CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00158/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 6086 /20 1 6 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) in forza di procuraspeciale ad litem in calce al ricorso per cassazione –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente – avverso la sentenza della Co mmissione tributaria regionale della Toscanan. 634 / 16 / 2 0 16 depositata in data 05 / 0 4 /20 16 , non notificata; Oggetto:accertamento –indaginifinanziarie Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: -[OSCURATO:PERSONA] ricorreva verso l'avviso di accertamento con il quale l'UfficioFinanziario rettificava la sua dichiarazione relativa al periodo di imposta 2006 poiché a seguito di indagini finanziarie erano emersi diversiprelievi e versamenti non giustificati sui conti nella disponibilità delcontribuente; -la CTP di Firenze rigettava ricorso; appellava il contribuente; - con la pronuncia gravata in questa sede il giudice dell'impugnazione ha rigettato l'appello poiché ha ritenuto che il contribuente non abbia adempiuto l'onere probatorio a suo carico consistente nel fornire credibilee valida giustificazione ai rilievi dell'erario, risultando sotto tale profilo– in particolare – inidonea a tali fini la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] relativa alla natura di garanzia di alcune delle operazioni sottoposte a rilievo; -ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] contribuente con atto affidato adue motivi di ricorso che illustra con memoria ex art. 380 bis c.p.c.; -resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate; Consideratoche: - il primo motivo di impugnazione censura la pronuncia gravata per violazionee/o falsa applicazione degli artt. 41 bis e 43 del d.P.R. n. 600 del1973 nonché degli artt. 54 c. 5 e 57 c. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 inrelazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.: evidenzia parte ricorrente che la sua posizione reddituale era stata oggetto di una verifica generale svoltadalla Guardia di finanza a partire dal 5 Marzo 2009 conclusasi con ilPVC del 9 ottobre 2009, a seguito della quale è stato notificato l'a tto n. T8C1050241/2010 , relativo al periodo d'imposta 2006, non impugnatoin questa sede; - in seguito, ha avuto luogo la notifica dell'ulteriore atto, avviso di accertamento, n. T8B011301041/2011 relativo sempre al periodo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 d'imposta2006, oggetto del presente giudizio; sostiene in sintesi parte ricorrente che tale avviso di accertamento sarebbe illegittimo poiché emanato quando l'Amministrazione finanziaria aveva già esaurito il propriopotere di accertamento generale relativo a tale anno di imposta ; -si eccepisce infatti che i dati bancari richiamati nel PVC del 5 maggio 2010fossero già noti all' U fficio all'epoca in cui è stata svolta la prima verificae a maggior ragione nel momento in cui sulla forza degli stessi èstato emanato l'atto impositivo successivo; -il motivo è privo di fondamento; -come infatti si evince dall'esame degli atti di cui si è detto, ambedue prodotti a questa Corte dal ricorrente nel rispetto del canone di specificitàe localizzazione dei motivi di ricorso per cassazione , il primo deidue avvisi di accertamento è in realtà non un avviso di accertamento maun atto di contestazione (come lo si denomina anche in ricorso, in sededi descrizione delle produzioni svolte di fronte a questa Corte, al n. 2dell’elenco delle stesse) avente contenuto sanzionatorio nel quale cioè è contestata al contribuente una serie di violazioni fondate sul rinvenimento di documentazione extracontabile riferita alla sua attività ritrovata dei verificatori presso la società immobiliare via [OSCURATO:SOCIETA]., costituita da uno scadenziario intestato “Nero 2007” riepilogata nel verbaledi constatazione n. 536 del 9 ottobre 2009; - nell’atto in argomento l’Ufficio, in sintesi, sanziona l’omessa tenuta delle scritture contabili e la irregolare tenuta dei libri iva con riguardo alle sopradette operazioni; il che è altro rispetto alla pretesa azionata conl’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio ; -in questo caso, quindi, l’Ufficio ha dapprima rilevato – con i PVC di cui si è detto – l’esistenza di sanzioni in forza delle informazioni e dell’istruttoria ivi documentata, sanzioni che ha irrogato con l’atto n. T8C1050241/2010(più correttamente trattasi di “atto di contestazione” comesi specifica peraltro anche in ricorso, indicandolo – come si è detto Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - con tale termine corretto al n. 2 dell’elenco delle produzioni a cui si provvededi fronte a questa Corte); - successivamente, in forza sempre dell’attività istruttoria anche ulteriore svolta, segnatamente in forza delle risultanze delle indagini finanziarie, l’Ufficio ha formulato e quantificato autonoma e ulteriore pretesa di maggiori tributi con l’avviso di accertamento T8B011301041/2011,qui impugnato; - divers e quindi sono le pretese, diversi i titoli e le ragioni che sostengonoi due atti sopra detti; nessuna duplicazione quindi del potere dicontrollo da parte dell’Ufficio qui sussiste, avendo esso dapprima agito richiedendole sanzioni per le operazioni di cui si è detto quindi in seguito avendo agito richiedendo ulteriori maggiori t ributi per altre ragioni dovute; - resta quindi del tutto estraneo alla vicenda che ci occupa il tema sia dell’accertamentoparziale, sia dell’accertamento integrativo, che sono del tutto irrelati con i fatti di causa, come risulta dalla sentenza impugnata che riporta sul punto, facendolo proprio, l’accertamento operatodalla sentenza di primo grado che ha ritenuto “… che non si sia inpresenza di un secondo accertamento, essendo il primo atto notificato alricorrente di diversa natura”; - il secondo motivo di ricorso si duole della violazione e/o falsa applicazionedell'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che l'atto impositivo impugnatofosse adeguatamente motivato; - ritiene parte ricorrente che dal testo del PVC del 9 ottobre 2009 richiamatoper relazione dal PVC del 5 maggio 2010, non sia possibile comprendere dalla verifica fiscale di quale società sia scaturita quella effettuatanei confronti d i [OSCURATO:PERSONA]; -il motivo è infondato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - sul punto occorre ribadire il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte in materia di motivazione degli atti impositivi, che riconoscela legittimità della c.d. motivazione per relationem e ne precisa i limiti. E’ stato più volte affermato, infatti, che “in tema di avviso di accertamento, la motivazione "per relationem" con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scritturache, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già notial contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento delcontraddittorio” (Cass. n. 32957 del 2 0 dicembre 2018). Allo stesso modo è stato precisato che “ i n tema di atto impositivo, ai fini dell'ammissibile motivazione "per relationem" è sufficiente il rinvio dell'avvisodi accertamento al PVC notificato al contribuente” (Cass. n. 29002del 5 dicembre 2017) ; - p er quanto riguarda l’atto di irrogazione della sanzione, poi, questa Corteammette sicuramente la motivazione “per relationem” nel caso in cui le sanzioni siano irrogate contestualmente e unitamente all’accertamento del maggior reddito rispetto a quello dichiarato e contestato(Cass. n. 11610 del 4 maggio 2021). Analoga possibilità va riconosciutaanche con riferimento al provvedimento di irrogazione delle sanzioni separatamente emesso, quando, come nella specie, vengono richiamatiatti già pervenuti nella sfera di conoscenza del contribuente, perchéallo stesso in precedenza notificati; -orbene, nel presente caso dal contenuto dell’atto impugnato prodotto aquesta Corte ad opera del ricorrente come si è detto, si evince che la motivazioneè stata predisposta ed espressa anche attraverso il richiamo allemotivazioni esposte nei PVC tutti in precedenza notificati alla società contribuentee, pertanto, dalla stessa già conosciuti; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - in particolare, il PVC del 5 maggio 2010 contiene i risultati del contraddittorio riguardante le movimentazioni finanziarie prese in esame dai militari della GdF, che analiticamente hanno contesta ta la percezionedi maggiori ricavi in capo al contribuente in forza dell’esame dei rapporti finanziari, il quale contribuente è stato quindi messo in grado di esporre in quella sede le proprie ragioni e giustificazioni di fronteai militari operanti; -l’esito del contraddittorio in argomento è riepilogato nel PVC del 2010 succitatoa pag. 7, ove se ne esplicita l’esito : in forza di tali elementi di provapresuntiva ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 l’Ufficio ha quindi correttamenterideterminato il reddito del contribuente ; - risulta quindi del tutto irrilevante che il PVC del 9 ottobre 2009 non indichinominativamente la società presso la quale il controllo ha avuto innesco;né crea fraintendimento alcuno il richiamo al PVC redatto nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (presso la quale ha avuto luogo lasola operazione materiale di rinvenimento dello scadenziario intestato “nero2007”, che è mero fatto dal quale al più doveva l’Ufficio – come concretamentesi è fatto – limitarsi a prendere la mosse per i necessari approfondimentiistruttori); né viene in rilievo l’avere l’Amministrazione riportato nel ridetto PVC stralci delle operazioni svolte nei confronti di AlessioViti quale amministratore della società EDIL I ULA 2 di Montelupo odella società [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.l., in quanto il vizio di motivazione deriva, come è noto, dall’assenza di elementi atti a dar conto dell’iter logico giuridico seguito dell’Ufficio, certo non dalla presenza di elementi ulterioririspetto a quelli essenziali; -tali gli elementi essenziali sono in questo caso i risultati – analitici e inordine ai quali non sono , per vero, proposte censure di alcun genere inquesta sede – delle indagini finanziarie, il cui contenuto è del tutto idoneo a consentire al contribuente di comprendere le ragioni poste dall’Ufficio a base dell’avviso di accertamento (quindi di percepirne il contenuto motivazionale) e anche di difendersi dando prova della Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 insussistenzadella pretesa azionata (quindi di percepire la prova della pretesa per contrapporvi i propri – speculari nel senso della sua insussistenza– mezzi di prova); -conseguentemente il ricorso va rigettato; -le spese sono regolate dalla soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; p.q.m. rigetta i l ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.900,00oltre a spese prenotate a debito . Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater de