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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21984/2026

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ro– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'ORISTANESE, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente e ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (giàMINISTERO [OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e di-feso dall'Avvocatura Generale Dello Stato– controricorrente –Numero registro generale 14732/2021Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21984/2026Data pubblicazione 26/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6163/2020 de-positata il 7/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 6163/2020, pubblicata in data 7 dicembre2020, la Corte d'appello di Roma ha respinto sia il gravame principaledi [OSCURATO:PERSONA] sia l'appello incidentale del CON-[OSCURATO:PERSONA]'ORISTANESE, mentre ha accolto l'appellodel MINISTERO DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza del Tribunale di Roma n. 8304/2013, pubblicata in data17 aprile 2013.2.

Come riferito dalla decisione qui impugnata:“A titolo di spettanze a fronte della realizzazione di una diga sulfiume Tirso, con lodo del 10 luglio 1991 il [OSCURATO:PERSONA] ha ricono-sciuto alla [OSCURATO:PERSONA] spa, nei confronti del committenteConsorzio di Bonifica dell'Oristanese, le somme di lire 38.079.555,571[sic] per sorte capitale, lire 18.432.825 a titolo di rivalutazione e lire10.367.832.287 per interessi, oltre agli interessi a venire e le spese,"salve le conseguenze di legge per gli ulteriori ritardi"Con sentenza del 31 ottobre 1995 e così parzialmente accogliendol'impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], poi, questa Corte d'Appello ha dichiara-to la nullità del lodo, limitatamente alla statuizione in punto di inte-ressi.

Tale pronuncia, infine, è stata confermata dalla Corte di Cassa-zione, con sentenza n. 5894/98.Con atto notificato il 20 dicembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] nuovamente convenuto in giudizio il suddetto [OSCURATO:PERSONA] di Bonifi-Sez.

S1 - R.G. 14732/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 2 di 14Numero registro generale 14732/2021Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21984/2026Data pubblicazione 26/06/2026ca, questa volta dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, al fine di ot-tenerne la condanna a quanto di sua spettanza al netto degli accontinel frattempo incassati, nonché al risarcimento del maggior danno exart. 1224 c.c., patito in conseguenza del ritardato pagamento.La domanda è stata estesa anche al Ministero delle Infrastrutturee dei Trasporti, chiamato in causa dal [OSCURATO:PERSONA] a fini di manleva.Con sentenza emessa il 16 aprile 2013, dunque, il Tribunale haaccertato in euro 121.842,25 il residuo avere per la società attrice;preso atto di come quest'ultima, in conseguenza di un accordo tran-sattivo intervenuto in corso di causa, aveva percepito la somma dieuro 180.000, ha poi dichiarato compensati i rispettivi crediti sino allerispettive soccombenze, pronunciando anche la compensazione dellespese di lite”.Il ricorso principale riferisce ulteriormente che, sulla base del giu-dicato formatosi sul Lodo, la stessa società ricorrente principale avevaagito una prima volta in via esecutiva per il recupero delle somme ri-tenute a sé spettanti, ottenendo tuttavia solo un pagamento parzialeda parte del [OSCURATO:PERSONA]'ORISTANESE.La ricorrente si era pertanto determinata a promuovere una nuovaprocedura esecutiva, notificando un nuovo atto di precetto e, all'esito,ricevendo dal MINISTERO DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]– succeduto alla Cassa del Mezzogiorno, a propria volta Ente respon-sabile degli oneri connessi a riserve iscritte negli atti contabili – unnuovo pagamento parziale, conseguentemente promuovendo il pre-sente giudizio.3.

La Corte d'appello di Roma ha in primo luogo esaminato l'ap-pello incidentale del MINISTERO DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]-SPORTI, ritenendolo fondato, in quanto ha evidenziato la presenza diuna nota del 5 luglio 2000, con la quale il legale rappresentante dellaSez.

S1 - R.G. 14732/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 3 di 14Numero registro generale 14732/2021Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21984/2026Data pubblicazione 26/06/2026GRASSETTO [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato "la definitiva rinun-cia ed estinzione delle procedure esecutive pendenti" nei confronti delMINISTERO.Sulla scorta di tale nota, la Corte d'appello ha concluso che – an-che alla luce di due decreti ministeriali recanti ordinativo di spesa –tale atto implicava la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa nei confrontidel MINISTERO DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ma chetale remissione, ai sensi dell'art. 1301 c.c., non spiegava effetti neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA]'ORISTANESE.Esaminando, poi, l'appello principale di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], la Corte capitolina ha disatteso entrambi i motivi di gravame,osservando:− quanto al motivo con il quale la sentenza di prime cure venivacensurata per non aver riconosciuto il maggior danno ex art.1224 c.c., che detta pretesa risultava ormai preclusa dal giudica-to formatosi sul Lodo arbitrale, dovendosi ritenere che la statui-zione in quest'ultimo contenuta coprisse anche il deducibile;− quanto al motivo col quale si censurava la decisione del Tribunaleper aver recepito il calcolo svolto dal consulente tecnico d'ufficioin sede di perizia contabile e si evidenziavano errori in tale com-puto, che l'appellante difettava di un interesse concreto ed attua-le ex art. 100 c.p.c., sussistendo già un titolo esecutivo costituitodal Lodo e dovendosi ritenere rimesso alla sede esecutiva l'accer-tamento dell'effettivo ammontare della somma, sussistendo, inogni caso, un giudicato esterno.La Corte d'appello ha, infine, disatteso l'appello incidentale delCONSORZIO [OSCURATO:PERSONA]'ORISTANESE, escludendo che lostesso avesse titolo alla ripetizione della somma di € 1.800.000,00versata nelle more del giudizio di primo grado, in esecuzione di unSez.

S1 - R.G. 14732/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 4 di 14Numero registro generale 14732/2021Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21984/2026Data pubblicazione 26/06/2026accordo transattivo che era rimasto privo di ulteriore seguito e ciò inquanto era ostativo “il rilievo di come il pagamento in questione fosseavvenuto spontaneamente anziché in ottemperanza di una statuizionegiudiziale”.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Romaricorre la [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso e ricorso incidentale il [OSCURATO:PERSONA]'ORISTANESE.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]' SOSTENIBILI5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso principale è affidato a tre motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1362 segg. c.c.Si censura la decisione della Corte capitolina, nella parte in cui lastessa ha ritenuto che tra la ricorrente principale ed il MINISTEROfosse intervenuto un accordo con il quale la prima rinunciava ad ogniulteriore pretesa relativamente alla vicenda in esame.La ricorrente argomenta che la Corte d'appello avrebbe violato ilcriterio di interpretazione letterale, in quanto dal tenore dell'intesaemergerebbe in modo univoco che la rinuncia concerneva le soleazioni esecutive intraprese nei confronti del MINISTERO e non la do-manda in sé.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1218, 1224, 1282 e 2909Sez.

S1 - R.G. 14732/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 5 di 14Numero registro generale 14732/2021Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21984/2026Data pubblicazione 26/06/2026c.c.

“e dunque dei principi generali sulle obbligazioni pecuniarie e sulgiudicato”.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa hadisatteso il motivo di appello riferito al riconoscimento del maggiordanno ex art. 1224 c.c., avendo la Corte territoriale ritenuto che taleprofilo fosse coperto dal giudicato sceso sul Lodo.Argomenta il ricorso che con “tale statuizione la Corte ha dato unalettura della domanda della [OSCURATO:PERSONA] quanto meno incoe-rente atteso che essa è - e non può essere altrimenti - riferibile aldanno conseguente periodo successivo al Lodo [sic]” e che “Il dirittodell'odierna ricorrente di pretendere il riconoscimento di un dannocausato da un comportamento del [OSCURATO:PERSONA] successivo al depositodel Lodo non potrebbe giammai essere pregiudicato dal Lodo stessoche non avrebbe mai potuto contenere un accertamento negativo,addirittura coperto dal giudicato, sulla sussistenza di un comporta-mento futuro non suscettibile di valutazione al tempo della pronunciaarbitrale”.La ricorrente contesta altresì il richiamo operato dalla Corte d'ap-pello al giudicato implicito in quanto “il giudicato copre il dedotto ed ildeducibile in relazione a quanto oggetto della domanda e, pertanto,non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, maanche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o ecce-zione che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono prece-denti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.

Al contrario il de-ducibile non può spiegare i suoi effetti in ordine a questioni che nonpotevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cuiscaturiscono (…)”.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 100 c.p.c.Sez.

S1 - R.G. 14732/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 6 di 14Numero registro generale 14732/2021Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21984/2026Data pubblicazione 26/06/2026Si censura, infine, la declaratoria di difetto di interesse ex art. 100c.p.c. in relazione alla domanda di accertamento del credito residuovantato dalla ricorrente principale.Quest'ultima deduce che “la complessità dei conteggi e la necessi-tà di interpretare il Lodo, appare giustificare il giudizio promosso dallastessa [OSCURATO:PERSONA], e altresì manifesta la sussistenza di in-teresse ad agire”, e ciò in quanto nella specie “la determinazione delcapitale residuo e degli interessi legali già riconosciuti dal Lodo richie-de complessi conteggi tenuto conto dei pagamenti nelle more inter-venuti per capitale o per interessi e delle diverse decorrenze degli in-teressi ancora dovuti in rapporto al capitale corrisposto.”.2.

Il ricorso incidentale è affidato anch'esso a tre motivi.2.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.;dell'art. 1301 c.c.; dell'art. 3 Cost.Il motivo di ricorso presenta il seguente contenuto:“La sentenza impugnata è censurabile anzitutto per violazionedell'art. 112 del c.p.c. perché ha omesso di pronunziarsi sulla doman-da del [OSCURATO:PERSONA] relativa all'insussistenza del diritto della ricorrente apercepire l'importo di € 121.842,25 e ogni altra somma per capitaleresiduo, interessi e danni: e ciò, nonostante che la stessa sentenzaabbia (correttamente) deciso la domanda, assolutamente identica,proposta dal Ministero.In secondo luogo, l'impugnata sentenza è censurabile per viola-zione dell'art. 3 della Costituzione e dell'art. 1301 del c.c., avendo di-sposto che dalla "remissione" riconosciuta in favore del Ministero "nonscaturiscono effetti liberatori per il [OSCURATO:PERSONA]", nonostante che en-trambe le parti abbiano non solo richiesto simile risultato, ma che siSez.

S1 - R.G. 14732/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 7 di 14Numero registro generale 14732/2021Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21984/2026Data pubblicazione 26/06/2026trovino in una identica posizione sostanziale e processuale al riguar-Appare pertanto evidente la violazione delle norme indicate in ru-brica.”.2.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1361, 1364, 1365, 1366, 1367, 1427, 1428, 1429 c.c.Come sintetizzato dallo stesso ricorrente “poiché il contratto (sen-za data) intervenuto tra le parti, si è risolto senza alcuna contestazio-ne, erroneamente la Corte d' Appello non ha ordinato alla ricorrentela restituzione della somma di € 1.800.000,00 che, a suo tempo, le èstata corrisposta in esecuzione dello stesso contratto”.2.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli art. 106 e 269c.p.c.; 1362, 1361, 1364, 1365, 1366, 1367, 1427, 1428, 1429 c.c.Come sintetizzato dallo stesso ricorrente, “Il citato atto di trasfe-rimento n. 155/17.11.1988 (ns.

Doc. n. 5, elenco del 18.02.2013,giudizio di primo grado), prevede che restano a carico dell'Agenziaper la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (e naturalmente deisuoi successori) gli eventuali oneri connessi a riserve iscritte negli atticontabili.

Conseguentemente, tenuto a rispondere, se del caso, delcapitale residuo in esame (ma anche di ogni altra avversa domanda),è direttamente e soltanto il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Tra-sporti, in persona del Ministro in carica, il quale, peraltro, dovrà co-munque manlevare lo stesso [OSCURATO:PERSONA] da ogni conseguenza pregiu-dizievole dovesse derivare dal presente giudizio, qualora lo stessoConsorzio venisse condannato, in denegata ipotesi, a risponderne di-rettamente”.Sez.

S1 - R.G. 14732/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 8 di 14Numero registro generale 14732/2021Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21984/2026Data pubblicaz ion e 26/06/20263.

Il ricorso principale, nei motivi in cui si viene ad articolare, èinammissibile.3.1.

Il primo motivo risulta inammissibile per una duplice ragione.La prima è costituita dal mancato rispetto, da parte della ricorren-te, della regola di specificità di cui all'art. 366 c.p.c.Nel momento, infatti, in cui la ricorrente è venuta a censurare l'in-terpretazione di un'intesa negoziale, era suo onere procedere alla ri-produzione dei passaggi salienti dell'intesa medesima, e non – comeinvece è avvenuto – alla riproduzione di uno stralcio minimo, deter-minando in tal modo una carenza che non può essere colmata dalmero rinvio agli atti allegati al ricorso.La seconda ragione scaturisce dall'oggetto del motivo, e cioè lacritica che lo stesso muove all'interpretazione che dell'atto negozialeè stata data dalla decisione impugnata.Questa Corte, infatti, va continuamente ribadendo il principio percui - traducendosi l'interpretazione del contratto in una operazione diaccertamento della volontà dei contraenti e quindi in una indagine difatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltreche per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., anche nell'ipotesi di omesso esame di un fattodecisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez.

L - Sentenza n. 10745 del 4/04/2022; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 4851 del 27/02/2009) – il ricorrenteper cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali diinterpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solodeve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione,mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate edei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qua-le modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discosta-Sez.

S1 - R.G. 14732/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 9 di 14Numero registro generale 14732/2021Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21984/2026Data pubblicaz ion e 26/06/2026to dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applica-ti sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo,invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpre-tazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del 9/04/2021; Cass. Sez. 1 - Or-dinanza n. 27136 del 15/11/2017), e ciò perché l'interpretazione ac-colta nella decisione impugnata non deve essere l'unica astrattamen-te possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quan-do di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazio-ni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazionepoi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità delfatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. Sez. 3 - Sentenza n.28319 del 28/11/2017).Orbene, tornando al caso in esame, le censure della ricorrente ap-paiono non meramente infondate, ma radicalmente inammissibili, inquanto le stesse neppure si cimentano concretamente nel tentativo didimostrare anche solo in astratto l'implausibilità dell'interpretazioneespressa dalla decisione impugnata ‒ interpretazione peraltro ancora-ta non solo al dato letterale ma anche al comportamento successivodelle parti – limitandosi il mezzo ad formulare la propria doglianza inmodo del tutto apodittico, con affermazioni tautologiche, prive delbenché minimo confronto con il processo interpretativo seguito dallaCorte territoriale.3.2.

Duplice – ma in entrambi i casi riconducibile, ancora una vol-ta, al mancato rispetto dell'art. 366 c.p.c. – è la ragione della declara-toria di inammissibilità anche del secondo motivo.Da un lato, infatti, si deve osservare che qualsivoglia censura rife-rita all'interpretazione data dalla Corte territoriale alla domanda dellaricorrente avrebbe inevitabilmente presupposto la riproduzione speci-Sez.

S1 - R.G. 14732/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 10 di 14Numero registro generale 14732/2021Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21984/2026Data pubblicaz ion e 26/06/2026fica del tenore della domanda medesima; riproduzione che, invece,risulta radicalmente assente, essendosi la ricorrente limitata a formu-lare una fugace sintesi inserita al § 18 del ricorso.Dall'altro lato, poi, identica carenza affligge il richiamo al contenu-to del Lodo arbitrale all'origine dell'odierno contendere, risultando ilcontenuto del lodo sintetizzato nello sviluppo del ricorso in modo as-solutamente generico e non idoneo a consentire un'adeguata rico-struzione del Lodo medesimo e del giudicato da esso scaturito.Carenza, questa, che, anche a non voler dare applicazione al piùrigoroso orientamento pur espresso da questa Corte (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 13662 del 21/05/2025; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n.25700 del 25/09/2024), si risolve nell'inammissibilità del motivo, do-vendosi comunque ritenere che il ricorrente che venga ad invocare icontenuti di un giudicato sia tenuto a procedere ad una esposizione esintesi della decisione coperta da giudicato nei suoi passaggi essen-ziali, in modo da assicurare in ogni caso l'intelligibilità del motivo e daconsentire a questa Corte di vagliare la censura senza che risulti ine-vitabile l'esame diretto dell'atto.3.3.

Quanto al terzo ed ultimo mezzo, l'inammissibilità del mede-simo deriva sia dalla constatazione che l'affermazione censurata co-stituisce ratio ulteriore rispetto a quella già oggetto del secondo moti-vo di ricorso – dalla cui inammissibilità, quindi, deriva l'inammissibili-tà per difetto di interesse del motivo ora in esame (Cass. Sez. 3, Sen-tenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 3/11/2011;Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006) – sia, in ogni caso,dalla persistente carenza di specificità del motivo medesimo, dal mo-mento che la verifica delle deduzioni svolte dalla ricorrente in ordinealla sussistenza di un concreto interesse alla rideterminazione delSez.

S1 - R.G. 14732/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 11 di 14Numero registro generale 14732/2021Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21984/2026Data pubblicaz ion e 26/06/2026proprio credito residuo avrebbe postulato nuovamente l'adeguata ri-proposizione del contenuto del lodo, in modo da verificare la possibili-tà o meno di determinare la somma ancora dovuta sulla base del tito-lo esecutivo, secondo i criteri da questa Corte reiteratamente indivi-duati (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 9245 del 17/04/2009; Cass. Sez.Un., Sentenza n. 11066 del 2/07/2012; Cass. Sez. 3 - Sentenza n.29003 del 11/11/2024).4.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale con-segue, a questo punto, la declaratoria di inefficacia ex art. 334 c.p.c.del ricorso incidentale, in quanto proposto oltre il termine di impu-gnazione, e cioè il 1° luglio 2021 (data di spedizione del plico posta-le), a fronte della pubblicazione della sentenza della Corte d'appello indata 7 dicembre 2020, con conseguente decorso del termine ex art.327 c.p.c. alla data del 7 giugno 2021 (cfr. Cass. Sez. 3 - Ordinanzan. 737 del 11/01/2025; Cass. Sez. 6 - 2, Decreto n. 4260 del 3/03/2015).5.

In conclusione, quindi, mentre il ricorso principale deve esseredichiarato inammissibile, il ricorso incidentale deve essere dichiaratoinefficace.Segue la condanna della ricorrente principale alla rifusione in fa-vore di entrambi i controricorrenti delle spese del giudizio di legittimi-tà, liquidate direttamente in dispositivo.Giova rammentare, infatti, che, nell'ipotesi in cui il ricorso inciden-tale tardivo risulti inefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma,c.p.c., la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via prin-cipale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe statasoccombenza, atteso che la decisione della Corte di cassazione nonprocede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applica-zione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenziaSez.

S1 - R.G. 14732/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 12 di 14Numero registro generale 14732/2021Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21984/2026Data pubblicaz ion e 26/06/2026che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ri-corrente principale (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 33733 del 4/12/2023; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 15220 del 12/06/2018; Cass. Sez.3, Sentenza n. 4074 del 20/02/2014).6.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so-pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

Un., Senten-za n. 4315 del 20/02/2020).L'attestazione concerne peraltro il solo ricorso principale e nonquello incidentale, avendo questa Corte chiarito che la condanna alpagamento del doppio del contributo unificato non può essere pro-nunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravameabbia perso efficacia ex art. 334, secondo comma, c.p.c., trattandosidi una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nelmerito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazioneex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. 5- Ordinanza n. 1343 del 18/01/2019; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.18348 del 25/07/2017).

P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso principale;dichiara inefficace il ricorso incidentale;Sez.

S1 - R.G. 14732/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 13 di 14Numero registro generale 14732/2021Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21984/2026Data pubblicazione 26/06/2026condanna la ricorrente a rifondere sia al ricorrente incidentale siaal controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in:- € 12.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al15% ed accessori di legge, quanto al [OSCURATO:PERSONA]'ORISTANESE;- € 12.000,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito,quanto al MINISTERO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]-BILI.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore im-porto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricor-so, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 9 aprile 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez.

S1 - R.G. 14732/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 14 di 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'ORISTANESE, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente e ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (giàMINISTERO [OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e di-feso dall'Avvocatura Generale Dello Stato– controricorrente –Numero registro generale 14732/2021Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21984/2026Data pubblicazione 26/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6163/2020 de-positata il 7/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 6163/2020, pubblicata in data 7 dicembre2020, la Corte d'appello di Roma ha respinto sia il gravame principaledi [OSCURATO:PERSONA] sia l'appello incidentale del CON-[OSCURATO:PERSONA]'ORISTANESE, mentre ha accolto l'appellodel MINISTERO DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza del Tribunale di Roma n. 8304/2013, pubblicata in data17 aprile 2013.2. Come riferito dalla decisione qui impugnata:“A titolo di spettanze a fronte della realizzazione di una diga sulfiume Tirso, con lodo del 10 luglio 1991 il [OSCURATO:PERSONA] ha ricono-sciuto alla [OSCURATO:PERSONA] spa, nei confronti del committenteConsorzio di Bonifica dell'Oristanese, le somme di lire 38.079.555,571[sic] per sorte capitale, lire 18.432.825 a titolo di rivalutazione e lire10.367.832.287 per interessi, oltre agli interessi a venire e le spese,"salve le conseguenze di legge per gli ulteriori ritardi"Con sentenza del 31 ottobre 1995 e così parzialmente accogliendol'impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], poi, questa Corte d'Appello ha dichiara-to la nullità del lodo, limitatamente alla statuizione in punto di inte-ressi. Tale pronuncia, infine, è stata confermata dalla Corte di Cassa-zione, con sentenza n. 5894/98.Con atto notificato il 20 dicembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] nuovamente convenuto in giudizio il suddetto [OSCURATO:PERSONA] di Bonifi-Sez. S1 - R.G. 14732/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 2 di 14Numero registro generale 14732/2021Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21984/2026Data pubblicazione 26/06/2026ca, questa volta dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, al fine di ot-tenerne la condanna a quanto di sua spettanza al netto degli accontinel frattempo incassati, nonché al risarcimento del maggior danno exart. 1224 c.c., patito in conseguenza del ritardato pagamento.La domanda è stata estesa anche al Ministero delle Infrastrutturee dei Trasporti, chiamato in causa dal [OSCURATO:PERSONA] a fini di manleva.Con sentenza emessa il 16 aprile 2013, dunque, il Tribunale haaccertato in euro 121.842,25 il residuo avere per la società attrice;preso atto di come quest'ultima, in conseguenza di un accordo tran-sattivo intervenuto in corso di causa, aveva percepito la somma dieuro 180.000, ha poi dichiarato compensati i rispettivi crediti sino allerispettive soccombenze, pronunciando anche la compensazione dellespese di lite”.Il ricorso principale riferisce ulteriormente che, sulla base del giu-dicato formatosi sul Lodo, la stessa società ricorrente principale avevaagito una prima volta in via esecutiva per il recupero delle somme ri-tenute a sé spettanti, ottenendo tuttavia solo un pagamento parzialeda parte del [OSCURATO:PERSONA]'ORISTANESE.La ricorrente si era pertanto determinata a promuovere una nuovaprocedura esecutiva, notificando un nuovo atto di precetto e, all'esito,ricevendo dal MINISTERO DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]– succeduto alla Cassa del Mezzogiorno, a propria volta Ente respon-sabile degli oneri connessi a riserve iscritte negli atti contabili – unnuovo pagamento parziale, conseguentemente promuovendo il pre-sente giudizio.3. La Corte d'appello di Roma ha in primo luogo esaminato l'ap-pello incidentale del MINISTERO DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]-SPORTI, ritenendolo fondato, in quanto ha evidenziato la presenza diuna nota del 5 luglio 2000, con la quale il legale rappresentante dellaSez. S1 - R.G. 14732/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 3 di 14Numero registro generale 14732/2021Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21984/2026Data pubblicazione 26/06/2026GRASSETTO [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato "la definitiva rinun-cia ed estinzione delle procedure esecutive pendenti" nei confronti delMINISTERO.Sulla scorta di tale nota, la Corte d'appello ha concluso che – an-che alla luce di due decreti ministeriali recanti ordinativo di spesa –tale atto implicava la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa nei confrontidel MINISTERO DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ma chetale remissione, ai sensi dell'art. 1301 c.c., non spiegava effetti neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA]'ORISTANESE.Esaminando, poi, l'appello principale di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], la Corte capitolina ha disatteso entrambi i motivi di gravame,osservando:− quanto al motivo con il quale la sentenza di prime cure venivacensurata per non aver riconosciuto il maggior danno ex art.1224 c.c., che detta pretesa risultava ormai preclusa dal giudica-to formatosi sul Lodo arbitrale, dovendosi ritenere che la statui-zione in quest'ultimo contenuta coprisse anche il deducibile;− quanto al motivo col quale si censurava la decisione del Tribunaleper aver recepito il calcolo svolto dal consulente tecnico d'ufficioin sede di perizia contabile e si evidenziavano errori in tale com-puto, che l'appellante difettava di un interesse concreto ed attua-le ex art. 100 c.p.c., sussistendo già un titolo esecutivo costituitodal Lodo e dovendosi ritenere rimesso alla sede esecutiva l'accer-tamento dell'effettivo ammontare della somma, sussistendo, inogni caso, un giudicato esterno.La Corte d'appello ha, infine, disatteso l'appello incidentale delCONSORZIO [OSCURATO:PERSONA]'ORISTANESE, escludendo che lostesso avesse titolo alla ripetizione della somma di € 1.800.000,00versata nelle more del giudizio di primo grado, in esecuzione di unSez. S1 - R.G. 14732/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 4 di 14Numero registro generale 14732/2021Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21984/2026Data pubblicazione 26/06/2026accordo transattivo che era rimasto privo di ulteriore seguito e ciò inquanto era ostativo “il rilievo di come il pagamento in questione fosseavvenuto spontaneamente anziché in ottemperanza di una statuizionegiudiziale”.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Romaricorre la [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso e ricorso incidentale il [OSCURATO:PERSONA]'ORISTANESE.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]' SOSTENIBILI5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso principale è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1362 segg. c.c.Si censura la decisione della Corte capitolina, nella parte in cui lastessa ha ritenuto che tra la ricorrente principale ed il MINISTEROfosse intervenuto un accordo con il quale la prima rinunciava ad ogniulteriore pretesa relativamente alla vicenda in esame.La ricorrente argomenta che la Corte d'appello avrebbe violato ilcriterio di interpretazione letterale, in quanto dal tenore dell'intesaemergerebbe in modo univoco che la rinuncia concerneva le soleazioni esecutive intraprese nei confronti del MINISTERO e non la do-manda in sé.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1218, 1224, 1282 e 2909Sez. S1 - R.G. 14732/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 5 di 14Numero registro generale 14732/2021Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21984/2026Data pubblicazione 26/06/2026c.c. “e dunque dei principi generali sulle obbligazioni pecuniarie e sulgiudicato”.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa hadisatteso il motivo di appello riferito al riconoscimento del maggiordanno ex art. 1224 c.c., avendo la Corte territoriale ritenuto che taleprofilo fosse coperto dal giudicato sceso sul Lodo.Argomenta il ricorso che con “tale statuizione la Corte ha dato unalettura della domanda della [OSCURATO:PERSONA] quanto meno incoe-rente atteso che essa è - e non può essere altrimenti - riferibile aldanno conseguente periodo successivo al Lodo [sic]” e che “Il dirittodell'odierna ricorrente di pretendere il riconoscimento di un dannocausato da un comportamento del [OSCURATO:PERSONA] successivo al depositodel Lodo non potrebbe giammai essere pregiudicato dal Lodo stessoche non avrebbe mai potuto contenere un accertamento negativo,addirittura coperto dal giudicato, sulla sussistenza di un comporta-mento futuro non suscettibile di valutazione al tempo della pronunciaarbitrale”.La ricorrente contesta altresì il richiamo operato dalla Corte d'ap-pello al giudicato implicito in quanto “il giudicato copre il dedotto ed ildeducibile in relazione a quanto oggetto della domanda e, pertanto,non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, maanche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o ecce-zione che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono prece-denti logici, essenziali e necessari, della pronuncia. Al contrario il de-ducibile non può spiegare i suoi effetti in ordine a questioni che nonpotevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cuiscaturiscono (…)”.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 100 c.p.c.Sez. S1 - R.G. 14732/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 6 di 14Numero registro generale 14732/2021Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21984/2026Data pubblicazione 26/06/2026Si censura, infine, la declaratoria di difetto di interesse ex art. 100c.p.c. in relazione alla domanda di accertamento del credito residuovantato dalla ricorrente principale.Quest'ultima deduce che “la complessità dei conteggi e la necessi-tà di interpretare il Lodo, appare giustificare il giudizio promosso dallastessa [OSCURATO:PERSONA], e altresì manifesta la sussistenza di in-teresse ad agire”, e ciò in quanto nella specie “la determinazione delcapitale residuo e degli interessi legali già riconosciuti dal Lodo richie-de complessi conteggi tenuto conto dei pagamenti nelle more inter-venuti per capitale o per interessi e delle diverse decorrenze degli in-teressi ancora dovuti in rapporto al capitale corrisposto.”.2. Il ricorso incidentale è affidato anch'esso a tre motivi.2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.;dell'art. 1301 c.c.; dell'art. 3 Cost.Il motivo di ricorso presenta il seguente contenuto:“La sentenza impugnata è censurabile anzitutto per violazionedell'art. 112 del c.p.c. perché ha omesso di pronunziarsi sulla doman-da del [OSCURATO:PERSONA] relativa all'insussistenza del diritto della ricorrente apercepire l'importo di € 121.842,25 e ogni altra somma per capitaleresiduo, interessi e danni: e ciò, nonostante che la stessa sentenzaabbia (correttamente) deciso la domanda, assolutamente identica,proposta dal Ministero.In secondo luogo, l'impugnata sentenza è censurabile per viola-zione dell'art. 3 della Costituzione e dell'art. 1301 del c.c., avendo di-sposto che dalla "remissione" riconosciuta in favore del Ministero "nonscaturiscono effetti liberatori per il [OSCURATO:PERSONA]", nonostante che en-trambe le parti abbiano non solo richiesto simile risultato, ma che siSez. S1 - R.G. 14732/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 7 di 14Numero registro generale 14732/2021Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21984/2026Data pubblicazione 26/06/2026trovino in una identica posizione sostanziale e processuale al riguar-Appare pertanto evidente la violazione delle norme indicate in ru-brica.”.2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1361, 1364, 1365, 1366, 1367, 1427, 1428, 1429 c.c.Come sintetizzato dallo stesso ricorrente “poiché il contratto (sen-za data) intervenuto tra le parti, si è risolto senza alcuna contestazio-ne, erroneamente la Corte d' Appello non ha ordinato alla ricorrentela restituzione della somma di € 1.800.000,00 che, a suo tempo, le èstata corrisposta in esecuzione dello stesso contratto”.2.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli art. 106 e 269c.p.c.; 1362, 1361, 1364, 1365, 1366, 1367, 1427, 1428, 1429 c.c.Come sintetizzato dallo stesso ricorrente, “Il citato atto di trasfe-rimento n. 155/17.11.1988 (ns. Doc. n. 5, elenco del 18.02.2013,giudizio di primo grado), prevede che restano a carico dell'Agenziaper la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (e naturalmente deisuoi successori) gli eventuali oneri connessi a riserve iscritte negli atticontabili. Conseguentemente, tenuto a rispondere, se del caso, delcapitale residuo in esame (ma anche di ogni altra avversa domanda),è direttamente e soltanto il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Tra-sporti, in persona del Ministro in carica, il quale, peraltro, dovrà co-munque manlevare lo stesso [OSCURATO:PERSONA] da ogni conseguenza pregiu-dizievole dovesse derivare dal presente giudizio, qualora lo stessoConsorzio venisse condannato, in denegata ipotesi, a risponderne di-rettamente”.Sez. S1 - R.G. 14732/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 8 di 14Numero registro generale 14732/2021Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21984/2026Data pubblicaz ion e 26/06/20263. Il ricorso principale, nei motivi in cui si viene ad articolare, èinammissibile.3.1. Il primo motivo risulta inammissibile per una duplice ragione.La prima è costituita dal mancato rispetto, da parte della ricorren-te, della regola di specificità di cui all'art. 366 c.p.c.Nel momento, infatti, in cui la ricorrente è venuta a censurare l'in-terpretazione di un'intesa negoziale, era suo onere procedere alla ri-produzione dei passaggi salienti dell'intesa medesima, e non – comeinvece è avvenuto – alla riproduzione di uno stralcio minimo, deter-minando in tal modo una carenza che non può essere colmata dalmero rinvio agli atti allegati al ricorso.La seconda ragione scaturisce dall'oggetto del motivo, e cioè lacritica che lo stesso muove all'interpretazione che dell'atto negozialeè stata data dalla decisione impugnata.Questa Corte, infatti, va continuamente ribadendo il principio percui - traducendosi l'interpretazione del contratto in una operazione diaccertamento della volontà dei contraenti e quindi in una indagine difatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltreche per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., anche nell'ipotesi di omesso esame di un fattodecisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. L - Sentenza n. 10745 del 4/04/2022; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4851 del 27/02/2009) – il ricorrenteper cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali diinterpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solodeve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione,mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate edei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qua-le modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discosta-Sez. S1 - R.G. 14732/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 9 di 14Numero registro generale 14732/2021Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21984/2026Data pubblicaz ion e 26/06/2026to dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applica-ti sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo,invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpre-tazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del 9/04/2021; Cass. Sez. 1 - Or-dinanza n. 27136 del 15/11/2017), e ciò perché l'interpretazione ac-colta nella decisione impugnata non deve essere l'unica astrattamen-te possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quan-do di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazio-ni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazionepoi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità delfatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. Sez. 3 - Sentenza n.28319 del 28/11/2017).Orbene, tornando al caso in esame, le censure della ricorrente ap-paiono non meramente infondate, ma radicalmente inammissibili, inquanto le stesse neppure si cimentano concretamente nel tentativo didimostrare anche solo in astratto l'implausibilità dell'interpretazioneespressa dalla decisione impugnata ‒ interpretazione peraltro ancora-ta non solo al dato letterale ma anche al comportamento successivodelle parti – limitandosi il mezzo ad formulare la propria doglianza inmodo del tutto apodittico, con affermazioni tautologiche, prive delbenché minimo confronto con il processo interpretativo seguito dallaCorte territoriale.3.2. Duplice – ma in entrambi i casi riconducibile, ancora una vol-ta, al mancato rispetto dell'art. 366 c.p.c. – è la ragione della declara-toria di inammissibilità anche del secondo motivo.Da un lato, infatti, si deve osservare che qualsivoglia censura rife-rita all'interpretazione data dalla Corte territoriale alla domanda dellaricorrente avrebbe inevitabilmente presupposto la riproduzione speci-Sez. S1 - R.G. 14732/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 10 di 14Numero registro generale 14732/2021Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21984/2026Data pubblicaz ion e 26/06/2026fica del tenore della domanda medesima; riproduzione che, invece,risulta radicalmente assente, essendosi la ricorrente limitata a formu-lare una fugace sintesi inserita al § 18 del ricorso.Dall'altro lato, poi, identica carenza affligge il richiamo al contenu-to del Lodo arbitrale all'origine dell'odierno contendere, risultando ilcontenuto del lodo sintetizzato nello sviluppo del ricorso in modo as-solutamente generico e non idoneo a consentire un'adeguata rico-struzione del Lodo medesimo e del giudicato da esso scaturito.Carenza, questa, che, anche a non voler dare applicazione al piùrigoroso orientamento pur espresso da questa Corte (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 13662 del 21/05/2025; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n.25700 del 25/09/2024), si risolve nell'inammissibilità del motivo, do-vendosi comunque ritenere che il ricorrente che venga ad invocare icontenuti di un giudicato sia tenuto a procedere ad una esposizione esintesi della decisione coperta da giudicato nei suoi passaggi essen-ziali, in modo da assicurare in ogni caso l'intelligibilità del motivo e daconsentire a questa Corte di vagliare la censura senza che risulti ine-vitabile l'esame diretto dell'atto.3.3. Quanto al terzo ed ultimo mezzo, l'inammissibilità del mede-simo deriva sia dalla constatazione che l'affermazione censurata co-stituisce ratio ulteriore rispetto a quella già oggetto del secondo moti-vo di ricorso – dalla cui inammissibilità, quindi, deriva l'inammissibili-tà per difetto di interesse del motivo ora in esame (Cass. Sez. 3, Sen-tenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 3/11/2011;Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006) – sia, in ogni caso,dalla persistente carenza di specificità del motivo medesimo, dal mo-mento che la verifica delle deduzioni svolte dalla ricorrente in ordinealla sussistenza di un concreto interesse alla rideterminazione delSez. S1 - R.G. 14732/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 11 di 14Numero registro generale 14732/2021Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21984/2026Data pubblicaz ion e 26/06/2026proprio credito residuo avrebbe postulato nuovamente l'adeguata ri-proposizione del contenuto del lodo, in modo da verificare la possibili-tà o meno di determinare la somma ancora dovuta sulla base del tito-lo esecutivo, secondo i criteri da questa Corte reiteratamente indivi-duati (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9245 del 17/04/2009; Cass. Sez.Un., Sentenza n. 11066 del 2/07/2012; Cass. Sez. 3 - Sentenza n.29003 del 11/11/2024).4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale con-segue, a questo punto, la declaratoria di inefficacia ex art. 334 c.p.c.del ricorso incidentale, in quanto proposto oltre il termine di impu-gnazione, e cioè il 1° luglio 2021 (data di spedizione del plico posta-le), a fronte della pubblicazione della sentenza della Corte d'appello indata 7 dicembre 2020, con conseguente decorso del termine ex art.327 c.p.c. alla data del 7 giugno 2021 (cfr. Cass. Sez. 3 - Ordinanzan. 737 del 11/01/2025; Cass. Sez. 6 - 2, Decreto n. 4260 del 3/03/2015).5. In conclusione, quindi, mentre il ricorso principale deve esseredichiarato inammissibile, il ricorso incidentale deve essere dichiaratoinefficace.Segue la condanna della ricorrente principale alla rifusione in fa-vore di entrambi i controricorrenti delle spese del giudizio di legittimi-tà, liquidate direttamente in dispositivo.Giova rammentare, infatti, che, nell'ipotesi in cui il ricorso inciden-tale tardivo risulti inefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma,c.p.c., la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via prin-cipale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe statasoccombenza, atteso che la decisione della Corte di cassazione nonprocede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applica-zione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenziaSez. S1 - R.G. 14732/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 12 di 14Numero registro generale 14732/2021Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21984/2026Data pubblicaz ion e 26/06/2026che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ri-corrente principale (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 33733 del 4/12/2023; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 15220 del 12/06/2018; Cass. Sez.3, Sentenza n. 4074 del 20/02/2014).6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so-pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Senten-za n. 4315 del 20/02/2020).L'attestazione concerne peraltro il solo ricorso principale e nonquello incidentale, avendo questa Corte chiarito che la condanna alpagamento del doppio del contributo unificato non può essere pro-nunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravameabbia perso efficacia ex art. 334, secondo comma, c.p.c., trattandosidi una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nelmerito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazioneex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. 5- Ordinanza n. 1343 del 18/01/2019; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.18348 del 25/07/2017). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso principale;dichiara inefficace il ricorso incidentale;Sez. S1 - R.G. 14732/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 13 di 14Numero registro generale 14732/2021Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21984/2026Data pubblicazione 26/06/2026condanna la ricorrente a rifondere sia al ricorrente incidentale siaal controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in:- € 12.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al15% ed accessori di legge, quanto al [OSCURATO:PERSONA]'ORISTANESE;- € 12.000,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito,quanto al MINISTERO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]-BILI.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore im-porto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricor-so, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 9 aprile 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 14732/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 14 di 14
Sentenza Cassazione n. 21984/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris