CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11020/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7745-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; 2021 - ricorrente - 2247 contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 66/2013 della COMM.TRIB.REG.VENETO, depositata il 25/09/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate nei confronti della Planning off [OSCURATO:SOCIETA], con cui in relazione all'anno di imposta 2007, considerata la fattura della autovettura meglio in atti descritta soggettivamente inesistente, recuperava l'Iva indebitamente detratta, e contestualmente ricostruiva un maggior reddito imponibile per complessivi E. 52.500,00 con conseguente maggiore imposta ires ed irap oltre sanzioni ed interessi. A seguito di impugnazione proposta dalla società contribuente, la Ctp , pur riconoscendo fittiza soggettivamente la fattura e quindi legittimo il recupero dell'iva detratta dal contribuente , nondimeno riteneva che il costo della autovettura fosse vero e reale. LA Ctr, investita sia dell'appello principale del contribuente che di quello incidentale dell'ufficio, confermava la sentenza di primo grado ritenendo l'operazione commerciale vera e reale sebbene il soggetto apparentemente emittente fosse fittizio . Con l'attuale ricorso la Agenzia Delle Entrate impugna in cassazione la sentenza della Ctr n. 66 \25 \2o13, affidandosi ad un unico motivo così sintetizzabile : i) violazione e falsa applicazione dell'art. 109 commi i e 5 DPR 917\86 in relazione all'art. 360 n. 3 cpc . Non si costituiva il controricorrente. Ragioni della decisione Con il ricorso il ricorrente deduce che la Ctr , pur avendo escluso la detraibilità dell'iva, abbia erroneamente riconosciuto l'imputabilità del costo del bene rappresentato nella fattura tra gli oneri per la produzione del reddito in violazione della legge . Il ricorso è infondato. Nel caso il recupero del maggior imponibile a fini IRes ed IRAP è stato quindi fondato dalla Agenzia ,nel caso di specie, sulla premessa in fatto che i costi relativi alle fatture passive utilizzate da Planning off road si riferissero ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto concluse con soggetto fittiziamente interposto rispetto all'effettivo fornitore, ed altresì sul presupposto che la società cessionaria avesse partecipato alla organizzazione della frode o che certamente ne avesse contezza quando effettuò le operazioni. Ma la ricorrente non si avvede che la cd frode carosello dedotta presuppone un fenomeno evasivo diretto a sottrarre all'erario il pagamento dell'iva ,mentre non vengono posti in discussione i rapporti commerciali oggetto della controversia, anzi è proprio il passaggio dei beni che consente l'evasione iva . Pertanto ,la valutazione del giudice di merito circa l'oggettiva esistenza delle operazioni sottostanti alle fatture e connesse all'attività di impresa , ( e non oggetto di censura sotto il profilo motivazionale ) condiziona inevitabilmente anche la valutazione sulla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette. In tal caso i costi sono comunque deducibili, avendo il giudice ravvisato i requisiti di effettività, inerenza, determinatezza o determinabilità, escludendo che i beni acquistati non siano stati utilizzati direttamente per commettere un reato quindi conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 10167 del 20/06/2012; Cass. n. 24426 del 30/102013; Cass. n. 2646). Del resto la verifica della "inerenza" del costo all'esercizio della attività economica risponde esclusivamente a criteri di valutazione di tipo oggettivo (natura dell'attività in concreto svolta desumibile anche dal nome della ditta ; destinazione dei beni acquistati al reimpiego nell'attività commerciale) essendo del tutto indifferente l'elemento psicologico della condotta tenuta dall'imprenditore e l'eventuale contesto illecito in cui si è realizzata la operazione di scambio. La circostanza che il bene sia stato acquistato ad un costo inferiore a quello di mercato, in conseguenza della elusione della imposizione fiscale da parte del fornitore o dei soggetti intervenuti nella catena di cessioni, non impedisce, infatti, di riconoscere che il costo è stato comunque sostenuto per l'acquisto di un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa, tanto se il cessionario abbia partecipato attivamente alla frode, quanto che ne fosse soltanto consapevole. Il nuovo testo della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis, ad opera del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art.8comma i n.8,convertito nella L. 26 aprile 2012, n. 44, che prevede che "Nella determinazione dei redditi di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 1, non sono ammessi in deduzione (solo) i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, viene a spiegare diretta rilevanza nel presente giudizio, operando quale "jus superveniens" che trova applicazione ex officio in quanto il rapporto tributario controverso non è ancora esaurito, avuto riguardo alla espressa previsione di efficacia retroattiva "in bonam partem" della norma sopravvenuta disposta dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 3, conv. in L. n. 44 del 2012: "Le disposizioni di cui ai commi i e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis, previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi i e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi; - resta ferma l'applicabilità delle previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi i e 2 anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive". Ne consegue che ai soggetti coinvolti nelle "frodi carosello" non è più contestabile, alla luce della nuova norma, la deducibilità dei costi, in quanto i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente "al fine di commettere il reato" ma, salvo prova contraria, per essere commercializzati e venduti. Come questa Corte ha già affermato con principio a cui intende darsi continuità "In tema di imposte sui redditi, la partecipazione alla frode carosello o la mera consapevolezza della stessa, da parte del cessionario, non determina "ex se" il venire meno dell'"inerenza" all'attività d'impresa del bene di cui all' operazione soggettivamente inesistente e non ne esclude, pertanto, la deducibilità, dovendosi tenere distinti gli effetti della condotta del contribuente in relazione alla disciplina dell'IVA e a quella delle imposte dirette, atteso che, nel primo caso, la condotta dolosa o consapevole del cessionario, a cui è parificata l'ignoranza colpevole, impedisce l'insorgenza del diritto alla detrazione per mancato perfezionamento dello scambio, non essendo l'apparente cedente l'effettivo fornitore, mentre, ai fini delle imposte dirette, l'illecito o la mera consapevolezza di esso non incide sulla realtà dell' operazione economica e sul pagamento del corrispettivo in cambio della consegna della merce, per cui il costo dell' operazione, ove imputato al conto economico, può concorrere nella determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette nella misura in cui il bene o servizio acquistato venga reimpiegato nell'esercizio dell'attività d'impresa e sempre che non venga utilizzato per il compimento di un delitto non colposo." ( Cass. n. 13803/2014). Poiché il controricorrente non si è costituito le spese processuali non debbono essere regolate. P. Q.M L