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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 06412/2026

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guente ORDINANZA sul ricorso 16812-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 241/2025 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 03/06/2025 R.G.N. 38/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] transazione R.G.N.16812/2025 Cron.

Rep.

Ud.03/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], premesso di aver lavorato alle dipendenze del Comune di Brindisi con qualifica di [OSCURATO:PERSONA] di Vigilanza - categoria D4 – addetto al servizio di [OSCURATO:PERSONA], agi va in giudizio per impugnare il trasferimento per mobilità interna dal Comando di P olizia Municipale ad uffici amministrativi, disposto con determina del 20.3.2015, chiedendone la revoca, nonché in relazione alla mancata fruizione di riposi compensativi e ferie non godute; chiedeva altresì il risarcimento di danni patrimoniali pe r la minore retribuzione conseguente al mutamento di mansioni e di danni non patrimoniali per lesione all’immagine e per usura psico-fisica. 2.In contraddittorio con l’amministrazione comunale, costituitasi tardivamente per chiedere l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso introduttivo, in base a nota del dipendente 8.8.2016 in cui si affermava che “in costanza della mia reintegrazione al Comando di [OSCURATO:PERSONA] con il grado di Capitano e con la qualifica originaria di [OSCURATO:PERSONA] di Vigilanza dichiaro di rinunciare ora e per sempre al ricorso n. 563/2016”, seguita da reintegra nella precedenti funzioni con determina 9.8.2016, il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere sulle domande connesse alla riassegnazione delle pregresse mansioni; rigettava l’eccezione di estinzione del giudizio, valutando la dichiarazione del lavoratore come non avente efficacia di rinuncia all’azione o di transazione stragiudiziale, ma quale mera dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale; accoglieva la domanda concernente i riposi compensativi e le ferie non godute, quantificando le somme spettanti; accoglieva la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e morale parametrato al 25% della retribuzione globale di fatto mensilmente percepita da aprile 2015 (trasferimento) ad agosto 2016 (riassegnazione precedenti funzioni). 3.Pronunciandosi sull’appello del Comune circa il rigetto dell’eccezione di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e transazione stragiudiziale, la Corte d’Appello di Lecce accoglieva il gravame, con rigetto di tutte le domande proposte dal dipendente con il ricorso di primo grado.

Affermava la Corte che tra le parti era intercorso un accordo transattivo stragiudiziale per effetto della dichiarazione di rinuncia espressa dal lavoratore e della conseguente riassegnazione alle precedenti funzioni; valorizzava a tale fine l’indicazione del numero del ricorso nella dichiarazione e l’indicazione tra i destinatari anche del legale del dipendente, sì da potersi escludere errori o dubbi sulla consapevole scelta di disposizione dei propri diritti; riteneva la sussistenza di reciproche concessioni; riteneva applicabile l’art. 2113 c.c. quanto ai diritti di natura retributiva, in penden za di giudizio, per mancata impugnazione della transazione nel termine di 6 mesi. 4.Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con 4 motivi; resiste il Comune di Brindisi con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, n.4, n. 5, c.p.c.) violazione dell’art. 10 d. l gs. l gt. 7 gennaio 1946, n.1, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839, del d. l gs. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 1350, 1965 ss.,2043 c. c., 17 R.D. n.2440/1923; violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione di cui all’art. 97 Cost.; violazione dell’art. 1321 c.c., violazione o falsa applicazione dell'art.1326 c.c. e del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art t. 16 e 17; inesistenza o nullità assoluta, rilevabile di ufficio, del contratto della P.A., dedotto dal Comune, e recepito in sentenza, in quanto stipulato in difetto della forma scritta, richiesta ad substantiam (art.17 R .

D . 2440 /1923, artt. 239 e 240 Codice dei Contratti, art. 1418 c.c.); violazione e falsa applicazione degli artt.1418, 1421 e 1422 c.c., degli artt. 100, 324, 329, 346 c.p.c.; violazione degli artt. 434 e 348-bis c.p.c.; obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, violazione di norme di diritto in relazione all'accertamento che il contratto ( accordo transattivo stragiudiziale) sia stato concluso in forma scritta; violazione o falsa applicazione degli artt. 1967 c.c., 115 e 116 c.p.c., perché la Corte ha erroneamente ravvisato l'esistenza di una transazione tra le parti, in fatto mai raggiunta. 2.Con il secondo motivo, articolato in 4 sotto-motivi, relativoalla nota in data 8.8.2016, alla natura ed effetti della mancanza di atto di transazione scritto, richiesto a pena di nullità, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, n. 4, n. 5, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 1967 c.c., 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente ravvisato l'esistenza di una transazione tra leparti, in fatto mai raggiunta, segnatamente: a) violazione degli artt. 1965, 1967, 1321, 1326, 1350n. 12 c.c., d. lgs. n. 267/2000; b) violazione degli artt. 1326, 1965, del combinato disposto degli artt. 1967 e 1350 n. 12, c.c., del d. lgs. n. 267/2000, delle normative pubblicistiche relative a forme e procedure che regolano l’adozione dei contratti degli enti locali; c) violazione degli artt.1350, n. 12 e n. 13, 1965, 1325, 1326, 1349, 1370 c.c.; d) violazione dell’art. 1965 c.c. per inesistenza delle reciproche concessioni. 3.Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, n. 4, c.p.c.) violazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1370, 1371, 2113 c.c., per mancata interpretazione dell’accordo come transazione parziale e sospensione temporanea dell’azione. 4.I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, in quanto tutti concernenti l’interpretazione della scrittura 8.8.2016, scontano, in primo luogo, profili di inammissibilità. 5.Infatti, in tema di ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n. 752/2026, n. 3397/2024, n. 36881/2021, n. 26874/2018, n. 19443/2011). 6.Neppure è apprezzabile nella motivazione della sentenza la prospettata nullità, atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf.

Cass, n. 20921/2019), restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass.

S.U. n. 8053 e 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019). 7.Tanto premesso, rileva il Collegio che la Corte di merito ha fornito un’interpretazione della nota in questione e del complessivo comportamento delle parti come espressione di volontà di chiusura, per così dire, tombale, della controversia in essere, peraltro già in fase di giudizio, tenuto conto della natura dei fatti disputati e delle condizioni delle parti (tra le quali dipendente pubblico qualificato, esperto, assistito in corso di causa da legale, destinatario della nota). 8.Ricorda il Collegio che l'interpretazione degli atti negoziali -che è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi - va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratiodel precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri, ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (cfr. Cass. n. 701/2021, n. 11666/2022, n. 33425/2022, n. 34667/2024). 9.Va ulteriormente precisato che la censura di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, al pari di quella per vizio di motivazione, non può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione, posto che, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - censurare in sede di legittimità il fatto che sia stata privilegiata l'altra; per il principio di autonomia del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, si deve escludere l’ammissibilità di una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità (v.

Cass. n. 27702/2020, n. 24539/2009, n. 10131/2006, nonché, sulla conclusione che l'interpretazione del contenuto di verbale di conciliazione postula un'indagine sulla volontà delle parti e si risolve in un accertamento di fatto, Cass. n. 19302/2025, n. 14270/2024, n. 33425/2022, n. 10981/2020,n. 14911/2007). 10.Invero, in tema di interpretazione del contratto, quella data dal giudice non deve invero essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni (Cass. 3964/2019, n. 9095/2023, n. 9160/2022, n. 27136/2017, n. 14318/2013, n. 23635/2010). 11.Ed è parimenti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. n. 9461/2021; cfr. anche Cass. n. 4460/2020). 12.La Corte ha ritenuto nel merito, con interpretazione possibile e plausibile, e perciò non rivedibile nel merito in questa sede, che, dalla scrittura contenente la transazione e dalla riassegnazione al Corpo di P.M., risultassero gli elementi essenziali delnegozio transattivo , e , quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto, la res dubia (o res litigiosa), vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, veniva a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite (richiamando espressamente Cass. n. 8917/2016; v. anche Cass. n. 25600/2022 e giurisprudenza ivi richiamata). 13.Quanto alle doglianze formali, nei contratti come latransazione, per i quali la forma scritta è richiesta soltanto ad probationem, poiché la legge non prescrive la contestuale sottoscrizione delle parti contraenti, l'eventuale mancanza di sottoscrizione di una di esse può essere sostituita dall'inequivocabile manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta, in particolare mediante la produzione della stessa in giudizio o l'intervenuta accettazione della medesima fatta allo scopo di avvalersi dei suoi effetti negoziali (Cass. n. 18489/2020, n. 72/2011). 14.Con il quarto motivo la sentenza impugnata viene censurata (art. 360, n. 3, n. 4, n. 5 c.p.c.) per violazione dell’art. 2113 c.c., nonché degli artt. 324, 329, 434 c.p.c., e degli artt. 100, 112 e 416 c.p.c., sostenendosi il difetto di interesse a impugnare una transazione inesistente. 15.Il motivo, oltre a scontare i profili di inammissibilità già evidenziati (§ 5),non è fondato per quanto di seguito esposto . 16.L'art. 2113 c.c. è applicabile anche nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia già intrapreso un'azione giudiziaria, in quanto la sua posizione di soggezione nei confronti del datore di lavoro non viene meno per il fatto che egli abbia azionato un diritto o sia assistito da un legale; ne consegue che restano impugnabili ai sensi del citato art. 2113 c.c. nel termine di sei mesi tutte le rinunce e transazioni che non siano intervenute nella forma della conciliazione giudiziale o sindacale, a nulla rilevando che le suddette intervengano dopo che il lavoratore abbia già azionato il diritto in giudizio (Cass. n. 13616/2002; conf.

Cass.n. 21617/2018). 17.Posto che è stata contestata la stessa esistenza di transazione, piuttosto che la sua nullità, la Corte territoriale anche sul punto in esame risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità testé richiamata, dando atto che non consta impugnazione nel termine codicistico della nota contestata. 18.Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve, nel suo complesso, essere respinto. 19.Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compensi, € 200,00per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 16812-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 241/2025 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 03/06/2025 R.G.N. 38/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] transazione R.G.N.16812/2025 Cron. Rep. Ud.03/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], premesso di aver lavorato alle dipendenze del Comune di Brindisi con qualifica di [OSCURATO:PERSONA] di Vigilanza - categoria D4 – addetto al servizio di [OSCURATO:PERSONA], agi va in giudizio per impugnare il trasferimento per mobilità interna dal Comando di P olizia Municipale ad uffici amministrativi, disposto con determina del 20.3.2015, chiedendone la revoca, nonché in relazione alla mancata fruizione di riposi compensativi e ferie non godute; chiedeva altresì il risarcimento di danni patrimoniali pe r la minore retribuzione conseguente al mutamento di mansioni e di danni non patrimoniali per lesione all’immagine e per usura psico-fisica. 2.In contraddittorio con l’amministrazione comunale, costituitasi tardivamente per chiedere l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso introduttivo, in base a nota del dipendente 8.8.2016 in cui si affermava che “in costanza della mia reintegrazione al Comando di [OSCURATO:PERSONA] con il grado di Capitano e con la qualifica originaria di [OSCURATO:PERSONA] di Vigilanza dichiaro di rinunciare ora e per sempre al ricorso n. 563/2016”, seguita da reintegra nella precedenti funzioni con determina 9.8.2016, il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere sulle domande connesse alla riassegnazione delle pregresse mansioni; rigettava l’eccezione di estinzione del giudizio, valutando la dichiarazione del lavoratore come non avente efficacia di rinuncia all’azione o di transazione stragiudiziale, ma quale mera dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale; accoglieva la domanda concernente i riposi compensativi e le ferie non godute, quantificando le somme spettanti; accoglieva la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e morale parametrato al 25% della retribuzione globale di fatto mensilmente percepita da aprile 2015 (trasferimento) ad agosto 2016 (riassegnazione precedenti funzioni). 3.Pronunciandosi sull’appello del Comune circa il rigetto dell’eccezione di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e transazione stragiudiziale, la Corte d’Appello di Lecce accoglieva il gravame, con rigetto di tutte le domande proposte dal dipendente con il ricorso di primo grado. Affermava la Corte che tra le parti era intercorso un accordo transattivo stragiudiziale per effetto della dichiarazione di rinuncia espressa dal lavoratore e della conseguente riassegnazione alle precedenti funzioni; valorizzava a tale fine l’indicazione del numero del ricorso nella dichiarazione e l’indicazione tra i destinatari anche del legale del dipendente, sì da potersi escludere errori o dubbi sulla consapevole scelta di disposizione dei propri diritti; riteneva la sussistenza di reciproche concessioni; riteneva applicabile l’art. 2113 c.c. quanto ai diritti di natura retributiva, in penden za di giudizio, per mancata impugnazione della transazione nel termine di 6 mesi. 4.Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con 4 motivi; resiste il Comune di Brindisi con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, n.4, n. 5, c.p.c.) violazione dell’art. 10 d. l gs. l gt. 7 gennaio 1946, n.1, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839, del d. l gs. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 1350, 1965 ss.,2043 c. c., 17 R.D. n.2440/1923; violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione di cui all’art. 97 Cost.; violazione dell’art. 1321 c.c., violazione o falsa applicazione dell'art.1326 c.c. e del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art t. 16 e 17; inesistenza o nullità assoluta, rilevabile di ufficio, del contratto della P.A., dedotto dal Comune, e recepito in sentenza, in quanto stipulato in difetto della forma scritta, richiesta ad substantiam (art.17 R . D . 2440 /1923, artt. 239 e 240 Codice dei Contratti, art. 1418 c.c.); violazione e falsa applicazione degli artt.1418, 1421 e 1422 c.c., degli artt. 100, 324, 329, 346 c.p.c.; violazione degli artt. 434 e 348-bis c.p.c.; obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, violazione di norme di diritto in relazione all'accertamento che il contratto ( accordo transattivo stragiudiziale) sia stato concluso in forma scritta; violazione o falsa applicazione degli artt. 1967 c.c., 115 e 116 c.p.c., perché la Corte ha erroneamente ravvisato l'esistenza di una transazione tra le parti, in fatto mai raggiunta. 2.Con il secondo motivo, articolato in 4 sotto-motivi, relativoalla nota in data 8.8.2016, alla natura ed effetti della mancanza di atto di transazione scritto, richiesto a pena di nullità, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, n. 4, n. 5, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 1967 c.c., 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente ravvisato l'esistenza di una transazione tra leparti, in fatto mai raggiunta, segnatamente: a) violazione degli artt. 1965, 1967, 1321, 1326, 1350n. 12 c.c., d. lgs. n. 267/2000; b) violazione degli artt. 1326, 1965, del combinato disposto degli artt. 1967 e 1350 n. 12, c.c., del d. lgs. n. 267/2000, delle normative pubblicistiche relative a forme e procedure che regolano l’adozione dei contratti degli enti locali; c) violazione degli artt.1350, n. 12 e n. 13, 1965, 1325, 1326, 1349, 1370 c.c.; d) violazione dell’art. 1965 c.c. per inesistenza delle reciproche concessioni. 3.Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, n. 4, c.p.c.) violazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1370, 1371, 2113 c.c., per mancata interpretazione dell’accordo come transazione parziale e sospensione temporanea dell’azione. 4.I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, in quanto tutti concernenti l’interpretazione della scrittura 8.8.2016, scontano, in primo luogo, profili di inammissibilità. 5.Infatti, in tema di ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n. 752/2026, n. 3397/2024, n. 36881/2021, n. 26874/2018, n. 19443/2011). 6.Neppure è apprezzabile nella motivazione della sentenza la prospettata nullità, atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass, n. 20921/2019), restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019). 7.Tanto premesso, rileva il Collegio che la Corte di merito ha fornito un’interpretazione della nota in questione e del complessivo comportamento delle parti come espressione di volontà di chiusura, per così dire, tombale, della controversia in essere, peraltro già in fase di giudizio, tenuto conto della natura dei fatti disputati e delle condizioni delle parti (tra le quali dipendente pubblico qualificato, esperto, assistito in corso di causa da legale, destinatario della nota). 8.Ricorda il Collegio che l'interpretazione degli atti negoziali -che è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi - va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratiodel precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri, ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (cfr. Cass. n. 701/2021, n. 11666/2022, n. 33425/2022, n. 34667/2024). 9.Va ulteriormente precisato che la censura di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, al pari di quella per vizio di motivazione, non può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione, posto che, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - censurare in sede di legittimità il fatto che sia stata privilegiata l'altra; per il principio di autonomia del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, si deve escludere l’ammissibilità di una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità (v. Cass. n. 27702/2020, n. 24539/2009, n. 10131/2006, nonché, sulla conclusione che l'interpretazione del contenuto di verbale di conciliazione postula un'indagine sulla volontà delle parti e si risolve in un accertamento di fatto, Cass. n. 19302/2025, n. 14270/2024, n. 33425/2022, n. 10981/2020,n. 14911/2007). 10.Invero, in tema di interpretazione del contratto, quella data dal giudice non deve invero essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni (Cass. 3964/2019, n. 9095/2023, n. 9160/2022, n. 27136/2017, n. 14318/2013, n. 23635/2010). 11.Ed è parimenti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. n. 9461/2021; cfr. anche Cass. n. 4460/2020). 12.La Corte ha ritenuto nel merito, con interpretazione possibile e plausibile, e perciò non rivedibile nel merito in questa sede, che, dalla scrittura contenente la transazione e dalla riassegnazione al Corpo di P.M., risultassero gli elementi essenziali delnegozio transattivo , e , quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto, la res dubia (o res litigiosa), vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, veniva a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite (richiamando espressamente Cass. n. 8917/2016; v. anche Cass. n. 25600/2022 e giurisprudenza ivi richiamata). 13.Quanto alle doglianze formali, nei contratti come latransazione, per i quali la forma scritta è richiesta soltanto ad probationem, poiché la legge non prescrive la contestuale sottoscrizione delle parti contraenti, l'eventuale mancanza di sottoscrizione di una di esse può essere sostituita dall'inequivocabile manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta, in particolare mediante la produzione della stessa in giudizio o l'intervenuta accettazione della medesima fatta allo scopo di avvalersi dei suoi effetti negoziali (Cass. n. 18489/2020, n. 72/2011). 14.Con il quarto motivo la sentenza impugnata viene censurata (art. 360, n. 3, n. 4, n. 5 c.p.c.) per violazione dell’art. 2113 c.c., nonché degli artt. 324, 329, 434 c.p.c., e degli artt. 100, 112 e 416 c.p.c., sostenendosi il difetto di interesse a impugnare una transazione inesistente. 15.Il motivo, oltre a scontare i profili di inammissibilità già evidenziati (§ 5),non è fondato per quanto di seguito esposto . 16.L'art. 2113 c.c. è applicabile anche nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia già intrapreso un'azione giudiziaria, in quanto la sua posizione di soggezione nei confronti del datore di lavoro non viene meno per il fatto che egli abbia azionato un diritto o sia assistito da un legale; ne consegue che restano impugnabili ai sensi del citato art. 2113 c.c. nel termine di sei mesi tutte le rinunce e transazioni che non siano intervenute nella forma della conciliazione giudiziale o sindacale, a nulla rilevando che le suddette intervengano dopo che il lavoratore abbia già azionato il diritto in giudizio (Cass. n. 13616/2002; conf. Cass.n. 21617/2018). 17.Posto che è stata contestata la stessa esistenza di transazione, piuttosto che la sua nullità, la Corte territoriale anche sul punto in esame risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità testé richiamata, dando atto che non consta impugnazione nel termine codicistico della nota contestata. 18.Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve, nel suo complesso, essere respinto. 19.Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compensi, € 200,00per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa
Sentenza Cassazione n. 06412/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris