CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 giugno 2025
Cassazione n. 23821/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez.891/2025 [OSCURATO:PERSONA] Rosati CC - 05/06/2025 R.G.N. 14408/2025 [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/08/1977; avverso l’ordinanza emessa in data 20/02/2025 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udito le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigetto la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro emessa in data 17 gennaio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23821/2025 Roma, lì, 25/06/2025 2025, che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari. In queste ordinanza Fiorenza è stato ritenuto gravemente indiziato della commissione del delitto di cui all’art. 416-ter cod. pen., contestato al capo 15) dell’imputazione cautelare, in quanto il ricorrente si sarebbe accordato con [OSCURATO:PERSONA] e con alcuni candidati alle elezioni amministrative indette per il 3 e il 4 ottobre 2021 nel Comune di Badolato per procacciare loro voti mediante l’uso della forza di intimidazione derivante dalla notoria pregressa vicinanza al sodalizio mafioso di riferimento dei Gallace. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA], coniuge di Fiorenza, malgrado i pochi voti ottenuti, su imposizione di Paparo, sarebbe stata nominata dal sindaco [OSCURATO:PERSONA] assessore esterno con delega alla scuola e alla pubblica istruzione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso questo provvedimento e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il difensore ha censurato il difetto, l’apparenza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-ter cod. pen. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto esponente di spicco della cosca Gallace di Guardiavalle, sarebbe intervenuto un accordo per procurare voti per le elezioni in cambio di utilità; Paparo, in ossequio agli accordi presi, avrebbe preteso dal ricorrente di orientare la condotta della moglie [OSCURATO:PERSONA] all’interno dell’ente comunale e le avrebbe fatto accettare la nomina ad assessore. Il ricorrente sarebbe stato consapevole della caratura criminale di Paparo, in quanto lo stesso, nel parlare con Fiorenza, si sarebbe dichiarato pronto a raccogliere voti anche con l’uso della forza e avrebbe detto alla Giannini, anche alla presenza di Fiorenza, di non rivelare mai il suo nome nella vicenda politica, ricevendo rassicurazioni in proposito dalla donna. Ad avviso del difensore, tuttavia, questa ricostruzione sarebbe illogica; Giannini sarebbe, infatti, stata inserita in una lista civetta (Uniti per Badolato) solo all’ultimo momento disponibile, in quanto mancava un candidato per la regolare presentazione della stessa. Fiorenza, inoltre, sarebbe stato contattato solo successivamente per la sottoscrizione dell’atto di presentazione della lista. Dopo la nomina ad assessore di Giannini non vi sarebbero prove che la sua attività sia stata condizionata da Paparo o asservita alle esigenze mafiose. Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza dell’accordo tra Paparo e i coniugi [OSCURATO:PERSONA] per il procacciamento dei voti in cambio del condizionamento dell’attività politica di Giannini. 2.2. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito l’apparenza, la manifesta illogicità e/o la contraddittorietà della motivazione, con riferimento all’art. 275 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame illogicamente non avrebbe considerato che le condotte illecite sono state tenute solo in occasione della vicenda elettorale già esaurita. Il Tribunale del riesame, inoltre, avrebbe illogicamente ignorato che le condotte contestate sono state commesse dal 3-4 ottobre sino al 19 ottobre 2021; l’ampio lasso di tempo decorso tra le condotte contestate e l’adozione della misura cautelare precluderebbe di ritenere concrete e attuali le esigenze cautelari. Lo stato di detenzione di Paparo, le dimissioni di Giannini dalla giunta del Comune di Badolato e il commissariamento di questo Comune, peraltro, renderebbero impossibile il pericolo di reiterazione del reato. 3. Con istanza depositata in data 9 maggio 2025 il difensore ha chiesto la trattazione orale del ricorso. 4. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 22 maggio 2025, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 5. In data 21 maggio 2025 il difensore ha depositato motivi aggiunti e ha rilevato, citando i principi di diritto enunciati da Sez. 6, n. 14344 del 2025, che la potenziale, generica e indeterminata promessa da parte dell’esponente politico del condizionamento a favore del Paparo delle varie attività dell’ente, direttamente evocata dal Tribunale di Catanzaro in alcuni punti dell’ordinanza impugnata, non può integrare la promessa di altra utilità nel significato precisato dal primo comma dell’art. 416-ter cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Con il primo motivo di ricorso, il difensore ha censurato la violazione dell’art. 416-ter cod. pen., in quanto le condotte contestate non sarebbero ascrivibili alla fattispecie di reato contestata, e il vizio di motivazione sul punto. 3. Il motivo è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che, in tema di scambio elettorale politico-mafioso, l’esistenza di un’intesa per il procacciamento di consensi elettorali con modalità mafiose può essere desunta anche in via indiziaria, mediante la valorizzazione di indici fattuali della natura dell’accordo, quali la fama criminale del procacciatore, l’assoggettamento alla forza intimidatrice promanante dagli affiliati ad associazione di tipo mafioso e l’utilità del loro apporto per il reclutamento elettorale nella zona d’influenza dell’organizzazione criminale (Sez. 5, n. 42651 del 03/10/2024, Ponticelli, Rv. 287238 – 02; Sez. 5, n. 26426 del 07/05/2019, Merola, Rv. 275638 – 01; Sez. 6, n. 9442 del 20/02/2019, Zullo, Rv. 275157 – 01). La possibilità di ricostruire in via indiziaria lo scambio elettorale politico- mafioso, tuttavia, non esime il giudice dalla necessità di ricostruirne accuratamente lo specifico contenuto, per verificarne la corrispondenza al tipo delineato dall’art. 416-ter cod. pen. e, dunque, per affermarne o escluderne la punibilità. Questo sindacato non è stato svolto dal Tribunale del riesame e dal Giudice per le indagini preliminari. Le condotte contestate al ricorrente nell’ordinanza impugnata e nell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro del 17 gennaio 2025 non sono, infatti, sussumibili nella fattispecie incriminatrice contestata. Il reato di scambio elettorale politico mafioso ha per oggetto la «promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416 bis» e si consuma con la mera stipulazione dell’intesa illecita. Il ricorrente, per quanto riportato nell’ordinanza impugnata, era consapevole dell’intento di [OSCURATO:PERSONA] di ricorrere all’uso della forza per procacciare voti alla lista “[OSCURATO:PERSONA]”, risultata vincitrice, ma non risulta aver pattuito alcuno scambio elettorale politico-mafioso, aver concorso, in alcuna forma, alla realizzazione dello stesso o essersi attivato per la sua esecuzione. Il ricorrente è stato uno dei sottoscrittori della “lista civetta” Uniti per Badolato nella quale si è candidata la moglie, [OSCURATO:PERSONA], ma dall’ordinanza non risulta che sia stato concluso alcun patto di scambio politico mafioso per procurare voti alla stessa. L’intervento di [OSCURATO:PERSONA], che all’esito delle consultazioni elettorali ha riportato solo ventinove voti era, infatti, finalizzato solo a consentire la presentazione della lista antagonista a quella risultata vincitrice e garantire la legalità delle elezioni, in quanto mancava numericamente un candidato. Il Tribunale del riesame, anzi, ha rilevato come Paparo abbia detto a Giannini che non avrebbe dovuto nemmeno votarsi, ma dare la preferenza al figlio Maicol. Per quanto risulta dall’ordinanza impugnata, dunque, non risulta esservi stato alcun patto di scambio politico elettorale che abbia favorito [OSCURATO:PERSONA], né che i voti riportati dalla stessa siano stati l’esito di condotte di intimidazione. Assolutamente irrilevante rispetto alla fattispecie di cui all’art. 416-ter cod. pen. risulta, inoltre, l’accettazione da parte di Giannini della nomina ad assessore. La fattispecie di reato di scambio elettorale politico-mafioso ha, infatti, ad oggetto la compravendita dei voti in vista delle consultazioni elettorali e non già le successive nomine nell’ente comunale, che sono estranee al perimetro del fatto tipico. Per quanto descritta nell’ordinanza impugnata, peraltro, la nomina di Giannini ad assessore è maturata per circostanze politiche interna alla giunta, successive all’elezione e prive di connessione con gli accordi pre-elettorali asseritamente intervenuti (l’eccessivo protagonismo dell’assessore [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe “oscurato” la figura del sindaco, e la necessità di garantire le “quote rosa”). Le condotte contestate a Fiorenza e Giannini, pertanto, sono dimostrative dell’inquinamento della dialettica politica nel Comune di Badolato, ma, nei limiti delibatori propri della sede cautelare, non sono tipiche ai sensi dell’art. 416-ter cod. pen. Difetta, dunque, in radice la gravità indiziaria del reato contestato al ricorrente. L’accoglimento del primo motivo di ricorso, in ragione della sua valenza preliminare, determina l’assorbimento delle ulteriori censure proposte da parte del ricorrente. 4. Alla stregua di tali rilievi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, unitamente all’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro del 17 gennaio 2025 e il ricorrente deve essere immediatamente liberato, se non detenuto per altra causa. P.Q.M Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro del 17 gennaio 2025 e ordina l’immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per altro. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 05/06/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]