CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 aprile 2026
Cassazione n. 11177/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],1154 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –Numero registro generale 16578/2023Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 11177/2026Data pubblicazione 26/04/2026avverso la sentenza n. 851/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 01/03/2023 R.G.N. 1187/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 05/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudicedel lavoro, [OSCURATO:PERSONA]Elia, dirigente medico di II fascia,interessato da procedura di mobilità attivata dalla Croce RossaItaliana di cui era dipendente e transitato all’INPS – Agenziacomplessa di Civitavecchia - dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], chiedevadichiararsi che l'INPS lo aveva illegittimamente assegnato aricoprire l'incarico di medico di I fascia presso la sede diCivitavecchia, dal 4.1.2018; per l'effetto, condannare l'Istitutoa riallocarlo, tenendo conto della vacanza di organico, fermorestando l'ambito provinciale/metropolitano di assegnazioneo, in subordine, l'ambito regionale, ex art. 9, comma 1, deldecreto del Ministro per la semplificazione e la pubblicaamministrazione del 14.9.2015, assegnandogli un incarico didirigente medico di II fascia; per l'ulteriore effetto,condannare l'INPS a pagargli le differenze retributive o arisarcire il danno conseguente all'illegittima assegnazione difunzioni di medico di I fascia in luogo di quelle di II° fascia,compresa la parte variabile, i premi, i ratei di 13a mensilità edi TFR, dal mese di gennaio 2018 fino all'effettivaassegnazione di medico di II fascia e riallocazione in una sedeidonea da individuare ex art. 9, comma 1 del citato D.M.,Numero registro generale 16578/2023Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 11177/2026Data pubblicazione 26/04/2026anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. ovvero nella misuradi giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;condannare, altresì, l'INPS ai conseguenti adempimenti dinatura previdenziale e contributiva.2. Il Tribunale rigettava la domanda, e la Corte d’Appelloconfermava la decisione. In particolare, la Corte territorialeriteneva prodromica, rispetto all’accertamento del denunciatodemansionamento, l’individuazione delle norme applicabili allaprocedura di mobilità, nella specie non l’art. 30 d. lgs. n.165/2001 (mobilità volontaria), bensì i successivi artt. 33, 34e 34-bis (cd. mobilità d’ufficio o mobilità per collocazione indisponibilità); giudicava, di conseguenza, inapplicabile ildisposto dell’art. 5, comma 5, terzo periodo, d. lgs. n.178/2012, che garantisce ai dipendenti collocati in mobilità iltrattamento economico precedentemente goduto; affermavache “l’insussistenza della illegittimità della procedura diricollocazione censurata esclude conseguentemente la causadel lamentato demansionamento, restando così assorbito ilrelativo capo di domanda”.3. Per la cassazione della sentenza d’appello proponericorso il dr. D’Elia con quattro motivi, illustrati da memoria.Resiste l’INPS con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce erratainterpretazione della domanda, con conseguente violazione(art. 360, n. 4, c.p.c.) dell’art 112 c.p.c. nonché (art. 360, n.Numero registro generale 16578/2023Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 11177/2026Data pubblicazione 26/04/20263, c.p.c.) delle regole ermeneutiche aventi portata generale dicui agli artt. 1362, 1365 e 1367 c.c., nella parte in cui la Corted’Appello ha ritenuto che fosse stata formulata solo unadomanda di illegittimità della procedura, anziché una volta acensurare l’illegittimità del comportamento dell’INPS inrelazione all’intervenuto demansionamento.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente censura lasentenza impugnata (art. 360, n. 3, c.p.c.) per violazione ofalsa applicazione di norme di diritto nella parte in cui la Corteterritoriale, ritenuta l’applicabilità degli artt. 33 e 34 d.lgs. n.165/2001, ha omesso di applicare integralmente la suddettaprocedura, e nella parte in cui ha erroneamente applicato l’art.2, comma 13, d.l. n. 95/2012, conv. con modificazioni dallalegge n. 135/2012, non considerando la necessità dellapresentazione dell’istanza di ricollocazione. In subordine,chiede sollevarsi questione di costituzionalità di tale ultimanorma per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 35, comma 1, 36,97 Cost.3. Con il terzo motivo, parte ricorrente denuncia error inprocedendo con conseguente nullità del procedimento (art.360, n. 4, c.p.c.) in relazione agli artt. 24 Cost., 115, 416,comma terzo, 420, comma primo, 437, comma secondo,c.p.c., e violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (art.360, n. 3, c.p.c.), per non avere la Corte territoriale tenutoconto che il demansionamento era stato ammesso dall’INPS eche nulla l’istituto aveva dedotto in ordine all’istanza diricollocazione.Numero registro generale 16578/2023Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 11177/2026Data pubblicazione 26/04/20264. Con il quarto motivo, parte ricorrente denuncia error inprocedendo con conseguente nullità del procedimento (art.360, n. 4, c.p.c.) in relazione in relazione agli artt. 132 c.p.c.,118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.,115 e 116 c.p.c., permotivazione apparente nella parte in cui è stata confermata lasentenza di primo grado che aveva integralmente rigettato ladomanda del dott. D’Elia.5. I motivi primo e terzo, da trattare congiuntamente perconnessione, in quanto entrambi collegati all’allegazione eprova di demansionamento al momento del transito daESACRI a INPS, sono fondati per quanto di ragione, nei limitie con le precisazioni che seguono, con conseguenteassorbimento delle questioni oggetto dei motivi secondo equarto.6. La vicenda trae origine dalle procedure di mobilitàorganizzativo dell’ente previsto dal d.lgs. n. 178/2012.7. La sentenza gravata si è incentrata sulla riconduzionedella specifica procedura di mobilità del personale CRIall’ipotesi di mobilità d’ufficio e non volontaria; e dalla ritenutalegittimità della procedura di ricollocazione censurata hatratto, per assorbimento del capo di domanda conseguenteall’insussistenza della causa, il rigetto della domanda dirisarcimento dei danni da demansionamento.8. Così provvedendo, però, la Corte ha effettivamenteomesso di pronunciarsi sul contenuto integrale della domandarisarcitoria svolta dall’originario e odierno ricorrente, che nonera posta in termini assoluti di causa-effetto tra illegittimitàNumero registro generale 16578/2023Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 11177/2026Data pubblicazione 26/04/2026della procedura e demansionamento, e che richiedeaccertamenti fattuali sulle mansioni svolte a seguitodell’assegnazione del medico alla sede INPS di Civitavecchia,stante la dimensione del diritto all’assegnazione e mansioniconformi alla professionalità acquisita anche nel pubblicoimpiego e anche nell’ambito di procedura di mobilità d’ufficio.9. Va, peraltro, precisato che, nell’ambito del rapporto dilavoro pubblico nel settore sanitario, la dirigenza sanitaria ècollocata in un ruolo unico, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n.502/1992; nel pubblico impiego privatizzato la qualificadirigenziale non esprime una posizione lavorativacaratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni,bensì esclusivamente l’idoneità professionale a ricoprire unincarico dirigenziale, ed espressamente l’art. 19, comma 1, d.lgs. 165/2001 stabilisce che al “conferimento degli incarichi eal passaggio ad incarichi diversi non si applica l’art. 2103 delcodice civile” (cfr. Cass. n. 25518/2024, n. 6445/2023, n.22047/2022, n.91/2019, n. 24373/2008).10. Tuttavia, in generale, in tema di esercizio dello iusvariandi, categoria generale alla quale risulta riconducibileanche l’ipotesi di mobilità in esame, il giudice di merito deveaccertare, in concreto, se le nuove mansioni siano aderentialla competenza professionale specifica acquisita daldipendente e ne garantiscano, al contempo, lo svolgimento el'accrescimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze,senza che assuma rilievo l'equivalenza formale fra le vecchiee le nuove mansioni (cfr. Cass. n. 48/2024, n. 16594/2020, n.1916/2015; v. anche, con riferimento a fattispecie diNumero registro generale 16578/2023Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 11177/2026Data pubblicazione 26/04/2026svuotamento di mansioni nel pubblico impiego, Cass. n.11499/2022).11. Il necessario esame del merito della vicenda non siesaurisce, dunque, come prospettato dall’istitutocontroricorrente (v. in particolare, p. 31 del controricorso),nell’alternativa secca tra accettazione della ricollocazione odimissioni, in quanto alla tutela della professionalità è tenutoanche il datore di lavoro pubblico, anche in contesti dimobilità, salva la dimostrazione, gravante su parte datoriale,di impossibilità di diversa allocazione per la salvaguardiadell’impiego, e considerando altresì che nel caso di specie nonconsta alcuna messa in disponibilità o istanza di ricollocazione,ma transito diretto, senza soluzione di continuità, da uno adaltro datore di lavoro nell’ambito di procedura disciplinata invia pubblicistica.12. In accoglimento per quanto di ragione degli indicatimotivi primo e terzo del ricorso per cassazione, inconclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata, conrinvio alla Corte d’Appello indicata in dispositivo, per accertarein fatto se le allegazioni e le istanze probatorie del ricorrenteconducano o meno alla prova del demansionamento dedottoe al diritto al risarcimento dei danni nella forma e nella misurarichieste, attenendosi al seguente principio di diritto: “anchein ipotesi di mobilità inter-enti d’ufficio di dirigenti medici, ilgiudice di merito deve accertare in concreto, a fronte diallegazione di demansionamento e domanda di risarcimentodei correlativi danni, se le nuove mansioni siano equivalenti aquelle precedentemente svolte e conformi alla professionalitàNumero registro generale 16578/2023Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 11177/2026Data pubblicazione 26/04/2026del dipendente, salva la dimostrazione, gravante su partedatoriale, di impossibilità di diversa allocazione o di domandadi adibizioni a mansioni inferiori a salvaguardia dell’impiego”.13. Al giudizio di rinvio sono demandati altresì la valutazionein fatto della rilevanza delle dimissioni del medico intervenutea gennaio 2020, nonché di provvedere sulle spese di lite delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso perquanto di ragione, assorbiti gli altri; cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corted'Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spesedel presente giudizio.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 5 marzo2026.La PresidenteIrene Tricomi