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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 30554/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28114-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] C. S.A.S., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di stato R.G.N. 28114/2017 Cron.

Rep.

Ud. 12/10/2023 CC I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 556/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 19/05/2017 R.G.N. 567/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado e, per l’effetto , respingeva la domanda d el fallimento [OSCURATO:PERSONA] C s.a.s. proposta nei confronti dell’Inail e avente ad oggetto la restituzione dei premi versati negli anni 1995 - 1997, nella misura eccedente il 10% previsto per gli alluvionati del Piemonte dall’art.4, co.90 l. n.350/03.

Riteneva la Corte che il fallimento fosse decaduto dal diritto all’agevolazione in quanto non aveva presentato la domanda amministrativa di rimborso entro il 31.7.2007, bensì solo in data 21.5.2010.

Secondo la Corte, infatti, il termine decadenziale riguardava anche le domanda di rimborso di contributi già versati, mentre la riapertura dei termini decadenziali disposta dall’art.1, co.665 l. n. 190/14 valeva solo per i soggetti colpiti dal sisma della regione Sicilia.

Avvero la pronuncia, il fallimento ricorre per due motivi.

L’Inail resiste con controricorso.

Successivamente, il fallimento ha depositato atto di rinuncia al ricorso All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia del ricorrente, depositata ritualmente.

Data la novità della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28114-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] C. S.A.S., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di stato R.G.N. 28114/2017 Cron. Rep. Ud. 12/10/2023 CC I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 556/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 19/05/2017 R.G.N. 567/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado e, per l’effetto , respingeva la domanda d el fallimento [OSCURATO:PERSONA] C s.a.s. proposta nei confronti dell’Inail e avente ad oggetto la restituzione dei premi versati negli anni 1995 - 1997, nella misura eccedente il 10% previsto per gli alluvionati del Piemonte dall’art.4, co.90 l. n.350/03. Riteneva la Corte che il fallimento fosse decaduto dal diritto all’agevolazione in quanto non aveva presentato la domanda amministrativa di rimborso entro il 31.7.2007, bensì solo in data 21.5.2010. Secondo la Corte, infatti, il termine decadenziale riguardava anche le domanda di rimborso di contributi già versati, mentre la riapertura dei termini decadenziali disposta dall’art.1, co.665 l. n. 190/14 valeva solo per i soggetti colpiti dal sisma della regione Sicilia. Avvero la pronuncia, il fallimento ricorre per due motivi. L’Inail resiste con controricorso. Successivamente, il fallimento ha depositato atto di rinuncia al ricorso All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia del ricorrente, depositata ritualmente. Data la novità della
Sentenza Cassazione n. 30554/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris