CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09417/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Roma, giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore-resistente–avverso la sentenza n. 827/7/2021 della Commissione tributaria regionaledel Lazio, depositata in data 11.2.2021, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 23818/2021Numero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 9417/2026Data pubblicazione 14/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la comunicazione di irregolarità n.0000315013721, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36 terd.p.r. n. 600/73 della dichiarazione dei redditi Irpef 2012 per l’anno diimposta 2011, in relazione al mancato assoggettamento a tassazioneseparata delle somme ricevute in esito ad una transazione.2. La C.T.P. di Roma, nella resistenza dell’Agenzia delle Entrate, ritenutol’atto impugnabile, riteneva il ricorso fondato nel merito, in quanto lanatura di transazione novativa non era stata contestata dall’Ufficio.3. La C.T.R. del Lazio accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate,compensando le spese processuali. In sintesi, dichiarava improponibile laquestione sollevata nelle memorie illustrative circa l’assenza di delega incapo al sottoscrittore dell’atto; rigettava l’eccezione di inammissibilitàdell’appello per inesistenza della notifica a mezzo pec, richiamando lanorma di interpretazione autentica di cui all’art. 16 del d.l. n. 119/2018;confermava la statuizione della C.T.P. in merito all’infondatezzadell’eccezione di decadenza ed osservava, in aggiunta, che il termine per ilcontrollo formale non aveva natura perentoria; riteneva impugnabile lacomunicazione di irregolarità e nel merito fondato l’appello dell’Ufficio, inquanto non era controverso che si trattasse di una transazione relativaalla risoluzione del rapporto di lavoro, che, secondo l’orientamento di dellagiurisprudenza di legittimità, doveva essere assoggettata a tassazioneseparata.4. Avverso la precitata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi.5. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipareall’eventuale discussione in pubblica udienza.6. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 23818/2021Numero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 9417/2026Data pubblicazione 14/04/20261. Con il primo motivo– rubricato «falsa applicazione degli articoli 16 e20 del decreto legislativo n. 546/1992 e art. 3, terzo comma, D.M. 163 del22.12.2013 e successivi decreti di attuazione, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.» il ricorrente assume che l’appello, notificato amezzo pec il 12.3.2018, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibileper inesistenza della notifica, in quanto l’instaurazione del giudizio eraavvenuta con modalità analogica prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data di entrata invigore dell’art. 16 del decreto legislativo n. 119/2018, convertito in leggen. 136/2018, che aveva modificato l’art. 16-bis del decreto legislativo n.546/1992.1.1. Il motivo è inammissibile.1.2. La parte ricorrente si limita ad insistere nell’eccezione diinammissibilità del gravame dell’Agenzia delle Entrate, senza confrontarsicon la motivazione adottata della Corte di secondo grado. Nella sentenzaimpugnata si legge infatti che l’eccezione è stata respinta, in quantol’utilizzo delle modalità telematiche, all’epoca della notifica dell’atto diappello, era consentito nella regione Lazio, in virtù della norma diinterpretazione autentica di cui all’art. 16 del d.l. n. 119/2018.1.3. La statuizione è peraltro conforme all’orientamento espresso daquesta Corte, opportunamente richiamato dalla C.T.R., secondo cui, intema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, d.lgs. n.546/ 1992, che richiama il d.m. 23 dicembre 2013 n. 163, le notifichetramite Pec degli atti del processo tributario sono previste in viasperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 ed esclusivamentedinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria, comeprecisato dall'art. 16 d.m. 4 agosto 2015 (Cass. n. 17941 del 2016).Successivamente, con d.m. 14 dicembre 2016, il processo tributariotelematico è entrato in vigore nelle altre regioni, secondo varie cadenze:per quanto concerne il Lazio, a decorrere dal 15 aprile 2017. Nella specie,alla stregua del principio tempus regit actum, le modalità telematiche diNumero registro generale 23818/2021Numero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 9417/2026Data pubblicazione 14/04/2026notifica trovano applicazione ai singoli atti compiuti a decorrere dal 15aprile 2017, anche se il processo è iniziato prima di tale data (Cass. n.25713/2019).2.Con il secondo motivo, rubricato «falsa applicazione dell’art. 67, comma1, lett. L), d.p.r. n. 917/1986, dell’art. 25 del d.p.r. n. 600/73, modificatodall’art. 36, comma 24, del d.l.. n. 223/2006, ai sensi dell’art. 360,comma primo, nn. 3 e 5, c.p.c.», si lamenta l’errata interpretazione delcontratto di transazione. Secondo il ricorrente, come condivisibilmenteritenuto dai giudici di prime cure, la transazione, stipulata in data5.12.2011 con la Finmeccanica, aveva natura novativa ed infatti la societàdi euro 182.800,00, come da busta paga del mese di gennaio 2012,allegata agli atti di causa.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. In primo luogo, la parte ricorrente, contravvenendo all’onere dispecificità di cui all’art. 366 c.p.c, non trascrive il contenuto dellatransazione, limitandosi ad affermare che la C.T.P. aveva ritenuto essersiin presenza di transazione novativa. In secondo luogo, la valutazione dellanatura della transazione (novativa o meno) non è sindacabile in sede dilegittimità, in quanto il ruolo della Corte di legittimità non è quello di unterzo giudice del merito, ma di custode della corretta applicazione dellalegge (ius in thesi) e della logicità del percorso argomentativo dei giudicidei gradi inferiori. L’interpretazione di un contratto rientra nell’ambito delgiudizio di fatto (quaestio facti), il cui risultato non è censurabile inCassazione se non per violazione dei canoni legali di ermeneuticacontrattuale (artt. 1362 e ss. c.c.) o per una motivazione palesementeillogica o apparente, vizi che nel caso di specie non sono stati denunciati(e che comunque non si ravvisano). Si veda, tra le tante, Cass. n.2409/2025.Numero registro generale 23818/2021Numero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 9417/2026Data pubblicazione 14/04/20263.Con il terzo ed ultimo motivo, rubricato «falsa applicazione dell’art. 36-ter del d.p.r. n. 600/73, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c.», il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la C.T.R. non haritenuto l’A.F. decaduta dal potere impositivo per inutile decorso deltermine perentorio di cui all’art. 36-ter cit., contestazione formulata sindal ricorso di primo grado.3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. Anche in questo caso la parte ricorrente si limita ad insisterenell’eccezione di decadenza senza confrontarsi con la motivazione dellasentenza impugnata, che è basata su due autonome rationes decidendi.La C.T.R., come si evince da pagina 3 della pronuncia impugnata, ha, daun lato, confermato la valutazione di tempestività della comunicazione diirregolarità operata dal giudice di primo grado; in secondo luogo, haosservato che “in ogni caso” l’art. 36-bis cit. non prevedevaespressamente la sanzione della decadenza in caso di mancato rispetto deltermine.3.3. Questa Corte ha avuto modo di sottolineare ripetutamente che,quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fondasu distinte ed autonome ‘rationes decidendi’, ognuna delle qualisufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazionedella stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tuttele riferite ‘rationes’, dall’altro, che tali censure risultino tutte fondate” (trale tante, Cass. n. 38120/2022).3.4. Orbene, il ricorrente non prende posizione sulla ragioneargomentativa, alternativa alla prima e da sola sufficiente a reggere lastatuizione di rigetto, secondo cui il mancato rispetto del termine di cuiall’art. 36-ter del d.p.r. n. 600/73 non è stabilito a pena di decadenzaossia non ha natura perentoria, il che rende inammissibile per difetto diinteresse la censura riguardante la prima ragione argomentativa, secondola quale il termine era stato rispettato.Numero registro generale 23818/2021Numero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 9417/2026Data pubblicazione 14/04/20264. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.5. Nulla per le spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva daparte dell’Agenzia delle entrate.6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.3.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])