CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 giugno 2025
Cassazione n. 29798/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2854-2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco “ pro tempore ”, domiciliata “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresent a t a e dife s a dall’[OSCURATO:PERSONA] ALESSI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali di eredi di F abio FANO; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] MAURIZIOe [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di R iccardo Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE P.A. Immissioni di rumore e di polveri sottili da traffico veicolare - Condanna dell’amministrazione comunalead un “facere” - Ammissibilità R.G.N.2854/2024 Cron. Rep. Ud.04/06/2025 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; D’[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; D’[OSCURATO:PERSONA]; D’[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di Vanda CIAMPA); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi della F iorella AGNENI ); [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali ered i di G iovanna AMADIO); [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], domiciliati “ ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensor i come in atti, rappresentat i e difes i d a gli A vvocat o Alessandra NERI e Piero SANDULLI; -controricorrenti - Avversola sentenza n. 6821/2023, della Corte d’appellodi Roma , depositata in data 24/10/2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data 04/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 6821/23, del 24 ottobre 2023, della Corte d’appello di Roma, che – accogliendo il gravame esperito da [OSCURATO:PERSONA], più gli altri soggetti meglio identificati nell’epigrafe della presente sentenza (o dai loro danti causa) , avverso la sentenza n. 21328/18, del 7 novembre 2018, del Tribunale della stessa città – ha così pronunciato : e ssa ha condannato [OSCURATO:PERSONA], in aggiunta a quanto già statuito dal primo giudice (che ne aveva disposto la condanna soltanto a risarcire, a ciascun attore ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], il danno non patrimoniale da immissioni rumorose intollerabili, liquidandolo nella somma di € 2.000,00 per ciascuno di essi ) a predisporre idonee misure affinché – nel tratto stradale ove insistono le abitazioni degli attori/appellanti e interessato pure dall’immissione di polveri sottili – sia collocato un limite di velocità veicolare di 30 km/h, oltre che a provvedere a proprie cure e spese all’eliminazione delle immissioni sonore nocive attraverso la collocazione di pannelli fonoassorbenti, e infine al pagamento di € 10.000,00 in favore di ciascuno degli attori. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che [OSCURATO:PERSONA], al pari di altri proprietari di (e abitanti in) unità immobiliari siti inedifici condomini ali posti in prossimità di via del [OSCURATO:PERSONA] in Roma, nel tratto che costituisce la tangenziale est della Capitale, radicavano un giudizio, lamentando di subire inquinamento acustico e ambientale in ragione del traffico veicolare ivi esistente, stante l’inidoneità delle barriere apposte a contenere le immissioni, chiedendo, oltre all’adozione di misure utili a far cessare il fenomeno, pure il ristoro dei danni subiti. Costituitasi in giudizio [OSCURATO:PERSONA], disposta la conversione del giudizio – incardinato con ricorso ex art. 702 - bis cod. proc. civ. – in un ordinario processo di cognizione, lo stesso veniva istruito anche attraverso lo svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio. Esaurita l’istruttoria, il giudice di prime cure –sul presupposto che le sole immissioni di rumore (e non pure quelle relative alle polveri sottili) superassero il limite stabilito dalla legge, donde la loro intollerabilità – condannava la convenuta a risarcire, a ciascuno degli attori residenti nelle unità immobiliari con affaccio su via del [OSCURATO:PERSONA], il danno subito, nella misura liquidata in € 2.000,00 per ciascuno di essi. Riteneva, infatti, che il rimedio suggerito dal consulente tecnico d’ufficio per contenere l’inquinamento acustico, ovvero l’installazione di barriere fonoassorbenti, non fosse proporzionato rispetto al lieve superamento dei limiti previsti, reputando, pertanto, misura sufficiente fosse l’installazione – a cura e spese dei singoli proprietari degli appartamenti interessati dalle immissioni – di finestre autoventilanti. Esperito gravame dai già attori, il giudice d’appello lo accoglieva, provvedendo nei termini sopra meglio indicati. 3. Avverso la sentenza della Corte romana ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base –come detto – di quattro motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – “violazione e falsa applicazione per omesso esame circa un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti”, oltre a “erronea valutazione degli atti di causa”, e ciò “con riferimento alle immissioni di polveri sottili”. Osserva la ricorrente che il primo giudice “aveva correttamente rilevato come l’accertamento peritale riguardante la sussistenza delle polveri sottili ed, in particolare, il superamento della soglia di tollerabilità fosse limitato ad un solo giorno dell’anno così da non potersi ritenere indicativo di una peculiare criticità”, su tali basi, dunque, respingendo “in parte qua” la domanda proposta. Non a caso, quindi, gli allora appellanti avevano richiesto un supplemento di consulenza. Per contro, la Corte capitolina, “andando totalmente ultra petita e con quello che può definirsi «un volo pindarico» ha stabilito: «deve quindi accertarsi che negli immobili degli odierni appellanti vi sono immissioni di polveri sottili oltre la soglia legale di tollerabilità»”; conclusione raggiunta grazie all’utilizzazione dei “rilievi effettuati dall’Arpa in zona [OSCURATO:PERSONA]”, che avevano ivi accertato otto superamenti dei valori- soglia, e ciò essendo “notorio” – come si legge nella sentenza impugnata –“che la zona [OSCURATO:PERSONA] è limitrofa” a quella ove sono posti gli edifici condominiali oggetto di causa. Così argomentando, tuttavia, il giudice d’appello avrebbe reso una sentenza illegittima, perché –come detto – “gli appellanti si erano limitati a richiedere l’accertamento del superamento della soglia sulla base di quanto accertato dal CTU con riferimento ai rilievi riguardanti gli immobili interessati e non attraverso altri ragionamenti deduttivi”, per giunta relativi al superamento di quei valori in zona limitrofa a quella in cui sono siti gli immobili di proprietà degli attori/appellanti. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione “dei principi di cui alla Costituzione italiana regolanti la ripartizione dei poteri tra organi giurisdizionali ed organi amministrativi dello Stato con particolare riferimento all’art. 142 del codice della strada”, assumendo l’esistenza di una “competenza esclusiva dell’amministrazione a stabilire i limiti di velocità veicolare”. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui condanna [OSCURATO:PERSONA] “a disporre idonee misure affinché nel tratto stradale interessato all’immissione di polveri sottili sia collocato il limite di velocità di 30/kmh”, così violando “i principi che regolano la ripartizione dei poteri e delle competenze tra Organi dello Stato”, rientrando nella discrezionalità dei Comuni, e di essi soltanto, stabilire i limiti di velocità delle strade di propria competenza, ai sensi dell’art. 142 cod. strada. Tale norma, infatti, assegna agli enti proprietari delle strade di stabilire i limiti di velocità sulle stesse, con possibilità solo per il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di modificare tali provvedimenti (richiama la ricorrente, a sostegno, Cass. Sez. 6-2, ord. 22 maggio 2015, n. 10684). 3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – “violazione e falsa applicazione per omesso esame circa un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti”, oltre a “erronea valutazione degli atti di causa”, e ciò “con riferimento alla condanna all’installazione dei pannelli fonoassorbenti”. Si censura la sentenza impugnata là dove condanna [OSCURATO:PERSONA] “ad eseguire senza indugio ed a propria cura e spese” la “eliminazione delle immissioni sonore nocive attraverso la collocazione dei pannelli fonoassorbenti con le caratteristiche e le modalità di collocazione descritte nella pagina 13 della relazione del c.t.u.”. Si deduce, infatti, come il primo giudice avesse “correttamente ritenuto la non criticità delle immissioni denunciate poiché il superamento delle immissioni acustiche accertate dal CTU risulta modesto rispetto ai limiti previsti dal DPR 142/2004”, su tali basi, dunque, ritenendo “sproporzionate” le misure individuate nella consulenza. Per contro, sostiene la ricorrente, il giudice d’appello, “attraverso l’illegittimo ragionamento deduttivo che l’ha condotta a ritenere le immissioni di polveri sottili oltre la soglia e ritenendo sussistere l’intollerabilità delle immissioni acustiche ha condannato l’Amministrazione alla collocazione dei pannelli fonoassorbenti”. Nondimeno, essendo tale “ragionamento deduttivo illegittimo, come ampiamente illustrato nel primo motivo del presente ricorso, è conseguentemente illegittima la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla collocazione dei pannelli fonoassorbenti posto che, come detto, non è provato il superamento del limite di tollerabilità da parte delle immissioni di polveri sottili negli immobili di cui è causa e rimane accertato e non smentito da una successiva CTU (che la Corte non ha ritenuto di disporre) il bassissimo superamento del limite di tollerabilità da parte delle immissioni acustiche”. La sentenza impugnata, dunque, avrebbe omesso di considerare proprio tale circostanza, ovvero che non risulta esservi prova del superamento del limite di tollerabilità da parte delle immissioni di polveri sottili negli immobili di cui è causa. 3.4. Il quarto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. Si censura la sentenza impugnata per aver accolto il quarto motivo di appello, riguardante la liquidazione del danno non patrimoniale in favore degli appellanti, ritenendo “equo” fissare, per ciascuno di essi, la somma di € 10.000,00, comprensivi di interessi e rivalutazione, tenuto conto delle immissioni non solo sonore, ma pure da polveri sottili. La sentenza sarebbe, sul punto, illegittima, perché “la liquidazione è avvenuta in via equitativa e, quindi, del tutto disancorata di obiettivi criteri di valutazione e, comunque, in totale assenza di prova circa la concreta sussistenza e consistenza del danno lamentato”. “Il riconoscimento del danno e la sua successiva liquidazione”, si assume, presupponevano “l’adempimento degli oneri di allegazione ricadenti a carico di chi propone l’azione risarcitoria, con particolare riferimento all’esistenza di un danno reale, alla sua quantificazione ed alla sussistenza del nesso eziologico intercorrente tra il verificarsi del danno lamentato e la condotta contestata”. In questo caso, tuttavia, “tale onere probatorio non è stato assolto non avendo gli attori dimostrato la sussistenza di tutti gli elementi costituenti l’illecito”. Si assume, inoltre, che la Corte capitolina “ha utilizzato il criterio dell’equità del tutto impropriamente posto che tale criterio può essere utilizzato laddove il danno sia dimostrato ma sia difficilmente quantificabile e non, come nel caso di specie, laddove il danno non sia dimostrato nemmeno nell’an prima ancora che nel quantum”. Ciò nonostante, la Corte d’appello “ha ritenuto di liquidare un danno «indifferenziato» per ciascuno degli attori, in misura indiscriminata e non parametrata a criteri oggettivi laddove, invece, il danno non patrimoniale presenta aspetti strettamente legati all’individuo e alle sue esperienze di vita, non esistendo una formula standardizzata per quantificare il danno”. 3.5. Il quinto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione del divieto di moltiplicazione del risarcimento del danno a favore degli eredi succeduti in corso di giudizio ex art. 110 cod. proc. civ., oltre a violazione e falsa applicazione delle norme in materia di successioni ereditarie. Si censura la sentenza impugnata là dove, in motivazione, liquida “per ciascun appellante la somma di € 10.000 comprensivi di interessi e rivalutazione”, mentre nel dispositivo “liquida la stessa somma a favore «degli attori» ciascuno”. La ricorrente assume la necessità di cassare la sentenza impugnata là dove, “ricomprendendo nel novero dei soggetti beneficiari della liquidazione anche ogni erede, divenuto parte del giudizio in corso di causa ex art. 110 cod. proc. civ., consente una ingiustificata ed illegittima moltiplicazione del risarcimento del danno anche a favore di soggetti diversi dai danneggiati/attori in primo grado”. Tale sarebbe, in particolare, la condizione di: -Flavia, Claudia e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] (o Enrici) e [OSCURATO:PERSONA] (del quale ultimo, tra l’altro, si assume non presente agli atti la procura alle liti a favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tanto da non potersi considerare parte processuale), quali eredi, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], che agisce anche in proprio, di [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, [OSCURATO:PERSONA]Onofrio e [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Ha nno resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e gli altri soggetti meglio identificati in epigrafe, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.,inizialmente per l’adunanza camerale del 27 febbraio 2025 (in vista della quale i controricorrenti depositavano memoria) e poi per quella svoltasi indata odierna. 6. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con cui ha chiesto l’accoglimento dei motivi secondo e quarto. 7. Sia la ricorrente che i controricorrenti hanno presentato memoria. 8. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 9. Il ricorso va rigettato. 9.1. Il primo motivo èinammissibile. 9.1.1. A tantoconduce, in primo luogo, la constatazione che neppure si comprendecon precisione quale sia il “fatto” del quale sarebbe stato omesso l’esame, dovendo qui ribadirsi che il vizio di legittimità contemplato dalvigente testo del n. 5) del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ. è ipotizzabile solo quando l’omissione investa un “fatto vero e proprio” (non una “questione” o un “punto” della sentenza) e, quindi, “un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo)od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire “un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico” (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), “un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), e “come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni” (Cass. Sez, 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413-01). Nella specie, poi, anche a voler ritenere che il “fatto”– il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte territoriale– s’identifichi nel carattere “episodico” (come ritenuto, invece, dal primo giudice), del superamento della soglia della normale tollerabilità delle immissioni da “polveri sottili”, si deve concludere, egualmente, per l’inammissibilità della censura. Coglie, infatti, nel segno il rilievo dei controricorrenti secondo cui il tema (o meglio, “la questione”) del superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni da polveri sottili è stato diffusamente oggetto di esame da partedellaCorte di merito, che ha dato conto del ragionamento seguito per ritenereoltrepassati quei limiti; sicché, in definitiva, la censura si risolve in un tentativo di mettere in discussione tale accertamento di fatto. Sicché, sulla scorta di quanto affermato dalle Sezioni Unitedi questa Corte, deve ritenersi sussistente, nella specie, quel tipo di censura che, “sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” – in particolare, quest’ultima essendo l’ipotesi rilevante nel caso che occupa – “miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34476, Rv. 656492-03). In secondo luogo, va rilevato che neppure può censurarsi la sentenza impugnata perché “gli appellanti si erano limitati a richiedere l’accertamento del superamento della soglia sulla base di quanto accertato dal CTU con riferimento ai rilievi riguardanti gli immobili interessati e non attraverso altri ragionamenti deduttivi”, compiuti sulla base dei rilievi effettuati dall’Arpa in zona [OSCURATO:PERSONA], limitrofa a quella ove sono siti gli immobili di proprietà dei già attori. Sotto questo profilo, infatti,va ribadito che spetta al giudice di merito “in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (cfr. da ultimo, tra le innumerevoli, Cass. Sez. 6-1, ord. 13 gennaio 2020, n. 331, Rv. 656802-01; in senso analogo pure Cass. Sez. 2, ord. 8 agosto 2019, n. 21887, Rv. 655229-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 4 luglio 2017, n. 16467, Rv. 644812-01; Cass. Sez. 3, sent. 23 maggio 2014, n. 11511, Rv. 631448-01). Ne consegue che il ricorrente per cassazione “non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento” (Cass. Sez. 5, ord. 22 novembre 2023, n. 32505, Rv. 669412- 01). 9.2. Il secondo motivo non è fondato. 9.2.1. Trova, infatti, applicazione – a fugare il dubbio che la pronuncia adottata violi i limiti “esterni” alla giurisdizione, di cui all’art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) –il principio enunciato da questa Corte, anche nella sua massima sede nomofilattica, in controversie in materia di immissioni acustiche intollerabili (ma con principio estensibile anche alle immissioni di polveri sottili), secondo cui, “l’inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un facere, tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un’attività soggetta al principio del neminem laedere” (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 12 ottobre 2020,n. 21993, Rv. 659163-01; Cass. Sez. 3, sent. 31 gennaio 2018, n. 2338, Rv. 647592-01; Cass. Sez. 1, sent. 12 luglio 2016, n. 14180, Rv. 640502-01; Cass. Sez. Un., ord. 20 ottobre 2014, n. 22116, Rv. 632415-01; Cass. Sez. Un, sent. 6 settembre 2013, n. 20571, Rv. 627429-01). In altri termini, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] “a disporre idonee misure affinché nel tratto stradale interessato all’immissione di polveri sottili sia collocato il limite di velocità di 30/kmh”, rappresenta una misura adottata a norma dell’art.2058 cod. civ., giacché in presenza di immissioni intollerabili, dipendenti dal contegno della [OSCURATO:PERSONA], essaben può“essere condannata al risarcimento del danno, così come al «facere» necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono – di per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un’attività materiale soggetta al richiamato principio del«neminem laedere»”(Cass. Sez. 3, sent. 23 maggio 2023, n. 14209, Rv. 667858-01). Né, infine, può ritenersi conferente il precedente richiamato dalla ricorrente(Cass. Sez. 6-2, ord. 22 maggio 2015, n. 10684) , relativo ad un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per rilevato eccesso di velocità;giudizio nel quale si dibatteva di una tematica del tutto diverso, ovvero della possibilità, per il giudice, di disapplicare –in ragione della sua pretesa illegittimità, per asserito contrastocon direttive impartite dal Ministero dei Lavori pubblici – il provvedimento con cui un Comune aveva stabilito il limite di velocità da osservarsi nel tratto di strada interessato dall’infrazione. 9.3. Il terzo motivo è inammissibile. 9.3.1. Non sussiste, infatti, alcun profilo di interferenza – come, invece, assume la ricorrente –tra la valutazione compiuta dalla sentenza impugnatain merito alle polveri sottili e le misure adottate per contenere le immissioni di rumore. Di conseguenza, il (preteso) illegittimo “ragionamento deduttivo”, compiuto in relazione alle prime, non ha avuto , per definizione, alcuna influenza rispetto alla decisione di ordinare l’installazione delle barriere fonoassorbenti, essendosi reputata –da parte del giudice d’appello – misura insufficiente a contenere l’inquinamento acustico l’installazione di finestre autoventilanti. 9.4. Anche il quarto motivo è inammissibile. 9.4.1. Attraverso di esso la ricorrente pretende di censurare la sentenza impugnata per aver disposto la liquidazione equitativa del danno,sebbene – si assume – in difetto di prova dello stesso da parte degli attori/appellanti. Tale censura, tuttavia, è stata proposta attraverso l’evocazione di una norma non pertinente. Difatti, la “violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01, nello stesso senso, in motivazione, sebbene non massimata, Cass. Sez. Un., sent. 5 agosto 2016, n. 16598, richiamata da Cass. Sez. 6 - 3, ord. 23 ottobre 2018, n. 26769, Rv. 650892-01); evenienza, quella appena indicata, che non risulta lamentata nel caso di specie, restando, invece, inteso che “laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti”, essa “può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907-01), ovviamente “entro i limiti ristretti del «nuovo»” suo testo (Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.),ciò che nella specie non risulta avvenuto. 9.5. Infine, il quinto motivo – che, in sostanza, censura l’esistenza di una discrepanza, tra motivazione e dispositivo della sentenza, quanto all’individuazione dei beneficiari della condanna al risarcimento –non è fondato. Infatti, il conflitto tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza solo ove risulti “insanabile” (da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2022, n. 37079, Rv. 666556- 01). Nella specie, in applicazione del principio secondo cui “l’esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volontà del giudice”, sicché “va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del «dictum» giudiziale” (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 21 agosto 2023, n. 24867, Rv. 668873-01), deve rilevarsi che non possono esservi dubbi sul fatto che, come indicato in dispositivo, la condanna a pagare € 10.000,00, a titolo di risarcimento del danno,sia stata stabilita in favore di ciascun “attore”, e non degli appellanti(tra i quali figurano, nei casi meglio indicati nel motivo di ricorso,i più eredi di singoli attori) . Invero, essendo il credito risarcitorio, come emerge dalla motivazione della sentenza, correlato non alla sola proprietà degli immobili, interessati dalle immissioni, ma anche all’abitazione presso gli stessi , il credito risarcitorio non può che appuntarsi in capo agli attori originari, che riunivano tali posizioni di proprietari ed abitanti nelle unità immobiliari suddette. 10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 11. A carico della ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA] e gli altri controricorrenti meglio identificati in epigrafe, le spese del presente giudizio di legittimità, determinandole, a carico del ricorrente principale, in misura di € 4.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’