CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 11499/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2228-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] mansioni R.G.N. 2228/2016 Cron. Rep. Ud. 29/03/2022 [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 756/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/09/2015 R.G.N. 393/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte di Appello di Bologna, per quanto ancora rileva, confermando la sentenza di primo grado, accertato il sostanziale svuotamento delle mansioni operato in danno del lavoratore, [OSCURATO:PERSONA], condannava la parte datoriale, [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, come liquidati in sentenza, provvedendo ad emendare la pronunzia di prime cure solo con riferimento all’ammontare del danno non patrimoniale, riliquidato senza duplicazioni delle voci. Osservava la Corte di appello che l’accertato svuotamento delle mansioni, a differenza di quanto sostenuto dal datore appellante, era stato espressamente dedotto nell’atto introduttivo del giudizio, di modo che il Tribunale non aveva in alcun modo violato l’art. 112 c.p.c.; riteneva altresì corretta la valutazione delle risultanze istruttorie operate dal primo giudice, sicché, accertato l’operato svuotamento delle mansioni, confermava altresì la condanna al risarcimento del danno (modificando la pronunzia, come si è anticipato, solo in ordine al quantum del danno non patrimoniale). Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. Resiste il lavoratore con controricorso. Entrambe le parti depositano memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 in relazione all’Allegato A del c.c.n.l. del 31.3.1999 e la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.; si deduce altresì, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omessa valutazione delle prove riferite all’equivalenza delle mansioni. 1.1. I diversi profili sottoposti all’attenzione della Corte con il primo motivo sono infondati e vanno rigettati. Quanto al primo aspetto, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. sul presupposto che la Corte territoriale avrebbe travalicato i limiti della domanda (relativa ad una ipotesi di dedotto demansionamento), ravvisando, invece, uno svuotamento di mansioni. Sul punto, basti brevemente osservare che nella specie non vi è stata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il “chiesto ed il pronunziato”, atteso che il lavoratore aveva già nel ricorso ex art. 414 c.p.c. prospettato e dedotto il completo svuotamento delle mansioni, sebbene riferendolo poi alla più ampia categoria del demansionamento, come peraltro già osservato e rilevato dalla Corte territoriale (cfr. pag. 4 della sentenza).Tanto premesso, risulta evidente l’infondatezza anche delle ulteriori doglianze svolte nel primo motivo. Con esse si deduce che non sarebbe stata fatta corretta applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’allegato A del c.c.n.l. del 31.3.1999, per aver il giudice di appello omesso di effettuare la valutazione sulla equivalenza formale delle mansioni e di esaminare, a tal riguardo, le prove acquisite. Le censure di cui innanzi sono in parte infondate ed in parte inammissibili. È infondata la dedotta violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, perché la questione - per come sollevata - non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ravvisato non un demansionamento, rispetto al quale si sarebbe dovuta operare la verifica di equivalenza formale delle mansioni, ma la diversa e più grave figura del loro totale svuotamento. A tal riguardo soccorre l’insegnamento di questa S.C., che più volte ha affermato che “ove la vicenda si sia concretizzata in uno svuotamento dell’attività lavorativa, essa esula dal concetto di equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi di sottrazione pressochè integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nel pubblico impiego” (cfr. ex plurimis, Cass. n. 11835/2009, Rv. 608364-01). Quanto alla dedotta mancata valutazione della prova su un punto decisivo della controversia, quello della equivalenza formale delle mansioni, va osservato che riguardo a detto aspetto il motivo si profila inammissibile perché in realtà sollecita soltanto una rivisitazione nel merito del materiale istruttorio, il che non è consentito in sede di legittimità. 2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 414 c.p.c., l’omessa valutazione ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n. 5 c.p.c. delle prove sul danno professionale, fatto decisivo per la liquidazione. 2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto anche rispetto alla liquidazione del danno patrimoniale il capo della sentenza di appello è conforme a quello della sentenza di primo grado, sicché ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (applicabile ratione temporis, atteso che l’appello risulta proposto nell’anno 2014), non è consentita l’impugnazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 7 5 c.p.c. in ipotesi di c.d. “doppia conforme di merito”, a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri (il che non è avvenuto nel caso in oggetto) che le pronunce di primo e secondo grado, pur coincidenti quanto a dispositivo, si siano però basate su rationes decidendi fra loro d iverse. Il motivo, del resto, non fa altro che sollecitare una (ri)valutazione in peius delle poste risarcitorie, da parametrarsi, secondo quanto si allega nel ricorso per cassazione, solo al 15%-40% della retribuzione (sul rilievo che il lavoratore non avrebbe mai svolto mansioni mortificanti): si tratta di valutazioni di merito, in quanto tali estranee al giudizio di legittimità. 3. Con il terzo mezzo si censura l’omessa valutazione e motivazione di un fatto decisivo, nello specifico la devianza della C.T.U. dai canoni della scienza medica e dagli accertamenti psichici comunemente accolti. In relazione a detti aspetti si contesta la valutazione che delle certificazioni mediche versate in atti è stata fatta dal giudice di appello, anche attraverso la lente prismatica della disposta consulenza tecnica d’ufficio, deducendosi altresì, rispetto all’elaborato dell’ausiliare del giudice, l’assoluta carenza di motivazione avuto riguardo alle linee guida sia dell’Inail sia dell’Ordine degli psicologi di Roma e dell’[OSCURATO:PERSONA]. Detta carenza di motivazione dell’elaborato tecnico si riverberebbe – ad avviso di parte ricorrente - sulla motivazione della Corte territoriale, che avrebbe acriticamente condiviso le valutazioni del CTU. Nello specifico ci si duole della mancata somministrazione di test psichici. 3.1. Il motivo va rigettato. Al riguardo va sottolineato che qualora il giudice di merito fondi la decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico; al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione, nel merito, del convincimento del giudice. Da quanto innanzi, discende l’inammissibilità della censura articolata nel terzo mezzo, atteso con essa non si sollecita altro che un nuovo esame delle valutazioni effettuate in sede di merito. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, infatti, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario nel cui ambito non è inquadrabile la censura concernente deficienze argomentative della decisione in punto di recepimento delle conclusioni della c.t.u., esigendo, piuttosto, l'indicazione delle circostanze secondo le quali quel recepimento, sulla base delle modalità con cui si è svolto, si sia tradotto nell'omesso esame di un fatto (inteso nella sua accezione storico - fenomenica) decisivo, oggetto di discussione fra le parti (cfr. in tal senso, ex aliis, Cass. n. 18391/2017). Tanto non è stato operato con il proposto motivo, né possono ritenersi mancato esame di “fatto decisivo” le denunciate carenze o deficienze diagnostiche. Nel caso di specie, irrilevante la dedotta somministrazione di test che senza dubbio non costituiscono indispensabili accertamenti diagnostici, del pari ininfluente è la mancata adesione alle linee guida dell’Inail, o dell’Ordine degli psicologi di Roma o, ancora, dell’[OSCURATO:PERSONA], trattandosi di mere indicazioni che - lungi dal riferirsi ai criteri della migliore scienza medica - sono rivolte solo a determinati operatori e in ristretti ambiti territoriali o operativi. In via più generale, va osservato che il ricorso non prospetta nemmeno che tali linee guida costituiscano - allo stato - la migliore scienza ed esperienza medica e trascura, poi, che i profili medico-clinici e quelli psicologici non sono fra loro sovrapponibili, fermo restando – infine – che il mero dissenso diagnostico non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione.4. Al rigetto del ricorso segue la soccombenza anche quanto alle spese. 5. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; condannaparte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in € 2.500 per compensi professionali, € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quarter, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei pres