CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31748/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 3195 / 20 2 1 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in [OSCURATO:PERSONA], N. 12 -ricorrente - contro F.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia-sez. staccata di Catania- n. 3428/2020 , depositata il 24 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L’amministrazione finanziaria notificò a [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con il quale ne rettificava il reddito imponibile ai fini Irap, Ires e Iva per l’anno 2012, a seguito di verifica di polizia tributaria effettuata sui movimenti bancari della società, donde erano emersi maggiori ricavi non dichiarati. La società impugnò l’avviso innanzi alla C.T.P. di Catania, che respinse il ricorso. 2. Il successivo appello della contribuente fu parzialmente accolto con la sentenza indicata in epigrafe. I giudici regionali ritennero, per quanto in questa sede ancora di interesse, che la motivazione dell’atto impositivo, resa con richiamo al prodromico p.v.c. «già carente», non reggesse a fronte delle giustificazioni fornite dalla contribuente alla movimentazione bancaria, eccezion fatta che per alcuni costi non inerenti o non documentati, in relazione ai quali la pretesa impositiva andava confermata. 3. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La contribuente è rimasta intimata. Considerato che: 1. Il primo motivo di ricorso è rubricato «violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 D.Lgs. n. 546/92». Secondo l’Agenzia delle entrate, nella parte nella parte in cui ha confermato l’annullamento della ripresa di maggiori ricavi conseguenti alle indagini bancarie, la sentenza d’appello sarebbe «nulla per motivazione omessa o apparente». I giudici regionali, in particolare, avrebbero affermato in modo del tutto apodittico che la società aveva fornito la prova contraria della quale era onerata, senza motivare analiticamente su ogni singola movimentazionecontestata; né, in proposito, poteva rilevare il rinvio alla sentenza di primo grado, anch’essa priva di reale motivazione sul punto. 2. Il secondo motivo, formulato in via di subordine, è rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 32 DPR 600/73, dell’art. 51 DPR633/72 e dell’art. 2697 c.c.». L’Agenzia ricorrente, dopo aver riprodotto uno stralcio dell’atto impositivo nel quale sono riportati i movimenti bancari ritenuti non giustificati, e richiamata l’operatività della presunzione di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto le sue allegazioni insufficienti a fondare la ripresa (essendo a ciò bastevole la mera indicazione dell’operazione non giustificata) ed omettendo di verificare, in relazione alle singole operazioni contestate, l’idoneità alla prova contraria delle giustificazioni rese dalla società. 3. Il terzo motivo ricalca la censura veicolata con il primo, mediante denunzia di nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato la ripresa relativa agli acquisti di carburante, ritenuta invece «convincente e documentata» la giustificazione resa dalla contribuente. 4. Con il quarto motivo, formulato in via subordinata rispetto al precedente, l’Agenzia ricorrente denunzia, in relazione al medesimo punto della sentenza impugnata, violazione e falsa applicazione degli artt. 7 del d.l. n. 70/2011 e 1 del d.P.R. n. 444/1997, assumendo di aver legittimamente disconosciuto i costi in questione per difetto di istituzione delle cd. schede carburante; circostanza che, del tutto erroneamente, la C.T.R. aveva invece trascurato. 5. I primi due motivi, per la loro connessione, possono essere scrutinati congiuntamente. 5.1. La motivazione della sentenza impugnata appare conforme al “minimo costituzionale” che questa Corte, a partire dalla pronunzia n. 8053/2014 resa a Sezioni Unite, ha individuato come parametro per ritenere soddisfatto il relativo obbligo, in conformità al precetto di cui all’art. 111 Cost. In particolare, i giudici d’appello hanno preso a riferimento le sentenze di primo grado concernenti gli accertamenti relativi ad anni «consequenziali alla stessa verifica e con gli stessi presupposti» (pag. 2 della decisione impugnata) e, sia pur sinteticamente, li hanno utilizzati nel procedere all’esame dei motivi di gravame formulati dalla contribuente, richiamandone il contenuto; in questi termini, pertanto, non può ritenersi sussistente il denunziato vizio, poiché la decisione impugnata espone un vaglio critico rispetto alle ragioni del provvedimento al quale si riferisce (cfr. Cass. n. 21443/2022). 5.2. Ciò posto, nel merito la decisione non può essere condivisa. La regola di giudizio adottata dai giudici d’appello, infatti, non appare conforme al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili» (così Cass. n. 2928/2024; in precedenza, si veda Cass. n. 15857/2016). Circa il fondamento di tale regola probatoria, peraltro, questa Corte ha precisato che «essa si riconnette a quel principio di vicinanza della prova che è connaturato al disposto dell’art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria» (Cass.n. 26014/2024); e, correlatamente, che il fondamento della presunzione risiede nel fatto che tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente,sia in accredito che in addebito, si presumono riferiti alla sua attività economica, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione (Cass. n. 25043/2024). 5.3. Sulla base di tali considerazioni, il primo motivo va ritenuto infondato, non sussistendo il denunziato vizio motivazionale; è invece fondato il secondo motivo, poiché la sentenza impugnata è errata in punto al criterio di distribuzione dell’onere probatorio e di valutazione delle prove. 6. Considerazioni analoghe valgono per i restanti mezzi di impugnazione, anch’essi meritevoli di esame congiunto per la loro connessione. Ferma restando, infatti, l’intelligibilità del ragionamento adottato dai giudici regionali, che esclude la sussistenza del vizio di motivazione invalidante, la fattispecie non risulta indagata al metro della regola probatoria di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 444/1997. Di tale ultima, infatti, questa Corte ha affermato il valore indispensabile ai fini della deducibilità e della detraibilità dell’Iva dai costi per gli acquisti di carburanti, salvi specifici casi di esonero qui non ricorrenti (cfr. Cass. n. 21036/2020). Il ricorso va pertanto accolto quanto al secondo e al quarto motivo, con rigetto dei restanti, e la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, provveda al riesame della vicenda in conformità ai principii indicati, liquidando altresì le spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo e al quarto motivo, disattesi i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secon