CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 18837/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
017 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18980/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 410/2017 depositata il01/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 410/2017, pubblicata in data 1.2.2017, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante di EAPA - Ente addestramento professionale ANSPI Comitato regionale lombardo, d’ora in avanti Eapa - contro la Regione [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Milano che aveva rigettato sia l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro due ordinanze ingiunzione, emesse dalla regione [OSCURATO:PERSONA] per il recupero di fondi versati a titolo di finanziamento relativi ai progetti n.85831, 19588 e 3676 cofinanziati dal Fondo sociale europeo, che la domanda riconvenzionale dello stesso ente tendenti ad ottenere l’accertamento di non debenza delle somme pretese dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] e la condanna della stessa alla erogazione di ulteriori somme concernenti il progetto n. 19588. La Corte di appello riteneva comprovato l’inadempimento dell’EAPA rispetto agli obblighi nascenti dal bando di gara e dalle Linee guida per la rendicontazione e certificazione della spesa accettato dallo stesso con specifico riguardo a tutti e tre i progetti finanziati con fondi comunitari. In particolare: a) quanto al progetto n. 3055 con riferimento all’assenza di rendiconto finale della spesa ed alla mancata prova della spesa entro il termine previsto ed alle ampie inadempienze documentate b ) quanto al progetto n. 85831 , all’assenza di registri didattici e rendicontazione finale,c) quanto al progetto n. 3676 alla produzione di rendicontazione priva di sottoscrizione e attestazione di avvenuto deposito in Regione e all’ insussistenza di un ne bis in idem rispetto alle condanne pronunziate dalla Corte dei conti, dovendosi distinguere la finalità risarcitoria della pronunzia che aveva accertato la responsabilità erariale da quella restitutoria collegata alla richiesta della regione di somme anticipate e non dovute perché non riscontrate nella documentazione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, al quale ha resistito la Regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. La causa è stata posta in decisione all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 3 R.D. n.639/1910 e 345 c.p.c. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere la tardività della eccezione di inesistenza della notifica dell’ordinanza-ingiunzione spiegata già in primo grado, dovendosi per l’effetto riformare la statuizione del giudice di primo grado che aveva ritenuto soltanto la nullità della notificazione e la conseguente applicazione del regime di sanatoria per raggiungimento dello scopo. La notificazione, infatti, era avvenuta senza il rispetto delle forme legali previste dall’art. R.D. cit. e non poteva che derivarne l’inesistenza. Il motivo è inammissibile. Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che l'inesistenza della notificazione non incide sulla validità e sulla efficacia dell'ingiunzione, quale atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una determinata somma, e quindi sulla legittimità e fondatezza della pretesa fatta valere dall'Amministrazione, ma solo sulla procedibilità dell'azione esecutiva, che l'art. 479 c.p.c. subordina alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, rispetto alla quale la notificazione dell'ingiunzione assolve una funzione sostitutiva, nonché sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, subordinata alla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, cfr.Cass.19166/2015-. Tale indirizzo è stato confermato di recente da Cass. n. 24757/2020, ove si è ritenuto che la validità dell'ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910 non è pregiudicata da eventuali vizi della notifica, i quali non precludono la proposizione di una domanda volta ad accertare la illegittimità o l'infondatezza della pretesa dell'amministrazione, una volta che il provvedimento sia stato esternato e il soggetto interessato ne abbia avuto piena conoscenza, potendo azionarie i relativi rimedi giurisdizionali ( Cass.20360/2006 ). Ne consegue che eventuali irregolarità incidono solo sulla procedibilità dell'azione esecutiva, che l' art. 479 c.p.c. subordina alla notifica del titolo esecutivo e del precetto (rispetto alla quale la notificazione dell'ingiunzione assolve ad una funzione sostitutiva), oltre che sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, ugualmente subordinata alla notifica del provvedimento, ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, art. 3 ( Cass. 20360/2006 ; Cass. 19166/ 2015) - cfr. Cass. n. 19839/2020-. Si è ancora aggiunto che l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 R.D. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante; pertanto, la cognizione del giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto -forma della stessa (Cass. 3843/2023). Tanto è sufficiente per ritenere il motivo inammissibile per carenza di interesse, posto che Eapa ha ricevuto comunque l’atto, lo ha impugnato ed ha promosso il giudizio teso ad accertare l’illegittimità della pretesa azionata con l’ordinanza ingiunzione da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di impugnazione in secondo grado che la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare, e precisamente quanto al progetto didattico n. 19588 , di cui al decreto di pagamento n.3055, la produzione del registro didattico dei partecipanti al corso e dei documenti attestanti le spese sostenute da EAPA per i corsi superiori a quell e effettivamente erogate dalla regione [OSCURATO:PERSONA] . Sarebbe parimenti mancato l’esame del fatto relativo alla produzione del rendiconto finale dalla società di revisione con attestazione di avvenuto deposito presso gli uffici regionali, fatto peraltro non contestato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], dovendo il giudice di appello dare per ammessi tali fatti ai sensi dell’art.115, c.1 c.p.c., e non essendo stata peraltro impugnata la statuizione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva dato conto del deposito della relazione finale. Orbene, i plurimi vizi così articolati sono inammissibili. Quanto alla questione relativa alla certificazione finale delle spese, la censura tende in realtà a prospettare inammissibilmente una rivalutazione del giudizio operato dalla Corte di appello in ordine alla inidoneità del documento prodotto dalla ricorrente che la stessa ha ritenuto non potersi qualificare come rendicontazione finale idonea a dimostrare il rispetto della disciplina prevista a livello regionale per l’ottenimento del finanziamento relativo al Fondo sociale europeo. La censura non può dunque essere esaminata da questa Corte, attenendo al merito della controversia ed alla valutazione operata sul punto dalla Corte di appello per di più riguardando, rispetto alla questione della relazione depositata dalla società di revisione, un dato fattuale già esaminato dal giudice di merito che non può quindi essere contestato attraverso il vizio di cui al n.5 dell’art.360 c.p.c.-cfr. Cass., S.U. n.8054/2014-. Per quanto invece riguarda la questione relativa ai registri didattici sul cui omesso esame pure si appunta la censura qui esaminata, la stessa appare inammissibile, ove si consideri che il rigetto dell’opposizione e della domanda riconvenzionale proposta dalla Eapa è stato fondato, secondo la motivazione resa dalla Corte di appello, sulla mancata prova della spesa entro il termine perentorio e sull’ampia serie di inadempienze e violazioni già riscontrate in sede di attività di controllo. Il giudice di appello ha poi esaminato la questione fattuale relativa al registro didattico per la quale si prospetta il vizio di cui al n.5 dell’art.360 c.1 c.p.c., ritenendo decisivo il fatto che gli stessi dovessero essere vidimati dalla Regione e sottoscritti per attestazione della presenza, delle ore e dell’attività prestata. Parimenti privi del requisito della decisività risultano gli ulteriori elementi fattuali per i quali si assume l’omesso esame con riguardo alla effettuazione dei corsi relativi al progetto n.19588, di per sé inidonei, secondo un giudizio prognostico da compiere ex ante, a determinare un diverso esito del giudizio proprio in ragione di quanto già accertato dalla Corte di appello in ordine all’inadempimento dell’ente ed all’assenza degli elementi che a giudizio della Corte rendevano non dovuto il riconoscimento finale del finanziamento. Del pari inammissibile risulta poi il prospettato omesso esame della documentazione concernente la maggiore spesa sostenuta da EAPA con riguardo al progetto n.19588 pretesa in via riconvenzionale da tale ente, dovendosi ritenere la stessa non dotata del carattere della decisività, tenutoconto della ritenuta assenza dei presupposti per il rigetto delle opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’ingiunzione concernente la restituzione di quanto versato per il progetto medesimo, in assenza dei presupposti finali per il suo riconoscimento. Per il resto, la censura è inammissibile, perché meritale, laddove contesta la decisione della Corte di appello in ordine alla ritenuta infondatezza delle domande riconvenzionali laddove ha ritenuto l’assenza dei registri didattici formalmente vidimati e sottoscritti della regione per attestazione della presenza, delle ore e dell’attività prestata Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.115, c.1 c.p.c. e l’omesso esame circa la relazione di certificazione finale della spesa con riguardo al progetto 85831, circostanza ammessa in primo grado dalla regione [OSCURATO:PERSONA] e mai contestata. Si lamenta altresì l’omesso esame dei documenti attestanti le spese sostenute che la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare. Le censure sono inammissibili ove si consideri che la Corte di appello ha rilevato l’assenza di sottoscrizione e attestazione di avvenuto deposito della relazione finale al progetto in Regione ritenendo decisivi tali elementi in base al quadro normativo e regolamentare – di carattere interno ed eurounitario - riassunto dalla stessa Corte di appello (cfr., specificamente, pag.7 primo e secondo cpv. sent. impugnata quanto alle modalità di inserimento della rendicontazione-. Ciò esclude la possibilità di ipotizzare il vizio di omesso esame, trattandosi piuttosto di censura che attiene alla valutazione del quadro probatorio operato dalla Corte di appello e contestato dalla ricorrente con censure che sotto tale profilo assume il carattere meritale. Tanto è sufficiente per evidenziare l’inammissibilità della censura, non conferente rispetto alla valutazione operata dalla Corte di appello in ordine all’inadempimento di Eapa rispetto agli obblighi assunti in sede di accettazione del bando di gara relativo al finanziamento anzidetto, ove appunto si consideri che la censura tende a sostenere l’omesso esame della rendicontazione finale che la Corte di appello ha invece considerato, ritenendola non idonea ad assolvere la funzione richiesta dalla disciplina regolativa del finanziamento per assenza di sottoscrizione ed attestazione di avvenuto deposito in Regione. Ciò che impedisce di profilare anche solo in astratto il vizio di cui all’art.360 c.1 n.5 c.p.c. essendovi stato, per l’appunto la disamina del fatto storico operata secondo le valutazioni meritali non soggette a sindacato di questa Corte. Con il quarto motivo si deduce il vizio di omesso esame, rispetto al progetto didattico n.3676 e al documento n.14 prodotto nel corso del giudizio di primo grado, concernente la sentenza della Corte dei conti. Secondo il ricorrente la Corte di appello, nel ritenere fondata la richiesta di restituzione avanzata dalla regione [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che la pretesa riguardava gli aspetti restitutori in ambito civile a fronte di quelli risarcitori esaminati in sede contabile, avrebbe omesso di esaminare la sentenza della Corte dei conti che aveva disposto la restituzione della somma di euro 782.550,07, peraltro divenuta definitiva. Il motivo è inammissibile, concernendo l’esame di un documento e segnatamente dei fatti storici ivi riportati - la sentenza della Corte dei conti – che è stato già compiuto dalla Corte di appello e che, dunque impedisce di profilare il vizio di cui al n.5 dell’art.360 c.1 n.5 c.p.c.- alla stregua dei principi già ricordati resi dalle Sezioni unite di questa Corte -Cass.n.8054/2014-. In definitiva, la censura non fa altro che riproporre innanzi a questa Corte una diversa valutazione di merito delle risultanze operata dalla Corte di appello che ha escluso la duplicità della condotta, sollecitando un sindacato non consentito a questa Corte. Con il quinto motivo si deduce, infine, l’omesso esame e il difetto assoluto di motivazione in ordine alla richiesta di ammissione delle istanze istruttorie avanzate in primo grado e ribadite in atto di appello con riferimento ai tre progetti già sopra indicati concernenti lo svolgimento dei corsi e la consegna delle relazioni finali di spesa e della documentazione giustificativa. Prove indebitamente considerate genericamente articolate dal giudice di primo grado e sulle quali era mancata ogni pronunzia da parte del giudice di appello, anche considerando l’indisponibilità delle prove documentali nascenti dal sequestro della documentazione da parte della Polizia tributaria, quantoal progetto n.3676. Anzitutto è inammissibile la censura nella parte in cui prospetta l’omessa pronunzia del giudice di appello in ordine alle richieste istruttorie formulate in primo grado e ribadite in appello, ove si consideri che il vizio di cui all'art. 112 c.p.c. non è apprezzabile con riferimento alle istanze istruttorie, con la conseguenza che la doglianza in parte qua è inammissibile. Ed infatti secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie, per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., Sez. U, sentenza n. 15982 del 2001). Per altro versoil vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (così, tra le altre, Cass. 7 marzo 2017, n. 5654, 29 ottobre 2018, n. 27415, e 17 giugno 2019, n. 16214) - cfr.Cass.n.16435/2021-. Va ancora ribadito che spetta al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarnel’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass.n.13213/2011, Cass.n, 16499/2009), ben potendo apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione ed attribuendo ad essi valore preminente così da escludere implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. - Cass. n. 11176/2017-. Orbene, le prove testimoniali articolate dalla Eapa non sono in grado di inficiare il ragionamento posto a base della sentenza di appello, apparendo in parte irrilevanti ed in parte inidonee a superare le ragioni della decisione in ordine all’inadempimento concretatosi rispetto ai tre progetti secondo le motivazioni analiticamente esposte dalla Corte di appello. Senza dire che la prospettazione della censura come vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c., trovando applicazione la previsione di cui all’art. 348 ter, ultimo comma c.p.c., risulta inammissibile trattandosi di appello introdotto in data successiva al 12 settembre 2012 - v.r.g.n.516/2017-, nel quale la sentenza della Corte di appello ha confermato quella di primo grado sulla base delle ragioni inerenti alle questioni di fatto pressoché sovrapponibili. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato con condanna alle spese del giudizio di cassazione e dichiarazione di sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della regione [OSCURATO:PERSONA] in euro 18.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi