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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05729/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ài motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 14 marzo 2022 la Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza del tribunale di Cagliari del 18 ottobre 2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA], tra l'altro, era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 256 bis del Dlgs. 152/06.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore deducendo tre motivi di impugnazione.

3. Rappresenta, con il primo, il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

Si osserva che i rifiuti bruciati in questione non potevano essere definiti rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata, in quanto tenuti in un terreno oggetto di sequestro preventivo con applicazione di sigilli, per cui quanto ivi depositato non poteva essere ritenuto all'interno della sfera di controllo del soggetto agente.

Sarebbe poi stata travisata la deposizione del teste Lai e il verbale di accertamenti del 22.12.2013: si sostiene la mancanza di prova della condotta dell'agente consistente nell'appiccare il fuoco, stante l'assenza in loco dell'imputato, allorquando intervennero i militari.

Tanto emergerebbe dalle dichiarazioni del teste Lai, peraltro assente agli accertamenti del 19 dicembre 2013.

Inoltre, le stesse argomentazioni del giudice di secondo grado confermerebbero l'assenza dell'Urrai sul terreno al momento dell'accertamento del reato per cui vi è stata condanna.

Il riferimento in sentenza poi, al contenuto di precedenti accertamenti risalenti al 2009 e 2010, sarebbe inidoneo nel fornire la prova che l'imputato fosse autore della condotta contestata.

La corte neppure avrebbe risposto a specifiche doglianze sul travisamento delle dichiarazioni del teste Lai e sulla mancata considerazione, da parte del primo giudice, dell'utilizzo non esclusivo del terreno da parte dell'Urrai né sarebbero valido supporto alla decisione contestata le considerazioni sulla mancata denunzia di terzi, da parte dell'imputato, per il reato contestato.

Trattandosi di mera arbitraria valutazione del suo silenzio.

Sarebbe poi contraddittoria la motivazione in tema di elemento psicologico del reato, laddove si è sostenuto che l'"abbruciamento" sarebbe stato realizzato nella convinzione di dovere ottemperare al provvedimento del Gip di Lanusei di bonificare il terreno occupato dai rifiuti, con esclusione della punibiità ai sensi dell'art. 51 cod. pen. almeno sotto il profilo della convinzione putativa di dovere realizzare quella condotta di bonifica.

4. Con il secondo motivo, rappresenta il vizio di mancanza di motivazione in ordine all'art. 99 comma 4 cod.pen. e la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra la sentenza e l'imputazione, posto che mentre il primo giudice ha ritenuto sussistente la recidiva reiterata specifica, nel capo di imputazione si contesta la recidiva reiterata infraquinquennale e la corte di appello si sarebbe limitata a confermare la pronunzia di primo grado genericamente riferendosi alla recidiva qualificata di cui al quarto comma.

I giudici non avrebbero indicato quali precedenti penali avrebbero fondato la ritenuta recidiva e se questa dovesse intendersi reiterata infraquinquennale o specifica.

Operazione aggravata dalla revoca della sospensione condizionale della pena di cui al punto 3 del certificato del casellario, senza che sia dato comprendere se tale operazione abbia avuto una incidenza sulla valutazione della sussistenza o meno della recidiva.

5. Con il terzo motivo rappresenta la violazione dell'art. 256 bis del Dlgs. 152/06 in quanto le pene accessorie del ripristino dello stato dei luoghi, del risarcimento del danno ambientale e del pagamento delle spese di bonifica sarebbero state applicate sebbene introdotte successivamente ai fatti per cui è intervenuta condanna.

6. Con memoria il ricorrente ha ribadito le considerazioni di cui al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Quanto al primo motivo è inammissibile avendo riguardo a censura nuova, non dedotta in appello, come anche risulta oltre che dall'atto di appello, dall'incontestato riepilogo dei motivi di gravame presente in sentenza (cfr. sul punto

1. con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Rv. 270627 - 01).

Si rammenta in proposito, altresì, che questa Corte ha più volte evidenziato che in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen., - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello -, trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado, con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. (cfr. Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 (dep. 07/03/2013) Rv. 256631 - 01 Bonaffini).

Nel merito comunque la censura non appare pertinente e non si confronta con quanto emerge dalle due conformi sentenze sul punto, atteso che i rifiuti in questione non sarebbero stati oggetto di combustione nel luogo, in sequestro, ove erano stati precedenza rinvenuti, bensì erano stati previamente spostati - come da tracce di trasferimento degli stessi tra il terreno in sequestro di originaria allocazione dell'imputato e quello dell'imputato in cui avvenne la combustione - : descrizione questa corrispondente alla illustrazione di rifiuti previamente abbandonati o depositati in modo incontrollato e che la censura proposta preternnette completamente operando una ricostruzione giuridica rispetto a dati di fatto diversi da quelli illustrati dai giudici.

Riguardo alla affermazione per cui sarebbero poi stati travisati la deposizione del teste Lai e il verbale di accertamenti del 22.12.2013, atteso che diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice non sarebbe stata provata la presenza in loco dell'imputato, funzionale ad appiccare il fuoco, con complessiva inidoneità della motivazione della sentenza impugnata a fondare validamente l'attribuzione dei fatti al ricorrente, si tratta egualmente di rilevazioni critiche manifestamente infondate.

I giudici di appello lungi dal fondare il giudizio di responsabilità sulla presenza in loco, al momento della combustione e del relativo accertamento, dell'imputato, hanno piuttosto valorizzato plurime circostanze tese a dimostrare logicamente la piena disponibilità e concreta gestione in capo al ricorrente tanto del terreno ove avvenne il fatto qui attribuitogli che di quelli ove erano stati già rinvenuti rifiuti illecitamente raccolti e gestiti, in uno con la rilevanza di tracce di trasferimento dei rifiuti dal luogo in sequestro ove erano geneticamente allocati a quello di combustione.

Tali sono l'evidenziazione della avvenuta individuazione dell'imputato, da parte degli operanti, in plurime occasioni, quale possessore, utilizzatore e proprietario tanto del sito in fase di bonifica ovvero del terreno oggetto di sequestri che di quello interessato dai fatti per cui si procede in questa sede, come anche il dato della contiguità tra i predetti siti e della sussistenza di tracce di spostamento dei rifiuti dal primo terreno a quello dell'imputato interessato dalla combustione.

Del tutto congrua, con tale quadro indiziario, logico e coerente, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, è anche l'ulteriore notazione della significatività della mancata denunzia o rappresentazione agli investigatori, nell'imminenza dei fatti, da parte del ricorrente, di eventuali terzi ignoti quali autori dell'accadimento.

Del resto, si tratta di notazioni che appaiono anche coerenti con la rilevazione, riportata nella prima sentenza e rimasta incontestata dalla difesa, per cui l'imputato era stato autorizzato ad entrare nel terreno originariamente in sequestro per il ripristino dell'area.

Rispetto a tale completa e adeguata ricostruzione, le critiche difensive, da una parte, rivendicano l'infondatezza del riferimento alle dichiarazioni del teste Lai - invero non valorizzate dalla corte di appello ai fini in esame -, dall'altra, propongono una diversa considerazione dei dati valorizzati dal collegio di appello, così formulando valutazioni di merito inammissibili, come noto, in questa sede.

Quanto alla deduzione della mancanza di risposte alle doglianze proposte in sede di gravame sul punto, alla luce di quanto finora osservato occorre rilevare che i citati rilievi argomentativi della corte di appello offrono ben precisa risposta alle stesse, in linea con il principio per cui, in ordine ai vizi di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).

Quanto alla deduzione per cui sarebbe contraddittoria la motivazione in tema di elemento psicologico del reato, laddove si è sostenuto che rabbruciannento" sarebbe stato realizzato nella convinzione di dovere ottemperare al provvedimento del Gip di Lanusei di bonificare il terreno occupato dai rifiuti, con esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 51 cod. pen. almeno sotto il profilo della convinzione putativa di dovere realizzare quella condotta di bonifica, è anche essa manifestamente infondata.

Siccome nuova, non emergendo dal riepilogo dei motivi di gravame di cui alla sentenza.

Nel merito della censura può aggiungersi che la corte, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, ha solo rilevato, rispetto all'appello proposto dal P.G., che il ricorrente non avrebbe avuto coscienza e volontà di violare i sigilli siccome mosso dalla intenzione di procedere all'ingiunta bonifica dell'area: affermazione che evidentemente non coinvolge le modalità scelte e integranti il reato in parola, e quindi la consapevolezza delle stesse, così da non risultare affatto contraddittoria, e rispetto alle quali le osservazioni difensive propongono in ultima analisi un mero errore di diritto non rilevante.

2. Nuova e quindi inammissibile è anche la seconda censura in tema di recidiva, alla luce dei principi sopra già esposti in relazione ai profili critici non proposti in sede di gravame ovvero non citati nel riepilogo dei medesimi nella sentenza impugnata in sede di legittimità senza alcuna contestazione al riguardo.

3. Il terzo motivo è fondato.

Il decreto legge 136 del 10 dicembre 2013, introduttivo all'art. 3 dell'art. 256 bis del Dlgs. 152/06 è stato Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6 (pubblicata in G.U. 8/2/2014, n. 32).

In particolare nel relativo allegato la predetta legge ha stabilito, per quanto qui di interesse, che "All'articolo 3: (-...), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il responsabile e' tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica».

Le pene accessorie applicate nei confronti dell'imputato e sopra indicate non erano quindi previste al momento dei fatti essendo state introdotte con legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 136/2013, pubblicata solo l' 8 febbraio 2014.

Si tratta quindi di pene illegali che devono essere escluse. 4.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio limitatamente alla conferma della applicazione delle pene accessorie del ripristino dello stato dei luoghi, del risarcimento del danno ambientale e del pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica, che si eliminano.

Con inammissibilità nel resto del ricorso .

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ài motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 14 marzo 2022 la Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza del tribunale di Cagliari del 18 ottobre 2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA], tra l'altro, era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 256 bis del Dlgs. 152/06. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Rappresenta, con il primo, il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Si osserva che i rifiuti bruciati in questione non potevano essere definiti rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata, in quanto tenuti in un terreno oggetto di sequestro preventivo con applicazione di sigilli, per cui quanto ivi depositato non poteva essere ritenuto all'interno della sfera di controllo del soggetto agente. Sarebbe poi stata travisata la deposizione del teste Lai e il verbale di accertamenti del 22.12.2013: si sostiene la mancanza di prova della condotta dell'agente consistente nell'appiccare il fuoco, stante l'assenza in loco dell'imputato, allorquando intervennero i militari. Tanto emergerebbe dalle dichiarazioni del teste Lai, peraltro assente agli accertamenti del 19 dicembre 2013. Inoltre, le stesse argomentazioni del giudice di secondo grado confermerebbero l'assenza dell'Urrai sul terreno al momento dell'accertamento del reato per cui vi è stata condanna. Il riferimento in sentenza poi, al contenuto di precedenti accertamenti risalenti al 2009 e 2010, sarebbe inidoneo nel fornire la prova che l'imputato fosse autore della condotta contestata. La corte neppure avrebbe risposto a specifiche doglianze sul travisamento delle dichiarazioni del teste Lai e sulla mancata considerazione, da parte del primo giudice, dell'utilizzo non esclusivo del terreno da parte dell'Urrai né sarebbero valido supporto alla decisione contestata le considerazioni sulla mancata denunzia di terzi, da parte dell'imputato, per il reato contestato. Trattandosi di mera arbitraria valutazione del suo silenzio. Sarebbe poi contraddittoria la motivazione in tema di elemento psicologico del reato, laddove si è sostenuto che l'"abbruciamento" sarebbe stato realizzato nella convinzione di dovere ottemperare al provvedimento del Gip di Lanusei di bonificare il terreno occupato dai rifiuti, con esclusione della punibiità ai sensi dell'art. 51 cod. pen. almeno sotto il profilo della convinzione putativa di dovere realizzare quella condotta di bonifica. 4. Con il secondo motivo, rappresenta il vizio di mancanza di motivazione in ordine all'art. 99 comma 4 cod.pen. e la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra la sentenza e l'imputazione, posto che mentre il primo giudice ha ritenuto sussistente la recidiva reiterata specifica, nel capo di imputazione si contesta la recidiva reiterata infraquinquennale e la corte di appello si sarebbe limitata a confermare la pronunzia di primo grado genericamente riferendosi alla recidiva qualificata di cui al quarto comma. I giudici non avrebbero indicato quali precedenti penali avrebbero fondato la ritenuta recidiva e se questa dovesse intendersi reiterata infraquinquennale o specifica. Operazione aggravata dalla revoca della sospensione condizionale della pena di cui al punto 3 del certificato del casellario, senza che sia dato comprendere se tale operazione abbia avuto una incidenza sulla valutazione della sussistenza o meno della recidiva. 5. Con il terzo motivo rappresenta la violazione dell'art. 256 bis del Dlgs. 152/06 in quanto le pene accessorie del ripristino dello stato dei luoghi, del risarcimento del danno ambientale e del pagamento delle spese di bonifica sarebbero state applicate sebbene introdotte successivamente ai fatti per cui è intervenuta condanna. 6. Con memoria il ricorrente ha ribadito le considerazioni di cui al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Quanto al primo motivo è inammissibile avendo riguardo a censura nuova, non dedotta in appello, come anche risulta oltre che dall'atto di appello, dall'incontestato riepilogo dei motivi di gravame presente in sentenza (cfr. sul punto 1. con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Rv. 270627 - 01). Si rammenta in proposito, altresì, che questa Corte ha più volte evidenziato che in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen., - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello -, trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado, con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. (cfr. Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 (dep. 07/03/2013) Rv. 256631 - 01 Bonaffini). Nel merito comunque la censura non appare pertinente e non si confronta con quanto emerge dalle due conformi sentenze sul punto, atteso che i rifiuti in questione non sarebbero stati oggetto di combustione nel luogo, in sequestro, ove erano stati precedenza rinvenuti, bensì erano stati previamente spostati - come da tracce di trasferimento degli stessi tra il terreno in sequestro di originaria allocazione dell'imputato e quello dell'imputato in cui avvenne la combustione - : descrizione questa corrispondente alla illustrazione di rifiuti previamente abbandonati o depositati in modo incontrollato e che la censura proposta preternnette completamente operando una ricostruzione giuridica rispetto a dati di fatto diversi da quelli illustrati dai giudici. Riguardo alla affermazione per cui sarebbero poi stati travisati la deposizione del teste Lai e il verbale di accertamenti del 22.12.2013, atteso che diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice non sarebbe stata provata la presenza in loco dell'imputato, funzionale ad appiccare il fuoco, con complessiva inidoneità della motivazione della sentenza impugnata a fondare validamente l'attribuzione dei fatti al ricorrente, si tratta egualmente di rilevazioni critiche manifestamente infondate. I giudici di appello lungi dal fondare il giudizio di responsabilità sulla presenza in loco, al momento della combustione e del relativo accertamento, dell'imputato, hanno piuttosto valorizzato plurime circostanze tese a dimostrare logicamente la piena disponibilità e concreta gestione in capo al ricorrente tanto del terreno ove avvenne il fatto qui attribuitogli che di quelli ove erano stati già rinvenuti rifiuti illecitamente raccolti e gestiti, in uno con la rilevanza di tracce di trasferimento dei rifiuti dal luogo in sequestro ove erano geneticamente allocati a quello di combustione. Tali sono l'evidenziazione della avvenuta individuazione dell'imputato, da parte degli operanti, in plurime occasioni, quale possessore, utilizzatore e proprietario tanto del sito in fase di bonifica ovvero del terreno oggetto di sequestri che di quello interessato dai fatti per cui si procede in questa sede, come anche il dato della contiguità tra i predetti siti e della sussistenza di tracce di spostamento dei rifiuti dal primo terreno a quello dell'imputato interessato dalla combustione. Del tutto congrua, con tale quadro indiziario, logico e coerente, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, è anche l'ulteriore notazione della significatività della mancata denunzia o rappresentazione agli investigatori, nell'imminenza dei fatti, da parte del ricorrente, di eventuali terzi ignoti quali autori dell'accadimento. Del resto, si tratta di notazioni che appaiono anche coerenti con la rilevazione, riportata nella prima sentenza e rimasta incontestata dalla difesa, per cui l'imputato era stato autorizzato ad entrare nel terreno originariamente in sequestro per il ripristino dell'area. Rispetto a tale completa e adeguata ricostruzione, le critiche difensive, da una parte, rivendicano l'infondatezza del riferimento alle dichiarazioni del teste Lai - invero non valorizzate dalla corte di appello ai fini in esame -, dall'altra, propongono una diversa considerazione dei dati valorizzati dal collegio di appello, così formulando valutazioni di merito inammissibili, come noto, in questa sede. Quanto alla deduzione della mancanza di risposte alle doglianze proposte in sede di gravame sul punto, alla luce di quanto finora osservato occorre rilevare che i citati rilievi argomentativi della corte di appello offrono ben precisa risposta alle stesse, in linea con il principio per cui, in ordine ai vizi di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Quanto alla deduzione per cui sarebbe contraddittoria la motivazione in tema di elemento psicologico del reato, laddove si è sostenuto che rabbruciannento" sarebbe stato realizzato nella convinzione di dovere ottemperare al provvedimento del Gip di Lanusei di bonificare il terreno occupato dai rifiuti, con esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 51 cod. pen. almeno sotto il profilo della convinzione putativa di dovere realizzare quella condotta di bonifica, è anche essa manifestamente infondata. Siccome nuova, non emergendo dal riepilogo dei motivi di gravame di cui alla sentenza. Nel merito della censura può aggiungersi che la corte, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, ha solo rilevato, rispetto all'appello proposto dal P.G., che il ricorrente non avrebbe avuto coscienza e volontà di violare i sigilli siccome mosso dalla intenzione di procedere all'ingiunta bonifica dell'area: affermazione che evidentemente non coinvolge le modalità scelte e integranti il reato in parola, e quindi la consapevolezza delle stesse, così da non risultare affatto contraddittoria, e rispetto alle quali le osservazioni difensive propongono in ultima analisi un mero errore di diritto non rilevante. 2. Nuova e quindi inammissibile è anche la seconda censura in tema di recidiva, alla luce dei principi sopra già esposti in relazione ai profili critici non proposti in sede di gravame ovvero non citati nel riepilogo dei medesimi nella sentenza impugnata in sede di legittimità senza alcuna contestazione al riguardo. 3. Il terzo motivo è fondato. Il decreto legge 136 del 10 dicembre 2013, introduttivo all'art. 3 dell'art. 256 bis del Dlgs. 152/06 è stato Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6 (pubblicata in G.U. 8/2/2014, n. 32). In particolare nel relativo allegato la predetta legge ha stabilito, per quanto qui di interesse, che "All'articolo 3: (-...), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il responsabile e' tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica». Le pene accessorie applicate nei confronti dell'imputato e sopra indicate non erano quindi previste al momento dei fatti essendo state introdotte con legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 136/2013, pubblicata solo l' 8 febbraio 2014. Si tratta quindi di pene illegali che devono essere escluse. 4.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio limitatamente alla conferma della applicazione delle pene accessorie del ripristino dello stato dei luoghi, del risarcimento del danno ambientale e del pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica, che si eliminano. Con inammissibilità nel resto del ricorso . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatame
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