrare tempestivamente la
denuncia all’INAIL o all’autorità giudiziaria, la stessa sarà esonerata
da ogni responsabilità derivante dal ritardo e il Lavorator e, salvo
provate ragioni d’impedimento, sarà considerato ingiustificato, ferme
restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla Legge
per il ritardo o la mancata consegna della comunicazione.
L’assenza deve essere comunicata con tempestiva diligenza e,
comunque, salvo i casi di giustificata impossibilità, entro le prime 4
(quattro) ore dal previsto inizio del lavoro.
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Periodo di
comporto
Infortunio sul lavoro: il Lavoratore non in prova ha diritto alla
conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea
che impedisca al Lavoratore medesimo di rientrare al lavoro e,
comunque, non oltre la data indicata nel certificato definitivo
d’abilitazione alla ripresa del lavoro o nel certificato d’invalidità o
inabilità permanente al lavoro.
Malattia professionale e Infortunio in itinere : il Lavoratore
dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo analogo a quello previsto per la malattia non
professionale. Anche per le norme di riferimento sul comporto, si
rinvia a quelle previste per la malattia extra-professionale.
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Indennità
INAIL
1. Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale: 60%
(sessanta per cento) della R.M.G.
2. Dal 91° giorno: 75% (settantacinque per cento) della R.M.G.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
174
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Integrazione
datoriale
Ferme restando le norme di Legge per quanto concerne il trattamento
di malattia o infortunio professionali, l’Azienda corrisponderà al
Lavoratore dipendente, alle normali scadenze di paga, l’anticipazione
dell'indennità INAIL e una retribuzione o un’integrazione
dell’indennità INAIL , nelle seguenti misure:
§ il giorno dell’infortunio: sarà retribuito come se fosse stato
regolarmente lavorato;
§ dal 1° (primo) al 3° (terzo) giorno : sarà retribuito con il 60%
(sessanta percento) della Retribuzione Giornaliera Normale
che sarebbe spettata per i giorni coincidenti con quelli lavorativi,
secondo l’orario che il lavoratore avebbe dovuto effettuare, con
esclusione delle voci correlate alla presenza;
§ dal 4° (quarto) al 90° (novantesimo) giorno : vi sarà
un’integrazione pari al 25% (venticinque percento) della
Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al
Lavoratore, sempre con esclusione delle voci correlate alla
presenza;
§ dal 91° (novantunesimo) giorno : vi sarà un’integrazione pari al
17% (diciasette percento) della Retribuzione Giornaliera
Normale che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre con
esclusione delle voci correlate alla presenza.
L’Azienda s’impegna ad anticipare per conto dell’INAIL le indennità
dovute al Lavoratore. Le indennità saranno poi rimborsate
dall’INAIL all’Azienda che ha anticipato il trattamento. Qualora, per
qualsiasi motivo, il Dipendente venisse in possesso di tale indennità
già anticipata, dovrà restituirla immediatamente all’Azienda, al fine
d’evitare il reato di appropriazione indebita.
L’integrazione aziendale non è dovuta se l’INAIL non corrisponde,
per qualsiasi motivo, l’indennità a proprio carico. Nel caso l'INAIL
non riconosca l'infortunio del Dipendente e la pratica sia trasferita
all’INPS per competenza, l'eventuale trattamento economico erogato
sarà conguagliato, anche con trattenuta delle somme eccedenti,
secondo le regole previste per la malattia o per l’infortunio non
professionale. In tal caso, l’evento concorrerà al comporto
contrattuale.
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Previdenza
Copertura figurativa del 100%, fino alla guarigione , secondo le
previsioni legali.
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175
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Controllo
dell’assenza
L’Azienda ha diritto di effettuare le visite di controllo del Lavoratore
assente per infortunio o malattia professionale, nel rispetto dell’art. 5,
comma 2, della L. 300/1970.
La visita di controllo dovrà effettuarsi presso il domicilio del
Lavoratore, all’interno delle fasce orarie contrattualmente e
legalmente previste per le infermità extraprofessionali.
Quale conseguenza di quanto precede, il Lavoratore ha l’obbligo,
salvo documentati casi di forza maggiore, di rendersi disponibile
presso il proprio domicilio durante le fasce orarie.
Quando il Lavoratore, durante le fasce orarie, preveda di
assentarsi legittimamente dal proprio domicilio (per visite
o cure non rinviabili) dovrà informare preventivamente di
tale fatto l’Azienda.
In caso d’assenza ingiustificata alla visita di controllo medico, il
Lavoratore è soggetto sia alla sanzione disciplinare ( secondo le previsioni
della malattia non professionale ), sia alla perdita dell’integrazione
aziendale.
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Pignorabilità
Ai sensi dell'art. 110, D.P.R. n. 1124/1965, il credito delle indennità
INAIL non può essere ceduto per alcun titolo nè può essere pignorato
o sequestrato, tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o
gli aventi diritto, con sentenza passata in giudicato, siano stati
condannati in seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del
detto D.P.R.
TITOLO XXXVIII
ASPETTATIVE NON RETRIBUITE
Art. 188 - Aspettative non retribuite
Il Lavoratore assente per malattia od infortunio, professionali o non professionali,
che sia stato periodicamente e correttamente giustificato e documentato, potrà
richiedere per iscritto, prima del compiersi del periodo di comporto, un periodo
di aspettativa non retribuita, che decorrerà dal compiersi del periodo di comporto
stesso, della durata di 10 giorni solari per ogni anno integralmente lavorato, con
un minimo di 30 giorni ed un massimo di 180 giorni solari.
Nel corso di tale aspettativa, non decorrerà la retribuzione, né si avrà decorrenza
dell’anzianità per alcun istituto.
Per l’aspettativa non retribuita di cui al presente articolo , sarà necessario il
rispetto delle seguenti condizioni:
1) che siano esibiti dal Lavoratore, a richiesta, regolari certificati medici;
2) che non si tratti di malattie o infortuni per i quali vi sia la permanente
impossibilità alla ripresa del lavoro ( eventualmente accertabile dal Medico Competente
o dalle strutture pubbliche preposte);
3) che il Lavoratore non presti a terzi lavoro subordinato o autonomo, ancorché
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176
non retribuito o non formalmente retribuito, ivi compreso per Affectionis vel
benevolentiae causa.
Se il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna comunicazione
scritta entro i 7 (sette) giorni dal termine comunicato del periodo d’aspettativa,
Egli, previo esaurimento della procedura di contestazione disciplinare, sarà
passibile di licenziamento per “giustificato motivo soggettivo”.
Resta inteso che, in sede aziendale, le Parti potranno concordare, per iscritto, una
diversa previsione in materia di aspettativa non retribuita, come prevedere, per
la particolarità del caso, condizioni individuali di miglior favore.
A norma di Legge, il Lavoratore, per gravi motivi familiari o personali, avendone i requisiti legali,
potrà chiedere il riscatto volontario dell’eventuale aspettativa non retribuita da lui goduta nel corso
del rapporto di lavoro e con il limite massimo complessivo di mesi 24.
TITOLO XXXIX
SOSTEGNO AL REDDITO CASO MORTE DEL LAVORATORE PER
MALATTIA O INFORTUNIO O PER INVALIDITA’ PERMANENTE
ASSOLUTA
Art. 189 - Premesso che il Lavoratore è assicurato INAIL per i casi di morte o
invalidità permanente conseguenti ad infortunio professionale o in itinere, le Parti
hanno ritenuto di concordare , per il tramite dell’En.Bi.C., un contributo per i
casi di morte per malattia o per infortunio professionale od extraprofessionale e
per infortunio che causi una invalidità permanente assoluta che dovessero
occorrere ai Lavoratori cui si applica il presente CCNL.
L’erogazione e l’importo dei contributi di sostegno al reddito di cui sopra sono
disciplinati dalle Convenzioni tra l’Ente erogatore e l’Ente Bilaterale Confederale
ed è subordinata alla regolarità co ntributiva dell’azienda per tutti i lavoratori in
forza al momento dell’evento.
Per informazioni, requisiti di accesso e modi di presentazione delle richieste, si
rinvia al sito: www.enbic.it.
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177
TITOLO XL
GRATIFICA NATALIZIA O TREDICESIMA MENSILITÀ
Art. 190 - In occasione della ricorrenza natalizia, l’Azienda corrisponderà al
Lavoratore una gratifica o tredicesima mensilità di importo pari ad una
Retribuzione Mensile Normale o, nei casi di Integrazione Mensile Variabile,
pari alla retribuzione mensile garantita, che nel Tempo Parziale sarà moltiplicata
per l’Indice di prestazione.
Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di
cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima mensilità
sarà dovuta nella misura di un dodicesimo del suo valore normale per ogni mese
di servizio prestato. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 (quattordici)
giorni sarà considerata mese intero.
In caso di trasformazione del rapporto nel corso dell’anno da tempo pieno a
tempo parziale e/o viceversa, la Tredicesima mensilità sarà determinata dalla
somma dei ratei mensilmente maturati, rispettivamente, a tempo pieno e a tempo
parziale.
Nei contratti a tempo determinato, la gratifica natalizia sarà normalmente
anticipata mensilmente, in aggiunta alle spettanze del mese, riconoscendo a tale
titolo l’importo di una Retribuzione Mensile Normale diviso 12 (dodici). Nei
contratti a tempo indeterminato, tale facoltà è possibile solo se prevista dalla
Contrattazione Aziendale di Secondo livello o nella lettera d’assunzione del
Lavoratore.
Nei casi di anticipo mensile delle quote di tredicesima, a dicembre o alla
cessazione, si porranno a conguaglio gli importi anticipati con l’ importo
effettivamente dovuto al Lavoratore.
Art. 191 - Livelli C2, D 1 e D2: contabilizzazione mensile della
tredicesima mensilità
Tenuto presente che i contributi previdenziali si calcolano con il criterio “ di
competenza”, per i livelli C2, D1 e D2 l e Parti concordano la possibilità di
contabilizzare mensilmente il rateo della tredicesima mensilità ( da imputare così
nell’imponibile previdenziale mensile), normalmente senza l’effettiva erogazione al
Lavoratore, salvo che nei casi di contratto a Tempo determinato o di diverso
Accordo di Secondo Livello, così come previsto all’articolo che precede.
Esclusi i casi di erogazione frazionata della tredicesima mensilità, alla naturale
scadenza (dicembre di ogni anno o, in caso di cessazione, nell’ultimo cedolino paga), l’Azienda
accrediterà al Lavoratore la tredicesima mensilità maturata ed effettuerà il
conguaglio tra i contributi già mensilmente versati ( per la contabilizzazione del rateo
mensile di tredicesima) e quelli effettivamente dovuti, cioè calcolati sul valore lordo
della tredicesima mensilità accreditata al Lavoratore.
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178
Nota applicativa: Per maggior chiarezza e tranquillità, le Parti consigliano di prevedere l’eventuale
contabilizzazione mensile della tredicesima mensilità direttamente nella lettera di assunzione del
Lavoratore interessato, con sua espressa approvazione.
TITOLO XLI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art. 192 - Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.)
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il
Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.
Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2120 c.c., comma 2,
sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non
superiore alla somma degli importi lordi della Retribuzione Mensile
Normale o, nei casi di Integrazione Mensile Variabile, pari alla retribuzione
mensile garantita, e Tredicesima mensilità dovuti per l’anno solare stesso diviso
13,5.
Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento
di Fine Rapporto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e
supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o
maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo
risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali :
indennità di cassa, di lavoro notturno e simili e le retribuzioni/premi erogati per
effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che dall’Accordo non siano
stati esplicitamente considerati utili al fine del computo del T.F.R.
Non concorrono nella determinazione del T.F.R. nemmeno le somme pagate per
permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le
indennità sostitutive.
Art. 193 - T.F.R.: corresponsione
Il Trattamento di fine rapporto, dedotto quanto eventualmente già anticipato al
Dipendente o versato al Fondo di Previdenza Complementare da lui scelto, deve
essere corrisposto, ai fini della corretta elaborazione del tasso di rivalutazione, di
cui alla Legge 29 maggio 1982, n. 297, alla scadenza della retribuzione del mese
successivo a quello di cessazione.
Tenuto conto del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza
mensile di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento,
il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello
0,5% (zerovirgolacinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo
così determinato per il Trattamento di fine rapporto residuo s ’intende
comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavoro.
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179
Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudiziale.
In caso di significative variazioni del tasso ufficiale di sconto, le Parti s’incontreranno per determinare una
diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensile.
Art. 194 - T.F.R.: anticipazioni
Ai sensi dell’art. 2120 c.c. il Lavoratore, con almeno 8 (otto) anni di servizio
presso l’Azienda, quando mantiene presso la stessa il T .F.R. e in costanza di
rapporto di lavoro, potrà chiedere per iscritto un’anticipazione non superiore al
70% (settanta percento) del trattamento lordo maturato al momento della
richiesta. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche;
b) preliminare di acquisto e/o della prima casa d’abitazione per sé o per i figli,
documentato con atto notarile;
c) ristrutturazione straordinaria della casa di abitazione del lavoratore,
documentata da copia delle fatture per un importo pari ad almeno 1,25 (uno
virgola venticinque) volte l’anticipazione.
Ai sensi dell’art. 2120 c.c., ultimo comma, l’anticipazione potrà essere accordata,
nei limiti di cui sopra, anche per l’ acquisto della prima casa mediante
partecipazione ad una società cooperativa, a condizione che il Lavoratore
produca il verbale d’assegnazione, ovvero, in mancanza di quest’ultimo:
1) l’atto costitutivo della Società cooperativa;
2) la dichiarazione del L egale rappresentante della S ocietà cooperativa,
autenticata dal Notaio, che attesti il pagamento effettuato o da effettuarsi, da
parte del Socio, dell’importo richiesto per la costruzione sociale;
3) la dichiarazione che attesti l’impegno del Dipendente a far pervenire
all’Azienda il verbale d’assegnazione;
4) l’impegno del Dipendente al la restituzione della somma ricevuta, anche
mediante ritenuta sulle retribuzioni correnti, in caso di cessione della quota.
Analoga dichiarazione a quella del punto 4) che precede, dovrà essere resa per il
caso di mancato buon fine del preliminare di acquisto.
Fermi restando i limiti e le condizioni di cui all’art. 2120 c.c., e con priorità
riconosciuta alle fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b), anticipazioni
potranno essere concesse anche:
1) al fine di sostenere spese connesse a patologie di grave entità riconosciute
dalle strutture sanitarie pubbliche;
2) alla Lavoratrice madre e al Lavoratore padre che ne facciano richiesta, in
caso d’utilizzo dell’intero periodo d’astensione facoltativa dal lavoro senza
frazionamenti e senza soluzione di continuità rispetto al periodo obbligatorio;
3) in caso di fruizione dei congedi per l’adozione e l’affidamento preadottivo
internazionali di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151,
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
180
per le spese da sostenere durante il periodo di permanenza nello Stato
richiesto per l’adozione e l’ affidamento, purché ciò risulti da idonea
documentazione.
Ai sensi dell’art. 7 della L. 8 marzo 2000, n. 53, il Trattamento di Fine Rapporto
potrà essere anticipato, a domanda, anche per le spese da sostenere durante i
periodi di fruizione dei congedi di cui all’art. 7, comma 1, della L. 30 dicembre
1971, n. 1204, di cui agli artt. 5 e 6 della L. 53/2000.
L’anticipazione sarà corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che
precede la data d’inizio del congedo.
Fermo restando le condizioni che precedono, le richieste saranno soddisfatte
annualmente entro i limiti del 10% (dieci percento) dei potenziali aventi diritto e,
comunque, entro il limite del 4% (quattro percento) del numero totale dei
Dipendenti, con il minimo di 1 (uno).
La priorità nell’accoglimento delle domande di anticipazione sarà accordata
secondo il criterio della data di presentazione. In caso di parità, la precedenza
spetterà alle necessità di sostegno delle spese sanitarie.
Nel corso del rapporto di lavoro, l’anticipazione potrà essere concessa una sola
volta. Nel mese della sua erogazione l’anticipazione sarà detratta, a tutti gli effetti,
dal Trattamento di fine rapporto maturato dal Lavoratore.
TITOLO XLII
CESSIONE O TRASFORMAZIONE DELL’AZIENDA
Art. 195 - In caso di cessione o trasformazione dell’Azienda si farà riferimento
all’art. 2112 c.c., fermo restando l’obbligo di preventiva informazione aziendale
alle R.S.A./R.S.T. e ai Lavoratori.
TITOLO XLIII
SOLIDARIETÀ CONTRATTUALE DIFENSIVA
Art. 196 - Nei casi di prev ista lunga riduzione di lavoro e dopo l’avvio delle
procedure di licenziamento, al fine d’evitarli o ridurli, con Accordo Collettivo di
secondo livell o tra Azienda e R .S.A., approvato mediante Referendum
Aziendale, si potrà ridistribuire l’attività lavorativa, con riduzione del tempo
lavorato e della retribuzione che, a tutti gli effetti, assumerà la tipologia (a
termine) di lavoro a Tempo Parziale. Tale accordo di Solidarietà Contrattuale
Difensiva dovrà indicare con chiarezza i motivi per cui è alternativo a un accordo
legale di solidarietà difensiva ex art. 1 , L. 863/1984, gli obiettivi di
consolidamento degli organici e le condizioni del suo superamento.
In ogni caso, tale Accordo non potrà avere durata superiore ad un anno. Decorso
il termine iniziale, le Parti, con le stesse modalità, potranno eventualmente
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
181
concordare un nuovo motivato Accordo Collettivo di Solidarietà Contrattuale
Difensiva.
TITOLO XLIV
ENTE BILATERALE CONFEDERALE (ENBIC)
Art. 197 - Ente Bilaterale Confederale - En.Bi.C. e En.bi.C. Sicurezza
- coordinamento
L’Ente Bilaterale Confederale Nazionale (“En.Bi.C.” o “ENBIC”) è stato
costituito dalle Parti datoriali e sindacali firmatarie del presente Contratto
Collettivo di Lavoro e opera ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 276/2003. Pertanto, lo
Statuto dell’Ente regolamenta il sistema di prestazioni e servizi derivanti dal
presente CCNL, in conformità alle previsioni legislative e contrattuali, fatte salve
diverse successive norme di Legge o intese tra le Parti.
Le Parti hanno invece riservato le competenze relative agli aspetti tecnici della
Sicurezza e della Salute nell'ambito dei luoghi di lavoro all’Organismo Paritetico
Nazionale Confederale, OPNC - ENBIC Sicurezza - costituito ai sensi e per gli
effetti dell' Accordo Interconfederale del 21 marzo 2017, e al sistema degli
Organismi Paritetici Regionali (OPRC) e Territoriali (OPTC) che, quindi,
perseguirà le finalità formative di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e
norme collegate, come specificato negli articoli che seguono.
Ciò premesso, l'Ente persegue le seguenti finalità:
a) formative per ai contratti di apprendistato, finalizzando tutto ciò anche al
rilascio della certificazione di qualità. Nell’ottica della tutela del lavoratore,
si tiene conto della sua formazione professionalizzante, del livello di
conoscenza della lingua italiana, anche dopo percorsi formativi sulla lingua
italiana stessa;
b) a sostegno del reddito e dell’occupazione, mediante riqualificazione
professionale dei dipendenti (Commissione Formazione e riqualificazione dei
lavoratori);
c) sociali/sanitarie, a vantaggio dei lavoratori iscritti all’Ente, con particolare
riguardo all’erogazione di prestazioni sanitarie integrative al S.S.N.
(Commissione prestazioni straordinarie sanitarie e di sostegno al reddito e welfare);
d) di sussidi in caso di decesso del Lavoratore o per infortunio professionale o
extraprofessionale, come previsto dal Regolamento e dalle Convenzioni
(vedasi: www.enbic.it);
e) d’integrazione nazionale delle prestazioni di cui ai punti c) e d) nei
trattamenti di Welfare Contrattuale (Commissione prestazioni straordinarie sanitarie e
di sostegno al reddito e welfare);
f) di monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione di parità di
genere, sulla parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici e per evitare
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
182
le discriminazioni basate su nazionalità, sesso, idee politiche, sindacali o
religiose (Commissione Pari Opportunità );
g) di certificazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 276/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni (Commissione per la Certificazione e la Conciliazione);
h) di costituzione della banca dati delle RSA/RST per l’esercizio dei diritti di
informazione e di rappresentanza (Commissione RST);
i) d’Interpretazione Contrattuale Autentica del testo del C.C.N.L. e di
risoluzione di eventuali controversie in merito allo stesso, attraverso le
Commissioni all’uopo istituite ( Commissione Contrattuale e d’Interpretazione
autentica della disciplina contrattuale);
j) di costituzione di un Osservatorio per il monitoraggio, ai fini statistici, delle
iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro,
modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché di
verifica dell’andamento della Contrattazione di Secondo livello e delle
vertenze esaminate dalla Commissione Nazionale di Garanzia,
Interpretazione e Conciliazione;
k) di gestione dei contributi obbligatori di cui agli articoli successivi,
conformemente ai regolamenti formulati dalle Parti che hanno stipulato il
presente contratto;
l) di costituzione degli Enti Bilaterali Regionali e/o Provinciali, seguendo le
indicazioni delle Parti sociali, coordinandone l'attività e verificando in ambito
territoriale l’attuazione delle procedure così come definite a livello nazionale,
conformemente alle previsioni legislative vigenti in materia;
m) di emanazione di apposito Regolamento per disciplinare tutte le attività che
le Parti sociali intenderanno perseguire, in conformità a quanto previsto dallo
statuto;
n) d’attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di Legge e
che sia affidato all’Ente dalle Parti stipulanti.
Art. 198 - ENBIC: iscrizione dell’Azienda e dei Lavoratori
Ai fini dell’applicazione del presente CCNL è obbligatorio l’iscrizione e
versamento dei contributi all’En.Bi.C. a favore dei Dipendenti.
Non sono ammesse deroghe aziendali, né applicazioni di altri Enti Bilaterali.
Le Parti, condividendo l'importanza dell'istituzione e dell’ampliamento di tutele
specifiche a favore dei Lavoratori tramite l’En.Bi.C. e delle prestazioni di Welfare,
concordano che esse siano parte obbligatoria delle controprestazioni previste dal
presente CCNL e, pertanto, per quanti lo applicano, è obbligatoria la relativa
iscrizione e contribuzione, tanto per le Aziende, quanto per i Lavoratori.
Nei casi di prima applicazione, per passaggio da altro CCNL o per nuova attività,
l’iscrizione dell’Azienda e dei Lavoratori all’En.Bi.C. dovrà avvenire entro il 1°
(primo) mese di applicazione del presente CCNL, previo versamento da parte
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
183
dell’Azienda di un contributo “Una tantum” di € 60,00 (Euro sessanta/00)
per l’apertura della sua posizione anagrafica. L’Azienda sarà poi tenuta a
iscrivere tutti i lavoratori in forza e i nuovi assunti entro il compiersi del mese
d’inizio del loro rapporto di lavoro o di prima applicazione del presente CCNL.
L’iscrizione all’En.Bi.C comporta l’automatica iscrizione all’Organismo
Paritetico En.Bi.C Sicurezza e dovrà avvenire a cura dell’Azienda o per il tramite
del suo Consulente del lavoro, utilizzando la modulistica predisposta
dall’En.Bi.C. e ricavabile dal sito: www.enbic.it
Art. 199 - ENBIC: adempimenti obbligatori
I contributi a favore dell’En.Bi.C., previsti nelle successive Tabelle, dovranno
essere versati mensilmente, tramite Mod. “F24” e con codice causale “ENBC”,
nel rispetto degli eventuali adempimenti previsti dall’En.Bi.C. (visitare il sito:
www.enbic.it).
I versamenti all’ENBIC dovranno avvenire negli importi differenziati per
tipologia contrattuale, come riportato nelle successive Tabelle 1), 2), 3), 4), 5) e
6).
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
184
Tabella 1): Contributi dovuti all’En.Bi.C. per la generalità dei
Lavoratori (Dirigenti e Quadri esclusi), assunti con contratto a
tempo determinato superiore a 12 mesi, a tempo indeterminato, in
apprendistato e/o a tempo parziale, purché pari o superiore a 16 h
settimanali
Descrizione Contributo
mensile
Contributo
annuo
A. “Gestione Ordinaria”:
Il contributo per la gestione ordinaria è destinato a:
1. garantire il regolare funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali
paritetici territoriali dell’En.Bi.C. e dell’En.Bi.C. Sicurezza,
riservando all’En.Bi.C. Sicurezza un contributo pari a 0,50 euro
mensile per ciascun lavoratore;
2. garantire il contributo per il funzionamento della Rappresentanza
Sindacale Territoriale (R.S.T.) e della Rappresentanza Sindacale
Datoriale (R.S.D.), pari a 3 euro mensili, secondo le modalità
deliberate dall’Assemblea.
• di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore: € 7,50 € 90,00
• di cui a carico del Lavoratore: € 1,50 € 18,00
B. “Gestione Speciale”:
Per le Prestazioni Sanitarie Integrative al S.S.N. (con diritto del
lavoratore ad usufruire di rimborsi e prestazioni in ambito sanitario)
e di sostegno economico tramite specifici sussidi ai dipendenti o ai loro
eredi, rispettivamente in caso di grave infortunio professionale od
extraprofessionale o di decesso secondo il Regolamento adottato
dall’Assemblea dell’En.Bi.C.
• di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore: € 14,00 € 168,00
• di cui a carico del Lavoratore: € 1,00 € 12,00
Totale contributi mensili/annuali dovuti all’En.Bi.C. € 24,00 € 288,00
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
185
Tabella 2 ) Contributi dovuti all’En.Bi.C. per i Quadri, assunti a
tempo indeterminato e a tempo pieno o parziale, purché pari o
superiore a 16 h settimanali
Descrizione Contributo
mensile
Contributo
annuo
A. “Gestione Ordinaria”:
Il contributo per la gestione ordinaria è destinato a:
1. garantire il regolare funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali
paritetici territoriali dell’En.Bi.C. e dell’En.Bi.C. Sicurezza,
riservando all’En.Bi.C. Sicurezza un contributo pari a 0,50 euro
mensile per ciascun lavoratore;
2. garantire il contributo per il funzionamento della Rappresentanza
Sindacale Territoriale (R.S.T.) e della Rappresentanza Sindacale
Datoriale (R.S.D.), pari a 3 euro mensili, secondo le modalità
deliberate dall’Assemblea.
• di cui a carico dell’Azienda, per ciascun
Lavoratore: € 7,50 € 90,00
• di cui a carico del Lavoratore: € 1,50 € 18,00
A. cui per “Gestione Speciale”:
Per le Prestazioni Sanitarie Integrative al S.S.N. (con diritto del
lavoratore ad usufruire di più ampi rimborsi e prestazioni in ambito
sanitario) e di sostegno economico tramite specifici sussidi ai
dipendenti o ai loro eredi, rispettivamente in caso di grave infortunio
professionale od extraprofessionale o di decesso secondo il
Regolamento adottato dall’Assemblea dell’En.Bi.C.
• Carico per il Datore, per ciascun Lavoratore: € 40,67 € 488,04
• Carico per il Lavoratore: € 1,00 € 12,00
Totale contributi mensili/annuali dovuti
all’En.Bi.C. per i Quadri: € 50,67 € 608,04
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
186
Tabella 3 ) Contributi dovuti all’En.Bi.C. per i Dirigenti, assunti a
tempo indeterminato e a tempo pieno o parziale, purché pari o
superiore a 16 h settimanali
Descrizione Contributo
mensile
Contributo
annuo
B. “Gestione Ordinaria”:
Il contributo per la gestione ordinaria è destinato a:
1. garantire il regolare funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali
paritetici territoriali dell’En.Bi.C. e dell’En.Bi.C. Sicurezza,
riservando all’En.Bi.C. Sicurezza un contributo pari a 0,50 euro
mensile per ciascun lavoratore;
2. garantire il contributo per il funzionamento della Rappresentanza
Sindacale Territoriale (R.S.T.) e della Rappresentanza Sindacale
Datoriale (R.S.D.), pari a 3 euro mensili, secondo le modalità
deliberate dall’Assemblea.
• di cui a carico dell’Azienda, per ciascun
Lavoratore: € 7,50 € 90,00
• di cui a carico del Lavoratore: € 1,50 € 18,00
B. cui per “Gestione Speciale”:
Per le Prestazioni Sanitarie Integrative al S.S.N. (con diritto del
lavoratore ad usufruire di più ampi rimborsi e prestazioni in ambito
sanitario) e di sostegno economico tramite specifici sussidi ai
dipendenti o ai loro eredi, rispettivamente in caso di grave infortunio
professionale od extraprofessionale o di decesso secondo il
Regolamento adottato dall’Assemblea dell’En.Bi.C.
• Carico per il Datore, per ciascun Lavoratore: € 77,50 € 930,00
• Carico per il Lavoratore: € 5,00 € 60,00
Totale contributi mensili/annuali dovuti
all’En.Bi.C. per i Dirigenti: € 91,50 € 1.098,00
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Tabella 4): Contributi dovuti alla sola “Gestione Ordinaria”
dell’En.Bi.C. per i lavoratori con Contratto a Tempo Determinato,
pari o inferiori a 12 mesi (comprensivi delle eventuali proroghe)
Descrizione Contributo
mensile
Contributo
annuo
A. “Gestione Ordinaria”:
Il contributo per la gestione ordinaria è destinato a:
1. garantire il regolare funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali
paritetici territoriali dell’En.Bi.C. e dell’En.Bi.C. Sicurezza,
riservando all’En.Bi.C. Sicurezza un contributo pari a 0,50 euro
mensile per ciascun lavoratore;
2. garantire il contributo per il funzionamento della Rappresentanza
Sindacale Territoriale (R.S.T.) e della Rappresentanza Sindacale
Datoriale (R.S.D.), pari a 3 euro mensili, secondo le modalità
deliberate dall’Assemblea.
• di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore: € 4,50 € 54,00
• di cui a carico del Lavoratore: € 1,50 € 18,00
Totale contributi mensili/annuali dovuti all’En.Bi.C. € 6,00 € 72,00
Tabella 5) Contributi dovuti all’En.Bi.C. per la generalità dei
Lavoratori con Contratto a Tempo Indeterminato o in Apprendistato
a Tempo Parziale inferiore a 16 ore settimanali
Descrizione Contributo
mensile
Contributo
annuo
A. “Gestione Ordinaria”:
Il contributo per la gestione ordinaria è destinato a:
1. garantire il regolare funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali
paritetici territoriali dell’En.Bi.C. e dell’En.Bi.C. Sicurezza,
riservando all’En.Bi.C. Sicurezza un contributo pari a 0,50 euro
mensile per ciascun lavoratore;
2. garantire il contributo per il funzionamento della Rappresentanza
Sindacale Territoriale (R.S.T.) e della Rappresentanza Sindacale
Datoriale (R.S.D.), pari a 3 euro mensili, secondo le modalità
deliberate dall’Assemblea.
• di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore: € 7,50 € 90,00
• di cui a carico del Lavoratore: € 1,50 € 18,00
Totale contributi mensili/annuali dovuti all’En.Bi.C. € 9,00 € 108,00
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Tabella 6): Contributo alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C per i
Lavoratori Intermittenti
Descrizione Contributo
orario *
A. “Gestione Ordinaria”:
Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente e dell’En.Bi.C. Sicurezza; la pratica
realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali
sull’Interpretazione autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre, assicura
l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali Nazionali e garantisce i servizi previsti
in modo conforme ai rispettivi Regolamenti. È comprensivo delle quote annuali per il
funzionamento delle RST ed RSD.
Totale contributo orario dovuti all’En.Bi.C., a totale carico del
Datore 0,0347
* Considerato che le prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa e per Caso morte/infortuni erogate
dalla “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C., al fine di essere garantite, suppongono il versamento di un
contributo annuale predefinito e che nel Lavoro Intermittente, sia a tempo determinato che indeterminato,
sia a tempo pieno che parziale, manca la garanzia di una “soglia minima” della prestazione lavorativa,
le Parti hanno concordato che, in tali casi, vi sia l’esonero dal versamento del contributo destinato alla
“Gestione Speciale” dell’En.Bi.C. e, conseguentemente, dal diritto del lavoratore di richiedere le relative
prestazioni. A ristoro però di tale perdita, le Parti hanno previsto il riconoscimento al lavoratore di
un’indennità “per mancate prestazioni”, pari ad € 0,2023 per ogni ora ordinaria lavorata.
I contributi previsti alla Gestione Speciale sono destinati esclusivamente
all’erogazione di mutualità sanitaria integrativa al S.S.N. ( ora attraverso la Mutua
MBA: www.mbamutua.org) e di sussidi economici per sostegno al reddito in caso di
morte e invalidità permanente assoluta professionale o extraprofessionale,
escludendo tassativamente ogni altra destinazione.
Per i requisiti, le condizioni e la decorrenza delle prestazioni sanitarie integrative
al S.S.N. e per Caso morte/infortuni, si rinvia al sito dell’Ente Bilaterale
(www.enbic.it).
Le prestazioni dell’En.Bi.C. e di Welfare Contrattuale costituiscono parte integrante
delle obbligazioni previste dal presente CCNL e di essi si è tenuto conto nella
determinazione complessiva dei trattamenti dovuti al lavoratore, così come nella
determinazione dei costi Contrattuali.
Inoltre, le Parti, in conformità alle previsioni legali in materia, ricordano che, allo
scopo di assicurare trattamenti integrativi a sostegno del reddito nei casi di
riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle
disposizioni in materia di Cassa Integrazione, i Datori di lavoro che occupano
mediamente più di 5 (cinque) dipendenti dovranno versare il contributo
annualmente previsto al FIS (Fondo di Integrazione Salariale) istituito presso l’INPS,
ai sensi del Decreto Ministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016, che precisa le
prestazioni del Fondo.
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Art. 200 - Elemento Contrattuale Perequativo Sostitutivo della
“Gestione Speciale”
Solo ai Lavoratori assunti con contratti di durata prevista inferiore a 12
(dodici) mesi, o con orario di lavoro inferiore alle 16 (sedici) ore
settimanali, o 64 (sessantaquattro) ore mensili o 532
(cinquecentotrentadue) ore annuali, ai quali non competono le prestazioni
della “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C., sarà corrisposto un Elemento Contrattuale
Perequativo Sostitutivo pari a lordi € 0,2023 per ogni ora ordinaria
lavorata. Tale Elemento non sarà utile nella determinazione della R.M.N., dei
ratei di retribuzioni differite (tredicesima, ferie, permessi), né del T .F .R.
L’Elemento Contrattuale Perequativo Sostitutivo spetterà anche in caso di
proroga del contratto a tempo determinato, quando essa fosse inferiore a 12
(dodici) mesi.
Pertanto, in presenza di Elemento Contrattuale Perequativo Sostitutivo, così
come previsto dal presente articolo, non saranno dovute al Lavoratore le
prestazioni di cui alla “Gestione Speciale” dell’articolo che precede.
In caso di trasformazione del contratto a tempo determinano in contratto a
tempo indeterminato, il Lavoratore non avrà più diritto all’Elemento
Contrattuale Perequativo Sostitutivo, ma alle prestazioni previste dalla “ Gestione
Speciale”, con conseguente obbligo del Datore e del Lavoratore stesso di versare
all’En.Bi.C. la relativa contribuzione.
Art. 201 - ENBIC: responsabilità per mancata contribuzione
L’Azienda che ometta, totalmente o parzialmente, il versamento dei contributi
dovuti all’En.Bi.C., nei limiti di prescrizione quinquennale, è responsabile verso
i Lavoratori della perdita delle relative prestazioni, con il loro diritto al
risarcimento del mancato rimborso delle prestazioni sanitarie, nonché
dell’eventuale maggiore danno subito o sanzioni di Legge. Sempre entro i limiti
di prescrizione, permarrà l’obbligo di versare all’Ente i contributi arretrati che
erano dovuti.
Resta fermo che, qualora l’Azienda non abbia regolarmente ottemperato
all’iscrizione e integralmente versato i contributi dovuti, nessuna prestazione sarà
erogata dall’En.Bi.C. al Lavoratore, mentre le prestazioni contrattualmente
previste dovranno essere erogate direttamente dal Datore di lavoro, con costi a
suo carico.
Anche in caso di morte o di invalidità del Dipendente, di diritto iscrivibile alla
“Gestione Speciale ”, il Datore di lavoro inadempiente dovrà riconoscere al
Lavoratore, ai suoi Superstiti o al Lavoratore permanentemente invalido, l’intero
importo o le stesse prestazioni che avrebbe erogato la Gestione Speciale (Sanitarie
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
190
Integrative al S.S.N. e per Caso Morte/Infortuni), se vi fosse stato il puntuale versamento
aziendale dei contributi dovuti.
Per tutti coloro che applicano il presente CCNL, i versamenti obbligatori e i
contributi dovuti, nonché le relative prestazioni, concorrono nella
determinazione del trattamento economico complessivo dei Lavoratori e nella
determinazione dei costi contrattualmente concordati.
Art. 202 - Commissione Contrattuale e di Interpretazione autentica
della disciplina contrattuale
È costituita, nell’ambito dell’En.Bi.C., la Commissione Contrattuale e di
Interpretazione autentica della disciplina contrattuale , in conformità al suo
Regolamento approvato dalle Parti.
Tale Commissione ha i seguenti compiti (indicativi e non esaustivi):
1. esaminare e risolvere le controversie inerenti all’applicazione del presente
CCNL e alla Contrattazione integrativa di Secondo livello;
2. intervenire a fissare l’ammontare dell’elemento economico “Premio Variabile o
Premio di Produzione Presenza ”, in caso di controversia fra le Parti nella
contrattazione di Secondo livello;
3. verificare e valutare l’effettiva applicazione di tutti gli istituti previsti dal
presente CCNL e sue modificazioni e integrazioni, anche riguardo
all’attuazione della parte retributiva e contributiva. Tale controllo è
effettuato anche su richiesta di un solo Lavoratore e, in tal caso, l’Azienda è
tenuta a fornire alla Commissione tutte le notizie necessarie;
4. emettere Interpretazioni sul testo contrattuale, in caso di dubbi o incertezze
manifestate da una delle Parti stipulanti il CCNL o da un soggetto interessato
(Azienda, Lavoratore, Consulente ecc.);
5. definire i profili e le esemplificazioni del personale, per i casi non previsti dalla
Classificazione del presente CCNL;
6. a domanda di una delle Parti interessate, emettere la Conformità̀ alle
previsioni contrattuali o agli schemi predisposti dall’En.Bi.C. del Piano
Formativo Individuale per gli Apprendisti, nonché degli Allineamenti
contrattuali in caso di provenienza da alt ro CCNL o della correttezza
dell’inquadramento, quando il CCNL applicato abbia un diverso assetto
della classificazione del personale rispetto a quello di provenienza e la
Conformità contrattuale dei Contratti di Secondo livello.
7. validare i Contratti di Secondo livello sottoscritti dalla RST;
8. esaminare e risolvere ogni altro eventuale problema che dovesse presentarsi
in ordine alle esigenze congiuntamente rappresentate dalle Parti contrattuali;
9. adeguare il testo contrattuale alle nuove disposizioni legislative intervenute
nel corso della sua validità.
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191
Le Interpretazioni emesse dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia
e Interpretazione (Autentiche, Integrative, Parzialmente Modificative, Riassuntive,
Aggiornative ecc.), avranno piena efficacia applicativa dal primo giorno del mese
successivo a quello di avvenuta pubblicazione nel sito dell’Ente Bilaterale
(www.enbic.it). In sede di ristampa del CCNL, come previsto in Premessa, il testo
contrattuale sarà integrato dalle Interpretazioni della Commissione nel frattempo
pubblicate, ponendo al termine dell’articolo di riferimento, in carattere corsivo,
l’estratto dell’Interpretazione stessa.
Art. 203 - Certificazione degli Appalti e Asseverazione del Modello di
organizzazione e di gestione
Ai sensi degli articoli 76, comma 1, lettera a) e 84 del D. Lgs. 276/2003, nonché
dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, dello Statuto dell’Ente Bilaterale e
dell’Organismo Paritetico Nazionale Confederale - OPNC Enbic Sicurezza -
sono costituite:
a) la Commissione Nazionale di Certificazione degli Appalti ( in seno alla
Commissione per la Certificazione e la Conciliazione);
b) la Commissione di Asseverazione del Modello di organizzazione e di
gestione, quale Organo Tecnico Paritetico di OPNC Enbic Sicurezza.
Tali Commissioni saranno composte ai sensi degli Statuti dell’En.Bi.C. e
dell’OPNC sicurezza.
A. Sintesi sulla Certificazione degli Appalti
A domanda delle Parti interessate, la Commissione procederà alla
Certificazione dell’Appalto, sia in sede di stipulazione che d’attuazione,
anche ai fini della distinzione tra somministrazione e appalto, individuando
le concrete condizioni d’esclusione d’interposizione illecita e di
configurazione di appalto genuino.
B. Sintesi sulla Asseverazione del Modello di organizzazione e di
gestione
A domanda delle Parti interessate, la Commissione procederà
all’Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione, idoneo ad avere
efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell’Azienda.
Art. 204 - Formazione
Le Parti, riconoscendo l'importanza della valorizzazione delle risorse umane,
intendono promuovere programmi di formazione, anche attraverso apposita
Commissione Formazione e riqualificazione dei Lavoratori.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
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Per quanto sopra le Parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze
e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di Legge, dagli Accordi
Interconfederali e Federali e dal presente Contratto, che la formazione avvenga
prevalentemente mediante affiancamento ed esperienze dirette, riservando alla
“formazione in aula ” o “a distanza” solo quella relativa agli aspetti generali del
rapporto di lavoro quali, diritti e doveri dei Lavoratori; disciplina del rapporto di
lavoro subordinato; diritti sindacali; tutele contrattuali, legali, previdenziali,
assicurative e assistenziali spettanti ai Lavoratori dai rispettivi Enti preposti.
La formazione dovrà essere orientata anche al perseguimento dei seguenti
obiettivi:
Ø consentire ai Lavoratori di acquisire le professionalità specifiche in grado di
meglio rispondere alle mutate esigenze della domanda di lavoro, anche
derivanti da innovazioni tecnologiche e organizzative, e di favorire lo
sviluppo verticale delle carriere;
Ø cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare
riferimento al personale svantaggiato, nell'intento di facilitare l'incontro tra
domanda e offerta e di consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei
Lavoratori, anche promuovendo stage, praticantati e altri percorsi formativi;
Ø facilitare il reinserimento dei Lavoratori dopo lunghi periodi di
disoccupazione o inoccupazione.
Tale formazione si potrà rivolgere anche ai Professionisti ( Consulenti del lavoro,
Commercialisti, Legali ecc. ) interessati al mondo del lavoro in generale ed
all’approfondimento in particolare della Contrattazione in essere tra le Parti
sottoscrittrici il presente CCNL e alle iniziative in favore delle aziende e dei
lavoratori del sistema “Enbic” e “Enbic Sicurez za” (anche con Commissione
Sicurezza), il tutto per promuovere l’instaurazione e lo svolgimento di corretti ed
etici rapporti di lavoro, sostenibili per l’impresa, i lavoratori e l’ambiente.
Art. 205 - Composizione delle Controversie
In caso di controversie tra l’Azienda e il Lavoratore dipendente in merito
all’applicazione del Contratto di lavoro individuale, potrà essere attivato il ricorso
presso la competente Commissione Bilaterale Nazionale Certificazione e
Conciliazione costituita dall’Ente Bilaterale Territoriale, ferme restando le
previsioni legislative che regolano la materia. In caso di controversia relativa ad
una clausola applicativa del presente CCNL, tali parti potranno inoltre richiedere
l’apposita Interpretazione alla Commissione Contrattuale.
Eventuali controversie collettive che dovessero insorgere sull’applicazione del
presente CCNL saranno disciplinate tra le Parti, con un primo tentativo in sede
territoriale e, in seconda istanza, a livello nazionale, avvalendosi di Commissioni
istituite ad hoc presso l’Ente Bilaterale En.Bi.C.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
193
È comunque fatta salva la facoltà delle Parti in causa di ricorrere alla
Conciliazione in sede sindacale, ove non diversamente previsto dalla
normativa vigente, così come disciplinate al Titolo LXVIII.
TITOLO XLV
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Art. 206 - Previdenza Complementare
Le Parti, in considerazione delle modeste prospettive della previdenza pubblica,
condividono l’importanza di accreditare il T.F.R. maturato dal Lavoratore ad un
Fondo di Previdenza Complementare già costituito o al Fondo Complementare
di Previdenza Complementare da costituire.
Ciò premesso, a richiesta del Lavoratore interessato, dal 1° Gennaio 2024, il
Datore accrediterà al Fondo scelto, il T.F.R. maturato alle scadenze previste,
oltre ad una quota aggiuntiva aziendale mensile pari all’1% della P.B.N.C.M.
spettante al Lavoratore stesso.
Restano impregiudicate condizioni di miglior favore eventualmente stabilite
mediante Contrattazione Aziendale di Secondo Livello.
TITOLO XLVI
PATRONATI
Art. 207 - Patronati
Gli Istituti di Patronato, di emanazione e/o convenzionati con le Organizzazioni
sindacali firmatarie il presente CCNL ( esempio: ENCAL CISAL) o di
Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto, unitamente alle Parti firmatarie
del presente CCNL, un Accordo Aziendale di secondo livello, hanno diritto di
svolgere, a domanda, la loro attività all’interno dell’Azienda.
I rappresentanti dei Patronati concorderanno con il singolo Ente i modi di
svolgimento della loro assistenza, che dovrà attuarsi senza pregiudizio per la
normale attività aziendale.
TITOLO XLVII
CONTRIBUTO D’ASSISTENZA CONTRATTUALE
Art. 208 - Co.As.Co.
Le Associazioni Datoriali firmatarie hanno determinato a carico dei Datori di
Lavoro, che applicano il presente CCNL, una quota obbligatoria a copertura dei
costi connessi alla costituzione e alla gestione del presente sistema contrattuale,
nonché all’assistenza sull’applicazione del presente CCNL.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
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Tale Contributo d’Assistenza Contrattuale, in sigla “Co.As.Co.”, è pari
allo 0,7% (zerovirgolasettanta percento) dell’Imponibile Previdenziale aziendale
e dovrà essere versato nei modi previsti dall’Associazione Datoriale, firmataria
del presente CCNL, scelta dal Datore.
TITOLO XLVIII
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)
Art. 209 - Ferma restando la possibilità di richiedere il DURC rivolgendosi
direttamente agli organismi pubblici competenti, le Parti, in attuazione delle
disposizioni vigenti, intendono conferire al sistema della bilateralità la facoltà di
concorrere all’attività d’ attestazione di regolarità contributiva, in regime di
convenzione con gli Enti preposti a tali funzioni.
Le Parti demandano all’Ente Bilaterale di procedere al perfezionamento del
rilascio di tale certificazione attraverso apposita convenzione con l’INPS.
TITOLO XLIX
RISPETTO DELLA RISERVATEZZA
Art. 210 - Per quanto concerne il presente Titolo si rimanda alla normativa
vigente in materia (Reg. UE 2016/679).
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
195
Rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
SALE BINGO
e
GAMING HALL
Disciplina Speciale
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
196
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
197
TITOLO L
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CCNL
“SALE BINGO E GAMING HALL”
Art. 211 - Ambito di applicazione del CCNL
Il presente CCNL si applica ai rapporti di lavoro intercorsi con le Sale Bingo e
Sale Gioco (dette “Gaming Hall”) e ai Dipendenti delle rispettive Associazioni di
Categoria che, nelle diverse forme societarie o associate, operano, nel settore del
gioco in genere, nel rispetto delle disposizioni in materia di Gioco Legale e
Responsabile.
TITOLO LI
NORME PARTICOLARI PER I DIRIGENTI
Art. 212 - Dirigenti: definizione
Appartengono alla Categoria dei Dirigenti i prestatori di lavoro subordinato
che, quali Alter Ego dell’Imprenditore, svolgono funzioni aziendali al più elevato
grado di professionalità, con massima Autonomia, Discrezionalità,
Iniziativa e con Potere decisionale, che incidono sull’andamento generale
dell’Impresa o su una sua parte organizzativamente autonoma.
Normalmente, il Dirigente avrà poteri di Rappresentanza esterna o sarà
munito di specifiche Deleghe operative.
Il Dirigente non ha una vera e propria dipendenza gerarchica poiché riceve dal
Datore di lavoro direttive di carattere generale , che realizza con le proprie
competenze, capacità organizzativa, ampia ed estesa autonomia e Deleghe
ricevute. Pertanto, il Dirigente con la propria Discrezionalità e Iniziativa
professionali, ha il compito di emanare Direttive a tutta l’Impresa
con responsabilità generale che si riflette sull’intera organizzazione.
Nelle strutture aziendali complesse è possibile che vi siano Dirigenti di diverso
livello, fermo restando che tra di essi non vi può essere subordinazione ma solo
funzioni di coordinamento, poiché anche il livello inferiore della dirigenza deve
sempre poter operare come Alter Ego dell’Imprenditore.
La nozione del Dirigente implica che tale Collaboratore apicale
dell’Imprenditore non sia soggetto destinatario della disciplina legale prevista in
materia di licenziamenti individuali, per l’assoluta necessità del permanere di un
esteso rapporto fiduciari o con l’Imprenditore, nel nome del quale il Dirigente
opera. Inoltre, il Dirigente non è soggetto alla disciplina legale sull’orario di
lavoro, dovendo rispondere essenzialmente dei risultati, fermo però l’obbligo di
rispettare i criteri di ragionevolezza, cioè la dovuta attenzione alla salute ( rispetto
dei riposi complessivamente previsti ) e alle esigenze primarie della vita di relazione.
Quale conseguenza di quanto precede, per il Dirigente non è previsto il diritto al
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
198
compenso di eventuale lavoro straordinario.
La qualifica dirigenziale sarà riconosciuta nel rispetto delle condizioni previste
dagli artt. 216 e dalla Tabella Dirigenti dell’art. 259.
Inoltre, in sede aziendale, quando ne ricorrano fondate ragioni od opportunità,
le Parti potranno sottoscrivere un Accordo di Secondo Livello che adatti, per i
Dirigenti, la disciplina del presente CCNL alle particolari esigenze locali, in
un’ottica d’equilibrio tra i diritti e i doveri delle Parti stesse, così come
complessivamente definiti nel presente Contratto Collettivo.
Art. 213 - Dirigenti: Rappresentanza Sindacale
Il rapporto di lavoro dirigenziale, che vede il Dirigente quale Alter Ego
dell’Imprenditore, non si presta a forme di Rappresentanza Sindacale mutuate
dalle regole valide per la generalità dei Dipendenti.
Per le necessarie forme di assistenza dei Dirigenti, le Parti individuano la figura
del Dirigente Rappresentante Territoriale e/o, nei casi più complessi, il Servizio
Sindacale dell’Associazione di Categoria sottoscrittrice il presente CCNL.
Art. 214 - Dirigenti: Formazione e aggiornamento
Le Parti, concordando sull’importanza della formazione e dell’aggiornamento
per i Dirigenti, nelle diverse forme e condizioni possibili, al fine di favorire
l’accesso alla formazione più qualificata prevedono le seguenti specifiche
condizioni:
1) Formazione aziendale richiesta dall’Azienda, intesa come formazione utile o
necessaria al percorso lavorativo: normalmente si svolgerà in orario
retribuito, a totale carico del Datore di lavoro.
2) Percorsi formativi da attivarsi in caso di riorganizzazioni o di rischio per
l’occupazione, anche per aggiornare ed ampliare le aree di competenza
professionale dei Dirigenti.
Le Parti inoltre convengono sull'opportunità di favorire la realizzazione di
adeguati investimenti formativi, anche attraverso l'attivazione di progetti collegati
ai programmi europei e ai Fondi Interprofessionali contrattuali.
Infine, le Parti concordano che per anche per i Dirigenti la formazione
professionale sia erogata in ottica di stabilizzazione o permanenza del rapporto
di lavoro.
Pertanto, indipendentemente dalla Parte che ha richiesto la Formazione, anche
ai Dirigenti saranno applicate le previsioni dei punti 2), 3) e 4) Lettera A. dell’art.
163.
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Art. 215 - Dirigenti: assegnazione della qualifica per avvenuto
svolgimento di mansioni superiori
Per l'assegnazione della Categoria di Dirigente che svolga con continuità le
mansioni ed eserciti, anche di fatto, le deleghe proprie della categoria
dirigenziale, si rinvia alle previsioni del primo e del secondo comma dell’art. 159.
Art. 216 - Dirigenti: dimensioni aziendali e dirigenza
Nei casi in cui vi sia una struttura imprenditoriale ridotta e con esiguo numero di
dipendenti, quale si verifica certamente nella “Micro Impresa” e, con una certa
probabilità, nella “Piccola Impresa”, così come legalmente definite e richiamate
nel punto 1) all’art. 262 del CCNL, la sussistenza dei requisiti qualificanti l’accesso
alla Dirigenza, dovrà essere verificata con particolare rigore, essendo nelle piccole
realtà di difficile configurazione quella necessità di supplenza imprenditoriale che
è qualif icante la Categoria Dirigenziale e che normalmente è invece presente nelle
più ampie articolazioni aziendali.
Per tale motivo, il presente CCNL esplicitamente prevede quale Figura Apicale
della “Piccola Impresa” la qualifica di Quadro.
Considerato che nell’ambito di applicazione del presente CCNL si possono
verificare condizioni d’Imprese con pochi dipendenti e grande fatturato, di
trasformazione o di servizio, ai fini della valutazione per l’accesso alla dirigenza,
potrà farsi prevalente riferimento all’indicatore economico.
Art. 217 - Dirigenti: Assistenza Sanitaria Integrativa e Assicurativa
Vita e Infortuni
A favore dei Dirigenti compresi nella sfera d’applicazione del presente Contratto
e conformemente alle previsioni del Regolamento, è operante tramite l’En.Bi.C.
(Ente Bilaterale Confederale) un’estesa Assistenza Sanitaria, Integrativa alle
prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e di Assicurazione sulla vita, con la
contribuzione mista prevista dalla Tabella 3) dell’art. 199 e con prestazioni
ricavabili dal sito: www.enbic.it.
Inoltre, l'Azienda dovrà stipulare nell'interesse del Dirigente una polizza contro
gli infortuni sia professionali che extra-professionali che assicuri:
• in caso di invalidità permanente determinata da infortunio, che non
consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro: una somma pari a 4
(quattro) annualità della retribuzione mensile normale; qualora si tratti di
invalidità permanente parziale, la somma è proporzionata al grado di
invalidità determinato in base alla tabella annessa al D.P.R. n. 1124/1965;
• in caso di morte determinata da infortunio, una somma pari a 3 (tre)
annualità della retribuzione mensile normale.
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Art. 218 - Dirigenti: Welfare Contrattuale
A favore dei Dirigenti compresi nella sfera d’applicazione del presente Contratto
e conformemente agli Accordi Sindacali di Secondo livello e alle eventuali
previsioni del Regolamento Aziendale, è operante il Welfare Contrattuale , con i
versamenti previsti all’art. 277.
Art. 219 - Dirigenti: Previdenza Complementare
A favore dei Dirigenti compresi nella sfera d’applicazione del presente Contratto
e conformemente agli Accordi Sindacali di Secondo livello e alle eventuali
previsioni del Regolamento Aziendale, tramite l’En.Bi.C., saranno operanti delle
convenzioni in materia di Previdenza Complementare che, se richieste dal
Dirigente, saranno vincolanti anche per l’Azienda.
Art. 220 - Dirigenti: Responsabilità Civile e/o penale connessa alla
prestazione
La responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal Dirigente nell'esercizio
delle proprie funzioni è a carico dell'Azienda, che vi provvederà tramite idonea
copertura assicurativa.
Il Dirigente che risolva il rapporto di lavoro motivando il proprio recesso con
l'avvenuto rinvio a giudizio per ragioni inerenti all’esercizio delle funzioni
attribuitegli, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, a non dover prestare
il preavviso contrattuale ex art. 345.
Il Dirigente consegue il diritto a percepire i trattamenti previsti dal precedente
comma sempreché abbia formalmente e tempestivamente comunicato al datore
di lavoro la notifica dell'avviso di reato a seguito del quale sia stato
successivamente rinviato a giudizio.
Ove si apra un procedimento penale nei confronti del Dirigente per fatti che siano
direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, senza che gli sia
stato formalmente contestato ex art. 7, L. 300/1970 il dolo o la colpa grave, ogni
spesa per tutti i gradi di giudizio e di assistenza legale sarà a carico
dell’assicurazione stipulata dall’Azienda. In caso di conflitto d’interessi tra il
Dirigente e l’Azienda, è in facoltà del Dirigente di farsi assistere da un legale di
sua fiducia, con oneri a suo carico.
Il rinvio a giudizio del Dirigente per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle
funzioni attribuitegli non costituisce in sé giustificato motivo di licenziamento,
esclusi i casi di dolo o colpa grave del Dirigente, che siano stati formalmente
contestati ex art. 7, L. 300/1970.
In caso di privazione della libertà personale, sempre in assenza di dolo o colpa
grave ritualmente contestate, il Dirigente in forza sarà posto in aspettativa ed avrà
diritto alla conservazione del posto con decorrenza del 65% (sessantacinque
percento) della sua retribuzione mensile normale, per un tempo complessivo pari
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
201
al comporto contrattuale, con computo unitario dei periodi di aspettativa e di
malattia.
Le garanzie e le tutele di cui al 4° comma del presente articolo si applicano al
Dirigente anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro, sempreché
si tratti di fatti privi di dolo o colpa grave, accaduti nel corso del rapporto stesso.
Art. 221 - Dirigenti: polizza assicurativa Responsabilità Civile
Ai Dirigenti dev’essere riconosciuta, attraverso polizza assicurativa o forme
equivalenti predisposte dall’Azienda, la copertura delle spese di assistenza legale
in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa o dolo
e relative a fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni svolte, con
massimale di almeno € 300.000,00 (trecentomila Euro), per evento e per anno.
L’Azienda in caso di procedimento civile o penale è altresì tenuta ad assicurare
ai Dirigenti la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi, anche
conseguente a colpa nello svolgimento delle loro funzioni, con massimale di
almeno € 3.000.000,00 (tre milioni di Euro).
Art. 222 - Dirigenti: Contratto di lavoro - Informazioni e Tipologie
Contrattuali
Il Contratto di lavoro del Dirigente dovrà contenere le informazioni previste
all’art. 155 del presente CCNL.
Al Dirigente, quando d’interesse per le Parti, saranno applicabili le tipologie
contrattuali previste per la generalità dei Lavoratori, salvo i casi di esplicite
particolari previsioni proprie della disciplina del lavoro Dirigenziale (esempio durata
del Tempo Determinato fino a 5 anni, con facoltà di recesso del Dirigente, con preavviso, dopo
3 anni) o esclusioni.
Per gli altri istituti contrattuali, si rinvia a quanto espressamente previsto dal
presente CCNL o dalla Legge.
Art. 223 - Dirigenti: Periodo di Prova e d’inserimento nella mansione
Il Periodo di prova può essere convenuto per una durata non superiore a 6 mesi
per i Dirigenti di nuova assunzione, alle condizioni dell’art. 158 del presente
CCNL, o in Mobilità Verticale ex Titolo XX.
Anche per gli Impiegati Direttivi o i Quadri che s’ipotizzano destinatari della
qualifica e delle mansioni di Dirigente è attivabile la procedura di Mobilità
Verticale (artt. 141 - 143 del presente CCNL).
Inoltre, per i Lavoratori di prima assunzione il cui previsto livello di approdo sia
di Dirigente, si potranno attivare le Condizioni d’Ingresso ex art. 144 del presente
CCNL.
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202
Art. 224 - Dirigenti: Retribuzione Annuale Lorda
La Retribuzione Annuale Lorda (R.A.L.) Contrattuale del Dirigente sarà
composta dalle diverse voci retributive (P.B.N.C.M., Elemento Perequativo
Regionale Mensile, Indennità di Mancata Contrattazione, Scatti di anzianità),
negli importi riconosciuti per la propria Categoria, oltre ad eventuale
Superminimo Individuale ed ogni altra voce retributiva stabile e ricorrente
riconosciuta al Dirigente come, a titolo di esempio, l’eventuale concordato Patto
di non Concorrenza.
La Contrattazione di Secondo livello, nonché quella individuale, potranno
prevedere:
1) Benefici in natura e loro regolamentazione;
2) Premi di Risultato o di Partecipazione ai risultati aziendali con loro possibilità
di verifica e osservazione congiunta;
3) Formazione interna e/o esterna nell’interesse del Dirigenti o dell’Azienda ,
mediante il quale l’Azienda pone il vincolo di non concorrenza a valere dalla
cessazione del Dirigente.
Art. 225 - Dirigenti: Patto di non Concorrenza
Nel caso di stipula del Patto di non Concorrenza con personale che riveste la
qualifica di Dirigente, esso dovrà prevedere, oltre al corrispettivo dovuto, anche
precisi limiti temporali ( fino al massimo di 5 anni dalla cessazione ), di luogo e di
oggetto.
Resta inteso che i limiti temporali, di oggetto e di luogo dovranno essere
proporzionati e correlati all’effettivo interesse aziendale ed alle effettive mansioni
del Dirigente nel rispetto del principio che, compatibilmente alle esigenze di
salvaguardia assicurate dal Patto di non Concorrenza, si dovrà favorire
l’estensione delle mansioni esercitabili dal Dirigente in costanza di Patto.
Normalmente, le mansioni esercitabili saranno crescenti con il decorrere della
durata del Patto e le Parti, all’atto della stipula del Patto stesso, definiranno quali
elementi tra oggetto, luogo e corrispettivo saranno soggetti a progressiva
attenuazione. Nei casi dubbi, il Dirigente è invitato, con ordinaria diligenza, a
effettuare una verifica preventiva con l’Azienda, onde evitare o limitare il
possibile contenzioso.
Si dovrà prevedere un corrispettivo congruo rispetto alla retribuzione del
Dirigente e ai limiti complessivi richiesti dal Patto di non Concorrenza, anche
valutando nel caso concreto le residue capacità di lavoro, intese come possibilità
di produzione del reddito da parte del Dirigente nel rispetto dei limiti previsti nel
corso del Patto di non Concorrenza.
Il Patto di non Concorrenza dovrà considerarsi risolto qualora l’Azienda licenzi
il Dirigente con cessazione dell’attività o per riduzione di personale.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
203
Per quanto non definito sul Patto di non concorrenza si rinvia alle previsioni
dell’art. 2125 c.c., all’art. 346 del CCNL, alla legislazione previdenziale e fiscale
vigente e agli accordi individuali intercorsi tra il Dirigente e l’Azienda.
Le Parti consigliano di contenere le clausole restrittive del Patto di non Concorrenza nei limiti
strettamente necessarie alle esigenze di salvaguardia aziendale.
Art. 226 - Dirigenti: Aumenti Periodici d’Anzianità
I Dirigenti hanno diritto per ogni biennio di effettivo lavoro agli Aumenti
Periodici d’Anzianità, da riconoscersi alle condizioni e negli importi indicati
all’art. 273 del presente CCNL.
Art. 227 - Dirigenti: Tredicesima Mensilità
I Dirigenti hanno diritto alla tredicesima mensilità, alle condizioni e negli importi
indicati all’art. 190 del presente CCNL.
Art. 228 - Dirigenti: Festività
Il trattamento delle Festività sarà conforme alla disciplina prevista per le
generalità dei lavoratori.
Art. 229 - Dirigenti: Ferie
La normativa delle Ferie sarà conforme a quella prevista agli artt. 18 4 - 185 del
presente CCNL.
Art. 230 - Dirigenti: Trasferimento
In caso di trasferimento del Dirigente, si applicheranno le condizioni previste
all’art. 288 del presente CCNL.
Art. 231 - Dirigenti: Trasferta
In caso di trasferta del Dirigente, si applicheranno le condizioni previste all’art.
289 del presente CCNL.
Art. 232 - Dirigenti: Malattia e Infortunio non professionale
In caso di malattia o infortunio non professionale del Dirigente, gli obblighi
informativi, la disciplina del periodo di comporto e delle norme generali afferenti
saranno quelli previsti all’art. 186 del presente CCNL.
Il trattamento economico complessivo riconosciuto dal Datore di lavoro dovrà
essere pari al 75% della Retribuzione Normale Mensile del Dirigente per tutto il
tempo della malattia, ma entro i limiti di comporto contrattuale (art. 186 del
CCNL).
Alla scadenza del comporto contrattuale, è facoltà del Dirigente richiedere
un’aspettativa non retribuita ex art. 189 del CCNL.
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204
Anche per i Dirigenti, si ricordano le prestazioni previste dall’Assistenza Sanitaria Integrativa
erogata tramite l’En.Bi.C.
Art. 233 - Dirigenti: Infortunio professionale
In caso d’infortunio professionale non in itinere, spetta al Dirigente la
conservazione del posto fino al limite massimo di 18 mesi o minor periodo
qualora fosse accertata un'invalidità permanente totale o grave parziale. In tale
periodo, vi sarà decorrenza di quota della Retribuzione Normale Mensile del
Dirigente, già comprensiva dell’Indennità INAIL eventualmente spettante,
entro il limite complessivo dell’85% della R.N.M.
Come detto, tale Retribuzione comprenderà l’Indennità erogata dall’INAIL, ex
art. 70 del T.U.1124/65.
Art. 234 - Dirigenti: Maternità
In caso di Maternità, al Dirigente spetteranno le tutele previste dalla Legge per
le generalità dei lavoratori.
Art. 235 - Dirigenti: Congedo Matrimoniale
In occasione di matrimonio, al Dirigente spetterà il congedo retribuito alle
condizioni previste al punto 6) dell’art. 178 del presente CCNL.
Art. 236 - Dirigenti: Aspettative
Al Dirigente, a domanda, spettano le aspettative previste all’art. 188 del presente
CCNL.
Art. 237 - Dirigenti: Preavviso di licenziamento e di dimissioni
In caso di licenziamento o dimissioni, si applicherà al Dirigente la disciplina del
preavviso prevista agli artt. 340, 341 e 345 del presente CCNL.
Art. 238 - Dirigenti: Condizioni particolari di dimissioni del
Dirigente
Al Dirigente si applicheranno le seguenti discipline particolari in caso di
dimissioni:
1) Mancata accettazione del trasferimento
Fermo restando che il trasferimento dev’essere giustificato e mai potrà
assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica, entro 60 (sessanta) giorni
dalla comunicazione del trasferimento non concordato ad oltre 150
chilometri dalla sede abituale di lavoro, il Dirigente avrà diritto di rassegnare
le dimissioni senza obbligo di preavviso, con il riconoscimento aziendale di
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
205
un’indennità pari a quella sostitutiva del preavviso ex art. 345. Sono fatte salve
le diverse condizioni pattuite tra le Parti con Accordo Assistito.
2) Trasferimento di proprietà dell'Azienda
Il Dirigente che non intenda continuare il rapporto di lavoro con l’Azienda,
quando il trasferimento di proprietà determini un'effettiva situazione di
detrimento professionale, potrà procedere, entro 90 (novanta) giorni, alla
risoluzione del rapporto di la voro con diritto all'indennità di mancato
preavviso spettante in caso di licenziamento (art. 345).
3) Mutamento di posizione
Il Dirigente che, a seguito di mutamento delle proprie mansioni
sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva, entro 90 (novanta)
giorni, il rapporto di lavoro, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto,
ad una somma aggiuntiva al T.F.R. di importo pari all'indennità di mancato
preavviso che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento (art. 345).
Tale trattamento sarà corrisposto solo nel caso in cui l'evento determini nei
confronti del Dirigente un’effettiva situazione di detrimento professionale.
Art. 239 - Dirigenti: licenziamento
Il licenziamento dei Dirigenti deve essere intimato per iscritto, a norma dell’art.
2, L. 604/1966.
Non è richiesta la sussistenza di una “giusta causa” o di un “giustificato motivo”
fermo restando che, ad esclusione del documentato “giustificato motivo
oggettivo”, sia il licenziamento per “giusta causa” che per “giustificato motivo
soggettivo” dovranno effettuarsi a conclusione dell’iter disciplinare ex art. 7, L.
300/1970, che abbia confermato l’idoneità al recesso dei fatti contestati.
È possibile procedere al licenziamento del Dirigente senza “giusti ficato motivo
soggettivo”, o senza documentato “giusti ficato motivo oggettivo”, o senza
percorrere l’iter disciplinare ex art. 7, L. 300/1970, o senza obbligo di
motivazione, riconoscendogli il Preavviso, lavorato o sostituito dalla relativa
indennità ed una somma aggiuntiva al T.F.R. pari all’indennità lorda sostitutiva
del preavviso a lui contrattualmente spettante.
Nei casi di recesso di cui all’art. 2119 c.c., avvenuto a conclusione dell’iter di
contestazione, che confermi il motivato licenziamento , il preavviso non sarà
dovuto.
Art. 240 - Dirigenti: Trattamento di Fine Rapporto
La quota annua da accantonare e la disciplina afferente alla corresponsione e
all’anticipazione sarà quella prevista agli artt. 192 - 194 del presente CCNL.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
206
I redditi derivanti da piani di Stock Option o il Credito Welfare o anche i redditi
collettivi esclusi in sede di concessione, non rilevano ai fini del calcolo del T.F.R.
Art. 241 - Dirigenti: Attività di ricerca, studio e scoperte durante il
rapporto di lavoro
In caso d’invenzioni e innovazioni professionali attribuibili al Dirigente si
applicherà l’articolo 64 D.Lgs. 30/2005.
Fermi restando gli obblighi di riservatezza previsti all’art. 317 del CCNL e previa
verifica congiunta con l’Azienda, ogniqualvolta siano in gioco competenze o
riferimenti aziendali, i Dirigenti potranno pubblicare articoli e contributi a
proprio nome su r iviste scientifiche, partecipare alla stesura di libri e manuali,
svolgere interventi a convegni e incontri di studio, partecipare ad attività di studio
anche presso università e centri di ricerca al di fuori dell’attività di lavoro ed in
tempi compatibili con la stessa. Nel caso di attività di ricerca, vi è l’obbligo di
verificarne preventivamente la compatibilità con l’Azienda.
Art. 242 - Dirigenti: Esclusività della prestazione
Per le particolari Autonomie, Responsabilità e Deleghe assegnate al Dirigente
per lo svolgimento della sua prestazione, si richiamano in toto le disposizioni
contenute agli artt. 319 - 320 del presente CCNL, che per la Categoria dei
Dirigenti assumono massima rilevanza.
TITOLO LII
NORME PARTICOLARI PER I QUADRI
Art. 243 - Quadri: Definizione
Appartengono alla Categoria dei Quadri i prestatori di lavoro subordinato,
esclusi i Dirigenti, che svolgono, con carattere continuativo e con specifiche
Autonomie, Responsabilità, Competenze e Deleghe, funzioni direttive di
rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi
aziendali in settori specifici di Grandi Aziende o con responsabilità
generale per l’intera organizzazione nelle realtà minori, anche
decentrate, quali filiali o simili.
La qualifica di Quadro sarà riconosciuta nel rispetto delle condizioni previste
dagli art. 258 e dalla Tabella Quadri dell’art. 259.
Anche ai Quadri si applicheranno le previsioni sulla Progressione di Carriera
“Mobilità Verticale” e sull’Inserimento formativo “Condizioni d’Ingresso”.
Inoltre, in sede aziendale, quando ne ricorrano fondate ragioni od opportunità,
le Parti potranno sottoscrivere un Accordo di Secondo Livello che, per i Quadri,
adatti la disciplina del presente CCNL alle particolari esigenze locali, in ottica
d’equilibrio tra i diritti e i doveri delle Parti stesse, così come definiti nel presente
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
207
Contratto Collettivo.
Art. 244 - Quadri: Rappresentanza Sindacale
Quando nell’Azienda sono presenti almeno 5 (cinque) Quadri, essi hanno diritto
di farsi rappresentare da una R.S.A.
Con un minor numero di Quadri, la rappresentanza potrà essere assicurata
tramite il Quadro Rappresentante Sindacale Territoriale, il Servizio Sindacale
dell’Associazione di Categoria sottoscrittrice il presente CCNL.
Art. 245 - Quadri: Formazione e aggiornamento
Le Parti, concordando sull’importanza della formazione e dell’aggiornamento
per i Quadri, nelle diverse forme e condizioni possibili, al fine di favorire l’accesso
alla formazione più qualificata mentre confermano di applicare anche per i
Quadri i criteri minimi previsti all’art. 163 per la generalità dei Lavoratori, sul
punto prevedono anche le seguenti specifiche condizioni:
1) Formazione aziendale, richiesta dall’Azienda, intesa come formazione utile
o necessaria al percorso lavorativo: normalmente si svolgerà in orario
retribuito a totale carico del Datore di lavoro. Resta inteso che tale
formazione, qualora effettuata al di fuori dell’orario ordinario di lavoro,
determinerà il diritto alla retribuzione ordinaria maggiorata del 10%.
2) Percorsi formativi di tutela, da attivarsi in caso di riorganizzazioni o di rischio
per l’occupazione dei Quadri, anche per aggiornare ed ampliare le aree di
competenza, al termine dei quali il Quadro potrebbe così mutare le proprie
mansioni e trovare impiego anche all’interno di un altro settore aziendale: le
Parti convengono sull'opportunità di favorire la realizzazione di adeguati
investimenti formativi, anche attraverso l'attivazione di progetti collegati ai
programmi europei e ai Fondi Interprofessionali contrattuali.
Art. 246 - Quadri: assegnazione della qualifica per avvenuto
svolgimento di mansioni superiori
Per l'assegnazione della Categoria di Quadro, si rinvia alla previsione di cui
all’art. 159 del CCNL.
Art. 247 - Quadri: Assistenza Sanitaria Integrativa e Assicurativa
Vita - Welfare Contrattuale
A favore dei Quadri compresi nella sfera d’applicazione del presente Contratto e
conformemente alle previsioni del Regolamento, è operante tramite l’En.Bi.C.
(Ente Bilaterale Confederale) un’estesa Assistenza Sanitaria, Integrativa alle
prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e di Assicurazione sulla vita, con la
contribuzione mista prevista dalla Tabella 2) dell’art. 199 e con prestazioni
ricavabili dal sito: www.enbic.it.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
208
Inoltre, conformemente agli Accordi Sindacali di Secondo livello e alle eventuali
previsioni del Regolamento Aziendale, a favore dei Quadri è operante il Welfare
Contrattuale, con benefici previsti all’art. 277.
Art. 248 - Quadri: polizza assicurativa Responsabilità Civile
Ai Quadri dev’essere riconosciuta, attraverso polizza assicurativa o forme
equivalenti predisposte dall’Azienda, anche la copertura delle spese di assistenza
legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa o
dolo e relative a fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni svolte, con
massimale di almeno € 100.000,00 (centomila Euro) per evento e per anno.
L’Azienda è altresì tenuta ad assicurare ai Quadri la copertura delle spese di
assistenza legale in caso di procedimento civile o penale e la copertura dal rischio
di responsabilità civile verso terzi, anche conseguente a colpa nello svolgimento
delle loro funzioni, con massimale di almeno € 1.000.000,00 (un milione di
Euro).
Tali diritti decadono in caso di comprovata grave negligenza o responsabilità del
Quadro o di conflitto d’interessi con l’Azienda.
Art. 249 - Quadri: Contratto di lavoro - Informazioni e Tipologie
Contrattuali
Il Contratto di lavoro del Quadro dovrà contenere le informazioni previste all’art.
155 del presente CCNL.
Al Quadro saranno applicabili le tipologie contrattuali previste dal Titolo XX al
Titolo XXI, salvo i casi di esplicite particolari esclusioni.
Art. 250 - Quadri: Periodo di Prova e d’inserimento nella mansione
Il Periodo di prova può essere convenuto per una durata non superiore a 6 mesi
per i Quadri di nuova assunzione, alle condizioni previste all’art. 158 del presente
CCNL, o in Mobilità Verticale ex Titolo XX.
Anche per gli Impiegati Direttivi che s’ipotizzano destinatari delle mansioni di
Quadro è attivabile la procedura di Mobilità Verticale.
Inoltre, per i Lavoratori di prima assunzione il cui livello di approdo previsto sia
il Quadro, si potranno attivare le Condizioni d’Ingresso previste per la generalità
dei Lavoratori dal presente CCNL.
Art. 251 - Quadri: Retribuzione Annuale Lorda
La Retribuzione Annuale Lorda (R.A.L.) Contrattuale del Quadro sarà
composta dalle diverse voci retributive (P.B.N.C.M., Elemento Perequativo
Regionale Mensile, Indennità di Mancata Contrattazione, Scatti di anzianità),
pari ad almeno gli importi riconosciuti per tale Livello, oltre ad eventuale
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
209
Superminimo Individuale ed ogni altra voce retributiva stabile e ricorrente
riconosciuta al Quadro.
La Contrattazione di Secondo livello, nonché quella individuale, potranno
prevedere:
1) Benefici in natura e loro regolamentazione;
2) Premi di Risultato o di Partecipazione ai risultati aziendali con loro possibilità
di verifica e osservazione congiunta;
3) Formazione interna e/o esterna nell’interesse del Quadro o dell’Azienda,
mediante il quale l’Azienda pone il vincolo di non concorrenza a valere dalla
cessazione del Lavoratore.
Art. 252 - Quadri: Patto di non concorrenza
Nel caso di stipula del Patto di non Concorrenza con personale che riveste la
qualifica di Quadro, esso dovrà prevedere, oltre al corrispettivo dovuto, anche
precisi limiti temporali ( fino al massimo di 3 anni dalla cessazione ), di luogo e di
oggetto.
Resta inteso che i limiti temporali, di oggetto e di luogo dovranno essere
proporzionati e correlati all’effettivo interesse aziendale ed alle effettive mansioni
del Quadro nel rispetto del principio che, compatibilmente alle esigenze di
salvaguardia assic urate dal Patto di non Concorrenza, si dovrà favorire
l’estensione delle mansioni esercitabili dal Quadro in costanza di Patto.
Normalmente, le mansioni esercitabili saranno crescenti con il decorrere della
durata del Patto e le Parti, all’atto della stipula del Patto stesso, definiranno quali
elementi tra oggetto, luogo e corrispettivo saranno soggetti a progressiva
attenuazione.
Nei casi dubbi, il Quadro è invitato, con ordinaria diligenza, a effettuare una
verifica preventiva con l’Azienda, onde evitare o limitare il possibile contenzioso.
Si dovrà prevedere un corrispettivo congruo rispetto alla retribuzione del Quadro
e ai limiti complessivi richiesti dal Patto di non Concorrenza, anche valutando
nel caso concreto le residue capacità di lavoro, intese come possibilità di
produzione del reddito da parte del Quadro nel rispetto dei limiti previsti nel
corso del Patto di non Concorrenza.
Il Patto di non Concorrenza dovrà considerarsi risolto qualora l’Azienda licenzi
il Quadro con cessazione dell’attività o per riduzione di personale.
Per quanto non definito sul Patto di non concorrenza si rinvia alle previsioni
dell’art. 2125 c.c., all’art. 346 del CCNL, alla legislazione previdenziale e fiscale
vigente e agli accordi individuali intercorsi tra il Dirigente e l’Azienda.
Le Parti consigliano di contenere le clausole restrittive del Patto di non Concorrenza nei soli limiti
strettamente necessari alle esigenze di salvaguardia aziendale.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
210
Art. 253 - Quadri: Aumenti Periodici d’Anzianità
I Quadri hanno diritto per ogni biennio di effettivo lavoro agli Aumenti Periodici
d’Anzianità, da riconoscersi alle condizioni e negli importi indicati all’art. 273 del
presente CCNL.
Art. 254 - Quadri: Tredicesima Mensilità
I Quadri hanno diritto alla tredicesima mensilità, alle condizioni e negli importi
indicati all’art. 190 del presente CCNL.
Art. 255 - Attività di ricerca, studio e scoperte durante il rapporto di
lavoro
In caso d’invenzioni e innovazioni professionali attribuibili al Quadro si
applicherà l’articolo 64 D.Lgs. 30/2005.
Fermi restando gli obblighi di riservatezza previsti all’art. 319 del CCNL e previa
verifica congiunta con l’Azienda ogniqualvolta siano in gioco competenze o
riferimenti aziendali, i Quadri potranno pubblicare articoli e contributi a proprio
nome su riviste scientifiche, partecipare alla stesura di libri e manuali, svo lgere
interventi a convegni e incontri di studio, partecipare ad attività di studio anche
presso università e centri di ricerca al di fuori dell’attività di lavoro ed in tempi
compatibili con la stessa.
Nel caso di attività di ricerca, vi è l’obbligo di verificarne preventivamente con
l’Azienda.
Art. 256 - Quadri: Rinvio alla Disciplina Generale e Speciale del
rapporto di lavoro
Per la disciplina del rapporto di lavoro, non precisata nel presente Titolo quale,
per esempio, orario di lavoro, malattia, maternità, preavviso, si rinvia alle
condizioni previste dal presente CCNL.
Art. 257 - Quadri: Esclusività della prestazione
Per le particolari Autonomie, Responsabilità e Deleghe assegnate al Quadro per
lo svolgimento della sua prestazione, si richiamano in toto le disposizioni
contenute agli artt. 319 e 320 del presente CCNL, che per la Categoria dei
Quadri assumono massima rilevanza.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
211
TITOLO LIII
CLASSIFICAZIONE UNICA
Premessa
Come detto in “Premessa”, in questo CCNL le Parti hanno inserito i descrittori estesi delle Professionalità
e delle mansioni conformi al sistema E.Q.F.
Ciò obbliga a porre molta attenzione nella Classificazione del personale da assumere e, specialmente,
nell’assegnazione dei livelli del personale che proviene da altri CCNL.
Tenuto conto che la stratificazione contrattuale “storica” è stata “inquinata” da ragioni politico-sindacali,
un tempo giustificate dal continuo sviluppo, ma ormai estranee ad una razionale Classificazione delle
mansioni e che tale fenomeno è particolarmente accentuato nei CCNL dei settori del Terziario e dei Servizi,
le Parti concordano sulla necessità che nelle applicazioni contrattuali l’inquadramento del personale
dipendente sia determinato esclusivamente dall’effettivo contenuto professionale delle mansioni svolte, così
come individuato nelle Tabelle di sintesi del successivo art. 259 e nelle Declaratorie, Profili contrattuali
ed Esemplificazioni che le descrivono, fermo restando che le competenze gestionali superiori comprendono
sempre anche quelle inferiori.
Quale conseguenza di tale scelta, indipendentemente dal Settore di appartenenza, a parità di professionalità
contrattuale vi sarà sempre parità di retribuzione tabellare (P.B.N.C.M.), con evidente razionalizzazione
del sistema classificatorio. Tale parità retributiva, sarà poi diversamente integrata dai differenziali
regionali, dalle indennità e dalle maggiorazioni correlate ai modi della prestazion e o alla sua eventuale
onerosità particolare qual’è il caso di lavoro svolto con profili d’orario che richiedano maggiore sacrificio.
Inoltre, le Parti rilevano che oggi, anche nelle più basse mansioni d’ordine e comuni, si richiedono livelli di
competenza specifica e capacità di utilizzare apparecchiature informatiche, così come avviene nelle
ordinarie incombenze di vita extralavorativa e, di conseguenza, il più basso livello d’inquadramento, per
avere concreti ambiti applicativi, comprende sempre tali competenze di soglia, mentre prevede le mansioni
d’ordine meramente esecutivo o i lavori di fatica, solo come residuali o accessori.
Art. 258 - Classificazione Unica: criteri generali
I Lavoratori subordinati Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai (art. 2095
c.c.), in questo CCNL sono compresi in un’unica Scala Classificatoria articolata
su 10 (dieci) livelli (8 + 2).
I Dirigenti e i Quadri, si differenziano dal più alto livello Direttivo impiegatizio,
per le specifiche Deleghe di Rappresentanza ricevute (di Poteri e/o di Firma) in forza
delle quali, per l’intera Azienda (i Dirigenti) o per la propria area professionale di
competenza (i Quadri), con specifica responsabilità , operano in nome e per conto
dell’Imprenditore.
L’inquadramento dei Lavoratori dovrà essere effettuato solo confrontando il
livello professionale delle mansioni effettivamente svolte con le Declaratorie, i
Profili e le Esemplificazioni previste dal presente CCNL.
Pertanto, l’inquadramento negli 8+1 (otto più uno) livelli dovrà effettuarsi
esclusivamente sulla base delle mansioni in concreto esercitate dal
Lavoratore fermo restando che, come previsto dalla nuova stesura
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
212
dell’art. 2103 c.c., l’Azienda avrà diritto di pretendere dal
Lavoratore lo svolgimento di mansioni diverse da quelle di
assunzione, purché esse appartengano allo stesso livello
d’inquadramento professionale prima riconosciuto e ciò
ogniqualvolta esse siano richieste da motivate esigenze
organizzative e sia stata fornita la necessaria formazione.
Resta inteso che, in caso di successivo arric chimento delle mansioni del
Lavoratore, il corrispondente livello d’inquadramento professionale dovrà essere
aggiornato secondo i criteri del Titolo XX o, a seconda delle condizioni, del
Titolo XXI del presente CCNL.
Nella Classificazione le “Esemplificazioni” riportano solo il “ Titolo” della
mansione, mentre il suo effettivo “ Contenuto” dovrà essere quello descritto dalla
Declaratoria e dal Profilo del livello professionale da riconoscere.
Vi potranno essere Esemplificazioni anche su più livelli, ma discriminante tra esse
sarà il diverso contenuto professionale (Conoscenza, Abilità, Autonomia,
Competenze e Responsabilità) previsto dalla relativa Declaratoria.
Resta comunque inteso che, in fase d’inquadramento del personale, si dovranno,
come già detto, verificare le effettive mansioni del Dipendente e individuare così,
con riferimento a qualsiasi Profilo ed Esemplificazione della Declaratoria, il
livello profes sionale spettante, indipendentemente dal “nome” utilizzato in
Azienda per descrivere la mansione stessa.
Quanto precede, perchè si può presentare l’opportunità aziendale che la
mansione abbia un “ Nome” sopravvalutato rispetto al contenuto effettivo
(esempio: Responsabile Vendite o Direttore Vendite nel caso di un Operatore alle
Vendite), ma tale “nome” sarà ininfluente nella determinazione del livello
d’inquadramento, dovendosi guardare solo alle mansioni effettive.
Qualora le mansioni richieste o svolte, mancassero di Esemplificazione
contrattuale, l’Azienda assegnerà al Lavoratore il titolo in uso, facendo riferimento,
ai fini dell’inquadramento, al Profilo e alla Declaratoria applicabili.
Per l’adeguamento o l’aggiornamento delle Esemplificazioni contrattuali
mancanti, sarà gradita una segnalazione alla Commissione Bilaterale Nazionale
sull’Interpretazione Contrattuale del CCNL (all’indirizzo di posta elettronica:
certificazionenazionale@enbic.it).
Per maggiore facilità di lettura, le Declaratorie, i Profili e le Esemplificazioni sono espressi nel
genere maschile, ferma restando la fungibilità professionale di genere, che esplicitamente qui
s’intende affermare.
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Art. 259 - Classificazione Unica: Sintesi caratteristiche dei vari livelli
Al fine di agevolare la comprensione dei rapporti tra Classificazione e le richieste
“Conoscenze”, “Abilità”, “Autonomie”, “Competenze” e “Responsabilità”
proprie della mansione, si riassumono le caratteristiche dei vari livelli
d’inquadramento nelle Tabelle che seguono.
Tab. Dirigenti: Sintesi della Classificazione dei Dirigenti
Conoscenza/e: Il più elevato livello conoscitivo e gestionale d’attività con
responsabilità decisionale che ha effetti su tutti i settori aziendali,
con funzioni di interfaccia tra campi diversi.
Abilità: In possesso delle tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la
sintesi e la valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi
della ricerca e/o dell’innovazione e per estendere e ridefinire le
conoscenze esistenti o la pratica professionale, ha un ruolo apicale,
caratterizzato da un elevatissimo grado di professionalità
multidisciplinare e potere decisionale, con funzione di
promozione, coordinamento e gestione generale.
Autonomia: Con un rapporto di elevata collaborazione fiduciaria con il Datore
di lavoro, dal quale riceve solo direttive di carattere generale, opera
come Alter Ego dell’Imprenditore, con deleghe di poteri e di firma
riferite all’intera Azienda. Ha il potere di imprimere direttive a
tutta l’Impresa o ad una sua estesa Parte ed autonoma.
Competenze e
Responsabilità:
Per l’ampiezza delle funzioni delegate, tali da influire sulla
condizione dell’intera Azienda o di un suo importante ramo
autonomo, deve dimostrare effettiva autorità, capacità di
innovazione e promozione, autonomia, integrità e un impegno
continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all’avanguardia.
Ha responsabilità dei risultati complessivi aziendali.
Titolo del livello: Direttore o Condirettore o Institore o Procuratore, con
Rappresentanza
Livello: Dirigente (in sigla “D”)
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Tab. Q: Sintesi della Classificazione dei Quadri
Conoscenza/e: Il più elevato livello conoscitivo e gestionale d’attività con responsabilità
che, nelle Piccole Aziende, può interessare anche tutti i settori aziendali o
in estesa area multiprofessionale, con funzione d’interfaccia tra campi
diversi.
Abilità: In possesso delle tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la sintesi e
la valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi della ricerca
e/o dell’innovazione e per estendere e ridefinire le conoscenze esistenti o
la pratica professionale.
Autonomia: Rappresentativa: quando il Quadro opera come Alter Ego
dell’imprenditore, con relativa delega di poteri e di firma in
importante settore di grande Azienda o, quale Direttore, di Piccola
Azienda.
Competenze e
Responsabilità:
Deve saper dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione e
promozione, autonomia, integrità e un impegno continuo nello sviluppo
di nuove idee o processi all’avanguardia. Ha la responsabilità dei risultati
delle aree autonome e dei gruppi di lavoro coordinati o dell’intera Piccola
Azienda.
Titolo del livello: Direttore con Rappresentanza
Livello: Quadro (in sigla “Q”) - (E.Q.F.: Livello 8Q , con
Rappresentanza)
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Tab. A/1: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello A1
Conoscenza/e: Il più elevato livello conoscitivo e gestionale d’attività con responsabilità
che, nelle Piccole Aziende, può comprendere tutti i settori aziendali o in
estesa area multiprofessionale, con funzione d’interfaccia tra campi
diversi.
Abilità: In possesso delle tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la sintesi e
la valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi
dell’innovazione e per estendere e ridefinire le conoscenze esistenti o la
pratica professionale.
Autonomia: Estesa Gestionale : il Lavoratore che, per le proprie competenze
relative all’area professionale di competenza, oltre all’azione di
coordinamento organizzativo, gestisce i propri sottoposti e sceglie
soluzioni in funzione delle loro osservazioni e degli obiettivi generali
ricevuti.
Competenze e
Responsabilità:
Deve sapere dimostrare effettiva autorità, innovazione, autonomia,
integrità e un impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi
all’avanguardia, con responsabilità dei risultati dell’intero gruppo di
lavoro coordinato e della gestione disciplinare dei propri sottoposti.
Titolo del livello: Direttore, senza Rappresentanza
Livello: Impiegato Direttivo A1 - (E.Q.F.: Livello 8)
Tab. A/2: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello A2
Conoscenza/e: Altamente specializzata, che può costituire l’avanguardia della conoscenza
nel proprio ambito lavorativo, anche come base della ricerca originale.
Consapevolezza critica delle problematiche legate alla conoscenza
professionale specifica e all’interfaccia tra campi diversi.
Abilità: Specializzato nella soluzione dei problemi, nella ricerca e/o
nell’innovazione, al fine di sviluppare nuove conoscenze e procedure e per
integrare conoscenze provenienti da ambiti diversi.
Autonomia: Gestionale ed Estesa Organizzativa: quando il Lavoratore, con le
caratteristiche previste per l’autonomia organizzativa ( cfr. anche liv. B1 ),
opera in attività multisettoriali con responsabilità che comprendono
diverse aree non omogenee.
Competenze e
Responsabilità:
Gestisce e innova complessi e imprevedibili contesti di lavoro che
richiedono nuovi approcci strategici. Ha la responsabilità di contribuire
alla conoscenza e alla pratica professionale e/o di verificare le prestazioni
dei gruppi di lavoro sottoposti dei quali ha la responsabilità disciplinare.
Titolo del livello: Responsabile o Capo Servizio ( Responsabile di più Uffici, con competenze
eterogenee ma operativamente complementari)
Responsabile o Capo Area (Responsabile di più Reparti)
Livello: Impiegato Direttivo A2 - (E.Q.F.: Livello 7)
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Tab. B/1: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello B1
Conoscenza/e: Avanzate in un ambito lavorativo, che presuppongono una comprensione
critica di teorie e principi.
Abilità: Avanzate, che dimostrino padronanza e la capacità d’innovazione
necessaria a risolvere problemi complessi e imprevedibili in un ambito
specializzato di lavoro.
Autonomia: Organizzativa: quando il Lavoratore effettua, nell’area di propria
competenza, di adeguata estensione e complessità, l’autonoma scelta di
quanto necessario al raggiungimento degli obiettivi aziendali ( mezzi,
programmi, formazione e organizzazione del lavoro).
Competenze e
Responsabilità:
Gestisce attività o progetti complessi, assumendosi la responsabilità per il
processo decisionale anche in contesti di lavoro imprevedibili. Ha la
responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi
sottoposti. Di conseguenza, ha la responsabilità di attivare i procedimenti
disciplinari sia per le infrazioni alla parte generale del rapporto, sia per gli
aspetti tecnici specifici.
Titolo del livello: Alinea 1: Capo Ufficio/Capo
Reparto
Alinea 2: Operatore di Vendita di 1°
Cat.
Livello: Impiegato Gestionale B1 - (E.Q.F.: Livello 6)
Tab. B/2a: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello B2/a
Gestore
Conoscenza/e: Pratica e teorica, completa e specializzata nello specifico ambito lavorativo
e consapevolezza dei confini di tale conoscenza.
Abilità: Una completa gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie per dirigere
i sottoposti e il loro lavoro, scegliendo le soluzioni in funzione degli obiettivi
generali ricevuti.
Autonomia: Funzionale: quando il Lavoratore, con le proprie elevate e specifiche
competenze, nel proprio settore di attività, sceglie programmi, procedure,
soluzioni tecniche e organizzative, alternative commerciali, linee di difesa,
ecc.
Competenze e
Responsabilità:
Gestisce, controlla e sviluppa le proprie prestazioni e quelle di altri
sottoposti, in contesti di lavoro esposti a cambiamenti anche imprevedibili.
Titolo del livello: Alinea 1: Gestore con responsabilità del
risultato - Capo Squadra
Alinea 2: Operatore di Vendita di
2° Categoria
Livello: Impiegato Gestionale B2/a - (E.Q.F.: Livello 5)
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Tab. B/2b: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello B2/b
Specialista e Coordinatore
Conoscenza/e: Pratica e teorica, completa e specializzata nello specifico ambito lavorativo
e consapevolezza dei confini di tale conoscenza.
Abilità: Una completa gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie per
sviluppare concrete soluzioni creative a problemi di competenza.
Autonomia: Elevata professionale: quando il Lavoratore, con le caratteristiche
previste per l’autonomia professionale (cfr. liv. C1), opera con conoscenze
integrate su più settori aziendali.
Competenze e
Responsabilità:
Per le proprie elevatissime competenze tecniche e professionali, affronta
imprevedibili problemi di lavoro, controllando e sviluppando le
prestazioni proprie e anche di altri sottoposti.
Titolo del livello: Alinea 3
Impiegato di Elevato Concetto
Plurisettoriale e Coordinatore
Alinea 4
Operaio Altamente Specializzato
Plurisettoriale e Coordinatore
Livello: Impiegato o Operaio, Altamente Specializzato Plurisettoriale e
Coordinatore B2/b - (E.Q.F.: Livello 5)
Tab. C/1: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello C1
Conoscenza/e: Pratica e teorica elevata in riferimento ad ampi contesti di lavoro.
Abilità: Cognitive e pratiche necessarie a organizzare e risolvere problemi specifici
nel proprio campo di lavoro.
Autonomia: Professionale: quando il Lavoratore, nel rispetto di procedure e/o di
disposizioni generali ricevute, sceglie la successione delle operazioni, le
concrete soluzioni, individuando quelle migliorative, i mezzi da utilizzare,
gli strumenti e i tempi d’intervento. Garantisce il risultato specifico
richiesto dalla mansione per il gruppo organizzativamente coordinato,
inteso come rispetto delle quantità, qualità, soddisfazione e rispetto dei
previsti tempi di evasione.
Competenze e
Responsabilità:
Autogestione delle attività nell’ambito delle linee guida in contesti di
lavoro solitamente prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. Essendo
titolare delle specifiche competenze proprie della mansione svolta,
supervisiona il lavoro ordinario di altri, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione e miglioramento delle attività lavorative.
Titolo del livello: Alinea 1
Impiegato di Concetto
Alinea 2
Operatore di Vendita di 3°
Categoria
Livello: Operatore Specializzato Settoriale C1 - Supervisore e
Coordinatore - (E.Q.F.: Livello 4)
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Tab. C/2: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello C2
Conoscenza/e: Nel proprio ambito lavorativo, ha qualificata conoscenza di fatti, principi,
processi e concetti generali, comunque acquisiti.
Abilità: Cognitive e pratiche necessarie a organizzare il proprio lavoro e risolvere
problemi.
Autonomia: Elevata esecutiva: quando il Lavoratore, con le caratteristiche previste
per l’autonomia esecutiva (cfr. Liv. D1), sceglie e applica metodi di base,
strumenti, materiali e informazioni. Può coordinare organizzativamente
un gruppo di lavoratori di livello inferiore.
Competenze e
Responsabilità:
Responsabilità necessaria per portare a termine i compiti del proprio
ambito di lavoro, adeguando il comportamento alle circostanze presenti
per risolvere problemi.
Titolo del livello: Alinea 1
Impiegato
Qualificato
Alinea 2
Operatore di Vendita di
4° Categoria
Alinea 3 e 4
Operatore/Operaio
Qualificato
Livello: Operatore Qualificato Settoriale C2 - (E.Q.F.: Livello 3)
Tab. D/1: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello D1
Conoscenza/e: Pratica elevata nelle proprie mansioni.
Abilità: Cognitive e pratiche, necessarie per utilizzare informazioni rilevanti al fine
di svolgere compiti e risolvere problemi di normale difficoltà utilizzando
regole e strumenti adeguati.
Autonomia: Esecutiva: quando il Lavoratore, al fine di garantire il raggiungimento
del risultato richiesto, in forza delle proprie competenze e delle
disposizioni generali ricevute, utilizza correttamente programmi e
attrezzature date rispettando la sequenza delle lavorazioni , le tecniche
d’intervento e dei servizi ecc.
Competenze e
Responsabilità:
Ottempera disposizioni settoriali, con autonomia esecutiva.
Titolo del livello: Alinea 1
Impiegato di Elevato Ordine
Alinea 2
Operatore Esperto Settoriale
Livello: Operatore Esecutivo Settoriale D1 - (E.Q.F.: Livello 2)
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Tab. D/2: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello D2
Conoscenza/e: Generale di base, omogenee o di poco superiori alle normali esperienze di
vita.
Abilità: Ottempera disposizioni basilari settoriali.
Autonomia: Operativa: quando il Lavoratore ottempera a disposizioni o procedure
e effettua operazioni omogenee alle ordinarie responsabilità della vita,
quali guida di automezzi, semplici gestioni o controlli amministrativi
preimpostati, acquisti di materiali di ordinario consumo, normali
competenze di cucina, assistenze semplici alla persona e altre attività, per
le quali siano richieste competenze acquisite dopo un modesto periodo
formativo e/o d’affiancamento.
Competenze e
Responsabilità:
Nelle mansioni più elevate, opererà con la diretta supervisione di altro
lavoratore di livello superiore.
Titolo del livello: Alinea 1
Impiegato d’Ordine
Alinea 2
Operatore Comune
Livello: Operatore Esecutivo Settoriale D2 - (E.Q.F.: Livello 1)
Art. 260 - Classificazione Unica: Definizioni attinenti
Ai fini della corretta Classificazione del Personale dipendente al quale si applica
il presente CCNL, le Parti riportano il significato dei termini utilizzati nelle
precedenti Tabelle di Sintesi:
a) “Responsabile”: figura che, al proprio livello di competenza e con le
mansioni che gli sono proprie, gestisce e coordina un gruppo di Sottoposti
Responsabili e/o Lavoratori. Coincide con le figure specifiche di
Responsabile di Direzione, Capo Area, Capo Ufficio, Capo Reparto, Capo
Squadra. Risponde al suo superiore gerarchico, mentre il grado d’autonomia
e responsabilità dipende dal livello professionale acquisito.
b) “Settore/Servizio/Area”: struttura amministrativa, commerciale,
tecnica, informatica o produttiva, complessa e omogenea, anche composta
da più uffici/reparti.
c) “Ufficio”: struttura amministrativa semplice a contenuto professionale
d’area coerente.
d) “Reparto”: struttura operativa complessa, composta da più Operatori
specialistici con unico coordinamento.
e) “Capo Ufficio/Reparto ”: quando un Lavoratore, per le proprie
autonomie, responsabilità e competenze, gestisce e coordina un gruppo di
lavoratori di livello inferiore, appartenenti al medesimo ufficio/reparto, con
responsabilità della loro formazione , organizzazione e lavoro.
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220
f) “Gruppo”: insieme di lavoratori aventi competenze omogenee ma
professionalità eterogenee, normalmente distribuite su più livelli ( ad esempio,
gruppo manutentori elettrici: 2 apprendisti elettricisti e 3 operai qualificati elettricisti).
g) “Squadra”: un gruppo di competenze eterogenee ma di professionalità
omogenee, comprendente fino a 5 (cinque) lavoratori ( esempio: 1 Lavoratore
Qualificato Montatore, 1 Lavoratore Qualificato Elettricista e 1 Lavoratore Qualificato
Collaudatore).
h) “Capo Squadra ”: quando il Responsabile, per le proprie autonomie e
competenze, coordina un Gruppo o una Squadra di lavoratori, che
concorrono all’esecuzione di un determinato lavoro (Manutenzioni ecc).
i) “Professionalità Omogenee”: s’intendono Profili e/o Esemplificazioni
della medesima Declaratoria (Livello), ma con mansioni diversi tra loro
integrabili e/o fungibili.
Art. 261 - Classificazione Unica: Interpretazioni Contrattuali
In tutti i casi nei quali sia incerto l’inquadramento, per l’esistenza di fattispecie
non previste o per difficoltà interpretative, su sollecitazione di una delle Parti,
sarà compito della Commissione Bilaterale Nazionale sull’Interpretazione
Contrattuale (e.mail: certificazionenazionale@enbic.it) emettere parere vincolante,
che sarà pubblicato anche nel sito dell’Ente Bilaterale ( www.enbic.it), per ogni
utilità ad esso riconducibile.
Art. 262 - Classificazione Unica: Criteri d’inquadramento
Per poter effettuare il corretto inquadramento del personale, le Parti riportano i
seguenti Criteri d’inquadramento:
1) Criteri generali di valutazione dimensionale aziendale
La Classificazione del Personale contrattualmente operata, riferendosi ad
ambiti dimensionali ed a contenuti professionali fortemente eterogenei, tiene
conto delle situazioni aziendali mediamente rappresentate. Ne consegue che
la previsione contrattuale dovrà sempre essere contestualizzata anche nella
realtà dimensionale dell’Azienda.
A titolo di esempio, senza valutare l’elemento dimensionale, la Declaratoria e il Profilo Impiegato
Direttivo A1 risulteranno troppo ampi se applicati in una Media Azienda di Servizi, composta
prevalentemente da Impiegati di Elevato Concetto o Concetto, ne lla quale l’inquadramento corretto
potrebbe essere di Quadro, e troppo ristretti se applicati ad una realtà composta quasi esclusivamente
da Lavoratori d’Ordine, nella quale l’inquadramento corretto potrebbe essere d’Impiegato Gestionale
B1.
Nel primo caso, infatti, il Direttore dovrà avere pregnanti competenze tecniche, amministrative e
commerciali, dovrà seguire le fasi di programmazione e realizzazione delle operazioni, assicurarsi del
rispetto delle norme di Legge in un ambito pluridiscipl inare, effettuare valutazioni
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221
legali/tecniche/commerciali/produttive/del personale, è responsabile del rispetto della privacy, della
scelta dell’idonea strumentazione tecnica, delle verifiche, prove ecc., il tutto in un contesto molto fluido
(cambio di Clienti, degli ambiti operativi e dei servizi, variabilità dei problemi). Nel secondo caso, il
Direttore sarà, di fatto, Responsabile del coordinamento, della disciplina e dell’organizzazione del
gruppo di lavoro che opera, normalmente, in condizioni di stabilità.
Ai fini del corretto inquadramento, è manifesto come, nell’esempio, la definizione dimensionale debba
essere integrata con le caratteristiche professionali del personale coordinato per il caso del Direttore
degli Impiegati di Concetto, determinando un livello più elevato, mentre il livello sarà ridotto nel caso
del Direttore Responsabile di un’Azienda di Addetti d’Ordine.
Per tali ragioni, le Parti hanno concordato che siano correttamente valutati,
in sede d’inquadramento, anche le competenze e responsabilità
contestualizzate negli ambiti dimensionali aziendali, così come definiti dalla
Raccomandazione 2003/361/CE e s.m.i. che tiene conto della
classificazione attraverso soglie di fatturato e numero di dipendenti , che di
seguito si sintetizza:
Ø Microimpresa: un'impresa che occupa meno di 10 persone e
realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di Euro;
Ø Piccola impresa: un'impresa che occupa oltre 10 ma meno di 50
persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo
di oltre 2 milioni di Euro ma che non superi i 10 milioni di Euro;
Ø Media impresa: un'impresa che occupa più di 50 ma meno di 250
persone, il cui fatturato annuo di almeno 10 milioni di Euro non
supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non
supera i 43 milioni di Euro.
2) Criteri della Mobilità Professionale Verticale
Ogniqualvolta nella Classificazione del Personale si preveda il requisito di un
arco temporale per la c.d. “ Mobilità Professionale Verticale ”, tale requisito,
essendo correlato all’esperienza lavorativa, sarà riferito solo al tempo pieno
effettivamente lavorato nella mansione , con esclusione dei periodi che, per
qualsiasi ragione, salvo che per ferie, non siano stati lavorati per oltre 15
giorni continuativi. In caso di lavoro a tempo parziale, l’arco temporale ai
fini dell’acquisizione del livello superiore, dovrà essere aumentato
proporzionalmente all’inverso d ell’Indice di Prestazione , al fine di
garantire l’invarianza del tempo d’esperienza effettivamente richiesto.
3) Criteri generali di valutazione dei Titoli nell’inquadramento del
personale
Nel corso del tempo, le varie riforme scolastiche hanno ridotto le competenze
pratiche correlate ai vari Titoli di studio, rendendo così anacronistica ogni
previsione d’inquadramento del personale conseguente ai soli Titoli,
scolastici o universitari, rapp resentando essi, nei casi previsti, solo una
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
222
condizione necessaria ma non sufficiente.
Pertanto, l’inquadramento del personale dovrà essere effettuato
esclusivamente in funzione delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità effettivamente richieste dagli incarichi delle
mansioni assegnate al Lavoratore e, ciò , indipendentemente dai Titoli
acquisti, salvo quando essi siano, come detto, una condizione legalmente
necessaria.
4) Criteri di Classificazione del Personale conforme all’E.Q.F.
È necessaria una descrizione della mansione che precisi in modo analitico le
Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità, richieste in
modo da poter:
1. ricercare la Declaratoria contrattuale che descriva compiutamente le
caratterestiche professionali richieste dalla mansione;
2. ricercare l’ Esemplificazione che, nella Declaratoria, meglio
rappresenti la mansione (esempio: “ Impiegato Amministrativo”). Il “Nome”,
potrà essere effettivamente previsto dal CCNL oppure, ove mancante, sarà assegnato
dall’Azienda.
3. individuare il Profilo che, nell’Esemplificazione, meglio descriva l’area
di applicazione professionale delle effettive mansioni del Lavoratore,
anche rispetto alla sua categoria (art. 2095 c.c.).
Art. 263 - Classificazione del Personale conforme all’E.Q.F.
N.B. Per semplificazione, la dicitura “Sale Bingo, Sale Gioco-Gaming Hall”, nel prosieguo, è
sostituita dalla dicitura abbreviata “Sale Gioco”.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
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LIVELLO Dirigente
Titolo: Dirigente
v Declaratoria livello Dirigente: Direttore o Condirettore o
Institore o Procuratore
Il Lavoratore subordinato che, in possesso delle Conoscenze, Abilità,
Autonomia, Competenze e Responsabilità richieste dalla Tabella “Dirigenti”
dell’art. 259 del presente CCNL, con formali ed appropriate deleghe di
gestione e di rappresentanza, e quale Alter Ego dell’Imprenditore, promuove,
coordina e gestisce la realizzazione degli obiettivi generali dell’Impresa
Media o Grande. Esercita i necessari poteri decisionali nella conduzione e/o
coordinamento delle risorse umane e materiali del proprio importante
ambito operativo d’Impresa Media o Grande, che comprenda normalmente
almeno 20 sottoposti direttamente coordinati.
LIVELLO Quadro
Titolo: Quadro - Direttore con Rappresentanza
v Primo Alinea
Declaratoria livello Quadro: Direttore, con Rappresentanza
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomia,
Competenze e Responsabilità richieste dalla Tabella “Q” dell’art. 259 del
presente CCNL, con deleghe Gestionali e/o di Rappresentanza, esercita i
necessari poteri decisionali nella conduzione e/o coordinamento delle risorse
umane e materiali del proprio importante ambito operativo di Clienti o
d’Impresa Piccola, Media o Grande, che comprenda normalmente oltre 1 0
sottoposti direttamente coordinati.
v Secondo Alinea
Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello Dirigente, nei
primi 24 mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 143).
v Terzo Alinea
Lavoratore di Prima assunzione, Destinatario del Livello Dirigente, nei
primi 36 mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 144).
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Esemplificazioni e Profili Generali
v Il Lavoratore con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze, Responsabilità e Deleghe
di Rappresentanza previste dalla Declaratoria del presente livello “Quadro”, in ambito
operativo Medio - Grande, quale:
1) Direttore/Consulente Amministrativo:
Gestisce gli uffici di contabilità generale, assicurando la corretta applicazione
delle norme di legge e delle procedure stabilite. Fa predisporre i prospetti
contabili e le situazioni periodiche relative all’andamento delle attività
aziendali. Gestisce banche, liquidità e recupero crediti. Ha la responsabilità
dell’approntamento dei dati necessari per la formulazione del bilancio
aziendale, che ha il compito di predisporre e presentare. Coordina gli
adempimenti fiscali o societari anche avvalendosi di consulenti esterni, con
responsabilità in merito al rispetto delle disposizioni legali e aziendali e delle
scadenze o termini di legge. Coordina le procedure contabili, le rilevazioni
inventariali e i dati che gli pervengono dai diversi settori amministrativi.
2) Responsabile/Consulente Commerciale:
Gestisce e coordina più uffici quali: vendite, assistenza post vendita e
amministrazione clienti. Concorre alla definizione delle politiche
commerciali e dei prezzi di vendita dei servizi e/o impianti. Gestisce e
coordina gli Agenti e/o gli Operatori di Vendita, rispondendo del
raggiungimento dei risultati previsti.
Esemplificazioni e Profili Settore “Sale Gioco”
v Il Lavoratore con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze, Responsabilità e Deleghe
di Rappresentanza previste dalla Declaratoria del presente livello “Quadro”, in ambito
operativo Medio - Grande, quale:
3) Direttore di Struttura, con delega di rappresentanza datoriale
Ha la responsabilità della gestione e del diretto e autonomo coordinamento
dell’intera struttura o servizi. Esplica attività che esigono elevatissimi livelli
professionali e richiedono adeguate capacità di gestione, coordinamento,
organizzazione, controllo , ricerca e progettazione, garantendo il
raggiungimento dei risultati organizzativi ed economici previsti, nonché il
rispetto, nell’ambito gestito, delle disposizioni legali applicabili. Definisce la
strategia commerciale della Sala, garantendo lo sviluppo e assicurando il
raggiungimento dei risultati commerciali e la qualità del servizio alla
clientela. Gestisce, coordina e supervisiona il personale della Struttura
assicurando il rispetto della vigente normativa. Si interfaccia con gli Enti
Locali, con i Funzionari dei diversi organismi ispettivi e i fornitori.
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilit à, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
225
dalla Declaratoria del presente Livello.
LIVELLO A1
Titolo: Impiegato Direttivo - Direttore, senza Rappresentanza
v Primo Alinea
Declaratoria livello A1: Direttore, senza Rappresentanza
Il Lavoratore in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze
e Responsabilità richieste dalla Tabella “A/1” dell’art. 259 del presente
CCNL, che si differenzia dal livello Quadro per l’assenza di deleghe di
Rappresentanza. Egli, essendo in possesso delle necessarie elevatissime
competenze intersettoriali, comunque acquisite, al fine di realizzare gli
obiettivi aziendali, svolge con continuità compiti di gestione, sovrintendenza,
conduzione, coordinamento e controllo normalmente in Piccole o Me die
Aziende. Gestisce le necessarie risorse e, nell’ambito delle proprie funzioni,
assicura l’efficienza e i risultati dell’intera area coordinata. Risponde
direttamente al Legale Rappresentante o al Vertice tecnico, amministrativo
o commerciale dell’Azienda.
v Secondo Alinea
Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello Quadro, nei
primi 20 mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 143).
v Terzo Alinea
Lavoratore di Prima assunzione, Destinatario del Livello Quadro, nei
primi 30 mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 144).
Esemplificazioni e Profili Generali
v Il Lavoratore con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e Responsabilità previste
dalla Declaratoria del livello A1 “Impiegato Direttivo”, per Clienti o in Impresa
Medio - Grande, quale:
1) Direttore/Consulente Amministrativo - Finanziario e Assicurativo:
È preposto alla cura del ciclo attivo (fatturazione, incassi, libero professionisti,
crediti, tesoreria) e del ciclo passivo (fornitori, fatture passive, consulenze,
stipendi, iva-tasse-contributi, verifiche di cassa, tesoreria e alla contabilità),
alla stesura di contratti di fornitura, alla scelta e gestione di fornitori e al CED.
È responsabile delle attività finanziarie, promuove la raccolta dei dati
finanziari dell’Azienda e del mercato esterno. Assiste la Direzione nelle
politiche finanziarie e ne garantisce l’applicazione. Elabora piani finanziari
aziendali. Gestisce le attività di tesoreria e i rapporti con le banche;
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226
predispone gli strumenti di controllo delle liquidità e controlla i flussi
finanziari, verifica la rispondenza alle previsioni, proponendo e provvedendo
alle eventuali azioni correttive. Attua le politiche assicurative aziendali.
Gestisce i Responsabili sottoposti, provvede alla loro formazione; ha la
responsabilità sulla privacy e sulla conservazione dei dati del proprio settore.
Coordina la ricerca del personale, le pratiche di assunzione e la gestione
dell’eventuale contenzioso. Risponde al Direttore Gen erale o al Legale
Rappresentante.
Esemplificazioni e Profili Settore “Sale Gioco”
v Il Lavoratore con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e Responsabilità previste
dalla Declaratoria del livello A1 “Impiegato Direttivo ”, per Clienti o in Impresa
Medio - Grande, quale:
2) Direttore di Struttura, senza delega di rappresentanza datoriale:
Ha la responsabilità della gestione e del diretto e autonomo coordinamento
dell’intera struttura o servizi. Esplica attività che esigono elevatissimi livelli
professionali e richiedono adeguate capacità di gestione, coordinamento,
organizzazione, controllo, ricerca e progettazione, garantendo il
raggiungimento dei risultati organizzativi ed economici previsti, n onché il
rispetto, nell’ambito gestito, delle disposizioni legali applicabili. Definisce la
strategia commerciale della Sala, garantendo lo sviluppo e assicurando il
raggiungimento dei risultati commerciali e la qualità del servizio alla
clientela. Gestisce, coordina e supervisiona il personale della Struttura
assicurando il rispetto della vigente normativa. Si interfaccia con gli Enti
Locali, con i Funzionari dei diversi organismi ispettivi e i fornitori.
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste
dalla Declaratoria del presente Livello.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
227
LIVELLO A2
Titolo: Impiegato Direttivo - Responsabile o Capo
Servizio/Area
v Primo Alinea
Declaratoria livello A2: Responsabile o Capo Servizio/Area
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomia,
Competenze e Responsabilità richieste dalla Tabella “A/2” dell’art. 259 del
presente CCNL, con responsabilità e controllo sui Collaboratori sottoposti,
normalmente in Media Impresa , garantisce i risultati del Servizio o Area
coordinati. In autonomia, gestisce i contatti esterni ( clienti, fornitori, banche,
Enti), dando soluzione ai problemi gestionali, organizzativi, tecnici e
amministrativi della/e propria/e area/e coordinata/e. Normalmente, farà
riferimento e risponderà al Legale Rappresentante o al Responsabile apicale
Amministrativo, Tecnico o Commerciale.
v Secondo Alinea
Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello A1, nei primi
16 mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 143).
v Terzo Alinea
Lavoratore di Prima assunzione, Destinatario del Livello A1, nei primi 22
mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 144).
Esemplificazioni e Profili Generali
v Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e Responsabilità
previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello A2 “Impiegato Direttivo”,
in ambito operativo di Clienti o di Media Impresa, coordina normalmente fino a 10
Lavoratori Impiegati:
1) Responsabile Servizi Amministrativi:
È gestore di uno o più servizi amministrativi interni tra i seguenti
esemplificati: del personale, ivi compresa la gestione amministrativa del
contenzioso e l’attività di ricerca e selezione; amministrazione clienti,
fornitori e banche; finanza; contabilità gestionale; sistemi informativi.
Gestisce i Respons abili sottoposti, rispondendo dell’efficienza e dei risultati
dell’intera struttura coordinata.
2) Responsabile Controllo di Gestione e Qualità:
Quale responsabile della formulazione del budget attuativo degli obiettivi
aziendali, gestisce la raccolta e l’esame dei dati dei vari centri di costo;
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
228
garantisce l’uniformità dei criteri d’imputazione nel budget ed evidenzia gli
scostamenti dalle previsioni, formulando le proposte correttive. Gestisce e
controlla le rilevazioni di contabilità gestionale. Può essere responsabile
anche dell’attività del settore informatico. In accordo con la Direzione
Generale, attua le politiche e le strategie sulla Qualità. Gestisce il personale
sottoposto e coordina le verifiche sull’organizzazione nei luoghi di lavoro, sui
Cantieri e sui prodotti forniti. Cura e predisp one tutta la modulistica di
supporto e la raccolta dei dati per assicurare la certificazione di qualità, con
diretta responsabilità.
3) Capo Servizio Legale e Contenzioso:
Gestisce, in autonomia, il contenzioso legale dell’Azienda. Risponde della
stesura dei contratti (di acquisto, fornitura, cessione ecc.) e della modulistica
aziendale per tutti gli aspetti di natura contrattuale e giuridica. Avendone i
titoli, valuta il contenzioso legale, coordina le azioni di tutela e il recupero dei
crediti. Gestisce e coordina la struttura organizzativa dell’ufficio legale e i
Collaboratori sottoposti, rispondendo dei risultati complessivi.
4) Capo Servizio Area Manager:
Collabora con il proprio superiore diretto al raggiungimento degli obiettivi
di vendita in una o più aree (volume, profitto, fatturato, previsioni) aziendali,
assicurandone il conseguimento. Con il Responsabile di Settore, concorre
alla formulazione delle politiche commerciali e all’attuazione di quan to
necessario al raggiungimento degli obiettivi di quantità, di margine, di
copertura geografica, di qualità del servizio ecc. Partecipa alla definizione del
piano vendite e alla previsione dei costi per l’area di sua competenza, al fine
di assicurare il raggiungimento degli obiettivi ricevuti. Controlla e verifica il
progressivo andamento degli indicatori proponendo soluzioni e intervenendo
per modificare gli scostamenti negativi. Coordina la rete di vendita di propria
responsabilità (agenti, distributori, concessionari, Operatori di vendita).
5) Capo Servizio Product Manager:
Gestisce operativamente il contratto sia dal punto di vista tecnico che
amministrativo, secondo le linee fissate dalla Direzione Generale. Propone il
piano degli investimenti per il raggiungimento degli obiettivi indicati.
Assicura una continua supervision e del progetto, esaminando
periodicamente obiettivi, politiche e programmi e raccomandando le
eventuali modifiche richieste dalle reali condizioni di sviluppo del progetto
stesso. Coordina la struttura operativa a lui sottoposta con le altre funzioni
aziendali interessate. Studia e propone programmi di pubblicità, le
promozioni e i prezzi dei nuovi prodotti.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
229
6) Responsabile Approvvigionamenti e Logistica:
Assicura, nel rispetto delle politiche e procedure approvate,
l’approvvigionamento di materie prime, d’impianti, attrezzature e materiali,
l’erogazione dei servizi previsti e la loro gestione. Effettua la ricerca e la
selezione delle soluzioni più vantaggiose (acquisto, leasing, affitto, noleggio
ecc.) per gli impianti, i mezzi e per le apparecchiature di allarme, controllo,
nonché di nuove e più convenienti fonti di approvvigionamento. Predispone
la valutazione economica e qualitativa delle offerte. Raccoglie i suggerimenti
e le proposte dei fornitori trasmettendoli alle funzioni aziendali interessate.
Segue l’andamento dei prezzi e le disponibilità dei prodotti nel mercato,
pianifica le politiche di acquisto in funzione degli obiettivi generali ricevuti.
Cura i buoni rapporti co n i fornitori. Gestisce i sottoposti addetti agli
approvvigionamenti e alla logistica.
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste
dalla Declaratoria del presente Livello.
LIVELLO B1
Titoli: • Impiegato Gestionale - Capo Ufficio o Capo Reparto
• Operatore di Vendita di Prima Categoria
v Primo Alinea
Declaratoria livello B1: Impiegato Gestionale - Capo Ufficio o
Capo Reparto
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomia,
Competenze e Responsabilità richieste dalla Tabella “B/1” dell’art. 259 del
presente CCNL, normalmente in Media Impresa , con specifica
collaborazione nell’area di competenza, coordina le risorse umane e materiali
affidate e svolge attività che richiedano particolari conoscenze ed elevatissima
esperienza, comunque acquisita. Gestisce normalmente almeno 5 Sottoposti
di livello B2 o C1 o C2 o 20 Sottoposti di livello D1 o D2, con responsabilità
della loro formazione, della disciplina del lavoro e dei risultati complessivi
dell’intero gruppo coordinato.
Normalmente, farà riferimento e risponderà nelle Piccole Imprese al
Responsabile Aziendale apicale e, nelle Medie Imprese , al Responsabile
d’Area.
v Secondo Alinea
Declaratoria livello B1: Operatore di Vendita di Prima Categoria
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
230
L’Impiegato “Capo Ufficio ” Commerciale che, pur svolgendo attività di
vendita diretta, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomia,
Competenze e Responsabilità richieste dalla Tabella “B/1” dell’art. 259 del
presente CCNL e di quelle proprie dell'Operatore di Vendita di Seconda
Categoria, avendo i Titoli e Requisiti necessari, gestisce, coordina e forma
l’intero Gruppo, da 4 a 7 Operatori di Vendita di livello inferiore , con
responsabilità diretta dei loro risultati. Elabora le statistiche sui
servizi/prodotti venduti. Formula piani commerciali tramite l’analisi di
mercato effettivo, potenziale e sulla concorrenza. Sviluppa, in sinergia con la
Direzione, le correlate iniziative commerciali e promozionali di vendita.
v Terzo Alinea
Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello A2, nei primi
14 mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 143).
v Quarto Alinea
Lavoratore di Prima assunzione, Destinatario del Livello A2, nei primi 22
mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 144).
Esemplificazioni e Profili Generali
v Il Lavoratore con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e Responsabilità previste
dal Primo Alinea della Declaratoria del livello B1 “Impiegato Gestionale”, quale:
1) Capo Ufficio Contabilità:
Quale responsabile di una sezione nell’ambito della contabilità generale,
gestisce il partitario fornitori e/o clienti e le principali operazioni di verifica
fatture, imputazione contabile, liquidazione o incasso sulla base di modi
convenuti, disponibilità assegnate, vincoli legislativi e procedure
dell’Azienda. Cura l’aggiornamento, l’imputazione, la chiusura e le rettifiche
dei conti, garantendo l’esattezza contabile ed il rispetto delle norme legali,
della documentazione presentata. Cura la raccolta e la classificazione delle
informazioni analitiche e sintetiche per i settori contabili di gestione. Gestisce,
coordina e forma il personale sottoposto, con responsabilità dei risultati
complessivi. Dipende dal Capo Servizi Amministrativi.
2) Capo Ufficio Controllo di Gestione e Qualità:
Imposta e segue il piano operativo da cui trarre i budget annuali. Gestisce la
raccolta e l’esame dei dati dei vari centri di costo; garantisce l’uniformità dei
criteri d’imputazione nel budget ed evidenzia gli scostamenti dalle previsioni,
formulando le p roposte correttive. Coordina e controlla le rilevazioni di
contabilità gestionale, assicurando il rispetto dei tempi fissati per la
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
231
preparazione del budget. È responsabile del controllo costi e della contabilità
analitica.
In accordo con la Direzione Generale, gestisce la politica e la strategia per il
conseguimento della qualità totale, ivi comprese le rispettive certificazioni;
gestisce le procedure interne, i protocolli di qualità aziendale , i protocolli di
qualità sui beni e servizi offerti dai fornitori, rispondendo dell’approntamento
dei documenti necessari alla certificazione della Qualità. Propone, a ogni
livello, programmi e piani atti a sensibilizzare l’attenzione alle problematiche
della qualità aziendale. Gestisce, coordina e forma il personale sottoposto,
con responsabilità dei risultati.
3) Capo Ufficio Personale, Paghe e Contributi - Capo Ufficio Selezione e
Formazione:
Cura la costituzione, l’evoluzione e la risoluzione di tutti i rapporti di lavoro
dal punto di vista gestionale, amministrativo, fiscale e previdenziale. Elabora
la retribuzione e i relativi adempimenti contrattuali e legali. Mantiene gli
opportuni rapporti con i diversi istituti pubblici attinenti il lavoro. Predispone
gli strumenti necessari per un efficace controllo del costo del lavoro e per
l’elaborazione delle previsioni periodiche. Cura le statistiche relative ai
diversi aspetti del rapporto di lavoro. Coordina le attività di selezione e
formazione del personale. Gestisce, coordina e forma il personale sottoposto,
con responsabilità dei risultati.
4) Capo Ufficio Area Manager:
Gestisce, in collaborazione con il proprio diretto Superiore, al
raggiungimento degli obiettivi di vendita (volume, profitto, fatturato, previsioni) in
una o più aree geografiche, assicurandone il conseguimento. Concorre con il
Responsabile di Settore alla formulazione delle politiche commerciali e
all’attuazione di quanto necessario al raggiungimento degli obiettivi di
quantità, di margine, di coper tura geografica, di qualità del servizio ecc.
Partecipa alla definizione del piano vendite e alla previsione dei costi per
l’area di sua competenza, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi
ricevuti. Controlla e verifica il progressivo andamento degli indicatori
proponendo soluzioni e intervenendo per modificare gli scostamenti negativi.
Gestisce e coordina la Rete di Vendita di propria responsabilità ( Concessionari,
Filiali, Agenti e Operatori di vendita), rispondendo dei risultati attesi.
5) Capo Ufficio Sistemi Informativi:
Gestisce e assicura la pianificazione e il controllo di tutte le attività pertinenti
l’elaborazione dei dati e ai relativi sottoposti. È responsabile dell’analisi e
della progettazione dei sistemi informativi e della gestione operativa del
CED. In concorso con la funzione commerciale, valuta le esigenze aziendali
nella scelta dei programmi gestionali dei servizi richiesti od offerti.
Contribuisce, assieme ai Responsabili delle funzioni, al coordinamento degli
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
232
interventi organizzativi connessi con l’automazione dei sistemi informativi di
settore. Pianifica le risorse necessarie per l’adeguamento degli strumenti di
elaborazione e i piani di formazione per l’aggiornamento del personale
addetto. Rileva le necessità di revisione delle applicazioni esistenti in funzione
delle esigenze strategiche aziendali. È responsabile della riservatezza dei dati
sensibili, della loro conservazione e durata. Si mantiene aggiornato
sull’evoluzione delle tecnologie offerte dal mercato.
6) Capo Reparto Manutenzione e Installazione Impianti:
È in possesso di elevate conoscenze specialistiche plurisettoriali sugli impianti
elettrici, idraulici, termosanitari, meccanici, nonché sulla loro manutenzione
e sulle manutenzioni edili. Gestisce, coordina e forma normalmente almeno
10 Lavoratori sottoposti del proprio settore di competenza , con
responsabilità della disciplina e dei risultati ottenuti.
7) Capo Ufficio Approvvigionamenti:
Gestisce e assicura, nel rispetto delle politiche e procedure aziendali,
l’approvvigionamento di materie prime, impianti, attrezzature e materiali
per la gestione e l’effettuazione dei servizi. Organizza, controlla e verifica che
i prodotti siano consegnati nelle quantità programmate, con le caratteristiche
previste e nei tempi stabiliti. Collabora con le funzioni interessate per
l’acquisto di beni e servizi. Seleziona le fonti di approvvigionamento
attraverso la valutazione economica e qualitativa delle offerte. Raccoglie i
suggerimenti e le proposte dei fornitori trasmettend oli alle funzioni
interessate e cura i buoni rapporti con i fornitori. Gestisce gli addetti alla
funzione acquisti a lui sottoposti.
8) Gestore Eventi Promozionali:
Per la propria elevata esperienza, le conoscenze gestionali, organizzative,
tecniche e commerciali, gestisce l’attività di propria competenza, con
responsabilità diretta del lavoro svolto dai sottoposti e dei loro risultati.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
233
Esemplificazioni e Profili Settore “Sale Gioco”
v Il Lavoratore con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e Responsabilità previste
dal Primo Alinea della Declaratoria del livello B1 “Impiegato Gestionale”, quale:
9) Responsabile di Sala - Gestore:
In coordinamento con la Direzione di Sala, organizza, coordina e addestra il
personale dipendente. Si interfaccia con la Clientela, curando la qualità del
servizio. Organizza e gestisce la ristorazione della Sala, i tempi di gioco e del
servizio offerto, in conformità con le norme e procedure aziendali. Verifica il
corretto funzionamento di tutte le macchine da gioco, impianti e servizi della
Sala. Supporta la Direzione di Sala nello sviluppo e nell’implementazione
della strategia commerciale. Verifica le p rocedure previste dalla normativa
in materia di antiriciclaggio.
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste
dalla Declaratoria del presente Livello.
LIVELLO B2
Titoli: a. Gestore con responsabilità del risultato/Capo
Squadra
1) Impiegato Gestionale
2) Operatore di Vendita di Seconda Categoria
b. Coordinatore
3) Impiegato di Elevato Concetto Plurisettoriale
4) Operatore Altamente Specializzato Plurisettoriale
v Primo Alinea
Declaratoria livello B2a: Impiegato Gestionale con
responsabilità del risultato
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomia,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “B/2a” dell’art. 259 del
presente CCNL, nell’ufficio/gruppo/squadra coordinato, è il Responsabile
che, con adeguata iniziativa, gestisce almeno 3 Sottoposti di livello C1 o C2,
avendo responsabilità diretta della disciplina del lavoro, della loro
formazione e dei risultati complessivamente conseguiti.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
234
v Secondo Alinea
Declaratoria livello B2a: Operatore di Vendita di Seconda
Categoria
L’Impiegato Commerciale “Gestore” che svolge attività di vendita diretta e, in
possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Tabella “B/2a” dell’art. 259 del presente
CCNL e di quelle proprie dell’Operatore di Vendita di Terza Categoria,
avendo i Titoli e Requisiti necessari, nonché le competenze tecniche, è
stabilmente incaricato di viaggiare per la trattazione con la clientela e la
ricerca della stessa. Provvede inoltre a fornire all’Azienda gli elementi per la
stipulazione dei preventivi in base alle richieste dei Clienti e alle disposizioni
ricevute. Mantiene i rapporti commerciali e di servizio con i Clienti.
Supervisiona il lavoro fino a 3 Operatori di Vendita di livello inferiore.
v Terzo Alinea
Declaratoria livello B2b: Impiegato di Elevato Concetto
Plurisettoriale e Coordinatore
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomia,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “B/2b” dell’art. 259 del
presente CCNL, avendo padronanza dei programmi gestionali e applicando
procedure operative complesse relative ai sistemi tecnici, produttivi,
commerciali o amministrativi adottati, anche congiuntamente, svolge
compiti che richiedano elevate e specialistiche conoscenze organizzative,
merceologiche, tecniche, legali, amministrative, linguistiche o commerciali.
Coordina organizzativamente fino a 10 sottoposti di livelli inferiori .
Appronta i conseguenti interventi operativi o procedurali e risponde dei
risultati propri e dei suoi sottoposti.
v Quarto Alinea
Declaratoria livello B2b: Operatore Altamente Specializzato
Plurisettoriale e Coordinatore
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomia,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “B/2b” dell’art. 259 del
presente CCNL, con competenze specialistiche plurisettoriali, con specifica
collaborazione e adeguata iniziativa, sceglie procedure, l’impiego di
materiali, prodotti, macchine, attrezzature e utensili, definendo i parametri
di lavoro secondo i criteri di economicità, buona t ecnica e di rispetto delle
norme vigenti. Svolge complessi interventi e/o servizi, con responsabilità del
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
235
risultato atteso. Coordina organizzativamente fino a 10 sottoposti di livelli
inferiori.
v Quinto Alinea
Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello B1, nei primi
12 mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 143).
v Sesto Alinea
Lavoratore di Prima assunzione, Destinatario del Livello B1, nei primi
20 mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 144).
Esemplificazioni e Profili Generali
v Il Lavoratore con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e Responsabilità previste
dal Primo Alinea “Impiegato Gestionale” e dal Terzo Alinea “Impiegato di
Elevato Concetto Plurisettoriale e Coordinatore” della Declaratoria del
livello B2a, quale:
1) Impiegato Specialista apicale in area:
o Amministrativa
o Approvvigionamenti/Acquisti
o Personale
o Tecnica impianti
o Informatica
o Logistica
o Qualità
2) Addetti Assistenza Clienti - Traduttori - Preventivisti:
In possesso di elevate competenze commerciali settoriali e con ottima
padronanza di almeno una lingua straniera, è responsabile della disciplina,
formazione e risultati dell’intero gruppo coordinato. I ntrattiene rapporti
amministrativi, commerciali, legali o tecnici con competenza specifica riferita
al settore di attività aziendale. Quando richiesto, effettua, con competenza
settoriale specifica, la traduzione di testi dall’italiano e/o in italiano.
3) Realizzatore di Campagne promozionali:
Cura l’intera realizzazione delle attività di progettazione, organizzazione e
realizzazione di eventi e/o di campagne promozionali. Gestisce, coordina e
forma fino a 10 sottoposti, l’organizzazione e la disciplina del lavoro dei
promoter, hostess, allestitori, dimostratori e altri collaboratori, dipendenti o
autonomi, addetti alla campagna, rispondendo del loro risultato complessivo.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
236
4) Responsabile Artistico - Art Director:
In possesso delle specialistiche conoscenze e competenze richieste, è
Responsabile dell’ideazione di campagne pubblicitarie attraverso i differenti
media, dalle affissioni fino al web, curandone l’aspetto visivo, grafico e la
forma, secondo le tendenze del costume e della comunicazione, traducendo
i “concetti della campagna” in immagini. Segue la realizzazione di fotografie,
immagini e impaginazione dei testi (comunicati, brochure, pieghevoli e
cartellonistica). Si occupa della produzione e post produzione della
pubblicità, garantendo il raggiungimento del risultato in termini temporali,
quantitativi e qualitativi.
5) Responsabile Ufficio Stampa:
È il portavoce dell’Organizzazione. La sua attività consiste principalmente
nell'assicurare una strategia di comunicazione esterna e, nel contempo,
promuovere l'immagine dell’azienda. Si occupa della redazione dei testi per
i comunicati agli organi di stampa e ai media, di cui poi segue e controlla
anche le fasi di trasmissione, cura la rassegna stampa e organizza le
conferenze stampa. Di queste, cura sia gli aspetti operativi (inviti, luoghi,
orari, relatori, realizzazione di un press kit) sia la selezione delle notizie da
divulgare, rilevando gli aspetti coerenti con l’immagine da comunicare. Ha
ottima padronanza della lingua italiana e di almeno una lingua straniera,
unite ad ottime doti relazionali, capacità di sintesi, familiarità con la scrittura,
creatività e iniziativa.
v Il Lavoratore con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e Responsabilità previste
dal Quarto Alinea della Declaratoria del livello B2b “ Operatore Altamente
Specializzato Plurisettoriale e Coordinatore”, quale:
6) Capo Squadra Riparatori:
Con le competenze di riparatore, aggiustatore meccanico, elettrico,
elettronico, oleopneumatico, lattoniere, verniciatore ecc., coordina dal punto
di vista tecnico ed organizzativo fino a 10 sottoposti del proprio settore di
competenza, con responsabilità dei risultati ottenuti.
7) Responsabile Progettisti e Montatori/Manutentori:
In possesso di conoscenze specialistiche sugli impianti elettrici, idraulici,
termosanitari, meccanici e sulla loro manutenzione, gestisce, coordina e
forma fino a 10 sottoposti del proprio settore di competenza , con
responsabilità della disciplina del lavoro e dei risultati da loro ottenuti.
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste
dalla Declaratoria del presente Livello.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
237
LIVELLO C1
Titoli: • Impiegato di Concetto Settoriale - Supervisore e
Coordinatore
• Operatore di Vendita di Terza Categoria e
Coordinatore
v Primo Alinea
Declaratoria livello C1: Impiegato di Concetto - Supervisore e
Coordinatore
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomia,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “C/1” dell’art. 259 del
presente CCNL, con specifica collaborazione e nell’ambito delle proprie
mansioni, opera con adeguata iniziativa, al fine di garantire i risultati
richiesti, anche coordinando professionalmente i propri sottoposti. Ha
padronanza dei programmi gestionali e applica procedure operative
complesse, relative al sistema tecnico, produttivo, commerciale,
amministrativo, adottate nello specifico ambito di competenza. E’ incaricato
di svolgere, anche congiuntamente, compiti che richiedano specialistiche
conoscenze tecniche, produttive, merceologiche, legali , amministrative,
linguistiche o commerciali, approntando i conseguenti interventi operativi.
v Secondo Alinea
Declaratoria livello C1: Operatore di Vendita di Terza Categoria
e Coordinatore
L’Impiegato Commerciale “ di Concetto - Supervisore e Coordinatore ” che, in
possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Tabella “C/1” dell’art. 259 del presente CCNL
e dell’Operatore di Vendita di Quarta Categoria, avendo i Titoli, Requisiti e
Competenze necessarie, stabilmente promuovere presso i Clienti i
servizi/prodotti aziendali, avendo anche l'incarico di ricercare e segnalare
potenziali Clienti di specifici prodotti. Può coordinare organizzativamente
un gruppo di altri Operatori di Vendita, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle loro attività
lavorative.
v Terzo Alinea
Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello B2, nei primi
12 mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 143).
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
238
v Quarto Alinea
Lavoratore di Prima assunzione, Destinatario del Livello B2, nei primi
20 mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 144).
Esemplificazioni e Profili Generali
v Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e Responsabilità
previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello C1 “Impiegato di Concetto
- Supervisore e Coordinatore”:
1) È Impiegato di Concetto in uno o più settori:
o Amministrativo
o Contabile
o Addetto agli Acquisti
o Bandi e Finanziamenti
o Addetto alla Qualità
o Addetto all’Ufficio del personale
o Addetto agli Approvvigionamenti
o Tecnico
o Informatico
o Addetto alla Logistica
2) Operatore Commerciale Specializzato e Coordinatore:
Per il raggiungimento degli obiettivi assegnati e quando richiesto dalla
mansione, anche con l’uso di una lingua straniera , svolge attività di
promozione dei prodotti, consulenza e assistenza al Cliente. In completa
autonomia, gestisce le lamentele dei Clienti, gli eventuali resi, i cambi e le
garanzie. Coordina organizzativamente un gruppo di altri lavoratori, senza
responsabilità̀ diretta per il lavoro da essi singolarmente svolto.
3) Tecnico grafico:
In possesso delle elevate conoscenze e competenze richieste, è in grado di
ideare, progettare e sviluppare soluzioni grafiche coerenti con le
caratteristiche tecniche e funzionali e con gli obiettivi comunicativi dei
prodotti da realizzare, tenendo conto del supporto con cui deve essere
veicolato il prodotto (stampa, media elettronici, web, ecc.) e del target di
riferimento.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
239
Esemplificazioni e Profili Settore “Sale Gioco”
v Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e Responsabilità
previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello C1 “Impiegato di Concetto
- Supervisore e Coordinatore”:
4) Impiegato di Sala - Coordinatore:
Gestisce e organizza le attività amministrative di Sala nel rispetto delle
procedure aziendali e della normativa vigente in materia. Redige la
reportistica riferita all’andamento della Sala. Si occupa della rilevazione delle
presenze dei dipendenti per l’elaborazione delle paghe, delle comunicazioni
agli Enti e di tutti gli altri aspetti amministrativi di Sala.
5) Responsabile commercio elettronico - E-commerce manager:
In possesso delle elevate competenze e conoscenze tecniche informatiche e
commerciali, è responsabile di tutte le attività relative al commercio
elettronico e al gioco on line , ivi comprese quelle amministrative correlate.
Coordina e forma il personale sottoposto, con responsabilità dei risultati
dell’intero gruppo.
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste
dalla Declaratoria del presente Livello.
LIVELLO C2
Titoli: • Impiegato Qualificato Settoriale
• Operatore di Vendita di Quarta Categoria
• Operatore Qualificato Settoriale
• Operaio Qualificato Settoriale
Declaratoria Livello C2
v Primo Alinea
Declaratoria livello C2: Impiegato Qualificato
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomia,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “C/2” dell’art. 259 del
presente CCNL, per la propria qualificata esperienza e competenza, sceglie
soluzioni e svolge, con personale responsabilità, mansioni specialistiche
d’area (amministrative, tecniche, produttive o commerciali ) e relative operazioni
complementari, anche di vendita. Coordina organizzativamente un gruppo
di lavoratori di livello inferiore. Risponde al proprio Responsabile.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
240
v Secondo Alinea
Declaratoria livello C2: Operatore di Vendita di Quarta
Categoria
L’Impiegato Commerciale “Qualificato” che, in possesso delle Conoscenze,
Abilità, Autonomia, Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella
“C/2” dell’art. 259 del presente CCNL, avendo i Titoli e Requisiti necessari,
è assunto stabilmente per promuovere presso i Clienti i servizi aziendali
offerti. Ha anche l'incarico di ricercare e segnalare i potenziali Clienti.
v Terzo Alinea
Declaratoria livello C2: Operatore Qualificato
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomia,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “C/2” dell’art. 259 del
presente CCNL, a fronte di richieste d’intervento, svolge mansioni qualificate
che comportino particolari conoscenze tecniche e adeguate capacità tecnico -
pratiche, comunque acquisite. Per l’elevata conoscenza del proprio ambito
lavorativo, opera in completa autonomia esecutiva nel rispetto delle
disposizioni generali aziendali e legali riferite alla propria area d’attività.
v Quarto Alinea
Declaratoria livello C2: Operaio Qualificato
In possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Tabella “C/2” dell’art. 259 del presente
CCNL, individua guasti ed effettua riparazioni, manutenzioni elettriche,
idrauliche o meccaniche o la messa a punto di apparati, macchine o impianti,
rispondendo al Responsabile Apicale d’area.
v Quinto Alinea
Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello C1, nei primi
10 mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 143).
v Sesto Alinea
Lavoratore di Prima assunzione, Destinatario del Livello C1, nei primi
18 mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 144).
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
241
Esemplificazioni e Profili Ruoli Generali
v Il Lavoratore con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e Responsabilità previste
dal Primo Alinea della Declaratoria del livello C2 “Impiegato Qualificato”:
1) Impiegato Qualificato:
Per l’esperienza e la competenza posseduta, opera in condizioni di elevata
autonomia esecutiva nel settore di competenza, garantendo i risultati richiesti
dalla mansione. È Addetto in uno o più settori:
o Contabilità
o Acquisti
o Gestione Ordini
o Qualità
o Amministrazione del Personale
o Commerciale (addetto alle Vendite e Post Vendita; addetto al controllo vendite;
creatore o redattore di rapporti di informazioni commerciali)
o Bandi e Finanziamenti
o Privacy/Riservatezza Dati e Antiriciclaggio
o Deposito/Protocollazione Atti/Pratiche
o CED
o Tecnico
2) Operatore Qualificato:
Con competenza nella lingua italiana e, quando richiesto, con buona
conoscenza in almeno una lingua straniera, intrattiene abitualmente i
rapporti commerciali, amministrativi, tecnici ecc, con Collaboratori, Enti,
Clienti, Banche o Fornitori. È Addetto agli uffici:
o Amministrativo
o Approvvigionamenti
o Commerciale
o Logistica
3) Addetto EDP - Segretario di Direzione - Segretario con gestione pratiche
riservate:
Svolge, con specifica competenza, diligenza e collaborazione, più compiti
quali: raccolta di dati, elaborazione di schede e situazioni, compilazione di
registri o reperti obbligatori, tenuta di situazioni contabili, scadenziari,
estratti conto, solleciti, predisposizione di comunicazioni e Verbali,
corrispondenza con i Clienti, ecc. Normalmente, risponde al proprio Capo
Ufficio.
4) Tecnico Informatico:
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
242
In possesso delle conoscenze e competenze qualificate di settore, installa e
configura prodotti, hardware e software, aggiorna i programmi. Esegue il
monitoraggio delle funzioni in esercizio ed i tests, garantendo il
raggiungimento del risultato atteso, ivi compresa sulla documentazione
afferente e delle licenze.
5) Coordinatore comunità virtuale - Web Community Manager:
In possesso delle conoscenze e competenze richieste sul Marketing &
Comunicazione digitale, coordina comunità virtuali presenti sul Web,
creando e potenziando le relazioni tra i membri della stessa e tra questa e
l’organizzazione. In particolare, promuove, controlla, analizza e valuta le
conversazioni che si svolgono sulle varie risorse Web ( siti Web, blog, social
network).
6) Addetto alle relazioni con i Clienti:
È addetto all’accoglienza dei clienti, al ricevimento delle loro richieste
(iscrizioni, registrazioni, resi, attivazioni assicurazioni, prenotazioni ecc.) e
alle rilevazioni sul grado di soddisfazione del Cliente. Cura l’efficienza nel
rapporto con il Cliente e con sollecitudine concorre att ivamente alla sua
soddisfazione.
7) Cliente Misterioso (Mistery - Ghost Client):
Secondo le disposizioni ricevute, svolge attività di simulazione al fine di far
valutare, in modo anonimo, la qualità dei servizi, struttura e prodotti, le
procedure e il comportamento dei dipendenti. Provvede a redigere apposita
relazione sui comportamenti/dati rilevati.
Esemplificazioni e Profili Settore “Sale Gioco”
v Il Lavoratore con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e Responsabilità previste
dal Primo Alinea della Declaratoria del livello C2 “Impiegato Qualificato”:
8) Operatore Qualificato “Gaming Hall”:
Garantisce il corretto svolgimento del gioco del bingo, nel rispetto delle
disposizioni legali e aziendali e la costante verifica dello stock delle cartelle di
gioco, verificando il corretto funzionamento delle relative apparecchiature
del bingo. È responsabile della vendita diretta delle cartelle del bingo, della
verifica delle cartelle vincenti e del pagamento dei premi. Tiene la contabilità
delle cartelle vendute in ogni partita, determinando l’entità dei premi. Si
occupa di tutte le attività di cassa ri ferite al bingo, alle macchine da gioco e
alle scommesse, tenendo la relativa contabilità. Effettua il pagamento dei
premi e la riscossione dei ticket, del denaro dalle casse oltre al prelievo delle
somme incamerate dalle macchine da gioco e di tutte le attività ad esse
connesse. Effettua il controllo delle serie di cartelle da gioco. Si interfaccia
con la Clientela, curando la qualità del servizio in conformità con gli standard
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
243
aziendali. Verifica l’ordine e pulizia nell’area di gioco assegnata. Assicura il
rispetto delle procedure operative inerenti alle attività sopra descritte e di
quelle previste dalla normativa antiriciclaggio, il tutto sotto la supervisione e
responsabilità del Responsabile di Sala.
9) Operatore Qualificato “Commis di sala, Food e Bar”:
Svolge servizi qualificati di caffetteria, al ban co o ai tavoli e somministra
bevande, preparando i relativi cibi secondo le disposizioni ricevute. Assicura
un efficiente e puntuale servizio di ristorazione alla Clientela nel rispetto delle
direttive e procedure aziendali e della normativa fiscale, occupandosi della
preparazione e della pulizia dei tavoli e attrezzature della sala. Garantisce il
normale svolgimento delle attività di cucina nel rispetto delle norme HACCP
e delle direttive e procedure azienda li di ristorazione. Provvede alle
operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali e attrezzature.
v Il Lavoratore con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e Responsabilità previste
dal Terzo Alinea della Declaratoria del livello C2 “ Operaio - Operatore
Qualificato”:
10) Operaio Qualificato Installatore o Conduttore impianti / Riparatore,
Manutentore (meccanico, elettrico, idraulico ecc.):
A fronte di richieste e/o interventi, anche calendarizzati, per le proprie
qualificate competenze di settore, effettua lavori richiedenti conoscenze
tecniche particolari ed elevate capacità tecnico -pratiche, comunque
acquisite, individuando i guasti di nor male difficoltà, in relazione ai mezzi
e/o strumenti disponibili. Effettua installazioni, riparazioni e manutenzioni.
Risponde al proprio Responsabile diretto.
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste
dalla Declaratoria del presente Livello.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
244
LIVELLO D1
Titoli: • Impiegato di Elevato Ordine Settoriale
• Operatore Esperto Settoriale
v Primo Alinea
Declaratoria livello D1: Impiegato di Elevato Ordine
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomia,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “D/1” dell’art. 259 del
presente CCNL , con specifica collaborazione e con autonomia esecutiva,
svolge lavori che richiedano adeguate competenze teoriche o acquisite
mediante pratica ed elevata esperienza nel settore in cui opera, e garantisce
l’effettuazione corretta dei compiti e delle opere di competenza. Risponde al
Capo Ufficio, o Capo Servizio, o al Coordinatore o ad altro Lavoratore
inquadrato a livello superiore.
v Secondo Alinea
Declaratoria livello D1: Operatore Esperto Settoriale
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomia,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “D/1” dell’art. 259 del
presente CCNL , con specifica collaborazione e con autonomia esecutiva,
svolge compiti operativi, per i quali siano richieste adeguate conoscenze
teoriche settoriali e capacità tecnico- pratiche, comunque acquisite. Risponde
al Coordinatore di settore o ad altro Lavoratore inquadrato a livello
superiore.
v Terzo Alinea
Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello C2, nei primi 8
mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 143).
v Quarto Alinea
Lavoratore di Prima assunzione, Destinatario del Livello C2, nei primi
16 mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 144).
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
245
Esemplificazioni e Profili Ruoli Generali
v Il Lavoratore con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e Responsabilità previste
dal Primo Alinea della Declaratoria del livello D1 “ Impiegato di Elevato
Ordine”:
1) Impiegato di Elevato Ordine:
Svolge diverse operazioni amministrative concatenate o effettua servizi che
richiedono conoscenze settoriali, esperienza e particolare attenzione.
Utilizzando schemi o programmi già predisposti, raccoglie, spunta, imputa,
registra ed elabora dati, verifica ndo e controllando le operazioni effettuate,
garantisce un evoluto utilizzo dei programmi di videoscrittura, calcolo,
presentazione e simili, compilando schede, registri, moduli e fascicoli.
Effettua l’inserimento dati, appronta la documentazione necessari a alle
pratiche elaborate, e/o rispondendo alle richieste del Suo Responsabile.
2) Addetto pratiche operative - Addetto verifica incassi e pagamenti:
Svolge, con specifica competenza, diligenza e collaborazione, uno o più
compiti quali: raccolta di dati, registrazione di schede, compilazione di
registri o reperti obbligatori, tenuta di scadenziari o di estratti conto, solleciti
ai Clienti o ai Fornitori, rispondendo al proprio Capo Ufficio.
3) Impiegato Contabile:
Su indicazione del Responsabile, predispone, registra ed archivia la
documentazione di consegna, i documenti di trasporto e le fatture.
4) Impiegato Commerciale:
Fornisce alla clientela informazioni telefoniche complesse sui prodotti e
servizi aziendali, oltre che informazioni su modi e tempi di pagamento, di
consegna, intervento, ecc.
5) Addetto Salvataggi EDP:
Effettua i salvataggi dei dati conformemente agli schemi e alle procedure
ricevute.
6) Centralinista/Addetta ricevimento bilingue - Addetto Accoglienza:
È addetto alla gestione delle telefonate, alla preparazione, consegna e
ricevimento della posta, anche elettronica, al ricevimento e registrazione dei
visitatori, anche con l’uso semplice della lingua straniera richiesta. È addetto
alle attività di prima informazione e accoglienza.
7) Addetto ai servizi di prenotazione - Addetto Registri:
Con specifica collaborazione e conoscenza dei termini di settore, provvede
all’acquisto o prenotazione di biglietti, trasferte, richieste documenti e
fascicoli, stampe ecc.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
246
Esemplificazioni e Profili Settore “Sale Gioco”
v Il Lavoratore con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e Responsabilità previste
dal Primo Alinea della Declaratoria del livello D1 “Impiegato di Elevato
Ordine”:
8) Operatore Esecutivo Settoriale “Cuoco, Banconiere, Addetto alla cassa”:
Esegue con autonomia esecutiva mansioni settoriali che richiedono
competenza specifica, comunque acquisita, ivi comprese quelle relative alla
cassa. Svolge servizi di caffetteria, al banco o ai tavoli e somministra bevande.
Esegue con autonomia le corrette operazioni di pulizia, riordino e riassetto
dei locali e attrezzature.
9) Operatore informatico:
Con specifica collaborazione, competenza e conoscenza dei termini tecnici
del settore informatico, effettua le attività previste per i sistemi di
elaborazione.
10) Hostess - Steward:
È addetto all’accoglienza dei Clienti, alla registrazione dei visitatori, ai servizi
informativi, alla gestione d elle telefonate, anche con l’uso semplice della
lingua straniera. Effettua le procedure di registrazione.
v Il Lavoratore con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e Responsabilità previste
dal Secondo Alinea della Declaratoria del livello D1 “ Operatore Esperto
Settoriale”:
11) Tecnico manutenzione e magazzino:
Provvede all’ordinaria manutenzione della S truttura, degli impianti e delle
attrezzature, nonché all’ordinaria manutenzione e pulizia delle macchine da
gioco. Assicura il costante rifornimento della S ala di prodotti food e no food,
occupandosi della gestione del magazzino, ivi comprese le attività di carico e
scarico, della conservazione e stoccaggio dei prodotti nel ri spetto delle
procedure aziendali e delle norme HACCP.
12) Operaio Esperto Settoriale:
Esegue interventi di normale complessità e lavori che richiedono normali
conoscenze teorico - pratiche, comunque acquisite, quali: conduzione
impianti, riparazioni, manutenzioni (meccaniche, elettriche, idrauliche ecc .).
Risponde al proprio Responsabile diretto.
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste
dalla Declaratoria del presente Livello.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
247
LIVELLO D2
Titoli: • Impiegato d’Ordine Settoriale
• Operatore Comune Settoriale
v Primo Alinea
Declaratoria livello D2: Impiegato d’Ordine
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomia
Operativa, Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “D/2”
dell’art. 259 del presente CCNL , svolge con specifica collaborazione
mansioni d’ordine ed esecutive, anche articolate su più esemplificazioni
professionalmente omogenee, cioè di pari livello. Opera anche con l’uso di
normali attrezzature (autovetture), documenti ( schede, registri ecc .) e/o
apparecchi (PC, telefoni, palmari ecc.). È in possesso di formazione specifica e/o
esperienza pratica. Risponde al proprio Responsabile.
v Secondo Alinea
Declaratoria livello D2: Operatore Comune
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomia
Operativa, Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “D/2”
dell’art. 259 del presente CCNL, con specifica collaborazione e nel rispetto
delle disposizioni di lavoro ricevute e sotto la direzione o il controllo, anche
documentale o remoto, di altro Responsabile, svolge mansioni pratiche ed
esecutive, che possono essere articolate su più esemplificazioni
professionalmente omogenee, cioè di pari livello. Può utilizzare macchine
e/o apparecchiature di uso corrente o ad esse analoghe. È richiesta normale
formazione specifica e/o esperienza pratica.
v Terzo Alinea
Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello D1, nei primi
6 mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 143).
v Quarto Alinea
Lavoratore di Prima assunzione, Destinatario del Livello D1, nei primi
14 mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 144).
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
248
Esemplificazioni e Profili Ruoli Generali
v Il Lavoratore con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e Responsabilità previste
dal Primo Alinea della Declaratoria del livello D2 “Impiegato d’Ordine”:
1) Impiegato d’Ordine:
È addetto alle attività di: protocollo, archivio, fotocopiatura e stampa
completa di documenti (fronte e verso, graffettatura, fascicolazione e/o plastificazione
ecc.); ricevimento, centralino telefonico e corrispondenza interna/esterna;
immissione dati su maschere già predisposte e/o nei fogli di calcolo ;
videoscrittura. Su indicazione del Responsabile effettua diverse operazioni,
rispettando disposizioni, procedure o schemi predeterminati: stampa
situazioni, cura lo scadenziario ecc. in ambito:
o Amministrativo
o Commerciale
o Tecnico - Informatico
o Addetto al Centralino - Addetto al Call Center
o Addetto alla Reception - Accoglienza Clienti
o Archivista
o Addetto posta
o Videoscritturista
v Il Lavoratore con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e Responsabilità previste
dal Secondo Alinea della Declaratoria del livello D2 “Operatore Comune”:
2) Addetto Stand/Spazi promozionali:
Predispone gli stand/spazi promozionali all’interno degli esercizi, con
utilizzo di materiali forniti dall’Azienda e realizzazione del layout in base alle
istruzioni fornite. Posiziona i prodotti in funzione delle strategie commerciali,
come da disposizioni ricevute.
3) Addetto al Volantinaggio:
Distribuisce materiale pubblicitario e promozionale tramite la consegna a
domicilio di volantini, a piedi o con utilizzo di motocicli o autovetture.
4) Operaio Comune:
Con la necessaria competenza pregressa e/o formazione, effettua semplici
attività di manutenzione, ricevimento posta, sostituzione corpi illuminanti,
accensione/spegnimento impianti secondo procedure prefissate.
5) Fattorini - Portapacchi/Autista:
Secondo i programmi ricevuti, anche attraverso sistemi informatizzati o
telematici, con l’uso di normali veicoli (automobili o autocarro), che richiedono il
possesso di Patente di categoria B, effettua abitualmente le consegne e i ritiri
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
249
di pacchi, documenti e/o cibi, compilando i relativi avvisi di consegna e/o di
mancato recapito.
6) Addetto alle attività di spazzamento e raccolta/ Addetto manutenzione delle
aree verdi:
Nel rispetto delle indicazioni ricevute, effettua attività di pulizia,
spazzamento, raccolta, irrigazione e mantenimento dell’ordine e decoro
ambientale.
7) Addetto alla sicurezza accessi - Sorvegliante - Guardiano - Usciere/Portiere
- Fattorino - Accompagnatore Clienti/Visitatori:
Nel rispetto delle indicazioni ricevute, effettua attività di controllo visivo degli
accessi; registrazione e regolazione del flusso delle persone e merci in entrata
e uscita; attività ausiliarie alla viabilità e fruizione dei servizi, registrazione,
esazione e custodia nei parcheggi.
Esemplificazioni e Profili Settore “Sale Gioco”
v Il Lavoratore con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e Responsabilità previste
dal Secondo Alinea della Declaratoria del livello D2 “Operatore Comune”:
8) Addetto ai servizi comuni:
Effettua la pulizia e il riordino dei locali, del mobilio, delle attrezzature di
Sala, servizi e cucina. Controlla l’entrata e uscita dei giocatori di Sala, inibisce
l’accesso in Sala alla clientela priva dei requisiti imposti dalla Legge,
segnalando al Responsabile di Sala eventuali problemi.
9) Aiuto Cucina/Banco:
Esegue mansioni semplici o ripetitive o sotto la direzione e il controllo di altro
responsabile, quale:
• Aiuto Cuoco
• Aiuto Banconiere
• Aiuto Caffetteria
• Ausiliario di Cucina (lavapiatti/pentole/utensili, attività di facchinaggio ecc.)
• Addetto alla preparazione del locale (pulizia e preparazione dei tavoli, del banco
ecc.)
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste
dalla Declaratoria del presente Livello.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
250
TITOLO LIV
OPERATORI DI VENDITA
Art. 264 - Operatori di Vendita: Classificazione
Per l’inquadramento degli Operatori di Vendita si rinvia alla Classificazione del
Personale prevista nel precedente Titolo.
L'eventuale assegnazione dei compiti anzidetti dovrà essere motivata da reali
esigenze di acquisizione e conservazione dei Clienti e coordinata nell’ambito
delle professionalità impiegatizie, secondo il seguente criterio di equivalenza:
§ Operatore di Vendita di Prima Categoria: Impiegato Commerciale di
livello “B1”;
§ Operatore di Vendita di Seconda Categoria: Impiegato Commerciale di
livello “B2”;
§ Operatore di Vendita di Terza Categoria: Impiegato Commerciale di
livello “C1”;
§ Operatore di Vendita di Quarta Categoria: Impiegato Commerciale di
livello “C2”.
Art. 265 - Operatori di Vendita: rapporto di lavoro
Fermo restando quanto già previsto dal presente CCNL, la lettera di assunzione
dell'Operatore di Vendita dovrà contenere anche:
a. eventuali compiti accessori dell'Operatore di Vendita, purché compatibili
con il suo livello professionale;
b. l’ambito operativo ( zona o territorio ecc .), l’oggetto (prodotti, servizi ecc .), gli
obiettivi di vendita ( anche con rinvio ad allegati ) e i profili delle provvigioni ,
secondo le previsioni del successivo articolo;
c. le condizioni e gli eventuali limiti d’uso dell’autovettura concessa
dall’Azienda o dei rimborsi per l’uso dell’autovettura personale per motivi di
lavoro.
Nell’esecuzione del lavoro, l’Operatore di Vendita dovrà rispettare i prezzi, le
condizioni di fornitura, la zona assegnata, l’oggetto e la politica commerciale
aziendale.
Art. 266 - Operatori di Vendita: retribuzione condizionata e variabile
o a provvigioni
L’Operatore di Vendita sarà retribuito con una retribuzione fissa mensile, come
precisato nella Tabella 1 del presente CCNL (art. 268), commisurata al tempo
della prestazione (pieno o parziale) e una variabile, condizionata al
raggiungimento degli obiettivi annuali o con provvigioni.
Tale quota di retribuzione variabile, condizionata o a provvigione, sarà
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
251
regolamentata nella Lettera di assunzione da successivo Accordo assitito o, per
gli aspetti generali aziendali, nell’eventuale Contratto di Secondo livello o nel
Disciplinare aziendale.
In ogni caso, al raggiungimento degli obiettivi concordati, le provvigioni o i premi
condizionati dovranno garantire un importo lordo almeno pari al 10% (dieci per
cento) della P.B.N.C.M. spettante nel periodo considerato.
Le Parti, vista l’evidente natura incentivante della retribuzione condizionata e
variabile erogata quale provvigione e la sua aleatorietà, sin da ora prevedono la
possibilità di applicare a tali somme i benefici di destinazione in Welfare, fermo
restando la compatibilità legale e la possibilità di sottoscrivere un Accordo
Aziendale di Secondo livello tra le Parti contraenti sul Premio di Risultato, che
recepisca e regolamenti quanto precede, nel rispetto del Decreto Interministeriale
del 25 marzo 2016 e s.m.i.
Considerato che nella base di computo della tredicesima mensilità, delle festività
e delle ferie si deve fare riferimento anche al valore medio mensile dell’anno
precedente di tutti gli elementi retributivi variabili contrattualmente previsti, le
Parti confermano che le retribuzioni variabili o provvigioni riconosciute agli
Operatori di Vendita ( nel loro valore medio annuale) concorreranno a determinare
tutte le retribuzioni differite.
In alternativa, con reciproco beneficio delle Parti, in termini di chiarezza per gli
Operatori e di semplificazione per le Aziende, si concorda anche la possibilità
pattizia individuale, da inserire nella lettera d’assunzione, di sostituire il predetto
metodo di calcolo con il riconoscimento delle incidenze delle retribuzioni
condizionate e variabili sulle retribuzioni differite, mediante l’incremento delle
predette retribuzioni condizionate delle seguenti quote percentuali calcolate sul
valore delle provvigioni dovute:
• + 8,33% per tredicesima mensilità;
• + 8,33% per ferie;
• + 0,77% per festività.
Pertanto, la percentuale di resa minima del Premio al raggiungimento degli
obiettivi sarà quella concordata , almeno pari al 10% della P.B.N.C.M. , quanto
vi sia il separato calcolo dei riflessi sulle retribuzioni differite o, in alternativa, gli
importi dei premi spettanti saranno incrementati del 17,43% a totale copertura
delle voci retributive differite. I Premi così incrementati saranno pertanto
ininfluenti nei calcoli della tredicesima mensilità, delle ferie e delle festività
dovute.
In entrambi i diversi metodi di erogazione, i Premi Condizionati di cui al presente
articolo saranno influenti nella determinazione del T.F.R.
La Lettera di assunzione e/o i successivi Accordi stabiliranno i casi particolari di
riconoscimento dei Premi o Provvigioni dell’Operatore di Vendita (per vendite
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
252
dirette dell’Azienda a Clienti acquisiti dall’Operatore, in caso di cessazione ecc.).
Specifiche circostanze potranno rendere equa la ripartizione della provvigione
tra diversi Operatori di Vendita intervenuti nell’acquisizione dell’affare, previo
accordo tra le Parti Aziendali interessate.
Ai soli fini del diritto alla provvigione, le proposte d'ordine s’intendono accettate
se non respinte per iscritto dall’Azienda entro 30 (trenta) giorni dalla data di
ricevimento. Decorso tale termine, in caso si siano verificati eventi che facciano
dubitare della solvibilità del C liente ( esempio: elevazione protesti, morosità ecc. ),
l’Azienda, previa tempestiva informazione all’Operatore, potrà rifiutarsi di
accettare l'ordine. In tal caso, all’Operatore di Vendita non spetterà alcuna
provvigione.
Le Provvigioni o Premi maturati nel mese saranno liquidati dalla fine di ogni
trimestre, ugualmente ripartiti in quote nei tre mesi successivi. Entro 30 giorni
dalla scadenza del trimestre, l’Azienda invierà all’Operatore di Vendita il
resoconto delle provvigioni o premi, con l'indicazione degli elementi essenziali in
base ai quali è stato effettuato il calcolo, nonché il relativo importo. In assenza di
comunicazione, decorso il termine di ulteriori 30 giorni, l’Operatore avrà diritto
di ricevere le provvigioni o premi mensili da lui calcolati sulle vendite effettuate,
fermo restan do il reciproco diritto di porli a conguaglio con le provvigioni
successivamente concordate.
Ove l’Azienda e il Cliente si accordino per non dare in tutto o in parte esecuzione
all'affare, l'Operatore di Vendita ha diritto alla provvigione piena per la parte
eseguita e, nella misura del solo 50% (cinquanta percento), per la parte ineseguita.
In sede aziendale, l’Azienda e il Lavoratore potranno concordare provvigioni o
premi diversi per determinati affari, gruppi di clienti e zone, individuati di volta
in volta con pattuizione scritta.
Le provvigioni o premi saranno erogati all’Operatore di Vendita a decorrere dal
quarto mese dall’inizio del rapporto di lavoro (perchè l’erogazione, come sopra detto, è
suddivisa nelle retribuzioni dei tre mesi successivi al trimestre di maturazione).
TITOLO LV
TRATTAMENTO ECONOMICO CONTRATTUALE
Art. 267 - Il trattamento economico contrattuale previsto dal
presente CCNL è composto dalle seguent i voci retributive ,
singolarmente analizzate nei successivi articoli o Titoli:
1) “Paga Base Nazionale Conglobata Mensile”;
2) “Elemento Perequativo Mensile Regionale”;
3) “Indennità di Mancata Contrattazione”;
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
253
4) “Aumenti periodici d’Anzianità”, dovuti al compiersi dell’anzianità di
servizio contrattualmente prevista;
5) “Provvigioni” o “Premi condizionati”, per gli Operatori di Vendita;
6) Eventuali “Indennità” ex Titolo LVI (Per maneggio denaro o Lavoro discontinuo).
Tale trattamento economico contrattuale, composto negli elementi di cui sopra,
rappresenta quindi il valore da assumere ai fini delle comparazioni contrattuali
in caso di passaggio da altro CCNL.
Le Parti, nell’individuare gli importi da riconoscere al Lavoratore cui si applica il
presente CCNL, sia per gli Impiegati che per Operai, hanno assunto quale
normale sistema di calcolo la c.d. “mensilizzazione”.
Resto inteso che le Aziende potranno anche optare per il calcolo delle
retribuzioni con il sistema orario, purché, a parità di lavoro, sia garantita
l’invarianza dei risultati economici complessivi.
Art. 268 - Voce 1): Paga Base Nazionale Conglobata Mensile
(conformemente al Protocollo di Rinnovo del CCNL del 23/11/2023)
Le Parti, hanno concordato la seguente Paga Base Nazionale Cong lobata
Mensile, in sigla “ P.B.N.C.M.”, da erogare per 13 mensilità annue, già
comprensiva dell’Ex Indennità di Contingenza 1 e dell’ex E.D.R.
Tab. 1a): Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in
valori lordi in euro per Dirigenti, Quadri, Impiegati e
Operai
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5
Livello P.B.N.C.M.
fino al 30/11/23
P.B.N.C.M.
1/12/2023
P.B.N.C.M.
1/12/2024
P.B.N.C.M.
1/12/2025
Dirigenti 3.635,00 3.786,31 3.937,62 4.045,76
Quadri 2.340,34 2.437,76 2.535,18 2.604,80
A1 2.011,70 2.095,44 2.179,18 2.239,02
A2 1.782,64 1.856,84 1.931,05 1.984,08
B1 1.623,30 1.690,87 1.758,44 1.806,73
B2 1.473,92 1.535,27 1.596,63 1.640,47
C1 1.364,37 1.421,16 1.477,96 1.518,54
C2 1.244,86 1.296,68 1.348,50 1.385,53
D1 1.095,48 1.141,08 1.186,68 1.219,27
D2 995,89 1.037,34 1.078,80 1.108,43
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
254
Op. Vendita di 1°
Categoria 1.460,97 1.521,78 1.582,60 1.626,06
Op. Vendita di 2°
Categoria 1.326,53 1.381,75 1.436,97 1.476,43
Op. Vendita di 3°
Categoria 1.227,93 1.279,04 1.330,16 1.366,69
Op. Vendita di 4°
Categoria 1.120,38 1.167,02 1.213,65 1.246,98
1 I valori convenzionali dell’Indennità di Contingenza , conglobati nella
P.B.N.C.M., suddivisi per i diversi livelli d’inquadramento, sono riportati nella
Tabella in Allegato 6 al presente CCNL.
Assorbibilità: a salvaguardia del valore reale della retribuzione pattuita, il
primo aumento contrattuale previsto al 1/12/2023 NON potrà essere assorbito .
Livello
Incremento da
dicembre 2023
(non assorbibile)
Incremento da
dicembre 2024
Incremento da
dicembre 2025
Totale
incrementi
contrattuali
Dirigenti 151,31 151,31 108,14 410,76
Quadri 97,42 97,42 69,62 264,46
A1 83,74 83,74 59,84 227,32
A2 74,20 74,20 53,03 201,44
B1 67,57 67,57 48,29 183,43
B2 61,35 61,35 43,85 166,55
C1 56,79 56,79 40,59 154,17
C2 51,82 51,82 37,03 140,67
D1 45,60 45,60 32,59 123,79
D2 41,45 41,45 29,63 112,54
Op. Vendita di
1° C. 60,81 60,81 43,46 165,09
Op. Vendita di
2° C. 55,22 55,22 39,46 149,90
Op. Vendita di
3° C. 51,11 51,11 36,53 138,76
Op. Vendita di
4° C. 46,64 46,64 33,33 126,60
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
255
Art. 269 - Voce 2): Elemento Perequativo Mensile Regionale
(E.P.M.R.)
Considerato che l’Indice Regionale del costo della vita (IPCA) ha un differenziale
tra Regioni superiore al 30%, a parziale recupero di tale differenziale, è previsto
l’Elemento Perequativo Mensile Regionale, da erogare per 13 mensilit à, negli
importi precisati nelle successive Tabelle 2).
La previsione di tale Elemento Perequativo Mensile Regionale, oltre che
rispondere al criterio dell’art. 36 della Costituzione, per la quale la retribuzione
deve essere “in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un’esistenza libera e
dignitosa”, ha anche lo scopo di favorire le assunzioni nelle aree con più basso
costo della vita che, normalmente, coincidono con quelle a più basso tasso di
occupazione.
Tab. 2) Elemento Perequativo Mensile Regionale
Liv.
(*) Lomb. Ligur. Trent.
A.A. Lazio Tosc. Emilia
R.
Friuli
Ven. G. Umbr. Valle
d’A. Piemont.
Dir. 366,02 349,12 347,04 339,63 333,32 309,05 296,38 282,66 282,66 267,87
QA1 235,66 224,78 223,44 218,67 214,60 198,97 190,82 181,98 181,98 172,47
A2 202,57 193,21 192,06 187,96 184,47 171,03 164,02 156,43 156,43 148,25
A3 179,50 171,21 170,19 166,56 163,46 151,56 145,35 138,62 138,62 131,37
B1 e
OV 1° 163,46 155,91 154,98 151,67 148,85 138,01 132,36 126,23 126,23 119,63
B2 e
OV 2° 148,41 141,56 140,72 137,71 135,15 125,31 120,18 114,61 114,61 108,62
C1 e
OV 3° 137,38 131,04 130,26 127,48 125,11 116,00 111,24 106,09 106,09 100,54
C2 e
OV 4° 125,35 119,56 118,85 116,31 114,15 105,84 101,50 96,80 96,80 91,74
D1 110,31 105,22 104,59 102,36 100,45 93,14 89,32 85,18 85,18 80,73
D2 100,28 95,65 95,08 93,05 91,32 84,67 81,20 77,44 77,44 73,39
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
256
Segue Tab. 2) Elemento Perequativo Mensile Regionale
Liv.
(*) Veneto Marche Abruzzo Sicilia Puglia Camp. Sard. Calab. Basilic. Molise
Dir. 227,80 182,43 137,06 136,00 127,57 120,16 114,90 59,00 59,00 59,00
QA1 146,66 117,45 88,24 87,56 82,13 77,36 73,98 43,00 43,00 43,00
A2 126,07 100,96 75,85 75,27 70,60 66,50 63,59 36,00 36,00 36,00
A3 111,71 89,46 67,21 66,70 62,56 58,93 56,35 33,00 33,00 33,00
B1 e
OV 1° 101,73 81,47 61,21 60,73 56,97 53,66 51,31 29,00 29,00 29,00
B2 e
OV 2° 92,37 73,97 55,57 55,14 51,73 48,72 46,59 26,00 26,00 26,00
C1 e
OV 3° 85,50 68,47 51,44 51,05 47,88 45,10 43,13 23,00 23,00 23,00
C2 e
OV 4° 78,01 62,48 46,94 46,58 43,69 41,15 39,35 21,00 21,00 21,00
D1 68,65 54,98 41,31 40,99 38,45 36,21 34,63 18,00 18,00 18,00
D2 62,41 49,98 37,55 37,26 34,95 32,92 31,48 14,00 14,00 14,00
(*) “OV” è, in sigla, l’Operatore di Vendita.
Nota applicativa
Criteri di erogazione dell’Elemento Perequativo Mensile Regionale
Tale Elemento deve essere riconosciuto ai Lavoratori nel valore previsto per la Regione
sede abituale di lavoro . Qualora l’Azienda abbia sedi di lavoro localizzate in diverse
Regioni, l’Elemento sarà quello proprio della Regione ove il Lavoratore svolga
abitualmente il proprio lavoro.
Il Lavoratore che si trova in altra Regione per trasferta, mantenendo con essa la titolarità
dell’originaria sede di lavoro, dovrà ricevere l’Elemento Perequativo Mensile Regionale
della sede abituale. Qualora vi fosse trasferimento definitivo, al Lavoratore dovrà essere
riconosciuto l’Elemento Perequativo Mensile Regionale della nuova Regione, diventata
sede abituale di lavoro.
Art. 270 - Voce 3): Indennità di Mancata Contrattazione (in sigla
I.M.C.)
Tenuto conto della previsione dell’art. 18 del presente CCNL le Parti concordano
che, in caso di mancata Contrattazione di Secondo livello (Aziendale o Territoriale),
sia erogata al Lavoratore l’Indennità di Mancata Contrattazione, così come di
seguito disciplinato.
1) Determinazione dell’I.M.C.
Essa è spettante per 12 mensilità all’anno a tutti i Lavoratori in forza nel
mese di competenza. Per i neo assunti e per i Lavoratori cessati, quando
spettante, l’Indennità sarà riconosciuta dal primo mese di lavoro
integralmente prestato dall’assunzione o nell’ultimo mese completamente
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
257
lavorato prima della cessazione. L’importo dell’Indennità si determina
moltiplicando il Valore Mensile (VM) di ciascun livello, per il correttivo (H)
dei giorni di assenza nel mese, secondo la seguente formula: VM x H
Tab. 1): Valore Mensile (VM) dell’Indennità, lorda in euro
Livello I.M.C.
Dirigenti 249,70
Quadro 160,75
A1 145,90
A2 135,55
B1 e Op. Vendita di 1a 128,35
B2 e Op. Vendita di 2 a 121,60
C1 e Op. Vendita di 3 a 116,65
C2 e Op. Vendita di 4 a 111,25
D1 104,50
D2 103,00
Tab. 2): Correttivo “H”
Assenze Correttivo H
0 1,00
1 0,90
2 0,81
3 0,73
4 0,60
5 0,50
6 0,40
7 0,30
8 0,20
9 0,10
Da 10° in poi 0,00
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
258
I giorni di assenza nel mese si calcolano con il seguente criterio
convenzionale:
O.L.M. - O.Lav. = Assenze nel
mese 8
“O.L.M.” = Ore Lavorabili nel Mese
“O.Lav.” = Ore Ordinarie Lavorate nel Mese
Un resto pari o superiore a 0,5 determina l’incremento di un giorno intero di
assenza.
Un resto inferiore a 0,5 non incrementa il numero dei giorni di assenza.
Quanto precede è di seguito esemplificato:
168 - 163 = 0,625 è 1 assenza 8
168 - 165 = 0,375 è 0 assenze 8
168 - 153 = 1,875 è 2 assenze 8
168 - 150 = 2,25 è 2 assenze 8
Per esemplificazione, si riporta in Tabella 3) l ’Indennità , già corretta dal
Correttivo “H”.
Tab. 3): Importi lordi dell’Indennità di Mancata Contrattazione, in base
alle assenze
Assenze
nel mese
Livelli d’inquadramento contrattuale
Dirigente Quadro A1 A2 B1
e Op. 1a
B2
e Op. 2a
C1
e Op. 3 a
C2
e Op. 4 a D1 D2
0 249,70 160,75 145,90 135,55 128,35 121,60 116,65 111,25 104,50 103,00
1 224,73 144,68 131,31 122,00 115,52 109,44 104,99 100,13 94,05 92,70
2 202,26 130,21 118,18 109,80 103,96 98,50 94,49 90,11 84,65 83,43
3 182,28 117,35 106,51 98,95 93,70 88,77 85,15 81,21 76,29 75,19
4 149,82 96,45 87,54 81,33 77,01 72,96 69,99 66,75 62,70 61,80
5 124,85 80,38 72,95 67,78 64,18 60,80 58,33 55,63 52,25 51,50
6 99,88 64,30 58,36 54,22 51,34 48,64 46,66 44,50 41,80 41,20
7 74,91 48,23 43,77 40,67 38,51 36,48 35,00 33,38 31,35 30,90
8 49,94 32,15 29,18 27,11 25,67 24,32 23,33 22,25 20,90 20,60
9 24,97 16,08 14,59 13,56 12,84 12,16 11,67 11,13 10,45 10,30
10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
259
Ai fin i del calcolo dell’Indennità di Mancata Contrattazione , oltre ai giorni
effettivamente lavorati, non si considerano giorni/ore di assenza esclusivamente:
a) i giorni di ferie;
b) le ore di riposo compensativo (quale rarefazione della “Banca delle ore” o “Riposo
compensativo” conseguente al lavoro straordinario);
c) i riposi per donazione sangue;
d) le festività infrasettimanali;
e) il tempo delle assemblee sindacali retribuite, del Referendum Aziendale e
dei permessi sindacali, purchè siano richiesti dall’Organismo Sindacale o
dalla R.S.A./R.S.T. sottoscrittore del presente CCNL;
f) i giorni di congedo matrimoniale;
g) i giorni d’assenza per infortunio riconosciuto INAIL, purché non “in itinere”
e purché vi sia stato il rispetto da parte del Lavoratore delle disposizioni
aziendali di sicurezza e del D. Lgs. 81/2008 e smi.
Il Contratto Aziendale di Secondo Livello potrà stabilire che, ai fini del
calcolo dell’I.M.C., siano irrilevanti i giorni di permesso goduti previsti dal
presente CCNL (48 ore/anno).
2) Indennità di Mancata Contrattazione e Tempo Parziale
In caso di Tempo Parziale, il valore dell’Indennità (I.M.C.) spettante sarà
moltiplicato per l’Indice di Prestazione del Lavoratore.
3) Indennità di Mancata Contrattazione e Apprendistato
Salvo diverso Accordo tra le Parti, l’Indennità di Mancata Contrattazione
non spetterà agli Apprendisti. Sarà invece spettante in caso di prosecuzione
del rapporto di lavoro al termine dell’Apprendistato.
4) Indennità di Mancata Contrattazione e Sospensioni
Nel calcolo dell’Indennità di Mancata Contrattazione, le ore di sospensione
dal lavoro con ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, dovranno essere
considerate “neutre” e, quindi, trattate come se nel mese di riferimento la
sospensione configurasse un lavoro a Tempo Parziale ( riduzione del tempo di
lavoro ordinario).
5) Riflessi dell’Indennità di Mancata Contrattazione e sua
decadenza
L’Indennità, avendo natura premiante, condizionata e variabile correlata
alla produttività e, quindi, alla presenza, è ininfluente nel calcolo annuale
delle retribuzioni indirette, differite e del T.F.R.
L’Indennità di Mancata Contrattazione non spetterà dalla decorrenza dei
benefici economici della Contrattazione di Secondo livello.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
260
Art. 271 - “Una Tantum” prevista dal Protocollo di Rinnovo del
23/11/2023 e Indennità di Vacanza Contrattuale (I.V.C.)
In caso di provenienza dal previgente CCNL “ Sale Bingo e Gaming Hall”, in
presenza dei requisiti ivi indicati, dovrà essere riconosciuta l’Una Tantum
prevista dall’art. 2 del Protocollo del 23/11/2023, che per comodità, si riporta di
seguito in estratto:
Una Tantum: I Lavoratori assunti entro il mese di febbraio 2022, se ancora in forza, riceveranno un importo
“Una Tantum” in sostituzione della mancata “Indennità di Vacanza Contrattuale” ex art. 27 del CCNL previgente.
Tale importo “Una Tantum”, come previsto alla successiva Tabella 3), sarà erogato in due tranche:
• la prima, nel mese di dicembre 2023, pari al 50% del valore complessivo;
• la seconda, a saldo, nel mese di giugno 2024.
Tale “Una Tantum”, tenuto conto del tempo trascorso e del posticipo del suo pagamento NON potrà essere assorbita
da eventuali superminimi o voci simili già riconosciuti ai Lavoratori.
Tab. 3) “Una Tantum” per i lavoratori assunti entro il 28/02/2022 ed ancora in forza
al 1° dicembre 2023
Col. 1 Col. 2
Livello Una Tantum
(valori lordi nel tempo pieno)
Dirigenti 820
Quadri 530
A1 450
A2 400
B1 370
B2 330
C1 300
C2 280
D1 250
D2 230
Op. Vendita di 1° Categoria 330
Op. Vendita di 2° Categoria 300
Op. Vendita di 3° Categoria 280
Op. Vendita di 4° Categoria 250
I Lavoratori assunti dal 1° marzo 2022 ed ancora in forza al 1° dicembre 2023, avranno diritto a ricevere l’importo
di Una Tantum di cui alla Tabella 3) che precede, proporzionalmente al periodo di lavoro svolto (le frazioni di mese
saranno calcolate “mese intero” con il medesimo criterio di maturazione della tredicesima mensilità).
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
261
In caso di cessazione del Lavoratore prima del pagamento della seconda tranche dell’Una Tantum a lui spettante,
quindi prima di giugno 2024, lo stesso avrà diritto a riceverla unitamente alle competenze di fine rapporto.
Viceversa, in caso di provenienza da altro CCNL scaduto, dall’applicazione del
presente CCNL non saranno più dovute ai Lavoratori le eventuali Indennità di
Vacanza Contrattuale (I.V.C.) erogate ai Dipendenti.
Art. 272 - Tabelle Retributive Regionali
Di seguito si riportano le Tabelle Retributive Regionali in vigore al 1° Dicembre
2023.
Per i successivi aumenti contrattuali, si rinvia al precedente articolo 268.
Per gli Operatori di Vendita, che hanno contrattualmente diritto a ricevere le
retribuzioni variabili, si rinvia al precedente articolo 266.
Tab. 1) Lombardia
Liv. P.B.N.C.M. Elemento
Regionale I.M.C. Totale
Mese R.A.L. Welfare
(13 Mens./anno) (13 Mens./anno) (12 Mens./anno)
Dirigente 3.786,31 366,02 249,70 4.402,03 56.976,69 1.300,00
Quadro 2.437,76 265,74 160,75 3.188,69 37.074,50 650,00
A1 2.095,44 226,63 145,90 2.715,63 31.937,71 350,00
A2 1.856,84 202,57 135,55 2.428,74 28.398,93 350,00
B1 1.690,87 178,5 128,35 2.141,84 25.842,01 350,00
B2 1.535,27 162,45 121,60 1.948,68 23.529,56 350,00
C1 1.421,16 145,41 116,65 1.744,13 21.765,21 350,00
C2 1.296,68 130,36 111,25 1.563,63 19.886,52 350,00
D1 1.141,08 114,32 104,50 1.371,75 17.574,20 350,00
D2 1.037,34 100,28 103,00 1.203,28 16.025,06 350,00
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
262
Tab. 2) Liguria
Liv. P.B.N.C.M. Elemento
Regionale I.M.C. Totale
Mese R.A.L. Welfare
(13 Mens./anno) (13 Mens./anno) (12 Mens./anno)
Dirigente 3.786,31 349,12 249,70 4.385,13 56.756,99 1.300,00
Quadro 2.437,76 253,47 160,75 3.188,69 36.914,99 650,00
A1 2.095,44 216,17 145,90 2.715,63 31.801,73 350,00
A2 1.856,84 193,21 135,55 2.428,74 28.277,25 350,00
B1 1.690,87 170,26 128,35 2.141,84 25.734,89 350,00
B2 1.535,27 154,95 121,60 1.948,68 23.432,06 350,00
C1 1.421,16 138,69 116,65 1.744,13 21.677,85 350,00
C2 1.296,68 124,35 111,25 1.563,63 19.808,39 350,00
D1 1.141,08 109,04 104,50 1.371,75 17.505,56 350,00
D2 1.037,34 95,65 103,00 1.203,28 15.964,87 350,00
Tab. 3) Trentino Alto Adige
Liv. P.B.N.C.M. Elemento
Regionale I.M.C. Totale
Mese R.A.L. Welfare
(13 Mens./anno) (13 Mens./anno) (12 Mens./anno)
Dirigente 3.786,31 347,04 249,70 4.383,05 56.729,95 1.300,00
Quadro 2.437,76 251,96 160,75 3.188,69 36.895,36 650,00
A1 2.095,44 214,88 145,90 2.715,63 31.784,96 350,00
A2 1.856,84 192,06 135,55 2.428,74 28.262,30 350,00
B1 1.690,87 169,24 128,35 2.141,84 25.721,63 350,00
B2 1.535,27 154,03 121,60 1.948,68 23.420,10 350,00
C1 1.421,16 137,87 116,65 1.744,13 21.667,19 350,00
C2 1.296,68 123,60 111,25 1.563,63 19.798,64 350,00
D1 1.141,08 108,39 104,50 1.371,75 17.497,11 350,00
D2 1.037,34 95,08 103,00 1.203,28 15.957,46 350,00
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
263
Tab. 4) Lazio
Liv. P.B.N.C.M. Elemento
Regionale I.M.C. Totale
Mese R.A.L. Welfare
(13 Mens./anno) (13 Mens./anno) (12 Mens./anno)
Dirigente 3.786,31 339,63 249,70 4.375,64 56.633,62 1.300,00
Quadro 2.437,76 246,58 160,75 3.188,69 36.825,42 650,00
A1 2.095,44 210,29 145,90 2.715,63 31.725,29 350,00
A2 1.856,84 187,96 135,55 2.428,74 28.209,00 350,00
B1 1.690,87 165,63 128,35 2.141,84 25.674,70 350,00
B2 1.535,27 150,74 121,60 1.948,68 23.377,33 350,00
C1 1.421,16 134,92 116,65 1.744,13 21.628,84 350,00
C2 1.296,68 120,97 111,25 1.563,63 19.764,45 350,00
D1 1.141,08 106,08 104,50 1.371,75 17.467,08 350,00
D2 1.037,34 93,05 103,00 1.203,28 15.931,07 350,00
Tab. 5) Toscana
Liv. P.B.N.C.M. Elemento
Regionale I.M.C. Totale
Mese R.A.L. Welfare
(13 Mens./anno) (13 Mens./anno) (12 Mens./anno)
Dirigente 3.786,31 333,32 249,70 4.369,33 56.551,59 1.300,00
Quadro 2.437,76 242,00 160,75 3.188,69 36.765,88 650,00
A1 2.095,44 206,38 145,90 2.715,63 31.674,46 350,00
A2 1.856,84 184,47 135,55 2.428,74 28.163,63 350,00
B1 1.690,87 162,55 128,35 2.141,84 25.634,66 350,00
B2 1.535,27 147,94 121,60 1.948,68 23.340,93 350,00
C1 1.421,16 132,41 116,65 1.744,13 21.596,21 350,00
C2 1.296,68 118,72 111,25 1.563,63 19.735,20 350,00
D1 1.141,08 104,10 104,50 1.371,75 17.441,34 350,00
D2 1.037,34 91,32 103,00 1.203,28 15.908,58 350,00
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
264
Tab. 6) Emilia Romagna
Liv. P.B.N.C.M. Elemento
Regionale I.M.C. Totale
Mese R.A.L. Welfare
(13 Mens./anno) (13 Mens./anno) (12 Mens./anno)
Dirigente 3.786,31 309,05 249,70 4.345,06 56.236,08 1.300,00
Quadro 2.437,76 224,38 160,75 3.188,69 36.536,82 650,00
A1 2.095,44 191,35 145,90 2.715,63 31.479,07 350,00
A2 1.856,84 171,03 135,55 2.428,74 27.988,91 350,00
B1 1.690,87 150,71 128,35 2.141,84 25.480,74 350,00
B2 1.535,27 137,17 121,60 1.948,68 23.200,92 350,00
C1 1.421,16 122,77 116,65 1.744,13 21.470,89 350,00
C2 1.296,68 110,07 111,25 1.563,63 19.622,75 350,00
D1 1.141,08 96,52 104,50 1.371,75 17.342,80 350,00
D2 1.037,34 84,67 103,00 1.203,28 15.822,13 350,00
Tab. 7) Friuli Venezia Giulia
Liv. P.B.N.C.M. Elemento
Regionale I.M.C. Totale
Mese R.A.L. Welfare
(13 Mens./anno) (13 Mens./anno) (12 Mens./anno)
Dirigente 3.786,31 296,38 249,70 4.332,39 56.071,37 1.300,00
Quadro 2.437,76 215,18 160,75 3.188,69 36.417,22 650,00
A1 2.095,44 183,51 145,90 2.715,63 31.377,15 350,00
A2 1.856,84 164,02 135,55 2.428,74 27.897,78 350,00
B1 1.690,87 144,54 128,35 2.141,84 25.400,53 350,00
B2 1.535,27 131,54 121,60 1.948,68 23.127,73 350,00
C1 1.421,16 117,74 116,65 1.744,13 21.405,50 350,00
C2 1.296,68 105,56 111,25 1.563,63 19.564,12 350,00
D1 1.141,08 92,57 104,50 1.371,75 17.291,45 350,00
D2 1.037,34 81,20 103,00 1.203,28 15.777,02 350,00
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
265
Tab. 8) Umbria e Valle D’Aosta
Liv. P.B.N.C.M. Elemento
Regionale I.M.C. Totale
Mese R.A.L. Welfare
(13 Mens./anno) (13 Mens./anno) (12 Mens./anno)
Dirigente 3.786,31 282,66 249,70 4.318,67 55.893,01 1.300,00
Quadro 2.437,76 205,22 160,75 3.188,69 36.287,74 650,00
A1 2.095,44 175,01 145,90 2.715,63 31.266,65 350,00
A2 1.856,84 156,43 135,55 2.428,74 27.799,11 350,00
B1 1.690,87 137,84 128,35 2.141,84 25.313,43 350,00
B2 1.535,27 125,45 121,60 1.948,68 23.048,56 350,00
C1 1.421,16 112,29 116,65 1.744,13 21.334,65 350,00
C2 1.296,68 100,67 111,25 1.563,63 19.500,55 350,00
D1 1.141,08 88,28 104,50 1.371,75 17.235,68 350,00
D2 1.037,34 77,44 103,00 1.203,28 15.728,14 350,00
Tab. 9) Piemonte
Liv. P.B.N.C.M. Elemento
Regionale I.M.C. Totale
Mese R.A.L. Welfare
(13 Mens./anno) (13 Mens./anno) (12 Mens./anno)
Dirigente 3.786,31 267,87 249,70 4.303,88 55.700,74 1.300,00
Quadro 2.437,76 194,48 160,75 3.188,69 36.148,12 650,00
A1 2.095,44 165,86 145,90 2.715,63 31.147,70 350,00
A2 1.856,84 148,25 135,55 2.428,74 27.692,77 350,00
B1 1.690,87 130,63 128,35 2.141,84 25.219,70 350,00
B2 1.535,27 118,89 121,60 1.948,68 22.963,28 350,00
C1 1.421,16 106,42 116,65 1.744,13 21.258,34 350,00
C2 1.296,68 95,41 111,25 1.563,63 19.432,17 350,00
D1 1.141,08 83,66 104,50 1.371,75 17.175,62 350,00
D2 1.037,34 73,39 103,00 1.203,28 15.675,49 350,00
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
266
Tab. 10) Veneto
Liv. P.B.N.C.M. Elemento
Regionale I.M.C. Totale
Mese R.A.L. Welfare
(13 Mens./anno) (13 Mens./anno) (12 Mens./anno)
Dirigente 3.786,31 227,80 249,70 4.263,81 55.179,83 1.300,00
Quadro 2.437,76 165,39 160,75 3.188,69 35.769,95 650,00
A1 2.095,44 141,05 145,90 2.715,63 30.825,17 350,00
A2 1.856,84 126,07 135,55 2.428,74 27.404,43 350,00
B1 1.690,87 111,09 128,35 2.141,84 24.965,68 350,00
B2 1.535,27 101,10 121,60 1.948,68 22.732,01 350,00
C1 1.421,16 90,49 116,65 1.744,13 21.051,25 350,00
C2 1.296,68 81,13 111,25 1.563,63 19.246,53 350,00
D1 1.141,08 71,15 104,50 1.371,75 17.012,99 350,00
D2 1.037,34 62,41 103,00 1.203,28 15.532,75 350,00
Tab. 11) Marche
Liv. P.B.N.C.M. Elemento
Regionale I.M.C. Totale
Mese R.A.L. Welfare
(13 Mens./anno) (13 Mens./anno) (12 Mens./anno)
Dirigente 3.786,31 182,43 249,70 4.218,44 54.590,02 1.300,00
Quadro 2.437,76 132,45 160,75 3.188,69 35.341,73 650,00
A1 2.095,44 112,95 145,90 2.715,63 30.459,87 350,00
A2 1.856,84 100,96 135,55 2.428,74 27.078,00 350,00
B1 1.690,87 88,96 128,35 2.141,84 24.677,99 350,00
B2 1.535,27 80,97 121,60 1.948,68 22.470,32 350,00
C1 1.421,16 72,47 116,65 1.744,13 20.816,99 350,00
C2 1.296,68 64,97 111,25 1.563,63 19.036,45 350,00
D1 1.141,08 56,98 104,50 1.371,75 16.828,78 350,00
D2 1.037,34 49,98 103,00 1.203,28 15.371,16 350,00
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
267
Tab. 12) Abruzzo
Liv. P.B.N.C.M. Elemento
Regionale I.M.C. Totale
Mese R.A.L. Welfare
(13 Mens./anno) (13 Mens./anno) (12 Mens./anno)
Dirigente 3.786,31 137,06 249,70 4.173,07 54.000,21 1.300,00
Quadro 2.437,76 99,51 160,75 3.188,69 34.913,51 650,00
A1 2.095,44 84,86 145,90 2.715,63 30.094,70 350,00
A2 1.856,84 75,85 135,55 2.428,74 26.751,57 350,00
B1 1.690,87 66,84 128,35 2.141,84 24.390,43 350,00
B2 1.535,27 60,83 121,60 1.948,68 22.208,50 350,00
C1 1.421,16 54,45 116,65 1.744,13 20.582,73 350,00
C2 1.296,68 48,82 111,25 1.563,63 18.826,50 350,00
D1 1.141,08 42,81 104,50 1.371,75 16.644,57 350,00
D2 1.037,34 37,55 103,00 1.203,28 15.209,57 350,00
Tab. 13) Sicilia
Liv. P.B.N.C.M. Elemento
Regionale I.M.C. Totale
Mese R.A.L. Welfare
(13 Mens./anno) (13 Mens./anno) (12 Mens./anno)
Dirigente 3.786,31 136,00 249,70 4.172,01 53.986,43 1.300,00
Quadro 2.437,76 98,74 160,75 3.188,69 34.903,50 650,00
A1 2.095,44 84,21 145,90 2.715,63 30.086,25 350,00
A2 1.856,84 75,27 135,55 2.428,74 26.744,03 350,00
B1 1.690,87 66,32 128,35 2.141,84 24.383,67 350,00
B2 1.535,27 60,36 121,60 1.948,68 22.202,39 350,00
C1 1.421,16 54,03 116,65 1.744,13 20.577,27 350,00
C2 1.296,68 48,44 111,25 1.563,63 18.821,56 350,00
D1 1.141,08 42,48 104,50 1.371,75 16.640,28 350,00
D2 1.037,34 37,26 103,00 1.203,28 15.205,80 350,00
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
268
Tab. 14) Puglia
Liv. P.B.N.C.M. Elemento
Regionale I.M.C. Totale
Mese R.A.L. Welfare
(13 Mens./anno) (13 Mens./anno) (12 Mens./anno)
Dirigente 3.786,31 127,57 249,70 4.163,58 53.876,84 1.300,00
Quadro 2.437,76 92,62 160,75 3.188,69 34.823,94 650,00
A1 2.095,44 78,99 145,90 2.715,63 30.018,39 350,00
A2 1.856,84 70,60 135,55 2.428,74 26.683,32 350,00
B1 1.690,87 62,21 128,35 2.141,84 24.330,24 350,00
B2 1.535,27 56,62 121,60 1.948,68 22.153,77 350,00
C1 1.421,16 50,68 116,65 1.744,13 20.533,72 350,00
C2 1.296,68 45,44 111,25 1.563,63 18.782,56 350,00
D1 1.141,08 39,84 104,50 1.371,75 16.605,96 350,00
D2 1.037,34 34,95 103,00 1.203,28 15.175,77 350,00
Tab. 15) Campania
Liv. P.B.N.C.M. Elemento
Regionale I.M.C. Totale
Mese R.A.L. Welfare
(13 Mens./anno) (13 Mens./anno) (12 Mens./anno)
Dirigente 3.786,31 120,16 249,70 4.156,17 53.780,51 1.300,00
Quadro 2.437,76 87,24 160,75 3.188,69 34.754,00 650,00
A1 2.095,44 74,40 145,90 2.715,63 29.958,72 350,00
A2 1.856,84 66,50 135,55 2.428,74 26.630,02 350,00
B1 1.690,87 58,60 128,35 2.141,84 24.283,31 350,00
B2 1.535,27 53,33 121,60 1.948,68 22.111,00 350,00
C1 1.421,16 47,73 116,65 1.744,13 20.495,37 350,00
C2 1.296,68 42,80 111,25 1.563,63 18.748,24 350,00
D1 1.141,08 37,53 104,50 1.371,75 16.575,93 350,00
D2 1.037,34 32,92 103,00 1.203,28 15.149,38 350,00
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
269
Tab. 16) Sardegna
Liv. P.B.N.C.M. Elemento
Regionale I.M.C. Totale
Mese R.A.L. Welfare
(13 Mens./anno) (13 Mens./anno) (12 Mens./anno)
Dirigente 3.786,31 114,90 249,70 4.150,91 53.712,13 1.300,00
Quadro 2.437,76 83,42 160,75 3.188,69 34.704,34 650,00
A1 2.095,44 71,14 145,90 2.715,63 29.916,34 350,00
A2 1.856,84 63,59 135,55 2.428,74 26.592,19 350,00
B1 1.690,87 56,03 128,35 2.141,84 24.249,90 350,00
B2 1.535,27 51,00 121,60 1.948,68 22.080,71 350,00
C1 1.421,16 45,65 116,65 1.744,13 20.468,33 350,00
C2 1.296,68 40,92 111,25 1.563,63 18.723,80 350,00
D1 1.141,08 35,89 104,50 1.371,75 16.554,61 350,00
D2 1.037,34 31,48 103,00 1.203,28 15.130,66 350,00
Tab. 17) Calabria, Basilicata e Molise
Liv. P.B.N.C.M. Elemento
Regionale I.M.C. Totale
Mese R.A.L. Welfare
(13 Mens./anno) (13 Mens./anno) (12 Mens./anno)
Dirigente 3.786,31 59,00 249,70 4.095,01 52.985,43 1.300,00
Quadro 2.437,76 43,00 160,75 3.188,69 34.178,88 650,00
A1 2.095,44 36,00 145,90 2.715,63 29.459,52 350,00
A2 1.856,84 33,00 135,55 2.428,74 26.194,52 350,00
B1 1.690,87 29,00 128,35 2.141,84 23.898,51 350,00
B2 1.535,27 26,00 121,60 1.948,68 21.755,71 350,00
C1 1.421,16 23,00 116,65 1.744,13 20.173,88 350,00
C2 1.296,68 21,00 111,25 1.563,63 18.464,84 350,00
D1 1.141,08 18,00 104,50 1.371,75 16.322,04 350,00
D2 1.037,34 14,00 103,00 1.203,28 14.903,42 350,00
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
270
Art. 273 - Voce 4): Aumenti Periodici di Anzianità (Scatti)
Poichè la retribuzione è il corrispettivo del lavoro prestato e, quindi, della sua
quantità e qualità, la progressione delle competenze professionali , acquisite per
effetto dell’anzianità di servizio maturato nelle specifiche mansioni, determina il
corrispondente arric chimento della controprestazione, rappresentato dagli
Aumenti Periodici d’Anzianità, anche solo detti “scatti”.
Pertanto, p er l'anzianità di servizio effettivamente maturata presso la stessa
Azienda, il Lavoratore avrà diritto a 6 ( sei) aumenti biennali della sua
Retribuzione Mensile, a titolo di Scatti.
Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre dal primo
giorno del mese successivo alla data d’assunzione o dal termine del periodo
d’apprendistato.
Essendo l’arricchimento professionale correlato all’effettiva esperienza lavorativa
acquisita, il tempo utile al fine della maturazione dello Scatto sarà riferito al solo
tempo effettivamente lavorato nel livello d’inquadramento acquisito , con
esclusione dei periodi che , per qualsiasi ragione, salvo che per ferie, non siano
stati lavorati per oltre 15 giorni continuativi.
Con le premesse dette, gli importi degli Scatti in cifra fissa, maturati nel corso di
vigenza del presente CCNL, sono determinati per ciascun livello
d’inquadramento nelle misure indicate nella successiva Tabella 5).
Tab. 5): Scatti “biennali”, valori espressi in Euro
Livelli Importo lordo del singolo scatto
Dirigente 88,00
Quadro 58,80
A1 50,50
A2 44,80
B1 e Op. di Vendita di 1° Categoria 40,80
B2 e Op. di Vendita di 2° Categoria 37,00
C1 e Op. di Vendita di 3° Categoria 34,30
C2 e Op. di Vendita di 4° Categoria 31,30
D1 27,50
D2 25,00
In occasione di un nuovo scatto d’anzianità, l'importo riportato nella Tabella 5)
che precede, dovrà sommarsi all’importo degli scatti già precedentemente
maturati.
In caso di passaggio di livello d’inquadramento, al numero e all’importo degli
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
271
scatti già maturati si sommeranno gli scatti che matureranno nel nuovo livello,
sempre entro il limite massimo di 6 (sei) biennali.
Solo in caso di cambio di Categoria, con approdo alla categoria dei Dirigenti e
dei Quadri, l’importo degli scatti già maturato sarà riconosciuto al Lavoratore
quale “Superminimo Assorbibile A d Personam” e gli scatti inizieranno
nuovamente a maturare nella nuova Categoria, sempre entro il limite massimo
di 6 (sei) scatti biennali.
L'importo degli scatti, maturati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, sarà
corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il “ biennio” d’anzianità effettivamente
lavorato. In caso di cambio di Categoria, la decorrenza del primo scatto sarà dal
primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il
“biennio d’anzianità” effettivamente lavorato nella nuova Categoria.
In caso di prima applicazione contrattuale per un’Azienda proveniente da altro
CCNL, all’atto del passaggio, il numero e l’importo degli aumenti periodici di
anzianità già maturati dal Lavoratore, dovrà rimanere invariato e riparametrato
in tredicesimi, qualora nel precedente CCNL fossero previste maggiori mensilità.
Dal compiersi del nuovo biennio in poi, i restanti aumenti periodici di anzianità
saranno riconosciuti nel numero complessivo e secondo le previsioni del presente
articolo.
La retribuzione degli s catti concorrerà a formare la Retribuzione Mensile
Normale dovuta al Lavoratore per effetto dell’applicazione del presente CCNL.
In ogni caso, è fatto salvo l’eventuale trattamento più favorevole concesso al
Lavoratore.
Gli scatti d’anzianità, salvo quelli maturati nelle pregresse Categorie, non
potranno essere assorbiti da aumenti di merito o da altri aumenti contrattuali.
Norma transitoria per i Lavoratori già in forza provenienti da un CCNL che prevedeva aumenti
periodici triennali o quadriennali, anzichè biennali.
Il tempo dell’aumento periodico in corso al 31 ottobre 2018 si completerà secondo i termini del presente
CCNL. Quindi, il numero degli scatti maturati e il loro importo complessivo s’incrementerà nei successivi
bienni, riconoscendo al Lavoratore il resto eventuale pregresso, mediante corrispondente anticipazione della
data di maturazione dello scatto successivo , sempre secondo le previsioni del presente CCNL e fino al
massimo di 6 (sei) scatti. Eventuali importi già maturati in eccedenz a al limite/importo di 6 scatti,
saranno mantenuti “ad personam” dal Lavoratore, fermo restando , in caso di passaggio di Categoria
d’inquadramento, la trasformazione di tale importo in “Superminimo Assorbibile”, con nuova decorrenza
dei benefici previsti dalla presente disciplina.
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272
TITOLO LVI
TRATTAMENTO ECONOMICO: INDENNITA’
Premessa
Le Indennità sono riconosciute quando il lavoro è prestato abitualmente in condizioni di particolare
responsabilità o difficoltà.
A livello locale, attraverso la Contrattazione Aziendale di secondo livello, potranno essere definite ulteriori
Indennità correlate a particolari onerosità del lavoro o ai modi di esecuzione richiesti per una determinata
mansione.
Art. 274 - Indennità di cassa
Al personale adibito ad operazioni di ca ssa con carattere di continuità, qualora
risponda della quadratura dei conti e comp leta responsabilità per errori con
l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze , compete, per tutto il tempo
dell’incarico e della responsabilità, un’ Indennità di cassa pari a lordi € 70,00
mensili.
La trattenuta delle differenze da accollarsi al Lavoratore, dovrà essere suddivisa
in rate mensili di € 140,00, fino a concorrenza dell’importo dovuto. In caso di
cessazione, il saldo del dovuto potrà essere trattenuto in unica soluzione dalle
competenze di fine rapporto, ivi compreso il T.F.R., fino a concorrenza.
La presente Indennità, essendo già comprensiva dei ratei di mensilità differite ,
ancorchè fosse mensilmente riconosciuta, sarà ininfluente nella determinazione
della tredicesima mensilità, delle festività, delle ferie nonché, per previsione delle
Parti, del T.F.R.
Inoltre, l’Indennità, essendo commisurata al rischio di coprire le eventuali
differenze, non dovrà essere ridotta in caso di lavoro a Tempo Parziale.
Art. 275 - Indennità per il Lavoro Discontinuo
Tenuto conto che per il Lavoro Discontinuo si prevedono pause di attesa
all’interno dell’orario pattuito di lavoro, con riconoscimento dell’ordinaria
retribuzione mensile, cioè prevista sulla base di 173 ore mensili, le Parti hanno
ritenuto congruo prevedere una specifica “Indennità di attesa” di lordi € 3,00 (Euro
tre/00) per ciascuna ora ordinaria contrattualmente prevista come eccedente la
base di 173 ore/mese fino alla 45° ora settimanale.
Le eventuali ore eccedenti la 45° ora settimanale dovranno essere retribuite con
le specifiche maggiorazioni previste dall’art. 172.
Esempio: 195 ore pattuite - 173 ore = 22 ore x € 3,00 = 66,00/mese di Indennità di attesa
In caso di superamento della 45° ora settimanale, retribuire anche le ore eccedenti come lavoro
straordinario.
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273
TITOLO LVII
WELFARE CONTRATTUALE
Art. 276 - Welfare Contrattuale: costituzione
Con l’applicazione del presente CCNL, in aggiunta agli eventuali benefici
aziendalmente già stabiliti, quali Premio di Risultato o Partecipazione agli Utili
d’Impresa o Welfare Aziendale, le Parti concordano un “ Welfare
Contrattuale” obbligatoriamente dovuto al Lavoratore, così come
successivamente definito.
Le prestazioni di Welfare Contrattuale saranno erogate tramite Accordi aziendali
di Secondo livello o mediante Regolamento aziendale, con beneficiari tutti i
Lavoratori, anche per il tramite delle piattaforme convenzionate con l’En.Bi.C.,
i cui riferimenti sono evidenziati nel sito dell’Ente Bilaterale, alle condizioni
previste nei successivi articoli.
In alternativa a quelle convenzionate con l’Ente Bilaterale, potrà essere deliberata
una diversa piattaforma di servizi Welfare, sempre tramite Accordo di Secondo
livello tra Azienda e RSA assistita da un Delegato, ferma restando la garanzia
degli importi di Welfare Contrattuale previsti al successivo articolo.
Art. 277 - Welfare Contrattuale: importi e condizioni
Le Parti, riconoscendo l’importanza e la convenienza per i Lavoratori delle
prestazioni di Welfare, concordano quanto segue:
a) Valori di Welfare Contrattuale 2024 e anni seguenti:
A partire dal 2024, il Datore di lavoro erogherà al Lavoratore, entro il 31/12
di ogni anno, il Welfare Contrattuale pari ai valori sottoindicati:
Livello Dal 2024
Dirigente 1.300,00/anno
(in quote mensili maturate di € 108,33)
Quadro 650,00/anno
(in quote mensili maturate di € 55,16)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 e D1 e D2
Operatori di Vendita
350,00/anno
(in quote mensili maturate di € 29,16)
Tale Welfare sarà a disposizione di tutti i Lavoratori in forza che abbiano
superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, secondo le previsioni che
saranno pattuite in sede aziendale, mediante Accordo o Regolamento e/o
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274
con utilizzo delle apposite piattaforme. Le Parti stabiliscono l’erogazione
annuale del Welfare Contrattuale, fermo restando che, in caso di cessazione
del Lavoratore, lo stesso avrà diritto a ricevere le quote di Welfare maturate
mensilmente secondo quanto riportato nella tabella precedente. A tal fine, la
frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero.
Gli importi di Welfare Contrattuale dovranno considerarsi distinti e non
assorbibili rispetto ad eventuali prestazioni di Welfare Aziendale, sostitutivo
del Premio di Risultato , e saranno in aggiunta agli eventuali benefici di
analoga natura già presenti presso la Società . Analogamente, in caso di
passaggio di CCNL, il Welfare Contrattuale dovrà essere aggiuntivo al
trattamento economico da garantire al Lavoratore secondo i criteri di
Allineamento.
b) Destinatari: i valori di Welfare Contrattuale saranno spettanti a tutti i lavoratori,
indipendentemente dalla loro Categoria, dal tipo di contratto di lavoro
subordinato che sia stato sottoscritto: tempo indeterminato o determinato;
lavoro somministrato; a tempo pieno o parziale, purché il tempo medio
ordinario lavorato sia almeno pari a 20 (venti) ore settimanali; lavoratori
apprendisti; lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità ,
telelavoratori o lavoratori “ Agili”. Sono altresì compresi i lavoratori
dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece
esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.
c) I valori di Welfare Contrattuale definiti nel precedente punto a) sono
comprensivi di eventuali ritenute previdenziali o fiscali che fossero poste a
carico dell’Azienda. Pertanto, i valori indicati coincideranno con il costo
aziendale. Di conseguenza, in caso di futuro diverso trattamento
previdenziale o fiscale, l’Azienda s’impegna a garantire ai Lavoratori solo
l’invarianza di costo. I valori di Welfare Contrattuale saranno esposti nel
cedolino paga, ai fini della prova e della corretta gestione degli stessi,
attualmente, senza ritenuta previdenziale e assoggettamento fiscale.
d) I valori di Welfare Contrattuale dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla
loro messa a disposizione del Lavoratore, con l’attenzione di evitare il
superamento dei limiti legali di utilizzo previsti per ciascun anno di
calendario. Per questo, salvo diverso Accordo Aziendale di Secondo Livello,
decorso il termine, essi scadranno senza alcun diritto di rimborso o di tardiva
prestazione sostitutiva. Essi potranno essere destinati al Lavoratore e ai suoi
familiari nei casi previsti , anche se essi non fossero fiscalmente a carico, ad
eccezione degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale (coniuge non legalmente ed effettivamente separato; figli, compresi quelli
riconosciuti, adottivi o affidati; per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice
civile. Cfr. Art. 51, comma 2 e 12 TUIR), per una o più destinazioni del successivo
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275
punto f), fermo restando che l’utilizzo contrattuale sarà scelto dal Lavoratore
tra una delle esemplificazioni ivi previste. I valori di Welfare Contrattuale non
sono divisibili o frazionabili, non sono rimborsabili né cedibili, salvo il caso
di destinazione alla Previdenza Complementare da parte del Lavoratore.
e) Attuali caratteristiche del Welfare Contrattuale
§ Regime fiscale e contributivo: esente parzialmente o totalmente (cfr. art.
51, D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i., c.d. “TUIR”)
§ Soggetti beneficiari: Lavoratori dipendenti e i loro familiari, ex art. 12
“TUIR”
§ Fermo restando che non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro dei
valori di Welfare Contrattuale, il loro utilizzo avverrà tramite la
Piattaforma elettronica individuata e convenzionata En.Bi.C., o la
diversa piattaforma individuata dal Contratto di Secondo Livello o dal
Regolamento aziendale. Su scelta del Lavoratore, potranno essere
favorevolmente destinati alla Previdenza Complementare.
f) Possibili destinazioni dei valori di Welfare Contrattuale da integrare, coordinare
ed eventualmente estendere, per il tramite della Contrattazione di Secondo
livello o del Regolamento aziendale, anche in funzione delle future modifiche
dell’art. 51 TUIR:
1) Per Opere e servizi per finalità sociali
• Check up medici
• Visite specialistiche
• Cure odontoiatriche
• Terapie e riabilitazione
• Sportello ascolto psicologico
• Assistenza domiciliare
• Badanti
• Case di riposo
2) Per Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare,
compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi:
• Asili nido
• Servizi di babysitting
• Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna,
elementare, media e superiore
• Università e Master
• Libri di testo scolastici e universitari
• Doposcuola o Pre-scuola
• Buoni pasto e mensa scolastica
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
276
• Scuolabus o gite didattiche
• Frequentazione di corso integrativo (lingue straniere, lingua
italiana per bambini stranieri ecc.)
3) Per Ludoteche, centri estivi o invernali:
• Spese per frequentazione di campus estivi o invernali
• Spese per frequentazione di ludoteche
4) Per Servizi di assistenza ai familiari anziani che abbiano compiuto
75 anni e/o non autosufficienti nello svolgimento di attività
quotidiane, ovvero con necessità di documentata sorveglianza
continua:
• Badanti
• Assistenza domiciliare
• Case di riposo (Residenza Sanitaria Assistita) - Case di cura
5) Per Servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di
dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici
6) Abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale del dipendente e dei familiari a carico
7) Per Beni e servizi in natura (entro il limite massimo € 258,23/anno,
onnicomprensivi o, per il solo anno 2023, fino ad € 3.000/anno per i Lavoratori
con figli a carico che ne facciano apposita richiesta, secondo la previsione vigente)
• Buoni spesa per generi alimentari
• Buoni spesa per acquisti vari
• Buoni carburante
• Ricariche telefoniche
• Solo per il 2023 (da verificare per gli anni successivi) e per i Lavoratori
con figli a carico che ne facciano apposita richiesta, secondo la previsione
vigente: rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico
integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale sostenute
dal lavoratore
8) Alla Previdenza Complementare del Lavoratore (incremento
pensione).
Per l’anno 2023, il Welfare Contrattuale è confermato nell e previsioni di cui al previgente
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall” del 9/10/2018, integrato dagli eventuali Accordi
Aziendali di Secondo livello intervenuti.
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277
Art. 278 - Welfare Aziendale: costituzione
L’Azienda, preferibilmente tramite Accordo di Secondo livello sottoscritto con la
RSA, o anche tramite Regolamento aziendale, potrà costituire anche il Welfare
Aziendale, in favore dei Lavoratori dipendenti, ampliando i valori e le destinazioni
del Welfare Contrattuale . Anche tale Welfare sarà esente da contribuzione
previdenziale e assoggettamento fiscale, a norma del citato art. 51, TUIR.
Inoltre, in aggiunta a tutto quanto precede, l’Accordo di Secondo livello (ex art.
1, comma 187, L. 208/2015) potrà prevedere, per volontà del lavoratore, la
destinazione del Premio di Risultato alle possibili scelte di Welfare.
Al proposito, è particolarmente agevolata la conversione, totale o parziale, dei
valori del Premio di Risultato spettante in Previdenza Complementare, sempre
in regime di esenzione e con massimale annuale attualmente elevato ad €
5.164,57.
TITOLO LVIII
TRATTAMENTO ECONOMICO: MAGGIORAZIONI
Premessa sui Regimi di Flessibilità
Le Parti sono coscienti delle nuove esigenze socialmente diffuse:
• la tempestività pretesa dai Clienti in tutti i settori dei servizi, che limita la possibilità di organizzare
il lavoro;
• la necessità di sostituire tempestivamente personale temporaneamente assente;
• la conseguente grande variabilià nella domanda di lavoro, che in assenza di flessibilità renderebbe
impossibile la soddisfazione della domanda o la saturazione delle ore retribuite e/o lavorabili;
• la crescente diffusione dei servizi resi anche nelle giornate di riposo e festive;
• le marginalità decrescenti di settore, che obbligano a limitare i tempi improduttivi ma retribuiti.
Le Parti riconoscono che la risposta coerente a tali esigenze, consiglia di ricorrere al lavoro supplementare,
straordinario, all’attivazione della Banca delle Ore, alla necessità del lavoro festivo, all’eventuale lavoro
notturno, il tutto con inevitabili onerosità aggiuntive per il Lavoratore.
Per questo, le Parti hanno concordato articolate maggiorazioni orarie al fine di rendere le retribuzioni di
flessibilità coerenti alle diverse onerosità della prestazione richiesta al Lavoratore, in modo da ricercare e
favorire una condizione “d’indifferenza” alla collocazione e al modo della prestazione.
Premesso tutto quanto sopra e anche al fine di limitare gli usi impropri dei Regimi di Flessibilità, le Parti
hanno concordato differenti percentuali di maggiorazione a seconda che la prestazione sia contenuta entro
le complessive 10 (dieci) ore giornaliere e 48 (quarantotto) settimanali o sia eccedente tale limite; sia
richiesta in giorno di riposo o feriale, in giorno festivo o in orario notturno. Inoltre, si è tenuto anche conto
della diversa onerosità quando la prestazione è “prolungamento” o “anticipazione” dell’orario ordinario
di lavoro (cd. “straordinario prolungato”), oppure non adiacente all’orario ordinario di lavoro (cd.
“straordinario spezzato”).
Le Parti hanno, quindi, concordato le seguenti previsioni, successivamente dettagliate negli artt. 279, 278
e 283:
A. Lavoro Straordinario , quando la prestazione richiesta è individuale o individuale plurima: se
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
278
contenuto entro le complessive 10 (dieci) ore giornaliere, le 48 (quarantotto) ore settimanali e le 300
(trecento) ore annue di straordinario, esso sarà retribuito con le maggiorazioni previste all’art. 279;
se eccedente uno di tali limiti, sarà retribuito con le diverse maggiorazioni spettanti e con il diritto del
Lavoratore ai riposi compensativi, computati nel Conto Riposi Individuali, di cui all’art. 278. Resta
inteso che, a livello locale, con Accordo Aziendale di Secondo livello o richiesta scritta del Lavoratore
e accettazione dell’Azienda, anche dalla prima ora di straordinario, potrà essere applicata la
disciplina del lavoro straordinario con retribuzione delle sole maggiorazioni e accredito di
corrispondenti permessi retribuiti quali riposi compensativi.
B. Banca delle Ore, è attivabile dal Datore di lavoro, quando la modifica del normale orario di lavoro
sia collettiva (aziendale, di reparto, ufficio, ecc.), così come previsto all’art. 283.
Da ultimo, quando consigliato da particolari condizioni aziendali, settoriali o ambientali, oppure quando
vi è significativa presenza di straordinario richiedente maggiore onerosità per i ridotti tempi di attivazione,
le Parti Aziendali potranno sottoscrivere un Acco rdo di Secondo Livello che preveda un incremento delle
maggiorazioni contrattuali, purchè nel rispetto delle condizioni minime riportate nella bozza di Accordo in
Allegato 7 al presente CCNL.
Art. 279 - Lavoro straordinario (individuale o individuale plurimo)
Il lavoro straordinario è quello richiesto dal Datore di lavoro e prestato dal
Lavoratore oltre l'orario settimanale contrattualmente predeterminato, con
l’esclusione del lavoro svolto in regime di flessibilità ( Banca delle Ore ), dello
straordinario con riposo compensativo (composizione multiperiodale dell’orario di lavoro)
o per recupero di ritardi o assenze.
Per il dovere di collaborazione, lo straordinario richiesto entro i limiti legali (10
ore giornaliere di lavoro complessivo e 48 ore settimanali) è obbligatorio , fatte
salve le comprovate situazioni personali d’obiettivo impedimento per il
Lavoratore.
Fermo restando il limite massimo complessivo di 300 (trecento) ore annue di
lavoro straordinario e il rispetto dei limiti contrattuali ( art. 165) e legali
sull’orario di lavoro giornaliero e settimanale, l’Azienda potrà fare ricorso al
lavoro straordinario nei casi di necessità urgenti od occasionali, o richiesti dalla
peculiarità del settore, oltre ai casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme
di Legge o dal presente CCNL.
È demandata alla Contrattazione Aziendale di secondo livello la possibilità di
concordare un diverso limite annuo di lavoro straordinario, purché esso sia
rigorosamente motivato, giustificato e temporaneo, nel rispetto dei limiti imposti
dalla tutela della salute del Lavoratore.
Tale Contrattazione Aziendale potrà anche individuare i casi di applicazione
della Bozza di Accordo in Allegato 7 al presente CCNL.
Il Lavoratore effettuerà il lavoro straordinario, solo su richiesta o autorizzazione
aziendale, trasmessa tramite il Responsabile a ciò preposto e/o autorizzato.
Le maggiorazioni dello straordinario da calcolarsi sulla R.O.N. e da liquidarsi
con la retribuzione del mese di competenza, sono previste alla successiva Tabella
1).
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
279
Tab. 1): Sintesi delle maggiorazioni per il lavoro straordinario *
a) Descrizione dello straordinario
Maggiorazione oraria
Se “in prolungato” 1 Se “in spezzato” 2
A Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore
settimanali 15% 18%
B Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore
settimanali 20% 23%
C In regime diurno in giorno di riposo - 25%
D In regime diurno in giorno festivo - 28%
E In regime notturno in giorno feriale 27% 30%
F In regime notturno in giorno di riposo - 35%
G In regime notturno in giorno festivo - 35%
* Per le definizioni del lavoro notturno, “prolungato”, “spezzato” si rinvia all’art. 44.
Nota Tabella 1):
1 “Straordinario prolungato”: È la prestazione lavorativa straordinaria richiesta quale
anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro.
Esempio:
Per il normale orario di lavoro dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, è lo straordinario
prestato, senza sospensioni, dopo 18,00, per esempio fino alle 19,00 o prima delle 9,00, per esempio,
dalle 8,00 alle 9,00.
2 “Straordinario spezzato”: È la prestazione lavorativa straordinaria richiesta in
modo non adiacente all’inizio o alla fine dell’orario ordinario di lavoro, con un
distacco superiore a 30 (trenta) minuti. In tal caso, la retribuzione minima del
lavoro straordinario spezzato deve essere di un’ora, con le relative
maggiorazioni di cui ai punti A - G che precedono, oltre al rimborso delle
spese di viaggio extra, preventivamente concordate con l’Ente e documentate dal
Lavoratore.
Nota pratica: qualora la rilevazione dello straordinario in prolungato o in spezzato non
fosse aziendalmente possibile, al Lavoratore si dovrà riconoscere la maggiorazione più elevata
(quindi quella dello “spezzato”).
La retribuzione dello straordinario comprensiva delle maggiorazioni dovrà essere
liquidata con la retribuzione del mese nel quale esso è stato effettuato e dovrà
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
280
essere evidenziata con apposita voce nel cedolino paga del Lavoratore.
Il lavoro straordinario prestato anche in modo “fisso e continuativo” (per esempio,
un’ora per ogni giorno lavorativo), ma entro i limiti complessivi annuali previsti dal
presente CCNL e purchè retribuito con le maggiorazioni contrattualmente
previste, non potrà in nessun caso considerarsi un prolungamento ordinario
dell’orario di lavoro, non darà origine al c.d. consolidamento dell’orario, né potrà
trasformare la relativa retribuzione per lavoro straordinario in retribuzione
ordinaria.
La retribuzione dello straordinario, eccetto che in presenza di apposita voce di
forfetizzazione facente parte della R.M.N., sarà ininfluente nella determinazione
delle retribuzioni indirette, differite, nonché del T.F.R.
Per tutto quanto non previsto dal presente CCNL o dalla successiva
Contrattazione Aziendale di Secondo Livello, in materia d’orario di lavoro e di
lavoro straordinario, varranno le condizioni pattuite nella Lettera/Contratto di
assunzione, purchè esse non siano contrarie al le vigenti norme di Legge.
Art. 280 - Lavoro straordinario (individuale o individuale plurimo)
con riposo compensativo
Il lavoro straordinario richiesto entro i limiti legali (10 ore giornaliere e 48 ore
settimanali) sarà normalmente retribuito nel mese di competenza con le
maggiorazioni previste in Tabella 1) che precede.
In caso di richiesta di lavoro straordinario eccedente le complessive 10 (dieci) ore
giornaliere e le 48 (quarantotto) ore settimanali, esso sarà normalmente retribuito
mensilmente solo con le maggiorazioni della R.O.N. previste nella successiva
Tabella 2), accreditando al Lavoratore la maturazione dei Riposi individuali
compensativi pari alle ore di “straordinario con riposo compensativo” effettuato nel
mese di competenza.
Il Lavoratore potrà utilizzar e i Riposi individuali in gruppi di 4 (quattro) o di 8
(otto) ore, previo accoglimento della richiesta presentata al Datore di lavoro ,
ordinariamente con preavviso superiore a 2 (due) giorni lavorativi.
L’accoglimento della richiesta di riposo, dovrà privilegiare la scelta del
Lavoratore, ovviamente conciliandola con le eventuali inderogabili e motivate
esigenze di servizio.
La gestione dei riposi individuali conseguenti allo straordinario con riposo
compensativo sarà continua e, pertanto, il saldo dei permessi a debito o maturati
al 31 dicembre di ogni anno, sarà riportato al successivo 1° gennaio.
Il Lavoratore, per una volta nell’arco di ciascun anno di calendario, potrà
richiedere la liquidazione dei riposi per la parte eccedente il saldo di 160
(centosessanta) ore.
In tal caso, le ore eccedenti le 160 (centosessanta) dovranno essere retribuite con
la retribuzione ordinaria maggiorata del 15% (quindici per cento).
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281
Lo straordinario effettuato senza l’effettivo godimento del previsto
riposo compensativo, eccedente il saldo di 160 ore, concorrerà ai
limiti contrattuali e legali del normale lavoro straordinario.
In caso di esplicita richiesta del Lavoratore, o con Accordo Aziendale di Secondo
livello, la presente disciplina sul lavoro straordinario con riposo compensativo potrà essere
applicata a tutto il lavoro straordinario richiesto.
La Contrattazione Aziendale potrà anche individuare i casi di applicazione della
Bozza di Accordo in Allegato 7 al presente CCNL.
Tab. 2): Sintesi delle maggiorazioni per il lavoro straordinario con
riposo compensativo *
a) Descrizione dello straordinario con
accredito di corrispondente riposo
compensativo
Maggiorazione oraria
Se “in
prolungato” * Se “in spezzato” *
A
Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o,
per i Tempi Parziale, entro il 25% dell'orario di
lavoro normale
4% 7%
B
Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o,
per i Tempi Parziale, oltre il 25% dell'orario di
lavoro normale
7% 10%
C In regime diurno in giorno di riposo - 14%
D In regime diurno in giorno festivo - 17%
E In regime notturno in giorno feriale 14% 17%
F In regime notturno in giorno di riposo - 19%
G In regime notturno in giorno festivo - 24%
H
In caso di liquidazione dei riposi compensativi
eccedenti le 160 ore
(per una volta nell’arco di ciascun anno di calendario)
Riconoscimento dell’ulteriore
maggiorazione del 15%
* Per le definizioni del lavoro notturno, “prolungato”, “spezzato” si rinvia all’art. 44 e alle Esemplificazioni Tabella
1) dell’art. 279.
Nota Tabella 2)
In caso di lavoro straordinario spezzato con riposo compensativo, la retribuzione
minima deve essere di un’ora, con le relative maggiorazioni di cui ai punti
A - G che precedono, oltre al rimborso delle spese di viaggio extra, preventivamente
concordate con l’Ente e documentate dal Lavoratore.
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282
Nota pratica: qualora la rilevazione del prolungato o spezzato non fosse aziendalmente
possibile, al Lavoratore si dovrà riconoscere la maggiorazione più elevata (quindi quella dello
“spezzato”).
Art. 281 - Lavoro “a recupero”
E’ il lavoro richiesto, autorizzato e svolto, oltre l’orario giornaliero
contrattualmente predeterminato per recupero di ritardi o arresti dovuti a cause
di forza maggiore, ma entro i limiti mensili di lavoro effettivo previsti dall’orario
contrattuale. Normativamente, esso è equiparato allo “ straordinario con riposo
compensativo”, ma al Lavoratore non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione.
Esempio: Il Lavoratore inizia il lavoro 30 minuti dopo il normale orario. Successivamente, previo accordo
del Datore, al termine del normale orario, svolgerà 30 minuti di lavoro aggiuntivo per recupero dell’avvenuto
inizio posticipato.
Art. 282 - Lavoro straordinario o supplementare : Indennità
forfetaria mensile
In materia di Indennità forfetaria del lavoro straordinario o supplementare, è
prevista la seguente disciplina.
A. Forfetizzazione “fissa” dello straordinario/supplementare, quale
componente della Retribuzione Individuale Mensile (R.I.M.)
a) Il personale Direttivo, ovvero i Lavoratori con la qualifica di Dirigente,
Quadro, A1 e A2, non è soggetto a limitazioni d’orario e la P.B.N.C.M.
prevista per tali livelli d’inquadramento, già comprende la retribuzione di
eventuale lavoro straordinario o supplementare che sia effettuato nei giorni
lavorativi e nei limiti della normalità, cioè entro il limite di 22 ore mensili.
Eventuale lavoro straordinario ricorrente, che sia eccedente tali limiti, dovrà
essere retribuito analiticamente o forfetizzato con apposita voce retributiva
ad integrazione della R.M.N., prima pattuita.
b) I Lavoratori di livello B1 e B2 non sono soggetti alla disciplina legale e
contrattuale sull’orario di lavoro ogniqualvolta gestiscono e coordinano altri
Lavoratori, con responsabilità diretta della disciplina del loro lavoro e dei
risultati conseguiti, ordinariamente senza partecipare direttamente ai servizi.
Per tali ragioni, per i Lavoratori di livello B1 e B2, in alternativa alla
retribuzione analitica del lavoro straordinario, sarà possibile prevedere
un’indennità di forfetizzazione quale integrazione della R.M.N.
c) Nei casi di forfettizzazione “fissa” dello straordinario, cioè non soggetta a
verifiche periodiche di congruità, la stessa dovrà considerarsi parte stabile
della R.M.N. del Lavoratore e sarà, quindi, utile per il calcolo delle
retribuzioni indirette, differite e per il T.F.R.
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283
d) Nel caso in cui l’indennità di forfetizzazione mensile di lavoro straordinario
sia componente fissa della R.M.N. e il Lavoratore si trovi in situazione di
prolungata impossibilità sopravvenuta allo svolgimento del lavoro
straordinario stesso (per oltre tre mesi), l’Impresa potrà mensilmente trattenere
la corrispondente voce mensile di forfetizzazione, incrementata del 16,66%,
per tener conto dei riflessi sulle retribuzioni indirette delle ferie e della
tredicesima mensilità.
In caso di prolungata prestazione parziale dello straordinario forfetizzato
richiesto, ovvero d’impossibilità, che siano eccedenti sei mesi di calendario,
la relativa voce di forfetizzazione potrà essere trattenuta pro -quota, sempre
con la maggiorazione del 16,66%.
Nell’ipotesi d’impossibilità ricorrente a prestare lo straordinario forfetizzato,
vi sarà una sola “carenza” di sei mesi nell’arco mobile di 48 mesi.
B. Forfetizzazione “temporanea e variabile” dello straordinario o
supplementare
a) Per i Lavoratori di qualsiasi livello, per il tempo che operano fuori sede e per
i quali non sia di fatto documentabile in modo obiettivo lo straordinario
prestato, è possibile, in alternativa alla sua problematica retribuzione
analitica, prevedere un’indennità mensile di forfetizzazione del lavoro
straordinario.
b) Quando l’importo di forfettizzazione è temporaneo e variabile, come il
corrispondente lavoro straordinario previsto e lo stesso può variare nel tempo
a seconda delle necessità dell’Impresa o del Lavoratore, la forfettizzazione
sarà ininfluente nella determinazione delle retri buzioni indirette, differite
(tredicesima mensilità, festività e ferie ) e del T.F.R. e non concorrerà a formare la
Retribuzione Mensile Normale. In tali casi, l’Impresa non riconoscerà,
pro quota, l’indennità di forfetizzazione dello straordinario durante il periodo
feriale e in tutti i casi di assenza dal lavoro, a qualsiasi titolo effettuata.
c) In particolare, anche nel contratto di lavoro a Tempo Parziale , in caso di
difficoltà nel documentare analiticamente il lavoro supplementare prestato
fuori dall’abituale sede di lavoro o in sede non organizzata o conseguente a
richieste di terzi per esigenze non programmabili e non rinviabili, è possibile,
con accordo sottoscritto nella Lettera d’assunzione , prevedere un tetto
mensile e settimanale di forfetizzazione del lavoro supplementare prestato dal
Lavoratore, per tale intendendosi quello compreso tra il previsto orario di
lavoro a Tempo Parziale e quello del Tempo Pieno. In aggiunta a quanto
precede, sarà possibile, anche tramite successivo Accordo assistito ( Sindacale o
presso la Direzione Territoriale del Lavoro), prevedere la forfetizzazione del lavoro
supplementare e straordinario, ferma restando la possibilità alternativa di
utilizzo dello straordinario con riposo compensativo.
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284
d) Resta inteso che, salvo sia diversamente pattuito tra le Parti nel Contratto
Individuale di assunzione o nell’eventuale Contratto Aziendale di Secondo
livello, per i Lavoratori soggetti alla disciplina sull’orario di lavoro ( che non
coordinano altri lavoratori ), la forfetizzazione del lavoro straordinario sarà
sostitutiva solo della retribuzione dello straordinario effettuato nei primi 5
giorni della settimana, entro il limite massimo di 10 ore settimanali e sempre
nel rispetto del limite contrattuale di 300 ore annue.
e) L’indennità di forfetizzazione mensile di lavoro straordinario, che non abbia
le caratteristiche di componente fissa della R.M.N, cesserà nei seguenti casi:
§ perdurante impossibilità sopravvenuta allo svolgimento del lavoro
straordinario da parte del Lavoratore;
§ nuovo assetto organizzativo che escluda la necessità del ricorso al lavoro
straordinario ricorrente.
f) La cessazione della forfetizzazione temporanea e variabile dovrà risultare da
comunicazione scritta ricevuta dal Lavoratore.
g) In caso di cessazione della forfetizzazione, al Lavoratore sarà
successivamente dovuta la retribuzione contrattualmente prevista per tutto il
lavoro straordinario richiesto e prestato, sempre fatta salva la possibilità di
ricorrere allo straordinario con riposo compensativo o l’accredito nella Banca
delle Ore.
C. Sintesi e Regole comuni
a) La forfetizzazione dello straordinario potrà essere “fissa” o “temporanea e variabile”:
a. la forfetizzazione fissa si ha ogniqualvolta tale voce è componente della R.M.N.
dovuta al Lavoratore. In questo caso, essendo voce stabile, continuerà a permanere anche
nell’ipotesi di mancata richiesta o interesse aziendale alla sua effettuazione. Nel caso
d’impossibilità o indisponibilità sopravvenuta del Lavoratore, sarà invece po ssibile
effettuare la relativa trattenuta nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al punto d),
lettera A. che precede.
b. la forfetizzazione temporanea e variabile non è componente della R.M.N.
(Retribuzione Mensile Normale) ma voce della R.M.F.
(Retribuzione Mensile di Fatto) dovuta al Lavoratore, quale alternativa alla
sua retribuzione analitica per le ragioni previste ai precedenti punti a), b), e c) della
lettera B. All’atto dell’incarico, della trasferta o del trasferimento, l’Azienda dovrà
precisare oltre che il valore della forfetizzazione temporanea e variabile, la sua
prevedibile durata (“a condizione” o “a tempo”).
b) L’importo di forfetizzazione del lavoro straordinario dovrà essere formalizzato in atto
sottoscritto dall’Azienda e dal Lavoratore (nella lettera di assunzione o in quella di
concessione dell’indennità sostitutiva o in successivo Accordo assistito). Tale previsione
scritta deve indicare anche il limite orario medio mensile di straordinario/supplementare
forfetizzato.
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285
c) Salvo diverso e motivato Accordo Aziendale di Secondo Livello, anche in caso di
forfetizzazione, lo straordinario effettuato dai Lavoratori soggetti alla disciplina sull’orario
di lavoro in giorno di riposo o festivo o che sia eccedente la decima ora giornaliera o la
quarantottesima ora settimanale, dovrà essere retribuito unitamente alle altre competenze
mensili, con la maggiorazione prevista per lo straordinario prestato, fermo restando
l’alternativo utilizzo dello straordinario con permesso/riposo compen sativo o l’accredito
nella Banca delle Ore.
d) La presente disciplina, nella parte normativa, è cedevole rispetto a quella eventualmente
stabilita dagli Accordi Aziendali di Secondo livello o da Accordo Assistito.
Art. 283 - Banca delle Ore (disciplina collettiva)
Le Parti riconoscono l’opportunità che, nell’interesse del Lavoratore e dell’Impresa, si limiti il
ricorso agli ammortizzatori sociali quali la Cassa Integrazione Guadagni ricorrendo, per quanto
possibile, ai regimi di flessibilità aziendale compensativa, che ha un’onerosità limitata per l’Ente
e prevede l’intera retribuzione per il Lavoratore, adattando la prestazione di lavoro all’effettive
necessità aziendali, ogniqualvolta esse richiedano variabilità temporale della prestazione. In tal
modo, si ricorrerà alla sospensione del lavoro con ricorso alle integrazioni salariali solo nei casi
di maggiore gravità, d’impre vedibile durata della crisi, d’impossibilità aziendale di erogare le
anticipazioni o assenza d’interesse aziendale verso i regimi di flessibilità. Resta inteso che non
sono previste le rarefazioni eccedenti le 12 (dodici) ore settimanali, che salvo diverso Accordo di
Secondo livello, giustificheranno la sospensione con ricorso alla CIG applicabile.
A. Definizione e disciplina
Nel caso di lavoro richiesto per più intensa attività riferita all’intera Azienda
o Reparto, Ufficio, Squadra, Categoria, ecc., con successivi e prevedibili
periodi d’attività ridotta, l’Impresa potrà, per qualsiasi livello e tipologia di
lavoro prevista dal presente CCNL:
a) intensificare l’orario ordinario di lavoro, con successiva prevista
rarefazione retribuita a recupero delle ore lavorate nell’intensificazione;
b) ridurre l’orario ordinario di lavoro (rarefazione) a fronte di una successiva
prevedibile intensificazione.
Quindi, potranno verificarsi i seguenti casi:
1. Intensificazione: è superamento, in regime di lavoro ordinario,
dell’orario settimanale oltre i limiti contrattuali, per un massimo di 24
(ventiquattro) settimane all’anno con il riconoscimento delle
maggiorazioni previste in Tabella 3), ponendo le ore effettivamente
lavorate eccedenti le 40 settimanali a credito del Lavoratore nel suo
conto della Banca delle Ore, al fine di realizzare, con il loro godimento,
una composizione plurisettimanale o plurimensile dell’orario ordinario
di lavoro.
2. Rarefazione: si ha nel caso di riduzione dell’orario ordinario settimanale
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
286
di lavoro, con utilizzo del saldo attivo dell’intensificazione o con
previsione di un successivo recupero. Si potrà così ridurre l’orario
settimanale effettivamente lavorato fino al limite minimo di 28 ore,
anticipando, nel tempo pieno, la retribuzione con trattuale di 40 ore
settimanali e ponendo le ore anticipate al Lavoratore a suo debito nel
conto della Banca delle Ore.
Ai Lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 1., saranno
riconosciute la normale retribuzione ordinaria ( 40 ore settimanali nel Tempo
Pieno o, in caso di Tempo Parziale, per le ore previste dal contratto individuale ) e le
maggiorazioni d’intensificazione per il tempo e i diversi profili di prestazione
(in giorno lavorativo, di riposo, e/o festivo o in ore notturne, prolungato o spezzato, ecc. ),
riportate nella successiva Tabella 3).
Le ore d’intensificazione e di rarefazione dovranno essere mensilmente
evidenziate nel cedolino paga, con le indicazioni riassuntive “ maturate”,
“godute” e “saldo”.
Ai Lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 2. spetterà l’intera
retribuzione ordinaria afferente il normale orario di lavoro, con
corrispondente iscrizione a debito sul conto individuale della Banca delle ore
che non sono state effettivamente lavorate, quali ore “godute”, modificando
così il “saldo”.
Il saldo massimo (positivo o negativo) della Banca delle Ore potrà essere di 160
(centosessanta) ore, sia a favore del Lavoratore che del Datore.
Resta inteso che, con Accordo scritto delle Parti interessate, il saldo della
Banca delle Ore a debito del Lavoratore potrà compensare le ferie maturate
e non godute, nel limite massimo di 40 ore annuali ( clausola non modificabile
dalla Contrattazione di Secondo livello).
Inoltre, con semplice accordo e con riconoscimento della sola maggiorazione
spettante, le ore a debito del lavoratore potranno essere compensate da:
§ lavoro nei giorni di riposo, sino a saldo zero del debito e senza limite;
§ lavoro nei giorni festivi, entro il limite massimo di una festività ogni 4.
Fatte salve le possibili compensazioni che precedono, i regimi
d’intensificazione e rarefazione previsti per la Banca delle Ore saranno
“continui” e, pertanto, il loro saldo al 31 dicembre di ciascun anno dovrà
essere riportato al 1° gennaio dell’anno successivo.
In caso di cessazione, sia per dimissioni che licenziamento, il saldo positivo
della Banca delle Ore sarà accreditato, a valore corrente, con le competenze
di chiusura del rapporto. Quello negativo sarà addebitato fino a concorrenza,
potendo compensare qualsiasi voce a credito del Lavoratore, ivi compreso il
saldo T.F.R., del quale la rarefazione retribuita deve, in tal caso, considerarsi
anticipazione, avendo anch’essa, nella sua genesi, valore previdenziale.
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287
L’accredito del saldo positivo della Banca delle Ore, effettuato al momento
di chiusura del rapporto, comporterà l’ulteriore maggiorazione fissa del 15%.
Inoltre, il Lavoratore, per gli stessi motivi che giustificano la richiesta di
anticipazione del T.F.R., potrà richiedere, per una sola volta nel corso del
rapporto di lavoro, la liquidazione del saldo positivo della Banca delle Ore
sempreché non ne sia già stata calendarizzata la rarefazione. Anche in tal
caso, il saldo dovrà essere retribuito con l’ulter iore maggiorazione del 15%.
Agli effetti normativi le ore d’intensificazione si considerano in ogni caso ore
di lavoro ordinarie con composizione multiperiodale dell’orario, per le quali
spettano le maggiorazioni previste, in funzione dell’onerosità della loro
collocazione temporale. Il lavoro straordinario potrà, quindi, essere svolto nei
limiti contrattualmente previsti, anche in eccedenza all’intensificazione del
lavoro effettuata con ricorso alla Banca delle Ore di cui al presente articolo,
con i soli limiti complessivi previsti dall’art. 165.
Nel caso di lavoro a tempo parziale, i limiti e i benefici di cui sopra, saranno
proporzionati pro quota, salvo che per le percentuali di maggiorazione.
B. Maggiorazioni per le intensificazioni d’orario con accredito nella
Banca delle Ore
Le maggiorazioni per le intensificazioni d’orario con accredito nella Banca
delle Ore, conformi alla successiva Tabella, sono calcolate sulla R.O.N. e
non concorrono a formare la base di calcolo delle retribuzioni differite e del
T.F.R., essendo esse già comprensive delle relative quote.
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288
Tab. 3): Sintesi delle maggiorazioni per le Intensificazioni
dell’orario di lavoro (Banca delle Ore) *
a) Descrizione dello straordinario con
accredito di corrispondente riposo
compensativo
Maggiorazione oraria
Se “in
prolungato” * Se “in spezzato” *
A
Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o,
per i Tempi Parziale, entro il 25% dell'orario di
lavoro normale
4% 7%
B
Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o,
per i Tempi Parziale, oltre il 25% dell'orario di
lavoro normale
7% 10%
C In regime diurno in giorno di riposo - 14%
D In regime diurno in giorno festivo - 17%
E In regime notturno in giorno feriale 14% 17%
F In regime notturno in giorno di riposo - 19%
G In regime notturno in giorno festivo - 24%
H
In caso di liquidazione dei riposi compensativi
eccedenti le 160 ore
(per una volta nell’arco di ciascun anno di calendario)
Riconoscimento dell’ulteriore
maggiorazione del 15%
* Per le definizioni del lavoro notturno, “prolungato”, “spezzato” si rinvia all’art. 44 e alle Esemplificazioni Tabella
1) dell’art. 279.
Nota Tabella 3)
In caso di intensificazione spezzata dell’orario di lavoro con accredito in Banca delle
Ore, la retribuzione minima deve essere di un’ora, con le relative
maggiorazioni di cui ai punti A - G che precedono, oltre al rimborso delle
spese di viaggio extra , preventivamente concordate con l’Azienda e documentate
dal Lavoratore.
Nota pratica: qualora la rilevazione delle intensificazioni in prolungato o in spezzato non fosse
aziendalmente possibile, al Lavoratore si dovrà riconoscere la maggiorazione più elevata (quindi
quella dello spezzato).
C. Modi d’attivazione delle Intensificazioni o delle Rarefazioni
Il Datore di lavoro, di diritto , potrà attivare la Banca delle Ore, previa
comunicazione informativa alla R.S.A./R.S.T. indicante i motivi della
necessità dell’intensificazione o della rarefazione e la loro presunta
distribuzione settimanale, mensile o plurimensile.
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289
Le rarefazioni a compensazione dei saldi attivi della Banca delle Ore, per il
50% saranno concordate collettivamente tra Datore di lavoro e
R.S.A./R.S.T., in funzione delle inderogabili esigenze di servizio, fermo
restando il rispetto del preavviso ai Lavoratori di almeno una settimana.
Per il restante 50%, esse saranno utilizzate dal Lavoratore quali riposi
individuali, con la stessa disciplina prevista per i riposi compensativi dello
straordinario, di cui all’art. 280, al fine di meglio conciliare i tempi vita -
lavoro e le esigenze personali del Lavoratore.
D. Obbligatorietà delle intensificazioni
Per il potere/dovere di organizzare il lavoro, la produzione, le aperture e
l’impresa in genere, la Banca delle Ore, fermo restando le condizioni di cui
al precedente punto C., è un diritto esercitabile dal Datore.
Pertanto, in caso d’ingiustificato rifiuto ad effettuare l’intensificazione
richiesta entro i limiti e nel rispetto delle condizioni che precedono, salvo i
documentati casi di forza maggiore, impossibilità sopravvenuta o
proporzionato e documentato impedimento, il Lavoratore sarà passibile di
sanzione disciplinare per “mancata collaborazione”.
E. Banca delle Ore e assenze
Il Lavoratore, in caso di programmata intensificazione o rarefazione
collettiva, dovrà comunicare tempestivamente l’eventuale assenza, con gli
stessi criteri e oneri previsti per il lavoro ordinario.
L’assenza all’intensificazione, in ogni caso, non darà titolo all’accredito delle
corrispondenti maggiorazioni e ore svolte collettivamente nel conto
individuale della Banca delle Ore e sarà neutra ai fini delle indennità
INPS/INAIL, poiché quota di retrib uzione non dovuta. La conseguente
rarefazione, essendo collettiva, sarà effettuata anche dal Lavoratore assente
all’atto dell’intensificazione.
Non avendo però egli maturato le corrispondenti ore a copertura, la
rarefazione dal saldo zero della Banca delle Ore assumerà la configurazione
di “ riposo individuale di lavoro straordinario precedentemente effettuato ”. In caso
d’incapienza, sarà “Rarefazione non retribuita”.
F. Contrattazione di Secondo livello
Le Parti aziendali tramite la Contrattazione di secondo livello, nel caso vi
siano problemi ricorrenti, imputabili a cause esterne all’impresa, che
determinano l’esigenza di intensificazioni o rarefazioni solo in alcuni settori,
reparti o uffici, potranno concordare i modi di utilizzo settoriale della Banca
delle Ore, quale strumento sostitutivo di altri regimi applicabili alla generalità̀
dei lavoratori nei momenti di crisi ( quali, ad esempio, sospensione dal lavoro con
ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni ecc.).
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290
Art. 284 - Solidarietà: Cessione dei Riposi e del saldo individuale
della Banca delle Ore
L’articolo 24 del D. Lgs. 151/2015 prevede che i saldi positivi delle ferie eccedenti
le 160 o re annuali e dei permessi, possa no essere ceduti a titolo gratuito ai
lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, che svolgano mansioni di pari
livello e categoria, al fine di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni
di salute, hanno bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei genitori.
Al fine di permettere l’effettivo esercizio della solidarietà prevista dal citato art.
24, le Parti concordano che, possano essere ceduti alle stesse condizioni previste
dalla Legge anche i riposi compensativi individuali dello straordinario e la quota
individuale del Saldo positivo della Banca delle Ore (50% delle ore accreditate), fermo
restando che tale cessione non modificherà la qu alificazione di riposo compensativo.
La Contrattazione di Secondo Livello, in considerazione della concreta situazione
di bisogno del Lavoratore, d elle caratteristiche del lavoro e delle esigenze di
salvaguardia potrà, con motivate ragioni, integrare la disciplina di solidarietà di
cui sopra.
Art. 285 - Gestione delle Intensificazioni
Premesso che nell’ambito delle Sale Bingo e Sale Gioco vi sono intense e variabili
“punte di attività”, al fine di contemperare gli opposti interessi, le Parti
concordano di definire contrattualmente, in modo organico, la successione delle
forme di flessibilità del lavoro e degli istituti idonei ad affrontare tali imprevedibili
esigenze lavorative.
1) Le intensificazioni contenute nei limiti d’orario previsti dal CCNL per il
singolo Lavoratore, potranno essere affrontare, nel rispetto delle condizioni
contrattualmente previste, con l’utilizzo di:
a. Lavoro Straordinario/Supplementare;
b. Lavoro Straordinario con riposo compensativo;
c. Banca delle Ore.
2) Le intensificazioni eccedenti i limiti contrattuali o, in assenza di disponibilità
dei Lavoratori alle forme volontarie di flessibilità, potranno determinare
l’assunzione di nuovo personale con le seguenti tipologie contrattuali:
a. Tempo Indeterminato con orario a Tempo Parziale Verticale
(con previsione di lavoro in alcuni periodi dell’anno , del mese, della
settimana);
b. Tempo Determinato;
c. Lavoro Somministrato;
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291
d. Lavoro Intermittente (o “a chiamata”);
e. Prestazioni occasionali (nei limiti e condizioni previsti dalla L.
96/2018, di conversione del Decreto Dignità).
Eventuali proposte integrative al presente articolo potranno essere indirizzate alla
Commissione Bilaterale Contrattuale all’indirizzo di posta elettronica:
certificazionenazionale@enbic.it.
Art. 286 - Lavoro ordinario a turni: maggiorazioni
Ferme restando le maggiorazioni per lavoro straordinario, straordinario con
riposi compensativo e Banca delle Ore di cui ai precedenti articoli, sono previste
le seguenti maggiorazioni della R.O.N. correlate alla particolare configurazione
dell’orario ordinario di lavoro.
Tab. 4): Sintesi delle Indennità/Maggiorazioni per ore ordinarie
(lavorate in turni)
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4
Descrizione del
turno
Turno “5 + 2”
2 Turno “6 + 1” Turno “H24 - 6 +1
+1”
A Diurno feriale - - (vedi art. 166) 3
B Notturno1 feriale 11% 12% 10% 4
D Diurno festivo 12% 2 12% 10% 4
E Notturno1 di sabato 15% 2 15% 12% 4
F Notturno1 festivo 15% 2 15% 12% 4
1 Per le definizioni del lavoro notturno si rinvia all’art. 44.
2 In caso di Turno “5 + 2” comprendente anche il giorno festivo, con godimento del riposo
settimanale durante un normale giorno feriale, si dovrà riconoscere al Lavoratore la
corrispondente maggiorazione prevista in Colonna 3 per il Turno “6 + 1”.
3 “Indennità Turno 6+1+1” di € 35,00/mese.
4 In aggiunta alla maggiorazione di cui al punto A.
Nota applicativa sulle Indennità orarie
1) Le Indennità orarie di cui al presente Titolo si calcolano sulla R.O.N. del Lavoratore e, essendo ristoro del
particolare disagio, saranno riconosciute nel mese di competenza solo per tutte le ore effettivamente lavorate in tal
modo.
Perciò, in caso di assenza a qualsiasi causa dovuta, le Indennità di cui alle precedenti Tabelle non saranno
spettanti.
2) Le Indennità concorrono a formare la Retribuzione Mensile di Fatto dovuta al Lavoratore nel mese
di competenza e già comprendono le quote retributive per ferie, tredicesima nonchè la quota per T.F.R. Pertanto,
esse sono ininfluenti nel calcolo dei predetti istituti contrattuali.
3) Il lavoro straordinario, con o senza riposo compensativo e le intensificazioni con accredito nella Banca delle Ore,
svolto dai lavoratori turnisti, sarà retribuito con le maggiorazioni previste per i lavoratori giornalieri.
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292
TITOLO LIX
TRASFERIMENTO - TRASFERTA - DISTACCO O COMANDO -
REPERIBILITA’
Premessa sulla modificabilità della presente disciplina
Nel presente Titolo, tenuto conto della possibilità che il presente Contratto sia applicato anche in Aziende
di ridotte dimensioni, ove la Contrattazione di secondo livello potrebbe essere difficoltosa, si è fatta la scelta,
apparentemente contraria al principio di sussidiarietà, di definire in modo analitico le condizioni
contrattuali per il trasferimento, la trasferta, il distacco, la reperibilità e la pronta disponibilità. Non è
però inibito alla Contrattazione di Secondo livello di modificare i singoli aspetti economici del presente
Titolo e quelli normativi disciplinati nel medesimo Titolo, sulla base di valutazioni attente alla situazione
aziendale, al servizio richiesto e prestato e al complesso degli istituti e benefici da garantire al Lavoratore,
conciliati con le competitività aziendali.
Per quanto precede, la disciplina contrattuale del presente Titolo è esplicitamente cedevole rispetto a quella
di prossimità.
Resta inteso che, ogniqualvolta la disciplina di secondo livello fosse peggiorativa di quella contrattuale, per
essere obbligatoria per tutti i lavoratori (anche non iscritti al Sindacato), essa dovrà essere approvata
mediante Referendum Aziendale.
Eventuali clausole peggiorative non compensate da altre clausole complessivamente di uguale favore,
dovranno essere analiticamente motivate nell’Accordo e a termine.
Art. 287 - Trasferimento - Trasferta - Distacco o Comando
Il Trasferimento, la Trasferta e il Distacco si hanno ogniqualvolta il Lavoratore
sia tenuto a prestare l’opera in luoghi diversi dalla sede contrattuale di lavoro.
Nelle Aziende plurilocalizzate, il Trasferimento o il Distacco possono essere
giustificati anche al fine di salvaguardare le risorse lavorative, altrimenti in
esubero in una determinata sede.
Art. 288 - Trasferimento
Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della
medesima Azienda. Esso, salvo che avvenga per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratore.
Il trasferimento non può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali o per altre
ragioni inerenti alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto a cariche
sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un anno, il
trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessato.
Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare
atipica.
Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi o, se in presenza di
familiari a carico, di 5 (cinque) mesi.
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Esso dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi:
1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento
e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e
al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di
domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri
documentati di trasloco;
2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo
canone dell’alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi
6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine;
3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in
trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per
ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane;
4. in caso di trasloco del mobilio , il Lavoratore avrà diritto a 24
(ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla
relativa indennità sostitutiva;
5. nel caso di Lavoratore con familiari a carico, il rimborso delle spese
di trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese
effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico.
Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3.
che precede, il 20% (venti percento) della diaria per il tempo spettante.
Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda
si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente, e di eventuali suoi
familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un
tempo almeno pari al doppio del tempo di calcolo dell’Indennità di trasferimento
di cui al precedente punto 3.
Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo
nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o
forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi
e le indennità di cui ai punti 1., 2., 3., 4. e 5. che precedono, che siano già stati
riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari).
In caso di dimissioni del Lavoratore, sempre ad esclusione della giusta causa, le
suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine
rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.
Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla
corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre)
Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni
familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato
l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti
all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di
permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di
trasferimento ricevuto.
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Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro,
le previsioni di cui al presente articolo dovranno essere armonizzate in relazione
all’effettiva situazione (oggettiva aziendale), anche in modo peggiorativo, con
l’obiettivo di tutelare, per quanto possibile, l’occupazione.
Art. 289 - Trasferta
Quando la prestazione lavorativa non coincida con la sede contrattuale di lavoro
e la stessa avvenga per l’intero orario ordinario giornaliero, ad almeno 60
(sessanta) chilometri dalla sede abituale o, comunque, quando il luogo di lavoro
sia raggiungibile dalla sede abituale (con i mezzi normali, ivi compresa l’autovettura del
dipendente, se autorizzata) in un tempo normalmente superiore ad un’ora, si
configura la Trasferta, con il diritto alla relativa Diaria giornaliera.
In tal caso, oltre al rimborso delle spese di viaggio dalla sede contrattuale al luogo
di lavoro comandato e al ristoro di altre eventuali spese sostenute dal Lavoratore
per conto dell’Azienda, quali vitto e alloggio (purché analiticamente documentate, nei
limiti della normalità e autorizzate ) o, in alternativa all’Indennità di Trasferta, al
Lavoratore dovrà essere corrisposto quanto segue:
a) il rimborso delle spese non documentabili , purché analiticamente
attestate dal Dipendente, nelle Trasferte Italia fino ad un importo massimo
giornaliero di € 15,00 (Euro quindici/00); nelle Trasferte Estero fino ad un
importo massimo giornaliero di € 25,00 (Euro venticinque/00); entrambi
esenti da imposizione contributiva e fiscale;
b) la Diaria giornaliera, di cui alla successiva Tabella 1), avente natura
retributiva, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede, così come
l’eventuale prolungamento d’orario per i tempi di viaggio, per i Lavoratori
soggetti a vincolo d’orario (art. 17, D.Lgs. 66/2003), nel limite massimo di 1
(una) ora giornaliera. Oltre tale limite il tempo di viaggio, salvo che il
Lavoratore non sia conduttore del mezzo di trasporto (nel qual caso gli spetterà
l’intera retribuzione oraria), sarà retribuito con il 70% (settanta per cento) della
R.O.N. L’eventuale lavoro straordinario effettuato fuori dalla sede abituale
di lavoro, purché autorizzato e documentato, sarà retribuito con le normali
maggiorazioni contrattuali.
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Tabella 1) Diaria giornaliera
Livello Diaria giornaliera
Dirigente 59,00
Quadro 43,00
A1 36,00
A2 33,00
B1 e Op. di Vendita di 1° Categoria 29,00
B2 e Op. di Vendita di 2° Categoria 26,00
C1 e Op. di Vendita di 3° Categoria 23,00
C2 e Op. di Vendita di 4° Categoria 21,00
D1 18,00
D2 14,00
Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l’impiego
di mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell’Azienda.
c) il rimborso spese di vitto e pernottamento
Al Lavoratore, oltre al rimborso degli importi dei punti a) e b) che
precedono, in alternativa all’Indennità forfettaria di trasferta, sarà
riconosciuto il rimborso analitico delle spese documentate sostenute, nei
limiti aziendalmente previsti o della normalità, nel corso della trasferta
regolarmente autorizzata;
d) qualora il Lavoratore utilizzi il proprio mezzo di trasporto ,
purchè sia stato preventivamente autorizzato dal Datore, l’Azienda,
avuto riguardo alla percorrenza e al tipo di autovettura autorizzata,
dovrà riconoscere al dipendente almeno il rimborso dei costi
proporzionali ( quota capitale; carburante; pneumatici; manutenzione e
riparazioni) risultanti dalle Tabelle ACI, oltre ad € 0,133/Km a copertura
del rischio conseguente ai danni subiti dal mezzo a causa d’incidente.
Sono fatte salve le condizioni più favorevoli che, entro i limiti massimi di costo delle
Tabelle ACI, potranno essere liberamente concordate tra le Parti interessate.
e) Indennità forfettaria di trasferta l’Azienda potrà sostituire il
rimborso analitico delle spese di cui al presente punto c) con
un’Indennità di trasferta che ristori il Lavoratore delle spese di vitto e di
alloggio da lui sostenute. Tale Indennità, nei limiti di € 46,48 giornalieri
per l’Italia e di € 77,47 giornalieri per l’Estero, a norma di Legge sarà
esclusa da contribuzione previdenziale e da prelievo fiscale. Eventuali
maggiori importi che fossero riconosciuti al Lavoratore avranno, invece,
a tutti gli effetti natura retributiva.
Il Lavoratore, salvo esplicita previsione nel Contratto di assunzione, non potrà
essere inviato in ricorrenti trasferte all’estero, se non per comprovate ragioni
tecniche, organizzative, commerciali o produttive.
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La trasferta all’estero dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con
preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. Al Lavoratore inviato in trasferta all’estero
dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso analitico delle spese sostenute,
limitatamente alla durata dell’invio, il rimborso spese non documentabili e la
Diaria giornaliera, con i limiti pari al doppio dell’importo previsto per la trasferta
nazionale, di cui ai punti a) e b) che precedono.
Art. 290 - Trasfertisti
Si definiscono “trasfertisti” i dipendenti che abitualmente prestano la loro opera
fuori dalla sede nella quale hanno la titolarità del rapporto di lavoro, quando sono
contestualmente presenti le seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione nel Contratto e/o L ettera d’assunzione di una sede
abituale di lavoro;
b) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del
dipendente. (S i considera “continua mobilità” e, quindi, “Lavoratore trasfertista”
quando egli presta effettivamente la propria opera fuori sede per almeno il 50% del tempo
lavorabile nel mese);
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività
lavorativa in luo ghi variabili e diversi, di un’ indennità o maggiorazione di
retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è
effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
A tali Lavoratori, indipendentemente dal fatto che essi si siano effettivamente
recati in trasferta, sarà riconosciuta una “ Diaria Trasfertisti”, per ciascun giorno
effettivamente lavorato nel mese, conforme alla seguente Tabella 2), soggetta per
il 50% al prelievo contributivo e fiscale.
Tab. 2) “Diaria Trasfertisti” in euro
Livello Diaria Trasfertisti
Dirigente 21,90
Quadro 15,90
A1 13,60
A2 12,10
B1 e Op. di Vendita di 1° Categoria 10,70
B2 e Op. di Vendita di 2° Categoria 9,70
C1 e Op. di Vendita di 3° Categoria 8,70
C2 e Op. di Vendita di 4° Categoria 7,80
D1 6,80
D2 6,00
Resta inteso che tale Diaria sarà riconosciuta al Lavoratore Trasfertista (produttori,
autisti, Operatori di vendita ecc. ), oltre al rimborso delle spese sostenute e
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analiticamente documentate nei limiti della normalità o aziendalmente definiti.
In caso di tempo parziale, la Diaria Trasfertisti dovrà essere proporzionata
all’Indice di Prestazione del Lavoratore.
Inoltre, al Lavoratore Trasfertista che presta la sua opera fuori sede sarà
riconosciuto, alle medesime condizioni, l’eventuale rimborso spese non
documentabili dichiarate di cui al punto a) dell’art. 289 che precede.
Ai Trasfertisti sarà riconosciuta la retribuzione di eventuale lavoro straordinario
quando esso sia stato preventivamente autorizzato dall’Azienda , sia stato
effettivamente svolto e sia stato analiticamente documentato.
Quando, per qualsiasi motivo, venisse a cessare la condizione di “ trasfertista”
cesserà, temporaneamente o definitivamente, anche la relativa indennità.
Art. 291 - Distacco
L'ipotesi del distacco si configura quando un’Azienda, per soddisfare un proprio
interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro
soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Tali attività
potranno essere ampie nel caso di lavori distaccati presso realtà partecipate,
associate, controllate e simili.
Nel caso di realtà prive di collegamenti patrimoniali con l’Azienda, il distacco
potrà riguardare solamente le attività di: installazione o montaggio di impianti e
macchinari; manutenzione straordinaria; trasporti esterni da e per l’Azienda;
particolari attività che richiedono più fasi successive di lavorazione, con l’impiego
di manodopera con diversa specializzazione rispetto a quella normalmente
impiegata nell’ Azienda; esecuzione dei lavori di facchinaggio, pulizia e
manutenzione ordinaria degli impianti e simili.
In caso di distacco, l’Azienda rimane responsabile del trattamento economico e
normativo a favore del Lavoratore distaccato, il quale dovrà rispettare la
disciplina del lavoro della realtà presso la quale presta la sua opera.
Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso
del Lavoratore interessato; in caso di mansioni superiori, al Lavoratore sarà
temporaneamente riconosciuta la P.B.N.C.M. del livello d’inquadramento
professionale in cui opera.
Nel caso di distacco, essendo la disciplina del lavoro determinata dalla realtà
ricevente la prestazione, fermo restando l’adeguamento retributivo di cui al
capoverso precedente, vi è deroga alle previsioni legali e contrattuali in tema di
definitiva automatica acquisizione del livello superiore ex art. 161 del presente
CCNL.
Il tempo del distacco sarà, quindi, neutro rispetto alla decorrenza del termine di
6 (sei) mesi.
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Il distacco potrà avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche,
organizzative, produttive o sostitutive, ogniqualvolta esso comporti, di fatto, un
trasferimento presso un’unità produttiva sita a più di 50 (cinquanta) chilometri da
quella in cui il Lavoratore aveva la sede abituale di lavoro.
Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il Lavoratore in
distacco all’estero conserverà il trattamento goduto precedentemente, escluse
quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o ai
particolari modi di rendere la prestazione presso la sede di origine e che non
ricorrano nella nuova destinazione.
Presso la località di nuova destinazione, il Lavoratore acquisirà,
temporaneamente, i benefici (mensa, trasporti, ecc.) in atto per la generalità dei
Lavoratori o inerenti alle proprie specifiche prestazioni (indennità di mansione
ecc.), in modo che il trattamento del personale distaccato non sia più svantaggioso
di quello riservato ai Lavoratori residenti.
Al Lavoratore in distacco all’estero per un tempo inferiore a 3 (tre) mesi, dovrà
essere corrisposto il medesimo trattamento previsto per la trasferta all’estero, di
cui all’articolo che precede.
Per un previsto tempo superiore, salvo diverso accordo tra le Parti, si
applicheranno i medesimi criteri già definiti per il trasferimento.
Art. 292 - Reperibilità con Indennità
La reperibilità è un istituto accessorio e complementare all’ordinaria prestazione
lavorativa, mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda per
sopperire esigenze di lavoro impreviste, o singolarmente imprevedibili, al fine di
assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o la sicurezza degli
impianti o i necessari interventi per l’assistenza o la salute.
Le ore di reperibilità non sono di lavoro effettivo e non concorrono al computo
dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
Al Lavoratore in reperibilità, potrà essere r iconosciuta una corrispondente
indennità. In caso di assenza dell’i ndennità, la Reperibilità sarà un atto
volontario, così come l’effettiva disponibilità all’intervento.
Nel caso di reperibilità con i ndennità, il lavoratore potr à̀ essere inserito
dall’Azienda in turni di reperibilità̀ definiti secondo una programmazione
settimanale o mensile, di norma previo ordine di servizio con preavviso di 7 (sette)
giorni.
Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni
soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità̀ .
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità̀
operativa, le Aziende provvederanno ad avvicendare nella reperibilità̀ il maggior
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299
numero possibile di lavoratori, dando la priorit à̀ ai dipendenti che ne facciano
richiesta.
Salvo giustificato e provato motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di compiere
turni di reperibilità̀ con indennità.
La chiamata di reperibilità̀ sarà̀ di norma effettuata tramite telefono cellulare, che
potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore per uso di servizio.
Durante i turni di reperibilit à̀ , il lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare
acceso e carico e di permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura
telefonica e il tempestivo intervento.
Il Lavoratore in reperibilità sarà in ogni caso libero di spostarsi, purchè assicuri
sempre la raggiungibilità̀ e la possibilità d’intervento .
Alla chiamata, egli è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte
all'intervento richiesto, rispettando il tempo di attivazione preventivamente
concordato.
Quando, per qualsiasi ragione, il Lavoratore in reperibilit à̀ preveda di non
riuscire a garantire il ris petto dei tempi d’intervento, ne darà tempestiva
comunicazione all’Azienda, concordando l’intervento del Lavoratore
Disponibile, ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi
all’utenza.
Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità̀ , senza valide ragioni,
non risponda tempestivamente alla richiesta d’intervento, non gli sar à̀
riconosciuta l'indennità̀ di reperibilità̀ giornaliera o settimanale e l’Azienda potrà̀
attivare la procedura disciplinare prevista.
La reperibilità̀ potrà̀ essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
a) giornaliera: pari a 16 (sedici) ore nei giorni feriali o 12 (dodici) o 24
(ventiquattro) ore nei giorni di riposo aggiuntivo o festivi/riposi settimanali;
b) settimanale;
c) con diversa configurazione concordata tra l’Azienda e il Lavoratore.
La reperibilità̀ continuativa settimanale non potr à̀ eccedere una settimana su 4
(quattro) e non dovr à̀ comunque essere richiesta per pi ù̀ di 7 (sette) giorni
continuativi.
Qualora al Lavoratore in reperibilità siano richiesti uno o più interventi la cui
durata, comprensiva dei tempi di viaggio, raggiunga le 8 (otto) ore, il Lavoratore
avrà diritto di comunicare all’Azienda la sua impossibilità di procedere nel
servizio di reperibilità , potendo così usufruire del riposo.
In tale caso, al Lavoratore sarà comunque dovuta l’intera Indennità di
Reperibilità prevista.
Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilit à̀ , le Aziende riconosceranno al
Lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta per il tempo d’intervento, una
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300
specifica indennit à̀ giornaliera conforme ai seguenti valori in euro di cui alla
Tabella 3).
Tab. 3): Indennità di Reperibilità (come commercio)
Livello 16 ore in Giorno Feriale
Indennità lorda in Euro
24 ore in Giorno Festivo o di Riposo
Settimanale Indennità lorda in Euro
B1 14,00 23,00
B2 12,00 20,00
C1 11,00 18,00
C2 10,00 16,00
D1 9,00 15,00
D2 8,00 14,00
* di reperibilità .
Il trattamento di reperibilità̀ è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore, al di
fuori dell’orario ordinario di lavoro, si mantiene a disposizione per effettuare
tempestivamente un pronto intervento in caso di chiamata da parte dell’Azienda
o, nei casi previsti , di un C liente/Utente. Le ore di viaggio, necessario a
raggiungere il luogo dell'intervento e di rientro, saranno retribuite con la
Retribuzione Oraria Normale.
Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale e il lavoratore in reperibilità
utilizzi mezzi pubblici di trasporto, ovvero sia autorizzato all'uso di un proprio
mezzo per raggiungere il luogo dell'intervento, le spese di viaggio saranno
analiticamente rimborsate secondo le previsioni ex art. 289.
Le ore d’intervento effettuato in reperibilità̀ , ivi comprese quelle c.d. "da remoto",
rientrano nel computo dell'orario di lavoro straordinario, salvo il riconoscimento,
previo accordo tra Azienda e Lavoratore, di riposi compensativi. Esso sar à̀
retribuito con le maggiorazioni previste dal presente CCNL per il lavoro
straordinario con riposo compensativo o lavoro straordinario diurno, notturno o festivo.
Nel regime di reperibilità̀ sono ammesse le deroghe al riposo giornaliero, con il
limite complessivo annuale di 24 (ventiquattro) giorni lavorativi, salvo diverso
Accordo di secondo livello.
Il tempo di reperibilit à̀ può̀ coincidere con il tempo di riposo giornaliero e/o
settimanale, qualificando così l’eventuale lavoro effettuato.
Il lavoratore in Reperibilit à̀ con Indennità, impossibilitato all’intervento, ha
l’onere di provare tempestivamente all’Azienda l’impedimento sopravvenuto.
Tale impossibilità all’intervento, quando sia connessa alla sfera privata del
lavoratore e impedisca l’esecuzione degli interventi, ancorché giustificata, non
determinerà̀ il diritto alla relativa indennità̀ di reperibilità̀ .
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Art. 293 - Pronta Disponibilità
Con Accordo, le Parti (Azienda e R.S.A.) potranno concordare l’obbligo, per i
Lavoratori interessati, di prestare la “pronta disponibilità”, a fronte di un’indennità
pari al 40% (quaranta per cento) dell’indennità di reperibilità prevista per ciascun
livello professionale.
La “pronta disponibilità” avverrà all’interno di turni periodici, che prevedono tale
istituto al di fuori dell’orario ordinario di lavoro del lavoratore, per effettuare
interventi sussidiari e/o sostitutivi di un lavoratore in reperibilità, ma
eccezionalmente impossibilitato ad effettuare l’intervento richiesto ( per malattia,
infortunio, straordinaria concomitanza nelle chiamate richiedenti l’intervento immediat o o
complessità dell’intervento che richieda, eccezionalmente, due interventisti).
Art. 294 - Rimborso spese documentabili
Negli interventi effettuati in reperibilità o in pronta disponibilità, la sede di lavoro
in senso stretto coincide con il luogo ove il lavoratore si trova all’atto della
chiamata. Pertanto si stabilisce che, a fronte di una chiamata da parte
dell’Azienda o del Cliente seguita da intervento effettuato al di fuori del Comune
di residenza, in aggiunta alle Indennità di reperibilità o di pronta disponibilità,
sia riconosciuto il rimborso spese analiticamente indicate o l’eventuale Indennità
di Trasferta.
TITOLO LX
IGIENE, SICUREZZA E CONFORTEVOLEZZA SUL LAVORO
Le Parti rilevano che sono intervenuti grandi miglioramenti nella gestione aziendale della sicurezza e
dell’igiene del lavoro, nell’ergonomia e nella configurazione d’ambienti gradevoli. Allo stesso tempo, rilevano
la presenza di non conformità, principalmente correlate a mancata conoscenza delle norme di Legge e di
buona tecnica. Per tale motivo, hanno concordato di riassumere i principali obblighi legislativi in materia,
fermo restando che la compiuta estensione degli stessi esige un confronto legislativo e tecnico attuabile solo
con l’incarico a un RSPP interno o esterno all’Azienda.
Art. 295 - Igiene e sicurezza sul lavoro: misure generali di tutela
L'art. 15, D.Lgs. n. 81/2008 indica le norme generali di prevenzione e protezione,
qui sintetizzate:
• la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
• la programmazione della prevenzione;
• l'eliminazione dei rischi o la loro riduzione al minimo;
• il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro;
• la riduzione dei rischi alla fonte;
• la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
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302
pericoloso;
• la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono
essere, esposti al rischio;
• il controllo sanitario dei lavoratori;
• l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari
inerenti alla sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
• l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, i dirigenti, i preposti e
i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• le istruzioni adeguate ai lavoratori;
• la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
• la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
• la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione
di codici di condotta e di buone prassi;
• le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
• l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
• le regolari manutenzioni di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all’indicazione dei
fabbricanti.
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non
devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Art. 29 6 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi del
Datore
Oltre all'obbligo generale di attuare le misure necessarie alla tutela della sicurezza
dei lavoratori previste dall'art. 2087 cod. civ. , le norme vigenti in materia
prevedono specifici obblighi in capo al datore di lavoro, al fine di prevenire gli
infortuni e garantire la salute sul luogo di lavoro (art. 18 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Il Datore di lavoro ha i seguenti obblighi che NON potrà delegare :
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo
documento (in sigla D.V.R.);
b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
dai rischi.
Il Datore di lavoro e il Dirigente devono:
§ nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza
sanitaria;
§ designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure
di prevenzione incendi;
§ nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle
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condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
§ fornire ai lavoratori i necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale
(in sigla D.P.I.);
§ limitare l'accesso alle zone a grave rischio solo ai lavoratori che abbiano
ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento;
§ richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni
aziendali sulla sicurezza;
§ inviare i lavoratori alla visita medica dal Medico Competente, entro le
scadenze previste;
§ nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al Medico
Competente la cessazione del rapporto di lavoro;
§ adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza;
§ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere
in materia di protezione;
§ adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
§ astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della
salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in
una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave e immediato;
§ consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione della salute;
§ consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza copia del Documento di valutazione dei rischi;
§ elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi in caso di appalti;
§ comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, gli infortuni avvenuti sul
lavoro;
§ consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi richiesti;
§ adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e
immediato;
§ in caso di appalto/subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di
riconoscimento, esposta e visibile;
§ nelle unità produttive con più di 15 (quindici) lavoratori, convocare almeno
una volta all’anno la riunione periodica dei soggetti della sicurezza aziendale
(art. 35 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
§ aggiornare le misure di prevenzione;
§ comunicare in via telematica all'INAIL, in caso di nuova elezione o
designazione, i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
§ vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria
non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio
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di idoneità.
Art. 29 7 - Igiene e sicurezza sul lavoro: inosservanza delle norme
antinfortunistiche e responsabilità civile
L'inosservanza dell'obbligo posto dall'art. 2087 c.c. costituisce un inadempimento
contrattuale e determina l'obbligo al risarcimento del danno, ogniqualvolta esista
un nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cautela omessa.
Art. 29 8 - Igiene e sicurezza sul lavoro: inosservanza delle norme
antinfortunistiche e responsabilità penale
La mancata osservanza delle norme sull'igiene e la sicurezza integra gli estremi
di reato ogniqualvolta si configuri la fattispecie prevista da:
• art. 437, codice penale: “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul
lavoro”;
• art. 451, codice penale: “Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni
sul lavoro”;
• art. 589, comma 2, codice penale: “Omicidio colposo”;
• art. 590, comma 3, codice penale: “Lesioni personali colpose”.
Queste le sanzioni previste:
• art. 68, D.Lgs. 81/2008 “per il datore di lavoro e il dirigente;
• art. 87, D.Lgs. 81/2008 “a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e
del concedente in uso”;
• art. 159, D.Lgs. 81/2008 “per i datori di lavoro e i dirigenti”;
• art. 165, D.Lgs. 81/2008 “a carico del datore di lavoro e del dirigente”;
• art. 170, D.Lgs. 81/2008 “a carico del datore di lavoro e del dirigente”;
• art. 178, D.Lgs. 81/2008 “a carico del datore di lavoro e del dirigente”;
• art. 219, D.Lgs. 81/2008 “a carico del datore di lavoro e del dirigente”;
• art. 262, D.Lgs. 81/2008 “per il datore di lavoro e il dirigente”;
• art. 282, D.Lgs. 81/2008 “a carico del datore di lavoro e del dirigente”.
Art. 299 - Igiene e sicurezza sul lavoro: delega di funzioni
L’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 introduce la disciplina legislativa della delega per
le funzioni previste all’art. 296 del CCNL (con esclusione di quelle previste ai punti a) e
b) del medesimo articolo ). Il datore di lavoro può delegare, con atto scritto avente
data certa, alcuni suoi obblighi o funzioni, però senza con ciò far venire meno
l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle
funzioni a lui trasferite. Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva
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305
pubblicità. Come precedentemente riportato ( punti a) e b) dell’art. 296), non sono
delegabili:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento
di valutazione (art. 28 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
b) la designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi (art. 17 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Art. 300 - Igiene e sicurezza sul lavoro: assenza del Documento di
Valutazione dei Rischi
In assenza del Documento di Valutazione dei Rischi, anche detto solo “D.V.R.”,
di cui all’art. 28 del medesimo D.Lgs. 81/2008, oltre alle sanzioni penali previste,
il Datore di lavoro non potrà partecipare alle gare di appalto e stipulare i seguenti
contratti di lavoro:
• Lavoro a Tempo Determinato;
• Lavoro Intermittente;
• Lavoro in Somministrazione;
• Lavoro in Apprendistato.
Art. 301 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi del
Lavoratore (è opportuno pubblicizzarli mediante esposizione)
Ogni lavoratore deve:
§ prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi
forniti dal datore di lavoro (art. 20, D.Lgs. n. 81/2008);
§ contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro;
§ osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini
della protezione collettiva ed individuale;
§ utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto, nonché
i Dispositivi di sicurezza;
§ utilizzare in modo appropriato i Dispositivi di Protezione messi a disposizione
dal Datore;
§ segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei Dispositivi di cui
sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle
proprie competenze e possibilità e, fatto salvo l'obbligo di cui al successivo
punto, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente,
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
§ non rimuovere o modificare senza autorizzazione i Dispositivi di sicurezza o
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306
di segnalazione o di controllo;
§ non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di
altri lavoratori;
§ partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal
datore di lavoro;
§ sottoporsi ai controlli sanitari.
Art. 302 - Igiene e sicurezza sul lavoro: diritti del Lavoratore
Le Parti firmatarie del presente CCNL, al fine di favorire il miglioramento delle
condizioni di lavoro, convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e
l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del
Lavoratore dipendente, sulla base di quanto previsto dalle norm e di buona
tecnica, dalle leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di
prevenzione. I Lavoratori hanno diritto di ottenere dall’Impresa la formazione
prevista dagli articoli 36, 37 e 43 del D.Lgs 81/2008 s.m.i.
A norma dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., la formazione dovrà essere
erogata tramite l’Organismo Bilaterale di riferimento ( ENBIC Sicurezza) o dalle
strutture regionalmente convenzionate su programmi certificati dall’Ente.
Si ricorda che, a norma dell’art. 55 del D.Lgs 106/2009, l’accertamento della
mancata formazione comporta l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda.
Art. 303 - Il Preposto
In relazione alla previsione di cui all’articolo 18 comma 1, lett. b -bis, nel testo
risultante dalla modifica di cui alla legge n. 215/2021, con riferimento alle attività
di vigilanza di cui all’articolo 19 da parte del Preposto, le Parti prevedono
l’introduzione di uno specifico emolumento finalizzato a qualificare
economicamente lo svolgimento dell’attività richiesta, fondamentale in materia
di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Tale emolumento dovrà considerarsi minimo e, in sede aziendale, a
seconda delle dimensioni, classificazioni di pertinenza e dei rischi, le Parti
potranno adeguarlo agli effettivi fabbisogni richiesti dall’incarico di Preposto e
alle responsabilità correlate.
Per tutto quanto sopra, le Parti, anche tenuto conto della normativa di nuova
introduzione, hanno concordato l’emolumento minimo mensile da riconoscere
al Preposto, pari al 5% della sua Retribuzione Mensile Normale per
ogni mese prestato con tale Incarico . A tal fine, alle frazioni di mese si
applicherà lo stesso criterio per la maturazione dei ratei di tredicesima. Pertanto,
le frazioni di mese con incarico di Preposto superiori a 14 giorni, si
considereranno come mese intero, con il conseguente diritto d el Preposto a
ricevere l’emolumento minimo del 5% della sua Retribuzione Mensile Normale.
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307
L’indennità del Preposto di cui al presente articolo, essendo correlata ad una
funzione specifica, variabile nel tempo, sarà ininfluente ai fini della
determinazione delle retribuzioni indirette, differite e del T.F.R. Unica eccezione
è rappresentata dalle ferie, ove in tale periodo il Preposto avrà comunque diritto
a ricevere l’indennità di cui al presente articolo.
Essa sarà pertanto riconosciuta nel corpo del cedolino paga.
Alla formale cessazione dell’incarico di Preposto, cesserà anche il relativo
emolumento.
Infine, le Parti aziendali potranno prevedere anche apposita copertura
assicurativa in funzione delle attività e responsabilità del Preposto.
Art. 304 - Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: compiti,
diritti, poteri
Ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 81/2008, il R.L.S.:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione
dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di
prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla
evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle
inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti,
alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie
professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista
dall'art. 37 del medesimo Decreto Legislativo;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
j) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35, D.Lgs. 81/2008;
k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua
attività;
m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai
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308
dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve disporre del tempo
necessario allo svolgimento dell'incarico senza alcuna perdita di retribuzione,
nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle
facoltà riconosciutegl i, anche tramite l'accesso a dati pertinenti contenuti in
applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio a causa dello svolgimento
della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla
legge per le Rappresentanze Sindacali.
Le Organizzazioni Sindacali sottoscrittici il presente CCNL si attiveranno per la
costituzione in ogni realtà aziendale della Rappresentanza dei Lavoratori
mediante elezione diretta da parte dei Lavoratori stessi, con diritto al voto attivo
e passivo di tutti i lavoratori partecipanti che prestino la loro attività a norma
dell’art. 4 del D. Lgs. 81/2008.
Le elezioni dovranno avere luogo durante l’orario di lavoro e senza pregiudizio per
la sicurezza delle persone, dei beni e degli impianti e in modo da garantire quanto
essenziale all’attività lavorativa.
Prima dell'elezione, i lavoratori nomineranno al loro interno il Segretario, che
provvederà a redigere il verbale dell’elezione.
Copia del verbale sarà consegnata dal Segretario al Datore di lavoro.
Risulterà eletto il Lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi
purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi
diritto.
L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in
luogo accessibile.
Ai sensi del 7° comma dell’art. 47 del D.Lgs. 81/2008, il numero minimo dei
rappresentanti per la sicurezza è di un Rappresentante nelle aziende sino a 200
lavoratori.
Nel caso di dimissioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso
sarà sostituito dal primo dei non eletti.
Art. 305 - Permessi e Formazione del RLS
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per l’espletamento dei suoi
compiti avrà a disposizione, nelle Aziende fino a 10 dipendenti, di 16 ore di
permesso retribuito annuo, elevate a 24 ore di permesso retribuito annuo nelle
Aziende con oltre 10 dipendenti.
Resta inteso che, in caso di necessità o emergenze o, se richiesto, il Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza potrà disporre dell’ulteriore tempo necessario allo
svolgimento dell'incarico, salvo il coordinamento con le altre figure competenti
incaricate alla Sicurezza, con diritto a percepire la normale retribuzione.
La formazione del R.L.S. dovrà essere conforme alle previsioni di cui all’art. 37
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309
del D.Lgs. 81/2008 e all’Accordo Stato -Regioni del 7 luglio 2016. Al fine di
garantire un’effettiva formazione del RLS, le Parti prevedono che le assenze
massime consentite nel relativo corso non possano superare il 10% del monte ore
totale.
I costi per la formazione del R.L.S., e dei relativi aggiornamenti, saranno posti
interamente a carico del Datore di lavoro.
Tenuto conto delle previsioni introdotte dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio
2016, relativo all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi
formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione,
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le Parti confermano che la
“formazione base” per i R.L.S. e i successivi corsi di aggiornamento potranno
essere erogati anche in modalità e -learning.
A tal fine, la formazione dovrà essere conforme alle previsioni contenute nel
predetto Accordo Stato -Regioni del 7 luglio 2016, in termini di requisiti
organizzativi, tecnici e didattici che, in sintesi, si riportano di seguito.
Requisiti e Specifiche di carattere organizzativo
Il soggetto formatore del corso dovrà:
• essere soggetto previsto al punto 2 (“Individuazione dei soggetti formatori e sistema di
accreditamento”) dell’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016;
• essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi
formativi in modalità e -learning, della piattaforma tecnologia e del monitoraggio continuo
del processo (LMS - Learning Management System);
• garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della
formazione e-learning, quali: responsabile/coordinatore scientifico del corso, mentore/tutor
di contenuto, tutor di processo, personale tecnico per la gestione e manutenzione della
piattaforma (sviluppatore della piattaforma);
• garantire la disponibilità di un’interfaccia di comunicazione con l’utente, in modo da
assicurare costantemente l’assistenza, l’interazione, l’usabilità e l’accessibilità (help tecnico
e didattico).
Requisiti e Specifiche di carattere tecnico
Il soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione
e-learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare:
• lo svolgimento e il comportamento delle attività didattiche di ciascun ente;
• la partecipazione attiva del discente;
• la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
• la tracciabilità dell’utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning
Objects (LO);
• la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente;
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310
• le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finali,
realizzabili anche in modalità e -learning.
Requisiti e Specifiche di carattere didattico
Il progetto formativo deve rispondere ad una serie di requisiti, quali:
• conformità, intesa come rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle specifiche e ad
eventuali standard di riferimento;
• coerenza, intesa come adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico e delle scelte
progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi;
• pertinenza, intesa come adeguatezza di risposta alle finalità della formazione nel campo
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• efficacia, intesa come capacità del progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista
didattico e delle competenze professionali, con particolare riferimento al ruolo che il soggetto
destinatario della formazione riveste nel contesto dell’organizzazione aziendale.
Con riferimento alle previsioni di cui all’allegato V del citato Accordo Stato -
Regioni del 7 luglio 2016, le Parti individuano nella forma del colloquio e/o del
test una valida modalità di valutazione della formazione del R.L.S. Per tutto
quanto non precisato, si rinvia alla normativa legale vigente in materia.
Art. 30 6 - Igiene e sicurezza sul lavoro: poteri di controllo e
promozione dei lavoratori
Ai sensi dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, mediante loro
Rappresentanti della Sicurezza, hanno diritto:
§ di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali;
§ di promuovere la ricerca, l'elaborazione, e l'attuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Tenuto conto dei contenuti dell’Accordo Interconfederale per la costituzione dell’Organismo
Paritetico Nazionale Confederale dell’11 luglio 2017, si conviene che la formazione di cui agli
articoli che precedono sia assicurata dal “sistema” formativo costituito dalle Parti sottoscrittrici
del presente Contratto, con l’Organismo Paritetico “ENBIC Sicurezza”, con l’assistenza di
AIFES - (Associazione Italiana Formatori Esperti in Sicurezza) la quale, a norma e per gli
effetti dell’art. 4 dello Statuto Anpit, a ssume piena titolarità e delega di rappresentanza degli
Associati nei settori della formazione regolamentati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dai connessi Accordi Stato- Regioni in materia, che assicurerà
condizioni di particolare vantaggio in favore degli Associati alle Organizzazioni sottoscrittrici
del presente Contratto.
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311
Art. 307 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sanzioni
La violazione delle norme fissate in materia di igiene sul lavoro e per la
prevenzione degli infortuni, a prescindere dalla circostanza che ne sia derivato o
meno un infortunio ai lavoratori, si configurino quali reati ( artt. 55 D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.).
Sono anche previste sanzioni per il Dirigente, il Preposto e per i Lavoratori, per
le quali si rinvia al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Art. 308 - Igiene e sicurezza sul lavoro: Asseverazione
L’Organismo Paritetico Nazionale Confederale “OPNC - ENBIC Sicurezza”,
attraverso apposite Convenzioni con Società in possesso dei requisiti legali
previsti, svolgerà le attività di asseverazione dell’adozione e dell’efficace
attuazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’art.
30 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.
In seguito a positiva verifica dell’Organo Tecnico, “OPNC - ENBIC Sicurezza”
rilascia all’Ente che stipula il contratto di asseverazione, il relativo Attestato, con
conseguente esonero della responsabilità amministrativa da parte della Società .
Per maggiori informazioni ed eventuali richieste di attivazione, si rinvia al sito
dell’En.Bi.C. (www.enbic.it) o dell’Organismo Paritetico Nazionale Confederale
“ENBIC Sicurezza”.
L’Organismo Paritetico Nazionale Confederale potrà delegare gli Organismi
Paritetici Territoriali al rilascio delle asseverazioni sulla base di apposito
regolamento.
TITOLO LXI
CODICE DISCIPLINARE:
DIRITTI DEL LAVORATORE DIPENDENTE
(Da affiggere in luogo accessibile a tutti i Lavoratori)
Art. 309 - Diritti del Lavoratore: rispetto della persona
Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro
improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile
qualsiasi discriminazione basata sul sesso, sull’orientamento sessuale, sulla
provenienza e sulle opinioni o, comunque, lesiva della dignità personale.
Convengono, quindi, anche di recepire i principi del Codice di Condotta, relativo
ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali di cui al D.
Lgs. 145 del 30 maggio 2005.
In particolare, sono considerate come molestie sessuali quei comportamenti
indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o
comportamentale, aventi lo scopo e l'effetto di violare la dignità di una
Lavoratrice o di un Lavoratore o di creare un clima degradante, umiliante od
offensivo.
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312
L’Azienda è chiamata a mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire il
verificarsi di comportamenti configurabili come discriminazioni o molestie
sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona, con
particolarissima attenzione agli eventuali lavoratori minori d’età.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le Parti
convengono di affidare all’Osservatorio Nazionale ENBIC la facoltà di
analizzare la problematica, con particolare riferimento all’individuazione delle
condizioni di lavoro o dei fat tori organizzativi che possono determinare
l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale e di formulare
proposte alle Parti firmatarie il presente CCNL per prevenire tali situazioni.
Art. 310 - Diritti del Lavoratore: corresponsione della retribuzione
Il Lavoratore ha diritto di ricevere alle normali scadenze il corrispettivo del lavoro
ordinario e straordinario mensilmente prestato. Tali scadenze dovranno essere
comprese entro 16 (sedici) giorni successivi al termine del mese cui le retribuzioni
stesse si riferiscono. La data indicata per la corresponsione dovrà essere resa nota
ai Lavoratori e, quando essa coincida con un giorno di riposo o festivo, potrà
essere anticipata o di diritto spostata al successivo primo giorno lavorativo.
A far data dal 1° luglio 2018, ai sensi dell’art. 1, commi 910-914, L. n. 205/2017,
la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, può essere corrisposta attraverso
una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: bonifico sul conto
indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in
contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia
aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di
un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato
impedimento, a un suo delegato.
In caso di bonifico, la “data valuta” effettivamente disponibile per il Lavoratore
dovrà corrispondere a quella pattuita per il pagamento delle competenze.
Eventuali ritardi di valuta saranno trattati come i ritardi nella corresponsione
della retribuzione.
Art. 311 - Diritti del Lavoratore: decadenza
1) Termini di Decadenza Contrattuale
Qualsiasi reclamo sulla retribuzione deve essere presentato dal Lavoratore in
forza, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla consegna del Prospetto Paga
e, comunque, entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Tale termine di decadenza contrattuale, per essere applicato
dovrà essere espressamente indicato nella lettera di assunzione
sottoscritta dal lavoratore ovvero, per il personale già in forza,
specificato mediante Accordo individuale e/o integrazione della
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313
lettera di assunzione. Le parti di retribuzione non contestate dovranno
comunque essere pagate al Lavoratore alla naturale scadenza.
2) Termini correlati al periodo di comporto : in caso di malattia, il
Lavoratore avrà diritto a richiedere per iscritto all’Azienda l’indicazione del
periodo di comporto maturato e usufruito, al fine di essere messo in
condizioni di valutare correttamente l’eventuale recesso aziendale. Di
conseguenza, l’Azienda, dovrà rispondere per iscritto a tale richiesta del
dipendente, di norma entro una settimana lavorativa.
Al fine di garantire il corretto esercizio da parte del Lavoratore dei suoi diritti contrattuali e legali, si
ricorda che nel rapporto di lavoro sono presenti molti termini di decadenza e/o di prescrizione quali, ad
esempio, in materia di crediti di lavoro, di T.F.R., di licenziamenti e impugnazioni dei contratti, di
omissioni contributive ecc.
Pertanto, in caso di interesse specifico, le Parti in epigrafe invitano il Lavoratore ad una verifica attenta
dei propri diritti nel rispetto di tali termini, anche mediante l’assistenza dell’Organizzazione Sindacale
sottoscrittrice il presente CCNL o del Patronato di riferimento ENCAL, anche con verifiche periodiche dei
versamenti contributivi.
Art. 312 - Diritti del Lavoratore: precisazione del potere gerarchico
L’Azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili
equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è tenuto a
rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto a osservare le disposizioni.
L’Azienda deve, inoltre, comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le
mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa.
Art. 313 - Diritti del Lavoratore: correttezza ed educazione
In armonia con la dignità del lavoratore, il Datore di lavoro e i suoi Preposti
impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione e urbanità.
Dovranno essere perciò evitati comportamenti inopportuni, offensivi e insistenti,
deliberatamente riferiti alla condizione sessuale, che abbiano la conseguenza di
determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti,
anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la
modifica delle sue condizioni di lavoro.
Art. 314 - Diritti del Lavoratore: tutela Assicurativa e Previdenziale
di Legge e Tutele Integrative
L’Azienda dovrà versare i premi e le contribuzioni obbligatorie INAIL e INPS
previste dalla Legge (artt. 2114 e 2115 del c.c.) e, con l’attivazione della relativa
copertura assicurativa da parte dell’Ente Bilaterale, dovrà mantenere attiva
l’assicurazione che riconosca le indennità a seguito di invalidità e il contributo
economico in caso di decesso del Lavoratore a qualsiasi causa dovuto. L’Azienda
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
314
dovrà quindi esigere le quote dovute dal Lavoratore e versare regolarmente le
contribuzioni previste all’En.Bi.C. per il funzionamento del sistema contrattuale,
per l’Assistenza sanitaria integrativa e per l’Assicurazione sulla vita. Inoltre, per
effetto dell’art. 284, il Lavoratore avrà diritto di cedere, in tutto o in parte, il saldo
positivo della Banca delle Ore o dei permessi retribuiti o le ferie maturate
eccedenti le 160 ore, ai lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, al fine
di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per le particolari
condizioni di salute, necessitano di cure costanti.
Art. 315 - Diritti del Lavoratore : Visite mediche preventive e
periodiche
Il Datore di Lavoro, a fronte dei rischi individuati nel D.V.R., ai fini della tutela
dei lavoratori indicati dal Medico Competente, provvederà a sottoporli alle
previste visite mediche preventive e periodiche.
Art. 316 - Diritti del Lavoratore: Indumenti e attrezzi di lavoro
Nel caso in cui sia fatto obbligo al Lavoratore d’indossare divise o indumenti, la
relativa spesa sarà a carico dell’Azienda. Parimenti, sarà a carico dell’Azienda la
spesa relativa agli indumenti che i Lavoratori siano tenuti ad utilizzare per ragioni
di sicurezza e per motivi igienico-sanitari, in applicazione della vigente normativa
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L’Azienda è, inoltre, tenuta a
fornire i mezzi e gli strumenti necessari per l’esecuzione della prestazione
lavorativa.
TITOLO LXII
CODICE DISCIPLINARE:
DOVERI DEL LAVORATORE DIPENDENTE
(Da affiggere in luogo accessibile a tutti i Lavoratori)
Art. 317 - Doveri del Lavoratore: diligenza
Il Lavoratore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione
dovuta, nell’interesse aziendale. Deve osservare le disposizioni per l’esecuzione e
la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai suoi collaboratori, dai
quali gerarchicamente dipende.
Il Lavoratore è altresì tenuto all'osservanza delle norme impartite mediante
affissione nei locali di lavoro, ovvero pubblicate nei sistemi Intranet aziendale o
simili.
Inoltre, egli deve osservare le disposizioni del presente CCNL, avere cura dei
locali e di tutto quanto a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti ecc.),
rispondendo delle perdite, degli eventuali danni imputabili a sua colpa o
negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
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questione.
Art. 318- Doveri del Lavoratore: fedeltà
Il prestatore di lavoro non può trattare affari, per conto proprio o di terzi, in
concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione
o ai metodi di produzione, commercializzazione o sevizio, o farne uso in modo
da poter recare ad esso pregiudizio (art. 2105 c.c.).
Salvo che sia diversamente disposto dall’organizzazione del lavoro, il Lavoratore
non può acquisire elenchi di clienti/fornitori, prezzi, fatturato, ecc. , nè di
utilizzarli per proprio o altrui conto.
Tale obbligo permane anche dopo la cessazione del rapporto di
lavoro.
Art. 319 - Doveri del Lavoratore: collaborazione
Il Lavoratore:
a. deve prestare la sua opera con specifica collaborazione prevenendo e
risolvendo, per quanto di sua competenza, le difficoltà e i problemi sul lavoro;
b. deve osservare tutte le disposizioni disciplinari e di lavoro nel rispetto del
potere organizzativo, disciplinare e degli usi aziendali, delle norme di Legge
vigenti e del presente CCNL;
c. deve collaborare con i colleghi e con i superiori per concorrere a garantire,
per quanto gli è possibile, i risultati positivi dell’attività;
d. ha l’obbligo di ricevere, salvo giustificato impedimento, le comunicazioni
formali aziendali, accusandone ricevuta;
e. per il dovere di collaborazione, non può rifiutare di svolgere il lavoro
straordinario o i regimi di flessibilità richiesti dall’Azienda per ragioni
obiettive, salvo casi documentati di forza maggiore;
f. deve comunicare all’Azienda ogni cambiamento rilevante ai fini del rapporto
di lavoro, in particolare quelli relativi a:
o domicilio e residenza, sia durante il servizio che durante le assenze;
o indirizzo di posta elettronica personale, se utilizzata per la
trasmissione dei Cedolini paga e delle Comunicazioni aziendali;
o mutamento nello S tato di famiglia , che modifichi la misura degli
assegni familiari o di altre competenze;
o stato di gravidanza non oltre il settimo mese in cui venisse a trovarsi
la lavoratrice.
Art. 320 - Doveri del Lavoratore: riservatezza
Il Lavoratore è tenuto al segreto professionale e, dall’assunzione, s’impegna a
mantenere il suo obbligo di riservatezza e a non rivelare o divulgare a terzi in
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316
alcun modo, direttamente o indirettamente, fatti o informazioni di ogni genere
di cui avrà conoscenza nell’esercizio delle proprie mansioni.
In particolare, ma senza che ciò s’intenda esaustivo, non potrà rivelare
informazioni, dati e documenti che siano relativi all’organizzazione, ai metodi e
procedimenti, al sapere tecnico e tecnologico, ai progetti, ai metodi commerciali,
alle strategie di vendita, alla C lientela e, più generalmente, ogni informazione
riguardante l’Azienda, così come eventuali altre realtà di Gruppo.
Inoltre, il Lavoratore s’impegna, per tutta la durata del rapporto di lavoro e
dell’eventuale Patto di non Concorrenza a non utilizzare personalmente o per
conto di terzi, le conoscenze da lui acquisite in ragione delle sue mansioni o per
la sua appartenenza all’Azienda.
La violazione dell’obbligo di riservatezza da parte del Lavoratore darà diritto
all’Azienda di esigere l’integrale risarcimento dei documentati danni causati alla
stessa.
Art. 321 - Doveri del Lavoratore: Esclusività della prestazione
Per tutta la durata del rapporto di lavoro, il Lavoratore s’impegna nei confronti
dell’Azienda a prestare la propria attività lavorativa in via esclusiva per
quest’ultima e a non accettare incarichi, per conto di terzi o prestare la propria
attività presso una qualunque altra azienda, salvo preventiva formale
autorizzazione dell’Azienda da cui dipende.
Art. 322 - Doveri del Lavoratore: correttezza
Il Lavoratore deve astenersi dall’assumere impegni e dallo svolgere attività che
siano in contrasto con i doveri e gli obblighi derivanti dal vincolo fiduciario
instaurato con l’Impresa; deve astenersi da azioni che siano in contrasto con
l’obbligo di correttezza e riservatezza. Inoltre, il Lavoratore deve utilizzare le
dotazioni informatiche e telefoniche e, più in generale, i mezzi forniti
dall’Azienda, nei limiti d’uso prescritti dal Datore di lavoro.
Art. 323 - Doveri del Lavoratore: educazione
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione
aziendale, saranno improntati a reciproca educazione. Il lavoratore ha il dovere
di presentarsi al lavoro con vestiario ordinato e pulito e di usare modi cortesi nei
riguardi dei Colleghi, della Clientela e dei T erzi che, per qualsiasi motivo,
intrattengano rapporti con l’Azienda.
Art. 324 - Doveri del Lavoratore: rispetto dell’orario di lavoro
Il Lavoratore deve osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità
prescritte dall’Azienda per il controllo delle presenze.
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317
Il Lavoratore che non avrà fatto la regolare registrazione del tempo lavorato, nei
modi previsti dall’Azienda, sarà considerato “ritardatario” e, quando non potrà far
constatare in modo sicuro la sua presenza nel luogo di lavoro, sarà considerato
“assente”.
Art. 325 - Doveri del Lavoratore: Sorveglianza Sanitaria
Qualora vi sia l’obbligo di Sorveglianza Sanitaria, il Lavoratore non potrà
rifiutare di sottoporsi alle visite mediche preventive e periodiche e d agli
accertamenti sanitari disposti dal Medico Competente (art. 41 D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.).
Il Lavoratore non potrà rifiutarsi di ricevere l’informazione e la formazione
prevista dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., così come di effettuare le
previste verifiche di apprendimento.
Art. 326 - Doveri del Lavoratore: giustificazione assenze
Le assenze, salvo il caso di provato impedimento, devono essere normalmente
giustificate prima dell’inizio del turno di lavoro. In caso di eccezionali difficoltà,
devono essere comunicate entro le prime 4 (quattro) ore dall'inizio o dalla
continuazione dell'assenza stessa. In caso di mancata comunicazione e della
prova dell’impedimento, l’assenza sarà considerata a tutti gli effetti ingiustificata,
con diritto dell’Azienda ad instaurare un procedimento disciplinare (art. 336 del
CCNL). Inoltre, indipendentemente dall’attivazione di tale procedimento
disciplinare, il Lavoratore, per la durata dell’assenza ingiustificata, perderà il
diritto alla retribuzione diretta, differita e alla corrispondente quota del T.F.R. ,
nei modi previsti al successivo articolo.
Art. 327 - Trattenute per assenze ingiustificate o non retribuite
A fronte di assenze ingiustificate, di sciopero, di brevi permessi non retribuiti ( le
aspettative non retribuite hanno autonoma regolamentazione) o di sospensione disciplinare,
il Datore di lavoro tratterà, nel mese di competenza, le quote orarie ordinarie
corrispondenti all’assenza ingiustificata, incrementate del valore convenzionale
del 24%, in modo da permettere, alla naturale scadenza, la normale erogazione
al Lavoratore dell’indennità di ferie, della tredicesima mensilità e del T.F.R.
Art. 328 - Doveri del Lavoratore: entrata e uscita
Il ritardatario sarà ammesso al lavoro solo con preventivo permesso del proprio
Responsabile o alle diverse condizioni rese note dall’Azienda per tut ti i
Dipendenti o loro Categorie o Mansioni.
Al ritardatario, il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da un
quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto
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318
osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15 (quindici) minuti o
oltre 15 (quindici) e fino a 30 (trenta).
Le ore di lavoro sono contate con l'orologio della sede di lavoro (negozio, sede,
cantiere, ufficio, ecc.).
Art. 329 - Doveri del Lavoratore: Visite d’inventario e di controllo
Il Lavoratore non potrà rifiutare la visita d’inventario degli oggetti, strumenti ,
utensili o programmi affidatigli.
Le visite personali di controllo sul Lavoratore potranno essere effettuate solo ai
sensi dell'art. 6 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Art. 330 - Doveri del Lavoratore: Indumenti e attrezzi di lavoro
Il Lavoratore dovrà conservare in buono stato tutto quanto sia messo a sua
disposizione, senza apportarvi alcuna modifica se non dopo aver richiesto e
ottenuto la relativa autorizzazione aziendale.
Qualunque modifica arbitrariamente effettuata dal Lavoratore, previa
contestazione formale dell’addebito, darà all’Azienda il diritto di rivalersi sulle
competenze dello stesso per il danno provato da essa subito.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi,
programmi e strumenti ricevuti in dotazione temporanea dovranno essere
riconsegnati al personale incaricato. In caso di smarrimento delle suddette
dotazioni per scarsa diligenza, il Lavoratore è tenuto a provvedere personalmente
alla loro sostituzione o al rimborso.
Art. 331 - Patto di non concorrenza
Ove sia pattuita la limitazione dell'attività del Lavoratore per il tempo successivo
alla risoluzione del rapporto, essa sarà regolata a norma dell'art. 2125 c.c.
In caso di violazione del Patto di non concorrenza, l’Azienda avrà diritto alla
ripetizione del corrispettivo riconosciuto a tale titolo, oltre all’eventuale
risarcimento del danno documentato.
Art. 332 - Norme Speciali
Oltre che al presente CCNL, i lavoratori, nell'ambito del rapporto di lavoro,
dovranno uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla
Direzione, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti
derivanti al Lavoratore dal presente Contratto e dagli altri Accordi vigenti.
Le norme disciplinari dovranno sempre essere portate a conoscenza del
lavoratore mediante affissione o con comunicazioni recanti data certa mediante
sottoscrizione del destinatario.
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TITOLO LXIII
CODICE DISCIPLINARE:
DIVIETI DEL LAVORATORE DIPENDENTE
Art. 333 - Divieti del Lavoratore Dipendente
1) Il Lavoratore non può interrompere l’orario di lavoro, senza autorizzazione
della Direzione.
2) Vi è espresso divieto di: fare variazioni non autorizzate ai cartellini
marcatempo o alle altre metodologie di rilevazione delle ore lavorate; di
ritirare cartellini, badge o medaglie di un altro lavoratore o di tentare, in
qualsiasi modo, di alterare le indicazioni dell'orologio di controllo dei tempi
di lavoro.
3) Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso,
non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nell’ambiente di lavoro
in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
4) Il Lavoratore licenziato o sospeso non può accedere agli ambienti di lavoro,
se non è autorizzato dalla Direzione.
5) Il Lavoratore non deve presentarsi al lavoro sotto l’effetto di sostanze
eccitanti, psicotrope, stupefacenti o alcoliche e non può assumere tali
sostanze (birra compresa) durante il lavoro.
6) È vietato utilizzare durante il lavoro , salvo il caso di emergenze familiari o
personali, propri apparecchi elettronici quali: cellulare, tablet, iPod e simili.
7) Il lavoratore non può introdurre in Azienda bagagli o effetti personali
ingombranti, salvo che siano strettamente attinenti al suo lavoro o a sue
personali e dimostrate necessità.
8) Il Lavoratore non potrà prestare la propria opera presso Datori diversi da
quello in cui è regolarmente assunto, salvo la concordata composizione del
tempo pieno per i lavoratori a tempo parziale o, sempre previo accordo con
l’Azienda, nel caso di sospensione dal lavoro senza trattamento economico.
9) Nell’ambiente di lavoro non sono consentite: collette, raccolte di firme e
vendita di biglietti e di oggetti, oltre i limiti previsti dalla legge n. 300/1970.
10) Il Lavoratore deve astenersi dall’estrarre copie di dati, archivi e simili, senza
autorizzazione scritta dell’Azienda.
11) Il Lavoratore non può accettare mance o simili da parte degli Utenti/Clienti.
12) È vietato fum are in tutti i luoghi di lavoro.
In caso di mancato rispetto dei divieti da parte del Lavoratore , configurando
“inadempimento contrattuale”, l’Azienda potrà attivare i procedimenti e le
sanzioni disciplinari previsti nel successivo Titolo LXIII.
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TITOLO LXIV
CODICE DISCIPLINARE:
DOVERI e POTERI DEL DATORE DI LAVORO
(Da affiggere in luogo accessibile a tutti i Lavoratori)
Art. 334 - Doveri del Datore di lavoro
Il Datore di lavoro dovrà applicare integralmente il presente CCNL al proprio
personale dipendente, con i conseguenti obblighi che, di seguito, si sintetizzano:
• di adesione ad un’Associazione Datoriale sottoscrittrice il presente
CCNL;
• di correttezza, buona fede e rispetto nella gestione dei rapporti di
lavoro verso i propri dipendenti/collaboratori;
• informativi, sulle caratteristiche particolari del rapporto di lavoro;
• di rispetto dei diritti sindacali dei Lavoratori, delle prerogative
dei loro Rappresentanti e delle trattenute associative , così come
previsti dal CCNL, dall’Accordo di Categoria in Allegato 1) e dallo Statuto
dei Lavoratori;
• di comunicazione a ciascun dipendente sul titolare diretto del potere
gerarchico (responsabile cui fare riferimento e dal quale ricevere direttive)
e sugli addetti alla vigilanza interna;
• di pubblicità del CCNL applicato, mediante esposizione permanente in
bacheca del testo contrattuale o consegna dello stesso a stampa o in modalità
cartacea o telematica;
• di esposizione in luogo accessibile a tutti i lavoratori del Codice
Disciplinare applicato in Azienda;
• di rispetto della Contrattazione Collettiva Aziendale, così come degli
Accordi Individuali raggiunti con i dipendenti;
• di riconoscimento al Lavoratore del livello d’inquadramento spettante
secondo le Autonomie, Competenze, Professionalità e Responsabilità
richieste dalle mansioni svolte, così come degli eventuali avanzamenti di
carriera e/o d’anzianità, eventualmente previsti dal presente CCNL;
• d’informazioni sulla sicurezza ed igiene del lavoro (redazione del
D.V.R.; nomina del Medico Competente e del RSPP; formazione e
informazione verso i Lavoratori; visite periodiche ecc.), ex D.L.gs. 81/2008
e s.m.i.;
• di rispetto dei riposi giornalieri, settimanali e annuali garantiti ai
propri dipendenti/collaboratori, come previsto dal presente CCNL;
• di rispetto delle eccezioni al sinallagma tutelate dal CCNL e dalla
Legge, nei modi e tempi stabiliti dalle particolari discipline (esempio, in caso
di Maternità, Malattia, Infortunio ecc.);
• retributivi, con il puntuale riconoscimento al dipendente delle competenze
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321
maturate nel mese di riferimento, erogate nei modi e tempi contrattualmente
previsti e secondo la normativa vigente o, se più favorevole al lavoratore, la
prassi aziendale;
• di accantonamento, rivalutazione ed erogazione del T.F.R. , nei
modi e tempi previsti contrattualmente e dalla normativa vigente in materia;
• d’effettuare gli assoggettamenti ed i versamenti previdenziali sulle
retribuzioni dovute, e d’effettuare le trattenute ed i versamenti ENBIC
e fiscali sulle retribuzioni riconosciute ai lavoratori
dipendenti/collaboratori;
• di riconoscere, alle scadenze stabilite dal CCNL, il Welfare Contrattuale;
• di effettuare i versamenti alla Previdenza Complementare scelta dal
dipendente;
• di rispettare gli obblighi formativi in caso di instaurazione di Contratti
di Apprendistato o Lavoratori di Prima assunzione , in caso di attivazione
della Mobilità Verticale e, in genere, ad ogni cambio di mansioni o quando
necessario per modifiche organizzative e/o prescritto dalla Normativa
vigente;
• di rispettare le particolari condizioni previste dal CCNL per le varie
tipologie e istituti contrattuali (esempio, nel Tempo Parziale , nel
Tempo Determinato, durante la Trasferta ecc.);
• di consegnare al Dipendente eventuali divise, indumenti, mezzi o
attrezzature, necessari per lo svolgimento della prestazione richiesta, con
relativi costi di consegna, manutenzione, aggiornamento e adeguamento a
carico azienda;
• di rispettare le disposizioni in materia di riservatezza dei dati, secondo la
normativa vigente.
Per tutto quanto non riportato nel presente articolo, si rinvia alla disciplina
particolare del presente CCNL e alla legislazione vigente in materia.
Art. 335 - Poteri del datore di lavoro: Impianti audiovisivi e altri
strumenti di controllo
A. Controlli c.d. “difensivi”
Come previsto dall’attuale art. 4 della Legge n. 300 del 1970, per la tutela
del patrimonio aziendale o per la sicurezza del lavoro, potranno essere
installati impianti audiovisivi o altri strumenti dai quali derivi anche la
possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, esclusivamente
previo Accordo collettivo stipu lato tra Datore di lavoro e la RSA/RST o
previa Autorizzazione della D.T.L. competente.
In assenza di Accordo collettivo o autorizzazione della Direzione Territoriale
del Lavoro, a fronte di eventuali impianti di controllo, saranno applicate le
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322
sanzioni penali previste dalla Legge.
B. Controllo da strumenti necessari per rendere la prestazione
Per l’installazione e/o l’impiego degli strumenti utilizzati per rendere la
prestazione lavorativa, per quelli di registrazione degli accessi e delle
presenze o richiesti da esigenze organizzative o di servizio, non sarà
necessario il preventivo Accordo o Autorizzazione.
L’utilizzo ai fini disciplinari delle informazioni raccolte mediante tali
strumenti potrà avvenire solo a condizione che sia stata data al lavoratore e
alla RSA/RST adeguata informazione dei modi d'uso e di controllo . Le
Aziende dovranno recepire la presente disciplina con apposita
comunicazione interna, in modo da adattarla alle concrete esigenze di tutela
dei Lavoratori e del servizio, anche in funzione dello sviluppo tecnologico
presente presso l’impresa.
In caso di utilizzo dei dati acquisiti senza preventiva informazione ai
lavoratori, vi sarà nullità del procedimento disciplinare e saranno applicabili
le sanzioni, anche penali, previste dalla Legge.
C. Norme comuni
Le informazioni raccolte mediante gli impianti e gli strumenti di cui alle
precedenti lettere A. e B. saranno utilizzabili anche a tutti i fini connessi al
rapporto di lavoro (motivi disciplinari, erogazione di premi, ecc.), purché vi siano
state le dovute informazioni, siano stati rispettati i principi di correttezza,
pertinenza, non eccedenza del trattamento e non siano attuate forme di
sorveglianza discriminatorie o anche solo potenzialmente persecutorie, così
come disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 336 - Poteri del Datore di lavoro: Potere Disciplinare
Il mancato rispetto dei doveri/divieti da parte del personale, comporta il diritto
del Datore di contestare le infrazioni, sentire il Lavoratore a difesa e adottare gli
eventuali provvedimenti disciplinari, in funzione della gravità delle
infrazioni/mancanze, dell’eventuale recidiva (purchè, a norma dell’art. 7, L.
300/1970, commessa entro i due anni successivi alla precedente sanzione) e delle circostanze
concomitanti.
Lo scopo delle sanzioni disciplinari deve essere, per quanto possibile,
“conservativo” per recuperare i corretti comportamenti e, per tale motivo, in
generale esse dovranno essere progressive.
Per quanto precede, la recidiva assume particolare gravità, con conseguente
aggravamento anche delle sanzioni specifiche.
Per la disciplina dettagliata del procedimento disciplinare si rinvia ai successivi
articoli.
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323
Art. 337 - Poteri del Datore di lavoro: Contestazione e Sanzione
Disciplinare
A. Contestazione disciplinare
Ai fini dell’irrogazione di provvedimenti disciplinari diversi dal rimprovero
verbale, sarà sempre necessario formulare la preventiva contestazione
formale dell’addebito al Lavoratore e sentirlo a sua difesa. Tale
comunicazione dovrà essere fatta per iscritto e dovrà contenere, oltre alla
sommaria descrizione dei fatti disciplinarmente rilevanti, l’indicazione di
tempo e di luogo dell’infrazione, precisando la norma contrattuale e/o legale
che si presume essere stata violata.
Il Lavoratore avrà il diritto di presentare le proprie controdeduzioni o
giustificazioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della
contestazione e, eventualmente, di chiedere di essere ascoltato dal Datore di
lavoro, anche facendosi assistere da un suo delegato sindacale. Tale richiesta
dovrà essere tempestiva, in modo che l’incontro normalmente avvenga entro
il termine a difesa di 5 (cinque) giorni lavorativi.
B. Integrazione alla contestazione disciplinare
Rispettando il medesimo iter previsto per la contestazione disciplinare (cfr.
precedente punto A.) , il Datore di lavoro potrà formulare un’integrazione alla
contestazione disciplinare solo per fornire al Lavoratore precisazioni e
chiarimenti sui fatti già formalmente contestati. Tale integrazione dev’essere
motivata e ragionevole e deve limitarsi a presentare circostanze di dettaglio
o prove inerenti ai fatti già contestati che sono, nello stesso procedimento
disciplinare, immodificabili.
Tale integrazione alla contestazione disciplinare, quindi, non instaura un
nuovo procedimento disciplinare e, pertanto, non dovrà inci dere sul nucleo
essenziale della precedente contestazione. Con essa, si sospendono i termini
relativi alla prima contestazione e il Lavoratore avrà diritto alle
giustificazioni, sempre entro il termine di giorni 5 (cinque) lavorativi , dalla
ricezione dell’integrazione alla contestazione disciplinare originaria.
C. Provvedimenti (sanzioni) disciplinari
Concluso l’iter di contestazione di cui ai precedenti punti A. e B., il Datore
di lavoro potrà comminare al Lavoratore un provvedimento disciplinare, a
pena di decadenza, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla scadenza del
termine assegnato al Lavoratore per presentare le proprie giustificazioni.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato al Lavoratore con
raccomandata a mano o mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno o tramite posta elettronica all’indirizzo preventivamente comunicato
dal Lavoratore.
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324
Il provvedimento disciplinare dovrà : essere proporzionato al fatto contestato,
alla sua gravità, alle giustificazioni rese dal Lavoratore, tener conto
dell’eventuale recidiva e, in genere, dovrà considerare le circostanze in cui
l’infrazione si è realizzata .
Le tipologie di provvedimenti disciplinari sono:
1) rimprovero verbale per le infrazioni più lievi (che non necessita di preventiva
contestazione);
2) rimprovero scritto;
3) multa, in misura non superiore all’importo di 4 (quattro) ore della
retribuzione oraria;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non
superiore a 10 (dieci) giorni;
5) licenziamento disciplinare per “giustificato motivo soggettivo”;
6) licenziamento disciplinare per “giusta causa”.
Art. 338 - Poteri del Datore di lavoro: Sanzione Disciplinare del
Rimprovero scritto
Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva, da parte
del Lavoratore, nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero
verbale (c.d. “recidiva specifica”), e nelle infrazioni disciplinari più lievi o che, pur
non avendo determinato un danno effettivo all’Azienda, siano potenzialmente
dannose. A titolo esemplificativo, quando il Lavoratore:
a) non rispetta la disciplina del lavoro;
b) in qualsiasi modo, non rispetta le disposizioni contrattuali o aziendali
formalmente ricevute;
c) senza giustificato motivo, ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi
la cessazione, documentando però correttamente l’orario di lavoro svolto;
d) manchi di diligenza nell’esecuzione del proprio lavoro o nelle proprie
mansioni, senza aver causato danno apprezzabile;
e) sia recidivo in comportamenti già censurati con richiamo verbale.
Art. 339 - Poteri del Datore di lavoro: Sanzione Disciplinare della
Multa
Il provvedimento della multa si applica, nei limiti previsti dalla Legge (massimo
quattro ore della R.O.N.), nei confronti del Lavoratore recidivo nelle mancanze
che hanno già determinato rimproveri scritti o che abbia commesso infrazioni
sanzionabili con la multa per aver mancato agli obblighi di subordinazione o
diligenza o determinato un danno involontario all’Azienda , normalmente, da
mancata diligenza.
A titolo esemplificativo, quando il Lavoratore non rispetti un divieto dell’art. 332
(quelli meno gravi):
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325
a) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
b) sia recidivo nel mancato rispetto di semplici disposizioni di lavoro;
c) senza giustificazione, sia recidivo nel ritardare l’inizio del lavoro o lo
sospenda o ne anticipi la cessazione;
d) esegua con negligenza o voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) si rifiuti di osservare la disciplina vigente sul luogo di lavoro e di adempiere
ai compiti rientranti nel profilo professionale del proprio livello;
f) senza comprovata giustificazione o permesso, si assenti dal lavoro o ne
sospenda l’esecuzione, oltre 15 e fino a trenta minuti;
g) non dia immediata notizia all’Azienda di ogni mutamento del proprio
domicilio e residenza o di ogni mutamento della propria dimora durante i
congedi o la malattia;
h) si rifiuti di ricevere comunicazioni formali dell’Azienda;
i) non dia immediata notizia all’Azienda di un infortunio occorso con, o anche
senza, danno apprezzabile per l’infortunato, colleghi o terze persone;
j) si presenti al lavoro in stato di lieve alterazione etilica o da sostanze psicotrope
o stupefacenti;
k) commetta recidiva in qualsiasi infrazione che abbia già dato origine a
rimprovero scritto.
L’importo derivante dalle multe sarà destinato all’Ente Bilaterale ENBIC, fermo
restando che, nel caso dei punti c) e d f), è impregiudicato il diritto aziendale di
trattenere il corrispettivo del tempo non lavorato (cfr. art. 326).
Parimenti, è impregiudicato il distinto e autonomo diritto aziendale al
risarcimento degli eventuali danni causati dal Lavoratore per mancata diligenza
(art. 292).
Art. 340 - Poteri del Datore di lavoro: Sanzione Disciplinare della
Sospensione
Il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione si applica, nei
termini previsti dalla Legge (massimo dieci giorni, graduati secondo la gravità dei fatti
commessi), nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo non rispetti un
divieto rubricato ai numeri 2), 10) o 11) dell’art. 332:
a) arrechi danno alle cose ricevute in uso o in dotazione, con comprovata
responsabilità;
b) si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza etilica o da sostanze
psicotrope o stupefacenti;
c) descriva in modo non veritiero l’infortunio occorso sul lavoro, senza
determinare danno apprezzabile all’Azienda;
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326
d) si assenti dal lavoro o ne sospenda l’esecuzione per più di trenta minuti, senza
comprovata giustificazione;
e) sia assente ingiustificato al lavoro per uno o due giorni. Oltre 2 giorni, vi sarà il
massimo della sospensione (10 giorni);
f) utilizzi i permessi riconosciuti per particolari motivi (sindacali, di studio, di
assistenza ecc.) per scopi diversi rispetto a quelli determinanti la richiesta
stessa;
g) fumi dove ciò sia vietato, senza però provocare pregiudizio, anche potenziale,
alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle cose;
h) risulti per la prima volta assente ingiustificato alla visita di controllo di
malattia/infortunio;
i) manchi o sia gravemente carente nella collaborazione dovuta all’Azienda;
j) presti lavoro retribuito presso altro Datore, senza le condizioni che lo
autorizzano;
k) commetta recidiva specifica nelle infrazioni che abbiano già dato origine a
multa e/o a rimprovero scritto.
Oltre alla sanzione disciplinare della sospensione, è impregiudicato il distinto
diritto aziendale al risarcimento degli eventuali danni causati dal Lavoratore per
mancata diligenza.
Inoltre, nei casi b), d) e d e ) che precedono, l’Azienda , indipendentemente
dall’azione disciplinare, ha il diritto di trattenere il corrispettivo del tempo non
lavorato (cfr. art. 326).
Art. 341 - Poteri del Datore di lavoro: Sanzione Disciplinare del
Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo (con preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a) commetta grave violazione degli obblighi di cui al Titolo LXI o dei divieti di
cui al Titolo LXII;
b) commetta recidiva sanzionata nell’infrazione alle norme sulla sicurezza e
sull’igiene del lavoro;
c) commetta abuso di fiducia o effettui concorrenza alla propria Azienda o
grave violazione del segreto d’ufficio;
d) dichiari che un infortunio extraprofessionale sia, invece, avvenuto per causa
di lavoro o in itinere;
e) anche al di fuori dell’orario di lavoro svolga, in concorrenza con l’attività
aziendale, prestazioni lavorative per conto proprio o altrui;
f) reiteratamente abbia e mantenga un comportamento oltraggioso già
sanzionato nei confronti dell’Azienda, o dei superiori, o dei colleghi o dei
sottoposti;
g) falsifichi le scritture contabili aziendali, anche senza trarne personale
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327
beneficio;
h) sia già stato sanzionato perché senza adeguata giustificazione si è assento dal
lavoro o ne abbia sospeso l’esecuzione per più di due ore nel corso del turno
di servizio;
i) abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con effettivo
rischio di danno all’Azienda;
j) partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce od offese ai
colleghi, pur senza manifesto pericolo di reiterare l’infrazione;
k) abbia commesso molestie sessuali, con violenza, coazione o abuso d’autorità,
pur senza manifesto pericolo di reiterazione;
l) abbia commesso “mobbing” protratto, pur senza manifesto pericolo di
reiterazione;
m) in caso d’incidente subito per responsabilità di un estraneo, colpevolmente
non comunichi il coinvolgimento e gli estremi del terzo responsabile,
determinando così grave nocumento all’Azienda (più di un mese di
retribuzione lorda);
n) durante l’aspettativa, ancorché non retribuita, e in assenza di preventivo
accordo scritto con l’Azienda, il Lavoratore presti opera retribuita anche in
forma diversa dal lavoro subordinato;
o) sia condannato a una pena detentiva, con sentenza passata in giudicato, per
azione non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, ma che
ne leda gravemente la figura morale;
p) commetta qualsiasi atto colposo che comprometta la stabilità delle opere
provvisionali o la sicurezza del luogo di lavoro o l'incolumità del personale o
dei Clienti o determini danneggiamento alle opere, agli impianti, alle
attrezzature o ai materiali;
q) riproduca o asporti schizzi o disegni, di progetti o studi o di altri oggetti o
documenti di proprietà dell’Azienda o del Committente;
r) commetta grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e
delle eventuali procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione
adottato dall’Azienda ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/01, che non
siano in contrasto con le norme di Legge e le disposizioni contrattuali;
s) sia plurirecidivo sanzionato nella mancata o carente collaborazione;
t) commetta recidiva specifica, nell’arco dell’ultimo biennio, in qualunque delle
infrazioni che abbiano già determinato la sospensione dalla retribuzione e
dal servizio.
Art. 342 - Poteri del Datore di lavoro: Sanzione Disciplinare del
Licenziamento per Giusta Causa (senza preavviso)
Dal punto di vista pratico, la differenza tra il licenziamento “per giusta causa” o per “giustificato
motivo soggettivo” si riduce al riconoscimento o meno del periodo di preavviso che, come noto,
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328
potrebbe essere sostituito dalla relativa indennità.
Poiché il licenziamento “per giusta causa” impone precisi obblighi (immediatezza, gravità dei
fatti contestati, sospensione cautelare non disciplinare, possibile caducazione del licenziamento
in caso di derubricazione da “giusta causa” a “giustificato motivo”), le Parti sottoscrittrici,
anche in ottica di tutela dei diversi interessi in gioco, consigliano di preferire il licenziamento “per
giustificato motivo soggettivo” piuttosto che quello “per giusta causa”.
Si applica nei confronti del Lavoratore che commetta infrazioni che siano
talmente gravi da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del
rapporto di lavoro, per grave e irreversibile lesione del rapporto fiduciario.
A titolo esemplificativo, quando il Lavoratore:
a) senza comprovata giustificazione non si presenti al lavoro per più di 4
(quattro) giorni consecutivi o per più di 6 (sei) giornate suddivise in almeno
due distinti episodi sanzionati nell’ultimo biennio lavorato;
b) violi l’obbligo di fedeltà all’Azienda, comunicando per interesse, anche
morale, a terzi notizie e informazioni riservate e/o riproducendo o
esportando documenti, dati, listini, progetti, apparecchiature o altri oggetti
di proprietà dell’Azienda o del Committente;
c) svolga prestazioni lavorative, per conto proprio o altrui, durante l’orario di
lavoro in concorrenza con l’attività aziendale;
d) sia recidivo nello svolgere durante l’orario di lavoro attività estranee
all’Azienda;
e) nel corso della malattia o dell’infortunio (professionali o non professionali) o
dell’aspettativa, ancorché non retribuita, presti lavoro subordinato a terzi,
anche se non formalmente retribuito, ivi compreso quello per “Affectionis vel
benevolentiae causa”;
f) simuli stato di malattia o infortunio, sia professionale che non, al fine di
percepire illegittimamente l’indennità INPS o INAIL e/o la relativa
integrazione datoriale o trarne beneficio, anche indiretto, dalla fraudolenta
qualificazione professionale dell’infortunio/malattia extraprofessionali;
g) commetta nei confronti dell’Azienda furto, frode, danneggiamento
volontario o altri simili reati;
h) falsifichi le scritture contabili aziendali, traendone personale beneficio o
determinando, comunque, danno all’azienda;
i) abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro con conseguente grave
danno all’Azienda o al Cliente;
j) commetta violenza privata nei confronti del Titolare o dei colleghi, con
pericolo di reiterazione;
k) abbia commesso comprovate molestie sessuali con violenza, coazione o abuso
d’autorità , con pericolo di reiterazione;
l) abbia commesso reiterato e comprovato comportamento di “mobbing”;
m) commetta, volontariamente, qualsiasi atto che possa compromettere la
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329
sicurezza o l’incolumità del personale o del pubblico e/o arrecare grave
danneggiamento alle banche dati, attrezzature, impianti o materiali
aziendali;
n) partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ai colleghi,
con manifesto pericolo di reiterazione nell’infrazione;
o) fumi dove ciò sia severamente vietato e possa provocare pregiudizio alla
incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o delle cose.
Qualora il Lavoratore sia incorso in una delle mancanze del presente articolo,
l’Azienda, con effetto immediato, potrà disporre la sua sospensione
cautelare, non disciplinare, per un periodo non superiore a 25 (venticinque)
giorni, al solo fine di consentire l’esaurirsi della procedura di contestazione ex art.
7, L. 300/1970.
Nel caso in cui l’Azienda confermi il licenziamento “per giusta causa”, il periodo
di sospensione cautelare non disciplinare non produrrà alcun effetto di tipo
normativo e retributivo, assumendo la qualifica di “aspettativa non retribuita”, con
la relativa trattenuta, oltre che delle afferenti retribuzioni dirette, di quelle
differite (per ferie e tredicesima mensilità) e della quota di T.F.R.,
convenzionalmente corrispondenti al 24% dell’aliquota oraria del Lavoratore.
Qualora l’Azienda non proceda al licenziamento per giusta causa, salvo diverso
Accordo assistito con il Lavoratore, il periodo di sospensione cautelare non
disciplinare dovrà essere retribuito.
Il Lavoratore, indipendentemente dai provvedimenti disciplinari comminati è
tenuto, nei limiti di Legge, al risarcimento degli eventuali danni arrecati. Inoltre,
nel caso h) che precede, l’Azienda ha il diritto di trattenere il corrispettivo del
tempo non lavorato (cfr. art. 326).
Art. 343 - Risarcimento dei danni
I danni e le perdite imputabili ad accertato dolo, colpa, o negligenza del
Lavoratore, che possano comportare trattenute per il risarcimento, dovranno
essere preventivamente e tempestivamente contestati al Lavoratore (ex. art. 7, L.
300/70).
L’importo del risarcimento del danno effettivamente arrecato (documentato o
equitativamente valutato), sarà trattenuto ratealmente dalla retribuzione nella
misura massima del 10% (dieci per cento) della Retribuzione Mensile di
Fatto.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’eventuale trattenuta residua potrà
essere effettuata sull'intero ammontare di quanto spettante al Lavoratore a
quals
iasi titolo, fatte salve eventuali disposizioni e limiti inderogabili di Legge.
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330
TITOLO LXV
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 344 - Recesso Aziendale
Fermo restando quanto previsto dalla L. 15 luglio 1966, n. 604 e L. 20 maggio
1970, n. 300, così come modificate dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108, e dalla
L. 92/2012 e dai Decreti Attuativi della Legge Delega 183/2014, l’Azienda potrà
recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato solo per “giusta causa” o
per “giustificato motivo oggettivo” o “soggettivo”.
Recesso per “giustificato motivo soggettivo” (con preavviso)
Si ha, ai sensi dell’art. 1 della L. 604/1966, in caso di malattia eccedente il
periodo di comporto contrattualmente previsto oppure in caso di notevole o di
prolungato inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del Lavoratore,
ma non così grave da impedire la prosecuzione almeno provvisoria del rapporto
di lavoro.
Può essere comminato per le fattispecie e i casi di cui all’art. 340 o nel caso di
recidiva specifica nella violazione di norme disciplinari che, nel corso del
precedente biennio, abbia già dato luogo a sospensione oppure in caso di
plurirecidiva generica in violazioni che nell’ultimo biennio abbiano comportato
anche la sanzione della sospensione.
Recesso per “giustificato motivo oggettivo” (con preavviso)
Si ha nel caso di soppressione del posto di lavoro ( licenziamento individuale) o di
alcuni posti ( licenziamento individuale plurimo ) di lavoro ( fino al massimo di cinque
lavoratori negli ultimi centoventi giorni di calendario. Superati tali limiti, il Datore dovrà attivare
la procedura di licenziamento collettivo).
Tale recesso è stato fortemente rinnovato dai Decreti Attuativi della Legge Delega
n. 183/2014.
Recesso per “giusta causa” (senza preavviso)
Si ha quando si configura una delle fattispecie previste dall’art. 341 del presente
CCNL.
Risoluzione consensuale
Si ha ogniqualvolta il contratto sia risolto per mutuo consenso delle parti che lo
hanno sottoscritto. Le Parti stesse concorderanno la data di effettiva cessazione,
la regolamentazione dei termini di preavviso o la definizione della relativa
indennità sostitutiva.
La risoluzione consensuale dovrà essere presentata telematicamente, così come
attualmente previsto per le “Dimissioni Volontarie” di cui al successivo art. 344.
Qualora la risoluzione consensuale, in seguito a comunicazione dell’intenzione di
procedere al licenziamento, sia così rubricata con Accordo intervenuto presso la
Direzione Territoriale del Lavoro competente o al fine d’evitare un trasferimento
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
331
ad oltre 50 km dalla sede abituale di lavoro, il lavoratore, con la disciplina oggi
vigente, ha il diritto di richiedere l’indennità di disoccupazione, attualmente detta
“NASpI”.
Per la disciplina dell’obbligo di convalida delle dimissioni, reintrodotta
dall’attuale legislazione, si rinvia all’art. 26 del D. Lgs. 151/2015.
Art. 345 - Recesso del Lavoratore
Dimissioni per “giustificato motivo oggettivo”
Sono determinate da un grave inadempimento aziendale quale, ad esempio, un
ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nel corrispondere la retribuzione, senza che
vi sia stato Accordo con la RSA. Il ritardo decorre dalla data in cui il pagamento
avrebbe dovuto effettuarsi.
Il Lavoratore che recede per tale grave ritardo non concordato, non avrà l’obbligo
di prestare il preavviso contrattuale.
Dimissioni per “giusta causa”
In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione superiore a 60 (sessanta)
giorni, essendo tanto grave da non permettere la prosecuzione, anche provvisoria,
del rapporto di lavoro, il Lavoratore potrà rassegnare le dimissioni per giusta
causa senza dare alcun preavviso e, secondo la normativa vigente, con diritto alla
NASpI. L’Azienda, salvo che dimostri l’infondatezza delle ragioni poste a
supporto delle dimissioni, dovrà riconoscere al Lavoratore l’indennità sostitutiva
del preavviso a lui spettante, come per il caso di licenziamento per giustificato
motivo oggettivo. Inoltre, il Lavoratore ha diritto a rassegnare le proprie
dimissioni per giusta causa anche nelle seguenti gravi fattispecie:
• la mancata regolarizzazione della posizione contributiva;
• l'omesso versamento da parte dell’Azienda dei contributi previdenziali;
• aver subito molestie sessuali;
• aver subito mobbing per oltre sei mesi;
• in presenza di reiterato comportamento offensivo o ingiurioso del Datore di
lavoro o del superiore gerarchico;
• le variazioni notevoli "in peius" delle condizioni di lavoro a seguito di cessione
dell'azienda;
• lo spostamento del Lavoratore da una sede all'altra senza che sussistano le
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’art.
2103 del codice civile.
Dimissioni durante le sospensioni dal lavoro disposte dall’Azienda
Il Lavoratore ha diritto di rassegnare le proprie dimissioni senza alcun obbligo di
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332
preavviso, in caso di sospensione del lavoro disposta dall’Azienda senza
retribuzione e/o con accesso all’ammortizzatore sociale senza anticipo datoriale
della relativa indennità, che oltrepassi i 15 (quindici) giorni solari, salvo diverso
Accordo tra Azienda e RSA per il prolungamento di tale termine.
Dimissioni volontarie
Le dimissioni volontarie, volte a dichiarare l’intenzione di recedere dal contratto
di lavoro, devono essere presentate dal Dipendente, pena la nullità del
recesso, mediante le procedure telematiche indicate dall’art. 26 del
D.Lgs. 151/2015 e trasmesse mediante i seguenti canali: direttamente dal
lavoratore attraverso il portale dell’INPS o con l’assistenza dei Patronati (esempio
ENCAL CISAL).
Non è richiesto l’esperimento della procedura telematica nei casi di dimissioni o
risoluzione consensuale intervenute nelle sedi di cui all’art. 2113 c.c. o all’art. 76
del D.Lgs. 276/2003 (Conciliazioni Sindacali, giudiziali o Commissioni di certificazione).
Per la disciplina dell’obbligo di convalida delle dimissioni nel caso di figlio minore
di anni 3 (tre), si rinvia all’art. 55 del D.Lgs. 151/2001.
N.B. Ai sensi del D.Lgs. 104/2022, art. 4, comma 1, lettera m), nella Lettera di assunzione
del lavoratore, si dovrà riportare anche “la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di
recesso del datore di lavoro o del lavoratore”.
Art. 346 - Periodo di preavviso
Il periodo di preavviso contrattuale non può coincidere con il periodo di ferie, né
di congedo matrimoniale, salvo richiesta in tal senso del Lavoratore e accordo tra
le Parti.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza il rispetto dei termini di preavviso
di cui al presente articolo, o con preavviso insufficiente, dovrà corrispondere
all’altra un’indennità pari all’importo della Retribuzione Mensile Normale che
sarebbe spettata per il periodo di mancato o insufficiente preavviso.
Tale indennità sostitutiva, quando dovuta al Lavoratore, sarà utile agli effetti del
computo del T.F.R.
I termini di preavviso, espressi in giorni di calendario, per ambedue le Parti
contraenti dovranno essere quelli indicati nella successiva Tabella.
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333
Livelli fino a 5 anni
d’anzianità
Da 5 fino a 10
anni
d’anzianità
oltre a 10 anni
d’anzianità
Dirigente 180 giorni 210 giorni 240 giorni
Quadro 120 giorni 150 giorni 180 giorni
A1 e A2 90 giorni 120 giorni 150 giorni
B1 e B2
Op. di Vendita di 1° e 2 Categoria 60 giorni 90 giorni 120 giorni
C1 e C2
Op. di Vendita di 3° e 4° Categoria 30 giorni 45 giorni 60 giorni
D1, D2 e Lavoratori Discontinui 15 giorni 20 giorni 30 giorni
Il periodo di preavviso decorre dal giorno successivo alla data di ricezione della
lettera di dimissioni o di licenziamento.
Al Lavoratore preavvisato di cessazione, a sua richiesta, dovranno essere concessi
brevi permessi, nella misura massima di 4 (quattro) ore ogni 15 (quindici) giorni
di calendario, per la ricerca di nuova occupazione.
N.B. Ai sensi del D.Lgs. 104/2022, art. 4, comma 1, lettera m), nella Lettera di assunzione
del lavoratore, si dovrà riportare anche “la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di
recesso del datore di lavoro o del lavoratore”.
TITOLO LXVI
PATTO DI NON CONCORRENZA
Art. 347 - Patto di non Concorrenza
Le Parti, ai sensi dell’art. 2125 del c.c., potranno prevedere un Patto di non
Concorrenza, che limiti lo svolgimento dell’attività lavorativa del prestatore di
lavoro, al termine della cessazione del Contratto (fino a 3 anni dalla cessazione del
rapporto).
Nel Patto di non Concorrenza si dovrà prevedere un corrispettivo congruo
rispetto ai limiti di oggetto, di luogo e di tempo richiesti, anche valutando nel caso
concreto le residue capacità di lavoro, intese come possibilità residue di
produzione del reddito da parte del Lavoratore entro i limiti previsti nel corso del
Patto.
Il corrispettivo del Patto di non concorrenza potrà essere riconosciuto:
• mensilmente, nel corso del rapporto di lavoro e, nel caso, sarà soggetto a
prelievi previdenziali e fiscali al pari delle ordinarie retribuzioni;
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334
• o all’atto della cessazione del rapporto e, nel caso, sarà soggetto al solo
prelievo fiscale con l’aliquota del T.F.R. e potrà essere erogato anche in più
soluzioni;
• o al suo termine, condizionato all’avvenuta osservanza del Patto, sempre con
assoggettamento alla sola tassazione separata.
Il Patto dovrà considerarsi risolto qualora l’Azienda licenzi il Lavoratore con
cessazione dell’attività o per riduzione di personale .
In caso di violazione del Patto di non Concorrenza, l’Azienda avrà diritto alla
ripetizione del corrispettivo riconosciuto a tale titolo, oltre all’eventuale
risarcimento del danno documentato.
Per quanto non definito sul Patto di non concorrenza si rinvia alle previsioni
dell’art. 2125 c.c., alla legislazione previdenziale e fiscale vigente e agli accordi
individuali intercorsi tra il Lavoratore e l’Azienda.
Le Parti consigliano di contenere le clausole restrittive del Patto di non Concorrenza nei limiti
strettamente necessarie alle esigenze di salvaguardia aziendale.
TITOLO LXVII
ALLINEAMENTO CONTRATTUALE
Art. 348 - Lavoratori provenienti da altro CCNL o per i quali è
cambiata la Scala Classificatoria
A. In caso di prima applicazione del presente CCNL a Lavoratori non
Apprendisti, già assunti con altro CCNL, o per i quali è cambiata la Scala
Classificatoria, nel senso che con questo CCNL le loro mansioni sono
inquadrate in un diverso livello, si dovranno rispettare i seguenti Criteri
d’Allineamento Contrattuale, ferma restando la possibilità per l’Azienda
di riconoscere eventuali trattamenti migliorativi ad personam.
1) Inquadramento Contrattuale dei Lavoratori non Apprendisti:
il Lavoratore dovrà essere nuovamente inquadrato secondo il livello
professionale corrispondente all’effettive mansioni svolte
presso l’Azienda e con riferimento alle Declaratorie, Profili ed
Esemplificazioni della Classificazione del Personale prevista dal presente
CCNL.
Quanto precede, per il diverso numero dei livelli eventualmente previsti
dal CCNL di provenienza rispetto a quello di approdo , contenuto
professionale delle rispettive Declaratorie e per la diversa S cala
parametrica, normalmente, determinerà la mancata corrispondenza
formale tra il preesistente livello d’inquadramento e il livello riconosciuto
dall’applicazione del presente CCNL.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
335
2) Allineamento Retributivo: rispettando il criterio di incomprimibilità
della retribuzione, il cambio di CCNL non potrà determinare, per i
Lavoratori già in forza, una R etribuzione Annuale Lorda (R.A.L.)
peggiorativa rispetto a quella precedentemente già riconosciuta .
Pertanto, essa dovrà rimanere invariata, seppur distribuita in voci
diverse, sempre fatte salve eventuali condizioni migliorative.
Tutto ciò premesso, ai fini dell’allin eamento retributivo,
dall’applicazione del presente CCNL, la nuova Retribuzione A nnuale
Lorda teorica del Lavoratore dovrà essere così composta:
a) la P.B.N.C.M. e l’Elemento Perequativo Mensile Regionale previsti
dal presente CCNL per il livello d’inquadramento del Lavoratore e
per la Regione ove egli presta l’opera, entrambe dovute per 13
mensilità per ogni anno solare di servizio prestato;
b) gli Aumenti periodici di anzianità già maturati dal Lavoratore nel
precedente CCNL, anch’essi dovuti per 13 mensilità per anno solare
di servizio prestato, che non potranno essere assorbiti e la cui
maturazione proseguirà con le eventuali nuove regole ;
c) in caso di mancata Contrattazione di S econdo livello, l’70%
(settanta percento) dell’ Indennità di Mancata Contrattazione,
dovuta per 12 mensilità per anno solare di servizio prestato;
d) da un eventuale ulteriore importo aggiuntivo erogato a titolo di
“Superminimo assorbibile ad personam”, che sarà determinato fino
a concorrenza dell’importo lordo annuo (R.A.L.) precedentemente
riconosciuto al Lavoratore.
Determinata la Retribuzione Annuale Lorda teorica , l a retribuzione
effettivamente dovuta al Lavoratore sarà mensilmente calcolata
applicando le variabili giornaliere realizzate dal Lavoratore nel mese di
riferimento ( quali, assenze a vario titolo , lavoro supplementare/straordinario,
festivo, notturno, ferie, malattia ecc.) sugli importi indicati nelle precedenti
lettere, ad esclusione dell’Indennità di Mancata Contrattazione, che sarà
effettivamente spettante in funzione della presenza al lavoro, così come
previsto all’art. 270.
Ai fini dell’Allineamento retributivo, NON rileveranno i valori di Welfare
Contrattuale, che dovranno essere riconosciuti al Lavoratore in aggiunta
alla precedente Retribuzione Annuale Lorda.
3) Allineamento N ormativo: i benefici normativi del CCNL di
provenienza, quando più favorevoli al Lavoratore, dovranno essere
mantenuti ad personam fino alla scadenza del predetto CCNL.
Avvenuta la disdetta, dalla data di scadenza del CCNL di provenienza,
al Lavoratore sarà integralmente applicata la parte normativa del
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
336
presente CCNL.
È facoltà delle Parti aziendali concordare, all’atto del passaggio,
l’immediata integrale applicazione della parte normativa del presente
CCNL, riconoscendo al Lavoratore, con Accordo assistito ex art. 411
c.p.c., un’indennità sostitutiva “ Una Tantum ” che risarcisca
anticipatamente la perdita delle eventuali più favorevoli condizioni
normative pregresse.
B. In caso di prima applicazione del presente CCNL a Lavoratori
Apprendisti, già assunti con altro CCNL, o per i quali è cambiata la Scala
Classificatoria, si dovranno rispettare i seguenti Criteri d’Allineamento
Contrattuale, ferma restando la possibilità per l’Azienda di riconoscere
eventuali trattamenti migliorativi ad personam.
1) Inquadramento Contrattuale Lavoratori Apprendisti: anche in
tal caso è necessario effettuare un Allineamento della Classificazione
Professionale del Lavoratore Apprendista, solo in funzione delle
mansioni per le quali egli è in formazione , non essendo sufficiente una
mera trasposizione numerica od ordinale.
Pertanto, si dovranno individuare nelle Declaratorie, Profili ed
Esemplificazioni del presente CCNL, le Conoscenze, Abilità,
Autonomie, Competenze e Responsabilità richieste dalle mansioni
espletande, per le quali l’Apprendista è “in formazione”, individuando
solo così il nuovo livello finale d’inquadramento . Dovrà permanere
invariato il contenuto professionale previsto dal CCNL di provenienza e
quello del CCNL d’approdo, così come la durata originaria del Contratto
di Apprendistato Professionalizzante e il relativo Piano Formativo
Individuale, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi formativi del
Datore.
Poiché l’obbligazione contrattuale procede, senza soluzione di
continuità, ancorché con l’applicazione di diverso CCNL, il periodo di
apprendistato già decorso con il CCNL di provenienza concorrerà, a tutti
gli effetti, al compiersi della durata originariamente prevista per il
Contratto di Apprendistato.
2) Allineamento della Parte Normativa : si applicheranno le disposizioni
previste per i Lavoratori non Apprendisti (vedi lettera A. che precede).
3) Allineamento Retributivo: considerato che, per analogia a norma di
legge (art. 2112 c.c.) e per costante giurisprudenza, la retribuzione nel suo
valore complessivo, a parità di lavoro, dovrà essere mantenuta, anche
per il Lavoratore Apprendista, nell’ipotesi che i nuovi minimi
contrattuali siano inferiori ai precedenti, egli avrà diritto ad
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
337
un’integrazione, con apposita voce retributiva assorbibile, al fine di
garantire l’invarianza complessiva della retribuzione acquisita e, cioè, di
quella preesistente al passaggio contrattuale. I successivi sviluppi
retributivi, ove non già esplicitamente fissati nel Contratto di assunzione,
saranno regolati dal presente CCNL (detto d’approdo). Resta inteso che,
qualora le prospettive retributive future fossero peggiorative rispetto alle
previsioni del CCNL di provenienza, è data facoltà a ll’Apprendista di
recedere dal C ontratto, senza obbligo di preavviso. Tale diritto potrà
essere esercitato entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, anche
implicita (cioè, per esempio, rilevabile dal cedolino paga ), di avvenuto
cambiamento del CCNL applicato in Azienda.
4) Durata dei periodi di Apprendistato e incrementi retributivi:
rispettati i criteri di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3 ), il termine per il
passaggio di livello , per effetto del superamento del primo periodo di
apprendistato e i conseguenti incrementi della retribuzione da
riconoscere all’Apprendista, quando già decorsi, saranno quelli previsti
nel Contratto di assunzione e/o nel Piano Formativo Individuale. In altre
parole, gli incrementi già esplicitamente definiti nel Contratto
Individuale di assunzione dovranno essere comunque riconosciuti ,
mentre quelli conseguenti o correlati allo sviluppo delle vicende
contrattuali del CCNL di provenienza, quando non già mat urati al
momento del passaggio di CCNL, NON saranno di diritto spettanti.
Viceversa, successivi incrementi della retribuzione previsti dal presente
CCNL di approdo, quando subordinati al compiersi di un certo tempo
di apprendistato, avranno decorrenza dalla data d’inizio del rapporto ed
efficacia dalla data in cui si compie il termine, sempreché non siano già
stati anticipati nel corso della vigenza del CCNL di provenienza. Sarà
possibile effettuare eventuali assorbimenti, in tutti i casi contrattualmente
e legalmente ammessi.
Le Parti, concordando sull’importanza che l’Allineamento Contrattuale dei
Lavoratori al presente CCNL avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni del
presente articolo, tenuto conto della complessità delle relative previsioni e, al fine
di garantirne la correttezza e la sostenibilità, consigliano di attivare il servizio di
Allineamento presso la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia,
Interpretazione, Certificazione e Conciliazione.
Tenuto conto che nel presente CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”, la Classificazione
del Personale è stata aggiornata al Quadro Europeo delle Qualifiche “E.Q.F.” ed
è stata integrata del Dirigente (Dirigente, Quadro, A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 e
D2), le Parti consigliano di effettuare l’Allineamento Contrattuale anche in caso
di provenienza da altro CCNL del “sistema contrattuale CISAL Terziario.”
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
338
Per informazioni, si rinvia al sito: www.enbic.it o all’indirizzo di posta elettronica:
certificazionenazionale@enbic.it.
TITOLO LXVIII
CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
Ai sensi dell’art. 412-ter c.p.c. (rubricato “Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste
dalla contrattazione collettiva”), “La conciliazione e l’arbitrato delle materie di cui all’articolo
409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi
sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
Al fine di ottemperare alla norma predetta, ed attesa la delicatezza della questione, le Parti
stipulanti hanno ritenuto opportuno regolamentare le procedure di conciliazione in sede sindacale.
Art. 349 - Procedure per la Conciliazione in Sede Sindacale
a) Conciliazioni e accordi in sede protetta - Materie
La particolare assistenza al lavoratore da parte delle Organizzazioni Sindacali
sottoscrittrici il presente CCNL, rappresenta sede protetta per la conciliazione
delle controversie di lavoro e per la stipula di accordi di risoluzione e modifica
del rapporto di lavoro.
Pertanto, la Sede sindacale potrà essere adita dalle Parti in materia di:
• controversie relative ai rapporti di cui all’art. 409 cod. proc. civ.
sottoscrivendo rinunzie e transazioni valide ai sensi dell’art. 2113 c.c.;
• controversie inerenti contratti a tutele crescenti con offerta ai sensi
dell’art. 6, D. Lgs. n. 23/2015;
• accordi di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 26, co. 7, D. Lgs. n.
151/2015);
• patti individuali di modifica delle mansioni (art. 2103, co. 6, c.c.);
• determinazione e sottoscrizione di clausole elastiche nell’ambito di
contratti di lavoro a Tempo Parziale (art. 6, co. 6, D. Lgs. n. 81/2015)
• clausole compromissorie per la risoluzione arbitrale delle controversie
di Lavoro (art. 31, co. 10-11, L. n. 183/2010);
• ogni altra materia prevista dalla Legge, anche se qui non espressamente
indicata, che sia nella “disponibilità” delle Parti.
Per le conciliazioni promosse avanti la Commissione di Certificazione e
Conciliazione dell’Ente Bilaterale En.Bi.C., si rinvia all’apposito Regolamento
ed al sito: www.enbic.it, che conterrà anche le previsioni in materia di
conciliazione in modalità telematica, sempre con apposito regolamento
predisposto dalle Parti Sociali.
CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
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Art. 350 - Procedure per la Conciliazione in Sede sindacale
Nelle materie in cui è consentito dalla legge, richiamate all’articolo precedente,
l’attività di conciliazione potrà essere espletata dai Conciliatori nominati dalle
Parti Sindacali e Datoriali firmatarie dei CCNL ed aderenti all’En.Bi.C.
Ciò, in quanto l’art. 412 ter c.p.c., come modificato dall’art. 31, co. 6, l.
183/2010, prescrive che « la conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’art. 409,
possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti
dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative».
La Conciliazione non potrà mai definire diritti indisponibili del Lavoratore,
come ad esempio i diritti della personalità, diritti futuri, diritti inerenti ad
obbligazioni contributive previdenziali o diritti della cui esistenza o
maturazione non vi è certezza.
L’oggetto della Conciliazione dovrà infatti essere determinato o determinabile
ed il Lavoratore dovrà avere piena consapevolezza dei diritti dalla stessa
scaturenti e dalla stessa regolati.
Di conseguenza, qualora ricorrano vizi nel consenso del Lavoratore quali
l’errore, la violenza o il dolo, la Conciliazione Sindacale non potrà avvenire o
sarà oggetto di annullamento nei modi e termini prescritti dalla normativa
vigente.
Requisito essenziale della Conciliazione transattiva è che la definizione della
controversia avvenga tramite una mediazione delle posizioni assunte in lite dalle
Parti, dovrà esservi quindi un vicendevole sacrificio; per cui l'eventuale Accordo
transattivo raggiunto dalle Parti, in assenza di reciproche concessioni potrà,
ricorrendo talune condizioni, essere dichiarato nullo ovvero essere ricondotto a
un tipo contrattuale diverso.
Pertanto, nell’ambito della Conciliazione transattiva, dovranno individuarsi le
reciproche concessioni tra le Parti, in modo che vi sia equilibrio tra “rinuncia”
espressa dal Lavoratore e “suo beneficio” di natura economica e/o normativa
e/o risarcitoria, riconosciuto dal Datore di lavoro.
Per “Sede Sindacale” s’intende:
• le Sedi del Sindacato stipulante il CCNL;
• le Sedi delle Associazioni Datoriali stipulanti il CCNL;
• nell’ipotesi di Conciliazioni plurime, aventi ad oggetto medesime
situazioni tra più dipendenti, al fine di favorire l’attività di conciliazione
con la prestazione lavorativa, le Parti, potranno, in via eccezionale,
decidere di conciliare presso la sede di svolgimento del rapporto di lavoro,
purché vi sia un idoneo locale riservato alla Conciliazione, la presenza
delle Parti, dei loro Assistenti e dei Conciliatori, con garanzia di rispetto
della riservatezza ed espletamento della libera assistenza da parte del
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Delegato Sindacale e del Conciliatore. La volontà del lavoratore di
procedere in tal senso deve risultare da atto espresso.
Il Conciliatore, al fine di determinare la validità dell’accordo deve svolgere le
seguenti attività:
a) Accertarsi che la volontà di disporre del diritto, manifestata dal
lavoratore nei termini previsti dall’accordo, sia reale ed sia stata espressa
liberamente, senza coartazione da parte del datore di lavoro.
b) Accertarsi che il lavoratore validamente disponga dei propri diritti in
sede conciliativa, ai sensi dell’art. 2113 c.c. che richiede, da un lato, che
il diritto oggetto dell’atto riguardi uno dei rapporti previsti dall’art. 409
c.p.c. e, dall’altro, che il lavoratore sia effettivamente titolare del diritto
oggetto della rinunzia o della transazione e che quel medesimo diritto sia
già entrato nel patrimonio di quest’ultimo.
c) L’accordo conciliativo transattivo dovrà dunque possedere i requisiti
richiesti dall’art. 1965 c.c. e, quindi, in esso dovranno essere identificati i
seguenti elementi: 1) la controversia insorta (o che potrebbe insorgere)
fra le parti con riferimento ai d iritti nascenti dal rapporto di lavoro e
derivanti da una norma inderogabile applicabile al medesimo rapporto1;
2) i termini dello scambio di “reciproche concessioni” fra le parti. In
riferimento a quest’ultimo punto, infatti, qualora manchi l’elemento
dell’aliquid datum, aliquid retentum, essenziale ad integrare lo schema della
transazione, questa non è configurabile 2.
Inoltre, sul punto, non essendo possibile formulare uno schema
predeterminato delle reciproche concessioni, il Conciliatore si dovrà
accertare che le stesse siano commisurate e valutate in rapporto alle
reciproche pretese e contestazioni, in modo tale che la transazione, in
quanto contratto a prestazione corrispettive, manifesti una reciprocità
dei sacrifici assunti dalle parti. Affinché tale requisito sia integrato non è
però necessaria l’esistenza di un equilibrio economico tra le reciproche
concessioni 3.
d) Il conciliatore dovrà rendere espressamente edotto il lavoratore di tutte
le questioni sottese la conciliazione, con particolare riferimento ai diritti
sottesi alle rinunce e transazioni. Ciò in quanto la dichiarazione del
lavoratore assume valore di rinuncia o di transazione solo laddove risulti
accertato, sulla base dell’interpretazione del documento, che la stessa sia
stata sottoscritta dal lavoratore medesimo con la consapevolezza di
disporre così di diritti determinati ovvero obiettivamente determinabili e
con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi 4.
e) Al fine di garantire i diritti del Lavoratore, il Conciliatore favorirà ed
indicherà espressamente allo stesso la facoltà di nominare un Delegato
sindacale, che interverrà in sede conciliativa espressamente ed
esclusivamente per fornirgli assistenza sindac ale. In mancanza della
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predetta assistenza, il Conciliatore, in via preventiva ed individuale
rispetto alla conciliazione, redigerà apposito verbale di assistenza
sindacale al lavoratore nel quale dovranno espressamente essere indicati
in via riassuntiva i contenuti della transa zione e le rinunce cui il
lavoratore presterà espresso consenso a mezzo sottoscrizione. Tale
Verbale “preventivo” sarà inserito in allegato anche al Verbale di
Conciliazione.
f) A pena di invalidità, la conciliazione dovrà essere stata sottoscritta in
presenza dell’organo di conciliazione 5, il quale deve aver svolto un ruolo
attivo di supporto alle parti finalizzato a ripristinare una reale situazione
di parità, a tutela del consenso consapevole del lavoratore 6.
Il verbale di conciliazione stipulato in sede sindacale all’esito della procedura
conciliativa dovrà contenere le seguenti indicazioni:
1. identificazione della Sede Protetta ove si svolge la Conciliazione, con
precisazione di data ed ora della stesura, lettura e sottoscrizione del
Verbale;
2. identificazione del Delegato Sindacale dell’Organizzazione Sindacale
scelta dal Lavoratore, con esplicita conferma del Lavoratore stesso del
mandato di assistenza alla medesima O.S. o, in mancanza del Delegato
Sindacale, l’adozione del modello di assistenza redatto dal Conciliazione
e sottoscritto dal Lavoratore, come espressamente indicato alla
precedente lettera e);
3. identificazione delle Parti:
• nome, cognome, codice fiscale del Lavoratore, con allegazione
di copia del documento d’identità/permesso di soggiorno fronte
e retro, in corso di validità. In presenza di autonomo assistente
sindacale, si dovranno precisare anche i riferimenti dello stesso;
• ragione sociale, Partita Iva e Codice Fiscale dell’Impresa ed
estremi del Legale Rappresentante o, in caso di Datore di lavoro
privato, nome, cognome, codice fiscale del Datore di lavoro, con
allegazione di copia del documento d’identità/permesso di
soggiorno fronte e retro, in corso di validità. In caso d’Impresa,
il Conciliatore dovrà accertarsi che il sottoscrittore aziendale
abbia i titoli/deleghe per la risoluzione della controversia insorta
con il lavoratore, anche con verifica della Visura Camerale; in
presenza di altro soggetto delegato (Responsabile aziendale,
Consulente del lavoro, Avvocato ecc.), il Conciliatore dovrà
trattenere l’apposita delega del Legale Rappresentante allo
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scopo predisposta, sempre con allegazione dei relativi documenti
d’identità;
4. definizione degli antefatti della controversia:
• precisazione del rapporto intercorrente tra le Parti e sua
qualificazione (es. lavoro subordinato dalla data del ….., con
applicazione del CCNL …….., livello d’inquadramento ……, orario di
lavoro ……….. ed altre particolarità, se del caso );
• descrizione della controversia insorta od insorgenda (es. sanzione
disciplinare; pagamento del lavoro straordinario non analiticamente
documentato; impugnazione del licenziamento ecc.);
• ogni altra particolarità utile alla definizione della controversia
tra le Parti;
5. le condizioni individuate tra le Parti, ovvero le reciproche concessioni;
6. esplicita indicazione delle rinunce poste in essere dal Lavoratore e dal
Datore di lavoro;
7. esplicita indicazione degli effetti inoppugnabili della Conciliazione
sottoscritta in Sede Sindacale;
8. il consenso delle Parti al trattamento dei dati riservati, secondo la
normativa vigente in materia;
9. l’indicazione esatta del numero di pagine di cui è comporto il Verbale,
ivi inclusi gli eventuali allegati.
Il Verbale di Conciliazione stipulato in Sede sindacale all’esito della procedura
conciliativa potrà essere depositato presso l’I.T.L. competente a cura del
Conciliatore o a richiesta dalle Parti o se necessario per la tutela dei crediti del
lavoratore, salvo nei casi in cui sia espressamente previsto dalla Legge.
Si precisa che l’adempimento dell’obbligo di deposito del verbale non costituisce
condizione di validità del verbale di conciliazione 7 , né l’avvenuto deposito è
idoneo a sanare eventuali vizi dei quali sia affetto l’accordo conciliativo.
Lavoratori stranieri
In caso di Conciliazione con Lavoratore straniero, il Conciliatore dovrà
verificare preventivamente che il Lavoratore abbia buona padronanza della
lingua italiana, in modo da garantire la sua piena comprensione delle rinunce
conseguenti e della portata della Conciliazione in sede sindacale. Solo in tal
modo, si potrà dare corso alla Conciliazione nel rispetto delle previsioni
contenute nel presente Titolo.
In caso di esito negativo, il Conciliatore dovrà interrompere l’incontro sindacale
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ed adoperarsi per la ricerca di apposito interprete che garantisca la traduzione
del testo e delle procedure al Lavoratore, quindi effettuerà successiva
convocazione delle Parti stesse e dell’interprete. In tal caso, nel Verbale di
Conciliazione dovrà essere indicata anche la presenza dell’interprete che
effettua la traduzione simultanea al Lavoratore, con sua sottoscrizione del
Verbale stesso. Inoltre, il Verbale di Conciliazione dovrà contenere la
traduzione scritta in lingua madre del lavoratore, almeno per le parti indicanti
le rinunce espresse dal Lavoratore stesso, quelle del Datore di lavoro, le
reciproche concessioni e gli effetti inoppugnabili della Conciliazione. Tali parti
tradotte dovranno prevedere apposita firma in calce del Lavoratore e
dell’interprete.
Note sulla Conciliazione in Sede Sindacale
1 (Cass., 23.10.2013, n. 24024)
2 (Cass., 4.10.2007, n. 20780)
3 (Cass., 8.4.2014, n. 8191; v. anche Cass., 28.7.2015, n. 15874)
4 (Cass., 15.9.2015, n. 18094; Cass., 28.8.2013, n. 19831)
5 (Cass., 23.10.2013, n. 24024; Cass., 10.2.2011, n. 3237; Cass., 11.12.1999, n. 13910)
6 (Cfr. Cass., 10.2.2011, n. 3237; Cass., 22.5.2008, n. 13217; Cass., 3.9.2003, n. 12858,
in Riv. it. dir. lav., 2004, II, 183, con nt. di I. Senatori; Cass., 3.4.2002, n. 4730; Cass.,
13.11.1997, n. 11248)
7 (Cass. 23.4.1998, n. 4205)
TITOLO LXIX
CAMBIO D’APPALTO
Premessa
Nel lavoro subordinato, il rapporto fiduciario tra Datore di lavoro e Lavoratore è un requisito
essenziale, che non può essere costituito da un terzo, estraneo alle Parti. Quindi, in linea di
principio, deve escludersi il passaggio automatico del personale da un’Azienda che ha perso un
appalto ad altra che l’ha vinto, salvo, naturalmente, il caso in cui si configuri il trasferimento di
ramo d’azienda. Inoltre, ove nel cambio di appalto fosse legalmente o contrattualmente previsto
l’obbligo di conservare tutto il personale prima impiegato, tale cambio d’appalto sarebbe
giustificato solo da un minor corrispettivo, con totale scapito della valutazione sulla qualità del
servizio, in massima parte correlata alla “qualità” del personale impiegato.
Sono proprio gli automatismi contrattuali nel subentro dei Lavoratori le cause principali della
continua diminuzione del corrispettivo degli appalti e della riduzione delle valutazioni di gara al
solo prezzo offerto dall’Azienda subentrante rispetto a quella uscente, con conseguente uscita dal
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mercato di molte piccole Aziende.
Quale altra negativa conseguenza, vi è il premio ai datori meno rispettosi dei principi di legalità
nei rapporti di lavoro, che ben possono praticare i prezzi più favorevoli.
Pertanto le Parti, consapevoli della cruciale importanza di conciliare la tutela dei Lavoratori
esistenti, con il rispetto dei principi di responsabilità, legalità e correttezza, per il cambio di
appalto hanno concordato la seguente disciplina, con l’obiet tivo di contemperare l’eventuale
“clausola sociale” con la libertà di iniziativa economica, le diverse organizzazioni e strategie
aziendali del Subentrante.
Art. 351 - Cambio di appalto: procedibilità in presenza di clausola
sociale
In presenza di clausola sociale, in occasione di cambio di appalto, a tutela
dell’occupazione esistente ed ogniqualvolta possibile, la Subentrante, prima di
assumere nuovo personale, dovrà proporre la nuova assunzione per le attività in
appalto, direttamente al personale ivi impiegato dall’Azienda Uscente, secondo
quanto stabilito nel presente Titolo.
In presenza di “clausola sociale”, la stessa dovrà essere contemperata con le
esigenze organizzative, produttive ed economiche qualora l’Azienda
Subentrante:
a) abbia personale in esubero “vacante”, non espressamente assegnato ad altro
appalto e, quindi, da ricollocare nel rispetto dell’obbligo di repêchage;
b) oppure, abbia attivato le procedure di licenziamento per riduzione collettiva
di personale e nel semestre precedente all’acquisizione dell’appalto, abbia
una sospensione collettiva dal lavoro con o senza ricorso all’integrazione
salariale;
c) oppure, nei casi di riduzione o modifica del servizio appaltato con
modificazione dei termini contrattuali.
Quanto sopra, contemperato dalle Parti Sociali nella procedura sindacale di cui
ai successivi articoli, nel rispetto della normativa vigente e della giurisprudenza
in riferimento ai casi concreti.
In tutti i casi in cui si verifichi l’inapplicabilità della presente procedura di cambio
d’appalto, le Parti concordano comunque che l’Azienda Subentrante esamini con
favore l’assunzione del personale già impiegato nell’Appalto alle condizioni
previste nel presente Titolo, con il duplice obiettivo di:
ü garantire la continuità e la qualità del servizio;
ü salvaguardare, per quanto possibile, i Lavoratori che già in esso erano
occupati.
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Art. 352 - Cambio di appalto: comunicazione dell’Azienda Uscente -
avvio della procedura
In caso di cessazione di appalto, ogniqualvolta si verifichino le condizioni previste
al precedente articolo, l’Azienda Uscente, che abbia ricevuto disdetta e che ne
abbia l’interesse, normalmente almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima della
scadenza dell’appalto stesso, dovrà comunicare formalmente all’Appaltante,
all’Azienda Subentrante, all’Associazione Datoriale di riferimento e
all’Organizzazione Sindacale sottoscrittrice il presente CCNL le seguenti
informazioni:
1) fornire un elenco, in base alle presenze effettuate, dei lavoratori che, negli
ultimi 6 (sei) mesi, siano stati integralmente impiegati direttamente
nell’appalto, precisando sommariamente le loro mansioni ed orari praticati,
le anzianità di servizio, event uali titoli/patenti/abilitazioni richiesti e la
formazione obbligatoria espletata dal personale ivi addetto, in particolare in
correlazione alle mansioni oggetto di appalto;
2) favorire la verifica e la selezione da parte dell’Azienda Subentrante del
personale presente nell’elenco dei Lavoratori interessati di cui al punto che
precede.
Art. 353 - Cambio di appalto: verifiche dell’Azienda Subentrante
L’Azienda Subentrante che ha acquisito l’appalto, ricevuta la comunicazione di
cui all’articolo che precede, avrà diritto di operare tra i lavoratori della lista di cui
al punto 1) del precedente articolo, tutte le ordinarie verifiche preassuntive al fine
di valutare la presenza dei requisiti ritenuti necessari per l’esecuzione dell’appalto
(formazione idonea, competenze specifiche ecc.) e di formulare a tali lavoratori
le proposte scritte di futura assunzione, comprendenti il dettaglio delle condizioni
offerte che saranno praticate nel rispetto del presente CCNL, ovvero: tipologia
contrattuale, mansioni analoghe rispetto a quelle espletate nell’Azienda Uscente,
indicazione del CCNL applicato, il livello d’inqu adramento e la retribuzione
lorda conformi al presente CCNL, eventuali indennità di mansioni ed altre
condizioni particolari ritenute utili.
Il lavoratore potrà sottoscrivere “ per accettazione” tali condizioni e, in tal caso,
dall’ultimo giorno dell’appalto, cesserà dall’Azienda Uscente, con nuova
assunzione nell’Azienda Subentrante dal primo giorno del nuovo appalto,
ritenendosi così reciprocamente assolti i reciproci obblighi sul preavviso
contrattuale.
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Art. 35 4 - Cambio di appalto: garanzie contrattuali ed incontri
sindacali
Al fine di garantire la corretta applicazione della procedura prevista nel presente
Titolo, le Parti interessate potranno tempestivamente attivare le seguenti
garanzie:
v l’Azienda Uscente: potrà farsi assistere dall’Associazione Datoriale di
riferimento e/o dal Professionista Delegato;
v l’Azienda Subentrante: potrà farsi assistere dall’Associazione Datoriale di
riferimento e/o dal Professionista Delegato;
v l’Organizzazione Sindacale sottoscrittrice il presente CCNL: dalla
comunicazione di cessazione dell’appalto, potrà promuovere appositi
incontri sindacali con le Parti al fine di favorire, per quanto possibile, il
mantenimento dell’occupazione, anche attraverso specifica Contrattazione
di Secondo Livello e/o Accordi Individuali Assistiti;
v il Lavoratore: nello specifico, avrà diritto di far accertare
dall’Organizzazione Sindacale sottoscrittrice il presente CCNL, la
rispondenza della proposta di assunzione dell’Azienda Subentrante ai criteri
previsti ai precedenti articoli, così come potrà farsi assister e nell’intera fase
di passaggio.
Art. 355 - Cambio di appalto: rifiuto del lavoratore
In caso di rifiuto del lavoratore all’assunzione presso l’Azienda Subentrante,
quest’ultima sarà esonerata dalla relativa unità di assunzione.
Art. 356 - Cambio di appalto: condizioni particolari
Condizioni particolari relative al cambio di appalto potranno essere stabilite dalla
Contrattazione Aziendale di Secondo livello dell’Azienda Subentrante, ma tali
condizioni non potranno comprimere i diritti contrattuali previsti da questo
CCNL per i lavoratori dell’Azienda Uscente.
Art. 357 - Cambio di appalto: tempi
Le Parti, al fine di garantire l’equilibrato esercizio dei diritti di tutti i soggetti
rappresentati, sottolineano l’importanza del rispetto dei tempi di preavviso nelle
comunicazioni, sia da parte dell’Appaltante verso l’Azienda Uscente, che
dell’Azienda Uscente verso la Subentrante, i Lavoratori e le Parti Sociali e
l’Azienda Subentrante nelle offerte di assunzione per i lavoratori dipendenti
dell’appalto stesso.
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Per garantire la certezza dell’esecuzione delle attività ed il corretto avviamento
dei Lavoratori, in caso di comunicazione dell’Azienda Uscente inferiore a 10
(dieci) giorni lavorativi, la Subentrante avrà diritto all’esonero dalla procedura
del presente Titolo, ferme restando le eventuali responsabilità in capo
all’Appaltante ove non avesse rispettato i termini minimi di preavviso dovuto.
Art. 358 - Cambio di Appalto: tutele ed armonizzazione
Al solo fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali, le Parti
convengono di stabilire che le clausole di salvaguardia di cui agli articoli
precedenti, essendo conformi a consolidati principi giurisprudenziali, siano
applicabili a tutte le Az iende, a prescindere dal CCNL da loro applicato,
permettendo così ai Lavoratori di poter usufruire delle predette regole di cambio
appalto.
In caso però di previsioni contrattuali difformi, non “allineabili”, sempre al fine
di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali, le Parti dovranno
armonizzare le clausole di salvaguardia di cui al presente Titolo con la diversa
disciplina contrattuale applicata dall’altra Azienda, mediante Accordo tra le RSA
e i Rappresentanti Datoriali di entrambe le Aziende.
Art. 359 - Cambio di appalto: Anzianità e Tutele Crescenti
In caso di licenziamento da parte dell’Azienda Subentrante di un Lavoratore già
proveniente dall’Azienda Uscente e da quest’ultima assunto dopo il 7 marzo
2015, ai fini del riconoscimento delle indennità e dell’importo di cui all’art. 3,
comma 1, articoli 4 e 6 del D.Lgs. 23/2015, l’anzianità di servizio sarà
disciplinata secondo la normativa vigente e in base alle particolari condizioni
concordate in sede di cambio di appalto, anche con Accordo di Secondo Livello.
Nota:
La presente disciplina dovrà essere applicata nel rispetto delle previsioni legali vigenti in materia
di cambio di appalto.
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Allegato 1)
Accordo sulla Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA), Territoriale
(RST) e sulle Trattenute Sindacali
Art. 1 - Definizione della RSA
Nelle Aziende con almeno 7 Lavoratori, le Rappresentanze Sindacali Aziendali (in
sigla “RSA”), potranno essere costituite ad iniziativa dei Lavoratori in ogni unità
aziendale nell'ambito delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro applicato e dalle Organizzazioni Sindacali che, congiuntamente ai
Sindacati che precedono, abbiano sottoscritto il vigente Accordo Collettivo Aziendale di
Secondo livello.
Art. 2 - Elezione e Nomina della RSA
La RSA è normalmente eletta dai Lavoratori nell’ambito degli iscritti all’Organizzazione
Sindacale rappresentata.
In caso di molteplicità di lavoratori iscritti disponibili a costituire la RSA, l’O.S. indirà
formale elezione in apposita assemblea retribuita ove l’elettorato passivo sarà tra i predetti
Lavoratori iscritti all’O.S. da rappresentare mentre l’elettorato attivo comprenderà tutti
i Lavoratori dell’unità aziendale cui la RSA si riferisce. Tale assemblea, salvo casi di
urgenza, dovrà essere indetta con preavviso di almeno 7 giorni solari e con precisazione
nell’Ordine del Giorno dell’elezione della RSA.
Art. 3 - Numero dei componenti della RSA
Potrà essere costituita una RSA presso ogni unità aziendale e per ogni Organizzazione
Sindacale titolata ai sensi dell’articolo 1 che precede. In presenza di attività aziendali
eterogenee all’interno della medesima unità, la RSA potrà essere formata, in de roga alle
previsioni ordinarie, anche da più componenti rappresentanti delle diverse attività. I
limiti massimi dei componenti della RSA sono sintetizzati nella seguente Tabella 1).
Tab. 1): Limiti massimi dei componenti della RSA
N. dipendenti n. Rappresentanti in
unità aziendale omogenea
n. Rappresentanti in unità
aziendale eterogenea
Oltre 15 e fino a 50 1 2
Oltre 50 e fino a 100 2 3
Oltre 100 1 ogni 50, con il minimo di 3 1 ogni 50, con il minimo di 3
Art. 4 - Durata della RSA
La RSA resta in carica per tutta la vigenza del CCNL applicato (normalmente 3 anni
oltre l’eventuale periodo di c.d. ultra vigenza contrattuale ) e fino alla decorrenza del suo
rinnovo, dopo il quale essa, con i criteri dell’art. 2, potrà essere confermata, sostituita o
integrata. In caso di dimissioni, individuali, individuali plurime o collettive, anticipate
rispetto alla durata del mandato della RSA, le Organizzazioni Sindacali titolate potranno
indire apposita Assemblea per integrare o sostituire la RSA, sempre comunicando
tempestivamente all’Azienda le relative nomine.
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Art. 5 - Dirigenti di RSA
Nell’ambito della RSA, l’O.S. rappresentata potrà nominare i relativi Dirigenti,
Responsabili della conduzione della RSA, ex art. 23 L. 300/1970.
Il numero massimo dei Dirigenti di RSA sarà conforme alla seguente Tabella 2). Tali
Dirigenti avranno diritto ai precisati permessi retribuiti per le attività sindacali e di
formazione.
Tab. 2): Numero massimo dei Dirigenti di RSA e dei relativi permessi
Col. 1 Col. 2 Col. 3
Dipendenti occupati
nell'unità aziendale
Numero Massimo di Dirigenti aventi diritto
a permessi retribuiti (per ciascuna RSA)
Ore complessive annuali di permessi
retribuiti per Dirigenti di RSA (*)
Da 16 a 200 1 1 ora all'anno per dipendente
Da 201 a 600 2 240 ore/anno (complessive)
Da 601 a 900 3 300 ore/anno (complessive)
Da 901 a 1200 4 400 ore/anno (complessive)
(*) Le ore di permesso saranno annualmente così ripartite tre le varie RSA: 15% fisso per ciascuna R.S.A;
la quota restante sarà ripartita in modo direttamente proporzionale alla media degli iscritti a ciascuna
RSA nell’anno solare precedente. In caso di decimali, il totale annuo sarà arrotondato all’unità superiore.
I limiti numerici delle Colonne 2 e 3 della Tabella 2) che precede, essendo complessivi
aziendali, restano immutati nell'ipotesi di fusione di due o più RSA.
La legittimità della fruizione del permesso è condizionata:
• alla richiesta inoltrata al Datore di lavoro con comunicazione scritta tramite la
Segreteria Provinciale del Sindacato titolato di riferimento, con un anticipo
normalmente non inferiore a tre giorni lavorativi;
• al fatto che il permesso sia effettivamente utilizzato per adempiere al mandato
conferito.
I dirigenti di RSA hanno il diritto di usufruire, ai sensi dell'art. 24, L. n. 300/1970, anche
di permessi non retribuiti nella misura di 8 (otto) giorni all'anno per partecipare a
trattative sindacali, a congressi o a convegni. Salvo urgenze impreviste, tali permessi
saranno richiesti dal Sindacato titolato rappresentato con il normale preavviso di almeno
3 (tre) giorni lavorativi.
Art. 6 - Definizione della RST
Nelle Aziende con meno di 7 dipendenti in ciascuna sede autonoma, per favorire ed
estendere l’esercizio dei diritti sindacali, possono essere costituite ad iniziativa delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
applicato nell'unità aziendale delle Rappresentanze Sindacali Territoriali (in sigla
“RST”).
Art. 7 - Ambito territoriale della RST
L’ambito di competenza territoriale della RST è stabilito dall’Organizzazione Sindacale
di riferimento al momento della relativa nomina. Essa, a seconda dell’estensione,
complessità e numero di lavoratori di riferimento, avrà competenza sulle Aziende o sul
territorio comunicati dalla O.S. rappresentata.
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Art. 8 - Comunicazione al Datore di lavoro della costituzione della
RSA/RST
Quando è costituita la RSA/RST, l’Organizzazione Sindacale di riferimento dovrà
darne tempestiva comunicazione al Datore di lavoro, con indicazione del numero e dei
relativi componenti, così che egli sia posto in grado di adempiere agli obblighi che la
Legge e il CCNL gli impone nei confronti della Rappresentanza Sindacale Collettiva.
In particolare, per la RST, essendo normalmente esterna all’Azienda, dovranno essere
indicati anche gli estremi per poterla contattare.
Art. 9 - Diritti della RSA/RST
Alla costituita RSA/RST competono i seguenti diritti:
1) d’informazione in materia degli istituti contrattuali secondo le previsioni del CCNL
applicato (per esempio: sul Tempo Determinato, Tempo Parziale, Apprendistato,
Lavoro Somministrato, Lavoro Intermittente ecc.);
2) di accesso ai locali aziendali, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, fatto
salvo un minor termine per i casi di emergenza o urgenza;
3) di affissione su appositi spazi, che l’Azienda ha l’obbligo di predisporre all’interno
della sede di lavoro e in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori, di comunicazioni,
pubblicazioni o testi, purché esclusivamente inerenti a materie d’interesse sindacale
o del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate
dall’Ente Bilaterale En.Bi.C. o le notizie sui Patronati di riferimento delle Parti
stipulanti il CCNL. Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere
preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione Aziendale;
4) di assemblea retribuita con i Lavoratori dell’Azienda, secondo le previsioni del
CCNL applicato;
5) di indire Referendum Aziendale su proposte di Accordo Collettivo di secondo livello,
secondo le previsioni dell’Accordo Federale sul Referendum;
6) di discutere e sottoscrivere gli Accordi Collettivi Aziendali di Secondo livello sulle
materie allo scopo delegate dal CCNL e dalla Legge.
L’inoltro all’Ispettorato Territoriale Provinciale (I.T.L.) potrà essere effettuato da
qualsiasi Parte ne abbia interesse, quindi dall’En.Bi.C., dalla RST o dalla RSA.
Le Parti Nazionali di riferimento di quelle locali sottoscrittrici degli Accordi Collettivi di
Secondo Livello, hanno diritto di accesso all’Archivio Contratti ( di Secondo Livello ) e
possono chiedere informazioni aggiuntive utili a verificare la coerenza dell’Accordo
Aziendale o Territoriale con i criteri generali del CCNL applicato.
Art. 10 - Trattenute Sindacali
Le Aziende che applicano il CCNL sottoscritto dalle Parti in epigrafe s’impegnano a
trattenere puntualmente dalla retribuzione del Lavoratore i contributi sindacali previsti
dalla delega trasmessa dal Sindacato firmatario del presente CCNL o Organizzazioni
Sindacali che, congiuntamente ai Sindacati sottoscrittori del CCNL, abbiano stipulato
un vigente Accordo Collettivo Aziendale di Secondo livello.
Il Dipendente interessato dovrà presentare formale richiesta di trattenuta mensile,
mediante consegna all’Azienda della Delega di iscrizione sottoscritta, con l’indicazione
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351
del mese di inizio della trattenuta e del consenso al trattamento dei propri dati personali
e sensibili.
La delega avrà validità fino alla revoca del Lavoratore, che dovrà avvenire mediante
formale comunicazione da lui sottoscritta, indirizzata alla propria Organizzazione
Sindacale e, per conoscenza, all’Azienda.
La revoca, in ogni caso, decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui
essa è stata ricevuta dall’Azienda.
L’Azienda, su richiesta dei Sindacati sottoscrittori il CCNL o di quelli ammessi
all’estensione dell’obbligo di trattenuta, fornirà semestralmente l'elenco dei Lavoratori
loro iscritti, ai quali effettua la trattenuta sindacale.
L'ammontare del contributo sindacale in favore dei Sindacati firmatari è quello
annualmente fissato dall’Organizzazione Sindacale cui il Lavoratore aderisce, suddiviso
nelle quote mensili previste per anno solare e per il numero di mensilità indicate.
L'importo delle trattenute sindacali dovrà essere versato, a cura dell’Azienda, sui conti
correnti indicati dalla Segreteria Nazionale dei Sindacati firmatari il presente CCNL o
sottoscrittori, congiuntamente ai primi, degli Accordi Aziendali di Secondo Livello vigenti
o di quelli ammessi alla trattenuta, cui il Lavoratore aderisce.
L’accredito dei contributi sindacali dovrà essere effettuato: mensilmente all’O.S. con
oltre 20 (venti) iscritti; trimestralmente tra 6 (sei) e 20 (venti) iscritti e
semestralmente, quando riferito fino a 5 (cinque) iscritti.
In alternativa, l’Organizzazione Sindacale potrà richiedere cadenze più favorevoli ma
l’Azienda avrà il diritto di trattenere i costi di accredito.
Art. 11 - Computo della Rappresentanza
Ai fini della ripartizione delle ore di permesso retribuito spettanti ai Dirigenti di RSA (art.
5), il livello di rappresentanza di ciascuna RSA sarà commisurato al numero delle deleghe
sindacali ricevute nell’anno solare precedente.
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352
Allegato 2
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (P.F.I.)
PER APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
1) Dati Azienda
P.F.I. relativo all'assunzione del/la Sig./ra: ………………………………………………
Azienda - Ragione Sociale ……………………………………………………………...
Sede Indirizzo …………………………….………CAP (Comune) …..……………….
P.I. ………………………..………………C.F. …………………….…………………..
Telefono ……………………………………… Fax …….……………………………
E-mail ………………………………………………………….……….………………
Legale Rappresentante…………………………………….……………………………
Timbro e Firma Azienda
2) Dati Apprendista
Nome e Cognome ……………………………………………………………………
C. F. …….……………………….. Nato a ………………… il ……………………..
Cittadinanza ………………………………………………………………………….
N. permesso di soggiorno …………………..………. Scadenza ……….……………
Titolo di studio ……………………………………………………………………….
Residenza/domicilio in Via …………………. N. …… Prov. ………………………
Telefono ……………………E -mail …………………………………………………
Firma Apprendista
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353
2) Dati relativi alle precedenti esperienze formative e di lavoro dell’Apprendista
Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi d’istruzione non conclusi
……………………………………………………………………………….
Esperienze lavorative
……………………………………………………………………………….
Periodi di apprendistato svolti dal …………… al ………………………….
………………………………………………………………………………
Firma Apprendista
3) Aspetti normativi del Contratto di Apprendistato Professionalizzante
CCNL applicato al rapporto di Apprendistato ……………………………...
Data di assunzione ………………… Durata del Contratto ………………..
Qualifica, ai fini contrattuali, da conseguire (descrizione) …………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Categoria e Livello di inquadramento iniziale………………………………
Categoria e Livello di inquadramento finale.……………………………….
4) Tutor o Referente Aziendale
Tutor o Referente Aziendale ………………………………………………
C.F. ………………………………………………………………………...
Categoria e Livello d’inquadramento …………………………………….
Anni di esperienza …………………………………………………………
Firma Tutor
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354
5) Formazione già effettuata dall’Apprendista
Formazione extra scolastica, compresa quella già svolta in precedenti periodo
d’apprendistato:
A) …………………………………………………………………………………..
B) …………………………………………………………………………………...
C) …………………………………………………………………………………...
D) …………………………………………………………………………………....
Firma Apprendista
6) Contenuti Formativi
II Piano Formativo Individuale ha lo scopo di delineare le competenze tecnico-professionali e
specialistiche coerenti con la qualifica professionale da conseguire ai fini contrattuali. La
formazione indicata nel presente Piano Formativo deve essere attestata nell'apposito modulo
ed articolata in quantità non inferiore alle previsioni del CCNL applicato.
Indicare la formazione tecnico -professionale e specialistica che sarà erogata durante
l’Apprendistato:
1) ……………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………
5) ……………………………………………………………………………
6) ……………………………………………………………………………
7) ……………………………………………………………………………
8) ……………………………………………………………………………
9) ……………………………………………………………………………
10) ……………………………………………………………………………
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355
7) Articolazione e modalità di erogazione della formazione (è possibile barrare più opzioni):
Affiancamento al personale qualificato
Addestramento nel lavoro (on the job)
Formazione a Distanza
Lezioni e/o esercitazioni
Testimonianze
Visite aziendali
Partecipazione a Corsi, Fiere, Convegni ecc.
Altro (specificare) ……………………………….................................
Data e Luogo,
Firma Datore di lavoro ………………………………………………………..
Firma Apprendista ……………………………………………………………
Firma Tutor o Referente aziendale …….……….……………………………
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356
APPENDICE
ATTESTAZIONE DELL'ATTIVITA’ FORMATIVA
(da compilare al termine di ogni attività formativa svolta durante l’Apprendistato)
SINTESI DATI APPRENDISTA
Nome e Cognome ………………………………………………………………………
Codice Fiscale …………………………………………………………………………..
Luogo e data di nascita …………………………………………………………………
Residente in Via ……………..…………………… Prov ……………. CAP………….
Telefono …………………………………….. E -Mail ………………………………....
Titolo di Studio ………………………………………………………………………...
Assunto in Apprendistato Professionalizzante dal …………………... al ………………
Per conseguire la qualifica di ……………………………………………………………
Firma Apprendista
SINTESI DATI AZIENDA
Azienda (Ragione Sociale) ……………………………….. P.I. ………………………..
Indirizzo sede Via ……………..…………………… Prov ……………. CAP……….
Telefono …………………………………….. E -Mail ………………………………....
Nominativo del Tutor o Refente aziendale …………………………………………….
Timbro e Firma Azienda
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357
Registro della formazione effettuata durante il Contratto di Apprendistato
Attività
Formativa
(in riferimento al
P.F.I.)
Durata
Ore e Periodo Modi formativi Firma
…………… Ore
…………Periodo
¨ addestramento/affiancamento
¨ lezioni teoriche
¨ formazione a distanza
¨ altro (specificare)
¨ …………………………
Firma Tutor
………………………
Firma Apprendista
………………………
…………… Ore
…………Periodo
¨ addestramento/affiancamento
¨ lezioni teoriche
¨ formazione a distanza
¨ altro (specificare)
¨ …………………………
Firma Tutor
………………………
Firma Apprendista
………………………
…………… Ore
…………Periodo
¨ addestramento/affiancamento
¨ lezioni teoriche
¨ formazione a distanza
¨ altro (specificare)
¨ …………………………
Firma Tutor
………………………
Firma Apprendista
………………………
…………… Ore
…………Periodo
¨ addestramento/affiancamento
¨ lezioni teoriche
¨ formazione a distanza
¨ altro (specificare)
¨ …………………………
Firma Tutor
………………………
Firma Apprendista
………………………
…………… Ore
…………Periodo
¨ addestramento/affiancamento
¨ lezioni teoriche
¨ formazione a distanza
¨ altro (specificare)
¨ …………………………
Firma Tutor
………………………
Firma Apprendista
………………………
Totale ore:
Firma Datore di lavoro .………………………………………………………
Firma Apprendista ……………………………………………………………
Firma Tutor o Referente aziendale …………….…………………………….