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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04289/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r, lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] «IL tt_42_ ctt Cc:Ad, k-D.;•C-i re_ — udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Milano in funzione di riesame ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, in data 12 aprile 2021, aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 2 (capi 52, 63,66), 8 d.

Igs. n. 74 del 2000 (capi 51,62,67), artt. 110, 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, n. 1 e 223, r.d. n. 267 del 16 marzo 1942 (capi 53,54,59,64,65), artt. 61 n. 11, 110, 648-ter.1 cod. pen. (capo 68), artt. 2, 7 Legge n. 865 del 1967 (capo 69), art. 648 cod. pen.(art. 70 sempre per la medesima arma detenuta presso l'abitazione di cui al capo 69, provento di furto in abitazione). 1.1.Si tratta delle vicende che hanno riguardato emissioni di fatture per operazioni inesistenti, poste in essere, secondo l'incolpazione provvisoria, nella qualità di amministratore di fatto o di diritto, da parte delle società [OSCURATO:PERSONA].Ber. a.r.I., dichiarata fallita il 12 giugno 2019, del Consorzio A.C.M., dichiarato fallito il 22 maggio 2019 e della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., plurime dichiarazioni fiscali fraudolente, attraverso l'indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni dei redditi della CTS [OSCURATO:PERSONA] (anni 2012, 2013), Siber a r.I., nonché per la [OSCURATO:SOCIETA]. (anni dal 2014 al 2018), bancarotta fraudolenta aggravata per distrazione e bancarotta documentale per la Si.Berl. coop. a r.I., Inc.

Plast e ACM, nella qualità di beneficiario della condotta distrattiva relativa alla società [OSCURATO:PERSONA], anche nella veste di amministratore di fatto, dichiarata fallita il 12 giugno 2019, nonché quale amministratore di fatto del Consorzio A.C.M. e della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nella qualità anche di concreto beneficiario di condotte distrattive, auto riciclaggio per importi derivanti dai delitti presupposti di cui ai capi da 64 a 67, quale dominus della [OSCURATO:SOCIETA]., del danaro proveniente dai delitti di bancarotta per distrazione di somme trasferite alla [OSCURATO:SOCIETA]. in attività economiche e speculative dissimulando la provenienza delittuosa delle provviste.

Oltre a reati concernenti l'illecita detenzione di arma comune da sparo di provenienza furtiva.

2. Avverso l'ordinanza descritta ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del difensore, deducendo violazione dell'art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. , dell'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e 275, comma 1 e comma 3- bis cod. proc. pen. 2.1.

Sotto il primo profilo, in relazione alle esigenze di inquinamento probatorio, si osserva che il Tribunale deriva dalla natura dei reati, ascritti con certezza all'imputato, l'esistenza dell'indicata esigenza cautelare senza considerare la presunzione di innocenza, senza indicare le circostanze di fatto emerse durante le indagini, tali da reputare sussistenti manipolazioni a fini processuali.

2.2. Quanto al pericolo di recidiva questo è tratto dalla personalità dell'indagato, che per il Tribunale ha mostrato la conoscenza del sistema fraudolento che gravita sul meccanismo delle fatture per operazioni inesistenti.

Si tratta di presunzione di colpevolezza e non viene indicata la concretezza ed attualità del pericolo, quanto a elementi concreti da cui desumere l'effettività del pericolo. 2.3.11 Tribunale, quanto all'indicazione della custodia cautelare in carcere come unica misura, non si confronterebbe con la possibilità di accedere agli arresti domiciliari essendo insufficiente il richiamo all'abilità mostrata di operare nel settore dei reati tributari.

2.4. Con il quarto motivo si censura la motivazione perché il Tribunale non indica elementi per i quali non sarebbe idonea la misura della custodia domiciliare con strumenti di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Si osserva, in via generale, che va condiviso l'approdo interpretativo al quale è giunta la costante giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non possa estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure.

Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame.

La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva e quello del Tribunale del riesame è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione o permanenza della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244, di cui si riprendono le argomentazioni; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331).

1.1. Ciò posto, quanto alla dedotta violazione dell'art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., a fronte di una motivazione che, in via preliminare, si richiama a quella più estesa resa nell'ordinanza genetica, il Tribunale aggiunge un ulteriore argomento, non manifestamente illogico, quello dell'acclarata esistenza di ramificati legami con altri numerosi soggetti, scelti come meri prestanome delle società operanti nell'interesse dell'indagato, dunque della concreta possibilità di intervenire tramite terzi, allo scopo di compromettere le ulterio acquisizioni probatorie in corso di accertamento.K, A fronte di tale ulteriore deduzione, la censura prospettata appare genericamente formulata.

Del resto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro eventuale conclusione (ex multis Sez. 5, n. 6793 del 7/01/2015, M., Rv. 262687; Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270561).

1.2. Quanto al pericolo di recidiva, a fronte del limpido ed esaustivo percorso motivazionale seguito dal giudice di merito, anche con riferimento alla sussistenza dell'esigenza di tutela della collettività, che il Tribunale ha ritenuto sussistente, in considerazione della particolare competenza nel settore mostrata dall'indagato, della puntuale conoscenza dei sistemi fraudolenti che gravitano intorno al descritto giro vorticoso di fatture per operazioni inesistenti, nonché in ordine alla strumentalizzazione all'attività illecita di numerosissime strutture societarie, intestate a vari prestanome, con profili di ulteriore gravità delineati nella circostanze della vigenza, a carico dell'indagato, di misure alternative mentre questi operava (cfr. pag. 29 dell'ordinanza impugnata), i rilievi del ricorrente, oltre che per la loro natura fattuale, si caratterizzano per un'evidente genericità.

Tanto, se si considera, peraltro, l'ulteriore profilo di gravità, sottolineato dal Tribunale (cfr. pag. 30) quanto alla personalità dell'indagato, trovato in possesso di un'arma oltre che di munizioni e caricatore, di cui è emerso avesse estrema dimestichezza e che aveva a propria disposizione sul luogo di "lavoro" (cfr. pag. 31), nonché in quanto indicato come gravato da precedenti, in materia di estorsione e stupefacenti, elementi con i quali la censura non si confronta in alcuna parte, risultando del tutto aspecifica.

Sull'attualità del pericolo, poi, il Tribunale sottolinea come parte delle condotte giungano fino al 2019, con riferimento anche a quelle distrattive che hanno condotto al fallimento di alcune società del gruppo, nonché evidenzia come le modalità operative si siano adeguate allo sviluppo delle occasioni via via presentatesi, partendo dalla realizzazione di reati tributari, per, poi, realizzare ingenti profitti attraverso la strumentalizzazione delle società, prima svuotate e, successivamente, abbandonate al fallimento, con il consolidamento del profitto, infine, attraverso condotte di riciclaggio.

Le esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen. debbono reputarsi, dunque, addirittura conclamate, alla luce dei profili fattuali di cui si è appena dato conto, non senza aggiungere come i medesimi valgano senz'altro ad integrare il richiesto requisito della concretezza, da interpretarsi correttamente alla luce di quanto emerge dai passaggi argomentativi della motivazione della sentenza n. 20769 del 28 aprile 2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, laddove si è evidenziato come gli "indici rivelatori" da prendere in esame, ai fini della verifica della reale sussistenza del requisito in questione — come pure di quello, formalmente distinto, dell'attualità — sono da individuarsi nelle "specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato", così ancorandosi ad un giudizio prognostico che il Tribunale del riesame, lungi dall'aver eluso, ha puntualmente eseguito, nei termini già esposti. 1.3.In ordine al terzo motivo di censura, si osserva che il ricorso, quanto all'indicazione della custodia cautelare in carcere come unica misura, prospetta una critica del tutto avulsa da qualsivoglia confronto con la realtà della presente vicenda processuale, in cui la descritta commissione di una serie di condotte illecite, eseguite avvalendosi di molteplici apporti da parte di terzi, nella vigenza di misure alternative a carico dell'indagato, evidenziano — così come opinato dal Tribunale — l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, con conseguente, necessitato ricorso a quella più gravosa della custodia cautelare in carcere.

1.4. Il quarto motivo è, del pari, inammissibile posto che è meramente assertivo e non indica, puntualmente, le ragioni, in fatto e in diritto, per le quali la misura degli arresti domiciliari con strumento di controllo a distanza sarebbe adeguata, rispetto alla descritta incapacità dell'indagato di adeguarsi alle prescrizioni dell'autorità e, soprattutto, di avvalersi di una rete di rapporti nel settore, rivelandosi del tutto aspecifico. 2.

Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

2.1. Non derivando, dalla presente sentenza, la liberazione dell'imputato, devono essere disposti, a cura della cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, il 21/10/2021 Il consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r, lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] «IL tt_42_ ctt Cc:Ad, k-D.;•C-i re_ — udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Milano in funzione di riesame ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, in data 12 aprile 2021, aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 2 (capi 52, 63,66), 8 d. Igs. n. 74 del 2000 (capi 51,62,67), artt. 110, 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, n. 1 e 223, r.d. n. 267 del 16 marzo 1942 (capi 53,54,59,64,65), artt. 61 n. 11, 110, 648-ter.1 cod. pen. (capo 68), artt. 2, 7 Legge n. 865 del 1967 (capo 69), art. 648 cod. pen.(art. 70 sempre per la medesima arma detenuta presso l'abitazione di cui al capo 69, provento di furto in abitazione). 1.1.Si tratta delle vicende che hanno riguardato emissioni di fatture per operazioni inesistenti, poste in essere, secondo l'incolpazione provvisoria, nella qualità di amministratore di fatto o di diritto, da parte delle società [OSCURATO:PERSONA].Ber. a.r.I., dichiarata fallita il 12 giugno 2019, del Consorzio A.C.M., dichiarato fallito il 22 maggio 2019 e della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., plurime dichiarazioni fiscali fraudolente, attraverso l'indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni dei redditi della CTS [OSCURATO:PERSONA] (anni 2012, 2013), Siber a r.I., nonché per la [OSCURATO:SOCIETA]. (anni dal 2014 al 2018), bancarotta fraudolenta aggravata per distrazione e bancarotta documentale per la Si.Berl. coop. a r.I., Inc. Plast e ACM, nella qualità di beneficiario della condotta distrattiva relativa alla società [OSCURATO:PERSONA], anche nella veste di amministratore di fatto, dichiarata fallita il 12 giugno 2019, nonché quale amministratore di fatto del Consorzio A.C.M. e della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nella qualità anche di concreto beneficiario di condotte distrattive, auto riciclaggio per importi derivanti dai delitti presupposti di cui ai capi da 64 a 67, quale dominus della [OSCURATO:SOCIETA]., del danaro proveniente dai delitti di bancarotta per distrazione di somme trasferite alla [OSCURATO:SOCIETA]. in attività economiche e speculative dissimulando la provenienza delittuosa delle provviste. Oltre a reati concernenti l'illecita detenzione di arma comune da sparo di provenienza furtiva. 2. Avverso l'ordinanza descritta ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del difensore, deducendo violazione dell'art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. , dell'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e 275, comma 1 e comma 3- bis cod. proc. pen. 2.1. Sotto il primo profilo, in relazione alle esigenze di inquinamento probatorio, si osserva che il Tribunale deriva dalla natura dei reati, ascritti con certezza all'imputato, l'esistenza dell'indicata esigenza cautelare senza considerare la presunzione di innocenza, senza indicare le circostanze di fatto emerse durante le indagini, tali da reputare sussistenti manipolazioni a fini processuali. 2.2. Quanto al pericolo di recidiva questo è tratto dalla personalità dell'indagato, che per il Tribunale ha mostrato la conoscenza del sistema fraudolento che gravita sul meccanismo delle fatture per operazioni inesistenti. Si tratta di presunzione di colpevolezza e non viene indicata la concretezza ed attualità del pericolo, quanto a elementi concreti da cui desumere l'effettività del pericolo. 2.3.11 Tribunale, quanto all'indicazione della custodia cautelare in carcere come unica misura, non si confronterebbe con la possibilità di accedere agli arresti domiciliari essendo insufficiente il richiamo all'abilità mostrata di operare nel settore dei reati tributari. 2.4. Con il quarto motivo si censura la motivazione perché il Tribunale non indica elementi per i quali non sarebbe idonea la misura della custodia domiciliare con strumenti di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Si osserva, in via generale, che va condiviso l'approdo interpretativo al quale è giunta la costante giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non possa estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva e quello del Tribunale del riesame è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione o permanenza della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244, di cui si riprendono le argomentazioni; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331). 1.1. Ciò posto, quanto alla dedotta violazione dell'art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., a fronte di una motivazione che, in via preliminare, si richiama a quella più estesa resa nell'ordinanza genetica, il Tribunale aggiunge un ulteriore argomento, non manifestamente illogico, quello dell'acclarata esistenza di ramificati legami con altri numerosi soggetti, scelti come meri prestanome delle società operanti nell'interesse dell'indagato, dunque della concreta possibilità di intervenire tramite terzi, allo scopo di compromettere le ulterio acquisizioni probatorie in corso di accertamento.K, A fronte di tale ulteriore deduzione, la censura prospettata appare genericamente formulata. Del resto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro eventuale conclusione (ex multis Sez. 5, n. 6793 del 7/01/2015, M., Rv. 262687; Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270561). 1.2. Quanto al pericolo di recidiva, a fronte del limpido ed esaustivo percorso motivazionale seguito dal giudice di merito, anche con riferimento alla sussistenza dell'esigenza di tutela della collettività, che il Tribunale ha ritenuto sussistente, in considerazione della particolare competenza nel settore mostrata dall'indagato, della puntuale conoscenza dei sistemi fraudolenti che gravitano intorno al descritto giro vorticoso di fatture per operazioni inesistenti, nonché in ordine alla strumentalizzazione all'attività illecita di numerosissime strutture societarie, intestate a vari prestanome, con profili di ulteriore gravità delineati nella circostanze della vigenza, a carico dell'indagato, di misure alternative mentre questi operava (cfr. pag. 29 dell'ordinanza impugnata), i rilievi del ricorrente, oltre che per la loro natura fattuale, si caratterizzano per un'evidente genericità. Tanto, se si considera, peraltro, l'ulteriore profilo di gravità, sottolineato dal Tribunale (cfr. pag. 30) quanto alla personalità dell'indagato, trovato in possesso di un'arma oltre che di munizioni e caricatore, di cui è emerso avesse estrema dimestichezza e che aveva a propria disposizione sul luogo di "lavoro" (cfr. pag. 31), nonché in quanto indicato come gravato da precedenti, in materia di estorsione e stupefacenti, elementi con i quali la censura non si confronta in alcuna parte, risultando del tutto aspecifica. Sull'attualità del pericolo, poi, il Tribunale sottolinea come parte delle condotte giungano fino al 2019, con riferimento anche a quelle distrattive che hanno condotto al fallimento di alcune società del gruppo, nonché evidenzia come le modalità operative si siano adeguate allo sviluppo delle occasioni via via presentatesi, partendo dalla realizzazione di reati tributari, per, poi, realizzare ingenti profitti attraverso la strumentalizzazione delle società, prima svuotate e, successivamente, abbandonate al fallimento, con il consolidamento del profitto, infine, attraverso condotte di riciclaggio. Le esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen. debbono reputarsi, dunque, addirittura conclamate, alla luce dei profili fattuali di cui si è appena dato conto, non senza aggiungere come i medesimi valgano senz'altro ad integrare il richiesto requisito della concretezza, da interpretarsi correttamente alla luce di quanto emerge dai passaggi argomentativi della motivazione della sentenza n. 20769 del 28 aprile 2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, laddove si è evidenziato come gli "indici rivelatori" da prendere in esame, ai fini della verifica della reale sussistenza del requisito in questione — come pure di quello, formalmente distinto, dell'attualità — sono da individuarsi nelle "specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato", così ancorandosi ad un giudizio prognostico che il Tribunale del riesame, lungi dall'aver eluso, ha puntualmente eseguito, nei termini già esposti. 1.3.In ordine al terzo motivo di censura, si osserva che il ricorso, quanto all'indicazione della custodia cautelare in carcere come unica misura, prospetta una critica del tutto avulsa da qualsivoglia confronto con la realtà della presente vicenda processuale, in cui la descritta commissione di una serie di condotte illecite, eseguite avvalendosi di molteplici apporti da parte di terzi, nella vigenza di misure alternative a carico dell'indagato, evidenziano — così come opinato dal Tribunale — l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, con conseguente, necessitato ricorso a quella più gravosa della custodia cautelare in carcere. 1.4. Il quarto motivo è, del pari, inammissibile posto che è meramente assertivo e non indica, puntualmente, le ragioni, in fatto e in diritto, per le quali la misura degli arresti domiciliari con strumento di controllo a distanza sarebbe adeguata, rispetto alla descritta incapacità dell'indagato di adeguarsi alle prescrizioni dell'autorità e, soprattutto, di avvalersi di una rete di rapporti nel settore, rivelandosi del tutto aspecifico. 2. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. 2.1. Non derivando, dalla presente sentenza, la liberazione dell'imputato, devono essere disposti, a cura della cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 21/10/2021 Il consigliere
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