CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 23147/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pagamento per le sommedovute a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del1973 della dichiarazione dei redditi presentata per il 2016. Ilcontribuente contestava la cartella, asserendo che la dichiarazioneNumero registro generale 17398/2025Numero sezionale 5247/2026Numero di raccolta generale 23147/2026era stata illecitamente presentata a suo nome da un intermediarioData pubblicazione 14/07/2026non autorizzato e di aver presentato una dichiarazione sostitutivadella precedente, con la quale aveva attestato di non disporre diredditi.2. La CGT di primo grado di Napoli, con sentenza n. 15817/2023,rigettava il ricorso del contribuente. Il ricorrente non avevacontestato la comunicazione dell’esito del controllo, che pertantodoveva ritenersi regolarmente notificata il 23/9/2019. Ladichiarazione sostitutiva era stata presentata solo il 7/7/2022, dopola comunicazione degli esiti del controllo e ben oltre il termine perpresentare la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo. Ladichiarazione integrativa, inoltre, era composta di sole tre pagine,senza indicazione di alcun reddito. Nel contestare la cartella ilcontribuente non aveva documentato in modo adeguato i motividella dichiarazione sostitutiva. Non aveva tenuto conto che nellaprima dichiarazione erano indicate anche delle ritenute.3. Con la sentenza n. 995/2025 la CGT di secondo grado dellaCampania confermava la decisione del primo giudice. [OSCURATO:PERSONA] rilevava:- che, avendo il contribuente avuto comunicazione dell’esito delcontrollo, con cui era stata corretta la dichiarazione presentata perl’anno 2016 in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e così essendo stato posto nellecondizioni di contestare la correzione, la comunicazione era divenutadefinitiva;- che l’assunto del contribuente relativo alla non conoscenza deicontenuti della dichiarazione presentata nel 2016 non era coerentecon gli elementi acquisiti. Dal PVC 15/1/2020 risultava che ilricorrente, nella sua qualità di amministratore della societàverificata, era stato debitamente informato dello svolgimento delleoperazioni e aveva avuto conoscenza dell’attribuzione dei compensi,oggetto di disconoscimento solo nell’anno 2022. Con riferimento alcompenso di euro 120.000,00, erano state indicate le ritenute non2 di 8Numero registro generale 17398/2025Numero sezionale 5247/2026versate e oggetto di recupero a seguito di controllo formale dellaNumero di raccolta generale 23147/2026dichiarazione. Con la dichiarazione emendativa il contribuDeantat peu bbnliocanzio ne 14/07/2026aveva indicato i motivi della rettifica, smentita dagli elementiricordati, pur se aveva rivestito la carica di amministratore dellasocietà verificata.4. Il contribuente ha proposto ricorso affidato a due motivimentre l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.5. Il 23/1/2026 è stata comunicata proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. in considerazione dellamanifesta infondatezza del ricorso. Con istanza depositata in data4/3/2026, il ricorrente ha chiesto la decisione.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.7. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stessoarticolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Dato che la sentenza si fonda su due distinte rationesdecidendi, riguardanti rispettivamente la possibilità d’impugnare lacartella di pagamento, anche senza aver prima impugnato lacomunicazione d’irregolarità, e la rilevanza della dichiarazioneintegrativa, ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la soluzioneadottata, appare opportuno muovere dall’esame del secondo motivodel ricorso.2. Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsaapplicazione del DPR n. 322/1998 [art 2] commi 8 e 8 bis e 43 DPRn. 600/1973 (art. 360 c.p.c. commi 1 n. 3)», il contribuente deduceche con le modifiche apportate dall’art. 5, comma 1, d.l. n. 193 del2016 il legislatore aveva stabilito non solo la modalità con cui ladichiarazione avrebbe dovuto essere integrata ma anche il termineentro cui ciò sarebbe potuto avvenire. Il contribuente non avrebbedovuto spiegare i motivi per cui stava emendando la dichiarazione3 di 8Numero registro generale 17398/2025Numero sezionale 5247/2026né la dichiarazione integrativa avrebbe dovuto essere ritenutaNumero di raccolta generale 23147/2026tardiva perché poteva essere presentata sino al 31/12/202D2a.t a pubblicazione 14/07/20263. Il secondo motivo è infondato.3.1. L’art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998, come risultantedopo le modifiche apportate dall’art. 5, comma 1, d.l. n. 193 del2016 dispone: «Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restandol'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dei redditi[…] possono essere integrate per correggere errori od omissioni,compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggioreo di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minoredebito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito,mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo ledisposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelliapprovati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, nonoltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».In entrambi i gradi del giudizio di merito era però stato stabilito cheil contribuente aveva presentato la dichiarazione integrativa dopoche il medesimo aveva già ricevuto una comunicazione d’irregolarità.Deve allora ribadirsi il principio secondo cui costituisce causa ostativaalla presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2,comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998 la notifica della contestazionedi una violazione commessa nella redazione di precedentedichiarazione, in quanto, se fosse possibile porre rimedio alleirregolarità, anche dopo la contestazione della stessa, la correzionesi risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione dellesanzioni previste dal legislatore (Cass. 11488/2024 e Cass.5398/2012).3.2 Secondo un insegnamento delle Sezioni Unite – relativo alladisciplina antecedente alle modifiche dell’art. 2, commi 8 e 8-bisd.P.R. n. 322 del 1998 con il d.l. n. 193 del 2016 - in caso di errori4 di 8Numero registro generale 17398/2025Numero sezionale 5247/2026od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazioneNumero di raccolta generale 23147/2026integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui aDlalt'aa prutb.b li4ca3zio ne 14/07/2026del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A.(art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa ademendare errori od omissioni in danno del contribuente (art. 2,comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998), incontra il termine per lapresentazione della dichiarazione per il periodo d'impostasuccessivo, con compensazione del credito eventualmenterisultante, fermo restando che il contribuente può chiedere ilrimborso entro quarantotto mesi dal versamento e, in ogni caso,opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributariadell'Amministrazione finanziaria (Cass., Sez. U., 13378/2016). Lasentenza precisa che le norme in materia di accertamento eriscossione, rispetto a quelle che governano il processo tributario,comportano l'inapplicabilità in tale sede, delle decadenze prescritteper la sola fase amministrativa perché l’oggetto del contenziosogiurisdizionale è l'accertamento circa la legittimità della pretesaimpositiva, quand'anche fondata sulla base di dati forniti dalcontribuente. In tale caso non si verte in tema di "dichiarazioneintegrativa" ex art. 2 d.P.R. n. 322 del 1998, o di richiesta dirimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, onde non può escludersiil diritto del contribuente a contestare il provvedimento impositivo,fornendo prova delle circostanze, quali anche errori o omissionipresenti nella dichiarazione fiscale. È quindi consentito alcontribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesatributaria azionata dal fisco -anche con diretta iscrizione a ruolo aseguito di mero controllo automatizzato- allegando errori, di fatto odi diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazionetributaria, indipendentemente dal termine di cui all'art. 2 cit.Diversamente dalla rettifica in sede amministrativa, ove l’Ufficiodeve attenersi alla rettifica salvo il caso d’istanza di rimborso, in sedecontenziosa è il contribuente a dover dimostrare la fondatezza della5 di 8Numero registro generale 17398/2025Numero sezionale 5247/2026Numero di raccolta generale 23147/2026rettifica. In altre parole, la possibilità di emendare la dichiarazioneData pubblicazione 14/07/2026in sede contenziosa senza le preclusioni applicabili alla faseamministrativa non significa che qualsiasi dato dichiarato dallacontribuente debba essere preso per valido, senza alcuna verifica daparte del giudice di merito (Cass. 16792/2025).3.3 Il punto dirimente diventa allora non che il contribuente nonpotesse chiedere di accertare in sede contenziosa che la primadichiarazione non fosse a lui attribuibile ma che, escluso chel’Amministrazione dovesse semplicemente prendere atto dellarettifica, il contribuente non avesse provato i presupposti delladichiarazione presentata nel 2022. La Corte regionale ha rilevatoche, per il comportamento tenuto sino alla presentazione delladichiarazione integrativa, non era credibile che la primadichiarazione fosse stata illecitamente presentata da unintermediario a insaputa del contribuente e che quindi quest’ultimonon avesse mai percepito i redditi che, in un primo tempo, avevadichiarato e poi, a distanza di anni, sostenuto di non aver mairealizzato.4. Con il primo motivo di ricorso, rubricato «violazione e falsaapplicazione degli articoli 19, comma 3 e 21 DLgs n. 546/1992 (art.360 c.p.c. commi 1 n. 3)», il contribuente lamenta che non solo,nonostante le contestazioni, l’Amministrazione non aveva dato provadella notifica della comunicazione d’irregolarità ma chel’impugnazione della comunicazione era una facoltà e non un onere,sicché la mancata impugnazione non aveva reso definitiva la pretesaerariale successivamente contestata con l’impugnazione dellacartella di pagamento.5. Il primo motivo è inammissibile.Il ricorrente non richiama, nonostante quanto riportato nellasentenza impugnata, la parte del ricorso di primo grado in cui egliaveva tempestivamente contestato di aver ricevuto lacomunicazione d’irregolarità. Il fatto che il ricorrente potesse ancora6 di 8Numero registro generale 17398/2025Numero sezionale 5247/2026impugnare la cartella, nonostante non avesse impugnato laNumero di raccolta generale 23147/2026comunicazione d’irregolarità, è irrilevante, perché il contribuDeanta tpeub bnliocanzio ne 14/07/2026aveva comunque dimostrato che la prima dichiarazione avesse uncontenuto erroneo e quindi resta ferma una delle due ragioni delladecisione. Per giurisprudenza costante di questa Corte, ove lasentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte e autonome,ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente agiustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una diesse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativaalle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonomamotivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrrel'annullamento della sentenza (Cass. 17182/2020, Cass.10815/2019, Cass. 7499/2019, Cass. 15399/2018). Il rigetto delprimo motivo rende di conseguenza inammissibile il secondo.6. La motivazione della proposta di definizione comunicata alleparti è conforme all’esito del giudizio. Le spese processuali, liquidatenel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto delvalore della causa, nella somma di euro 4.300,00 per compensi,seguono la soccombenza. Trovano applicazione, non ostandoviimpedimenti normativi o di carattere logico-sistematico, il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 c.p.c., richiamati dal novellato art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., nei termini di cui in dispositivo. Per i casidi conformità tra proposta e definizione è stata codificata un’ipotesidi abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto deldivieto di lite temeraria nel sistema processuale (Cass., Sez. U.,27195/2023 e Cass. 5243/2024), comportante, qualora siaconsentita una pronuncia sulle spese, la condanna a una sommaequitativamente determinata a favore della controparte e, in ognicaso, anche in assenza di difese dell’intimato, di un’ulteriore sommadi denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro5.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.7 di 8Numero registro generale 17398/2025Numero sezionale 5247/20267. Sussistono i presupposti processuali per imporre il pagamentoNumero di raccolta generale 23147/2026del cd. doppio contributo unificato. Data pubblicazione 14/07/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento infavore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio dilegittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.300,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., dellasomma equitativamente determinata nella misura di euro 4.300,00,nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende ex art.96, quarto comma, c.p.c., della somma di euro 3.000,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].la PresidenteAndreina Giudicepietro8 di 8