CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03843/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24064/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Chiana n. 48, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Finis, è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Silvestri n. 195, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore,in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] R.D. N. 639 DEL 1910 r.g. n. 24064/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. L ucia Bobbio –controricorrente – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – Avverso la sentenza n. 117/2020della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 25 giugno2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1 ° dicembre2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 2017000002 del 13 marzo 2017, emessa ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella qualità di affidataria del servizio di riscossione delle entrate della [OSCURATO:PERSONA] di Trento (in appresso, per brevità: PAT) ingiunse a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 124.308,82 (importo inclusivo di interessi e spese), in forza della sentenza della Corte dei conti n. 215/2016, recante condanna al risarcimento del danno erariale cagionato alla PAT dal Menghini, nell’esercizio delle funzioni di caposervizio e direttore del Centro di [OSCURATO:PERSONA] (in appresso, perbrevità: CFP). 2. Nello spiegare opposizione, l’ingiunto evocò in lite, oltre all’ente creditore ed all’agente della riscossione, anche il CFP, formulando nei suoi confronti domanda di manleva da ogni pagamento oggetto di eventuale condanna in favore della PAT, sull’assunto che soltanto il CFP era stato percettore dell’indebito contributo causa del danno erariale. 3. Le domande dell’opponente sono state integralmente disattese in ambedue i gradi di merito del giudizio. r.g. n. 24064/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi; resistono, con distinti controricorsi, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la PAT; non svolge difese in sede di legittimità il CFP. 5. Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 23, primocomma, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e dell’art. 2697 cod. civ.. Ad avviso del ricorrente, erroneamente il giudice territoriale non ha dichiarato la giuridica inesistenza dell’ingiunzione opposta, invece ascrivibile ad inosservanza del codice dell’amministrazione digitale: in particolare, l’ingiunzione, notificatain forma analogica, sarebbe viziata dalla mancanza della certificazione (da rilasciarsida pubblico ufficiale) di conformità del testo cartaceo al documento informatico. 2. Il secondo motivo lamenta, ancora con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione «dell’art. 3-bis, commi 4-bis e 4 - ter , del d.lgs. n. 82 del 2005, in combinato disposto con l’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12 dicembre 1993, n. 39, nonché dell’art. 20 del d.lgs. n. 82 del 2005». Si assume che, pur ipotizzando la natura di atto nativo digitale, l’ingiunzione de qua sarebbe inficiata da giuridica inesisten za per la omessa sottoscrizione con firma elettronica o digitale. 3. Imotivi – da scrutinare congiuntamente, in ragione della stretta connessione che li avvince –sono infondati. Senza necessità di indagare sulla astratta correttezza degli argomenti esposti a suffragio, essi non conducono all’esito, auspicato dall’impugnante, della invalidazione dell’ingiunzione né impediscono la disamina nel merito della sollevata opposizione. r.g. n. 24064/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], per dare conto della conclusione testé enunciata, la considerazione della natura del giudizio di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione di cui al r.d. n. 639 del 1910. Sull’oggetto di tale controversia, superando pregresse oscillazioni ermeneutiche, l’orientamento del giudice della nomofilachia è ben fermo: il thema decidendum della lite non si esaurisce nella verifica della validità formale dell’ingiunzione e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità per l’accesso al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all’accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A.. In altri termini, l’opposizione ad ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 ha ad oggetto non soltanto l’atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disaminadei vizi di legittimità formale dell’ingiunzione dedotti dall’opponente, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, l’accertamento sull’esistenza e sull’entità del credito portato dal provvedimento(sul tema, cfr. Cass.08/04/2021, n. 9381; Cass. 31/07/2020, n. 16470;Cass. 12/12/2017, n. 29653; Cass. 03/11/2011, n. 22792). Da ciò consegue che è inammissibile, per difetto di interesse, una opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l’adozionedell’ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa (expresse, Cass. 20/06/2016, n. 12674, ribadita, da ultimo, da Cass.26/07/2022, n. 23346). Nel caso di specie, dunque, la verifica delle denunciate irregolarità dell’ingiunzione, seppur in ipotesi conducente ad un esito positivo, non avrebbe importato la definizione in senso favorevole all’opponente della lite, dovendo comunque il giudice in tal guisa adito accertare esistenza ed entità della pretesa creditoria azionata. r.g. n. 24064/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., «illogicità e/o insufficienza e incoerenza della motivazione della sentenza quanto alla determinazione del credito di [OSCURATO:PERSONA] e PAT […] con connessa violazione di legge, in particolare art. 2697 cod. civ. per mancata ammissione dei mezzi di prova»,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Si contesta ilragionamento seguito dalla sentenza impugnata per negare l’opponibilità in compensazione dell’importo di euro 64.683,95 (pari alla somma non corrisposta dallaPAT al CFP per saldo contributi pubblici di sua spettanza) e dell’importo di euro 29.703,05 (ascritto causalmente ai vantaggi tributari conseguiti dalla PAT), rilevandosi, in ordine a questo secondo importo, pure la mancata ammissione di prove testimoniali asseritamente decisive. 4.1. La censura è inammissibile. Al fine di disattendere l’eccezione di compensazione sollevata da parte opponente,l’impugnata sentenza ha sviluppato un duplice ordine di argomentazioni, ciascuna idonea, ex se considerata, a giustificare la decisione adottata. In specie, il giudice territoriale ha, in primis, reputato la questione preclusa nella controversia di opposizione all’ingiunzione, sul rilievo che «sia i fatti che il quantum sono stati già accertati con pronunce definitive della Corte dei conti, la cui determinazione è il titolo posto a base dell’ingiunzione»(pag. 13, quarto capoverso); in secondo luogo, ha ritenuto l’eccepita compensazione non fondata perché non provata. Avverso il primo apprezzamento alcuna considerazione critica, specifica e puntuale, ha rivolto parte ricorrente la quale ha incentrato le sue doglianze sulle inferenze desumibili da emergenze documentali e sul contenuto delle richieste di prova testimoniale non ammesse (con una esposizione del fatto processuale peraltro carente, non avendo precisato con quale atto siano state articolate istanze istruttorie, se la r.g. n. 24064/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] mancata ammissione di esse sia stata disposta dal giudice d’appello o da quello di prime cure e, in questo secondo caso, se sia stato spiegato specifico motivo di appello). Ed è noto che qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (principio di diritto affermato ai sensi dell’art.360-bis cod. proc. civ. da Cass.03/11/2011, n. 22753, ribadito, ex plurimis, da Cass. 06/07/2020, n. 13880; Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 21/06/2017, n. 15350; Cass. 29/05/2015, n. 11169; Cass. 29/03/2013, n. 7931; Cass.28/01/2013, n. 1891; Cass. 23/01/2013, n. 1610). 5.Il quarto motivo deduce «violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 112 e 342 cod. proc. civ.per omesso esame e pronuncia della domanda del Menghini quanto alla manleva dovutagli dal CFP per i suoi pagamenti alla PAT». 5.1. Il motivo -strutturato in una disarticolata trascrizione di stralci di plurimi atti processuali e con affastellamento di circostanze di fatto e argomenti di diritto di assai disagevole intellegibilità -è infondato. Sulla domanda di manleva, la gravata sentenza si è pronunciata, con una espressa ed argomentata reiezione. Il giudice d’appello ha infatti ritenuto che la manleva invocata dall’opponente fosse «priva di titolo di riferimento, essendo basata dul presupposto di una responsabilità esclusiva (o forse concorrente) dei fatti addebitati in capo a CFP, cioè un’ipotesi che è stata esclusa con sentenza definitiva della Corte dei c onti »; ha ulteriormente chiarito che, discutendosi in lite del danno erariale provocato alla PAT, era - r.g. n. 24064/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] proprio in forza del titolo sotteso all’ingiunzione -escluso ogni addebito in capo alla CFP; infine, ha (e con valutazione in iure ineccepibile) precisato che il vincolo di solidarietà tra Menghini e CFP poteva costituire ragione di una ripartizione interna tra costoro, da farsi valere con l’opportuno strumento dell’azione di regresso. Alcuna omissione di pronuncia può dunque ravvisarsi. 6. Il quinto motivo contesta, sub specie di violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., «l’addebito al Menghini delle spese del giudizio nei confronti di tutte le altre due parti del primo e del secondo grado» dispostobenché la motivazione del primo giudice fosse non conforme a diritto e, pertanto, poi corretta dal giudice di appello. 6.1. La doglianza è infondata. In ambedue i gradi di merito del giudizio le domande formulate dall’odierno ricorrente (sia quella finalizzata all’annullamento della ingiunzione sia quelladi manleva formulata nei riguardi della CFP) sono state integralmente disattese, sicché la condanna alla refusione delle spese di lite verso tutti i contraddittori costituisce piana applicazione del principio della soccombenza, riferito –come è noto – all’esito della lite (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13356), alcuna rilevanza assumendo la circostanza che la motivazione di rigetto adottata dal giudice di prime cure sia stata poi emendata dalla sentenza resa in appello. 7. Il ricorso è rigettato. 8. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. 9. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di r.g. n. 24064/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q. M. Rigettail ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] di Trento e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna parte controricorrente, in euro 8 .500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a tito