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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 22538/2022

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, d.l. n. 137/2020la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24254/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 75, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Oggetto: Proprietà - Azione di rivendicazione R.G.N. 24254/2017 Ud. 15/06/2022 PU R.G. 24254/2017 - Pagina nr. 2 di 21 -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1194/2016 depositata il 17/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che il Tribunale accertasse che l’area ed i garage distinti al locale catasto edilizio al foglio 151, part. 210, 210 sub 2 e 210 sub 3 erano di proprietà di: 1) [OSCURATO:PERSONA] per la quota di 9/21; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per la quota di 2/21 ciascuno; 3) [OSCURATO:PERSONA] per la quota di 1/21; 4) [OSCURATO:PERSONA], cioè l’attore stesso, per la quota di 1/21.

Il tutto con riconoscimento della servitù di passaggio su una porzione della part. 210 come individuata in un atto di divisione a rogito notaio Caglini del 7 maggio 1955.

R.G. 24254/2017 - Pagina nr. 3 di 21 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono aderendo alla domanda attorea. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], invece, contestarono nel merito la domanda, allegando: a) [OSCURATO:PERSONA] di avere acquistato da [OSCURATO:PERSONA] con atto del 7 marzo 1969 le porzioni di fabbricato al medesimo Eusebi assegnate con l’atto di divisione del 1955, con tutti i diritti nascenti dall’atto di divisione, e quindi compresa la quota di 1/3 del diritto di proprietà sulla corte contraddistinta alla part. 210; b) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di avere acquistato dai “signori Eusebi” con atto notarile del 16 agosto 1988, tutti i residui diritti di proprietà a questi spettanti sulla part. 210.

2. Il Tribunale di Camerino, all’esito dell’istruttoria, respinse la domanda dell’attore e dei convenuti che ad essa avevano aderito, ritenendo fondata la tesi dei convenuti [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso tale decisione venne proposto appello, separatamente, sia da [OSCURATO:PERSONA], sia da Antonio ed [OSCURATO:PERSONA] (figli di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], Carla e [OSCURATO:PERSONA] (figli di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4. Riuniti gli appelli e dopo che nel giudizio si era costituita [OSCURATO:PERSONA] -nipote di [OSCURATO:PERSONA]- la Corte d’Appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, accolse la domanda originariamente proposta, dichiarando che l’area ed i garage distinti al locale catasto edilizio al foglio 151, part. 210, 210 sub 2 e 210 sub 3 eranodi proprietà di: R.G. 24254/2017 - Pagina nr. 4 di 21 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]) per la quota di 3/21 ciascuno; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ebi, [OSCURATO:PERSONA] per la quota di 2/21 ciascuno; 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché Carla e [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]) per la quota di 1/21 ciascuno.

La Corte territoriale, alla luce della complessità della vicenda, statuì l’integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.

4.1. Nella propria articolata motivazione, la Corte anconetana, dopo aver disatteso alcune eccezioni preliminari, in primo luogo affrontò il tema della qualificazione dell’originaria domanda -e delle contrarie deduzioni degli originari convenuti [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la qualificazione operata dal giudice di prime cure e puntualizzando che le osservazioni da quest’ultimo svolte in ordine alla interpretazione degli atti pubblici allegati dalla parti non valevano ad introdurre uno specifico petitum relativo all’interpretazione dei contratti, bensì erano meramente funzionali alla valutazione della domanda di rivendica.

Sulla scorta di tale valutazione, quindi, la Corte anconetana disattese, in primo luogo, l’eccezione con cui gli appellati deducevano sia l’avvenuta formulazione da parte degli appellanti di domande nuove inammissibili sia la mancata impugnazione dell’accertamento della piena validità ed efficacia traslativa degli atti negoziali dai medesimi appellati invocati a proprio favore.

Osservò, infatti, la Corte che gli appellanti avevano riproposto l’originaria domanda già formulata in primo grado, investendo con il proprio gravame l’integralità della decisione di prime cure, e quindi anche i profili di validità dei contratti, essendo questi ultimi strettamente connessi alla valutazione della fondatezza della domanda di rivendica.

R.G. 24254/2017 - Pagina nr. 5 di 21 Sempre in virtù della qualificazione complessiva della domanda e delle deduzioni dei convenuti-appellati, la Corte, in secondo luogo , escluse che queste ultime integrassero delle domande riconvenzionali e, ritenuto che le stesse mirassero alla sola reiezione delle originarie domande degli appellanti, le qualificò quali mere eccezioni, come tali ammissibili e non tardivamente formulate.

4.2. Passando all’esame nel merito –e per quanto ancora qui rileva, considerato che non è stato proposto ricorso in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]- la Corte anconetana, con riferimento alla posizi one di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], osservò che: a) erronea era in primo luogo la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse dato prova del proprio titolo di proprietà, e ciò in quanto proprio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano assunto di avere acquistato i diritti da essi rivendicati sulla particella 201 dai “signori Eusebi”, in tal modo riconoscendo la originaria proprietà di questi ultimi e sollevando [OSCURATO:PERSONA] da ogni ulteriore onere probatorio; b) erano, semmai, proprio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad avere omesso la produzione dell’atto pubblico del 16 agosto 1988, sulla cui scorta assumevano di avere acquistato tutti i residui diritti di proprietà a questi spettanti sulla part. 210; c) tale lacuna non poteva essere colmata da altri elementi documentali quali la riproduzione di una clausola contrattuale nell’originario atto di citazione in primo grado, in quanto la locuzione in essa contenuta (“con diritto alla corte comune n. 210”) risultava del tutto generica, sia R.G. 24254/2017 - Pagina nr. 6 di 21 perché non individuava il diritto trasferito sia perché, sulla scorta dell’atto di divisione del 1955, la corte non poteva considerarsi comune, dovendosi quindi interpretarsi la locuzione come riferimento all’uso e transito; d) parimenti irrilevanti erano l e produzioni sia della trascrizione dell’atto pubblico di compravendita sia di una dichiarazione rilasciata dal notaio rogante dieci anni dopo la stipula dell’atto, in quanto, da un lato, la trascrizione non poteva costituire base per individuare la volontà effettivamente espressa dalle partie, dall’altro, la dichiarazione del notaio risultava del tutto ininfluente ai fini dell’interpretazione di un atto che andava valutato esclusivamente sulla scorta del suo proprio contenuto; e) irrilevante, infine, era l’esito di un giudizio possessorio svoltosi innanzi al Tribunale di Camerino e definito con sentenza passata in giudicato, dal momento che lo stesso aveva avuto ad oggetto la distinta situazione possessoria, svolgendo un accertamento solo incidentale sui titoli di proprietà.

5. Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.

6. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento R.G. 24254/2017 - Pagina nr. 7 di 21 del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria e sono pervenute le conclusioni scritte del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si articola in seimotivi

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione del disposto di cui all’art. 346 c.p.c.

Il ricorso, dopo aver ricostruito il contenuto delle originarie domande formulate in primo grado, deduce che, non essendo state riproposte in appello le domande di accertamento della invalidità dell’atto di acquisto dei ricorrenti del 1988 -disattese dal giudice di primo grado-deve ritenersi che sul rigetto delle domande dell’attore e dei convenuti aderenti sia sceso il giudicato.

Argomenta, quindi, che la decisione della Corte d’Appello anconetana abbia omesso di applicare il disposto di cui all’art. 346 c.p.c., in quanto doveva dichiarare l’appello inammissibile per avvenutopassaggio in giudicato della decisione del Tribunale di Camerino.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 112 c.p.c.

Il ricorso lamenta che la Corte d’appello abbia interpretato non correttamente le domande come formulate in primo grado e , successivamente,in appello, in tal modo omettendo di rilevare che in secondo grado la domanda di accertamento negativo relativa all’atto notarile del 1988 -prodromica all’accertamento della proprietà-non era stata riproposta.

Tale erronea interpretazione - tradottasi nel non R.G. 24254/2017 - Pagina nr. 8 di 21 rilevare che la domanda svolta in primo grado era una mera domanda contrattuale di accertamento negativo del contenuto dell’atto del 1988- avrebbe indotto la Corte territoriale a pronunciarsi su una domanda di rivendica non formulata in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] e dagli intervenuti aderenti, violando in tal modo l’art. 112 c.p.c.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.

In stretta correlazione con i motivi precedenti, il ricorso lamenta che la domanda di rivendica formulata in appello grado da [OSCURATO:PERSONA] e dagli intervenuti aderenti costituiva domanda nuova inammissibile. 1.4.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.

Il ricorso deduce che, come conseguenza dell’erroneo inquadramento della domanda, la Corte anconetana avrebbe operato un rovesciamento degli oneri probatori, laddove di tali oneri avrebbe dovuto essere integralmente gravato l’attore il quale agiva per ottenere l’accertamento negativo del contenuto dell’atto del 1988 o, in subordine, per ottenerne la declaratoria di invalidità. 1.5.Con il quinto motivo si deduce : a) in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 segg. c.c.; b) in relazione all’art. 360, n. 4 , c.p.c., la violaz ione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.

La Corte d’appello, infatti: 1) si sarebbe diffusa sull’interpretazione del tenore e del valore dell’atto notarile del 1988, sebbene lo stesso non fosse mai stato prodotto in giudizio dall’attore –cui gravava ilrelativo onere– applicando criteri interpretativi erronei e R.G. 24254/2017 - Pagina nr. 9 di 21 stravolgendo l’effettivo valore dell’atto, per giungere all’erronea conclusione di escludere dall’effetto traslativo dell’atto la part. 210 e di interpreta re la locuzione “con diritto alla corte comune n. 210” in modo contrastante sia con la lettera della previsione sia con la natura comune e pertinenziale dell’area in questione; 2) avrebbe omesso di considerare che costituiva circostanza ammessa dallo stesso attore - e suffragata dalla riproduzione parziale dell’atto del 1988 nel testo dell’originaria citazione- il fatto che la particella in questione era stata trasferita agli odierni ricorrenti con l’atto del 1988. 1.6.Con il sesto motivo si deduce : a) in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violaz ione degli artt.2727, 2728, 2729 c.c. e 116 c.p.c.; b) in relazione all’art. 360, n. 5 , c.p.c., l ’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Ciò in quanto la Corte territoriale avrebbe: 1) negato rilevanza probatoria sia alla trascri zione dell’atto del 1988 sia alla dichiarazione scritta rilasciata dal notaio rogante sia agli esiti del giudizio possessorio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli odierni ricorrenti, i quali sono nel possesso della part. 210; 2) conseguentemente, o messo di esaminare tali profili aventi carattere decisivo ai fini della definizione del giudizio.

2. Preliminarmente, si impone l’esame delle eccezioni in rito sollevate dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Quanto all’eccezione di improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., la stessa appare R.G. 24254/2017- Pagina nr. 10 di 21 infondata in quanto risultano regolarmente prodotte le copie notificate della sentenza impugnata, come osservato anche dal PG nelle proprie conclusioni scritte.

2.2. Quanto all’inammissibilità del ricorso per violazione degli artt.325 e 326 c.p.c., anche in questo si deve rilevare la presenza della prova della tempestiva notifica del ricorso a tutte le parti del giudizio di appello.

2.3. Quanto alla inammissibilità del ricorso per violazione degli artt.366 c.p.c. e 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994, appare sufficiente - per ritenere infondata l’eccezione-il richiamo ai principi dettati da Cass. Sez.

U -Sentenza n. 22438 del 24/09/2018 - Rv. 650462 – 01 , peraltro nell’ottica della riaffermazione della rinnovata vitalità d el “ principio cardine di "strumentalità delle forme" degli atti delprocesso, siccome prescritte dalla legge non per la realizzazione di unvalore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma in quanto strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato ” , giungendo a “sussumere come ipotesi fisiologica nell'ambito della fattispecie processualedell'art. 369 c.p.c. anche quella del deposito in copia analogica delricorso in forma di documento informatico notificato a mezzo p.e.c. in assenza della attestazione di conformità ex art. 9 della legge n. 53 del 1994, dando rilievo, questa volta, al mancato disconoscimento, da parte del controricorrente destinatario della notificazione, dellaconformità di detta copia all'originale telematico, in applicazionedell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005.”.

2.4. Quanto alla inammissibilità del ricorso per violazione degli artt.83 c.p.c., e 18, comma 5, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, si osserva che, come rilevato anche dal Procuratore Generale, è presente in atti l’originale del ricorso “analogico” con la procura a margine, da derivando l’applicazione del principio p e r cui la procura ex artt. 83, R.G. 24254/2017- Pagina nr. 11 di 21 terzo comma, e 365 c.p.c., se incorporata nell'atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene, sicché non rileva, ai fini della verifica della sussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la sua presenza nell'originale (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 35466 del 19/11/2021 -Rv. 662974 - 01).

3. I primi quattro motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto convergono nel dedurre una erronea interpretazione, da parte della Corte territoriale, della domanda originariamente formulata in primo grado.

Errore -sostiene il ricorso- da cui sarebbero scaturiti sia il mancato rilievo della novità della domanda formulata in grado di appello sia una erronea individuazione dei criteri di riparto degli oneri probatori.

I motivi sono da ritenersi infondati.

3.1. Va premesso che il principiosecondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'error in procedendo.

In tale ipotesi, infatti, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame e all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti. (Cass. Sez. 5 - Ordin anza n. 25259 del 25/10/2017 - Rv. 646124 – 01; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 12022 del 08/08/2003 - Rv. 565844 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21421 del 10/10/2014 -Rv. 632593 - 01).

3.2. L’esame dell’atto introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di Camerino -che peraltro lo stesso giudice di prime cure aveva qualificato quale domanda di accertamento della proprietà e, in R.G. 24254/2017- Pagina nr. 12 di 21 subordine, come azione di nullità o annullamento dell’atto pubblico in data 16 agosto 1988- viene ad evidenziare che la correttezza d ella qualificazione, operata dalla Corte territoriale , come domanda di accertamento della proprietà dei beni in contestazione, con presupposti ed oneri probatori sovrapponibili a quelli dell’azione di rivendica.

Da un lato, infatti, l’Azione di revindica ha, come presupposto necessario, l'assenza del possesso del bene rivendicato in colui che afferma di esserne proprietario ed è caratterizzata dalla finalità di modificare uno stato di fatto preesistente, non conforme allo stato di diritto, attraverso la restituzione del bene anzidetto al suo legittimo proprietario (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4416 del 26/02/2007 - Rv. 596948 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7777 del 14/04/2005 - Rv. 581809 -01), al punto che la domanda di rilascio del bene rivendicato deve essere ritenuta necessariamente implicita nell'esercizio dell’azione medesima(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2310 del 09/11/1970 (Rv. 348501 -01).

Dall’altro lato, va rammentato, che questa Corte ha ritenuto configurabile un’azione di accertamento della proprietà – che si ha qualora un soggetto si limiti a richiedere al giudice l'accertamento che un determinato bene, detenuto da un terzo, gli appartiene, senza chiederne la restituzione– concludendo nel senso che tale a zione , essendo pur sempredi natura reale, postula lo stesso rigore probatorio di quella di rivendicazione, con la quale coincide quanto all'accertamento della proprietà sulla cosa contesa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1650 del 21/02/1994 - Rv. 485390 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3340 del 07/04/1987 -Rv. 452386 - 01) .

3.3. La Corte territoriale risulta essersi conformata a tali principi, giungendo alla condivisibile conclusione per cui sin dal giudizio di primo grado la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] era una domanda di R.G. 24254/2017- Pagina nr. 13 di 21 accertamento della proprietà, rispetto alla quale le domande di nullità ed annullamento dell’atto pubblico -formulate eloquentemente in via subordinata- si presentavano come connesse ma non esaurivano - come invece sostenuto dai ricorrenti- l’ambito del petitum di cui alla citazione, fermo restando che la stessa Corte territoriale ha escluso che tali ultime domande fossero state oggetto di rinuncia, con argomentazioni che il secondo motivo di ricorso non viene a criticare in modo adeguatamente incisivo.

Pacificamente, infatti, [OSCURATO:PERSONA], al momento in cui propose l’azione, era privo del possesso dei beni di cui assumeva essere comproprietario, emergendo -ed è anzi circostanza che gli stessi ricorrenti valorizzano nei propri motivi di ricorso- che il medesimo era risultato soccombente rispetto agli odierni ricorrenti in un’azione possessoria proposta nei confronti di questi ultimi.

Altrettanto evidente, dall’esame delle domande, era il fatto che la finalità dell’azione proposta dall’odierno controricorrente er a quella di accertare la (con)titolarità di un bene che era invece nel possesso degli odierni ricorrenti, e sul quale i medesimi accampavano la piena titolarità.

Il fatto, quindi, che la domanda si allacciassead una interpretazione del titolo di acquisto dei ricorrenti -e, in subordine, alla deduzione di profili di invalidità delmedesimo titolo- non consente di ricondurre la domanda medesima nell’ambito di una mera azione contrattuale, ed è invece pienamente compatibile con un’ azione di rivendicazione, a maggior ragione ove si rammenti che in tema di azione di rivendicazione, ai fini dell'individuazione del bene conteso, la base primaria dell'indagine del giudice è costituita proprio dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, costituendo peraltro, il giudizio sulla corrispondenza o meno del bene domandato R.G. 24254/2017- Pagina nr. 14 di 21 con quello descritto nel titolo un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, qualora risultino verificate la correttezza dei criteri ermeneutici adottati dal giudice del merito e l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione che ne giustifica i risultati (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26992 del 02/12/2013 Rv. 628758 -01).

3.4. Alla luce di tali considerazioni, deve escludersi che la Corte territoriale abbia omesso di rilevare la formulazione di una domanda nuova ed inammissibile e che , conseguentemente, nell’accogliere la domanda di accertamento della proprietà, abbia violato il disposto di cui all’art. 112 c.p.c.

3.5. Parimenti, e conclusivamente, deve escludersi che la Corte d’appello abbia violato l’art. 2697 c.c., attuando un’indebita inversione degli oneri probatori, avendo, invece, ritenuto provata la proprietà di attore e convenuti aderenti, e non provata, invece, la proprietà degli odierni ricorrenti.

Se è vero, infatti, che parte attrice -ed i convenuti che alla domanda aderirono-erano soggetti alla rigorosa regola probatoria della titolarità dei beni di cui assumevano essere comproprietari, è parimenti vero che -in piena conformità alprincipio generale reiteratamente enunciato da questa Corte (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 25793 del 14/12/2016 - Rv. 642159 –01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22598 del 05/11/2010 - Rv. 614824 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7529 del 30/03/2006 (Rv. 592532 - 01) - l’onere prob atorio in questione risultava adempi u to, avendo i rivendicanti invocato un a successione di titol i di proprietà perduranti dal 1955 al 1988 e mai contestat i dagli odierni ricorrenti i quali, anzi, deducendo un titolo di acquisto derivante, in parte, da alcuni dei convenuti aderenti, ed in altra parte dai danti causa degli altri convenuti e dello stesso attore (i c.d.

“fratelli Eusebi”),avevano in tal modo riconosciuto l’originaria titolarità di questi ultimi.

R.G. 24254/2017- Pagina nr. 15 di 21 4.Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.

4.1. Come reiteratamente rimarcato dagli stessi ricorrenti l’atto del 16 agosto 1988 non è stato prodotto in giudizio, ma solo citato per stralcio dall’attore nell’atto di citazione originario , laddove gli odierni ricorrenti -che su tale atto basavano invece le proprie pretese e per i quali, quindi, l’atto medesimo costituiva prova fondamentale- hanno omesso la produzione dell’atto pubblico nella sua integralità.

Tale circostanza vale ad illustrare la peculiarità del motivo di ricorso che, da un lato,rimarca la mancata produzione dell’atto negoziale che doveva essere interpretato e, dall’altro lato, lamenta la non corretta interpretazione dello stesso da parte della Corte territoriale , caldeggiando un’interpretazione alternativa.

Ciò premesso, l e cens ure mosse dai ricorrenti in ordine all’interpretazione dello “stralcio” di contratto da parte della Corte d’Appello sono inammissibiliin primo luogo in quanto l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., anche nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (Cass. Sez.

L -Sentenza n. 10745 del 04/04/2022 - Rv. 664334 - 02) .

Ulteriormente, va rammentato che il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali R.G. 24254/2017- Pagina nr. 16 di 21 assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021 - Rv. 661265 – 01; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017 - Rv. 646063 - 01), e ciò perché l’interpretazione accolta nella decisione impugnata non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 - Rv. 646649 - 01).

4.2. Parimenti inammissibile appare la censura ancorata all a violazione del disposto art. 115 c.p.c., perché per dedurre detta violazione occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; Cass. Sez.

U - Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 -Rv. 659037 - 02).

Nel caso in esame, tuttavia, la Corte territoriale non avrebbe potuto ritenere “circostanza non contestata” il tenore dell’atto pubblico del 1988, avendo questa Corte già chiarito che il principio, sancito dall'art. 115, primo comma, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente R.G. 24254/2017- Pagina nr. 17 di 21 contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem , l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 25999 del 17/10/2018 - Rv. 651446 – 02 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11765 del 06/08/2002 -Rv. 556701 - 01) .

Risulta, quindi, evidente che la mera riproduzione di un frammento di un contratto soggetto alla forma scritta ad substantiam non avrebbe potuto in alcun modo assumere il carattere dicircostanza incontestata, e non avrebbe, quindi, potuto condizionare la valutazione del giudice di merito.

In sintesi, e per maggiore chiarezza: qualunque doglianza in ordine all’interpretazione del contenuto ed alla individuazione degli effetti di un contratto concluso per atto pubblico in ottemperanza al requisito della forma scritta ad substantiam avrebbe presupposto l’avvenuta produzione integrale di tale atto nel corso del giudizio di merito.

E ciò a maggior ragione ove si consideri che l’ attività int erpreta tiva presuppone la disponibilità del contratto da interpretare e che uno dei canoni ermeneutici dettati dalla legge è costituito dall’esame complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), evidentemente precluso dalla mera riproduzione parziale del contratto stesso. 5.Infondato è anche il sesto ed ultimo motivo di ricorso.

R.G. 24254/2017- Pagina nr. 18 di 21

5.1. Rammenta questa Corte che la violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa- secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale);oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, ed il giudice abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Cass. Sez.

U - Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 -Rv. 659037 – 02 ; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021 -Rv. 661360 - 02 ) .

Ciò premesso, le doglianze contenute nel ricorso non valgono ad evidenziare che la Corte d’Appello di Ancona abbia attribuito agli elementi probatori disponibili un valore diverso da quello prospetto dal legislatore, avendo, semmai, la stessa Corte escluso - correttament e - che gli elementi indicati dai ricorrenti potessero assumere in astratto valenza probatoria Ed invero, sinteticamente: 1) va escluso che la nota di trascrizione in conservatoria - l e modalità dellacui produzione nel giudizio di merito non sono state peralt ro neppure specificat e in ricorso - possa assumere valenza ai fini dell’interpretazione del contenuto di un contratto, limitandosi detta nota a riprodurre -se redatta correttamente- i dati nel contratto medesimo R.G. 24254/2017- Pagina nr. 19 di 21 indicati, senza che da tali elementi possa ricavarsi l’effettiva volontà delle parti, la cui individuazione deve avvenire, evidentemente, sulla scorta del contratto medesimo che -va ricordato ancora una volta-nel caso di specie non era stato prodotto; 2) la dichiarazione redatta dal notaio rogante a circa dieci anni di distanza dalla stipula dell’atto pubblico non può costituire elemento sulla cui scorta procedere all’interpretazione dell’atto pubblico medesimo, atteso che - come correttamente rimarcato dalla Corte territoriale- tale atto deve essere interpretato esclusivamente sulla scorta del suo tenore, applicando i canoni ermeneutici dettati dal codice civile; 3) corretto, infine, è quanto opinato dalla Corte territoriale in ordine alla ininfluenza degli es iti del giudizio possessorio sulla valutazione della domanda del controricorrente, attesa la diversità della situazione possessoria rispetto alla titolarità del diritto di proprietà, e rammentato, anzi, che l’azione proposta dall’odierno controricorrente scaturiva proprio dall’intenzione di far prevalere la propria veste di proprietario su una difforme situazione possessoria.

5.3. Per ciò che attiene la censura ancorata all’art. 360, n. 5 ) , c.p.c., va rammentato che tale previsione riguarda un vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 R.G. 24254/2017- Pagina nr. 20 di 21 - Rv. 651305 – 01 ; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 -Rv. 655413 - 01).

Nella specie, invece, i profili di cui il ricorso lamenta l’omessa valutazionesono stati tutti presi in considerazione dalla Corte d’Appello che, tuttavia, in modo motivato ha escluso la rilevanza dei profili medesimi, in tal modo evidenziandosi che il motivo viene a sollecitare a questa Corte un inammissibile sindacato sulla valutazione delle prove operata dal giudice di merito (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 -Rv. 569765 - 01) .

6. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore delcontroricorrente.

7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05) .

P. Q. M. La Corte respinge il ricorso e c ondanna i ricorrent i a rifondere a l controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.500,00, di cui € 200,0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, d.l. n. 137/2020la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24254/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 75, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Oggetto: Proprietà - Azione di rivendicazione R.G.N. 24254/2017 Ud. 15/06/2022 PU R.G. 24254/2017 - Pagina nr. 2 di 21 -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1194/2016 depositata il 17/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che il Tribunale accertasse che l’area ed i garage distinti al locale catasto edilizio al foglio 151, part. 210, 210 sub 2 e 210 sub 3 erano di proprietà di: 1) [OSCURATO:PERSONA] per la quota di 9/21; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per la quota di 2/21 ciascuno; 3) [OSCURATO:PERSONA] per la quota di 1/21; 4) [OSCURATO:PERSONA], cioè l’attore stesso, per la quota di 1/21. Il tutto con riconoscimento della servitù di passaggio su una porzione della part. 210 come individuata in un atto di divisione a rogito notaio Caglini del 7 maggio 1955. R.G. 24254/2017 - Pagina nr. 3 di 21 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono aderendo alla domanda attorea. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], invece, contestarono nel merito la domanda, allegando: a) [OSCURATO:PERSONA] di avere acquistato da [OSCURATO:PERSONA] con atto del 7 marzo 1969 le porzioni di fabbricato al medesimo Eusebi assegnate con l’atto di divisione del 1955, con tutti i diritti nascenti dall’atto di divisione, e quindi compresa la quota di 1/3 del diritto di proprietà sulla corte contraddistinta alla part. 210; b) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di avere acquistato dai “signori Eusebi” con atto notarile del 16 agosto 1988, tutti i residui diritti di proprietà a questi spettanti sulla part. 210. 2. Il Tribunale di Camerino, all’esito dell’istruttoria, respinse la domanda dell’attore e dei convenuti che ad essa avevano aderito, ritenendo fondata la tesi dei convenuti [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso tale decisione venne proposto appello, separatamente, sia da [OSCURATO:PERSONA], sia da Antonio ed [OSCURATO:PERSONA] (figli di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], Carla e [OSCURATO:PERSONA] (figli di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. Riuniti gli appelli e dopo che nel giudizio si era costituita [OSCURATO:PERSONA] -nipote di [OSCURATO:PERSONA]- la Corte d’Appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, accolse la domanda originariamente proposta, dichiarando che l’area ed i garage distinti al locale catasto edilizio al foglio 151, part. 210, 210 sub 2 e 210 sub 3 eranodi proprietà di: R.G. 24254/2017 - Pagina nr. 4 di 21 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]) per la quota di 3/21 ciascuno; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ebi, [OSCURATO:PERSONA] per la quota di 2/21 ciascuno; 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché Carla e [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]) per la quota di 1/21 ciascuno. La Corte territoriale, alla luce della complessità della vicenda, statuì l’integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio. 4.1. Nella propria articolata motivazione, la Corte anconetana, dopo aver disatteso alcune eccezioni preliminari, in primo luogo affrontò il tema della qualificazione dell’originaria domanda -e delle contrarie deduzioni degli originari convenuti [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la qualificazione operata dal giudice di prime cure e puntualizzando che le osservazioni da quest’ultimo svolte in ordine alla interpretazione degli atti pubblici allegati dalla parti non valevano ad introdurre uno specifico petitum relativo all’interpretazione dei contratti, bensì erano meramente funzionali alla valutazione della domanda di rivendica. Sulla scorta di tale valutazione, quindi, la Corte anconetana disattese, in primo luogo, l’eccezione con cui gli appellati deducevano sia l’avvenuta formulazione da parte degli appellanti di domande nuove inammissibili sia la mancata impugnazione dell’accertamento della piena validità ed efficacia traslativa degli atti negoziali dai medesimi appellati invocati a proprio favore. Osservò, infatti, la Corte che gli appellanti avevano riproposto l’originaria domanda già formulata in primo grado, investendo con il proprio gravame l’integralità della decisione di prime cure, e quindi anche i profili di validità dei contratti, essendo questi ultimi strettamente connessi alla valutazione della fondatezza della domanda di rivendica. R.G. 24254/2017 - Pagina nr. 5 di 21 Sempre in virtù della qualificazione complessiva della domanda e delle deduzioni dei convenuti-appellati, la Corte, in secondo luogo , escluse che queste ultime integrassero delle domande riconvenzionali e, ritenuto che le stesse mirassero alla sola reiezione delle originarie domande degli appellanti, le qualificò quali mere eccezioni, come tali ammissibili e non tardivamente formulate. 4.2. Passando all’esame nel merito –e per quanto ancora qui rileva, considerato che non è stato proposto ricorso in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]- la Corte anconetana, con riferimento alla posizi one di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], osservò che: a) erronea era in primo luogo la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse dato prova del proprio titolo di proprietà, e ciò in quanto proprio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano assunto di avere acquistato i diritti da essi rivendicati sulla particella 201 dai “signori Eusebi”, in tal modo riconoscendo la originaria proprietà di questi ultimi e sollevando [OSCURATO:PERSONA] da ogni ulteriore onere probatorio; b) erano, semmai, proprio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad avere omesso la produzione dell’atto pubblico del 16 agosto 1988, sulla cui scorta assumevano di avere acquistato tutti i residui diritti di proprietà a questi spettanti sulla part. 210; c) tale lacuna non poteva essere colmata da altri elementi documentali quali la riproduzione di una clausola contrattuale nell’originario atto di citazione in primo grado, in quanto la locuzione in essa contenuta (“con diritto alla corte comune n. 210”) risultava del tutto generica, sia R.G. 24254/2017 - Pagina nr. 6 di 21 perché non individuava il diritto trasferito sia perché, sulla scorta dell’atto di divisione del 1955, la corte non poteva considerarsi comune, dovendosi quindi interpretarsi la locuzione come riferimento all’uso e transito; d) parimenti irrilevanti erano l e produzioni sia della trascrizione dell’atto pubblico di compravendita sia di una dichiarazione rilasciata dal notaio rogante dieci anni dopo la stipula dell’atto, in quanto, da un lato, la trascrizione non poteva costituire base per individuare la volontà effettivamente espressa dalle partie, dall’altro, la dichiarazione del notaio risultava del tutto ininfluente ai fini dell’interpretazione di un atto che andava valutato esclusivamente sulla scorta del suo proprio contenuto; e) irrilevante, infine, era l’esito di un giudizio possessorio svoltosi innanzi al Tribunale di Camerino e definito con sentenza passata in giudicato, dal momento che lo stesso aveva avuto ad oggetto la distinta situazione possessoria, svolgendo un accertamento solo incidentale sui titoli di proprietà. 5. Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. 6. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento R.G. 24254/2017 - Pagina nr. 7 di 21 del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria e sono pervenute le conclusioni scritte del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in seimotivi 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione del disposto di cui all’art. 346 c.p.c. Il ricorso, dopo aver ricostruito il contenuto delle originarie domande formulate in primo grado, deduce che, non essendo state riproposte in appello le domande di accertamento della invalidità dell’atto di acquisto dei ricorrenti del 1988 -disattese dal giudice di primo grado-deve ritenersi che sul rigetto delle domande dell’attore e dei convenuti aderenti sia sceso il giudicato. Argomenta, quindi, che la decisione della Corte d’Appello anconetana abbia omesso di applicare il disposto di cui all’art. 346 c.p.c., in quanto doveva dichiarare l’appello inammissibile per avvenutopassaggio in giudicato della decisione del Tribunale di Camerino. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. Il ricorso lamenta che la Corte d’appello abbia interpretato non correttamente le domande come formulate in primo grado e , successivamente,in appello, in tal modo omettendo di rilevare che in secondo grado la domanda di accertamento negativo relativa all’atto notarile del 1988 -prodromica all’accertamento della proprietà-non era stata riproposta. Tale erronea interpretazione - tradottasi nel non R.G. 24254/2017 - Pagina nr. 8 di 21 rilevare che la domanda svolta in primo grado era una mera domanda contrattuale di accertamento negativo del contenuto dell’atto del 1988- avrebbe indotto la Corte territoriale a pronunciarsi su una domanda di rivendica non formulata in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] e dagli intervenuti aderenti, violando in tal modo l’art. 112 c.p.c. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. In stretta correlazione con i motivi precedenti, il ricorso lamenta che la domanda di rivendica formulata in appello grado da [OSCURATO:PERSONA] e dagli intervenuti aderenti costituiva domanda nuova inammissibile. 1.4.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. Il ricorso deduce che, come conseguenza dell’erroneo inquadramento della domanda, la Corte anconetana avrebbe operato un rovesciamento degli oneri probatori, laddove di tali oneri avrebbe dovuto essere integralmente gravato l’attore il quale agiva per ottenere l’accertamento negativo del contenuto dell’atto del 1988 o, in subordine, per ottenerne la declaratoria di invalidità. 1.5.Con il quinto motivo si deduce : a) in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 segg. c.c.; b) in relazione all’art. 360, n. 4 , c.p.c., la violaz ione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. La Corte d’appello, infatti: 1) si sarebbe diffusa sull’interpretazione del tenore e del valore dell’atto notarile del 1988, sebbene lo stesso non fosse mai stato prodotto in giudizio dall’attore –cui gravava ilrelativo onere– applicando criteri interpretativi erronei e R.G. 24254/2017 - Pagina nr. 9 di 21 stravolgendo l’effettivo valore dell’atto, per giungere all’erronea conclusione di escludere dall’effetto traslativo dell’atto la part. 210 e di interpreta re la locuzione “con diritto alla corte comune n. 210” in modo contrastante sia con la lettera della previsione sia con la natura comune e pertinenziale dell’area in questione; 2) avrebbe omesso di considerare che costituiva circostanza ammessa dallo stesso attore - e suffragata dalla riproduzione parziale dell’atto del 1988 nel testo dell’originaria citazione- il fatto che la particella in questione era stata trasferita agli odierni ricorrenti con l’atto del 1988. 1.6.Con il sesto motivo si deduce : a) in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violaz ione degli artt.2727, 2728, 2729 c.c. e 116 c.p.c.; b) in relazione all’art. 360, n. 5 , c.p.c., l ’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Ciò in quanto la Corte territoriale avrebbe: 1) negato rilevanza probatoria sia alla trascri zione dell’atto del 1988 sia alla dichiarazione scritta rilasciata dal notaio rogante sia agli esiti del giudizio possessorio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli odierni ricorrenti, i quali sono nel possesso della part. 210; 2) conseguentemente, o messo di esaminare tali profili aventi carattere decisivo ai fini della definizione del giudizio. 2. Preliminarmente, si impone l’esame delle eccezioni in rito sollevate dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Quanto all’eccezione di improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., la stessa appare R.G. 24254/2017- Pagina nr. 10 di 21 infondata in quanto risultano regolarmente prodotte le copie notificate della sentenza impugnata, come osservato anche dal PG nelle proprie conclusioni scritte. 2.2. Quanto all’inammissibilità del ricorso per violazione degli artt.325 e 326 c.p.c., anche in questo si deve rilevare la presenza della prova della tempestiva notifica del ricorso a tutte le parti del giudizio di appello. 2.3. Quanto alla inammissibilità del ricorso per violazione degli artt.366 c.p.c. e 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994, appare sufficiente - per ritenere infondata l’eccezione-il richiamo ai principi dettati da Cass. Sez. U -Sentenza n. 22438 del 24/09/2018 - Rv. 650462 – 01 , peraltro nell’ottica della riaffermazione della rinnovata vitalità d el “ principio cardine di "strumentalità delle forme" degli atti delprocesso, siccome prescritte dalla legge non per la realizzazione di unvalore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma in quanto strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato ” , giungendo a “sussumere come ipotesi fisiologica nell'ambito della fattispecie processualedell'art. 369 c.p.c. anche quella del deposito in copia analogica delricorso in forma di documento informatico notificato a mezzo p.e.c. in assenza della attestazione di conformità ex art. 9 della legge n. 53 del 1994, dando rilievo, questa volta, al mancato disconoscimento, da parte del controricorrente destinatario della notificazione, dellaconformità di detta copia all'originale telematico, in applicazionedell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005.”. 2.4. Quanto alla inammissibilità del ricorso per violazione degli artt.83 c.p.c., e 18, comma 5, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, si osserva che, come rilevato anche dal Procuratore Generale, è presente in atti l’originale del ricorso “analogico” con la procura a margine, da derivando l’applicazione del principio p e r cui la procura ex artt. 83, R.G. 24254/2017- Pagina nr. 11 di 21 terzo comma, e 365 c.p.c., se incorporata nell'atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene, sicché non rileva, ai fini della verifica della sussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la sua presenza nell'originale (Cass. Sez. U - Sentenza n. 35466 del 19/11/2021 -Rv. 662974 - 01). 3. I primi quattro motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto convergono nel dedurre una erronea interpretazione, da parte della Corte territoriale, della domanda originariamente formulata in primo grado. Errore -sostiene il ricorso- da cui sarebbero scaturiti sia il mancato rilievo della novità della domanda formulata in grado di appello sia una erronea individuazione dei criteri di riparto degli oneri probatori. I motivi sono da ritenersi infondati. 3.1. Va premesso che il principiosecondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'error in procedendo. In tale ipotesi, infatti, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame e all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti. (Cass. Sez. 5 - Ordin anza n. 25259 del 25/10/2017 - Rv. 646124 – 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12022 del 08/08/2003 - Rv. 565844 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21421 del 10/10/2014 -Rv. 632593 - 01). 3.2. L’esame dell’atto introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di Camerino -che peraltro lo stesso giudice di prime cure aveva qualificato quale domanda di accertamento della proprietà e, in R.G. 24254/2017- Pagina nr. 12 di 21 subordine, come azione di nullità o annullamento dell’atto pubblico in data 16 agosto 1988- viene ad evidenziare che la correttezza d ella qualificazione, operata dalla Corte territoriale , come domanda di accertamento della proprietà dei beni in contestazione, con presupposti ed oneri probatori sovrapponibili a quelli dell’azione di rivendica. Da un lato, infatti, l’Azione di revindica ha, come presupposto necessario, l'assenza del possesso del bene rivendicato in colui che afferma di esserne proprietario ed è caratterizzata dalla finalità di modificare uno stato di fatto preesistente, non conforme allo stato di diritto, attraverso la restituzione del bene anzidetto al suo legittimo proprietario (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4416 del 26/02/2007 - Rv. 596948 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7777 del 14/04/2005 - Rv. 581809 -01), al punto che la domanda di rilascio del bene rivendicato deve essere ritenuta necessariamente implicita nell'esercizio dell’azione medesima(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2310 del 09/11/1970 (Rv. 348501 -01). Dall’altro lato, va rammentato, che questa Corte ha ritenuto configurabile un’azione di accertamento della proprietà – che si ha qualora un soggetto si limiti a richiedere al giudice l'accertamento che un determinato bene, detenuto da un terzo, gli appartiene, senza chiederne la restituzione– concludendo nel senso che tale a zione , essendo pur sempredi natura reale, postula lo stesso rigore probatorio di quella di rivendicazione, con la quale coincide quanto all'accertamento della proprietà sulla cosa contesa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1650 del 21/02/1994 - Rv. 485390 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3340 del 07/04/1987 -Rv. 452386 - 01) . 3.3. La Corte territoriale risulta essersi conformata a tali principi, giungendo alla condivisibile conclusione per cui sin dal giudizio di primo grado la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] era una domanda di R.G. 24254/2017- Pagina nr. 13 di 21 accertamento della proprietà, rispetto alla quale le domande di nullità ed annullamento dell’atto pubblico -formulate eloquentemente in via subordinata- si presentavano come connesse ma non esaurivano - come invece sostenuto dai ricorrenti- l’ambito del petitum di cui alla citazione, fermo restando che la stessa Corte territoriale ha escluso che tali ultime domande fossero state oggetto di rinuncia, con argomentazioni che il secondo motivo di ricorso non viene a criticare in modo adeguatamente incisivo. Pacificamente, infatti, [OSCURATO:PERSONA], al momento in cui propose l’azione, era privo del possesso dei beni di cui assumeva essere comproprietario, emergendo -ed è anzi circostanza che gli stessi ricorrenti valorizzano nei propri motivi di ricorso- che il medesimo era risultato soccombente rispetto agli odierni ricorrenti in un’azione possessoria proposta nei confronti di questi ultimi. Altrettanto evidente, dall’esame delle domande, era il fatto che la finalità dell’azione proposta dall’odierno controricorrente er a quella di accertare la (con)titolarità di un bene che era invece nel possesso degli odierni ricorrenti, e sul quale i medesimi accampavano la piena titolarità. Il fatto, quindi, che la domanda si allacciassead una interpretazione del titolo di acquisto dei ricorrenti -e, in subordine, alla deduzione di profili di invalidità delmedesimo titolo- non consente di ricondurre la domanda medesima nell’ambito di una mera azione contrattuale, ed è invece pienamente compatibile con un’ azione di rivendicazione, a maggior ragione ove si rammenti che in tema di azione di rivendicazione, ai fini dell'individuazione del bene conteso, la base primaria dell'indagine del giudice è costituita proprio dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, costituendo peraltro, il giudizio sulla corrispondenza o meno del bene domandato R.G. 24254/2017- Pagina nr. 14 di 21 con quello descritto nel titolo un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, qualora risultino verificate la correttezza dei criteri ermeneutici adottati dal giudice del merito e l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione che ne giustifica i risultati (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26992 del 02/12/2013 Rv. 628758 -01). 3.4. Alla luce di tali considerazioni, deve escludersi che la Corte territoriale abbia omesso di rilevare la formulazione di una domanda nuova ed inammissibile e che , conseguentemente, nell’accogliere la domanda di accertamento della proprietà, abbia violato il disposto di cui all’art. 112 c.p.c. 3.5. Parimenti, e conclusivamente, deve escludersi che la Corte d’appello abbia violato l’art. 2697 c.c., attuando un’indebita inversione degli oneri probatori, avendo, invece, ritenuto provata la proprietà di attore e convenuti aderenti, e non provata, invece, la proprietà degli odierni ricorrenti. Se è vero, infatti, che parte attrice -ed i convenuti che alla domanda aderirono-erano soggetti alla rigorosa regola probatoria della titolarità dei beni di cui assumevano essere comproprietari, è parimenti vero che -in piena conformità alprincipio generale reiteratamente enunciato da questa Corte (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 25793 del 14/12/2016 - Rv. 642159 –01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22598 del 05/11/2010 - Rv. 614824 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7529 del 30/03/2006 (Rv. 592532 - 01) - l’onere prob atorio in questione risultava adempi u to, avendo i rivendicanti invocato un a successione di titol i di proprietà perduranti dal 1955 al 1988 e mai contestat i dagli odierni ricorrenti i quali, anzi, deducendo un titolo di acquisto derivante, in parte, da alcuni dei convenuti aderenti, ed in altra parte dai danti causa degli altri convenuti e dello stesso attore (i c.d. “fratelli Eusebi”),avevano in tal modo riconosciuto l’originaria titolarità di questi ultimi. R.G. 24254/2017- Pagina nr. 15 di 21 4.Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. 4.1. Come reiteratamente rimarcato dagli stessi ricorrenti l’atto del 16 agosto 1988 non è stato prodotto in giudizio, ma solo citato per stralcio dall’attore nell’atto di citazione originario , laddove gli odierni ricorrenti -che su tale atto basavano invece le proprie pretese e per i quali, quindi, l’atto medesimo costituiva prova fondamentale- hanno omesso la produzione dell’atto pubblico nella sua integralità. Tale circostanza vale ad illustrare la peculiarità del motivo di ricorso che, da un lato,rimarca la mancata produzione dell’atto negoziale che doveva essere interpretato e, dall’altro lato, lamenta la non corretta interpretazione dello stesso da parte della Corte territoriale , caldeggiando un’interpretazione alternativa. Ciò premesso, l e cens ure mosse dai ricorrenti in ordine all’interpretazione dello “stralcio” di contratto da parte della Corte d’Appello sono inammissibiliin primo luogo in quanto l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., anche nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (Cass. Sez. L -Sentenza n. 10745 del 04/04/2022 - Rv. 664334 - 02) . Ulteriormente, va rammentato che il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali R.G. 24254/2017- Pagina nr. 16 di 21 assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021 - Rv. 661265 – 01; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017 - Rv. 646063 - 01), e ciò perché l’interpretazione accolta nella decisione impugnata non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 - Rv. 646649 - 01). 4.2. Parimenti inammissibile appare la censura ancorata all a violazione del disposto art. 115 c.p.c., perché per dedurre detta violazione occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; Cass. Sez. U - Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 -Rv. 659037 - 02). Nel caso in esame, tuttavia, la Corte territoriale non avrebbe potuto ritenere “circostanza non contestata” il tenore dell’atto pubblico del 1988, avendo questa Corte già chiarito che il principio, sancito dall'art. 115, primo comma, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente R.G. 24254/2017- Pagina nr. 17 di 21 contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem , l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 25999 del 17/10/2018 - Rv. 651446 – 02 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11765 del 06/08/2002 -Rv. 556701 - 01) . Risulta, quindi, evidente che la mera riproduzione di un frammento di un contratto soggetto alla forma scritta ad substantiam non avrebbe potuto in alcun modo assumere il carattere dicircostanza incontestata, e non avrebbe, quindi, potuto condizionare la valutazione del giudice di merito. In sintesi, e per maggiore chiarezza: qualunque doglianza in ordine all’interpretazione del contenuto ed alla individuazione degli effetti di un contratto concluso per atto pubblico in ottemperanza al requisito della forma scritta ad substantiam avrebbe presupposto l’avvenuta produzione integrale di tale atto nel corso del giudizio di merito. E ciò a maggior ragione ove si consideri che l’ attività int erpreta tiva presuppone la disponibilità del contratto da interpretare e che uno dei canoni ermeneutici dettati dalla legge è costituito dall’esame complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), evidentemente precluso dalla mera riproduzione parziale del contratto stesso. 5.Infondato è anche il sesto ed ultimo motivo di ricorso. R.G. 24254/2017- Pagina nr. 18 di 21 5.1. Rammenta questa Corte che la violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa- secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale);oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, ed il giudice abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Cass. Sez. U - Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 -Rv. 659037 – 02 ; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021 -Rv. 661360 - 02 ) . Ciò premesso, le doglianze contenute nel ricorso non valgono ad evidenziare che la Corte d’Appello di Ancona abbia attribuito agli elementi probatori disponibili un valore diverso da quello prospetto dal legislatore, avendo, semmai, la stessa Corte escluso - correttament e - che gli elementi indicati dai ricorrenti potessero assumere in astratto valenza probatoria Ed invero, sinteticamente: 1) va escluso che la nota di trascrizione in conservatoria - l e modalità dellacui produzione nel giudizio di merito non sono state peralt ro neppure specificat e in ricorso - possa assumere valenza ai fini dell’interpretazione del contenuto di un contratto, limitandosi detta nota a riprodurre -se redatta correttamente- i dati nel contratto medesimo R.G. 24254/2017- Pagina nr. 19 di 21 indicati, senza che da tali elementi possa ricavarsi l’effettiva volontà delle parti, la cui individuazione deve avvenire, evidentemente, sulla scorta del contratto medesimo che -va ricordato ancora una volta-nel caso di specie non era stato prodotto; 2) la dichiarazione redatta dal notaio rogante a circa dieci anni di distanza dalla stipula dell’atto pubblico non può costituire elemento sulla cui scorta procedere all’interpretazione dell’atto pubblico medesimo, atteso che - come correttamente rimarcato dalla Corte territoriale- tale atto deve essere interpretato esclusivamente sulla scorta del suo tenore, applicando i canoni ermeneutici dettati dal codice civile; 3) corretto, infine, è quanto opinato dalla Corte territoriale in ordine alla ininfluenza degli es iti del giudizio possessorio sulla valutazione della domanda del controricorrente, attesa la diversità della situazione possessoria rispetto alla titolarità del diritto di proprietà, e rammentato, anzi, che l’azione proposta dall’odierno controricorrente scaturiva proprio dall’intenzione di far prevalere la propria veste di proprietario su una difforme situazione possessoria. 5.3. Per ciò che attiene la censura ancorata all’art. 360, n. 5 ) , c.p.c., va rammentato che tale previsione riguarda un vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 R.G. 24254/2017- Pagina nr. 20 di 21 - Rv. 651305 – 01 ; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 -Rv. 655413 - 01). Nella specie, invece, i profili di cui il ricorso lamenta l’omessa valutazionesono stati tutti presi in considerazione dalla Corte d’Appello che, tuttavia, in modo motivato ha escluso la rilevanza dei profili medesimi, in tal modo evidenziandosi che il motivo viene a sollecitare a questa Corte un inammissibile sindacato sulla valutazione delle prove operata dal giudice di merito (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 -Rv. 569765 - 01) . 6. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore delcontroricorrente. 7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05) . P. Q. M. La Corte respinge il ricorso e c ondanna i ricorrent i a rifondere a l controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.500,00, di cui € 200,0
Sentenza Cassazione n. 22538/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris