CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: C081
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore e per i dipendenti e soci lavoratori da cooperative esercenti attività di Metalmeccanica
Titolo accordo: CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore e per i dipendenti e soci lavoratori da cooperative esercenti attività di Metalmeccanica
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: MECCANICI
Sottosettori: settore metalmeccanico e installazione di impianti
Parti datoriali: FEDERIMPRENDITORI; MILIX
Parti sindacali: FAMAR CIU UNIONQUADRI
Decorrenza: 2024-11-01
Scadenza: 2028-12-31
Stipula: 2024-10-30
Stato: Acquisito
Identificativo: 20514
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=196874
--- Testo contratto ---
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i Dipendenti da Aziende esercenti attività del settore e
per i Dipendenti e Soci Lavoratori da Cooperative esercenti attività di
“METALMECCANICA”
DELLE IMPRESE
METALMECCANICHE, ORAFE, ARGENTIERE, D’INSTALLAZIONE IMPIANTI ED AFFINI
AI SUINDICATI SETTORI, INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELL’ARTIGIANATO E DELLA COOPERAZIONE
(In vigore dal 01 novembre 2024 al 31 dicembre 2028 )
Riserva sulla proprietà intellettuale
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo
contrattuale e ne inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa autorizzazione
delle Parti sottoscrittrici riservandosi ogni azione di salvaguardia. Gli Enti Istituzionali (CNEL), le
Banche dati ed i Lavoratori delle Aziende ove si applica questo CCNL potranno liberamente utilizzare il
presente testo, anche memorizzandolo su supporti cartacei od informatici.
Riproduzione totale vietata, con qualsiasi mezzo, inclusa la fotocopia.
Tutti i diritti sono riservati.
© 2024 FEDERIMPRENDITORI, MILIX, FAMAR CIU UNIONQUADRI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i Dipendenti e Soci Lavoratori da Cooperative esercenti attività del settore:
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PER I LAVORATORI DIPENDENTI E SOCI LAVORATORI DELLE IMPRESE COOPERATIVE
DI
“METALMECCANICA”
(In vigore dal 01 novembre 2024 al 31 dicembre 2028)
Riserva sulla proprietà intellettuale
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo
contrattuale e ne inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa
autorizzazione delle Parti sottoscrittrici riservandosi ogni azione di salvaguardia. Gli Enti
Istituzionali (CNEL), le Banche dati ed i Lavoratori delle Aziende ove si applica questo CCNL
potranno liberamente utilizzare il presente testo, anche memorizzandolo su supporti cartacei od
informatici.
Riproduzione totale vietata, con qualsiasi mezzo, inclusa la fotocopia.
Tutti i diritti sono riservati.
© 2024 FEDERIMPRENDITORI, MILIX, FAMAR CIU UNIONQUADRI
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L’anno 2024 il 30 ottobre, presso la sede operativa della FAMAR CIU UNIONQUADRI, sita in ROMA,
Via Ernesto Boezi, 72
Tra
FEDERIMPRENDITORI rappresentata dal Presidente Nazionale dottor Nicola Zurlo, e da una
delegazione composta dalla Signora Manuela Acampora, dal dottor Pino Rossi e la Signora Maria
Giovanna Dal Maso,
MILIX rappresentata dalla Presidente Nazionale geometra Cinzia Miari, e da una delegazione composta
dalle presidenti regionali e delle provincie autonome, Giulia Favre, Aurora Ferrari, Ginevra Ferrero,
Chiara D’Angelo, Giorgia Esposito, Beatrice Ga llo, Bianca Greco, Maria Iezzi, Anna Innocenti, Alice
Locatelli, Sofia Mair, Matilde Mancini, Ludovica Mattiussi, Giovanna Melis, Emma Montanari, Camilla
Ricci, Carmela Rotundo, Rosalia Russo, Rosa Pace, Anna Panichella, Vittoria Parodi.
e
FAMAR CIU UNIONQUADRI , rappresentata dal Segretario Generale Sig. Mirko Maule, dai segretari
territoriali e i coordinatori nazionali Marco Adami, Mary Afrifa, Adriano Antocci, Giuseppe Baglione,
Moreno Baran, Luca Barbera, Anna Baron, Nevena Batocanin, Elena Be rtocco, Luigi Bertola, Michela
Bicego, Mario Bordin, Ruggero Bocchesin, Giuseppe Bonfiglio, Giamaica Boscolo, Francesco Castoro,
Antonio Giuseppe Carraro, Giorgio Castagnaro, Lucia Cavaliere, Giuseppe Cirino, Vittorino Colosimo,
Sara Corsini, Chiara Crestani, Giuseppe Crestani, Cesare Costa, Andrea Dainese, Enzo Dal Masso, Antonio
Deiana, Giusy Del Gatto, Claudia De Sario, Francesco Di Lernia, Antonella Di Pierro, Denis Duca, Marta
De Angelis, Enrico Epifani, Margherita Caterina Fabbris, Adriano Franceschini, Valeria Gechele, Vanessa
Gioia, Stefano Gobetti, Miah Shafiq Isla, Mile Jovanovic, Ivana Karamarko, Samuel Evans Kofie, Abena
Mabel Kwateng, Marco Lain, Giorgio Lazzarotto, Tiziana Lazzarotto, Denis Luccioli, Fiorella Maggiante,
Michela Mantovan, Cristi ano Marchioro, Alberto Mauri, Antonino Mennone, Paola Militello, Lucia
Meleleo, Alexandra Moldovani, Bhabna Pal, Giovanni Paniccia, Gianfranco Perlotto, Michele Raineri,
Roberto Riccio, Marco Rizzo, Krizstina Roth, Lugia Santin, Mariella Sala, Roberto Schi avo, Moira
Simionato, Arita Simonovic, Riccardino Spada, Maria Tessari, Gabriele Trenta, Sonia Turchetto, Urbano
Tozzi, Borman Udin, Costantino Vaidanis, Marco Vallone, Daniela Valpiana, Felice Salvatore Vettore,
Rinaldo Verlato, Valentina Antonia Vicentini Mara, Barbara Zarpellon, Maddalena Zorzan, Elga Zuccoli,
Anna Zuffolato
STIPULA
IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i Dipendenti e Soci Lavoratori da Cooperative esercenti attività del settore:
“METALMECCANICA”
A FAR DATA DAL 01 NOVEMBRE 2024
validità:
01 novembre 2024 – 31 dicembre 2028
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FEDERIMPRENDITORI
Federazione degli Imprenditori
MILIX
Movimento Italiano Lavoro Imprenditoriale
Femminile
FAMAR CIU UNIONQUADRI
Federazione Autonoma dei Movimenti Associativi di
Rappresentanza
Le Parti hanno voluto premettere alla stesura del CCNL un’analisi dell’attuale situazione del lavoro,
individuandone le criticità e cercando soluzioni che le riducano.
Per tale ragione, questo CCNL si pone come un primo passo verso una revisione critica delle soluzioni
contrattuali esistenti, ponendo l’esperienza che si farà nel corso della sua applicazione al servizio del suo
rinnovo.
Il Principio di Sussidiarietà
Siamo reduci da due secoli di contrapposizioni dogmatiche:
- da una parte chi, in nome della libertà economica, vorrebbero escludere la responsabilità sociale delle
imprese;
- dall’altra parte coloro che di fatto, in nome della giustizia sociale, pur nell’at tuale contesto di libero
mercato mondiale vorrebbero soffocare la libertà economica e l’esistenza stessa delle imprese.
Entrambe queste posizioni, nella loro radicalizzazione, si sono rivelate dannose ed hanno originato solo
contrapposizioni, discriminazioni, perdita di posti di lavoro e lavoro sommerso.
Le Parti sono peraltro consapevoli che il singolo CCNL non può esaurire le problematiche connesse alla
situazione complessiva del lavoro che dipende, comunque, da Leggi e norme ed impostazioni di caratter e
più generale.
Tra tutte, si pensi alle attuali leggi sulla maternità che si limitano a scaricare costi sull’impresa, ma non si
preoccupano del basso livello dei servizi e delle risibili detrazioni fiscali alle famiglie di Lavoratori con figli,
mentre do vrebbero rendere disponibili posti negli asili nido a costi contenuti, ammissioni ed orari
compatibili con il lavoro e sostegno economico proporzionato ai costi incomprimibili che la famiglia deve
sostenere per i figli, specialmente nei loro primi anni di vita.
La scelta di questo CCNL è, perciò, nel segno del principio di sussidiarietà, per cui:
1. nel CCNL si prevedono istituti essenziali che rispondano ai bisogni della generalità dei Lavoratori;
2. con la contrattazione di secondo livello si ricercheranno le soluzioni economiche e normative compatibili
con la specificità produttiva, con il particolare settore o con i particolari bisogni dei Lavoratori;
3. con l’elemento perequativo territoriale (EPR) si tiene conto degli indici regionali del costo della vita per
ridurre le differenze sui poteri d’acquisto a parità di retribuzione contrattuale dei lavoratori;
4. con le assicurazioni integrative e con la mutualità contrattuale, si cercheranno di affrontare i casi di
particolare difficoltà, che non avrebbe alcun senso tentare di gestire tramite il CCNL ed il cui rischio non
si potrebbe porre in capo alle singole aziende;
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5. da ultimo, le Parti intendono porsi come interlocutori presso gli Enti Pubblici a difesa dei Lavoratori e
del lavoro.
Naturalmente, le Parti sono coscienti di vivere in un sistema normativo “rigido” che, anziché favorire la
ricerca di soluzioni, sclerotizza l’azione delle Parti Sociali con i principi d’inderogabilità e carica sui
Lavoratori oneri previdenziali elevatissimi senza proporzionata contropartita.
Le Parti ritengono che, essendo l’impresa “un’attività economica organizzata al fine della produzione o
dello scambio di beni o di servizi”, il lavoro ha l’onere principale di originare le risorse per retribuire se
stesso e gli altri costi aziendali.
Ne consegue che qualsiasi gravame sull’impresa, o ne riduce la compatibilità, o riduce la remunerazione
del lavoro.
La situazione generale dei gravami sull’impresa (costo del lavoro per previdenza, fiscalità, assicurazioni
obbligatorie, ecc.) fa sì che a fronte di un costo complessivo tra i più elevati in Europa, il Lavoratore italiano
percepisca una retribuzione utile per acquisire beni e servizi tra le più basse.
Per questo, le Parti concordano sull’opportunità di conten ere il peso contrattuale di molti istituti “di
nicchia”, che riguardano , cioè, pochissimi Lavoratori e che facilmente si prestano ad abusi,
monetizzandoli.
Resta l’enorme divario tra il costo aziendale dell’ora lavorata e la sua retribuzione netta, ma, su questo, il
CCNL non può purtroppo intervenire, essendo esso determinato dalla Legge.
Esemplificazioni ed interpretazioni
Nel caso si rilevi che una dicitu ra origini dubbio, le Parti, per il tramite dell’apposita Commissione
Bilaterale.
Partecipazione
I Lavoratori ed i Datori di lavoro potranno autonomamente trasmettere motivate osservazioni e proposte
alla Commissione Bilaterale sull’interpretazione autentica contrattuale.
Tali osservazioni saranno discusse e potranno determinare un’interpretazione autentica, immediatamente
operativa dopo la pubblicazione nei tempi, modi e condizioni previsti dal paragrafo che precede, od
origineranno una proposta di modifica da discutere nel prossimo rinnovo contrattuale.
Conclusioni
Le Parti intendono con questo contratto promuovere l’implementazione dell’attività imprenditoriale, lo
sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività nell’ambito delle:
A) Agli stabilimenti appartenenti al settore metalmeccanico nei quali la lavorazione del metallo abbia una
presenza esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante.
B) Agli stabilimenti, alle unità produttive e di servizio tradizionalmente considerati affini ai
metalmeccanici.
C) Alle unità produttive e di servizio, ricerca, progettazione e sviluppo che abbiano con il settore
metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra gli stabilimenti metalmeccanici regolati dal presente
Contratto, qualora abbiano i requisiti previsti nelle definizioni di cui sopra e non siano regolati da
contratti di altre categorie, i seguenti stabilimenti, imprese e cantieri per:
1. la produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento ed altri);
2. la trasformazione plastica dell'alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e loro leghe
sotto forma di laminati, estrusi, trafilati, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati;
3. la fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco ed altri metalli non ferrosi e loro
leghe (bronzo, ottone, ecc.);
4. la fusione di ghisa in getti;
5. la fusione di acciaio in getti sempreche lo stabilimento non proceda alla produzione dell'acciaio
relativo;
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6. la forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;
7. la laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;
8. la costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di:
o navi da carico, da passeggeri e da guerra, galleggianti, pontoni e chiatte;
9. materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie;
10. automobili, autobus, autocarri, rimorchi, carrozzerie e loro parti staccate;
11. motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;
12. aeromobili, veicoli spaziali e loro parti;
13. l'alaggio, l'allestimento, il recupero, la riparazione e demolizione di navi e loro parti;
14. l'esercizio di bacini di carenaggio;
15. la produzione di carpenteria, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici;
16. attività di lavorazione, confezione, fornitura del ferro tondo per cemento armato e della sua posa
in opera;
17. vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili e apparecchi da cucina;
18. articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
19. bullonerie, viterie, chiodi, broccame, molle;
20. reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene;
21. strumenti musicali metallici;
22. oggetti in ferro battuto;
23. scatolame ed imballaggi metallici;
24. la produzione, ricerca, progettazione, sviluppo, costruzione, montaggio e riparazione di:
o motrici idrauliche a vapore ed a combustione interna, loro parti staccate ed accessori
caratteristici, organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;
o impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto;
o macchine ed apparecchi per la generazione, trasformazione, misura ed utilizzazione
dell'energia, apparecchi e complessi per telegrafia, elettroacustica, radiotelefonia,
radiotelegrafia, registrazione ed amplificazione sonora e televisione;
o apparecchi e complessi per telefonia e per telecomunicazioni, gestione di reti e di servizi di
telefonia, apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell'energia termica per uso
industriale, domestico e medicale;
o apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica o di altra
natura, apparecchi, utensili e strumenti per la medicina, chirurgia, ortopedia o
odontoiatria;
o macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce, ecc., per il
trattamento meccanico di minerali e pietre, per la lavorazione di marmi e pietre e per la
fabbricazione di laterizi, conglomerati, ceramiche, gràs ed affini;
o macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali;
o macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del
sughero e di materie sintetiche (resine);
o macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, cartoni, per cartotecnica,
legatoria, stampa, macchine, apparecchi ed accessori per l'industria tessile
dell'abbigliamento;
o macchine ed apparecchi per l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie,
enologiche e del freddo;
o macchine ed apparecchi per industrie chimiche e della gomma;
o utensili per macchine operatrici;
o strumenti di officina;
o utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;
o pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed
apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in
genere;
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o apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;
o macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento di aria, lavanderia e stireria;
o macchine ed impianti per posta pneumatica e distributori automatici;
o armi e materiale per uso bellico e da caccia e sportivo;
o macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzioni di meccanica varia e di meccanica
affine, come macchine e apparecchi per la prova, misura e controllo, apparecchi geofisici
e topografici, macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione, macchine da
scrivere, calcolatrici, contabili, affrancatrici e simili, lavorazioni ottiche in genere;
o orologi in genere;
o modelli meccanici per fonderia;
25. l'industria dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di
complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di
sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di
segnalamento e di segnaletica stradale;
26. la deposizione galvanica, ossidazione anodica, piombatura, stagnatura, zincatura, smaltatura e
simili; la produzione, l'implementazione e la manutenzione di hardware e software informatici;
27. la produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti staccate che utilizzano tale
componentistica;
28. la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese;
29. l'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente Contratto;
30. ecc., ecc.
D) Agli stabilimenti siderurgici che, agli effetti del presente Contratto, sono quelli per la produzione di:
a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo produttivo ha inizio
dal lingotto e dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati e tubi è considerata siderurgica quando il processo produttivo si
inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f) e g) si intendono connessi i procedimenti preliminari e
complementari delle stesse e cioè cokeria, agglomerazione, trattamento termico.
E) Alle attività di Information Technology,
in modo da consentire il rafforzamento del sistema produttivo, dell’innovazione e dell’occupazione, la
flessibilità della prestazione lavorativa, l’emersione del lavoro nero ed il miglioramento della sicurezza nei
luoghi di lavoro, sempre privilegiando, per quanto possibile, la salvaguardia dei posti di lavoro mediante
destrutturazione dell’impianto contrattuale e della gestione dei relativi rapporti, il contenimento del costo
del lavoro e la riduzione od il contenimento delle eccezioni al sinallagma. Quanto precede, al fine primario
di recuperare competitività e favorire così lo sviluppo dell’occupazione.
Perciò, il rinnovo del CCNL, in funzione delle concrete situazioni aziendali, favorisce una diffusa
contrattazione di secondo livello che permetta, ovunque possibile, la salvaguardia del livello delle
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retribuzioni reali dei Lavoratori, anche grazie alla detassazione, alla promozione di servizi ed
all’attivazione di prestazioni di solidarietà.
Le Parti scelgono, perciò, di porre in essere ai vari livelli un modello di relazioni sindacali e di
contrattazione collettiva, che sia ispirato ai principi di sussidiarietà, al federalismo, alla solidarietà, alla
flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione.
Il rinnovo anticipato del Contratto Collettivo Nazionale rappresenta, in sostanza, lo strumento per definire
il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme e delle regole aggiornate e quindi
necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto, che dovrà però essere
normalmente integrato dalla contrattazione di secondo livello.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro resta quindi lo strumento per garantire la tutela di base dei
Lavoratori e la necessaria competitività delle Aziende.
Le Parti, dall'entrata in vigore di questo Contratto, ribadiscono la scelta di privilegiare la contrattazione
collettiva di secondo livello che, in determinate situazioni di palese crisi occupazionale del territorio e/o del
settore.
Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo, qualora la contrattazione di secondo livello (in ambito
regionale, provinciale o aziendale) non sia operante, un importo aggiuntivo ai minimi contrattuali, c.d.
“Indennità sostitutiva contrattazione di secondo livello”, assorbibile dalla successiva contrattazione di
secondo livello.
Le Parti, nella contrattazione, definiscono il ruolo del costituendo Ente Bilaterale di Formazione, e delle
sue articolazioni Regionali, Provinciali e di Formazione, e demandano ad esso la regolamentazione degli
istituti contrattuali assistenziali e previdenziali che non possono essere esaustivamente già compresi nel
presente CCNL, pur facendone parte integrante.
Ermeneutica contrattuale
Nell’interpretare le disposizioni del presente CCNL “non si può ad esse attribuire altro senso che quello f atto
palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” e dalle intenzioni di quanto espresso
nella presente “Premessa”.
I casi che permangono dubbi saranno risolti dalla Commissione Bilaterale sull’interpretazione
Contrattuale mediante l’emissione di suo parere contrattualmente vincolante.
INDICE
PREMESSA 7
TITOLO I Sfera si applicazione del contratto
Art.1 – Campo di applicazione
TITOLO II Livelli di contrattazione nazionale, territoriale o aziendale
Art.2 - Livelli di contrattazione
Art.3 – Contrattazione nazionale
Art.4 - Contrattazione territoriale o aziendale
TITOLO III Diritti Sindacali e di Associazione
Art.5 - Rapporti sindacali
Art.6 - Permessi sindacali
Art.7 - RSA
Art.8 -Trattenute quote sindacali
Art.9 – Costo Contratto
TITOLO IV Formazione – sicurezza sul lavoro
Art.10 – Sicurezza sul luogo di lavoro
Art.11 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
TITOLO V Igiene ed Ambiente di lavoro
Art.12 - Igiene e ambiente di lavoro
TITOLO VI Decorrenza - Durata
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Art.13- Decorrenza e durata
TITOLO VII Esclusività di stampa- Interpretazione
Art.14- Esclusività di stampa
Art.15 – Deposito
TILOLO VIII Efficacia del contratto
Art.16 - Efficacia C.C.N.L.
TILOLO IX Ente Bilaterale
Art.17 – Ente Bilaterale
TITOLO X Assunzione del personale dipendente
Art. 18- Assunzione
Art. 19 - Documenti
Art. 20 – Visita medica
Art. 21 – Quota di riserva
Art. 22 - Periodo di prova
Art. 23- Lavoratori extra comunitari
Art. 24 - Lavoratori diversamente abili
Art. 25 - Lavoratori con patologie oncologiche e riflessi sul rapporto di lavoro
Art.26 - Lavoratori tossicodipendenti ed etilisti
Art.27 – Visite mediche preassuntive minori di età
TITOLO XI Tipologie ed assunzioni
Art.28 - Contratto di lavoro part-time
Art.29 – Genitori di portatori di handicap e di patologie varie
Art.30 – Apprendistato
Art.31 – Contratto d’inserimento o reinserimento
Art.32 – Contratto a tempo determinato
Art.33 – Lavoro Ripartito
Art.34 – Lavoro atipico
Art.35 – Il telelavoro
TITOLO XII Somministrazione
Art. 36 - Somministrazione di lavoro
TITOLO XIII Mobilità e mercato del lavoro
Art. 37 – Mobilità
Art. 38 – Cambi d’appalto
TITOLO XIV Declaratoria e classificazione del personale
Art. 39 – Classificazione
TITOLO XV Mansioni lavorative
Art. 40- Mansioni promiscue
Art. 41- Mutamento di mansioni
Art. 42 –Jolly
Art. 43- Qualifiche escluse dalla quota di riserva
Art. 44- Assegnazione qualifica
Art. 45 - Mansioni discontinue
Art. 46 – Volontariato
Art. 47- Assenze
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TITOLO XVI Orario di lavoro
Art. 48 – Orario di lavoro
Art. 49 – Lavoro domenicale - Notturno
Art. 50 – Personale non soggetto a limitazione di orario
Art. 51 – Orario di lavoro per i lavoratori di minore età
Art. 52 – Lavoro straordinario
Art. 53 – Lavoratori a turni
Art. 54 – Banca ore
TITOLO XVII Riposo settimanale - festività
Art.55 - Riposo settimanale
Art.56 - Festività
TITOLO XVIII Permessi retribuiti- Permessi per studio - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non
retribuiti - Intervallo per consumazione dei pasti
Art. 57 – Permessi retribuiti
Art. 58- Permessi per studio
Art. 59 – Permessi straordinari retribuiti
Art. 60 – Permessi non retribuiti
Art. 61 - Intervallo per consumazione dei pasti
TITOLO XIX Ferie – riposi annui – congedo per matrimonio
Art. 62 – Soste e recuperi
Art. 63- Sospensioni e riduzioni di lavoro
TITOLO XX Ferie – riposi annui – congedo per matrimonio
Art. 64- Ferie
Art. 65 - Riposi annui
TITOLO XXI Congedi
Art. 66 – Congedo per matrimonio
Art. 67- Congedi parentali
TITOLO XXII Tossicodipendenza – Etilismo - Tutela dei diversamente abili
Art. 68 – Tossicodipendenza – Etilismo
Art. 69 – Tutela dei diversamente abili
TITOLO XXIII Aspettativa non retribuita
Art.70 - Aspettativa non retribuita
TITOLO XXIV Indennità
Art.71 – Indennità
TITOLO XXV Indumenti - attrezzi di lavoro
Art.72 – Indumenti – attrezzi di lavoro
TITOLO XXVI Svolgimento del rapporto di lavoro - reperibilità
Art.73 – Distacco
Art.74 – Trasferimento
Art.75 – Trasferta
Art.76 - Reperibilità
TITOLO XXVII Trattamento economico
Art.77 – Retribuzione
Art.78 – Aumenti periodici di anzianità impiegati
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Art.79 – Indennità anzianità operai
Art.80 – Tredicesima mensilità
Art.81 – 14° mensilità / mancata contrattazione di secondo livello
Art.82 – Corresponsione della retribuzione
Art.83- Start-Up
TITOLO XXVIII Previdenza complementare
Art.84 - Previdenza complementare
TITOLO XXIX Trattamento fine rapporto
Art.85 - Trattamento di fine rapporto
TITOLO XXX Tutela maternità – paternità
Art.86 - Maternità e paternità del lavoratore
TITOLO XXXI Malattia – Infortuni e cure termali
Art.87 – Malattia – Infortuni
Art.88 – Cure termali
TITOLO XXXII Tutela contro le molestie sessuali - Mobbing e Privacy
Art.89 - Tutela contro le molestie sessuali
Art.90 - Tutela contro il mobbing
Art.91- Privacy
TITOLO XXIII Commissione paritetica per le pari opportunità
Art.92 – Commissione paritetica per le pari opportunità
TITOLO XXIV Risoluzione del rapporto di lavoro – Preavviso
Art.93 – Risoluzione del rapporto di lavoro – Preavviso
Art.94 - I termini di preavviso per ambedue le parti stipulanti il presente CCNL sono:
TITOLO XXV Doveri e condotta dei dipendenti
Art.95- Doveri del dipendente
TITOLO XXVI Risarcimento danni
Art.96 – Risarcimento danni
TITOLO XXVII Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione
Art.97 – Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione
TITOLO XXVIII Composizione delle controversie
Art.98 – Composizione delle controversie
TITOLO XXIX Codice disciplinare
Art.99 – Codice disciplinare
Art.100 - Licenziamento per mancanze
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PREMESSA
Il sistema previsto dall’art. 39 della Costituzione non ha mai trovato applicazione nel nostro ordinamento
giuridico, in quanto non è stata mai emanata la legge ordinaria di attuazione. Il principale ostacolo sarebbe
costituito dal necessario controllo governativo, richiesto dal sistema costituzionale, sia riguardo alla
struttura interna, ch e agli iscritti ed alla loro consistenza numerica. Attualmente, quindi, le OO.SS.
assumono ancora la natura giuridica di enti di fatto.
La mancata attuazione dell’art.39 della Costituzione ha fatto si che, ancora oggi, le Associazioni Sindacali
siano disciplinate dalle norme di diritto comune, ed in particolare dagli artt. 36,37 e 38 del Codice Civile.
Essi costituiscono, pertanto, mere associazioni non riconosciute, e cioè enti di fatto, libere di agire e di
organizzarsi come meglio ritengono. Conseguentemente, l’accertamento dell’esistenza delle OO.SS.,
nell’attuale struttura dell’ordinamento, comporta non già l’indagine su documenti che abbiano efficacia
costitutiva della personalità, bensì, la rilevazione in fatto della concreta attività che viene svolta nel campo
d’interessi che è proprio di questo tipo di associazioni.
La natura privatistica dei contratti collettivi ha come conseguenza che essi si applicano solo agli iscritti
alle associazioni stipulanti, cioè solo ai soggetti che hanno conf erito all’associazione il potere di
rappresentanza per la redazione del contratto collettivo.
La giurisprudenza considera vincolante il contratto collettivo anche nei confronti di coloro i quali, pur non
essendo iscritti alle associazioni stipulanti aderiscono implicitamente o esplicitamente al contratto stesso.
Le OO.SS firmatarie intendono dare, con il presente CCNL, una risposta alle esigenze scaturenti dal
cambiamento della contrattualistica nazionale in un’ottica di rilancio reale dell’occupazione, fat tore
indispensabile per una espansione strutturale dell’economia e della produttività del paese e ribadendo che
il contratto deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile.
Le Parti ritengono che in un ordinamento pluralista e democratico, la contrattazione collettiva costituisca
la paritaria funzione, sul piano del diritto, al lavoro per l’esercizio dell’impresa privata in un contesto di
riconosciute libertà associative.
Le Parti ribadiscono che particolare cura sarà dedicata alla valutazion e delle politiche aziendali affinché
una quota non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni
ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro e al contempo venga ripartita tra i lavoratori quale
retribuzione per i risultati conseguiti in ragione dell’impegno partecipativo della componente lavoro.
Le parti si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, un’azione di controllo e a denunciare
eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al “lavo ro nero” o cosiddetto “grigio” e allo
sfruttamento della manodopera minorile ovvero straniera che degradano il rapporto di lavoro e si pongono
in aperto contrasto con la legislazione vigente in materia e la morale comune.
Le Parti stipulanti ritengono inoltre che per il rilancio dell’occupazione, in un’ottica di mercato sociale del
lavoro stabilizzato tendente alla piena occupazione, avrà un ruolo centrale l’affiancamento all’azienda di
tipo tradizionale quella Cooperativa caratterizzata dalla figura del so cio coimprenditore, cioè del
lavoratore imprenditore di se stesso. Tale centralità riservata a tale figura garantirà un adeguamento
dell’azione produttiva ai cicli dell’economia, superando gli influssi negativi che i periodi di stagnazione
economica producono sull’occupazione.
Se è vero che “nella cooperativa, il lavoratore non produce per altri ma per se stesso, e ciò libera enormi
capacità di lavoro scrupoloso e di più alto livello, che il capitalismo comprime” (Marshall) è dunque
conseguente che il socio coimprenditore non deve essere equiparato al lavoratore subordinato non socio.
13
La prestazione svolta dal socio coimprenditore dà luogo ad un conferimento reso in virtù del contratto
sociale e trova dunque fondamento in un vincolo associativo, prima che in un rapporto negoziale di
scambio.
Nel riconoscere che la prestazione di lavoro del socio coimprenditore di Cooperativa, oltre che in forma
autonoma e subordinata, può essere resa «in qualsiasi altra forma», il Legislatore pare riconoscere la
possibilità di inquadrare il lavoro umano in schemi contrattuali diversi da quelli determinati dal legislatore
stesso, in virtù del principio di autonomia negoziale sancito dall’articolo 1322 comma 2 cod. civ. ai sensi
del quale «le parti possono anche concludere cont ratti che non appartengono a tipi aventi disciplina
particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico».
La legge n. 142/2001 prevede espressamente l’esistenza di due rapporti tra socio coimprenditore e Azienda:
il rapporto associativo e il rapporto di lavoro. In particolare , il rapporto era inizialmente indicato come
«ulteriore e distinto» rispetto al rapporto associativo; a seguito della riforma introdotta dalla Legge n.
30/2003, il rapporto lavorativo del socio coimprenditore è da considerare «ulteriore» ma non più «distinto»
rispetto al vincolo associativo. In tal senso la riforma ha voluto sottolineare la preminenza del rapporto
associativo nell’economia del contratto: il rapporto di lavoro è qu indi strumentale al vincolo di natura
associativa.
Le conseguenze pratiche di questa impostazione sono evidenti: a prescindere dalla forma giuridica con cui
viene concretamente resa, la prestazione lavorativa rimane infatti finalizzata al raggiungimento degli scopi
sociali.
Considerare i soci coimprenditori solo dipendenti della cooperativa costituisce una visione riduttiva e
parziale della figura medesima perché essi concorrono:
a) alla gestione dell’impresa;
b) all’elaborazione di programmi di sviluppo;
c) alle decisioni concernenti scelte strategiche;
d) alla realizzazione dei processi produttivi;
e) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati
economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
f) mettono a disposi zione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato
dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa
stessa.
Fondamentale, in ogni caso, è il Regolamento interno che deve prevedere il regime applicabile in concreto
ai rapporti di lavoro che potranno essere instaurati dalle cooperative (art 1 comma 2 142/2001). Le
cooperative di produzione e lavoro nel regolamento debbono indicare e disciplinare le varie tipologie di
rapporti di lavoro che la cooperativa intende attuare, in forma alternativa, con i soci coimprenditori con
richiamo al CCNL applicato.
Il presente Contratto prevede l’erogazione del ristorno, in misura non superiore al 30%, per i soci lavoratori
con rapporto di lavor o subordinato, come retribuzione aggiuntiva facente integralmente parte del
trattamento economico complessivo. Il Regolamento interno della cooperativa è l’elemento fondamentale
di organizzazione del lavoro, lo strumento estremamente agile che consente di adattare i rapporti di lavoro
alle esigenze per la migliore organizzazione.
Data l’importanza del Regolamento la legge ha previsto la possibilità di certificarlo. La certificazione evita
eventuali contenziosi successivi circa la qualificazione del rapporto di lavoro che dal trattamento
economico. La certificazione del Regolamento può essere espletata sia dalle Commissioni istituite, ai sensi
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dell’art. 8 del D.M. del Ministero del lavoro 21 luglio 2004, presso le varie DPL, che dall’Ente Bilaterale ai
sensi della legge 04/11/2010 numero 183.
Le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie si impegnano a porre in essere
iniziative politiche affinché le disposizioni legislative consentano la più ampia valorizzazione dell’impresa
cooperativa in Italia.
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TITOLO I
Sfera di applicazione del contratto
Art.1 – Campo di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio
nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dalle Aziende
che svolgono, per conto terzi, le seguenti attività:
1. Metalmeccanico
2. Orafo
3. Argentiero
4. Installazione Impianti
5. Idraulico
6. Elettrotecnico
7. Metallurgico
8. Meccanico
9. Settori affini ed ausiliari ai suindicati
10. Information and Communication Technology.
Le disposizioni del presente Contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la
parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti a gevolati e/o agevolazioni fiscali e
contributive, o ai fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici, nazionali, regionali
provinciali e/o della U.E, sia compreso l'impegno da parte delle Aziende all'applicazione del presente
CCNL.
TITOLO II
Livelli di contrattazione nazionale, territoriale o aziendale
Art.2 - Livelli di contrattazione
Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a) contrattazione di I livello: contratto nazionale di settore;
b) contrattazione di II livello: contratto integrativo territoriale od aziendale di settore equiparato a
tutti gli effetti a quella nazionale.
Art.3 – Contrattazione nazionale
La contrattazione collettiva di 1° livello riconosce alle aziende e alle cooperative il diritto di poter
impostare la propria attività sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, che si basa su elementi
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predeterminati e validi per tutta la durata del presente contratto, garantendo ai dipendenti i trattamenti
economici così come dettato dall’art. 36 della Costituzione.
Art.4 - Contrattazione territoriale o aziendale
In conformità all’intesa Governo - Parti Sociali del 22 gennaio 2009 ed in l inea con i più recenti
orientamenti (art 8 L. 148/2011) nonché con gli indirizzi delle attuali relazioni industriali, le Parti
firmatarie del presente CCNL intendono sostenere lo sviluppo della cosiddetta contrattazione di
prossimità, quale strumento effic ace e diretto, per il sostegno, la promozione dei diritti e doveri dei
lavoratori, inquadramenti e mansioni. Detto strumento consente, infatti, una contrattazione più coerente
con le specifiche contingenze aziendali nonché al contesto socio -economico territoriale in cui l’azienda si
trovi ad operare.
Detti contratti applicati nelle aziende che aderiscono alle AASS firmatarie hanno valenza per tutti i
lavoratori occupati ancorché non iscritti alle OOSS stipulanti.
La contrattazione aziendale opererà nelle materie delegate dal presente CCNL ed in particolare:
- Tempo corresponsione della retribuzione (mensile – quindicinale – settimanale);
- Orario di lavoro;
- Godimento delle ferie: ferie residue da utilizzare anche in modo collettivo;
- Banca Ore l’accantonamento può essere utilizzato anche in modo collettivo;
- Permessi non retribuiti;
- Congedo parentale;
- Turni;
- Soste e recuperi;
- Elemento retributivo per produttività;
- Premio di risultato;
- Indennità di funzione;
- Congedi per la formazione;
- Indennità di reperibilità;
- Accordo sulla detassazione degli elementi non fissi della retribuzione (DPCM 22/01/13);
- Mensa/Indennità sostitutiva;
- Igiene ed ambiente di lavoro;
- Trasferta;
- Previdenza complementare;
- Disciplina l’obbligo dell’aggiornamento RLS;
- Permessi per studi;
- Telelavoro;
L’accordo aziendale è stipulato dalla RSA ed in mancanza delle OO.SS. territoriali firmatarie del seguente
contratto che ha efficacia per tutti i dipendenti se entro 10 (dieci) giorni dalla sigla almeno il 30% degli
addetti non presentano richi esta di referendum. Per le cooperative è sufficiente il recepimento nel
Regolamento Interno.
I contratti di secondo livello, nonostante l’abrogazione dell’ari. 2 della Legge 135/97, vanno depositati
presso la DPL del territorio, in virtù delle disposizioni dell’art. 3 Legge 402/96.
L’accordo aziendale segue la durata del contratto nazionale.
Nell’arco di vigenza del presente C.C.N.L. potrà aversi una sola fase negoziale a livello aziendale.
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Le parti firmatarie il presente CCNL concordano che la contrattazi one aziendale potrà essere espletata
dopo il deposito del presente CCNL presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
TITOLO III
Diritti Sindacali e di Associazione
Art.5 - Rapporti sindacali
Le parti, fermo restando l’autonomia dell’attività imprenditoriali con le sue prerogative, tenuto conto delle
caratteristiche in cui si articola l’attività, convengono che i rapporti sindacali vengono tenuti con la
Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA).
Art.6 - Permessi sindacali
Le Parti stipulanti r iconoscono che ciascun dipendente potrà usufruire nel corso dell’anno di permessi
sindacali nei limiti di 8 (otto) ore, a titolo di diritto di assemblea che saranno richiesti al datore di lavoro
dalle OO.SS.
I dipendenti, per le ore di permesso di cui sopr a, riceveranno un rimborso pari alla retribuzione normale,
rimborso che viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed
assistenziali ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 318/1996, convertito con modificazione in Legge n. 402/1996.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro; le assemblee si terranno all’inizio
o alla fine dello stesso.
L’assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell’Azienda, ma, in presenza di locali idonei, può svolgersi
anche al suo interno, previo accordo tra datore di lavoro e dipendenti in applicazione a quanto disposto
dalla Legge n. 300/1970.
I dipendenti nominati Dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali e
nazionali usufruiranno di una serie di permessi retribuiti, nel limite complessivo di 2 (due) ore per ciascun
dipendente, con un massimo di 20 (venti) ore annue. I permessi sindacali dovranno essere richiesti per
iscritto, con almeno 2 (due) giorni di anticipo e saranno concessi quando non ostino gravi impedimenti alla
normale attività dei lavoratori.
Per i dipendenti chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreteria o dirigenti nazionali dei
lavoratori ovvero cariche pubbliche elettive, trova applicazione la disciplina sancita all’art. 31 della Legge
n. 300/1970.
Diritto di affissione -Le rappresentanze sindacali hanno il diritto di affiggere comunicazioni e ogni altro
tipo di documento relativo a materie di interesse sindacale e del lavoro, su appositi spazi messi a
disposizione dall’ Azienda all’interno dell’unità produttiva e in un luogo di facile accesso per tutti i
lavoratori.
NOTA A VERBALE per le società cooperative
Nei confronti dei soci lavoratori sono mantenuti i diritti sindacali previsti dal tito lo III della legge n.
300/1970 subordinandone però l’esercizio al principio di compatibilità con lo status di socio, così come
previsto della Legge n. 142/2001 e successive modificazioni.
Art.7 - RSA
Ai sensi della Legge n. 300/1970, le 00.SS. dei lavoratori firmatarie del presente contratto, possono:
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- nelle aziende con più di 15 (quindici) e fino a 100 (cento) dipendenti, designare I (uno) rappresentante
sindacale aziendale (per la RSA);
- nelle aziende da 101 (centouno) a 300 (trecento) dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti
sindacali;
- oltre la soglia dei 300 (trecento) dipendenti possono designare oltre 3 (tre) rappresentanti sindacali
per la RSA.
La Rappresentanza Sindacale aziendale oltre alle OO.SS. firmatarie del presente contratto può essere
costituita anche nell’ambito di Associazioni Sindacali che pur non firmatarie abbiamo partecipato alla
negoziazione relativa allo stesso contratto quali rappresentanti dei lavoratori in Azienda.
Ai Dirigenti delle rappresentanze sindacali, saran no concessi permessi retribuiti per le loro funzioni, nel
numero di quattro ore mensili.
La rappresentanza e la rappresentatività ruotano intorno all’aspetto centrale costituito dalla necessità di
superare l’elusione dell’art. 39 della costituzione: “i sindacati registrati hanno personalità giuridica”.
In mancanza di una legge di regolamentazione del predetto art.39 a nessuna OO.SS. può essere attribuita
un maggiore rappresentatività nazionale o una maggiore comparazione.
Art.8 -Trattenute quote sindacali
Le Aziende e le Cooperative effettuano a titolo gratuito le trattenute delle quote sindacali per conto dei
sindacati firmatari in base alla delega rilasciata dal dipendente.
Art.9 – Costo Contratto
Le parti convengono che considerati i costi che il prese nte contratto ha comportato per stipulazione e
comporterà per l’eventuale successiva consulenza, le Aziende e le Cooperative aderenti alle Associazioni di
categoria stipulanti verseranno un contributo pari al 0.20% del monte salari mensili corrisposto ai
dipendenti. Si conviene anche che il presente contratto è aperto alla firma per adesione da parte di tutte le
Associazioni Datoriali e delle Cooperative che intendono applicarlo, con obbligo di versamento di un
importo “una tantum” concordato con le AA.SS. firmatarie come contributo di compartecipazione al costo
del contratto.
In caso che singole Aziende anche artigiane o Cooperative applicano questo contratto sono tenute al
versamento del contributo previsto al primo comma.
TITOLO IV
Formazione – sicurezza sul lavoro
Art.10 – Sicurezza sul luogo di lavoro
L’impresa deve provvedere a tutti gli adempimenti obbligatori previste dalle norme in vigore in materia
di sicurezza sul lavoro, pertanto, il datore di lavoro per far fronte a tale imposizione deve preliminarmente
attivare il servizio di prevenzione e protezione degli addetti. Il servizio comprende l’insieme delle persone,
dei sistemi e dei mezzi con l’individuazione e valutazione degli eventuali fattori di rischio, mettendo in atto
misure idonee a tale scopo, proponendo anche programmi di formazione ed informazione al personale. Per
la costituzione del servizio di sicurezza sono necessari i seguenti adempimenti:
- Compilazione del documento di valutazione dei rischi;
- Nomina responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- Nomina addetti al servizio antincendio e pronto soccorso;
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- Elezione del rappresentante della sicurezza.
Art.11 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
La nomina RLS costituisce un’iniziativa delle OO.SS e la loro presenza è aggiuntiva rispetto ai componenti
delle RSA. In ogni unità, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
Risulteranno eletti i lavoratori che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima della elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale a seguito
dello spoglio delle schede provvede a redigere il verbale delle elezioni. Il verbale è comunicato senza ritardo
al datore di lavoro. Hanno diritto al voto tutti i dipendenti e possono essere eletti tutti i lavoratori non in
prova con contratto sia a tempo indeterminato che determinato che prestano la propria attività nella unità
lavorative. La durata dell’incarico è di 3 anni.
Attribuzioni del RLS - Rispetto agli ambiti di propria competenza e in materia di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro, il RLS:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione
e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva e consultato sulla designazione del
Responsabile e degli Addetti al servizio di prevenzione e protezione, alla attività di prevenzione
incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a
tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali
è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione
dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire
la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il datore di lavoro consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un
intervento consultivo dello stesso.
Il RLS, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche
oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
Il RLS, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del Documento di Valutazione
dei Rischi (DVR).
L’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di
prevenzione e protezione.
Espletamento funzioni e permessi - Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a per messi retribuiti pari
a:
- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
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Per l’espletamento degli adempimenti sopra previsti l’attività svolta in merito è considerata tempo di
lavoro.
Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione,
nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle fu nzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche
tramite l’accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa
dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge
per le rappresentanze sindacali.
Formazione del RLS - Il RLS ha diritto a una formazione specifica in materia di salute e sicurezza
concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da
assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
I contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 ore sui rischi specifici presenti nelle attività
lavorative proprie e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di
apprendimento. La contrattazione aziendale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento
periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 16 ai 50
lavoratori e ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico dell’azienda datrice di lavoro, si svolgerà mediante
permessi retribuiti aggiuntivi rispett o a quelli previsti per la loro attività. Alla formazione del RLS può
provvedere l’azienda di concerto con la RSA.
Ai RLS sarà rilasciata una certificazione dell’avvenuta formazione e l’Organismo paritetico territoriale
terrà un’anagrafe in merito.
La formazione dei RLS deve essere periodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi o alla
insorgenza di nuovi rischi.
TITOLO V
Igiene ed Ambiente di lavoro
Art.12 - Igiene e ambiente di lavoro
Le Parti contraenti il presente C.C.N.L. al fine di favorire la predisposizione e il mantenimento nei luoghi
di lavoro di idonee condizioni ambientali e igienico -sanitarie, fanno obbligo alle aziende mettere a
disposizione dei dipendenti:
1) servizi igienico-sanitari con acqua corrente;
2) un locale uso spogliatoio riscaldato durante i mesi freddi;
3) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
4) uno scaldavivande;
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Nel rispetto della normativa vigente in materia le OO.SS. firmatarie il presente C.C.N.L. a livello aziendale
potranno fissare la realizzazione delle misure di cui ai numeri sopra indicati.
TITOLO VI
Decorrenza - Durata
Art.13- Decorrenza e durata
Il presente C.C.N.L. decorre (dal 01/11/2024 e scadrà il 31/12/2028)
Per il rinnovo del presente Contratto, la piattaforma deve essere presentata tre mesi prima della scadenza.
In caso di mancato rinnovo nei suddetti termini, viene applicato il meccanismo che riconosce la copertura
economica nella misura del 28% della perdita di valore stabilita dall’IPCA per i primi 6 mesi e del 32% dal
7°mo in poi a favore del personale occupato alla data di scadenza o successivamente assunto. L’eventuale
copertura economica che l’impresa corrisponderà come anticipazione sui futuri miglioramenti potrà essere
riassorbita all’atto della corresponsione di nuovi minimi retributivi. Il contratto nella sua globalità si
intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta tre mesi prima della
scadenza. In caso di disdetta resterà in vigore fino a che non verrà sostituito dal successivo.
TITOLO VII
Esclusività di stampa- Interpretazione
Art.14- Esclusività di stampa
Il presente C.C.N.L. è stato edito dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli
effetti. E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia
sull’interpretazione del contratto le Organizzazioni firmatarie si inc ontreranno entro 30 giorni dalla
richiesta per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La Parte interessata invia
alla controparte apposita richiesta scritta che deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli
elementi sui quali si basa e deve fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza
generale. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dalla vigenza del C.C.N.L.
L’impresa è tenuta ad affiggere il presente C.C.N.L. nell’apposita bacheca.
Art.15 – Deposito
In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva nonché ai sensi delle vigenti
norme di legge, le Parti contraenti invieranno copia del presente C.C.N.L. al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati.
TILOLO VIII
Efficacia del contratto
Art.16 - Efficacia C.C.N.L.
Il comma 1 dell’art. 2070 cc non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che
ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle AASS stipulanti e a coloro che esplicitamente o
implicitamente al contratto abbiano prestato adesione.
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Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente C.C.N.L. o qualsiasi estensione ad
altre OO.SS., non può avvenire se non, con il consenso espresso dalle OO.SS. firmatarie del presente
contratto.
TILOLO IX
Ente Bilaterale
Art.17 – Ente Bilaterale
Le parti concordano di utilizzare quale ente di riferimento contrattuale l’Ente bilaterale al quale le aziende
ritengano liberamente di aderire.
TITOLO X
Assunzione del personale dipendente
Art. 18- Assunzione
L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge.
L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni.
1. la tipologia del contratto di assunzione;
2. la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo
determinato;
3. la località in cui presterà la sua opera;
4. la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;
5. l’indicazione dell’applicazione del presente contratto collettivo di lavoro;
6. la durata dell’eventuale periodo di prova;
7. le altre eventuali condizioni concordate.
La lettera di assunzione deve inoltre indicare il cognome e nome e/o la ragione sociale, l’indirizzo, il codice
fiscale, la posizione INPS del datore di lavoro nonché tutti quei dati o notizie previste dalla legge.
L’Azienda deve consegnare gratuitamente e contemporaneamente alla lettera di assunzione copia del
presente CCNL.
Art. 19 - Documenti
Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
1. libretto di lavoro se in possesso e dichiarazione dell’eventuale stato di disoccupazione
(autocertificazione);
2. documenti relativi alle assicurazioni sociali per i dipendenti che ne sono in possesso;
3. libretto sanitari per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla legge;
4. documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali;
5. accettazione della lettera di assunzione;
6. attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implicano tale requisito;
7. certificato di servizio eventualmente prestato presso altre Aziende e/o Cooperative;
8. certificati o diplomi degli studi compiuti, o diploma od attestazione dei corsi di addestramento
frequentati;
9. altri documenti e certificati che l’azienda richiederà per le proprie esigenze, se dovuti.
Il lavoratore dovrà dichiarare all’azienda la sua residenza e/o dimora e notificare i successivi mutamenti.
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Se si tratta di apprendista all'atto dell'assunzione egli dovrà produrre il titolo di studio e dichiarare gli
eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro svolti.
L’azienda deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
NOTA A VERBALE per le società cooperative
La nuova figura del socio in prova, inserita nella categoria speciale, rappresenta una delle ultime novità
nell’ambito cooperativo ed è strettamente legata ad un limite quantitativo che prevede il non superamento di un
numero pari ad un terzo dei soci cooperatori presenti in cooperativa ed un limite temporale di prova pari a 5
anni al termine del quale si acquisiscono tutti i diritti previsti per gli altri soci.
Considerando le caratteristiche delle tipologie contrattuali previste dal nostro ordinamento giuridico, quella che
può trovare maggiore applicazione nella contrattualizzazione del socio è il contratto di apprendistato disciplinato
al successivo articolo 26.
Tuttavia, la Cooperativa ha la possibilità di valutare se le competenze acquisite possono essere ritenute idonee
all’ingresso del socio in prova nella compagine sociale con la qualifica di socio a tutti gli effetti.
Art. 20 – Visita medica
I dipendenti potranno essere sottoposti, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di
fiducia dell’azienda per l'accertamento dei requisiti fisici e psico -attitudinali necessari per l'espletamento
del lavoro cui sono destinati.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà
comunicata al socio e al lavoratore.
Art. 21 – Quota di riserva
In considerazione di quanto disposto dall'al1. 25, comma 2 della Legge n° 223 del 23 luglio 1991, non sono
computati ai fini della determinazione delle quote di riserva:
a) le assunzioni del personale con qualifiche ricomprese nei livelli primo al quinto.
Art. 22 - Periodo di prova
La durata del periodo di prova non potrà superare:
Livelli Periodo
1. Livello I° 40 giorni di effettiva prestazione lavorativa
2. Livello II°- III° 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa
3. Livello IV°- V° 20 giorni di effettiva prestazione lavorativa
4. Livello VI°-VII° 10 giorni di effettiva prestazione lavorativa
Nel corso del periodo di prova e al termine dello stesso, il periodo di lavoro potrà essere risolto da ambo le
parti, senza obbligo di preavviso, ma con diritto al trattamento di fine rapporto.
Il socio o il lavoratore in prova ha diritto, in caso di insorgenza di malattia, di esperire il periodo di prova
per il tempo minimo necessario, fruire anche del “mini comporto”, ma non ha diritt o alla integrazione
durante il periodo di assenza per malattia.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del
socio o del lavoratore si intenderà confermata. ed il periodo stesso sarà cumulato all' anzianità di servizio.
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NOTA A VERBALE:
Nel rispetto del diritto di parità previsto anche dalle norme Europee, si ritiene che il periodo di prova può
essere allungato per i lavoratori comunitari ed extracomunitari sia nei casi di primo impiego nel settore
che di non conoscenza della lingua Italiana.
Art. 23- Lavoratori extra comunitari
Il datore di lavoro che intende assumere cittadini extracomunitari già presenti in Italia deve verificare che
siano in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che dia titolo a svolgere attività lavorativa.
Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori stranieri, le Parti stipulanti concordano sulla possibilità di
realizzazione di corsi di formazione professionale regolamentati aziendalmente.
Per favo rire il rientro temporaneo nel loro Paese di origine, compatibilmente con le necessità tecnico
organizzative dell’Azienda, i lavoratori extra-comunitari potranno fruire delle ferie e dei permessi annui in
un’unica soluzione.
Art. 24 - Lavoratori diversamente abili
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori diversamente abili, valgono le
norme di legge e del presente C.C.N.L.
Le imprese che impiegano lavoratori diversamente abili compatibilmente con le esigenze aziendali,
potranno prevedere gestioni orarie flessibili e/o il riconoscimento di permessi non retribuiti al fine di
consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi, prescritti da strutture
sanitarie pubbliche ovvero convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale. Analoghe misure potranno
essere godute anche dai lavoratori genitori o coniugi di diversamente abili, per i quali sia richiesto,
nell’ambito di un progetto terapeutico - riabilitativo, una assistenza continuativa.
Art. 25 - Lavoratori con patologie oncologiche e riflessi sul rapporto di lavoro
Le assenze determinate da patologie gravi che richiedano terapie salvavita, che comportano una
discontinuità nella prestazione lavorativa e comunque non fanno venir meno la capacit à di prestazione
lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentono al dipendente all’atto del superamento del periodo
di conservazione del posto di lavoro di poter fruire dell’aspettativa prolungata anche in maniera frazionata
in merito ai singoli interventi terapeutici necessari.
Art.26 - Lavoratori tossicodipendenti ed etilisti
Ai lavoratori per i quali si accerti lo stato di tossicodipendenza o di etilismo, i quali intendono accedere ai
programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sa nitari delle Unità Sanitarie Locali o di altre
strutture terapeutiche -riabilitative e socio -assistenziali, le aziende riconosceranno un periodo di
aspettativa non retribuita. Quanto previsto al comma precedente dovrà avvenire nel rispetto dalla Legge
n. 162/1990 e smi.
I lavoratori in aspettativa dovranno presentare all’azienda, con periodicità trimestrale, la documentazione
idonea ad attestare la prosecuzione del programma terapeutico - riabilitativo al quale partecipano o
concorrono. In caso di mancata at testazione o di interruzione anticipata del programma terapeutico,
l’aspettativa s’intende contestualmente terminata e il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività
lavorativa.
25
Le aziende compatibilmente con le esigenze di servizio, concorderanno un perio do di aspettativa non
retribuita ai lavoratori familiari per concorrere al programma terapeutico e socio -riabilitativo, qualora il
servizio ne attesti le necessità. In questo caso l’aspettativa o i periodi di aspettativa nel periodo di vigenza
del rapporto non potranno avere una durata superiore ai 4 mesi.
Art.27 – Visite mediche preassuntive minori di età
L’Articolo 8 della legge 977/67 dispone che i minori debbono essere sottoposti ad accertamenti preventivi
per controllare il loro stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
I suddetti accertamenti sono effettuati dal medico competente aziendale se occupati in lavorazioni soggette
a sorveglianza sanitaria mentre negli altri casi le visite preventive sono di competenza di un medico del
SSN a cura e spese del datore di lavoro.
TITOLO XI
Tipologie ed assunzioni
Art.28 - Contratto di lavoro part-time
Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento dì attività lavorativa ad orario inferiore
rispetto a quello ordinario previsto dal presente C.C.N.L.
Il rapporto a tempo parziale è considerato mezzo idoneo ad agevolare l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro e ha la funzione di consentire la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività
nell’ambito della giornata, della settimana o dell’anno e nel contempo una risposta valida ad esigenze
individuali dei soci e de i lavoratori. Questo contratto può essere esteso ai dipendenti assunti a tempo
determinato.
Tipologie di contratto - Il rapporto di lavoro part-time può essere di tipo:
- Orizzontale: ad orario di lavoro giornaliero ridotto;
- Verticale: a tempo pieno ne ll’arco della giornata, ma solo per determinati periodi della settimana, del
mese o dell’anno;
- Misto: per periodi, orizzontale e per altri, verticale.
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale - L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale,
a tempo indeterminato o determinato, deve risultare da atto scritto e ai fini della prova valgono i periodi
previsti per gli eguali livelli a tempo pieno del presente C.C.N.L. Nel contratto individuale deve essere
indicata la collocazione oraria d ella prestazione riferita al giorno, alla settimana e al mese, e possono
prevedere clausole flessibili o elastiche.
La forma scritta è prescritta anche per il passaggio del rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e
viceversa.
L’ azienda è tenuta annualmente a comunicare alla rappresentanza sindacale aziendale, ove esistente,
l’andamento delle assunzioni a tempo parziale e l’eventuale ricorso al lavoro supplementare.
Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, potranno essere concorda te tra le parti, all’atto
del passaggio, le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro al tempo pieno e l’azienda, per completare
il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale, potrà assumere altro personale fino
al termine del periodo concordato con il lavoratore sostituito.
In caso di assunzioni a tempo pieno per mansioni uguali e nello stesso ambito territoriale è ammesso il
diritto di precedenza a favore dei soci e dipendenti con contratto a tempo parziale.
Proporzione numerica - Per le assunzioni di personale operaio part -time, fermo restando quanto previsto
dalla vigente normativa in materia, si stabilisce come tetto massimo il 3% degli addetti in forza a tempo
indeterminato.
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Prestazioni supplementari e straordinari e – L’azienda ha facoltà di richiedere al dipendente che abbia
sottoscritto un contratto a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, lo svolgimento
di prestazioni supplementari (di lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto in dividuale) nei limiti
dell’orario a tempo pieno pari a 40 ore lavorative settimanali.
Il lavoro supplementare può essere richiesto anche per i dipendenti con contratto a tempo parziale di tipo
verticale o misto quando non sia raggiunto l’orario per il tempo pieno settimanale.
Le prestazioni di lavoro supplementare così come regolamentate dal presente contratto e cioè nei limiti
dell’orario di lavoro settimanale dei dipendenti a tempo pieno, non richiede il consenso del dipendente a
tempo parziale. La maggiorazione retributiva è quella prevista dal presente contratto.
Il rifiuto del dipendente ad effettuare prestazioni di lavoro supplementare non è causa di licenziamento.
Clausole di flessibilità ed elasticità - Nel rispetto delle norme di legge vigenti, è possibile per esigenze
funzionali e/o organizzative dell’azienda ovvero dell’unità organizzativa di appartenenza del lavoratore,
modificare la collocazione temporale per ogni forma di rapporto di lavoro a tempo parziale (clausola di
flessibilità). Le sud dette esigenze vanno illustrate alla rappresentanza sindacale aziendale (RSA) se
esistente con preavviso di almeno due giorni.
E inoltre consentito all’ azienda di richiedere al lavoratore di incrementare la prestazione lavorativa,
limitatamente ai rappor ti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, qualora l’incremento sia
eventuale e limitato nel tempo e in presenza di casi di necessità aziendali riconosciute dalla rappresentanza
sindacale aziendale, ove esistente (clausola di elasticità). In caso di sottoscrizione della clausola di
elasticità, la variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa non potrà eccedere il 50%
dell’orario concordato per il part time.
Nella stipula dei suddetti patti, il lavoratore può richiedere di f arsi assistere da un componente della
Rappresentanza Sindacale Aziendale da lui indicato.
Qualora la clausola sia stata concordata con un patto successivo all’assunzione con contratto part -time
ovvero alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il lavoratore - decorsi
almeno 24 mesi dall’operatività della clausola — ha facoltà di recedere dal patto sottoscritto dando
all’azienda un preavviso di un mese. Nella seconda ipotesi di cui al precedente comma, la risoluzione del
patto di flessibilità o elasticità comporterà per il lavoratore il ripristino del precedente rapporto di lavoro
a tempo pieno con la conservazione dell’abituale inquadramento.
Ai fini dell’esperibilità della suddetta facoltà, è necessario che il patto istitu tivo della clausola flessibile o
elastica ne faccia espressa menzione.
Le ore lavorate con una modulazione oraria differente da quella pattuita inizialmente dalle parti a seguito
dell’applicazione della clausola flessibile, sono retribuite con una maggiorazione del 5%.
In caso di applicazione di clausola elastica, le ore lavorate in misura superiore a quelle pattuite inizialmente
dalle parti sono retribuite con una maggiorazione del 10%. Le suddette maggiorazioni vengono calcolate
sugli elementi della retribuzione previsti dal presente contratto e sono onnicomprensive di ogni incidenza
su istituti indiretti e differiti.
Retribuzione - La retribuzione, nonché i vari istituti contrattuali vengono calcolati proporzionalmente alle
ore effettivamente lavorate, salvo diversa pattuizione tra le parti.
Contribuzione virtuale - Ai sensi della Circolare INPS n. 269/1995 per il rapporto di lavoro a tempo parziale
la contribuzione va assolta rispetto all’orario ridotto contrattualmente praticato senza dar luogo alla
contribuzione virtuale. Con circolare n. 6/2010, l’Istituto ha chiarito che in caso di violazione del limite
contrattuale del 3%, scatta la carenza di legittimazione contrattuale e quindi la contribuzione virtuale va
applicata come se il rapporto non fosse a tempo parziale.
Periodo di comporto per malattia - Qualora l’assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale
di tipo verticale, la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia si intende
proporzionalmente ridotta.
Consistenza dell’organico aziendale - In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge, si renda necessario
l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso
del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di
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cui sopra l’arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a
tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.
Obblighi di informazione - Ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 61/2000, come modificato dall’art. 46 del D.Lgs.
n. 276/2003, il datore di lavoro è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti,
con cadenza annuale, sull’andamento dell’utilizzo delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia
e sul ricorso al lavoro supplementare. Le Parti contraenti concordano che tali comunicazioni vengano
fornite annualmente anche alle Organizzazioni e/o rappresentanze sindacali a livello territoriale.
Art.29 – Genitori di portatori di handicap e di patologie varie
I dipendenti, genitori di portatori di handicap e di tossico dipendenti, riconosciuti dal servizio sanitario
competente per territorio, che chiedono il passaggio a tempo parziale, hanno il diritto di precedenza
rispetto agli altri lavoratori dipendenti.
Per i dipendenti affetti da patologie gravi riconosciute dalla A.S.L., hanno il diritto alla trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la poss ibilità di passare nuovamente a tempo
pieno.
Art.30 – Apprendistato
Per il contratto di apprendistato le parti concordano di rifarsi alla normativa vigente e agli accordi
interconfederali, riservandosi di demandare eventuali modifiche al CIOB.
Art.31 – Contratto d’inserimento o reinserimento
Si rinvia alle disposizioni: art. 75 d.lgs. 276/03 – circolare INPS n°51/04 – nota del ministero del lavoro n°
4570/06 per la determinazione dei soggetti con i quali è possibile stipulare il contratto. Il contratto di
inserimento è un contratto di lavoro diretto a valorizzare, mediante un progetto individuale, le competenze
professionali di un determinato lavoratore, e quindi l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro
di particolari categorie di persone.
La condizione essenziale e la redazione, con il consenso del lavoratore, di un progetto di lavoro individuale
finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore nel contesto
lavorativo.
Nel dettaglio del progetto devono essere indicati:
La qualificazione da conseguire alla quale è preordinato il progetto del contratto;
La durata e la modalità di formazione.
La formazione teorica non deve essere inferiore a 16 ore ripartita fra l’apprendimento di nozioni di
prevenzione antinfo rtunistica e di disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale e
accompagnata da fasi di addestramento specifico.
La durata del contratto varia da un minimo di 9 mesi ad un massimo di 18 mesi, elevabile a 36 mesi ne casi
di assunzione di persona diversamente abile.
Art.32 – Contratto a tempo determinato
Sul contratto di lavoro a termine il requisito della causale non è richiesto nell’ipotesi di primo rapporto a
tempo determinato, di durata non superiore a 36 mesi per lo svolgimento di qualunq ue tipo di mansione.
Il contratto a tempo determinato a causale può essere oggetto di proroga fino ad un massimo di 5 senza
obbligo di comunicazione al centro per l’impiego territorialmente competente.
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Ambiti di applicazione - Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono regolamentate dalle vigenti
disposizioni di legge e dalle norme del presente contratto che ne prevedono il ricorso, in relazione a
particolari esigenze aziendali ed al fine di evitare carenze del servizio, per le seguenti ipotesi:
per sostituzioni di dipendenti assenti per malattia, maternità, ferie, aspettativa ed in tutti i casi
in cui il lavoratore dipendente assente abbia diritto alla conservazione del posto di lavoro
per esecuzione di opere o servizi predefiniti o predeterminati nel tempo, anche ripetitivi;
per sostituzione, anche parziale, di lavoratori dipendenti, chiamati a svolgere funzioni di
coordinamento all’interno dell’azienda e/o lavoratori dipendenti che abbiano ottenuto
l’aspettativa;
in periodi di intensificazione dell’attività;
per sostituzione di personale dipendente a part-time, post maternità;
per sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni loro assegnate;
per fabbisogni connessi alle attività amministrative, e di sistemi diversi di contabilità e di
controlli di gestione ed alla modifica del sistema informatico;
per la elaborazione di manuali di qualità e tecnici in genere;
per le figure professionali non esistenti in azienda.
In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 368/2001 e smi, nelle seguenti ipotesi il ricorso a rapporti di
lavoro a tempo determinato è ammesso nei limiti del 20% dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
mediamente in essere nell’impresa come:
1. per realizzazione di opere o lavorazioni che per ragioni di carattere tecnico o per condizioni operative o
per i ristretti tempi di realizzazione sono tali da non potere essere programmate e realizzate con il personale
in forza;
2. lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle
normalmente impiegate e per quali non vi sia possibilità di assicurare continuità d’impiego nell’azienda;
3. copertura di posizioni lavorative non ancora stabil izzate nei normali assetti produttivi e organizzativi
aziendali;
4. realizzazione di tipologie costruttive nuove per l’azienda;
5. operazioni di manutenzione straordinaria di impianti.
Proporzione numerica - In tutte le aziende comprese nell’ambito di a pplicazione del presente C.C.N.L.
l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale non potrà superare il 40% del
personale occupato nell’azienda con contratto a tempo indeterminato.
La percentuale di cui al comma precedente si intende comprensiva anche dei contratti di somministrazione
di lavoro stipulati ai sensi del presente C.C.N.L. Tale percentuale è computata con riferimento alla media
annua dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nell’anno solare precedente. Le frazioni
eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’ unità superiore.
Queste percentuali sono eventualmente derogabili con la contrattazione di II livello.
Durata - Le Parti stabiliscono che sono consentite assunzioni con contratto di lavoro a termine di norma
di durata non inferiore a due mesi e non superiore a 15 mesi, comunque prorogabili, fe rma in ogni caso la
durata massima complessiva di trentasei mesi.
Nel caso in cui la durata del contratto a termine sia superiore a 4 mesi, il socio lavoratore ed il lavoratore
dipendente devono essere espressamente informati dall’azienda di quanto dispos to all’art. 23 comma 4
della Legge n. 56/1987 in materia di decadenza delle iscrizioni e dalla posizione di graduatoria nelle liste di
collocamento.
Diritto di precedenza - I soci lavoratori e i lavoratori dipendenti in forza nell’azienda, hanno diritto d i
precedenza alla assunzione qualora l’azienda ricorra a contratti a tempo indeterminato per la stessa
qualifica e mansione e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia
Il suddetto diritto di precedenza è inoltre riconosciuto a quei lavoratori assunti per due volte con contratto
a tempo determinato, per i quali l’ultimo contratto sia scaduto non oltre i precedenti dodici mesi. A tal
fine, le Aziende sono tenute a fornire ai lavoratori in forza a tempo determinato informazioni in merito ad
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eventuali posti di lavoro a tempo indeterminato — a parità di mansioni - che si dovessero rendere
disponibili nell’ambito della provincia di impiego.
Preavviso - In caso di dimissioni precedenti alla scadenza naturale del contratto, il socio e il lavorator e
dipendente sono tenuti a prestare il previsto preavviso per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dello
stesso livello di inquadramento entro il limite massimo di durata del rapporto di lavoro.
Obblighi di comunicazione - Le Aziende che intendono avvalersi dei contratti a termine sono tenute, a pena
di decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione Nazionale di Garanzia indicata
nel presente C.C.N.L.
Apposizione del termine - L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o
indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni che ne hanno determinato l’adozione.
Retribuzione - Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, le ferie e la tredicesima mensilità saranno
corrisposte e frazionate per 365esimi, sulla base di quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine.
Alla scadenza del contratto a tempo determinato verrà corrisposto al lavoratore il T.F.R. previsto dal
presente C.C.N.L.
Risoluzione del rapporto di lavoro e impugnazione - In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima del
termine, ai sensi dell’art. 6 commi i e 2 della Legge n. 604/1966 così come modificati dalla Legge n.
283/2010, il prestatore di lavoro, a pena di decadenza, è tenuto ad impugnare il provvedim ento di
licenziamento entro i 60 giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione ovvero della
comunicazione dei motivi.
Nel caso in cui le parti si accordino per esperire un tentativo di conciliazione, il termine di decadenza è
sospeso dal giorno della richiesta fino a quello in cui viene sottoscritto il verbale di mancato accordo.
Art.33 – Lavoro Ripartito
La contrattazione aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione, a due o più
lavoratori, dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo
tempo di lavoro (Job-sharing), tenendo presente che i due lavoratori:
a) assumono in solido l’adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa. Pertanto , ogni
lavoratore r esta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento della intera
obbligazione lavorativa;
b) hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro,
nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell’orario di lavoro, nel qual caso
il rischio della impossibilità della presunzione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è posta all’altro
obbligato;
c) eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i lavoratori
coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro;
d) le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero
vincolo contrattuale salvo diversa intesa tra le parti. Tale disposizione non trova applicazione se, su
richiesta dell’azienda, l’altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione
lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasfo rma
in un contratto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c.
e) il lavoratore che stipula un contratto di lavoro ripartito non deve ricevere un trattamento meno
favorevole rispetto al prestatore di lavoro subordinato, intendendosi per tale quello inquadrato nello
stesso livello in forza di criteri di classificazione stabiliti dal presente contratto collettivo.
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Art.34 – Lavoro atipico
Per i soci di cooperativa visto il punto 3 dell’art.1 legge 03/04/2001 n.142 potranno essere regolamentate
tipologie di lavoro diverse da quello subordinato come i cosiddetti lavori atipici (autonomo, co.co.co o
altro). In caso d’iscrizione delle cooperative all’albo delle imprese artigiane ex legge n.57/2001 sarà
applicato ai soci il regime previdenziale conforme a quello a carico dei lavoratori artigiani.
Art.35 – Telelavoro e Smart Working
Per la normativa sul telelavoro e sullo smart working, le parti concordano di rifarsi alla normativa vigente
e agli accordi interconfederali, riservandosi di demandare eventuali modifiche e/o integrazioni all’accordo
di II livello.
TITOLO XII
Somministrazione
Art. 36 - Somministrazione di lavoro
Ambiti di applicazione - La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita al
fine di impiegare gli operai nelle seguenti ipotesi:
- punte di attività connesse ad esigenze derivanti dall’acquisizione di nuovi lavori;
- esecuzione di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possono essere attuate
ricorrendo al normale livello occupazionale;
- impiego di professionalità diverse o che rivestono carattere di eccezionalità rispetto a quelle
normalmente occupate in relazione alla specializzazione dell’azienda;
- impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
- sostituzione di dipendenti assenti: per periodo di ferie non programmate, per dipendenti in
aspettativa, congedo, per dipendenti temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
per dipendenti che partecipano a corsi di formazione;
- per fronteggiare punte di più intensa attività da eventi specifici e definiti.
Divieto di somministrazione - È fatto divieto di stipulare contratti di somministrazione di
lavoro, ai sensi dell’art. 20 comma 5 del D. Lgs. n. 276/2003 e smi:
- per la sostituzione di dipendenti che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si sia provveduto entro sei mesi precedenti a licenziamenti
collettivi che abbiano riguardato dipendenti adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di
somministrazione;
- da parte delle aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi del D. Lgs. n.
81/2008, e smi.
La somministrazione è inoltre vietata nelle ipotesi individuate dall’art. 1 comma 4 della Legge n. 196/1997
come modificato dall’art. 64 comma 1 lettera b) della Legge n. 488/ 1999 e nelle ipotesi di cui al D.M. 31
maggio 1999.
Proporzione numerica - Il ricorso all’assunzione di lavoratori con contratto di somministrazione, ove
consentito per legge, non può tuttavi a superare, su una media annua, il 20% dei rapporti a tempo
indeterminato in essere presso l’azienda interessata.
Doveri del somministratore e dell’utilizzatore - Ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 276/2003 e smi,
il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive
in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività
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lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità a lle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 81/2008 e
smi.
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore; in tale
caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore.
L’utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti
nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati
dalla legge e dai contratti collettivi.
Retribuzione - Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo normativo non meno
favorevole, rispetto a quello spettante al dipendente dell’utilizzatore, di pari livello e mansione,
relativamente:
- all’importo della retribuzione;
- all’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- all’accesso ai servizi aziendali;
- ai criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dal presente C.C.N.L.;
- ai diritti sindacali previsti dall’art. 24 del D.Lgs. n. 276/2003.
TITOLO XIII
Mobilità e mercato del lavoro
Art. 37 – Mobilità
Ferma restando 1a possibi1ità di utilizzare, in rapporto alle differenti esigenze delle Aziende, degli
strumenti idonei di legge e i contratti di so1idarietà (Legge 23. 7. 1991, n. 223 e 1egge 19 .7.1993, n. 238 e
successivi interventi), in via sperimentale e per tutta la durata di vigenza del presente C.C.N.L. , le Parti
convengono che, a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione,
riorganizzazione o riconversione aziendale che determinano esuberi occupazionali, si debbano concordare
di volta in volta tra le parti stipulanti il presente C.C.N.L., i comportamenti e gli accorgimenti che tendano
a diminuire per quanto possibile, le conseguenze sociali di minore impiego della forza lavoro.
Le Parti altresì, si impegnano a ricercare congiuntamente con specifici accordi negoziali, soluzioni capaci
di:
a) definire la stima dei fabbisogni di mano d’opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure
di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga;
b) promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro;
c) realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.
Art. 38 – Cambi d’appalto
In caso di cambio di gestione nell’appalto l’azienda appaltante darà comunica zione alla RSA di tale
operazione con un preavviso di almeno 15 giorni. In caso di subappalto e/o cambio di subappalto e/o nel
caso di affidamento all’interno di una impresa consortile ad impresa diversa andrà attivata la procedura
di cui al comma precedente.
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TITOLO XIV
Declaratoria e classificazione del personale
Art. 39 – Classificazione
QUADRO
Appartengono a questo livello: (1) Lavoratori con responsabilità direttive, discrezionalità di poteri nella
gestione aziendale e/o nelle trattative con i committenti esterni e con responsabilità nel perseguire gli
obiettivi prefissati. (2) Lavoratori con elevata capacità gestionale che operano nei limiti delle strategie
generali dell'impresa, ne coordinano, organizzano e sviluppano gli obiettivi attraverso attività di elevata
specializzazione, di rilevante importanza e responsabilità anche nella ricerca e progettazione ai fini
dello sviluppo dell'impresa.
- Lavoratori preposti, in condizione d’autonomia decisionale, di responsabilità e di elevata professionalità
di tipo specialistico, allo sviluppo ed attuazione degli obiettivi generali dell'impresa di ridotte dimensioni,
garantendo adeguato supporto sia nella fase d’impostazione sia in quella di sperimentazione e
realizzazione, controllandon e la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati complessivi: Direttore
Generale in Azienda con meno di 50 dipendenti; Direttore Amministrativo in Aziende con oltre 50 e meno
di 150 dipendenti, che risponde al Direttore Generale o all’Amministratore Delegato; Direttore Tecnico o
Tecnico-Produttivo in Aziende con oltre 50 e con meno di 150 dipendenti, che risponde al Direttore
Generale o all’Amministratore Delegato; Direttore Commerciale in Aziende con oltre 50 e con meno di 150
dipendenti, che risponde al Direttore Generale o all’Amministratore Delegato; Direttore del Personale in
Aziende con oltre 50 e con meno di 150 dipendenti, che risponde al Direttore Generale o all’Amministratore
Delegato; Capo Servizio Amministrazione e Finanza in Aziende con oltre 150 e con meno di 300 dipendenti,
che risponde al Dirigente di settore; Capo Servizio Tecnico o Tecnico-Produttivo in Aziende con oltre 150
e con meno di 300 dipendenti, che risponde al Dirigente di settore; Capo Servizio Commerciale Italia od
Estero in Aziende con oltre 150 e con meno di 300 dipendenti, che risponde al Dirigente di settore; Capo
Servizio del Personale in Aziende con oltre 150 e con meno di 300 dipendenti, che risponde al Dirigente di
settore.
Livello 1° Appartengono a questo livello: i soci lavoratori ed i lavoratori dipendenti che, muniti di diploma
di laurea esplicano funzioni ad alto contenuto professionale di direzione esecutiva dell’attività della
cooperativa o azienda sovrintendendo all’intera attività con ampi poteri decisionali ed autonomia di
iniziativa (responsabile tecnico/amministrativo, responsabile vendite centralizzate);
Livello 2° Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 6a categoria ed a possedere
notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di
coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell’azienda o che svolgono attività di alta
specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
Lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano, nell’ambito del loro campo di attività,
con la necessaria conoscenza dei settori correlati, studi di progettazione o di pianificazione operativa per il
conseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo,
realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando ove necessario , sistemi e metodologie innovative e, se
del caso, coordinando altri lavoratori. Ad esempio:
Progettista di complessi
Specialista di pianificazione aziendale
Specialista finanziario
Specialista amministrativo
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Ricercatore
Specialista di approvvigionamenti
- i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale,
organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e
responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa, per attività di alta
specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali
dell’impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’impresa: a questi
lavoratori è attribuita la qualifica di «quadro» di cui alla legge 13 maggio 1985, n. 190. Agli stessi si applica
quanto definito al successivo articolo 4-bis.
Lavoratori che nell’ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza,
impostano, sviluppano e realizzano, con ampia autonomia e cap acità propositiva e approfondita
conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il
raggiungimento degli obiettivi dell’impresa, fornendo un adeguato supporto alla soluzione dei problemi,
pianificando int erventi e controllandone i risultati, ottimizzando le risorse umane e/o tecniche e/o
finanziarie loro affidate, ricercando e utilizzando se del caso, metodologie o sistemi innovativi,
coordinando, ove necessario, una o più unità tecnico -produttive e/o di s ervizi; ovvero lavoratori che,
nell’ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, per l’elevato grado di
specializzazione sono preposti alla ricerca e alla definizione di importanti studi di progettazione relativi al
settore di appartenenza, verificando, anche attraverso il supporto delle competenti funzioni aziendali, la
fattibilità, la validità tecnica e l’economicità delle alternative, garantendo l’appropriato supporto,
attraverso tutti i necessari elementi di valutazio ne, sia in fase d’impostazione sia in quella di
sperimentazione e realizzazione dei progetti stessi, nell’ambito di un coordinamento interfunzionale,
controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.
Livello 3° Appartengono a questa categoria:
I lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o
che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà
di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.
Lavoratori che svolgono, nell’ambito della loro attività e sulla base di indicazioni generali, compiti di
segreteria e assistenza raccogliendo e selezionando dati e notizie provenienti da v arie fonti elaborandone
sintesi e valutandoli per sistemare e completare, in forma corretta e sintetica, eventuali proposte di
soluzione dei problemi in questione e svolgono compiti di collegamento fra l’ente in cui operano ed altri
enti aziendali o esterni, diramano su preciso mandato, disposizioni o istruzioni operative; ovvero lavoratori
che su indicazioni e anche avvalendosi di documentazioni esistenti quali glossari tecnici o pubblicazioni
specializzate, traducono in forma corretta, testi impegna tivi a carattere specializzato, da o in una o più
lingue estere, svolgendo, ove richiesto, interventi di interpretariato (non simultaneo).
Segretario assistente
Lavoratori che, sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi di procedure esistenti, provvedono,
nell’ambito della loro attività, alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi,
formulano sintesi di situazioni preventive e consuntive necessarie alla stesura di risultanze economiche e
patrimoniali e se del caso co ntribuiscono all’adeguamento di metodi e procedure contabili; ovvero
effettuano analisi, controllo e sintesi della situazione globale delle partite di rilevante entità e complessità
relative a clienti e/o concessionari disponendo gli interventi tecnici ido nei a migliorare ed aggiornare la
valutazione complessiva dei rischi e la definizione dei fidi, abbuoni e pagamenti, elaborano situazioni
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riepilogative dell’andamento economico e finanziario del settore e/o area di competenza e/o previsioni di
massima sulle entrate di cassa relative all’esercizio considerato, anche avvalendosi della collaborazione di
altri enti; predispongono gli opportuni provvedimenti per il recupero dei crediti di rilevante entità,
decidendo se del caso l’eventuale ricorso e la scelta dello strumento legale.
Contabile
Contabile clienti
Lavoratori che, sulla base di indicazioni e anche con riferimento a metodologie relative al
proprio campo di attività, effettuano approvvigionamenti di rilevante impegno e/o complessità, in
relazione alla e ntità, materiali, fornitori, che richiedono specifiche conoscenze relative all’attività svolta
ed alle tecnologie utilizzate nei settori interessati, anche avvalendosi di dati o informazioni particolari
forniti da altri enti aziendali, impostano e concludo no le relative trattative, definiscono i fornitori, le
condizioni e le clausole di acquisto, e, se del caso, partecipano alla definizione di piani di
approvvigionamento.
Approvvigionatore
Lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esi stenti, progettano metodi e
procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico relativi ad un campo
specifico: tecnico, scientifico, amministrativo, gestionale, individuano gli scopi del lavoro, i risultati da
ottenere, le fo nti di informazione al fine di definire le fasi di elaborazione, i dati, le procedure, i
procedimenti di calcolo, i flussi di lavoro; ovvero lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di
soluzioni esistenti, elaborano l’impostazione generale dei p rogrammi contribuendo all’analisi di metodi e
procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico.
Analista
Lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di schemi o dati tecnici, sviluppano nell’ambito del
loro campo di attività, progetti relativi a prove per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche,
tecnologiche, dimensionali, funzionali di materiali e/o apparecchiature anche prototipi, definendo i cicli di
prova e le metodologie di esecuzione, i mezzi e gli impianti da utilizzare o da innovare, collaborano con
altri enti per la definizione dei provvedimenti da adottare in caso di anomalie e per studi e/o miglioramenti
da apportare alle metodologie di prova esistenti.
Tecnico di laboratorio
Tecnico di sala prove
Lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di schemi o dati tecnici, sviluppano progetti
relativi ad attrezzature complesse, ad apparecchiature o macchinari o impianti o loro parti principali,
impostando, anche con l’esecuzione del disegno complessivo, le soluzioni ottimali, le
proporzioni, le dimensioni, normalmente calcolando le componenti principali, e definendo le quote, i
materiali, le tolleranze, se del caso effettuando, anche in collaborazione con altri enti, studi di modifiche
e/o miglioramenti da apportare a progetti già esistenti.
Disegnatore progettista
Lavoratori che, su indicazioni ed anche avvalendosi di metodologie esistenti, impostano, sulla
base della conoscenza delle componenti principali, programmi e metodologie di installazione,
avviamento e assistenza di impianti e/o sistemi di rilevante impegno e/o complessità, collaborando con
altri enti alla definizione dei provvedimenti da adottare in caso di anomalie e/o modifiche da apportare
agli impianti e/o ai sistemi al fine di migliorarne le condizioni di assistibilità e funzionamento, e, se del caso,
partecipano alla definizione di soluzioni innovative delle metodologie.
Tecnico di assistenza e installazione
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Lavoratori che, sulla base di indicazioni ed anche avvalendosi di metodologie esistenti,
sviluppano, nell’ambito del loro campo di attività, nelle linee generali programmi di produzione fra loro
collegati, armonizzando le relative componenti, verificando ed assicurandone il compimento nei tempi
previsti, ricercano e definiscon o, in base alle informazioni ricevute, le soluzioni relative ai problemi di
equilibrio dei programmi stessi e, se del caso, partecipano alla revisione e aggiornamento delle metodologie
di programmazione della produzione.
Programmatore produzione
Lavoratori che, in base a indicazioni e avvalendosi di schemi e dati tecnici ed anche con riferimento a
soluzioni esistenti, sviluppano, nell’ambito del loro campo di attività, studi di
metodologie e/o di processi produttivi per la definizione delle soluzioni ottima li, impostandole nelle linee
generali per quanto concerne le condizioni di lavorazione e di utilizzo dei mezzi e delle attrezzature e, ove
richiesto, collaborano con altri enti per la introduzione di nuove tecnologie riferite ai prodotti o ai mezzi di
produzione.
Analista di metodi
Analista di processi e cicli
Lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti nonché di conoscenze delle
tecnologie di processo e delle possibilità potenziali delle macchine, elaborano qualsiasi programma di
lavorazione complesso per macchine a controllo numerico ed apportano agli stessi, dopo controllo di
risultati, le variazioni che consentono di ottimizzare la lavorazione e l’utilizzo delle macchine operatrici.
A tal fine se richiesto, collaborano con altri enti relativamente alla possibilità ed ai limiti delle tecnologie
utilizzate, per definire l’opportunità di eseguire l’intera lavorazione o solo una parte di essa su macchine a
controllo numerico.
Provvedono a redigere il ciclo di lavoro nel suo insi eme eseguendo gli opportuni schizzi di specifica del
posizionamento e bloccaggio del pezzo sulla macchina, proponendo le eventuali modifiche da eseguire in
fase di impostazione del ciclo prototipo, atte a facilitare la realizzazione dell’attrezzatura e predispongono
gli opportuni provvedimenti di modifica per l’adeguamento della lavorazione al variare delle esigenze
produttive onde assicurare la massima efficienza del sistema produttivo.
Analista metodista di macchine a controllo numerico
Livello 4° Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della
4a categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l’apporto di particolare e personale
competenza oper azioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della
tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi,
- i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all’alinea seguente, guidano e controllano con apporto di
adeguata competenza tecnico -pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di
iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni,
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate
da adeguata autonomia operativa nei limiti dei princìpi, norme e procedure valevoli per il campo di attività
in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed
esperienza.
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione,
eseguono qualsiasi lavoro di preparazione e avviamento di macchine operatrici affidate ad altro personale,
richiedenti attrezzamenti impegnativi, registrazioni e messe a punto di elevata precisione, con scelta, ove
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necessario, dei parametri ottimali di lavorazione e degli utensili, scelta e predisposizione degli strumenti di
misura, fornendo agli addetti alla conduzione istruzioni dettagliate per l’esecuzione del lavoro e per le
relative misurazioni; intervenendo durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie;
intervenendo per il miglioramento delle attrezzature anche coadiuvando gli enti interessati.
Attrezzatore di macchine
Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni dei mezzi e delle modalità di esecuzione e
con l’interpretazione critica di disegni e/o schemi funzionali, eseguono qualsiasi intervento di elevato grado
di complessità per la individuazione e la valutazione dei guasti e per la loro riparazione su apparecchiature,
anche a serie, e/o loro parti principali assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche
funzionali prescritte.
Riparatore
Lavoratori che con la scelta della successione delle operazio ni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione e
con l’interpretazione critica del disegno eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il
collaudo delle caratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti, anche di provenienza
esterna, e se necessario per i relativi posizionamenti e tracciature, avvalendosi di qualsiasi strumento di
misura, e per la rilevazione dal disegno anche mediante calcoli dei dati necessari, valutando e segnalando
le anomalie riscontrate.
Collaudatore
Lavoratori che sulla base di capitolati e con l’interpretazione critica delle specifiche, dei disegni o schemi
equivalenti eseguono, con la scelta della successione delle operazioni e con l’ausilio di strumenti e/o
apparecchiature, prove di elevato grado di difficoltà per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche,
tecnologiche, funzionali, di materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie rilevando e
registrando i dati, valutando e segnalando le eventuali discordanze.
Addetto prove di laboratorio
Addetto sala prove
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, con l’interpretazione critica del disegno o di documenti
equivalenti e in riferimento alle caratteristiche finali richieste dal processo effettuano, conducendo
impianti, manovre di elevato grado di difficoltà, provvedendo con la scelta della successione delle fasi di
lavorazione alla definizione dei parametri di lavorazione e delle modalità di esecuzione e delle eventuali
attrezzature da utilizzare anche in caso di introduzione di nuovi processi di lavorazione.
Addetto conduzione impianti
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di esecuzione e con
l’interpretazione critica del disegno e/o dei tabulati e/o dei nastri eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado
di difficoltà per la costruzione di particolari complessi ed impegnativi di prima esecuzione con spostamenti
sui cinque assi richiedenti, sia nel caso della perforazione del nastro, relativa all’intera lavorazione sia per
la correzione di sue fasi precedentemente programmate o per l’eventuale integrazione di operazioni non
previste da nastro, la rilevazione da disegno di eventuali quote mancanti, la scelta dei parametri di
lavorazione geometrici e tecnologici e la loro impostazione sulla consolle, nel rispetto di ristretti campi di
tolleranza, di accoppiamento e di elevati gradi di finitura.
Addetto macchine a controllo numerico
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, cicli e/o disegni, con interpretazione critica delle specifiche di
lavorazione ed essendo a conoscenza delle condizioni funzionali e prestazionali dell’impianto nel suo
insieme e delle caratteristiche delle singole operazioni del completo ciclo di lavorazione, conducono,
utilizzando le opportune procedure informatiche, gruppi di macchine di diversa tipologia appartenenti ad
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un sistema flessibile di lavorazione automatizzato a guida computerizzata, ed eseguono, con scelta della
loro priorità, interventi di elevato grado di difficoltà per assicurare la qualità del prodot to e le condizioni
funzionali prescritte. Provvedono, avendo la capacità di interpretare gli effetti che le diverse fasi del ciclo
di lavoro hanno nella generazione della qualità del prodotto e della produttività del sistema, alla messa a
punto e registrazione delle attrezzature, alla variazione ed ottimizzazione dei parametri di lavorazione, ed
intervengono previa individuazione ed analisi delle anomalie, diagnosticabili con controllo diretto e/o
tramite sistema informativo, per complesse operazioni di man utenzione relative ai vari componenti dei
sistemi tecnologici costituenti l’impianto.
Conduttore sistemi flessibili di produzione
Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni o schemi equivalenti d’impianto e con scelta della
successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di elevato
grado di difficoltà, fornendo inoltre ad altri lavoratori istruzioni dettagliate, per la completa costruzione
di reti elettriche e/o reti telefoniche complesse. Effettuano tutte le necessarie misure elettriche di prova e
verifica, nonché la localizzazione strumentale e la riparazione dei guasti di qualsiasi tipo, suggerendo, di
norma, soluzioni atte ad eliminare eventuali anomalie riscontrate nell’impianto ed assicura ndo le
caratteristiche funzionali prescritte.
Guardafili giuntista
Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni o schemi equivalenti e con scelta della successione
delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono qualsiasi l avoro di elevato grado di
difficoltà, fornendo inoltre ad altri lavoratori istruzioni dettagliate, per la completa installazione di
impianti elettrici complessi, anche in alta tensione.
Eseguono qualsiasi tipo di cablaggio di elevato grado di difficoltà e tutte le necessarie misure elettriche di
prova e verifica, comprese le prove in bianco sull’intero impianto, nonché la localizzazione strumentale e
la riparazione dei guasti di qualsiasi tipo, predisponendo soluzioni atte ad eliminare eventuali anomalie
riscontrate ed assicurare le caratteristiche funzionali prescritte, garantendo l’eventuale delibera
funzionale, ovvero
- la posa in opera e/o la manutenzione di reti civili e/o industriali per la distribuzione di fluidi per grandi
centrali termiche e/o frigorifere e/o idriche di natura complessa e di elevata prestazione.
Eseguono tutte le necessarie prove e verifiche, la riparazione dei guasti di qualsiasi tipo, predisponendo
soluzioni atte ad eliminare eventuali anomalie riscontrate ed assicurare le caratteristiche funzionali
prescritte, garantendo l’eventuale delibera funzionale.
Installatore impianti elettrici
Tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento
Ramista
Primarista
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, con la interpretazione critica delle specifiche di lavorazione, e in
riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche richieste dal prodotto, effettuano, con la conduzione di forni
di fusione, interventi di elevato grado di complessità per la regolazione e la correzione dei parametri di
lavorazione, provvedendo, nell’ambito della successione delle fasi di lavorazione, alla scelta delle modalità
di esecuzione.
Fonditore
Lavoratori addetti agli impianti di laminazione che, sulla base di indicazioni, con l’interpretazione critica
delle specifiche di calibrazione o di documenti di massima equivalenti, e in riferimento alle caratteristiche
finali richieste dal prodotto, eseguono il lavoro di preparazione e avviamento delle gabbie di laminazione,
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eseguono registrazioni e messe a punto di elevat a precisione, effettuano interventi di elevato grado di
difficoltà per le manovre di laminazione, per la regolazione e la correzione dei parametri di lavorazione al
fine di ottenere le caratteristiche tecnologiche richieste dal processo.
Laminatore
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di esecuzione,
eseguono con l’interpretazione critica del disegno qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà in relazione
al ristretto campo di tolleranze, agli accoppiamenti da realizzare e al grado di finitura o per la costruzione,
su banco o su macchine operatrici non attrezzate, o per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro
parti, con eventuale delibera funzionale.
Montatore macchinario
Costruttore su banco
Costruttore su macchine
Lavoratori che, con interpretazione critica del disegno individuano e valutano i guasti, scelgono la
successione e le modalità degli interventi ed i mezzi di esecuzione ed eseguono, anche fuori sede, qualsiasi
intervento di el evato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o di
impianti, curandone la messa a punto, oppure per la installazione e la messa in servizio di macchine o di
impianti elettrici o fluidodinamici, con eventuale delibera funzionale.
Manutentore meccanico
Manutentore elettrico
Installatore impianti
Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi di esecuzione, con
l’interpretazione critica del disegno, eseguono qualsiasi lavoro di saldatura di eleva to grado di difficoltà
anche in riferimento a:
- esecuzione del lavoro in tutte le posizioni presenti nello specifico campo di attività del lavoratore (ad
esempio: sopra testa);
- cicli di prova prescritti da enti esterni o cicli di prova equivalenti;
- tolleranze riferite a larghezza, spessore, raggio di curvatura, penetrazione dei cordoni e loro passo.
Saldatore
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di esecuzione,
eseguono, con l’interpretazione critica del disegno, anche costruttivo, la costruzione di qualsiasi modello
in legno di elevato grado di difficoltà con la determinazione dei piani di scomposizione, con la rilevazione
dal disegno anche mediante calcoli dei dati e delle quote necessari e con la costruzione dei calibri di
controllo occorrenti.
Modellista in legno
Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione,
con l’interpretazione critica del disegno, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per la
formatura a mano con modelli o casse d’anima, forniscono, se necessario, indicazioni per modifiche da
apportare ai modelli o alle casse d’anima e per la predisposizione di sagome di sostegno, tasselli, ecc.
Formatore a mano
Animista a mano.
Aggiustatore stampista
Modellista
Montatore - Installatore di grandi impianti
Montatore - Manutentore elettrico-elettronico
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Operatore specialista motorista
Operatore specialista montatore aeronautico
Tracciatore - Collaudatore
Addetto macchine a controllo numerico
con specifico riferimento ai presupposti minimi di professionalità indicati nei seguenti profili:
Lavoratori che in condizioni di particolare autonomia operativa ed organizzativa, eseguono la
realizzazione del ciclo completo di assiemaggio, collaudo e messa a punto di stampi di elevata complessità
in relazione alle ristrette tolleranze previste, all’elevato grado di finitura richiesta, alla complessità dei
profili da realizzare e/o alla presenza di parti in movimento provvedendo alla delibera funzionale fornendo
in presenza di situazioni eccezionali e contingenti l’apporto della propria particolare e personale
competenza per la individuazione di modifiche, del ciclo di produzione delle parti componenti, atte a
consentire la realizzazion e delle prestazioni previste contribuendo, attraverso la segnalazione delle
difficoltà riscontrate e dei provvedimenti correttivi
adottati, alla individuazione di soluzioni migliorative.
Aggiustatore stampista
Lavoratori che, in condizioni di particolare autonomia operativa e organizzativa, eseguono il ciclo
completo di costruzione di qualsiasi modello copia in legno e in metallo di elevata complessità in relazione
alle ristrette tolleranze previste, alla complessità delle forme da realizzare, eseguendo tu tte le operazioni
necessarie al banco e alle macchine utensili, fornendo l’apporto della propria particolare e personale
competenza per la individuazione degli interventi atti ad adeguare il modello alle effettive esigenze di
impiego contribuendo, attraver so la segnalazione delle difficoltà riscontrate e degli interventi correttivi
attuati, alla individuazione di soluzioni migliorative.
Modellista
Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni e degli schemi elettrici ed elettronici, in condizioni
di particolare autonomia operativa ed organizzativa, eseguono fuori sede attività di elevata
specializzazione per la realizzazione del ciclo completo di montaggio, installazione, collaudo, avviamento,
riparazione e manutenzione di impianti e macchinari complessi in relazione alle innovative caratteristiche
prestazionali e tecnologie utilizzate provvedendo alla delibera funzionale, partecipando all’addestramento
pratico degli utilizzatori e contribuendo, attraverso la segnalazione delle difficoltà riscontrat e e dei
provvedimenti correttivi adottati, alla individuazione di soluzioni migliorative.
Montatore - Installatore di grandi impianti
Lavoratori che eseguono, con facoltà decisionali e particolare autonomia di iniziativa, qualsiasi intervento
di natura ele ttrico-elettronica di elevato grado di difficoltà per montaggi e modifiche di macchinario
speciale a funzionamento automatico (di asportazione truciolo o di saldatura) di prima esecuzione,
caratterizzato da complesse funzioni logiche e tecnologiche aventi lo scopo di realizzare elevate precisioni
e produzioni, curandone la loro finale funzionalità mediante indicazioni per modifiche di impianto o
eventualmente geometriche e tecnologiche da apportare per il miglioramento del prodotto e delle
condizioni funzionali previste e provvedendo eventualmente fuori sede alla delibera da parte del cliente.
Montatore - Manutentore elettrico-elettronico
Lavoratore che, agendo con facoltà decisionale e particolare autonomia operativa ed organizzativa, in base
alla vasta esp erienza maturata ai massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle
tecnologie inerenti la propria attività e di quelle affini, esegue in assenza di metodologie specifiche, su
turboreattori e generatori ausiliari di potenza prototipici e/o sperimentali con scelta del metodo operativo
più opportuno, lo smontaggio/montaggio e revisione, la prova funzionale, rilevando attraverso la lettura
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della strumentazione il loro buon funzionamento con l’utilizzo di apparecchiature specifiche. Definisce gli
interventi necessari per la messa a punto eseguendo gli opportuni interventi anche nei casi di particolare
complessità. Propone inoltre soluzioni metodologiche rivolte al miglioramento complessivo dell’attività
svolta con la necessaria attività di co llegamento con le specializzazioni immediatamente collaterali. Si
avvale anche dell’ausilio di altri lavoratori, al cui addestramento concorre, ove necessario.
Operatore specialista motorista
Lavoratore che, agendo con facoltà decisionale e particolare autonomia operativa ed organizzativa, in base
alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle
tecnologie inerenti la propria attività e di quelle affini individua, con capacità di scelta di metodi operativi
e di adattamento, il ciclo di maggiore rispondenza al miglioramento dei risultati dell’attività svolta ed
effettua operazioni di montaggio, taratura e messa a punto riparazione e/o revisione e relativa ricerca
guasti di strumentazione particolarmente complessa, a livello prototipico, mediante l’utilizzo di specifiche
strumentazioni di misure complesse con completa capacità diagnostico -operativa sugli interventi
necessari.
Collabora con altre specializzazioni immediatamente collaterali ed avvalendosi anche dell’ausilio di altri
lavoratori al cui addestramento concorre quando è necessario.
Operatore specialista montatore aeronautico
Lavoratori che eseguono, con facoltà decisionale e particolare autonomia operativa ed organizzativa:
- qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo delle caratteristiche dimensionali, di forma
e/o tecnologiche di particolari di elevata difficoltà, con calcoli e grafici occorrenti per la determinazione
delle quote mancanti, suggerendo tutte le indicazioni occorre nti per eventuali modifiche e varianti per
tener conto di esigenze costruttive, di impiego e di manutenzione; provvedendo inoltre a seguire le diverse
fasi della lavorazione dando l’assistenza necessaria per una corretta esecuzione del completo ciclo di
lavorazione; ovvero:
- qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo delle caratteristiche funzionali e tecnologiche
di macchinari caratterizzati da complesse funzioni logiche e tecnologiche, con la relativa delibera sulla base
dei risultati del collaudo di forma e dimensione dei primi pezzi lavorati, che richiedono, per il loro controllo,
impegnativi interventi in relazione al posizionamento, alla tracciatura ed all’esecuzione dei necessari
calcoli.
Tracciatore - Collaudatore
Lavoratori che, con facoltà decisionale e particolare autonomia di iniziativa operativa ed organizzativa
che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico, eseguono su sistemi contenenti macchine utensili a
controllo numerico, anche a più di cinque assi controllati, la lavorazione di particolari di prima esecuzione,
prototipi sperimentali, caratterizzati da elevata complessità di forma e/o da materiali innovativi.
Provvedono, avendo conoscenza delle tecnologie collegate e di più linguaggi delle unità di governo ed
applicando elementi di geometria descrittiva, calcoli analitici e trigonometrici, ad impostare e sviluppare
dalla consolle i programmi necessari con la scelta dei parametri tecnologici e con la ottimizzazione del ciclo
operativo. Integrano, in base alla v asta esperienza maturata ai massimi livelli della propria
specializzazione, programmi da altri parzialmente elaborati o in quanto preferibilmente definibili durante
il ciclo operativo o per modifiche sopravvenute nel corso della lavorazione che possono interessare la
geometria del pezzo, gli utensili, i materiali e le attrezzature.
Addetto macchine a controllo numerico
Lavoratori che, in base ad indicazioni ed alle norme in uso, svolgono, nell’ambito del loro campo di attività,
compiti di segreteria redigendo, su indicazione dei contenuti, corrispondenza e/o promemoria, raccolgono,
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curandone l’archiviazione, dati e documenti, selezionandoli e ordinandoli per corredare pratiche o per
trasmettere informazioni e, ove richiesto, redigono su traccia prospetti e/o tabelle statistiche e/o situazioni
riepilogative; ovvero lavoratori che, nell’ambito del loro campo di attività e su indicazioni dei contenuti,
redigono in forma corretta corrispondenza in una o più lingue estere.
Segretario
Lavoratori che, in base ad ist ruzioni ed applicando procedure operative relative al sistema contabile
adottato nell’ambito dello specifico campo di competenza, imputano, contabilizzano dati, sistemano,
chiudono conti, anche elaborando situazioni preventive e/o consuntive; ovvero effett uano interventi
operativi sulle posizioni contabili dei clienti e/o concessionari; imputando le relative partite sull’estratto
conto, elaborano le situazioni contabili relative effettuando aggiornamenti, verifiche e rettifiche sui
pagamenti, calcolano inte ressi e premi realizzando situazioni consuntive sull’andamento economico del
settore e/o area di vendita di loro competenza, evidenziando le posizioni irregolari e gestendo i conseguenti
interventi operativi; se del caso elaborano situazioni preventive e/o consuntive.
Contabile
Contabile clienti
Lavoratori che, in base a documentazioni o informazioni fornite dagli enti aziendali interessati e a
metodologie esistenti, effettuano, nell’ambito del proprio campo di attività, attenendosi a istruzioni
ricevute relative a criteri di scelta dei fornitori, a clausole e condizioni da applicare, approvvigionamenti
che richiedono conoscenze adeguate sulla utilizzazione dei materiali richiesti e delle loro caratteristiche, se
del caso avvalendosi di informazioni fornite dagli altri enti aziendali, impostano e concludono le trattative
relative.
Approvvigionatore
Lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a procedure esistenti, eseguono e controllano da
consolle i vari cicli di lavoro dell’elaboratore, assic urando la regolarità del ciclo di elaborazione con
interventi di ordine e di rettifica; ovvero lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a
metodologie esistenti, traducono in programmi, nel linguaggio accessibile all’elaboratore, i problemi tecnici
e/o amministrativi, componendo i relativi diagrammi, controllandone i risultati ed apportando ai
programmi elaborati variazioni e migliorie.
Operatore
Lavoratori che, sulla base di istruzioni e metodologie in uso, anche con riferimento a document i quali
disegni o schemi equivalenti, effettuano, nell’ambito del loro campo di attività, prove per il controllo delle
caratteristiche chimiche, fisiche, tecnologiche, funzionali, dimensionali, di materiali o apparecchiature o
loro parti, anche prodotte a serie, definendo le operazioni e le attrezzature e gli strumenti da utilizzare, e
le relative modalità di impiego e di rilevazione dei dati, interpretano ed elaborano i risultati e redigono, se
necessario, la relazione tecnica e gli opportuni diagrammi, e se del caso, forniscono ad altri lavoratori
l’opportuna assistenza per la scelta e la predisposizione degli strumenti o attrezzature.
Tecnico di laboratorio
Tecnico di sala prove
Lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a schemi esistenti, eseguono disegni costruttivi di
particolari complessi o di sottogruppi di uno studio d’assieme o di apparecchiature o attrezzature di
equivalente complessità, definendo dimensioni, quote, materiali, tolleranze mediante l’uso di tabellari e/o
norme di fabbricazione e/o metodi di calcolo e normalmente preparando la relativa distinta dei materiali.
Disegnatore
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Lavoratori che, in base a istruzioni ed applicando procedure operative relative al sistema di
programmazione della produzione adottato nell’a mbito dello specifico campo di competenza e con
riferimento ai dati, alle parti, ai mezzi, ai settori di produzione stabiliti dai programmi generali, definiscono
con singoli programmi il carico e l’alimentazione equilibrata delle macchine o degli impianti, i loro tempi
di compimento, intervenendo in caso di anomalie o di variazioni dei programmi, seguono lo stato di
avanzamento delle lavorazioni ai fini del rispetto dei loro tempi di compimento; in caso di variazioni dei
programmi generali partecipano alla ricerca di soluzioni atte alla riequilibratura dei propri programmi.
Programmatore produzione
Lavoratori che, in base a istruzioni e a specifiche metodologie in uso ed anche con riferimento a soluzioni
esistenti, definiscono, nell’ambito del loro campo di attività, anche mediante rilevazione diretta, i tempi
di lavorazione analizzandone e studiandone le operazioni (anche al fine del miglioramento delle modalità
di esecuzione e del posto di lavoro) intervenendo in caso di variazioni delle lavorazioni e/o di anomalie nei
tempi definiti e, ove richiesto, collaborano per la definizione dei cicli e delle attrezzature occorrenti.
Analista di tempi
Lavoratori che, in base a istruzioni e metodologie in uso e alle informazioni ricavabili dai disegni e anche
con riferimento a soluzioni esistenti, definiscono, nell’ambito del loro campo di attività, con singoli cicli di
lavorazione, relativi a prodotti o loro particolari, la sequenza delle operazioni, gli interventi di controllo
da effettuare, le macchine da utilizzare, le attrezzature necessarie e, se necessario, propongono modifiche
ai fini di razionalizzare i cicli di lavorazione.
Analista di processi e cicli
Lavoratori che, in base ad istruzioni e con riferimento a procedure esistenti, traducono in programmi, nei
linguaggi accessibili agli elaboratori di macchine a controllo numerico, gli elementi e le informazioni,
ricavabili e/o deducibili dai disegni, necessari alla esecuzione del ciclo di lavorazione su macchine a
controllo numerico a più assi controllati, verific ando i risultati e apportando ai programmi stessi le
opportune variazioni. Provvedono, previa verifica di fattibilità del lavoro su macchina a controllo
numerico, alla stesura del ciclo operativo e del programma di calcolo, alla descrizione del particolare
all’elaboratore con l’opportuno linguaggio ed alla costruzione del ciclo tecnologico, verificando la validità
dell’elaborato tramite plotter o video terminale prestando, nel corso dell’esecuzione del primo pezzo e/o
prova, l’assistenza finalizzata alla so luzione dei problemi connessi al ciclo prestabilito, apportando ai
programmi stessi le opportune variazioni ed elaborazioni ed individuando soluzioni migliorative.
Metodista di macchine a controllo numerico
Lavoratori che, in base a istruzioni e alle metodologie in uso nel loro settore ed anche con riferimento alle
soluzioni esistenti, definiscono nel loro campo di attività, analizzando e studiando metodologie e le tecniche
di lavorazione, le condizioni ottimali di lavorazione e di utilizzo dei mezzi e delle attrezzature e, se del caso
propongono, anche in relazione all’introduzione di nuove tecnologie, modifiche ai cicli ed ai mezzi di lavoro.
Analista di metodi
Livello 5° Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori qualificati che svolgono attività per l’esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-
pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti
professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante
il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria
specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate,
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- i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all’alinea seguente, guidano e controllano con apporto
di competenza tecnico -pratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il
risultato delle lavorazioni,
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di
carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per
la categoria precedente. Lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate automatiche
o semiautomatiche, o a trasferimento, o a teste multiple e che eseguono tutti gli interventi necessari per
l’impegnativa messa in fase delle attrezzature in funzione di ristrette tolleranze e che eseguono
l’impegnativa sostituzione utensili e relativa r egistrazione, l’adattamento dei parametri di lavorazione,
effettuando ove previsto il controllo delle operazioni eseguite.
Guida macchine attrezzate
Lavoratori che provvedono alla preparazione ed avviamento di macchine operatrici affidate ad altro
personale richiedenti attrezzamenti di normale difficoltà, registrazioni e messe a punto, l’adattamento dei
parametri di lavorazione, la scelta e predisposizione degli utensili e degli strumenti di misura, eseguendo i
primi pezzi o assistendo gli addetti alla conduzione nell’esecuzione dei primi pezzi e fornendo le necessarie
informazioni, intervenendo durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie.
Attrezzatore di macchine
Lavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti, proc edono alla individuazione dei
guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed eseguono interventi per la loro riparazione di elevata
precisione e/o di natura complessa su apparecchiature anche a serie o loro parti, assicurando il grado di
qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte.
Riparatore
Lavoratori che sulla base di indicazioni o disegni effettuano lavori di natura complessa per il collaudo delle
caratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti, anche di provenienza esterna, con la scelta
e la predisposizione degli strumenti di misura, segnalando eventuali anomalie.
Collaudatore
Lavoratori che sulla base di prescrizioni, metodi di analisi o di misurazione, capitolati, disegni o schemi
equivalenti, eseguono prove di natura complessa per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche,
tecnologiche, funzionali, di materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie con l’ausilio di
strumenti e/o di apparecchiature (senza l’effettuazione di una loro impegnativa predisposizione) rilevano
e registrano i risultati ottenuti, confrontandoli con quanto previsto dalla documentazione fornita e
segnalando le eventuali discordanze.
Addetto prove di laboratorio
Addetto sala prove
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima
equivalenti o disegni ed avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa effettuano, con la
conduzione di impianti, interventi di natura complessa per manovre e regolazioni dei parame tri di
lavorazione ricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti o diagrammi al fine di ottenere le
caratteristiche finali richieste dal processo.
Addetto conduzione impianti
Lavoratori che sulla base di indicazioni e/o disegni e/o cicli di lavoraz ione e/o tabulati eseguono lavori di
elevata precisione e di natura complessa per la costruzione di attrezzature e/o macchinario richiedenti
particolari capacità ed abilità in relazione all’attrezzamento della macchina, al posizionamento ed al
centraggio dei pezzi, all’impostazione dei dati relativi ai punti di partenza ed al grado di precisione e di
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finitura richiesto. Provvedono alla predisposizione degli utensili nei rispettivi porta utensili ed
all’inserimento nel caricatore, alla prova, nel caso di lav ori di prima esecuzione, dell’intero ciclo di
lavorazione, ed al riscontro di eventuali errori geometrici e tecnologici di programmazione, all’impegnativa
registrazione utensili per correzione e riprese di quota, alla misurazione delle parti lavorate con l’impiego
dei necessari strumenti ed attrezzature ausiliarie.
Addetto macchine a controllo numerico
Lavoratori che sulla base di prescrizioni e/o cicli di lavoro e/o disegni ed utilizzando le prestabilite
procedure informatiche, conducono macchine operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con
guida computerizzata, eseguendo gli interventi anche complessi necessari al loro avviamento e alla messa
a punto e alla regolazione, per l’ottenimento delle caratteristiche funzionali e prestazionali richieste.
Provvedono al controllo della qualità del prodotto e dei parametri del sistema utilizzando sistemi e modelli
previsti dal processo produttivo anche attraverso introduzione e variazione dei parametri tecnici di
processo; intervengono sulla base d elle informazioni fornite dal sistema per l’individuazione di tutte le
anomalie evidenziabili dal sistema stesso e per la riparazione di guasti aventi carattere di variabilità e
casualità che richiedano interventi di normale difficoltà.
Conduttore impianti/sistemi automatizzati
Lavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti, compiono con autonomia esecutiva
e anche con l’aiuto di altri lavoratori, lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi di installazione
di reti elettriche e/o reti telefoniche.
Provvedono inoltre all’idoneo posizionamento degli appoggi, alle prove di pressione con registrazione dei
valori riscontrati, segnalando il consumo del materiale utilizzato. Ovvero operano su cavi anche
funzionanti sia per giunzioni sia per riparazioni, effettuando le operazioni di taglio e ribaltamento di reti
telefoniche, eseguendo misure di pressione con registrazione dei valori riscontrati.
Guardafili
Giuntista
Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti, con autonomia esecutiva
e anche con l’aiuto di altri lavoratori, lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi - di installazione
di impianti elettrici, anche in media tensione, con controllo e relativa individuazione delle anomalie, messa
a punto e messa in servizio, eseguendo ogni tipo di conseguente riparazione e le opportune verifiche ovvero
- di posa in opera e/o manutenzione di reti civili e/o industriali per la distribuzione di fluidi per centrali
termiche e/o frigorifere e/o idr iche di natura complessa con controllo e relativa individuazione delle
anomalie, messa a punto e messa in servizio, eseguendo ogni tipo di conseguente riparazione e le opportune
verifiche.
Installatore impianti elettrici
Tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento
Ramista
Primarista
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, guidando le operazioni di trasferimento e posizionamento della
secchia, effettuano complesse operazioni di colaggio di getti medi o pesanti non di serie o di colaggio di
acciaio in lingottiere, regolando il flusso del liquido in relazione alla temperatura, al tipo ed alle
caratteristiche del materiale.
Colatore
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti, e
avendo pratic a dei processi utilizzati nella pratica operativa, effettuano, al fine di ottenere le
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caratteristiche chimico-fisiche richieste dal prodotto, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore,
conducendo forni di fusione, interventi di natura complessa p er manovre e regolazioni dei parametri di
lavorazione, ricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti o diagrammi.
Fonditore
Lavoratori addetti agli impianti di laminazione che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o
documenti di massima equivalenti, e avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa,
effettuano, al fine di ottenere dimensioni e forma richieste dal prodotto, anche coadiuvando lavoratori di
categoria superiore, interventi di natura complessa per manovre di laminazione e regolazioni delle
calibrature, anche riferendosi all’indicatore della luce fra i cilindri.
Laminatore
Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, lavori di elevata precisione
e di natura complessa o per la costruzione, su banco o su macchine operatrici non attrezzate, o per il
montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti.
Montatore macchinario
Costruttore su banco
Costruttore su macchine
Lavoratori che sulla base di indicazioni e disegni o schemi equivalenti, procedendo alle necessarie
individuazioni dei guasti, eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per l’aggiustaggio, la
riparazione, la manutenzione e la messa a punto di macchine e di impianti, o per l’installazione,
riparazione, controllo e messa in servizio di impianti elettrici o fluidodinamici.
Manutentore meccanico
Manutentore elettrico
Installatore impianti
Lavoratori che sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima
equivalenti o disegni, ed avendo pratica dei mezzi e dei metodi utilizzati nella pratica operativa,
eseguono, con la scelta dei parametri lavori di saldatura di natura complessa in relazione alla
difficoltà delle posizioni di lavoro in cui operano e/o alle prove previste per tali saldature.
Saldatore
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni, eseguono lavori di natura complessa per la
costruzione di modelli in legno anche scomponibili o loro parti con la rilevazione dal disegno,
anche mediante calcoli, di quote correlate non indicate, e con la costruzione dei calibri di controllo
necessari.
Modellista in legno
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti
ed avendo pratica dei mezzi e dei sistemi utilizzati nella pratica operativa, eseguono, provvedendo
all’opportuna collocazione dei montanti, dei raffreddatori, delle tirate d’aria e, se necessario previa
sagomatura, delle armature, lavori di natura complessa per la formatura a mano con modelli o casse
d’anima.
Formatore a mano
Animista a mano
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o schizzi di massima, eseguono qualsiasi lavoro di natura
complessa per l’imballaggio di attrezzature, macchinari, impianti, o loro parti, di particolare forma e
dimensione, costruendo e stabilendo l’opportuna collocazione di tiranti, sostegni, protezioni, ancoraggi in
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legno, necessari secondo le specifiche esigenze per garantire la sicurezza del trasporto, provvedendo, ove
necessario, alla costruzione delle casse e delle gabbie.
Imballatore
Lavoratori che, sulla base di indicazioni e in ausilio ad operazioni di installazione o manutenzione o
montaggio, conducono autogru effettuando manovre di elevata precisione e di natura complessa per il
sollevamento, il trasporto, il piazz amento, l’installazione, di impianti, macchinari o loro parti; ovvero
conducono autocarri o automezzi o locomotori (anche in collegamento con le F.S.) per il trasporto di
materiale effettuando interventi di registrazione e di manutenzione ordinaria e in ca so di guasti gli
interventi di riparazione meccanica ed elettrica consentiti dai mezzi disponibili a bordo.
Conduttore mezzi di trasporto
Lavoratori che manovrano gru anche con più ganci indipendenti effettuando anche operazioni congiunte
con altre gru che richiedono grande precisione ed elevata complessità per il sollevamento, il trasporto, il
ribaltamento, il posizionamento, il montaggio di parti ingombranti e di difficoltoso piazzamento in
relazione agli accoppiamenti da realizzare di macchinari o impian ti o di strutture metalliche complesse;
ovvero lavoratori che eseguono lavori di elevata difficoltà per la scelta dei punti di attacco e delle
attrezzature e per l’imbragaggio di materiale, in ausilio ad operazioni di montaggio e sistemazione di
impianti, strutture metalliche, macchinari, di notevole dimensione, guidando le operazioni di
sollevamento, di trasporto e di piazzamento, provvedendo ove necessario alla predisposizione di nuove
attrezzature.
Gruista
Imbragatore
Lavoratori che, in base a precise istruzioni ed alle norme in uso, svolgono, nell’ambito del loro campo di
attività, compiti di segreteria redigendo, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici,
corrispondenza e documenti; esaminano per l’archiviazione e per il loro smistam ento documenti e, ove
richiesto, compilano su precise istruzioni e su schemi prefissati prospetti e/o tabelle.
Segretario
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure operative relative al sistema contabile
adottato nell’ambito dello specifico campo di competenza rilevano, riscontrano, ordinano, anche su moduli
o secondo schemi preordinati, dati anche diversi, elaborando situazioni riepilogative o semplici computi o
rendiconti e se del caso effettuano imputazioni di conto.
Contabile
Contabile clienti
Lavoratori che effettuano, in base a precise istruzioni e secondo schemi preordinati, la preparazione e
l’avviamento dell’elaboratore elettronico, seguono le fasi operative ed intervengono, in caso di irregolarità,
in ausilio all’operatore consollista e/o conducono il macchinario ausiliario.
Operatore
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e documentazioni già esistenti, disegnano particolari semplici
di una costruzione o schemi di componenti semplici di un impianto e/o apportano sem plici modifiche su
disegni già esistenti, riportando quotature e dati ricavati da tabellari o norme di lavorazione e, se del caso,
corredano il disegno con la relativa distinta materiali; ovvero eseguono in lucido schemi funzionali, disegni
di una costruzione, disegni di disposizione di apparecchiature o danno corretta veste formale a schizzi già
completi.
Disegnatore particolarista
Lucidista particolarista
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Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure operative relative al sistema di
programmazione della produzione adottato nell’ambito dello specifico campo di competenza, compilano,
rilevando le informazioni dalla distinta base e/o dai cicli di lavorazione, i documenti necessari
all’approntamento dei materiali e/o all’avanzamento dell e lavorazioni, elaborano le relative tabelle
adeguandole in funzione della documentazione di ritorno e, se del caso, compilano i relativi diagrammi.
Programmatore produzione
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le specifiche procedure op erative, compilano nel
previsto linguaggio, programmi di lavorazione per macchine a controllo numerico che operano su un solo
asse e sono dotate di un limitato numero di utensili ed effettuano lavorazioni singole, intervenendo durante
la prova del nastro p er la correzione di eventuali anomalie. Provvedono, avendo conoscenza del tipo e
caratteristiche della macchina da utilizzare e della relativa unità di governo, alla stesura del ciclo di lavoro
nelle sue varie fasi ed operazioni, indicando le attrezzature idonee alla lavorazione, e seguono l’esecuzione
del lavoro per apportare semplici modifiche.
Metodista di macchine a controllo numerico
Livello 6° Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma
di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro, i
lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa
che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.
Lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate automatiche o semiautomatiche, o a
teste multiple, o a trasferimento, e che eseguono impe gnative sostituzioni di utensili e le relative
registrazioni effettuando ove previsto il controllo delle operazioni eseguite con strumenti non preregolati
e/o preregolati.
Guidamacchine attrezzate
Lavoratori che effettuano, anche su linee di montaggio, interventi di normale difficoltà su apparecchiature
a serie o loro parti per la riparazione di guasti aventi carattere di ricorrenza.
Riparatore
Lavoratori che effettuano anche su linee di montaggio, sulla base di prescrizioni, schede, disegni, lavori di
normale difficoltà di esecuzione con l’ausilio di strumenti elettrici predisposti e/o strumenti meccanici non
preregolati e/o preregolati per il collaudo di apparecchiature a serie o loro parti per la individuazione di
anomalie e per l’opportuna segnalazione.
Collaudatore
Lavoratori che sulla base di prescrizioni specifiche, disegni, metodi definiti di analisi o di misurazione,
eseguono, con l’ausilio di apparecchiature predisposte o con interventi semplici per la loro predisposizione
e/o strumenti elettrici predisposti e/o strumenti meccanici non preregolati e/o preregolati, prove di normale
difficoltà per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche di materiali, apparecchiature
o loro parti anche prodotte a serie, registrando i dati e segnalando le eventuali discordanze.
Addetto prove di laboratorio
Addetto sala prove
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o documenti equivalenti,
conducendo impianti effettuano manovre di normale difficoltà per la reg olazione dei parametri di
lavorazione.
Addetto conduzione impianti
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Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni e/o cicli di lavorazione e/o tabulati,
eseguono lavori di normale difficoltà per la costruzione di particolari di attrezzat ure e/o macchinario con
nastri già controllati in lavorazioni precedenti.
Provvedono al montaggio, sulla macchina, del pezzo nella posizione prevista, alla centratura con asse
mandrino, ed all’inserimento sul quadro dei dati relativi ai punti di partenza della lavorazione. Nel corso
del lavoro controllano il normale svolgimento del ciclo macchina ed eseguono, se necessario, la registrazione
utensili, il controllo delle quote con strumenti non preregolati e/o preregolati.
Addetto macchine a controllo numerico
Lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni, prescrizioni ed utilizzando semplici procedure
informatiche, intervengono per l’avviamento di macchine operatrici appartenenti ad un sistema
automatizzato con guida computerizzata e per la loro sorveglianza funzionale e prestazionale. Provvedono
al controllo della qualità del prodotto e dei parametri del sistema, segnalando tempestivamente le
anomalie, riscontrabili o con elementare ricorso all’autodiagnostica o con l’utilizzo delle prestabilite
procedure informatiche ed effettuando, all’occorrenza, elementari interventi manutentivi di ripristino.
Addetto impianti/sistemi automatizzati
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono lavori di normale difficoltà, anche
coadiuvando lavoratori di categoria superiore - per operazioni di palificazione, posa e recupero cavi e
cavetti, eseguendo inoltre i necessari interventi per collegamenti e per opere accessorie su reti elettriche e/o
telefoniche ovvero per la esecuzione di giunzioni - comprese le operazioni accessorie - cooperando su cavi
eventualmente anche funzionanti.
Guardafili
Giuntista
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, eseguono, anche coadiuvando lavoratori
di categoria superiore, lavori di normale difficoltà di esecuzione - per installazioni di impianti elettrici civili
ed industriali in bassa tensione richiedenti cablaggi ripetitivi con interventi relativi al loro aggiustaggio e
riparazione ovvero eseguendo i necessari interventi per c ollegamenti e per lavori accessori, per la posa in
opera di reti di tubazioni civili e/o industriali e/o la relativa manutenzione di tubazioni per la distribuzione
dei fluidi e/o di corpi scaldanti o refrigeranti.
Installatore impianti elettrici
Tubista impianti termosanitari e di condizionamento
Ramista
Primarista
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore,
guidando le operazioni di trasferimento e posizionamento della secchia, effettuano operazioni di normale
difficoltà per il colaggio e per la regolazione opportuna del flusso del liquido.
Colatore
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione e/o disegni eseguono lavori di
normale difficoltà o per la costruzione, su banco o su macchine operatrici normalmente non attrezzate, o
per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti.
Montatore macchinario
Costruttore su banco
Costruttore su macchine
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o dise gni eseguono con l’individuazione di semplici
guasti di facile rilevazione lavori di normale difficoltà di esecuzione per l’aggiustaggio, la riparazione e la
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manutenzione di macchine o impianti, oppure per l’installazione di impianti elettrici di luce e forza motrice
o fluidodinamici.
Manutentore meccanico
Manutentore elettrico
Installatore impianti
Lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o disegni eseguono saldature ad
arco e/o ossiacetileniche di normale difficoltà.
Saldatore
Lavoratori che su istruzioni o informazioni anche ricavabili da disegni o schemi equivalenti provvedono
alle varie operazioni per l’imballaggio in casse o in gabbie di attrezzature, macchinari, prodotti, o loro
parti, costruendo e stabilendo l’oppor tuna collocazione di tiranti, sostegni, ancoraggi in legno, necessari
secondo le specifiche esigenze, provvedendo alla collocazione delle casse o gabbie, con opportuni sostegni e
tiranti, sui mezzi di trasporto o in container.
Imballatore
Lavoratori che, s ulla base di istruzioni dettagliate, conducono carrelli elevatori o trasloelevatori per il
trasporto, smistamento, sistemazione di materiali, ecc.; ovvero conducono autogru effettuando il
sollevamento, il trasporto, la sistemazione di materiale o macchinario; ovvero conducono trattori o carrelli
trainanti rimorchi per il trasporto di materiali.
Conduttore mezzi di trasporto
Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni che richiedono precisione per il sollevamento, il
trasporto, il posizionamento su macchine, il montaggio, di pezzi ingombranti di difficoltoso maneggio;
ovvero lavoratori che eseguono lavori di normale difficoltà per la scelta dei punti di attacco e delle
attrezzature e per l’imbragaggio di materiale ecc. guidandone il sollevamento, il trasporto e la
sistemazione.
Gruista
Imbragatore
Lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono nell’ambito dei
settori amministrativi attività di servizio con compiti esecutivi quali ad esempio:
dattilografia/stenodattilografia compiti vari di ufficio perforazione e verifica di schede meccanografiche
centralinista telefonico
Lavoratori che, sulla base di procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono attività
esecutive di natura amministrativa per la classificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di
dati su moduli e/o prospetti.
Contabile
Contabile clienti
Lavoratori che, su documenti già esistenti e seguendo istruzioni dettagliate, ricopiano disegni.
Addetto lucidi
Addetto trascrizione disegni
Livello 7° Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e
conoscenze professionali di tipo elementare,
- i lavoratori che, con specifica collabo razione, svolgono attività amministrative che non richiedono in
modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio.
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Lavoratori che conducono alimentano sorvegliano una o più macchine operatrici automatiche o
semiautomatiche attrezzate.
Guidamacchine attrezzate
Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea.
Montatore
Lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o predisposti.
Collaudatore
Lavoratori che conducendo impianti provvedono alla loro alimentazione e sorveglianza.
Addetto conduzione impianti
Lavoratori che sulla base di precise istruzioni provvedono alla sorveglianza ed alla eventuale alimentazione
di macchine operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida computerizzata, attraverso
semplici ed elementari segnalazioni di anomalie riscontrabili mediante indicazioni elementari del sistema
informativo e/o segnalazioni visive o acustiche.
Addetto impianti/sistemi automatizzati
Lavoratori che coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori
semplici di costruzione o di montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure
eseguono attività ausiliarie nell’attrezzamento di macchinario o in operazioni similari.
Allievo attrezzista
Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori
semplici di manutenzione di macchinari o di impianti.
Allievo manutentore
Lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella.
Saldatore
Lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi per la formatura di anime o forme
semplici.
Formatore a mano
Animista a mano
Lavoratori che eseguono la costruzione di casse o gabbie di imballaggio in legno di semplice fattura e/o loro
parti.
Cassaio
Lavoratori che eseguono a bordo di mezzi a conduzione semplice il trasporto di materiale provvedendo alle
operazioni di carico e scarico.
Conduttore mezzi di trasporto
Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni semplici per il sollevamento, il trasporto, il deposito
di materiale, macchinario, ecc.; ovvero lavoratori che eseguono imbragaggi semplici di materiale ecc.
guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito.
Gruista Imbragatore
Lavoratori che, seguendo istruzioni precise e de ttagliate e secondo procedure prestabilite, svolgono,
nell’ambito dei settori amministrativi attività di servizio con compiti esecutivi semplici quali ad esempio:
dattilografia/stenodattilografia
compiti semplici di ufficio
perforazione di schede meccanografiche
verifica di schede meccanografiche
centralinista telefonico
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Livello 8° Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze
professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica,
- i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per
le quali non occorrono conoscenze professionali
Art. 39.1 - Classificazione delle professioni ICT
I profili individuati sono stati distinti in 6 diverse categorie professionali e in 8 livelli contrattuali (di cui
sopra la descrizione generale) , la cui combinazione fornisce l’articolazione di dettaglio delle singole
posizioni di lavoro.
I profili di seguito enunciati sono stati elaborati a partire dall’European e-Competence Framework (e-CF),
che rappresenta il paradigma condiviso a livello europeo per i lavoratori ICT di tutti i settori industriali.
L’e-CF dà vita ad un linguaggio condiviso a livello eur opeo e fornisce l’accesso ad uno stesso insieme di
competenze di riferimento su cui impostare : la selezione delle risorse umane, i percorsi di carriera e la
formazione. L’elenco dei profili , nel dettaglio delle competenze distintive, è consultabile all’interno del
documento “CWA 16458-1_2018_30 ICT PROFILES” del framework europeo.
Le categorie professionali:
Q. QUADRO: appartengono a tale categoria i lavoratori che, con carattere continuativo, svolgono
funzioni direttive di rilevante importanza nell’ambito delle strategie aziendali, che hanno poteri di
discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione delle risorse in settori
di particolare complessità.
1. RESPONSABILE: appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attiv ità di elevata
difficoltà, con contenuto intellettuale complesso e con alta responsabilità gestionale. La
complessità richiede visione strategica, creativit à e pensiero interpretativo in contesti complessi.
La responsabilità è connessa alla realizzazione di processi di sviluppo strategico e innovativo, e alla
gestione completa delle risorse umane e strumentali. Vi è autonomia professionale completa e le
relazioni interne ed esterne sono di elevata complessità di tipo organizzativo, professionale,
negoziale e manageriale.
2. ESPERTO: appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività di elevata difficoltà,
con contenuto intellettuale e gestionale. La complessità è elevata e prevede una significativa
ampiezza delle soluzioni possibili. La supervisione è periodica e richiede libertà d’esercizio di giudizi
indipendenti. La responsabilità è connessa alla completa esecuzione d ei risultati d ell’unità
organizzativa e alla gestione efficace ed efficiente delle risorse affidate. Vi è autonomia
professionale all’interno di istruzioni di massima e nelle relazioni interne/esterne di media/elevata
complessità, prevalentemente professionali e negoziali.
3. SPECIALISTA: appartengono a questa categoria contrattuale i lavoratori qualificati che svolgono
attività di media/elevata difficoltà, con contenuto operativo e intellettuale. La complessità delle
scelte è di livello intermedio/elevato e prevede una discreta ampiezza di soluzioni e discrezionalità,
definite da procedure standardizzate e istruzioni generali di lavoro. La supervisione è frequente e
permette l’esercizio di giudizi indipendenti. La responsabilità è connessa alla completa esecuzione
di risultati di lavoro di competenza e alla gestione delle risorse affidate. Vi è autonomia operativa
all’interno di istruzioni di lavoro e sussistono relazioni interne/esterne di media complessità.
4. TECNICO: appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività di tipo non complesso
e con contenuto ausiliario e operativo. La complessità delle scelte è semplice e limitata a poche
variabili, in contesti strutturati, con opportunità definite per l’esercizio di giudizi indipendenti. La
discrezionalità è controllata e limitata da istruzioni prefissate e procedure standardizzate. La
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supervisione è completa. La responsabilità è collegata alla corretta esecuzione dei compiti operativi
attribuiti e le relazioni interne/esterne sono di tipo semplice.
5. OPERATORE: Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività non
direttamente collegate al processo produtti vo, per abilitarsi alle quali è sufficiente un periodo di
pratica e competenze professionali di tipo elementare , per le quali non occorrono conoscenze
specifiche. Le attività sono di tipo non complesso e con contenuto ausiliario e operativo. La
complessità delle scelte è semplice e limitata a poche variabili, in contesti strutturati. La
discrezionalità è controllata e limitata da istruzioni prefissate e procedure standardizzate. La
supervisione è immediata e completa. La responsabilità è collegata alla corr etta esecuzione dei
compiti operativi attribuiti, e le relazioni sono di tipo semplice e prevalentemente interne.
Quadro (associato alla categoria professionale Quadro):
Chief Information Officer (CIO);
Chief Information Security Officer (CISO);
Digital Trasformation Leader.
Livello 1 (associato alla categoria professionale Responsabile):
Chief Information Officer (CIO);
Chief Information Security Officer (CISO);
Digital Trasformation Leader.
Livello 2 (associato alla categoria professionale Responsabile):
Business Information Manager;
Business Analyst;
Data Scientist;
Enterprise Architect;
Informazion Security Manager;
Product Owner;
Scrum Master;
Systems Architect.
Livello 3 (associato alla categoria professionale Esperto):
Account Manager;
Business Analyst;
Developer;
DevOps;
Digital Consultant;
ICT Operation Manager;
Information Security Specialist;
Project Manager;
Scrum Master;
Service Manager;
Solution Designer;
Systems Analyst;
Systems Architect.
Livello 4 (associato alla categoria professionale Specialista):
Account Manager;
53
Data Admininistrator;
Data Specialist;
Developer;
Digital Consultant;
Information Security Specialist;
Project Manager;
Scrum Master;
Solution Designer;
Systems Analyst.
Livello 5 (associato alla categoria professionale Specialista):
Data Admininistrator;
Data Specialist;
Developer;
Digital Educator;
Digital Media Specialist;
Network Specialist;
Service Support;
Systems Administrator;
Systems Analyst;
Technical Specialist;
Test Specialist.
Livello 6 (associato alla categoria professionale Tecnico):
Developer;
Digital Media Specialist;
Digital Educator;
Network Specialist;
Service Support;
Systems Administrator;
Technical Specialist;
Test Specialist.
Livello 7 (associato alla categoria professionale Operatore):
Service Support;
Technical Specialist;
Test Specialist.
Livello 8 (fa riferimento alla declaratoria generica dell’art.39).
TITOLO XV
Mansioni lavorative
Art. 40- Mansioni promiscue
Il lavoratore dipendente che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse
qualifiche, sarà inquadrato nella qualifica di categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le
mansioni relative alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile e prevalente, sul complesso delle attività
dallo stesso svolte.
54
Art. 41- Mutamento di mansioni
Al lavoratore dipendente che viene temporaneamente adibito a mansioni rientranti in un livello superiore
a quello nel quale il lavoratore è inquadrato, deve essere corrisposto una retribuzione di importo non
inferiore alla differenza tra il trattamento economico da lui goduto e il minimo tabellare previsto per il
livello superiore.
Qualora l’esercizio delle mansioni si prolunghi per - oltre tre mesi consecutivi, il dipendente acquisisce il
diritto ad essere inquadrato in via definitiva al livello superiore, salvo che l’incarico affidatogli non sia
stato disposto per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Art. 42 –Jolly
La figura lavorativa del “Jolly” ovvero del lavoratore polivalente ricorre quando l’azienda non assegna al
lavoratore dipendente una specifica mansione con l’obiettivo di adibirlo sistematicamente a mansioni
tecnicamente diverse su più fasi dell’intero ciclo di produzione.
Rientrano inoltre nell’istituto del “Jolly” quei lavoratori dipendenti che vengono impiegati dall’impresa
con più mansioni, anche di livelli differenti e tecnicamente diverse.
L’impresa può adibire il lavoratore dipendente alla funzione dì Jolly solo in presenza di un inquadramento
del lavoratore stesso tra il 3° e il 5° livello del presente C.C.N.L..
Il ricorso all’impiego della figura di Jolly deve risultare da atto sottoscritto dalle parti ovvero nel contratto
di assunzione.
Art. 43- Qualifiche escluse dalla quota di riserva
Ai sensi dell’art. 25 comma 2 della Legge n. 223/1991 e smi che demanda ai contratti collettivi di categoria
l’individuazione delle qualifiche del personale che non rientrano nella base di calcolo della quota di riserva
stabilita dal comma 1° del medesimo articolo e considerato che le Parti stipulanti concordano
sull’opportunità che l’individuazione di tali qualifiche sia operata in armonia con le finalità della Legge n.
223/1991, le Parti convengono che, ai fini del calcolo della percentuale del 12% di cui all’art. 25 comma 1,
della predetta legge, non sono computabili le assunzioni dei lavoratori appartenenti alla qualifica del I° al
V° livello.
Sono comunque esclusi i lavoratori da adibire a mansioni di custodia e sicurezza o che comunque
comportino un rapporto di particolare fiducia.
Art. 44- Assegnazione qualifica
In caso di contestazione sull’attribuzione della qualifica, resta salva la facoltà di esperire il tentativo di
conciliazione presso la Commissione Nazionale di Garanzia.
Art. 45 - Mansioni discontinue
Sono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli indicati nella tabella approvata con R.D. n.
2657/1923 e successivi provvedimenti, salvo che non sia richiesta un’applicazione assidua e continuativa.
Per gli operai addetti a tali lavori, il normale orario contrattuale non può superare le 50 ore settimanali
salvo si tratti di guardiani, portieri e custodi, con alloggio. Per questi ultimi l’orario normale di l avoro è
fissato non oltre le 60 ore settimanali.
55
Le eventuali ore di lavoro oltre i limiti indicati al precedente comma, nel rispetto delle facoltà previste
dalla vigente normativa, debbono essere accantonate presso la banca ore.
Al guardiano notturno, fe rmo restando quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta inoltre una
maggiorazione dell’8% sugli elementi della retribuzione per ogni ora di servizio prestato tra le 22 ore e le
ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista.
Art. 46 – Volontariato
Per il dipendente impegnato in attività di servizio civile o in operazioni di soccorso si fa riferimento a
quanto espressamente previsto dalle norme che disciplinano la materia e in particolare dal DPR n. 61 del
marzo 1994, dalla legge n. 162/92 e dal DM n. 379/94 applicativo della stessa.
Ai lavoratori impegnati in attività di servizio di protezione civile o pronto soccorso vengono riconosciuti i
permessi retribuiti fino ad un massimo di 16 ore nell’anno solare.
Ai lavoratori dipendenti “volontari in servizi civili” che intendono prestare la loro opera nei Paesi in via
di sviluppo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in particolare dalle leggi nn.
49/97 e 266/91, le aziende, compatibilment e con le esigenze di servizio potranno concedere periodi di
aspettativa non retribuita e senza decorrenza di anzianità a tutti gli effetti, di durata anche superiore a un
anno fino ad un massimo di due, salvo casi particolari.
Art. 47- Assenze
Il lavoratore è tenuto a giustificare l’assenza dal luogo di lavoro entro il giorno successivo dal verificarsi
dell’evento, salvo impedito da giustificato motivo, le cui ragioni devono essere presentate all’azienda
appena il legittimo impedimento venga meno.
Qualora 1’assenza sia imputabile a malattia, il lavoratore e tenuto ad ottemperare le prescrizioni previste
ai sensi di legge. La medesima disciplina trova applicazione anche in caso di prosecuzione di malattia.
In caso di infortunio sul lavoro, il dipendente è tenuto a darne immediato avviso al superiore diretto.
Qualora nell’ambito delle visite di controllo esercitate dall’ Istituto previdenziale competente, il lavoratore
in malattia non venga trovato presso il proprio domicilio e non vi siano giustificati motivi per l’assenza, lo
stesso decade anche dal trattamento economico aggiuntivo dovuto dall’ azienda.
Agli effetti sono da considerarsi giustificati motivi per l’irreperibilità del lavoratore durante la visita
domiciliare, a titolo meramente esemplificativo, l e visite mediche, prestazioni sanitarie, accertamenti
specialistici e ambulatoriali opportunamente certificate, ogni causa di forza maggiore specificamente
provata.
TITOLO XVI
Orario di lavoro
Art. 48 – Orario di lavoro
La durata media del lavoro effettivo per la generalità dell’azienda è fissata in 40 (quaranta) ore settimanali
distribuito su cinque o sei giornate lavorative. Ad esso è commisurata la retribuzione.
La durata media settimanale del lavoro ordinario, ai sensi dell’art. 13 della Legge 24/6/199 7 n. 196, può
essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai dodici mesi salvi gli accordi
aziendali in materia.
56
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 (quindici) minuti,
nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero; il tempo per recarsi sul posto di lavoro,
i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell’azienda; comunque, tutto quanto previsto dall'art.
5 del R.D. n. 1955 del 10 settembre 1923.
La contrattazione aziendale potrà disciplinare la possibilità, per il lavoratore, di scegliere il momento
iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurando comunque una certa estensione
temporanea (Flex-time). Diverse condizi oni sono demandate alla contrattazione integrativa regionale o
provinciale o aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal presente CCNL
Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibil e a tutto il personale
interessato l’orario di lavoro con indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale
occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Durante l'orario di lavoro, il dipendente no n potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non
potrà uscire dall’azienda senza esserne autorizzato o trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del
lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazio ne della propria
biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non è considerato “tempo” a disposizione del datore di
lavoro.
Le Parti, in relazione all'orario di lavoro di cui al presente articolo, affermano la volontà di perseguire nel
corso della validità contrattuale, una progressiva riduzione dell'orario di lavoro stesso, nell'ambito di una
politica generale di riduzione dell'orario di lavoro per favorire l'occupazione con il maturarsi delle
condizioni di rilancio del settore.
Le Parti. per quanto concerne la flessibilità di cui al presente articolo, possono attuare una fattispecie di
orario multiperiodale ai sensi del D M del 30 agosto 1999.
Art. 49 – Lavoro domenicale - Notturno
Le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nella giornata di domenica, o nelle giornate festive, con
riposo compensativo, saranno retribuite con una maggiorazione del 10% (dieci per cento) da calcolarsi
sulla paga base nazionale, quale corrispettivo del maggior disagio per il lavoro prestato.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro notturno ordinario valgono le
vigenti norme di Legge.
II lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne viene maggiorato della percentuale del
15% (quindici percento) da calcolarsi sulla paga base nazionale
Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne dì una giornata festiva viene maggiorato
del 20% (venti per cento), da calcolarsi sulla paga base nazionale.
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22.00 (ventidue) alle ore 6.00 (sei). Il personale
addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22.00 (ventidue alle ore 6.00 (sei), dovrà
osservare un riposo di almeno 12 (dodici) ore consecutive prima di riprendere il lavoro.
Il lavoro notturno svolto in via normale verrà retribuito con la retribuzione oraria maggiorata del 10%
fatte salve le condizioni di maggior favore.
Art. 50 – Personale non soggetto a limitazione di orario
Le Parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull’orario di lavoro, non hanno
comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’ art. 1 del RDL n. 692/1923, il quale
esclude dalla limitazione dell’orario di l avoro i dipendenti con funzioni direttive svolgenti determinate
mansioni.
57
A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o
amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con diretta responsa bilità dell'andamento dei servizi
(articoli 2 e 3 del RD n° 1955/1923).
I soci e i lavoratori dipendenti di cui sopra hanno diritto ad una indennità speciale nella misura del 20%
(venti per cento) della paga base nazionale.
Art. 51 – Orario di lavoro per i lavoratori di minore età
Per la disciplina della tutela del minore nello svolgimento dell’attività lavorativa subordinata si rimanda
alle leggi vigenti in materia.
Art. 52 – Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative svolte oltre i limiti giornalieri e settimanali sono considerate lavoro straordinario.
Tali prestazioni sono ammesse sino a un massimo di ore 250 pro capite annue.
È volontà delle parti far confluire nella Banca Ore tali ore da recuperare, conteggiate ogni semestre e da
recuperare nel semestre successivo o optare per il pagamento straordinario di dette ore, secondo le seguenti
maggiorazioni:
15% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno feriale
20% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo
20% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno feriale
25% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo
Nel caso l’azienda non sia in condizioni di far recuperare le ore eccedentarie, il lavoratore acquisisce il
diritto al pagamento dello straordinario c on un ulteriore aumento del 15% rispetto alle maggiorazioni
sopra indicate.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono
le vigenti norme di legge.
Art. 53 – Lavoratori a turni
Per le prestazioni lavorative a turni sono previste le seguenti maggiorazioni:
1. 10% (quindici percento) per le prestazioni di lavoro notturno;
2. 25% (quaranta percento) per le prestazioni di lavoro festivo.
Art. 54 – Banca ore
La banca ore è uno strumento per la gestione delle prestazioni lavorative oltre il normale orario
settimanale. Vengono quindi individualmente accantonate dette prestazioni straordinarie presso la banca
– ore che saranno usufruite a titolo di permessi individuali retribuiti previa richiesta d el lavoratore
concordata con l’azienda.
Il monte ore maturato è riportato mensilmente in busta paga. Se i riposi compensativi non saranno goduti
entro 24 mesi le prestazioni saranno corrisposte con la maggiorazione prevista dall’art 53 del presente
contratto, ma la contribuzione dovrà seguire il criterio di cassa. Lo scopo quindi della banca – ore
58
individuale è quello di gestire la flessibilità dell’orario di lavoro e solo in via residuale di monetizzare le ore
effettuate oltre l’orario normale.
TITOLO XVII
Riposo settimanale - festività
Art.55 - Riposo settimanale
I dipendenti hanno diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente
contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità.
Art.56 - Festività
Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con le maggiorazioni previste dal presente
CCNL, i giorni appresso specificati:
festività nazionali:
- 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione
- 1° maggio- Festa dei Lavoratori;
- 2 giugno - Festa della Repubblica;
festività infrasettimanali
- il primo giorno dell'anno,
- l'Epifania,
- il giorno del lunedì di Pasqua
- il 15 agosto - Festa dell'Assunzione
- il 1° novembre- Ognissanti
- l'8 dicembre -Immacolata Concezione
- il 25 dicembre -Natale
- il 26 dicembre -Santo Stefano
- la solennità del Santo Patrono
A tutto il personale assente nella giornata di festività, per riposo settimanale, maternità, malattia e
infortunio dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione di fatto senza alcuna maggiorazione.
Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi di coincidenza delle festività sopra elencate
con uno dei giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari.
Al dipendente che presta la propria opera nelle su indicate festività è dovuta, oltre alla normale
retribuzione giornaliera la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione
di cui al presente C.C.N.L.
Per quanto riguarda la festività del IV novembre spostata alla prima domenica di novembre, i lavoratori
beneficeranno del trattamento previsto per le festività cadenti di domenica.
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TITOLO XVIII
Permessi retribuiti- Permessi per studio - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti -
Intervallo per consumazione dei pasti
Art. 57 – Permessi retribuiti
Ai dipendenti potranno essere concessi permessi retribuiti da chiedere normalmente durante la prima ora
di lavoro.
Tali permessi retribuiti complessivamente per le 32 (trentadue) ore all'anno sono concessi in sostituzione
delle festività abolite (L. 5/03/77 n. 937).
Nel caso in cui le ore di permesso retribuite non vengano, in tutto o in parte usufruite, il socio e il lavoratore
dipendente hanno diritto, comunque, alla corresponsione della relativa retribuzione.
In casi speciali e giustificati il socio e il lavoratore dipendente potranno usufruire di permessi di breve
durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un’ora al giorno.
Ai sensi dell'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 3, in occasione di tutte le consultazioni elettorali
disciplinate da leggi della Repubblica, coloro che adempiano funzioni presso gli uffici ele ttorali, ivi
compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione di referendum, hanno
diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo disposto dalla legge suddetta.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma precedente sono considerati, a tutti gli
effetti, giorni di attività lavorativa.
Art. 58- Permessi per studio
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso all’istruzione professionale come
mezzo essenziale per la form azione di maestranze, per affinare e perfezionare le capacità tecniche delle
stesse e per migliorare ed aumentare il loro rendimento.
Le Parti convengono che viste le norme dettate dalla Legge n. 300/1970 e dalla Legge n. 245/1978 in
materia di formazione professionale, vengono riconosciuti permessi per la frequenza di corsi di studio e di
formazione nella presente percentuale:
Diritto allo studio: 150 ore nel triennio utilizzabili anche in un solo anno, elevate a 250 ore per la frequenza
di corsi per il recupero della scuola dell’obbligo nonché di lingua italiana per i lavoratori stranieri.
Le condizioni per poter fruire di tali permessi sono:
a. il corso deve essere svolto presso Istituti pubblici ovvero privati legalmente riconosciuti;
b. il rapporto tra ore di permesso retribuito e le ore di frequenza dei corsi deve essere almeno pari al
doppio del numero delle ore di permesso richiesto, che si riduce di 2/3 in caso di corsi con durata
minima di 250 ore.
Formazione professionale
i corsi di formazione professionale devono avere le seguenti caratteristiche:
a. essere correlati all’attività aziendale e destinati al miglioramento della preparazione profession ale
specifica;
b. prevedere un numero di ore almeno pari al doppio delle ore richieste come permesso retribuito.
Congedi per formazione permanente
la durata massima è di 10 mesi per i lavoratori con almeno tre anni di anzianità di aspettativa non
retribuita:
- al fine di completare la scuola dell’obbligo;
- conseguire il titolo di II grado;
60
- il diploma universitario o di laurea;
- per partecipare ad attività formative.
Al lavoratore con anzianità inferiore ai 3 anni vengono riconosciute 120 ore di permesso non retri buito
nell’intero anno solare.
Detti permessi devono essere programmati trimestralmente in sede aziendale compatibilmente alle
esigenze produttive dall’azienda.
Lavoratori studenti - In attuazione all’art. 10 della Legge n. 300/1970 per le aziende e per le Cooperative
esercenti lavorazioni conto terzi, si conviene per i:
a. Lavoratori studenti universitari , la concessione di un giorno di permesso retribuito per ogni esame
sostenuto. Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuiti sono elevati
a quattro. Ai lavoratori dipendenti che nel corso dell’anno debbano sostenere esami potranno essere
concessi a richiesta permessi non retribuiti sino ad un massimo di 20 giorni l’anno.
b. Lavoratori studenti di scuole superiori e di scuole p rofessionali, la concessione di tanti giorni di
permessi retribuiti quanti sono i giorni degli esami di diploma. A tali lavoratori possono essere
concessi a richiesta, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni l’anno.
L’azienda potrà richiede re la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al
presente articolo.
Nell’arco di ogni anno potrà usufruire di permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati dall’azienda,
compatibilmente con le esigenze del regolare svolgimento dell’attività produttiva.
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non rientrano nella retribuzione imponibile per il calcolo dei
contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi della Legge n. 402/1996.
Art. 59 – Permessi straordinari retribuiti
Le parti convengono che, il socio e il lavoratore dipendente hanno diritto a permessi straordinari retribuiti
per i casi sotto elencati:
EVENTI GIORNI
Matrimonio di un figlio 1 giorni
Nascita o adozione di un figlio 2 giorni
decesso del padre, della madre,
di un coniuge, di figli 3 giorni
decesso di un suocero, di un nonno,
fratello/sorella, nipote 2 giorni
al dipendente donatore di midollo osseo saranno riconosciuti permessi retribuiti nella misura necessaria
alla effettuazione del ciclo di analisi, rivolte ad accertare l'idoneità alla donazione.
In caso di comprovata disgrazia familiare, con legami di stretto vincolo di parentela (parentela di 1° grado
ed eccezionalmente di 2° grado), o nei casi di grave calamità naturale, il datore di lavoro il dipendente
concorderanno un congedo straordinario retribuito, nel limite massimo di 5 (cinque) giorni di calendar io,
che sarà strettamente rapportato alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o
dall'evento calamitoso
In altri casi di forza maggiore il dipendente potrà usufruire di congedi retribuiti, deducibili dai permessi
retribuiti o dalle ferie annuali o attingere dalla banca ore.
61
Art. 60 – Permessi non retribuiti
Al dipendente, che ne faccia richiesta, possono essere concessi permessi non retribuiti per un massimo di
48 (quarantotto) ore all'anno (retribuiti se capienti nella banca ore)
Art. 61 - Intervallo per consumazione dei pasti
La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora ad un massimo di due ore,
e viene concordato tra soci e i lavoratori dipendenti ed il datore di lavoro e, nel caso presente, con la
rappresentanza sindacale.
TITOLO XIX
Soste e recuperi
Art. 62 – Soste e recuperi
E’ ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause di forza maggiore che siano superiori nel
complesso a 30 minuti nella giornata. In tal caso l’azienda è tenu ta a corrispondere al lavoratore la
retribuzione relativa a tutte le ore di presenza sul posto di lavoro.
Le suddette cause debbono essere indipendenti dalla volontà dell’azienda e del dipendente. Le stesse
interruzioni dell’orario normale di lavoro possono essere concordate tra l’azienda e i dipendenti.
E’ altresì ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti ad interruzioni del normale orario di lavoro a
seguito di accordi tra l’azienda e la RSA o in mancanza con i lavoratori.
I suddetti prolungamenti di orario non possono superare i limiti di un’ora al giorno e devono comunque
essere effettuati non oltre i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno della sosta o
dell’interruzione.
Qualora l’azienda adotti una ripartizione dell’orario lavorativo settimanale su 5 giorni, è riconosciuta alla
stessa la facoltà di procedere al recupero delle suddette ore non lavorate nell’ambito del sesto giorno. Resta
salvo il limite temporale del rispetto delle 10 ore giornaliere di lavoro.
Art. 63- Sospensioni e riduzioni di lavoro
Nei casi di sospensioni dal lavoro o di riduzione di orario, qualora ricorrano i presupposti delle norme di
legge vigenti in materia, le aziende sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla
cassa integrazione guadagni.
TITOLO XX
Ferie – riposi annui – congedo per matrimonio
Art. 64- Ferie
I dipendenti di cui al presente contratto hanno diritto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e
non monetizzabili, nella misura di 4 (quattro) settimane, salvo qu elle previste per legge (fanciulli ed
adolescenti).
A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene
considerata di 6 (sei) giorni.
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Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, e quelle dei dipendenti è facoltà del datore di lavoro stabilire
un periodo continuativo di ferie pari a due settimane.
Le ferie non potranno essere frazionate in più di tre periodi. Il diritto alle ferie è irrinunciabile ed
inalienabile.
Per ragioni dì servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il dipendente nel corso del periodo di
ferie fermo restando il diritto del dipendente a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al
rimborso delle spese sostenute.
Durante il periodo di ferie spetta al dipendente la retribuzione di fatto.
In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al dipendente tanti dodicesimi del periodo di ferie al
quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della
relativa indennità per le ferie non godute.
Art. 65 - riposi annui
I lavoratori dipendenti hanno diritto di usufruire di permessi pari a 32 ore dovuti per le festività soppresse
di cui di cui alla Legge n. 54/1977 e al DPR n. 792/1985.
I permessi saranno usufruiti previa richiesta del lavoratore presentata con un congruo preavviso e la loro
concessione sarà subordinata alle esigenze di lavoro e produzione.
I permessi non fruiti in tutto o in parte entro l’anno di maturazione decadono e devono essere paga ti con
la retribuzione di fatto del presente Contratto in atto al momento della scadenza.
Resta salvo che tali permessi - per esigenze organizzative e/o produttive, in presenza di un impedimento
oggettivo del lavoratore ovvero di richiesta da parte del lav oratore straniero di godere cumulativamente
in un’unica soluzione delle ferie e dei permessi annui — qualora non beneficiati nell’anno di maturazione,
possano essere goduti, entro i 12 mesi successivi al termine di tale anno, in deroga a quanto previsto al
comma precedente. In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, al lavoratore verrà
corrisposto un dodicesimo dei permessi per ogni mese intero di servizio prestato.
I permessi per riposi annui non maturano per i periodi di asse nza del lavoratore senza diritto alla
retribuzione.
TITOLO XXI
Congedi
Art. 66 – Congedo per matrimonio
Al socio e al lavoratore dipendente non in prova sarà concesso, in occasione del suo matrimonio, un periodo
di congedo della durata di 15 giorni di calendario.
Durante tale periodo decorrerà la normale retribuzione, mentre il dipendente apprendista ha diritto al
pagamento di 40 ore di retribuzione.
Per i soci e i lavoratori dipendenti il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall’azienda e/o dalla
cooperativa in via anticipata ed è comprensivo dell’assegno dell’INPS.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata dal socio e dal lavoratore dipendente, salvo
casi eccezionali, con anticipo di 15 giorni di calendario.
Entro i 30 giorn i successivi al termine del congedo matrimoniale, dovrà essere prodotto il certificato di
matrimonio all’azienda e/o cooperativa da parte del socio o del dipendente.
63
Art. 67- Congedi parentali
Per la disciplina dei congedi parentali si rinvia alla circola re n.1 del 03/02/2012 del
Dipartimento Funzione Pubblica. La contrattazione aziendale può disciplinare la modalità di fruizione
anche in base oraria in base ai sensi della legge 228/12 art. 1 comma 339.
TITOLO XXII
Tossicodipendenza – Etilismo - Tutela dei diversamente abili
Art. 68 – Tossicodipendenza – Etilismo
Ai lavoratori per i quali si accerti lo stato di tossicodipendenza o di etilismo, i quali intendono accedere ai
programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Unità Sa nitarie Locali o di altre
strutture terapeutiche -riabilitative e socio -assistenziali, le aziende riconosceranno un periodo di
aspettativa non retribuita. Quanto previsto al comma precedente dovrà avvenire nel rispetto dalla Legge
n. 162/1990 e smi.
I lavoratori in aspettativa dovranno presentare all’azienda, con periodicità trimestrale, la documentazione
idonea ad attestare la prosecuzione del programma terapeutico - riabilitativo al quale partecipano o
concorrono.
In caso di mancata attestazione o di inte rruzione anticipata del programma terapeutico, l’aspettativa
s’intende contestualmente terminata e il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa.
Le aziende compatibilmente con le esigenze di servizio, concorderanno un periodo di aspettativa no n
retribuita ai lavoratori familiari per concorrere al programma terapeutico e socio -riabilitativo, qualora il
servizio ne attesti le necessità.
In questo caso l’aspettativa o i periodi di aspettativa nel periodo di vigenza del rapporto non potranno
avere una durata superiore ai 4 mesi.
Art. 69 – Tutela dei diversamente abili
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori diversamente abili, valgono le
norme di legge e del presente C.C.N.L.
Le imprese che impiegano lavoratori diversamente abili compatibilmente con le esigenze aziendali,
potranno prevedere gestioni orarie flessibili e/o il riconoscimento di permessi non retribuiti al fine di
consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi, prescritti da strutture
sanitarie pubbliche ovvero convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale. Analoghe misure potranno
essere godute anche dai lavoratori genitori o coniugi di diversamente abili, per i quali sia ri chiesto,
nell’ambito di un progetto terapeutico - riabilitativo, una assistenza continuativa.
64
TITOLO XXIII
Aspettativa non retribuita
Art.70 - Aspettativa non retribuita
Al dipendente assunto a tempo indeterminato, che ne faccia motivata richiesta, deve essere concesso un
periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto, continuativo
o frazionato in 2 periodi, pari a 1 mese ogni anno di anzianità maturata fino ad un massimo di 6 mesi.
Il dipendente che entr o 7 giorni della scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere
servizio è considerato dimissionario, salvo presentazione di giustificativi.
L’impresa qualora accerti che durante il periodo di aspettativa sono venuti meno i motivi che n e hanno
giustificato la concessione, può richiedere al dipendente di riprendere il lavoro nel termine di 7 giorni.
Al dipendente ammalato a sua richiesta il periodo di aspettativa sarà prolungato per un ulteriore periodo
non superiore a 120 giorni, alle seguenti condizioni:
a) che siano esibiti dal socio o dal lavoratore dipendente regolari certificati medici;
b) che non si tratti di malattie croniche o psichiche;
c) che il periodo richiesto sia considerato di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza
dell’anzianità ad alcun altro effetto.
TITOLO XXIV
Indennità
Art.71 – Indennità
Il presente CCNL prevede le seguenti indennità che vengono corrisposte al dipendente al verificarsi di
determinati eventi:
- Indennità in caso di morte
In caso di morte del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso
devono essere corrisposti a norma dell'art. 2122 del Codice Civile, al coniuge, ai figli, e, se vivevano a
carico del dipendete, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.
La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le leggi
vigenti.
In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme
della successione legittima.
- Indennità mezzi di locomozione: l’azienda corrisponderà al dipendente che utilizza il proprio mezzo
per il servizio un’indennità mensile da concordarsi con le rappresentanti sindacali aziendali.
- Indennità lavoro disagiato: per ogni giornata in cui i dipendenti effettuino le pulizie con l’impiego
di scala aerea o ponte o bilancino, sarà corrisposta una speciale indennità nella misura del 10%
della retribuzione tabellare.
- Indennità di alta montagna: ai dipendenti inviati a prestare lavoro fuori della sede ab ituale di
lavoro e in località di alta montagna l’azienda corrisponderà un’indennità da concordarsi con le
RSA, se esistente, o con i lavoratori interessati.
- Indennità di lontananza dai centri abitati: qualora la sede dell’azienda sia distante dal più vici no
centro abitato oltre tre chilometri e in mancanza di mezzi pubblici di trasporto, l’azienda se non
provvede direttamente al trasporto corrisponderà un indennizzo da concordarsi con le parti
sindacali aziendali.
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- Indennità zona malarica: il dipendente che presta servizio in zona malarica riconosciuta tale dalla
ASL competente ha diritto a un’indennità di rischio concordata con le rappresentanze sindacali
aziendali.
- Indennità rimozione scorie e pulizia reparti lavorazioni industriali: al dipendente che ric opra
mansioni di rimozione scorie e pulizia reparti lavorazioni industriali sarà corrisposta un’indennità
da concordarsi con le rappresentanze sindacali aziendali.
- Indennità alloggio al personale: i lavoratori cui per esigenze di servizio l’azienda chieda di restare
a disposizione nei locali dell’azienda dovranno usufruire gratuitamente di alloggio.
- Indennità di trasferta: al dipendente in trasferta oltre al rimborso delle spese di viaggio e di altre
eventuali spese incontrate per conto dell’azienda, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera
da determinare direttamente con le rappresentanze sindacali aziendali.
- Indennità di cassa: al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di
continuità, qualora abbia piena e completa respons abilità della gestione di cassa con l’obbligo di
accollarsi le eventuali discordanze, compete una indennità par al 5% della paga di fatto percepita.
TITOLO XXV
Indumenti - attrezzi di lavoro
Art.72 – Indumenti – attrezzi di lavoro
Quando viene fatto obbligo al dipendente di indossare speciali divise, la spesa, relativa è a carico del datore
di lavoro.
E' parimenti a carico del datore del lavoro la spesa relativa agli indumenti che i dipendenti sono tenuti ad
usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico- sanitari.
Il datore di lavoro è inoltre, tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.
Il dipendente deve conservare in buono stato , macchine, arnesi, e tutto quanto viene messo a sua
disposizione senza app ortarvi nessuna modificazione se non, dopo averne chiesta ed ottenuta
l'autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a sua disposizione darà diritto
all’azienda di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito.
In caso di risoluzione di rapporto di lavoro, il dipendente deve riconsegnare al magazzino, al personale
incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.
TITOLO XXVI
Svolgimento del rapporto di lavoro - reperibilità
Art.73 – Distacco
Il distacco si verifica quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse pone uno o più
lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa
Il distacco non potrà superare il limite temporale di un anno ed è disposto in adempimento dell’unico e
originario rapporto di lavoro che prosegue con il distaccante.
Al personale inviato in distacco, oltre km. 50 dalla sede abituale di lavoro, previa accettazione dello stesso,
verrà corrisposto quanto disciplinato dagli accordi aziendali.
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Art.74 – Trasferimento
Al lavoratore, soggetto a trasferimento, dovrà essere corrisposto ‘una tantum’ pari a una retribuzione
mensile più l’eventuale importo per la cifra del canone di locazione e delle relative utenze, nel caso che il
lavoratore sia costretto a stabilire, nella nuova località di trasferimento, un contratto di affitto. La
disciplina e determinazione di quanto precede è demandata alla contrattazione di secondo livello.
L’impresa per comprovate necessità tecniche e produttive può trasferire il lavoratore in altra sede.
Art.75 – Trasferta
Al lavoratore inviato in trasferta per motivi di servizio, l’impresa corrisponderà il rimborso spese relative
al viaggio, al vitto e all’alloggio.
Gli importi massimi sono determinati nella trattativa aziendale, tenendo presente l’utilizzazione dei
normali mezzi di trasporto e di alberghi, pensioni e hotel di categoria non inferiore a “2 stelle”. Oltre ad
una diaria pari a 16 euro giornalieri
Art.76 - Reperibilità
Possono essere individuate a livello aziendale, previo esame congiunto per una sua definizione con la RSA,
le figure professionali soggette ad essere reperibili in ore non lavorative per sopperire ad esigenze tecnico –
organizzative connesse alla corretta operatività dell’azienda nonché alla sicurezza delle strutture. A livello
aziendale saranno altresì individuati i periodi massimi di reperibilità, il compenso specifico spettante al
lavoratore in reperibilità nonché le modalità applicative di un eventuale recupero del riposo giornaliero
interrotto per effetto della reperibilità.
I lavoratori interessati non possono rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.
TITOLO XXVII
Trattamento economico
Per la dinamica degli effetti economici si applica l’indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo
per il triennio, in sostituzione del tasso d’inflazione programmato l’indice IPCA (Indice Prezzi al Consumo
armonizzati in ambito europeo per l’Italia).
Art.77 – Retribuzione
A) Per il socio lavoratore dipendente – la normale retribuzione del socio dipendente ha natura
di partecipazione agli utili dell’impresa di cui si è coassunto il rischio e non un vero e
proprio salario tradizionalmente inteso:
1. Paga base conglobata come da tabella sotto riportata
categoria
Retribuzione dal
01/11/2024
Quadro 1.997,50
I 1.700,00
67
II 1.636,00
III
1.466,50
IV 1.360,00
V 1.317,50
VI 1.232,50
VII 1.169,00
VIII 1.105,00
2. Ristorno: che fa parte delle logiche moderne della contrattazione e rappresenta il risultato
dello scambio mutualistico tra la Cooperativa e i soci in proporzione sia alla qualità che
alla quantità del lavoro prestato. Questo elemento aggiuntivo ricade nella misura in cui
sia collegato ad un miglioramento della produttività riconosciuto dalla cooperativa che
rientra ai fini contributivi nel disposto dell’art. 4 punto II della Legge n. 142/2001 e per
quelli fiscali nella detassazione nei modi e nei limiti previsti dalle norme vigenti.
Il ristorno non può essere previsto in misura superiore al 30% dei trattamenti retributivi
complessivi integrativi alle retribuzioni medesime che potrà essere anticipato in previsione
anche a ratei mensili.
B) Per i lavoratori dipendenti da PMI e cooperative
1) Paga base nazionale conglobata come da tabella sotto riportata
categoria
Retribuzione dal
01/11/2024
Quadro 2.350,00
I 2.000,00
II 1.925,00
III
1.725,00
IV 1.600,00
V 1.550,00
VI 1.450,00
VII 1.375,00
VIII 1.300,00
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Art.78 – Aumenti periodici di anzianità impiegati
L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione nella azienda, computando come intera la frazione
di mese superiore a 15 (quindici) giorni.
Gli aumenti periodici biennali sono pari al 1,50% della paga ba se nazionale e decorrono dal primo giorno
del mese successivo a quello di compimento del biennio.
Art.79 – Indennità anzianità operai
L’operaio e/o socio che dimostrerà tramite un documento attestativo, la sua presenza nel settore per due,
quattro, sei, otto, dieci anni, anche se non continuativi, verrà corrisposta, dall’inizio del rapporto di lavoro,
una maggiorazione della paga base dello:
- 1 % con 2 anni di anzianità;
- 1,5 % con 4 anni di anzianità;
- 2,3 % con 6 anni di anzianità;
- 3 % con 8 anni di anzianità;
- 4,5 % con 10 anni di anzianità.
Art.80 – Tredicesima mensilità o gratifica natalizia
In occasione delle feste natalizie l’impresa dovrà corrispondere al socio e al lavoratore e ai dipendenti di
PMI un importo pari a una mensilità della normale retribuzione.
Nel caso d’inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il socio e il lavoratore
dipendente hanno a tanti 12simi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di lavoro prestato presso
l’impresa.
Per tali fini il periodo iniziale o finale a 15 giorni è computato come mese intero.
Art.81 – 14° mensilità / mancata contrattazione di secondo livello
La mancata contrattazione di secondo livello comporta l'obbligo da parte dell'azienda di erogare entro il
20 luglio di ogni anno una mensilità aggiuntiva pari all'importo medio una mensilità.
Art.82 – Corresponsione della retribuzione
Il pagamento della retribuzione, di norma, ha luogo il 20 di ogni mese successivo a quello lavorato.
Art.83 - Start-Up
Al fine di permettere l'e mersione, nonché la corretta applicazione contrattuale, anche per aziende
precedentemente associate ad altre associazioni datoriali, che rientrano nelle casistiche e declaratori
contrattuali, le parti concordano che in contrattazione di secondo livello pot ranno essere, quando se ne
ravvisi la necessità, stipulati specifici accordi di gradualità applicative dei minimi retributivi del CCNL in
percentuali progressive con un limite minimo del 70% e previsione del raggiungimento del 100% nei tre
anni successivi.
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TITOLO XXVIII
Previdenza complementare
Art.84 - Previdenza complementare
Le Parti, vista la vigente normativa in riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare,
potranno attivare con la contrattazione di II Livello, per tutti i dipendenti a cui si applica il presente
CCNL, una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria.
TITOLO XXIX
Trattamento fine rapporto
Art.85 - Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto (TFR) è regolato dalla Legge n. 297/1982. Per la rivalutazione del
trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 2120 cod. civ. sub art. i della
Legge n. 297/1982.
TITOLO XXX
Tutela maternità – paternità
Art.86 - Maternità e paternità del lavoratore
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti ed i regolamenti sulla tutela fisica ed
economica delle dipendenti.
Le Parti concordano che, ai sensi della normativa vigente in materia nonché della sentenza n. 1/1987 della
Corte Costituzionale, i permessi post partum trovino applicazione in alternativa nei confronti della madre
e del padre dipendenti.
La dipendente in stato di gravidanza ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato
dall’Ufficiale sanitario o dal medico del servizio sanitario nazionale e il datore di lavoro è tenuto a darne
ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi al parto e al periodo di puerperio, la dipendente è tenuta ad inviare al
datore di lavoro entro 15 (quindici) giorni successivi al parto il certificato di nascita del bambino rilasciato
dall’ufficiale di stato civile ovvero il certificato di assistenza al parto, vidimato dal Sindaco, previsto dal
R.D.L. n. 2128/1936 e smi.
Durante il periodo di gravidanza e puerperio la dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a. per controlli prenatali;
b. per due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
c. per tre mesi dopo il parto;
d. per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso.
La dipendente ha inoltre facoltà di:
1. prolungare la sua attività lavorativa fino ad un mese prima della data presunta del parto e astenersi
per i quattro mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista della S.S.N. ed il medico
competente ai finì della prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro, attestino che non vi
sono controindicazioni per la salute della gestante e del nascituro e di anticipare l’astensione con
provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettivo;
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2. di sospendere, in via cautelativa, la prestazione lavorativa se il datore di lavoro non ha la possibilità
di adibire ad altre mansioni compatibili con la gravidanza e in caso di complicanze gestionali o per
condizioni di lavoro pregiudizievoli con provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro -
Servizio Ispettivo.
Se il parto è anticipato, il periodo di astensione non usufruito si aggiunge a quello successivo al parto.
In caso di morte o di grave infermità della madre oppure in caso di abbandono del figlio da parte della
madre o se il bambino è affidato esclusivamente al padre, spetta al socio o al lavoratore subordinato per
tre o quattro mesi o per la minore durata residua l’astensione post partum.
Ciascun genitore può assentarsi dal lavoro, per astensione facoltativa, anche se l’altro genitore non ne ha
diritto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi nei primi otto anni di età del
bambino elevabili a sette mesi nei confronti del padre che si avvale del diritto per non meno di tre mesi.
Tale diritto può essere esercitato anche congiuntamente purché, complessivamente, i genitori non superino
i dieci mesi, elevabili a undici se il padre esercita il proprio diritto per un periodo non inferiore a tre mesi.
Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa,
ad eccezione del 20% (venti per cento) della tredicesima mensilità, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n.
568/1953, afferente al solo periodo obbligatorio.
Durante il periodo di assenza obbligatoria la dipendente ha diritto ad una indennità pari all’80% (ottanta
per cento) della normale retribuzione posta a carico dell’INPS, come stabilito dall’articolo 74 della Legge
n. 833/1978. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 33/1980 ed è
posta a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS secondo le modalità di cui agli arti. I e 2 della Legge
n. 33/1980 e smi.
Nei confronti dei soci e dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a termine, l’INPS provvede
direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto ai sensi del sesto comma
dell’art. 1 della Legge n. 33/1980.
I periodi di assenza obbligatoria di cui alle lettere a) , b), c) devono essere computati agli effetti indicati
dall’art. 6 della Legge n. 1204/1971; il periodo di assenza facoltativa è computabile solo ai finì di cui
all’ultimo comma dell’art. 7 della suddetta legge.
La lavoratrice madre ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione e
fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge “licenziamento per
giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, ultimazione per la quale la lavoratrice madre era assunta
o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza dei termini per il quale era stato stipulato”;
I permessi per l’allattamento devono essere riconosciuti come per legge.
Per consentire l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età l’azienda può:
- entro il 5% della forza occupata, accogliere la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto
di lavoro a tempo parziale reversibile;
- autorizzare la fruizione di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro
come:
a) l’orario di lavoro flessibile in entrata o in uscita;
b) l’orario concentrato.
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TITOLO XXXI
Malattia – Infortuni e cure termali
Art.87 – Malattia – Infortuni
L’assenza per malatti a deve essere comunicata nel normale orario di lavoro, salvo i casi di giustificato
impedimento; inoltre , il socio e il lavoratore dipendente devono trasmettere entro 2 giorni il relativo
certificato medico.
Il socio e il lavoratore dipendente devono dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve
entità, al proprio datore di lavoro, qualora il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare
all’obbligo suddetto e il datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’accad uto non
abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL e all’autorità giudiziaria, resta esonerato da ogni
e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ritardo stesso.
In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, le assenze scaturite da malattia o
infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo o
mancata comunicazione, nonché quelle contrattuali.
In caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il seguente trattamento:
Periodo di comporto
I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto:
a) Per 180 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
b) Per 270 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni.
Trattamento economico
In caso di malattia
l’impresa corrisponderà al socio e al lavoratore dipendente quanto appresso:
• I primi 3 giorni (carenza) non vengono retribuiti, se la malattia non è superiore a 7 giorni lavorativi
o non inizia con ricovero ospedaliero;
• Integrazione della prestazione INPS dal quarto giorno fino a garantire l’80% dell’intero
trattamento economico nell’arco di 180 giorni per anno solare.
L’integrazione non è dovuta se INPS e/o INAIL non riconoscono per quals iasi motivo l’indennità a loro
carico.
Durante il periodo di prova non è dovuta al socio e al lavoratore dipendente nessuna integrazione da parte
dell’impresa.
Per consentire l’effettuazione delle visite fiscali, il socio e il lavoratore dipendente sono t enuti al rispetto
delle fasce orarie di reperibilità secondo le disposizioni dettate dalla competente autorità sanitaria.
Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di malattia e infortunio, valgono le norme di legge
e regolamenti vigenti sia nazionali che regionali.
Art.88 – Cure termali
Le assenze per le cure termali, così come individuate dalle vigenti disposizioni di legge, concesse dall’ INPS
proprio carico, danno luogo al seguente trattamento:
• Al lavoratore autorizzato con motivata prescriz ione dai competenti organi sanitari,
esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative non dilazionabili, secondo le
72
vigenti disposizioni, ad effettuare un ciclo di cure idrotermali nell’anno (per un massimo di due
settimane) sarà applicato per ogni giornata di assenza il trattamento economico di malattia.
TITOLO XXXII
Tutela contro le molestie sessuali - Mobbing e Privacy
Art.89 - Tutela contro le molestie sessuali
Le Parti stipulanti concordano sull’esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato
al rispetto ed alla reciproca correttezza.
Le parti considerano inammissibile e pertanto condannano ogni atto o comportamento che si configuri
come molestia sessuale all’interno dell’ambiente di lavoro e riconoscono i l diritto delle lavoratrici e dei
lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. A tale proposito
si condanna ogni atto o comportamento a carattere sessuale anche di natura meramente verbale, se
indesiderato e offensivo della dignità e libertà della persona che lo riceve ovvero quei comportamenti
suscettibili di creare ritorsioni, ricatti, minacce ovvero un clima di intimidazione nei confronti del
lavoratore. Le Aziende devono impegnarsi ad adottare, d’intesa con le R.S.A. e/o le rappresentanze
sindacali territoriali, ogni iniziativa ed intervento utile a prevenire tale problematica, portandola a
conoscenza di tutti i propri dipendenti.
Art.90 - Tutela contro il mobbing
Le Parti stipulanti riconoscono quale aspetto fondante e imprescindibile all’interno di un ambiente di
lavoro, la piena tutela della dignità e inviolabilità della persona e del lavoratore e la correttezza nei rapporti
interpersonali.
Per tale ragione condannano ogni forma di emarginazione, discriminazione, vessazione e sopruso ai danni
del lavoratore, fino ai più gravi fenomeni di mobbing, con persecuzioni sistematiche e gravi pressioni
psicologiche o di violenza morale volte ad isolare il lavoratore ovvero a metterlo in cattiva luce per indurlo
alle dimissioni, esercitate da parte di colleghi e/o suoi superiori.
Le Parti riconoscono la necessità di avviare interventi di prevenzione diretti al contrasto dell’insorgenza
di tali fenomeni e al contempo a scongiurare ovvero contenere possibili conseguenze dannose per la salute
fisica e mentale del lavoratore che ne è vittima.
Art.91- Privacy
Per quanto concerne la disciplina inerente la tutela della privacy si rimanda alla vigente normativa in
materia.
TITOLO XXIII
Commissione paritetica per le pari opportunità
Art.92 – Commissione paritetica per le pari opportunità
Le parti stipulanti il presente contratto hanno deciso di costituire un’apposita commissione per le pari
opportunità al fine di tutelare i lavoratori da atti e comportamenti ostili che assumano le caratteristiche
della violenza, della persecuzione psicologica o della molestia nell’ambito del rapporto di lavoro.
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La commissione è istituita a livello nazionale presso il CIOB ed è composta in misura paritetica dai
rappresentanti delle OO.SS. stipulanti.
TITOLO XXIV
Licenziamenti o dimissioni
Art.93 – Risoluzione del rapporto di lavoro – Preavviso
Fatte salve le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, nell’azienda con un numero
inferiore a 15 (quindici) dipendenti , il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo
indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata od altro mezzo idoneo a certificare la data di
ricevimento per le cause sotto elencate:
a) insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;
b) comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro o superiori;
c) appropriazione di beni dell’Azienda o di terzi sul luogo di lavoro;
d) danneggiamento volontario di beni dell’azienda;
e) concorrenza con la azienda in cui presta la propria opera;
f) esecuzioni di lavori senza permesso, nell’azienda sia per proprio conto che per terzi;
g) falsificazione di documentazione dell’azienda;
h) assenze non giustificate di oltre tre giornate consecutive o di 6 (sei) giornate nel biennio anche non
consecutive;
i) il rientro dopo l’assenza per malattia o per infortunio oltre il secondo giorno dalla data di guarigione;
j) cessazione dell’attività;
k) gravi difficoltà economiche dell’azienda previa consultazione sindacale.
I termini di preavviso di rescissione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono stabiliti dal
successivo articolo del presente CCNL.
Art.94 – I termini di preavviso per ambedue le parti stipulanti il presente CCNL sono:
Classificazione di
anzianità
fino a 5 anni di
anzianità
fino a 10 anni di
anzianità
oltre a 10 anni di
anzianità
Quadro 40 giorni di calendario 50 giorni di calendario 60 giorni di calendario
Livello 1 ° 40 giorni di calendario 50 giorni di calendario 60 giorni di calendario
Livello 2° 40 giorni di calendario 50 giorni di calendario 60 giorni di calendario
Livello 3° 30 giorni di calendario 40 giorni di calendario 50 giorni di calendario
Livello 4 ° 30 giorni di calendario 40 giorni di calendario 50 giorni di calendario
Livello 5° 20 giorni di calendario 30 giorni di calendario 40 giorni di calendario
Livello 6° 20 giorni di calendario 30 giorni di calendario 40 giorni di calendario
Livello 7° 15 giorni di calendario 20 giorni di calendario 25 giorni di calendario
Livello 8° 15 giorni di calendario 20 giorni di calendario 25 giorni di calendario
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie, ne di congedo matrimoniale. Al socio e al
lavoratore dipendente preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova
occupazione.
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La parte ch e risolve il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso di cui al presente CCNL, o con
preavviso insufficiente, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione di
fatto per il periodo di mancato o insufficiente preavviso. Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti
del TFR.
NOTA A VERBALE COOP ITALIANA:
per le cooperative il rapporto di lavoro del socio si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati
dalla cooperativa nel rispetto delle previsioni statutarie, come previsto dalla legge 03/04/2011 n.142 e smi.
TITOLO XXV
Doveri e condotta dei dipendenti
Art.95- Doveri del dipendente
Il comportamento del lavoratore deve essere improntato al perseguimento dell’efficacia aziendale e della
gestione economica dei compiti affidatigli nella primaria considerazione delle esigenze dell’azienda e nel
rispetto dei doveri di dirigenza, di obbedie nza e fedeltà. In tale specifico contesto, tenuto conto
dell’esigenza di garantire la migliore qualità della prestazione, il lavoratore deve in particolare:
a) collaborare con diligenza osservando le norme del contratto di lavoro vigente, nonché delle
disposizioni e delle direttive, anche di natura tecnica, impartire dall’azienda per l’esecuzione e la
disciplina del lavoro anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di
lavoro;
b) rendersi disponibile a compiere temporaneamente o saltuariamente anche mansioni inerenti a
categorie inferiori alla propria;
c) non assentarsi dal luogo di lavoro o dalla struttura di appartenenza previa apposita autorizzazione.
La mancata presentazione sul luogo di lavoro per tre giorni consecutivi senza alcuna giustificazione
costituisce causa di licenziamento;
d) mantenere durante l’orario di lavoro, nei rapporti interpersonali e con gli altri lavoratori nonché nei
confronti del datore di lavoro o dei suoi rappresentanti una condotta uniformata a principi d i
correttezza e astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
e) non attendere durante l’orario di lavoro ad occupazioni non attinenti alle proprie mansioni e, nei
periodi di malattia od infortunio, ad attività che possano ritardarne il recupero psico-fisico;
f) vigilare sul corretto espletamento dell’attività del personale sott’ordinato, ove tale compito rientri
nelle proprie responsabilità; Nel caso degli apprendisti eseguire a perfetta regola d’arte le istruzioni
impartite dal tutor o dal datore di lavoro;
g) con particolare riguardo agli attrezzi utilizzati dal lavoratore, questi è responsabile per ogni danno
che possa subire a causa di negligenza;
h) avere cura dei beni strumentali affidati. Gli strumenti di lavoro, salvo che ciò sia impossibile devono
essere depositati nei locali aziendali ed ivi custoditi e non possono essere portati altrove dai
dipendenti salvo esplicita autorizzazione del datore di lavoro. La violazione dì questi obblighi
costituisce giusta causa di licenziamento;
i) comunicare all’azienda la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché
ogni successivo mutamento delle stesse;
j) tenere la maggiore igiene e sicurezza sul luogo di lavoro ed in particolare indossare tutti gli indumenti
protettivi previsti dalla disciplina antinfortunistica;
k) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni di lavoro.
75
TITOLO XXVI
Risarcimento danni
Art.96 – Risarcimento danni
I danni che comportano trattenute per il risarcimento debbono essere contestati formalmente al socio e al
lavoratore dipendete non appena la azienda ne sia a conoscenza.
L 'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto dalla
paga di fatto per ogni periodo di retribuzione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi ed
indennità dovuti al socio e al lavoratore dipendente a qualsiasi titolo.
TITOLO XXVII
Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione
Art.97 – Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione
E’ demandata presso il CIOB.
TITOLO XXVIII
Composizione delle controversie
Art.98 – Composizione delle controversie
Per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle leggi 15 luglio 1966, n. 604, ed 11 maggio
1990 n. 108, non derivanti da prov vedimenti disciplinari, devono essere ugualmente fatti tentativi di
composizione bilaterale.
TITOLO XXIX
Codice disciplinare
Art.99 – Codice disciplinare
Doveri del socio e del lavoratore dipendente –
I dipendenti devono esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima
diligenza ed in particolare:
1) Osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o chi per esso ed adempiere a tutte le
formalità che l’azienda ha posto in essere per il controllo delle presenze;
2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto
delle norme del presente CCNL applicato in azienda e delle disposizioni attuative con la massima
diligenza ed assiduità;
3) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda evitando di propagare, specialmente
alla concorrenza, notizie riguardanti le strategie di mercato usate ed in uso presso l’azienda stessa;
4) in merito alla posizione assegnata ed ai compiti inerenti, il dipendente deve evitare di trarre in
qualsiasi modo, profitti propri a danno dell’azienda in cui lavora, evitando altresì di assumere
impegni ed incarichi, nonché svolgere attività in contrasto con gli obblighi e doveri derivanti dal
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rapporto di lavoro. Si richiama a proposito il RDL del 13 novembre 1924 n. 1825 convertito in legge
n. 562/1925;
5) usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di presentazione, con la clientela ed il pubblico
che per qualsiasi motivo intrattiene rapporti con l’azienda;
6) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali dell’azienda e trattenersi oltre il normale
orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell’azienda, ovvero, che sia previsto dal
presente CCNL o da disposizione legislative;
7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso l’azienda e dettate dai titolari e/o superiori se non
contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti
Disposizioni disciplinari – I dipendenti, che si renderanno inad empienti dei doveri inerenti all'attività da
svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità
dell'infrazione commessa, con:
1) rimprovero verbale,
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni.
Non è possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale, nei confronti
dei dipendenti, senza aver loro preventivamente contestato formalmente l'addebito ed averlo sentito in
loro difesa; in ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere
applicati prima che siano trascorsi 5 (cinque) giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato
causa.
La comunicazione degli addebiti dovrà essere fatta con comunicazione scritta contenente la specificazione
dell'infrazione commessa.
I dipendenti avranno la possibilità di presentare le contro deduzioni a sua difesa entro 5 (cinque) giorni.
L'adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere presa entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del
termine assegnato al lavoratore dipendente per presentare le sue giustificazioni.
Tale decisione dovrà essere comunicata al socio e al lavoratore dipendente con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo.
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei soci e dei lavoratori dipendenti che:
a) risultano assenti ingiustificati dal la voro per uno o più giorni consecutivi fino ad un massimo di 3
(tre) giorni;
b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la
cessazione;
d) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso la
azienda;
e) contravvengano al divieto di accettare mance dalla clientela dell’azienda, da fornitori della stessa e
che comunque le promuovano e/o le sollecitino;
f) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL nell’azienda, commettano atti che
portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene ed alla morale dell’azienda.
È evidente che il rimprovero verbale o il rimprovero scritto sarà adottato per le mancanze di minor rilievo,
la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggior rilievo.
Ai sensi della L. 15 luglio 1966, n.604 “Norme sui licenziamenti individuali” e succ. mod. si precisa che:
• Il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
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• Il prestatore di lavoro può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno
determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta,
comunicarli per iscritto.
• Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.
• Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole
inadempimento degli obblighi contr attuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti
all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
• L’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento
spetta al datore di lavoro.
• Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della
sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extra -giudiziale, idoneo a rendere nota la
volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad
impugnare il licenziamento stesso.
Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla
comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.
• Quando il prestatore di lavoro non possa avvalersi delle procedure previste dal contratto, può
promuovere, entro venti giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione
dei motivi ove questa non sia contestuale a quell a del licenziamento, il tentativo di conciliazione
presso l’Ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione.
Le parti possono farsi assistere dalle associazioni sindacali a cui sono iscritte o alle quali conferiscono
mandato.
• Quando risulti acce rtato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine
di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un’indennità di importo compreso tra
un minimo di 3.0 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La misura
massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di
lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con
anzianità superiore ai venti anni.
• L’indennità di anzianità è dovuta al prestatore si lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto di
lavoro.
• Sono fatte salve le disposizioni di contratti colle ttivi e accordi sindacali che contengano per la
materia disciplinata dalla presente legge, condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.
Art.100 - Licenziamento per mancanze
Il licenziamento, fermo restando la procedura di cui all’art.7, L.300/1970, con immediata rescissione del
rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che
commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro o che provochi all’azienda grave
nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del
rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) trascuratezza nell’adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda.
c) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per
azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
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d) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda.
e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza
degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi.
f) insubordinazione verso i superiori.
g) diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno della azienda anche fra i soci o i lavoratori
dipendenti.
Il presente Protocollo è siglato in data 15 ottobre 2024 dalle sigle in calce ed è composto da 29 (ventinove)
titoli 100 (cento) articoli occupanti n. 78 pagine e se ne sono prodotti n. 3 originali.
Roma 30 ottobre 2024