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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 40547/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Palermo dichiarava inammissibile l'istanza di revoca della confisca ai sensi dell'art. 7 legge 1423 del 1956, così riqualificata l'originaria richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 28 d.

Igs. 159 del 2011.

Con l'istanza si chiedeva la revocazione della confisca definitiva disposta con decreto del Tribunale di Palermo del 1/10/2010, confermato dalla Corte di Appello di Palermo e divenuto irrevocabile il 10/5/2013.

L'istanza era stata presentata alla Corte di appello di Caltanissetta, individuata in forza dell'art. 28 d.

Igs. 159 del 2011; la Corte aveva declinato la propria competenza a favore del Tribunale di Palermo applicando la norma transitoria di cui all'art. 117 d.

Igs. 159 cit., poiché la confisca era stata adottata anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto.

La Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso detta pronuncia.

Il Tribunale rigettava, in via preliminare, l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa, ritenendo inapplicabile l'istituto della revocazione della confisca, previsto dall'art. 28 cit., ai provvedimenti adottati prima del 13/10/2011.

Le modifiche apportate all'art. 28 cit. nel 2017 erano ininfluenti: la norma non si applica e, quindi - non essendo stata adottata una normativa transitoria - in forza dell'art. 117 cit. deve trovare applicazione l'art. 7 legge 1423 del 1956.

In ogni caso, l'istanza era tardiva, atteso che il perdurante stato di detenzione di Aiello e le sue condizioni di salute non costituivano causa di forza maggiore o caso fortuito.

Qualificata, quindi, l'istanza ai sensi dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956, la stessa veniva dichiarata inammissibile per mancanza del novum, avendo ad oggetto questioni già esaminate e ritenute irrilevanti, sia dalla Corte d'appello che dalla Corte di Cassazione.

In particolare, la Corte di appello aveva ritenuto l'attività imprenditoriale i svolta da Aiello nel settore delle stradelle interpoderali i caratterizzata dall'inquinamento mafioso, di conseguenza qualificando intrinsecamente illeciti gli utili che ne erano derivati.

Si trattava di impresa mafiosa, avente tale natura fin dalla fine degli anni '80.

I successivi reimpieghi avevano ad oggetto, quindi, redditi illeciti.

Analogamente erano stati ritenuti illeciti i redditi nel settore sanitario.

La Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'Aiello, aveva Confermato questa ricostruzione.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di norme processuali e mancanza di motivazione.La difesa aveva ampiamente chiarito le ragioni che la avevano indotta a chiedere la revocazione della confisca alla Corte di appello di Caltanissetta: entrambi i giudici avevano erroneamente ritenuto l'ultrattività dell'art. 117 d.

Igs. 159 del 2011, vanificando gli effetti della modifica dell'art. 28 d.

Igs. 159 cit. operata dalla legge n. 161 del 2017.

In realtà, la norma transitoria è necessariamente temporanea, in quanto destinata a non essere applicata con il progressivo esaurirsi delle fattispecie in essa contemplate.

La nuova regolamentazione dell'art. 28 cit. è di immediata applicazione, in quanto avente natura processuale; soprattutto, stabilisce la competenza della Corte di appello individuata secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 cod. proc. pen., al fine di salvaguardare i valori costituzionali della indipendenza e della imparzialità, non tutelati dall'art. 7 legge 1423 del 1956.

L'art. 117 cit. non può che disciplinare le situazioni giuridiche temporalmente pregresse rispetto alla novità inserita nell'art. 28 cit., che ha sostituito la competenza territoriale con una competenza funzionale, in questo modo applicando una disciplina conforme ai canoni costituzionali.

Di conseguenza, l'art. 117 cit. non è applicabile in quanto abrogato, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, per palese incompatibilità rispetto alle disposizioni sopravvenute, trattandosi di norme del tutto nuove.

Il ricorrente conclude per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta, quale giudice competente ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, con la quale insiste nelle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato, anche dopo la modifica dell'art. 28 d.

Igs. 159 del 2011 ad opera della legge 161 del 2017, che il rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, attribuito dall'art. 28 alla competenza della corte di appello, non si applica con riferimento ai provvedimenti adottati prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del citato d.

Igs.), per i quali la competenza per la revoca spetta all'organo giudicante che aveva disposto la confisca, ai sensi dell'artldella legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, Lunetto, Rv. 279283).

Milita in tal senso la costante interpretazione che questa Corte ha inteso dare dell'art. 117 del d.lgs. n. 159 del 2011, con la quale è stata dettata la disciplina transitoria correlata alla introduzione) nel sistema, delle norme contenute nel codice antimafia; disposizione, questa, che, in forza di un inequivoco tenore letterale, prevede che le nuove norme dettate in tema di misure di prevenzione personali e patrimoniali - tra le quali non v'è ragione di escludere anche il rimedio di cui all'art. 28 del medesimo decreto - non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto (13 ottobre 2011), sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione, con ultrattività - in tali casi - della previgente disciplina (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 44544 del 2/10/2019, che in motivazione riprende Sez. 1, n. 45278 del 10/10/2013, RV. 257479; Sez. 1, n. 2945 del 17/10/2013, dep. 2014, Rv. 258599).

La Corte non ravvisa ragioni per distanziarsi da tale condivisibile interpretazione, anche perché il tradizionale principio "tempus regit actum", sul quale riposa il ricorso oggetto di scrutinio, non ha, come è noto, carattere assoluto ma conosce deroghe espresse (Sez.

U, n. 16101 del 27/03/2002 - dep. 30/04/2002, Degraft, Rv. 221278), nello specifico per l'appunto individuabili nella previsione della disposizione transitoria sopra richiamata.

2. In effetti, da una parte - contrariamente alle argomentazioni esposte dal ricorrente - la precedente disciplina dell'art. 7 legge 1423 del 1956, che attribuiva la competenza per la revoca della confisca al giudice che l'aveva disposta, non è stata mai ritenuta illegittima costituzionalmente; dall'altra, l'art. 117 cit. esclude, in via generale, l'applicazione della disciplina introdotta nel libro I del [OSCURATO:PERSONA] alle misure di prevenzione per le quali era già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione alla data di entrata in vigore del decreto, costituendo una espressa deroga alla regola del tempus regit actum.

Si deve ricordare che questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956 nella parte in cui attribuisce la competenza per la revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca allo stesso organo giudicante che la ha applicata, anziché alla corte di appello individuata ai sensi degli artt. 11 e 633 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 20159 del 29/04/2011, Napoli, Rv. 250242; Sez. 1, n. 17084 del 20/04/2005, Tagliavia, Rv. 232276).

2. Ritenuto, quindi, esattamente decisa l'istanza di revoca della confisca ai sensi dell'art. 7 legge 1423 del 1956 dal giudice individuato da quella norma, si deve ricordare che, per giurisprudenza sostanzialmente costante, avverso il provvedimento che abbia disposto la revoca o la modifica di una misura di prevenzione patrimoniale è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione. (Sez. 1, n. 37311 del 09/06/2015, Galetti, Rv. 264618).

Il ricorso per cassazione, di conseguenza, dovrebbe essere qualificato come appello e trasmesso per la decisione alla Corte di appello di Palermo.

Tuttavia, l'atto di impugnazione contiene come unico motivo quello relativo alla applicabilità dell'art. 28 d.

Igs. 159 del 2011 e alla competenza a decidere della Corte di appello di Caltanissetta, mentre non vengono proposti motivi attinenti al merito dell'istanza, che il Tribunale di Palermo ha ampiamente trattato, giungendo ad affermare la mancanza di novum per legittimare l'istanza di revoca della confisca.

Di conseguenza, è inevitabile dichiarare con sentenza l'inammissibilità del ricorso, senza trasmettere gli atti alla Corte territoriale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Palermo dichiarava inammissibile l'istanza di revoca della confisca ai sensi dell'art. 7 legge 1423 del 1956, così riqualificata l'originaria richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 28 d. Igs. 159 del 2011. Con l'istanza si chiedeva la revocazione della confisca definitiva disposta con decreto del Tribunale di Palermo del 1/10/2010, confermato dalla Corte di Appello di Palermo e divenuto irrevocabile il 10/5/2013. L'istanza era stata presentata alla Corte di appello di Caltanissetta, individuata in forza dell'art. 28 d. Igs. 159 del 2011; la Corte aveva declinato la propria competenza a favore del Tribunale di Palermo applicando la norma transitoria di cui all'art. 117 d. Igs. 159 cit., poiché la confisca era stata adottata anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto. La Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso detta pronuncia. Il Tribunale rigettava, in via preliminare, l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa, ritenendo inapplicabile l'istituto della revocazione della confisca, previsto dall'art. 28 cit., ai provvedimenti adottati prima del 13/10/2011. Le modifiche apportate all'art. 28 cit. nel 2017 erano ininfluenti: la norma non si applica e, quindi - non essendo stata adottata una normativa transitoria - in forza dell'art. 117 cit. deve trovare applicazione l'art. 7 legge 1423 del 1956. In ogni caso, l'istanza era tardiva, atteso che il perdurante stato di detenzione di Aiello e le sue condizioni di salute non costituivano causa di forza maggiore o caso fortuito. Qualificata, quindi, l'istanza ai sensi dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956, la stessa veniva dichiarata inammissibile per mancanza del novum, avendo ad oggetto questioni già esaminate e ritenute irrilevanti, sia dalla Corte d'appello che dalla Corte di Cassazione. In particolare, la Corte di appello aveva ritenuto l'attività imprenditoriale i svolta da Aiello nel settore delle stradelle interpoderali i caratterizzata dall'inquinamento mafioso, di conseguenza qualificando intrinsecamente illeciti gli utili che ne erano derivati. Si trattava di impresa mafiosa, avente tale natura fin dalla fine degli anni '80. I successivi reimpieghi avevano ad oggetto, quindi, redditi illeciti. Analogamente erano stati ritenuti illeciti i redditi nel settore sanitario. La Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'Aiello, aveva Confermato questa ricostruzione. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di norme processuali e mancanza di motivazione.La difesa aveva ampiamente chiarito le ragioni che la avevano indotta a chiedere la revocazione della confisca alla Corte di appello di Caltanissetta: entrambi i giudici avevano erroneamente ritenuto l'ultrattività dell'art. 117 d. Igs. 159 del 2011, vanificando gli effetti della modifica dell'art. 28 d. Igs. 159 cit. operata dalla legge n. 161 del 2017. In realtà, la norma transitoria è necessariamente temporanea, in quanto destinata a non essere applicata con il progressivo esaurirsi delle fattispecie in essa contemplate. La nuova regolamentazione dell'art. 28 cit. è di immediata applicazione, in quanto avente natura processuale; soprattutto, stabilisce la competenza della Corte di appello individuata secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 cod. proc. pen., al fine di salvaguardare i valori costituzionali della indipendenza e della imparzialità, non tutelati dall'art. 7 legge 1423 del 1956. L'art. 117 cit. non può che disciplinare le situazioni giuridiche temporalmente pregresse rispetto alla novità inserita nell'art. 28 cit., che ha sostituito la competenza territoriale con una competenza funzionale, in questo modo applicando una disciplina conforme ai canoni costituzionali. Di conseguenza, l'art. 117 cit. non è applicabile in quanto abrogato, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, per palese incompatibilità rispetto alle disposizioni sopravvenute, trattandosi di norme del tutto nuove. Il ricorrente conclude per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta, quale giudice competente ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, con la quale insiste nelle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato, anche dopo la modifica dell'art. 28 d. Igs. 159 del 2011 ad opera della legge 161 del 2017, che il rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, attribuito dall'art. 28 alla competenza della corte di appello, non si applica con riferimento ai provvedimenti adottati prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del citato d. Igs.), per i quali la competenza per la revoca spetta all'organo giudicante che aveva disposto la confisca, ai sensi dell'artldella legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, Lunetto, Rv. 279283). Milita in tal senso la costante interpretazione che questa Corte ha inteso dare dell'art. 117 del d.lgs. n. 159 del 2011, con la quale è stata dettata la disciplina transitoria correlata alla introduzione) nel sistema, delle norme contenute nel codice antimafia; disposizione, questa, che, in forza di un inequivoco tenore letterale, prevede che le nuove norme dettate in tema di misure di prevenzione personali e patrimoniali - tra le quali non v'è ragione di escludere anche il rimedio di cui all'art. 28 del medesimo decreto - non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto (13 ottobre 2011), sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione, con ultrattività - in tali casi - della previgente disciplina (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 44544 del 2/10/2019, che in motivazione riprende Sez. 1, n. 45278 del 10/10/2013, RV. 257479; Sez. 1, n. 2945 del 17/10/2013, dep. 2014, Rv. 258599). La Corte non ravvisa ragioni per distanziarsi da tale condivisibile interpretazione, anche perché il tradizionale principio "tempus regit actum", sul quale riposa il ricorso oggetto di scrutinio, non ha, come è noto, carattere assoluto ma conosce deroghe espresse (Sez. U, n. 16101 del 27/03/2002 - dep. 30/04/2002, Degraft, Rv. 221278), nello specifico per l'appunto individuabili nella previsione della disposizione transitoria sopra richiamata. 2. In effetti, da una parte - contrariamente alle argomentazioni esposte dal ricorrente - la precedente disciplina dell'art. 7 legge 1423 del 1956, che attribuiva la competenza per la revoca della confisca al giudice che l'aveva disposta, non è stata mai ritenuta illegittima costituzionalmente; dall'altra, l'art. 117 cit. esclude, in via generale, l'applicazione della disciplina introdotta nel libro I del [OSCURATO:PERSONA] alle misure di prevenzione per le quali era già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione alla data di entrata in vigore del decreto, costituendo una espressa deroga alla regola del tempus regit actum. Si deve ricordare che questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956 nella parte in cui attribuisce la competenza per la revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca allo stesso organo giudicante che la ha applicata, anziché alla corte di appello individuata ai sensi degli artt. 11 e 633 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 20159 del 29/04/2011, Napoli, Rv. 250242; Sez. 1, n. 17084 del 20/04/2005, Tagliavia, Rv. 232276). 2. Ritenuto, quindi, esattamente decisa l'istanza di revoca della confisca ai sensi dell'art. 7 legge 1423 del 1956 dal giudice individuato da quella norma, si deve ricordare che, per giurisprudenza sostanzialmente costante, avverso il provvedimento che abbia disposto la revoca o la modifica di una misura di prevenzione patrimoniale è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione. (Sez. 1, n. 37311 del 09/06/2015, Galetti, Rv. 264618). Il ricorso per cassazione, di conseguenza, dovrebbe essere qualificato come appello e trasmesso per la decisione alla Corte di appello di Palermo. Tuttavia, l'atto di impugnazione contiene come unico motivo quello relativo alla applicabilità dell'art. 28 d. Igs. 159 del 2011 e alla competenza a decidere della Corte di appello di Caltanissetta, mentre non vengono proposti motivi attinenti al merito dell'istanza, che il Tribunale di Palermo ha ampiamente trattato, giungendo ad affermare la mancanza di novum per legittimare l'istanza di revoca della confisca. Di conseguenza, è inevitabile dichiarare con sentenza l'inammissibilità del ricorso, senza trasmettere gli atti alla Corte territoriale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
Decreto Cassazione n. 40547/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris