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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 25600/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14250-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore unico e rappresentante legale, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] PLACIDI, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] CAPUNZO, Enrica GUERRIERO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] DISCEPOLO; - controricorrente - ?23 avverso la sentenza n. 635/2018 della Corte di Appello di TRIESTE, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 635/18, dell'8 novembre 2018, della Corte di Appello di Trieste, che - respingendone il gravame esperito contro la sentenza n. 190/17, del 19 febbraio 2017, del Tribunale di Udine - ha confermato l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].), in relazione ad un provvedimento monitorio che le ingiungeva di pagare, alla società Marchio!, la somma di C 29.899,34, oltre interessi di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, quale corrispettivo per lavori di manutenzione eseguiti presso talune residenze per anziani gestite dalla società opponente.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di aver agito in sede monitoria sul presupposto di vantare un credito. di entità, peraltro, maggiore, rispetto a quello azionato ex art. 633 cod. proc. civ., giacché l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammontava a C 73.401,34.

Assumeva, infatti, che, in forza di accordo concluso con [OSCURATO:PERSONA] il 6 marzo 2015 (che qualificava - e qualifica - come remissione parziale del debito, condizionata al pagamento del dovuto alle scadenze pattuite, da intendersi come termini essenziali), l'entità del credito era stata ridotta rispetto all'importo originario.

Non avendo, tuttavia, la debitrice proceduto al pagamento integrale del dovuto, essa [OSCURATO:SOCIETA] conseguiva il decreto ingiuntivo, poi fatto oggetto di opposizione da [OSCURATO:PERSONA].Qualificato, tuttavia, dal primo giudice l'accordo negoziale intervenuto tra le parti come transazione, e constatato l'integrale pagamento - ancorché in corso del giudizio - di quanto pattuito in via transattiva, il decreto ingiuntivo veniva revocato, escludendosi pure, per difetto della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 cod. civ., la possibilità di dichiarare risolta la transazione, come da domanda riconvenzionale subordinatamente proposta dall'odierna ricorrente.

Esperito gravame dall'opposta, il giudice di appello lo respingeva, confermando l'impianto motivazionale del primo giudice.

3. Avverso la sentenza della Corte giuliana ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA], sulla base - come detto - di due motivi.

3.1. Con il primo motivo è denunciata - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 e 1236 cod. civ.

Si censura la sentenza impugnata perché - condividendo la valutazione già fatta dal primo giudice - ha qualificato come transazione l'accordo del 6 marzo 2015, esito al quale essa è pervenuta in base sia allo stesso tenore letterale del documento ("chiudiamo ad euro 55.000,00"), sia della successiva qualificazione operata nella lettera di intimazione ad adempiere del 10 agosto 2015, ove si legge che l'invio della stessa avveniva "a seguito del mancato rispetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] della transazione raggiunta il 6 marzo 2015".

La Corte territoriale, tuttavia, avrebbe errato nel qualificare il ridetto accordo come transazione, mancandone i requisiti: l'esistenza della "res dubia" e dellmalíquid datum, aliquid retentum".Difatti, a dire della ricorrente, tra le parti "non vi era alcun rapporto con carattere di incertezza, ma soltanto un inadempimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA]"; analogamente, difetterebbe pure l'ulteriore presupposto della transazione, visto che nessuna concessione sarebbe stata compiuta da [OSCURATO:PERSONA], "atteso che i lavori ed il materiale impiegato sono rimasti invariati rispetto all'accordo originario", l'unica concessione essendo stata quella di [OSCURATO:SOCIETA] sul prezzo degli stessi.

Di qui, pertanto, la necessità di qualificare il documento suddetto come riconoscimento di debito, da parte di [OSCURATO:PERSONA], con rimessione parziale dello stesso operata da [OSCURATO:SOCIETA], sebbene condizionata all'effettuazione dei programmati pagamenti entro le scadenze stabilite, da intendere come termini essenziali.

3.2. Il secondo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 e 1236 cod. civ.

La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza dei presupposti della risoluzione, per inadempimento, del contratto di transazione.

In particolare, si contesta l'affermazione della Corte triestina circa il difetto della "non scarsa importanza" dell'inadempimento, giacché tale attributo - assume la ricorrente - deve essere valutato con riferimento all'interesse della parte non inadempiente "all'esatta e tempestiva prestazione".

Nella specie, la volontà e l'interesse di [OSCURATO:SOCIETA] all'esatta esecuzione del contratto (nonché la finalità del contratto stesso) risiederebbero "nella necessità di remunerazione dei costi sostenuti per i lavori effettuati".4.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA]) ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1. In via preliminare, infatti, deve rilevarsi che entrambi i motivi di ricorso si fondano su di un documento - la scrittura privata del 6 marzo 2015 - che ambo i giudici di merito hanno ritenuto di qualificare come transazione.

Della stessa, tuttavia, la ricorrente - quantunque abbia provveduto a riprodurla, "in parte qua", nel testo del ricorso - non ha provveduto alla localizzazione tra gli atti del procedimento, donde l'inammissibilità della proposta impugnazione (cfr., da ultimo, sulla necessità della localizzazione, Cass. Sez. 6-1, ord. 10 dicembre 2020, n. 28184, Rv. 560090- 01).

Questa Corte, del resto, anche nella sua massima sede nomofilattica, ha affermato che sono "inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità" (Cass. Sez.

Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01).

5.2. In ogni caso, il ricorso sarebbe stato comunque destinato al rigetto.

5.2.1. Il primo motivo, infatti, non è fondato.

Come noto, infatti, l'art. 1965 cod. civ., nel definire - al comma 1 - il contratto di transazione, ha introdotto una previsione sostanzialmente corrispondente a quella dell'art. 1764 del codice civile del 1865, quantunque connotata da maggiore sinteticità, visto che il riferimento alle "reciproche concessioni" tiene il posto dell'indicazione di quelle condotte - consistenti nel "dare", "promettere" o "ritenere", ciascuna delle parti transigenti, "qualche cosa" - che, nel sistema dell'abrogato codice civile, identificava uno degli elementi connotanti, ancora oggi, la presente fattispecie contrattuale (ovvero, il c.d.

"aliquid datum, aliquid retentum").

Del resto, nella stessa Relazione al Re del [OSCURATO:PERSONA], veniva sottolineata la sostanziale continuità tra la disciplina introdotta nel 1942 e quella previgente, affermandosi che la nozione tradizionale del contratto di transazione, "fondata sull'elemento funzionale della composizione della lite e sull'elemento strutturale delle reciproche concessioni", è "sostanzialmente rimasta immutata" (così, testualmente, il § 772).

Una novità, invece, è costituita dal comma 2 dell'art. 1965 cod. civ., quantunque la già citata Relazione chiarisca che il codice del 1942, nello stabilire che "le reciproche concessioni possono riguardare rapporti diversi da quello controverso" - dando vita, così, ad una fattispecie contrattuale che una parte della dottrina definisce come transazione "complessa", o "mista", in contrapposizione a quella "semplice" - ha inteso, in realtà, solo consacrare "legislativamente la prevalente tendenza dottrinale" di quel tempo (peraltro affermatasi anche "nella giurisprudenza" coeva), individuando, però, "un limite solo per il caso in cui il rapporto creato mediante il negozio transattivo importa estinzione per novazione del rapporto controverso".

Ricorrendo, infatti, tale ipotesi "l'inadempimento di una delle parti non può far rivivere rapporti definitivamente estinti, se non quando la volontà di entrambe abbia subordinato all'effettivo adempimento l'estinzione medesima" (cfr. il § 773).

Ciò premesso, venendo ad esaminare gli elementi del contratto di transazione, questi sono comunemente identificati nella "res litigiosa" (ad integrare la quale, peraltro, "non occorre che le rispettive tesi delle parti abbiano assunto la determinatezza propria della pretesa, essendo sufficiente l'esistenza di un dissenso potenziale, pur se ancora da definire nei più precisi termini di una lite, e non esteriorizzata in una rigorosa formulazione"; così in motivazione, da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 4 maggio 2016, n. 8917, Rv. 639880-01; in senso conforme Cass. Sez.

Lav., sent. 10 aprile 2006, n. 8301, Rv. 589205-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 luglio 2003, n. 11142, Rv. 565142-01; Cass. Sez.

Lav., sent. 11 marzo 1983, n. 1846 Rv. 426678-01) e nel "nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite" (così, del pari in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. n. 8917 del 2016, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 2, sent. 7 maggio 1997, n. 3969, Rv. 504114-01; Cass. Sez. 3, sent. 4 settembre 1990, n. 9114, Rv. 469171-01).

In particolare, ad integrare il contratto di transazione - sotto il profilo delle reciproche concessioni - è stato ritenuto idoneo anche un "accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un «quid medium» tra le prospettazioni iniziali" (Cass. Sez.

Lav., sent. 14 giugno 2006, n. 13717, Rv. 590340-01).

Più in generale, si è affermato che "in tema di transazione, le reciproche concessioni, cui si riferisce il primo comma dell'art.1965 cod. civ., devono essere intese in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni e non già in relazione ai diritti effettivamente a ciascuna delle parti spettanti" (da ultimo, Cass. Sez.

Lav., ord. 9 giugno 2021, n. 16154, Rv. 661536-01).

Orbene, alla luce di tali premesse, non sembra seriamente dubitabile che l'accordo oggetto del presente giudizio presentasse i requisiti della transazione.

Allo scopo, infatti, di superare "un dissenso potenziale, pur se ancora da definire nei più precisi termini di una lite" (giacché funzione della transazione è anche quella di porsi quale "strumento negoziale di prevenzione di una lite"; Cass. Sez. 6-1, ord. 9 ottobre 2017, n. 23482, Rv. 646040-01), l'accordo suddetto prevedeva che [OSCURATO:PERSONA] si impegnasse a versare a Marchio! C 60.500,00 (ovvero, C 55.000 più I.V.A.), somme che costituiva un "quid medium" tra la pretesa avanzata da quest'ultima, che assumeva di aver eseguito prestazioni per C 73.401,34., e quanto riteneva, invece, di dover versare la debitrice, solo la somma di C 47.798,30 (come attesta, non solo il controricorso, ma la sentenza impugnata a pag. 2, nel riassumere le conclusioni di [OSCURATO:PERSONA]).

Pertanto, se è vero, che il profilo del c.d.

"aliquid datum, aliquid retentum", deve essere apprezzato solo "in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni e non già in relazione ai diritti effettivamente a ciascuna delle parti spettanti", non possano esservi dubbi, nel caso in esame, in relazione alla sua effettiva ricorrenza.

5.2.2. Anche il secondo motivo non è fondato.

La sentenza impugnata, in relazione alla risoluzione (del contratto di transazione) per inadempimento, nell'escludere la gravità dello stesso, tra l'altro, sul presupposto che il dovuto era stato integralmente pagato in corso di causa, si è uniformata alla giurisprudenza di questa Corte, la quale afferma - salvo che per i contratti di durata (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 26 ottobre 2012, n. 18500, Rv. 624429-01) - che "l'adempimento successivo alla proposizione della domanda di risoluzione del contratto non ne arresta gli effetti, ma deve essere preso in esame dal giudice nella valutazione dell'importanza dell'inadempimento, potendo condurre ad escluderne la gravità e, quindi, a rigettare la suddetta domanda" (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 6 giugno 2017, n. 14011, Rv. 644475-01).

5.3. In conclusione, ove il ricorso fosse stato ammissibile, esso sarebbe stato, comunque, da rigettare.

6. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.

7. In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste a carico della ricorrente l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4:315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggmo 2002, n. 115.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere, alla società [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio, che liquida in C 2.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14250-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore unico e rappresentante legale, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] PLACIDI, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] CAPUNZO, Enrica GUERRIERO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] DISCEPOLO; - controricorrente - ?23 avverso la sentenza n. 635/2018 della Corte di Appello di TRIESTE, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 635/18, dell'8 novembre 2018, della Corte di Appello di Trieste, che - respingendone il gravame esperito contro la sentenza n. 190/17, del 19 febbraio 2017, del Tribunale di Udine - ha confermato l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].), in relazione ad un provvedimento monitorio che le ingiungeva di pagare, alla società Marchio!, la somma di C 29.899,34, oltre interessi di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, quale corrispettivo per lavori di manutenzione eseguiti presso talune residenze per anziani gestite dalla società opponente. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di aver agito in sede monitoria sul presupposto di vantare un credito. di entità, peraltro, maggiore, rispetto a quello azionato ex art. 633 cod. proc. civ., giacché l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammontava a C 73.401,34. Assumeva, infatti, che, in forza di accordo concluso con [OSCURATO:PERSONA] il 6 marzo 2015 (che qualificava - e qualifica - come remissione parziale del debito, condizionata al pagamento del dovuto alle scadenze pattuite, da intendersi come termini essenziali), l'entità del credito era stata ridotta rispetto all'importo originario. Non avendo, tuttavia, la debitrice proceduto al pagamento integrale del dovuto, essa [OSCURATO:SOCIETA] conseguiva il decreto ingiuntivo, poi fatto oggetto di opposizione da [OSCURATO:PERSONA].Qualificato, tuttavia, dal primo giudice l'accordo negoziale intervenuto tra le parti come transazione, e constatato l'integrale pagamento - ancorché in corso del giudizio - di quanto pattuito in via transattiva, il decreto ingiuntivo veniva revocato, escludendosi pure, per difetto della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 cod. civ., la possibilità di dichiarare risolta la transazione, come da domanda riconvenzionale subordinatamente proposta dall'odierna ricorrente. Esperito gravame dall'opposta, il giudice di appello lo respingeva, confermando l'impianto motivazionale del primo giudice. 3. Avverso la sentenza della Corte giuliana ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA], sulla base - come detto - di due motivi. 3.1. Con il primo motivo è denunciata - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 e 1236 cod. civ. Si censura la sentenza impugnata perché - condividendo la valutazione già fatta dal primo giudice - ha qualificato come transazione l'accordo del 6 marzo 2015, esito al quale essa è pervenuta in base sia allo stesso tenore letterale del documento ("chiudiamo ad euro 55.000,00"), sia della successiva qualificazione operata nella lettera di intimazione ad adempiere del 10 agosto 2015, ove si legge che l'invio della stessa avveniva "a seguito del mancato rispetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] della transazione raggiunta il 6 marzo 2015". La Corte territoriale, tuttavia, avrebbe errato nel qualificare il ridetto accordo come transazione, mancandone i requisiti: l'esistenza della "res dubia" e dellmalíquid datum, aliquid retentum".Difatti, a dire della ricorrente, tra le parti "non vi era alcun rapporto con carattere di incertezza, ma soltanto un inadempimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA]"; analogamente, difetterebbe pure l'ulteriore presupposto della transazione, visto che nessuna concessione sarebbe stata compiuta da [OSCURATO:PERSONA], "atteso che i lavori ed il materiale impiegato sono rimasti invariati rispetto all'accordo originario", l'unica concessione essendo stata quella di [OSCURATO:SOCIETA] sul prezzo degli stessi. Di qui, pertanto, la necessità di qualificare il documento suddetto come riconoscimento di debito, da parte di [OSCURATO:PERSONA], con rimessione parziale dello stesso operata da [OSCURATO:SOCIETA], sebbene condizionata all'effettuazione dei programmati pagamenti entro le scadenze stabilite, da intendere come termini essenziali. 3.2. Il secondo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 e 1236 cod. civ. La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza dei presupposti della risoluzione, per inadempimento, del contratto di transazione. In particolare, si contesta l'affermazione della Corte triestina circa il difetto della "non scarsa importanza" dell'inadempimento, giacché tale attributo - assume la ricorrente - deve essere valutato con riferimento all'interesse della parte non inadempiente "all'esatta e tempestiva prestazione". Nella specie, la volontà e l'interesse di [OSCURATO:SOCIETA] all'esatta esecuzione del contratto (nonché la finalità del contratto stesso) risiederebbero "nella necessità di remunerazione dei costi sostenuti per i lavori effettuati".4. La società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA]) ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è inammissibile. 5.1. In via preliminare, infatti, deve rilevarsi che entrambi i motivi di ricorso si fondano su di un documento - la scrittura privata del 6 marzo 2015 - che ambo i giudici di merito hanno ritenuto di qualificare come transazione. Della stessa, tuttavia, la ricorrente - quantunque abbia provveduto a riprodurla, "in parte qua", nel testo del ricorso - non ha provveduto alla localizzazione tra gli atti del procedimento, donde l'inammissibilità della proposta impugnazione (cfr., da ultimo, sulla necessità della localizzazione, Cass. Sez. 6-1, ord. 10 dicembre 2020, n. 28184, Rv. 560090- 01). Questa Corte, del resto, anche nella sua massima sede nomofilattica, ha affermato che sono "inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità" (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01). 5.2. In ogni caso, il ricorso sarebbe stato comunque destinato al rigetto. 5.2.1. Il primo motivo, infatti, non è fondato. Come noto, infatti, l'art. 1965 cod. civ., nel definire - al comma 1 - il contratto di transazione, ha introdotto una previsione sostanzialmente corrispondente a quella dell'art. 1764 del codice civile del 1865, quantunque connotata da maggiore sinteticità, visto che il riferimento alle "reciproche concessioni" tiene il posto dell'indicazione di quelle condotte - consistenti nel "dare", "promettere" o "ritenere", ciascuna delle parti transigenti, "qualche cosa" - che, nel sistema dell'abrogato codice civile, identificava uno degli elementi connotanti, ancora oggi, la presente fattispecie contrattuale (ovvero, il c.d. "aliquid datum, aliquid retentum"). Del resto, nella stessa Relazione al Re del [OSCURATO:PERSONA], veniva sottolineata la sostanziale continuità tra la disciplina introdotta nel 1942 e quella previgente, affermandosi che la nozione tradizionale del contratto di transazione, "fondata sull'elemento funzionale della composizione della lite e sull'elemento strutturale delle reciproche concessioni", è "sostanzialmente rimasta immutata" (così, testualmente, il § 772). Una novità, invece, è costituita dal comma 2 dell'art. 1965 cod. civ., quantunque la già citata Relazione chiarisca che il codice del 1942, nello stabilire che "le reciproche concessioni possono riguardare rapporti diversi da quello controverso" - dando vita, così, ad una fattispecie contrattuale che una parte della dottrina definisce come transazione "complessa", o "mista", in contrapposizione a quella "semplice" - ha inteso, in realtà, solo consacrare "legislativamente la prevalente tendenza dottrinale" di quel tempo (peraltro affermatasi anche "nella giurisprudenza" coeva), individuando, però, "un limite solo per il caso in cui il rapporto creato mediante il negozio transattivo importa estinzione per novazione del rapporto controverso". Ricorrendo, infatti, tale ipotesi "l'inadempimento di una delle parti non può far rivivere rapporti definitivamente estinti, se non quando la volontà di entrambe abbia subordinato all'effettivo adempimento l'estinzione medesima" (cfr. il § 773). Ciò premesso, venendo ad esaminare gli elementi del contratto di transazione, questi sono comunemente identificati nella "res litigiosa" (ad integrare la quale, peraltro, "non occorre che le rispettive tesi delle parti abbiano assunto la determinatezza propria della pretesa, essendo sufficiente l'esistenza di un dissenso potenziale, pur se ancora da definire nei più precisi termini di una lite, e non esteriorizzata in una rigorosa formulazione"; così in motivazione, da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 4 maggio 2016, n. 8917, Rv. 639880-01; in senso conforme Cass. Sez. Lav., sent. 10 aprile 2006, n. 8301, Rv. 589205-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 luglio 2003, n. 11142, Rv. 565142-01; Cass. Sez. Lav., sent. 11 marzo 1983, n. 1846 Rv. 426678-01) e nel "nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite" (così, del pari in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. n. 8917 del 2016, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 2, sent. 7 maggio 1997, n. 3969, Rv. 504114-01; Cass. Sez. 3, sent. 4 settembre 1990, n. 9114, Rv. 469171-01). In particolare, ad integrare il contratto di transazione - sotto il profilo delle reciproche concessioni - è stato ritenuto idoneo anche un "accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un «quid medium» tra le prospettazioni iniziali" (Cass. Sez. Lav., sent. 14 giugno 2006, n. 13717, Rv. 590340-01). Più in generale, si è affermato che "in tema di transazione, le reciproche concessioni, cui si riferisce il primo comma dell'art.1965 cod. civ., devono essere intese in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni e non già in relazione ai diritti effettivamente a ciascuna delle parti spettanti" (da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 9 giugno 2021, n. 16154, Rv. 661536-01). Orbene, alla luce di tali premesse, non sembra seriamente dubitabile che l'accordo oggetto del presente giudizio presentasse i requisiti della transazione. Allo scopo, infatti, di superare "un dissenso potenziale, pur se ancora da definire nei più precisi termini di una lite" (giacché funzione della transazione è anche quella di porsi quale "strumento negoziale di prevenzione di una lite"; Cass. Sez. 6-1, ord. 9 ottobre 2017, n. 23482, Rv. 646040-01), l'accordo suddetto prevedeva che [OSCURATO:PERSONA] si impegnasse a versare a Marchio! C 60.500,00 (ovvero, C 55.000 più I.V.A.), somme che costituiva un "quid medium" tra la pretesa avanzata da quest'ultima, che assumeva di aver eseguito prestazioni per C 73.401,34., e quanto riteneva, invece, di dover versare la debitrice, solo la somma di C 47.798,30 (come attesta, non solo il controricorso, ma la sentenza impugnata a pag. 2, nel riassumere le conclusioni di [OSCURATO:PERSONA]). Pertanto, se è vero, che il profilo del c.d. "aliquid datum, aliquid retentum", deve essere apprezzato solo "in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni e non già in relazione ai diritti effettivamente a ciascuna delle parti spettanti", non possano esservi dubbi, nel caso in esame, in relazione alla sua effettiva ricorrenza. 5.2.2. Anche il secondo motivo non è fondato. La sentenza impugnata, in relazione alla risoluzione (del contratto di transazione) per inadempimento, nell'escludere la gravità dello stesso, tra l'altro, sul presupposto che il dovuto era stato integralmente pagato in corso di causa, si è uniformata alla giurisprudenza di questa Corte, la quale afferma - salvo che per i contratti di durata (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 26 ottobre 2012, n. 18500, Rv. 624429-01) - che "l'adempimento successivo alla proposizione della domanda di risoluzione del contratto non ne arresta gli effetti, ma deve essere preso in esame dal giudice nella valutazione dell'importanza dell'inadempimento, potendo condurre ad escluderne la gravità e, quindi, a rigettare la suddetta domanda" (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 6 giugno 2017, n. 14011, Rv. 644475-01). 5.3. In conclusione, ove il ricorso fosse stato ammissibile, esso sarebbe stato, comunque, da rigettare. 6. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo. 7. In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste a carico della ricorrente l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4:315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggmo 2002, n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere, alla società [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio, che liquida in C 2.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ric
Decreto Cassazione n. 25600/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris